COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA – QUARTU SANT’ALENI
Provincia di Cagliari
Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici, Manutenzioni
Ufficio Difesa Acqua, Xxxxx, Aria e Sviluppo Sostenibile
Progetto per l’affidamento del Servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Quartu S.E
Indice
1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA 4
1.1. Descrizione generale dell’intervento: situazione attuale 4
1.2. Motivazioni della scelta progettuale 4
1.3. Descrizione del servizio 6
2 PROSPETTO ECONOMICO 11
3. CAPITOLATO D’ONERI 12
4. SCHEMA DI CONTRATTO 25
PREMESSA
Il presente progetto per l’affidamento del Servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Quartu S.E è stato redatto ai sensi dell’art. 279 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici) e descrive le modalità con cui dovrà essere svolto il servizio in argomento.
Il progetto, così come indicato dalla norma, presenta i seguenti contenuti:
1. Relazione tecnica - illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio;
2. Prospetto economico;
3. Capitolato d’Oneri;
4. Schema di contratto.
1. RELAZIONE TECNICA – ILLUSTRATIVA
La presente relazione tecnica ha come oggetto la descrizione del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale che l’Amministrazione di Quartu Sant’Elena intende affidare, tramite procedura aperta, a soggetto esterno all’Ente a causa dell’insufficienza di spazio disponibile nel canile – rifugio comunale.
1.1. Descrizione generale dell’intervento: situazione attuale
La Legge del 14 agosto 1991 n. 281 (legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo), le L.R. n° 21/94, L.R. n°35/96, il DPGR 4 marzo 1999 n° 1, il D.G.R. n° 17/39 del 27.04.2010, nonché il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/1954 ed il Regolamento tutela e benessere degli animali in città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 25/06/2013, stabiliscono le norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, oltre a chiedere ai Comuni di dotarsi di strutture idonee per garantire lo svolgimento di tali attività.
Allo stato attuale il Comune di Quartu Sant’Elena dispone di un canile – rifugio “Tana di Bau”, sito in località Sa Serrixedda, gestito da un’Associazione di Volontariato attraverso apposita convenzione, ma lo stesso presenta una capacità ricettiva insufficiente rispetto alle effettive esigenze riscontrate nel territorio comunale in virtù anche della sua estensione geografica (90 km2 circa).
Nell’anno 2014 sono state effettuate oltre 380 catture di cani randagi, nonostante ci siano stati numerosi casi di adozione e diverse iniziative atte ad arginare il fenomeno quali per esempio la promozione di corsi di educazione cinofila, con l’obiettivo formativo di diffondere e promuovere la cultura cinofila.
1.2. Motivazioni della scelta progettuale
Il fenomeno del randagismo, sia per i risvolti di carattere igienico – sanitario, con la possibilità di diffusione di malattie infettive e parassitarie, e sia per il costante pericolo per
la sicurezza e l’incolumità dei cittadini, continua a rappresentare per la realtà comunale un grave problema.
Diventa, quindi, di estrema urgenza per l’A.C. dare definitivo corso alla programmazione ed organizzazione delle attività connesse alla materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali affidando a soggetto esterno all’Ente il servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale, a causa dell’insufficienza di spazio disponibile nel canile comunale.
A tal proposito si intende indire una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, da aggiudicarsi col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi della normativa vigente in materia. Si ritiene infatti che l’aggiudicazione debba essere effettuata sulla base di requisiti obbligatori di ammissibilità e requisiti di qualità che garantiscano maggiori condizioni di benessere animale. Quindi una gara basata sull’offerta economicamente più vantaggiosa che effettui una valutazione sia tecnica che economica sui servizi prestati e sulle caratteristiche strutturali e gestionali offerte risulta la scelta più appropriata.
Per lo svolgimento di tali attività e servizi l’aggiudicatario del bando di gara utilizzerà e gestirà la propria struttura, dove dovranno essere ospitati i cani per cui sussiste l’obbligo di custodia da parte di questo Comune, tenuto conto della vigente normativa in materia.
Gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire e che costituiscono anche i criteri per la valutazione delle prestazioni a carico del soggetto esterno che si aggiudicherà la gara sono i seguenti:
- garantire la custodia dei cani ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere fisiologico ed etologico degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo in collaborazione con i servizi addetti ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell’adozione di tutti i cani custoditi con attività mirate;
- garantire il servizio continuato (diurno, notturno e festivo) di accoglienza dei cani vaganti;
- collaborare con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. Cagliari nelle attività istituzionali da
questo svolte a favore degli animali custoditi compresa la limitazione delle nascite, tenuto conto del progresso scientifico, sulla base di un programma concordato con il Servizio Veterinario Pubblico;
- collaborare con le associazioni ed enti per la tutela degli animali e consentire sempre l’accesso in ogni parte della struttura di custodia ai membri delle associazioni che saranno segnalati e incaricati con funzioni di controllo dal Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune;
- osservare tutta la normativa vigente nonché quella che potrà essere emanata successivamente in materia, con particolare riferimento alla legge quadro n° 281/91, alla L.R. n° 21/94, alla L.R. n°35/96, al DPGR 4 marzo 1999 n° 1, alla D.G.R. n° 17/39 del 27.04.2010, nonché al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/1954 ed il Regolamento tutela e benessere degli animali in città approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 25/06/2013
1.3. Descrizione del servizio
Premesso che i cani da ricoverare, custodire e mantenere possono indicativamente essere stimati in una presenza media mensile di 300 unità e che l’Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese alle eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione presso la propria struttura, il soggetto esterno dovrà provvedere a quanto indicato all’art. 6 del successivo Capitolato d’Oneri.
L’aggiudicatario dovrà garantire i servizi di cui al suddetto articolo, tenuto conto della normativa in materia, tramite un numero di operatori adeguato al numero di animali presenti nel canile, dipendenti o incaricati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci. Tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e del sito di preparazione degli alimenti e le attrezzature utilizzate, anche se ubicati in luoghi diversi, dovranno essere a norma con il D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni; l’aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità.
La durata del servizio è stabilita in anni 3 (tre) dalla data di avvio, con la possibilità di proseguire il contratto per ulteriori anni uno.
