CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE
CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D’OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE
Tra
l'Agenzia di Tutela della Salute dell'Insubria (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Varese in via Xxxxxxxx Xxxxx n. 9, codice fiscale e partita IVA 03510140126, nella persona del Direttore Sociosanitario, xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a San Severo (FG) il 24/09/1965, delegato dal Direttore Generale, xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Portovaltravaglia (VA) il 19/12/1957, entrambi domiciliati per la carica presso la sede della ATS
e
il soggetto gestore FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS con sede legale nel Comune di MILANO (MI) in xxxxxx XXX Xxxxxx x. 0, CF 97597340153 /P.IVA 07657150962,
nella persona di Padre Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a CASALE MONFERRATO (AL) il 15/09/1955 C.F. NVLPGR55P15B885M, in qualità di legale rappresentante.
Premesso che:
- l'art.8-bis del d.lgs. 502/1992 dispone che le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza anche avvalendosi di soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;
- in particolare, ai sensi dell’art. 8-quinquies del medesimo decreto la stipula di contratti costituisce condizione per l’erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di servizi e prestazioni sanitarie da parte di strutture accreditate sia pubbliche che private;
- l’art. 8 della l.r. 33/2009 dispone che i soggetti erogatori privati sanitari e sociosanitari, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale e in
coerenza con la programmazione territoriale del SSL, sottoscrivono con le ATS competenti per le prestazioni previste dalla programmazione regionale contratti analoghi a quelli previsti per le ASST;
- l’art. 15, comma 6 della l.r. 33/2009 a tenore del quale l’accreditamento è condizione necessaria ma non sufficiente per l’assunzione a carico del fondo sanitario regionale degli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate. L’assunzione degli oneri di cui al primo periodo è subordinata, sulla base del fabbisogno sanitario e sociosanitario del territorio stabilito dalla Regione, alla definizione degli accordi contrattuali con le ATS per la remunerazione delle prestazioni rese e alla valutazione delle performance. La conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all’accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate;
- il soggetto gestore di Unità d’Offerta:
- TOX - CENTRO ACCOGLIENZA PADRI SOMASCHI con sede operativa in XXX XXXXX XXXXXX X.0 - XXXXXXXXXX, - XXXXX 322002712
- TOX - APPRODO SICURO PONZATE con sede operativa in VIA GOLGI N. 1 - TAVERNERIO, - CUDES 322005741
Iscritte al registro regionale delle strutture accreditate, è stato accreditato per l’ assetto organizzativo di cui all’allegato A recante “Scheda assetto accreditato e contrattualizzato” al presente contratto, come risultante dal registro regionale;
- la stipula del presente contratto da parte degli operatori privati è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia, dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, sospensione, divieto previste dalla normativa
antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la stipula del contratto è altresì subordinata all’assenza in capo al soggetto gestore di Unità d’Offerta di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, delle imposte e tasse. A tal fine l’ ATS acquisisce il documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al soggetto gestore di Unità d’Offerta ovvero utilizza il DURC acquisito nel periodo di sua validità; il soggetto gestore deve trasmettere alla ATS l’attestazione del pagamento di imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- prima della stipula del contratto il soggetto erogatore di Unità d’Offerta deve trasmettere dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.
