EUROVITA QUINTO PLUS
Sponsor ufficiale arbitri italiani di calcio
ED. OTTOBRE 2016
EUROVITA QUINTO PLUS
Assicurazione sulla vita in forma collettiva a premio unico, predisposta a garanzia della cessione del quinto della pensione
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, il Glos- sario e il Modulo per le Dichiarazioni del Cedente, deve essere consegnato, su richiesta, al Cedente prima della sottoscrizione del Modulo per le Dichiarazioni del Cedente.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa.
Cod. Tariffa PU1160 Mod. QUIPLU EFI ed.10-16.0
INDICE
NOTA INFORMATIVA 1
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE | 1 |
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE | 1 |
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE | 3 |
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO | 4 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 1 |
GLOSSARIO | 1 |
ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE | 2 |
ART. 2 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE | 2 |
ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA | 2 |
ART. 4 - DIRITTO DI RECESSO | 3 |
ART. 5 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITA’ DI AMMISSIONE | 3 |
ART. 6 - ESCLUSIONI | 4 |
ART. 7 - PREMIO ASSICURATIVO | 5 |
ART. 8 - ESTINZIONE ANTICIPATA E RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO | 5 |
ART. 9 - DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI | 5 |
ART. 10 - BENEFICIARI | 6 |
ART. 11 - FORO COMPETENTE | 6 |
Allegato 1 - MODULO DI DENUNCIA SINISTRO | 7 |
Allegato 2 - QUESTIONARIO SANITARIO | 8 |
Allegato 3 - RAPPORTO DI VISITA MEDICA | 10 |
Allegato 4 - MODULO PER LE DICHIARAZIONI DEL CEDENTE | 15 |
Allegato 5 - TASSI IMPONIBILI | 16 |
Allegato 6 - ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DI CUI ALL’ART. 7 ESCLUSIONI | 17 |
Allegato 7 - INFORMATIVA PRIVACY | 18 |
Allegato 8 - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | 22 |
PAGINA BIANCA
NOTA INFORMATIVA
Assicurazione sulla vita in forma collettiva a premio unico, predisposta a garanzia della cessione del quinto della pensione EUROVITA QUINTO PLUS (PU1160)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
La Contraente ed il Cedente devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima dell’adesione alla convenzione assicurativa.
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Denominazione | EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata per brevità “Eurovita” - Codice Fiscale e Partita IVA 03769211008 |
Forma giuridica | Società per Azioni |
Indirizzo Sede Legale e Direzione Generale | Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx |
Recapito telefonico | 06 - 47.48.21 |
Sito internet | |
Indirizzo di posta elettronica | |
Indirizzo di posta certificata | |
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa | Iscritta al n° 1.00099 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della Repubblica; codice IVASS Impresa A365S; C.F. e x.xx iscrizione Registro Imprese di Roma 03769211008; autorizzata: • per i Rami I e V e riassicurativa nel ramo I: D.M. dell'Industria del commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 n. 19088; • per il Ramo VI: D.M. del 23 febbraio 1993; • per il Ramo III: provvedimento n. 1239 del 26 luglio 1999 |
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia di Assicurazione
Il patrimonio netto della Compagnia di Assicurazione, come risultante dall’ultimo bilancio approva- to, è pari a 211,7 milioni di Euro, di cui 113,7 milioni di euro di capitale sociale e 80,9 milioni di Euro di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità, pari al rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2015 è pari al 130%.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte - Limitazioni ed esclusioni
Il presente prodotto assicurativo è un’assicurazione temporanea caso morte in forma collettiva oggetto di una Convenzione stipulata tra la Società che eroga il finanziamento e la Compagnia di Assicurazione.
Il contratto è predisposto a garanzia della Cessione del Quinto della Pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950 e successive modifiche.
Essendo stipulato in forma collettiva, la Società che eroga il finanziamento riveste la qualifica di Contraente della Polizza e i soggetti che stipulano con la Società stessa un finanziamento rimbor- sabile contro cessione del quinto delle pensione sono i Cedenti.
Il contratto viene stipulato in occasione della concessione del Finanziamento al Cedente da parte della Contraente.
La garanzia rimane in vigore per tutta la durata del piano di ammortamento del Finanziamento, entro il limite di 10 anni dalla data di decorrenza, a condizione che il Premio corrispondente risulti pagato, e cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito riportati:
- scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento fissato al momento della sottoscrizione dello stesso e comunque non oltre i 120 (centoventi) mesi dalla data di ero- gazione del Finanziamento, salvo il caso di accodamento nel quale la durata massima è di 138 (centrotrentotto) mesi;
- estinzione anticipata del Finanziamento;
- compimento dell’86° (ottantaseiesimo) anno di età del Cedente (limite prorogabile fino ad un massimo di 18 mesi).
La garanzia, inoltre, cessa con l'erogazione della Prestazione prevista in caso di Decesso del Cedente.
Per maggiori dettagli si rimanda all'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Il presente contratto prevede la seguente prestazione assicurativa:
- Prestazione in caso di Decesso del Cedente.
Nel caso si verifichi il decesso del Cedente prima della scadenza contrattuale, la Compagnia paga alla Contraente un importo pari al capitale assicurato.
Si rinvia all’art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio della prestazione.
Avvertenza: Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa del decesso - senza limiti territoriali - fino al compimento del 86mo anno di età del Cedente e salvo le limitazioni previste all'art. 6 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per gli aspetti di detta- glio.
In caso di sopravvivenza del Cedente alla data di scadenza del Contratto questo si intenderà estinto e i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita.
L’adesione alla Polizza collettiva è subordinata al preventivo accertamento dello stato di salute del Xxxxxxx.
Avvertenza: si richiama l’attenzione del Cedente sulla necessità di leggere le raccomanda- zioni e avvertenze relative alla compilazione delle formalità mediche e al Modulo per le dichiarazioni del Cedente di cui all'art. 5 delle Condizioni di assicurazione.
4. Premi
Le prestazioni contrattuali per ogni singola posizione sono erogate a fronte del pagamento di un premio unico anticipato. L’importo del premio, al netto delle imposte, è determinato in funzione del capitale assicurato iniziale (Montante lordo), della durata del rapporto di Finanziamento, nonché dell’età del Cedente.
Il contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.
Il premio è anticipato dalla Contraente per ogni singola posizione. Il relativo pagamento avviene tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia. La Contraente e la Compagnia con- vengono di regolare i premi dovuti con cadenza mensile. Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.
Avvertenza: In caso di estinzione totale anticipata o di rinegoziazione del Finanziamento da parte del Cedente, il Contratto cessa di produrre effetti ed Eurovita restituirà alla Contraente la parte di premio relativa al Finanziamento estinto anticipatamente e proporzionale al periodo di assicurazio- ne non goduto.
La porzione di premio da rimborsare è uguale alla somma:
• del premio rischio puro corrispondente al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scaden- za originaria, moltiplicato per un fattore che riproporziona il premio tenendo conto della decre- scenza del Montante;
• dei costi corrispondenti al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria al netto delle spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto ed il rimborso del pre- mio (cosiddetti caricamenti). Tali spese sono pari al 5% del premio da restituire, con un minimo di 50 Euro.
