CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA CONDIZIONI GENERALI
CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO A BASE CELLULOSICA CONDIZIONI GENERALI
1. Premesse ed Allegati
1.1. Si prende atto delle seguenti premesse, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione:
(a) il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (di seguito, Decreto), e successive integrazioni e modificazioni, al Titolo II, detta le norme che disciplinano la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
(b) l’Accordo di Programma Quadro stipulato tra ANCI e CONAI (di seguito, Accordo Quadro), previsto all’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 22/97, regola le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio e frazioni merceologiche similari (f.m.s.) effettuata dalle pubbliche amministrazioni e le modalità di conferimento del materiale raccolto ad una rete di piattaforme al fine di garantire ai Comuni il ritiro, tramite i consorzi di filiera di cui all’art. 40 del D.Lgs. 22/97, del materiale raccolto;
(c) per quanto concerne specificamente gli imballaggi a base cellulosica e f.m.s., le disposizioni dell’Accordo Quadro trovano attuazione in un apposito allegato tecnico stipulato da ANCI e Comieco (di seguito, Allegato Tecnico);
(d) l’Accordo Quadro ed il relativo Allegato Tecnico, venuti a scadenza il 31 dicembre 2003, sono stati rinnovati con una nuova formulazione ed hanno scadenza il 31 dicembre 2008;
(e) l’attuazione dell’Accordo Quadro e dell’Allegato Tecnico per gli imballaggi cellulosici avviene a livello locale mediante la stipula di apposite convenzioni fra Comieco ed i Comuni, o gestori del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio delegati dai Comuni;
(f) con la presente convenzione le Parti, come di seguito identificate, intendono dare attuazione al sopra citato Accordo Quadro ANCI/CONAI e all’Allegato Tecnico nei limiti e alle condizioni che competono alla Convenzione medesima;
(g) con la Decisione n. 1 del Comitato di Verifica del 14 aprile 2005,_sono state disciplinate le modalità di applicazione degli artt. 4 e 5 dell’Allegato Tecnico;
(h) la presente convenzione ha efficacia dalla data della sottoscrizione fino al termine di validità dell’Accordo Quadro, pur se prorogata (anche in via di mero fatto). Durante tale periodo trovano applicazione i termini e le condizioni vigenti di seguito riportate; Resta peraltro inteso che, poiché l’efficacia dell’Accordo Quadro decorre dal 1 gennaio 2004, per quei Convenzionati che, a tale data, avevano in essere con Comieco la convenzione locale stipulata in vigenza del precedente Accordo Quadro ANCI/CONAI (sottoscritto in data 8 luglio 1999), l’art. 5 dell’Allegato Tecnico si applica a decorrere dal 1 gennaio 2004.
(i) l’Accordo di Programma quadro ANCI/CONAI, l’Allegato Tecnico ANCI/Comieco e relativi allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.