P.R. 445/2000 del legale rappresentante e, ove esistenti, dei componenti dell’organo di amministrazione attestante l’insussistenza di sentenze penali di condanna, anche non definitive, per i reati indicati all’articolo 80 comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, a carico degli stessi;
- il soggetto gestore di Unità d’Offerta prima della sottoscrizione del contratto trasmette all’ATS la relazione sull’ultimo bilancio approvato e la relazione sull’ultimo bilancio consolidato approvato, redatte da soggetti tenuti alla revisione legale dei conti, ai sensi dell’art. 2409 bis C.C., che attesti in modo esplicito ed inequivocabile la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell’ affidabilità della struttura e dell’eventuale gruppo rilasciato nel rispetto dei limiti di quanto attestabile secondo il Principio di Revisione n. 570, par. 10 e deve riguardare tutte le attività sanitarie e sociosanitarie in capo alla proprietà;
- il soggetto gestore di Unità d’Offerta con capacità ricettiva pari o superiore agli 80 posti letto, o di Unità d'Offerta che abbiano una capacità contrattuale complessiva in ambito sociosanitario pari o superiore a euro 800.000 annui a carico del Fondo Sanitario Regionale lombardo, adotta un codice etico comportamentale costituito dal codice etico e dal modello organizzativo di cui al d.lgs. 231/2001 in cui sono riportate le procedure da seguire affinché le attività si svolgano in conformità ai principi enunciati nel codice stesso. Un sintetico estratto della relazione annuale dell’ organismo di vigilanza, previsto dal d.lgs. 231/2001, che attesti, in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l’ assenza/evidenza di criticità deve essere inviato all’ATS entro la fine del mese di febbraio di ogni anno;
- il numero degli ospiti inseriti su posti a contratto a carico del Fondo Sanitario Regionale non può superare in qualsiasi momento il numero totale di posti a contratto secondo il budget assegnato di cui all’Allegato A, tenuto comunque conto delle particolari tipologie di frequenza della specifica Unità d’Offerta.
Si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 Oggetto del contratto
1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta si impegna a somministrare prestazioni Sociosanitarie di TOX, TOX, secondo l’assetto organizzativo accreditato per il quale la struttura è iscritta nel registro regionale delle strutture accreditate, per conto e con oneri a carico del SSR ai sensi della normativa vigente, conformi a tipologie e volumi di cui all’art. 4 così come specificati nell’allegato A al presente contratto.
2. Le prestazioni devono essere erogate in modo da garantire la continuità del servizio nel corso dell’intero anno, programmando l’attività ed adeguando la capacità produttiva al budget assegnato (comma non applicabile per l’anno 2020).
3. Nulla spetterà al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni eccedentarie il budget assegnato di cui all’allegato A. Parimenti nulla è dovuto al soggetto gestore di Unità d'Offerta per le prestazioni che lo stesso abbia reso in carenza dei requisiti di accreditamento inottemperando alla diffida a rimuovere le relative irregolarità.
4. Qualora per fatti eccezionali (per l’anno 2020: indipendenti dall’evento epidemico) il soggetto gestore di Unità d’Offerta non possa espletare temporaneamente le prestazioni oggetto del presente contratto deve darne tempestiva comunicazione all’ ATS che informerà la competente Direzione regionale. Altrettanto tempestivamente deve essere comunicata all’ATS la ripresa dell’esecuzione delle prestazioni. In tali casi l’ATS assume le determinazioni più opportune per garantire la continuità assistenziale, compresa l’assegnazione temporanea dei posti letto accreditati e del relativo budget ad altro operatore.
5. La definitiva cessazione dell’attività per decisione del soggetto gestore, deve essere preceduta da un preavviso minimo di 90 giorni, fatta salva diversa valutazione formalizzata dalla ATS competente, al fine di consentire l’idonea collocazione degli utenti verso altre unità d’offerta, in raccordo con ATS, utenti, loro famiglie, eventuali tutori o amministratori di sostegno e comuni di residenza. Gravano in capo al soggetto gestore tutti gli adempimenti discendenti e i relativi oneri. Il soggetto gestore si obbliga a proseguire l’attività fino alla avvenuta ricollocazione o dimissione protetta degli assistiti.