Nel caso in cui l’estinzione anticipata avvenga per rinegoziazione del Finanziamento il rateo di premio non goduto verrà restituito.
Si rinvia all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 5. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Cedente relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio da parte della Compagnia di Assicurazione possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Si richiama particolare attenzione sulle informazioni inerenti allo stato di salute che, richieste dalla Compagnia di Assicurazione all’atto dell’adesione alla Convenzione, devono corrispondere a verità ed esattezza.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
Costi
6.1 Costi gravanti direttamente sulla Contraente
6.1.1 Costi gravanti sul premio
Sul premio versato per ciascuna posizione viene applicato un caricamento nella misura di seguito indicata. Il caricamento è indipendente dall’ammontare del capitale assicurato, dall’età, dal sesso e dalla durata contrattuale.
Descrizione | Percentuale |
Caricamenti sul premio netto vita | 22% |
Spese fisse in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro |
Spese fisse di emissione (da trattenere solo in caso di recesso) | 25 Euro |
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza, per le componenti di costo in preceden- za indicate, della quota parte percepita in media dagli Intermediari:
Tipo costo | Misura costo | Quota parte percepita in media dagli Intermediari |
Caricamenti sul premio netto vita | 22% | Da 40% a 60% |
Spese fisse in caso di accertamenti sanitari | 15 Euro | 0% |
Spese fisse di emissione (da trattenere solo in caso di recesso) | 25 Euro | 0% |
I costi per eventuali accertamenti sanitari non gravano sul premio e non sono a carico della Compagnia.
La Contraente non percepisce alcuna remunerazione da parte della Compagnia .
Ai sensi dell’art. 22 commi 10, 11 e 12 del D.L. n. 179/2012, convertito con modifiche dalla L. n. 221/2012, l’Intermediario di Eurovita Assicurazioni S.p.A. potrà avvalersi di forme di collaborazio- ne con altri intermediari iscritti nelle sezioni a-b-d del Registro Unico tenuto dall’Ivass.
In tali casi la quota parte di commissione percepita in media dall’Intermediario diretto di Eurovita potrà essere ripartita tra i diversi intermediari intervenuti nel collocamento del prodotto, senza alcun aggravio di costi per la Contraente.
7. Sconti
Non sono previsti sconti di premio.
8. Regime fiscale
8.1. Regime fiscale dei premi
In base alla normativa vigente al momento della redazione della presente Nota Informativa, i premi dei contratti di assicurazione vita non sono soggetti ad imposizione fiscale ad eccezione della parte destinata alla copertura aggiuntiva prevista dalle assicurazioni complementari che è sogget- ta all’imposta del 2,5%.
I premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte sono detraibili nella misura e con le modalità previste dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente.
8.2. Tassazione delle somme liquidate da Eurovita
In base alla normativa attualmente vigente, i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti da Irpef.
È opportuno verificare la normativa vigente al momento della dichiarazione dei redditi.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
9. Modalità di perfezionamento del contratto
Si rinvia agli artt. 3 e 5 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
10. Riscatto e riduzione
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della copertura assicurativa.
11. Diritto di recesso
La Contraente può esercitare il diritto di recesso rispetto alla singola posizione assicurativa entro trenta giorni dal momento del perfezionamento del contratto ovvero dal momento in cui è informato che si è perfezionato, secondo quanto previsto dall’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Compagnia.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborsa alla Contraente un importo pari al premio versato al netto delle spese di emissione del contratto, pari a 25 Euro o 40 Euro nel caso siano stati effettuati accertamenti sanitari, della parte a copertura del rischio corso nel periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
La Contraente per esercitare il diritto di recesso dal contratto, dovrà inviare una lettera rac- comandata o una comunicazione a Eurovita Assicurazioni S.p.A. - tramite fax al numero 0000000000.
12. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione
In caso si verifichi l’evento assicurato di sinistro, ai fini del pagamento della prestazione assicurata, deve essere preventivamente fornita ad Eurovita la documentazione indicata nell’art. 9 delle Condizioni di assicurazione.
Eurovita esegue il pagamento della prestazione assicurata a favore del Beneficiario entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra, previo accertamento dell’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento. Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interes- si moratori
Si ricorda che, ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verifi- cato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell’anno suc- cessivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
13. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
14. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana.
15. Reclami
A) RECLAMI RELATIVI ALL’INTERPRETAZIONE ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO Eventuali contestazioni relative al rapporto assicurativo, all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto vanno presentate per iscritto, allegando copia fronte-retro di un valido documento d’iden- tità, al Servizio Legale della Compagnia, di cui si riportano di seguito i recapiti:
EUROVITA ASSICURAZIONI S.P.A. SERVIZIO LEGALE
Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax: 06/00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx
I reclami verranno riscontrati entro 45 giorni dalla data di ricezione.
Le richieste di informazioni, di chiarimenti o di esecuzione del contratto non verranno trattati come reclami e verranno evase dai pertinenti uffici della Compagnia.
B) RECLAMI RELATIVI ALLA CONDOTTA DELL’INTERMEDIARIO
I reclami relativi al comportamento dei seguenti intermediari, compresi quelli inerenti alla condotta di dipendenti e collaboratori*, vanno presentati direttamente all’intermediario (e possibilmente in copia alla Compagnia ai suddetti recapiti), fermo restando l’obbligo della Compagnia di trasmettere senza ritardo all’intermediario eventuali reclami di pertinenza dello stesso ricevuti direttamente.
- intermediari iscritti nella sezione B) del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito: “RUI”) ex art. 109 D. Lgs. 209/2005, vale a dire “ i mediatori di assicu- razione o di riassicurazione, altresì denominati broker, in qualità di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassi- curazione”;
- intermediari iscritti nella sezione D) del RUI, ossia “le banche autorizzate ai sensi dell’articolo 14 del testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco speciale di cui all’artico- lo 107 del testo unico bancario, le società di intermediazione mobiliare autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del testo unico dell’intermediazione finanziaria, la società Poste Italiane - divisio- ne servizi di bancoposta - autorizzata ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144”;
*: soggetti che, dietro compenso e su incarico degli intermediari, svolgono l’attività di intermedia- zione assicurativa e riassicurativa all’interno o, se iscritti nella sezione E) del RUI, all’esterno dei locali dell’intermediario per il quale operano.
C) RICORSO ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA
In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo o di assenza di riscontro da parte della Compagnia o dell’intermediario entro 45 giorni dalla data di ricezione, il reclamante potrà presen- tare formale reclamo a:
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Servizio Tutela del Consumatore
Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Fax: 00.00000000
PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
(è possibile inviare e-mail di dimensioni non superiori a 5 MB; eventuali allegati dovranno essere trasmessi esclusivamente in formato pdf).
I reclami indirizzati all’Ivass contengono:
- nome, cognome ed indirizzo del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’impresa o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dagli stessi;
- ogni documento utile ad una compiuta descrizione delle circostanze attinenti al reclamo.