1.2. Si prende altresì atto dei seguenti allegati alla presente convenzione che costituiscono parte integrante della medesima:
a) “Dettaglio comuni”;
b) “Scheda convenzione”
2. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
a) “Accordo Quadro”: l’Accordo di Programma Quadro sottoscritto da ANCI e CONAI in data 14 Dicembre 2004 ai sensi dell’art. 41, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni;
b) “Aderenti”: i soggetti riciclatori aderenti a Comieco che hanno dato mandato a Comieco per stipulare, in loro nome e per loro conto, convenzioni locali per l’avvio a riciclo del materiale cellulosico da raccolta differenziata effettuata – direttamente o indirettamente – dai Comuni;
c) “Allegato Tecnico”: l’Allegato tecnico sottoscritto da ANCI e Comieco in data 18 gennaio 2005, relativo agli imballaggi cellulosici e frazioni merceologiche similari (f.m.s.);
d) “Fasce di abitanti”: numero di abitanti serviti in ogni singolo comune secondo la suddivisione prevista dalla tabella di cui all’art. 5 dell’Allegato Tecnico;
e) “Bacino”: l’area territoriale, composta da uno o più comuni omogenei per fasce di abitanti;
f) “Comieco”: il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica istituito ai sensi dell’art. 40, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni, con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 del Ministero dell’Ambiente (in G.U. del 12.8.1998, Serie generale, n. 187);
g) “Comuni”: le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 35, lettera s), del Decreto;
h) “Convenzionati”: i Comuni, anche organizzati nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, i Gestori (questi ultimi in quanto aventi titolo in base a specifica delega del Comune) o gli altri soggetti (es., autorità d’ambito o di bacino) legittimati alla stipula, che hanno sottoscritto la Convenzione;
i) “Convenzione”: le presenti Condizioni Generali e la convenzione locale e relativi allegati “Dettaglio comuni” e “Scheda Convenzione”;
j) “Consorzi di Comuni”: i Comuni, di cui al precedente punto g) delle definizioni, riuniti in Consorzi ai sensi della normativa vigente;
k) “Decreto”: il Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive integrazioni e modificazioni;
l) “Delega”: l’atto con il quale il Comune autorizza il gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della Convenzione con Comieco;
m) “Frazioni estranee”: i rifiuti non cellulosici. Non s’intendono frazioni estranee le parti, anche merceologicamente diverse, comunque facenti parte dell’imballaggio all’origine;
n) “Frazioni merceologiche similari (f.m.s.)”: i materiali cellulosici, diversi dall’imballaggio, oggetto di raccolta differenziata;
o) “Gestori”: i soggetti delegati dai Comuni che effettuano il servizio di Raccolta differenziata di Rifiuti di imballaggio e f.m.s;
p) “Parti”: Comieco in proprio ai sensi dell’art. 40 del Decreto, nonché in nome e per conto degli Aderenti come definiti alla lettera b), e i Convenzionati di cui alla lettera h);
q) “Piattaforme”: i luoghi in cui vengono conferiti i rifiuti una volta raccolti, così come dettagliatamente indicati nell’Allegato “Scheda convenzione”;
r) “Raccolta differenziata congiunta”: l’operazione di raccolta differenziata come definita all’articolo 4 dell’Allegato tecnico ANCI/Comieco;
s) “Raccolta differenziata selettiva”: l’operazione di raccolta differenziata come definita all’articolo 4 dell’Allegato tecnico ANCI/Comieco;
t) “Riciclaggio” o “Riciclo”: le attività di recupero di materia, come definite all’art. 35, comma 1, lett. i), del Decreto;
u) “Rifiuti di imballaggio”: ogni imballaggio come definito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. e) del Decreto;
v) “Rifiuti urbani”: i rifiuti quali previsti all’art. 7 comma 2, del Decreto;
w) “Smaltimento”: le operazioni previste dall’Allegato B al Decreto;
3. Finalità ed ambito di applicazione della Convenzione
Finalità della Convenzione è la disciplina dei reciproci obblighi e diritti delle Parti e degli Aderenti, nei limiti delle rispettive funzioni istituzionali, in attuazione delle disposizioni di legge previste dal Decreto e delle disposizioni dell’Accordo Quadro e dell’Allegato Tecnico.
4. Oggetto della Convenzione
4.1. Mediante la Convenzione le Parti intendono attuare la raccolta differenziata e l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio cellulosici ovvero congiuntamente di rifiuti di imballaggio e f.m.s., ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Decreto, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico.
4.2. Ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico si individuano due modalità di convenzionamento:
1) convenzione per l’avvio a riciclo dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da:
a) raccolta congiunta, previa separazione a cura del convenzionato delle f.m.s.;
b) raccolta selettiva;
2) convenzione per l’avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta congiunta e, ove attivata, dalla raccolta selettiva.
4.3. Le attività necessarie alla realizzazione di quanto stabilito al precedente punto. 4.1., le modalità tecniche di esecuzione delle stesse nonché i rispettivi soggetti competenti, sono indicati negli Allegati “Dettaglio comuni” e “Scheda convenzione”.
