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Allegato n. 4
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DI UNA PORZIONE DI TERRENO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA PISTA DI MOUNTAIN BIKE IN LOCALITÀ S. ONOFRIO.
L’anno 2017, il giorno del mese di , in Tagliacozzo, presso la Casa Municipale, viene sottoscritta la presente convenzione
T R A
il Comune di Tagliacozzo, P.IVA 00189250665, nella persona del , domiciliato ai fini della carica presso il Comune medesimo, Piazza Duca gli Abruzzi, Tagliacozzo (AQ)
E
l’Associazione Sportiva Dilettantistica , P.IVA , nella persona del Presidente, , domiciliata ai fini della carica in xxx (xxxx xxxxxxx), Xxxxxxxxxxx (XX),
i quali assumeranno nel prosieguo la definizione rispettiva di Concedente e Concessionario.
PREMESSO
che con determinazione n. del è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica ed è stato approvato lo schema di convenzione per l’assegnazione in concessione, mediante procedura aperta, di una porzione di terreno per la realizzazione e gestione di una pista di mountain bike in località S. Onofrio, con le modalità contenute nella presente convenzione,
si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - AREA IN GESTIONE
Il Comune di TAGLIACOZZO concede a , che accetta, l’utilizzo di una porzione dell’area di proprietà comunale sita in località S. Onofrio, adiacente allo Stadio “X. Xxxxx”, distinta al Catasto Terreni del Comune di Tagliacozzo al Fg. 29 p.lla 650, di complessivi mq. 9.000,00, per la realizzazione e gestione di una pista di mountain bike.
L’area è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto a , che lo prende in consegna.
dà atto del fatto che l’area è idonea allo svolgimento dei servizi cui potrebbe essere destinata.
Il Concedente dichiara e riconosce che il terreno concesso ed eventuali successive opere autorizzate, con o senza finanziamenti e benefici economici da parte dello stesso, sono e resteranno di piena ed esclusiva proprietà del Comune stesso.
ART. 2 DURATA
La durata della presente convenzione decorre dal ed avrà durata di anni 6 (sei).
Allo scadere del contratto il concessionario si obbliga a restituire l’area libera da ogni attrezzatura che lo stesso abbia eventualmente posto in essere per le sue attività; fermo restando che le eventuali attrezzature non amovibili presenti sull’area alla data della cessazione diverranno automaticamente proprietà del Comune.
ART. 3 MODALITA’ D’USO ED ACCESSO ALLA STRUTTURA
Detta area sarà concessa nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta.
L’utilizzo della porzione di terreno oggetto della presente convenzione è riservato principalmente per attività ciclistica di allenamenti svolti direttamente dal concessionario.
L’uso degli impianti da parte di terzi che ne facciano richiesta per la pratica degli sport consentiti sulle aree oggetto della presente Convenzione è autorizzato esclusivamente dal Concessionario che ne è pienamente responsabile, previo il parere favorevole da parte del Concedente.
ART. 4 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere sull’area personale (assistenza agli utenti, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, sicurezza, addetti al pronto soccorso e all’emergenza) qualitativamente e quantitativamente necessario all’adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il Concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità.
Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.
Il Concessionario ha pure l’obbligo dell’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.
Il Concessionario deve provvedere alla tenuta dell’area e alla relativa gestione, adeguandosi alle disposizioni legislative vigenti.
Il Concessionario dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti:
1) l’impianto dovrà essere utilizzato per lo svolgimento dell’attività ciclistica e per l’esecuzione di corsi per l’avviamento alla pratica della mountain bike e per altre attività sportive e ludico-motorio- ricreative compatibili;
2) il soggetto affidatario si obbliga a realizzare e gestire i beni ricevuti in uso assumendosi i seguenti oneri economici e gestionali: oneri di realizzazione della pista, apertura e chiusura, pulizia, custodia e sorveglianza; manutenzione ordinaria; presa in carico delle spese connesse all’utilizzo della pista;
3) non saranno consentiti al soggetto affidatario interventi di modifica degli impianti, neppure parziali, salvo preventivo consenso scritto da parte del Comune;
4) il Concessionario potrà dotare l'area di attrezzature finalizzate allo svolgimento dell'attività sportiva; al Concessionario competeranno tutte le spese derivanti dalla messa in sicurezza ed in esercizio della pista e di eventuali attrezzature (collaudi, controllo dei D.P.I., assicurazioni, attività fiscale conseguente);
5) il soggetto affidatario dovrà garantire le professionalità necessarie per la gestione del servizio; in particolare, il personale incaricato dell'attività di insegnamento dovrà essere in possesso della qualifica/diploma di istruttore tecnico nella disciplina oggetto di insegnamento;
6) il soggetto affidatario metterà gli impianti a disposizione gratuita del Comune e di altri eventuali soggetti che organizzano iniziative e attività in collaborazione con l’ente e comunque per finalità di interesse pubblico, con un congruo preavviso e previa definizione di accordi per assicurare la compatibilità degli utilizzi richiesti con le attività ordinarie del soggetto affidatario e degli altri soggetti autorizzati all’utilizzo degli impianti; il soggetto affidatario dovrà altresì garantire l’accessibilità e la fruibilità gratuita degli impianti al Comune e ad altri eventuali soggetti da questo individuati per esigenze legate all’espletamento di servizi di primo soccorso, protezione civile ed altri servizi analoghi connessi a pubbliche finalità, secondo modalità preventivamente comunicate dal Comune;
7) il Comune potrà revocare in qualunque momento l’affidamento dell’area, previa formale
comunicazione al soggetto affidatario, nel caso in cui alla stessa venga attribuita una destinazione diversa da quella prevista dalla convenzione stipulata con l’ente, o per altre gravi violazioni di quest’ultima; il Comune potrà altresì revocare l’affidamento in caso di indisponibilità o impraticabilità degli impianti per comprovabili motivi (ivi compresi quelli inerenti al regolare funzionamento dei medesimi in conformità delle vigenti normative in materia), senza dover corrispondere al soggetto affidatario alcun compenso o indennizzo.
