art. 125, comma 1, lett. b) e 9 e 11 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ” D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.
ATTO DI COTTIMO
art. 125, comma 1, lett. b) e 9 e 11 del “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ” D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e s.m.i.
ART.1. OGGETTO DELLA FORNITURA E PERMUTA
Con Xxxxxxxxx ST del immediatamente esecutiva, è stato approvato il cottimo fiduciario per la manutenzione straordinaria alle attrezzature professionali presenti in cantiere occorrenti alla sistemazione dei parchi giardini e aree verdi di proprietà comunali.
ART.2. AMMONTARE DEI LAVORI - AFFIDATARIO
La manutenzione è stata affidata alla ditta F.lli Zanetta s.r.l. con sede in Xxxxx Xxxxxxx x. 00 x Xxxxxxxxxxx (XX), partita iva 00468500038, per un importo di € 600,00 + iva 22 % pari a € 132,00 per complessive € 732,00 iva inclusa.
ART.3. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
Manutenzione straordinaria alle attrezzature professionali presenti in cantiere occorrenti alla
sistemazione dei parchi giardini e aree verdi di proprietà comunali, per un importo di € 732,00 iva inclusa
ART.4. CONSEGNA DEL MATERIALE
La consegna del materiale inerte avverrà al ricevimento della lettera di aggiudicazione.
ART.5. TERMINE DI ESECUZIONE E PENALI
Il termine utile per dare ultimazione della manutenzione è fissato per il giorno 31/12/2015.
ART.6. RISOLUZIONE DELL’ATTO DI COTTIMO
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’atto di cottimo mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) al verificarsi delle situazioni previste agli articoli 135, 136, 137 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) abusivo subappalto o sub-contratto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale dell’atto di cottimo;
d) xxxxxxx, da parte della Ditta appaltatrice, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) penalità superiori al 10% dell'importo dell’atto di cottimo;
f) qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori sia tale da pregiudicare il corretto andamento dei lavori in appalto, il responsabile del Procedimento si riserva comunque la facoltà di far eseguire da altre Ditte le opere richieste, procedendo alla risoluzione del contratto.
ART.7. ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLA FORNITURA
La ditta appaltatrice dovrà effettuare la manutenzione, sotto le direttive impartite dalla Stazione Appaltante; resta comunque a carico della Ditta appaltatrice comunicare a mezzo fax, eventuali ritardi, sospensioni richieste, o altro per cause ad essa non imputabili.
La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà la facoltà alla stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.
ART.8. SOSPENSIONI O RIPRESA DELLA FORNITURA
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche avverse o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea il procedere della fornitura, il Direttore del Contratto, su richiesta dell’Appaltatore, potrà ordinarne la sospensione, indicandone le ragioni e l'imputabilità in un verbale compilato con l'intervento dell'appaltatore e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento.
Le modalità e i documenti di sospensione e proroga sono definiti dall'art. 133 del Regolamento Generale e dall'art. 24 del Capitolato Generale.
La proroga al termine di ultimazione della fornitura è concessa in relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'appaltatore, su precisa richiesta dell'appaltatore stesso presentata prima della scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato.
ART.9. ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore:
a) l’esecuzione della fornitura di materiale edile, così come indicato nel presente schema di cottimo
Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dal presente schema di cottimo, sono a carico dall'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nell’importo a corpo dei lavori indicato all’art. 2:
a) tutte le spese di contratto, xxx comprese le relative spese di registrazione, diritti e bolli ed ogni altra imposta inerente ai lavori ivi compreso il pagamento dei diritti dell'ufficio tecnico comunale, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti (tassa di occupazione suolo pubblico, plateatico, oneri per lo smaltimento dei materiali sia di demolizione, scavo ecc.. presenti in cantiere).
b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale ad essa preposto alla Direzione e sorveglianza. Si ritengono compensati all’Appaltatore, con i prezzi di contratto, tutti gli oneri ed i costi per la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, tra le quali il D. Lgs 81/2008.
L'assunzione della fornitura di materiale edile, di cui al presente schema di cottimo, implica da parte dell’affidatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, di tutte le condizioni e accordi intrapresi durante gli incontri preliminari con i tecnici della Divisione Tecnica.
La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La ditta è obbligata all’osservanza e alla predisposizione di tutte le opere e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire l’incolumità del personale, garantendo il rispetto della più rigorosa applicazione delle norme in vigore: ogni più ampia responsabilità, sia di carattere civile che penale, in caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sulla ditta.
ART.10. CONTABILIZZAZIONE DELLA FORNITURA
La manutenzione sarà a corpo, come disciplinato dall'art. 81 del D.Lgs. n° 163/2006.
La descrizione della fornitura e la stima dei medesimi sono accettati dall'Impresa Appaltatrice in base al calcolo di sua convenienza e a tutto suo rischio.
Il prezzo contrattualmente convenuto è invariabile e mediante la descrizione indicata per ogni lavoro o fornitura si intendono compensate la provvista, la necessaria lavorazione, la mano d'opera occorrente ed ogni mezzo d'opera per darlo compiuto secondo le prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori, anche se non previsto dal presente schema di cottimo, ed in loro difetto comprendendo quanto necessita per dare i lavori eseguiti secondo la massima precisione e la migliore regola d'arte.
ART.11. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
La liquidazione della manutenzione prevista avverrà in unica soluzione al termine della stessa, previa presentazione di regolare fattura da parte della Ditta.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati unicamente tramite bonifico, bancario o postale, per l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010, pena la risoluzione del contratto, pertanto la Ditta appaltatrice delle opere
dichiara
che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto contrattuale “indicare riferimenti contratto/ordine/CIG” Z9714222BF” in essere con codesto Ente è:
IBAN:
(Eventuale)
Inoltre, dichiara, che tali estremi di conto corrente dedicato dovranno essere utilizzati anche per ulteriori eventuali altri rapporti contrattuali soggetti alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla Legge 136/2010, salvo esplicita diversa indicazione dello scrivente appaltatore.
Le persone delegate, invece, ad operare sul conto sono:
1 - Generalità complete del primo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita):
2 - Generalità complete del secondo soggetto delegato (Nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita);
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
ART.12. REVISIONE DEI PREZZI
I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dal D.Lvo 163/06 e successive modifiche ed integrazioni.
ART.13. MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione della fornitura, saranno esaminate e decise ai sensi del D.Lgs 207/10 e ss.mm.ii.
Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sia durante l'esecuzione dei lavori sia al termine del contratto stesso si rimanda al Titolo II parte IV del D. Lgs 163/2006.
ART.14. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
I prezzi e gli importi indicati sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
ART.15. COPERTURE ASSICURATIVE
La Ditta appaltatrice ha fornito copia della propria polizza di responsabilità civile (RC) prestata dalla ditta F.lli Zanetta di Borgomanero (NO) con massimale di 500.000,00 €.
ART.16. DEPOSITO CAUZIONALE
Non è richiesta cauzione relativa alla manutenzione da eseguire.
ART.17. DOMICILIO DELL'APPALTATORE
Per tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede; nel caso questa fosse ubicata al di fuori del territorio del Comune di Borgomanero, il domicilio verrà eletto presso la sede dell'ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale o di lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore o al capo cantiere dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica, dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore dei Lavori si considererà fatta personalmente al titolare dell'appalto.
ART.18. DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
ART.19. DISPOSIZIONI DIVERSE E PARTICOLARI
ART.20. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI
L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente schema di cottimo, e per quanto non sia in contrasto con le norme stesse anche da:
a) Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con DM 145/00 e s.m.i. con richiamo a tutte le attribuzioni deferite, ai sensi del Capitolato stesso e norme da esso richiamate.
b) D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
c) Dpr 207/10 ss.mm.ii. “regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”.
d) X.Xxx. 09/04/2008 n° 81 e s.m.i.: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
e) Tutte le leggi statali e regionali, comprensive dei relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche;
f) Offerta prot. N. 11386 del 07/03/2011.
L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative sopra indicate, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse.
Tutti i poteri e le facoltà che nei predetti Capitolati e regolamenti, sono devolute all'Ingegnere Capo e all'Ispettorato del genio Civile, nonché al Ministero dei Lavori Pubblici, si intendono qui attribuite.
Inoltre l'Appaltatore si intende obbligato all'osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, sull'assunzione della manodopera locale, l'invalidità e la vecchiaia ecc..
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza del luogo di lavoro e nei cantieri, ed in particolare del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. ;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge dalle competenti Autorità statali, regionali, provinciali, comunali, delle Amministrazioni delle ferrovie dello stato, delle strade statali, delle poste e telegrafi che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizione dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire l'offerta d'asta sul presente schema di cottimo;
d) della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto, tenendo presente che, per quanto riguarda l'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si
e) abbiano norme ufficiali, l'Appaltatore, su disposizione della Direzione dei Lavori, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.
f) di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc.. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.
g) delle leggi antimafia 31 maggio 1965 n° 575, 13 settembre 1982 n° 646, 23 dicembre 1982 n° 936, 19 marzo 1990 n° 55, 17 gennaio 1994 n° 47, e loro successive modifiche e/o integrazioni.
È fatto divieto all’Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e/o di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l’Amministrazione (D. Lgs 196 del 30/06/2003).
ART.21. MANUTENZIONE DELLE OPERE ESEGUITE - PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA
ART.22. DANNI IN GENERE E DANNI PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE
Sono a carico dell'appaltatore le provvidenze per evitare il verificarsi di danni al momento della fornitura, alle persone ed alle cose. Dei danni cagionati a terze persone nell'esecuzione dell'opera, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.
I danni per causa di forza maggiore vengono accertati con la procedura stabilita dall'art. 20 del D.M.
145/2000 nonché dagli artt. 165 e 166 del D.P.R. 207/10 ss.mm.ii.
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti.
Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'appaltatore
Non vengono comunque accreditati all'appaltatore compensi per danni, di qualunque entità o ragione, alle opere cosiddette provvisionali.
I danni per causa di forza maggiore dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento.
L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione della fornitura ed il ritiro dei mezzi dati in permuta.
Letto, approvato e sottoscritto Borgomanero,
Per la Ditta fornitrice
F.lli Zanetta Per l’Amministrazione
Il Dirigente Divisione Tecnica Arch. Xxxxxxxx Xxxxx