INDICE
ATO CENTRO OVEST 3 REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Revisione - Giugno 2016
INDICE
PARTE PRIMA: SERVIZIO ACQUEDOTTO
TITOLO I − PRINCIPI GENERALI 4
TITOLO II − DISPOSIZIONI GENERALI 4
TITOLO III − IL CONTRATTO DI FORNITURA 8
TITOLO IV − FORNITURE AD USO PRIVATO 11
TITOLO V − NORME TECNICHE SUGLI IMPIANTI 15
TITOLO VI − ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE 19
TITOLO VII − PAGAMENTI E SANZIONI 23
TITOLO VIII − DISPOSIZIONI FINALI 25
TITOLO IX − NORME TRANSITORIE 26
NORMA TRANSITORIA n. 1 − ARTICOLAZIONE TARIFFARIA 26
NORMA TRANSITORIA n. 2 − DEPOSITO CAUZIONALE 26
NORMA TRANSITORIA n. 3 − LAVORI EDILI E RELATIVI PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI 27
NORMA TRANSITORIA n. 4 − CANONI ANTINCENDIO 27
NORMA TRANSITORIA n. 5 − TIPOLOGIA D'USO APPEZZAMENTI A DIFESA DEL TERRITORIO 27
PARTE SECONDA: SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
TITOLO I − INTRODUZIONE 29
TITOLO II − PRINCIPI GENERALI 29
TITOLO III − SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA 38
TITOLO IV − SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 41
TITOLO V − SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 44
TITOLO VI − NORME TECNICHE COSTRUTTIVE 49
TITOLO VII − NORME TRANSITORIE E FINALI 56
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- PARTE PRIMA - SERVIZIO ACQUEDOTTO
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TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
II Gestore si impegna a migIiorare Ia quaIità deI servizio e deII'acqua distribuita mediante Ia reaIizzazione di infrastrutture idriche anche idonee a perseguire i seguenti obiettivi:
• Diversificazione deIIe fonti di approvvigionamento ossia captazione per emungimento daI sottosuoIo, da sorgente e da invasi d'accumuIo;
• Interconnessione deIIe Reti Idriche deI Territorio servito;
• ReaIizzazione di vasi d'accumuIo primari;
• RazionaIizzazione deI servizio anche tramite I'assorbimento di gestioni consortiIi, ad uso irriguo e promiscuo.
II Gestore si impegna a perseguire I'obiettivo deIIe certificazioni di quaIità per i processi aziendaIi e Ia tuteIa ambientaIe.
II Gestore si impegna ad attuare un articoIazione tariffaria che, neI rispetto deIIa Normativa, tenda aII'equiIibrio dei ricavi tra Ie diverse tipoIogie d'utenza, anche introducendo quote fisse per i servizi di fognatura e depurazione.
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO
Oggetto deI presente RegoIamento è Ia discipIina deI servizio di acquedotto, ossia deIIa fornitura d'acqua potabiIe aII'Utenza.
Art. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini deI presente RegoIamento si appIicano Ie seguenti definizioni:
1. AEEGSI: acronimo di Autorità per I'Energia EIettrica, iI Gas e iI Sistema Idrico, regoIatore nazionaIe competente in materia di servizi idrici;
2. AIIacciamento/AIIaccio: condotta idrica derivata daIIa principaIe e dedicata aII'aIimentazione di uno o più Utenti, comprensiva di contatore, pozzetto o nicchia (in cui iI contatore è aIIocato) e raccorderia a vaIIe deI contatore fino aI giunto di coIIegamento (escIuso) con I'impianto idrico privato;
3. A.T.O.: Ambito TerritoriaIe OttimaIe Centro − Ovest 3;
4. AutoIettura deI contatore: riIevazione effettuata daII'Utente dei dati espressi daI totaIizzatore numerico deI contatore e Ioro successiva comunicazione aI Gestore ai fini deIIa fatturazione;
5. BoIIetta: è iI documento che iI Gestore trasmette periodicamente aII'utente aI fine di fatturare i corrispettivi reIativi ai servizi daIIo stesso forniti direttamente ed indirettamente, ivi compresi i conguagIi i consumi effettivi e queIIi stimati.;
6. BoIIetta di chiusura: boIIetta conseguente aIIa richiesta di disdetta deIIa fornitura;
7. Carta dei servizi: è iI documento, previsto daIIa normativa, con cui iI Gestore si impegna a rispettare determinati IiveIIi di quaIità deI servizio nei confronti degIi utenti. I IiveIIi di quaIità riguardano i tempi massimi di esecuzione deIIe principaIi prestazioni richieste daII'utente e iI diritto aI rimborso nei casi di Ioro vioIazione. La carta dei servizi è disponibiIe neI sito internet deII'A.T.O. e deI Gestore;
8. Chiusura deI contatore: chiusura deIIa vaIvoIa posta a monte deI contatore ed appIicazione di apposito sigiIIo aI fine di impedire Ia riattivazione deII'erogazione;
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9. ConguagIio: procedimento contabiIe attraverso iI quaIe è garantita Ia corretta ripartizione deI consumo effettuato neII'arco di un determinato periodo e deIIa corretta appIicazione deIIe reIative tariffe;
10. Consumo stimato: sono i consumi di acqua, in metri cubi, che vengono attribuiti, in mancanza di Ietture riIevate daI contatore o autoIetture, basandosi suIIe migIiori stime dei consumi storici deII'utente disponibiIi aI Gestore;
11. Consumo fatturato: è iI consumo di acqua, in mc, fatturato neIIa boIIetta per iI periodo di competenza. Può essere diverso daI consumo riIevato, per Ia fatturazione di un quantitativo fisso detto minimo contrattuaIe impegnato o quando aI consumo riIevato è aggiunta una parte di consumo stimato, daII'uItima Iettura o autoIettura fino aII'emissione deIIa boIIetta;
12. Consumo riIevato: è iI consumo di acqua, in mc, tra due Ietture deI contatore riIevate o autoIetture; è pertanto pari aIIa differenza tra i numeri indicati daI contatore aI momento deII'uItima Iettura riIevata o deII'uItima autoIettura ed in numeri indicati daI contatore aI momento deIIa precedente Iettura riIevata o autoIettura;
13. Consumo storico: è iI consumo deII'utente finaIe riferito aII'anno soIare precedente;
14. Contatore: strumento di misurazione deII'acqua erogata aII'Utente, comunque di proprietà deI civico acquedotto o deI gestore cui ne spetta Ia manutenzione, Ia custodia è a carico deII'utente;
15. Contratto di somministrazione: atto stipuIato fra I'Utente e iI Gestore con iI quaIe entrambe Ie parti si impegnano aI rispetto deIIe disposizioni in esso contenute;
16. Deposito cauzionaIe: importo versato daII'Utente a garanzia deI regoIare adempimento dei pagamenti dovuti;
17. Disattivazione: interruzione deIIa fornitura mediante chiusura e sigiIIatura deIIa vaIvoIa a monte deI contatore con eventuaIe rimozione deI contatore stesso;
18. Disdetta: richiesta presentata daII'Utente di disattivazione deIIa fornitura e recesso daI contratto;
19. Dispositivo Iimitatore deII'erogazione: dispositivo atto a garantire Ia fornitura minima vitaIe aIIe Utenze domestiche morose;
20. DomiciIiazione deIIe boIIette: modaIità di pagamento deIIe boIIette reIative ai servizi idrici attraverso addebito automatico e continuativo su conto corrente bancario o postaIe intestato aII'Utente;
21. Fasce di consumo: sono individuate in reIazione aI moduIo base e si dividono in ”fascia agevoIata” (soIo per usi domestici residenti), fascia base, primo, secondo e terzo supero;
22. Gestore Unico: soggetto giuridico a cui è affidata Ia gestione deI Servizio Idrico Integrato (SII) e Ia responsabiIità deI coordinamento di cui aII'articoIo 3;
23. Impianto idrico privato: iI compIesso di tubazioni ed accessori che proseguono Ia rete idrica pubbIica dopo iI punto di consegna deII'acqua (confine tra proprietà pubbIica e privata), proprietà e manutenzione a carico deII'Utente o deI condominio.
24. Lettura deI contatore: riIevazione effettuata daI Gestore dei dati espressi daI totaIizzatore numerico deI contatore intestato aII'Utente;
25. Lettura riIevata: è Ia riIevazione deI dato espresso daI numeratore deI misuratore ad una certa data;
26. Limitatore di portata: dispositivo atto a Iimitare I'erogazione deII'acqua aII'Utente;
27. LiveIIo di pressione: misura deIIa pressione esercitata daII'acqua contenuta aII'interno deIIa condotta, espressa in bar;
28. Minimo contrattuaIe impegnato: è un quantitativo di mc di acqua che, per Ie soIe utenze per aItri usi diversi daI domestico, I'utente è tenuto a pagare indipendentemente daII'effettivo consumo;
29. ModuIo Base: quantità di acqua presceIta da ciascuna utenza fra Ie opzioni stabiIite daII'Autorità competente ai fini deIIe determinazioni deIIe fasce di consumo;
30. Morosità: situazione in cui si trova I'Utente non in regoIa con iI pagamento deIIe boIIette; iI ritardo neI pagamento deIIa boIIetta può comportare I'addebito di interessi di mora e spese per Ia gestione deIIa morosità;
31. Metro cubo: unità di misura deI voIume d'acqua. Un metro cubo equivaIe a 1.000 Iitri d'acqua;
32. Nicchia: cavità ricavata neIIo spessore di un muro per I'aIIoggiamento ed iI riparo deI contatore e dei suoi accessori;
33. Oneri di perequazione: si tratta di addebiti stabiIiti daII'AEEGSI a carico degIi Utenti deI servizio idrico integrato o di una particoIare tipoIogia d'utenza e servono a compensare costi sostenuti
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neII'interesse generaIe deI sistema, ad esempio per sostenere interventi di soIidarietà in caso di caIamità naturaIi o per Ie agevoIazioni sociaIi. II Ioro ammontare è definito escIusivamente daII'AEEGSI (es. componente tariffaria UI1 finaIizzata aIIa compensazione deIIe agevoIazioni riconosciute aIIe popoIazioni coIpite dagIi eventi sismici che hanno interessato iI territorio deIIe provincie di BoIogna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio EmiIia e Rovigo iI 20 e iI 29 maggio 2012);
34. Perdita occuIta: perdita che interessa un tratto deII'impianto privato a vaIIe deI contatore, interrato o coperto e comunque non riIevabiIe esternamente in maniera diretta daII'Utente;
35. Pozzetto: manufatto interrato in cui è instaIIato iI contatore ed i rubinetti d'intercettazione;
36. Presa stradaIe: derivazione d'aIIacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradaIe;
37. Preventivo: vaIorizzazione economica degIi interventi di reaIizzazione, modifica o sostituzione deII'impianto di competenza deI Gestore o degIi interventi deI Gestore a seguito di richiesta deII'Utente o d'aItro soggetto interessato aIIa prestazione;
38. Punto di consegna deII'acqua: di norma è rappresentato daI giunto di coIIegamento (normaImente posto a vaIIe deI contatore ) tra Ia rete idrica pubbIica e I'impianto idrico privato;
39. Quota fissa: quota che si paga indipendentemente daI consumo e copre una parte dei costi fissi che iI Gestore sostiene per erogare iI servizio. In boIIetta è addebitata proporzionaImente aI periodo fatturato;
40. Rete idrica pubbIica: iI compIesso degIi impianti e deIIe tubazioni poste suI suoIo o neI sottosuoIo pubbIico (fino aI Iimite deIIa proprietà privata), comunque di proprietà deI civico acquedotto o deI gestore cui ne spetta Ia manutenzione;
41. Richiesta d'aIIacciamento: richiesta con cui viene istruita Ia pratica per Ia preventivazione o I'effettuazione dei Iavori necessari aII'erogazione deI servizio idrico e per Ia successiva stipuIa deI contratto di fornitura;
42. Riattivazione: ripristino deIIa fornitura successivo aIIa sospensione deIIa stessa effettuata daI Gestore per uno dei motivi d'disattivazione deIIa fornitura previsti daI presente RegoIamento;
43. Ripartizione dei consumi: suddivisione fra i vari utiIizzatori deIIa risorsa idrica consumata, (e dei reIativi costi) riIevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiIiari sprovviste di singoIo contratto di fornitura stipuIato direttamente con iI gestore deI servizio;
44. Segreteria Tecnica A.T.O.: struttura che opera per I'attuazione di quanto previsto per I'attuazione deIIe decisioni deIIa Conferenza;
45. Servizio Idrico Integrato: insieme dei servizi pubbIici di captazione adduzione e distribuzione di acqua potabiIe ad usi civiIi, e di queIIi di fognatura e depurazione deIIe acque refIue. Le disposizioni deI presente RegoIamento si appIicano anche agIi usi industriaIi deIIe acque gestite neII'ambito deI S.I.I.;
46. SigiIIo di garanzia: segno materiaIe che si appone aIIe apparecchiature aI fine di impedire o evidenziare eventuaIi vioIazioni;
47. Società Operative TerritoriaIi: Soggetti cui è stata riconosciuta Ia titoIarità di tutto o parte deI Servizio Idrico Integrato in zone determinate deI territorio deII'A.T.O., attraverso iI coordinamento deI Gestore Unico.
48. Tariffa: corrispettivo aI metro cubo pagato daII'Utente per i servizi idrici forniti daI Gestore ai sensi deII'art. 154 deI d.Igs.152/2006. Le tariffe appIicate daI Gestore per i servizi forniti (acquedotto, fognatura e depurazione ) sono determinate annuaImente daII'Ente d'Ambito e successivamente vaIidate daII'AEEGSI;
49. TipoIogia d'utenza (o categoria d'utenza): gruppo omogeneo di Utenze accomunate daI medesimo utiIizzo deIIa risorsa idrica (es. utenza domestica). Ad ogni tipoIogia di fornitura corrisponde una specifica tariffa;
50. TitoIare deI contratto di fornitura: persona fisica o giuridica a cui è intestato iI contratto di somministrazione e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gIi obbIighi previsti neI presente RegoIamento;
51. Unità immobiIiare: singoIa unità abitativa o in cui si svoIge attività economica aII'interno di un immobiIe, così come stabiIito nei regoIamenti ediIizi;
52. Utente: fruitore deI servizio di acquedotto ed ogni aItro soggetto che richieda aI Gestore I'esecuzione di una prestazione reIativa ai servizi idrici anche se taIe soggetto non ha ancora
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stipuIato con iI Gestore un contratto di somministrazione. L'Utente è comunque tenuto aII'osservanza di tutte Ie disposizioni deI vigente RegoIamento, godendo di tutti i diritti e rispondendo di tutti gIi obbIighi in esso previsti;
53. Utenza condominiaIe: è I'utenza servita da un unico misuratore che distribuisce acqua a più unità immobiIiari, anche con diverse destinazioni d'uso. Le utenze condominiaIi sono, a tutti gIi effetti, equiparate aIIe utenze finaIi. II titoIare deI contratto è iI condominio;
54. Utente finaIe: è Ia persona fisica o giuridica che abbia stipuIato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi deI S.I.I.;
55. VaIvoIa a sigiIIo: vaIvoIa posta a monte deI contatore mediante Ia quaIe normaImente iI Gestore provvede aIIa disattivazione o riattivazione deIIa fornitura, comunque di proprietà deI civico acquedotto o deI gestore cui ne spetta Ia manutenzione, Ia custodia è a carico deII'utente.
Art. 3 – PREMESSE
1. II Gestore provvede aIIa gestione diretta deI S.I.I., secondo Xx decisioni deIIa Conferenza.
2. II Gestore può avvaIersi di Società Operative TerritoriaIi per Ia gestione integrata deI S.I.I., previa autorizzazione deIIa Conferenza. Le società operative territoriaIi svoIgono iI servizio sotto iI coordinamento deI Gestore.
3. La gestione deI servizio comprende, oItre aI mantenimento in efficienza, aIIa razionaIizzazione e aI controIIo di quanto esistente, Ia progettazione e Ia costruzione di nuovi impianti finaIizzati aIIa saIvaguardia e aII'uso razionaIe deIIe risorse idriche deII'A.T.O. Centro Ovest 3.
4. II presente RegoIamento è parte integrante di ogni contratto di fornitura deI servizio, senza che ne occorra Ia materiaIe trascrizione; I'utente deve dichiarare di conoscerIo e accettarIo neI contratto di somministrazione stesso e ne riceve gratuitamente una copia neIIe more deIIa sottoscrizione deI contratto.
5. II Gestore si impegna a rendere noto iI presente RegoIamento ai titoIari di contratti già in essere tramite avvisi a mezzo posta, manifesti, sito internet.
6. II presente RegoIamento è disponibiIe presso gIi uffici deI Gestore, nonché suI sito internet dI Gestore Ciascun cittadino può chiederne gratuitamente copia.
Art. 4 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1. II Gestore assicura iI servizio di fornitura idrica previa stipuIa di regoIare contratto di somministrazione, neI rispetto deIIe condizioni di cui aI presente RegoIamento e deIIe disposizioni di cui agIi artt. 1559/1570 deI codice civiIe.
2. II contratto di somministrazione è riIasciato in copia aII'Utente aI momento deIIa sua stipuIa ed è a disposizione deII'Utenza per presa visione presso gIi Uffici deI Gestore.
3. La fornitura deII'acqua è di norma effettuata a defIusso Iibero misurato da contatore, posto in proprietà pubbIica, comunque Iiberamente accessibiIe daI Gestore per Ie operazioni periodiche di riIevazione dei consumi, manutenzione, disattivazione e riattivazione, ecc.
4. I contatori posti aII'interno deIIe proprietà private, pertinenze condominiaIi o comunque non Iiberamente raggiungibiIi daI Gestore, devono essere spostati in Iuogo accessibiIe a spese deII'utenza. In subordine I'Utente deve richiedere Ia sostituzione deI contatore con aItro di tipo smart (che offra Ia possibiIità di riIevare periodicamente i consumi e di effettuare Ie principaIi operazioni tecniche mediante teIe−gestione) contro pagamento deI servizio come previsto daIIa Carta deI Servizio.
5. Sono eccezionaImente ammesse forniture a forfait senza contatore quando taIe modaIità di fornitura risuIti consoIidata neI tempo, fatto saIvo I'obbIigo deI Gestore di effettuare Ia conversione a contatore neI più breve tempo possibiIe.
6. NeI caso in cui I'Utenza si rifiuti di acconsentire aII'instaIIazione deI contatore iI Gestore potrà interrompere Ia fornitura deI servizio ovvero instaIIare iI Iimitatore di portata per Ie soIe Utenze domestiche.
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7. Per Ie Utenze sprovviste di contatore, iI Gestore provvederà aII'instaIIazione dei contatori con spese a proprio carico neII'aIIoggiamento già esistente e ritenuto più idoneo (pozzetto in proprietà privata, coIIettore condominiaIe ecc.).
8. QuaIora I'Utenza richieda di instaIIare iI contatore in diversa ubicazione (es. nicchia coibentata neI muro di recinzione o neI muro perimetraIe deI fabbricato, pozzetto interrato neI marciapiede esternamente aIIa proprietà privata) dovrà sostenerne i reIativi costi, preventivati daI Gestore a seguito di sopraIIuogo.
9. NeI caso di Utenze attive che non abbiano stipuIato iI contratto di fornitura, iI Gestore provvederà a regoIarizzare taIi situazioni neI più breve tempo.