In alternativa, il reclamante può utilizzare l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami, disponibile sul sito dell’Autorità al seguente link: xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx_xxx/xxxx/X0000/Xxxxxxxx0_Xxxxx%00xx%00xxxxxxx.xxx, avendo cura di allegare copia del reclamo presentato all’impresa o all’intermediario e del relativo riscontro.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
D) SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per il reclamante di far ricorso ai sistemi alternativi di riso- luzione delle controversie previsti dall’ordinamento, prima di adire l’Autorità Giudiziaria. Nello spe- cifico, in materia di dispute inerenti ai contratti assicurativi vige l’obbligo di esperire il procedimen- to di mediazione, previsto dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dall’art. 84 della Legge n. 98/2013. L’istanza di mediazione comporta la necessaria assistenza di un legale di fidu- cia e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale successiva domanda giudiziale. Inoltre, il D.L. n. 132/2014, convertito nella Legge n. 162/2014, ha introdotto l’istituto della nego- ziazione assistita, che prevede la facoltà per le parti di risolvere una controversia mediante con- venzione, da redigere, a pena di nullità, in forma scritta con l’assistenza di uno o più avvocati.
16. Informativa in corso di contratto
In occasione della prima comunicazione da inviare in adempimento agli obblighi d’informativa pre- visti dalla normativa vigente, Eurovita comunicherà per iscritto alla Contraente e al Cedente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa, intervenute successivamente alla conclusione del contratto.
Eurovita provvederà a pubblicare sul sito internet xxx.xxxxxxxx.xx gli eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da modifiche normative.
17. Conflitto di interessi
La Compagnia ha adottato procedure per l’individuazione e gestione delle situazioni di conflitto di interesse che possono nascere nell’esecuzione e gestione del contratto. La Compagnia nell’adem- pimento dei propri obblighi derivanti dal contratto, anche in presenza di conflitto di interesse, opera in ogni caso in modo da non arrecare pregiudizio ai Contraenti e si impegna a contenere i costi a carico degli stessi, ottenere il miglior risultato possibile.
La Compagnia, alla data di redazione della presente Nota Informativa, non beneficia di alcun introito derivante da retrocessione di commissioni o qualunque altro provento o utilità ricevuto in virtù di accordi con soggetti terzi.
La Compagnia detiene o può detenere, nel rispetto della normativa applicabile, strumenti finanziari emessi da società che hanno una partecipazione al suo capitale sociale.
Si precisa altresì che l’Intermediario percepisce, quale compenso per l’attività di distribuzione del contratto, parte delle commissioni che Eurovita S.p.A. trattiene dai premi versati.
Si segnala, infine, che i seguenti istituti bancari risultano azionisti della Compagnia nella misura di seguito indicata: C.R. Bolzano (6,48%), Banca Popolare di Puglia e Basilicata (5,49%), C.R. Cento (2,04%), BAP Ragusa (1,81%), C.R. Cesena (1,12%), C.R. Volterra (0,34%).
18. Beneficiari
Il Beneficiario delle prestazioni è la Contraente.
Eurovita Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxx Xxxxxxxx
Nota Informativa
Pagina 7 di 7 Data ultimo aggiornamento Ottobre 2016
PAGINA BIANCA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Assicurazione sulla vita in forma collettiva a premio unico, predisposta a garanzia della cessione del quinto della pensione EUROVITA QUINTO PLUS (PU1160)
GLOSSARIO
Compagnia Assicurativa e/o Compagnia | Eurovita Assicurazioni S.p.A. con sede legale e Direzione Generale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxx, 00. |
Assicurazione Caso Morte o Assicurazione | La prestazioni erogate dalla Compagnia ai sensi delle Condizioni di Assicurazione. |
Contratto di Assicurazione o Contratto | Il contratto di assicurazione concluso tra la Contraente e la Compagnia secondo le presenti Condizioni di Assicurazione e per il quale il Cedente abbia prestato il consenso alla stipula sulla propria vita. |
Convenzione | L’Assicurazione stipulata in forma collettiva tra la società che eroga il finanziamento e la Compagnia di Assicurazione. |
Beneficiario | La Contraente. |
Broker | Il soggetto che ha intermediato il presente Contratto. |
Cedente | La persona fisica con la quale la Contraente ha stipu- lato un Finanziamento rimborsabile tramite cessione di quote della pensione fino al quinto e che abbia dato il consenso alla stipulazione di un’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’articolo 3 delle Condizioni di Assicurazione. |
Contraente | La società che eroga il Finanziamento al Cedente. |
Debito Residuo | Rate aventi scadenza successiva al Sinistro (scontate al medesimo tasso di interesse convenuto fra la Contraente ed il Cedente per il Finanziamento stesso, dunque escludendo gli interessi percepiti dalla Contraente ai sensi del Finanziamento) e rate sospe- se, ovvero rate non pagate a seguito di cessazione temporanea, totale o parziale, del diritto alla pensione. Non rientrano nella definizione le rate non pagate per morosità. |
Data di Erogazione | E’ la data in cui viene corrisposto un anticipo (prima erogazione) a favore del Cedente o la data in cui viene corrisposto l’importo totale del Finanziamento. |
Data decorrenza certificato di assicurazione | E’ la data in cui la Compagnia conferma l’assumibilità del rischio all’esito dell’istruttoria assicurativa. |
DPR 180 | Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180. |
Finanziamento | Prestito personale rimborsabile, ai sensi del DPR 180, tramite cessione di quote della pensione fino al quinto stipulato dal Cedente con la Contraente. |
Modulo per le dichiarazioni del Cedente | Xxxxxx attraverso il quale il Cedente acconsente alla conclusione del Contratto di Assicurazione sulla pro- pria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile. |
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il prodotto denominato EUROVITA QUINTO PLUS, appartenente alla tipologia delle assicurazioni temporanee caso morte.
L’Assicurazione è prestata da EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A - di seguito denominata Eurovita o la Compagnia - per la garanzia del rischio morte sulla Cessione del Quinto della Pensione ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche, ossia al fine di coprire il rischio di mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento delle rate di rimborso del Finanziamento da parte del Cedente in caso di suo decesso.
L’Assicurazione è stipulata in forma collettiva ed è oggetto di una Convenzione stipulata tra la Società che eroga il finanziamento e la Compagnia di Assicurazione. La Società che eroga il finanziamento riveste la qualifica di Contraente della polizza collettiva e i soggetti che stipulano con la Società un finanziamento rimborsabile tramite la Cessione del Quinto delle pensione rive- stono la qualifica di Cedenti.
ART. 1 - PRESTAZIONI ASSICURATE
In caso di decesso del Cedente nel corso della durata del Contratto, stabilita al successivo art. 3, Eurovita, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa prevista all’art. 9, si impe- gna a pagare al Beneficiario un capitale pari al valore del Debito Residuo del Finanziamento, risul- tante al momento del decesso del Cedente.
Il Cedente acconsente alla stipula del Contratto di Assicurazione in suo favore in occasione della richiesta di concessione del Finanziamento da parte della Contraente.
