Schema di Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana per i Comuni di
Schema di Contratto di servizio per la gestione del servizio di igiene urbana per i Comuni di
Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Senigallia,
Serra de’ Conti
INDICE
ART. 1) OGGETTO 4
ART. 2) COMPETENZE DEL CONSORZIO 6
ART. 3) DURATA 6
ART. 4) OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’I.A. 6
ART. 5) PIANO INDUSTRIALE PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 7
ART. 6) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 7
ART. 7) PAGAMENTI 8
ART. 8) ADEGUAMENTO E VARIAZIONE DEI SERVIZI 8
ART. 9) SERVIZI INTEGRATIVI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI
SPECIALI NON ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI 9
ART. 10) LUOGO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SUA REVISIONE 9
ART. 11) SPESE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 10
ART. 12) RESPONSABILITA’ DELL’I.A. 11
ART. 13) SICUREZZA SUL LAVORO 12
ART. 14) PERSONALE IN SERVIZIO 12
ART. 15) MEZZI E ATTREZZATURE 13
ART. 16) CANTIERE DEI SERVIZI DELL’I.A. 14
ART. 17) MEZZI ED ATTREZZATURE DI PROPRIETA’ DEI COMUNI 15
ART. 18) RESPONSABILITA’ DELL’I.A. SULLE DOTAZIONI DEL
SERVIZIO 15
ART. 19) ATTIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 15
ART. 20) EVENTUALI PASSIVITA’ PREGRESSE ED ALTRE CONDIZIONI
FINANZIARIE 16
ART. 21) ADEGUAMENTO NORMATIVO 16
ART. 22) INTRODUZIONE DELLA TARIFFA 16
ART. 23) LIVELLI DI QUALITA’, INTERVENTI E ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO 16
ART. 24) VARIANTI 16
ART. 25) CONTROLLO DA PARTE DEL CONSORZIO 17
ART. 26) COMUNICAZIONE DATI SUL SERVIZIO 18
ART. 27) CARTA DEL SERVIZIO 18
ART. 28) RINVIO AL CAPITOLATO E REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE ATTREZZATE 19
ART. 29) IMPOSTE, TASSE, CANONI 19
ART. 30) DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 19
ART. 31) RESTITUZIONE DEI BENI STRUMENTALI 20
ART. 32) CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 20
ART. 33) PENALIZZAZIONI 21
ART. 34) SANZIONE COERCITIVA: SOSTITUZIONE PROVVISORIA
22
ART. 35) COMUNICAZIONE DI MODIFICAZIONI SOGGETTIVE 22
ART. 36) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO 22
ART. 37) ELEZIONE DI DOMICILIO 23
ART. 38) XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 00
ART. 39) ALLEGATI 24
Il giorno del mese di dell’anno , presso la sede del Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”, Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx (XX),
tra
1) il Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”;
2) i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti
3) l’Impresa appaltatrice
PREMESSO
1. che con il D. Lgs. n. 152 del 2006 è stata disposta la riorganizzazione dei servizi concernenti il ciclo dei rifiuti urbani sulla base di ambiti territoriali ottimali (art. 177 e segg.) imponendo la gestione del ciclo dei rifiuti secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, tramite l'affidamento a gara;
2. che il citato decreto legislativo riserva alle Regioni il potere di organizzare l'Autorità d’Ambito di cui all'art. 203 e seg. del decreto stesso;
3. che l'art. 195 del citato decreto, alla lettera n), riserva allo Stato "la determinazione, relativamente all'assegnazione della concessione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti, d'intesa con la Conferenza Stato - regioni, delle linee guida per la definizione delle gare d'appalto, ed in particolare dei requisiti di ammissione delle imprese, e dei relativi capitolati, anche con riferimento agli elementi economici relativi agli impianti esistenti";
4. che, a parziale adempimento di quanto previsto al punto 3 veniva emanato apposito decreto ministeriale, poi ritirato dal Ministro competente;
5. che a tutt'oggi, pertanto, l'implementazione del complesso meccanismo di gestione integrata dei rifiuti risulta in una fase di stallo, in attesa delle prossime annunciate determinazioni del Governo;
6. che d'altra parte, l'ancora vigente Legge Regionale, all'art. 7, prevede che "l'attività di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati è assicurata dai Comuni attraverso Consorzi obbligatori costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990 n. 142 a livello di ATO o di bacino di recupero e smaltimento così come individuati dal piano regionale e dai piani provinciali. I Consorzi obbligatori, in regime di privativa, realizzano e gestiscono ovvero affidano ad un unico soggetto, nelle forme previste dalla legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati”;
7. che ai sensi dell'art. 2, lettera c), dello Statuto, il Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa” “ha lo scopo di effettuare, direttamente o tramite terzi, ogni altra attività connessa alla gestione dei rifiuti compresa la raccolta e il trasporto”;
8. che con delibera n. 14 del 11.11.2005 l'Assemblea consortile ha espressamente deliberato la volontà di attribuire la titolarità del servizio integrato del ciclo dei rifiuti come articolato all'art. 2 dello Statuto del Consorzio, dando mandato al Consiglio di Amministrazione e al Direttore di
raccogliere tutti gli atti dispositivi che i Comuni ritengono di dover disporre in attuazione di quanto previsto alla lett. c) dell'art. 2 dello Statuto del Consorzio;
9. che per i seguenti Comuni, gestiti tuttora in economia, o con appalti di servizi scaduti, o che hanno manifestato la volontà di partecipare al presente appalto, si propone l'affidamento del servizio tramite gara ad un’unica impresa appaltatrice, al fine di razionalizzare il servizio stesso e di renderlo adeguato alle esigenze ed agli obiettivi indicati dal Piano industriale: Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti;
10. che con deliberazione n. 11 del 26.07.2006, allegata al presente contratto (Allegato 1) l’Assemblea consortile ha approvato il Piano industriale per la gestione della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani del Bacino n. 2 della Provincia di Ancona;
11. che con deliberazione n. 12 del 26.07.2006 l’Assemblea consortile (Allegato 2) ha deliberato:
1. "di approvare lo schema generale di contratto di servizio che disciplina le modalità di espletamento del servizio da parte del soggetto gestore, nonché i rapporti tra lo stesso e gli enti locali affidatari, allegato al presente atto (Allegato A) e di sottoporlo all’Assemblea per la relativa deliberazione;
2. di proporre all’Assemblea consortile, ai sensi della lett. J dell'art. 11 dello Statuto consortile, di prevedere l'affidamento tramite gara pubblica dei servizi di raccolta e trasporto dei Comuni di Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Xxxxx;
3. di proporre all’Assemblea consortile di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di predisporre gli atti di gara, in particolare il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d'appalto e il disciplinare tecnico prestazionale, sulla base dello schema di contratto di servizio approvato e del Piano industriale di Bacino n. 2 per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani;
4. di proporre all’Assemblea consortile di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di espletare la relativa gara e di procedere all'affidamento del servizio nei Comuni interessati al soggetto che risulterà aggiudicatario della stessa;
5. di proporre all’Assemblea consortile di stabilire che ogni singolo Comune assuma le relative deliberazioni attinenti al trasferimento della gestione e all’approvazione del contratto di servizio entro il 31 agosto 2006 sulla base dello schema allegato al presente atto (Allegato B) al fine di aggiudicare l’affidamento del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani entro i termini di scadenza dei contratti in essere o prorogati;
6. di proporre all’Assemblea consortile di stabilire che ogni singolo Comune con gara d’appalto provveda a predisporre la copertura finanziaria nei propri bilanci relativi agli anni di durata dell’appalto del servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani così come previsto dalla tabella allegata (Allegato C);
7. di continuare a lavorare all’unificazione della gestione di intero Bacino n. 2;
8. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile";
12. che i contraenti del presente contratto di servizio dichiarano di essere a conoscenza che lo stesso ha durata di anni cinque prorogabile per un massimo di ulteriori anni quattro; in particolare, che tale durata differisce dalla previsione dell'art. 201 del D. Lgs. 152 del 2006 che prevede una durata minima di anni quindici;
13. che l’Impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza che il servizio di igiene urbana non è affidato in adempimento di quanto previsto dall'art. 201 del citato decreto legislativo e che, pertanto, lo stesso è sottoposto alla disciplina dell'art. 204 relativa alle gestioni esistenti, fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni di legge che dovessero trovare applicazione durante l'esecuzione del contratto;
14. che i Comuni interessati dal presente contratto di servizio hanno precedentemente deliberato:
a) il trasferimento della titolarità del servizio di raccolta e trasporto al Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa”;
b) l'assunzione dell'obbligo di corrispondere l'importo determinato dal Consorzio obbligatorio come corrispettivo del servizio direttamente all’Impresa appaltatrice;
c) l'approvazione del presente contratto di servizio, nonché del corrispettivo di competenza;
TUTTO CIÒ PREMESSO
e ritenuto, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Oggetto
1. Il presente contratto di servizio disciplina la gestione del servizio di igiene urbana in attuazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. del , con cui il Consorzio Intercomunale “Vallesina-Misa” ha aggiudicato, a seguito dell'espletamento della relativa gara, la gestione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti alla società
.