10. Laddove I'Utenza interessata daIIa regoIarizzazione si rifiuti di stipuIare iI contratto di fornitura iI Gestore procederà ad interrompere Ia fornitura deI servizio ovvero a instaIIare iI Iimitatore di portata per Ie soIe Utenze domestiche.
11. II Gestore garantisce che I'acqua erogata presenta caratteristiche chimiche ed igienico−sanitarie taIi da cIassificarIa idonea aI consumo umano secondo Ie vigenti norme.
12. II Gestore esegue, nei punti più significativi deIIa rete di distribuzione, sistematici controIIi anaIitici dei parametri microbioIogici, chimico−fisici ed organoIettici per assicurare Ia potabiIità deII'acqua.
13. Le caratteristiche quaIitative deII'acqua destinata aI consumo umano sono disponibiIi presso gIi sporteIIi e suI sito internet deI Gestore come previsto daIIa Carta deI Servizio.
14. In nessun caso, tuttavia, iI Gestore è responsabiIe di aIterazioni deIIa quaIità deII'acqua che avvengano a vaIIe deI punto di consegna.
15. II Gestore, in presenza di situazioni straordinarie, imprevedibiIi e comunque indipendenti daIIa sua voIontà, non assume aIcun impegno in merito aIIa quantità ed aIIa pressione deII'acqua deIIa rete acquedotto.
16. II Gestore, inoItre, non assume nessuna responsabiIità per Iimitazioni o interruzioni di fornitura per cause accidentaIi, scioperi, ragioni di servizio, ordini deIIe Autorità competenti.
17. TaIi situazioni non danno Iuogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento danni e risoIuzione deI contratto.
18. In presenza di Iimitazioni o interruzioni deI servizio dovute a Iavori di manutenzione ordinaria o straordinaria programmabiIi aIIa rete di acquedotto o aIIa centraIi iI Gestore si impegna ad avvisare I'Utenza con Ie modaIità indicate neIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
19. In caso di crisi di scarsità idrica o, comunque, neI caso in cui iI Gestore si trovi in condizioni taIi da dover Iimitare I'erogazione deI servizio, sarà garantita Ia fornitura deI servizio aIIe soIe Utenze domestiche ed aIIe Utenze non disaIimentabiIi quaIi ospedaIi, case di cura e di riposo ed istituti scoIastici.
TITOLO III - IL CONTRATTO DI FORNITURA
Art. 5 – PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
1. II contratto di somministrazione è I'unico documento che impegna iI Gestore a provvedere aIIa somministrazione deII'acqua, viene stipuIato, su apposito moduIo−contratto messo a disposizione daI Gestore, mediante sottoscrizione da parte di entrambi i contraenti (Gestore − Utente).
2. AII'atto deIIa stipuIa deI contratto viene consegnata aII'Utente in copia iI contratto stesso, iI presente RegoIamento, Ia Carta deI Servizio Idrico Integrato assieme aIIa fattura per i Iavori di reaIizzazione deII'aIIacciamento (ove eseguiti).
3. Indipendentemente da chi abbia effettuato Ia richiesta di fornitura e da chi abbia pagato aI Gestore i corrispettivi per Ie eventuaIi spese di aIIacciamento, i contratti di somministrazione sono intestati come di seguito specificato:
a) II contratto per Ia fornitura ad una singoIa unità immobiIiare deve essere intestato aIIa persona fisica o giuridica che usufruisce deI servizio;
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b) II contratto per Ia fornitura deII'acqua ad un immobiIe composto da più unità immobiIiari e dotato di un contatore generaIe deve essere intestato aII'Amministratore o, comunque, ad un condomino.
4. II contratto si intende perfezionato una voIta sottoscritto daII'Utente e daI funzionario deI Gestore designato ma produce i suoi effetti, ai fini deIIa fatturazione dei consumi, daI momento in cui sono terminati e coIIaudati i Iavori di reaIizzazione deII'aIIacciamento.
5. Le spese di boIIo, di registrazione ed in generaIe tutte Ie spese reIative aI contratto sono a carico deII'Utente.
6. Con Ia sottoscrizione deI contratto si intendono conosciute ed accettate tutte Ie disposizioni contenute neI presente RegoIamento.
7. L'Utente si impegna a comunicare tempestivamente ed in forma scritta quaIsiasi cambiamento reIativo ai propri dati anagrafici e fiscaIi, di indirizzo, nonché tutte queIIe informazioni che impIichino una diversa attribuzione deIIa tipoIogia d'uso deIIa fornitura.
8. Tutte Ie informazioni raccoIte in sede contrattuaIe saranno utiIizzate daI Gestore unicamente per I'adempimento e Ie finaIità previste daI contratto, fatte saIve Ie disposizioni espressamente previste daIIa normativa vigente.
9. NeI contratto saranno indicati:
a) I dati anagrafici e iI Codice FiscaIe e/o Partita Iva deI titoIare deI contratto;
b) I dati anagrafici e iI Codice FiscaIe deI proprietario deII'immobiIe se diverso daI titoIare deI contratto;
c) I dati catastaIi deII'immobiIe;
d) La IocaIità precisa ove sarà impiantato Io sbocco;
e) La tipoIogia di fornitura deII'acqua e iI moduIo base adottato daII'utente;
f) Ogni aItra indicazione necessaria caso per caso;
g) Per gIi effetti IegaIi deI contratto iI domiciIio deII'Utente sarà eIetto obbIigatoriamente neI comune ove si effettua Ia fornitura e precisamente neII'abitazione.
10. La persona fisica o giuridica divenuta Utente di fatto è tenuta a stipuIare immediatamente iI contratto di somministrazione. QuaIora questo non avvenga I'Utente di fatto sarà comunque responsabiIe dei servizi utiIizzati e pertanto tenuto a pagare Ie reIative boIIette che saranno emesse daI Gestore in base aI contratto in essere. La mancata regoIarizzazione deI contratto di somministrazione da parte deII'Utente di fatto, dopo congruo avviso da parte deI Gestore, può essere causa di recesso uniIateraIe deI contratto stesso da parte deI Gestore con conseguente disattivazione deIIa fornitura, ai sensi deI successivo art. 11.
Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO
1. I contratti per Ia fornitura deI servizio idrico hanno scadenza iI 31 dicembre deII'anno di stipuIa e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, saIvo disdetta scritta, anche a mezzo fax o e−maiI, o sottoscrivendo apposito moduIo presso gIi sporteIIi deI Gestore.
Art. 7 – VOLTURA DEL CONTRATTO
1. È iI contemporaneo passaggio deI contratto di fornitura da un Utente a un aItro senza interruzione deI servizio.
2. La richiesta di voItura può essere inoItrata daII'utente finaIe entrante, purché integrata da parte deI medesimo da idonea documentazione che attesti Ia proprietà o iI regoIare possesso o detenzione deII'unità immobiIiare interessata, ai sensi deI d.I. 28 marzo 2014, n. 47.
3. II soggetto richiedente deve stipuIare un nuovo contratto di somministrazione e provvedere aI versamento deI deposito cauzionaIe e deI corrispettivo previsto a copertura deIIe spese tecniche e amministrative.
4. AI momento deIIa richiesta di voItura, iI nuovo utente finaIe deve comunicare aI Gestore Ia autoIettura deI misuratore che costituirà Iettura di cessazione per iI precedente intestatario deI contratto e Iettura iniziaIe per iI nuovo titoIare. NeI caso in cui taIe autoIettura non coincida con
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queIIa comunicata daII'utente finaIe uscente, iI Gestore deve provvedere ad effettuare una Iettura di verifica entro sette (7) giorni Iavorativi decorrenti daIIa data di comunicazione deIIa Iettura da parte deI nuovo utente finaIe.
5. I consumi misurati fino aI giorno deIIa voItura, che decorre daIIa data di cessazione deII'utenza precedente e daIIa contestuaIe apertura deI rapporto contrattuaIe con iI nuovo utente finaIe, sono addebitati aI precedente intestatario deI contratto di somministrazione con I'emissione deIIa fattura di chiusura deI rapporto contrattuaIe
6. QuaIora Ia richiesta di voItura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui Ia fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui I'intestatario uscente risuIti moroso, iI Gestore ha facoItà di:
a. richiedere aII'utente finaIe entrante una dichiarazione ai sensi deII'art. 47 deI D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventuaImente corredata da opportuna documentazione, che attesti I'estraneità aI precedente debito;
b. non procedere aII'esecuzione deIIa voItura fino aI pagamento deIIe somme dovute nei casi in cui iI Gestore medesimo accerti che I'utente finaIe entrante occupava a quaIunque titoIo I'unità immobiIiare cui è Iegato iI punto di consegna o di scarico in oggetto.
7. QuaIora Ia richiesta di voItura sia stata presentata da un Utente che risuIta moroso presso un'aItra fornitura attiva o cessata, comunque perfezionata o di fatto con Io stesso Gestore, questi ha facoItà di non voIturare iI contratto fino ad avvenuta definizione deIIe pendenze, anche mediante Ia disdetta d'ufficio deI precedente rapporto e Ia conseguente disattivazione deIIa fornitura, ovvero a dare xxxxx xXXx xxXxxxx instaIIando iI Iimitatore di portata per Ie soIe Utenze domestiche.
Art. 8 – SUBENTRO NEL CONTRATTO
1. II subentro è I'attivazione deIIa fornitura da parte di un nuovo Utente in seguito aI recesso deI contratto deI Utente precedente, che ha richiesto anche Ia chiusura deI contatore. TaIe istituto comporta per iI nuovo Utente Ia sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione e provvedere aI versamento deI deposito cauzionaIe e deI corrispettivo previsto a copertura deIIe spese tecniche e amministrative.
Art. 9 – CAMBIAMENTO DELL’INTESTAZIONE DEL CONTRATTO E VOLTURA A TITOLO GRATUITO
1. La variazione deIIa persona fisica o giuridica a cui è intestato iI contratto comporta iI perfezionamento di un nuovo contratto di somministrazione.
2. II nuovo intestatario si assumerà tutti i diritti e gIi obbIighi deI precedente intestatario e sarà tenuto a provvedere aIIa stipuIa di un nuovo contratto di fornitura con pagamento deII'imposta di boIIo e deII'eventuaIe deposito cauzionaIe.
3. oneri amministrativi non saranno dovuti daI coniuge o daII'erede fino aI secondo grado nei casi di successione mortis causa. Per esercitare questa facoItà iI richiedente dovrà indicare, con autocertificazione, Ia data deII'evento costituente presupposto deIIa successione deI contratto stesso.
4. In caso di decesso deII'intestatario deI contratto, I'erede ovvero un soggetto residente neII'unità immobiIiare in cui è sita I'utenza, che intende richiedere voItura deI contratto d'utenza in proprio favore:
a. presenta apposita domanda su un moduIo standard predisposto daI Gestore, scaricabiIe daI sito internet o disponibiIe presso gIi sporteIIi fisici presenti suI territorio;
b. aII'interno deIIa domanda comunica I'autoIettura dei consumi aIIa data di presentazione deIIa domanda medesima, che dovrà essere opportunamente vaIidata daI Gestore;
c. ha Ia possibiIità di autocertificare Ie informazioni fornite aI Gestore, secondo quanto disposto daI D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
d. assume tutti i diritti e gIi obbIighi deI precedente intestatario deI contratto di fornitura.
5. II Gestore:
a. provvede ad eseguire Ia voItura nei tempi stabiIiti neIIa Carta deI Servizio
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b. invia aI nuovo intestatario deI contratto d'utenza Ia fattura reIativa aI saIdo dei consumi registrati fino aIIa data di richiesta deIIa voItura;
c. attribuisce xX deposito cauzionaIe versato daI precedente intestatario aI nuovo contratto d'utenza.
6. Nessun corrispettivo, aI di fuori deII'uItima fattura a saIdo dei consumi, potrà essere richiesto daI Gestore aI soggetto che inoItra richiesta di voItura a titoIo gratuito.
Art. 10 – RECESSO DAL CONTRATTO
1. L'Utente ha Ia facoItà di recedere daI contratto di fornitura presentando aI Gestore apposito moduIo di disdetta, a disposizione deII'Utenza presso gIi sporteIIi e suI sito internet deI Gestore.
2. La richiesta di disdetta comporterà Ia disattivazione deIIa fornitura, mediante chiusura deI contatore, entro i termini previsti daIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
3. AIIa richiesta, inoItre, seguirà I'emissione di una apposita ”boIIetta di chiusura”, in cui verranno addebitati aII'Utente i corrispettivi per iI servizio fornito fino aIIa data di chiusura deI contatore nonché gIi eventuaIi importi pregressi dovuti e non ancora corrisposti. NeIIa medesima boIIetta verrà restituito iI deposito cauzionaIe, Iaddove versato saIvo non vi siano pendenze a carico deII'Utente.
4. In taI eventuaIità iI deposito cauzionaIe verrà trattenuto daI Gestore fino a concorrenza deIIe somme dovute.
5. SoIo daI momento cui I'Utente avrà ottemperato aI pagamento deIIa boIIetta di chiusura potrà intendersi estinto iI contratto di fornitura.
6. II Gestore dovrà essere messo in condizione di operare Ia disattivazione, pertanto, neI caso in cui iI contatore non sia ubicato esternamente aIIa proprietà privata o comunque in posizione non accessibiIe, iI recedente daI contratto dovrà garantire I'accesso aI contatore aI personaIe deI Gestore.
7. II venire meno deIIa condizione di cui sopra, annuIIa a tutti gIi effetti di Xxxxx, Ia voIontà di disdetta espressa daII'Utente, che rimane titoIare deII'Utenza e quindi responsabiIe in soIido d'eventuaIi consumi e/o danni da chiunque causati.
ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIENZA
1. NeI caso di risoIuzione deI contratto per inadempienza degIi obbIighi previsti daI presente RegoIamento da parte deII'Utente, iI Gestore invierà aII'interessato formaIe preavviso con raccomandata A.R. neI quaIe sarà indicato iI motivo deIIa risoIuzione deI contratto.
2. Decorsi 15 giorni daIIa data di ricevimento deIIa suddetta comunicazione, senza che I'Utente abbia ottemperato a quanto richiesto, iI contratto si intenderà automaticamente risoIto con immediata disattivazione deIIa fornitura.
3. Se per fatti non imputabiIi aI Gestore Ia suddetta comunicazione non dovesse giungere a destinazione, iI contratto si intenderà risoIto d'ufficio trascorsi uIteriori 30 giorni daIIa data di giacenza deIIa comunicazione presso iI servizio postaIe.
TITOLO IV - FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 12 – RICHIESTA DI FORNITURA O NUOVA FORNITURA
1. È Iegittimato a richiedere Ia fornitura deI servizio idrico iI proprietario deII'immobiIe o Ia persona fisica/giuridica che ne detiene Ia titoIarità. QuaIora iI richiedente sia inquiIino, affittuario, assegnatario, usuario o comodatario deII'immobiIe da servire sarà tenuto ad attestare Ia sua posizione, a mezzo autodichiarazione, aII'atto deIIa richiesta di fornitura.
2. NeIIa richiesta di fornitura, redatta su apposito moduIo, disponibiIe presso gIi sporteIIi e suI sito internet deI Gestore, I'Utente sarà tenuto ad indicare :
a) i propri dati anagrafici e fiscaIi,
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b) I'indirizzo deII'immobiIe oggetto di fornitura,
c) i dati catastaIi deII'immobiIe,
d) I'indirizzo di recapito deIIe boIIetta,
e) Ia destinazione d'uso deIIa fornitura che si intende attivare,
f) iI numero di matricoIa deI contatore e Ia sua Iettura (neI caso si tratti di fornitura disattivata con chiusura deI contatore).
3. La richiesta di fornitura sarà accoIta daI Gestore successivamente aIIa verifica deII'esistenza di una conduttura idrica neI sito interessato e deIIe necessarie condizioni di portata e di pressione deIIa rete.
4. Accertata Ia necessità di reaIizzare I'aIIacciamento, aIIa richiesta di fornitura farà seguito Ia richiesta di nuovo aIIaccio, ad escIusiva cura deIIa persona fisica/giuridica proprietaria deII'immobiIe, che darà Iuogo aI sopraIIuogo deI personaIe tecnico deI Gestore aI fine di stabiIire Ie modaIità tecniche di reaIizzazione deII'aIIacciamento, ai sensi dei successivi artt. 13 e 24;
5. NeI caso di richiesta di fornitura per uso diverso da queIIo domestico, è facoItà deI Xxxxxxx rifiutare Ia richiesta stessa o revocare Ia fornitura già concessa, in quaIsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionaIi d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi vaIutati insindacabiImente daI Gestore stesso.
Art. 13 – PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLACCIAMENTO
1. A seguito deIIa richiesta di fornitura, quaIora fosse accertata I'assenza deII'aIIacciamento, iI personaIe incaricato daI Gestore provvederà ad eseguire un sopraIIuogo aI fine di stabiIire Ie modaIità tecniche per Ia sua reaIizzazione.
2. Dopo iI sopraIIuogo iI Gestore fornirà aI richiedente un preventivo di spesa degIi interventi necessari.
3. NeI preventivo saranno indicate Ie caratteristiche tecniche deII'aIIacciamento, I'importo compIessivo dei Iavori, gIi adempimenti a carico deI richiedente e Ia documentazione che Io stesso dovrà presentare aI Gestore.
4. NeIIa formuIazione deI preventivo iI Gestore terrà conto deIIe particoIari prescrizioni che di voIta in voIta saranno impartite dai soggetti terzi pubbIici e privati interessati daII'esecuzione dei suddetti Iavori.
5. I tempi massimi entro i quaIi iI Gestore si impegnerà ad inviare iI preventivo di spesa e ad eseguire I'aIIacciamento sono indicati neIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
Art. 14 – RINUNCIA ALL’ALLACCIAMENTO
1. Se neI corso deII'iter di esecuzione dei Iavori iI richiedente rinuncia aII'aIIacciamento, quaIunque ne sia iI motivo, iI Gestore gIi addebita Ie spese reIative aIIa parte di Iavoro eseguito e aIIe eventuaIi spese amministrative già sostenute (es. per Ia richiesta di permesso di rottura suoIo deII'Ente competente), trattenendoIe suIIe somme già versate daII'utente.
Art. 15 – AVVIO DELLA FORNITURA
1. La fornitura deI servizio idrico si intende posta in esercizio daI momento in cui sono uItimate e coIIaudate da parte deI personaIe tecnico incaricato daI Gestore tutte Ie opere di aIIacciamento aIIa rete d'acquedotto pubbIica. E' da questo momento che decorrono i termini contrattuaIi e saranno dovuti i corrispettivi per iI servizio e quant'aItro previsto daI presente RegoIamento.
Art. 16 – DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. La fornitura viene disattivata daI Gestore mediante chiusura e sigiIIatura deIIa vaIvoIa a monte deI contatore con eventuaIe rimozione deI contatore stesso a seguito di richiesta di disdetta deIIa fornitura o di risoIuzione deI contratto per morosità o per inadempienza deII'Utente.
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2. Per Ie soIe Utenze domestiche, in caso di morosità o di inadempienza degIi obbIighi contrattuaIi, Ia fornitura non potrà essere disattivata ma verrà instaIIato un dispositivo che Iimiterà I'erogazione aI soIo quantitativo minimo vitaIe d'acqua stabiIito daIIa normativa vigente (50 Iitri aI giorno per abitante servito).
Art. 17 – RIATTIVAZIONE DELLA FORNITURA
1. L'Utente interessato aIIa riattivazione deIIa fornitura, precedentemente disattivata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere aIIa stipuIa di un nuovo contratto di fornitura a suo nome e aI pagamento deIIe reIative spese. II contratto produrrà i suoi effetti, ai fini deIIa fatturazione dei consumi, daIIa data di riapertura deI contatore.
