CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’ IGIENE E PRODOTTI ACCESSORI, AD USO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI QUARRATA. PERIODO 3 ANNI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, LOTTO UNICO. CIG 77534827C0.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO FINALIZZATO ALLA FORNITURA DI PRODOTTI PER L’ IGIENE E PRODOTTI ACCESSORI, AD USO DEGLI UFFICI DEL COMUNE DI QUARRATA. PERIODO 3 ANNI CON UNICO OPERATORE ECONOMICO, LOTTO UNICO. CIG 77534827C0.
ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
Costituisce oggetto del presente accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, la fornitura continuativa, per il periodo di anni 3, di prodotti per l’igiene con consegna al piano,(tutti gli uffici ubicati al primo o al secondo piano sono serviti da ascensore) e sottoscala. I prodotti richiesti devono rispettare tutte le caratteristiche tecniche elencate nel presente CSA pena l’esclusione.
L’accordo quadro è accorpato in un unico lotto.
L’Amministrazione si riserva di determinare le effettive quantità all’atto della stipula dei singoli contratti attuativi, con facoltà di escludere completamente una o più categorie di articoli.
Nella formulazione dei prezzi unitari la ditta offerente, dovrà tenere conto anche dei costi di trasporto e consegna al piano ed al sottoscala.
Gli operatori economici, nel formulare l’offerta, dovranno tenere conto anche dei costi relativi alla costituzione della cauzione definitiva.
– CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE -
Articolo 1 – CARTA IGIENICA IN ROTOLI IN PURA OVATTA DI CELLULOSA –
confezioni da 10 rotoli.
DESCRIZIONE | 100% in pura ovatta di cellulosa |
CERTIFICAZIONE | Certificazione PEFC o equivalente |
LUNGHEZZA ROTOLO | Metri 24,00 |
TIPOLOGIA VELO | n. 2 veli incollati |
TIPOLOGIA CARTA | n. 190/200 strappi pretagliati |
LUNGHEZZA STRAPPO | cm. 11/12 |
ALTEZZA STRAPPO | cm. 9,5 – 9,8 |
CONFEZIONE | Da 10 rotoli |
GOFFRATURA | Micro + “goffra-incolla” |
Articolo n. 2 - ASCIUGAMANI PIEGATI A “Z” IN CARTA ECOLOGICA PER
DISPENSER – in fascette da 220 asciugamani – Confezione da 18 fascette.
TIPO | Asciugamano piegato a “Z” ecologico. |
DESCRIZIONE | 100% carta riciclata rigenerata. Colore naturale. Certificazione Ecolabel o equivalente. Dermatologicamente |
testato. | |
TIPOLOGIA VELO | n. 2 veli |
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 – Xxxxxxxx (XX) | 🕾 0573/7710 - 🖶 0573/775053 | |
Servizio Finanziario ed Economato | 🕾 0573/771.229 – 771.279 |
PIEGATURA | A “Z” |
DIMENSIONI ASCIUGAMANO APERTO | Circa 23,5 cm x 23 cm |
CONFEZIONE - SCATOLA | N. 18 fascette da 220 asciugamani cad. |
GOFFRATURA | Goffra + incolla |
Articolo n. 3 - SAPONE LIQUIDO USO MANI – tanica da 5 litri -
DESCRIZIONE | Sapone liquido a ph neutro che non contenga sostanze irritanti o nocive. Profumazione lieve o assente. Pronto |
all’uso. | |
CONFEZIONE | Tanica da 5 litri |
Articolo n. 4
- ROTOLI DI CARTA IGIENICA JUMBO – confezione da 12 rotoli -
DESCRIZIONE | 100% carta riciclata rigenerata. Colore naturale. Certificazione Ecolabel o equivalente. Dermatologicamente testato. Rotolo compatibile con dispenser di cui |
all’art. 7. | |
LUNGHEZZA | Mt 150 |
TIPOLOGIA VELO | doppio |
TIPOLOGIA CARTA | n.400/410 strappi |
DIAMETRO ROTOLO | Mm 180/200 CIRCA |
FINITURA | goffrata |