Articolo 2 Obblighi del soggetto gestore di Unità d’Offerta
1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta con la sottoscrizione del presente contratto si impegna a:
a) accettare il sistema di remunerazione, i controlli, il regime sanzionatorio e l’ osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia;
b) mantenere e adeguare i requisiti soggettivi, organizzativi, funzionali e strutturali definiti in sede di accreditamento e di contrattualizzazione;
c) erogare le prestazioni secondo protocolli e standard di accessibilità, appropriatezza clinica, tempi di attesa, continuità assistenziale, nonché attraverso personale che, in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente, non versi in situazioni di incompatibilità ex art. 4, comma 7 della l. 412/1991;
d) rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sanitaria/sociosanitaria. In particolare, la Struttura codifica, registra e comunica le prestazioni rese in totale adesione a quanto contenuto nella documentazione clinica e sociale e rispettando le indicazioni e le modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla Direzione regionale competente in materia;
e) correttamente inquadrare l’assistito, all’atto di accesso, al fine di attestare la sussistenza in capo allo stesso delle caratteristiche e condizioni di bisogno conformi con il tipo di unità di offerta di appartenenza e di procedere costantemente al monitoraggio delle stesse al fine di poter riclassificare tempestivamente l’assistito e così garantirne la collocazione in struttura idonea. In ogni caso non può mai essere riconosciuta una remunerazione aggiuntiva rispetto a quella prevista a carico del FSR per la specifica Unità d’Offerta;
f) prendere in carico l’assistito in maniera personalizzata e continuativa, coinvolgendolo nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione regionale competente, dell’ASST o dell’ATS;
g) informare il Comune di residenza dell’assistito dell’accesso alla unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero o della presa in carico;
h) informare il competente ufficio dell’ASST e del Comune sulle condizioni
psicofisiche della persona assistita qualora si rinvenga la necessità della nomina del tutore o dell’amministratore di sostegno;
i) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia delegate e assicurare la costante informazione sulle condizioni della persona assistita e sulla assistenza praticata, nel rispetto della normativa in materia di privacy;
l) informare la persona assistita, il suo legale rappresentante e i suoi familiari in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso circa la possibilità di chiedere l’ intervento del difensore civico regionale e del Comune in cui ha sede l’unità d’offerta in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni, nonché, per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’ufficio di relazioni con il pubblico della ATS competente;
m) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e procedure preliminari all’ingresso nella struttura.
2. Gli obblighi connessi agli adempimenti amministrativi e al debito informativo previsti dalla regolamentazione vigente rappresentano elemento essenziale della prestazione. In particolare, se il soggetto gestore di Unità d’Offerta soddisfa i requisiti di cui al comma 3 dell’art. 2 bis del D.lgs. n. 33/2013 è tenuto agli obblighi di pubblicazione e di accesso civico generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse. Il gestore è tenuto altresì agli obblighi di trasparenza nei limiti e alle condizioni previste dalla legge 124/2017 e s.m.i.
3. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 42 della L.
190/2012, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti di ATS, ASST o di Regione Lombardia che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali, non può concludere con gli stessi contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuire incarichi professionali a
qualsivoglia titolo.
4. Tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d’ offerta o, comunque, il subentro di un altro soggetto gestore nella titolarità dell’Unità d'Offerta, non hanno effetto nei confronti della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell’accreditamento. In particolare:
a) il soggetto gestore d’Unità d’Offerta prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità dell’unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto;
b) il soggetto gestore d’Unità d’Offerta si impegna, tramite l’inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l’efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma
1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la trascrizione sul registro regionale delle unità d’offerta sociosanitarie accreditate;
c) il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al perfezionamento della voltura.
5. Il soggetto gestore d’Unità d’Offerta si impegna a trasmettere all’ATS, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno e comunque prima della stipula del contratto, dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante circa:
a) l’insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative dipendenti da reato di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
b) l’insussistenza o meno di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
c) l’assolvimento o meno degli obblighi previsti in materia di pagamento delle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Articolo 3 Verifiche e controlli delle ATS
1. All’ATS compete la verifica del mantenimento da parte del soggetto gestore di Unità d’Offerta dei requisiti autorizzativi e di accreditamento prescritti. A tal fine l’ATS può compiere, in ogni tempo e anche senza preventiva comunicazione, tranne i casi in cui la stessa si rende necessaria per ottimizzare l’attività di controllo, ispezioni e controlli anche tramite l’accesso di propri funzionari presso l’Unità d’Offerta: al termine delle relative operazioni viene redatto verbale di controllo in contraddittorio con il legale rappresentante dell’Unità d’Offerta stessa o di suo delegato.