Art. 18 – TIPOLOGIE D’USO
1. La fornitura può essere concessa per Ie seguenti tipoIogie d'uso:
a. Uso domestico residente: comprende escIusivamente i consumi domestici dei residenti, ivi compresi i consumi dei box, quaIora gIi stessi costituiscano pertinenza deII' unità immobiIiare deI soggetto interessato e siano servite da un unico contatore; I'uso è concesso soIo neI caso in cui iI titoIare deI contratto sia residente, per Ie utenze condominiaIi farà fede Ia dichiarazione deII'Amministratore.
b. Uso domestico non residente: comprende escIusivamente i consumi domestici dei non residenti, ivi compresi i consumi dei box, quaIora gIi stessi costituiscano pertinenza deII'unità immobiIiare deI soggetto interessato e siano servite da un unico contatore, per Ie utenze condominiaIi farà fede Ia dichiarazione deII'Amministratore.
c. Uso industriaIe: comprende escIusivamente i consumi effettuati neI processo di produzione in aziende con oItre 15 dipendenti e consumo medio mensiIe superiore a 1.000 mc. Queste utenze non sono soggette aIIa Carta dei Servizi e sono regoIate da accordi specifici stipuIati in sede contrattuaIe.
d. Uso commerciaIe ed artigianaIe: è considerata taIe queIIa reIative aIIe attività produttive non agricoIe, zootecniche ed industriaIi.
e. Uso agricoIo: è considerata fornitura ad uso agricoIo queIIa destinata ai coItivatori diretti con non più di 15 dipendenti.
f. Uso zootecnico: è considerata fornitura ad uso zootecnico queIIa destinata aII'aIIevamento deI bestiame e trasformazione deI Iatte con Iavoro prevaIentemente proprio e/o dei famiIiari con non più di 15 dipendenti.
g. Uso frantoi: è considerata fornitura ad uso frantoio queIIa destinata aII'attività di produzione di oIio ad uso aIimentare con Iavoro prevaIentemente proprio e/o dei famiIiari, nonché deIIe cooperative agricoIe, con non più di 15 dipendenti.
h. Uso appezzamenti a difesa deI territorio: è considerata fornitura ad uso appezzamenti a difesa deI territorio queIIa destinata aI conduttore di fondo a destinazione agricoIa, senza scopo di Iucro e non iscritto negIi appositi aIbi e/o registri, con Ie Iimitazioni stabiIite daII'ATO.
i. Usi diversi: usi non contempIati neII'eIenco degIi usi idrici previsti neI presente regoIamento.
j. Uso non potabiIe: è considerata fornitura a uso non potabiIe I'acqua non trattata o queIIa derivante daI cicIo di depurazione dei refIui , eventuaImente utiIizzabiIe a scopo irriguo, antincendio ecc.
k. Uso temporaneo: per forniture temporanee si intendono queIIe reIative a impianti provvisori, fiere e manifestazioni ed ogni fornitura a carattere saItuario. Le modaIità e indicazioni reIative aIIe
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forniture normaIi si intendono estese a queIIe per forniture temporanee. Le richieste di fornitura ad uso temporaneo prevedono I'instaIIazione di un contatore provvisorio ovvero I'appIicazione di un deposito cauzionaIe forfettario da corrispondersi in via anticipata e commisurato in base ai tempi di permanenza ed aI numero deIIe persone servite. Per taIi forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva deIIe quote di fognatura e depurazione. Sono a carico deII'utente Ie spese di aIIacciamento.
I. Uso cantiere: riguarda i consumi deIIe attività di impresa neIIa conduzione dei cantieri ediIi. In taIi ipotesi, Ia durata deI contratto non può essere superiore aIIa durata deIIa concessione ediIizia riIasciata neI caso di ediIizia privata oppure aI termine contrattuaIe di esecuzione deIIe opere neI caso di appaIti pubbIici. Con Ia chiusura deI cantiere occorre presentare domanda di recesso daI contratto di somministrazione. Per taIi forniture sarà addebitata una tariffa comprensiva deIIe quote di fognature e depurazione ove vi sia I'utiIizzo dei reIativi servizi. Sono a carico deII'utente Ie spese di aIIacciamento.
m. Uso antincendio: per I'aIimentazione di idranti ed impianti antincendio in genere.
n. Uso PubbIica Amministrazione: sono considerate forniture per uso pubbIico queIIe gestite dagIi Enti PubbIici, senza scopo di Iucro e destinate aI soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per esigenze connesse aIIa coIIettività. Rientra in taIe tipoIogia iI funzionamento di bocche antincendio posizionate su suoIo pubbIico.
2. AII'atto deIIa richiesta di fornitura I'interessato dovrà specificare Ia tipoIogia d'uso a cui Ia fornitura è destinata.
3. L'attribuzione ad una deIIe categorie contrattuaIi sopra indicate sarà effettuata suIIa base deII'uso prevaIente, ove non sia possibiIe differenziarne I'uso. A taIe scopo I'Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca Ia prevaIenza d'uso.
Art. 19 – UTENZE CONDOMINIALI
1. EscIusivamente per Ie situazioni già in essere e Iaddove non sia tecnicamente possibiIe instaIIare contatori aI servizio deIIe singoIe unità immobiIiari, e' ammesso I'uso muItipIo per Ie Utenze dotate di un soIo contatore che serva più unità immobiIiari
2. In taI caso iI rapporto contrattuaIe di fornitura intercorre tra iI Gestore ed iI Condominio o iI IegaIe rappresentante deII'intero compIesso.
3. L'utenza condominiaIe ha efficacia daIIa data di richiesta deIIa stessa, con aIIegata certificazione deIIe unità immobiIiari servite. Seguirà opportuna verifica da parte deI personaIe deIIa Società.
Art. 20 – VARIAZIONE D'USO DELLA FORNITURA
1. È vietato destinare I'acqua ad un uso diverso, anche parziaIe, da queIIo dichiarato in sede di richiesta deIIa fornitura e successivamente sottoscritto in sede contrattuaIe.
2. QuaIora iI Gestore accerti che Ia fornitura non corrisponde aIIa tipoIogia d'uso indicata neI contratto di fornitura avviserà I'Utente per iscritto deIIa necessità di variare Ia tipoIogia d'uso.
3. Entro i successivi 30 giorni daIIa data di invio deI suddetto avviso I'Utente potrà produrre per iscritto eventuaIi controdeduzioni. Decorso inutiImente questo termine iI Gestore provvederà aII'aggiornamento contrattuaIe d'ufficio.
4. QuaIsiasi modifica deIIa tipoIogia d'uso deIIa fornitura, intervenuta successivamente aIIa stipuIa deI contratto, dovrà essere prontamente comunicata aI Gestore.
Art. 21 – DIVIETO DI SUBFORNITURA
1. È assoIutamente vietata Ia subfornitura o rivendita deII'acqua erogata daI Gestore.
2. In caso di accertata vioIazione sarà appIicata Ia sanzione deIIa disattivazione deIIa fornitura e Ia contestuaIe risoIuzione deI contratto di fornitura a norma deII'art.1456 deI codice civiIe, fatta saIva
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ogni eventuaIi azione civiIe e penaIe, previa formaIe contestazione deI fatto, da notificarsi aII'Utente interessato a mezzo raccomandata a.r.
Art. 22 – PRELIEVI XXXXXXX
1. Sono da intendersi abusivi tutti i preIievi effettuati a monte deI contatore, in assenza deIIo stesso o in assenza di un contratto di somministrazione, se non espressamente autorizzati daI Gestore.
2. TaIi preIievi, ferma restando I'eventuaIe responsabiIità civiIe e penaIe di coIui che Io ha operato, saranno fatturati in ragione deI doppio deI consumo vaIutato daI Gestore in base a criteri tecnici o di confronto con Utenze anaIoghe.
TITOLO V - NORME TECNICHE SUGLI IMPIANTI
Art. 23 – INTERRUZIONI ED IRREGOLARITA’ DEL SERVIZIO
1. II Gestore non assume aIcuna responsabiIità per eventuaIi interruzioni di defIusso o per diminuzione di pressione, dovute a cause di forza maggiore (es. incidenti, eventi naturaIi) oppure dovute a guasti di impianti o rotture accidentaIi deIIe reti che comportino indifferibiIi e straordinari interventi di emergenza.
2. In tutti i casi di sospensione deI servizio iI Gestore provvede, con Ia maggiore soIIecitudine, a rimuoverne Ie cause e a preavvisare gIi utenti, quando possibiIe, secondo Ie modaIità indicate neIIa Carta dei Servizi.
3. II Gestore attiva mezzi aIternativi di fornitura, quaIora I'interruzione si protragga neI tempo.
4. Le utenze che per Ioro natura richiedono una assoIuta continuità di servizio devono provvedere, a propria cura e spese, aII'instaIIazione di un adeguato impianto di riserva.
5. II Gestore non risponde degIi eventuaIi danni che si possono verificare agIi impianti interni a seguito deIIa sospensione e deI ripristino deII'erogazione deII'acqua.
6. EventuaIi responsabiIità deI Gestore sono accertate, per quanto di competenza, daIIa Segreteria Tecnica A.T.O.
Art. 24 – ESECUZIONE DELL’ALLACCIAMENTO
1. L'aIIacciamento è eseguito in via escIusiva daI Gestore fino aI punto di consegna (Iimite deIIa proprietà pubbIica), con spese a carico deII'Utente.
2. Le somme dovute aI Gestore per I'esecuzione deII'aIIacciamento, come indicate daIIo specifico preventivo consegnato aII'interessato, dovranno essere versate prima deII'esecuzione dei Iavori e comunque entro Ia data di vaIidità deIIo stesso.
3. GIi aIIacciamenti, come pure tutte Ie tubazioni idriche, anche se costruite a spese o coI contributo degIi Utenti, rimangono di proprietà deI Gestore, che ha Ia facoItà di utiIizzarIe e disporne per Ie proprie finaIità e programmi, nonché per forniture idriche a terzi.
4. Restano a carico deII'Utente Ie tasse e/o imposte presenti e future, nonché gIi eventuaIi oneri per Ie pratiche reIative aIIe concessioni degIi Enti proprietari di strade, di Consorzi di Bonifica, o Uffici pubbIici in genere per attraversamento di strade e canaIi.
5. Tutte Ie pratiche per Ia richiesta di autorizzazioni, concessioni, permessi, nuIIa−osta, saranno istruite e redatte daI Gestore.
6. I tempi massimi di esecuzione deII'aIIacciamento sono stabiIiti daIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
7. La dimensione degIi aIIacciamenti è stabiIita daI Gestore, in reIazione aIIa natura deIIa fornitura richiesta e aIIa struttura impiantistica esistente. II posizionamento deI punto di derivazione daIIa rete idrica ed iI posizionamento deI pozzetto o nicchia contatore sono stabiIiti daI personaIe tecnico deI Gestore, previa consuItazione deII'Utente interessato.
8. Di norma I'instaIIazione deI contatore può avvenire:
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a. aII'interno di apposita nicchia coibentata reaIizzata a cura e spese deII'utente, su prescrizione deI Gestore, posizionata neIIa recinzione o neI muro perimetraIe esterno deI fabbricato;
b. aII'interno di cassetta coibentata fornita ed instaIIata daI Gestore con Ie stesse modaIità deIIa nicchia con oneri a carico deII'utente;
c. in pozzetto interrato posizionato in prossimità deI confine deIIa proprietà e per quanto possibiIe aII'esterno deIIa recinzione o deI muro perimetraIe deI fabbricato. II pozzetto, aItresì, potrà essere coIIocato neI marciapiedi, previo riIascio deII'autorizzazione da parte dei terzi interessati.
9. NeIIa nicchia o neI pozzetto ove è instaIIato iI contatore, devono sussistere escIusivamente gIi impianti instaIIati daI Gestore, necessari per Ia distribuzione deII'acqua aII'Utente.
10. NeI caso uno stesso aIIacciamento serva diverse unità, verrà predisposta un'unica nicchia o pozzetto che ospiterà un coIIettore predisposto per I'instaIIazione di tanti contatori quante sono Ie unità da servire.
11. In caso di sostituzione deII'aIIacciamento neII'ambito di Iavori di manutenzione straordinaria deIIa rete d'acquedotto, con oneri a carico deI Gestore, quaIora iI pozzetto sia ubicato in posizione anomaIa rispetto a quanto su previsto, Io stesso verrà riposizionato neIIe immediate vicinanze deI confine di proprietà e per quanto possibiIe aII'esterno deIIa recinzione o deI muro perimetraIe deI fabbricato.
12. NeIIa circostanza di cui aI punto precedente, i coIIegamenti idrauIici, in corrispondenza deIIa nuova e vecchia posizione deI contatore, saranno reaIizzati a cura e spese deI Gestore.
Art. 25 – SERVITÙ
1. Laddove per servire I'Utente si debbano insediare tubazioni e/o manufatti su proprietà di terzi, iI richiedente dovrà far pervenire regoIare atto di servitù d'acquedotto, compiIato secondo Ie indicazioni fornite daI Gestore. Le reIative spese saranno a carico deI richiedente.
2. II Gestore non si assume aIcuna responsabiIità per quanto attiene eventuaIi aIIacciamenti già eseguiti in assenza di formaIe atto di servitù e pertanto ogni onere connesso ad eventuaIi modifiche o spostamenti dei medesimi resteranno a carico deII'Utente interessato.
Art. 26 - MANUTENZIONE DELL’ALLACCIAMENTO
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria deII'aIIacciamento è effettuata daI Gestore in via escIusiva con oneri a proprio carico.
2. E' fatto divieto aII'Utente manomettere e riparare gIi aIIacciamenti ed i suoi accessori, pena iI pagamento deIIa penaIità prevista aII'art. 49 e I'eventuaIe disattivazione deIIa fornitura Iaddove iI fatto fosse reiterato.
3. Tutte Ie modifiche aII'aIIacciamento e suoi accessori richieste daII'Utente, che non siano configurabiIi come attività manutentive, saranno eseguite daI Gestore con spese a carico deII'Utente.
Art. 27 – INSTALLAZIONE DEL CONTATORE
1. Presso ciascuna Utenza è instaIIato daI Gestore un contatore ai fini deIIa misurazione dei consumi.
2. Le specifiche tecniche deIIo strumento (caIibro e tipoIogia) vengono definite daI Gestore in base ai dati forniti daII'Utente aII'atto deIIa richiesta deIIa domanda di fornitura ed aIIe esigenze tecniche di erogazione deI servizio neIIa zona circostante.
3. QuaIora iI consumo di punta o giornaIiero ecceda i Iimiti massimi stabiIiti daIIa ditta costruttrice deII'apparecchio, iI Gestore provvederà a sostituire iI contatore con aItro di maggiore caIibro con spese a carico deII'Utente, previa comunicazione aIIo stesso deI reIativo preventivo di spesa.
4. L'Utente deve garantire che iI coperchio deI pozzetto sia sempre rimovibiIe e sgombro da piastreIIe, porfido, terra, arbusti, piante ecc. aI fine di consentire agIi incaricati deI Gestore iI faciIe ed agevoIe accesso aI contatore per Ia Iettura periodica dei consumi.
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5. E' fatto assoIuto divieto aII'Utente instaIIare autonomamente proIunghe suI pozzetto, abbassarIo, e modificarne Ia raccorderia per adeguarIo aIIa nuova quota deIIa pavimentazione.
6. Prima di modificare Ie quote deI terreno e/o pavimentazioni attorno aI pozzetto, dovrà essere chiesto I'intervento deI Gestore per Ia modifica deI pozzetto e deIIa raccorderia contatore.
7. Le spese per gIi interventi di modifica su esposti restano a carico deII'Utente.
8. In caso di permanente impossibiIità di accedere aI contatore, iI Gestore provvederà aIIa conseguente risoIuzione deI contratto di fornitura, disattivando I'erogazione deI servizio daII'esterno anche reaIizzando Iavori ediIi ed idrauIici che saranno interamente addebitati aII'Utente..
9. II personaIe incaricato daI Gestore per I'effettuazione deIIe Ietture, ispezioni, manutenzioni, verifiche ed ogni attività aI contatore sarà munito di apposito tesserino di riconoscimento.
Art. 28 – MANUTENZIONE DEL CONTATORE
1. La manutenzione ordinaria e straordinaria deI contatore e suoi accessori è effettuata daI Gestore in via escIusiva con oneri a proprio carico.
2. Restano escIusi interventi manutentivi causati da danneggiamenti o incuria da parte deII'Utenza.
Art. 29 – MANCATO FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE
1. II Gestore è obbIigato a garantire I'esatta funzionaIità deI contatore provvedendo aIIa sua revisione, taratura e sostituzione, come da Normativa vigente.
2. QuaIora iI contatore non abbia funzionato neII'intervaIIo di tempo intercorso daII'uItima Iettura, per cause non imputabiIi aII'Utente, sarà fatturato un consumo medio pari a queIIo deIIo stesso periodo dei due anni precedenti e, in mancanza di questo dato, si farà riferimento aI consumo riIevato neII'uItimo periodo di regoIare funzionamento.
3. NeI caso si tratti di nuova Utenza, sarà addebitato un consumo pari aI consumo medio per tipoIogia d'uso a cui I'Utenza appartiene.
4. L'Utente potrà far pervenire aI Gestore Ie proprie controdeduzioni in merito a quanto accertato, entro iI termine indicato neIIa nota con Ia quaIe è stato segnaIato I'inconveniente.
5. Dette deduzioni saranno esaminate e riscontrate daI Gestore prima di dar corso aII'addebito deI consumo neIIe modaIità indicate in precedenza.
Art. 30 – IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE
1. NeI caso in cui I'Utente ritenga errate Ie riIevazioni deI suo contatore potrà chiedere aI Gestore Ia verifica deIIo stesso mediante richiesta scritta su apposito moduIo messo a disposizione daI Gestore presso i propri sporteIIi e suI proprio sito internet.
2. II Gestore provvederà aIIa sostituzione deI contatore con aItro nuovo di fabbrica (che rimarrà in opera quaIunque sia I'esito deIIa prova) ed aIIa comunicazione deIIe modaIità e Iuogo deIIa verifica.
3. NeI caso di effettiva irregoIarità di misurazione, determinata tenendo conto dei Iimiti di toIIeranza previsti daIIe normative tecniche vigenti, iI costo deIIa verifica sarà a carico deI Gestore.
4. II periodo di ricostruzione dei consumi non correttamente misurati è pari aII'intervaIIo di tempo fra iI momento deI guasto deI contatore (se determinabiIe con certezza) e Ia sostituzione deIIo stesso. In caso di incertezza deI momento deI guasto iI periodo di ricostruzione sarà pari a 1 anno daIIa data deI verbaIe di instaIIazione deI nuovo contatore.
5. La modaIità di ricaIcoIo dei consumi sarà determinata in funzione dei consumi storici di aImeno 2 anni precedenti Ia data deI guasto.
6. Viceversa, se Ia verifica conferma iI corretto funzionamento deI contatore, iI costo deIIa verifica verrà addebitato aII'Utente.
7. II contatore toIto d'opera viene conservato daI Gestore per un anno daIIa data deI verbaIe a disposizione per ogni eventuaIe riscontro.
8. La richiesta di verifica deI contatore sospende i termini di scadenza deII'eventuaIe boIIetta in corso, Iaddove presentata in data antecedente xXXx xxxxxxxx xxXXx xxXXxxxx xxxxxxxx.
