LOTTO 3
LOTTO 3
COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI INFORTUNI AMMINISTRATORI, DIRIGENTI, DIPENDENTI ED OPERAI
CIG: 635222778B
Tra: Uniacque S.p.A.
con sede in: Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxxxx XX
Partita I.V.A./C.F.: 03299640163
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
Nr. ………….
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2015 Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2018
Frazionamento al 31.12 di ogni anno Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
Broker: RTI Xxxxxx Italia SpA / K Insurance Brokers Srl
Sezione I - DEFINIZIONI 5
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 7
Art. 1: Durata del contratto 7
Art. 2: Gestione del contratto 7
Art. 3: Oneri Fiscali 7
Art. 4: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 7
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 7
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto 8
Art. 7: Rinuncia al diritto di rivalsa 8
Art. 8: Facoltà di recesso 8
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE 9
Art. 9 Soggetti assicurati 9
Categoria 1. Presidente ed Amministratore Delegato 9
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione 9
Art. 11: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali 9
Art. 12: Estensioni della copertura 9
Art. 13: Liquidazione del danno 10
Categoria 2. Componenti il Consiglio di Amministrazione 10
Art. 14: Oggetto dell’assicurazione 10
Art. 15: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali 11
Art. 16: Estensioni della copertura 11
Art. 17: Liquidazione del danno 11
Categoria 3. Dipendenti dell’Azienda ex AQUALIS 12
Art. 18: Oggetto dell’assicurazione 12
Art. 19: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali 12
Art. 20: Estensioni della copertura 12
Art. 21: Liquidazione del danno 13
Categoria 4. Quadri dell’Azienda ex BAS SII 13
Art. 22: Oggetto dell’assicurazione 13
Art. 23: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali 13
Art. 24: Estensioni della copertura 13
Art. 25: Liquidazione del danno 14
Categoria 5. Impiegati ed Operai dell’Azienda ex BAS SII 14
Art. 26: Oggetto dell’assicurazione 14
Art. 27: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali 14
Art. 28: Estensioni della copertura 14
Art. 29: Liquidazione del danno 15
Categoria 6. Dirigenti dell’Azienda 15
Art. 30: Oggetto dell’assicurazione 15
Art. 31: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali 16
Art. 32: Estensioni della copertura 16
Art. 33: Liquidazione del danno 16
Condizioni valide per tutte le categorie 18
Art. 34: Rischio volo 18
Art. 35: Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio 18
Art. 36: Esclusioni 18
Art. 37: Modalità per la liquidazione dell’indennità 19
Art. 38: Controversie sulla definizione del danno 19
Art. 39: Denuncia dei sinistri – obblighi della Società 19
Art. 40: Costituzione del premio e regolazione - Altre assicurazioni - Buona fede 20
Art. 41: Suddivisione del premio 20
Art. 42: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese 20
Art. 43: Trattamento dei dati 20
Art. 44: Disposizione finale 20
Art. 45: Tracciabilità dei flussi finanziari 20
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 22
Sezione I - DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto assicurativo, si conviene che e si intende per:
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
Contraente: il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione, ossia Uniacque SpA, denominato anche
Azienda ;
Attività del Contraente: gestione del servizio idrico integrato, formato dall’insieme di attività di captazione, addu- zione, accumulo e distribuzione acqua ad usi civili e industriali di acque potabili e non potabili, di fognatura e di depurazione.
L’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti ammi- nistrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Società: la Compagnia assicuratrice … ;
Broker: il broker vigente RTI Xxxxxx Italia SpA / K Insurance Brokers Srl;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: il documento che prova e regolamenta la assicurazione;
Franchigia: la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall’indennizzo;
Scoperto: il trasferimento all’Assicurato di una percentuale del sinistro indennizzabile;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;
Infortunio: l’evento avvenuto per causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili;
Malattia: la alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio
Invalidità permanente: la perdita della capacità generica ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo indipenden- temente dalla propria professione (invalidità assoluta), o la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad at- tendere ad un qualsiasi lavoro proficuo (invalidità parziale).
