CAPITOLO 1
CAPITOLO 1
L’ATTIVITÀ CONTRATTUALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SOMMARIO: 1. L’attività contrattuale della p.a.: nozioni introduttive. – 2. Le opere e i lavori pubblici. – 3. I servizi e le forniture. – 4. I sistemi diretti per la realizzazione delle opere, servizi e forniture. – 5. Le esternalizzazioni. – 5.1. L’appalto. – 5.2. Il general contractor come forma peculiare dell’appalto. – 5.3. I contratti di partenariato pubblico privato. – 5.4. La concessione di lavori e servizi. – 5.5. Il project financing: la realizzazione di opere pub- bliche da parte di soggetti privati. – 5.6. La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità. – 5.7. Il contratto di disponibilità. – 5.8. Le sponsorizzazioni. – 5.9. I con- tratti misti. – 6. Le amministrazioni aggiudicatrici. – 7. I settori speciali.
1. L’attività contrattuale della p.a.: nozioni introduttive
Le amministrazioni per svolgere le funzioni attribuite dalle norme possono utilizzare atti di diritto pubblico e negozi di diritto privato.
Con l’attività di diritto pubblico, l’amministrazione esercita un potere in posizione di superiorità rispetto al privato. Infatti, per il raggiungimento degli interessi pubblici, l’ordinamento attribuisce all’amministrazione poteri che le consentono di adottare atti unilaterali idonei a produrre effetti giuridici nei confronti di altri soggetti prescindendo dal loro consenso (si pensi al potere di espropriazione della proprietà privata o all’apposizione di un vincolo su un bene privato). Tale attività si svolge attraverso procedimenti e provvedimenti amministrativi.
Il procedimento consiste in una sequenza di atti tra loro concatenati volti all’adozione di un atto finale, il provvedimento, attraverso il quale la p.a. ma- nifesta verso l’esterno la propria volontà. Una delle caratteristiche più rilevanti del provvedimento è quella dell’imperatività che consiste nell’idoneità di co- stituire, modificare o estinguere situazioni giuridiche soggettive dei privati senza il loro consenso.
Con riferimento a questa tipologia di attività, il principio di legalità svolge una funzione di garanzia per il privato. La garanzia è rappresentata dal fatto
che la p.a. deve agire seguendo schemi predeterminati dalla norma. In tal sen- so, la predeterminazione normativa delle modalità di azione consente al priva- to di poter controllare l’operato dell’amministrazione, anche al fine di evitarne eventuali abusi. Le norme, quindi, devono disciplinare in maniera puntuale il modo in cui si svolge l’attività del soggetto pubblico, le categorie di atti che esso può emanare e gli effetti che derivano da tali atti nella sfera giuridica del privato.
I corollari del principio di legalità sono il principio di tipicità e quello di nominatività degli atti in base ai quali possono essere adottati solo gli quelli previsti dalla legge, in presenza dei presupposti e per i motivi dalla legge stessa indicati, secondo un procedimento minuziosamente regolato dalle norme.
Gli istituti di carattere generale applicabili a tutti i procedimenti e i provve- dimenti amministrativi sono disciplinati dalla l. 7 agosto 1990, n. 241. Tale normativa regolamenta alcuni istituti fondamentali che devono trovare appli- cazione a tutti i procedimenti amministrativi in chiave di garanzia del privato: si pensi al responsabile del procedimento, alla partecipazione al procedimento, al diritto di accesso agli atti, alla motivazione del provvedimento amministra- tivo.
Il provvedimento amministrativo, però, è solo una delle modalità attraver- so le quali l’amministrazione agisce per il soddisfacimento degli interessi pubblici.
Accanto all’attività di diritto pubblico, infatti, viene in rilievo l’attività di di- ritto privato e, in particolare, l’attività contrattuale della p.a.
In passato, il ruolo del contratto nell’ambito dell’azione amministrativa era piuttosto marginale. Esso era considerato solo lo strumento giuridico attraver- so il quale l’amministrazione poteva procurarsi i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le proprie funzioni (costruzione di opere pubbliche, acquisi- zione di servizi o di beni). Ora, invece, il contratto si affianca al provvedimen- to per la cura diretta delle finalità istituzionali dell’ente pubblico. Infatti, l’art. 1, c. 1 bis, l. 241/1990 prevede che l’amministrazione pubblica, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le regole e i principi del dirit- to privato, salvo che la legge non disponga diversamente.
In generale, il contratto è manifestazione dell’autonomia privata ossia del potere riconosciuto dall’ordinamento alle parti di autoregolare i propri interes- si, facoltà che coincide essenzialmente con la libertà di concludere o meno un contratto, di fissarne il contenuto, di scegliere la persona del contraente. Inol- tre, è espressione di autonomia negoziale l’individuazione di schemi contrat- tuali innovativi, non disciplinati da alcuna norma, purché l’interesse che i con- traenti intendono perseguire sia meritevole di tutela. I privati, quindi, possono disciplinare i loro rapporti con contratti atipici. L’autonomia o libertà negozia-
le è funzionale alla tutela del principio costituzionale della libera iniziativa economica (art. 41 Cost.) e si caratterizza per la libertà nella scelta del fine e del mezzo, ossia per il fatto che il regolamento di interessi è nella piena dispo- nibilità delle parti negoziali.
Il problema dell’autonomia negoziale si pone in maniera peculiare per le pub- bliche amministrazioni che come soggetti di diritto hanno sicuramente la piena capacità giuridica, sia di diritto pubblico sia di diritto privato (art. 11 c.c.). Le amministrazioni sono titolari di qualsiasi situazione giuridica di diritto privato, attiva o passiva e possono adottare (ovviamente salvo i limiti che derivano dall’essere una entità giuridica e non fisica) ogni atto o negozio giuridico pre- visto dal diritto privato. Tuttavia, l’attività di diritto privato della p.a. non è li- bera ma orientata al raggiungimento del fine pubblico imposto dalle norme e deve essere improntata ai canoni della legalità e della imparzialità. La libertà nella determinazione delle finalità da perseguire che costituisce l’essenza del- l’autonomia negoziale non può, quindi, caratterizzare l’attività negoziale delle amministrazioni. La circostanza che l’amministrazione non sia titolare di auto- nomia negoziale, non impedisce, però che questa sia libera di individuare lo strumento negoziale migliore per la cura del proprio interesse. Infatti, nell’atti- vità contrattuale si attenua il carattere garantistico del principio di legalità che impone l’utilizzo dei procedimenti e dei provvedimenti predeterminati dalla norma. La p.a. non agisce come autorità ma si pone su un piano di tendenziale parità con il privato. Di conseguenza, non è necessario che una norma di legge disciplini puntualmente tutte le fasi dell’azione ma è sufficiente che indichi il fine da perseguire, rimettendo all’amministrazione la scelta dello strumento da utilizzare, sulla base della effettiva idoneità al raggiungimento dello scopo dettato dalla norma.
In questo senso, il principio di legalità non si atteggia più come garanzia nei confronti del privato, bensì come indirizzo dell’azione della p.a. I principi di tipicità e nominatività, espressione della legalità garanzia, non vengono in rilievo nell’attività contrattuale della p.a. Da ciò deriva che le pubbliche am- ministrazioni sono libere di individuare anche strumenti negoziali non espres- samente previsti dalle norme per il raggiungimento delle finalità pubbliche lo- ro attribuite.
Il codice civile definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Per l’ordinamento giuridico sono indifferenti le modalità di formazione della volontà contrattuale e le modalità di individuazione del contraente. I pri- vati, infatti, possono porre in essere comportamenti del tutto antieconomici nella definizione dei loro rapporti patrimoniali. Per le pubbliche amministra- zioni il discorso è differente. Infatti, la circostanza che l’attività contrattuale sia funzionalizzata ha evidenti ripercussioni sul momento di formazione della
volontà dei soggetti pubblici. Questi devono individuare, in modo trasparente e oggettivo, il “giusto” contraente, ossia il contraente più affidabile. Ciò per- ché le amministrazioni, nel perseguire i propri scopi, devono impiegare nel modo migliore possibile il denaro e le risorse pubbliche. Peraltro, il miglior contraente non necessariamente è quello che fa spendere meno alla p.a. ma è quello che risponde meglio degli altri alla realizzazione degli scopi pubblici che l’amministrazione deve soddisfare con il contratto. L’attività di selezione del contraente, quindi, deve rispondere ai principi costituzionali del buon an- damento e dell’imparzialità (art. 97 Cost.). Da ciò deriva che la fase riguar- dante la scelta del contraente è caratterizzata da una valutazione comparativa, oggettiva, secondo criteri predeterminati, delle offerte che pervengono all’am- ministrazione. Questa fase è regolata dalle norme del diritto pubblico, quindi da procedimenti e provvedimenti amministrativi.
Una volta individuato il contraente e instaurato il rapporto negoziale, le parti si trovano in una posizione di tendenziale parità per cui la fase di esecuzione del contratto è disciplinata dalle norme del diritto privato, anche se in questa fase comunque emergono non di rado deviazioni consistenti dagli istituti privatistici in considerazione della peculiare natura del contraente pubblico.
Questa commistione di discipline, pubbliche e private, caratterizza la no- zione di contratto a evidenza pubblica.
Nell’evidenza pubblica coesistono, infatti, comportamenti giuridici che si manifestano attraverso atti privati doppiati da atti amministrativi con l’obiet- tivo di far risaltare in tutta la vicenda contrattuale il necessario rispetto dell’in- teresse pubblico da parte dell’amministrazione e, conseguentemente, renderne controllabile l’operato.
In particolare, l’attività contrattuale delle amministrazioni si suddivide in due fasi.
La prima fase, che si può definire procedimentale, riguarda tutta l’attività volta alla scelta del contraente privato, da quando l’amministrazione decide di contrarre (deliberazione o determinazione di contrattare), procede alla selezio- ne (bando di gara, valutazione delle offerte), opera la scelta (aggiudicazione della gara) fino alla eventuale fase di approvazione e di controllo. Questa pri- ma parte di attività è integralmente disciplinata dal diritto amministrativo; l’am- ministrazione agisce in una posizione di supremazia utilizzando poteri pubbli- cistici, adottando provvedimenti amministrativi di tipo autoritativo nei con- fronti dei terzi (si pensi al bando di gara, ai provvedimenti di esclusione dei concorrenti, alla graduatoria finale e alla aggiudicazione del contratto). Poiché in questa fase vengono in rilevo poteri pubblicistici, la giurisdizione sulle pro- cedure di selezione del contraente appartiene al giudice amministrativo, ossia al giudice che esprime il proprio sindacato sul corretto esercizio del potere amministrativo.
La seconda fase, che si può definire negoziale, va dalla stipulazione del con- tratto fino al suo adempimento o alla disciplina dei rimedi per l’inadempimento con le connesse eventuali fasi transattive, contenziose, arbitrali e si caratterizza per il fatto che le parti si trovano in posizione di parità. Le parti sono titolari di diritti soggettivi e di obblighi giuridici da far valere secondo le forme del diritto civile dinanzi al giudice ordinario, ossia al giudice che può sindacare l’attività della p.a. non riconducibile all’esercizio di poteri pubblicistici.
Le due fasi, però, non si trovano in una condizione di reciproca indipen- denza. Infatti, le vicende che coinvolgono la fase procedimentale si possono ripercuotere sulla sorte del contratto stipulato. Basti pensare al fatto che l’an- nullamento di un’aggiudicazione da parte del giudice amministrativo può com- portare la dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato e il subentro nello stesso dell’impresa vittoriosa del contenzioso.
A sua volta l’iter pubblicistico di formazione dei contratti si suddivide in quattro fasi: la deliberazione a contrarre, la selezione del contraente, la stipula del contratto e la sua approvazione.
Il presupposto indefettibile per l’avvio dell’iter di formazione del contratto è l’inserimento dell’intervento da realizzare nell’atto di programmazione, at- traverso il quale si individuano i bisogni della collettività e le risorse finanzia- rie da stanziare per la realizzazione dell’intervento.
La deliberazione a contrarre è un atto interno al procedimento di evidenza pubblica attraverso il quale la p.a. individua gli elementi essenziali del contrat- to e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. La delibera- zione a contrarre rappresenta non solo l’atto attraverso il quale si avvia il pro- cedimento ma anche quello con il quale l’amministrazione compie le proprie scelte strategiche in ordine alla realizzazione di un determinato obiettivo ed esplicita la propria volontà contrattuale. Per tali ragioni nella deliberazione a contrarre devono essere indicati, lo scopo specifico che con il contratto intende perseguire nell’ambito delle finalità istituzionali dell’ente; l’oggetto del con- tratto; la sua forma; le clausole ritenute essenziali; le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.