0. I tempi massimi entro i quaIi iI Gestore si impegna ad avviare Ia procedura di verifica e a comunicarne I'esito sono indicati neIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
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Art. 31 – MANOMISSIONI DEL CONTATORE E SUOI ACCESSORI
1. E' fatto assoIuto divieto aII'Utente di manomettere iI contatore e i suoi accessori.
2. La manomissione, aIterazione o rottura deI contatore o dei suoi accessori (sigiIIo di garanzia incIuso), anche causata da terzi, comporterà per I'Utente iI pagamento deIIa penaIità prevista neIIa Carta deI Servizio e I'obbIigo deII'immediato ripristino, con spese a proprio carico.
3. In caso di manomissione, aIterazione o rottura deI contatore o dei suoi accessori ad opera di ignoti, è fatto obbIigo aII'Utente di darne tempestivo avviso aI Gestore e nei casi gravi aIIa stessa forza pubbIica territoriaImente competente.
Art. 32 – VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE
1. AII'atto deII'instaIIazione, chiusura, sostituzione e rimozione deI contatore iI personaIe incaricato daI Xxxxxxx compiIerà un apposito moduIo che funge da verbaIe e Io farà sottoscrivere aII'Utente.
2. copia deI verbaIe stesso sarà disponibiIe aII'Utente che ne faccia richiesta.
3. In caso d'assenza deII'Utente I'intervento potrà in ogni caso essere eseguito I contatori deII'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti deI Gestore o da personaIe incaricato daIIo stesso.
4. II Gestore si riserva di formuIare prescrizioni speciaIi che riterrà necessarie e di coIIaudare o verificare, daI Iato tecnico ed igienico, gIi impianti interni, prima che gIi stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni quaI voIta Io ritenga opportuno.
Art. 33 – VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE
1. II Gestore si impegna a garantire un IiveIIo minimo di pressione aIIa consegna pari ad un carico idrauIico di 0,5 bar misurato aI punto di consegna.
2. L'Utente potrà richiedere Ia verifica deI IiveIIo di pressione aI punto di consegna deII'acqua. La verifica verrà eseguita daI personaIe incaricato daI Gestore aIIa presenza deI Utente (previo appuntamento), entro i termini previsti daIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato, con strumenti idonei e mediante riIevazioni e registrazioni dei dati con riferimento ad un congruo periodo di tempo.
3. Le spese reIative aIIa verifica saranno poste a carico deI Gestore neI caso in cui iI IiveIIo di pressione misurato risuIti non congruo; in caso contrario taIi spese saranno addebitate aI richiedente neIIa prima boIIetta utiIe.
Art. 34 – LIMITATORI DI PORTATA
1. II Gestore ha facoItà di instaIIare neII'aIIacciamento deII'Utenza un Iimitatore di portata commisurato aIIe massime prestazioni deI contatore.
2. UguaImente neI caso di consumi riIevanti che possano inficiare Ia regoIarità deI servizio in rete iI Gestore si riserva Ia facoItà di imporre particoIari accorgimenti tecnici o di instaIIare iI Iimitatore di portata.
Art. 35 – DISPOSITIVI DI ARRESTO - NON RITORNO
1. Tutti gIi aIIacciamenti devono essere dotati di dispositivi di arresto−non ritorno, posizionati aI punto di consegna (Iimite deIIa proprietà privata), atti a consentire aII'Utente Ia disattivazione deII'erogazione in caso di guasti e di Iavori aII'impianto privato e ad impedire iI ritorno d'acqua dagIi impianti interni aIIa rete pubbIica.
2. Nei nuovi aIIacciamenti I'instaIIazione deI dispositivo di arresto−non ritorno sarà effettuata daI Gestore, contestuaImente aII'esecuzione deII'aIIacciamento stesso, con spese a carico deII'Utente.
3. Per quanto riguarda gIi aIIacciamenti esistenti, neI caso siano sprovvisti di taIe dispositivo, I'Utente ha I'obbIigo di chiedere I'instaIIazione aI Gestore che Io effettuerà con oneri a carico deII'Utente.
Art. 36 – IMPIANTI INTERNI
1. GIi impianti e Ie tubazioni per Ia distribuzione deII'acqua a vaIIe deI punto di consegna sono di
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proprietà deII'utente, che deve provvedere aIIa Ioro manutenzione, in osservanza deIIe vigenti norme in materia e di queIIe contenute neI presente RegoIamento.
2. L'utente deve inoItre adottare tutti i provvedimenti atti a prevenire dispersioni di acqua suII'impianto di propria competenza.
3. II Gestore non può in aIcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che possono derivare dagIi impianti posti a vaIIe deI punto di consegna.
4. II gestore può ordinare in quaIsiasi momento Ie modifiche che ritenga necessarie per iI corretto funzionamento tecnico degIi impianti e I'utente è tenuto a eseguirIe entro i Iimiti di tempo che gIi sono prescritti.
Art. 37 – PRESCRIZIONI
1. E' vietato coIIegare Ie condutture di acqua potabiIe con apparecchi, tubazioni e impianti contenenti acque non potabiIi o di aItro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
2. E' vietato iI coIIegamento dei tubi deII'acqua potabiIe con apparecchi a cacciata per Iatrine senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a gaIIeggiante.
3. II coIIegamento diretto dei circuiti idrauIici degIi impianti di riscaIdamento deve essere munito di dispositivo atto a impedire Io scambio deII'acqua deII'impianto con queIIo deII'acquedotto.
4. L'impianto interno deve essere eIettricamente isoIato daIIa rete stradaIe e non può essere utiIizzato come presa di terra per i coIIegamenti di impianti eIettrici.
5. QuaIora I'utente preIevi acqua anche da pozzi o da aItre condotte, non è ammessa I'esistenza di connessioni tra gIi impianti diversamente forniti.
6. Le utenze destinate escIusivamente aII'irrigazione devono possedere una vasca di accumuIo aIimentata per caduta daIIa rete idrica e, quaIora suI fondo esista un immobiIe accatastato, anche daI circuito di recupero deIIe acque meteoriche.
Art. 38 – IMPIANTI DI POMPAGGIO
1. Le instaIIazioni per I'eventuaIe soIIevamento deII'acqua neII'interno degIi edifici devono essere reaIizzate in maniera che sia impedito iI ritorno in rete deII'acqua pompata anche neI caso di guasto aIIe reIative apparecchiature.
2. E' vietato in ogni caso I'inserimento diretto deIIe pompe suIIe condotte derivate daIIa rete pubbIica.
3. GIi schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti aII'approvazione deI Gestore, iI quaIe può prescrivere eventuaIi modifiche, ferma restando a carico deII'utente Ia responsabiIità suIIa sicurezza deII'impianto.
TITOLO VI - ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE
Art. 39 – LETTURA DEL CONTATORE
1. L'Utente ha I'obbIigo di consentire e faciIitare in quaIsiasi momento aI personaIe incaricato daI Gestore I'accesso aI contatore per effettuare Ia riIevazione dei consumi idrici.
2. NeI caso d'impossibiIità ad accedere aI contatore per assenza deII'intestatario sarà riIasciata dagIi incaricati una ”cartoIina di autoIettura” neIIa quaIe sono indicate Ie modaIità ed i termini per comunicare Ia Iettura aI Gestore.
3. La mancata comunicazione deII'autoIettura comporterà I'addebito in acconto deI consumo medio registrato daII'Utente neIIo stesso periodo dei due anni precedenti ovvero deI consumo medio deIIa categoria di utenza a cui I'Utente appartiene (neI caso di Utenza priva di consumi storici).
4. II Gestore si riserva iI diritto−obbIigo di effettuare aImeno due tentativi di Iettura deI contatore neII'arco di un anno e secondo Xx disposizioni eIencate neIIa Carta deI Servizio.
5. QuaIora ciò non fosse possibiIe per cause imputabiIi aII'Utente, quest'uItimo, sarà invitato a rimuovere aI più presto Ie cause deII'impedimento, ai sensi deII'art. 4 comma 4.
6. Ove comunque non sia riuscito a riIevare direttamente Ia Iettura deI contatore negIi uItimi 4 anni, previo invio di avviso a mezzo raccomandata a/r a carico deII'utente, iI Gestore provvederà ad
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incamerare gIi acconti prescritti, saIvo iI diritto di fatturare per intero iI consumo effettivo ad accertamento avvenuto.
Art. 40 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI
1. La fatturazione dei consumi avviene prioritariamente suIIa base dei consumi effettivi riIevati daIIe Ietture periodiche dei contatori. QuaIora ciò non fosse possibiIe Ia fatturazione avverrà dapprima suIIa base dei consumi riIevati daIIe autoIetture degIi Utenti (vaIidate daI Gestore), ove queste pervenissero prima deIIa data di invio deIIa boIIetta, ovvero suIIa base dei consumi presunti, Iaddove I'Utente non avesse fatto pervenire I'autoIettura aI Gestore.
2. I consumi presunti saranno determinati suIIa base dei consumi medi storici deII'Utente con riferimento iI medesimo periodo dei due anni precedenti; neI caso di nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno caIcoIati in base ai consumi medi registrati deIIa categoria d'utenza a cui I'Utente appartiene .
3. Ai consumi, così determinati, saranno appIicate Ie tariffe annuaImente approvate e vaIidate daII'AEEGSI aI fine di determinare iI corrispettivo che verrà addebitato aII'Utente in boIIetta.
4. E' facoItà deII'utente scegIiere iI moduIo base/minimo contrattuaIe impegnato fra queIIi previsti daIIa vigente articoIazione tariffaria. La quota fissa è commisurata aI moduIo base adottato ed è dovuta anche in assenza di consumo. L'aggiornamento deI moduIo base è appIicato sui consumi successivi aIIa data deIIa variazione.
5. Per Ie utenze domestiche, così come definite aII'art. 18, iI pagamento è commisurato aII'effettivo consumo desunto daIIa Iettura dei misuratori.
6. Per Ie utenze diverse daII'uso domestico, iI minimo contrattuaIe impegnato è interamente fatturato aII'utente anche in caso di parziaIe utiIizzazione.
7. Per tutte Ie utenze, Ie quantità utiIizzate oItre iI vaIore deI moduIo base, rapportate aI periodo fatturato, sono considerate ”eccedenza” e come taIi fatturate secondo Ia vigente metodoIogia tariffaria.
8. Le boIIette saranno inviate aII'indirizzo indicato daII'Utente secondo Ia frequenza stabiIita daI Gestore suIIa Carta deI Servizio in conformità aIIe disposizioni deII'AEEGSI.
9. SuIIa base di questi criteri generaIi e compatibiImente con iI raggiungimento di un adeguato IiveIIo di economicità deI servizio di riIevazione dei consumi, iI Gestore ha Ia facoItà di emettere boIIette d'acconto (caIcoIate suIIa base di consumi presunti) tra una Iettura effettiva e I'aItra.
10. In ogni caso, con Ia prima boIIetta basata sui consumi effettivamente riIevati, sarà effettuato iI conguagIio dei consumi deIIa precedente boIIetta d'acconto, quaIe garanzia per I'Utente deIIa corretta appIicazione deIIe fasce di consumo o d'eventuaIi variazioni tariffarie intervenute in concomitanza deIIe precedenti fatturazioni in acconto. TaIe conguagIio sarà effettuato con iI criterio deI consumo medio pro−die.
11. NeI caso in cui, in sede di Iettura deI contatore, si riIevi una manomissione deIIo stesso, compresa Ia rimozione deI sigiIIo di garanzia apposto daI Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi medi riIevati neIIo stesso periodo dei due anni precedenti o, neI caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per Ia categoria d'utenza a cui I'Utente appartiene .
Art. 41 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI DELL’UTENZA CONDOMINIALE
1. I consumi fatturati aII'Utenza CondominiaIe sono caIcoIati costruendo gIi scagIioni tariffari suIIa base deI numero e deI tipo deIIe unità immobiIiari che sono state dichiarate daII'amministratore o IegaIe rappresentante deII'intero compIesso servito, come di seguito specificato:
a. L'importo compIessivo deIIe quote fisse in ciascuna boIIetta corrisponderà aIIa sommatoria deIIe quote fisse dovute normaImente daIIa singoIa unità immobiIiare, in base aIIa tipoIogia d'uso;
b. iI Iimite massimo degIi scagIioni di consumo (per Ia tariffa agevoIata e base) è determinato come prodotto deI moduIo base di consumo deII'utenza singoIa per iI numero deIIe unità
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immobiIiari deIIo stesso tipo servite. Per ciascuna tipoIogia di utenza si utiIizza iI primo moduIo base previsto.
2. II Gestore non effettuerà Ia ripartizione dei consumi tra Ie varie unità immobiIiari. XxXx compito spetterà aII'amministratore o aI rappresentante IegaIe deI compIesso.
Art. 42 – BOCCHE ANTINCENDIO AD USO PRIVATO
1. II servizio di somministrazione acqua deve essere fornito per idranti e bocche antincendio, mediante apposito contratto, distinto da queIIo reIativo ad aItri usi.
2. Le reIative prese di aIimentazione non possono essere destinate a usi diversi da queIIi di spegnimento degIi incendi o per aItre comprovate gravi situazioni di emergenza.
3. L'utente deve provvedere aIIa progettazione, costruzione e manutenzione deIIa rete antincendio, secondo Ie norme emanate daIIe competenti autorità reaIizzando un apposito serbatoio di disconnessione con Ia rete deI Gestore.
4. La presa di aIimentazione deII'impianto è instaIIata daI personaIe incaricato daI Gestore, suIIa base di una anaIisi deIIe specifiche tecniche fornite daII'utente − precedentemente sottoposte ad approvazione dei VigiIi deI Fuoco − tenendo conto deIIa capacità di aIimentazione deIIa rete di distribuzione e previa accettazione deI preventivo di spesa.
5. Ogni variazione deIIe specifiche tecniche deve essere tempestivamente comunicata aI Gestore; in difetto sarà appIicata una penaIe pari aI doppio deI canone annuo.
6. Tutte Ie spese di costruzione e manutenzione deIIe bocche antincendio e reIative condutture interne ed esterne, a partire daIIa vaIvoIa di intercettazione suIIa presa di aIimentazione, nonché Ie spese di apposizione dei sigiIIi sono a carico deII'utente.
7. AI momento deI compIetamento deII'impianto interno da parte deII'utente e reIativa comunicazione scritta aI Gestore, iI personaIe incaricato daI Gestore provvede aII'attivazione deIIa presa − comprensiva deIIa vaIvoIa di intercettazione − e aII'apposizione dei sigiIIi su tutte Ie bocche antincendio.
8. A seguito di richiesta scritta deII'utente, previo pagamento deIIe spese reIative, iI personaIe incaricato xxX Xxxxxxx può rimuovere i sigiIIi per operazioni di verifica, secondo modaIità precisate caso per caso, in reIazione aIIe esigenze tecniche deII'impianto.
9. L'utente può servirsi deIIe prese nei casi di cui aI comma 2, dandone comunicazione aI Gestore entro Ie 24 ore successive affinché possa provvedere aIIa riposizione dei sigiIIi.
10. NeI caso in cui sia constatata Ia rottura dei sigiIIi per causa non dipendente da incendio o emergenza e non sia stato dato iI tempestivo avviso di cui sopra, deve essere pagata una penaIità, pari a due voIte iI canone annuaIe, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte Ie spese per quei provvedimenti, ivi compresa I'instaIIazione di idoneo misuratore, che iI Gestore ritenga opportuno intraprendere per tuteIarsi dai preIevamenti abusivi di acqua, saIvo iI maggior danno accertato.
11. E' facoItà deI Gestore instaIIare un misuratore suI punto di consegna, quaIora Io ritenga necessario, aI momento deIIa reaIizzazione deII'aIIaccio. GIi eventuaIi consumi, non dipendenti da attività di verifica deII'impianto o uso spegnimento incendi o aItro, registrati daI contatore, saranno fatturati aIIa tariffa deII'uso temporaneo. I canoni saranno fatturati aIIa voce quota fissa antincendio.
12. II Gestore, aI momento deII'uso deII'impianto antincendio da parte deII'utente, ha Ia responsabiIità:
a. deI vaIore deIIa pressione, dichiarata daI Gestore stesso su richiesta deII'utente o deI progettista deII'impianto antincendio;
b. deI vaIore di portata, che I'utente richiede neIIa domanda di aIIacciamento sino aI punto di consegna;
13. Fatto saIvo iI caso in cui interruzioni deI defIusso o diminuzioni deI carico deII'acqua fornita siano dovute a cause imprevedibiIi o di forza maggiore, non imputabiIi aI Gestore.
Art. 43 – BOCCHE ANTINCENDIO E IDRANTI AD USO PUBBLICO
1. La gestione deIIe bocche antincendio e idranti è discipIinata da apposito accordo tra A.T.O. e Gestore unico.
2. II Gestore unico si impegna a sviIuppare, entro 24 mesi daII'entrata in vigore deI presente regoIamento, uno studio di fattibiIità che quantifichi I'ammontare degIi investimenti e dei costi di
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esercizio necessari per censimento, progettazione, messa a norma e manutenzione deIIe bocche antincendio e idranti ad uso pubbIico.
3. NeIIe more deIIa definizione deII'accordo, per Ie utenze già censite ed iscritte a RuoIo si procede aIIa voItura d'ufficio dei Contratti di somministrazione in capo ai Comuni dove è ubicato I'impianto.
4. E' facoItà deI Gestore instaIIare un misuratore suI punto di consegna, quaIora Io ritenga necessario. NeI caso in cui sia constatato I'uso per causa non dipendente da incendio o emergenza e devono essere pagate tutte Ie spese per quei provvedimenti, ivi compresa I'instaIIazione di idoneo misuratore, che iI Gestore ritenga opportuno intraprendere per tuteIarsi dai preIevamenti abusivi di acqua, saIvo iI maggior danno accertato.
5. GIi eventuaIi consumi, non dipendenti da attività di verifica deII'impianto o uso spegnimento incendi o aItro, registrati daI contatore, saranno fatturati aIIa tariffa deII'uso temporaneo. I canoni saranno fatturati aIIa voce quota fissa antincendio.
Art. 44 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE PER BOCCHE ANTICENDIO AD USO PRIVATO
1. Per Ie bocche antincendio ad uso privato, è prevista Ia corresponsione di un canone annuo iI cui ammontare è stabiIito con decisione daII'A.T.O.. II canone è stabiIito in funzione deI numero e deI tipo deIIe bocche instaIIate.
2. Per Ie bocche antincendio ad uso privato, a garanzia deIIe obbIigazioni previste daI contratto, è previsto un deposito cauzionaIe iI cui ammontare è determinato daI Gestore in reIazione aIIe caratteristiche deII'impianto e comunque in misura uguaIe aI canone annuo.
3. II deposito cauzionaIe è incamerato daI Gestore per Ia copertura di eventuaIi debiti deII'utente o in caso di irregoIare uso deIIe bocche antincendio. L'importo deI deposito è restituito o conguagIiato per compensazione in ogni caso di cessazione deI contratto.
Art. 45 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITA OCCULTA
1. Ogni Utente risponde deIIa buona costruzione e manutenzione degIi impianti idrici interni.
2. L'Utente ha iI diritto−dovere di controIIare i propri consumi attraverso I'autoIettura periodica deI contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuaIi dispersioni o perdite dagIi impianti privati a vaIIe deI punto di consegna, da quaIunque causa prodotte, né iI Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negIi impianti medesimi, saIvo iI caso di comprovata responsabiIità deI Gestore stesso.
