CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DEL MARCHIO COLLETTIVO
"madeincolours"
Tra
• madeincolours srl, con sede in Xxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxxx, 0 - P.I. 08656080960, iscritta nel Registro Imprese di Milano al N° 2040054, in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx (C.F. KHLMHL68A63F205J);;
(d’ora in avanti denominata semplicemente “MIC”)
e
• , con sede in ( ), via
, C.F. - P.I. , iscritta nel Registro Imprese di al N° , in persona del Legale Rappresentante _ (C.F. );
(d’ora in avanti denominata semplicemente “SPONSOR”) di seguito collettivamente definite “PARTI”
PREMESSO
i. che la CONCEDENTE è titolare del qui riprodotto Marchio collettivo
"madeincolours" (in seguito il MARCHIO) per i prodotti delle seguenti classi: 2 / 16 / 17 / 18 / 19 / 23 / 24 della “Classificazione di Nizza”;
ii. che l'uso del MARCHIO è disciplinato dal Regolamento d'uso del marchio collettivo “madeincolours” (in seguito il "REGOLAMENTO" – qui allegato sub B) e dai disciplinari in esso richiamati;
iii. che lo SPONSOR conosce e condivide i principi presenti nel REGOLAMENTO aderendovi in toto;
iv. che lo stesso svolge la seguente attività
e che tale attività non comportano nessuna modifica/alterazione dei PRODOTTI così come definiti nel REGOLAMENTO;
v. che lo SPONSOR intende dare un proprio contributo sia economico che di diffusione del MARCHIO nei termini ed alle condizioni qui previste
tutto ciò premesso, le Parti
STIPULANO E CONVENGONO
quanto segue:
Art. 1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art.2 Oggetto
2.1 MIC concede allo SPONSOR la licenza d’uso - senza esclusiva - del MARCHIO, limitatamente al fine di divulgare-propagandare la diffusione e conoscenza del MARCHIO medesimo, ovvero su carta intestata e relative buste, biglietti da visita, cataloghi, depliant, cartellonistica, nella pubblicità televisiva, radiofonica e a mezzo stampa, su targhe e insegne e sul sito internet.
Lo SPONSOR, dunque, si obbliga espressamente a non usare il MARCHIO per contraddistinguere manufatti-articoli-beni-prodotti e servizi. E' comunque vietato qualsiasi uso del MARCHIO che possa indurre in inganno il consumatore e/o i terzi circa la qualità, l’origine o altre caratteristiche dei manufatti-articoli-beni-prodotti contraddistinti dal MARCHIO.
2.2 L’utilizzo del MARCHIO dovrà comunque avvenire secondo le norme stabilite nel REGOLAMENTO.
2.3 Lo SPONSOR, sotto la propria esclusiva responsabilità, potrà abbinare al MARCHIO i propri marchi o segni distintivi, sempre che non ne derivi pregiudizio per l'immagine di MIC o inganno per il consumatore.
2.4. Con l’ottemperamento alle disposizioni del CONTRATTO si intende - tra l’altro -
(i) promuovere e proteggere l’industria/la produzione “Made in Europe”;
(ii) istituire un efficace sistema di controllo delle aziende utilizzatrici del MARCHIO;
(iii) diffondere e portare a conoscenza dei consumatori, anche attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche dei prodotti finiti realizzati con materiali identificati con il MARCHIO;
Il CONTRATTO, pertanto, non comporta limitazioni di alcun tipo alla libertà imprenditoriale dello SPONSOR con riguardo, a titolo esemplificativo, a territori, clientela, prezzi e condizioni di vendita, libera circolazione dei prodotti o altre scelte imprenditoriali, che rientrano tutte nella piena discrezionalità e responsabilità dello SPONSOR.
Art. 3 Contributo
3.1. A titolo di contributo per la divulgazione e diffusione del marchio, nonché comunque quale corrispettivo per la concessione della presente licenza, lo SPONSOR corrisponderà a MIC l’importo annuo di:
i. € 1.000 come sponsor standard;
ii. € 2.000 come sponsor gold;
iii. € 3.000 o sup. come sponsor platinum.
La scelta -tra le sopra indicate classi- relative all’ammontare del versamento è libera e discrezionale e non vincolante per l’anno successivo.
Lo SPONSOR, quindi, di anno in anno sarà libero di scegliere l’entità del versamento da effettuare in base alle classi indicate.
3.2 Il/la recesso/risoluzione del CONTRATTO ovvero la sospensione e/o revoca al diritto di utilizzo del MARCHIO in nessun caso comporteranno il diritto alla ripetizione delle somme versate dallo SPONSOR, né tantomeno il diritto a indennità o risarcimento danni.
Art. 4 Obblighi dello SPONSOR - autorizzazioni
4.1. Lo SPONSOR si impegna a:
(i) usare e riprodurre il MARCHIO esclusivamente secondo le modalità, i colori, le forme e le scritte previamente fornite da MIC (o eventualmente concordate in sede di concessione/rinnovo della licenza); MIC fornisce agli aventi diritto all’uso la versione completa e a colori del MARCHIO; in ogni caso, riprodurre il Marchio nella sua interezza, anche in dimensioni di diverse grandezze, purché con le proporzioni compositive di cui al precedente punto (i) delle premesse;
(ii) comunicare a MIC ogni eventuale uso del MARCHIO indebito o non conforme al CONTRATTO o al REGOLAMENTO da parte di terzi di cui dovesse venire a conoscenza;
(iii) comunicare a MIC, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal loro verificarsi, gli eventuali cambiamenti di ragione/denominazione sociale, trasformazione della propria forma giuridica, cambiamenti di sede, apertura/chiusura di unità produttive e/o sedi secondarie;
4.2 Lo SPONSOR autorizza MIC alla propria iscrizione in appositi elenchi-banche dati (DATABASE), aggiornati e gestiti da soggetti terzi dalla seconda incaricati, e consultabili tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx o eventuali futuri altri.
Art. 5 Durata
5.1 Il contratto acquista efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione e cessa dopo 12 mesi dalla sottoscrizione. Esso si rinnoverà automaticamente di anno in anno salvo il diritto di recesso di ciascuna parte, da comunicarsi all’altra a mezzo lettera raccomandata con a/r e PEC osservando tre mesi di preavviso.
Art. 6 Responsabilità
6.1. MIC, nei limiti inderogabili di Legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o altre responsabilità nei confronti dello SPONSOR per cause di:
(i) mancato rilascio, nullità, invalidità, ritiro od altra fattispecie modificativa o estintiva dei diritti di MARCHIO;
(ii) violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del MARCHIO.
(iii) concessione del diritto e/o utilizzo del marchio da parte di soggetti terzi – altri concessionari;
(iv) scambio/divulgazione di dati e informazioni.
6.2 Lo SPONSOR è l’unico responsabile dei dati e delle informazioni fornite all’atto della propria iscrizione e delle informazioni che la stessa comunica a MIC e che potranno essere divulgate e/o pubblicate sul sito di MIC o tramite altri strumenti.
Art.7. Cessazione degli effetti del contratto
7.1 per effetto della cessazione del contratto per qualunque motivo:
a) lo SPONSOR decadrà da qualsiasi diritto di ulteriore utilizzo del MARCHIO;
c) lo SPONSOR è tenuto a distruggere, senza aver diritto ad alcun risarcimento o indennità da MIC, in presenza di incaricati di quest’ultima, ogni materiale, ogni prodotto ed ogni documento che riproduce il MARCHIO o in cui il MARCHIO è stato stampato o impresso o che richiama la sua qualità di SPONSOR.
Art. 8 Norme applicabili
8.1. Le premesse e gli allegati del presente contratto costituiscono parte integrale dello stesso.
8.2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, comprensivo del Regolamento, si rinvia alle norme di legge applicabili.
8.3. Fatte salve le previsioni dell'articolo 3.2, ogni modifica del presente contratto dovrà essere convenuta per iscritto tra le parti, a pena di nullità.
Art. 9 Legge e Foro competente
9.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le PARTI relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e interruzione per qualsivoglia motivo o ragione del presente accordo, sarà applicabile la legge italiana e competente, in via esclusiva, il Tribunale di Milano.
Milano,
Madeincolours Srl lo SPOSNOR
………………………… ………………………… (Firma) (Firma)
ALLEGATO A
Marchio – logo madeincolours
ALLEGATO B
Regolamento uso marchio