INDICE
COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI
54/2009
AGLI ENTI ASSOCIATI
INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI
INDICE
Progetti sostenibili e green public procurement 2010 – Al via la seconda edizione del premio GPP 2
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte delle pubbliche amministrazioni – Nota del 20 ottobre 2009 2
Schema di regolamento ministeriale in materia di derivati di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
Ulteriori chiarimenti ministeriali in relazione alla regolarizzazione di colf e badanti – Circolare n. 6466 del 29 ottobre 2009 5
Linee guida sulla de materializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati – Circolare n. 23 del 27 ottobre 2009 6
Agenzia delle Entrate: gli incentivi agli studenti non sono tassabili 6
Fruizione dei permessi ex legge 104/1992 – Parere UPPA n. 4 del 23 ottobre 6
Pacchetto Sicurezza – La sintesi delle norme contenute nel Pacchetto sicurezza
on line sul sito del Ministero 7
Progetti sostenibili e green public procurement 2010 – Al via la seconda edizione del premio GPP
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e Consip promuovono la seconda edizione del Premio "Progetti sostenibili e green public procurement ".
Il premio GPP è una iniziativa promossa per premiare Amministrazioni e Imprese che hanno raggiunto risultati di eccellenza nell'attuazione di politiche rispettose degli impatti ambientali, sviluppando progetti specifici a favore della tutela ambientale e privilegiando l'offerta e l'acquisto di beni e servizi "verdi".
Le amministrazioni saranno valutate in base al loro approccio strategico al GPP (attraverso delibere, obiettivi annuali, corsi di formazione) ed ai progetti attuati nell'ambito delle politiche di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al ciclo degli acquisti.
Il termine per la presentazione delle domande è il 14 dicembre 2009. Per ulteriori informazioni: xxx.xxxxxx.xx
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte delle pubbliche amministrazioni – Nota del 20 ottobre 2009
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la segnalazione del 20/10/2009, AS623, ha svolto alcune osservazioni in ordine alle problematiche concorrenziali conseguenti all’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo da parte degli Enti pubblici.
L’Autorità ha confermato che l’affidamento dei servizi di brokeraggio assicurativo deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica.
Inoltre l’Autorità si è espressa in relazione ai seguenti aspetti:
a) la previsione, quali condizioni di ammissione alla gara, del possesso di sproporzionati requisiti dimensionali;
b) il calcolo dei requisiti dimensionali in sede di valutazione dell’offerta;
c) l’indicazione di parametri di prezzo minimi;
d) la c.d. “Clausola Broker” e i bandi che raggruppano i servizi di brokeraggio e i servizi assicurativi.
In relazione alla questione del Broker, l'Autorità ha precisato che tale figura è assimilabile a quella di un mediatore al quale colui che intende stipulare una polizza si rivolge per una consulenza o per assistenza nella scelta della copertura assicurativa.
L’elemento discretivo tra la figura del broker e quella dell’agente assicurativo è pertanto costituito dal fatto che quest’ultimo opera in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o riassicurazione, mentre il broker opera su incarico del cliente/assicurato e dovrebbe mantenere una posizione indipendente rispetto alle compagnie, delle quali non ha i poteri di rappresentanza.
In relazione alle procedure di gara l’Autorità ricorda che i servizi di brokeraggio assicurativo devono essere affidati mediante procedure di evidenza pubblica nel rispetto delle normative, nazionali e comunitarie, che regolano la fornitura di servizi alla Pubblica Amministrazione .
Secondo l’Autorità la prassi dell’affidamento diretto dei servizi in oggetto determina forti pregiudizi concorrenziali in quanto, oltre a porsi in contrasto con l’attuale normativa , impedisce un adeguato confronto tra i vari broker presenti sul mercato.
Inoltre il broker selezionato dalla PA, non potrà scegliere la compagnia di assicurazione cui affidare la copertura dei rischi in quanto anche quest’ultima selezione deve avvenire nel rispetto delle norme di evidenza pubblica.