2. Il presente contratto riguarda i Comuni di Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti.
3. I servizi oggetto del Contratto di servizio costituiscono servizi pubblici essenziali ai sensi degli artt. 1 e segg. della L. 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati).
4. I servizi oggetto dell'appalto, da eseguirsi con le modalità specificate caso per caso nel Capitolato speciale d’appalto allegato al presente Contratto (Allegato 3), sono i seguenti:
SERVIZI BASE
a. la raccolta in forma differenziata delle seguenti tipologie di materiali:
o umido,
o carta e cartone,
o plastica,
o vetro,
o lattine di alluminio e di banda stagnata,
o frazione secca residua dalle raccolte differenziate,
provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dai servizi, dai mercati, fiere e feste locali e dai stabilimenti balneari all’interno del territorio interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti ed in particolar modo dall'apposito Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti di cui all'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/06;
b. la raccolta in forma differenziata, il trasporto ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;
c. la raccolta anche in forma indifferenziata dei rifiuti solidi urbani nelle aree a bassa densità abitativa e/o nei Comuni fino all’attivazione del sistema di raccolta differenziata;
d. la gestione, comprese la fornitura di attrezzature e la movimentazione dei contenitori per la raccolta differenziata, delle Stazioni Ecologiche (Ecocentri), in alternativa, ove non previsti o fino all’attivazione, la raccolta a domicilio degli ingombranti;
e. la raccolta del verde su chiamata, la rimozione dei rifiuti abbandonati e delle discariche abusive sul territorio interessato;
f. il trasporto dei rifiuti indifferenziati e della frazione secca residua agli impianti di smaltimento nel rispetto del Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti (2004);
g. il lavaggio dei contenitori stradali e il trasporto dei rifiuti differenziati raccolti, frazione umida compresa, agli impianti di smaltimento, di trattamento finale o di recupero reperiti dall’Impresa appaltatrice.
SERVIZI OPZIONALI
a. la pulizia di vie, piazze, piste ciclabili, passaggi ciclopedonali e marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta anche a seguito di mercati, sagre, feste e manifestazioni in genere; detto servizio include anche la raccolta di rifiuti particolari quali siringhe, deiezioni e piccole carogne di animali, nonché lo svuotamento e la pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali servizi complementari;
b. la gestione della tariffa rifiuti (TIA).
5. L’Impresa appaltatrice è tenuta allo smaltimento mediante conferimento a terzi autorizzati, nel rispetto della Pianificazione provinciale, per la totalità dei rifiuti raccolti o comunque conferiti dagli utenti.
6. L’Impresa appaltatrice si impegna ad effettuare prestazioni occasionali non programmabili su aree pubbliche o ad uso pubblico, richieste, con oneri a loro carico, dai Comuni, dal Consorzio o da terzi autorizzati dagli stessi, applicando un tariffario che verrà approvato separatamente dal Consorzio.
7. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore. In tali casi, che non costituiranno titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni
maturati e/o maturandi, l’Impresa appaltatrice adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.
8. L’Impresa appaltatrice si impegna ad informare tempestivamente il Consorzio di ogni circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.
9. Ogni riferimento fatto al “Contratto” dovrà intendersi rivolto al presente documento ed ai relativi allegati elencati all’art. 39 che ne costituiscono parte integrante.
Articolo 2 Competenze del Consorzio
1. Le determinazioni di competenza del Consorzio ai sensi di legge e del presente contratto di servizio vengono adottate nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 28/1999. Il Consorzio, in particolare, assumerà le opportune iniziative di concertazione con altri consorzi nel caso in cui l’Impresa appaltatrice operi in territori limitrofi di ambiti diversi, nonché di coordinamento nel caso in cui il territorio limitrofo servito dall’Impresa appaltatrice appartenga ad altra Regione.
2. Per quanto riguarda l'esecuzione del presente Xxxxxxxxx, spetta al Consorzio il potere di controllare l'esatta esecuzione dello stesso.
Articolo 3 Durata
1. Il presente Contratto di servizio ha durata quinquennale e decorre dal 1/1/2007 e comunque non oltre 30 giorni dalla data di aggiudicazione della gara d’appalto salvo eventuali proroghe a discrezione del Consorzio e scade il .
2. Il Contratto sarà eventualmente rinnovabile per un massimo di altri quattro anni qualora, allo scadere del Contratto, il Consorzio ne accerterà la convenienza e/o l’opportunità. L’eventuale rinnovo sarà comunicato all’Impresa appaltatrice con almeno 12 mesi di anticipo. In assenza di detta comunicazione il Contratto si riterrà risolto alla scadenza.
3. Condizione essenziale per valutare la presenza degli elementi richiesti per il rinnovo sarà l’ottenimento, entro il terzo anno di esecuzione dell’appalto, della certificazione di qualità relativa al servizio svolto sul territorio interessato.
4. Qualora, dopo la scadenza del contratto, fosse necessario un lasso di tempo per esperire la gara di appalto, l’Impresa appaltatrice, previa richiesta del Consorzio, sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio" nel termine massimo di sei mesi, senza poter pretendere, in aggiunta al corrispettivo vigente al termine del periodo contrattuale, indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.