5. Obbligazioni a carico del Convenzionato
5.1 Il Convenzionato si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività di propria competenza, così come indicate nell’Allegato “Scheda convenzione”
5.2 Resta inteso che, nel caso in cui il servizio di raccolta sia svolto da soggetto terzo non firmatario della Convenzione, il Convenzionato rimane unico responsabile dinanzi a Comieco del corretto adempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e, in generale, degli obblighi derivanti dalla Convenzione medesima. Resta esclusa qualsiasi responsabilità di Xxxxxxx nei confronti del soggetto terzo non firmatario della Convenzione, con il quale Xxxxxxx non instaura nessun rapporto giuridico.
5.3. Il Convenzionato si impegna a promuovere, direttamente o indirettamente nell’ambito delle campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 8 dell’Allegato Tecnico, forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta.
5.4. Il Convenzionato si impegna altresì a comunicare a Comieco con cadenza mensile e con modalità comunicate da Comieco i dati e le informazioni relativi alle quantità e alle modalità di raccolta, nonché alla composizione del bacino di raccolta e ogni altra informazione connessa alla raccolta stessa.
5.5. Ai fini del conferimento in Piattaforma è fatto obbligo al convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:
a) la tipologia di raccolta in convenzione (congiunta o selettiva) con l’indicazione dei quantitativi;
b) origine del rifiuto (comune o bacino di provenienza del rifiuto oggetto della raccolta differenziata svolta in regime di privativa);
c) data del conferimento;
d) dati identificativi della Piattaforma di conferimento.
Dal documento di trasporto deve altresì risultare:
1) il codice CER 200101 nel caso di convenzione per l’avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta congiunta;
2) il codice CER 150101 nel caso di convenzione per l’avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta selettiva.
5.6 Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a Comieco ogni modificazione relativa ai dati e alle informazioni di cui al precedente art. 5.4 e in generale a quanto previsto dagli Allegati “Dettaglio comuni” e “Scheda convenzione”. La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale e determina automaticamente la sospensione dei pagamenti di cui al successivo art. 13.
5.7 Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati con i dati provenienti dalle Piattaforme e dagli Aderenti e che i pagamenti da parte di Comieco sono condizionati agli esiti di tali controlli incrociati.
5.8. Il Convenzionato è reso edotto che la Piattaforma, all’atto del conferimento, è tenuta ad applicare quanto previsto ai punti 6.1, 6.2 e 6.4 dell’Allegato Tecnico. Resta inteso che le difformità accertate dalla Piattaforma vanno tempestivamente comunicate al convenzionato per una verifica in contraddittorio, fermo restando quanto previsto dall’addendum alla convenzione di cui all’art. 6.3 dell’Allegato Tecnico.
5.9 Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, sarà altresì suo obbligo svolgere i servizi aggiuntivi disciplinati con l’Aderente ai sensi del successivo art. 7.4.
6. Individuazione delle Piattaforme
6.1 Le Piattaforme presso cui conferire i Rifiuti raccolti devono essere concordate tra Comieco e il Convenzionato sulla base dei criteri previsti dall’Accordo Quadro e dall’art. 3 dell’Allegato Tecnico. In particolare, le Piattaforme devono possedere le caratteristiche minime definite dall’allegato 3 all’Allegato Tecnico. Le Piattaforme individuate sono indicate nell’Allegato “Scheda Convenzione” e di norma l’individuazione si estende per tutta la durata della Convenzione.
6.2 Resta inteso che ogni e qualsiasi modifica relativa alle Piattaforme concordate, così come l’inserimento di altre Piattaforme, deve essere preventivamente concordata fra le Parti. In particolare, le Parti sono vicendevolmente tenute a motivare eventuali richieste di modifica e/o di inserimento di nuove Piattaforme, nonché a non negare in maniera arbitraria e/o irragionevole il proprio consenso alla modifica o all’inserimento richiesto dall’altra Parte.