2. In particolare, l’ATS deve accertare la corrispondenza dei documenti prodotti rispetto a quelli richiesti ed acquisire la certificazione antimafia anche nei confronti dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e, nel merito, verificare:
a) che dall’estratto sintetico della relazione annuale dell’organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs n. 231/2001, risulti in modo esplicito ed inequivocabile, l’efficace e corretta applicazione del modello organizzativo e l’assenza/evidenza di criticità;
b) che dalla relazione di cui all’art. 4, comma 1 risultino, in modo esplicito ed inequivocabile, la regolarità della continuità gestionale e finanziaria a garanzia della solidità e dell’affidabilità della struttura e dell’eventuale gruppo e l’assenza/evidenza di criticità connesse alla gestione;
c) l’ottemperanza della struttura agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
3. La mancata trasmissione da parte del soggetto gestore d’Unità d’Offerta della dichiarazione di cui all’art. 2, comma 5 nei termini assegnati comporta l’adozione, da parte dell’ATS, di un atto formale di diffida ad adempiere entro 15 giorni. L’ATS
provvede alle verifiche della documentazione pervenuta entro 15 giorni dal ricevimento della stessa valutando, ai fini della contrattualizzazione e del relativo mantenimento, la gravità dei fatti imputati, l’eventuale rimozione degli stessi e delle relative conseguenze, l’eventuale dissociazione dell’ente dalle condotte illecite.
4. La mancata trasmissione della documentazione di cui al comma 3 nei termini indicati nella diffida ad adempiere di cui allo stesso comma, così come l’invio di chiarimenti e precisazioni non esaustivi all’ATS nel rispetto dei termini fissati comporta l’assegnazione al soggetto gestore d’Unità d’Offerta di un congruo termine per la regolarizzazione della propria posizione. La mancata ottemperanza a quanto richiesto determina la sospensione del contratto per una durata massima di sei mesi oltre i quali l’ATS procede, nel caso di persistente inadempimento, alla risoluzione del contratto stesso, ferma restando la necessità di garantire la continuità assistenziale da parte degli utenti. La sospensione per il periodo corrispondente esclude la remunerazione a carico del SSR.
5. L’ATS verifica periodicamente con il soggetto gestore d’Unità d’Offerta l’ andamento della produzione e la sua coerenza con l’allegato A al presente contratto (comma non applicabile per l’anno 2020).
6. Il soggetto gestore d’Unità d’Offerta si impegna ad agevolare lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte dell’ATS, anche mettendo a disposizione il materiale e la documentazione necessaria alle stesse.
7. Eventuali inadempienze al contratto sono formalmente contestate dall’ATS al soggetto gestore d’Unità d’Offerta che, entro 15 giorni, può presentare osservazioni e chiarimenti.
Articolo 4 Limiti finanziari (art. non applicabile per l’anno 2020 solo per la parte relativa alla fase della rimodulazione)
1. In relazione alle risorse finanziarie programmate dal SSR per le prestazioni oggetto del presente contratto i valori di produzione annui massimi sono quelli assegnati nella scheda di budget di cui all’allegato A, parte integrante del presente contratto. Nei suddetti limiti sono da ricomprendersi le prestazioni riferite all’arco temporale dal 1° gennaio dell’anno in corso sino al momento della sottoscrizione del contratto. L’eventuale modifica dell’importo indicato nella “scheda assetto accreditato e contrattualizzato” di cui all’allegato A può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno in corso, l’eventuale segnalazione dell’esigenza di modificare il budget alla ATS.
2. Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica. L’esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l’incremento delle rette a carico dell’utenza o per la trasformazione automatica in regime di solvenza di ospiti precedentemente inseriti in regime di SSR.
Articolo 5 Sistema tariffario e pagamenti
1. L’ATS riconosce al soggetto gestore d’Unità d’Offerta, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia o dai nomenclatori tariffari, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
2. L’ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dal soggetto gestore di Unità d’Offerta nei tempi previsti dai provvedimenti regionali, sulla base dei dati validati e comunicati dalla Direzione generale competente per materia con verifica da parte dell’ATS.
3. L’ATS eroga acconti mensili secondo le modalità definite annualmente dalla Giunta regionale come validati dalla competente Direzione regionale. Il soggetto gestore d’Unità d’Offerta si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere la fattura relativa al saldo, recante la dicitura “salvo conguagli”. L’ATS procederà esclusivamente ai pagamenti per prestazioni correttamente rendicontate e validate nei flussi regionali, con le modalità e nei termini stabiliti da Regione Lombardia.
