Allegato A)
Allegato A)
alla delibera C.C. n. del
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO E RECUPERO DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE INCIDENTATI, L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI VETERINARI PER LA TUTELA E IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE FELINA AL FINE DI PREVENIRE IL RANDAGISMO, COME PREVISTO DALLA L.R. N. 27/00, E GLI INTERVENTI DI RECUPERO, ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ TRAMITE IL LETTORE OTTICO, TRASPORTO PRESSO IL CANILE DI RIFERIMENTO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E ASSISTENZA VETERINARIA DEI CANI VAGANTI O INCIDENTATI RINVENUTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUSSI E DEI CANI CHE ENTRANO AL CANILE DI RIFERIMENTO A SEGUITO DI RICHIESTA DI RINUNCIA DI PROPRIETÀ DA PARTE DEI CITTADINI DI RUSSI.
FRA
Il Comune di Russi con P.I. 00246880397 nella persona della Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente Arch. Xxxxxx Xxxx, nata a Milano il 11/03/1965 e domiciliata per la carica in Russi (RA), Via X. Xxxxxx n. 1, tale nominata con provvedimento del Sindaco prot. n. 13010 e n. 13011 del 28/12/2012 che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 40 dello Statuto Comunale, dell’art. 17 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti ed esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;
E
Il … nato a ……. (..) il ../../…., che interviene ed agisce nel presente atto, nella sua qualità di … dell’Associazione “…”, con sede in .., Via … n. … (C.F. n. …) iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato di … di cui alla L.R. 21/02/2005, n. 12, come risulta dallo stralcio del B.U.R./E.-R n. ……. del ……………
corredato della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e della copia del provvedimento della Provincia di
… n. … del ../../…. rilasciati dal Presidente dell’Associazione stessa (All. B);
PREMESSO CHE:
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e la Legge regionale 7 aprile 2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, prevedono che i Comuni, le Province, la Regione e le Az. U.S.L., con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuino ognuno nell’ambito delle proprie competenze, interventi per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo, prevedendo in particolare che i Comuni, singolarmente o in forma associata, garantiscano la presenza ed il funzionamento di strutture pubbliche di ricovero per cani e che si occupino della cattura di cani randagi o vaganti;
- che, in particolare, a norma dell’art. 16 comma 1 della suddetta legge regionale, spetta ai Comuni assicurare il ricovero e la custodia temporanea dei cani nei casi previsti dagli artt. 86 e 87 del “Regolamento di Polizia Veterinaria”, approvato con D.P.R. n. 320/1954, e nelle ipotesi di cattura, per il tempo necessario alla loro restituzione ai legittimi proprietari od al loro affidamento ad eventuali richiedenti, nonché il ricovero e la custodia permanente dei cani per i quali non sia possibile la restituzione ai proprietari o l’affidamento a richiedenti;
- che, ai sensi del comma 2 del summenzionato art. 16, il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai Comuni mediante apposite strutture;
- che il Codice della strada prevede l'obbligatorietà del soccorso agli animali incidentati (D.M. 217/2012 che rende esecutivo l'art. 31 della L.120 del 29/07/10, n. 120 “modifiche agli artt. 177 189 del D.Lgs 285/92“);
- le attività di cui alla Legge 14 agosto 1991 n. 281, ai sensi delle normative citate e della legge Regionale 21 febbraio 2005 n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato”, possono essere affidate previa formale convenzione ad Associazioni di volontariato, tenendo conto tra l’altro, del livello qualitativo in ordine degli aspetti strutturali, organizzativi ed al personale volontario, della presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l’attività, e della definizione di piani formativi per i volontari aderenti alle organizzazioni, in coerenza con le attività oggetto della convenzione;
- la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina” stabilisce che le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, sentito l’Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite;
- la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 27 stabilisce inoltre che gli interventi per la limitazione delle nascite devono essere effettuatati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall’Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all’assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati;