Rischio professionale: l’evento o la patologia verificatosi durante o riconducibile allo svolgimento delle attività pro- fessionali e/o comunque riconducibile al rapporto con la Azienda;
Rischio extra-professionale: l’evento o la patologia verificatosi durante o riconducibile a situazioni di tempo o di luogo che non possono essere ricondotte al rischio professionale;
Retribuzione o R.A.L.: quanto, al lordo delle ritenute, è stato effettivamente percepito dall’assicurato a compenso delle sue prestazioni nei 12 mesi antecedenti quello in cui si è verificato l’evento indennizzabile ai sensi di polizza, con la esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese e di emolumenti a carattere eccezionale ma com- preso l’equivalente di vitto e alloggio qualora dovuto.
Sezione II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze an- nuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua sca- denza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto é affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker é liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse.
Art. 3: Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico della Contraente.
Art. 4: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, nè la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effet- to di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Art. 5: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di resi- denza o sede dell’Azienda.
Art. 6: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrisponden- te articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendici.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive sca- denze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 7: Rinuncia al diritto di rivalsa
Salvo il caso di dolo, la Società dichiara di rinunciare all’azione di surroga che possa competerle ai sensi dell’art. 1916 del C.C. .
Art. 8: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno successivo alla sua definizione, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R. .
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Contraente).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di copertura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, riportante l’importo di premio che la Azienda dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente da tale data di scadenza intermedia fino alla data di termine della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
Sezione III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ ASSICURAZIONE
Art. 9 Soggetti assicurati
Sono assicurati i soggetti rientranti nei gruppi, tra quelli di seguito elencati, richiamati nella scheda di conteggio del premio del presente contratto:
1. Presidente ed Amministratore Delegato;
2. i componenti il Consiglio di Amministrazione della Azienda;
3. i Dipendenti dell’Azienda ex Aqualis;
4. i Quadri dell’Azienda ex BAS SII;
5. gli Impiegati ed Operai dell’Azienda ex BAS SII;
6. i Dirigenti dell’Azienda
Categoria 1. Presidente ed Amministratore Delegato
Art. 10: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati di cui al punto 1. dell’art. Soggetti assicurati, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale.
Art. 11: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali
La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti dagli assicurati in occasione o in conseguenza dell’espletamento del loro mandato o a esso correlati, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto tra il/i luogo/i di lavoro; sono altresì compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l’abitazione.
Art. 12: Estensioni della copertura
L’assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
◊ imprudenze e negligenze anche gravi
◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici
◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere
◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente
◊ calamità naturali
◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace,
nonché:
◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale
◊ l’avvelenamento da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive
◊ il contatto con corrosivi
◊ la pratica non professionale di qualsiasi sport
◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico
◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento
◊ le influenze termiche e atmosferiche
◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari.
Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.
Art. 13: Liquidazione del danno
1. In caso di infortunio mortale la Società liquiderà ai beneficiari (specificati dall’assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a quello indicato nella scheda di conteggio del premio. In caso di morte presunta dell’assicurato, l’importo verrà liquidato dopo che siano trascorsi sei mesi dalla avvenuta presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 C.C., e cio’ anche se il corpo dell’assicurato non è stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio; qualora la Società abbia pagato l’indennità dovuta e dopo cio’ risulti che l’assicurato sia vivo, la stessa avrà di- ritto alla restituzione della somma liquidata ed a restituzione avvenuta l’assicurato potrà far valere i propri di- ritti nel caso di invalidità permanente.
2. In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, la determinazione dell’indennità avverrà:
a) valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base delle tabelle e dei criteri di valutazio- ne di cui al DPR n. 1124/65 e s.m.i., restando convenuto che:
◊ qualora l’evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per ef- fetto di una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di integrità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) ed il numeratore dalla dif- ferenza fra il grado di integrità preesistente ed il grado di integrità fisica residua dopo il verificarsi
dell’evento,
◊ qualora l’evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ri- dotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e totale, l’invalidità sarà valutata in mi- sura pari al grado di invalidità determinato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50%.
◊ in tali casi, il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%; per la de- terminazione del grado della eventuale invalidità preesistente (della cui preventiva denuncia l’Azienda e l’assicurato sono esonerati) varrà, se posseduta, l’attestazione rilasciata dagli Enti assistenziali o previ- denziali a carattere obbligatorio all’epoca intervenuti;
b) determinando e liquidando l’indennità in misura pari:
◊ all’importo indicato nella scheda di conteggio del premio, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente assoluta,
◊ all’importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all’importo spettante per il caso di invali- dità permanente assoluta, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale.