4. Il soggetto gestore avrà diritto al riconoscimento della produzione annualmente erogata entro il limite massimo delle risorse allo stesso contrattualmente assegnate, le quali vengono determinate tenendo conto del limite massimo di spesa sostenibile con il fondo SSR in attuazione della programmazione regionale.
5. È fatta salva la facoltà dell’ATS di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’ accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, nonché delle clausole del presente contratto.
6. L’avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull’attività erogata nel periodo di competenza ai sensi dell’art. 3 del presente contratto, risultassero non dovute o dovute in parte. Gli importi relativi a prestazioni che a seguito di ulteriori controlli sugli esercizi precedenti risultassero non dovuti dall’ ATS, se già versati, si compensano con quelli dell’esercizio in corso e sono detratti dagli acconti e/o dal saldo della produzione liquidabile.
7. Le tariffe corrisposte a carico del Fondo sanitario regionale sono comprensive di qualsiasi onere fiscale.
Articolo 6 Sicurezza dei lavoratori
1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta è tenuto a porre in essere tutti gli
accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e xx.xx. e ii. nonché le previsioni di cui al CCNL di riferimento.
2. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta dichiara di essere a conoscenza degli obblighi vigenti sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene del lavoro.
3. Il soggetto gestore di Unità d’Xxxxxxx si impegna altresì a adottare, nell’esecuzione del presente contratto, tutte le misure che secondo la particolarità del lavoro, l’ esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori utilizzati. Si impegna inoltre ad osservare tutte le norme vigenti di tutela dell’ambiente con particolare riferimento all’inquinamento delle acque e dell’aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici nocivi.
Articolo 7 Penali, sospensione e risoluzione del contratto
1. La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati all’art. 2, comma 4 in assenza della clausola di cui alla lettera b), costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore di Unità d'Offerta il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore di Unità d’Offerta in virtù del contratto.
2. In presenza dell’inadempimento di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell’accreditamento.
3. Fatte salve le responsabilità di natura civile, penale e amministrativa, nonché le sanzioni previste dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti, la revoca dell’ autorizzazione all’esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e
contestuale risoluzione del contratto, fermo restando la necessità di assicurare la continuità assistenziale degli utenti. Parimenti, la sospensione dell’autorizzazione all’ esercizio o dell’accreditamento determina l’automatica e contestuale sospensione dell’efficacia del contratto.
4. In ipotesi di inadempimenti concernenti gli elementi essenziali del contratto, l’ATS contesta per iscritto l’inadempimento, assegnando al soggetto gestore d’Unità d’ Offerta un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o in caso di non accoglimento delle giustificazioni presentate nei termini, l’ATS può applicare per la prima violazione una penale dello 0,50% del budget, ferme le ulteriori eventuali sanzioni e conseguenze previste dalla vigente normativa. In caso di reiterate violazioni potrà essere applicata una penale in misura sino al 2% del budget.
5. In caso di inadempimenti gravi e reiterati concernenti gli elementi essenziali del contratto, purché contestati per iscritto con le modalità di cui al comma precedente il contratto può essere sospeso dall’ATS da un minimo di tre ad un massimo di 12 mesi o direttamente risolto, ferma restando la necessità di assicurare agli utenti la continuità assistenziale.
6. In tutte le ipotesi di sospensione le prestazioni eventualmente rese non produrranno in ogni caso effetti obbligatori nei confronti di ATS.
7. Costituisce causa di risoluzione del contratto la condanna definitiva per uno dei reati di cui al Capo II, Titolo II del codice penale a carico del legale rappresentante del soggetto gestore d’Unità d’Offerta, laddove il soggetto gestore, a seguito della condanna, non provveda alla sollecita adozione di atti di completa e concreta dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
8. Nel caso in cui sussistano o emergano successivamente alla sottoscrizione del
contratto le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia, il contratto si intende automaticamente risolto.