L’importo complessivo relativo all’intera durata dell’appalto (tre anni) è di: Euro 952.650,00 oltre IVA al 22%.
1.4. Progetto tecnico
Il servizio sarà affidato al soggetto che presenterà il progetto ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze dell’Amministrazione e secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione, di seguito riportati, sono espressi in centesimi e per ciascuno è riportato il punteggio massimo conseguibile, intendendosi che il punteggio minimo possibile è posto uguale a zero.
A) Organizzazione del servizio | Max punti | 29 |
a.1 - modalità, tempi e spazi per l’effettuazione della sgambatura 🞏 da 60 min. a 120 min. punti n° 1 🞏 da 120 min. a 180 min. punti n° 2 🞏 oltre 180 min. punti n° 3 🞏 aree sgambamento attrezzate (presenza attrezzi e/o piante, cespugli, macchia mediterranea) ulteriore punti n° 1 🞏 spazi da dedicare allo sgambatura: Verrà assegnato il punteggio massimo alla struttura che evidenzierà la più ampia superficie a disposizione di ciascun cane per la sgambatura e determinato il punteggio delle altre proposte in maniera direttamente proporzionale. ulteriore punti n° 2 | fino a punti | 6 |
a 2 rapporto cani/superficie alla data del 30/08/2015 i punti verranno attribuiti in base ai mq a disposizione di ciascun cane presente, in relazione alla superficie complessivamente dedicata alla custodia dei cani nella struttura. Verrà assegnato il punteggio massimo alla struttura che evidenzierà la più ampia superficie a disposizione di | fino a punti | 2 |
ciascun cane e determinato il punteggio delle altre proposte in maniera direttamente proporzionale. Punteggio massimo n°2 (allegare planimetria degli spazi accesso ai cani di singoli box, a file di box, area sgambatura) | ||
a. 3 - indicazione tipologia dell’alimentazione 🞏 Alimentazione base generica punti n°2 🞏 Alimentazione base generica e programma alimentare specifico per cuccioli o secondo le esigenze indicate dal veterinario responsabile sanitario per stato o patologia del cane punti n°3 | fino a punti | 3 |
a. 4 - modalità per il perseguimento del benessere fisiologico ed etologico Punteggio massimo n°4 | fino a punti | 4 |
a. 5 - modalità di accoglienza del pubblico 🞏 orario di apertura al pubblico da 4 a 6 ore giornaliere sabato e/o domenica compresi punti n°1 🞏 orario di apertura al pubblico oltre 6 ore giornaliere sabato e/o domenica compresi punti n°2 🞏 presenza in questi orari di personale formato(ed. cinofili, corsi attinenti riconosciuti per l’assistenza alle adozioni) 2 punti supplementari | fino a punti | 4 |
a. 6 - Organizzazione dell’attività di assistenza veterinaria 🞏 Modalità operative applicate per garantire le prestazioni di medicina veterinaria in situazioni di emergenza anche mediante convenzioni con Centri esterni in regola con le vigenti normative e in grado di offrire dette prestazioni 24 ore su 24. Punti n°1 tempi di presenza del veterinario settimanale 🞏 da 120 min. a 180 min. punti n° 1 🞏 da 180 min. a 360 min. punti n° 2 🞏 oltre 360 min. punti n° 3 🞏 presenza giornaliera di un medico veterinario ulteriori punti n°1 🞏 presenza giornaliera e reperibilità del m. veterinario h 24 | fino a punti | 6 |
ulteriori punti n°2 | ||
a. 7 - attrezzatura e/o strumentazioni cliniche e chirurgiche 🞏 strumenti di base punti n° 2 🞏 Presenza o acquisizione di attrezzature Veterinarie e/o per la degenza (ad esempio nuove apparecchiature diagnostiche – attrezzature per la degenze quali incubatrici, gabbie ecc.) ulteriori punti n°2 | fino a punti | 4 |
B) Servizi accessori e aggiuntivi – Migliorie | Max punti | 11 |
b. 1 - proposte migliorative alle prestazioni previste dal capitolato 🞏 attività ricreative per i cani ricoverati, comprendente la garanzia di moto e socializzazione fra cani in spazi aperti, mediante alternanza di gruppi tra loro compatibili, con rotazione a turno tra tutti i cani del canile (specificare i tempi minimi garantiti): punti n°1 🞏 attività finalizzate alla socializzazione tra i cittadini e i cani Ricoverati, descrizione e modalità punti n°1 🞏 informazione e sensibilizzazione della popolazione, descrizione delle attività punti n°2 🞏 espletamento di incontri formativi nelle scuole comunali: punti n°2 | fino a punti | 6 |
🞏 b. 2 - idee progetto innovative ed eventuali proposte di servizi aggiuntivi non richiesti dal capitolato (qualora non vi fossero proposte relative a questo punto il punteggio relativo non verrà assegnato. punteggio massimo n°5 | fino a punti | 5 |
C) Modalità di collaborazione con altri soggetti | Max punti | 2 |
🞏 Piano di collaborazione con le associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale L.R..n.16/01, onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, opportunamente documentato. punteggio massimo n°2 | fino a punti | 2 |
D) Adozione e affidamento dei cani ospitati | Max punti | 28 |
🞏 d.1 - misure di sensibilizzazione all’adozione e all’affidamento dei cani ospitati descritte in modo dettagliato per contenuti, modalità di attuazione, tempistiche e soggetti coinvolti: punti n° 2 | fino a punti | 2 |
🞏 d.2 - disponibilità di sito internet per le adozioni, (dedicato esclusivamente ai cani catturati nell’ambito del territorio comunale di Quartu S.E.) con foto, elenco e caratteristiche dei cani punti n° 2 | fino a punti | 2 |
🞏 d.3 - numero di cani adottati nell’ultimo triennio distinto per anno e riportati in % rispetto alla media dei cani presenti nel canile nell’anno di riferimento numero cani adottati inferiore a 10 % punti n° 0 numero cani adottati sino al 20% punti n°3 numero cani adottati sino al 30% punti n° 6 numero cani adottati pari o superiore al 33% punti n° 9 | fino a punti | 9 |
D 4. - incentivi alle adozioni 🞏 lezioni gratuite Punti n° 5 🞏 assistenza post adozione Punti n° 5 🞏 assistenza veterinaria nei primi mesi dall’adozione Punti n° 5 | fino a punti | 15 |
OFFERTA ECONOMICA | Max punti | 30 |
(1) Distanza della struttura dal Comune
Per consentire agevolmente la vigilanza da parte del personale addetto e/o delegato dal Comune e facilitare le visite al canile da parte degli utenti interessati, il punteggio verrà attribuito in funzione della distanza, misurata lungo il tragitto di minor lunghezza (la distanza in ogni caso non dovrà essere superiore a Km 50), misurati dalla sede della Residenza Municipale di Quartu S.E.