La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità permanente da infortunio e l’assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra que- sto e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.
Categoria 2. Componenti il Consiglio di Amministrazione
Art. 14: Oggetto dell’assicurazione Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati di cui al punto 1. dell’art. Soggetti assicurati, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale.
Art. 15: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali
La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti dagli assicurati in occasione o in conseguenza dell’espletamento del loro mandato o a esso correlati, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto tra il/i luogo/i di lavoro; sono altresì compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l’abitazione.
Art. 16: Estensioni della copertura
L’assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
◊ imprudenze e negligenze anche gravi
◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici
◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere
◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente
◊ calamità naturali
◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace,
nonché:
◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale
◊ l’avvelenamento da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive
◊ il contatto con corrosivi
◊ la pratica non professionale di qualsiasi sport
◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico
◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento
◊ le influenze termiche e atmosferiche
◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari.
Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.
Art. 17: Liquidazione del danno
3. In caso di infortunio mortale la Società liquiderà ai beneficiari (specificati dall’assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a quello indicato nella scheda di conteggio del premio. In caso di morte presunta dell’assicurato, l’importo verrà liquidato dopo che siano trascorsi sei mesi dalla avvenuta presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 C.C., e cio’ anche se il corpo dell’assicurato non è stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di infortunio; qualora la Società abbia pagato l’indennità dovuta e dopo cio’ risulti che l’assicurato sia vivo, la stessa avrà di- ritto alla restituzione della somma liquidata ed a restituzione avvenuta l’assicurato potrà far valere i propri di- ritti nel caso di invalidità permanente.
4. In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, la determinazione dell’indennità avverrà:
a) valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base delle tabelle e dei criteri di valutazio- ne di cui al DPR n. 1124/65 e s.m.i., restando convenuto che:
◊ qualora l’evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per ef- fetto di una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di integrità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) ed il numeratore dalla dif- ferenza fra il grado di integrità preesistente ed il grado di integrità fisica residua dopo il verificarsi
dell’evento,
◊ qualora l’evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ri- dotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e totale, l’invalidità sarà valutata in mi- sura pari al grado di invalidità determinato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50%.
◊ in tali casi, il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%; per la de- terminazione del grado della eventuale invalidità preesistente (della cui preventiva denuncia l’Azienda e l’assicurato sono esonerati) varrà, se posseduta, l’attestazione rilasciata dagli Enti assistenziali o previ- denziali a carattere obbligatorio all’epoca intervenuti;
b) determinando e liquidando l’indennità in misura pari:
◊ all’importo indicato nella scheda di conteggio del premio, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente assoluta,
◊ all’importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all’importo spettante per il caso di invali- dità permanente assoluta, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale.
La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità permanente da infortunio e l’assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra que- sto e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario
Categoria 3. Dipendenti dell’Azienda ex AQUALIS
Art. 18: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati di cui al punto 2. dell’art. Soggetti assicurati, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale.
Art. 19: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali
La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti in servizio o per causa di servizio, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto tra il/i luogo/i di lavoro e compresi gli infortuni sofferti du- rante il tragitto da e per l’abitazione (rischio professionale). Sono altresì compresi gli infortuni subiti nello svolgi- mento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (rischio extra-professionale), con esclusione degli infortuni subiti nell’esercizio di eventuali occupazioni professionali private.
Art. 20: Estensioni della copertura
L’assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
◊ imprudenze e negligenze anche gravi
◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici
◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere
◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente
◊ calamità naturali
◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace,
nonchè:
◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale
◊ l’avvelenamento da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive
◊ il contatto con corrosivi
◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico
◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento
◊ le influenze termiche e atmosferiche
◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari.
Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.
Art. 21: Liquidazione del danno In caso di infortunio mortale la Società liquiderà un importo pari a 5 (cinque) volte la retribuzione annua lorda (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) spettante all’assicurato alla data dell’evento, ferme le restanti condi- zioni di cui all’art. 13 primo comma che precede.
In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente:
a) la determinazione dell’indennità avverrà adottando i medesimi criteri di cui al secondo comma dell’art. 13 che precede;
b) la liquidazione della indennità sarà pari:
b)a. a un importo pari a 6 (sei) volte la retribuzione annua lorda (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) spettante all’assicurato alla data dell’evento, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità per- manente assoluta,
b)b. all’importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all’importo spettante per il caso di invalidi- tà permanente assoluta, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale.
