PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI), GLI SPORTELLI AGRICOLI DI ZONA (SAZ) E GLI SPORTELLI TERRITORIALI DEL TURISMO (STT) SITI NELLA REGIONE LAZIO CON...
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI), GLI SPORTELLI AGRICOLI DI ZONA (SAZ) E GLI SPORTELLI TERRITORIALI DEL TURISMO (STT) SITI NELLA REGIONE LAZIO CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA E DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL POLICLINICO XXXXXXX X
ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO
(LOTTI 1-3)
PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 4 LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DEI CENTRI PER L’IMPIEGO (CPI), GLI SPORTELLI AGRICOLI DI ZONA (SAZ) E GLI SPORTELLI TERRITORIALI DEL TURISMO (STT) SITI NELLA REGIONE LAZIO CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROMA E DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA E GUARDIANIA PRESSO LE SEDI DEL POLICLINICO XXXXXXX X
LOTTO
TRA
La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxx, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio”, di
seguito denominato “Committente”, nella persona di _, nato/a a
_, Prov. _, il , in qualità di _, autorizzata alla stipula del presente Contratto (“Contratto”) in virtù dei poteri conferitigli con
,
E
L'impresa _ con sede in _, Via/Piazza , n. _ , CAP , C.F. n.
e P.IVA n. _ , iscritta nel Registro delle Imprese di _, al n. _ , tenuto dalla C.C.I.A.A. di
_, di seguito definita “Fornitore” - nella persona di
nato a _ _, Prov. _, il _ _, autorizzata alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli da
congiuntamente, anche, le “Parti”,
OPPURE
_, sede legale in _, via _ , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di
al n. _ _, P. IVA _ , domiciliata ai fini del presente atto in , via
_, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa
mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _ _, sede legale in _ , Via _ , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _ al
n. _ , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in _ , via , e la mandante _ , sede legale in _, via , iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _ al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in _, via
, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in
_, _, repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO CHE
a) la Regione Lazio, con Determinazione n. del _ , ha indetto una procedura aperta, suddivisa in 4 Lotti per l’affidamento dei servizi di Vigilanza Armata presso le sedi dei Centri per l’Impiego (CPI), gli Sportelli Agricoli di Zona (SAZ) e gli Sportelli Territoriali del Turismo (STT) siti nella Regione Lazio con esclusione del territorio del Comune di Roma e dei servizi di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi del Policlinico Xxxxxxx X”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. del e sulla GURI n. del
;
b) con Determinazione n._ _ del della Regione Lazio, l’Impresa (il Fornitore) è risultata aggiudicataria del Lotto della presente procedura di gara;
c) il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara che quanto risulta nello stesso, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al _ % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ ,
/ ) per un ammontare complessivo di €
, ( / ) e presentato altresì la
documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula del presente contratto, il quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 30 “Accettazione espressa clausole contrattuali”;
f) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito del presente Contratto, si intende per:
a. Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati;
b. Fornitore: il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire le prestazioni di cui al presente Contratto;
c. Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione del servizio oggetto del presente contratto è regolata:
a. dalle clausole contenute nel presente atto e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole del presente Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all’incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
Articolo 4 - Oggetto
1. Il Contratto definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile all’affidamento dei “Servizi di Vigilanza Armata presso le sedi dei Centri per l’Impiego (CPI), gli Sportelli Agricoli di Zona (SAZ) e gli Sportelli Territoriali del Turismo (STT) siti nella Regione Lazio con esclusione del territorio del Comune di Roma e dei servizi di Vigilanza Armata e Guardiania presso le sedi del Policlinico Xxxxxxx X” – Lotto .
2. Le attività ricomprese nell’oggetto dell’appalto quelle indicate nel Capitolato Speciale;
3. L’oggetto dell’appalto si intende comprensivo anche di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione degli stessi, quali i Servizi di Governo e la formazione del Personale.
4. L’Importo Complessivo dell’Appalto per una durata di (_ ) mesi si compone di:
Importo Base d’asta per “Servizi Operativi e di Governo”;
Somme a disposizione spendibili per “Servizi Straordinari”, attività non programmabili, connesse a fattori per i quali non è possibile prevedere frequenza e quantità.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione Lazio, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono.