Al broker, pertanto, potranno essere affidate attività di consulenza antecedenti al bando (ad esempio nell’ambito dell’individuazione dei rischi rilevanti e della conseguente predisposizione delle specifiche tecniche) e di gestione del rapporto contrattuale successivamente all’aggiudicazione alle compagnie assicurative.
Rispetto alle altre questioni analizzate dall’Autorità è opportuno evidenziare quanto segue:
a) I requisiti dimensionali
L’Autorità ritiene utile ribadire la necessità di inserire nei bandi di gara, in alternativa ai requisiti determinati a livello di fatturato globale e di attività svolta per un determinato numero di PA clienti, la possibilità di attestare l’affidabilità della propria impresa attraverso altra documentazione, così come espressamente previsto anche dall’art. 41, comma 3, d.lgs.12 aprile 2006, n. 163
b) Il calcolo dei requisiti dimensionali in sede di valutazione dell’offerta
In fase di valutazione dell’offerta, riservata per legge all’apprezzamento dell’offerta oggettivamente migliore (art. 81 Codice degli appalti), si riscontrano spesso disposizioni del bando di gara che assegnano un peso predominante ai requisiti soggettivi (aspetti dimensionali dell’impresa stessa o esperienze pregresse nel settore) spesso già valutati in sede di ammissione delle imprese alla gara.
Sul punto vale osservare che anche la giurisprudenza ha più volte affermato che «una volta riconosciuta l’astratta idoneità dei concorrenti, questi sono posti in una posizione di assoluta parità, in applicazione dei principi concorrenziali del diritto comunitario. Il contratto (o il servizio) deve essere affidato al soggetto che presenta l’offerta oggettivamente migliore, non rilevando il precedente curriculum professionale, salvo l’apprezzamento del “merito tecnico”, il quale, peraltro, rappresenta solo uno degli elementi valutabili e seppure non descritto analiticamente dalla norma, risulta correlato essenzialmente alle caratteristiche oggettive dell’offerta del concorrente» .
c) L’indicazione di parametri di prezzo minimi
L’Autorità ritiene che la fissazione nei bandi di prezzi minimi sia fortemente restrittiva della concorrenza in quanto ha, come effetto diretto, quello di indurre le imprese partecipanti a formulare identica offerta allineata al livello minimo indicato dalla P.A..
d) La c.d. “Clausola broker” e i bandi che raggruppano i servizi di brokeraggio e i servizi assicurativi
A parere dell’Autorità, qualora le stazioni appaltanti già si avvalgano di un broker o non intendano farlo, è legittimo che le stesse separino i servizi, richiedendo solo le coperture assicurative ed escludendo la partecipazione di broker.
I servizi offerti da questi ultimi sono, infatti, diversi da quelli richiesti alle imprese assicurative che, come tali, individuano, ai fini antitrust, un mercato distinto e oggetto, quindi, di scelte autonome della stazione appaltante, che rimane libera di richiederli. Del resto, la figura del broker si dovrebbe caratterizzare per l’indipendenza e la terzietà nei confronti delle compagnie assicurative e non può, quindi, essere assimilata a quella dell’agente assicurativo.
Schema di regolamento ministeriale in materia di derivati di attuazione dell’articolo 62 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6
agosto 2008, n. 133
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha predisposto uno schema di regolamento concernente la tipologia dei contratti relativi a strumenti finanziari derivati previsti all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che possono essere conclusi dagli Enti Locali e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli stessi enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento la materia dei derivati.
Il documento, reperibile sul sito ministeriale, al momento oggetto di consultazione pubblica, contiene:
a) l’elenco delle operazioni ritenute ammissibili e l’indicazione di talune caratteristiche che le stesse, o la controparte con cui vengono concluse, devono possedere (articolo 2);
b) il contenuto dell’allegato informativo e della dichiarazione rilasciata dalla persona incaricata della sottoscrizione del contratto (articoli 3 e 4);
c) la specificazione delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni precedenti (articolo 5);
d) l’indicazione degli adempimenti in termini di bilanci pubblici (articolo 6) e di comunicazioni preventive (articolo 7) e, infine, le disposizioni relative all’entrata in vigore delle varie disposizioni previste dal regolamento (articolo 8).