Sia nell’uno che nell’altro caso, dall’indennizzo verrà in ogni caso dedotto quanto eventualmente spettante all’assicurato in virtu’ della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità perma- nente da infortunio e l’assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.
Categoria 4. Quadri dell’Azienda ex BAS SII
Art. 22: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati di cui al punto 2. dell’art. Soggetti assicurati, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale.
Art. 23: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali
La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti in servizio o per causa di servizio, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto tra il/i luogo/i di lavoro e compresi gli infortuni sofferti du- rante il tragitto da e per l’abitazione (rischio professionale). Sono altresì compresi gli infortuni subiti nello svolgi- mento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (rischio extra-professionale), con esclusione degli infortuni subiti nell’esercizio di eventuali occupazioni professionali private.
Art. 24: Estensioni della copertura
L’assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
◊ imprudenze e negligenze anche gravi
◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici
◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere
◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente
◊ calamità naturali
◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace,
nonchè:
◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale
◊ l’avvelenamento da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive
◊ il contatto con corrosivi
◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico
◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento
◊ le influenze termiche e atmosferiche
◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari.
Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.
Art. 25: Liquidazione del danno In caso di infortunio mortale la Società liquiderà un importo pari a 5 (cinque) volte la retribuzione annua lorda (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) spettante all’assicurato alla data dell’evento, ferme le restanti condi- zioni di cui all’art. 13 primo comma che precede.
In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente:
c) la determinazione dell’indennità avverrà adottando i medesimi criteri di cui al secondo comma dell’art. 13 che precede;
d) la liquidazione della indennità sarà pari:
b)c. a un importo pari a 6 (sei) volte la retribuzione annua lorda (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) spettante all’assicurato alla data dell’evento, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità per- manente assoluta,
b)d. all’importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all’importo spettante per il caso di invalidi- tà permanente assoluta, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale.
Sia nell’uno che nell’altro caso, dall’indennizzo verrà in ogni caso dedotto quanto eventualmente spettante all’assicurato in virtu’ della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità perma- nente da infortunio e l’assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.
Categoria 5. Impiegati ed Operai dell’Azienda ex BAS SII
Art. 26: Oggetto dell’assicurazione
Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati di cui al punto 2. dell’art. Soggetti assicurati, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale.
Art. 27: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali
La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti in servizio o per causa di servizio, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto tra il/i luogo/i di lavoro; sono altresì compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l’abitazione.
Art. 28: Estensioni della copertura
L’assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
◊ imprudenze e negligenze anche gravi
◊ malore ed incoscienza, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici
◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere
◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente
◊ calamità naturali
◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace,
nonchè:
◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale
◊ l’avvelenamento da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive
◊ il contatto con corrosivi
◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico
◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento
◊ le influenze termiche e atmosferiche
◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari.
Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.
Art. 29: Liquidazione del danno In caso di infortunio mortale la Società liquiderà un importo pari a 5 (cinque) volte la retribuzione annua lorda (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) spettante all’assicurato alla data dell’evento, ferme le restanti condi- zioni di cui all’art. 13 primo comma che precede.
In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente:
e) la determinazione dell’indennità avverrà adottando i medesimi criteri di cui al secondo comma dell’art. 13 che precede;
f) la liquidazione della indennità sarà pari:
b)e. a un importo pari a 6 (sei) volte la retribuzione annua lorda (al netto delle ritenute per oneri previdenziali) spettante all’assicurato alla data dell’evento, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità per- manente assoluta,
b)f.all’importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all’importo spettante per il caso di invalidità permanente assoluta, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale.
Sia nell’uno che nell’altro caso, dall’indennizzo verrà in ogni caso dedotto quanto eventualmente spettante all’assicurato in virtu’ della assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.
La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità perma- nente da infortunio e l’assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.
Categoria 6. Dirigenti dell’Azienda
Art. 30: Oggetto dell’assicurazione Oggetto dell’assicurazione sono gli infortuni occorsi agli assicurati di cui al punto 3 dell’art. Soggetti assicurati, dai quali derivi la morte o una invalidità permanente assoluta o parziale.