La deliberazione a contrarre ha un ruolo importante nella formazione del con- tratto sia perché specifica, più o meno compiutamente, il contenuto del futuro negozio sia perché conferisce la legittimazione a contrattare all’organo cui com- xxxx di manifestare la volontà negoziale dell’ente nei confronti dell’altro contra- ente. Per questo è atto necessario per rendere possibile la successiva attività ne- goziale. Nella determinazione a contrarre devono essere anche indicate le ragioni per le quali l’amministrazione ha ritenuto di dover utilizzare procedure derogato- rie rispetto a quelle ordinarie o la preferenza di alcuni fattori di ponderazione ri- spetto ad altri da inserire nel bando.
La scelta del contraente avviene attraverso procedure dirette ad assicurare
l’individuazione della migliore offerta. La procedura di scelta si deve ispirare ad alcuni principi elencati in via generale dal codice dei contratti che, peraltro, sono in parte comuni a quelli che informano l’esercizio di qualsiasi attività amministrativa (art. 30, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, codice dei contratti; art. 1, l. 241/1990).
Il principio di economicità riguarda l’uso ottimale delle risorse da impiega- re nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione del contratto. Una delle declinazioni del principio di economicità consiste nel divieto di aggrava- re il procedimento amministrativo con oneri inutili per i cittadini e le imprese ovvero con il divieto di ripetizione di attività amministrative già effettuate con riferimento a un medesimo contratto. Il principio di economicità può essere, poi, subordinato a criteri ispirati a esigenze sociali, alla tutela della salute, del- l’ambiente, del patrimonio culturale e dello sviluppo sostenibile. I principi del- la tutela dell’ambiente e della efficienza energetica dimostrano l’intenzione del legislatore nazionale, in consonanza con quella del legislatore europeo, di utilizzare i contratti della p.a. anche come strumenti di politica ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile.
Il principio di efficacia attiene alla congruità degli atti dell’amministrazio- ne rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati.
Il principio di tempestività si identifica nell’esigenza di non dilatare la du- rata del processo di selezione dei contraenti in assenza di obiettive ragioni.
Il principio di correttezza consiste nella tenuta da parte dell’amministrazio- ne di una condotta leale, improntata a buona fede sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione.
Il principio di libera concorrenza attiene all’effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati.
I principi di non discriminazione e di parità di trattamento riguardano la va- lutazione equa e imparziale dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o re- strizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione.
Il principio di trasparenza e pubblicità attiene alla conoscibilità delle pro- cedure di gara, nonché all’uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure.
Il principio di proporzionalità riguarda l’adeguatezza e idoneità dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento e, quindi, impone che la ri- chiesta di requisiti per la partecipazione alle gare sia congrua rispetto alla pro- cedura e all’importo del contratto da affidare.
Infine, ogni procedura selettiva deve essere informata al principio di preven- zione e risoluzione dei conflitti di interessi, sia nella fase di svolgimento della pro- cedura di gara sia in quella di esecuzione del contratto, assicurando altresì un’ido- nea vigilanza sulle misure adottate, nel rispetto della normativa anticorruzione.
Nelle procedure relative all’affidamento di contratti di modico importo, oc- corre anche rispettare il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti finalizzato a non consolidare rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici nell’aggiudicazione di un contratto pubblico.
Questi principi sono validi anche per l’affidamento di contratti esclusi dal- l’ambito di applicazione del codice. Infatti, l’art. 4, d.lgs. 50/2016 prevede che l’affidamento dei contratti pubblici aventi a oggetto lavori, servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamen- to, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Da ciò deriva che qualsiasi contratto, disciplinato o non disciplinato dal co- dice, deve essere affidato attraverso procedure di selezione comparativa.
Il codice prevede vari tipi di procedure per la selezione del contraente, al- cune più rigide altre più flessibili, alcune fortemente connotate dal principio di concorrenzialità, altre più vicine alle contrattazioni dirette fra privati. Le pro- cedure di affidamento sono: la procedura aperta, la procedura ristretta, la pro- cedura competitiva con negoziazione, la procedura negoziata senza la pubbli- cazione di un bando di gara, il dialogo competitivo e il partenariato per l’inno- vazione.
Alcune di tali procedure si caratterizzano per l’adozione da parte della p.a. di un atto esterno denominato bando di gara attraverso il quale la stazione ap- paltante si rivolge agli operatori invitandoli a partecipare e a presentare le pro- prie offerte secondo le modalità indicate in tale atto. Il bando predetermina le regole della procedura di gara e i criteri di selezione ai quali l’amministrazione si autovincola (lex specialis della procedura).
La selezione della migliore offerta deve avvenire attraverso due criteri di aggiudicazione: il prezzo più basso (o miglior prezzo) e l’offerta economica- mente più vantaggiosa.
Il primo criterio si basa sul ribasso offerto dall’operatore economico rispet- to all’importo posto a base d’asta dall’amministrazione; il secondo criterio, in- vece, prevede che, unitamente all’offerta economica, i concorrenti forniscano soluzioni tecniche migliorative al progetto posto a base di gara.
Nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico è affidata a una commissione di gara compo- sta da esperti del settore cui afferisce l’oggetto dell’appalto. Tale necessità non viene in rilievo allorché l’amministrazione proceda utilizzando il sistema del prezzo più basso, in quanto non emerge alcun profilo di valutazione tecnico discrezionale che deve operare la stazione appaltante.
La fase di selezione si conclude con la proposta di aggiudicazione da parte
della commissione. Tale atto non ha effetti esterni ed è soggetto ad approva- zione dell’organo dell’amministrazione competente il quale deve controllare la regolarità degli atti di gara.
Intervenuta l’approvazione, si procede all’aggiudicazione del contratto. Que- sto è l’atto amministrativo con il quale si conclude la procedura di selezione. L’efficacia dell’aggiudicazione rimane sospesa fino al positivo controllo da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dell’impresa aggiudi- cataria.
Solo successivamente all’adozione di tale atto è possibile stipulare il con- tratto.
La stipulazione del contratto deve aver luogo entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Il differimento del termine di stipula deve essere motivato con riferimento all’interesse della stazione appaltante alla sollecita esecuzione del contratto. Fino alla scadenza di tale termine l’offerta dell’ag- giudicatario è irrevocabile. Quindi, oltre il sessantesimo giorno è sempre pos- sibile la stipula del contratto anche se all’aggiudicatario viene riconosciuta la facoltà di sciogliersi dal vincolo derivante dall’offerta.
Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazio- ne. Tale termine dilatorio è previsto per scongiurare l’ipotesi di impugnazione dell’aggiudicazione successiva alla stipula del contratto. Infatti, in virtù delle norme del codice del processo amministrativo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 140, o c.p.a.) le controversie in materia di procedure di selezione del contraente, di- nanzi al giudice amministrativo, sono soggette a un rito speciale che prevede la dimidiazione dei termini processuali, compreso il termine per la proposizio- ne del ricorso avverso l’aggiudicazione. Tale impugnazione deve essere, quin- di, effettuata entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’aggiu- dicazione definitiva.
In tal modo, l’ordinamento vuole evitare che una p.a. stipuli un contratto non essendo consapevole della possibilità che la relativa aggiudicazione sia sottoposta al vaglio del giudice. Infatti, spesso in passato accadeva che il giu- dice amministrativo fosse fortemente condizionato nel sospendere gli effetti di un’aggiudicazione o annullarla dalla esecuzione di un contratto stipulato nelle more della definizione del giudizio sull’aggiudicazione.
Una volta stipulato il contratto si apre la fase di esecuzione che è discipli- nata dalle norme del diritto privato. In questa fase la p.a. e il suo contraente privato sono posti in una posizione di tendenziale parità, anche se talvolta la circostanza che l’amministrazione debba curare un interesse pubblico condi- ziona l’applicazione di istituti originariamente privatistici (si pensi al regime del direttore dei lavori, della risoluzione o della rescissione del contratto).
2. Le opere e i lavori pubblici
Per lavoro pubblico si intende l’attività di costruzione, demolizione, recu- pero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere pubbliche (art. 3, c. 1, lett. nn, d.lgs. 50/2016).
Per opera pubblica si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica (art. 3, c. 1, lett. pp, d.lgs. 50/2016).
Il lavoro o l’opera pubblica si differenziano dai servizi e dalle forniture in quanto il servizio consiste in un’attività, una prestazione, che un soggetto im- prenditore svolge nell’interesse della p.a. (si pensi ai servizi di pulizia o ai servizi di mensa). Le forniture, invece, sono i beni mobili che la p.a. acquista per la realizzazione di finalità pubbliche (si pensi ai banchi di una scuola, a computer per un ufficio).
Non vi è coincidenza tra il concetto di lavoro e quello di opera pubblica. Mentre il primo costituisce un’operazione materiale, un’attività tecnica, l’ope- ra è il risultato di questa attività. L’opera è un quid novi e costituisce un bene materiale destinato alla soddisfazione di un interesse pubblico. Non vi può es- sere opera pubblica che non scaturisca da un lavoro pubblico, mentre si può avere lavoro pubblico senza che vi sia opera pubblica. Infatti, il lavoro pubbli- co non sempre determina la nascita di un nuovo bene e cioè di un’opera. Que- sto può anche consistere nella eliminazione di un’opera (basti pensare alla demolizione di un edificio pericolante); può intervenire su una precedente opera non in modo radicale al solo fine di mantenerla efficiente o di riportarla in efficienza (manutenzione ordinaria e straordinaria, attività di riparazione o restauro).
La distinzione tra opere e lavori pubblici oramai è di scarso rilievo pratico in quanto a queste due categorie di attività si applicano le medesime norme in materia di selezione dei contraenti e di esecuzione del contratto (in passato, invece, si applicavano differenti discipline).
Invece, il problema più rilevante è individuare il criterio per il quale i la- vori o le opere si possono considerare pubblici, poiché da tale qualificazione discende l’applicabilità o meno del regime dell’evidenza pubblica a tali atti- vità.
Ciò che accomuna il lavoro e l’opera pubblica è la soddisfazione dell’inte- resse pubblico, quindi, viene in rilievo come criterio fondamentale quello te- leologico o finalistico.
In passato, il dibattito sulla nozione di lavoro o opera pubblica è risultato particolarmente acceso poiché affioravano vari criteri per l’attribuzione del ca- rattere della pubblicità.
Un primo criterio era quello soggettivo. Si affermava che la pubblicità del lavoro o dell’opera risultava dalla natura pubblica del soggetto realizzatore e del soggetto che ne diveniva titolare. L’opera è pubblica, quindi, se è realizza- ta dallo Stato o da altro ente pubblico e deve appartenere a questi soggetti. Conseguentemente un’opera non può definirsi pubblica se eseguita da un pri- vato o nel caso in cui sia di proprietà dello stesso. Il criterio soggettivo non si è dimostrato funzionale alla qualificazione della pubblicità dell’opera o del lavoro.
Infatti, l’evoluzione della normativa, anche dovuta all’impatto del diritto comunitario su quello nazionale, ha individuato fattispecie nelle quali la rea- lizzazione di lavori o opere pubbliche viene effettuata da soggetti privati. Si pensi all’ipotesi in cui l’opera sia realizzata da un privato in qualità di conces- sionario ed essa sia destinata a diventare di proprietà dello Stato alla scadenza della concessione: in questi casi, l’opera è definita come pubblica. Oramai è pacifico che anche soggetti privati possano realizzare opere pubbliche (con- cessionari, società miste, organismi di diritto pubblico e soggetti privati che realizzano direttamente opere di urbanizzazione).
Anche il profilo nella proprietà pubblica non è utile per definirne la natura. Vi possono essere opere di proprietà di soggetti privati che solo in un secondo momento entrano nel patrimonio dell’ente pubblico eppure si definiscono ope- re pubbliche (si pensi alle opere pubbliche realizzate in regime di concessione di costruzione e gestione nell’ipotesi in cui la proprietà delle stesse rimanga al concessionario sino alla scadenza della concessione per poi confluire nel pa- trimonio dell’ente concedente).