Articolo 4
Obblighi e responsabilità dell’Impresa appaltatrice
1. L’Impresa appaltatrice si obbliga a svolgere a regola d’arte le attività oggetto del Contratto di servizio e dei suoi allegati, è responsabile del buon funzionamento dei servizi e dovrà osservare la
normativa vigente in materia ambientale ed adempiere a tutti gli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto di servizio a proprie cure e spese. Grava inoltre sull’Impresa appaltatrice la responsabilità derivante dalla gestione dei beni strumentali destinati all’esercizio del servizio di igiene urbana affidati al medesimo o realizzati direttamente dall’Impresa appaltatrice. L’Impresa appaltatrice si impegna ad adeguare tali beni alle normative in materia sia di tecnica sia di sicurezza vigenti alla data di stipula del presente contratto di servizio, considerando gli oneri relativi a tali adeguamenti compresi nella tariffa del servizio di igiene urbana.
2. L’Impresa appaltatrice terrà sollevati e indenni il Consorzio e gli Enti Locali, nonché i collaboratori ed il personale dipendente dei suddetti Enti da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con i servizi stessi e con i beni strumentali all’esercizio del servizio di igiene urbana affidati all’Impresa appaltatrice.
3. L’Impresa appaltatrice dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dei servizi assegnati, il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.
4. L’Impresa appaltatrice assume l’impegno a svolgere le opportune e necessarie iniziative di formazione del personale in coerenza con l’obiettivo del miglioramento continuo e costante del servizio.
5. L’Impresa appaltatrice assume l’impegno ad adoperarsi per attivare collaborazioni, alleanze ed intese con enti di ricerca e/o ditte specializzate con l’obiettivo di individuare tecnologie in grado di favorire la massima tutela dell’ambiente e della salute dell’uomo.
6. L’Impresa appaltatrice dovrà garantire il permanere, per tutta la durata del Contratto di servizio, delle garanzie di carattere tecnico-operativo ed economico-finanziario in base alle quali è stata individuata. Nel caso di espletamento di una pluralità di servizi e nell’ipotesi di cui all’art. 8, l’Impresa appaltatrice sarà comunque obbligata a tenere contabilità separate per ciascuno dei servizi erogati.
Articolo 5
Piano industriale per l’organizzazione del servizio
di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani di Bacino n. 2
1. L’Impresa appaltatrice accetta il Programma degli interventi e il Piano economico-finanziario di cui al Piano Industriale approvato dall'Assemblea consortile con delibera n. 11 del 26.07.2006 ed allegata al presente Contratto (Allegato 1). L’Impresa appaltatrice inoltre accetta i relativi obblighi in materia di investimenti, livelli di servizio e tariffe.
2. Il Piano industriale e il Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3) fissano gli obiettivi minimi di livello di erogazione del servizio, che potranno essere migliorati dall’Impresa appaltatrice, nonché i criteri per l’omogeneizzazione dei risultati e degli standards da conseguire a livello di Bacino.
Articolo 6 Corrispettivo del servizio
1. Il corrispettivo annuo totale del presente contratto è fissato in Euro (oltre IVA), il tutto per un importo complessivo di Euro (oltre IVA) così come riportato nella tabella dei corrispettivi allegata (Allegato 4). L’ammontare dei corrispettivi potrà subire variazioni sulla base di quanto previsto dall’art. 11.
2. L’importo annuo del corrispettivo per l’Impresa appaltatrice si intende remunerativo delle prestazioni previste per il servizio di igiene urbana nel presente Contratto, da eseguirsi secondo le modalità nello stesso precisate.
3. L’Impresa appaltatrice è tenuta a predisporre entro il 30 settembre di ogni anno il Piano economico-finanziario, secondo lo schema previsto dal DPR 158/99.
4. Il corrispettivo annuale richiamato nel comma 1 rimarrà fisso ed invariabile per i primi due anni dalla stipula del Contratto, fatte salve le variazioni di costo relative al solo smaltimento del secco residuale non riciclabile e dell’indifferenziato, come indicato dall’art. 11.
5. Successivamente sarà aggiornato annualmente sulla base dell’intervenuta variazione dell'indice ISTAT medio annuo, riferito all’anno precedente, per l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (indice NIC).
Articolo 7 Pagamenti
1. In via transitoria e fino all’avvio da parte del Consorzio del passaggio da tassa a tariffa per i diversi Comuni, il corrispettivo annuo verrà corrisposto dai singoli Comuni in rate mensili posticipate, da pagarsi entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte dei singoli Comuni della fattura, tramite mandati di pagamento, preceduti da formale liquidazione, a favore dell'Impresa appaltatrice.
2. La relativa fattura dovrà essere emessa direttamente da parte dell’Impresa appaltatrice ai singoli Comuni entro la fine del mese successivo a quello di riferimento.
3. Ogni fattura dovrà anticipatamente essere accompagnata da un certificato di corretto svolgimento del servizio rilasciato da parte del Consorzio.
4. Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti - dovuti a cause di forza maggiore - non daranno diritto all'Impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie, né di chiedere lo scioglimento del Contratto.
5. Gli importi relativi ad eventuali conguagli, che si rendessero necessari in applicazione del Contratto, saranno trattenuti o aggiunti alla rata mensile successiva alla redazione del verbale di accordo tra il Consorzio, il Comune e l’Impresa appaltatrice. Non si darà luogo a pagamenti per attività straordinarie se non preventivamente autorizzate da parte del Comune.
Articolo 8 Adeguamento e variazione dei servizi
1. L’Impresa appaltatrice si impegna ad aumentare, estendere o variare, su richiesta del Consorzio, i servizi indicati nel presente Contratto.
2. In tale ipotesi, il corrispettivo verrà adeguato sulla base di una dettagliata relazione tecnico- finanziaria prodotta dal Consorzio in contraddittorio con l’Impresa appaltatrice, prendendo per la valutazione economica dell’adeguamento del corrispettivo gli elementi di costo contenuti nel Progetto offerta (Allegato 5).
3. Nel caso in cui, invece, fosse necessario introdurre servizi diversi od aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente previsti, per la loro valutazione i prezzi saranno fissati in contraddittorio tra le parti secondo i principi di cui all’art. 136 del DPR 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, da applicarsi in via analogica in quanto non incompatibile.
4. Il Consorzio potrà altresì richiedere, in aggiunta o in sostituzione dei servizi previsti, l'espletamento di servizi occasionali non compresi nel presente Contratto, purché compatibili con la qualifica del personale ed eseguibili con le attrezzature disponibili.
5. L’Impresa appaltatrice sarà tenuta ad eseguire tali servizi aggiuntivi o sostitutivi con le modalità da convenirsi, mettendo a disposizione il personale dipendente ed i propri mezzi.
Articolo 9
Servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
1. Al fine di perseguire le finalità di cui agli artt. 178, 180 e 181 del D. Lgs. 152/2006, l’Impresa appaltatrice può gestire anche il servizio integrativo di raccolta separata di rifiuti speciali pericolosi presso le stazioni ecologiche attrezzate, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento del servizio di igiene urbana e dal Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate.