Articolo n. 5 - ROTOLI DI CARTA INDUSTRIALE A STRAPPO - confezione da due bobine
DESCRIZIONE | Rotoli di carta industriale ecologica – carta riciclata - |
LUNGHEZZA | M 200 |
TIPOLOGIA CARTA | n. 750/800 strappi |
DIAMETRO ROTOLO | mm 260/280 CIRCA |
TIPOLOGIA VELO | n. 3 veli |
FINITURA | goffrata |
CONFEZIONE | Confezione da due bobine |
Articolo n. 6 – DISPENSER PER ASCIUGAMANI –
DESCRIZIONE | Dispenser da parete, per asciugamani in carta |
CARATTERISTICHE | Struttura in polipoprilene e/o ABS per salviette monouso in carta piegate a C - V – Z. Chiusura con chiave. Capacità 2, max 4 fascette da 220 asciugamani (articolo n. 3). COMPATIBILE CON GLI ASCIGAMANI DI CUI |
ALL’ART. N. 2 | |
DIMENSIONI | Lunghezza mm 290/305 profondità mm 130/135 altezza mm 380/390 circa. |
COLORE | Bianco e/o trasparente |
Articolo n. 7 – DISPENSER DA PARETE PER CARTA IGIENICA A ROTOLO –
DESCRIZIONE | Distributore carta igienica – Struttura in polipropilene e/o |
ABS | |
CARATTERISTICHE | Chiusura con chiave – Deve contenere rotoli fino a 22 cm di diametro. COMPATIBILE CON ROTOLI JUMBO DI |
CUI ALL’ART. N. 4 | |
COLORE | Bianco e/o trasparente |
DIMENSIONI | mm 280 x 128 x 256 circa (lxpxh) |
Articolo n. 8 - DISPENSATORE SAPONE MANUALE -
DESCRIZIONE | Dispensatore da parete per sapone liquido per mani |
CARATTERISTICHE | Dispenser robusto in polipropilene e/o ABS. Dotato di pulsante erogatore di facile utilizzo. Dotato di finestra di |
controllo del livello del sapone. Chiusura con chiave. | |
CAPACITA’ | ml 750/1.000 |
COLORE | Bianco e/o trasparente |
DIMENSIONI | mm 120/135 x 109/126x 250/270 (lxpxh) circa |
TIPOLOGIA | A rabbocco. |
I prodotti diu cui agli articoli n. 6 – n. 7 ed n. 8 devono appartenere alla stessa linea commerciale al fine di garantire la medesima linea estetica.
ART. 2 FORMA CONTRATTUALE
La forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione (determinazione dirigenziale di aggiudicazione e CSA) secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n. 50/2016. E’ a carico dell’impresa aggiudicataria l’imposta di bollo, ai sensi della vigente normativa.
ART. 3 VALORE DELLA FORNITURA E DURATA
L’importo presunto della fornitura oggetto dell’accordo quadro posto a base di gara, comprensivo di trasporto e consegna al piano, ammonta a euro 8.000,00 iva esclusa L’importo è stato stimato in base al consumo dell’ultimo triennio.
Il presente accordo quadro avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Si precisa che l’importo posto a base di gara è presunto e, che, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla data di scadenza dell’accordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo.
E’ prevista la facoltà dell’Amministrazione Comunale di prorogare la fornitura per ulteriori 3 mesi agli stessi patti e condizioni.
ART. 4 CAUZIONE PROVVISORIA
Non è richiesta alcuna garanzia provvisoria.
ART. 5 CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa risultata aggiudicataria in via definitiva della fornitura, secondo quanto stabilito all’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, dovrà prestare una cauzione definitiva a garanzia dell’assolvimento di tutte le obbligazioni ad essa derivanti.
La cauzione definitiva dovrà essere calcolata sul valore dell’accordo quadro ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.
La cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto a copertura degli oneri per il mancato, incompleto o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e sarà svincolata, previo accertamento dell’integrale e regolare esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto all’art. 103, comma 5, dell’anzidetto decreto legislativo.
La mancata costituzione della garanzia entro 25 giorni solari dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva potrà determinare la revoca dell’affidamento e la conseguente aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 6 – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.
Tutti gli articoli oggetto della presente fornitura dovranno avere, pena esclusione, le caratteristiche tecniche descritte nel presente CSA.
La mancata offerta anche di un solo articolo conforme, comporterà l’esclusione dalla gara.
ART. 7 SCHEDE TECNICHE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Le ditte partecipanti, attraverso la piattaforma telematica START, all’interno della documentazione amministrativa, dovranno produrre le schede tecniche dei prodotti richiesti, pena l’esclusione.
L’amministrazione si riserva di richiedere, attraverso la piattaforma Start, eventuale documentazione tecnica aggiuntiva. Nel caso che la ditta aggiudicataria non ottemperi all’obbligo suddetto, entro il termine richiesto, questa Amministrazione non potrà procedere all’aggiudicazione definitiva.
Non si procederà all’aggiudicazione definitiva, anche nel caso che, dalla verifica delle schede tecniche e/o di ulteriore documentazione tecnica, risulti che i prodotti non corrispondano alle specifiche tecniche e qualitative richieste dal presente capitolato.
Non potranno essere consegnati prodotti con marchio diverso, rispetto a quello offerto , senza il consenso dell’Amministrazione.
ART. 8 REQUISITI DI CONFORMITA’
Tutti i prodotti offerti devono rispettare, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di conformità:
- essere conformi alle norme di legge o regolamenti che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto;
- essere immuni da vizi che li rendano inidonei all’uso a cui sono destinati;
- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione e immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta;
- essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive.
ART. 9 MODALITÀ ESECUZIONE E TERMINI DELLA CONSEGNA.
I singoli contratti attuativi daranno luogo ai singoli ordinativi di fornitura e dovranno essere sottoscritti secondo gli usi del commercio ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs n. 50/16. L’ordinativo sarà impartito, esclusivamente per iscritto, tramite fax o e-mail.
Gli ordinativi saranno emessi dall’Ufficio Economato.
L’Amministrazione si impegna per ogni sede di consegna a non emettere ordinativi di quantitativi inferiori a 200,00 euro.
La consegna dovrà essere effettuata entro 20 giorni lavorativi successivi a quello di trasmissione dell'ordine.
La responsabilità per eventuali danni dovuti al trasporto della merce, è a carico della ditta aggiudicataria che, qualora necessario, a propria cura e spese, dovrà provvedere all'imballo, che dovrà essere eseguito a regola d'arte, in modo da evitare qualsiasi danno. Il personale incaricato del trasporto non potrà abbandonare nei locali dell'Amministrazione eventuali imballaggi utilizzati per il trasporto.
La consegna di quanto commissionato dall’amministrazione comunale dovrà avvenire, festivi esclusi, nelle ore utili di lavoro ovvero dal lunedì al venerdi 8,30 – 12,30 con consegna al piano presso le seguenti sedi ubicate nel territorio comunale:
Ufficio Servizi Demografici, Servizio Entrate, Servizio finanziario ed Economato, Servizio Informatica, Ufficio del Personale - Piazza della Vittoria 1 – sottoscala;
Servizio Lavori Pubblici – Xxx Xxxxxxx 0, - Xxxxx terra
Polizia Municipale ed Edilizia privata ed Urbanistica – Xxx Xxxxxxx 00/00 – pianto terra; Biblioteca Comunale/Servizio Cultura – Piazza Xxxxxxx Xxxxxx snc – sottoscala;
Uffici Polo tecnologico – piazzetta Xxxxxxxx Xxx, snc piano interrato servito da ascensore; Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) – via Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx, 19 - piano terra Affari Generali ed Attività Negoziali (AGAN) – xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 0 – Piano terra
Qualsiasi articolo che venga consegnato in difformità rispetto a quelli offerti in sede di gara verrà rifiutato e ne verrà chiesta la sostituzione.