Il rischio morte è coperto senza limiti territoriali, salvo le condizioni ed esclusioni di cui al successi- vo art. 6. L’ importo massimo assicurabile in relazione al Contratto di Assicurazione (e ad eventuali ulteriori contratti di assicurazione tra Eurovita e la Contraente relativi ad altri Finanziamenti sotto- scritti dal Xxxxxxx) è di Euro 75.000,00, salvo il caso in cui Eurovita abbia accettato casi particola- ri di copertura non rientranti nei parametri assuntivi previsti nelle presenti Condizioni di Assicurazione, come previsto all’art. 5.
In caso di decesso del Cedente avvenuto nel corso della durata contrattuale (comprensivo dell’eventuale periodo di accodamento di cui al successivo art. 3) la Compagnia provvederà al pagamento al Beneficiario di un importo pari al Debito Residuo in essere al momento del decesso del Cedente, determinato secondo il piano di ammortamento definito al momento della concessio- ne del prestito. All’importo così determinato andranno aggiunti gli importi accodati (comprensivi della relativa quota interessi) fino ad importo massimo corrispondente a 18 quote.
L’attivazione della copertura assicurativa è subordinata al preventivo accertamento dello stato di salute del Xxxxxxx.
ART. 2 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
La presente Assicurazione viene stipulata da Eurovita sulla base delle dichiarazioni rese dalla Contraente e delle dichiarazioni del Cedente rese in fase di consenso alla stipula e di accertamen- ti sanitari, secondo quanto previsto all’art. 5.
Gli obblighi di Eurovita risultano esclusivamente dai documenti e comunicazioni da essa firmate. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.
ART. 3 - DECORRENZA E DURATA DELLA GARANZIA
La copertura assicurativa riferita alle singole posizioni assicurate decorre dalle ore 24.00 della data di decorrenza che coincide con la Data di Erogazione del Finanziamento, sempreché sia stato corrisposto il premio e siano state portate a termine le formalità di cui all’art. 5 delle presenti Condizioni di Assicurazione.
In ogni caso la data di decorrenza della copertura non potrà superare i 120 gg. dalla data rilascio da parte della Compagnia del Certificato di Assicurazione, il cui formato è allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - Allegato n. 8.
Se la concessione del Finanziamento non si perfeziona entro 120 giorni dalla Data di emissione della proposta, la garanzia assicurativa sarà priva di effetto e conseguentemente annullata tutta la relativa documentazione assuntiva e sanitaria.
La garanzia rimane in vigore per tutta la durata del piano di ammortamento del Finanziamento, entro il limite di 10 anni dalla data di decorrenza, a condizione che il Premio corrispondente risulti pagato, e cessa alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo degli eventi di seguito riportati:
- scadenza dell’ultima rata prevista dal piano di rimborso del Finanziamento fissato al momento della sottoscrizione dello stesso e comunque non oltre i 120 (centoventi) mesi dalla data di ero- gazione del Finanziamento, salvo il caso di accodamento di seguito descritto nel quale la dura- ta massima è di 138 (centrotrentotto) mesi;
- estinzione anticipata del Finanziamento;
- compimento dell’86° (ottantaseiesimo) anno di età del Cedente (limite prorogabile fino ad un massimo di 18 mesi a seconda delle modalità di seguito descritte).
La garanzia, inoltre, cessa con l'erogazione della Prestazione prevista in caso di decesso del Cedente della Prestazione prevista in caso di Decesso.
La durata originaria del piano di ammortamento può essere prolungata per:
- un massimo di ulteriore 12 (dodici) mesi in caso di sospensione temporanea dell’ammortamen- to stesso o in caso di differimento dell’ammortamento stesso. In questa fattispecie, la copertura vita rimane in vigore fino alla completa estinzione del Finanziamento;
- un massimo di 18 (diciotto) mesi in caso di riduzione o sospensione temporanee della quota cedibile della pensione, con conseguente Accodamento quote, ove tale possibilià sia prevista dal contratto di Finanziamento ed il Xxxxxxx abbia espresso il proprio consenso all’Accodamento stesso. In questa fattispecie, la copertura vita rimane in vigore fino alla com- pleta estinzione del Finanziamento.
ART. 4 - DIRITTO DI RECESSO
La Contraente può esercitare il diritto di recesso rispetto alle coperture assicurative entro trenta giorni dalla decorrenza delle stesse, mediante una comunicazione ad Eurovita anche trami- te fax al numero 0000000000 recante indicazione di dettaglio delle posizioni oggetto di recesso.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione relativa alle coperture assicurative oggetto di recesso, a decorrere dal giorno di ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Compagnia.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Eurovita rimborserà alla Contraente un importo pari al premio versato, al netto delle spese di emissione del contratto, pari a 25 euro, delle spese per eventuali accertamenti sanitari, pari a 15 euro, e della parte di premio a copertura del rischio corso nel periodo per il quale le coperture hanno avuto effetto.
ART. 5 - REQUISITI DI ASSICURABILITÀ E FORMALITA’ DI AMMISSIONE
5.1 Requisiti di assicurabilità
E’ assicurabile la persona fisica (Cedente) che alla data di sottoscrizione del MODULO PER LE DICHIA- RAZIONI DEL CEDENTE abbia un’età compresa tra i 50 e gli 83 anni compiuti; l’età a scadenza del Cedente non può essere superiore a 86 anni.
5.2 Formalità di ammissione alla copertura assicurativa
La copertura assicurativa è prestata da Eurovita in relazione al Finanziamento a condizione che il Cedente:
- abbia sottoscritto un Finanziamento di nuova emissione, la cui durata sia compresa tra i 24 mesi e i 120 mesi e che preveda rate di rimborso mensili e il cui montante non ecceda l’importo di € 75.000,00;
- abbia fornito il proprio documento di identità e il proprio codice fiscale;
- abbia prestato per iscritto il proprio consenso alla stipulazione di un contratto di assicu- razione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del codice civile, compilando e sottoscri- vendo il Modulo per le dichiarazioni del Cedente (il cui formato è allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione - Allegato n. 4);
- soddisfi le condizioni di salute richieste tramite la compilazione del Questionario Sanitario il cui formato è riportato nell’Allegato n. 2 o del Rapporto di Visita Medica ripor- tato nell’allegato n. 3 delle presenti Condizioni di Assicurazione;
- sia titolare di una pensione erogata dall’INPS o da altri enti previdenziali.