Costituiscono oggetto dell’assicurazione anche le malattie contratte per causa di servizio dalle quali derivi una inva- lidità permanente assoluta o parziale.
Rientrano nella definizione di invalidità permanente assoluta anche le invalidità che, indipendentemente dal grado, sia tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro in essere, come anche le invalidità di grado pari o superiore ai 2/3 del totale.
Art. 31: Efficacia della copertura assicurativa – Limiti territoriali
La copertura assicurativa si riferisce senza limiti territoriali agli infortuni, anche se verificatisi non in occasione o in conseguenza dell’espletamento del rapporto di lavoro con la Azienda o a esso correlati, e alle malattie contratte per causa di servizio, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto tra il/i luogo/i di lavoro; sono altresi’ compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l’abitazione.
(rischio professionale e rischio extra-professionale).
Art. 32: Estensioni della copertura
L’assicurazione comprende gli infortuni conseguenti a o derivanti da:
◊ imprudenze e negligenze anche gravi
◊ malore ed incoscienza, purchè non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite per scopi non terapeutici
◊ abuso di alcolici, purché non alla guida di veicoli e/o natanti in genere
◊ tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti qualunque ne sia il movente
◊ calamità naturali
◊ stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero in un Paese sino ad allora in pace,
nonchè:
◊ l’annegamento ed asfissia di natura accidentale
◊ l’avvelenamento da ingestione o assorbimento subitaneo di sostanze nocive
◊ il contatto con corrosivi
◊ la pratica non professionale di qualsiasi sport
◊ le lesioni, compresa l’ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico
◊ la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l’assideramento o il congelamento
◊ le influenze termiche e atmosferiche
◊ i morsi di animali o punture di insetti, escluse quelle per cui gli insetti siano portatori necessari.
Le garanzie sono valide ed efficaci anche nei confronti di tutte le manifestazioni patologiche, sia immediate che ve- rificatesi entro 180 giorni dall’infortunio, in diretto nesso causale con esso purché non causate e/o concausate da situazioni patologiche preesistenti anche se sconosciute all’assicurato.
Art. 33: Liquidazione del danno
1. In caso di infortunio mortale la Società liquiderà ai beneficiari (specificati dall’assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a 5 (cinque) volte la retribuzione globale annua (intendendo con cio’ quanto, al lordo delle ritenute, venga effettivamente ricevuto a compenso delle proprie prestazioni) spettante all’assicurato alla data dell’evento.
In caso di morte presunta dell’assicurato, l’importo verrà liquidato dopo che siano trascorsi sei mesi dalla av- venuta presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 C.C., e cio’ anche se il corpo dell’assicurato non è stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di in- fortunio; qualora la Società abbia pagato l’indennità dovuta e dopo cio’ risulti che l’assicurato sia vivo, la stes- sa avrà diritto alla restituzione della somma liquidata ed a restituzione avvenuta l’assicurato potrà far valere i propri diritti nel caso di invalidità permanente.
2. In caso di infortunio che abbia per conseguenza una invalidità permanente, la determinazione dell’indennità avverrà:
a) valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base delle tabelle e dei criteri di valutazio- ne di cui al DPR n. 1124/65 e s.m.i., restando convenuto che:
◊ qualora l’evento colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ridotte per ef- fetto di una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di integrità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) ed il numeratore dalla dif-
ferenza fra il grado di integrità preesistente ed il grado di integrità fisica residua dopo il verificarsi dell’evento,
◊ qualora l’evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica od attitudine al lavoro risultino ri- dotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e totale, l’invalidità sarà valutata in mi- sura pari al grado di invalidità determinato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50%.
◊ in tali casi, il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%; per la de- terminazione del grado della eventuale invalidità preesistente (della cui preventiva denuncia l’Azienda e l’assicurato sono esonerati) varrà, se posseduta, l’attestazione rilasciata dagli Enti assistenziali o previ- denziali a carattere obbligatorio all’epoca intervenuti;
b) determinando e liquidando l’indennità in misura pari:
◊ all’importo corrispondente a 6 (sei) volte la retribuzione globale annua come sopra definita, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente assoluta,
◊ all’importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato all’importo spettante per il caso di invali- dità permanente assoluta, qualora l’evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale.