Sarà comunicata tempestivamente l’eventuale variazione di sedi degli uffici comunale. Nel caso di consegne difformi, per tipologia e caratteristiche, da quanto ordinato, il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di rifiutarle e di richiederne la sostituzione, in deroga all’art. 1495 del Codice Civile, entro 20 (venti) giorni solari, a totale carico della ditta, con consegna entro 10 giorni lavorativi, ovvero, se la ditta non fosse in grado, di acquistare analogo materiale presso terzi, addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo, fatta salva la possibilità di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 16 del presente CSA.
ART. 10 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Appalto escluso dalla predisposizione del DUVRI in quanto trattasi di mera fornitura e non esistono rischi di interferenze (determinazione Aut. Vig. sui contratti pubblici dei lavori, servizi e forniture 05/03/2008 n. 3).
ART. 11 GARANZIE
La ditta aggiudicataria è inoltre tenuta a garantire per tutti gli articoli di consumo, ai sensi dell’art. 1490 cc, che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Il Comune di Quarrata si riserva di denunciare i vizi occulti entro trenta giorni dalla data della scoperta. Nel caso di vizi apparenti il termine per la denuncia è di venti giorni da quello dell’effettivo ricevimento della merce da parte dell’ufficio ordinante del Comune di Quarrata, come indicato al precedente articolo 9.
La ditta potrà presentare, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione scritta, le proprie controdeduzioni, che verranno valutate nell’ambito dell’istruttoria curata dal responsabile del procedimento .
Qualora, al termine dell’istruttoria, dovesse continuare a permanere l’evidenza dei vizi del materiale consegnato, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione del materiale viziato entro dieci giorni dalla diffida ad adempiere, comunicata per iscritto.
Qualora, nonostante ripetute sostituzioni, i vizi del materiale consegnato continuassero a ripresentarsi, il Comune di Quarrata si riserva la facoltà di richiedere, a parità di prezzo offerto in gara, alla Ditta aggiudicataria di provvedere alla sostituzione gratuita, dell’articolo oggetto di contestazione, con altro di diversa marca/modello ritenuto più idoneo dalle parti per tutta la restante durata contrattuale a partire dalla data della richiesta.
ART. 12 ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
E’ fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria di:
- fornire con le modalità ed entro i termini di cui al precedente art. 9 gli articoli offerti;
- fornire articoli in produzione al momento della presentazione dell’offerta;
- concordare con l’Amministrazione Comunale eventuali prodotti sostitutivi nel caso in cui alcuni prodotti non siano più in produzione;
- ritirare, con propri mezzi o tramite corriere, presso le diverse sedi del Comune ove sia stato consegnato, il materiale difettoso, specificato in apposita comunicazione ed a sostituirlo entro i termini e secondo le modalità indicate nell’art. 9;
- provvedere tempestivamente, qualora l’Amministrazione con apposita segnalazione evidenziasse criticità nell’esecuzione della fornitura, all’adozione dei rimedi necessari ed idonei a risolvere le anomalie riscontrate;
- assumere la responsabilità della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno e molestia che dovesse verificarsi a seguito delle operazioni di scarico, consegna;
- risarcire, a propria cura e spese, senza riserve od eccezioni, all’Amministrazione, od a terzi, eventuali danni conseguenti all’espletamento della fornitura, alla consegna e al trasporto;
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti alla fornitura aggiudicata;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 30 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del predetto decreto legislativo;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione della fornitura in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 .
ART. 13 VERIFICHE
L’Amministrazione, si riserva la facoltà di sottoporre parte della fornitura a verifiche della completa corrispondenza dei beni forniti rispetto a quanto stabilito sulle presenti condizioni particolari di fornitura ed offerto in gara e della loro integrità.
Resta, comunque, salva la responsabilità dell’Impresa fornitrice qualora siano accertati, successivamente alle verifiche, difetti od imperfezioni nella fornitura.