2. Ai sensi di quanto previsto all’art. 188, comma 2, lettera c), del D. Lgs 152/2006, le modalità di gestione di questo servizio integrativo saranno disciplinate da apposito Contratto di servizio stipulato tra l’Impresa appaltatrice e le Associazioni rappresentative delle attività produttive, previo parere del Consorzio.
3. Tale gestione non deve arrecare pregiudizio agli interessi primari della gestione del servizio di igiene urbana così come descritto all’art. 1.
4. In sede di determinazione dell’articolazione tariffaria, il Consorzio e l’Impresa appaltatrice concordano la quota parte dei proventi derivanti dalle attività di cui al presente articolo da destinare al contenimento delle tariffe praticate all'utenza. In caso di mancato accordo il servizio non potrà essere effettuato.
Articolo 10
Luogo di esecuzione del contratto e sua revisione
1. L'esercizio del servizio affidato avviene nei Comuni di Arcevia, Barbara, Castelcolonna, Castelleone di Suasa, Corinaldo, Genga, Monterado, Ostra, Ostra Vetere, Ripe, Sassoferrato, Senigallia, Serra de’ Conti.
2. Il Consorzio, previo accordo con l’Impresa appaltatrice, avrà facoltà di escludere, successivamente all’affidamento, parti di territorio individuato dal presente Contratto di servizio, ovvero di includere in detto territorio zone ad esse contigue.
3. Nelle more dell’attuazione di quanto previsto al comma precedente e in caso di difetto di accordo con l’Impresa appaltatrice, il Consorzio si riserva l'organizzazione temporanea del servizio di igiene urbana relativo alle variazioni territoriali intervenute, secondo le modalità di legge.
Articolo 11
Spese di smaltimento dei rifiuti
1. Trasporto e smaltimento del secco residuo e dell’indifferenziato
La destinazione sarà quella imposta dalla programmazione regionale e/o provinciale (si prevede la realizzazione dell’impianto di selezione/trattamento della frazione secca residua dalla raccolta differenziata presso il Comune di Maiolati Spontini), in quanto si tratta di un rifiuto destinato allo smaltimento e quindi soggetto a privativa comunale, per il quale è obbligatorio riferirsi agli impianti centralizzati di smaltimento.
Attualmente i centri di smaltimento sono:
1) discarica di Castelcolonna, per i Comuni di Castelcolonna, Monterado, Sassoferrato;
2) discarica di Corinaldo, per i Comuni di Corinaldo, Senigallia, Barbara, Ostra, Ostra Vetere, Castelleone di Suasa, Serra de’ Conti, Arcevia, Ripe;
3) discarica di Maiolati Spontini, per il Comune di Genga.
Le tariffe di smaltimento applicate al momento della stesura del presente contratto sono:
4) discarica di Xxxxxxxxxxxxx, 0,000000 €/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA;
5) discarica di Corinaldo, 0,0605 €/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA;
6) discarica di Maiolati Spontini 0,062853€/kg + ecotassa 0,015 €/Kg + IVA.
Queste tariffe dovranno essere prese a riferimento dall’Impresa appaltatrice nella valutazione del corrispettivo, in quanto sarà posto a suo carico a propria cura e spese anche il costo dello smaltimento. Il costo di smaltimento, riferito ad ogni singolo Comune, sarà riconosciuto in base alla quantità effettivamente smaltita in discarica, che non potrà comunque superare il quantitativo indicato dalla Impresa appaltatrice nel Progetto Offerta rispetto agli obiettivi previsti nel Capitolato e nel Disciplinare tecnico prestazionale, (esempio obiettivo di RD = 58%; massima quantità di rifiuti calcolati per adeguamento costo smaltimento = 42% sul monte totale dei rifiuti comprensivo dell’obiettivo di riduzione).
Eventuali variazioni in più o in meno della tariffa di smaltimento nel periodo di gestione saranno a carico/vantaggio dei Comuni nella fase transitoria ed applicati sulla tariffa nel caso di riscossione tramite TIA da parte dell’Impresa appaltatrice. I maggiori/minori oneri di conferimento in discarica
saranno calcolati come differenza tra le tariffe di smaltimento suindicate ed il prezzo aggiornato moltiplicato per la somma delle quantità di rifiuto secco residuale e di rifiuto indifferenziato. Tale quantità (secco residuale + rifiuti indifferenziati) non potrà comunque superare il quantitativo indicato dall’Impresa appaltatrice nel Progetto offerta (Allegato 5) (esempio obiettivo di RD = 58%; massima quantità di rifiuti calcolati per adeguamento costo smaltimento = 42% sul monte totale dei rifiuti comprensivo dell’obiettivo di riduzione).
Per il Comune di Castelcolonna, che alla data attuale non sostiene costi di conferimento, salvo l’ecotassa, si procederà ad applicare quanto previsto nel presente articolo.
2. Trasporto e destinazione dell’umido
La destinazione futura, qualora attivato entro il periodo di esecuzione del presente Contratto, sarà l’impianto di compostaggio del Consorzio, sito nel Comune di Corinaldo, il cui avvio è previsto nell’ottobre 2008.
Nelle more, la destinazione sarà quella scelta dall’Impresa appaltatrice che potrà riferirsi ad impianti privati o pubblici in quanto per il materiale avviato a recupero non vige la privativa comunale.
L’onere del trattamento della frazione umida e dello scarto verde è posto a carico dell’Impresa appaltatrice a propria cura e spese per tutto il periodo d’esecuzione del presente Contratto; nel computo si è previsto una tariffa media di 55,00 €/ton (iva inclusa) per la frazione organica e di 25,00 €/ton (iva inclusa) per gli scarti verdi. Il costo di trattamento, riferito ad ogni singolo Comune, sarà riconosciuto in base alla quantità effettivamente conferita.
L’Impresa appaltatrice dovrà tener conto che eventuali surplus di tariffe di conferimento dell’umido e degli scarti verdi sono comunque esclusivamente a suo carico, a propria cura e spese.
Sarà obbligo dell’Impresa appaltatrice conferire l’umido all’impianto di compostaggio del Consorzio qualora lo stesso venga attivato nel periodo d’esecuzione del presente Contratto.
In questo caso, non essendo ancora stabiliti i costi di conferimento, il corrispettivo verrà adeguato deducendo e/o aumentando l’importo che scaturisce dal prodotto dei quantitativi effettivamente conferiti per la tariffa che sarà applicata rispetto alla tariffa media di cui sopra.
3. Trasporto e avvio a recupero delle frazioni secche valorizzabili
Il materiale dovrà essere avviato ai centri utilizzatori attivati dai Consorzi di Filiera.
Per quanto riguarda gli oneri di conferimento, l’Impresa appaltatrice avrà diritto ai corrispettivi da parte dei Consorzi di Filiera secondo l’accordo nazionale e specifico regionale.
Sarà compito dell’Impresa appaltatrice operare al meglio la separazione e la purificazione per ottimizzare i ricavi.
Rimangono a carico della stessa, a propria cura e spese, anche gli oneri di smaltimento dei sovvalli.
4. Conferimento degli ingombranti, dei RUP ed altri materiali
I costi di trattamento e smaltimento sono a carico dell’Impresa appaltatrice a propria cura e spese.