Ulteriore criterio individuato era quello della pubblicità del finanziamento dell’intervento da realizzare. Ma neanche questo criterio, alla luce delle in- novazioni legislative, si è rivelato decisivo. Infatti, il nostro ordinamento ha concepito nuovi strumenti giuridici per la realizzazione di opere pubbliche finanziate da soggetti privati anche per far fronte alla endemica penuria di fondi pubblici (si pensi allo strumento della finanza di progetto o a quello delle sponsorizzazioni e, in generale, alla categoria dei contratti di partena- riato pubblico privato, oppure alla realizzazione di opere di urbanizzazione su aree private, cedute alla p.a. a titolo gratuito assieme all’area di pertinen- za, sia nei piani di lottizzazione sia nello scomputo del contributo di costru- zione).
Allora, il criterio più adeguato per identificare un’opera o un lavoro come pubblico è quello finalistico.
L’opera deve essere destinata a soddisfare l’interesse pubblico. L’interesse pubblico può caratterizzare lo svolgimento di una funzione pubblica come lo svolgimento di un servizio pubblico e si può considerare interesse pubblico
anche quello strumentale all’espletamento di una funzione o di un servizio (strade, ferrovie, ospedali, impianti di illuminazione). Se l’opera ha una desti- nazione diversa non può qualificarsi come pubblica (la costruzione di edifici da parte di una p.a. destinati alla locazione a prezzi di mercato non può consi- derarsi certo opera pubblica in quanto non è diretta a soddisfare un interesse pubblico.
Dalle opere pubbliche devono essere distinte le opere private di pubblica utilità. Queste sono di proprietà dei soggetti privati e sono destinate ad ave- re una doppia finalità: rispondono a un fine pubblico e soddisfano un’utilità di natura privatistica (si pensi alle infrastrutture di telecomunicazione o a una casa di cura). Per la realizzazione di tali opere, stante la loro destina- zione pubblicistica, possono essere utilizzate le medesime procedure espro- priative previste per l’acquisizione di terreni sui quali realizzare le opere pubbliche.
Infine, dal concetto di opera pubblica deve essere in parte distinto quello di infrastruttura. Le infrastrutture consistono in opere di grandi dimensioni e di notevole importo, a rete, generalmente funzionali all’erogazione di un servizio pubblico alla collettività (porti, aeroporti, grandi reti di trasporto e di navigazione). Questa tipologia di infrastruttura è da considerarsi priorita- ria per lo sviluppo del Paese e per tale motivo il codice dei contratti prevede una disciplina in parte derogatoria rispetto a quella generale (art. 200, d.lgs. 50/2016). In particolare, le infrastrutture dichiarate di interesse nazionale sono previste nell’ambito di particolari strumenti di programmazione e pia- nificazione (come il piano generale dei trasporti e della logistica e il docu- mento pluriennale di pianificazione di competenza del Ministero delle infra- strutture e dei trasporti) e sono sottoposte a una gestione fortemente centra- lizzata (con un ruolo fondamentale svolto dal Cipe) di tutte le fasi della pro- cedura a evidenza pubblica.
3. I servizi e le forniture
Oltre alle opere e lavori pubblici, l’attività negoziale della p.a. si può indi- rizzare verso l’acquisizione di servizi e forniture.
Il servizio consiste nella prestazione di facere utile per il committente, su- scettibile di valutazione economica, che non costituisce un’opera, in quanto non vi deve essere alcuna elaborazione o trasformazione di materia (si pensi al servizio di pulizia dei locali di un’amministrazione). Tra questi rientrano an- che particolari servizi come quelli legali, culturali, socio assistenziali, di risto- razione o sostitutivi di essa (buoni pasto).
Non sempre è facile delimitare il confine fra servizio e lavoro. Si pensi al- l’ipotesi della manutenzione che le norme inquadrano nell’ambito dei lavori in quanto generalmente l’attività dell’appaltatore è volta alla modificazione della realtà fisica, con l’utilizzazione, la manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale. Ma vi possono essere attività collegate alla manutenzione che rientrano nell’am- bito dei servizi come la riparazione, la pulizia degli edifici e le gestioni immo- biliari. Nel caso della manutenzione stradale, per esempio, si rientra nella ca- tegoria degli appalti di servizi (così come il servizio di ripristino delle condi- zioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali). Nell’ambito dei servizi rientra, invece, il contratto avente a oggetto non solo la fornitura del calore necessario per il ri- scaldamento degli immobili di un’amministrazione, ma anche la gestione, la manutenzione – purché non configurabile come una prestazione essenziale di modificazione della realtà materiale – e riqualificazione degli stessi impianti termici.
Dal concetto di servizio si deve distinguere quello di servizio pubblico an- ch’esso caratterizzato dalla prestazione di un facere generalmente da parte di un privato.
Il servizio pubblico costituisce una delle forme di manifestazione del- l’attività amministrativa. Sul punto occorre rilevare che per attività ammi- nistrativa si deve intendere quell’insieme di atti, ai quali l’ordinamento at- tribuisce rilevanza giuridica nel loro complesso, volta alla cura di interessi pubblici. In questo senso, tradizionalmente, il concetto di attività ammini- strativa era legato all’esercizio da parte dei pubblici poteri di funzioni so- vrane (difesa, sicurezza, giustizia). Tale originario connotato si è perduto con l’aumentare dei compiti dello Stato. L’attività diretta alla realizzazione di un fine pubblico non si è più solo identificata nella funzione pubblica ma anche nella prestazione di servizi pubblici alla collettività. Sempre più spesso è accaduto che i profili della funzione e del servizio si intrecciasse- ro tra loro rendendo non agevole la distinzione tra queste due tipologie di attività. Il minimo comun denominatore è la prestazione nei confronti della collettività, indipendentemente dalla natura giuridica dei mezzi utilizzati e dalla natura del soggetto.
I servizi pubblici possono essere suscettibili, a differenza delle funzioni pub- bliche, di esercizio da parte di soggetti privati e secondo forme privatistiche. Il servizio pubblico è, quindi, svolto nei confronti di utenti terzi, che non si iden- tificano con la p.a. (si pensi al servizio di pulizia e rimozione rifiuti nelle stra- de urbane o di trasporto pubblico). Il privato che gestisce il servizio pubblico (che può essere affidato tramite concessione) ottiene il proprio compenso non
già dall’amministrazione ma dall’esterno, ovvero dall’utenza che fruisce del servizio attraverso il pagamento di tariffe. Il servizio, quindi, è erogato dal- l’impresa con assetto organizzativo autonomo e con strumenti privatistici. Nel mero servizio (che viene solitamente affidato tramite contratto di appalto), in- vece, l’amministrazione riceve dal contraente una prestazione a essa destinata, in cambio di un corrispettivo. A esempio l’attività di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica non è riconducibile alla nozione di servizio pubblico e il relativo rapporto giuridico non è qualificabile come con- cessione di servizio pubblico, poiché manca un rapporto giuridico diretto del prestatore del servizio con il cittadino utente e la correlativa assunzione del ri- schio economico da parte del prestatore del servizio, che, invece, è remunerato da un prezzo. Il rapporto giuridico intercorre esclusivamente tra prestatore e l’amministrazione, rimanendone estranea l’utenza. Il prestatore non si assume il rischio della gestione economica del servizio.
4. I sistemi diretti per la realizzazione delle opere, servizi e forniture
Le prestazioni relative ai lavori o ai servizi pubblici possono essere realiz- zate direttamente dalle amministrazioni (c.d. principio dell’autoproduzione), possono essere oggetto accordi di cooperazione fra pubbliche amministrazioni e, infine, possono essere esternalizzate, ossia affidate a soggetti privati.
È nella disponibilità delle amministrazioni decidere quale sistema utilizzare. Una prima modalità di autoproduzione consiste nel sistema dell’ammini- strazione diretta, ossia nello svolgimento da parte delle amministrazioni di lavori o servizi con materiali propri o appositamente acquistati e con perso- nale proprio o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento. Tale ipotesi viene in rilievo per interventi di minimo importo che non implicano un consistente sforzo organizzativo da parte dell’amministrazione. Per interventi più complessi, invece, può essere necessario esternalizzarne l’esecuzione dato che le amministrazioni possono non avere al proprio interno personale tecnico idoneo allo svolgimento di tali
prestazioni.
Una peculiare manifestazione del principio di autoproduzione è il c.d. in house providing. La peculiarità di tale istituto risiede nel fatto che l’ammini- strazione non soddisfa direttamente le proprie esigenze ma effettua affidamen- ti diretti, quindi senza ricorrere a procedure competitive, a soggetti che, pur formalmente estranei alla sua organizzazione, costituiscono articolazioni della stessa amministrazione da cui promanano, non avendo una propria autonomia decisionale. Si tratta spesso di società totalmente o prevalentemente partecipa- te dall’amministrazione. La deroga al principio della concorrenza, quindi, si
giustifica con il fatto che la società in house non è, sostanzialmente, un sog- getto differente dall’amministrazione.
Si tratta di un istituto di origine europea che è stato recepito nella nostra le- gislazione sui contratti pubblici (ora artt. 5 e 192 del codice nonché dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 contenente il “Testo unico in materia di società a par- tecipazione pubblica”).
Il codice dei contratti individua i requisiti che deve avere società in house
per essere affidataria diretta di contratti da parte dell’amministrazione.
Innanzitutto, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore devo- no esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Per controllo analogo si intende la situazione in cui l’amministrazione eser- cita un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercita- to da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall’amministrazione partecipante. Il controllo potrebbe essere anche congiun- to, in quanto operato da più pubbliche amministrazioni. In tal caso, gli organi decisionali della persona giuridica controllata devono essere composti da rap- presentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori par- tecipanti e la società controllata non deve perseguire interessi contrari a quelli degli enti controllanti.
Inoltre, la società in house deve effettuare almeno l’ottanta per cento delle attività (percentuale misurabile attraverso il fatturato medio o altra idonea mi- sura alternativa basata sull’attività) a favore dell’amministrazione ossia per lo svolgimento dei compiti a essa affidati dall’amministrazione controllante o da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione (c.d. esclusività del- l’attività). Quindi, le attività della società in house devono essere indirizzate esclusivamente alla produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; alla progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (società di progetto ex art. 193 del codice dei contratti); autoproduzione di beni o servizi strumen- tali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro fun- zioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a sup- porto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.
Una produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato indicato, può essere rivolta anche a finalità diverse, ma è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.
Nella società in house non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, a eccezione di quelle che non consentano di esercitare un’in- fluenza determinante o un potere di veto sulla società. La partecipazione del capitale privato nei soggetti in house è, inoltre, consentita solo se espressa- mente prevista dalla legislazione nazionale o se conforme a trattati.
I soggetti in house devono seguire le procedure a evidenza pubblica disci- plinate dal codice dei contratti per individuare i propri contraenti.
Una deroga a tale principio si ha nelle ipotesi in cui il soggetto in house aggiudichi appalti o concessioni alla propria amministrazione controllante (c.d. in house inverso o verticale capovolto) o ad altro soggetto giuridico controlla- to da quest’ultima (c.d. in house orizzontale), a condizione che nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati. Ulteriore forma di esecuzione diretta, quindi derogatoria rispetto al princi-
xxx xxxx’evidenza pubblica, è il c.d. partenariato pubblico-pubblico.
In questi casi viene concluso un accordo esclusivamente tra due o più ammi- nistrazioni. Tale accordo deve stabilire o realizzare una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che le amministrazioni sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune. L’attuazione di tale cooperazione deve essere retta esclusivamente da finalità di perseguimento dell’interesse pubblico. Infine, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti devono svolgere sul mercato aperto meno del venti per cento delle attività interessate dalla cooperazione (percentuale misura- bile con il fatturato totale medio o con idonea misura alternativa basata sull’at- tività).
Si tratta di ipotesi che possono essere inquadrate nell’ambito dell’istituto degli accordi fra pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 15, l. 241/1990. L’ammissibilità di tali accordi si fonda sull’estraneità alla logica dello scam- bio fra prestazione e controprestazione propria dei contratti mentre ciò che prevale è la logica del coordinamento fra amministrazioni in vista della realiz- zazione di finalità pubblicistiche.
5. Le esternalizzazioni
Oltre alle forme dirette di realizzazione di interventi pubblici, vengono in rilievo sistemi per la realizzazione dei lavori, servizi e forniture fondati sulla esternalizzazione delle prestazioni (outsourcing).