5.3 Formalità di assunzione medica e modalità di perfezionamento del Contratto
Oltre ai requisiti di cui all'art. 5.2, le formalità di assunzione medica e le modalità di perfeziona- mento del Contratto variano, per ciascun Cedente, in base ai seguenti parametri assuntivi:
Età del Cedente | Montante Lordo | Formalità mediche |
Da 50 anni fino a 65 anni | Fino a € 20.000,00 | Questionario Sanitario (Allegato n. 2) |
Oltre 65 anni fino a 83 anni | Fino a € 20.000,00 | Questionario Sanitario (Allegato n. 2) + Certificato di buona salute |
Da 50 anni fino a 83 anni | Da € 20.001,00 a € 75.000,00 | Questionario Sanitario (Allegato n. 2) + Certificato di buona salute |
Da 50 anni fino a 83 anni | Fino a € 75.000,00 | Rapporto di Visita Medica (Allegato n. 3) in caso di risposta positiva al QS (ad esclusione della domanda n° 8 relativa all'attività di fumatore) oppure in presenza di pensione di invalidità |
Qualora nel Questionario Sanitario e/o nel Rapporto di Visita Medica venga riscontrata almeno una risposta positiva (ad esclusione della domanda n° 8 del Questionario Sanitario relativa all'atti- vità di fumatore), Eurovita e si riserva la facoltà di:
- rifiutare l’assunzione del rischio;
- richiedere ulteriore documentazione medica; in tal caso Eurovita, esaminato il rischio, comunica la propria decisione alla Contraente di accettazione o meno del rischio.
In caso di accettazione del rischio Eurovita, completata l’istruttoria, invierà alla Contraente il Certificato di Assicurazione (Allegato n. 8).
I casi non rientranti nei suddetti parametri assuntivi potranno essere preventivamente sottoposti ad Eurovita dalla Contraente. Eurovita, una volta esaminato il rischio, valuterà se accettare o rifiu- tare la copertura assicurativa. A tal fine Eurovita si riserva di chiedere alla Contraente la documen- tazione necessaria per la valutazione del rischio e di valutare l’eventuale assunzione dello stesso. Se, entro 30 giorni dalla richiesta di ulteriore documentazione medica, Eurovita non riceve riscon- tro dal Cedente/Contraente, la richiesta di copertura sarà respinta.
ART. 6 - ESCLUSIONI
E’ escluso dalla copertura assicurativa il decesso causato:
• dal dolo della Contraente;
• da atti di terrorismo, sabotaggi o attentati qualora il Cedente vi abbia preso parte attiva;
• da tutti i rischi nucleari;
• dal dolo del Cedente;
• ubriachezza del Cedente, suo abuso di psicofarmaci, o uso di stupefacenti o allucinogeni;
• dal suicidio del Cedente avvenuto nel corso dei 12 mesi successivi alla data di decorren- za della copertura, come indicata al precedente articolo 4;
• dalla pratica di attività sportive come elenco in Allegato 6.
ART. 7 - PREMIO ASSICURATIVO
Il premio è unico ed è a carico della Contraente. L’importo del premio è calcolato sulla base del Montante lordo, della durata del rapporto di Xxxxxxxxxxxxx, nonché dell’età del Cedente.
Il pagamento del premio avviene sul conto corrente della Compagnia.
Sul premio versato per ciascuna posizione viene applicato un caricamento. Il caricamento è indipendente dall’ammontare del capitale assicurato, dall’età, dal sesso e dalla durata con- trattuale.
Il Contratto non prevede il diritto di riscatto dei premi versati.
I costi per eventuali accertamenti sanitari non gravano sul premio e non sono a carico della Compagnia.
ART. 8 - ESTINZIONE ANTICIPATA E RINEGOZIAZIONE DEL FINANZIAMENTO
Nel caso in cui il Cedente estingua anticipatamente il contratto di Finanziamento e di rine- goziazione del medesimo, la copertura assicurativa cessa di produrre effetti dalla data di anticipata estinzione o rinegoziazione, ed Eurovita restituirà alla Contraente la parte di pre- mio relativa al Finanziamento estinto anticipatamente/ rinegoziato proporzionale al periodo di assicurazione non goduto. La porzione di premio da rimborsare è uguale alla somma:
• del premio rischio puro corrispondente al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza originaria, moltiplicato per un fattore che riproporziona il premio tenendo conto della decrescenza del Montante;
• dei costi corrispondenti al periodo di assicurazione residuo rispetto alla scadenza origi- naria al netto delle spese amministrative sostenute per l’emissione del contratto ed il rimborso del premio (cosiddetti caricamenti). Tali spese sono pari al 5% del premio da restituire, con un minimo di 50 Euro.
Nel caso in cui l’estinzione anticipata avvenga per rinegoziazione del finanziamento il rateo di premio non goduto verrà restituito.
La Contraente si impegna a comunicare mensilmente alla Compagnia le operazioni estinte antici- patamente e rinegoziate.
Eurovita rimboserà la quota di premio residua entro 60 giorni dalla comunicazione dell’estinzione anticipata.
ART. 9 - DENUNCIA DI XXXXXXXX ED OBBLIGHI RELATIVI
Al verificarsi del decesso del Cedente, ai fini del pagamento della prestazione assicurata a favore del Beneficiario, devono essere preventivamente consegnati ad Eurovita i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza l’importo dell’indennizzo, e in particolare:
- la denuncia dell’evento con il numero del contratto di Finanziamento sottoscritto dal Cedente deceduto (Modulo Denuncia Sinistro all. 1 alle Condizioni di Assicurazione);
- la copia del contratto di Finanziamento;
- l’ammontare esatto del Debito Residuo rilevato al momento del decesso del Cedente;
- il piano di ammortamento;
- copia del certificato di morte del Cedente.
Per informazioni relative ai Sinistri gli aventi causa potranno rivolgersi al numero telefonico:
06 - 474821
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Eurovita esegue il pagamento derivante dai propri obblighi contrattuali a favore dell’avente diritto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa di cui sopra, e comunque non prima del pagamento del relativo premio.
Decorso tale termine, a favore dell’avente diritto sono dovuti gli interessi moratori.
Ai sensi dell’ art. 2952 comma 2 del codice civile, come modificato dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012, convertito nella Legge n. 221 del 17/12/2012, i diritti derivanti dal contratto di assi- curazione sulla vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Se non è stata avanzata richiesta di pagamento dagli aventi diritto entro il suddetto termine, gli importi sono devoluti dalla Compagnia al fondo per le vittime delle frodi finanziarie di cui al comma 343 dell’art.1 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello in cui matura il termine di prescrizione.
ART. 10 - BENEFICIARI
Il Beneficiario delle prestazioni è la Contraente.
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia tra Eurovita e la Contraente in relazione all’esecuzione, interpretazione, validità o cessazione del Contratto, sarà risolta mediante ricorso all’Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente per territorio in via esclusiva è quello di Roma.
Roma.
Emesso in in due originali ad un unico effetto, il
LA CONTRAENTE LA COMPAGNIA
APPROVAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE
La Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, gli articoli delle Condizioni di Assicurazione:
Art. 1 Prestazioni Assicurate - Art. 3 Decorrenza e durata della garanzia - Art. 4 Diritto di Recesso
- Art. 5 Requisiti di Assicurabilità e Formalità di ammissione - Art. 6 Esclusioni - Art. 7 Premio assi- curativo - Art. 8 Estinzione anticipata e rinegoziazione del finanziamento - Art. 9 Denuncia di sini- stro e obblighi relativi - Art. 10 Beneficiari - Art. 11 Foro Competente.
LA CONTRAENTE LA COMPAGNIA
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO
Allegato 1
POLIZZA/CONVENZIONE N. ADESIONE n.
