Marzo 2023
Marzo 2023
Schema di decreto legislativo di recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE
Atto del Governo n. 28
Servizio del Bilancio
Tel. 00 0000 0000 –🖂 XXxxxxxxxXX@xxxxxx.xx – @SR_Bilancio Nota di lettura n. 37
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 00 0000 0000 / 9455 – 🖂 xx_xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Verifica delle quantificazioni n. 38
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.
La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
I N D I C E
Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) 1
Articolo 2 (Clausola di invarianza finanziaria) 2
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Natura dell'atto: | Schema di decreto legislativo | |
Atto del Governo n. | 28 | |
Titolo breve: | Schema di decreto concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità | |
Riferimento normativo: | Articolo 1 della Legge 4 agosto 2022, n. 127 | |
Relazione tecnica (RT): | Presente | |
Senato | Camera | |
Commissione competente: | 9ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) in sede consultiva 2ª Commissione permanente (Giustizia), 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) e 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede osservazioni | VI Finanze XIV Politiche dell'Unione Europea ex art.126, co. 2 V Bilancio e Tesoro ex art. 96-ter, co. 2 |
Il presente schema di decreto legislativo recepisce l'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, per quanto riguarda, rispettivamente, l'articolo 10-bis, paragrafo 13, secondo comma, e l'articolo 25-bis, paragrafo 13, secondo comma, della direttiva 2009/103/CE.
Il decreto in esame costituisce attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge n. 127 del 2022 con cui si è previsto il recepimento della direttiva (UE) 2021/2118.
Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.
(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209)
La norma apporta alcune modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). In particolare:
• all'articolo 285 (Fondo di garanzia per le vittime della strada) viene aggiunto il comma 4-bis che attribuisce a CONSAP il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli organismi omologhi al Fondo di garanzia per le vittime della strada degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 10-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, inerente la protezione delle persone lese per i danni derivanti
1
da sinistri verificatisi nel loro Stato membro di residenza in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione. Si prevede che l'accordo sia notificato immediatamente alla Commissione europea;
• all'articolo 296 (Organismo di indennizzo italiano) è aggiunto il comma 2-bis che attribuisce a CONSAP il potere di negoziare e di concludere, entro il 23 dicembre 2023, un accordo con gli omologhi organismi degli altri Stati membri dell'Unione europea, al fine di dare attuazione alle procedure di rimborso e di rivalsa previste dall'articolo 25-bis, paragrafo 13, della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, inerente la protezione delle persone lese per i danni derivanti da sinistri verificatisi in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza nel caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione. Si prevede che l'accordo sia notificato immediatamente alla Commissione europea.
La RT descrive sinteticamente la norma.
Al riguardo, si rinvia alle osservazioni riferite all'articolo 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)
La norma stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La RT, a sostegno dell'invarianza finanziaria del presente provvedimento, afferma che le funzioni che la norma attribuisce a CONSAP rientrano nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalla Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, tramite i già operanti Fondo di garanzia per le vittime della strada e Organismo di indennizzo italiano, non richiedendo risorse pubbliche aggiuntive a carico della finanza pubblica.
Inoltre, sottolinea che ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 aprile 2008, n. 98, il Fondo di garanzia per le vittime della strada e l'Organismo di indennizzo italiano sono alimentati dalle seguenti voci di entrata:
1) contributi di competenza dell'esercizio, ovvero i contributi, determinati sui premi versati dagli assicurati R.C. Auto e natanti in base all'aliquota determinata annualmente con decreto ministeriale (2,5% per l'anno 2022);
2) redditi ricavati dall'impiego delle somme disponibili;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate dalle imprese designate in dipendenza di azioni di regresso e di surroga;
5) somme recuperate direttamente dal Fondo strada in dipendenza di azioni di surroga verso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
6) somme rimborsate dagli Organismi di indennizzo e Fondi di garanzia esteri ovvero da compagnie assicurative italiane;
7) sanzioni amministrative;
8) proventi derivanti dalla gestione dell'Organismo di indennizzo;
2
9) altre entrate.
Al riguardo, si sottolinea che il Fondo di garanzia per le vittime della strada è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, dalla CONSAP e che tale concessionaria, quale gestore del Fondo di garanzia per le vittime della strada, svolge anche la funzione di Organismo di indennizzo italiano. La CONSAP è esterna al perimetro della pubblica amministrazione, ai fini del conto consolidato.
Ciò premesso, considerato che le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a versare annualmente alla CONSAP, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della strada, un contributo commisurato al premio incassato per ciascun contratto stipulato in adempimento dell'obbligo di assicurazione, andrebbe chiarito se, in conseguenza della conclusione degli accordi in parola con gli organismi omologhi, possa derivare un incremento delle aliquote di contribuzione a carico delle predette imprese assicuratrici e, indirettamente, determinare effetti finanziari a carico del bilancio dello Stato in termini di minori entrate tributarie. Infatti, un incremento dei contributi versati dalle imprese assicuratrici, quali oneri deducibili fiscalmente, potrebbe determinare una riduzione della base imponibile dei medesimi soggetti. Sul punto appare necessario acquisire elementi volti ad escludere effetti negativi di gettito.
Inoltre, andrebbe chiarito se la conclusione dei predetti accordi possa determinare un incremento degli oneri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada con conseguenti tensioni finanziarie sul medesimo Fondo.
Infine, in merito ai compiti attribuiti dalla norma a CONSAP e a quanto chiarito dalla RT che tali attività rientrano nell'ambito delle funzioni ordinariamente svolte dalla Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici, non si formulano osservazioni.
3