In via generale, con termine esternalizzazione ci si riferisce al processo di decentramento che qualifica la moderna produzione industriale e che consiste nell’affidamento di singole fasi del processo produttivo a subfornitori, mentre, in capo all’azienda rimane soltanto la progettazione e la realizzazione del pro-
dotto finito (core business). La definizione di outsourcing è, quindi, mutuata dalla tecnica aziendale. Nel settore pubblico il concetto di esternalizzazione ricomprende fattispecie eterogenee dal punto di vista organizzativo ed eco- nomico, che hanno come caratteristica l’affidamento all’esterno di un’attivi- tà o di un complesso di attività costituenti funzione o servizio pubblico, di attività strumentali alla realizzazione delle stesse o alla gestione di un bene pubblico.
L’outsourcing si può definire come il trasferimento della produzione di at- tività dalle amministrazioni a imprese private, pur continuando le prime a fi- nanziarle e ad assumersi la responsabilità del soddisfacimento del bisogno pubblico.
Le pubbliche amministrazioni, delegando all’esterno attività, spesso strumen- tali, possono concentrarsi su quelle strategiche ed essenziali per la produzione e l’erogazione dei beni e dei servizi necessari per lo sviluppo della comunità.
Sono numerose le ragioni che spingono le amministrazioni all’utilizzo del- l’outsourcing: innanzitutto, l’esigenza di rispondere a domande relative a pre- stazioni dei servizi in eccedenza rispetto alle proprie capacità; poi, la possibili- tà di ridurre i costi, pur mantenendo stabili la quantità e la qualità dei servizi erogati, la necessità di migliorare i servizi a costi immutati, l’ampliamento del- le tipologie di prestazioni offerte. I benefici che possono derivare alle ammini- strazioni consistono nella possibilità di ovviare alla carenza di alcune profes- sionalità, nonché nell’attenuazione delle logiche burocratiche, in quanto la ge- stione del servizio da parte di fornitori esterni avviene attraverso strutture più agili e flessibili rispetto a quelle pubbliche. L’outsourcing, quindi, si configura non tanto come una fattispecie contrattuale, bensì come tecnica aziendale e, più precisamente, tecnica gestionale che può attuarsi con i tradizionali contratti sinallagmatici (per esempio l’appalto) ovvero i contratti atipici (basti pensare ai contratti di global service).
La realizzazione di lavori, servizi e forniture può essere affidata a privati attraverso varie tipologie contrattuali disciplinate in parte dal codice dei con- tratti pubblici.
Tra le tipologie contrattuali più rilevanti si annoverano gli appalti e i con- tratti di partenariato pubblico privato (al cui interno si ricomprendono le con- cessioni). Accanto a questi contratti ne vengono disciplinati altri come le spon- sorizzazioni, con particolare riferimento a quelle nell’ambito dei beni cultura- li, e la locazione finanziaria di opere pubbliche.
Inoltre, l’amministrazione può stipulare qualsiasi contratto anche atipico per realizzare in maniera efficace e con strumenti flessibili gli interessi pub- blici a essa affidati.
5.1. L’appalto
Il sistema tradizionale per la realizzazione di opere e lavori, forniture e ser- vizi è rappresentato dal contratto di appalto.
Secondo la definizione civilistica, l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione e i mezzi necessari e con gestione a proprio ri- schio, il compimento di un’opera verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.). Il contratto di appalto rientra nella categoria della locatio operis e l’appal- tatore è tenuto a rendere l’opera richiesta dal committente in completa autono- mia organizzativa. Perciò l’appaltatore deve necessariamente essere un im-
prenditore.
Il contratto di appalto pubblico ha una disciplina in parte derogatoria rispet- to a quanto stabilito dal codice civile. Infatti, vi sono norme speciali che ri- guardano il processo di formazione della volontà della p.a. (il procedimento a evidenza pubblica) nonché la fase di esecuzione.
Al di là di queste deroghe, dovute alla natura pubblica di uno dei soggetti contraenti, la disciplina normativa del contratto di appalto rimane quella civi- listica.
L’oggetto del contatto di appalto di lavori pubblici è definito dall’art. 0,
x. 0, xxxx. xx), xxx codice e può consistere sia nella sola esecuzione sia nella progettazione esecutiva congiuntamente all’esecuzione dell’opera o del la- voro.
In passato, un appalto che richiedeva esecuzione e progettazione veniva de- nominato appalto concorso, tale denominazione è stata espunta dal codice dei contratti in luogo di quella di appalto integrato. L’esigenza di richiedere agli offerenti anche la progettazione dell’opera deriva sia da aspetti tecnici sia da aspetti organizzativi. Infatti, spesso le stazioni appaltanti, specialmente quelle di piccole dimensioni, non hanno uffici tecnici adeguati in grado di progettare opere pubbliche. E tali carenze diventano ancor più rilevanti allorché si tratti di appalti particolarmente complessi dal punto di vista tecnico. L’amministra- zione, quindi, può richiedere in sede di offerta la redazione del progetto defini- tivo e di quello esecutivo o solo del progetto esecutivo.
L’oggetto dell’appalto può consistere anche nell’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appal- tante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. Ciò avviene nell’ipotesi di affidamento al contraente ge- nerale prevista per la realizzazione delle infrastrutture strategiche.
Dopo una prima fase in cui la normativa aveva “liberalizzato” l’utilizzo dell’appalto integrato (nel primo codice dei contratti pubblici, d.lgs. 163/2006) nel senso che le stazioni appaltanti erano libere di ricorrervi (nelle due forme di esecuzione, progettazione esecutiva o esecuzione, progettazione definitiva
ed esecutiva) senza alcuna limitazione, ora il codice prescrive un generale di- vieto di appalto integrato. Infatti, l’art. 59 del codice prevede che non sia pos- sibile l’affidamento congiunto della progettazione e esecuzione a eccezione dell’affidamento a contraente generale, delle opere a scomputo o dei contratti di partenariato pubblico privato.
L’affidamento, quindi, dovrebbe di regola avvenire sulla base di un proget- to esecutivo posto a base di gara. La deroga relativa ai contratti di partenariato pubblico privato si giustifica con riferimento alla particolare complessità del contratto che vede un consistente coinvolgimento del privato in tutte le fasi dell’intervento. Il privato che dovrà finanziare e gestire economicamente l’in- tervento deve avere la possibilità di individuare le soluzioni progettuali che ritiene più in linea con gli scopi che intende raggiungere. In questi casi, la gara si potrebbe svolgere solo sulla base del progetto di fattibilità (ossia il primo li- vello di progettazione).
Il divieto di affidamento congiunto subisce ulteriori eccezioni nel caso di contratti in cui l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all’importo del contratto. Tale valutazione deve essere effettuata in sede di deliberazione a contrarre. L’atto deve motivare puntualmente in merito alla rilevanza dei presupposti tecnici che hanno portato all’affidamento con- giunto e deve effettuare un confronto comparativo circa l’eventuale incidenza sui tempi di realizzazione tra la soluzione dell’affidamento congiunto e quella dell’affidamento della sola esecuzione.
Comunque, resta fermo il principio che la progettazione di fattibilità (quel- la che una volta denominata preliminare) non può mai essere affidata median- te le forme dell’appalto integrato. Al più, come si vedrà in seguito, la p.a. po- trà acquisire attraverso apposite procedure il progetto preliminare che costitui- rà la base di gara per l’aggiudicazione dell’appalto.
Nell’ipotesi in cui sia messa a gara l’acquisizione del progetto esecutivo, que- sta si svolge sulla base di un progetto definitivo redatto dalla stazione appaltante, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizio- ni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha a oggetto il progetto esecutivo e il prezzo; quella relativa al prezzo deve indicare distinta- mente il corrispettivo per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori. Nel caso di appalti integrati gli offerenti devono possedere i requisiti pre- scritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. In tal modo, la stazione appaltante viene garantita in ordine al-
l’affidabilità dei soggetti che eseguiranno la progettazione dell’opera.
L’amministrazione instaura il rapporto contrattuale solo con l’appaltatore partecipante alla gara e non con gli eventuali professionisti progettisti utilizza- ti dall’appaltatore per redigere il progetto.
In generale, il corrispettivo del contratto di appalto può essere determinato con due criteri alternativi: quello a corpo o quello a misura.
Con il primo criterio il prezzo è stabilito in una somma globale per l’intera opera commessa e rimane fisso; non può, quindi, variare in aumento o in di- minuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. In que- sto caso, le opere sono inequivocabilmente individuate in via preventiva in ogni loro dettaglio progettuale. Il capitolato speciale di appalto deve individuare con precisione la quantità e la qualità delle costruzioni e dei materiali nonché dei costi complessivi.
Nella seconda ipotesi, si ha la fissazione di un prezzo per unità di misura relativo alle categorie di lavori necessari per compiere l’opera (a prezzi unita- ri), ovvero fissazione di un prezzo per l’unità di misura dell’opera finita (a mi- sura in senso stretto).
Adottando questo sistema, il prezzo varia sulla base delle unità di misura di cui consta l’opera finita o delle quantità delle categorie di lavoro impiegate. Nel capitolato vengono fissati prezzi invariabili per ogni unità di misura e per ogni specie di lavoro e il corrispettivo viene determinato in via consuntiva.
La differenza tra i due metodi consiste essenzialmente nel rischio relativo alla maggior quantità di lavoro che si è resa necessaria rispetto a quella preve- dibile. Infatti, nell’appalto a corpo il rischio di effettuare una maggiore quanti- tà di lavorazioni grava sull’appaltatore il quale deve fornire l’opera per il prezzo globale; nel caso dell’appalto a misura il rischio delle quantità e della qualità delle lavorazioni resta in capo al committente.
Ulteriore modalità per l’individuazione del corrispettivo è quella della c.d. “permuta” (cessione di immobili in cambio di opere, art. 191 del codice). In- fatti, può essere prevista la sostituzione totale o parziale delle somme di dena- ro costituenti il corrispettivo del contratto attraverso il trasferimento all’affida- tario della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiu- dicatrice. Tali beni immobili devono essere espressamente indicati nel pro- gramma triennale delle opere pubbliche o nell’avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e non devono più svolgere funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento anche beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non sia stato già pubblicato il bando o avviso per l’alienazione, ovvero nelle ipotesi in cui la procedura di dismissione abbia avuto esito negativo.
5.2. Il general contractor come forma peculiare dell’appalto
Una peculiare forma di contratto di appalto è quella dell’affidamento di la- vori al contraente generale (general contractor). Il codice del 2006 individua-
va l’affidamento al general contractor come forma alternativa alla concessio- ne per la realizzazione di infrastrutture strategiche. Il nuovo codice (d.lgs. 50/2016) amplia l’ambito operativo di tale strumento con riferimento a qual- siasi tipologia di lavori il cui valore sia superiore a cento milioni di euro. La scelta di procedere attraverso il contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessità dell’intervento e di altre esi- genze al fine di garantire un elevato grado di qualità sicurezza ed economicità della realizzazione dell’appalto. L’esigenza di motivare l’utilizzo di tale si- stema deriva dalla peculiarità delle prestazioni e delle funzioni che il contraen- te generale assolve nei confronti della p.a.
Infatti, il contraente generale può essere definito come un particolare appal- tatore al quale vengono affidate prestazioni ulteriori rispetto alla mera esecu- zione dell’opera. Il contraente generale deve provvedere alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attività tecnico amministrative occorrenti al sog- getto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso; all’acquisizio- ne delle aree di sedime; all’esercizio dei poteri di espropriazione se al con- traente generale vengono delegati tali poteri dall’amministrazione competente all’esercizio di tale funzione (ai sensi dell’art. 6, c. 8, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327); al prefinanziamento totale o parziale dell’opera stessa (anche attraverso l’emissione di obbligazioni); all’individuazione delle modalità gestionali del- l’opera e alla selezione dei soggetti gestori. In sostanza il contraente generale è tenuto a realizzare, con qualunque mezzo, l’opera a esso affidata, assumendo un’obbligazione di risultato globale che comprende tutte le attività necessarie per concretizzate l’intervento.
All’amministrazione, invece, spetta l’approvazione del progetto esecutivo e delle varianti; la nomina del direttore dei lavori e dei collaudatori; l’alta sorve- glianza sulla realizzazione delle opere; il collaudo; la stipulazione di accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza e di prevenzione della criminalità finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori.