CAPO II – ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Articolo 12 Responsabilità dell’Impresa appaltatrice
1. L’Impresa appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimarrà a suo carico, a propria cura e spese, il completo risarcimento dei danni prodotti a terzi.
2. Sarà pure a carico, a propria cure e spese, dell’Impresa appaltatrice la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potranno verificarsi in relazione alle modalità di accesso alla proprietà o per danni alla medesima.
3. E' fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di provvedere alle normali assicurazioni RC per automezzi per un massimale unico di almeno un milione di Euro per ciascun automezzo, nonché per i contenitori collocati sul territorio.
Articolo 13 Sicurezza sul lavoro
1. L’Impresa appaltatrice si farà carico di adottare, a propria cura e spese, opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi, così come descritti nel Piano Operativo della Sicurezza (Allegato 6).
2. In particolare l’Impresa appaltatrice dovrà assicurare la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e laddove necessario ed applicabile il D.Lgs. n. 494/1996.
Articolo 14 Personale in servizio
1. Per assicurare il completo e soddisfacente adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, l'Impresa appaltatrice dovrà avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti.
2. Pertanto, in base alle indicazioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3), l’Impresa appaltatrice ha indicato nel Progetto offerta (Allegato 5) il numero di addetti impiegati per ciascun servizio con la specifica della rispettiva qualifica.
3. Il personale, che dipenderà ad ogni effetto dall’Impresa appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
4. L’Impresa appaltatrice sarà tenuta a:
- applicare quanto previsto dall’art. 6 del CCNL di categoria per i passaggi di gestione;
- ai dipendenti degli Enti Locali addetti ai servizi oggetto dell’appalto applicare quanto previsto dall’art. 202, comma 6 del D. Lgs. n. 152/06;
- osservare quanto previsto dall’art. 41 della Legge Regionale n. 28/1999;
- riconoscere integralmente nei riguardi del personale il trattamento economico normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
5. Il personale della Impresa appaltatrice dovrà sottoporsi a tutte le cure e profilassi previste dalla legge e prescritte dalle Autorità sanitarie competenti per territorio.
6. Il personale in servizio dovrà:
a) essere dotato, a cura e spese dell’Impresa appaltatrice, di divisa completa di targhetta di identificazione, da indossarsi sempre in stato di conveniente decoro durante l'orario di lavoro. La divisa del personale dovrà essere unica e rispondente alle norme:
− del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
− delle prescrizioni di legge in materia antinfortunistica;
b) mantenere un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza ed uniformarsi alle disposizioni emanate dall'Autorità Comunale (in primo luogo in materia di igiene e di sanità), alle indicazioni impartite dal Consorzio, nonché agli ordini impartiti dalla direzione tecnica ed operativa dall'Impresa appaltatrice stessa.
5. Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un responsabile nominato dall’Impresa appaltatrice, che sarà diretto interlocutore del Consorzio per tutto quanto concerne l’esecuzione dei servizi.
6. L’Impresa appaltatrice, al momento dell'inizio dell'appalto, oltre a comunicare il nominativo ed il recapito del responsabile di cui al comma precedente, trasmetterà al Consorzio l'elenco nominativo del personale in servizio - con le relative qualifiche d'inquadramento - e comunicherà, entro 15 giorni, tutte le eventuali variazioni.
Articolo 15 Mezzi e attrezzature
1. L’Impresa appaltatrice si impegna a utilizzare esclusivamente attrezzature e mezzi in piena efficienza operativa ed in buono stato di decoro.
2. Gli automezzi utilizzati dovranno avere data di immatricolazione non anteriore a 2 (due) anni, ed entro 3 (tre) anni dalla data di aggiudicazione dovranno essere tutti almeno di classe Euro 4, con la seguente scaletta-obiettivo:
- il 30% all’aggiudicazione del servizio;
- il 60% entro due anni dall’aggiudicazione del servizio;
- il 100% entro tre anni dall’aggiudicazione del servizio.
3. Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti.
4. Sia gli automezzi sia le altre attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire l'effettuazione dei servizi.
5. L’Impresa appaltatrice si impegna a mantenere sia gli automezzi sia le altre attrezzature costantemente in stato di perfetta efficienza e presentabilità mediante frequenti ed attente manutenzioni, assoggettando il tutto, ove si verifichi la necessità, anche a periodiche riverniciature, nonché a garantire le scorte necessarie.
6. Le fiancate laterali dei mezzi dovranno poter portare, su richiesta del Consorzio, pannelli comunicativi inerenti iniziative del Consorzio stesso (es. comunicazione ambientale). La realizzazione dei detti pannelli è di spettanza dell’Impresa appaltatrice su bozzetti grafici forniti dal Consorzio.
7. L’Impresa appaltatrice si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno settimanale.
8. Dovranno inoltre essere proposte soluzioni finalizzate a diminuire l’impatto dei mezzi di raccolta sull’ambiente urbano, con particolare riferimento all’inquinamento acustico e all’inquinamento atmosferico.
9. I mezzi di servizio dovranno essere inoltre predisposti per l’installazione, senza ulteriori oneri per il Consorzio, di strumenti elettronici di pesatura e riconoscimento (codici a barre, transponder, ecc.) dei cassonetti dei rifiuti raccolti presso le singole utenze; ciò in previsione dell’introduzione di nuove e diverse modalità (sistemi a pesatura o volumetrici) di ricognizione dei rifiuti conferiti da ogni singolo utente.
10. Il Consorzio avrà facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.
Articolo 16
Cantiere dei servizi dell’Impresa appaltatrice
1. L’Impresa appaltatrice si impegna altresì a reperire prima della stipula del Contratto uno spazio idoneo al ricovero degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del personale situato in almeno uno dei Comuni interessati dal presente appalto.
2. Gli oneri per l’acquisizione o locazione di tale spazio nonché per la relativa gestione (inclusi i consumi) e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, ricadranno integralmente sull’Impresa appaltatrice.
3. Lo spazio in questione dovrà essere dotato di strutture igienico-sanitarie tali da disporre non solo di superfici per il ricovero degli automezzi, delle attrezzature e delle relative scorte, ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla normativa vigente. Dovrà inoltre essere dotato di un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica, una casella di posta elettronica ed un fax.
4. Presso l'ufficio dovrà essere sempre reperibile, durante gli orari di espletamento dei servizi, il Responsabile della gestione dei servizi dell’Impresa stessa o suo delegato.
5. Entro il termine di 12 mesi dalla stipula del presente Contratto di servizio l’Impresa appaltatrice trasmette al Consorzio l’inventario dei beni strumentali (dotazioni patrimoniali e beni funzionali) destinati all’esercizio del servizio di igiene urbana, nonché la banca dati degli utenti serviti al 31/12/2005, secondo criteri e modalità indicate dal Consorzio. Nell’inventario sarà specificato lo stato di adeguamento dei beni strumentali alle normative tecniche di settore, il quale verrà perseguito nei tempi e nei modi specificati nel presente Contratto. L’inventario e la banca dati utenti dovranno essere mantenuti aggiornati e trasmessi al Consorzio con modalità e periodicità stabilite dallo stesso.