La valutazione dell’offerta tecnica ed economica verrà effettuata secondo i criteri riportati nell’art. 18 (Criterio di aggiudicazione) del Disciplinare facente parte integrante E sostanziale della documentazione di gara
2. PROSPETTO ECONOMICO
L’offerta dovrà essere formulata facendo riferimento ai prezzi a base d’asta indicati.
Si fa presente che il servizio di smaltimento e trasporto carcasse e gli altri servizi aggiuntivi richiesti sono a carico dell’aggiudicatario del bando di gara.
Il quadro economico è così composto:
A Servizio di custodia, ricovero e mantenimento cani abbandonati e randagi del Comune per anni 3 | |||
A1 | Costo annuale Prezzo giorno per cane € 2,90 x 300 cani x 365 giorni anno | € | 317.550,00 |
A2 | Costo per 3 anni - € 317.550,00 X 3 | € | 952.650,00 |
B | IVA (22%) | € | 209.583,00 |
TOTALE per l’intera durata del servizio (3 anni) A2+B | € | 1.162.233,00 |
Il corrispettivo per il servizio oggetto dell’appalto è stimato tenendo conto del numero di cani mediamente presenti in un anno.
Si precisa che questo Ente committente non ha ritenuto dover procedere a calcolo di spese per la sicurezza imputabili a interferenze (di cui all’art. 26 del D.lgs n. 81/08) in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno del Comune committente o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
3. CAPITOLATO D’ONERI
Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato ha per oggetto le attività di custodia, cura e sostentamento e la gestione dei servizi accessori a tutela della popolazione canina presente sul territorio del Comune di Quartu S.E. in situazione di randagismo, abbandono e in particolari casi di impossibilità alla detenzione da parte del proprietario.
Per lo svolgimento di tali attività e servizi l’aggiudicatario utilizzerà e gestirà la propria struttura, dove dovranno essere ospitati i cani per cui sussiste l’obbligo di custodia da parte di questo Comune, tenuto conto della vigente normativa in materia.
Art. 2 – OBIETTIVI E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Gli obiettivi e le finalità che si intendono perseguire e che costituiscono anche i criteri per la valutazione delle prestazioni a carico della Ditta aggiudicataria sono i seguenti:
- garantire la custodia dei cani ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere fisiologico ed etologico degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria;
- operare per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo in collaborazione con i servizi addetti ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell’adozione di tutti i cani custoditi con attività mirate;
- garantire il servizio continuato (diurno, notturno e festivo) di accoglienza dei cani vaganti come più avanti specificato;
- collaborare con il Servizio Veterinario dell’A.S.L. Cagliari nelle attività istituzionali da questo svolte a favore degli animali custoditi compresa la limitazione delle nascite, tenuto conto del progresso scientifico, sulla base di un programma concordato con il Servizio Veterinario Pubblico;
- collaborare con le associazioni ed enti per la tutela degli animali e consentire sempre l’accesso in ogni parte della struttura di custodia ai membri delle associazioni che saranno segnalati e incaricati con funzioni di controllo dal Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune;
- osservare tutta la normativa vigente nonché quella che potrà essere emanata
successivamente in materia, con particolare riferimento alla legge quadro n° 281/91, alla L.R. n° 21/94, alla L.R. n°35/96, al DPGR 4 marzo 1999 n° 1, alla D.G.R. n° 17/39 del 27.04.2010, nonché al Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 320/1954 ed il Regolamento tutela e benessere degli animali in città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 59 del 25/06/2013
Art. 3 – DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è stabilita in anni 3 (tre) dalla data della Determinazione di aggiudicazione definitiva, con la possibilità di proseguire il contratto per ulteriori anni uno. Allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare l’appalto per ulteriori 12 (dodici) mesi, con preavviso da comunicare all’appaltatore non oltre 30 (trenta) giorni prima dello scadere del termine suddetto. Durante l’eventuale periodo di proroga rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal capitolato, compreso il canone vigente al termine dell’ultimo anno.
È escluso il rinnovo tacito del contratto.
Qualora il Comune non si avvalga di detta facoltà, nulla potrà essere richiesto dalla Ditta aggiudicataria, che rinuncia ad ogni eventuale pretesa.
Rimane peraltro obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dal Comune, di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di 6 (sei) mesi, onde consentire all’Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del presente capitolato.
Il provvedimento di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Aggiudicatario dalla data della Determina di aggiudicazione, la Ditta avrà a disposizione 15 (quindici) giorni di tempo per completare tutte le operazioni previste per l’avvio del servizio, ivi comprese le eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione, salvo diverse indicazioni da parte dell’Amministrazione Comunale. Gli oneri a carico dell’Amministrazione Comunale decorreranno dalla data effettiva di avvio del servizio. Il servizio potrà essere avviato anche nelle more della sottoscrizione del
Contratto, al fine di non interrompere il servizio pubblico e di continuare a garantire l’incolumità della cittadinanza nel rispetto delle vigenti normative sul randagismo e delle relative norme di prevenzione igienico – sanitaria.