- la Legge 120 del 29 luglio 2010, recante all’art. 31 le modifiche agli artt. 177 e 189 del D.Lvo 285/92 “Nuovo codice della strada”, introduce all’art. 189 comma bis l’obbligo di fermarsi ed attuare ogni misura idonea per un tempestivo intervento di pronto soccorso agli animali che abbiano subito il danno, sia per l’utente della strada responsabile dell’incidente che per chiunque ne sia coinvolto;
- la circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2010, in applicazione di tale normativa, rende inderogabile la necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le amministrazioni coinvolte;
- sulla base della normativa vigente sono da considerarsi Amministrazioni coinvolte gli Enti locali (art. 823 e 826 del Codice Civile, LR 27/2000) le AUSL (L 281/91 e LR 27/2000) e le Province (L 157/92 e LR 27/2000);
- con nota del 07/07/2011 la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, in base ad una disamina della normativa nazionale e regionale specifica quanto segue:
a) i Comuni hanno obbligo di presa in carico degli animali incidentati senza proprietario, siano essi cani o gatti;
b) alle Province spetta il recupero della selvaggina, esse hanno inoltre la funzione di attivare procedure di concertazione e definizione di protocolli operativi per il recupero degli animali di affezione, attraverso gli appositi Comitati Provinciali di cui all’art. 3 della LR 27/2000;
c) i Servizi veterinari delle Aziende USL hanno il compito di vigilare affinché venga rispettato il benessere degli animali, ma non il soccorso degli animali incidentati;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ………….. del divenuta esecutiva ai termini
di legge, è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti contrattuali fra l’Associazione “…” ed il Comune di Russi;
PRESO ATTO:
- che il Comune di Russi non dispone di un servizio di recupero animali vaganti, né di un canile comunale e che i cani ritenuti vaganti o incidentati su territorio comunale, come pure i cani oggetto di rinuncia di proprietà da parte di cittadini residenti nel Comune di Russi vengono da anni ospitati dal Canile Comunale di Ravenna sulla base di apposite convenzioni;
- che è intenzione dell’Amministrazione Comunale ottemperare ai soprarichiamati obblighi di legge (L. n. 281/1991 e L.R. n. 27/2000) mediante la stipula di una apposita convenzione con un ente gestore di un canile in possesso dei requisiti di legge;
- che l’oggetto della suddetta convenzione sono le attività di pronto soccorso e recupero degli animali di affezione incidentati, l’attuazione degli interventi veterinari per la tutela e il controllo della popolazione felina al fine di prevenire il randagismo, come previsto dalla L.R. n. 27/00, e gli interventi di recupero, accertamento della proprietà tramite il lettore ottico, trasporto presso il canile di riferimento, custodia, mantenimento e assistenza veterinaria dei cani vaganti o incidentati rinvenuti nel territorio del Comune di Russi e dei cani che entrano al canile di riferimento a seguito di richiesta di rinuncia di proprietà da parte dei cittadini di Russi;
TENUTO CONTO CHE:
- per il recupero e l’assistenza veterinaria dei gatti e animali di affezione incidentati, per conto del Comune di Russi, il Comune di Russi verserà all’Associazione “…” un importo forfettario fissato annuo, d’intesa tra le parti;
- l’Associazione “…” fa riferimento all’ambulatorio veterinario “…”, Via … n. …,;
RICHIAMATI:
- l’art. 4 D.Lgs n. 267/2000 testo unico delle leggi sull’ ordinamento degli enti locali, che assegna ai comuni la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative;
- il D.Lgs. 112/1998, che al Titolo III attribuisce agli enti locali ampie funzioni in materia di territorio e tutela dell’ambiente;
- la Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo” e la L.R. 7 aprile 2000 n. 27 “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, che affidano ai Comuni le competenze sulla tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo;
- il “Regolamento di Polizia Veterinaria” approvato con D.P.R. n. 320/1954;
- Il Codice della strada (art. 31 L. 29/07/10, n. 120 “modifiche agli artt. 177 189 del D.Lvo 285/92“);
- il D.M. 217/2012 che rende esecutivo l'art. 31 della Legge 120 del 29/07/10, n. 120 “modifiche agli artt.
177 189 del D.Lvo 285/92“;
TUTTO CIO’ PREMESSO
come facente parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti sopra costituite si conviene e stipula quanto segue:
ART. 1 OGGETTO/FINALITA’
La presente convenzione ha la finalità di regolare i rapporti tra il Comune di Russi e l’Associazione “…”, per l’esecuzione delle attività di pronto soccorso e recupero degli animali di affezione incidentati, l’attuazione degli interventi veterinari per la tutela e il controllo della popolazione felina al fine di prevenire il randagismo, come previsto dalla L.R. n. 27/00, e l’esecuzione degli interventi di recupero, accertamento della proprietà tramite il lettore ottico, trasporto presso il canile di riferimento, custodia, mantenimento e assistenza veterinaria dei cani vaganti o incidentati rinvenuti nel territorio del Comune di Russi e dei cani che entrano al canile di riferimento a seguito di richiesta di rinuncia di proprietà da parte dei cittadini di Russi;
L’ Associazione “…” si impegna a:
ART. 2
OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE …
1. provvedere, con servizio attivo 24 h su 24 h, al recupero degli animali di affezione incidentati rinvenuti sul territorio del Comune di Russi e all’accertamento della eventuale proprietà tramite il lettore ottico;
2. provvedere al trasporto degli animali incidentati presso l’ambulatorio veterinario preposto, con utilizzo di apposito mezzo. Nel caso in cui venga accertata la proprietà dell’animale, le spese per l’intervento di recupero e per l’assistenza veterinaria saranno a carico del proprietario e saranno introitate direttamente dall’Associazione “…” al momento della riconsegna dell’animale;
3. fornire agli animali incidentati un servizio di assistenza veterinaria e la degenza presso l’ambulatorio veterinario preposto per i tempi necessari alla guarigione;
4. trasmettere al Comune di Russi un rendiconto annuale relativo agli interventi di recupero degli animali di affezione incidentati nel territorio del Comune di Russi specificando il numero complessivo degli interventi eseguiti, la data dell’intervento, la tipologia di assistenza veterinaria fornita, il numero di giorni di degenza in clinica e la data di dimissione o decesso;
5. eseguire per conto del Comune di Russi la seguente serie di interventi per la tutela e il controllo della popolazione felina al fine di prevenire il randagismo, come previsto dalla L.R. n. 27/00:
a) esecuzione di interventi di sterilizzazione per la limitazione delle nascite sugli esemplari di sesso femminile, e in casi straordinari di comprovata necessità anche sugli esemplari di sesso maschile, in stato di libertà appartenenti alle colonie feline presenti nel territorio del Comune di Russi individuate e censite dall’Associazione convenzionata con il Comune di Russi per la gestione delle colonie feline. Gli interventi di sterilizzazione effettuati nel laboratorio veterinario preposto vengono eseguiti, in accordo con i veterinari del Servizio Veterinario dell’Azienda USL dell’Xxxxxx Xxxxxxx, qualora sussistano comprovate problematiche di tipo logistico e/o operativo e di tutela della salute degli animali inerenti al conferimento e all’esecuzione dell’intervento stesso presso gli ambulatori del Servizio Veterinario dell’AUSL;
b) servizio di degenza post-operatoria e pernottamento presso l’ambulatorio veterinario di riferimento per il felino che ha subito l’intervento;
c) microchippatura degli esemplari appartenenti alle colonie feline presenti nel territorio del Comune di Russi che vengono sottoposti ad interventi chirurgici;
d) identificazione dei gatti sterilizzati con apposito contrassegno o tatuaggio al padiglione auricolare destro, così come previsto dall’art. 29 della L.R. n. 27/00;
e) erogazione di eventuali cure mediche in caso di comprovata necessità;
6. provvedere, con servizio attivo 24 ore su 24, al recupero dei cani vaganti rinvenuti sul territorio del Comune di Russi. Per le attività di recupero devono essere attuate metodologie che non arrecano ferite o stress agli animali;
7. provvedere al trasporto del cane recuperato presso l’ambulatorio veterinario preposto per accertamenti di salute e per l’accertamento della eventuale proprietà tramite il lettore ottico;
8. nel caso in cui venga accertata la proprietà, contattare il proprietario e provvedere alla restituzione del cane. Non sono previste spese a carico del proprietario per il servizio di recupero dell’animale vagante;
9. sottoporre, prima del conferimento presso il canile di riferimento, i cani randagi provenienti dal Comune di Russi ad un periodo di isolamento sanitario e successivamente ai trattamenti profilattici necessari, da eseguire presso l’ambulatorio veterinario preposto;
10. provvedere al trasporto degli animali ritenuti randagi e in salute presso il canile di riferimento, con utilizzo di apposito mezzo;
11. ricoverare i cani incidentati o ammalati, oggetto di recupero, presso l’ambulatorio veterinario preposto fino a completa guarigione. In seguito, una volta verificate le condizioni di buona salute, l’Associazione provvederà al trasferimento dell’animale randagio al canile di riferimento oppure alla restituzione al proprietario se il cane è di proprietà. Le spese relative al ricovero presso l’ambulatorio veterinario preposto e ai trattamenti sanitari necessari del cane di proprietà sono a carico del proprietario dell’animale;
12. provvedere allo smaltimento della carcassa in caso di decesso dell’animale oggetto di recupero incidentato o ammalato. Le spese relative allo smaltimento della carcassa del cane di cui si individua la proprietà sono a carico del proprietario dell’animale;
13. valutare le richieste di rinuncia di proprietà in coordinamento con il canile di riferimento e programmare eventualmente il trasporto dei cani oggetto di rinuncia di proprietà in caso di assenza di possibilità di trasporto al Canile da parte dei proprietari. I costi di rinuncia di proprietà sono a carico del proprietario, che dovrà provvedere al pagamento della somma prevista dal tariffario predisposto dal gestore del canile di riferimento;
14. provvedere in forma autonoma alle adozioni secondo i tempi previsti dalla legge in caso di lungodegenti. Le adozioni devono essere dettagliatamente rendicontate al Comune di Russi;
15. rendicontare annualmente al Comune di Russi l’attività svolta, indicando il numero complessivo dei cani recuperati, il numero dei cani di proprietà restituiti, il numero dei cani randagi trasportati al canile di riferimento, il numero dei decessi, il luogo, la data e l’ora degli interventi sanitari eseguiti;
16. segnalare alle autorità competenti, al Servizio Sanitario locale e al Comune di Russi gli eventuali casi di maltrattamento degli animali rinvenuti all’interno del territorio comunale;
17. predisporre una campagna informativa relativa al servizio offerto dall’Associazione, oggetto della presente convenzione, e organizzare campagne di sensibilizzazione contro l’abbandono dei cani e sulla “Consapevole proprietà”, in conformità con le attuali direttive regionali e ministeriali di prevenzione del randagismo;
18. trasmettere al Comune di Russi un rendiconto annuale delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto della convenzione;
19. sottoscrivere idonea polizza di responsabilità civile verso i propri volontari e i terzi inerente tutte le attività svolte;
20. garantire un’adeguata formazione e preparazione dei propri volontari relativamente agli incarichi oggetto della convenzione a loro affidati;
L’Associazione … solleva il Comune da qualsiasi danno arrecato alle strutture e alle cose o a terzi durante la propria attività.
Il Comune di Russi si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto della presente convenzione. Queste ultime verifiche verranno effettuate da un incaricato del Comune di Russi con un referente dell’Associazione “…”, con la facoltà di poter ricorrere all’ausilio di un professionista incaricato idoneo per competenza professionale (ad es. medico veterinario).
Il Comune di Russi si impegna a:
ART. 3
OBBLIGHI DEL COMUNE DI RUSSI
1. intervenire in prima istanza, tramite il Comando di Polizia Municipale, al presidio dell’animale incidentato in attesa dell’intervento del personale dell’Associazione “…”;
2. in caso di cane vagante, intervenire in prima istanza tramite il Comando di Polizia Municipale, nel caso in cui il personale di servizio non sia impegnato in altri compiti istituzionali o interventi urgenti, e provvedere a localizzare e monitorare gli spostamenti dell’animale vagante o al presidio dell’animale incidentato, in attesa dell’intervento del personale di …, se necessario. Nel caso in cui venga meno la possibilità di localizzare l’animale vagante, la Polizia Municipale deve provvedere a darne comunicazione al personale di … attivato;
3. mettere a disposizione della cittadinanza, in caso di rinvenimento di animali incidentati o cani vaganti, il numero telefonico di …, attivo 24 ore su 24, in alternativa al numero telefonico comunale di riferimento, che fa capo al Comando di Polizia Municipale e sarà attivo negli orari di servizio. I recapiti telefonici da
contattare saranno pubblicati, insieme alla loro modalità di utilizzo da parte della cittadinanza, sul sito internet del Comune di Russi;
4. effettuare, quando possibile, un primo accertamento della eventuale proprietà tramite il lettore ottico da parte della Polizia Municipale;
5. contattare direttamente il proprietario dell’animale, se accertato dalla lettura del microchip da parte della Polizia Municipale, per il recupero immediato;
6. comunicare all’Associazione “…” in forma scritta, ogni evento che possa incidere sull’attività oggetto della presente convenzione;
7. collaborare con l’Associazione “…” per il raggiungimento delle finalità della presente convenzione.
ART. 4
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL RIMBORSO
Il Comune di Russi si impegna a versare all’Associazione “…”, a titolo di concorso forfetario annuo per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, la somma di Euro 7.300,00 = (Euro Settemilatrecento/00), in una unica soluzione.
ART. 5
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione sarà valida ed efficace sino al 31/12/2023, eventualmente rinnovabile con atto sottoscritto da entrambe le parti.
Verificato il buon andamento dell'attività svolta, l’Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di rinnovare l’affidamento dell’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione per un ulteriore periodo di pari durata.
Per quanto non specificatamente dettagliato nel presente Protocollo, nel progetto descritto all’art. 1, o nel programma operativo di cui all’art. 2, ma comunque rientrante negli obiettivi definiti dall’Amministrazione all’art. 1, si stabiliranno di volta in volta i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza mediante circolari operative che l’Amministrazione provvederà ad inoltrare all’Associazione.
ART. 6 INADEMPIENZE
Il Comune di Russi si riserva di recedere anticipatamente, dalla presente convenzione, in caso di inadempienze, da parte dell’Associazione “…”, agli obblighi previsti dal presente atto e dalla normativa citata in premessa, nonché gravi danni provocati all’immagine del Comune di Russi.
Eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto con fissazione del termine per la necessaria regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che l’Associazione “…” vi abbia provveduto, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla revoca immediata senza obbligo di alcun risarcimento di danni o indennizzi di sorta.
ART. 7 FACOLTA’ DI RECESSO
Il Comune di Russi e l’Associazione “…” si riservano la facoltà di recedere, dalla presente Convenzione prima del termine stabilito al precedente art. 5 e comunque, con preavviso scritto a mezzo raccomandata postale di almeno due mesi.
ART. 8 CONTROVERSIE
Tutte le controversie relative al presente contratto saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario. Il foro competente sarà unicamente quello di Ravenna.
ART. 9 REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 8 comma 1 della Legge 266/91.
ART. 10
RINVIO ALLE NORME GENERALI
Per quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore. Le parti si rimettono alle vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 11 ACCETTAZIONE IN FORMA SPECIFICA
L’Associazione “…”, a mezzo del suo Presidente …, accetta, senza eccezione alcuna, l’esecuzione dei servizi in discorso alle condizioni contenute nel presente atto e nella bozza di convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. ….. del …...………., condizioni tutte che devono essere qui integralmente riportate e accettate.
Si allegano al presente atto perché ne facciano parte integrante e sostanziale, previa lettura approvazione e sottoscrizione fattane dalle parti:
A) Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale n. …. del corredato dalla bozza di convenzione;
B) Stralcio del B.U.R./E-R n. ……….. del ……………… corredato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e della copia del provvedimento della Provincia di Ravenna n. 3363 del 27/09/2010 rilasciati dal Presidente dell’Associazione stessa.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Per l’Associazione “…”
………………………………… Per il Comune di Russi
…………………………………