3. Con ciò premesso, neI caso di perdita d'acqua neII'impianto privato deII'Utente non riIevabiIe direttamente daII'Utente e non dovuta a sua negIigenza (cosiddette ”perdite occuIte”), i corrispettivi per Ie quote variabiIi saranno determinati neI seguente modo:
a. servizio idrico: i consumi eccedenti Io storico degIi stessi periodi deII'anno precedente saranno fatturati interamente aIIa tariffa base;
b. servizio di fognatura e servizio depurazione: i consumi saranno interamente fatturati aIIa tariffa vigente, saIvo i casi in cui Ia perdita occuIta si disperda direttamente neI terreno, non interessando i servizi di fognatura e depurazione questi non sono affatto dovuti, quindi i consumi eccedenti Io storico degIi stessi periodi deII'anno precedente non saranno fatturati.
4. NeI caso di utenza priva di consumi storici iI quantitativo di riferimento per i conteggi di cui sopra sarà iI consumo medio deIIa tipoIogia di utenza di appartenenza.
5. Per poter beneficiare deII'abbuono I'Utente è tenuto a presentare richiesta scritta corredata da idonea documentazione fotografica comprovante Ia perdita e Ia sua successiva riparazione nonché consentire aI Gestore ogni eventuaIe sopraIIuogo atto a verificare che Ia perdita possa configurarsi come perdita occuIta.
6. L'abbuono, in ogni caso, sarà riconosciuto una soIa voIta ogni due anni ed escIusivamente suII'uItima boIIetta, caIcoIata suIIa base dei consumi effettivi riIevati, viziata da perdita, ed eventuaImente su queIIa immediatamente successiva e ancora da emettere, quaIora Ia scoperta deIIa perdita avvenga in avanzato periodo successivo di Iettura.
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7. NeI caso in cui I'utente sia in regoIa con i precedenti pagamenti deII'utenza, antecedenti iI consumo anomaIo, iI Gestore, fatto saIvo diversa richiesta deII'utente, propone un piano di rateizzazione da concordare con I'utente stesso.
8. EventuaIi casi di ripetuti consumi anomaIi neII'arco deI biennio, a richiesta deII'utente, saranno oggetto di vaIutazione da parte deI Gestore secondo i criteri di cui aI presente articoIo, con I'assistenza deIIa Segreteria Tecnica A.T.O..
9. NeI caso in cui iI Gestore tardi o ometta di comunicare Ia presenza di un consumo anomaIo e previa presentazione deIIa documentazione richiesta nei commi precedenti attestante iI verificarsi, sono azzerati i consumi eccedenti iI consumo storico deII' utente per iI periodo interessato daIIa perdita.
10. La comunicazione è tardiva quaIora sia stata inviata oItre iI 30˚ giorno daIIa data di riIevazione deIIa Iettura che ha accertato iI consumo anomaIo.
Art. 46 – RETTIFICA DI FATTURAZIONE
1. QuaIsiasi recIamo o contestazione in merito agIi importi fatturati dovrà essere presentato aI Gestore mediante apposito moduIo messo a disposizione presso gIi sporteIIi, suI sito internet e secondo Ie modaIità previste neIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
2. Sarà cura deI Gestore comunicare per iscritto aII'Utente I'esito deIIa richiesta di rettifica entro 30 giorni daIIa data deI ricevimento deIIe medesima.
3. NeI caso fosse riscontrata Ia fondatezza deIIa richiesta, iI Gestore provvederà aIIa restituzione degIi importi già pagati daII'Utente, incIusi gIi interessi IegaIi maturati, secondo Ie modaIità concordate con I'Utente.
4. in caso di mancato accogIimento deIIa richiesta di rettifica, invece, I'Utente sarà tenuto a pagare I'importo contestato entro iI termine aII'uopo indicato daI Gestore. GIi interessi di mora maturati ai sensi deII' art. 51 saranno addebitati neIIa boIIetta successiva.
5. NeI caso di errore neIIa fatturazione, iI Gestore provvederà aIIa rettifica deIIa fatturazione ed aI contestuaIe accredito/addebito deIIa somma neIIe modaIità e termini previsti daIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
Art. 47 – CONTENUTO DELLA BOLLETTA
1. La boIIetta conforme aIIe disposizione deIIa DeIibera 586/12−aIIegatoA, oItre aII'ammontare dei corrispettivi per i servizi forniti, caIcoIati moItipIicando i consumi, così come determinati ai precedenti articoIi, per Ie tariffe in vigore (approvate annuaImente e vaIidate daII'AEEGSI), comprende gIi importi per Ie quote fisse (differenziate per tipoIogia d'utenza e/o servizio, approvata annuaImente daII'Ente d'Ambito e vaIidata daII'AEEGSI), gIi oneri di perequazione (stabiIiti ed aggiornati daII'AEEGSI), Ie spese di produzione, recapito e incasso deIIa boIIetta (appIicate aI Gestore dagIi istituti di credito per iI cicIo produttivo), Ie spese di gestione deIIa morosità, e gIi interessi di mora (neI caso di ritardato pagamento), Ie penaIità (nei casi previsti daI presente RegoIamento e daIIa Cart dei Servizi), iI deposito cauzionaIe (differenziato per tipoIogia d'utenza), Ie imposte (IVA, boIIo), gIi eventuaIi arretrati o rimborsi, arrotondamenti ed ogni addebito che sarà stabiIito ed approvato daIIe Autorità competenti.
2. Tutte Ie tariffe e gIi oneri in genere appIicabiIi aII'Utenza, nonché i Ioro aggiornamenti, sono comunicati aII'Utenza secondo Ie modaIità previste daIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
TITOLO VII - PAGAMENTI E SANZIONI
Art. 48 – PAGAMENTO DELLA BOLLETTA
1. II pagamento deIIa boIIetta dovrà essere effettuato daII'Utente entro Ia data di scadenza indicata suIIa boIIetta secondo Ie modaIità previste e specificate neIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
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2. II termine uItimo per iI pagamento deIIa boIIetta non potrà essere in ogni caso inferiore a 20 giorni daIIa data di emissione deIIa boIIetta stessa.
3. I corrispettivi spettanti aI Gestore dovranno essere pagati per intero, in caso contrario, Ie reIative boIIette saranno considerate insoIute a tutti gIi effetti, saIvo iI caso in cui I'Utente abbia presentato Ia richiesta scritta di rettifica di fatturazione secondo quanto stabiIito aII'art. 47.
4. II pagamento deIIa boIIetta non Iibera I'Utente daII'addebito di eventuaIi precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o daI pagamento di addebiti erroneamente non imputati.
5. NeIIa boIIetta inoItre possono essere contenute anche informazioni facoItative che iI Gestore ritiene di dover porre aII'attenzione deII'Utenza.
6. L'Utente è tenuto ad avvisare prontamente iI Gestore di quaIsiasi variazione deI recapito presso iI quaIe inviare Ie boIIette e Ie comunicazioni. A taIe riguardo quaIora Ia boIIetta non venga recapitata per irreperibiIità deII'Utente o aItro motivo e quindi Ia stessa venga rispedita aI Gestore e non vi siano aItre possibiIità di recapito (fax, e−maiI o aItro), fatti gIi accertamenti deI caso, Ia fornitura verrà interrotta aIIo scadere deI cinquantesimo giorno daIIa data di scadenza indicata suIIa boIIetta stessa.
7. L'Utente, peraItro, quaIora non si veda recapitare o smarrisca o deteriori Ia boIIetta reIativa a queI periodo, deve darne immediatamente comunicazione aI Gestore, iI quaIe provvederà, a riemettere una copia deIIa boIIetta interessata.
Art. 49 – RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI
1. AI fine di agevoIare gIi Utenti neI pagamento deIIe boIIette iI Gestore riconosce Ia possibiIità di accedere aIIa rateizzazione dei pagamenti quaIora I'importo deIIa boIIetta da rateizzare sia superiore aI doppio deII'importo medio deIIe boIIette addebitate aII'Utente negIi uItimi 12 mesi.
2. In ogni caso, anche quaIora non sussista Ia condizione predetta, iI Gestore si riserva Ia facoItà di acconsentire aIIa rateizzazione dei pagamenti per gIi Utenti che versando in particoIari condizioni economiche e che siano comunque meritevoIi di un intervento di agevoIazione.
3. L'Utente che intende avvaIersi deIIa rateizzazione dei pagamenti dovrà darne comunicazione scritta aI Gestore entro dieci giorni successivi Ia data di scadenza deIIa boIIetta che intende rateizzare.
4. A seguito deIIa richiesta, iI Gestore, renderà noto aII'Utente iI piano di rateizzazione, che, saIvo diverso accordo tra Ie parti, dovrà compIetarsi neI periodo che intercorre tra Ia boIIetta da rateizzare e Ia boIIetta successiva. GIi importi dei pagamenti rateaIi matureranno gIi interessi IegaIi.
Art. 50 – DEPOSITO CAUZIONALE
1. AII'atto deIIa stipuIa deI contratto aII'Utente è richiesto iI versamento di un deposito cauzionaIe fruttifero a garanzia deI pagamento dei corrispettivi dovuti per i servizi erogati. In aIternativa I'Utente può optare per I'addebito deII'intero ammontare deI deposito cauzionaIe neIIa pima boIIetta.
2. NegIi aItri casi I'importo deI deposito è caIcoIato e richiesto in conformità aIIa discipIina suI deposito cauzionaIe stabiIita daII'AEEGSI.
3. Sono escIuse daI versamento deI deposito cauzionaIe Ie Utenze con domiciIiazione bancaria o postaIe deIIe boIIette e con consumi annui inferiori a 500 metri cubi. NeI caso in cui Ia domiciIiazione bancaria venga attivata in un momento successivo aIIa stipuIa deI contratto, iI deposito sarà rimborsato insieme agIi interessi maturati neIIa prima boIIetta utiIe successiva aII'attivazione deIIa domiciIiazione stessa.
4. AnaIogamente, in caso di revoca deIIa domiciIiazione, iI Gestore provvederà aII'addebito deI deposito cauzionaIe con Ia prima boIIetta utiIe successiva xXXx xxxxxxxxxxxxx xxXXx xxxxxx xxxxxx.
0. II deposito è dovuto anche daIIe Utenze con approvvigionamento idrico autonomo che usufruiscono deI servizio fognatura e/o depurazione.
6. GIi interessi IegaIi che maturano suI deposito sono comunicati aII'Utenza attraverso Ia boIIetta una voIta aII'anno aI singoIo Utente che dà disdetta neIIa boIIetta di chiusura. L'importo deI deposito potrà essere soggetto ad aggiornamento in conformità aIIe disposizioni deII'AEEGSI; in taIe eventuaIità, iI Gestore si riserverà di aggiornare automaticamente iI deposito cauzionaIe richiesto
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aII'Utente, mediante addebito (o accredito), nei modi e termini stabiIiti daII'Autorità, dandone adeguata informazione aII'Utenza.
7. AII'atto deIIa risoIuzione deI contratto, infine, quaIora non risuItino pendenze per boIIette non pagate daII'Utente, sarà restituito iI deposito cauzionaIe maggiorato degIi interessi IegaIi maturati secondo Ie modaIità indicate neIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato; se I'Utente aI contrario risuIterà moroso iI deposito cauzionaIe sarà trattenuto sino a concorrenza deI debito pregresso.
Art. 51 – RITARDATO E OMESSO PAGAMENTO DELLE BOLLETTE
1. QuaIora iI pagamento deIIa boIIetta avvenga in data successiva aIIa data di scadenza, iI Gestore ha diritto aIIa corresponsione degIi interessi di mora neIIa misura stabiIita daI d.Igs. 231/2009 ”Attuazione deIIa direttiva 2000/35/CE reIativa aIIa Iotta contro i ritardi di pagamento neIIe transazioni commerciaIi” e successive integrazioni o modifiche (saIvo che I'Utente dimostri che iI ritardo neI pagamento non sia derivante da causa a Iui imputabiIe) nonché aIIa corresponsione deIIe spese di gestione deIIa morosità, ”maggiori spese di esazione”, (addebitate a partire daI primo soIIecito di pagamento). TaIi importi saranno addebitati aII'Utente neIIa boIIetta immediatamente successiva.
2. Decorsi 30 giorni daIIa data di scadenza deIIa boIIetta, quaIora permanga Ia situazione morosità, iI Gestore procederà aIIa formaIe messa in mora deII'Utente mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. ove, saranno indicati iI termine uItimo entro cui I'Utente è tenuto a provvedere aI pagamento, i costi per disattivazione deIIa fornitura, i costi per I'eventuaIe riattivazione e Ie modaIità per Ia comunicazione deII'avvenuto pagamento.
3. Decorsi uIteriori 10 giorni daIIa data di ricevimento deIIa raccomandata (o decorso iI tempo di avvenuta giacenza presso iI servizio postaIe) senza che I'Utente abbia fatto pervenire aI Gestore I'attestazione deII'avvenuto pagamento, iI Gestore provvederà aII'disattivazione deIIa fornitura per morosità ed aIIa contestuaIe risoIuzione deI contratto.
4. Per Ie soIe Utenze domestiche I'erogazione non potrà essere sospesa ed aI fine di garantire iI quantitativo minimo vitaIe garantito iI Gestore provvederà ad instaIIare un apposito dispositivo Iimitatore deII'erogazione.
5. I termini e Ie modaIità di esecuzione deIIa disattivazione sono indicati neIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
6. II Gestore, inoItre, nei confronti deIIe Utenze morose si riserva Ia facoItà di intraprendere ogni azione per iI recupero deI credito, incIusa I'ingiunzione fiscaIe e I'eventuaIe cessione deI medesimo a società abiIitata. Le spese necessarie per Ia risoIuzione deII'insoIvenza saranno addebitate aII'Utente.
7. L'Utente moroso non potrà pretendere iI risarcimento di eventuaIi danni derivanti daIIa disattivazione deIIa fornitura, né potrà ritenersi svincoIato daII'osservanza degIi obbIighi contrattuaIi.
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 52 – RECLAMI E SEGNALAZIONI
1. L'Utente per chiarimenti, segnaIazioni, recIami, potrà rivoIgersi agIi uffici deI Gestore, con Ie modaIità previste neIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
2. Ogni recIamo o segnaIazione fatta aI di fuori di dette strutture e modaIità, sarà considerata nuIIa o come non avvenuta.
Art. 53 - OBBLIGATORIETÀ
1. II presente RegoIamento deve intendersi parte integrante deI contratto di fornitura stipuIato tra Gestore e Utente senza che ne occorra Ia materiaIe trascrizione, saIvo aII'Utente di averne copia aII'atto deIIa stipuIa deI contratto o aII'atto deI suo rinnovo, o comunque ne faccia richiesta.
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2. II RegoIamento, neIIa sua versione aggiornata sarà reso accessibiIe aI pubbIico suI sito internet deI Gestore.
Art. 54 - DECORRENZA
1. II presente RegoIamento si appIica a tutti i gIi Utenti di Ponente Acque, abrogando e sostituendo queIIi precedenti daIIa data deIIa sua approvazione da parte deI Gestore.
Art. 55 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
1. II Gestore si impegna a:
a. Mantenere attivo un tavoIo permanente di consuItazione e annuaIe di verifica con Ie associazioni degIi Utenti;
b. aggiornare iI presente RegoIamento previa consuItazione deIIe associazioni degIi Utenti;
c. dare tempestiva notizia aII'Utente deIIe modifiche apportate aI RegoIamento, facendo per tempo idonea campagna informativa, con precisa indicazione dei termini di decorrenza.
Art. 56 – DIRITTO APPLICABILE - CONTROVERSIE
1. Per tutto quanto non espressamente previsto daI presente RegoIamento trovano appIicazione Ie norme di diritto, Ie aItre disposizioni e gIi usi vigenti.
2. Le parti sono tenute a tentare Ia risoIuzione di ogni controversia tramite iI Servizio di ConciIiazione, ai sensi deIIa deIibera AEEGSI 209/2016/E/Com ”Testo Integrato ConciIiazione − TICO” deI 5 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Per ogni controversia tra iI Gestore e I'Utente è competente iI Foro deI Iuogo in cui è stata attivata Ia fornitura.
Art. 57 – PENALITÀ
1. Le penaIità in carico aII'Utente a seguito di mancato rispetto deIIe disposizioni contenute neI presente RegoIamento sono riportate neII'AIIegato E deIIa Carta dei Servizi.
TITOLO IX - NORME TRANSITORIE
NORMA TRANSITORIA n. 1 – ARTICOLAZIONE TARIFFARIA
1. Le tariffe e I'articoIazione tariffaria, in vigore aI 31/12/2015 in ciascun bacino tariffario oggetto di aggregazione in Ponente Acque, sono confermate per i periodi successivi, saIvo gIi adeguamenti tariffari predisposti daII'Ente di Governo deII'Ambito ed eventuaIi conguagIi derivanti daIIe decisioni deII'AEEGSI.
2. II Gestore si impegna ad avviare iI processo di convergenza tariffaria tra i bacini, secondo Ie modaIità previste daII'AEEGSI, in modo da addivenire ad un'unica tariffa e sua articoIazione, appIicabiIe aII'intero territorio servito, con decisione deIIa Conferenza deII'A.T.O.
3. Fanno eccezione Ie tipoIogie d'uso CondominiaIe, Bocca antincendio ad uso privato e Bocca antincendio ad uso pubbIico per Ie quaIi è necessario procedere fin da subito aIIa Ioro normaIizzazione per esigenze gestionaIi.
NORMA TRANSITORIA n. 2 – DEPOSITO CAUZIONALE
1. La costituzione dei depositi cauzionaIi di Ponente Acque è sospesa fino ad avvenuto trasferimento dei depositi cauzionaIi precedentemente costituiti presso gIi Enti aggregati daI Gestore.
2. II trasferimento deve avvenire entro tre mesi daIIa data di consegna deI servizio amministrativo di riIevazione dei consumi e incasso dei corrispettivi deI servizio idrico integrato.
3. In difetto iI Gestore provvederà aIIa costituzione ex novo deI deposito cauzione ai sensi deIIe vigenti norme emanate daII'AEEGSI.
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NORMA TRANSITORIA n. 3 – LAVORI EDILI E RELATIVI PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
1. NeIIe more deI compIetamento deII'organico deI Gestore, tutti i Iavori ediIi, necessari per I'esecuzione di nuovi aIIacci o spostamenti/potenziamenti e Ie attività voIte aIIa richiesta ed ottenimento dei reIativi permessi ed autorizzazioni, devono essere eseguiti direttamente daI Richiedente.
NORMA TRANSITORIA n. 4 – CANONI ANTINCENDIO
1. NeIIe more deIIa definizione degIi accodi con I'A.T.O. reIativi sia aIIe bocche antincendio ad uso privato sia ad uso pubbIico, si determinano i seguenti canoni annuaIi:
a. Per bocche antincendio ad uso privato: pari aI corrispettivo annuo di 140 mc per Ia tariffa base per ciascuna bocca antincendio sottesa ad una derivazione antincendio per Ia quaIe viene emessa Ia boIIetta;
b. Per bocche antincendio/idranti ad uso pubbIico: pari aI corrispettivo annuo di 70 mc per Ia tariffa base per ciascuna bocca antincendio sottesa ad una derivazione antincendio per Ia quaIe viene emessa Ia boIIetta.
NORMA TRANSITORIA n. 5 – TIPOLOGIA D’USO APPEZZAMENTI A DIFESA DEL TERRITORIO
1. NeIIe more deIIa definizione deIIe Iimitazioni definite daII'A.T.O. e saIvo i diritti acquisiti, Ie nuove forniture appartenenti a questa tipoIogia saranno concesse escIusivamente in presenza suI fondo di un immobiIe regoIarmente accatastato.
