CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA PROMOZIONE DEI MERCATI STORICI CON HOBBISTI DI MEDICINA
CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E DELLA PROMOZIONE DEI MERCATI STORICI CON HOBBISTI DI MEDICINA
L'anno……………………,addì……………………del mese di
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Il COMUNE DI MEDICINA con sede a …………… via
.........................Codice Fiscale…………….. / P. IVA ,
rappresentato da………………………………………………… in qualità di
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L’ASSOCIAZIONE ………………………………..
con sede a …………… via .........................Codice Fiscale…………….. / P. IVA………………, rappresentato
da………………………………………………… in qualità di Presidente (di seguito “Gestore”)
PREMESSO che il Comune di Medicina intende stipulare una Convenzione per la gestione e la promozione dei mercatini storici con hobbisti di Medicina denominati "Curiosità sotto i Portici" e “Antiquariato e Modernariato”
in esecuzione della determina dirigenziale n. 52 del 29/01/2020 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Oggetto
1. La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra l’Amministrazione comunale e l’APS per la gestione dei mercatini storici con hobbisti del Comune di Medicina, che si svolgono la prima domenica dei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre, novembre e dicembre.
2. La gestione dei mercatini è effettuata senza oneri per il Comune e senza alcun scopo di lucro da parte del gestore.
3. Rientra tra le finalità della gestione anche la promozione e la valorizzazione dei mercati, mediante azioni pubblicitarie e promozionali e attraverso l’organizzazione di eventi ed iniziative collaterali, compreso l’allestimento di mostre ed esposizioni e l’interazione con altri eventi e attività rientranti nel più vasto ambito di rivitalizzazione del Centro storico.
ART. 2 Oneri a carico del Comune
Al Comune di Medicina compete:
a) concedere il suolo pubblico al soggetto gestore per la realizzazione dei mercatini “Curiosità sotto i Portici” e “Antiquariato e Modernariato” nella delimitazione approvata con deliberazione di CC;
b)rilasciare l’autorizzazione/concessione, pluriennale o temporanea, per l’attività su posteggio da parte degli operatori professionali;
c) rilasciare il tesserino previsto dalla L.R. n. 23/2018 agli operatori non professionali residenti a Medicina;
d) comunicare tempestivamente ogni problematica relativa all’utilizzo dell’area interessata, con possibilità di sospendere i mercati ovvero concordare lo spostamento in altre aree idonee appositamente individuate; e)garantire al Gestore la collaborazione per il regolare funzionamento dei mercatini ed i controlli di competenza.
ART. 3 – Oneri a carico del soggetto Gestore
Al Gestore compete:
a) ricevere le domande di partecipazione ai mercatini da parte degli operatori non professionali (c.d. xxxxxxxx) , assegnare loro gli spazi, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formazione di una graduatoria, garantendo uguale possibilità di accesso a tutti i richiedenti, senza porre alcuna condizione discriminatoria;
b) sostenere tutti i costi diretti e indiretti relativi all’organizzazione, alla gestione ed alla promozione dei mercatini, incluso il pagamento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico;
c) adottare iniziative di promozione e valorizzazione dei mercatini come previsto dal programma annuale delle attività e da ogni altra proposta e indirizzo che il Comune riterrà opportuno suggerire;
d) vigilare, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx che lo regolano;
e)trasmettere annualmente il Bilancio di gestione dei mercatini;
f) osservare tutto quanto previsto dal vigente Regolamento comunale di disciplina dei mercatini storici con hobbisti di Medicina.
ART. 4 Bilancio annuale di gestione
1. Entro il 31/03 di ogni anno, il Gestore presenta al Comune il bilancio consuntivo della gestione riguardante l’annualità precedente, con il dettaglio delle spese sostenute per la gestione e le attività promozionali, e delle entrate.
2. Il bilancio dovrà essere accompagnato da una relazione atta ad illustrare l’attività svolta, le prospettive e le iniziative che si intendono adottare anche al
fine di ovviare a eventuali problematiche riscontrate; in occasione il Comune potrà avanzare proposte ed indirizzi al fine del prosieguo della validità della presente Convenzione.
3. l’attività del gestore è tesa a garantire il pareggio di bilancio. Il Comune non si fa carico di alcun onere derivante da passività emerse, anche se dovute a spese straordinarie e impreviste. Eventuali inadempimenti da parte degli operatori nei confronti del gestore dovranno essere da questo segnalati, affinchè il Comune adotti i provvedimenti di competenza.
4. Qualora risulti utile in bilancio, calcolato come differenza tra tutte le entrate provenienti dalla gestione dei mercatini e i costi direttamente imputabili alla gestione dei mercatini stessi, dovrà essere così utilizzata:
- una quota pari al 25% dovrà essere versata dal Gestore all’APS Pro Loco di Medicina, in 2 tranches, la prima entro il 31 luglio dell’anno in corso e la seconda entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Pro Loco dovrà utilizzare tale quota per le attività di promozione turistico culturali del territorio;
- il restante 25% di utile dovrà essere utilizzato dal Gestore per realizzare eventi/opere a servizio della collettività, in accordo e su indicazione dell’A.C.
ART. 5 Durata, revoca e modifica della Convenzione
1. La presente Convenzione ha validità di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2022.
2. La presente Convenzione può essere revocata qualora il soggetto Gestore non rispetti gli oneri previsti dall’art. 3 o, in ogni caso, qualora l’Amministrazione comunale ravvisi una gestione non conforme agli obblighi e finalità contenute nella presente Convenzione o alle norme previste nel Regolamento comunale.
3. E’ data altresì facoltà al Gestore di recedere dalla Convenzione con preavviso di almeno sei mesi, salvo diverso accordo con l’Amministrazione comunale, a condizione che venga in ogni caso garantito lo svolgimento dei mercatini in tutte le date previste fino al 31/12.
4. Il mancato svolgimento dei mercatini costituisce un danno il cui indennizzo da corrispondere all’Amministrazione comunale è unilateralmente quantificato dal Comune stesso.
ART. 6 Garanzie
Il Gestore si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa dei mercatini nei confronti di operatori, visitatori e, più in generale, a copertura di qualsiasi responsabilità civile, idonea a sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità connessa alla gestione.
ART. 7 Spese contrattuali
Tutte le spese, imposte, tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto, ed alla sua registrazione in caso d’uso, sono a completo ed esclusivo carico del soggetto Gestore.
ART. 8 Norma di rinvio e foro competente
1. Per quanto non previsto, valgono le norme generali che disciplinano le concessioni di occupazione di suolo pubblico, il regolamento comunale dei mercatini storici con hobbisti e le norme che disciplinano il commercio su area pubblica.
2. Il Foro di Bologna è competente a giudicare le controversie fra le parti.
ART.9 Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 il Comune e l’APS sono autonomi titolari del trattamento dei dati personali relativi a terzi trattati in esecuzione della presente convenzione. Nel trattamento dei dati, compresi quelli relativi ai contraenti, le parti si impegnano ad ottemperare agli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e a tutte le altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che le finalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente il procedimento in oggetto, verranno conservati per il periodo temporale legato alla procedura in argomento e agli adempimenti di legge in materia di trasparenza e anticorruzione.
Comune di Medicina Associazione