CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E
per l’attuazione di progetti abitativi “assistiti” finalizzati alla promozione dell’autonomia delle persone con disabilità presso tre appartamenti situati in xxx Xxx Xxxx x. 00/00 x Xxxxxxx
L’anno e questo giorno del mese di In Firenze
Per il presente atto cui intervengono:
, nato a il , non in proprio ma in
qualità di della Direzione Servizi Sociali e Sport , C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall’art. 58 dello Statuto e dall’art.22 del regolamento Generale per l’attività contrattuale ed in esecuzione del provvedimento n. del ;
E
, nato a il e domiciliato per la carica presso
la sede del sottoindicato, non in proprio ma quale
del , con sede in Firenze , C.F. , iscritto al Registro del (di cui alla
Legge ) con Decreto n. dall’Autocertificazione che si conserva in atti;
del , conforme risulta
PREMESSO CHE
- il Comune di Firenze (di seguito denominato Comune) ha effettuato una selezione comparativa pubblica ai sensi dell’art. 60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale per l’affidamento dei servizi oggetto della presente convenzione;
- l’affidatario ha maturato una comprovata competenza ed esperienza professionale sul territorio del Comune di Firenze ed è in possesso dei requisiti di affidabilità tecnica ed organizzativa necessari per l’espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- l’affidatario è iscritto al Registro del che non sono in atto procedure di revoca;
di cui alla Legge e
- l’affidatario si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 Oggetto della convenzione
Nell’ambito delle prestazioni sociali in favore delle persone con disabilità all’art. 55 della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, le parti intendono procedere all’attuazione di progetti abitativi “assistiti” finalizzati alla promozione dell’autonomia delle persone con disabilità, anche collocabili nell’area dei cosiddetti “Dopo di noi” e “Durante noi”, presso tre appartamenti messi a disposizione da parte del Comune.
Per l’attuazione dei progetti in questione, il Comune di Firenze mette a disposizione del soggetto individuato all’esito della procedura di selezione pubblica tre appartamenti arredati idonei all’uso posti al piano terzo di un immobile sito in xxx Xxx Xxxx x. 00/00 x Xxxxxxx. I suddetti appartamenti sono meglio descritti nelle allegate planimetrie.
Gli appartamenti consentono una capacità di accoglienza di complessivi 9 posti letto, così ripartiti:
- appartamento 1: 2 posti letto
- appartamento 2: 3 posti letto
- appartamento 3: 4 posti letto
Articolo 2
Progetto di Gestione dei Servizi
L’affidatario si impegna a svolgere le attività di cui alla presente Convenzione con le modalità e per le finalità indicate nel Progetto di Gestione dei Servizi (di seguito denominato “Progetto” e conservato agli atti).
Articolo 3
Destinatari del servizio e procedure di accesso
Possono accedere alle prestazioni e agli interventi di cui al presente Avviso persone con disabilità di età non superiore ai 65 anni. La condizione di disabilità è attestata dal riconoscimento di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992.
Almeno 6 posti dovranno essere riservati a persone residenti a Firenze, di cui almeno 3 appositamente segnalate dal servizio sociale professionale del Comune. La restante parte potrà essere reclutata autonomamente dall’affidatario, limitatamente a persone con i suddetti requisiti d’accesso. In caso di mancato utilizzo dei posti riservati a persone residenti a Firenze e/o a persone segnalate dai servizi sociali fiorentini, le parti potranno concordarne un utilizzo diverso.
Articolo 4 Personale
Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l’affidatario garantisce la disponibilità di un numero di associati/volontari e di dipendenti come indicato nell’elenco nominativo allegato al Progetto, assicurando la loro specifica preparazione, idoneità e qualificazione per gli interventi cui sono destinati, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente.
L’affidatario assicura la continuità nella presenza degli operatori volontari tale da garantire un adeguato svolgimento delle attività in relazione alle finalità della presente convenzione.
L’affidatario si impegna altresì a garantire il rispetto da parte del personale dell’organizzazione della normativa vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell’utente.
Il rapporto con il personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle normative previdenziali e fiscali in materia.
I volontari sono prevalenti per numero e prestazioni rispetto al personale dipendente.
Articolo 5 Responsabile del progetto
L’affidatario indica al Comune il nominativo della persona individuata quale responsabile del Progetto, il quale è tenuto a coordinare e controllare l’attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Ha, inoltre, il compito di tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi del Comune di Firenze.
Articolo 6 Locali e attrezzature
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Avviso, il Comune di Firenze metterà a disposizione del soggetto individuato all’esito della procedura di selezione pubblica i locali individuati al precedente articolo 1.
L’utilizzo dei locali di proprietà comunale ai fini e per gli scopi del presente Avviso è regolato secondo apposito verbale di consegna, parte integrante della convenzione allegata al presente Avviso.
Sono vietate al soggetto utilizzazioni dei locali di proprietà comunale per usi diversi da quelli indicati dalla presente convenzione.
Il personale del Comune, può accedere ai locali di cui trattasi per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.
L’affidatario mette inoltre a disposizione tutti gli ulteriori strumenti, attrezzature e materiali occorrenti per le attività previste dal presente atto.
L’affidatario risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei messi a disposizione.
Articolo 7 Spese Rimborsabili
Per la realizzazione dei servizi oggetto della presente convenzione, l’Amministrazione non prevede alcun rimborso monetario diretto delle spese sostenute dal soggetto affidatario.
A fronte dei servizi realizzati, l’Amministrazione mette a disposizione gli immobili indicati all’articolo 1 e le utenze necessarie per il suo funzionamento, fatta eccezione per le utenze telefoniche e dati.
Il soggetto affidatario può richiedere la contribuzione da parte dei beneficiari con esclusive finalità di copertura delle spese di gestione sostenute.
Articolo 8
Durata della Convenzione, rinnovabilità e recesso
La presente Convenzione ha durata a decorrere dal fino al . Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo di preventiva disdetta.
Alla scadenza della convenzione, il soggetto affidatario garantisce la prosecuzione dei servizi di cui alla convenzione stessa, alle stesse condizioni, per un periodo di 6 mesi, dietro formale richieste in tal senso da parte del Comune, qualora si rendesse necessario per garantire la realizzazione del servizio nelle more della predisposizione degli atti finalizzati alla gestione futura del servizio stesso. Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o di risolvere il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizione di legge. La presente convenzione potrà altresì essere risolta per inadempimento parziale o totale agli impegni assunti con il presente atto con le modalità di cui al successivo art. 13.
Articolo 9 Verifica
Il soggetto affidatario è tenuto a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un rapporto riepilogativo sull’andamento del progetto riferito all’annualità precedente, nel quale siano anche riportati i seguenti dati:
- occupazione dei posti disponibili, con indicazione dei dati identificativi degli ospiti, secondo lo schema allegato, eventualmente modificabile dietro accordo tra le parti;
- ricavi da contribuzione dei beneficiari e spese sostenute per la gestione del servizio, secondo lo schema allegato, eventualmente modificabile dietro accordo tra le parti.
Il Comune si riserva in ogni caso di effettuare verifiche in qualsiasi momento sull’andamento del progetto, rispetto alle quali il soggetto affidatario è tenuto a fornire tutte le informazioni allo scopo richieste.
Qualora dalle verifiche effettuate dovesse emergere un non corretto utilizzo degli appartamenti o un insufficiente livello di occupazione degli stessi, il Comune si riserva di procedere alla revoca della convenzione.
Articolo 10 Privacy
L’affidatario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003.
Il soggetto si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo prima della sottoscrizione formale del presente atto convenzionale.
In mancanza dell’indicazione di tale nominativo all’atto della stipula, si intende Responsabile privacy il legale rappresentante dell’Associazione.
Articolo 11 Documentazione
L’affidatario si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua organizzazione ed evoluzione e agli utenti.
Il soggetto si obbliga alla tenuta di un registro delle presenze giornaliere degli utenti fruitori dei servizi di cui alla presente convenzione con l’indicazione delle generalità di ciascuno.
La documentazione relativa alle presenze giornaliere degli utenti fruitori dovrà essere trasmessa con cadenza mensile agli Uffici preposti della Direzione Servizi Sociali.
Articolo 12 Normative
L’affidatario realizza gli interventi di cui alla presente Convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale, impegnandosi a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali in materia nonché agli atti di programmazione regionale e locale di settore, osservando altresì gli eventuali Regolamenti e Disciplinari operanti.
Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività.
Articolo 13 Inadempienze
Il Comune si riserva la facoltà di verificare le attività in svolgimento con le modalità stabilite al precedente articolo 10. Eventuali osservazioni e contestazioni di inadempienze devono essere comunicate per iscritto entro 15 gg. dalla verifica, fissando un termine entro il quale il soggetto dovrà adottare i necessari provvedimenti. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l’ordinamento vigente, il Comune ha facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all’affidatario senza oneri a proprio carico se non quello di attivare le procedure di rimborso riferite alle spese sostenute dall’affidatario stesso fino al ricevimento della diffida.
In caso di controversie in merito alla applicazione della presente convenzione, sarà competente a giudicare il Foro di Firenze. Per le controversie in materia di rapporti di lavoro si rinvia a quanto disposto dall'art. 806 del Codice di Procedura Civile.
Articolo 15 Responsabilità
L’affidatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale ivi compresi i volontari e figure assimilabili, nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. Pertanto deve garantire la regolare copertura assicurativa per il
personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico dell’affidatario con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.
In particolare l’affidatario è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, con durata, anche frazionata, fino alla conclusione del periodo di affidamento.
Articolo 16 Disposizioni Finali
Il presente atto, esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 460/1997, sarà registrato solo in caso d'uso con spese di registrazione a totale carico del richiedente.
Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del codice civile e delle leggi vigenti in materia, nonché quanto previsto nell’Avviso di selezione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per il Comune
Per (indicare denominazione del soggetto affidatario)
Allegato
VERBALE DI CONSEGNA LOCALI IN USO GRATUITO
Oggi, in Firenze presso la Direzione Servizi Sociali, il Comune di Firenze (di seguito denominato “Comune”), rappresentato da , in qualità di
, in esecuzione del provvedimento n.
/ / ,
CONSEGNA
del
in esito all’espletamento di selezione comparativa pubblica ai sensi dell’art. 60 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze, a
, denominato
, con sede in Firenze - Via
- C.F. rappresentato da
, in qualità di , che accetta, l’immobile posto in Firenze, via , di proprietà comunale, per le finalità e alle condizioni di cui ai seguenti articoli.
Art.1 Scopo dell’uso
L’uso gratuito oggetto del presente atto è concesso dal Comune esclusivamente per lo svolgimento e l’erogazione delle seguenti attività a favore di donne sole e madri con figlio svantaggiate e in condizione di emarginazione sociale, italiane e straniere, residenti nel Comune di Firenze o dimoranti sul territorio comunale, ma in condizione di assistibilità dai servizi sociali territoriali ai sensi della normativa in vigore e/o in condizione di disagio socio-economico e/o marginalità sociale, appositamente segnalate dal servizio sociale professionale del Comune:
a. un complesso di azioni coordinate con valenza prevalentemente solidaristica, di prima accoglienza e ascolto volte a stabilire un contatto con la persona e a supportarla nel momento di bisogno e di difficoltà, nonché di azioni di prossimità finalizzate al primo orientamento verso i servizi cittadini, istituzionali e non, all’inclusione sociale e all’acquisizione di maggiore autonomia sul piano personale e relazionale;
b. azioni di prima accoglienza fino a un massimo di 4 donne e madri con figlio da svolgersi secondo le modalità e le disposizioni di cui all’art. 22 comma 1, lett. c della L.R. 41/05 tese a soddisfare bisogni primari di vita delle utenti che versano in gravi condizioni di disagio economico, familiare e sociale in stretto collegamento con i servizi territoriali, previa presentazione di regolare comunicazione avvio attività ai sensi del Regolamento 26 marzo 2008,
n. 15/R “Regolamento di attuazione dell’ articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41”.
e delle prestazioni di ascolto, orientamento e prima assistenza a favore di persone italiane e straniere in condizione di svantaggio e grave marginalità sociale
Sono vietate al soggetto affidatario utilizzazioni dei locali per usi diversi da quelli indicati dal presente articolo.
Art.2 Durata dell’uso
L’uso gratuito dei locali oggetto del presente atto ha durata dal 1 ottobre 2013 al 30 settembre 2014 e si intende rinnovato in sede di rinnovo dei rapporti convenzionali tra il Comune e il soggetto affidatario per le attività aventi sede presso lo stesso immobile.
Art.3
Modalità di consegna e riconsegna dei locali di proprietà comunale
I locali in oggetto vengono consegnati in buono stato e idonei agli scopi di cui all’art. 1.
Per tutta la durata del periodo d’uso sarà considerata, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dei locali di proprietà comunale ad essa affidati.
I locali dovranno essere riconsegnati nelle stesse condizioni, salvo il normale deperimento d’uso.
Al termine del periodo di uso gratuito verrà valutato il loro stato di utilizzo in contraddittorio fra le parti che redigeranno apposito verbale.
Art.4 Accertamenti e verifiche
Il personale del Comune all’uopo autorizzato, munito di apposita tessera di riconoscimento, può accedere ai locali di cui trattasi per accertare lo stato degli stessi, effettuare tutte le indagini e i controlli che riterrà necessari, secondo competenza.
Art.5 Risarcimento danni
Tutti i danni causati a cose ed a persone durante e in relazione all’uso gratuito dei locali in oggetto dovranno essere risarciti al Comune di Firenze.
Il soggetto affidatario dovrà sottoscrivere con un primario istituto assicurativo all’uopo autorizzato a norma di legge, una polizza assicurativa con massimali adeguati a garanzia dell’uso specifico dei locali per danni a “terzi”. Detta polizza costituisce condizione di validità ed efficacia del presente atto.
Art.6
Obblighi del soggetto affidatario
Nel caso che i locali o la struttura ove insistono richiedano la chiusura totale o parziale per cause di forza maggiore e per lungo periodo il soggetto affidatario non potrà accampare pretese di sorta verso il Comune di Firenze.
Il soggetto affidatario si impegna, inoltre:
- ad assicurare l’uso diligente dei locali e servizi annessi oggetto del presente verbale da parte del proprio personale e dei terzi autorizzati onde evitare danni di qualsiasi genere;
- a ritenere comunque sollevato e indenne il Comune di Firenze da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa dell’attività gestionale svolta presso la struttura comunale in questione;
- ad assumere l’onere delle spese relative alla manutenzione ordinaria della struttura relativa agli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (vetreria, falegnameria, fabbro, interventi di ordinaria muratura, manutenzione del verde) e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (idraulici, elettrici, ed ascensore, con la sola esclusione dell’ impianto termico e dell’impianto idraulico ad esso collegato), riparazione e manutenzione ordinaria delle attrezzature e beni mobili, cura e manutenzione del sistema di rilevazione antincendio;
- a rispettare tutte le normative ed adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 nonché in materia di prevenzione incendi, organizzando una squadra di emergenza che si coordini con i soggetti gestori delle attività, nel caso di gestione indiretta.
Art.7
Oneri a carico del Comune di Firenze
Il Comune assume a carico del proprio Bilancio le spese riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria, con particolare riferimento agli eventuali interventi connessi a normative specifiche (impianti, certificazione antincendio, etc.), le spese relative alla fornitura di gas, energia elettrica, acqua e telefonia fissa nel periodo indicato all’art. 2, nonché le opere di manutenzione ordinaria necessarie ad integrare o mantenere in efficienza l’impianto termico e l’impianto idraulico ad esso collegato.
Art.8
Revoca dell’uso gratuito
L’uso gratuito dei locali e degli arredi di proprietà comunale potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Comune di Firenze in caso di:
- violazione delle norme contenute nel presente verbale;
- utilizzo dei locali per usi diversi da quelli stabiliti;
- impossibilità di garantire sotto qualsiasi aspetto (finanziario-giuridico-tecnico-logistico) la continuità dei progetti la cui realizzazione è prevista mediante l’utilizzo dei locali in questione.
Art. 9 Rinvio
Per quanto non previsto nel presente verbale, si rinvia alle norme del Codice Civile. Firenze, / /2013.
Per il Comune di Firenze Per il soggetto affidatario