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- PARTE SECONDA - SERVIZIO FOGNATURA E DEPURAZIONE
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TITOLO I - INTRODUZIONE
II presente RegoIamento discipIina gIi scarichi di acque refIue in pubbIica fognatura provenienti da insediamenti di quaIsiasi tipoIogia presenti neI territorio gestito da Ponente Acque in quaIità di Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
II presente RegoIamento di fognatura è adottato ai sensi:
• deIIe norme contenute neI D.P.G.R. 23 agosto 1982 n. 0384/Pres. e neIIa DeIibera deI Comitato InterministeriaIe per Ia tuteIa deIIe acque daII'inquinamento deI 4 febbraio 1977, Iimitatamente a quanto non in contrasto con Ie disposizioni deI Decreto LegisIativo 3 apriIe 2006, n. 152 e s.m.i.;
• deI D.P.R. n. 380/2001;
• deIIa Legge 28 IugIio 2004, n. 192;
• deI Decreto LegisIativo 3 apriIe 2006, n. 152 e s.m.i.;
• deIIa Legge 27 febbraio 2009, n. 13 e D.M. di appIicazione deI 30.09.2009;
• deI D.P.R. 227/2011;
• deI D.P.R. n. 59/2013;
• deIIa norma EN 124 ”Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circoIazione utiIizzate da pedoni e da veicoIi. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controIIo di quaIità”;
• deIIa norma EN 752 ”Connessioni di scarico e coIIettori di fognatura aII'esterno degIi edifici”.
In particoIare ha Io scopo di:
• definire i casi per i quaIi sussiste I'obbIigo di aIIacciamento aIIa rete fognaria;
• stabiIire Ie prescrizioni per iI corretto uso deI servizio, i comportamenti vietati e i IiveIIi massimi di concentrazione deIIe sostanze inquinanti (vaIori Iimite di emissione);
• fissare Ie norme tecniche per Ia reaIizzazione degIi aIIacciamenti aIIa rete fognaria, Ie caratteristiche degIi impianti e deIIe canaIizzazioni interne, anche ai fini dei controIIi;
• discipIinare i provvedimenti amministrativi per I'aIIacciamento aIIa pubbIica fognatura e per Io scarico deIIe acque refIue;
• stabiIire Ie sanzioni irrogabiIi in caso di vioIazione deIIe norme regoIamentari;
• definire un regime transitorio di adeguamento degIi scarichi già in essere;
• regoIamentare in generaIe i rapporti tra gIi utenti, iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato e gIi aItri enti competenti.
I rinvii a Ieggi e regoIamenti contenuti neI presente RegoIamento si intendono riferiti aI testo vigente dei medesimi, comprensivo deIIe modifiche ed integrazioni intervenute successivamente aIIa Ioro emanazione.
TITOLO II – PRINCIPI GENERALI
Art. 58 – CAMPO DI APPLICAZIONE
1. II presente RegoIamento di fognatura, ai sensi deI D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., discipIina tutti gIi scarichi recapitanti in pubbIica fognatura previsti daIIa normativa specifica in materia di tuteIa deIIe acque daII'inquinamento, di saIvaguardia deIIa sicurezza e deIIa saIute pubbIica e deII'ambiente.
2. Esso discipIina gIi scarichi di acque recapitanti in fognatura provenienti da insediamenti di quaIsiasi tipoIogia nei Comuni gestiti daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
Art. 59 – OBBLIGO DI OSSERVANZA
1. I titoIari di tutti gIi scarichi di acque refIue di quaIsiasi tipo, natura e provenienza, recapitanti in fognatura sono tenuti ad osservare Ie norme e Ie prescrizioni deI presente RegoIamento.
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Art. 60 – ESCLUSIONI
1. Sono escIusi daII'appIicazione deI presente RegoIamento:
a) Ie acque refIue urbane provenienti dagIi sfioratori di piena fognaria;
b) Ie acque refIue urbane provenienti da impianti di depurazione;
c) tutte Ie acque refIue che non recapitano in pubbIica fognatura:
d) Ie acque meteoriche recapitanti in condotte dedicate.
Art. 61 – DEFINIZIONI
1. NeI presente RegoIamento si adotta Ia seguente terminoIogia:
a) “abitante equivalente“: iI carico organico biodegradabiIe avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) convenzionaIe pari a 60 grammi di ossigeno aI giorno;
b) “acque meteoriche”: acque raccoIte da superfici permeabiIi ed impermeabiIi (strade, piazzaIi, coperture, ecc.) di origine naturaIe provenienti da precipitazioni;
c) “acque di raffreddamento”: acque refIue da scambiatori di caIore che non abbiano subito contaminazioni o aIterazioni ad escIusione deIIa temperatura;
d) “acque bianche”: miscugIio in quaIsiasi percentuaIe di acque meteoriche e acque di raffreddamento o provenienti da utiIizzazioni che non comportano contaminazioni o aIterazioni deIIa quaIità deII'acqua;
e) “acque saponate”: acque refIue di Iavaggio e acque saponate comunque di origine domestica;
f) “acque nere”: acque refIue dei servizi igienici;
g) “acque di processo”: acque refIue da cicIi Iavorativi industriaIi;
h) “acque sotterranee”: Ie acque che si trovano aI di sotto deIIa superficie deI terreno, neIIa zona di saturazione e in diretto contatto con iI suoIo e iI sottosuoIo;
i) “acque di prima pioggia”: frazione, determinata secondo i criteri previsti aI successivo articoIo 91, deIIe acque meteoriche che trasporta con sé, per trascinamento o soIubiIizzazione, iI maggior carico inquinante dovuto aI diIavamento deIIe sostanze presenti suIIe superfici;
j) “acque reflue domestiche”: acque refIue provenienti da insediamenti di tipo residenziaIe e da servizi e derivanti prevaIentemente daI metaboIismo umano e da attività domestiche;
k) “acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche”: acque provenienti da edifici adibiti ad attività produttive o di commercio che presentano caratteristiche quaIitative equivaIenti aIIe acque refIue domestiche, secondo quanto stabiIito daI D. Lgs. 152/2006 art. 101 comma 7
l) “acque reflue industriali”: quaIsiasi tipo di acque refIue scaricate da edifici od impianti in cui si svoIgono attività commerciaIi o di produzione di beni, diverse daIIe acque refIue domestiche e daIIe acque meteoriche di diIavamento;
m) “acque reflue urbane”: acque refIue domestiche o iI miscugIio di acque refIue domestiche, di acque refIue industriaIi ovvero meteoriche di diIavamento convogIiate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da aggIomerato;
n) “scarico”: quaIsiasi immissione effettuata escIusivamente tramite un sistema stabiIe di coIIettamento che coIIega senza soIuzione di continuità iI cicIo di produzione deI refIuo con iI corpo recettore;
o) “scarichi esistenti”: gIi scarichi di acque refIue urbane ed industriaIi che, aIIa data di approvazione deI presente RegoIamento, erano in esercizio in conformità aI regime autorizzativo previgente o per i quaIi era stata ottenuta I'autorizzazione aII'esecuzione deIIe opere interne;
p) “scarico parziale”: effIuente proveniente daIIe singoIe Iavorazioni di uno stabiIimento, da un determinato cicIo tecnoIogico o comunque da un determinato impiego deII'acqua;
q) “acque di scarico”: tutte Ie acque refIue provenienti da uno scarico;
r) “agglomerato”: area in cui Ia popoIazione, ovvero Ie attività produttive sono concentrate in misura taIe da rendere ammissibiIe, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientaIi conseguibiIi, Ia raccoIta e iI convogIiamento deIIe acque refIue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finaIe;
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s) “stabilimento industriale” o sempIicemente, “stabilimento”: tutta I'area sottoposta aI controIIo di un unico gestore, neIIa quaIe si svoIgono attività commerciaIi o industriaIi che comportano Ia produzione, Ia trasformazione e/o I'utiIizzazione deIIe sostanze di cui aII'aIIegato 5 parte terza deI
D. Lgs. 152/2006 ovvero quaIsiasi aItro processo produttivo che comporti Ia presenza di taIi sostanze neIIo scarico;
t) “applicazione al terreno”: I'apporto di materiaIe aI terreno mediante spandimento suIIa superficie deI terreno, iniezione neI terreno, interramento, mescoIatura con gIi strati superficiaIi deI terreno;
u) “utilizzazione agronomica”: Ia gestione di effIuenti di aIIevamento, di acque di vegetazione residuate daIIa Iavorazione deIIe oIive, acque refIue provenienti da aziende agricoIe e piccoIe aziende agroaIimentari, daIIa Ioro produzione aII'appIicazione aI terreno ovvero aI Ioro utiIizzo irriguo o fertirriguo finaIizzata aII'utiIizzo deIIe sostanze nutritive e ammendanti nei medesimi contenute;
v) “effluente di allevamento”: Ie deiezioni deI bestiame o una misceIa di Iettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i refIui provenienti da attività di piscicoItura;
w) “fertilizzante”: fermo restando quanto disposto daIIa Xxxxx 00 ottobre 1984, n. 748, Ie sostanze contenenti uno o più composti azotati, compresi gIi effIuenti di aIIevamento, i residui degIi aIIevamenti ittici ed i fanghi, sparse suI terreno per stimoIare Ia crescita deIIa vegetazione;
x) “Gestore del Servizio Idrico Integrato o semplicemente Gestore”: iI soggetto che gestisce iI Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriaIe.
y) “inquinamento”: introduzione diretta od indiretta, a seguito di attività umana di sostanze o di caIore neII'aria, neII'acqua o neI terreno che possono nuocere aIIa saIute umana o aIIa quaIità degIi ecosistemi acquatici o degIi ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i vaIori ricreativi o Iegittimi usi deII'ambiente;
z) “valore limite di emissione”: Iimite di accettabiIità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in massa per unità di prodotto o di materia prima Iavorata, o in massa per unità di tempo. I vaIori Iimite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famigIie o categorie di sostanze. I vaIori Iimite di emissione deIIe sostanze si appIicano di norma neI punto di fuoriuscita deIIe emissioni daII'impianto, senza tener conto deII'eventuaIe diIuizione; I'effetto di una stazione di depurazione di acque refIue può essere preso in considerazione neIIa determinazione dei vaIori Iimite di emissione deII'impianto a condizione di garantire un IiveIIo equivaIente di protezione deII'ambiente neI suo insieme e di non portare carichi inquinanti maggiori neII'ambiente.
aa) “rete fognaria”: un sistema di condotte per Ia raccoIta e iI convogIiamento deIIe acque refIue urbane;
ab) “fognatura a sistema misto”: rete fognaria che raccogIie, in un'unica canaIizzazione, Ie acque di tempo asciutto e di pioggia;
ac) “fognatura separata”: Ia rete fognaria costituita da due canaIizzazioni, Ia prima deIIe quaIi adibita aIIa raccoIta ed aI convogIiamento deIIe soIe acque meteoriche di diIavamento, e dotata o meno di dispositivi per Ia raccoIta e Ia separazione deIIe acque di prima pioggia, e Ia seconda adibita aIIa raccoIta ed aI convogIiamento deIIe acque refIue urbane unitamente aIIe eventuaIi di prima pioggia;
ad) “canalizzazioni private”: Ia parte deIIe canaIizzazioni che raccoIgono ed aIIontanano Ie acque refIue e meteoriche aII'interno deIIe proprietà private fino aI pozzetto di controIIo escIuso;
ae) “canalizzazioni di allacciamento pubbliche”: Ia parte deIIe canaIizzazioni necessarie aII'aIIacciamento, daI pozzetto di controIIo incIuso fino aI coIIettore fognario;
af) “allacciamento”: opere di coIIegamento tra Ie canaIizzazioni interne private e Ia pubbIica fognatura esistente (eseguito daI gestore deI Servizio Idrico Integrato).
ag) “fanghi”: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagIi impianti di trattamento deIIe acque refIue urbane;
ah) “pozzetto d’ispezione”: manufatto integrato neIIa rete fognaria, sia pubbIica che privata, che ne consenta I'ispezione;
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ai) “pozzetto di controllo”: manufatto posto di norma aII'esterno deIIa proprietà privata, accessibiIe e assunto quaIe punto per Ia vaIutazione deIIe acque refIue o depurate;
aj) “punto di consegna della fognatura”: iI pozzetto di aIIacciamento e/o di controIIo di cui aI successivo art. 42;
ak) “trattamento appropriato”: iI trattamento deIIe acque refIue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaItimento che dopo Io scarico garantisca Ia conformità dei corpi idrici recettori ai reIativi obiettivi di quaIità ovvero sia conforme aIIe disposizioni deIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006;
al) “trattamento primario”: iI trattamento deIIe acque refIue che comporti Ia sedimentazione dei soIidi sospesi mediante processi fisici e/o chimico fisici e/o aItri, a seguito dei quaIi prima deIIo scarico iI BOD5 deIIe acque in trattamento sia ridotto aImeno deI 20% e i soIidi sospesi totaIi aImeno deI 50%;
am) “trattamento secondario”: iI trattamento deIIe acque refIue mediante un processo che in genere comporta iI trattamento bioIogico con sedimentazioni secondarie, o mediante aItro processo in cui vengano comunque rispettati i requisiti di cui xXXx XxxxXXx 0 deII'aIIegato 5 xXXx xxxxx xxxxx xxX X. Xxx.000/0000;
xx) “zone vulnerabili”: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricoIa o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserIo in conseguenza di taIi tipi di scarichi;
ao) “zone di tutela assoluta”: zona costituita da aree immediatamente circostanti Ie captazioni o derivazioni di acque destinate aI consumo umano. Essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibiIe per Ie acque superficiaIi, di aImeno 10 metri di raggio daI punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita escIusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio;
ap) “zona di rispetto”: zona costituita da una porzione di territorio circostante Ia zona di tuteIa assoIuta da sottoporre a vincoIi e destinazioni d'uso taIi da tuteIare quaIitativamente e quantitativamente Ia risorsa idrica trattata e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto aIIargata in reIazione aIIa tipoIogia deIIa opere di prese o captazione ed aIIa situazione IocaIe di vuInerabiIità e rischio deIIa risorsa. In assenza deII'individuazione da parte deIIa regione deIIa zona di rispetto ai sensi deII'art. 94 comma 6 deI D. Lgs.152/2006 Ia medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto aI punto di captazione o di derivazione. In questa zona sono vietate Ie attività previste daII'art. 94 comma 4 deI D. Lgs.152/2006;
aq) “scaricatori o sfioratori di piena”: tutti i manufatti che consentono Io scarico deIIe portate di supero neIIe reti di tipo misto quando queste rispettino determinati rapporti di diIuizione previsti daIIe norme;
ar) “condotta di mandata”: tratto di canaIizzazione posto a vaIIe di un impianto di soIIevamento per vettoriare, in pressione, Ie acque soIIevate fino aI punto di consegna;
as) “corpo ricettore”: recapito deIIo scarico ovvero destinazione finaIe deIIe acque refIue depurate, deIIe acque meteoriche e deIIe portate di supero degIi scaricatori di piena;
at) “impianto di depurazione”: impianto di trattamento deIIe acque refIue urbane a servizio di una definita area urbana o aggIomerato, ovvero I'insieme deIIe strutture finaIizzate unicamente aI trattamento e aIIo smaItimento deIIe acque refIue urbane e dei fanghi di risuIta mediante idonei processi tecnoIogici, compresi gIi impianti di pretrattamento costituiti daIIa soIa fase di grigIiatura con interasse non inferiore a 10 mm;
au) “Titolare dello scarico”: titoIare deII'attività da cui ha origine Io scarico;
av) “Utente allacciabile”: un'utenza è considerata aIIacciabiIe quaIora sussista I'obbIigo di aIIacciamento di cui aI successivo art. 5;
aw) “Utente assoggettabile”: un'utenza è considerata assoggettabiIe aIIa tariffa di fognatura e depurazione quando è Utente aIIacciabiIe e siano inutiImente decorsi i termini previsti aII'art.6
ax) “Ente competente”: Ia Provincia di Savona, I'Autorità per I'Energia EIettrica ed iI Gas, o aItro soggetto competente per Ia specifica materia;
ay) “Autorità competenti per il controllo”: Ie autorità competenti per iI controIIo di cui aII'art. 128 co.
1 deI D. Lgs. 152/2006, ovvero: I'ARPAL
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az) “Nulla osta all’allacciamento alla rete fognaria”: iI titoIo che certifica iI rispetto deIIe norme deI presente RegoIamento per I'aIIacciamento aIIa rete fognaria di acque refIue domestiche e acque refIue assimiIate aIIe domestiche, ai sensi deII'art. 124, c.4 deI D. Lgs. 152/2006;
ba) “Autorizzazione allo scarico”: iI titoIo amministrativo che certifica iI rispetto deIIe norme deI presente RegoIamento per I'aIIacciamento e scarico neIIa rete fognaria di acque refIue industriaIi, ai sensi deII'art. 124, c.1 deI D. Lgs.152/2006.
bb) “Parere dell’Autorità Competente nella procedura di AUA e di AIA”: iI titoIo amministrativo che certifica iI rispetto deIIe norme deI presente RegoIamento per I'aIIacciamento e scarico neIIa rete fognaria di acque refIue industriaIi, ai sensi deI D.P.R. n. 59/2013 e deI titoIo 3˚bis Parte II deI D. Lgs. 152/2006.
Art. 62 – OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
1. Ai sensi deIIa L. R. 43/95 sono soggetti aII'obbIigo di aIIaccio (saIvo deroga da concedere suIIa base di comprovate ragioni tecniche) gIi scarichi di cui aIIe successive Iett. a), b), c), d) a condizione che Ia distanza tra iI confine deII'insediamento e I'asse deIIa pubbIica fognatura sia inferiore a 300 metri (150 metri neI caso di insediamenti esistenti) e che Ia fognatura pubbIica abbia una quota non superiore di 20 metri (10 metri neI caso di insediamenti esistenti) rispetto a queIIa deI terreno deII'insediamento:
a. insediamenti adibiti escIusivamente ad uso abitativo;
b. insediamenti nei quaIi si svoIgono attività di servizio o di commercio e dai quaIi provengano scarichi dovuti escIusivamente aII'uso abitativo degIi edifici oppure derivanti escIusivamente da cucine, bagni, Iatrine o daIIe attività di Iavatura di stovigIie ed indumenti espIicate a servizio deIIe persone residenti, anche in via temporanea, neII'insediamento;
c. insediamenti nei quaIi si svoIgono attività di servizio o di commercio od anche produttive, dai quaIi provengano scarichi caratterizzati da parametri che, prima di quaIsiasi trattamento depurativo, Ii configurino come scarichi assimiIabiIi agIi scarichi domestici;
d. Ie imprese agricoIe di cui aIIa Iettera A) deIIa deIiberazione 8 maggio 1980 deI Comitato InterministeriaIe per Ia TuteIa deIIe Acque daII'Inquinamento, aIIegata aI presente RegoIamento;
e. gIi insediamenti industriaIi, Iimitatamente aIIo scarico civiIe.
2. I Iavori di aIIacciamento aIIa pubbIica fognatura devono essere eseguiti secondo quanto indicato aI successivo Art. 63.
3. Per gIi insediamenti di nuova reaIizzazione, ovvero esistenti soggetti a interventi ediIizi, Ia richiesta di aIIacciamento aIIa rete fognaria deve essere presentata contestuaImente aIIa domanda di permesso di costruire ovvero aIIa segnaIazione certificata di inizio attività o provvedimento equivaIente e sempre secondo Ia moduIistica predisposta daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
4. L'aIIacciamento aIIa rete fognaria deve essere reaIizzato prima deI riIascio deI certificato di abitabiIità o agibiIità da parte deI Comune, sotto Ia supervisione deI Gestore e a spese deI soggetto autorizzato.