6.3 Il conferimento del materiale in Convenzione presso Piattaforma diversa da quella individuata ai sensi dell’art. 6.1 e indicata nell’Allegato “Scheda convenzione” configura inadempimento contrattuale e determina la sospensione dei pagamenti di cui al successivo art. 13.
7. Piattaforme, Cartiere e altri soggetti Aderenti.
7.1. I Convenzionati e gli Aderenti, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le Piattaforme, provvedono alla gestione ambientale dei rifiuti di imballaggio e f.m.s. (raccolta, trasporto, riciclo e smaltimento) secondo le rispettive competenze in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
7.2. Le Piattaforme e gli Aderenti garantiscono che le attività di rispettiva competenza vengano svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.
7.3. E’ fatto obbligo agli Aderenti e alle Piattaforme di adeguare i propri impianti ad ogni disposizione di legge dettata a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a tutela dell’ambiente.
7.4. Con apposito contratto l’Aderente e la Piattaforma definiscono le responsabilità, le modalità di esecuzione ed ogni altro aspetto tecnico relativo alle operazioni da effettuarsi in Piattaforma, comprese la verifica di tutti i materiali conferiti, la gestione delle frazioni estranee e la procedura di verifica dell’umidità, secondo quanto previsto dall’art. 6 dell’Allegato Tecnico.
7.5. E’ esclusa la responsabilità di Xxxxxxx per ogni eventuale inadempimento o controversia riguardante gli aspetti disciplinati dal contratto di cui al precedente articolo 7.4, rispetto ai quali Xxxxxxx rimane terzo estraneo.
8. Funzioni di Comieco
8.1. Comieco è tenuto a svolgere, direttamente o indirettamente, le necessarie attività affinché i Convenzionati e/o gli Aderenti agiscano in conformità degli accordi assunti con la Convenzione, fermo restando le responsabilità dei proprietari dei rifiuti come indicate al successivo art. 9.
8.2. Nei limiti di quanto sopra specificato e ai fini della stipula della Convenzione, Comieco si impegna a comunicare alle Parti interessate le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta e rispondenti ai requisiti previsti dall’Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme qualora insorgano ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove esigenze tecniche e tecnologiche lo richiedano per la corretta e migliore esecuzione della convenzione.
8.3 Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, Comieco, in collaborazione con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato Tecnico. Condizioni, modalità e tempi di tali attività sono definiti in sede di stipula della convenzione locale.
9. Diritti di proprietà
9.1. Al fine della migliore garanzia del ritiro e avvio a riciclo del materiale raccolto ai sensi della presente Convenzione, si conviene che gli Aderenti divengono proprietari di detto materiale nel momento in cui esso viene conferito presso la Piattaforma prevista dalla Convenzione.
9.2. E’ in facoltà dell’Aderente disporre che la proprietà del materiale all’atto del conferimento in Piattaforma venga acquisita da quest’ultima la quale, sulla base del contratto di cui all’art. 7.4, si impegna a trasferirla all’Aderente dopo aver svolto sul materiale i servizi di lavorazione in esso previsti e regolati.
9.3 In sede locale, per la migliore esecuzione della convenzione e qualora vi siano ragioni che lo richiedano in riferimento all’avvio a riciclo del materiale, potrà essere definito dalle Parti un diverso momento di trasferimento della proprietà. In tal caso dovranno essere comunicati da Comieco i riferimenti del soggetto Aderente ovvero della Piattaforma che acquista la proprietà del materiale.
10. Gestione delle Frazioni estranee e procedura per la verifica dell’umidità
10.1 Frazioni estranee
10.1.1 La gestione delle frazioni estranee è regolata secondo quanto previsto dagli artt. 6.1, 6.2 e
6.3 dell’Allegato Tecnico.
10.1.2 Per il riconoscimento del corrispettivo e gli oneri di smaltimento si applica quanto previsto dalle tabelle di cui all’art. 6.1. dell’Allegato Tecnico.