Art. 4 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo complessivo stimato è calcolato sulla presenza media mensile di 300 cani. Il corrispettivo unitario posto a base di gara per l’espletamento del servizio è pari a Euro 2,90 (duenovanta//00) + I.V.A. di legge al giorno per animale. Valutato il numero medio mensile di animali catturati e ricoverati negli ultimi 3 anni nel territorio comunale, si quantifica il numero medio mensile di animali che saranno ricoverati presso la struttura aggiudicataria dell’appalto in 300 cani. Pertanto, tenuto conto della media giornaliera di animali ricoverati nella struttura, il corrispettivo a base d’asta relativo all’ intera durata del contratto è pari a Euro 952.650,00 I.V.A. esclusa.
Art. 5 – REVISIONE PREZZI
Per i primi 12 (dodici) mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere quindi assoggettati ad alcuna revisione.
Successivamente la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nel rispetto delle sottospecificate variazioni:
a) sulla base degli elenchi prezzi di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto;
b) in caso contrario, sulla base della variazione percentuale dell’indice mensile ISTAT “indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. A tal fine la variazione percentuale dei prezzi farà riferimento alla variazione percentuale dell’indice rilevato nel mese di richiesta della revisione prezzi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Art. 6 – PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO
Premesso che:
- i cani da ricoverare, custodire e mantenere possono indicativamente essere stimati in una presenza media mensile di 300 unità e che l’Aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese (secondo quanto previsto al precedente art. 3 “Durata del servizio”) alle eventuali operazioni di trasferimento dei cani già in carico a questa Amministrazione presso la propria struttura, che dovrà essere ubicata entro una distanza non superiore a Km. 50, misurati lungo il tragitto di minor lunghezza dalla sede della residenza municipale di Quartu S.E.;
- La Ditta aggiudicataria è autorizzata a svolgere il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio del comune di Quartu S.E. esclusivamente a seguito di comunicazione del Comando di Polizia Municipale o in subordine da altro organo di Polizia Stradale. Nel caso la comunicazione ricevuta non fosse stata inoltrata dalla Polizia Municipale (Nucleo di Vigilanza Ambientale) la Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di comunicare tempestivamente, in tempo reale, al suddetto Nucleo di Vigilanza Ambientale la segnalazione ricevuta);
la Ditta dovrà provvedere a quanto segue:
1. accudire gli animali ospitati, provvedendo a tutte le loro necessità:
a) l’alimentazione dovrà rispettare i valori dietetici relativamente ai cani custoditi; gli alimenti dovranno essere preferibilmente di tipo secco bilanciato (crocchette) o umido preconfezionato per cani. L’acqua dovrà essere sempre somministrata con sistemi automatici in recipienti inossidabili e lavabili;
b) i cani dovranno essere custoditi in box limitrofi, non mischiati con cani di altre proprietà, rispettando per quelli già in custodia all’atto dell’appalto, i gruppi sociali che si sono già costituiti nel canile. Si dovrà vigilare e provvedere affinché non si
verifichino casi di sbranamento e aggressioni verso conspecifici. Su ogni box, o su di uno se centrale rispetto al gruppo dei box contenenti i cani di questo Comune, dovrà/dovranno essere affisso/i un/dei cartello/i di dimensione H. 50 cm per L. 100 cm con la scritta a carattere di almeno 5 centimetri “Cani del Comune di Quartu S.E.”;
c) sgambatura giornaliera, cura del benessere fisiologico ed etologico e socializzazione giornaliera con il personale della struttura;
d) attività ricreative per i cani ricoverati, comprendente la garanzia di moto e socializzazione fra cani in spazi aperti, mediante alternanza di gruppi tra loro compatibili, con rotazione a turno tra tutti i cani del canile (specificare i tempi minimi garantiti);
2. garantire un servizio ininterrotto di custodia, ricezione e sorveglianza diurno, notturno e festivo;
3. garantire la pulizia giornaliera dei box occupati dai cani in custodia, la disinfestazione delle cucce o ripari, la pulizia dei vialetti di percorrenza e l’accoglienza dei cittadini in visita alla struttura; l’erba, se presente, dovrà essere tenuta non più alta di 30 cm;
4. garantire l’apertura al pubblico per una fascia oraria non inferiore alle 30 ore settimanali distribuite nell’arco della giornata inclusi sabato e/o domenica, garantendo almeno due aperture al pubblico pomeridiane alla settimana ed almeno due apertura mensile al pubblico la domenica mattina;
5. garantire dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, su eventuale richiesta dell’Ufficio difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile, la disponibilità di almeno un operatore per l’accompagnamento di scolaresche o altri gruppi;
6. garantire l’assistenza e/o collaborazione nell’organizzazione e nella realizzazione di eventuali iniziative promosse dall’amministrazione comunale, al fine di incrementare le adozioni.
7. garantire, in ogni momento, nell’arco dell’anno la disponibilità di almeno 40 ricoveri, da effettuarsi esclusivamente su richiesta del Nucleo Di Vigilanza Ambientale, relativi ai xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
0. garantire una corretta e puntuale gestione e rendicontazione amministrativa, provvedendo all’annotazione di tutti i movimenti degli animali (entrate ed uscite, riconsegne, trattamenti effettuati, affidi/adozioni, decessi, ecc.), da comunicare mensilmente, ed ogni qual volta richiesto, al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune di Quartu S.E. ed all’A.S.L. Cagliari, ciascuno per le rispettive competenze.