9. Resta in ogni caso fermo quanto già previsto all’art. 3, comma 3.
10. La definitiva effettiva cessazione dell’attività per decisione del soggetto gestore, di cui all’art. 1 comma 5, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto. Articolo 8 Clausola di manleva
1. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta assume ogni responsabilità per qualsiasi danno causato da propria omissione, negligenza o altra inadempienza nell’ esecuzione delle prestazioni contratte e si obbliga ad esonerare il SSN da eventuali pretese risarcitorie di terzi nei confronti di questo avanzate a causa di fatti, omissioni o eventi derivanti dall’esecuzione del contratto, nel limite massimo di euro 2.000.000 per sinistro.
Articolo 9 Clausola di salvaguardia
1. Con la sottoscrizione del contratto il soggetto gestore di Unità d’Offerta accetta il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione del sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
2. Le parti sono consapevoli che il presente contratto non può essere oggetto di condizioni o di riserve relative al sistema di finanziamento, dei controlli e delle sanzioni.
Art. 10 Durata (Articolo non applicabile per l’anno 2020, in quanto per questo esercizio il contratto definitivo ha validità solo per il periodo non coperto dal contratto provvisorio)
1. Il presente contratto ha validità annuale coincidente con l’anno solare (1/1 – 31/12) ed è prorogato sino alla stipula del nuovo contratto per l’anno successivo. I rapporti economici intercorrenti durante il periodo di proroga (1/1 – 30/4 dell’anno successivo)
sono passibili di rettifica al momento della sottoscrizione del nuovo contratto, secondo le regole sopravvenute, fermo restando l’importo economico massimo delle prestazioni da erogare in tale periodo che non può superare i 4/12 del budget dell’ anno precedente.
Art. 11 Trattamento dei dati personali
1. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali in relazione ad adempimenti connessi al rapporto contrattuale, nel rispetto dei principi generali di cui all’ art. 5 del Reg. UE n. 679/2016 (Regolamento) applicabili al trattamento di dati personali, per ciascun trattamento di propria competenza, e delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.196/2003, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 101/2018.
2. L’ATS e il soggetto gestore d’Unità d’Offerta, per le finalità proprie del presente contratto, agiscono entrambi in qualità di titolari del trattamento.
3. Le parti si impegnano a trattare i dati personali nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto osservando le seguenti disposizioni e istruzioni:
a) utilizzare, anche per conto del proprio personale dipendente, i dati personali degli assistiti necessari all’instaurazione dei flussi informativi tra il soggetto gestore di Unità d’Offerta e l’Agenzia ovvero di Regione Lombardia, per le sole finalità imposte dal presente contratto e dalla disciplina in materia;
b) assumere, in proprio e anche per il fatto dei propri dipendenti e collaboratori, ogni responsabilità al riguardo, affinché ogni dato personale, informazione o documento di cui dovesse venire a conoscenza o in possesso non vengano, comunque, in alcun modo e in qualsiasi forma, comunicati o divulgati a Xxxxx, né vengano utilizzati per fini diversi da quelli di stretta attinenza alle attività oggetto del presente contratto;
c) osservare rigorosamente la massima riservatezza in ordine all’attività svolta e ai
risultati conseguiti nonché in merito a ogni dato personale o informazione di cui dovesse venire a conoscenza;
d) assicurarsi di essere dotata di modelli appropriati per l’identificazione e la revisione delle modalità di trattamento dei dati e per tempestivamente segnalare violazioni di dati personali ai sensi dell’art. 33 e 34 del Regolamento UE;
e) rispettare le prescrizioni di tipo tecnico ed organizzativo in merito alle misure di sicurezza previste nell’art. 32 del Regolamento UE;
f) verificare che le misure di sicurezza adottate possano essere ritenute idonee a prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o, comunque, non conforme alle finalità della raccolta.
4. Il soggetto gestore di Unità d’Offerta, inoltre:
a) raccoglie il consenso al trattamento dei dati, laddove previsto dalla vigente normativa e accerta che il consenso al trattamento dei dati sia espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l'interessato manifesta l'intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, assicurandosi che il consenso sia applicabile a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità; il consenso da parte dell’ interessato deve essere prestato per tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS;
b) prima di effettuare la raccolta dei dati relativamente a tutte le finalità oggetto del presente contratto, anche per conto di ATS, fornisce l’informativa agli interessati, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE;
c) si impegna ad ottemperare ai requisiti di cui al Regolamento UE, in particolare con riferimento alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO - art. 37),
all’adozione del Registro delle attività di trattamento (art. 30) e agli adempimenti in caso di notifica di violazioni dei dati personali all’Autorità di Controllo (art. 33).
Art. 12 Imposta di bollo
1. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del soggetto gestore di Unità d’Offerta.
Art. 13 Norma di rinvio e adeguamento
1. Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.
2. In caso di sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del presente contratto, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.
3. In tali casi il soggetto gestore di Unità d’Offerta ha facoltà, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all’ATS e alla Direzione regionale competente per materia, con congruo preavviso al fine di assicurare la continuità assistenziale degli utenti.
4. Il contratto si adegua altresì alle sopravvenute disposizioni imperative di carattere nazionale senza che maggiori oneri derivino per l’ATS. Anche in tal caso il soggetto gestore di Unità d’Offerta può recedere dal contratto nei termini di cui al comma 3.
5. Le parti danno atto che, al fine di rispondere alle esigenze dell’emergenza Covid 19, i servizi oggetto del presente contratto potranno essere assicurati attraverso forme alternative a quelle previste dalla specifica normativa di esercizio e accreditamento, sulla base delle apposite indicazioni nazionali e regionali emanate per rispondere alle eventuali sopravvenute esigenze dettate dall’evolversi del quadro epidemiologico.
Art. 14 Foro competente
1. Per le sole controversie derivanti dall’interpretazione del presente contratto è competente il Foro corrispondente alla sede legale dell’ATS.
Letto, confermato e sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:
art. 4, comma 2
art. 8 Clausola di manleva
art. 9 Clausola di salvaguardia
ATS DELL’INSUBRIA Ente Gestore
Il Direttore Sociosanitario Il Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx (o suo delegato)
su delega del Direttore Generale Padre Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
All. A – Scheda di budget
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA
SCHEDA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO
322002712 |
CONTESTUALE |
31/12/2020 |
CUDES
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data
01/01/2020
Validità dal al
Deliberazione N. 581 DEL 17/12/2020
Riferimenti provvedimento ATS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CENTRO ACCOGLIENZA PADRI SOMASCHI
Comunita' Terapeutica per le dipendenze
STRUTTURA
Tipologia
Denominazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
ENTE GESTORE
MILANO (MI) | ||
Padre Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | ||
97597340153 | Partita IVA | 07657150962 |
Denominazione sociale Comune sede legale
Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di legale
Codice Fiscale
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n. 21 posti in trattamento terapeutico riabilitativo residenziale
n. 21 posti in trattamento terapeutico riabilitativo residenziale
POSTI / TRATTAMENTI
Accreditati A contratto
di cui inattivi per piano programma
/ sospesi per altre attività di cui nuclei Stati Vegetativi di cui nuclei Alzheimer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BUDGET DI PRODUZIONE
415.172,00 |
Complessivo contrattato (solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Riabilitazione (solo per Riabilitazione/Cure Intermedie) di cui Cure Intermedie
All. A – Scheda di budget
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE ATS DELL'INSUBRIA
SCHEDA ASSETTO ACCREDITATO E CONTRATTUALIZZATO – BUDGET DEFINITIVO
322005741 |
CONTESTUALE |
31/12/2020 |
CUDES
Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data
01/01/2020
Validità dal al
Deliberazione N. 581 DEL 17/12/2020
Riferimenti provvedimento ATS
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APPRODO SICURO PONZATE
Comunita' Terapeutica per le dipendenze
STRUTTURA
Tipologia
Denominazione
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FONDAZIONE SOMASCHI ONLUS
ENTE GESTORE
MILANO (MI) | ||
Padre Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx | ||
97597340153 | Partita IVA | 07657150962 |
Denominazione sociale Comune sede legale
Legale Rappresentante
(od altro soggetto munito di legale
Codice Fiscale
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8
POSTI / TRATTAMENTI
8
Accreditati A contratto
di cui inattivi per piano programma
/ sospesi per altre attività di cui nuclei Stati Vegetativi di cui nuclei Alzheimer
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BUDGET DI PRODUZIONE
53.208,00 |