10.1.3 La verifica del tenore di frazioni estranee presenti nel materiale raccolto avviene sulla base della procedura tipo di cui all’art. 6.2. dell’Allegato Tecnico. In particolare, sulla base del piano dei conferimenti trasmesso dal Convenzionato, Comieco, con avviso inviato tramite fax/e-mail con almeno 15 giorni di anticipo, invita il convenzionato, nella persona indicata nella convenzione, a partecipare al campionamento e all’analisi indicando il sito e il periodo (3-5 gg.) in cui si svolgeranno le analisi in contraddittorio. Il periodo di analisi (3-5 gg.) potrà essere modificato d’intesa tra le parti in funzione della frequenza di conferimento.
Il carico per la verifica verrà individuato sulla base del piano dei conferimenti trasmesso dal Convenzionato a cura di Xxxxxxx o di terzi incaricati da Comieco e identificato in relazione al documento di trasporto e stoccato in area sgombra da frazioni estranee, con adozione di tutte le cautele per la conservazione ed identificazione. Comieco o terzi incaricati informeranno telefonicamente il convenzionato, nella persona indicata nella convenzione, a partecipare al campionamento e all’analisi. Trascorse 4 ore dalla comunicazione, anche in assenza del convenzionato regolarmente avvisato, avrà avvio, sul materiale scaricato, la procedura di individuazione del campione, quindi l’analisi merceologica. Tale tempistica potrà essere modificata d’intesa tra Comieco ed il Convenzionato al fine di agevolare le operazioni di verifica e tenuto conto delle caratteristiche della piattaforma individuata in convenzione. La presente procedura sarà sottoposta a verifica entro il 31 dicembre 2005, dal Comitato di cui all’art. 8 dell’Accordo Quadro.
10.1.4 Ai sensi dell’art. 6.3. dell’Allegato Tecnico la responsabilità del Convenzionato per lo smaltimento delle frazioni estranee relative ai singoli conferimenti, per la percentuale superiore a quelle evidenziate dalle tabelle di cui all’art. 6.1. del medesimo Allegato Tecnico, è regolata secondo le modalità definite nell’addendum alla convenzione-tipo, sottoscritto dalla cartiera destinataria e dalla Piattaforma, indicante, oltre alle modalità di gestione delle frazioni estranee da parte del Convenzionato, anche il costo ed il numero programmato delle verifiche merceologiche di cui all’art. 10.1.3, il calendario dei conferimenti ed il nominativo del referente per le verifiche. Il numero di analisi per convenzionato viene definito con riferimento alla successiva tabella e sulla base delle criticità emerse nella gestione della convenzione, di esigenze di carattere statistico, del sistema Comieco.di gestione qualità e ambiente redatto secondo le norme ISO 9001:2000 e ISO 14001:2004.
Ton gestite anno | Numero analisi anno |
>= 11.000 | 1 ogni 2 mesi |
6.000 – 11.000 | 1 ogni 4 mesi |
2.000 - 6.000 | 1 ogni 6 mesi |
< 2000 | 1 ogni anno |
10.2 Umidità
10.2.1 Fatta salva una tolleranza del 10% di umidità del materiale conferito, la quota di umidità eccedente deve essere dedotta dal totale del peso riscontrato in base alla procedura tipo descritta all’art. 6.4. dell’Allegato Tecnico.
10.2.2 Per il riconoscimento del corrispettivo in presenza di umidità superiore al 10%, si applica quanto previsto dalla tabella di cui all’art. 6.4 dell’Allegato Tecnico.
11. Ulteriori responsabilità
Per quanto altrove non specificato le Parti assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti.
12. Corrispettivi
12.1 Per il servizio di raccolta degli imballaggi con un livello di umidità non superiore al 10%, svolto in esecuzione della Convenzione, Comieco si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi previsti dall’art. 5 dell’Allegato Tecnico.