8) è vietata l’introduzione nell’area di automezzi, motocicli e qualsiasi altro veicolo non autorizzato;
9) è necessario controllare che sulla pista non vengano abbandonati oggetti personali né altro tipo di materiale che possa ostacolare la pratica sportiva del ciclismo;
10) l’area potrà essere utilizzata direttamente o sub-concessa ad associazioni e federazioni sportive del territorio in modo occasionale o continuativo previa autorizzazione del Concedente;
11) è a carico del Concessionario l’eventuale omologazione impianto;
12) il Concessionario è tenuto a segnalare al Concedente eventuali danni/guasti alle strutture entro 24 ore dalla verifica del danno/ guasto a mezzo mail o telefono.
Sono a totale carico del Concessionario:
- le spese per l’acquisto di materiali per l’igiene della struttura, servizi di pertinenza;
- le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso);
- ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presenteconvenzione.
Il Concessionario inoltre si farà carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione dell’area, comprese eventuali utenze per acqua, luce e quant'altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti se dovute.
Il collaudo di eventuali opere eseguite spetta all’Affidante, mentre tutti gli eventuali certificati di agibilità od autorizzazioni necessarie per l’utilizzazione del complesso sportivo saranno a carico dell’Affidatario.
ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE
Il canone annuo per la gestione in concessione della suddetta area è di € .
Il canone dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione entro il 30 giugno di ogni anno.
Il canone annuo sarà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall’ISTAT nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel periodo precedente.
ART. 6 MANUTENZIONE ORDINARIA
Il Concessionario è tenuto in via esclusiva a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dell’area concessa in uso nel rispetto delle indicazioni impartite, se necessario, dagli uffici comunali competenti.
La manutenzione straordinaria resta in capo al Concedente.
II Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che il Concedente invia per il controllo delle condizioni di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria richiesti.
ART. 7 RESPONSABILITA’ VERSO TERZI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario, che ne sarà il solo responsabile; la mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.
Il Concessionario sarà ritenuto responsabile dell’operato dei propri dipendenti, volontari e/o addetti a qualunque titolo impiegati nell’espletamento delle attività e servizio oggetto della convenzione e pertanto è tenuto a rispondere di qualsiasi danno, a persone e/o a cose, eventualmente arrecato a terzi. Il Concessionario manleva pertanto il Comune da qualsiasi richiesta e/o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei confronti dei richiamati soggetti.
A tale scopo il Concessionario ha stipulato un contratto di assicurazione di responsabilità civile verso terzi (RCT), con scadenza al , con la compagnia assicuratrice , certificato n. , che copre lo stesso dai rischi contro terzi e per danni alle strutture in uso con un massimale di € .
Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per infortuni che dovessero occorrere al personale del Concessionario durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
Costituirà onere a carico del Concessionario il risarcimento dell’ammontare dei danni - o di parte di essi - non risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell’insufficienza dell’assicurazione la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità che gli incombono ai sensi di legge.
ART.8 SUB CONCESSIONE
E’ possibile sub-concedere, anche in forma parziale, l’area, previa autorizzazione scritta del Concedente.
ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’ affidamento della gestione potrà essere revocata in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
- introduzione di attività diversa da quelle indicate nell’offerta tecnica in sede di gara, se non previa espressa autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione Comunale;
- arbitrario abbandono da parte del Concessionario della struttura e degli impianti;
- sub-concessione, anche parziale della gestione dell’area, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno tre) gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente concessione;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione;
- danni agli ospiti, fruitori, all’amministrazione, ai beni della Amministrazione stessa derivanti da dolo o colpa grave;
- segnalazione da parte degli organi di polizia e/o giudiziari di fatti o situazioni lesive dell’ordine pubblico;
- gravi irregolarità nei versamenti previdenziali ed assistenziali del personale utilizzato;
- mancato pagamento puntuale del canone annuo di concessione;
-
- richiesta da parte del Concessionario di recedere con preavviso di almeno 3 mesi.
La presente convenzione decadrà qualora venisse sciolta o venisse modificato l’atto costitutivo, mutandone i principi cui oggi è ispirato.
La risoluzione del contratto per uno dei motivi di cui sopra, comporta l’immediata restituzione dei luoghi senza alcuna pretesa di indennizzo.
ART. 10 CONTROVERSIE
In caso di controversie che potessero insorgere relativamente all’applicazione della presente convenzione, qualora non sia possibile comporle in via amministrativa, le parti contraenti eleggono come Foro competente quello di Avezzano.
ART. 11 FORMA DEL CONTRATTO
Il presente contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata, con registrazione in caso d’uso. Tutte le spese attinenti al presente atto sono a carico del Concessionario.
ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Tagliacozzo esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Tagliacozzo, con sede in Xxxxxx Xxxx xxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxxxxxx (XX). Sono incaricati del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento.
ART. 13 RINVIO
Per quanto non previsto nella presente, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel Codice Civile o nelle disposizioni di legge specifiche riguardanti l'oggetto della presente convenzione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
per il Concedente per il Concessionario
il Sindaco pro-tempore il Legale Rappresentante