6. Sono altresì ammesse le varianti secondo quanto previsto dall’art. 106 come indicato nel Capitolato Tecnico.
Articolo 5 - Durata e Corrispettivi
1. Il Contratto avrà una durata di _ (_ _) mesi dalla data di sottoscrizione del Contratto. L’avvio dell’esecuzione del Contratto sarà comunicato al Fornitore dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nominato dalla Regione Lazio, fermo restando che tale avvio avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del Contratto stesso, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
2. Il Committente si riserva di concedere proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, per una durata massima di 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
3. Fermo restando quanto previsto dal precedente paragrafo 2, i corrispettivi contrattuali dovuti dal Committente per il pieno e corretto svolgimento del servizio oggetto del presente Contratto sono determinati sulla base dell’importo complessivo da quest’ultimo riportato nell’Offerta economica prodotta in sede di gara.
4. Per le attività previste dal Contratto, il Fornitore riceverà il corrispettivo offerto in sede di gara pari a euro _ _, esclusa IVA.
5. Tutti i su menzionati corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo non potrà vantare alcun diritto nei confronti del Committente.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati quantificati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m., la Regione Lazio, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. già predisposto dalla stessa e posto tra gli atti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità del Contratto.
3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente atto, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche del Contratto di fornitura, ivi compresi i relativi quantitativi dei servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
9. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei luoghi in cui si svolge l’appalto nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, a:
a. eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente atto e negli Atti di gara;
b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti della Regione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
d. erogare i servizi oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto e negli Atti di gara;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza,
nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel presente contratto, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti;
f. dotare il personale di divise e di dispositivi di protezione individuale (dpi) previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
h. manlevare e tenere indenne la Regione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
i. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
j. su richiesta scritta dalla Regione Lazio, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
10. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture, secondo quanto previsto al successivo articolo 10 “Servizi di Governo”.
11. La rilevazione dell'orario di lavoro eseguito dovrà risultare da appositi registri, che dovranno rimanere nella disponibilità della Regione per gli opportuni controlli.
Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Per l’esecuzione del servizio richiesto, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell’Offerta Tecnica del Fornitore.
2. L’erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione Lazio.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio e delle migliorie offerte e di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 - Verifiche e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio ha comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia del Contratto, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte della Regione Lazio. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. Il Fornitore deve inviare ogni giorno, entro le ore nove, al DEC della Regione Lazio un resoconto riportante gli eventuali eventi anomali verificatisi nell’h24 precedenti. Rimane inoltre ferma la facoltà, per l'Amministrazione interessata, di richiedere al Fornitore ulteriore elaborazione di report specifici, anche in formato elettronico e/o in via telematica, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, di particolari servizi che richiedono un controllo e verifica delle attività svolte.
5. Il Fornitore dovrà garantire presso ciascun presidio la tenuta di un Registro di Esecuzione del Servizio nel quale dovranno essere annotati quotidianamente tutte le attività effettuate, relative sia
ai servizi di vigilanza armata fissa che ai servizi di vigilanza aggiuntiva con relative quantità erogate (es. numero ore, numero ronde, ecc.), sia ai servizi di guardiania, nonché tutti gli eventi anomali rilevati nel corso delle attività svolte. Fatta salvo quanto descritto al precedente capoverso relativamente a eventuali eventi anomali, il Registro dovrà essere trasmesso con cadenza settimanale al DEC.
6. Il Fornitore è tenuto, inoltre, a redigere annualmente un documento denominato Resoconto annuale e a consegnarlo al DEC della Regione Lazio entro l'ultimo giorno del mese successivo all'anno di riferimento. Il documento ha la finalità di illustrare l’andamento del Contratto di fornitura e di fornire indicazioni utili al miglioramento continuo della gestione dei Servizi.
7. La Regione Lazio, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Responsabile del Servizio per la gestione del contratto o persona da lui delegata.
8. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con la impresa aggiudicataria.
9. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard stabiliti, il Responsabile del Servizio o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente dell’Impresa richiedendo l'immediato intervento correttivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
10. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste all'art. 14 del presente Contratto.
11. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
Articolo 10 - Servizi di governo
Oltre alla prestazione dei servizi oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi, il cui costo è compreso nel canone per l’erogazione dei servizi operativi. Tali servizi sono:
Centrale Operativa
Contact Center;
Reportistica e registro di esecuzione del servizio
Per la descrizione di tali servizi si rimanda al Capitolato Tecnico ovvero quanto descritto nell’offerta migliorativa presentata dal Fornitore.
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
1. La liquidazione e il pagamento degli importi dei servizi pienamente e correttamente resi è disposta dal Committente con cadenza mensile posticipata, previa presentazione da parte del Fornitore di regolari fatture. Le fatture dovranno essere corredate della documentazione attestante l'attività svolta nel mese di riferimento. Tali fatture dovranno essere intestate e spedite al Committente all’indirizzo riportato in epigrafe e contenere il riferimento alla Gara, il CIG, la tipologia e la quantità delle attività erogate. Nel caso in cui il Fornitore invii fatture incomplete ovvero ad un indirizzo diverso da quello in epigrafe indicato, non decorreranno i termini di pagamento.
2. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
3. L'importo di ciascuna fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate in compensazione, come determinate nelle modalità descritte nel successivo Articolo 14, fatta comunque salva l’applicazione della ritenuta di cui all’art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016.
4. Come previsto nel precedente Articolo 9, resta comunque fermo che le fatture potranno essere emesse dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore.
5. I pagamenti verranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture relative al mese di riferimento. Il Committente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui al successivo Articolo 12; in difetto di tale comunicazione, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia inteso che, per nessun motivo ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel Contratto. Il Fornitore che interromperà arbitrariamente e/o unilateralmente le prestazioni contrattuali sarà considerato diretto responsabile degli eventuali danni diretti ed indiretti subiti dal Committente e da terzi.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN .
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul già menzionato conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Regione Lazio e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stessa.
7. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Regione Lazio, oltre alle informazioni di cui all’articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E‘ facoltà della Regione Lazio richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
Articolo 13 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 - Penali
1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dal presente Contratto, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica, saranno applicate al Fornitore le penali di cui a seguire.
2. L’applicazione delle penali avverrà semplicemente inviando una comunicazione per PEC, e cioè senza pronuncia del giudice o costituzione in mora, garanzie alle quali il Fornitore rinuncia per il fatto stesso di presentare offerta.
3. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto della Regione Lazio alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
4. In ogni caso la Regione Lazio ha la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
5. Nel seguito sono specificate, le modalità con cui saranno determinate le sanzioni relative alle inadempienze rispetto ad alcuni obblighi contrattuali:
o Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’avvio dei servizi, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo del Contratto;
o Per ogni ora di interruzione del servizio presso ciascuna sede/immobile o parte di sede/immobile verrà applicata una penale pari a 0,1 per mille dell’importo annuo del Contratto.
o Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti dal Capitolato Tecnico per la sostituzione del personale addetto ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Contratto, verrà applicata una penale pari a 0,2 per mille dell’importo annuo del Contratto;
o Per ogni inadempienza relativa agli obblighi di formazione del personale, così come disciplinati nel presente capitolato e/o nelle eventuali offerte migliorative proposte dal Fornitore in sede di offerta tecnica, penale pari a 1 per mille dell’importo annuo del Contratto;
o Per ogni inadempienza relativa alla consegna e l’aggiornamento del Manuale di Sicurezza Anticrimine (MSA) di cui al relativo paragrafo 9.1 verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo del Contratto;
o Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al relativo paragrafo 10.3, verrà applicata una penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo del Contratto.
o Per ogni inadempienza relativa al servizio di Contact Center, penale pari a 0,3 per mille dell’importo annuo del Contratto;
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione per mezzo PEC; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre)
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione che avrà richiesto l’applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
8. È fatta salva la facoltà per la Regione di non attendere l’esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
9. L’importo derivante dall’applicazione di penalità, sanzioni e dalle spese sostenute in danno dalla Regione Lazio verrà detratto dai pagamenti dovuti al Fornitore o da eventuali crediti vantati dallo stesso, salva l’escussione della cauzione definitiva di cui al successivo articolo 16.
10. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte della Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
11. In ogni caso la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del Contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 15 - Verifica di conformità del servizio
1. Il presente appalto è soggetto alla Verifica di Conformità di cui all’art. 102 co. 2 del D.lgs. 50/2016.
2. La Verifica di Conformità è effettuata da soggetto appositamente nominato dalla Stazione Appaltante non oltre sei mesi dalla data di ultimazione del servizio delle prestazioni oggetto del contratto.
3. La Verifica di Conformità ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, la Verifica di conformità s’intende tacitamente approvata ancorché l’atto di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
4. Per quanto compatibili valgono, ai sensi degli art. 102 co. 8 e 216 co. 16 del D.lgs. 50/2016, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 207/10
5. Successivamente all’emissione dell’atto di Verifica di Conformità, il Fornitore può emettere la fattura relativa alla rata di saldo, secondo l’importo in esso stabilito.
6. Sulla fattura di saldo saranno corrisposte le trattenute operate sulle rate di acconto.
7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa, ai sensi dell’art. 103 co. 6 del D.lgs. 50/2016.
Articolo 16 - Garanzia definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 103, D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ha prestato la cauzione definitiva, recante n. del _ _ e rilasciata da
_, per un importo totale pari a €_ ;
2. Detta garanzia, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Lazio.
3. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.
4. In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla polizza fideiussoria per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito.
6. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione Lazio.
Articolo 17 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolti di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima del Verbale di avvio del servizio una polizza di assicurazione che copra gli eventuali danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali, per un importo pari al doppio del valore indicato all’art. 4 co. 1 del presente contratto.
2. La polizza deve altresì assicurare la stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni per un importo pari ad € 1.000.000,00 (un milione).
3. L’Appaltatore risponde di eventuali danni causati nell’esecuzione del servizio anche se rilevati dopo la scadenza del contratto purché lo stesso sia reclamato entro i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività appaltate.
4. L’Appaltatore dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.
5. L’Appaltatore è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle Strutture della Regione Lazio, per fatti ed attività connesse all’esecuzione del Contratto.
6. Resta inteso tra le Parti che l’esistenza, la validità e, comunque, l’efficacia delle suddette polizze assicurative è condizione essenziale per la Regione Lazio. Pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare, entro il termine di cui al co. 1 del presente articolo, la stipula del Contratto e/o in qualsiasi momento di possedere le coperture assicurative di cui si tratta, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c., con riscossione della garanzia definitiva prestata ai sensi del precedente Art. 11, fatto salvo l’obbligo di risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
7. L’Appaltatore, infine, assume a proprio carico le responsabilità derivanti dal buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l’interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell’ambito della copertura assicurativa sopra prevista.
8. Il risarcimento dei già menzionati danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell’importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici competenti in materia.
9. Qualora l’Appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione Lazio resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all’Appaltatore.
10. Qualora l’Appaltatore non adottasse correttamente tutti i sistemi previsti dal Capitolato Tecnico e da tale comportamento derivassero conseguenze dannose alla Regione Lazio, dovrà provvedere direttamente al risarcimento del danno provocato.
11. Come specificato, l’Appaltatore sarà ritenuto direttamente responsabile di tutti gli eventuali danni accertati di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal proprio personale.
12. L’Appaltatore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti della Regione Lazio, in contraddittorio con i rappresentanti dell’Appaltatore.
13. In caso di assenza dei rappresentanti dell’Appaltatore, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Regione Lazio, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.
14. Le coperture assicurative avranno decorrenza dalla data del verbale di avvio del servizio e cesseranno alla data di emissione del Certificato di Regolare esecuzione ovvero della Verifica di Conformità.