9. garantire una corretta e puntuale compilazione, anche con l’aiuto del medico veterinario, di schede individuali informatizzate contenente almeno le seguenti informazioni: data di ingresso, sesso, data sterilizzazione, età presunta, codice microchip, interventi sanitari subiti, ecc;
10. garantire l’assistenza veterinaria mediante un Medico Veterinario regolarmente iscritto all’Ordine, che:
- assicuri il benessere e la salute degli animali ricoverati tramite servizio di guardia medica, monitoraggio delle patologie epizootiche (compresa analisi ad animali ammalati o morti per cause non definite), interventi curativi quando necessari, effettuazione di interventi chirurgici nel rispetto delle buone pratiche veterinarie;
- presenti annualmente un piano di interventi sanitari e di profilassi;
- assicurare l’osservanza delle normative nazionali e locali anche riguardo la responsabilità della buona gestione igienico-sanitaria della struttura, della corretta gestione dell’ambulatorio, dei registri di carico-scarico, dell’armadietto dei farmaci;
- fornisca il proprio supporto di assistenza all’A.S.L. Cagliari nelle attività istituzionali quali l’attività di controllo sul mantenimento, ricovero e gestione della struttura sotto il profilo igienico-sanitario, come previsto dalle leggi vigenti;
11. provvedere affinché i cani del Comune di Quartu S.E. residenti nella struttura abbiano
una completa copertura vaccinale polivalente mediante richiami annuali, previo giudizio del veterinario. Ai cani residenti nella struttura inoltre, dovranno essere assicurate le seguenti prestazioni: visita clinica refertata all’ingresso del cane e al momento dell’adozione, trattamento contro gli endo ed ectoparassiti secondo necessità;
9. garantire appositi locali:
a) per l’isolamento e l’osservazione sanitaria di cani sospetti o colpiti da malattie infettive;
b) per la degenza di cani ammalati sotto trattamento o che abbiano subito interventi medico-chirurgici;
c) per l’ accoglienza dei visitatori, dotati di sala d’aspetto, bagni, armadietti;
12. comunicare al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune ed al Nucleo di Vigilanza Ambientale del Comando di Polizia Municipale subito dopo l’ingresso del cane in struttura e la visita del veterinario, qualsiasi elemento identificativo utile a permettere di individuare il proprietario, segnalando l’eventuale assenza del codice di riconoscimento;
13. provvedere alla restituzione dei cani ai proprietari previa comunicazione ed autorizzazione da parte del Nucleo di Vigilanza Ambientale con addebito agli stessi proprietari, delle spese sostenute per degenza, eventuale applicazione del microchip, nonché per eventuali trattamenti sanitari, applicando le tariffe stabilite dall’Amministrazione Comunale, l’importo dovuto dovrà essere versato dal proprietario, il quale esibirà relativa ricevuta contestualmente al ritiro del cane, Qualora ciò non fosse possibile, il versamento potrà essere effettuato entro e non oltre 5 giorni dalla data di ritiro del cane.
La Ditta appaltatrice provvederà mensilmente a trasmettere al competente Ufficio Difesa Acqua, Xxxxx, Xxxx e Sviluppo Sostenibile ed al Nucleo di Vigilanza Ambientale tutti i dati relativi alle restituzioni dei cani ai proprietari ed al solo Ufficio Difesa Acqua, Xxxxx, Xxxx e Sviluppo Sostenibile le relative ricevute di avvenuto pagamento
14. Inviare all’Ufficio Difesa Acqua, Xxxxx, Aria e Sviluppo Sostenibile e al Nucleo di Vigilanza Ambientale, entro i primi due mesi successivi all’aggiudicazione del servizio, le schede identificative, predisposte in forma digitalizzata con incluse le fotografie, relative a
tutti i cani ricoverati; successivamente effettuare un invio mensile delle schede, sempre in forma digitalizzata, dei nuovi cani in entrata
15. comunicare in tempo reale al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune ed al Nucleo di Vigilanza Ambientale del Comando di Polizia Municipale, l’avvenuta restituzione ai proprietari dei cani, per il cui ricovero si provvederà a richiedere al proprietario stesso il rimborso delle spese sostenute ed il pagamento della degenza, fissati con apposito atto dell’Amministrazione;
16. tenere costantemente aggiornata la registrazione cronologica e giornaliera di carico e scarico, compilando le schede individuali di cui al punto 5;
17. attivare progetti per incentivare le adozioni, perseguendo l’obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile; collaborare con gruppi di lavoro inviati dal Comune per la realizzazione di progetti approvati dallo stesso; garantire la presenza del responsabile incaricato per le adozioni con orari proporzionati alle esigenze, e comunque almeno un giorno alla settimana per due ore;
18. garantire l’attività di informazione e assistenza per i cittadini interessati alle adozioni, per la socializzazione tra i cittadini e i cani ricoverati e per la partecipazione dei visitatori alle attività ricreative di cui al punto 1 (lettera d);
19. garantire la creazione di sito internet (o bacheca all’interno del proprio sito se già esistente) nel quale pubblicare esclusivamente foto e caratteristiche di tutti i cani catturati nell’ambito del territorio del comune di Quartu Sant’Elena, informazioni relative le procedure di adozione ed eventuali iniziative intraprese dal comune finalizzate all’ incremento delle adozioni;
20. provvedere, a proprie spese, allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti secondo la normativa in materia;
21. provvedere alla disinfestazione antiparassitaria ed alla derattizzazione della struttura con operatori specializzati a seconda delle esigenze;
22. eseguire ogni altra prestazione così come descritta nell’offerta tecnica che la Ditta
medesima proporrà in sede di offerta;
23. garantire il ricovero dei cani presso la propria struttura o un’altra autorizzata, qualora il numero dei cani catturati nel territorio di Quartu S.E. dovesse essere superiore a 300 così come stabilito dal presente bando.
Per la restituzione al proprietario di un cane ritrovato e per l’affido/adozione di un cane custodito, l’aggiudicatario non potrà chiedere o esigere somme di denaro a titolo di offerta e/o oblazione. All’ingresso del canile e nell’ufficio dove verranno espletate le pratiche di adozione e restituzione dovrà essere affisso in vista un cartello con la scritta: “Per l’adozione dei cani non è dovuta alcuna somma in denaro”. All’affidatario e/o proprietario che ritira il cane dovrà essere consegnata tutta la documentazione relativa alle prestazioni sanitarie ricevute durante il ricovero.
Verranno valutati i servizi aggiuntivi offerti, a titolo gratuito, che il partecipante intende offrire per un migliore espletamento del servizio, ad esempio tramite azioni promozionali che intenderà avviare per la riduzione del randagismo e per l’incremento delle adozioni dei cani ospitati, ecc.
Art. 7 – ORGANICI
L’aggiudicatario dovrà garantire i servizi di cui al presente capitolato, tenuto conto della normativa in materia, tramite un numero di operatori adeguato al numero di animali presenti nel canile, dipendenti o incaricati, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci. Tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e del sito di preparazione degli alimenti e le attrezzature utilizzate, anche se ubicati in luoghi diversi, dovranno essere a norma con il D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni; l’aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità.