Proprio per queste peculiarità, la figura del contraente generale pone alcuni problemi di qualificazione giuridica. Da un lato, si avvicina alla figura del concessionario o del promotore, in quanto può assumere il ruolo di finanziato- re dell’iniziativa. Dall’altro, se ne discosta poiché non solo è assente il conno- tato della gestione della infrastruttura ma la remunerazione non avviene attra- verso i proventi ricavati dallo sfruttamento economico dell’opera, con conse- guente permanenza in capo al soggetto pubblico del rischio relativo alla rea- lizzazione dell’opera. Questi, invece, sono tratti caratterizzanti le concessioni. Il privato si limita a reperire le risorse necessarie per effettuare l’opera, assu- mendo il ruolo di un mero finanziatore del soggetto pubblico. Egli sembra svolgere funzioni di mutuante in maniera non dissimile da un soggetto banca- rio. La specialità della figura del general contractor è caratterizzata dal fatto
che il contratto che intercorre con l’amministrazione può essere qualificato co- me contratto innominato di servizi e prestazioni che si inserisce nell’ambito dei contratti di committenza.
5.3. I contratti di partenariato pubblico privato
Nella nozione di contratto di partenariato pubblico privato (PPP) rientrano so- stanzialmente tutte le tipologie alternative all’appalto per la realizzazione di un’opera pubblica o di un servizio pubblico (concessioni, leasing, società miste). Si tratta di contratti onerosi con i quali la stazione appaltante conferisce al- l’operatore economico per un periodo di tempo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamen- to fissate, un complesso di attività quali la progettazione, la costruzione, la ge- stione o la manutenzione di un’opera pubblica o di pubblica utilità, oppure la fornitura di un servizio. Il contratto deve prevedere il finanziamento totale o parziale a carico di privati di tali prestazioni, con allocazione dei rischi tra soggetti pubblici e privati a seconda del grado di finanziamento dell’inter-
vento.
È una categoria contrattuale che si contrappone nettamente a quella del- l’appalto. Infatti, il partenariato pubblico privato è espressione di un modo di concepire il rapporto tra amministrazione e privato nella realizzazione di un’ope- ra totalmente differente rispetto all’appalto. Non si tratta più di realizzare un lavoro o un’opera con risorse esclusivamente pubbliche, ma di coinvolgere il soggetto privato che diviene protagonista, insieme all’amministrazione, della realizzazione dell’intervento.
Questo schema contrattuale non si adatta alla realizzazione di tutte le opere pubbliche ma solo di quelle che si definiscono calde o “self liquidating”, ossia che prevedono tariffe da far pagare all’utente. Tra le opere c.d. calde si potreb- bero annoverare impianti sportivi o ricreativi, opere idriche, opere marittime, lacustri o fluviali, opere concernenti la viabilità e i trasporti (metropolitane, autostrade, parcheggi), opere concernenti l’energia (centrali elettriche, impian- ti di cogenerazione), impianti di smaltimento di rifiuti solidi urbani e indu- striali. Si tratta, quindi, di opere che, in quanto capaci di generale flussi di cas- sa tali da remunerare gli investimenti effettuati, possono interessare investitori privati.
Di regola non è possibile utilizzare lo schema del partenariato per la realiz- zazione di opere c.d. “fredde”. Si tratta di opere la cui funzione sociale è pre- dominante e, di conseguenza, non è possibile applicare tariffe per far fronte ai bisogni dell’utenza se non in misura irrisoria. Queste opere non sono in grado di generare un flusso di cassa tale da consentire il rimborso degli investimenti
effettuati e, per questa ragione, non generano l’interesse degli investitori pri- vati. La remunerazione, in questo caso, è il pagamento di un prezzo da parte della p.a. (si pensi alla costruzione di carceri, scuole o ospedali).
In realtà, la bipartizione non risulta soddisfacente. Accanto alle opere “cal- de” e a quelle “fredde” si possono individuare una serie di opere c.d. “tiepide”, nelle quali il soggetto pubblico fornisce un contributo per la esecuzione, ma che possono, comunque, generare un flusso di capitali tale da risultare appeti- bili per l’operatore privato. In questi casi, la contribuzione pubblica ha un ruo- lo accessorio rispetto alla remunerazione dell’opera da parte dei proventi della gestione (per esempio, i parcheggi pubblici o le opere di riqualificazione urba- na, particolarmente richiesti dal soggetto pubblico che contribuirà alla costru- zione dell’opera in virtù del forte impatto sociale della stessa). Il codice pre- vede la possibilità che anche queste opere possano essere oggetto di contratti di partenariato pubblico privato. L’art. 180, c. 2 del codice prevede, infatti, che i ricavi di gestione dell’operatore economico possono provenire dal xxxx- ne riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropar- tita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio a utenza esterna. Chiaramente, per non snaturare l’essenza del contratto, che si fonda sul trasferimento del rischio operativo dall’amministrazione al privato, il prezzo o il contributo versato dal soggetto pubblico non può essere tale da annullare qualsiasi alea relativa alla gestione economica dell’intervento. Il codice chiarisce, quindi, che il ricono- scimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della p.a., non può essere supe- riore al trenta per cento del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. Da ciò si ricava che il prezzo può essere previsto solo nelle ipotesi in cui le amministrazioni impongano al privato tariffe infe- riori a quelle di mercato per soddisfare particolari esigenze di erogazione del servizio pubblico (per es. trasporto ferroviario per i pendolari; abbonamenti agevolati). L’eventualità di contribuire attraverso un prezzo all’operazione è funzionale al mantenimento della stessa.
Il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario e la traslazione del rischio operativo relativo alla gestione economica dell’intervento in capo al provato rappresentano le peculiarità dei contratti di partenariato pubblico pri- vato.
L’utilizzo di tali contratti può essere vantaggioso per le amministrazioni che devono spesso affrontare interventi imprescindibili e onerosi senza la di- sponibilità di risorse economiche adeguate. Per porre rimedio a tale inconve- niente, infatti, i soggetti pubblici possono individuare imprenditori privati sia come finanziatori sia come partner tecnici che offrono il proprio know how al- la realizzazione e alla gestione di un’opera o di un servizio.
Non è circostanza irrilevante che la generalizzata utilizzazione di alcuni in- novativi schemi contrattuali da parte delle pubbliche amministrazioni, per esem- pio le sponsorizzazioni o il leasing immobiliare, esempi di partenariato, sia stata prevista inizialmente da norme di leggi finanziarie, per poi essere innestata nel corpus normativo del codice dei contratti. Ciò chiarisce la stretta correlazione fra questi contratti e la potenziale convenienza economica per i soggetti pubblici che nella sostanza si traduce in un risparmio della spesa pubblica.
La caratteristica fondamentale di questi contratti è il coinvolgimento del soggetto privato in tutte le fasi di esecuzione dell’intervento pubblico, per cui è da escludere che vi rientrino i tradizionali contratti di appalto. Questi ultimi, infatti, prevedono il coinvolgimento del privato esclusivamente nella fase di realizzazione o, al più, in quella di progettazione (si pensi all’appalto integrato).
Gli elementi che caratterizzano il contratto di partenariato si possono rica- vare dalla definizione legislativa (art. 3, c. 1. lett. eee, codice).
Il primo elemento è rappresentato dalla durata relativamente lunga della collaborazione tra il soggetto pubblico e il soggetto privato. Una tale durata è sintomatica della volontà delle parti di porre in essere un’effettiva collabora- zione.
Il secondo attiene alle modalità di finanziamento del progetto. Il privato può garantire la copertura finanziaria con operazioni complesse coinvolgenti una pluralità di soggetti, anche pubblici, purché non manchi l’apporto del ca- pitale privato.
Il terzo è dato dal ruolo dell’operatore economico che partecipa alle varie fasi del progetto (ideazione, progettazione, realizzazione, attuazione e finanzia- mento), laddove l’amministrazione individua l’interesse pubblico da perseguire, stabilisce gli standards di qualità dei servizi, definisce la politica dei prezzi e delle tariffe e, infine, vigila sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Il quarto è quello della ripartizione dei rischi tra il soggetto pubblico e il soggetto privato: al privato vengono trasferiti i rischi che solitamente ricadono sul soggetto pubblico al quale, invece, spetta la funzione di vigilanza. In pro- posito, bisogna specificare che non è necessario che tutti i rischi vengano ac- collati al soggetto privato. La ripartizione, infatti, va effettuata caso per caso, a seconda delle concrete capacità delle parti attraverso la negoziazione delle clausole contrattuali.
Vi è, quindi, una condivisione del potere decisionale sul progetto con una ripartizione chiara dei ruoli: il soggetto pubblico definisce gli obiettivi ed ope- ra il monitoraggio, mentre quello privato individua le modalità più efficaci per la realizzazione degli obiettivi.
Si tratta di un contratto “globale” nel quale il privato è responsabile della progettazione, del finanziamento, della realizzazione e della gestione dell’in- tervento.
Vi possono esser varie tipologie di partenariato pubblico privato: quello contrattuale o quello istituzionalizzato.
Il partenariato contrattuale è quello che si fonda sul legame convenzionale tra soggetto pubblico e soggetto privato. In esso sono stati ricompresi gli isti- tuti della concessione, sia di lavori sia di servizi nonché le operazioni di pro- ject financing.
Mentre per partenariato istituzionalizzato si intende la cooperazione tra soggetto privato e pubblico all’interno di una entità distinta come, per esem- pio, le società miste, finalizzate alla gestione dei servizi pubblici.
Si deve osservare, però, che questa distinzione ha un valore meramente de- scrittivo e non ha alcuna valenza pratica. In entrambe le ipotesi, infatti, viene in rilievo una manifestazione della volontà contrattuale della p.a., sia con la stipula di contratti di scambio sia con la stipula di contratti associativi.
All’interno del partenariato è possibile operare suddivisioni certamente più utili dal punto di vista pratico in quanto funzionali all’individuazione della di- sciplina applicabile al caso concreto.
La prima si incentra sulla modalità di remunerazione del privato.
Qualora l’impresa venga remunerata mediante un prezzo pagato in via pre- ponderante dall’utenza, si è di fronte a un contratto di partenariato sotto forma di concessione. Se, invece, la remunerazione è corrisposta principalmente, ma non esclusivamente, dall’autorità pubblica, si è in presenza di altro tipo di con- tratto di partenariato, e possono venire in rilievo le combinazioni più disparate frutto della negoziazione tra le parti.
Infatti, il privato può essere remunerato sia dalla gestione della infrastruttu- ra o del servizio a cui l’infrastruttura è funzionale, sia in parte dalla gestione e in parte da una contribuzione pubblica. Peraltro, può trarre profitto non solo dalla gestione diretta dell’infrastruttura o del servizio, ma anche dalla attribu- zione della gestione di servizi collaterali, qualora le infrastrutture o il servizio non siano adatti di per sé a realizzare flussi di cassa adeguati a ricoprire gli in- vestimenti effettuati (come avviene nel settore dei beni culturali con l’affida- mento in concessione dei servizi aggiuntivi unitamente al servizio pubblico) nonché da forme di pubblicità e divulgazione del proprio nome o marchio (come avviene con le sponsorizzazioni).
Altra distinzione attiene alla natura tipica o atipica del contratto.
Questa distinzione è di particolare importanza in quanto, considerate le ca- ratteristiche della categoria del partenariato, lo strumento negoziale più adatto, dal punto di vista tecnico, è quello atipico che lascia ampio spazio di manovra alle parti, che possono dosare, in maniera equilibrata, caso per caso, i reciproci rischi e le connesse responsabilità, senza essere vincolate da una specifica di- sciplina normativa.
Il fatto che il contratto atipico sia uno strumento fondamentale per il parte-
xxxxxxx, lo si ricava da alcune considerazioni. Basti pensare al ruolo polifun- zionale che svolge il soggetto privato e alla complessa allocazione del rischio finanziario, che può coinvolgere anche più soggetti (es. banche e assicurazio- ni). Spesso, quindi, si rendono necessarie complesse operazioni, talvolta tra- sfuse in un unico negozio, talaltra in più negozi tra loro collegati da un nesso funzionale. È necessario che tali operazioni vengano effettuate tramite stru- menti flessibili che consentono di regolamentarle nel dettaglio. L’assenza di una specifica disciplina valevole per ogni specifica variante dei contratti di partenariato non è penalizzante, anzi dovrebbe stimolare il privato il quale può concordare con l’amministrazione le regole contrattuali più idonee per modu- lare al meglio la disciplina del negozio con riguardo alle proprie esigenze.