6. L’Impresa appaltatrice si impegna ad attivare, con oneri a proprio carico, le procedure anche informatiche utili per l’acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per la formazione e l’aggiornamento dell’inventario e della banca dati degli utenti del servizio. Il Comune rende disponibili gratuitamente i dati necessari, prestando opportuna collaborazione all’Impresa appaltatrice. L’Impresa appaltatrice trasmette al Comune le informazioni aventi rilevanza sul periodo di applicazione del precedente regime di TARSU.
Articolo 17
Mezzi ed attrezzature di proprietà dei Comuni
1. L’Impresa appaltatrice acquisterà dai Comuni i mezzi e le attrezzature di proprietà degli stessi al prezzo fissato di comune accordo tra l’Impresa appaltatrice ed i Comuni, secondo valutazioni di mercato al momento della sottoscrizione del contratto e a seguito di verbale di constatazione della consistenza e dello stato d’uso delle suddette dotazioni strumentali eseguito in contraddittorio tra le parti. In difetto, il prezzo sarà stabilito da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio senza formalità su istanza della parte più diligente.
Articolo 18
Responsabilità dell’Impresa appaltatrice sulle dotazioni del servizio
1. L’Impresa appaltatrice si assume la piena ed esclusiva responsabilità per eventuali danni arrecati ai beni affidati in uso i quali risultano dall’inventario redatto in contraddittorio tra le parti, durante lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di servizio ed a causa di esse. L’Impresa appaltatrice, per l’intera durata della concessione e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio di igiene urbana, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
Articolo 19
Attività delle organizzazioni di volontariato
1. Ai sensi dell’art. 7 della L. 266/91 le attività anche di carattere promozionale, integrative o di supporto al servizio di igiene urbana possono essere svolte da Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel registro Regionale o Provinciale, previa stipula di apposito Contratto di servizio con il Comune e il Consorzio previa comunicazione all’Impresa appaltatrice.
2. Tali attività devono essere compatibili con la natura e le finalità del volontariato, non arrecare pregiudizio agli interessi primari della gestione del servizio di igiene urbana così come descritto
all’art. 1 ed essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
Articolo 20
Eventuali passività pregresse ed altre condizioni finanziarie
1. Tutti i contratti stipulati dall’Impresa appaltatrice con obbligazioni verso terzi devono includere una clausola che riservi ad un eventuale altro Gestore individuato dal Consorzio la facoltà di sostituirsi all’Impresa appaltatrice in caso di risoluzione o cessazione del Contratto di servizio.
Articolo 21 Adeguamento normativo
1. Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto di servizio, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernente il settore dei Servizi Pubblici in generale e del Servizio di igiene urbana in particolare, verranno adeguati, d’accordo fra le Parti, il contenuto delle disposizioni di cui al presente Contratto di servizio e il contenuto dei relativi allegati, apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa sopravvenuta.
Articolo 22 Introduzione della tariffa
1. L’Impresa appaltatrice dichiara la propria disponibilità a disciplinare con uno specifico ed autonomo contratto la gestione della tariffa nei Comuni affidati qualora il Consorzio ritenga di ricorrere ad esso per svolgere tali funzioni.
Articolo 23
Livelli di qualità, interventi e organizzazione del servizio
1. Nel Contratto di servizio sono stabiliti gli interventi, l’organizzazione del servizio e gli standard di qualità che dovranno essere raggiunti nei tempi e secondo le modalità ivi previsti. In difetto si applicano le penalizzazioni previste dall’art. 33 del presente Contratto di servizio.
2. L’Impresa appaltatrice è tenuta a mettere in atto tutti gli interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi annuali di raccolta differenziata nei tempi prescritti dal presente Contratto. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi darà luogo all’applicazione delle penali di cui all’art. 33.
Articolo 24 Varianti
1. Il Consorzio si riserva il diritto di variare l’organizzazione del servizio per adeguarlo a nuove obbligazioni previste da leggi o regolamenti o per conseguire miglioramenti nei livelli di servizio in atto. In tal caso il Consorzio comunica all’Impresa appaltatrice la proposta di variante, concordando con esso le conseguenti correzioni al Piano economico-finanziario e alle tariffe, nonché le modifiche o le integrazioni degli indicatori relativi ai nuovi obiettivi. Il Consorzio concorda anche con l’Impresa appaltatrice i tempi entro i quali la variante deve essere attuata.
2. Qualora non venisse raggiunto un accordo su quanto sopra si ricorrerà al collegio arbitrale di cui all'art. 38.
3. L’Impresa appaltatrice è tenuta ad adeguare il servizio nei termini indicati dal Consorzio, anche qualora non ritenga soddisfacente la proposta di compensazione tariffaria formulata da quest'ultimo e decida di agire in sede giurisdizionale. L'eventuale esperimento delle suddette azioni giurisdizionali non giustifica l’Impresa appaltatrice per l'eventuale ritardo nell'adeguamento del servizio richiesto dal Consorzio.
4. L’Impresa appaltatrice può proporre varianti all’organizzazione del servizio descritto nel presente Contratto purché dimostri che le stesse non comportino un peggioramento dei livelli di servizio e dell’efficienza della gestione. Nel caso in cui la domanda di variante corrisponda a nuovi obblighi di legge o di regolamento, essa non può essere respinta dal Consorzio, il quale può contestare nei modi di legge esclusivamente la misura della compensazione tariffaria richiesta. La mancanza di accordo sulla compensazione tariffaria comporterà il ricorso al collegio arbitrale di cui all'art. 38; tale contenzioso non potrà costituire giustificazione per l’Impresa appaltatrice per la non osservanza dei requisiti legali o regolamentari invocati nella domanda di variante.
CAPO III – CONTROLLO
Articolo 25
Controllo da parte del Consorzio
1. Il Consorzio conserva il controllo dei servizi affidati e deve ottenere dall’Impresa appaltatrice tutte le informazioni necessarie per l'esercizio dei propri poteri e diritti.
2. Il Consorzio si riserva ogni più ampia facoltà di eseguire, direttamente o tramite soggetti o professionisti da esso incaricati, ogni controllo necessario ad accertare l’esecuzione del servizio secondo la qualità, le modalità ed i criteri previsti nel presente Contratto di servizio.
3. Il Consorzio controlla il servizio e l'attività dell’Impresa appaltatrice al fine di:
• verificare il raggiungimento degli obiettivi e dei livelli di servizio previsti dal Contratto di servizio e nell’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto;
• valutare l'andamento economico-finanziario della gestione;
• definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Contratto di servizio e delle previsioni contenute nei relativi allegati.
4. Per la realizzazione di quanto sopra, l’Impresa appaltatrice si obbliga a sottoporre a proprie spese a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una Società abilitata.
5. Per permettere l'applicazione del metodo normalizzato l’Impresa appaltatrice redige annualmente il conto economico e lo stato patrimoniale separatamente da ogni altro esercizio e gestione, anche dello stesso genere.
6. L’Impresa appaltatrice si impegna al conseguimento e al mantenimento fino alla scadenza del contratto della certificazione di sistema integrato (UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004).