L’aggiudicatario comunicherà al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune l’elenco del personale operante all’interno della struttura, segnalando le sostituzioni che nel corso della gestione dovessero verificarsi.
Gli operatori inseriti nelle attività oggetto del capitolato dovranno portare un cartellino di riconoscimento, tenere rapporti corretti con il cittadino, essere in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle mansioni richieste.
Art. 8 – RESPONSABILITA’
L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune.
Art. 9 – CONTROLLI DEL COMUNE
È riservato al Comune di Quartu S.E. ogni potere di controllo in ogni parte della struttura, sulle attività svolte, su tutti i fabbricati e le strutture del canile di custodia e del sito di preparazione degli alimenti e rispettive attrezzature, anche se ubicati in luoghi diversi e sulla documentazione presente all'interno del canile, nonché la verifica sulla modalità di gestione e sulla tenuta delle schede di entrata-uscita dei cani di questo comune. Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti o collaboratori in ogni momento e senza preavviso alcuno nell’arco di tutto l’orario di servizio diurno.
Non è ammesso che nei fabbricati siano presenti alimenti non confezionati e privi della data di scadenza o di un certificato, rilasciato dalla autorità competente, che ne attesti l’idoneità al consumo e prodotti fitosanitari, sanitari e farmaceutici privi della data di scadenza. I siti di deposito devono essere specifici per la conservazione qualitativa di alimenti, prodotti fitosanitari, sanitari e farmaceutici.
Il Comune effettuerà inoltre la verifica, attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività del canile, del rispetto da parte dell’aggiudicatario di quanto previsto dal presente capitolato, della collaborazione con l’A.S.L. Cagliari nello svolgimento delle attività istituzionali previste per il canile, dello svolgimento dell’attività nel rispetto del benessere degli animali e nell’osservanza della normativa vigente in materia, di comportamenti, nei confronti dei cittadini, corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni, dell’utilizzo di un software, in maniera puntuale e corretta, per la gestione dei dati relativi agli animali ospitati.
ART. 10 – GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA, GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente capitolato d’oneri, l’aggiudicatario dovrà costituire in favore del Comune all’atto della stipula del contratto, cauzione definitiva prevista con le modalità di cui all'art. 113 del d. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. contenente espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Nel caso in cui l’affidatario presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, la stessa dovrà essere sottoscritta dal soggetto fideiussore (compagnia di assicurazioni o istituto di credito) con autentica notarile contenente specifica indicazione dell’avvenuto accertamento della facoltà di rappresentanza in capo al sottoscrittore.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e l’appalto sarà aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.
Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato con le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del d. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.
Resta all’Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio sull’ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all’appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune, nel caso che l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l’applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dal presente capitolato d’oneri o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto. È fatto salvo per il Comune di Quartu Sant’Elena l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa l’eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo d’appalto.
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dei servizi allo stesso affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni prodotti o causati.
È pure a carico dell’appaltatore la responsabilità verso i proprietari, amministratori e conduttori di locali esistenti negli stabili serviti, per gli inconvenienti che potranno verificarsi in relazione alle modalità di accesso alle proprietà o per danni alle medesime.
L’Appaltatore è obbligato a stipulare un’adeguata polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Quartu Sant’Elena da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del contratto (Responsabilità civile RCT e RCO), con validità dalla data di stipula del contratto medesimo e fino al termine dell’appalto con i seguenti massimali minimi:
- per danni ambientali | € 500.000,00 |
- per danni a persone e/o prestatori di lavoro infortunati | € 2.000.000,00 |
- per danni a cose o animali | € 500.000,00 |
Copia della polizza assicurativa, resa autentica ai sensi di legge, dovrà essere fornita al Comune di Quartu Sant’Elena prima della stipula del contratto e, comunque, prima dell’inizio del servizio.
Art. 12 – CONTESTAZIONI E PENALI
Poiché i servizi oggetto del presente capitolato d’oneri sono di pubblica utilità, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimerli o non eseguirli del tutto o in parte.
Qualora l’Ente ritenga che l’affidatario del servizio non abbia regolarmente adempiuto ai propri obblighi, dovrà darne comunicazione tramite PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della PEC o della raccomandata, l’affidatario del servizio dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Valutate le controdeduzioni e alla luce della gravità delle inosservanze riscontrate, deriverà per l’Ente il diritto di rescindere il contratto, nonché la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di Euro 1.500,00 a seconda della gravità delle inadempienze inerenti i precedenti artt. 6 e 9. Tali penalità verranno moltiplicate per due, tre quattro, ecc. ad ogni ripetersi di inadempienza.
In caso di mancato ritiro della raccomandata di cui al comma precedente, sarà applicata comunque la penale prevista.
Verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi contrattuali, il Comune ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno ed a spese della Ditta, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi, ove la Ditta, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti.
Art. 13 – CASI DI RISOLUZIONE
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453, 1455 e 1458 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune di Quartu Sant’Elena si riserva, espressamente, la facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, nei seguenti casi:
- estinzione dell’ente aggiudicatario;
- cessione dell'attività ad altri, da parte dell’aggiudicatario;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle norme del presente capitolato ovvero violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall’appaltatore, anche a seguito di diffide del Comune. In particolare ed in ogni caso si considera grave la violazione contestata almeno tre volte;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente (previdenza, infortuni, sicurezza) e mancata applicazione dei contratti nazionali o territoriali;
- violazioni delle prescrizioni in materia di subappalto;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- fatti e atti illeciti, penalmente e/o civilmente perseguibili, ovvero atti o fatti lesivi dell’immagine del Comune posti in essere o consentiti dall’aggiudicatario o dal suo personale addetto;
- violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto da parte del Comune con effetto immediato a seguito di comunicazione da parte del Dirigente responsabile del servizio, a mezzo di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In
tale caso, all’appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno.
Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. All’appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi mediante compensazione su eventuali crediti dell’appaltatore, nonché sulla cauzione, che verrà incamerata a titolo di penale, senza necessità di diffide o formalità di sorta.
Il Comune può a sua volta risolvere il contratto per inderogabili esigenze pubbliche.