Ulteriori chiarimenti ministeriali in relazione alla regolarizzazione di colf e badanti – Circolare n. 6466 del 29 ottobre 2009
Il Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha emanato la circolare del
29 ottobre avente per oggetto la procedura di emersione dal lavoro irregolare di assistenza e di sostegno alle famiglie ex legge 102/2009.
In particolare il Ministero chiarisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione anche nel caso volesse rinunciare successivamente all’istanza di regolarizzazione.
Il datore di lavoro pertanto è tenuto a completare la procedura perfezionando la volontà manifestata con il versamento del contributo di € 500 e con la presentazione della dichiarazione di emersione.
Solo dopo il completamento di tale procedura il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro.
Per contro la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall’art. 1 ter comma 8-9 della legge 102/09.
Nel caso in cui la rinuncia a perfezionare l'emersione sia dovuta a causa di forza maggiore, ad esempio il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione dello Sportello, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, ovvero il rilascio al lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno per attesa occupazione."
Linee guida sulla de materializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati – Circolare n. 23 del 27 ottobre 2009
Il Ministero dell'Interno - Servizi Demografici ha emanato la circolare n. 23 avente ad oggetto: "Linee guida sulla de materializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile".
Con tale circolare il Ministero rende noto di aver predisposto un nuovo protocollo per la trasmissione della documentazione di stato civile dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero ai Comuni, ai fini della successiva trascrizione dei predetti atti nei registri di Stato Civile.
La circolare è reperibile sul sito Anusca: xxx.xxxxxx.xx.
Agenzia delle Entrate: gli incentivi agli studenti non sono tassabili
L’agenzia delle Entrate, con comunicato del 28 ottobre dichiara che gli incentivi economici erogati agli studenti meritevoli tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione.
L’Agenzia delle Entrate ha rivisto pertanto l’interpretazione data con la risoluzione n. 156 del 12 giugno 2009, a seguito di una più approfondita analisi della materia effettuata su indicazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Attraverso il riconoscimento di eccellenze conseguite in ambito scolastico, infatti, gli incentivi perseguono la finalità di interesse generale di stimolare e accrescere in senso ampio l’interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale.
Fruizione dei permessi ex legge 104/1992 – Parere UPPA n. 4 del 23 ottobre
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con parere n. 4 del 23 ottobre, si è espresso in relazione ai permessi ex legge 104 con particolare riferimento alla possibilità di fruizione di tali permessi da parte di dipendenti nominati “tutore legale” è “amministratore di sostegno” .
Il parere emanato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ricorda che il comma 3 dell’articolo 33 della legge 104 cos’ recita: “…nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso…”.
Inoltre la legge 8 marzo 2000 n. 53 è intervenuta per estendere l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della norma, e le agevolazioni sono state previste anche a favore di soggetti non conviventi.
La norma indica con precisione la platea di soggetti legittimati a fruire le agevolazioni per poter prestare assistenza a persone con handicap grave e tra queste figure non compaiono ne’ il tutore legale ne’ l’amministratore di sostegno, i quali sono chiamati ad assolvere altre funzioni e non possono essere annoverati tra i parenti o gli affini.
Pacchetto Sicurezza – La sintesi delle norme contenute nel Pacchetto sicurezza
on line sul sito del Ministero
Il Ministero dell'Interno ha predisposto e messo a disposizione on line una sintesi che illustra tutte le norme contenute nel Pacchetto sicurezza, ripartite per materia.
Riportiamo di seguito un estratto del documento che è consultabile anche sul sito ministeriale xxx.xxxxxxx.xx .