Articolo 19 - Clausola sociale
1. L’aggiudicatario dell’appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e a riconoscere anche a fini retributivi l’anzianità di servizio di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in attuazione del principio di tutela dei lavoratori di cui all’articolo 25 della legge regionale n.7 del 22 ottobre 2018. Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dai Protocolli stipulati in data 28/12/2016 e in data 19/12/2017 tra la Regione Lazio, le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni di categoria, aventi ad oggetto “Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità”, in caso di aggiudicazione l’appaltatore subentrante, assume l’obbligo di assorbire prioritariamente, con carattere di continuità i lavoratori già direttamente utilizzati dall’appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e maturanda e di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell’avvio del servizio, garantendo l’assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro.
2. Conformemente a quanto dichiarato nell’Allegato 1 - Schema dichiarazioni amministrative, l’appaltatore subentrante si impegna a presentarsi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione, presso l'Associazione territoriale cui avrà conferito mandato o, in
assenza, presso la Direzione del Lavoro competente, per un esame congiunto con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei citati Protocolli, volto a promuovere la ricollocabilità del personale già impiegato, anche mediante l’armonizzazione delle esigenze tecnico-organizzative dell’appalto con l’obiettivo di mantenimento dei livelli occupazionali e di tutti i diritti in essere, come previsto anche dalla legislazione regionale vigente, ivi compreso quanto previsto dall’art. 1 c. 42 della l. 92/2012 con l’esclusione del periodo di prova. Resta salva l’applicazione della disciplina di miglior favore per i lavoratori, finalizzata al loro riassorbimento, eventualmente contenuta nel contratto collettivo che l’appaltatore subentrante fosse tenuto ad applicare. Qualora l’appaltatore subentrante sia una cooperativa, i lavoratori operanti oggetto di cambio appalto, non possono essere obbligati ad associarsi.
Articolo 20 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, dalla Regione Lazio, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto il Contratto e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016, la Regione Lazio può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 16 “Garanzia definitiva”;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del Contratto;
d) nei casi previsti dall’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo 13 “Trasparenza”;
f) nei casi di cui all’articolo 17 “Riservatezza”;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi dell’articolo 18 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
h) nei casi di cui all’articolo 22 “Subappalto”;
i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 23 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione, ai sensi dell’articolo 24 “Brevetti industriali e diritti d’autore”.
3. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione Lazio ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo dei servizi erogati. Ai sensi dell’art. 110, D.lgs. n. 50/2016, resta nella facoltà della Regione Lazio di rivolgersi per l’esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.
4. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima della Regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno.
5. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all’ANAC e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
Articolo 21 - Recesso
1. La Regione Lazio ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore,
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo;
e) per gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/08;
f) cessione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 21;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione Lazio.
4. In caso di recesso della Regione Lazio, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali.
Articolo 22 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 50% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
a)
b)
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Regione Lazio. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016, e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione Lazio non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione Lazio procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Regione Lazio, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016 si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all’articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto.
12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, D.lgs. n. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione Lazio, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione Lazio ha facoltà di dichiarare risolto il contratto quanto di rispettiva ragione.
Articolo 24 - Brevetti industriali e diritti di autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio.
3. La Regione Lazio si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alla Regione Lazio la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto,
per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 25 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._ _ il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio.
2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico_ , numero di fax , indirizzo e-mail _.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio.
Articolo 26 - Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del D.lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.
4. Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 D.lgs. n. 196/2003. In
coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del D.lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal D.lgs. n. 196/2003;
- nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le già menzionate richieste; - nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari, e le spese contrattuali relative al servizio ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alla Regione Lazio per legge.
Articolo 28 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione
per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del presente Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/16.
Articolo 29 - Foro competente
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 133, comma 1, lettera e), D.lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 30 - Responsabile del Procedimento e Direttore dell’esecuzione
1. Con la stipula del Contratto, la Committente nomina quale Responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Sig. _ e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 il Sig. _.
Articolo 31 - Clausola finale
2. Il presente contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte della Regione Lazio non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Articolo 32 - Accettazione espressa delle clausole contrattuali
Il sottoscritto_ , nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata e Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazioni della responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche e controllo quali/quantitativo), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 16 (Garanzia definitiva), Articolo 17 (Riservatezza), Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 19 (Clausola sociale), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Responsabile del servizio), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).
Letto approvato e sottoscritto, Lì
Il Fornitore
[X]
Il Committente
[X]
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