Art. 14 – PAGAMENTI
Il pagamento dei corrispettivi di cui all’art. 4 sarà effettuato dal Comune sulla base delle fatture emesse con periodicità mensile dall’aggiudicatario e sulla base delle effettive presenze dei cani in canile, previa verifica della regolarità del rendiconto di cui al punto 5) dell’art. 6 - PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO, che costituirà
base per la liquidazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse.
Le prestazioni inerenti il presente capitolato rientrano nel campo di applicazione dell’I.V.A.
ART. 15 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. L'affidatario si impegna, in particolare a:
a) effettuare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero, qualora previsto dalla normativa sopra citata, con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, escludendo in ogni caso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo;
b) riportare, in ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) indicato in calce al presente contratto;
c) comunicare al Comune di Quartu Sant’Elena gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
d) inserire nei contratti sottoscritti con i propri subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi alle forniture di cui al presente affidamento, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.;
e) trasmettere al Servizio Difesa Acqua, Suolo, Aria e Sviluppo Sostenibile del Comune copia dei contratti di cui al precedente punto d);
f) rispettare tutti gli altri obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s.m.i. anche se non espressamente indicati nel presente articolo.
L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Quartu Sant’Elena della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 16 – FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto per l’affidamento del Servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del Comune di Quartu S.E ha durata di tre anni dalla Determinazione di aggiudicazione definitiva.
Il contratto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa con eventuali spese a carico del soggetto aggiudicatario.
Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere il contratto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento degli eventuali danni.
Art. 18 – SUBAPPALTO
È consentito il subappalto in relazione al trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, da conferire presso Ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità, da effettuarsi in conformità. all’art. 118 D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Per quanto attiene alle restanti attività inerenti il servizio oggetto di affidamento è fatto espresso divieto di subappalto
Art. 19 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l’aggiudicatario in ordine all’interpretazione o applicazione degli articoli del presente capitolato sono di competenza del Foro di Cagliari.
4. SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO, PER 3 ANNI, DEL SERVIZIO DI “CUSTODIA, RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI E RANDAGI DEL COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA”.
Ditta aggiudicataria:
FORMALITA’ DI APERTURA
PREMESSO che
o con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 4 marzo 1999 veniva approvato il “Regolamento di attuazione della L.14 agosto 1991, n. 281 e delle Leggi Regionali 18 maggio 1994, n. 21, 1 agosto 1996, n. 35, sulla prevenzione del randagismo”;
o con Determinazione Dirigenziale n. del veniva indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, per l’affidamento del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale, da aggiudicarsi col sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dall’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
o con Determinazione Dirigenziale n. del , si aggiudicava
definitivamente la procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati nel territorio comunale, in favore della Ditta di , per un importo complessivo di € , oltre I.V.A., al netto del ribasso offerto del
%;
o con determinazione dirigenziale n. del , è stato approvato lo schema di contratto per la disciplina dei rapporti tra il Committente e l’Appaltatore;
o sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, così come attestato dal Dirigente del Settore , nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che si allega al presente atto per
Comune di Quartu Sant’Elena – Provincia di Cagliari Settore Tutela dell’Ambiente, Servizi Tecnologici,
Manutenzioni
Via Xxxxxx Xxxxx 141 – 09045 Quartu Sant’Xxxxx (XX) Xxx X. Xxxxxxx 000 – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) Sito: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx Tel.: 000 00000 Fax: 000 0000000
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farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera ” ”.
Articolo 1 (Premesse)
La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
(Oggetto dell’affidamento)
Il Comune di Quartu Sant’Elena, come sopra rappresentato, affida alla sopra specificata Ditta
, che, come sopra rappresentata, accetta senza condizione, riserva o eccezione alcuna, l’appalto relativo al Servizio di custodia, ricovero e mantenimento dei cani abbandonati e randagi del comune di Quartu S.E. nel rispetto dei patti e delle prescrizioni contenuti nel Capitolato d’oneri, che nel prosieguo verrà chiamato per brevità anche Capitolato – approvato con determinazione dirigenziale N. del , citata in premessa - che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “ ”.
Formano altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, pur non essendo materialmente allegati, ma che i comparenti dichiarano di conoscere in modo completo, i seguenti elaborati che, sottoscritti dalle parti in ogni foglio, in segno di piena, totale e incondizionata accettazione, vengono depositati presso l’ufficio contratti del Committente:
- Progetto tecnico dell’aggiudicatario prodotto in sede di gara
- Relazione tecnica illustrativa
- Polizze assicurative
Per quanto non specificato nel presente contratto, i contraenti fanno espresso riferimento alla determinazione dirigenziale n. del , che approva il Bando di gara e il Disciplinare di gara; tali documenti, pur non essendo allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale in modo che tutte le norme in essi contenute siano opponibili a terzi.
Si intendono come facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non previsto nello stesso e nei documenti sopra citati, tutte le leggi, i regolamenti e tutte le norme per la tipologia del servizio oggetto dell’appalto di cui trattasi; ed, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s.m.i e di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.
In caso di contraddittorietà tra norme di natura pattizia, si osserverà il seguente ordine di prevalenza: 1) il presente contratto; 2) il capitolato d’oneri; 3) bando di gara.
Articolo 3
(Corrispettivo e modalità di pagamento)
Il Comune di Quartu Sant’Elena per ciascun cane randagio ricoverato presso la struttura, dal giorno della cattura, anche se non ancora microchippato, verserà al gestore una diaria per il sostentamento, di € (Euro / ) per complessivi € (Euro / ) all’anno, pari a € (Euro / ) per l’intero triennio di durata dell’affidamento, oltre Iva così come per legge.
Si da atto che allo stato attuale non sono presenti costi per la sicurezza a carico della stazione appaltante essendo onere del soggetto aggiudicatario e che non sussistendo rischi da interferenze, il relativo costo, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del D.Lgs n. 81 del 9/04/2008 è uguale a zero.
Ai fini fiscali, l’importo contrattuale complessivo viene valutato in Euro (Euro ), di cui Euro per oneri di sicurezza, oltre l’I.V.A. dovuta per legge
Per i primi 12 (dodici) mesi di contratto i prezzi fissati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati e non potranno essere quindi assoggettati ad alcuna revisione.