NORME DEL PACCHETTO SICUREZZA E COLLEGATI Sintesi per materia SICUREZZA URBANA Per garantire maggiore sicurezza ai cittadini
a) NUOVI POTERI AL SINDACO
• Il sindaco, quale Ufficiale di Governo, può adottare provvedimenti anche contingibili e urgenti nei casi in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica ma anche per la sicurezza urbana. I provvedimenti sono preventivamente comunicati al Prefetto [Legge 125/2008 art. 6].
• Con Decreto del 5 agosto 2008 il Ministro dell’Interno ha definito l’ambito di applicazione
delle attività di tutela, prevenzione e contrasto dei sindaci in materia di sicurezza urbana.
• Il sindaco segnala alle competenti Autorità la condizione irregolare dello straniero per l’eventuale adozione dei provvedimenti di espulsione [Legge 125/2008 art. 6].
b) PIÙ COOPERAZIONE TRA LA POLIZIA MUNICIPALE E LE FORZE DELL’ORDINE
• Grazie alle nuove disposizioni, alla polizia municipale è consentito di:
- partecipare ai piani coordinati di controllo del territorio anche per i servizi di prevenzione e repressione dei reati [Legge 125/2008 art. 7];
- accedere direttamente alla banca dati del CED interforze del Dipartimento della Pubblica sicurezza relativamente ai veicoli rubati e rinvenuti ed ai documenti di identità rubati o smarriti [Legge 125/2008 art. 8];
- accedere ai dati relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno [Legge 125/2008 art. 8].
c) STRUMENTI DI PRESIDIO DEL TERRITORIO
• I Comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana [Legge 38/2009 art. 6].
• Sono stati stanziati, per l’anno 2009, 100 milioni di euro al fine di realizzare iniziative urgenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell’ordine pubblico, sulla base di convenzioni tra il Ministero dell’interno ed i comuni interessati [Legge 133/2008 art. 61 co. 18].
• I sindaci possano avvalersi, per il presidio del territorio, di associazioni di cittadini non
armati, iscritte in apposito elenco tenuto dal prefetto [Legge 94/2009 art. 3 co. 40].
• Il Decreto del Ministro dell’Interno 8 agosto 2009 ha determinato gli ambiti operativi di dette associazioni e i requisiti per la loro iscrizione nell'elenco prefettizio.
Per assicurare il decoro urbano
• Possibilità per sindaci e prefetti di ordinare l’immediato ripristino dei luoghi a spese di chi occupa abusivamente il suolo pubblico e, se si tratta di occupazione a fini di commercio, la chiusura dell’esercizio per un periodo non inferiore a 5 giorni [Legge 94/2009 art. 3 co. 16].
• Nei provvedimenti comunali sanzioni non inferiori a 500 euro per chi insozza le pubbliche vie [Legge 94/2009 art. 3 co. 6].
• Represso il fenomeno dei cd. graffitari e, in caso di danneggiamento aggravato, la pena può essere sospesa solo se sia riparato il danno oppure si presti attività non retribuita a favore della collettività [Legge 94/2009 art. 3 co. 2].
• Prevista la reclusione da 1 a 6 mesi e una multa da 300 a 1000 euro per chi imbratta autobus, metropolitane ed immobili non solo nei centri storici [Legge 94/2009 art. 3 co. 2-3].
LOTTA ALLA CRIMINALITÀ DIFFUSA
Per rafforzare gli strumenti di tutela in favore delle categorie più deboli
• Istituito il registro nazionale dei “senza fissa dimora” [Legge 94/2009 art. 3 co. 39].
• Richiesto, alla persona senza fissa dimora, di fornire gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti volti a stabilire l’effettiva sussistenza del proprio domicilio, nel momento in cui avanza richiesta di iscrizione anagrafica [Legge 94/2009 art. 3 co. 38].
• Previsto un regolamento per chiarire la disciplina sulla vendita e l’uso degli strumenti di
autodifesa (es: spray al peperoncino) [Legge 94/2009].