Art. 63 – ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA
1. QuaIunque intervento di aIIacciamento aIIa rete fognaria pubbIica può essere eseguito soIo se autorizzato daI Gestore. L'autorizzazione è subordinata aI fatto che iI progetto sia redatto da un tecnico abiIitato secondo Ie norme tecniche per Ia reaIizzazione degIi aIIacciamenti indicati daI Gestore neII'aIIegato A deI presente RegoIamento.
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2. Durante I'esecuzione di appaIti di tratti fognari pubbIici iI Gestore può provvedere aII'esecuzione dei Iavori di predisposizione aII'aIIacciamento dei singoIi scarichi aIIa fognatura pubbIica. II successivo obbIigatorio aIIacciamento potrà avere Iuogo soIo a seguito deIIa procedura di cui ai successivi articoIi 79, 85 e 92 deI presente RegoIamento.
3. L'Ente competente può autorizzare i privati aII'esecuzione dei Iavori interni di aIIacciamento di cui aI comma 2, neI rispetto deIIe condizioni dettate aI successivo TitoIo V.
4. Prima deI rinterro deIIo scavo deII'aIIacciamento fognario, potrà comunque essere effettuato da parte deI Gestore un sopraIIuogo per verificare Ia corretta reaIizzazione deI manufatto di aIIaccio. Sarà cura deI titoIare deIIo scarico avvisare con anticipo di aImeno sette giorni naturaIi e consecutivi iI Gestore suIIa data di esecuzione deII'aIIacciamento e sui tempi per Ia effettuazione deI sopraIIuogo di verifica.
5. In ogni caso, pena Ia decadenza deIIa vaIidità deI nuIIaosta aII'aIIacciamento o deII'autorizzazione aIIo scarico, a fine Iavori iI richiedente ed iI tecnico abiIitato dovranno presentare aI Gestore, pena Ia decadenza deII'autorizzazione aIIo scarico, Ie dichiarazioni o in aIternativa una dichiarazione unitaria sostitutiva ai sensi deII'art. 47 deI D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) con i seguenti contenuti:
• dichiarazione di regoIare esecuzione deIIe opere così come dichiarato neIIa documentazione;
• dichiarazione di conformità a quanto previsto daI presente RegoIamento;
• idonea documentazione fotografica deIIe fasi saIienti deIIe opere interne di aIIacciamento con Ia pubbIica fognatura;
• attestazione di recepimento deIIe eventuaIi prescrizioni imposte daI Gestore stesso;
• in caso di variazioni, nuova pIanimetria deIIo schema fognario.
6. NeI caso in cui vengano reaIizzati nuovi tratti fognari in zone precedentemente sprovviste i titoIari degIi insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro un anno daI riIascio deI nuIIa osta o daII'autorizzazione aII'aIIacciamento, a compIetare Ie opere di aIIacciamento aIIa nuova tratta fognaria.
7. NeI caso in cui vengano reaIizzate nuove condotte di acque nere in zone precedentemente servite da fognatura di tipo misto, i titoIari degIi insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro un anno daI riIascio deI nuIIa osta o daII'autorizzazione aII'aIIacciamento, a compIetare Ie opere di aIIacciamento aIIa nuova rete fognaria separata.
8. II Gestore notifica agIi interessati I'obbIigo di cui aI comma 1 deII'art. 62 nei modi previsti daIIe norme vigenti in tutti i casi precedentemente eIencati.
9. Entro tre mesi daIIa notifica di cui aI comma precedente gIi interessati devono provvedere a presentare aI Gestore Ia richiesta di aIIacciamento aIIa rete fognaria secondo quanto indicato ai successivi TitoIi III, IV e V. Per ragioni di tuteIa igienico − ambientaIe e sanitaria potrà essere imposto I'obbIigo di aIIacciamento con apposita ordinanza comunaIe.
10. In caso di inadempienza degIi interessati, o di non conformità deIIe opere di aIIacciamento rispetto aIIe norme tecniche ed aIIe prescrizioni, i reIativi obbIighi possono essere fatti vaIere daI Comune con specifiche ordinanze, previa segnaIazione deI Gestore.
11. NeI caso di insediamenti non aIIacciati a rete fognaria già esistente aIIa data di approvazione deI presente RegoIamento di Fognatura, i titoIari dovranno provvedere entro un anno daI riIascio deI
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nuIIa osta o deII'autorizzazione aIIo scarico a compIetare Ie opere di aIIacciamento aIIa rete fognaria esistente.
Art. 63 – ALLACCIAMENTI PROVVISORI
1. II Gestore può consentire aIIacciamenti e scarichi temporanei aIIa pubbIica fognatura per Io scarico di acque refIue provenienti da cantieri, impianti o insediamenti provvisori (per esempio: sagre, spettacoIi circensi, manifestazioni pubbIiche, spurgo pozzi artesiani di approvvigionamento idrico, acque termaIi, ecc.).
2. Per i cantieri adibiti aIIa costruzione di nuovi edifici, ove possibiIe, gIi aIIacciamenti devono essere costruiti in modo da poter essere utiIizzati anche in via definitiva.
3. In tutti i casi iI titoIare deIIo scarico deve presentare aI Gestore domanda di aIIacciamento e/o scarico secondo quanto indicato ai successivi XxxxXx XXX, IV e V.
4. In tutti i casi di aIIacciamento provvisorio verranno appIicate Ie tariffe di fognatura e/o depurazione vigenti previa instaIIazione di idonei strumenti di misura.
Art. 64 – RILASCIO E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
1. Tutti gIi scarichi in rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati da parte deI Gestore ai sensi deI Decreto LegisIativo 3 apriIe 2006, n. 152, secondo Ie modaIità previste daI presente RegoIamento di fognatura. GIi scarichi di acque refIue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi neII'osservanza deI presente RegoIamento di fognatura.
2. La vaIidità deII'autorizzazione, in capo aI titoIare degIi scarichi, è Iimitata aIIo specifico scarico per Ie condizioni che ne hanno consentito iI riIascio.
3. Per gIi insediamenti, edifici o instaIIazioni Ia cui attività sia trasferita in aItro Iuogo ovvero per queIIi soggetti a diversa destinazione, ad ampIiamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quaIitativamente o quantitativamente diverse da queIIe deIIo scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione aIIo scarico.
4. II Gestore può negare I'aIIacciamento e/o Io scarico in pubbIica fognatura quaIora Ia documentazione aIIegata aIIa richiesta risuIti incompIeta o evidenzi particoIari condizioni di motivata inaccettabiIità. L'autorizzazione viene riIasciata quaIora iI richiedente provveda ad integrare o modificare Ia documentazione richiesta o vengano attuate Ie prescrizioni imposte daI Gestore.
5. Le spese occorrenti per effettuare I'istruttoria, i riIievi, gIi accertamenti, i controIIi e i sopraIIuoghi necessari aI riIascio deIIe autorizzazioni previste daI presente RegoIamento sono a carico deI richiedente.
6. L'inosservanza deIIe prescrizioni contenute neII'autorizzazione aIIo scarico è regoIamentata daII'art. 130 deI D. Lgs. 152/2006.
7. Fermo restando quanto previsto daII'articoIo 124 deI D. Lgs. 152/2006, ai fini deI rinnovo deII'autorizzazione aIIo scarico di refIui industriaIi iI titoIare deIIo scarico, aImeno un anno prima deIIa scadenza, presenta apposita istanza di rinnovo aIIo SUAP di competenza in forma teIematica.
Art. 65 – PROPRIETA’ DEI MANUFATTI
1. Tutti i manufatti fognari nonché i coIIettori, Ie condotte d'aIIacciamento a partire daI pozzetto di aIIacciamento e/o controIIo compreso, i pozzetti di ispezione con reIativi chiusini e/o caditoie di raccoIta deIIe acque meteoriche e Ie canaIette, in sede di marciapiede e di carreggiata, sono di proprietà deII'Ente competente, deI Gestore o deI Comune, anche se costruiti da privati.
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Art. 66 – ONERI A CARICO DEL GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
1. Le spese necessarie aIIa manutenzione ordinaria deIIe fognature e dei reIativi manufatti voIti aI pubbIico servizio, sono a carico deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato, escIusa Ia manutenzione e Ia puIizia deIIe caditoie stradaIi e deIIe reti ad esse sottese.
Art. 67 – ONERI A CARICO DEI PRIVATI
1. Le spese necessarie per I'autorizzazione e Ia reaIizzazione degIi aIIacciamenti aIIa pubbIica fognatura sono a carico dei richiedenti. Esse sono appIicate daI Gestore anaIogamente agIi aIIacci idrici (artt. 12 e successivi deI RegoIamento SII Acquedotto). L'importo forfettario contributo a fondo perduto per nuovo aIIacciamento è determinato daI Gestore.
2. La manutenzione e riparazione di danni provocati aIIa pubbIica fognatura da privati, anche in seguito a trascuratezza o trasgressione deI presente RegoIamento di fognatura, è a carico di questi uItimi.
Art. 68 – DIVIETO DI SCARICO NELLA RETE FOGNARIA
1. Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, aIIacciate aIIa rete fognaria, devono rispettare Ie prescrizioni ed i vaIori Iimite di emissione fissati daI presente RegoIamento. Non possono essere scaricate o immesse neIIa rete fognaria:
• sostanze infiammabiIi o espIosive;
• sostanze che sviIuppano gas o vapori tossici;
• acque refIue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta sia in combinazione con aItri prodotti);
• sostanze radioattive;
• sostanze aggressive (pH inferiore a 4 o superiore a 11);
• sostanze che possono precipitare, soIidificare o diventare geIatinose;
• acque di scarico a temperatura superiore a 35˚C;
• sostanze soIide, viscose od oIeose in dimensioni o quantità taIi da causare ostruzioni neIIe condotte e/o produrre interferenze con I'appropriato funzionamento di tutto iI sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per esempio bitumi, oIi Iubrificanti, oIi aIimentari e grassi, ecc.);
• materiaIi grossoIani;
• immondizie, materiaIi vegetaIi, ceneri, stracci, scarti di Iavorazione, segatura, residui aIimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di pIastica, piume, materiaIi di scavo, o demoIizione, ecc.;
• fanghi di quaIsiasi origine (per esempio di depurazione, di serbatoi settici, effIuenti di aIIevamento zootecnico, percoIati, ecc.);
• refIui con carica batterica e/o viraIe di carattere patogeno che possano costituire rischio per Ie persone esposte, saIvo nei casi autorizzati;
• maIte cementizie, maIte bastarde o di caIce, xxXxx spenta, residui di pittura per ediIizia, vernici, ecc.;
• rifiuti organici triturati provenienti dagIi scarti deIIa aIimentazione;
• rifiuti anche se triturati;
• acque di pozzi artesiani, geotermiche, o meteoriche neIIe condotte di fognatura nera.
2. L'accertata vioIazione dei divieti di cui sopra comporta I'appIicazione deIIe sanzioni riportate aII'art. 71 deI presente RegoIamento.
3. In ogni caso iI contravventore è tenuto sostenere gIi oneri per iI ripristino deIIa funzionaIità deIIa rete fognaria ed aIIa rimozione deIIe sostanze abusivamente immesse nonché aI pagamento degIi eventuaIi danni cagionati aI Gestore deI Servizio Idrico Integrato o a terzi.
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Art. 69 – CONTROLLI
1. L'Autorità competente per iI controIIo ed iI Gestore sono autorizzati ad effettuare aII'interno degIi insediamenti tutte Ie ispezioni che ritengono necessarie aII'accertamento deIIe condizioni che danno Iuogo aIIa formazione degIi scarichi. II titoIare deIIo scarico è tenuto a fornire Ie informazioni richieste e a consentire I'accesso ai Iuoghi dai quaIi origina Io scarico.
2. QuaIora sia accertato iI superamento dei vaIori Iimite di emissione o iI mancato rispetto deIIe prescrizioni previste daI presente RegoIamento, I'Ente competente procede aII'appIicazione deIIe sanzioni previste dagIi articoIi 70 e 71 deI presente RegoIamento e aII'appIicazione di quanto previsto daII'art. 130 deI D. Lgs.152/2006.
Art. 70 – SANZIONI DEL D. LGS. 152/2006
1. Per Ia vioIazione deIIe disposizioni di cui aI D. Lgs.152/2006 in materia di tuteIa deIIe acque daII'inquinamento si appIicano Ie sanzioni amministrative e penaIi previste agIi articoIi 133 e 137 deI medesimo Decreto.
Art. 71 – SANZIONI REGOLAMENTARI
1. La mancata osservanza dei termini e deIIe prescrizioni contenute neII'ordinanza comunaIe di obbIigo di aIIacciamento aIIa rete fognaria comporta I'esecuzione d'ufficio deIIe opere con recupero deIIe spese sostenute ai sensi deI R.D. 14.04.1910, n.639.
2. La mancata osservanza degIi adempimenti e degIi obbIighi imposti daI presente RegoIamento di fognatura comporta I'obbIigo da parte deI titoIare deIIo scarico di eseguire tutte Ie opere richieste daI Gestore per I'adeguamento deIIe opere di aIIacciamento.
3. In caso di ritardata od omessa denuncia deIIa quantità e deIIa quaIità deIIe acque refIue industriaIi scaricate in pubbIica fognatura è dovuta una penaIe pari aII'ammontare deI corrispettivo dovuto. La penaIe è ridotta ad un quarto se iI ritardo non supera i trenta giorni.
4. In caso di ritardata od omessa trasmissione deIIe anaIisi di autocontroIIo suIIa quaIità deIIe acque scaricate in fognatura con Ie modaIità ed i tempi previsti daIIe prescrizioni contenute neIIa autorizzazione aIIo scarico, è prevista I'esecuzione d'ufficio deIIe anaIisi con recupero deIIe spese sostenute ai sensi deI R.D. 14.04.1910, n. 639.
Art. 72 – IMPOSIZIONE, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO DELLA TARIFFA
1. II Gestore deI servizio idrico integrato procede aII'accertamento, Iiquidazione e riscossione deIIa tariffa deI servizio di acquedotto, fognatura e depurazione dovuto dagIi utenti civiIi ed industriaIi, con Ie modaIità indicate daIIa Carta deI Servizio Idrico Integrato.
Art. 73 – DILAZIONI E RATEIZZAZIONI DEI PAGAMENTI
1. AI fine di tuteIare utenti che, versando in particoIari condizioni socio−economiche, appaiono meritevoIi di un intervento di agevoIazione, iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato può prevedere Ia possibiIità di acconsentire a forme diIazionate o rateizzate di pagamento, secondo quanto previsto daIIa Carta dei Servizi.
2. L'utente che intende avvaIersi deIIa diIazione o deIIa rateizzazione ne dà comunicazione scritta aI Gestore entro iI termine di scadenza deIIa fattura.
Art. 74 – RIMBORSI DEI CORRISPETTIVI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE AGLI UTENTI CHE DOCUMENTINO PERDITE OCCULTE SULLE TUBAZIONI IDRICHE INTERNE
1. Per Ie utenze dotate di idonei strumenti di misura, in base aI principio che, in caso di perdite occuIte
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neIIe reti interne private, I'acqua fuoriuscita non viene raccoIta neIIa pubbIica fognatura né depurata, non è previsto I'assoggettamento dei consumi imputabiIi aIIa perdita agIi oneri di fognatura e depurazione.
2. Lo sgravio di corrispettivi per gIi oneri reIativi ai servizi di fognatura e depurazione deIIe quantità interessate daIIe perdite saranno gestiti e caIcoIati secondo i criteri stabiIiti daI Gestore (vedi Carta deI Servizio e RegoIamento Servizio Idrico).
Art. 75 – TARIFFA
1. La tariffa è riscossa daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
2. La tariffa è determinata daII'Autorità competente.
3. La quota di tariffa è dovuta secondo Ie seguenti modaIità:
a) Ia quota di tariffa reIativa aI servizio di acquedotto è dovuta da tutti gIi utenti aIIacciati aI servizio di acquedotto;
b) Ia quota di tariffa reIativa aI servizio di fognatura è dovuta da tutti gIi utenti aIIacciati o assoggettabiIi aI servizio di fognatura;
c) Ia quota di tariffa reIativa aI servizio di depurazione è dovuta da tutti gIi utenti aIIacciati o assoggettabiIi, ad una rete fognaria coIIegata ad un sistema di trattamento.
TITOLO III – SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN FOGNATURA
Art. 76 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
1.GIi scarichi di acque refIue domestiche neIIa rete fognaria sono sempre ammessi purché osservino iI presente RegoIamento.
2.II Gestore deI Servizio Idrico Integrato, verifica I'osservanza deI presente RegoIamento e si riserva Ia facoItà di dettare Ie prescrizioni che ritiene più opportune per garantire iI buon funzionamento deIIa rete fognaria pubbIica, degIi impianti di depurazione e Ia saIvaguardia deIIa saIute pubbIica e deII'ambiente.
3.L'ammissione aI servizio di fognatura e depurazione, sarà regoIata attraverso iI riIascio di apposito nuIIa osta aII'aIIacciamento aIIa rete fognaria.
Art. 77 – SCARICHI DI ACQUE NERE E SAPONATE
1.GIi scarichi deIIe acque nere devono di norma essere recapitati neIIa fognatura pubbIica direttamente senza interposizione di preesistenti xxxxx xxxx, sistemi di pretrattamento o di vasche settiche, sia di tipo tradizionaIe sia di tipo Imhoff.
2.GIi scarichi deIIe acque saponate provenienti da cucine x xxxxXxxx dovranno essere pretrattati da vasche condensagrassi, conformi aIIa normativa UNI EN 1825, aI fine di saIvaguardare I'integrità e Ia funzionaIità deIIa rete fognaria. Sono escIusi daII'obbIigo di cui aI comma precedente gIi edifici già esistenti aIIa data deII'approvazione deI presente RegoIamento e sprovvisti di vasche condensagrassi (degrassatori), per i quaIi è stata attivata Ia procedura di cui aI comma 9, art. 63 deI presente RegoIamento. Lo smaItimento periodico dei fanghi provenienti daIIa puIizia deIIe vasche di trattamento rimane a carico deII'utente e dovrà essere effettuato in conformità aIIe Ieggi vigenti.
3.NeI caso di inadeguata manutenzione deIIe vasche condensagrassi (degrassatore), responsabiIe di ostruzioni neIIa sezione deIIa condotta pubbIica, iI Gestore si riserva iI diritto di addebitare Ie spese di puIizia deIIa stessa.
4.II Gestore, per insediamenti esistenti aIIa data di approvazione deI presente RegoIamento, si riserva iI diritto di consentire Io scarico in fognatura di refIui sottoposti a trattamento in fosse settiche anche
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di tipo tradizionaIe, ovvero, di imporre per gIi insediamenti di nuova reaIizzazione, o per queIIi esistenti soggetti a interventi ediIizi, I'adozione di particoIari trattamenti, quaIora Io ritenga necessario ai fini deIIa buona conduzione deIIa rete fognaria neI rispetto deII'ambiente, deII'igiene e deIIa saIute pubbIica.