L’assenza di una disciplina espressa non comporta, però, che l’amministra- zione sia svincolata da qualsiasi regola. Infatti, la rilevanza del perseguimento del fine pubblico che caratterizza l’attività negoziale delle amministrazioni non consente di porre in essere operazioni contrattuali che sfuggano al princi- pio di funzionalizzazione e, quindi, il contratto di xxxxxxxxxxxx non può mai porsi in contrasto con le finalità istituzionali dell’ente. In questo senso, la p.a. deve sempre rispettare il principio di individuazione del proprio partner a se- guito di procedure competitive, benché queste non siano state espressamente disciplinate. Viene in rilievo, pertanto, un nucleo di principi comuni, soprattut- to di derivazione comunitaria, che fungono da indispensabile guida per le atti- vità di scelta del partner tecnico della amministrazione. Una volta rispettati questi principi fondamentali, il resto della attività può essere oggetto di nego- ziazione delle parti pur sempre con lo scopo di realizzare il fine pubblico alla base dell’operazione.
L’affermazione del partenariato pubblico privato nell’ordinamento italiano si fonda anche sul principio costituzionale di sussidiarietà (art. 118 Cost.). Ta- le principio indica un arretramento dell’intervento pubblico e una contempo- ranea espansione degli spazi riservati ai soggetti privati. La sua declinazione in termini di sussidiarietà “orizzontale”, con riferimento al particolare rapporto tra lo Stato e i cittadini, sia come singoli, sia nelle loro formazioni sociali, in- dica la possibilità che l’intervento statale si riduca al minimo indispensabile a vantaggio della sempre più ampia autonomia riconosciuta ai privati nello svol- gimento di compiti pubblici. Nell’alveo del principio di sussidiarietà orizzon- tale si possono far rientrare vari fenomeni come quello della privatizzazione di alcuni settori, della liberalizzazione di attività, della soppressione di funzioni pubbliche non più utili e dell’esternalizzazione di funzioni e compiti pubblici, quando ciò renda più efficace, efficiente e migliore l’attività amministrativa. Inteso in quest’ultimo senso, il principio di sussidiarietà orizzontale costituisce un punto solido al quale ancorare la categoria del partenariato. Invero, pur esternalizzando compiti e funzioni, la p.a. ne rimane la titolare, ma rende par-
tecipe il privato dell’esercizio degli stessi, proprio nell’ottica di favorire la col- laborazione e il trasferimento di responsabilità che costituiscono il proprium del partenariato.
Un chiaro esempio di questo modo di intendere il principio di sussidiarietà si può trarre dalla disciplina della finanza di progetto, ipotesi di partenariato pubblico privato, nel codice dei contratti: il soggetto privato può intervenire nella fase di programmazione delle opere pubbliche suggerendo gli interventi e le opere da inserire nel programma triennale (art. 183, c. 15, d.lgs. 50/2016). In questo modo, il privato diviene uno dei soggetti decisionali della politica infrastrutturale e, di conseguenza, partecipa alla definizione degli obiettivi del- l’amministrazione. Infatti, il programma triennale delle opere pubbliche non si deve considerare attività meramente interna, tesa solo alla programmazione fi- nanziaria e alla razionalizzazione della spesa, ma è attività fondamentale di in- dividuazione degli obiettivi concreti da raggiungere per soddisfare le esigenze della collettività, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, della congruità delle scelte effettuate. La condivisione del raggiun- gimento degli obiettivi di una efficace erogazione di servizi alla collettività, si realizza, poi, con il trasferimento al privato delle responsabilità in ordine alla corretta gestione dell’intervento pubblico. All’amministrazione rimane il com- pito di vigilare e monitorare sulla corretta gestione del servizio pubblico.
Ulteriore vantaggio che il ricorso al PPP porta alle amministrazioni consi- ste nell’esclusione degli investimenti per tali operazioni dal bilancio pubblico e, quindi, l’esclusione di tali investimenti dalla determinazione delle soglie di rispetto del patto di stabilità e crescita europeo. Infatti, il documento Eurostat Manual on Government Deficit and Debt considera come spartiacque per l’in- serimento nel bilancio del governo, rilevante, quindi, ai fini del patto di stabi- lità, l’effettiva assunzione dei rischi da parte del privato o della p.a. Nel primo caso l’operazione non può essere inserita nel bilancio pubblico mentre nel se- condo caso ciò deve avvenire con conseguente impatto sulle soglie relative al rispetto del patto di stabilità. L’incentivazione dell’utilizzo del PPP è funzio- nale a una politica che contemperi la realizzazione di infrastrutture essenziali con la minore incidenza possibile nei conti pubblici, anche ai fini previsti dal diritto dell’Unione europea.
Il codice dei contratti, prevede una disciplina quadro dei contratti di parte- nariato pubblico privato, con precise indicazioni in merito alla corretta alloca- zione dei rischi tra il soggetto pubblico e il privato e alle procedure di affida- mento dei contratti. In particolare, l’art. 180, c. 2, prevede che il trasferimento del rischio in capo all’operatore economico comporta l’allocazione a quest’ul- timo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell’opera. Tali tipologie di rischi sono descritte dall’art. 3 codice. Per rischio di costru-
zione si intende il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al mancato rispetto degli standards di progetto, all’aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell’opera e al mancato completamento dell’opera (art. 3, c. 1, lett. aaa); per rischio di disponibilità si intende il rischio legato alla capacità, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume sia per standards di qualità previsti (art. 0, x. 0, xxxx. xxx); xxx xx- xxxxx di domanda si intende il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il contraente deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla man- canza di utenza e, quindi, di flussi di cassa (art. 3, c. 1, lett. ccc). Con il contrat- to di partenariato pubblico privato sono disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all’operatore economico.
Accanto a questi rischi nominati possono insorgere anche ulteriori ipotesi di rischio come quello normativo, politico, regolamentare, legati alla circo- stanza che modifiche normative, non prevedibili contrattualmente, determini- no un aumento dei costi; il rischio finanziario, consistente, per esempio, nel mancato reperimento delle risorse di finanziamento a copertura dei costi e nei tempi prestabiliti o in un aumento dei tassi di interesse e/o di mancato rimbor- so di una o più rate di finanziamento, con conseguente aumento dei costi o im- possibilità di proseguire nell’operazione; il rischio delle relazioni industriali, legato alle relazioni con altri soggetti che influenzino negativamente costi e tempi della consegna; il rischio di valore residuale, ossia il rischio di restituzio- ne alla fine del rapporto contrattuale di un bene di valore inferiore alle attese.
A fronte della disponibilità dell’opera o della domanda di servizi, l’ammi- nistrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all’operatore eco- nomico che può essere proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell’opera, nonché ridotta o mancata prestazio- ne dei servizi. Per la disponibilità l’amministrazione può anche corrispondere una differente utilità, pattuita ex ante, ovvero rimettere la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell’operatore economi- co che, pertanto, si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato del- la domanda del servizio medesimo. Ciò rientra nel concetto di rischio di ge- stione inteso come esposizione all’alea del mercato, che può tradursi nel ri- schio di concorrenza da parte di altri operatori, nel rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi, nell’insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti, nel rischio di mancata copertura delle spese di ge- stione mediante le entrate o ancora nella responsabilità per danni legati a ca- renze di servizio.
Il rischio può essere anche ridotto ma certamente non può essere obliterato in una operazione di PPP. Ciò è dimostrato anche dalla giurisprudenza, che ha dichiarato nulle concessioni con remunerazione integrale da parte dell’ammi- nistrazione.
La corretta allocazione del rischio è inscindibilmente legata all’altro ele- mento fondamentale caratterizzante l’operazione di partenariato, ossia il rag- giungimento dell’equilibrio economico finanziario da parte del privato (defini- to dall’art. 3, c. 1, lett. fff, come la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria: per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell’efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investi- to; per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento). La norma di cui all’art. 180, c. 6, prevede che la p.a. possa pagare un prezzo consistente in un contributo pubblico o nella cessione di beni immobili che non assolvono più alla funzione di interesse pubblico, il contributo può anche consistere in un diritto di godimento su determinati beni purché siano strumentali all’opera da affidare in concessione. Il pagamento del prezzo può contribuire a garantire l’equilibrio economico finanziario ma, per non snaturare il contratto di parte- nariato, il prezzo o la contribuzione pubblica non può mai superare il trenta per cento del costo dell’investimento effettuato dal privato. È chiaro, quindi, che il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario non può andare a discapito del trasferimento del rischio in capo al privato e per tale motivo il codice prescrive che, al momento della sottoscrizione del contratto, il privato debba documentare la disponibilità del finanziamento necessario per avviare l’operazione in partenariato con la p.a.
Il finanziamento del contratto (art. 182) deve avvenire con idonei strumen- ti, come la finanza di progetto e può anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati.
Il mantenimento del rischio in capo all’operatore economico è al centro della disciplina contrattuale. Secondo l’art. 182 del codice, infatti, il contratto deve definire i rischi trasferiti, le modalità di monitoraggio della loro perma- nenza nello svolgimento del contratto e le conseguenze su questi a causa della anticipata estinzione del rapporto contrattuale. In tale ottica, è prevista la pos- sibilità che nel corso dell’esecuzione del contratto sia possibile, in ipotesi limi- tate, la revisione del piano economico finanziario: infatti, l’art. 182, c. 3, pre- vede che il verificarsi di fatti non riconducibili all’operatore economico, che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario, può comportare la sua revisione e, quindi, la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. Tale revisione, però, non può alterare le previsioni contrattuali relative alla perma- nenza in capo al privato dei rischi trasferiti. La revisione del piano economico e finanziario deve essere effettuata solo nei limiti di quanto necessario a neu- tralizzare gli effetti derivanti dall’evento non imputabile all’operatore econo- mico.
Dati questi caratteri essenziali, il ruolo dell’amministrazione in un’opera-
zione di PPP risiede essenzialmente nel garantire la stabilità delle regole, oltre a un efficace esercizio del servizio mediante un continuo controllo sull’attività dell’operatore economico attraverso sistemi di monitoraggio la cui predisposi- zione e applicazione è demandata dal codice alla definizione di linee guida da parte dell’ANAC (art. 181, c. 4). L’attività di monitoraggio è soprattutto fina- lizzata alla verifica della permanenza in capo all’operatore economico dei ri- schi che gli sono stati contrattualmente trasferiti. Si è ovviamente in presenza di una attività caratterizzata da specificità rispetto a quella generale di vigilan- za e controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L’attività di monitoraggio deve essere finalizzata all’accertamento che ogni variazione contrattuale o revisione del piano economico-finanziario lasci inalterata l’allo- cazione dei rischi così come definita contrattualmente e che permanga, quindi, in capo all’operatore economico il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi.
Il codice, dopo aver delineato la disciplina generale per i contratti di parte- nariato pubblico privato, si occupa anche delle sue forme tipizzate. Oltre ai contratti già disciplinati dal precedente codice, come le concessioni, la finanza di progetto (la cui disciplina è stata significativamente semplificata rispetto al passato), la locazione finanziaria di opere pubbliche e il contratto di disponibi- lità, il d.lgs. 50/2016 introduce ulteriori ipotesi di PPP.
Si tratta degli interventi in sussidiarietà orizzontale (art. 189) e del baratto amministrativo (art. 190). A ben vedere, questi due istituti più che contratti di partenariato pubblico privato in senso stretto, si caratterizzano per costituire forme di partecipazione della cittadinanza a interventi di rigenerazione urbana (gestione di aree riservare a verde pubblico, pulizia e manutenzione di aree verdi) in cambio di una riduzione della tassazione.
In particolare, gli interventi in sussidiarietà orizzontale prevedono che aree riservate a verde pubblico urbano e immobili di origine rurale, ad attività col- lettive sociali e culturali di quartiere possano essere affidati in gestione, con ri- guardo alla loro manutenzione, ai cittadini residenti nelle zone su cui insistono tali beni. Le amministrazioni possono prevedere incentivi economici consi- stenti anche nella riduzione di tributi. Inoltre, cittadini organizzati possono for- mulare all’ente locale proposte per la realizzazione di opere di interesse locale la cui realizzazione darà diritto a ulteriori riduzioni di carattere tributario.
Nel baratto amministrativo viene il rilievo l’attività di pulizia, manutenzio- ne, abbellimento di aree verdi, piazze e strade o la loro valorizzazione tramite iniziative culturali, interventi di decoro urbano, recupero e riuso di aree e beni immobili inutilizzati. Gli interventi sono presentati da singoli cittadini o da lo- ro associazioni. Il contratto, che viene stipulato con l’amministrazione (con- tratti di partenariato sociale), prevede che a fronte delle descritte attività i pri- vati possano usufruire di riduzioni o esenzioni tributarie.
5.4. La concessione di lavori e servizi
La concessione, di lavori e di servizi, rientra tra i contratti di partenariato pubblico privato e, anzi, ne rappresenta il modello più significativo.