CEDENTE
Cognome e nome/Rag. Soc. C.F. Luogo e data di nascita Sesso Residenza
La CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE chiede, in seguito al decesso del Cedente avvenuto il
/ / la liquidazione della prestazione assicurativa per il caso di morte. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:
A tale scopo si allegano i seguenti documenti:
- copia del contratto di Finanziamento e del Questionario Sanitario o del Rapporto di Visita Medica, compilati e sottoscritti dal Cedente controfirmati e timbrati dal medico;
- l’ammontare esatto del Debito Residuo rilevato al momento del decesso del Cedente;
- il piano di ammortamento completo sottoscritto dal responsabile della filiale presso cui è stato acceso il Finanziamento;
- fotocopia del certificato di morte del Cedente.
Ai sensi del D.lgs. n.196 del 30/06/2003 i dati personali conferiti con la presente richiesta verranno trattati da Eurovita Assicurazioni S.p.A. al solo scopo di provvedere alla liquidazione delle prestazioni e per ottemperare agli obblighi di legge vigenti.
Per conferma di quanto riportato nel presente modulo e negli eventuali allegati:
LUOGO E DATA
FIRMA DELLA CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
QUESTIONARIO SANITARIO
Allegato 2
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Telefono 00.000000 - Telefax 06.42900089 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale Euro 114.171.035,14 i.v.
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008
PREVENTIVO | |||
Rispondere ad ogni domanda con SI o NO
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PREVENTIVO
che abbiano dato esiti fuori dalla norma | |
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RAPPORTO DI VISITA MEDICA
Allegato 3
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Telefono 00.000000 - Telefax 06.42900089 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale Euro 114.171.035,14 i.v.
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008
Prev. N°
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Mod. SANMED
ed.0
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205) Pag. 1/5
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Mod. SANMED
ed.0
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15 E' fumatore?
Specificare quanto e cosa (es. sigarette, sigari, pipa, nicorette)
esatte e e che non
ed.0
alle quali la Società
.
Mod. SANMED
Dichiaro di aver ricevuto l'Informativa Privacy ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e di acconsen- tire al trattamento dei miei dati personali (compresi quelli sensibili e giudiziari, ove esistenti) per le finalità indicate nel punto A dell'Informativa (Trattamento per finalità assicurative).
HO LETTO ED APPROVO SPECIFICATAMENTE QUANTO SOPRA
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Mod. SANMED
ed.0
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sia trasmessa
Mod. SANMED
ed.0
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MODULO PER LE DICHIARAZIONI DEL CEDENTE
Allegato 4
CONVENZIONE N. STIPULATA DA CON PER LA GARANZIA DECESSO DEI PROPRI CLIENTI SOTTOSCRITTORI DI FINANZIAMENTI RIMBORSABILI MEDIANTE CESSIONE DI QUOTE DELLA PENSIONE FINO AL QUINTO
DATI RELATIVI AL FINANZIAMENTO
Numero di Contratto: ……………………………..…...………….… Importo del Montante: ….………….…………………..
Durata di Xxxxxxxx (in mesi): …………………………………… Importo della Rata di Rimborso: ….………….………
Data inizio del piano di ammortamento ………………………… Data scadenza del piano di ammortamento ……………………
TAN… %
DATI RELATIVI AL CEDENTE
Nome: ……………………………………………...……... Cognome: ………………………………………………….………
Luogo di Nascita: ……………………………………………………………… Data di Nascita (gg/mm/aa): ………………………….
Sesso: M F
Codice Fiscale: …………………………………………………………Recapito Telefonico: ………...………………………………..
Indirizzo: …………………..……………………………………………………. Cap: ………………......
Comune: …………...……..……………… Prov: ….……
Documento d’identità (tipo, numero, data e luogo di emissione) ………………………………………
Recapito telefonico del Cedente……………………………………………………………………………..
Recapito telefonico di un familiare (indicare il grado di parentela) ………………………………………
Ente previdenziale…………………………………………………………………………………………….
Con sede in ……………………………………………………………………………………………………
DICHIARAZIONI DEL CEDENTE
Avvertenze: a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Cedente per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione; b) prima della sottoscrizione del Questionario Sanitario o del Rapporto di Visita Medica il Cedente deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il sottoscritto, nella sua qualità di Cedente, ovvero di soggetto che abbia dato il consenso alla stipulazione di un contratto di assicurazione sulla propria vita, dichiara di aver ricevuto il documento informativo relativo al contratto di assicurazione
sottoscritto da e dall’Assicuratore (……………………...) e, ove ne abbia fatto richiesta, il
fascicolo informativo relativo a tale contratto.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto, dopo aver ricevuto copia e preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa sulla privacy (D.lgs. n. 196/2003) acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, da parte di per le finalità, secondo le modalità e mediante i soggetti indicati nella predetta informativa.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
CONSENSO ALLA STIPULA DI UN’ASSICURAZIONE SULLA VITA
Il sottoscritto, dopo aver preso visione del documento informativo relativo al contratto di assicurazione sottoscritto da
e dall’Assicuratore ( ) e, ove ne abbia fatto richiesta, del fascicolo informativo
relativo a tale contratto, consente la stipula dell’assicurazione sulla propria vita da parte della Contraente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1919 del Codice civile.
Il sottoscritto proscioglie altresì dal segreto professionale e legale medici ed enti che possano averlo curato o visitato e le altre persone alle quali l’Assicuratore ( ) riterrà opportuno rivolgersi per informazioni, nel limite
consentito dalla legislazione italiana.