12.2 Per i bacini costituiti da più Comuni appartenenti alla fascia di popolazione inferiore a
100.000 abitanti ma che aggregati in consorzio - anche con la forma societaria - complessivamente sommino più di 100.000 abitanti, l’applicazione dei corrispettivi verrà attuata secondo la seguente progressione di riduzione del differenziale, pari a 5,20 euro, tra le due fasce di corrispettivo:
- dal 1.01.04, si applicherà il corrispettivo di 84,00 euro/tonnellata (78,80 + 5,20);
- dal 1.07.05 si applicherà il corrispettivo di 83,48 euro/ton (78.80 + 4,68 con riduzione del differenziale pari al 10%);
- dal 1.01.06 si applicherà il corrispettivo di 82,44 euro/ton (78.80 + 3,64 con riduzione del differenziale pari al 30%);
- dal 1.01.07 si applicherà il corrispettivo di 80,88 euro/ton (78,80 + 2,08 con riduzione del differenziale pari al 60%);
- dal 1.01.08 si applicherà il corrispettivo di 78,80 euro/ton (con azzeramento del differenziale).
Resta inteso che tale progressione si applica unicamente ai comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti che sulla base delle convenzioni attuative del precedente Allegato tecnico percepiscono il corrispettivo pari ad €/ton 83,12. Sono salvaguardate le eventuali scelte effettuate dai singoli Comuni in conformità all’Allegato tecnico.
12.3 Il Convenzionato prende atto ed accetta quanto previsto dall’art. 4 dell’Allegato Tecnico con riferimento al rapporto tra raccolta congiunta e raccolta selettiva rilevato alla data del 31/12/2003.
12.4 Fermo restando il riferimento alla data del 31 dicembre 2003 per la determinazione del rapporto fra raccolta congiunta e raccolta selettiva, l’articolo 4 dell’Allegato Tecnico troverà applicazione dal 1 luglio 2004 ai soli fini del riconoscimento dei corrispettivi. Con riferimento al primo semestre del 2004, pertanto, i corrispettivi concernenti la raccolta selettiva verranno riconosciuti per intero.
12.5 Nel caso di raccolta congiunta di imballaggi e f.m.s., il riciclatore individuato da Comieco riconosce per le f.m.s. il prezzo riportato nella tabella di cui all’art. 5 dell’Allegato Tecnico. Ove richiesto, Xxxxxxx farà in modo che al convenzionato vengano fornite le opportune garanzie finanziarie per assicurare il pagamento del prezzo previsto per la cessione delle
f.m.s. in caso di insolvenza del riciclatore; dette garanzie verranno definite a livello di singola convenzione locale. Resta espressamente esclusa ogni e qualsiasi altra responsabilità di Xxxxxxx, soprattutto in relazione ad eventuali servizi prestati dal convenzionato su diretto incarico del riciclatore.
12.5 bis Il Convenzionato prende atto che, in attuazione di quanto previsto all’art. 12.5 delle Condizioni generali, Comieco ha posto in essere un’apposita garanzia fideiussoria. Il Convenzionato riconosce ed accetta che, per poter usufruire della predetta garanzia, esso ha l’onere di emettere tempestivamente (i.e., in conformità alla disciplina in materia di IVA) le fatture verso il riciclatore delle f.m.s., nonché di comunicare per iscritto a Comieco la situazione di insolvenza del riciclatore entro il termine di sei mesi
dalla scadenza della prima fattura rimasta insoluta. In caso di mancata emissione tempestiva della fattura, così come in caso di mancato rispetto del termine di sei mesi per il pagamento della fattura tempestivamente emessa, l’insoluto non verrà coperto dalla garanzia accesa da Comieco ed il convenzionato non vanterà nessuna pretesa né eserciterà alcuna azione, a tale titolo, nei confronti dello stesso Comieco. Restano invece ferme le pretese del convenzionato verso il riciclatore indicato nella Convenzione locale.