7. Tutte le certificazioni suddette dovranno in particolare attestare che i dati comunicati dall’Impresa appaltatrice al Consorzio siano conformi alle procedure stabilite dallo stesso nel presente Contratto di servizio e nelle successive prescrizioni esecutive eventualmente impartite.
8. L’Impresa appaltatrice consente l'effettuazione al Consorzio e agli altri organismi competenti ai sensi di legge di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che gli stessi ritengano opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti i servizi oggetto di Contratto di servizio. Gli accertamenti e verifiche ispettive suddette potranno essere effettuate in ogni momento con preavviso scritto di almeno 30 giorni, salvo il ricorrere di particolari circostanze di indifferibilità ed urgenza. Nella richiesta di accesso saranno indicati i documenti, i luoghi o le circostanze oggetto di verifica o di ispezione nonché, qualora ricorrenti, le ragioni di urgenza che giustifichino eventuali termini ridotti di preavviso.
9. L’Impresa appaltatrice presta al Consorzio o agli organismi di controllo ogni collaborazione, agevolando i controlli e fornendo i dati richiesti nei tempi concordati.
Articolo 26 Comunicazione dati sul servizio
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo, l’Impresa appaltatrice è tenuta a fornire al Consorzio, nei tempi e con le modalità da questo richieste, tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del servizio e lo stato di attuazione degli interventi, ivi inclusa la trasmissione delle fatture relative all’avvenuto conferimento delle frazioni recuperabili e riciclabili ai rispettivi impianti di trattamento e valorizzazione.
2. I dati tecnici, economici e gestionali verranno resi disponibili secondo le disaggregazioni richieste dal Consorzio.
3. Nel Disciplinare tecnico prestazionale allegato al Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3) viene riportato il riepilogo delle comunicazioni che l’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere periodicamente al Consorzio, con la specifica delle relative frequenze, formati e modalità di trasmissione.
4. Nel caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal presente articolo, il Consorzio applicherà le penalizzazioni previste nell'art. 33 del presente Contratto di servizio, fatta salva la facoltà di applicare la risoluzione del Contratto di cui al successivo art. 36 nell'ipotesi di reiterata inadempienza.
Articolo 27
Carta del servizio
1. La tutela degli utenti è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio che verrà approvata dal Consorzio nel primo anno di gestione e predisposta dall’Impresa appaltatrice con la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti, in conformità alla Dir.
P.C.M. 27 gennaio 1994 e agli atti previsti all’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Nel presente Contratto di servizio sono indicati gli interventi necessari a conseguire i relativi standard di continuità e regolarità da garantirsi all’utenza.
2. Entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto di servizio l’Impresa appaltatrice trasmette al Consorzio la proposta di Carta del Servizio.
3. Entro il mese di maggio di ogni anno la Carta viene sottoposta a verifica e ad eventuali miglioramenti delle garanzie.
4. Le eventuali modifiche della Carta che possono avere riflessi sulle tariffe devono essere previamente concordate tra Consorzio, Comune e Impresa appaltatrice.
Articolo 28
Rinvio al capitolato e Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, l’Impresa appaltatrice si obbliga ad osservare quanto previsto dal Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3).
2. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto di servizio l’Impresa appaltatrice adotta, previa approvazione del Consorzio, il “Regolamento per la gestione delle stazioni ecologiche attrezzate”, che specifica le frazioni di rifiuti conferibili e le relative modalità di gestione e conferimento.
CAPO IV – REGIME FISCALE
Articolo 29 Imposte, tasse, canoni
1. Saranno a carico dell’Impresa appaltatrice, a propria cure e spese, tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni altro onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione o dal Comune, ivi comprese le imposte relative agli immobili, con la sola esclusione della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
CAPO V – ESECUZIONE E TERMINE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Articolo 30 Disciplina del subappalto
1. In ordine a tale possibilità si richiama espressamente quanto previsto dalla normativa in essere e, nello specifico, dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006.
2. In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di uno o più servizi o prestazioni oggetto del
presente Contratto dovrà essere esplicitamente indicata in sede di presentazione dell’offerta, pena la non possibilità di ricorrervi.
3. I singoli Comuni provvederanno a corrispondere il relativo corrispettivo all’Impresa appaltatrice, la quale dovrà specificare in fattura i servizi con i relativi importi effettuati in subappalto. L’Impresa appaltatrice dovrà trasmettere ai singoli Comuni e al Consorzio copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate entro i termini previsti dall’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 163/2006.
Articolo 31 Restituzione dei beni strumentali
1. Alla scadenza del presente Contratto di servizio o in caso di risoluzione dello stesso ai sensi dell'art. 36, tutti i beni strumentali concessi in uso inizialmente all’Impresa appaltatrice e quelli successivamente realizzati a spese del Consorzio o degli Enti locali e parimenti affidati in concessione d’uso all’Impresa appaltatrice devono essere restituiti gratuitamente al Consorzio in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, insieme alla banca dati degli utenti del servizio.
2. Gli impianti e le attrezzature fornite dall’Impresa appaltatrice saranno ritirate dalla stessa alla fine della durata del presente Contratto ad esclusione dei contenitori distribuiti in uso all’utenza per i servizi domiciliari di qualunque tipo e volumetria.
3. Restano di proprietà del Consorzio anche le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed alla tariffa gestione rifiuti ed ogni altro materiale elaborato dall’Impresa appaltatrice nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso.
4. L’Impresa appaltatrice assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente Contratto di servizio, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
CAPO VI - GARANZIE, SANZIONI E CONTENZIOSO
Articolo 32
Cauzione e coperture assicurative
1. Si prende atto che l’Impresa appaltatrice in data ha costituito
presso un deposito cauzionale pari al % del valore complessivo dell'appalto, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. Il deposito cauzionale sarà svincolato ai sensi di legge.
3. Xxxxx restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Impresa appaltatrice, questa dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dalla gestione del servizio per danni causati al Consorzio ed a terzi, ivi inclusi gli Enti locali associati, per tutto il periodo di validità del Contratto di servizio, mediante la stipula di polizze assicurative.
4. Le suddette polizze dovranno essere stipulate in conformità a quanto previsto dall’allegato sezione II del D.M. 123/2004, da applicarsi in via analogica per quanto non incompatibile, tenuto conto che l’oggetto del Contratto di servizio è la gestione del servizio di igiene urbana e non l’esecuzione di una singola opera.
5. A tal fine l’Impresa appaltatrice si impegna a trasmettere annualmente al Consorzio la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia delle polizze di cui sopra.
6. Qualora durante lo svolgimento del servizio l’Impresa appaltatrice arrechi danni a beni strumentali all’esercizio del servizio di igiene urbana dovrà darne comunicazione scritta al Consorzio e, qualora si tratti di beni di proprietà di soggetti terzi (Consorzio, Comuni), denunciarlo alla propria Compagnia di assicurazione.
7. L’Impresa appaltatrice dovrà fornire al Consorzio le polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di Responsabilità Civile.