Data (gg/mm/aa): Firma (leggibile)
TASSI IMPONIBILI (per mille - comprensivi del rischio Fumo)
Allegato 5
Le condizioni per la determinazione del premio di cui all’articolo 8 delle Condizioni di Assicurazione sono indicate nella tabella che segue:
Maschi e Femmine
Durata | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Età | |||||||||
50 | 2.73 | 4.03 | 5.35 | 6.70 | 8.26 | 9.67 | 11.10 | 12.81 | 14.62 |
51 | 3.03 | 4.48 | 5.95 | 7.42 | 9.14 | 10.69 | 12.28 | 14.15 | 16.12 |
52 | 3.37 | 4.98 | 6.59 | 8.20 | 10.10 | 11.82 | 13.59 | 15.63 | 17.77 |
53 | 3.60 | 5.26 | 6.93 | 8.63 | 10.63 | 12.45 | 13.88 | 16.43 | 18.65 |
54 | 3.86 | 5.69 | 7.54 | 9.43 | 11.65 | 13.68 | 15.73 | 18.03 | 19.44 |
55 | 4.48 | 6.42 | 8.35 | 10.23 | 12.12 | 14.01 | 15.89 | 18.12 | 20.10 |
56 | 4.79 | 6.96 | 9.09 | 11.21 | 13.32 | 15.40 | 17.42 | 19.65 | 23.52 |
57 | 5.24 | 7.64 | 10.00 | 12.33 | 14.61 | 16.83 | 18.97 | 22.89 | 25.38 |
58 | 5.92 | 8.61 | 11.25 | 13.82 | 16.29 | 18.67 | 22.57 | 25.20 | 27.88 |
59 | 6.58 | 9.58 | 12.47 | 15.22 | 17.85 | 21.92 | 24.55 | 27.36 | 30.25 |
60 | 7.41 | 10.69 | 13.79 | 16.75 | 21.06 | 23.97 | 26.85 | 29.94 | 33.07 |
61 | 8.17 | 11.71 | 15.05 | 19.60 | 22.87 | 26.08 | 29.24 | 32.63 | 36.08 |
62 | 8.82 | 12.63 | 17.45 | 21.15 | 24.76 | 28.32 | 31.86 | 35.58 | 39.34 |
63 | 9.50 | 14.63 | 18.84 | 22.94 | 26.97 | 30.94 | 34.84 | 38.92 | 43.02 |
64 | 11.00 | 15.81 | 20.50 | 25.09 | 29.57 | 33.95 | 38.26 | 42.71 | 47.18 |
65 | 11.98 | 17.36 | 22.61 | 27.71 | 32.66 | 37.49 | 42.21 | 47.07 | 51.93 |
66 | 13.34 | 19.39 | 25.23 | 30.84 | 36.29 | 41.57 | 46.73 | 52.01 | 57.24 |
67 | 15.01 | 21.70 | 28.11 | 34.28 | 40.24 | 46.03 | 51.67 | 57.38 | 63.01 |
68 | 16.69 | 24.06 | 31.13 | 37.90 | 44.45 | 50.80 | 56.93 | 63.11 | 74.08 |
69 | 18.41 | 26.55 | 34.34 | 41.82 | 49.02 | 55.95 | 62.62 | 74.23 | 81.20 |
70 | 20.37 | 29.38 | 37.97 | 46.20 | 54.08 | 61.63 | 73.79 | 81.50 | 88.95 |
71 | 22.60 | 32.54 | 42.03 | 51.03 | 59.63 | 72.70 | 81.13 | 89.39 | 97.32 |
72 | 25.01 | 36.02 | 46.42 | 56.30 | 70.39 | 79.96 | 89.04 | 97.88 | 113.31 |
73 | 27.77 | 39.87 | 51.28 | 66.53 | 77.51 | 87.85 | 97.61 | 114.11 | 123.43 |
74 | 30.70 | 44.00 | 60.60 | 73.27 | 85.17 | 96.33 | 113.86 | 124.33 | 133.92 |
75 | 33.88 | 52.03 | 66.80 | 80.60 | 93.48 | 112.47 | 124.17 | 135.00 | 144.84 |
76 | 40.24 | 57.58 | 73.68 | 88.66 | 109.34 | 122.82 | 134.98 | 146.12 | |
77 | 44.61 | 63.54 | 81.09 | 103.74 | 119.41 | 133.48 | 146.05 | ||
78 | 49.07 | 69.84 | 94.81 | 113.18 | 129.62 | 144.27 | |||
79 | 54.10 | 81.83 | 103.55 | 122.89 | 140.11 | ||||
80 | 63.47 | 89.30 | 112.22 | 132.60 | |||||
81 | 68.76 | 96.16 | 120.54 | ||||||
82 | 73.66 | 103.06 | |||||||
83 | 79.35 |
La suddetta tabella include anche tutti quei rischi che, per modalità assuntive, Eurovita avrebbe assunto con un aggravio di premio fino al 25%
Premi unici lordi per 1.000,00 Euro dell'importo lordo. La durata si intende espressa in anni.
Allegato 6
ELENCO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE DI CUI ALL’ART. 7 ESCLUSIONI
1. AUTOMOBILISMO GARE DI VELOCITA
2. IMMERSIONI CON AUTORESP. PER FOTO
3. MOTOCICLISMO GARE SOLO STRADA
4. MOTONAUTICA CON PART. A GARE
5. PESCA SUB CON AUTORESPIR.
6. PUGILATO PROFESSIONISTI
7. SCI ACROBATICO
8. SCI CON PART. A GARE
9. SLITTINI PROFESSIONISTI
10. VELA CON PART. A REGATE
11. VOLO A VELA DELTAPL. PARAC.
INFORMATIVA PRIVACY
Allegato 7
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 - Codice in materia di protezione dei dati personali - di seguito anche sinteticamente: il Codice -)
Gentile Cliente,
in applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti.
1. Raccolta dei Dati e Finalità del Trattamento
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o le prestazioni assicurative previste in Suo favore, la nostra Società (di seguito denominata: Eurovita) deve disporre di dati personali, identificativi e sensibili che La riguardano (es: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico, e-mail, dati clinici e relativi allo stato di salute) raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (1).
I dati raccolti verranno trattati per le seguenti finalità:
A) Trattamento per finalità assicurative
conclusione, gestione, esecuzione e smobilizzo dei contratti emessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Eurovita è autorizzata ai sensi della vigente norma- tiva, anche mediante eventuale Sua adesione al servizio di firma elettronica avanzata adottato da Eurovita per la sottoscrizione di contratti e/o delle operazioni assicurative;
B) Trattamento per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Eurovita.
In caso di Sua adesione al servizio di firma elettronica avanzata attivato dalla Società, la fornitura dei predetti servizi e/o prodotti assicurativi comporterà anche la raccolta di Suoi dati biometrici (2), che saranno trattati esclusivamente per finalità ricomprese nel precedente punto a). In tali casi il trattamento dei dati biometrici è previsto ai fini della possibilità di attribuire alla sottoscrizione dei documenti gli effetti di una firma elettronica avanzata secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 7/3/2005
n. 82 e successive modifiche (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dal DPCM del 22/02/2013.
In alcuni casi il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio per legge, regolamento, normativa comu- nitaria o in base a disposizioni impartite da soggetti quali l’Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza (3).
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati stretta- mente necessari a perseguire le finalità sopra descritte al punto a), in assenza del quale potrem- mo non essere in grado di fornirLe, in tutto o in parte, i suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso per il trattamento dei Suoi dati, inerente alle finalità di cui al suddetto punto b), Le viene richiesto al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mer- cato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti di Eurovita.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano, in Italia, come autonomi titolari: il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti. Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.
Il consenso può riguardare anche eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre catego- rie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti strettamente necessari, dalle auto-
rizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. I dati sensibili od oggetto di particolare tutela, compresi quelli biometrici, potranno essere trattati solo previo Suo esplicito consenso ed esclusivamente per le seguenti finalità:
- conclusione, gestione, esecuzione e smobilizzo dei contratti emessi nell’ambito dell’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, cui Eurovita è autorizzata ai sensi della vigente normativa.
2. Modalità di Trattamento e Comunicazione dei Dati
I dati sono trattati (6) da Eurovita - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali.
Il trattamento dei dati viene eseguito da dipendenti e collaboratori della Società, nominati Incaricati del Trattamento, in conformità alle istruzioni ricevute e sotto il controllo dei Responsabili del Trattamento designati da Eurovita, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa.
Sempre per le medesime finalità e con l’osservanza delle suddette modalità e procedure i Suoi dati personali, anche sensibili:
• sono trattati dalle Società di Riassicurazione preposte da Eurovita a valutare l’idoneità all’assunzione del rischio, le quali, viste le particolari necessità di riservatezza, sono state nomi- nate come Responsabili del Trattamento;
• sono resi accessibili a società incaricate della gestione del sistema informatico di Eurovita, dell’archiviazione dei dati, della digitalizzazione della documentazione contrattuale, nominate a tal fine Responsabili del Trattamento.
• possono essere comunicati ad assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assi- curazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicura- zione; banche, broker, società di gestione del risparmio, sim, legali, periti, medici; società con- trollanti Eurovita, e/o a questa collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizio- ni di legge; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società di recupero crediti.
In caso di adesione al servizio di firma elettronica avanzata attivato dalla Società, i suoi dati bio- metrici non sono conservati, neanche per periodi limitati, sui dispositivi hardware utilizzati per la raccolta, ma vengono memorizzati all'interno dei documenti informatici sottoscritti in forma cifrata tramite un vettore grafometrico. La tecnica crittografica adottata consente di preservare i suoi dati biometrici da ogni possibilità di estrazione o duplicazione. I dati biometrici associati al documento sono cifrati con la chiave pubblica fornita dalla Certification Authority incaricata dalla Compagnia e la chiave privata conservata presso un pubblico ufficiale. L'unica chiave crittografica in grado di estrarre le informazioni dal vettore biometrico è in esclusivo possesso di un terzo fiduciario apposi- tamente designato da Eurovita e potrà essere usata, nei casi previsti dalla legge, per attestare l'autenticità del documento e della sottoscrizione rendendo accessibili i dati biometrici ai soggetti incaricati a tal fine. In tali casi il documento sottoscritto avvalendosi del servizio di firma elettronica sarà custodito presso un ente certificatore di primaria importanza e debitamente autorizzato. I dati biometrici non verranno comunicati a nessun altro soggetto e sono trattati prevalentemente con modalità e procedure informatiche e telematiche, strettamente necessarie per l’emissione del documento e/o la gestione dell’operazione compiuta per il tramite del servizio di firma elettronica.
I dati personali e biometrici non sono soggetti a diffusione.
La comunicazione dei dati può’ avvenire in favore di soggetti che operano in qualità di autonomi titolari del trattamento, l’elenco dei quali viene costantemente aggiornato e puo’ essere richiesto ad Eurovita in qualsiasi momento ai contatti indicati nel successivo punto 4.
I dati vengono trattati dai soggetti di cui alla presente informativa nel rispetto di quanto previsto dall’art. 11 del Codice.
3. Diritti dell'interessato
Ai sensi dell’art. 7 del Codice, Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso Eurovita o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (7).
4. Titolare e Responsabili del Trattamento
Per l'esercizio dei Suoi diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi direttamente al Titolare del Trattamento Eurovita Assicurazioni
S.p.A. ai seguenti contatti:
Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx fax: 06/00000000
e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
I dati identificativi dei Responsabili del Trattamento ed il modulo per l’esercizio dei diritti ex art. 7 del Codice sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx nell’apposita area dedicata alla privacy.
L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli ad Eurovita ai contatti sopra riportati.
NOTE
1) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contratti di assicurazioni in cui Lei risulti Assicurato, Beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali intermediari abilitati, agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddi- sfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forni- scono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurati- vo; altri soggetti pubblici.
2) I dati biometrici vengono convenzionalmente definiti come dati ricavati da “proprietà biologiche, aspetti comportamentali, caratteristiche fisiologiche, tratti biologici o azioni ripetibili laddove tali caratteristiche o azioni sono tanto proprie di un certo individuo quanto misurabili, anche se i metodi usati nella pratica per misurarli tecnicamente comportano un certo grado di probabilità” (Linee Guida Garante Privacy in materia di riconoscimento biometrico e firma grafometrica. allegato A) al Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria del 12/11/2014).
3) IVASS, CONSOB, CONSAP, COVIP, AGCM, Garante Privacy, etc.. Il conferimento di dati può riguardare anche adempimenti previsti dalla normativa fiscale, le conseguenti comunicazioni all’Amministrazione Finanzaria, nonché l’osservanza degli obblighi di identificazione, registra- zione ed adeguata verifica della clientela previsti dalla normativa in tema di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, strumentali alla segnalazione di eventuali operazioni ritenute sospette all’UIF presso Banca d’Italia.
4) Cioè i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, quali, ad esempio, dati relativi allo stato di salute o alla vita sessuale.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini (dati giudiziari ex art. 4, comma 1, lett.e) del Codice).
6) Il trattamento può comportare le operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a) del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distru- zione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
7) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice.
In particolare, l’art. 7 del Codice, intitolato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” dispone testualmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comuni- cati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel terri- torio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazio- ne di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commer- ciale.
La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materia- le commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'oppo- sizione presuppone un motivo legittimo.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Allegato 8
Sede Legale e Direzione Generale: Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Telefono 00.000000 - Telefax 06.42900089 PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Capitale Sociale Euro 114.171.035,14 i.v.
Iscritta al n° 03769211008 Registro Imprese - C.C.I.A.A. di Roma Iscritta al n° 1.00099 Albo Imprese Assicurazione - Sez. I
Cod. Fisc. e Part. IVA 03769211008
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
Convenzione N. N
Finanziamento N.
TAN
Codice Prodotto Denominazione Prodotto:
CEDENTE
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza
Documento (Tipo e numero)
Codice Fiscale
Sesso
Rilasciato da Luogo e data Scadenza
CONTRAENTE/LEGALE RAPPRESENTANTE
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza
Documento (tipo e numero)
Codice Fiscale
Sesso
Rilasciato da Ragione Sociale
Luogo e data Scadenza
Codice Fiscale
Durata:
Sede legale SAE RAE
Data decorrenza certificato di assicurazione :
Data Scadenza:
La data di decorrenza della copertura assicurativa coincide con la Data di Erogazione del Finanziamento del Contraente al Cedente.
Beneficiario:
Premio Unico Euro:
Montante Euro:
Garanzia di Polizza:
Rimborso del debito residuo del Finanziamento risultante alla data di decesso del Cedente.
AVVERTENZA: L’efficacia della copertura assicurativa è condizionata al pagamento del premio.
Mod. CERTAS EIF ed. 12-16.0
La garanzia è prestata in base alle dichiarazioni fornite dal Cedente, e secondo le Condizioni di Xxxxxxx previste dalla Convenzione in essere tra il Contraente e EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.
Luogo di emissione Data di emissione
EUROVITA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205).
Certificato di Assicurazione
Pagina 22 di 22 Data ultimo aggiornamento Ottobre 2016
Sponsor ufficiale arbitri italiani di calcio
Xxx X. Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Impresa autorizzata ad esercitare in Italia le assicurazioni e la riassicurazione nel ramo vita nonché le operazioni di capitalizzazione con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 28 agosto 1991 (Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1991 n. 205)