La Società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l’indennizzo per la invalidità permanente da infortunio e l’assicurato sia deceduto entro due anni dall’evento, ed in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra que- sto e l’indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.
Condizioni valide per tutte le categorie
Art. 34: Rischio volo
In caso di infortunio subito in occasione di viaggio aereo (comprese le fasi di imbarco e di sbarco e intendendo in garanzia il viaggio solo se effettuato dall’assicurato in qualità di passeggero a bordo di velivoli ed elicotteri in servi- zio pubblico di linea aerea regolare e non regolare, di aerotaxi, di Autorità civili e militari in occasione di traffico ci- vile, di ditte e privati – esclusi aeroclub - per attività turistica e di trasferimento, nonchè di società di lavoro aereo durante il trasporto pubblico di passeggeri), la somma degli indennizzi spettanti non potrà superare complessiva- mente per aeromobile 5 volte l’importo piu’ elevato tra quelli previsti nella scheda di conteggio del premio relativi a tutti i gruppi di appartenenza degli assicurati presenti a bordo dell’aeromobile; superando questo limite, le in- dennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte.
Art. 35: Rimborso spese sanitarie a seguito di infortunio
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo assicurato indicato nella scheda di conteggio del premio, le spese di carattere sanitario direttamente conse- guenti e sostenute:
a) durante il ricovero in istituto di cura pubblico o privato (rette degenza, xxxxxxx xxxxxx, chirurgo, aiuto chirur- go, anestesista, materiale di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali);
b) per intervento chirurgico anche ambulatoriale;
c) per visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali;
d) per applicazione di apparecchi di contenzione, artroscopia diagnostica ed operativa;
e) per analisi ed accertamenti:
-diagnostici strumentali anche specialistici quali ad esempio TAC tomografia assiale computerizzata;
- ecografia –doppler - holter - scintigrafia - risonanza magnetica nucleare;
- diagnostici di laboratorio, per esami clinici, immunologici, microscopici;
- diagnostici radiologici - radioscopie - radiografie – stratigrafie -angiografie;
f) per terapie fisiche anche specialistiche quali ad esempio laserterapia – chiroterapia - chinesiterapia - trazioni vertebrali - ultrasuoni - marconiterapia - massoterapia;
g) per presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici per scoliosi ed artrosi, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
h) per interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all'infortunio de- nunciato;
i) per cure xxxxxxx effettuate nei 90 giorni successivi all'infortunio denunciato;
j) per trasporto dell'assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell'infortunio all'istituto di cura o posto di pronto soccorso.
La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% e con un minimo di Euro 150,00 a carico dell'Assicu- rato per ogni sinistro, intendendosi per tale l'intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio.
Modalità di liquidazione delle spese
Il rimborso è condizionato alla presentazione da parte dell’Assicurato di apposita domanda corredata dai docu- menti giustificativi e dalla certificazione medica (ivi compresa eventuale cartella clinica) entro il 30° giorno succes- sivo a quello in cui è terminata la cura medica.
Qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Società effettua il pagamento di quanto dovuto a termini della presente garanzia dietro presentazione di copia del- le certificazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Art. 36: Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione gli eventi sofferti in conseguenza di:
◊ azioni delittuose - accertate con giudizio penale passato in giudicato - compiute o tentate dall’assicurato;
◊ trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dalla accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni, non riconducibili a scopi scientifici e/o diagnostici oggetto di attività della Azienda;
◊ guerra od insurrezione, ad eccezione di quanto previsto dagli artt. Estensione della copertura che precedono;
◊ guida di mezzi di locomozione aerei;
◊ guida di veicoli o natanti per cui l’assicurato non sia regolarmente abilitato.
Art. 37: Modalità per la liquidazione dell’indennità La Società, ricevuto il certificato medico di guarigione o l’atto di morte, provvederà al pagamento delle indennità entro 60 giorni dal ricevimento di tali documenti.
Qualora l’infortunio indennizzabile ai sensi di polizza comporti una invalidità permanente di grado superiore al 20% (ventiprocento), la Società porrà a disposizione dell’infortunato un terzo della indennità corrispondente al danno al momento valutato, con riserva di successivo accertamento e conguaglio; il pagamento di tale anticipazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento, da parte della Società, della certificazione medica da cui risulti l’entità presunta della invalidità.
