Contract
CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE, NELL’AMBITO DELL’UNIONE VALLE SAVIO, DEL SERVIZIO POLITICHE EUROPEE DA PARTE DEI COMUNI DI BAGNO DI ROMAGNA, MERCATO SARACENO, MONTIANO, SARSINA E VERGHERETO
L’anno duemilaquindici, il giorno quindici del mese di luglio
15 luglio 2015
in Cesena nella Sede dell’Unione dei Comuni “Valle del Savio”.
SCRITTURA PRIVATA IN MODALITA’ ELETTRONICA
TRA
- XXXXXXX XXXXX, nato a Cesena (FC) il 14 novembre 1982, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (codice fiscale: 81000330407), con sede in Xxx Xxxxx xx Xxxxx (XX), X.xxx Xxxxxxx 00 Luglio 1944 n. 1, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 13/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXX XXXXXX, nata a Mercato Saraceno (FC) l’11 giugno 1956, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro- tempore del COMUNE DI MERCATO SARACENO (codice fiscale: 00738210400), con sede in Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX), X.xxx Xxxxxxx x. 00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.29 del 30/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXX XXXXXXXXX, nata a Cesena (FC) il 23 marzo 1981, la quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Vice Sindaco del COMUNE DI MONTIANO (codice fiscale: 81000990408), con sede in Montiano, P.zza Maggiore n. 3, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio comunale n.16 del 29/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXXXXXX XXXXXXX, nato a Sant’Agata Feltria (RN) il 26 aprile 1958, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI SARSINA (codice fiscale: 81000770404), con sede in Sarsina (FC), Largo Xxxxxx Xx Xxxxxxx n.9, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.23 del 30/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXX XXXXXX, nato a Verghereto (FC) il 23 ottobre 1952, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del COMUNE DI VERGHERETO (codice fiscale: 00749660403), con sede in Verghereto (FC), Via Caduti d’Ungheria n.11, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n.17 del 13/04/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
- XXXXXX XXXXX, nato a Cesena (FC) il 1 ottobre 1964, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell’UNIONE DEI COMUNI “VALLE DEL SAVIO” (codice fiscale: 90070700407), con sede in Xxxxxx (XX), Xxxxxx xxx Xxxxxx x. 00, in esecuzione della deliberazione di Consiglio n.11 del 18/05/2015, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO CHE
- il sistema delle città di medie dimensioni e dei Comuni nelle aree interne di recente è stato posto al centro di specifiche strategie nazionali che nei prossimi anni produrranno, in capo alle amministrazioni pubbliche, impegni e opportunità che potranno essere colti solo attrezzandosi adeguatamente e
tempestivamente, al fine di poter beneficiare appieno dei vantaggi;
- la presente azione si situa nel solco delle iniziative intraprese dai Comuni del comprensorio cesenate (Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto), già protagonisti della costituzione dell’Unione Valle del Savio in conformità all’art. 32 T.U.E.L. , all’art. 14 D.L. 78/2010 e s.m. e alla L.R. 21/2012;
- il nuovo ciclo di programmazione europea 2014-2020 prevede la possibilità di accedere a fondi a gestione diretta da parte della Comunità Europea e a fondi a gestione decentrata (fondi strutturali)
- il ciclo 2014-2020 di programmazione dei Fondi europei metterà a disposizione dei territori degli stati membri un notevole pacchetto di risorse per una crescita “intelligente, sostenibile e inclusiva
- il Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale assegna un ruolo preciso alle aree urbane ed alle aree urbane funzionali nel perseguire, attraverso i fondi strutturali, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche, demografiche e sociali, tenendo anche conto dell'esigenza di promuovere i collegamenti tra aree urbane e rurali;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- esiste la necessità, anche nell'ottica succitata relativa alle aree territoriali
funzionali, di rendere operativo un primo servizio associato idoneo ad informare in maniera tempestiva nonché ad ideare e realizzare progetti comuni che, potendo contare su una massa critica più vasta, possano favorevolmente intercettare maggiori risorse pubbliche e private;
- il ciclo 2014-2020 di programmazione dei Fondi strutturali europei metterà a disposizione dei territori regionali un notevole pacchetto di risorse su tematiche legate all’innovazione, alle nuove tecnologie, all’energia, al clima ed all'ambiente, alla mobilità sostenibile, la cultura, il turismo ecc.