ART. 14 CONTESTAZIONI
Qualora, durante la fornitura, venisse consegnata merce le cui caratteristiche risultassero difformi da quelle indicate nell'offerta, l’ Amministrazione, si riserva la facoltà di respingere la fornitura e richiederne la sostituzione con consegna entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ovvero di acquistare analogo materiale presso terzi addebitando all’Impresa aggiudicataria l'eventuale maggiore prezzo.
In caso di difformità di pareri circa le contestazioni effettuate, qualora fra le parti non si addivenga ad accordo bonario, al fine di verificare l’esatta corrispondenza della fornitura offerta, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di sottoporla, a spese della ditta aggiudicataria, ad analisi e verifiche prelevando i relativi campioni da ogni consegna effettuata, alla presenza di un incaricato del fornitore. Le operazioni di verifica della conformità dei prodotti consegnati verranno effettuate da un perito nominato tra coloro che sono iscritti alla C.C.I.A.A. di Pistoia ed all'Albo consulenti Tecnici del Tribunale di Pistoia, fatta salva, se del caso, la citazione davanti all'autorità giudiziaria per il risarcimento del danno. Qualora venisse dato riscontro alle contestazioni mosse, sarà addebitato all’impresa l’intero costo delle prove di laboratorio. Resta salva la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 16 del presente CSA.
ART. 15 PENALITA’
L’Amministrazione Comunale, si riserva di effettuare, mediante proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta esecuzione delle singole forniture rispetto alle norme prescritte.
In caso di ritardata esecuzione delle forniture rispetto ai termini stabiliti all’art. 9 non imputabile a causa di forza maggiore, previa formale contestazione dell’amministrazione, rispetto alla quale l’impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni, l’Impresa fornitrice, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate e/o non pertinenti sarà passibile dell’applicazione delle seguenti penalità:
- una quota pari al 4 % (quattro per cento) dell’importo della fornitura non effettuata per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all’ultimo giorno utile per la consegna, fino al 10° giorno di ritardo;
- dall’ 11° giorno di ritardo sarà facoltà dell'Amministrazione far eseguire la fornitura non consegnata, ovvero eseguita in maniera non conforme, presso terzi addebitando alla ditta inadempiente l'eventuale maggior prezzo, ferma restando la possibilità di richiedere il risarcimento del danno.
Se durante la fornitura, venisse consegnato uno o più articoli con caratteristiche difformi da quelle indicate nell'offerta, qualora non si applicassero le penali di cui ai punti precedenti, verrà applicata una penalità di Euro 55,00 (cinquantacinque/00), fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’applicazione delle penalità e le ordinazioni delle forniture in danno all'Impresa assegnataria saranno comunicate alla stessa via PEC o con altra modalità che ne garantisca la ricezione.
L’impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica della contestazione stessa, per fatti di forza maggiore non imputabili alla propria gestione.
Le penalità suddette verranno prelevate dai pagamenti in corso ovvero tramite escussione della cauzione definitiva presentata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
La Ditta aggiudicataria non potrà opporre all’ Amministrazione, la mancanza di colpa per i ritardi nelle consegne derivanti dalla negligenza di eventuali corrieri terzi individuati dalla stessa ditta.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l’Impresa assegnataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente CSA, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l’Amministrazione.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456
C.C. a danno della ditta aggiudicataria qualora nel corso della fornitura dovesse verificarsi:
- un ritardo superiore a 11 gg lavorativi rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’ amministrazione;
- almeno tre ritardi, per complessivi 20 gg lavorativi, rispetto ai termini stabiliti per l’esecuzione della fornitura, che abbia determinato gravi disservizi all’Amministrazione;
- due rifiuti da parte dell’Amministrazione della fornitura consegnata per evidenti difetti dipendenti dalla lavorazione e/o dal materiale utilizzato.
Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:
- qualora il contratto abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;
-qualora l’aggiudicatario si sia trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1, D.Lgs n. 50/2016;
-qualora l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato;
-qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.