Art. 38: Controversie sulla definizione del danno La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’assicurato. A tal fine la Società invierà a quest’ultimo una proposta di indennità.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre periti nominati uno dalla Società assicura- trice, uno dall’assicurato ed il terzo in accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede la Azienda. Il collegio peritale eleggerà la propria residenza presso la sede della Azienda.
I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza.
La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.
Art. 39: Denuncia dei sinistri – obblighi della Società La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla Società dalla Azienda, pr il tramite del broker, entro dieci giorni lavorativi dall’evento o da quanto la stessa ne sia venuta a conoscenza, e conterrà l’indicazione del giorno, luogo e ora dell’evento, la descrizione delle cause che lo determinarono nonchè tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell’evento, e conterrà le certificazioni mediche e ogni ulteriore documentazione ne- cessaria.
L’assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. Inoltre, e sempre a questo scopo, l’assicurato si obbliga a liberare dal segreto professionale i medici curanti o dallo stesso interessati.
Qualora l’evento abbia causato la morte dell’assicurato o quando questa intervenga durante il periodo di cura, de- ve esserne dato immediato avviso telefax alla Società.
La Società fornirà trimestralmente all’Azienda, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denun- ciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- le sole iniziali dell’infortunato
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonchè, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
È facoltà dell’Azienda richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l’Azienda lo richieda.
Art. 40: Costituzione del premio e regolazione - Altre assicurazioni - Buona fede
Il premio di polizza è calcolato, in base alle Sezioni di appartenenza degli assicurati, moltiplicando i premi unitari convenuti per il numero degli assicurati indicati nella scheda di conteggio del premio ovvero la aliquota di premio promille per il totale delle retribuzioni globali annue erogate.
Esso risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni annuali (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.
La Azienda fornirà quindi alla Società, entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell’annualità precedente, le variazioni intervenute.
Qualora nel corso dell’annualità assicurativa intervengano variazioni del numero di assicurati per inclusioni o esclu- sioni o per attivazione di gruppi di rischio previsti nella scheda di conteggio del premio, queste si intendono auto- maticamente efficaci ed assicurate senza l’obbligo della preventiva comunicazione da parte della Azienda.
La Azienda è esonerata dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso della Azienda stessa. Altrettanto, la Azienda e gli assicurati sono esonerati dalla denuncia di altre assicurazioni esistenti per il medesimo rischio.
Si conviene che, ove la Azienda abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società ricono- scerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto di richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 41: Suddivisione del premio
Per quanto riguarda le sezioni che prevedono la operatività della copertura assicurativa senza limiti temporali o di attività, si prende atto che il premio della presente polizza si intende così suddiviso:
• 70% per quanto attiene il rischio professionale
• 30% per quanto attiene il rischio extraprofessionale
Art. 42: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associa- zione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Tempo- ranea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà diretta- mente con ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Tempora- nea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 43: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 44: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 45: Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interes- sata al presente contratto (cd filiera) , sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identifi- cativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie re- lative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a cia- scuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comu- nicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risolu- zione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Categorie assicurate
Capitali assicurati in Euro
invalidità
RSMO
Numero soggetti/ Retribuzioni
Premio imp.le unitario / tas- so
Premio imp.le per categoria
morte
permanente
Categoria 1
Presidente ed Amministra- tore Delegato
Categoria 2
Componenti il Consiglio di Amministrazione
Categoria 3
€ 1.000.000 € 1.000.000 € 10.000,00 Nr. 2 persone
€ 1.000.000 € 1.000.000 € 10.000,00 Nr. 3 persone
Dipendenti ex AQUALIS 5 volte RAL max
€ 400.000
6 volte RAL max
€ 500.000
€ 0,00 € 1.650.000,00
Categoria 4
Quadri ex BAS SII 5 volte RAL max
€ 400.000
6 volte RAL max
€ 500.000
€ 0,00 € 500.000,00
Categoria 5
Impiegati e operai ex BAS SII 5 volte RAL max
€ 400.000
6 volte RAL max
€ 500.000
€ 0,00 € 3.450.000,00
Categoria 6
Dirigenti dell’Azienda 5 volte RAL max
€ 800.000,00
6 volte RAL max
€ 1.000.000,00
€ 0,00 € 450.000,00
Premio annuo imponibile €
Imposte (2,5%) €
Premio annuo lordo €
PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA