CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Accordo
di collaborazione gratuita
approvato dalla Giunta camerale con deliberazione n. 198 del 19 dicembre 2014
Il lavoro gratuito ha incontrato non poche difficoltà ad essere riconosciuto nell'ordinamento giuridico italiano e ciò a causa dell'incapacità culturale di "sganciarlo" dal modello generale di riferimento, ovvero quello del lavoro subordinato sancito dal legislatore all'art. 2094 cod. civ. Quest'ultima disposizione, infatti, inquadra la retribuzione quale specifica obbligazione del richiedente, proprio in corrispettivo della prestazione resa dal collaboratore alle sue dipendenze.
Tale assunto trova poi avallo a livello costituzionale all'art. 36, con il quale viene riconosciuto appunto al collaboratore il diritto di percepire in funzione dell'attività lavorativa resa una retribuzione sufficiente e proporzionata allo sviluppo della sua persona e al sostentamento della sua famiglia.
Nonostante queste premesse, la giurisprudenza ha nel tempo affermato come il riconoscimento del lavoro gratuito non vada considerato in base alla sussumibilità o meno nel tipo legale di cui all'art. 2094 cod. civ. ma diversamente vada considerato alla luce della meritevolezza di tutela o meno della causa dello stesso contratto atipico di lavoro gratuito (ex art. 1322, comma 2, cod. civ.).
Se da un lato, quindi, la giurisprudenza afferma la presunzione, in via generale, di onerosità nel lavoro subordinato, dall'altro riconosce che la gratuità della prestazione lavorativa non è mai desumibile dalla mera inerzia del collaboratore nel richiedere un compenso per la prestazione resa, anche se prolungata nel tempo, dovendo semmai essere desunta dalla volontà originaria delle parti, le quali devono aver predisposto il contratto sulla base del principio della causa affectionis vel benevolentiae (così Xxxx. 20 febbraio 2006, n. 3602).
In tale quadro, dunque, assume rilievo precipuo l'esistenza o meno di cause giustificatrici, sul piano giuridico - sociale, della prestazione gratuita, quali finalità ideali e non lucrative delle prestazioni, ricollegabili, ad esempio, a principi di solidarietà familiare, sociale, religiosa, assistenziale, filantropica, politica, culturale o ambientale, anche costituzionalmente rilevanti.
Non vi è dubbio, inoltre, che anche il contratto d'opera (art. 2222 cod. civ.) rappresenti, al pari del contratto di lavoro subordinato, un contratto tipicamente oneroso e di scambio, sicché la pattuizione d'opera a titolo gratuito, per quanto possa ritenersi espressione del libero esercizio dell'autonomia privata delle parti, risulta, pure in tal caso, un'ipotesi eccezionale e atipica.
Sussistono, quindi, due forme tipiche ed onerose che consentono al collaboratore di prestare la propria opera, ovvero quella del lavoro subordinato e quella del lavoro autonomo, mentre sussiste un contratto atipico che si caratterizza per la particolare causa di solidarietà che ne giustifica la gratuità e che merita tutela da parte dell'ordinamento proprio in funzione degli artt. 2, 3 e 118 Cost.
Diverso, invece, è il lavoro c.d. volontario, disciplinato dalla l. 11 agosto 1991, n. 266, e definito all'art. 2 come quell'attività "prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà".
In tal caso, l'attività del volontario si inserisce necessariamente in un'organizzazione di volontariato, rimanendo così escluse dalla sua definizione quelle forme di volontariato individuale, che potranno essere semmai ricomprese nel lavoro gratuito.
L'attività del volontario, inoltre, a differenza da quanto avviene per i rapporti associativi disciplinati dal codice civile, è rivolta alla generalità della collettività e non si limita ai soli membri dell'ente: tale circostanza, tuttavia, non fa perdere al volontariato il suo carattere fondante, vale a dire l'infungibilità dell'attività prestata, in quanto personale e comunque guidata da finalità solidaristiche, che sorreggono e qualificano l'attività stessa, distinguendola così dal rapporto di lavoro subordinato.
A differenza del contratto di lavoro gratuito, quale contratto atipico, il volontariato è un contratto tipico, in quanto normativamente previsto e pacificamente non qualificabile in termini di lavoro subordinato: anzi, proprio la legge sul volontariato ci offre la dimostrazione di come sia possibile "sganciare" proprio il lavoro gratuito dalla dicotomia autonomia/subordinazione.
La prestazione del volontario, infine, può essere qualificata come modalità di adempimento del contratto associativo che intercorre tra gli aderenti all'organizzazione, nella quale l'opera personale dei soci costituisce l'oggetto stesso del conferimento all'ente al fine di conseguire i propri scopi istituzionali (es. sociali, civili, culturali, ecc ... ).
Altre tipologie di lavoro gratuito, in conclusione, possono essere riscontrate nella l. 7 dicembre 2000, n. 383, la quale all'art. 2, comma 1, prevede per le associazioni riconosciute o non riconosciute di promozione sociale la possibilità di svolgere attività sociali a favore degli associati o di terzi senza finalità di lucro, attraverso l'attività prestata dagli stessi associati in forma volontaria, libera e gratuita (art. 18, l.n. 383/2000); così anche per quanto riguarda i soci volontari nelle cooperative sociali (art. 2, comma 1, l.n. 381/1991), i quali anch'essi prestano la propria attività gratuitamente, ma ai quali tuttavia va garantita dall’associazione la necessaria copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali, obbligo che non sussiste, invece, per il lavoro gratuito, dove ogni rischio inerente la prestazione svolta rimane in capo allo stesso collaboratore.
ACCORDO DI COLLABORAZIONE GRATUITA
Con la seguente scrittura privata, valevole ad ogni effetto di legge:
TRA
- La …………………….. con sede in………………………………………………1 C.F./P.I.
………………………… in persona del legale rappresentante Sig.
……………………………………… nato a …………….. il………….. PEC ;
E
- Il Sig……………………nato a ………….. il …………………….e residente in ,
Via ………………………, C.F. ……………………………….…
PEC……………………..; ;
PREMESSO:
- Che l’Associazione ……………………………..….. (denominato di seguito “Associazione”) è un Ente non profit che svolge attività nel settore……………………… con le seguenti finalità statutarie ………………………………………………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………2;
- Che il Sig. (di seguito Collaboratore e associato all’Associazione) intende offrire
la sua collaborazione gratuita condividendo le finalità sociali perseguite dall’Associazione stessa;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
1. Quanto premesso è parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. Il Collaboratore accetta di prestare volontariamente, spontaneamente e gratuitamente la propria opera a favore dell’Associazione, occupandosi, in particolare di:
……………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………………3;
1 Indicare la sede sociale/associativa.
2 ad esempio Associazione sportiva, Associazione di volontariato, ente di promozione sociale
3 Descrivere le attività svolte dal collaboratore, che devono essere funzionali o comunque connesse alla realizzazione dello scopo sociale, non potendosi diversamente ritenere vigente la presunzione relativa di gratuità della prestazione lavorativa.
3. la prestazione indicata al punto 2 verrà resa personalmente4 dal Collaboratore per fini esclusivamente:
………………………………….(affettivi/solidaristici/religiosi/filantropici/politici)5 e comunque senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna remunerazione diretta o indiretta6;
4. l’attività di collaborazione si svolgerà presso i locali siti in ……………………………………….
/presso e secondo le modalità determinate dalle parti in via paritaria7;
5. la prestazione promessa dal Collaboratore sarà eseguita a partire dal
…………………………….. sino al ;
6. il Collaboratore non avrà diritto ad alcun compenso per l’attività resa, come pure non avrà diritto a contributi, indennità o altre forme previdenziali o assistenziali8, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento della propria prestazione9;
7. ciascuna delle parti del presente contratto potrà liberamente recedere dal rapporto di collaborazione, anche senza giustificazione, con un adeguato preavviso10, mediante comunicazione scritta con ricevimento dimostrabile;
8. l’ Associazione avrà quale obbligo quello di inserire il Collaboratore all’interno dei locali o degli
4 Tale elemento si configura come essenziale nel lavoro volontario ai sensi dell'art. 2, l.n. 266/1991.
5 L'ordinamento giuridico (e in particolare l'art. 2094 cod. civ.) impone una presunzione generale di onerosità dell'attività lavorativa, ad eccezione dei casi in cui la stessa è resa esclusivamente per scopi di solidarietà e senza alcuna forma di remunerazione diretta o indiretta (così Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833). Rientrano in quest'ultima ipotesi quelle prestazioni che si riferiscono, ad esempio, all'assistenza di un familiare convivente (così Xxxx. 15 marzo 2006, n. 5632), alla militanza politica verso un partito o un sindacato (così Cass. 3 luglio 2012, n. 11089), al sostegno verso una determinata congregazione religiosa (così Cass. 2 dicembre 2002, n. 17096), nonché alle attività di volontariato presso enti no profit (così l. 11 agosto 1991,
n. 266) o verso enti di promozione sociale (così l. 7 dicembre 2000, n. 383).
6 Per forme indirette di remunerazione sono da intendersi quelle prestazioni rese per evitare un esborso di tipo economico (così Cass. 20 febbraio 2006, n. 3602) o quelle prestazioni cc.dd. "in natura", come ad esempio, il vitto e l’alloggio riconosciuti per l’attività lavorativa (così Cass. 11 settembre 2003, n. 13380).
7 Ciò che qualifica la gratuità della prestazione, non è l'assenza o meno di subordinazione, ma la presenza o meno di uno scopo solidaristico che giustifichi quest'ultima. Ciò significa, in altri termini, che, sia in caso di lavoro subordinato, sia in caso di lavoro autonomo, sarà pur sempre possibile qualificare un rapporto di lavoro come atipico e gratuito (e ciò sul presupposto dell’art. 1322, c. 2, cod. civ.). In tal caso, il principio costituzionale tale per cui il collaboratore ha diritto alla retribuzione (art. 36 cost.) cede il passo al pregnante principio solidaristico contenuto agli artt. 2 e 3 cost. Anche il collaboratore gratuito, d'altronde, all'interno dell'assetto organizzativo del Richiedente e per svolgere la propria prestazione, dovrà rispettare alcuni vincoli di orario o ricevere direttive, rendendo così più sfumati i confini tra subordinazione e autonomia.
8 Per quanto riguarda il collaboratore volontario presso organizzazioni no profit, sussiste in capo a quest'ultime l'obbligo di assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di collaborazione, nonché da responsabilità civile per i danni cagionati a terzi nell'adempimento della prestazione sociale (così art. 4, l. 266/1991). L'obbligo assicurativo poc'anzi accennato riguarda esclusivamente i soggetti aderenti che prestano attività di volontariato, senza ricomprendere coloro che invece sostengono solo economicamente l'organizzazione.
9 Non rientrano in tale definizione i rimborsi cc.dd. "a forfait" ovvero omnicomprensivi e non documentati.
10 Le parti possono determinare un preavviso adeguato in funzione della specificità del rapporto.
spazi ove deve essere svolta la prestazione, fornendo allo stesso ogni strumentazione utile allo scopo e garantendo altresì la sicurezza sul luogo di lavoro e ogni altra forma di protezione richiesta ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche11;
9. il Collaboratore si impegna a prestare la propria opera di collaborazione con diligenza, buona fede e correttezza, prendendo atto dell’importanza dell’impegno assunto, seppur gratuito;
10. tutte le controversie derivanti dal presente accordo o in relazione allo stesso, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di Ancona, iscritto al n. 284 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Qualora la mediazione abbia esito negativo, le parti pattuiscono di deferire le medesime controversie in arbitrato irrituale, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale ”Xxxxx Xxxx” della Camera di Commercio di Ancona, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico che deciderà con determinazione contrattuale.
11. per ogni altra circostanza, non espressamente ricompresa nella presente scrittura privata, si intendono qui richiamate e trascritte le norme del codice civile in quanto compatibili.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Collaboratore Il Richiedente
Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. le seguenti clausole: 10 (tentativo di mediazione e arbitrato irritale secondo equità).
Il Collaboratore Il Richiedente
11Gli obblighi formativi, di valutazione dei rischi e di vigilanza sanitaria sussistono in capo al responsabile dell'attività imprenditoriale anche nel caso di soggetti che prestano la propria attività lavorativa gratuitamente e senza scopo di lucro (così art. 2, c. 1, lett. "a", d.lgs. n. 81/2008). Il contratto può omettere questa clausola qualora le prestazioni debbano essere eseguite in luoghi estranei alla piena disponibilità dell’associazione.