La risoluzione del contratto sarà comunicata all’Impresa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che produrrà effetto dalla data di ricezione ovvero a mezzo pec. L’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti dall’Amministrazione Comunale, compresa l’eventuale esecuzione in danno.
Resta inteso che ai sensi della normativa vigente in materia, eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, saranno oggetto di segnalazione all’autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
ART. 17 RECESSO
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii, può recedere dal contratto in qualunque tempo, nel rispetto della normativa vigente e previo pagamento delle forniture eseguite, nonché previo formale preavviso non inferiore a 20 giorni.
ART. 18 FATTURAZIONE E PAGAMENTO I corrispettivi, indicati nell’offerta di gara, si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore dall’esecuzione del presente capitolato e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale per il quale dovrà essere emessa regolare fattura. Le fatture relative ai singoli ordini dovranno pervenire, in formato elettronico, entro e non oltre il 31/12 dell’anno di competenza. Secondo le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall’art. 1 c. 629 lett. b) della legge 23 dicembre n. 190, la fattura elettronica dovrà contenere la dicitura “scissione dei pagamenti”.
Il Codice Univoco Ufficio di questa P.A. è: UFNA32.
ART. 19 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.
ART. 20 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata la cessione anche parziale, del contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte del fornitore di tale obbligo, l’amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e all’incameramento della cauzione, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. E’ fatto salvo quanto previsto all’art. 106 c.1 lett. d) del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii.
ART. 21 RISERVATEZZA
Il fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione contrattuale, comunque per i 5 anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui al precedente punto.
Il fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente appalto, nel casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la sua partecipazione a gare d’appalto. Fermo restando quanto previsto all’art. 25 “trattamento dei dati”, il fornitore si impegna, altresì a rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003 (codice della privacy).
ART. 22 TRASPARENZA
Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
b) si obbliga ad informare immediatamente l’amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa, l’esecuzione della presente fornitura né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso, né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e artt. 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
e) si obbliga al rispetto del piano della trasparenza e del piano anticorruzione in vigore nell’ente al momento dell’esecuzione dl contratto nonché al rispetto degli obblighi previsti nel codice di comportamento dei dipendenti del comune di Quarrata. Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni alle precedenti lett. a) e d) ovvero il fornitore non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lett. b) e c ) ed e) , il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile per fatto o colpa del fornitore, con facoltà dell’amministrazione comunale di incamerare la cauzione prestata. Per la consultazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Quarrata, del vigente piano per la prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità, si rimanda al sito istituzionale dell’Ente.
ART. 23 BREVETTI
Il fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere privativa altrui. Il fornitore pertanto si obbliga a sollevare l’Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venisse promossa nei confronti dell’amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantano diritti sulle prestazioni contrattuali, il fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’amministrazione è tenuta ad informare prontamente e per iscritto il fornitore delle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell’amministrazione, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
ART. 24 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Quarrata, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della
conclusione del contratto, informa l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:
- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avverrà mediante:
- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell’esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, ed avviene sulla base delle disposizioni di legge che autorizzano il trattamento dei dati a carattere giudiziario.
Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.
Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali (in particolare: dipendenti adibiti alla protocollazione degli atti, alla pubblicazione all’albo pretorio, all’ufficio contratti, all’ufficio ragioneria, e all’ufficio competente per il contratto).
I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;
- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.
In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.
I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l’operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l’interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento.
Con la partecipazione alla procedura di selezione per il conferimento del servizio/fornitura/lavoro, l’operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto, l’operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento dei dati personali al quale vanno rivolte le istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Quarrata, con sede in Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 0.
Il Responsabile della Protezione dei dati è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx tel. 0573/771223, mail: xxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
ART. 25 CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Il foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in esecuzione del rapporto contrattuale oggetto del presente capitolato sarà esclusivamente quello di Pistoia.
ART. 26 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxx, tel 0573/771279.
ART. 27 RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali in vigore.