Successivamente la Ditta aggiudicataria avrà facoltà di chiedere, senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle sottospecificate variazioni:
c) sulla base degli elenchi prezzi di cui all’art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice dei Contratti, sempre che tale pubblicazione avvenga entro la durata del contratto;
d) in caso contrario, sulla base della variazione percentuale dell’indice mensile ISTAT “indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” (FOI), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392. A tal fine la variazione percentuale dei prezzi farà riferimento alla variazione percentuale dell’indice rilevato nel mese di richiesta della revisione prezzi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
L’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’Elena provvederà al pagamento in favore del soggetto aggiudicatario della gara sulla base dell’importo quantificato in sede di aggiudicazione
con cadenza mensile e sempre sulla base dell’importo quantificato in sede di aggiudicazione della gara rapportato alle unità canine effettivamente ricoverate ed al numero di giorni di ricovero.
I pagamenti avverranno sulla base di regolare fattura rilasciata dal soggetto aggiudicatario che saranno liquidate entro 30 (trenta giorni) dalla data di presentazione, previa verifica della regolarità del rendiconto di cui al punto 5), art. 6 - PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO, del Capitolato d’oneri, che costituirà base per la liquidazione.
Articolo 4
(Durata dell’affidamento)
Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) e scadrà al suo termine, con esonero per le parti dall’obbligo di formalizzare disdetta o preavviso.
Allo scadere del termine contrattuale l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di prorogare l’appalto per ulteriori 12 (dodici) mesi, con preavviso da comunicare all’appaltatore non oltre 30 (trenta) giorni prima dello scadere del termine suddetto. Durante l’eventuale periodo di proroga rimangono ferme tutte le condizioni stabilite dal capitolato, compreso il canone vigente al termine dell’ultimo anno. È escluso il rinnovo tacito del contratto Rimane peraltro obbligo per la Ditta stessa, alla scadenza del contratto e ove richiesto dal Comune, di proseguire nell’espletamento del servizio appaltato, alle medesime condizioni contrattuali, per un periodo ulteriore, della durata massima di 6 (sei) mesi, onde consentire all’Ente di procedere ad una nuova aggiudicazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata, senza poter pretendere compensi od indennizzi oltre a quelli spettanti in applicazione del Capitolato.
Articolo 5 (Cauzione definitiva)
A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni contrattuali, il Concessionario ha costituito, a norma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, apposita cauzione definitiva dell’importo di
€ (Euro ), tramite polizza fideiussoria n.
rilasciata, in data , dalla “ _ – Agenzia di
.
Resta all’Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e discrezionale giudizio sull’ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate
all’appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune, nel caso che l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l’applicazione di eventuali penalità a termine del contratto di appalto. La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune in caso di mancato inizio del servizio entro il termine prescritto dal Capitolato d’oneri o in caso di abbandono dello stesso prima della scadenza del contratto. È fatto salvo per il Comune di Quartu Sant’Elena l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa l’eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo d’appalto.
Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato con le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 6 (Polizza assicurativa)
L’affidatario ha stipulato polizza di assicurazione rilasciata dalla – Agenzia di
in data - scadenza rinnovabile – per un massimale minimo pari ad Euro 500.000,00 per danni ambientali, ad Euro 2.000.000,00 per danni a persone e/o prestatori di lavoro infortunati ed ad Euro 500.000,00 per danni a cose o animali.
Articolo 7
(Divieto di cessione del contratto e subappalto)
L’affidatario, essendo tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni costituenti l’oggetto del presente appalto, non può cedere, neppure parzialmente, il presente contratto, a pena di nullità e di risarcimento degli eventuali danni ad esclusione dello smaltimento carcasse animali deceduti o soppressi
È consentito il subappalto in relazione al trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, da conferire presso Ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità, da effettuarsi in conformità. all’art. 118 D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.
Per quanto attiene alle restanti attività inerenti il servizio oggetto di affidamento è fatto espresso divieto di subappalto
Articolo 8
(Obblighi dell’affidatario verso i lavoratori dipendenti)
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro, di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge, anche sanitari, nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci; l’aggiudicatario potrà inoltre avvalersi anche di volontari, purché debitamente formati e sotto la sua diretta responsabilità.
ù
Articolo 9
(Domicilio dell’affidatario)
L’affidatario elegge domicilio in , presso il quale saranno effettuate tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente contratto.
Articolo 10 (Penalità)
Si applica quanto disposto dall’art. 12 del Capitolato d’Xxxxx.
Articolo 12
(Obbligo tracciabilità flussi finanziari)
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della provincia di , della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Si dà atto che:
L’Appaltatore Concessionario ha comunicato con nota prot. n. del - agli atti del Settore Beni Ambientali, Culturali e Servizi Tecnologici - gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare su di esso;
il CIG relativo al presente contratto d’appalto è il seguente: ;
Articolo 13 (Risoluzione del contratto)
Si applica quanto disposto dall’art. 13 del Capitolato d’Xxxxx.
Le parti stabiliscono espressamente che costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 14 (Controversie)
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l’aggiudicatario in ordine all’interpretazione o applicazione degli articoli del presente contratto e dei suoi allegati sono di competenza del Foro di Cagliari.
Articolo 15
(Spese contrattuali)
Tutte le spese di bollo, di registrazione, diritti, tasse, imposte od altro, relative al presente contratto sono a carico del Concessionario.
Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
Art. 16
(Informativa ex art. 13 D.Lvo 30/06/2003, n. 196)
L’affidatario dà atto di avere ricevuto dal Comune l’informativa circa le operazioni di trattamento dei suoi dati personali, da svolgersi, anche con mezzi informatizzati, nei modi e nei limiti indispensabili
per il perseguimento dei fini che con il presente contratto si intende perseguire nonché dei suoi diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003. Tali dati personali potranno essere oggetto di comunicazione e/o di diffusione nelle ipotesi e nei limiti previsti dalle norme di legge o dei provvedimenti del garante.
FORMALITA’ DI CHIUSURA