Quanto precede non trova applicazione nel caso in cui il riciclatore abbia rilasciato direttamente al convenzionato un’apposita garanzia, che sia stata accettata dal convenzionato medesimo. In tale eventualità, nessuna pretesa il convenzionato potrà vantare nei confonti di Comieco.
13. Fatturazione e pagamenti
13.1. Fatturazione
13.1.1 La fatturazione nei confronti di Comieco per i corrispettivi di cui all’art. 12.1. avviene secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’Allegato Tecnico e con modalità di trasmissione definite con Comieco (es., fatturazione tramite sito web).
13.1.2 Per le fms il Convenzionato, con cadenza mensile provvederà ad emettere fattura per il materiale conferito in Piattaforma durante il mese precedente nei confronti:
- degli Aderenti qualora, all’atto del conferimento, la proprietà del materiale conferito sia acquisita dagli Aderenti;
- della Piattaforma, qualora, all’atto del conferimento, la proprietà del materiale conferito sia acquisita dalla Piattaforma ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 9.2.
La fatturazione deve avvenire secondo modalità di trasmissione definite e comunicate in tempo utile dagli Aderenti o dalle Piattaforme direttamente al Convenzionato.
13.2. Effettuazione e sospensione dei pagamenti
13.2.1 I pagamenti delle fatture di cui all’art. 13.1.1. sono effettuati a 30 giorni data fattura fine mese.
13.2.2 I pagamenti delle fatture di cui all’art. 13.1.2. sono effettuati a 90 giorni data fattura fine mese.
13.2.3 Nel caso di convenzione per l’avvio a riciclo dei soli rifiuti di imballaggio provenienti da raccolta congiunta previa separazione delle f.m.s. a cura del convenzionato, quest’ultimo è reso edotto che Comieco si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti relativi ai rifiuti di imballaggio in attesa degli esiti delle verifiche merceologiche di cui all’art. 10.1.3. In tal caso Comieco dovrà darne comunicazione scritta al convenzionato almeno 7 giorni prima dell’inizio della verifica.
13.2.4 In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione ed in particolare nei casi di cui agli artt. 5.6 e 6.3 Comieco potrà sospendere i pagamenti, dandone motivata comunicazione scritta al Convenzionato. Parimenti, Comieco potrà sospendere i pagamenti in ragione degli esiti dei controlli incrociati previsti al precedente articolo 5.7. In tal caso Comieco è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Convenzionato entro la scadenza del termine di pagamento della fattura cui la comunicazione si riferisce. Rimane salvo quanto previsto dal successivo art. 16.
14. Stipula e durata della Convenzione
14.1 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 dell’Allegato Tecnico con riferimento alle opzioni di convenzionamento, la Convenzione diviene efficace con la sua sottoscrizione ad opera di entrambe le Parti e resta efficace fino a quando resterà in vigore l’Accordo Quadro, pure nel caso in cui la durata di quest’ultimo venga prorogata, anche in via di mero fatto. Resta peraltro inteso che, poiché l’efficacia dell’Accordo Quadro decorre dal 1 gennaio 2004, per quei Convenzionati che, a tale data, avevano in essere con Comieco la convenzione locale stipulata in vigenza del precedente Accordo Quadro ANCI/CONAI (sottoscritto in data 8 luglio 1999), l’art. 5 dell’Allegato Tecnico si applica a decorrere dal 1 gennaio 2004.
14.2 Decorsi 24 mesi dalla stipula della Convenzione il Convenzionato può recedere, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta da inviarsi a Comieco con un preavviso di almeno quattro mesi rispetto al momento in cui il recesso avrà effetto. La comunicazione dovrà specificare, a pena di nullità, che, a decorrere dalla data del recesso, Comieco sarà sollevato da qualsiasi obbligo di ritiro del materiale cellulosico.
14.3 Nel caso in cui il Convenzionato abbia sottoscritto la Convenzione sulla base della Delega di cui all’articolo 2, lett. l), la durata della Convenzione coincide con quella prevista per la Delega. La Convenzione viene quindi a cessare in ogni caso in cui la Delega perda efficacia, per scadenza del termine o altra ragione che ne determini l’inefficacia.