- gli enti pubblici saranno tra i maggiori beneficiari di tali risorse nell’ottica di migliorare la qualità e lo sviluppo delle città e dei territori in generale, inoltre, anche per quanto riguarda i fondi europei a gestione diretta, i programmi per il 2014-2020 costituiranno un'ulteriore opportunità per gli enti locali nella misura in cui, adeguatamente informati, si sapranno dotare delle necessarie capacità e conoscenze tecniche;
- è indispensabile, allora, definire nuovi modelli di organizzazione e strumenti operativi per cogliere gli obiettivi sopra descritti, nella consapevolezza che un approccio condiviso tra amministrazioni, che porti a mettere in comune le competenze e le professionalità legate alle politiche ed alla progettazione europee, possa determinare una maggiore competitività ed efficacia nel raggiungere gli obbiettivi di partecipazione ai programmi di finanziamento comunitari e non solo, valorizzando maggiormente, al contempo, le risorse umane stesse.
Ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente atto le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina la costituzione, nell’ambito dell’Unione Valle Savio (di seguito Unione), del servizio politiche europee.
In particolare, all’Unione sono affidate le funzioni di seguito elencate:
- consulenza finalizzata ad una ricerca e programmazione strategica dei finanziamenti europei attraverso l’individuazione dei programmi comunitari di interesse;
- verifica dei bandi di gara e delle fonti di finanziamento disponibili per i progetti di prioritario interesse identificati dall’Ente Unione e dai singoli enti facenti parte della stessa;
- assistenza nella ricerca dei partner necessari per la costituzione di partenariati internazionali, finalizzati alla presentazione congiunta del progetto;
- promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione interne (uffici comunali) ed esterne (enti di categoria, imprese, enti di formazione, cittadinanza ecc.);
- azione congiunta di lobbying a livello regionale (in particolare per i finanziamenti a valere sui fondi strutturali europei), nazionale ed europeo.
Per quanto attiene in specifico i progetti di interesse trasversale e facenti direttamente riferimento all’Unione, il Servizio provvederà all’intera gestione dell’intervento sviluppando perciò le seguenti attività:
- analisi dei bandi di gara e delle fonti di finanziamento;
- redazione ed invio della proposta di progetto all’ente finanziatore;
- coordinamento con i referenti dei settori coinvolti nel progetto, al fine di garantire funzionalità alla gestione del progetto lo stesso;
- assistenza nella gestione complessiva delle attività previste durante tutto
l’arco temporale di durata del progetto finanziato;
- rendicontazione finanziaria periodica e finale (e gestione di eventuali successivi controlli da parte della Commissione Europea) dei progetti finanziati in raccordo con i settori di Staff.
Le attività di cui al precedente capoverso potranno essere svolte anche rispetto a progetti di interesse locale (riguardanti uno o più comuni dell’Unione), tenendo conto comunque del piano di programmazione assunto dalla Giunta dell’Unione e sulla base delle effettive potenzialità del servizio per il cui sviluppo si rimanda al relativo piano organizzativo.
Le attività di cui ai commi precedenti potranno essere svolte dall’Unione in maniera diretta mediante l’impiego di proprio personale, ovvero in forza di specifica convenzione da stipularsi con il Comune di Cesena che già dispone, in tale ambito, di un Servizio strutturato.
Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente convenzione.
Art. 2 – MODALITA’ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui all’art. 1 della presente convenzione avviene secondo le modalità definite nel progetto organizzativo che verrà approvato dalle Giunte degli enti aderenti e dalla Giunta dell’Unione.
L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie oggetto del conferimento, in conformità agli atti di
programmazione approvati dagli organi dell’Unione e dai singoli enti.
In relazione alle materie di cui all’art. 1 e fatte salvo quanto previsto al capoverso successivo, gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti di competenza.
Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali conferiti, in ragione di quanto espressamente stabilito al richiamato e art. 1.
Art. 3 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ , DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE
Le attività oggetto della presente convenzione sono gestite dalla struttura definita nel progetto organizzativo che approverà la Giunta dell’Unione e le Giunte dei singoli Comuni.
Il Responsabile della struttura organizzativa dell’Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo Statuto ed al regolamento di organizzazione che, fino all’approvazione del Regolamento dell’Unione, è quello attualmente già vigente presso la soppressa Comunità Montana. Il suddetto responsabile gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati, eventualmente costituiti, coordinandosi perciò con gli enti contraenti.
In sede processuale la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell’Unione.
Fermo restando quanto previsto all’art. 1, ultimo capoverso, l’Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato o distaccato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei
compiti trasferiti e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’art.32, c. 5 del D.Lgs. 267/2000.
Il trasferimento all’Unione del personale a tempo indeterminato ed a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all’Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all’atto dell’assunzione dal Comune di origine. L’Unione subentra ai Comuni conferenti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l’esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell’art. 1.
I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all’Unione, anche attraverso il comando o il distacco, il personale necessario allo svolgimento della funzione.
Con riferimento al personale dei Comuni che si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, sia presso il Comune di appartenenza, che presso l’Unione, vengono applicate le disposizioni di cui alla vigente “Convenzione fra i Comuni di Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto e l’Unione dei Comuni Valle del Savio per l’utilizzo congiunto di dipendenti” sottoscritta in data 30.12.2014.
La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma del Servizio vengono annualmente determinati nell’ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell’Unione. Le variazioni relative al personale comandato o distaccato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
L’ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell’organigramma/funzionigramma dell’Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
Art. 4 – RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dal 5° capoverso del presente articolo.
I proventi delle attività di cui alla presente convenzione accertati al bilancio dell’Unione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell’Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
I trasferimenti statali, regionali e da altri enti pubblici o privati destinati all’esercizio delle funzioni, destinati in origine ai Comuni contraenti, andranno conferiti all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
Tutte le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni secondo i criteri di riparto di cui al successivo capoverso. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e
indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene in relazione agli abitanti al 31 dicembre dell’anno precedente ed alle dimensioni del territorio in misura pari al 50%. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione, sentiti i Comuni interessati. Si applica in relazione agli investimenti quanto previsto dall’art. 6 della presente convenzione.
L’Unione può intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto.
La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una proposta di preventivo annuale di gestione predisposta dalla Giunta dell’Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l’iscrizione delle relative poste nel Bilancio di previsione annuale e pluriennale.
L’Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato:
- l’ipotesi di bilancio preventivo annuale nel termine di due mesi prima della scadenza del termine, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione nel termine di un mese prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.
Le previsioni di entrata e spesa del servizio sono su base annua alla stregua
dei bilanci degli Enti Locali. L’ipotesi di bilancio annuale di previsione dell’Unione viene esaminato, entro un mese dalla consegna, dall’organo competente che assume l’impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci le stesse somme di riferimento e di comunicare tale iscrizione all’Unione. In caso negativo la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari. Ogni qual volta l’Unione, in relazione alla gestione associata, rilevi la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione aventi ripercussioni sui bilanci dei singoli Comuni, ne dà comunicazione agli stessi per le necessarie modifiche. In caso di esito negativo della richiesta di variazione di bilancio la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. Eventuali avanzi o disavanzi di gestione rilevate nel rendiconto saranno iscritte nel bilancio di previsione o utilizzate per specifici progetti.
Gli oneri di pertinenza di ciascun comune sono versati quadrimestralmente entro i primi quindici giorni del quadrimestre di riferimento. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’Unione i Comuni si impegnano a versare le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell’anno precedente.
Art. 5 – SEDE
La sede del servizio è la sede dell’Unione e, per le attività da svolgersi in forma decentrata, è la sede dei singoli Comuni.
L’ambito territoriale per la gestione associata delle funzioni oggetto della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.
ART. 6 – BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE
L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- in concessione d’uso, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite. Il conferimento all’Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.
L’Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.
L’Unione utilizza i beni in concessione d’uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all’assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell’Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell’Unione.
L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale annuale e triennale dell’Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione.
Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell’Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l’Unione, ovvero tra alcuni di quelli aderenti alla presente convenzione.
La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d’uso dai Comuni all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d’uso all’Unione, è a carico dell’Unione.
ART. 7 - PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI
L’Unione subentra alle convenzioni in essere o può stipulare convenzioni ai sensi dell’art. 19 c. 5 della L.R.21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con Comuni singoli o associati esterni all’Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell’esercizio associato sia l’Unione o una delle Unioni.
Gli enti richiedenti rimborsano all’Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell’Unione su proposta del responsabile dell’ufficio finanziario, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell’Ente beneficiario.
Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.
ART. 8 - DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE – CONTROLLI E GOVERNANCE
La presente convenzione sarà attivata nei termini previsti dal progetto organizzativo approvato dalla Giunta dell’Unione e dalle Giunte degli Enti aderenti ed ha durata indeterminata salvo quanto previsto dall’art. 9.
I Comuni e l’Unione si obbligano a verificare periodicamente l’andamento della presente convenzione secondo le modalità di controllo interno previste dall’ordinamento.
Si applicano le disposizioni statutarie relative ai rapporti tra Unione e Comuni aderenti nell’ambito dei processi di programmazione e di controllo.
ART. 9 – REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE
La durata minima del conferimento della funzione di cui all’oggetto è stabilita in 5 anni.
E’ facoltà di ogni Comune decorso il periodo di 5 anni di cui al c. 1 revocare unilateralmente il conferimento della funzione adottando apposita deliberazione consigliare. Il Consiglio dell’Unione e Consigli degli altri Enti aderenti prenderanno atto di tale deliberazione assumendo gli atti conseguenti.
La revoca ha effetto alla data del 1° gennaio, decorsi almeno 12 mesi dalla assunzione della relativa deliberazione consiliare.
Il Comune che esercita la facoltà di revoca del conferimento della funzione ritorna nella piena titolarità dei servizi conferiti all’Unione perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall’Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente c.2. Tali Xxxxxx si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all’ambito ridotto, da valutarsi per ciascun servizio e funzione, in base alla valutazione del Consiglio dell'Unione.
Tutti i beni immobili di proprietà del Comune revocante che l’Unione utilizza in concessione d’uso, tornano in uso a detto Comune. Tutti i beni mobili trasferiti gratuitamente dal Comune revocante invece restano all’Unione.
Il Comune revocante acquisisce la piena titolarità dei beni mobili ed immobili risultanti dagli investimenti effettuati dall’Unione, destinati, per le materie retrocesse, esclusivamente al territorio del Comune revocante. In questo caso verranno trasferiti a quest’ultimo anche gli oneri finanziari, sia la parte interessi che capitale, ed ogni altro onere residuo ancora in capo all’Unione,
relativo ai beni mobili ed immobili retrocessi. Non si effettua il trasferimento qualora l’investimento abbia beneficiato di apposito contributo regionale o pubblico in genere che ne obblighi il permanere in capo all’Unione.
Le modalità sopra descritte si applicano anche quando i Comuni revocanti sono più di uno, relativamente ai soli investimenti effettuati dall’Unione destinati esclusivamente ai Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca e localizzati su uno dei territori degli stessi Comuni. In questo caso la titolarità dei beni e degli oneri di qualsiasi natura derivati ancora in carico all’Unione, viene assunta dal Comune che fra i revocanti interessati dai beni dell’Unione, è designato come Comune Capofila. I Comuni revocanti interessati regolano con apposite convenzioni i rapporti con cui viene esercitata la gestione di tali beni dopo la retrocessione.
La titolarità dei beni mobili e immobili, risultanti da investimenti effettuati dall’Unione, non destinati esclusivamente ai territori dei Comuni revocanti per l’esercizio delle materie oggetto della revoca, restano in capo all’Unione che provvederà, se richiesto, a stipulare le necessarie convenzioni con i Comuni interessati alla retrocessione, affinché ne sia consentita la continuità di utilizzo, senza che nulla sia da riconoscersi ai Comuni recedenti per la parte di investimento già di competenza, relativamente al periodo precedente al recesso. Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. In caso di scioglimento dell’Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
ART. 10 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196).
L’Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.
ART. 11 – CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo capoverso, le controversie sono affidate all’organo giurisdizionale competente.
ART. 12 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell’Unione, al codice civile e alla normativa vigente.
ART. 13 – REGISTRAZIONE
Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell’art.1 della tabella allegato al DPR 131/86.
Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e nel suo insieme e sottoscritto dalle parti con firma digitale o qualificata in segno di completa accettazione.