Articolo 33 Penalizzazioni
1. In caso di conferimento in discarica di rifiuti provenienti da conferimento da parte degli utenti da raccolta differenziata (mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti e mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili), il Consorzio potrà applicare all’Impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 50.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dal Consorzio. Resta comunque salva la facoltà del Consorzio di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso del ripetersi di tale inadempienza, come previsto dall’art. 36. In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti (compresi quelli previsti all’art. 23), il Consorzio potrà applicare all’Impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dal Consorzio. Resta comunque a carico dell’Impresa appaltatrice, a propria cura e spese, l’obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell’infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’Impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell’Impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante fax e/o posta elettronica al domicilio dell’Impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
2. Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che meccanizzata, il Consorzio, in caso di mancato svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei sacchetti, la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, la mancata vuotatura dei contenitori stradali e di quelli della piazzola, la mancata
vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento manuale o meccanizzato di una via o di un’area pubblica, detrarrà, previa contestazione telefonica e conferma scritta inviata dal responsabile individuato dal Consorzio tramite fax e/o posta elettronica, la somma da un minimo di
€ 100,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni contestazione, a meno che il fatto non costituisca una inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in occasione della mancata o ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nel Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3). La somma sarà direttamente trattenuta sul primo rateo di pagamento in scadenza.
3. Le suddette sanzioni verranno inoltre applicate all’Impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dell'Impresa stessa, nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.
4. Per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come indicati dall’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3) e/o dichiarati dall’Impresa appaltatrice nel Progetto offerta (Allegato 5), saranno a carico, a propria cura e spese, dell’Impresa appaltatrice stessa tutti gli oneri di smaltimento conseguenti, ecotassa compresa, e quindi l’Impresa appaltatrice non potrà pretendere adeguamenti del corrispettivo o altri rimborsi di qualunque tipo.
Articolo 34
Sanzione coercitiva: sostituzione provvisoria
1. In caso di inadempienza grave dell’Impresa appaltatrice, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, il Consorzio potrà prendere tutte le misure necessarie per la tutela dell'interesse pubblico a carico e rischio dell’Impresa appaltatrice, compresa la provvisoria sostituzione dell’Impresa appaltatrice medesima.
2. La sostituzione dell’Impresa appaltatrice sarà preceduta dalla messa in mora con la quale il Consorzio contesta all’Impresa appaltatrice l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuoverne le cause entro un termine proporzionato alla gravità.
Articolo 35 Comunicazione di modificazioni soggettive
1. Qualora l’Impresa appaltatrice sia interessata da modificazioni soggettive derivanti da scorporo di rami d’azienda ovvero da fusione con altro/i imprenditori del settore, ovvero da modificazioni comportanti variazione dei requisiti in base ai quali l’Impresa appaltatrice è stata individuata, l’Impresa appaltatrice medesima è tenuta a comunicare entro e non oltre 30 giorni siffatte operazioni al Consorzio, il quale, se non vi ostano gravi motivi, autorizzerà alla prosecuzione del rapporto concernente la gestione del servizio di igiene urbana fino alla scadenza stabilita nel presente Contratto di servizio.
2. La mancata comunicazione delle modificazioni di cui al primo comma è causa di risoluzione di diritto del Contratto di servizio. Il mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione da parte del Consorzio alle modificazioni societarie di cui al primo comma è causa di risoluzione del presente Contratto di servizio ai sensi dell’art 36.
Articolo 36
Risoluzione del Contratto di servizio
1. Il presente Contratto di servizio si risolverà di diritto in caso di fallimento dell’Impresa appaltatrice o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della società.
2. In caso di inadempienza di particolare gravità, quando l’Impresa appaltatrice non abbia posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal Contratto di servizio, o in caso di interruzione totale e prolungata del servizio e non sussistono cause di forza maggiore, il Consorzio potrà decidere la risoluzione del Contratto di servizio.
3. Sono dedotte quali clausole risolutive espresse e costituiranno pertanto motivo di risoluzione di diritto del Contratto di servizio, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.:
• il subaffidamento del servizio in violazione dell’art. 30;
• la mancata comunicazione delle modificazioni soggettive di cui all’art. 35;
• il mancato rispetto del diniego dell’autorizzazione alle modificazioni societarie previste dall’art. 35;
• il mancato mantenimento del deposito cauzionale per tutto il periodo di validità del Contratto di servizio;
• l’aver riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001. Saranno inoltre considerati gravi inadempimenti i seguenti:
a) ripetute gravi deficienze nella gestione del servizio;
b) ripetute gravi inadempienze ai disposti del presente Contratto di servizio;
c) il mancato pagamento a favore del Consorzio del corrispettivo a carico dell’Impresa appaltatrice per l’attività di controllo sulla corretta esecuzione del Contratto così come previsto nel Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3);
d) il ripetuto conferimento di rifiuti differenziati in discarica;
e) il ripetuto mancato raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal Piano industriale (Allegato 1).
4. Nei casi indicati dalle lettere a), b), c), d), e) del comma che precede, ai sensi dell'art. 1454 del
C.C. il Consorzio, a mezzo di regolare diffida, è tenuto a concedere all’Impresa appaltatrice un termine non inferiore a quindici giorni per adempiere. Decorso infruttuosamente il termine concesso si produrrà la risoluzione di diritto del Contratto di servizio.
5. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate all’Impresa appaltatrice e il Consorzio avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e per il risarcimento dei danni subiti.
Articolo 37 Elezione di domicilio
1. L’Impresa appaltatrice elegge il proprio domicilio in Jesi, .
Articolo 38
Clausola compromissoria
1. Tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l’osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto di servizio, limitatamente ai rapporti tra Impresa Appaltatrice e Comuni, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente all’esercizio della gestione, saranno risolte a mezzo di un arbitro da nominarsi su accordo delle parti o, in difetto di tale acordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona, su ricorso della parte più diligente, previo avviso alle altre.
2. Sulle controversie tra Consorzio e Impresa Appaltatrice si rinvia all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006.
3. L’Arbitro o il Collegio Arbitrale emettono giudizio secondo diritto, applicando la procedura stabilita dagli artt. 806 e seguenti del C.P.C.
Articolo 39 Allegati
1. Sono allegati al presente Contratto di servizio e ne costituiscono parte integrante i documenti di seguito riportati:
- Allegato 1 – Delibera di Assemblea consortile n. 11 del 26.07.2006 (approvazione Xxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx x. 0 per la raccolta e il trasporto dei RSU);
- Allegato 2 – Delibera di Assemblea consortile n. 12 del 26.07.2006 (mandato all’espletamento di gara d’appalto su 13 Comuni del Consorzio);
- Allegato 3 - Capitolato speciale d’appalto;
- Allegato 4 – Tabella dei corrispettivi a carico dei singoli Comuni;
- Allegato 5 – Progetto offerta di esecuzione del servizio offerto in sede di gara;
- Allegato 6 – Piano operativo di sicurezza.
2. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Contratto di servizio e dei relativi allegati potrà essere proposta da ciascuna delle Parti solamente per quanto di stretta attinenza in qualsiasi momento e, qualora accettata, dovrà risultare da atto scritto.
Del presente Contratto di servizio sono stati redatti
facciate dattiloscritte e numerate progressivamente.
Xxxxx, approvato e sottoscritto dalle Parti.
originali per complessive