14.4 Eventuali modifiche e adeguamenti che dovessero avvenire nell’Accordo e/o nell’Allegato Tecnico dovranno intendersi automaticamente recepite ad integrazione o modifica della presente Convenzione.
15. Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), Comieco con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
- acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
- rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
- gestione commerciale dei rapporti con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
- servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
- gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto di accedere ai Suoi dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento.
16. Penali e inadempimenti
16.1. Il Convenzionato che conferisce materiale proveniente da raccolta differenziata effettuata fuori privativa è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del controvalore di un anno di corrispettivo, sulla base delle quantità indicate nell’allegato “scheda convenzione” E’ fatto salvo il maggior danno.
16.2 Alla stipula delIa convenzione il Convenzionato comunica a Comieco il quantitativo previsionale annuo dei conferimenti sulla base del bacino di raccolta servito, del sistema di raccolta attivato e della stagionalità dei conferimenti. Il convenzionato si impegna ad aggiornare il quantitativo previsionale sulla base dei conferimenti effettuati e nel caso di modifica della composizione del bacino di raccolta. Nel caso in cui il convenzionato non comunichi la variazione del quantitativo previsionale dei conferimenti, in presenza di conferimenti mensili difformi per almeno un trimestre (sia in eccesso che in difetto) di oltre il 20% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile definito in convenzione, trascorsi tre mesi, Comieco ha diritto a rivalersi sul Convenzionato riducendo il corrispettivo in misura pari al corrispettivo previsto dalla convenzione applicato alla differenza tra il quantitativo effettivamente conferito ed il quantitativo previsionale definito in convenzione. Tale procedura non si applica per le convenzioni con bacino complessivo inferiore a 15.000 abitanti.
16.3. Nei casi di cui ai precedenti commi nonché nei casi di inadempimento a quanto previsto agli artt. 5.6 e 6.3 della presente Convenzione sarà inoltre facoltà di Comieco recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso, dandone comunicazione al Conai e all’Osservatorio Nazionale Rifiuti di cui all’art. 26 del Decreto. In tal caso Xxxxxxx avrà altresì facoltà di agire a tutela dei propri interessi e di quelli degli Aderenti per gli eventuali danni subiti o subendi a causa dell’inadempimento.
16.4 In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di Comieco, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato ai sensi dell’articolo 13.2.4 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal convenzionato, il convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti , per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
17. Cessione della Convenzione, modifiche e comunicazioni
17.1. Nessuna delle Parti potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte.
17.2. Qualsiasi modifica alla Convenzione sarà valida ed efficace solo se formalizzata per iscritto e debitamente sottoscritta dai rispettivi rappresentanti delle Parti a ciò autorizzati.
17.3. Qualsiasi richiesta, domanda o comunicazione fra le Parti in merito alla Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto.
18. Pattuizioni tra le Parti
La Convenzione, unitamente agli Allegati in essa contenuti, sostituisce gli accordi intercorsi tra le Parti in merito alle attività in oggetto e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, orale o scritto, eventualmente stipulato tra le Parti.
19. Clausola compromissoria
19.1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente Convenzione comprese quelle relative alla validità, all’esecuzione, alla risoluzione e all’interpretazione della Convenzione ed ai diritti ed obblighi ad essa connessi, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente, salvo quanto è di competenza dei Comitati di cui agli articoli 7 ed 8 dell’Accordo Quadro. In via generale, la sede competente dell’arbitrato è, per il Convenzionato avente sede nelle regioni del nord Italia: Milano; nelle regioni del centro Italia e Sardegna: Roma; nelle regioni del sud Italia e Sicilia: Napoli; salvo diverso accordo fra le parti.
19.2. Gli Arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.
19.3. In via generale, la sede competente dell’arbitrato è il capoluogo di provincia in cui ha sede il Convenzionato, salvo diverso accordo tra le Parti.