Per eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità
• Impiegati 3500 militari nelle città e nei luoghi sensibili [Legge 125/2008 e L.186/2008].
• Prorogato per due ulteriori semestri, a partire dal 4 agosto 2009, il piano di impiego dei militari inizialmente impiegati e incrementato il contingente di altre 1250 unità . Il piano, inoltre, è stato esteso a 13 nuove province [Legge 102/2009 art. 24 co 74].
LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA
Per contrastare più efficacemente la presenza irregolare e l’immigrazione clandestina
• Introdotto il reato di ingresso e soggiorno illegale punito con ammenda da 5000 a 10.000 euro [Legge 94/2009].
• Introdotta l’aggravante di clandestinità [Legge 125/2008].
• Carcere da 6 mesi a 3 anni e confisca dell’appartamento per chi affitta ai clandestini [Legge 125/2008]
• Punito più gravemente il favoreggiamento all’immigrazione clandestina, anche nella forma associata [Legge 94/2009].
• Introdotto il reato per lo straniero che altera i polpastrelli per impedire di essere identificato [Xxxxx 125/2008].
• Aggravate le conseguenze per i datori di lavoro che assumono stranieri irregolari [Legge 125/2008].
• Possibilità di trattenere gli immigrati irregolari nei CIE fino a 180 giorni, consentendone
l’identificazione e la successiva espulsione [Legge 94/2009].
• Finanziata la costruzione di nuovi CIE e l’ampliamento degli esistenti [Legge 186/2008].
• Ratificato l'accordo tra Italia e Libia e firmato il protocollo aggiuntivo per il pattugliamento congiunto delle acque del mediterraneo [Legge 7/2009 e protocollo 4 febbraio 2009].
• Espulsioni per chi viene condannato ad una pena superiore a due anni [Legge 125/2008]
• Resa effettiva l’espulsione degli stranieri che si trattengono nonostante siano già destinatari di un provvedimento di allontanamento [Legge 94/2009].
• Istituito un Fondo destinato a finanziare le spese per i rimpatri [Legge 94/2009].
• Previsto l’obbligo per i servizi di “money transfer” di acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno dello straniero che effettua l’operazione, nonché l’obbligo di segnalare lo straniero all’autorità di pubblica sicurezza, in caso di mancata presentazione del titolo di soggiorno [Legge 94/2009].
a) OBBLIGO DI ESIBIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
• Introdotto l’obbligo di esibire agli uffici pubblici il titolo di soggiorno ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati, fatta eccezione per i provvedimenti inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, nonché alle attività sportive e ricreative a carattere temporaneo [Legge 94/2009 art. 1, co. 22, lett. g)].
• Prevista la cancellazione dello straniero dall’anagrafe dopo sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno [Legge 94/2009 art. 1, co. 28].
b) VERIFICA CONDIZIONI DI VITA
• Introdotta la possibilità della verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico sanitarie dell’immobile a seguito della richiesta di iscrizione e variazione anagrafica [Legge 94/2009 art. 1, co. 18].
• Introdotto l’obbligo di dimostrare la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari, nonché dotato di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali, per lo straniero che richiede il ricongiungimento familiare [Legge 94/2009 art. 1, co. 19].
c) LOTTA ALL’ELUSIONE DELLA NORMATIVA SULL’IMMIGRAZIONE
• Introdotto per gli stranieri l’obbligo di presentare un documento che attesti la regolarità del soggiorno per la celebrazione del matrimonio [Xxxxx 9/2009 art. 1, co. 15].
• Sono ora necessari 2 anni di residenza (e non più sei mesi) per richiedere la cittadinanza per matrimonio [Xxxxx 94/2009 art. 1, co. 11].
• Non sono più consentite richieste strumentali di ricongiungimento familiare e di protezione
Divieto di ricongiungimento in caso di poligamia [Legge 94/2009].
• Previsto che, in situazioni di urgenza, sia il Ministro dell'interno a nominare il rappresentante dell'ente locale nella Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, su indicazione del sindaco del comune presso cui ha sede la stessa Commissione, dandone tempestiva comunicazione alla Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali [Dlgs. 159/2008 art. 1].
Per favorire l’integrazione
a) ACCORDO DI INTEGRAZIONE
• Introdotto il superamento di un test di lingua italiana per il rilascio del permesso di soggiorno CE per lungo periodo [Legge 94/2009].
• Introdotto l’obbligo di sottoscrivere - contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno - un Accordo di integrazione articolato per crediti, la cui integrale perdita comporta la revoca del permesso di soggiorno [Legge 94/2009].
b) INCENTIVI PER L’OCCUPAZIONE QUALIFICATA
• Introdotti incentivi per l’occupazione qualificata: gli stranieri che abbiano conseguito in Italia un dottorato o un master possono convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso per lavoro e ottenere un permesso di soggiorno per ricerca lavoro della durata massima di 12 mesi [Legge 94/2009].
• Semplificate le procedure di ingresso per lavoro per alcune categorie di lavoratori particolarmente qualificati [Legge 94/2009].
• Emersione del rapporto di lavoro irregolare con cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale, impiegati presso le famiglie come colf o badanti [Legge 102/2009].
Per contrastare l’infiltrazione mafiosa negli appalti, possibilità di controllo dei cantieri dei lavori pubblici attraverso il potere di accesso dei prefetti [Legge 94/2009].
• Ampliata la categoria dei soggetti (intermediari finanziari, agenzie di mediazione mobiliare, etc.) presso i quali è possibile procedere ad accertamenti per verificare il pericolo di infiltrazioni mafiose [Legge 94/2009].
• Modificata la disciplina dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per infiltrazione mafiosa: prevista la responsabilità anche per i dipendenti collusi e l’incandidabilità per gli amministratori responsabili della causa di scioglimento [Legge 94/2009 co. 30].
• Inasprite le pene per chi partecipa ad un’associazione mafiosa anche straniera [Legge 125/2008].
• Esclusi gli arresti domiciliari anche per l’associazione per delinquere finalizzata alla tratta, al
traffico illecito di stupefacenti e al contrabbando di tabacchi [Legge 38/2009].
• Inasprito il regime del carcere speciale (41 bis) che potrà essere richiesto anche dal Ministro dell’interno [Legge 94/2009].
• Introdotta una nuova fattispecie di reato per chi agevola la comunicazione all’esterno dei soggetti sottoposti al “41 bis” punita con la reclusione da 1 a 4 anni. Se il colpevole è un pubblico ufficiale o un avvocato la pena è aumentata a 5 anni [Legge 94/2009].
• Per restituire alla società civile i beni sottratti alla mafia in tempi più rapidi, evitare che le aziende siano tagliate fuori dal mercato e salvaguardare i posti di lavoro nelle aziende sequestrate
• Prevista l’istituzione dell’Albo nazionale degli amministratori giudiziari, distinto in due sezioni, una ordinaria e una di esperti in gestione aziendale, ai quali sarà affidata l’amministrazione delle aziende sequestrate per evitarne il fallimento [Legge 94/2009].
• Procedure più celeri per destinare i beni confiscati alla collettività: saranno i prefetti della provincia in cui si trova il bene confiscato a decidere sulla sua destinazione, ferma restando la competenza gestionale dell’Agenzia del demanio [Legge 94/2009].
• Agevolazioni per le aziende e le società sequestrate alla mafia: sospensione delle procedure
esecutive, dei pignoramenti e dei provvedimenti cautelari intrapresi dai concessionari di riscossione; estinzione dei crediti erariali per confusione in caso di confisca di beni, aziende o società [Legge 94/2009].
• Le autovetture sequestrate potranno essere affidate in custodia alle Forze di Polizia con evidenti risparmi di spesa [Legge 94/2009].
Bergamo, 30 ottobre 2009
Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord