INDICE
COMUNE di CAMPI BISENZIO
CITTA’ METROPOLITANA di FIRENZE
APPROVATO con DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE n. 189 del 29.07.2019
INDICE
Articolo 1 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori
Articolo 2 - Patto di gemellaggio Articolo 3 - Comitato di gemellaggio Articolo 4 - Gemellaggio onorario Articolo 5 - Patto di solidarietà
Articolo 6 - Patto di amicizia e Repertorio dei legami tra i popoli
Articolo 7 - Accordo di partenariato Articolo 8 - Report sullo stato delle relazioni Articolo 9 - Stipula
Articolo 10 - Decadenza e revoca
Articolo 11 - Entrata in vigore
Art. 1 - Definizione generale di relazione con città, comunità e territori
1.1 Il Comune di Campi Bisenzio ritiene che sia importante, per la propria comunità, costruire relazioni con altre città che presentano tra loro elementi di affinità, per dimensioni, caratteristiche demografiche, economiche, culturali, storico-politiche, oppure per la presenza di comunità di origine campigiana o perché da esse sono in corso flussi migratori che hanno come destinazione il territorio campigiano.
1.2 Accanto alle relazioni con le città, possono anche essere sviluppate relazioni con realtà territoriali che, per storia, tradizione o vicende di carattere politico, non sono organizzate in città, ma esprimono una identità precisa come realtà territoriali più diffuse.
1.3 Le relazioni con città, comunità e territori possono concretizzarsi in diverse forme di collaborazione, più o meno strutturate, più o meno vincolanti e impegnative, sulla base di procedure ben definite e soggette a periodica verifica relativamente al perseguimento degli obiettivi posti e delle attività realizzate.
1.4 Le relazioni, a seconda delle loro caratteristiche, si distinguono in:
• Patto di gemellaggio
• Gemellaggio onorario
• Patto di solidarietà
• Patto di amicizia
• Accordo di partenariato
Art. 2 - Patto di gemellaggio
2.1 Il gemellaggio costituisce formale attestazione di reciprocità di relazioni privilegiate fra le città italiane e di diverse nazioni, finalizzato all'intensificazione di rapporti interculturali, sociali, politici, economici, con costante riferimento ad una azione comune per la pace, la solidarietà, le relazioni, l'incontro fra i cittadini e la conoscenza delle rispettive culture, con particolare attenzione alle città di origine dei cittadini immigrati e residenti oggi a Campi Bisenzio o alle città che hanno accolto cittadini di Campi Bisenzio immigrati all'estero.
2.2 Il gemellaggio promuove relazioni dirette tra le comunità locali, in forma autonoma rispetto alle relazioni fra gli Stati interessati ed è indipendente dai loro Governi.
2.3 Il gemellaggio ha, fra l'altro, l'obiettivo dello sviluppo dei diritti umani che devono essere al centro della relazione e del confronto con le città gemellate, in coerenza con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.
2.4 La procedura per addivenire alla stipula del Patto di gemellaggio è la seguente:
a) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, motiva adeguatamente nella deliberazione istitutiva del Patto di gemellaggio le ragioni e i contenuti del gemellaggio stesso.
b) l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003 (c.d. Legge La Loggia), deve trasmettere, almeno due mesi prima della firma ufficiale del Patto di gemellaggio, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento Affari regionali e Autonomie locali), al Ministero Affari Esteri (Segreteria Generale - Unità per il sistema Paese e le Autonomie locali) e alla Regione di appartenenza, i seguenti documenti:
• Delibera di Consiglio Comunale contenente la manifestazione di volontà a realizzare il gemellaggio indicandone gli obiettivi;
• copia del testo del “Giuramento della fraternità” da sottoscrivere d’intesa con il partner (il testo del giuramento è disponibile sul sito: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xxxx/xx- giuramento-del-gemellaggio.html;
• il programma dettagliato di attività del gemellaggio;
• nel caso di finanziamento ricevuto dalla Commissione europea, la documentazione attestante la sovvenzione europea accordata. Tale obbligo di trasmissione con specifici adempimenti è previsto dalla stessa L. n. 131 del 5 giugno 2003 anche per la sigla di
protocolli d’intesa con realtà di Paesi europei ed extraeuropei non ascrivibili a un Patto di gemellaggio.
c) Dopo l’approvazione della delibera consiliare sarà organizzata, in collaborazione con la città gemellata, una “Cerimonia ufficiale di firma del Patto di gemellaggio” che potrà essere realizzata anche con l’ausilio delle moderne tecnologie attualmente in grado di creare e perfezionare in modo efficace ed economico il dialogo tra realtà anche molto distanti geograficamente.
Art. 3 - Comitato di gemellaggio
3.1 Il Comitato di gemellaggio è diretta emanazione dell’Amministrazione Comunale. E' nominato con decreto del Sindaco ed è costituito da un numero massimo di 9 persone, scelte fra i rappresentanti delle varie realtà locali, istituzionali e associative, con individuazione del Presidente del Comitato.
3.2 La sua attività riguarda tutti i Patti di Gemellaggio già stipulati dall'Amministrazione Comunale e quelli che saranno sottoscritti in futuro.
3.3 La partecipazione alle attività del Comitato non prevede alcun rimborso spese o indennità né è prevista alcuna spesa di funzionamento del Comitato a carico del Comune di Campi Bisenzio.
3.4 Il Comitato ha il compito di definire e gestire un programma di attività annuale.
3.5 Promuove tutte le attività necessarie a valorizzare lo scambio di contatti e iniziative.
3.6 In stretto rapporto con gli uffici dell’Amministrazione Comunale, il Comitato si attiva nella ricerca di finanziamenti pubblici (della Regione, dell’Unione europea, delle varie organizzazioni internazionali) o privati (di sponsor, anche per singole iniziative) per realizzare le attività previste dal gemellaggio.
3.7 Il Presidente del Comitato, con specifica delega del Sindaco, può per particolari funzioni di carattere operativo, rappresentare il Comune di Campi Bisenzio.
3.8 Nello svolgimento dei propri lavori, il Comitato di gemellaggio può avvalersi, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione, dell’apporto di esperti che, per competenze, conoscenze, studi, interessi specifici, possono dare un valido contributo a migliorare e affinare la collaborazione con la città gemellata.
3.9 Ciascun Patto di gemellaggio deve essere riconfermato con delibera della Giunta Comunale decorsi venti anni dalla stipula. Tale riconferma deve attestare la continuità dei rapporti e il permanere dei presupposti che hanno motivato la firma del Patto. Dopo il primo rinnovo, e trascorso ulteriori venti anni, sarà il Consiglio Comunale a deliberare in merito al mantenimento del gemellaggio, con un ulteriore rinnovo del Patto di gemellaggio o con una trasformazione in Gemellaggio onorario.
Art. 4 - Gemellaggio onorario
4.1 Nel caso in cui il Patto di gemellaggio non venga riconfermato entro i termini e le modalità indicati nel precedente articolo, di comune accordo con la città un tempo gemellata, potrà essere concordato un Gemellaggio onorario tra le due città per salvaguardare gli elementi di comune identità, che hanno sostanziato il rapporto nel corso degli anni.
4.2 Il gemellaggio onorario non comporta alcun obbligo di collaborazione tra le due città e ha solo un valore simbolico di salvaguardia identitaria di una comune esperienza.
Art. 5 - Patto di solidarietà
5.1 Il Patto di solidarietà costituisce un atto formale di reciprocità con realtà territoriali che per le loro particolari caratteristiche geografiche, storiche e politiche, richiedono l'istituzionalizzazione di un rapporto permanente, di alto valore e significato, ispirato al
sostegno da parte dell'Amministrazione di Campi Bisenzio alla salvaguardia della loro libertà e della loro identità etnica, religiosa, culturale, linguistica e storica.
5.2 La procedura per la stipula del Patto di solidarietà è quella sotto riportata:
a) Il Patto di solidarietà è approvato dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta con adeguata motivazione.
b) Data la sua natura, il Patto di solidarietà non è soggetto a una scadenza determinata e decade in presenza di eventi, che fanno venire meno i presupposti sui quali si fonda il Patto.
c) Vale anche per il Patto di solidarietà la “clausola” di salvaguardia identitaria che consenta, se le ragioni del Patto di solidarietà sono state superate, di mantenere a titolo onorario un rapporto privilegiato tra il Comune di Campi Bisenzio e la singola realtà territoriale.
Art. 6 - Patto di amicizia e Repertorio dei legami tra i popoli
6.1 Il Patto di amicizia costituisce un atto formale che viene stipulato con alcune città. Tale Patto prefigura:
1) una particolare continuità di rapporti con città per sperimentare una prima collaborazione in vista di un possibile gemellaggio;
2) una relazione con città con cui, pur condividendo interessi e affinità, si ritiene opportuno collaborare senza arrivare alla stipula di un vero e proprio gemellaggio.
6.2 Nel Patto di amicizia il Comune di Campi Bisenzio, a condizione di reciprocità, si impegna a:
• favorire la conoscenza delle caratteristiche della città amica, anche attraverso la predisposizione di appositi spazi nel proprio sito istituzionale;
• dare visibilità a iniziative e attività svolte dalla città amica che possono avere un certo interesse anche per i propri cittadini;
• favorire attraverso un’opera di informazione e sensibilizzazione gli scambi dei propri cittadini con quelli della città amica.
6.3 Il Patto di amicizia è approvato dalla Giunta Comunale con adeguata motivazione e confermato ogni 5 anni con delibera di Giunta, che attesti la continuità dei rapporti e dei presupposti che hanno motivato il Patto.
6.4 Viene istituito il "Repertorio dei legami tra i popoli", uno specifico albo del Comune in cui saranno iscritti gruppi di persone organizzate e comunità anche informali di altre realtà territoriali, con i quali sono in essere relazioni di conoscenza, di amicizia, di scambio, di cooperazione o con i quali si intende creare relazioni di questo genere.
6.5 Sul sito del Comune di Campi Bisenzio verrà data l’opportunità ai soggetti iscritti al “Repertorio” di poter presentare la propria esperienza e informare sulle proprie iniziative e attività, favorendo così la conoscenza e possibili future collaborazioni anche con realtà locali e contribuendo alla costituzione di “reti di conoscenza”.
Art. 7 - Accordo di partenariato
7.1 L’Accordo di partenariato è una relazione con città, limitata nel tempo, per un periodo massimo di 3 anni, compreso l'eventuale rinnovo, in cui sono individuati settori di collaborazione ben definiti e specifici progetti da realizzare in comune.
7.2 I contenuti della collaborazione sono specificati in modo dettagliato nell’Accordo, che deve essere approvato dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta.
7.3 Alla fine del periodo di partenariato, la Giunta Comunale dovrà valutare i risultati ottenuti e decidere se rinnovare l’Accordo, sospenderlo o strutturarlo in una relazione più duratura.
Art. 8 - Report sullo stato delle relazioni
8.1 Al fine di monitorare lo stato delle diverse relazioni internazionali attivate dal Comune di Campi Bisenzio e di informare la cittadinanza sulle diverse attività sviluppate con le città o comunità territoriali, il Sindaco o l'Assessore delegato deve riferire al Consiglio Comunale almeno due volte nell’ambito della durata ordinaria del mandato.
Art. 9 - Stipula
9.1 Il Sindaco del Comune di Campi Bisenzio può sottoscrivere i Patti di gemellaggio, i Xxxxx di amicizia, i Xxxxx di solidarietà e gli Accordi di partenariato solo dopo l’avvenuta esecutività della delibera di Consiglio Comunale o di Giunta Comunale, con cui essi vengono approvati.
9.2 Gli effetti dei Patti di gemellaggio, dei Patti di amicizia, dei Patti di solidarietà e degli Accordi di partenariato sono prodotti dal momento della sottoscrizione reciproca da parte dei Sindaci o di altri rappresentanti delegati delle città, comunità o realtà territoriali interessate.
Art. 10 - Decadenza e revoca
10.1 Tutte le relazioni formalizzate mediante Patti di gemellaggio, Xxxxx di amicizia, Xxxxx di solidarietà o Accordi di partenariato, non confermate entro 6 mesi dalla scadenza del relativo termine, sono di diritto considerati decaduti.
10.2 I provvedimenti di revoca esplicita delle suddette relazioni formalizzate sono di competenza dell'organo che li approva, nel caso di accertamento di gravi motivi o atti lesivi dei diritti umani da parte delle autorità delle città con cui il Comune di Campi Bisenzio ha stipulato relazioni di carattere internazionale.
Art. 11 - Entrata in vigore
11.1 Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione che lo approva e sostituisce integralmente il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°140 del 27/09/2012, che pertanto si intende abrogato.