Si è detto che le operazioni di collaborazione tra pubblico e privato si espli- xxxx attraverso contratti più o meno complessi, eppure nell’ordinamento ita- liano l’antesignano della categoria del partenariato pubblico privato è costitui- to da un istituto tradizionalmente pubblicistico quale la concessione. L’evolu- zione legislativa, poi, ha portato a una radicale trasformazione della sua natura giuridica da provvedimento a contratto.
L’inquadramento iniziale della concessione tra i provvedimenti ammini- xxxxxxxx ha innescato un dibattito sulla natura giuridica degli atti del concessio- nario e dei suoi poteri. L’esigenza sottesa alla creazione dell’istituto concesso- rio era quella di fornire alle pubbliche amministrazioni uno strumento che, a differenza dell’appalto, consentisse di realizzare programmi costruttivi con procedimenti snelli e derogatori rispetto alla disciplina dell’evidenza pubblica. Al privato concessionario, quindi, si attribuivano poteri consistenti nel reperi- mento dei fondi, nella progettazione, nella attivazione delle procedure neces- sarie per la realizzazione dell’opera e nella gestione della stessa. Tale istituto si rivelava vantaggioso sia per il privato sia per la p.a. Il privato, infatti, con- seguiva una remunerazione ulteriore rispetto a quella percepita per la semplice realizzazione dell’opera, consistente nei frutti della gestione. Per la p.a. si trat- tava di sopperire alle carenze di fondi e all’assenza di personale tecnico parti- colarmente qualificato per fornire il servizio collegato all’opera che si inten- deva realizzare. Ciò non ha evitato distorsioni applicative dell’istituto. Basti pensare che il nostro ordinamento ha previsto la concessione di sola costru- zione avente a oggetto la mera realizzazione dell’opera. In tal modo, si na- scondeva sotto una foglia di fico un vero e proprio appalto, che riusciva a fug- gire alle norme sull’evidenza pubblica in quanto queste non erano applicabili alle concessioni in quanto provvedimenti. Per porre fine a tale anomalia il di- ritto comunitario, fin dall’adozione delle prime direttive in materia di contratti, ha equiparato la concessione di sola costruzione all’appalto (si veda la l. 8 agosto 1977, n. 584, art. 3, c. 1, lett. a), attuativa della direttiva 1971/71/CE del 26 luglio 1971, la quale esclude dall’ambito di applicazione della direttiva solo le concessioni di costruzione e gestione dell’opera), sottoponendola alla normativa comunitaria dell’evidenza pubblica. Per il diritto comunitario, infat- ti, era inammissibile che un appalto dissimulato, quale quello della concessio- ne di sola costruzione, fosse disciplinato in deroga alla normativa sull’eviden- za pubblica, a scapito del principio della libera concorrenza. La progressiva equiparazione delle concessioni agli appalti si è avuta con il recepimento delle direttive di prima e seconda generazione (direttiva 1971/71/CE, recepita dalla
l. 8 agosto 1977, n. 584, direttiva 1989/440/CE dell’18 luglio 1989, recepita con il d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406; direttiva 1993/37/CE del 14 giugno 1993, recepita con la l. 11 febbraio 1994, n. 109).
Il problema era rappresentato dal fatto che, con l’inquadramento in termi- ni pubblicisti della concessione, il principio della concorrenza veniva eluso sia per l’individuazione del concessionario sia per la scelta del contraente da parte dei concessionari. Infatti, a monte, l’individuazione del concessionario da parte della p.a. avveniva direttamente con il provvedimento senza alcun confronto competitivo. A valle, i concessionari, in quanto soggetti privati, non ritenevano di dover seguire le norme dell’evidenza pubblica per selezio- nare i propri contraenti, poiché tale scelta si sarebbe dovuta effettuare trami- te la libera negoziazione privatistica senza alcun obbligo di un confronto concorrenziale.
Al fine di porre rimedio al problema della scelta dei contraenti da parte dei concessionari alcune impostazioni giurisprudenziali hanno collocato tale sog- getto nell’ambito della organizzazione amministrativa. I concessionari sono stati definiti come organi indiretti dell’amministrazione, in considerazione del trasferimento di poteri e funzioni pubblicistiche realizzato con il provvedi- mento concessorio. In tal modo il concessionario, inquadrato all’interno del- l’organizzazione amministrativa, avrebbe posto in essere atti amministrativi e, conseguentemente, avrebbe dovuto utilizzare le norme pubblicistiche per la selezione dei contraenti (Cass., sez. I, 21 marzo 2003, n. 4145).
Successivamente, queste conclusioni hanno perso di consistenza. Ci si è re- si conto, innanzitutto, che al concessionario non vengono trasferiti poteri pub- blicistici e che esso non si sostituisce all’amministrazione, in quanto svolge attività di carattere materiale. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la semplice qualifica di concessionario di opera pubblica non vale ex se a con- ferire agli atti emanati da questo la natura di provvedimenti amministrativi in quanto la forza cogente del principio di legalità, cristallizzato dall’art. 97 Cost., prevede che la fonte del potere pubblico sia sempre la legge e, di conseguenza, non tollera che un’amministrazione pubblica, nei casi non previsti dalla nor- mativa, si arroghi il potere di trasferire le proprie funzioni istituzionali a un soggetto privato. La concessione traslativa di funzioni è figura organizzativa concepibile nei soli casi espressamente previsti dalla legge (Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 1996, n. 1577). Ulteriori perplessità circa l’identificazione del concessionario come organo indiretto della p.a. derivano dal fatto che il mec- canismo del rapporto organico comporta l’imputazione a un soggetto del com- portamento di un altro soggetto e delle relative responsabilità, mentre nel caso del concessionario questo agisce esclusivamente nel proprio interesse e a esso solo si riferiscono le fattispecie e le relative responsabilità (Cons. Stato, sez. VI, 28 ottobre 1998, n. 1478). A ulteriore conferma delle perplessità in merito
alla configurazione di una concessione traslativa, in assenza di una specifica previsione normativa è intervenuta la normativa in materia di lavori pubblici che escludeva espressamente la possibilità da parte delle amministrazioni di trasferire funzioni e attività di stazione appaltante a soggetti privati (art. 19,
c. 3, l. 109/1994). In questo modo, perdeva definitivamente consistenza la tesi del concessionario come organo indiretto della p.a. Il concessionario, in- fatti, pone in essere le prestazioni finalizzate all’acquisizione delle aree, al rilascio delle autorizzazioni, dei permessi e dei nulla osta necessari per l’ese- cuzione dell’intervento, ma non adotta mai il provvedimento di esproprio o altri provvedimenti autorizzativi: in sostanza, non esercita funzioni pubblici- stiche.
Ciò ha comportato una sfumatura del rilievo pubblicistico della concessio- ne sino ad arrivare alla configurazione dell’istituto in termini contrattuali, in ossequio alle indicazioni del diritto europeo. Tale evoluzione ha comportato la piena affermazione del principio della evidenza pubblica. Infatti, la natura contrattuale della concessione implica che la scelta del concessionario debba essere effettuata tramite procedure a evidenza pubblica. Inoltre, il concessio- nario viene inserito dal diritto europeo fra quei soggetti che, svolgendo attività di pubblico interesse, sono obbligati a seguire procedure concorrenziali per la scelta dei propri contraenti. Si tratta nella sostanza di un allargamento della nozione di p.a., operata dal diritto europeo, che ricomprende anche soggetti privati eroganti servizi pubblici imponendo loro di applicare lo statuto pubbli- cistico per una parte consistente della loro attività.
A livello europeo, quindi, la concessione non viene concepita in termini pubblicistici ma come manifestazione dell’attività consensuale delle pubbliche amministrazioni. Le concessioni di lavori sono da considerarsi contratti tra il soggetto pubblico e il soggetto privato caratterizzati dall’allocazione in capo al privato del rischio economico finanziario dell’operazione. Si tratta, quindi, di un contratto che presenta le medesime caratteristiche dell’appalto, a eccezione del fatto che la controprestazione consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato dal pagamento di un prezzo. Il diritto europeo si è concentrato su una definizione dell’istituto di carattere economico finanzia- rio, non preoccupandosi del problema della natura giuridica dell’atto di confe- rimento o del trasferimento dei poteri pubblicistici ai soggetti privati, non solo per esigenze di armonizzazione dei diritti nazionali, ma anche per il timore che una classificazione in termini pubblicistici avrebbe in qualche modo ri- stretto l’ambito applicativo dell’istituto, favorendo discipline speciali e discri- minatorie che avrebbero creato ostacoli alla libertà di trasferimento e di pre- stazione di servizi.
L’impostazione è stata confermata dalla comunicazione interpretativa della Commissione delle Comunità europee sulle concessioni nel diritto comunita-
rio del 12 aprile 2000 che si sofferma specificamente sulla differenziazione tra le concessioni e gli appalti.
Il criterio distintivo è individuato nella diversa allocazione del rischio finan- ziario. La peculiarità del contratto di appalto risiede nel fatto che lo scopo (la costruzione dell’opera o la fornitura del servizio) viene raggiunto con risorse esclusivamente pubbliche, mentre nella concessione il rischio economico e fi- nanziario dell’intervento ricade sul privato che viene remunerato con il diritto a gestire il servizio o l’opera.
Questa concezione dell’istituto non è stata modificata dalla successiva evoluzione del diritto europeo in materia di contratti pubblici contenuta nelle direttive 18 del 2004 e 23 del 2014 relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e concessioni di lavori, forniture e servizi.
Dalla normativa citata si evince chiaramente la natura privatistica attribuita alla concessione, considerata un contratto e non un provvedimento ammini- strativo, con la conseguenza che il concessionario non può esercitare poteri pubblicistici.
Nella concessione, l’alea del mancato funzionamento dell’intervento pub- blico ricade, interamente o in parte, sul soggetto privato e il diritto di gestione implica il trasferimento di responsabilità in capo al concessionario per gli aspetti tecnici, finanziari e gestionali dell’opera. Il concessionario, infatti, non solo sopporta il rischio connesso all’attività di costruzione ma anche quello connesso all’uso abituale dell’impianto. Questi sono rischi diversi, in quanto l’attività di gestione è distinta da quella di utilizzazione e da quella di eroga- zione del servizio pubblico collegato all’opera realizzata. Nell’attività di ge- stione prevale la manutenzione dell’opera, mentre nell’attività di utilizzazione e di erogazione del servizio prevale l’attività di impresa del gestore che può consistere nell’effettuazione di prestazioni a terzi ovvero nell’erogazione dei servizi pubblici ad altri utenti.
Al di là di queste precisazioni si rileva che la tipicità della concessione di costruzione e gestione di un’opera pubblica risiede nell’interesse pubblico di conseguire un bene di natura mista, costituito dalla realizzazione dei lavori e dalla loro gestione. Il profilo gestorio, di natura funzionale ed economica, pre- senta un connotato ambivalente, costituendo una componente del bene su cui si incentra l’interesse pubblico e, contemporaneamente, la controprestazione a favore del concessionario. Pertanto, la mera esecuzione dei lavori, quand’an- che di fatto avvenuta con piena rispondenza del risultato al pattuito, non è ido- nea a realizzare l’oggetto della gara, poiché l’opera in sé è soltanto una delle componenti (e neppure necessariamente la più significativa) dell’oggetto con- trattuale.
La natura contrattuale della concessione è confermata nel nostro ordina- mento, il quale ha recepito l’evoluzione della normativa europea sin dalla leg- ge quadro sui lavori pubblici (l. 109/1994).
Il codice dei contratti definisce sia la concessione di lavori sia quella di servizi.
In particolare, la prima, viene definita come il contratto concluso in forma scritta fra imprenditore e amministrazione, avente a oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione o la progettazione definitiva, esecutiva e l’esecuzione dei lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere o tale diritto accompagnato da un prezzo, con l’assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere. La con- cessione di servizi, invece, ha a oggetto l’affidamento della fornitura e della gestione di servizi differenti dall’esecuzione di lavori riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto di appalto o tale diritto accompagnato da un prezzo con l’assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione del servizio.
La natura contrattuale della concessione non ha eliso del tutto la possibilità che vi sia un trasferimento al concessionario, in tutto o in parte, dell’esercizio delle funzioni oggettivamente pubbliche proprie del concedente e necessarie per la realizzazione delle opere. Infatti, spesso il concessionario deve compie- re tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizza- zione del programma edilizio, ancorché comportanti l’esercizio di poteri di ca- rattere pubblicistico, quali quelli inerenti all’espletamento delle procedure di espropriazione, all’offerta, al pagamento o al deposito delle indennità di espro- prio. Ciò che il concessionario non può fare è adottare i relativi provvedimenti amministrativi. Ne consegue che il concessionario, acquistando poteri e facol- tà trasferitigli dall’amministrazione concedente, si sostituisce a quest’ultima nello svolgimento dell’attività organizzativa e direttiva necessaria per realizza- re l’opera pubblica e diviene, in veste di soggetto attivo del rapporto attuativo della concessione, l’unico titolare di tutte le obbligazioni che a esso si ricolle- gano.
Da queste considerazioni di carattere generale emergono i tratti salienti del- l’istituto: la sua natura contrattuale, la stabilità del legame tra soggetto pubbli- co e privato, le modalità di finanziamento dell’operazione, la partecipazione del soggetto privato alle varie fasi di realizzazione dell’intervento, l’allocazio- ne del rischio di gestione dell’infrastruttura.
L’istituto della concessione ha avuto alterna fortuna nell’ordinamento ita- liano in quanto il legislatore ha oscillato da posizioni di assoluto sfavore nei confronti dell’istituto a posizioni di favore, allorché, attraverso una condivisi- bile opera di riforma, ha liberato l’istituto concessorio dai molteplici vincoli che erano stati previsti dalla legislazione dei primi anni novanta del ventesimo
secolo. La filosofia complessiva della prima versione della l. 109/1994 (c.d. legge Merloni) era influenzata dalla questione morale che in quegli anni si im- poneva in tutta la sua drammaticità. Soprattutto nel settore degli appalti si sen- tiva l’esigenza di creare un sistema di regole che non permettesse lo sposta- mento dei rischi contrattuali delle imprese alle pubbliche amministrazioni e, quindi, l’istituto concessorio, che vedeva il privato in una posizione centrale nella gestione dell’intervento, era visto come sintomatico di un eccessivo fa- vor per l’imprenditore. Tale posizione privilegiata del privato avrebbe potuto favorire fenomeni corruttivi. Da ciò è scaturita una disciplina particolarmente rigida delle concessioni volta a non agevolarne l’utilizzazione. Lo sviluppo della normativa, invece, è stato ispirato a un’ottica totalmente diversa (la l. 1 agosto 2002, n. 166, c.d. collegato infrastrutture, e nel campo delle infrastrut- ture strategiche la l. 21 dicembre 2001, n. 000, x.x. xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx attuazione, il d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190), finalizzata a superare l’impianto precedente per rilanciare un adeguato programma per la realizza- zione di infrastrutture, così cercando di sviluppare il mercato degli appalti. Pe- raltro, le modifiche liberalizzatrici della legge Xxxxxxx si imponevano anche per ragioni di coerenza sistematica con la disciplina delle grandi infrastrutture strategiche. Infatti, quest’ultima è caratterizzata da regole più elastiche per la realizzazione di interventi pubblici di particolare consistenza e, di conseguen- za, non era possibile concepire che gli appalti meno rilevanti, quelli di piccole e medie dimensioni, fossero disciplinati da norme più rigide.
Il codice dei contratti, nel definire le concessioni, precisa che al privato de- ve essere trasferito il rischio operativo. L’eventuale prezzo o il contributo ver- sato dalla p.a. non può essere tale da annullare qualsiasi alea inerente alla ge- stione economica dell’intervento. Il codice chiarisce, quindi, che il riconosci- mento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulte- riori meccanismi di finanziamento a carico della p.a., non può essere superiore al quarantanove per cento del costo dell’investimento complessivo, compren- sivo di eventuali oneri finanziari. Il concetto di rischio operativo è stato chiari- to dalla direttiva 2014/23/UE. Infatti, l’art. 5, c. 1 della direttiva prescrive che “l’aggiudicazione di una concessione di lavori o di servizi comporta il trasfe- rimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavo- ri o dei servizi, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato del- l’offerta, o entrambi. Si considera che il concessionario assuma il rischio ope- rativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il re- cupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei la- vori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario comporta una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile”.
Tale descrizione è stata ripresa dal codice dei contratti.
Anche per le concessioni, così come in generale per i contratti di partena- riato, l’equilibrio economico finanziario rappresenta il presupposto per la cor- retta allocazione dei rischi. Per mantenere tale equilibrio è possibile che la p.a. stabilisca un prezzo consistente in un contributo pubblico o nella cessione di beni immobili. Comunque, il prezzo riconosciuto non può essere superiore al quarantanove per cento dell’investimento complessivo, altrimenti si ridurrebbe fortemente l’alea relativa alla gestione dell’intervento realizzato e, quindi, si snaturerebbe la funzione della concessione.
La durata della concessione non ha limiti prestabiliti dalla legge (come, in- vece, accadeva in passato che poteva avere una durata trentennale). Infatti, l’art. 168 del codice dei contratti prevede che questa è determinata dal bando di gara dall’amministrazione in funzione dei lavori o servizi richiesti al con- cessionario ed è commisurata al valore della concessione e alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa. Comunque la durata non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da par- te del concessionario e alla remunerazione del capitale investito come da pia- no economico finanziario.
Il tema della durata della concessione è stato oggetto di dibattito in quanto poneva un delicato problema di compatibilità con il diritto europeo e, in parti- colare, con il rispetto del principio di concorrenza. Non è possibile, infatti, concepire una durata della concessione tale da annullare del tutto l’alea del concessionario e sottrarre definitivamente il servizio al mercato concorrenzia- le. È necessario che le amministrazioni trovino un giusto equilibrio tra la defi- nizione della durata della concessione e le legittime aspettative del mercato, nel rispetto del principio di proporzionalità. Per tale ragione in passato è stato previsto un limite di durata della concessione che con il nuovo codice è stato eliminato. Ora il limite è quello del raggiungimento dell’equilibrio dell’opera- zione.
Proprio con riferimento all’equilibrio economico finanziario dell’operazio- ne, il legislatore ha previsto una serie di garanzie che gli operatori economici devono fornire per aggiudicarsi il contratto di concessione. Infatti, è previsto che il contratto si può concludere solo a seguito dell’approvazione del proget- to definitivo e alla presentazione da parte del concessionario di idonea docu- mentazione inerente al finanziamento dell’opera; l’obbligo da parte del con- cessionario di vincolarsi all’attuazione del piano finanziario; l’obbligo che il bando di gara preveda la risoluzione del contratto in caso di mancata sottoscri- zione del contratto di finanziamento.
Sempre al fine di raggiungere un’adeguata previsione dell’equilibrio eco- nomico finanziario, viene prevista la possibilità che, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, l’amministrazione concedente pos-
sa esperire una consultazione preliminare con gli operatori invitati a presentare offerte relativamente ai profili della finanziabilità dell’operazione e a seguito di tale consultazione si possano adeguare i documenti di gara.
Le procedure di affidamento della concessione sono caratterizzate da ele- menti di flessibilità non presenti in passato. L’amministrazione può utilizzare le procedure previste dal codice (procedure aperte o ristrette) oppure operare la scelta del contraente attraverso metodi più flessibili sempre sulla base dei principi dell’evidenza pubblica di cui all’art. 30 del codice. L’amministrazione può condurre liberamente le negoziazioni con i candidati e gli offerenti senza, però, modificare nel corso di tali negoziazioni l’oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi previsti dal bando.
Per l’affidamento degli appalti da parte di concessionari di lavori e di ser- vizi si prevede l’applicazione delle norme del codice dei contratti sia nell’ipo- tesi che il concessionario sia amministrazione aggiudicatrice (categoria nella quale rientra anche l’organismo di diritto pubblico) sia nell’ipotesi non che ri- vesta tale qualificazione. Per i concessionari di servizi che aggiudicano lavori non si applicano le norme sulla programmazione e sugli obblighi pubblicitari di preinformazione. Inoltre, nella fase di esecuzione si applicano solo le norme in materia di collaudo dell’opera.
Accanto allo strumento della concessione di opera pubblica, il diritto euro- peo e quello nazionale disciplinano la concessione di servizi. Questa viene defi- nita dalla direttiva comunitaria 2004/18/CE (art. 1, c. 4), come il contratto che presenta le stesse caratteristiche dell’appalto di servizi, ad eccezione del fatto che la remunerazione del concessionario avviene attraverso l’attribuzione del di- ritto di gestire il servizio, eventualmente accompagnato da un prezzo. La defini- zione è stata recepita dal d.lgs. 163/2006. Solo con la direttiva 2014/23/EU ven- gono disciplinate compiutamente per la prima volta anche le concessioni di ser- vizi, con la previsione di modelli di gara identici alle concessioni di lavori.
Anche in questo caso il successo della collaborazione tra pubblico e privato si basa sul reciproco vantaggio che i soggetti traggono dalla formula adottata: il soggetto pubblico trasferisce il rischio della gestione, spesso onerosa, del servizio al privato e utilizza le conoscenze tecniche dello stesso per erogare nel modo migliore la prestazione alla collettività; mentre il privato consegue i suoi guadagni dal pagamento delle tariffe da parte degli utenti.
Si è, quindi, in presenza di una concessione di servizi quando l’operatore assume i rischi di gestione del servizio stesso rifacendosi sull’utente per mez- zo della riscossione di qualsiasi tipo di canone. Proprio la modalità di riscos- sione è un elemento che, come avviene nel caso delle concessioni di lavori, permette di stabilire se si è in presenza di una vera assunzione di rischio con conseguente trasferimento di responsabilità per il privato (emblematica è una decisione del Consiglio di Stato che ha chiarito che un servizio di trasporto
pubblico di linea ha la natura di un mero appalto di servizi quando, come nel caso di un servizio di “scuolabus”, il suo onere sia interamente a carico dell’am- ministrazione, mentre, se il servizio viene reso non a favore dell’amministrazio- ne ma di una collettività indifferenziata di utenti e viene, almeno in parte, paga- to dagli utenti all’operatore del servizio, si rientra nello schema della concessio- ne di servizio pubblico, Cons. Stato, sez. VI, 15 maggio 2002, n. 2634).
Tale profilo, comune alle concessioni di lavori e di servizi, crea certamente difficoltà in relazione alla distinzione dei due istituti, anche perché, nella quasi totalità dei casi, il concessionario di lavori pubblici presta un servizio all’uten- za nell’ambito dell’opera da lui eseguita.
Il criterio distintivo per distinguere i due istituti è quello funzionale che si basa sulla verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Se l’oggetto del con- tratto di concessione riguarda la costruzione, l’esecuzione o la realizzazione di lavori per conto del concedente, si è in presenza di una concessione di lavori mentre, se i lavori o la costruzione di un’opera sono meramente accessori ri- spetto all’oggetto principale del contratto, ossia il servizio, si tratta di una con- cessione di servizi. Quindi, la differenza tra concessione di costruzione ed esercizio e la concessione di servizi deve essere individuata avendo di mira il nesso di strumentalità che lega la gestione del servizio all’esecuzione dei lavo- ri; si avrà concessione di costruzione ed esercizio se la gestione del servizio è strumentale alla costruzione dell’opera, in quanto diretta a consentire il repe- rimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dell’intervento, men- tre si avrà concessione di servizi quando l’espletamento dei lavori è strumen- tale, sotto i profili della manutenzione, del restauro e dell’implementazione, alla gestione di un servizio il cui funzionamento è già assicurato da un’opera esistente (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1600).
Ulteriore distinzione che viene in rilievo è quella tra gli appalti di servizi e la concessione di servizi. Un tratto distintivo riguarda il criterio della gestione: nell’appalto gli oneri e l’alea della gestione gravano sull’amministrazione e nessun rapporto giuridico si instaura tra l’appaltatore e i fruitori del servizio. Un secondo tratto distintivo consiste nella diversità del destinatario della pre- stazione: nel caso dell’appalto il destinatario della prestazione e l’amministra- zione appaltante mentre nel caso della concessione di servizio pubblico il de- stinatario è l’utente.
Nella sostanza, quando l’operatore privato si assume i rischi della gestione del servizio, rifacendosi sostanzialmente sull’utente mediante la riscossione di un qualsiasi tipo di canone, tariffa o diritto, allora si ha concessione.
Dati questi criteri l’analisi sull’esatto inquadramento di un contratto deve essere effettuata caso per caso. A titolo esemplificativo si segnalano alcuni ca- si controversi. Con riferimento alla ristorazione presso le mense scolastiche comunali è stato affermato che il servizio è oggetto di un vero e proprio con-