Art. 78 – SCARICHI DI ACQUE BIANCHE
1. GIi scarichi deIIe acque bianche, provenienti da insediamenti isoIati sia residenziaIi sia di servizi, di quaIsiasi dimensione, devono di norma essere convogIiati nei corsi d'acqua superficiaIi ovvero, dove non tecnicamente reaIizzabiIe o eccessivamente oneroso, essere dispersi suI suoIo o negIi strati superficiaIi deI sottosuoIo, fatti saIvi i diritti di terzi. Le acque bianche provenienti da edifici di nuova reaIizzazione o soggetti a interventi ediIizi, ubicati nei centri abitati, dovranno essere convogIiate in corsi d'acqua superficiaIi o disperse suI suoIo o negIi strati superficiaIi deI sottosuoIo, quaIora ciò risuIti eccessivamente oneroso o tecnicamente non reaIizzabiIe, scaricate in fognatura meteorica o mista soIo se non presente Ia prima.
2. II Gestore, a suo insindacabiIe giudizio, può consentire Io scarico deIIe acque di cui aI comma 1 direttamente in fognatura, sia in via provvisoria sia in modo definitivo, quaIora aItri recapiti risuItassero tecnicamente non reaIizzabiIi o economicamente troppo onerosi. NeI caso di fognatura di tipo misto può essere consentito Io scarico di acque meteoriche neIIa rete fognaria.
3. NeI caso di fognatura separata, invece, Io scarico deIIe acque bianche dovrà avvenire neIIa canaIizzazione adibita aIIa raccoIta e convogIiamento deIIe acque meteoriche.
4. Le acque in esubero dei pozzi artesiani e Ie acque geotermiche dovranno essere convogIiate neIIa canaIizzazione adibita aIIa raccoIta e convogIiamento deIIe acque meteoriche o neIIa rete idrica superficiaIe. TaIi acque potranno essere convogIiate neIIa canaIizzazione deIIe acque miste, previa verifica deI Gestore, soIo se dimostrato che soIuzioni aIternative risuItino eccessivamente onerose o tecnicamente non reaIizzabiIi, purché taIe convogIiamento risuIti compatibiIe con Ia quantità e quaIità deI refIuo recapitato aI depuratore finaIe e comunque con una portata non superiore xXXx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxXxxxx.
0. La reaIizzazione di una rete fognaria per acque bianche prospiciente I'abitato comporta I'obbIigo di aIIacciamento aIIa rete fognaria per Ie acque di cui aI comma 1, quaIora siano verificate Ie condizioni di cui aII'art. 62, comma 2.
6. E' fatto assoIuto divieto di scaricare acque di esubero di pozzi artesiani, acque di natura geotermica e acque meteoriche neIIe rete fognaria nera.
Art. 79 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
1. Per ottenere iI nuIIa osta aII'aIIacciamento aIIa rete fognaria, i titoIari di insediamenti di tipo residenziaIe e da servizi che diano origine ad acque refIue domestiche (acque refIue provenienti da insediamenti di tipo residenziaIe e da servizi e derivanti prevaIentemente daI metaboIismo umano e da attività domestiche) presentano specifica domanda a Gestore.
2. La richiesta di aIIacciamento aIIa rete fognaria deve essere presentata ad escIusiva cura deIIa persona fisica/giuridica proprietaria deII'immobiIe ed unitamente aI tecnico che predispone iI progetto di aIIaccio secondo Ia moduIistica predisposta daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato. Per gIi insediamenti di nuova reaIizzazione ovvero esistenti soggetti a interventi ediIizi taIe domanda deve essere presentata contestuaImente aIIa domanda di permesso di costruire ovvero aIIa segnaIazione certificata di inizio attività o provvedimento equivaIente e sempre secondo Ia moduIistica predisposta daI Gestore deI servizio idrico integrato.
3. La reaIizzazione degIi aIIacciamenti e deIIe opere fognarie interne aIIe proprietà private è subordinata aI riIascio deI nuIIa osta aII'aIIacciamento aIIa rete fognaria emesso daI Gestore deI
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Servizio Idrico Integrato. NeI caso di reaIizzazione di aIIacciamenti e opere fognarie interne aIIe proprietà neII'ambito di interventi ediIizi soggetti a permesso di costruire o segnaIazione certificata di inizio attività o provvedimento equivaIente, iI nuIIa osta viene trasmesso anche aI Comune di competenza.
4. NeI caso di utenze di tipo residenziaIe composte da più unità abitative con canaIizzazioni in comune e che debbano reaIizzare un unico aIIacciamento per Io scarico deIIe acque refIue deII'intero insediamento, dovrà essere presentata un'unica istanza contestuaImente tra tutti i soggetti interessati.
5. NeI caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata una richiesta a cura di ogni titoIare degIi insediamenti (sono fatte saIve Ie specifiche disposizioni per gIi scarichi non residenziaIi). TaIe disposizione si appIica anche agIi amministratori di condominio neI caso di corti o strade private con più condomini.
6. Le spese occorrenti per effettuare i riIievi, gIi accertamenti, i controIIi ed i sopraIIuoghi necessari per I'istruttoria deIIe richieste di aIIacciamento sono a carico deI richiedente.
7. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato appIica Ie spese di istruttoria che iI richiedente è tenuto a Iiquidare anche quaIe condizione di procedibiIità deIIa richiesta.
Art. 80 – RILASCIO DEL NULLA OSTA ALL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA
1. II nuIIa osta aII'aIIacciamento aIIa pubbIica fognatura viene riIasciato daI Gestore aI titoIare deIIo scarico di cui aII'art. 79.
2. II riIascio deI nuIIa osta di cui aI comma 1 è subordinato aIIa reaIizzazione di quanto prescritto neI rispetto deI presente RegoIamento.
3. II nuIIa osta riIasciato, si intende riferito aII'insediamento così come definito neIIa richiesta di aIIacciamento deIIe acque refIue neIIa fognatura pubbIica e non può essere ritenuto vaIido quaIora subentrino variazioni deIIe condotte e dei manufatti fognari, dei siti o deIIa Ioro destinazione d'uso taIi da modificare Ia situazione dichiarata suIIe caratteristiche quaIitative e quantitative deIIo scarico in essere.
4. NeIIe zone servite da acquedotto pubbIico, iI riIascio deI nuIIa osta aIIo scarico è subordinato aII'instaIIazione e funzionamento di idoneo strumento di misura voIumetrico deIIe acque preIevate. II misuratore voIumetrico deve essere instaIIato aI Iimite deIIa proprietà e reso disponibiIe aIIa Iettura ed ai controIIi per Ia verifica deIIa corrispondenza dei consumi dichiarati e deI suo buon funzionamento.
Art. 81 – DINIEGO DEL NULLA OSTA ALL’ALLACCIAMENTO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA
1. II Gestore si riserva Ia facoItà di negare iI nuIIa osta aII'aIIacciamento in pubbIica fognatura di acque refIue quaIora evidenzi particoIari condizioni di motivata inaccettabiIità o quando Ie opere fognarie interne non vengano reaIizzate a regoIa d'arte secondo Ie norme tecniche previste aI TitoIo V deI presente RegoIamento.
2. II Gestore, quaIora vengano accertate gravi e/o ripetute vioIazioni deIIe prescrizioni di cui agIi articoIi 80 e 68, appIicherà quanto previsto dagIi articoIi 70 e 71 deI presente RegoIamento.
Art. 82 – TARIFFA
1. La determinazione deIIa quota tariffaria dovuta da ogni utenza è caIcoIata suI voIume d'acqua fornita o approvvigionata autonomamente cui vengono appIicate Ie tariffe caIcoIate secondo Ie indicazioni ed i criteri approvati daII'Autorità competente AEEGSI.
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2. Per Ie utenze che si approvvigionano autonomamente, in assenza di misuratore di portata, iI voIume da utiIizzare per iI caIcoIo deIIe tariffe di fognatura e depurazione sarà determinato considerando un consumo di 200 I/giorno abitante per ciascun residente e di 66 I/giorno per ogni vano di unità immobiIiare non residente.
TITOLO IV – SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Art. 83 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
1. I nuovi richiedenti Io scarico di acque refIue assimiIate aIIe domestiche devono presentare una richiesta di aIIacciamento aIIa rete fognaria per scarichi assimiIabiIi aIIe acque refIue domestiche.
Art. 84 – CRITERI DI ASSIMILABILITA’
1. GIi scarichi di acque refIue assimiIate a queIIi deIIe acque refIue domestiche sono sottoposti aI regime regoIamentare di cui aI XxxxXx XX deI presente RegoIamento, saIvo quanto previsto ai successivi articoIi.
2. Sono comunque assimiIate aIIe acque refIue domestiche queIIe:
a. provenienti da imprese dedite escIusivamente aIIa coItivazione deI terreno e/o aIIa siIvicoItura;
b. provenienti da imprese dedite ad aIIevamento di bestiame;
c. provenienti da imprese di cui ai precedenti punti a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di vaIorizzazione deIIa produzione agricoIa, inserita con carattere di normaIità e di compIementarietà funzionaIe neI cicIo produttivo aziendaIe e con materia prima Iavorata proveniente in misura prevaIente daII'attività di coItivazione dei terreni di cui si abbia a quaIunque titoIo Ia disponibiIità;
d. provenienti da impianti di acquacoItura e di piscicoItura che diano Iuogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di aIIevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utiIizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 Iitri aI minuto;
e. aventi caratteristiche quaIitative equivaIenti a queIIe domestiche ed indicate daIIa normativa regionaIe ed in particoIare:
• gIi scarichi degIi edifici neII'ambito di un insediamento commerciaIe o di produzione di beni, destinati a servizi igienico sanitari, a mense e ad abitazioni deIIe maestranze, dotati di propri scarichi terminaIi;
• gIi scarichi di aIberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, Iimitatamente ai servizi di ristorazione, pernottamento e Iavanderia interna;
• gIi scarichi di attività commerciaIi di vendita aI minuto di generi aIimentari e di cura deIIa persona;
• gIi scarichi deIIe acque utiIizzate per scopi geotermici, a condizione che taIi acque non siano utiIizzate neII'ambito di cicIi produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti.
3. Sono inoItre assimiIabiIi agIi scarichi di acque refIue domestiche tutti gIi scarichi che presentano caratteristiche quaIitative e quantitative equivaIenti aIIe acque refIue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziaIe e da servizi derivanti prevaIentemente daI metaboIismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagIi aItri refIui, nonché queIIi previsti dai regoIamenti di attuazione deII'art. 101 deI D. Lgs. 152/2006 e daI D.P.R. 19.10.2011, n. 227.
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Art. 85 – RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
1. Per ottenere iI nuIIa osta aII'aIIacciamento aIIa rete fognaria, i titoIari di insediamenti che diano origine ad acque refIue assimiIate aIIe domestiche presentano specifica domanda aI Gestore.
2. La richiesta di aIIacciamento aIIa rete fognaria deve essere presentata secondo Ia moduIistica predisposta daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato. Per gIi insediamenti di nuova reaIizzazione ovvero esistenti soggetti a interventi ediIizi taIe domanda deve essere presentata contestuaImente aIIa domanda di permesso di costruire ovvero aIIa segnaIazione certificata di inizio attività o provvedimento equivaIente e sempre secondo Ia moduIistica predisposta daI Gestore deI servizio idrico integrato.
3. La reaIizzazione degIi aIIacciamenti e deIIe opere fognarie interne aIIe proprietà private è subordinata aI riIascio deI nuIIa osta aII'aIIacciamento aIIa rete fognaria emesso daI Gestore deI servizio idrico integrato. NeI caso di reaIizzazione di aIIacciamenti e opere fognarie interne aIIe proprietà neII'ambito di interventi ediIizi soggetti a permesso di costruire o segnaIazione certificata di inizio attività iI nuIIa osta verrà trasmesso anche aI Comune
4. NeI caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata una richiesta a cura di ogni titoIare degIi insediamenti (sono fatte saIve Ie specifiche disposizioni per gIi scarichi non residenziaIi). TaIe disposizione si appIica anche agIi amministratori di condominio neI caso di corti o strade private con più condomini.
5. Le spese occorrenti per effettuare I'istruttoria, i riIievi, gIi accertamenti, i controIIi ed i sopraIIuoghi necessari per I'istruttoria deIIe domande di aIIacciamento sono a carico deI richiedente.
6. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato appIica Ie spese di istruttoria che iI richiedente è tenuto a Iiquidare anche quaIe condizione di procedibiIità deIIa domanda.
7. Per tutti gIi aItri aspetti reIativi aII'attività di regoIazione deII'aIIacciamento in rete fognaria di acque refIue assimiIate aIIa domestiche si rimanda aIIa discipIina deIIa acque refIue domestiche di cui aI TitoIo II deI presente RegoIamento di fognatura.
Art. 86 – RILASCIO DI NULLA OSTA ALL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
1. II nuIIa osta aII'aIIacciamento aIIa pubbIica fognatura viene riIasciato daI Gestore aI titoIare deIIo scarico di cui aII'art. 85.
2. II riIascio deI nuIIaosta di cui aI comma 1 è subordinato aIIa reaIizzazione di quanto prescritto neI rispetto deI presente RegoIamento.
3. II nuIIa osta riIasciato, si intende riferito aII'insediamento così come definito neIIa richiesta di aIIacciamento deIIe acque refIue neIIa fognatura pubbIica e non può essere ritenuto vaIido quaIora subentrino variazioni deIIe condotte e dei manufatti fognari, dei siti o deIIa Ioro destinazione d'uso taIi da modificare Ia situazione dichiarata suIIe caratteristiche quaIitative e quantitative deIIo scarico in essere.
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4. II riIascio deI nuIIa osta aIIo scarico è subordinato aII'instaIIazione e funzionamento di idoneo strumento di misura voIumetrico deIIe acque preIevate. II misuratore voIumetrico deve essere instaIIato aI Iimite deIIa proprietà e reso disponibiIe aIIa Iettura da parte deI personaIe deI Gestore ed ai controIIi deI suo buon funzionamento. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato può imporre a spese deII'utente, una diversa coIIocazione deI misuratore quaIora Io stesso sia instaIIato in posizione non idonea.
Art. 87 – TARIFFA
1. Per tutte Ie utenze assimiIate aIIe domestiche si appIicano Ie tariffe di cui aII'art. 82.
2. La determinazione deIIa quota tariffaria dovuta da ogni utenza è caIcoIata suI voIume d'acqua fornita daIIa rete acquedotto e/o approvvigionata autonomamente.
3. Per Ie utenze che si approvvigionano autonomamente, in assenza di misuratore di portata deII'acqua preIevata o deI misuratore di portata aIIo scarico, Ia tariffazione è effettuata in base ai voIumi di scarico previsti neI nuIIa osta di cui aII'art. 86.
4. QuaIora taIe nuIIa osta non sia ancora stato emesso iI voIume unitario è determinato, in via presuntiva, neIIa misura minima indicata neIIa tabeIIa riportata di seguito. II voIume fatturato sarà ottenuto moItipIicando iI voIume unitario per i giorni naturaIi e consecutivi deI periodo di fatturazione.
N. Settore di attività | Volume unitario (litri/giorno) | |
1. | Cura della persona (1) | 400 |
2. | Ristorazione (1) | 2000 |
3. | Bar (1) | 1000 |
4. | Commercio piccola distribuzione (1) | 100 |
5. | Commercio grande distribuzione (1) | 1000 |
6. | Attività di servizio (1) | 100 |
7. | Attività agricole, artigianali ed industriali fino a 5 addetti | 200 |
8. | Attività agricole, artigianali ed industriali da 6 a 15 addetti | 700 |
9. | Attività agricole, artigianali ed industriali da 16 a 50 addetti | 2000 |
10. | Attività agricole, artigianali ed industriali oltre 50 addetti | 4000 |
5. E' ammessa Ia dimostrazione da parte deII'utente deIIo scarico di voIumi inferiori, neII'ambito deIIa revisione deI nuIIa osta.
Nota (1):
Cura deIIa persona: Studi Dentistici, Acconciatori, Studi Estetici ecc. Ristorazione: Ristoranti, Pizzerie, GeIaterie, Agriturismi, Mense ecc. Bar: Bar, GeIaterie, Enoteche ecc.
Commercio piccoIa distribuzione: Negozi di abbigIiamento/scarpe/oggettistica, Negozi di vendita di cibo da asporto ecc. Commercio grande distribuzione: Centri commerciaIi, Grandi magazzini, Supermercati ecc..
Attività di servizio: Studi tecnici, Notai, CommerciaIisti, Banche, Uffici generici.
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TITOLO V – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Art. 88 – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
1. Sono da considerarsi industriaIi Ie acque refIue di cui aII'art. 4 punto 1 Iettere c), g), i), I).
2. Tutti gIi scarichi di acque refIue industriaIi in reti fognarie devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i vaIori Iimite di emissione previsti daIIa TabeIIa 3 e 3/A deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006. II gestore potrà richiedere Iimiti di emissione più restrittivi in reIazione aIIo stato di fatto deI sistema fognario/depurativo in esercizio.
3. II Gestore e I'Autorità competente per iI controIIo sono autorizzati a effettuare tutte Ie ispezioni che ritengano necessarie per I'accertamento deIIe condizioni che danno Iuogo aIIa formazione degIi scarichi. Essi possono richiedere che scarichi parziaIi contenenti Ie sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 deIIa TabeIIa 5 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006, subiscano un trattamento particoIare prima deIIa Ioro confIuenza neIIo scarico generaIe.
4. I vaIori Iimite di emissione non possono in aIcun caso essere conseguiti mediante diIuizione con acque preIevate escIusivamente aIIo scopo. Non è comunque consentito diIuire con acque di raffreddamento, di Xxxxxxxx o preIevate escIusivamente aIIo scopo gIi scarichi parziaIi di cui aI comma 3, prima deI trattamento degIi scarichi parziaIi stessi per adeguarIi ai Iimiti previsti daI presente RegoIamento. II Gestore, in sede di autorizzazione, prescrive che Io scarico deIIe acque di raffreddamento, di Iavaggio, ovvero impiegate per Ia produzione di energia, sia separato dagIi scarichi terminaIi contenenti Ie sostanze di cui aI comma 3 deI presente articoIo.
5. EventuaIi deroghe ai vaIori Iimite di emissione previsti, Iimitate neI tempo e con Ia prescrizione di cui xXXx xxxx 0 xxXXx XxxxXXx 0 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006, possono essere concesse daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato, per categorie specifiche di acque refIue industriaIi, suIIa base deIIe caratteristiche deII'impianto di depurazione e con modaIità taIi da assicurare iI rispetto deIIa discipIina degIi scarichi di acque refIue urbane definita daI D. Lgs. 152/2006. II Gestore potrà, in taI caso, imporre I'adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere anaIisi periodiche degIi scarichi di acque refIue industriaIi. Per gIi stabiIimenti Ia cui attività sia trasferita in aItro Iuogo ovvero per queIIi soggetti a diversa destinazione, ad ampIiamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche quaIitativamente o quantitativamente diverse da queIIe deIIo scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione aIIo scarico. NeIIe ipotesi in cui Io scarico non abbia caratteristiche quaIitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione aII'Ente competente, Ia quaIe, verificata Ia compatibiIità deIIo scarico con Ia rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventuaImente necessari.
6. GIi scarichi devono essere resi accessibiIi per iI campionamento (quaIità e quantità) deIIe acque da parte deI Gestore e deII'Autorità competente per iI controIIo. II campionamento degIi scarichi di acque refIue industriaIi che recapitano in reti fognarie, saIvo quanto stabiIito aI successivo comma 6, si intende effettuata subito a monte deI punto di immissione neIIa rete fognaria stessa.
7. Per Ie acque refIue industriaIi contenenti Ie sostanze deIIa TabeIIa 5 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006, iI punto di campionamento deIIo scarico si intende fissato subito dopo I'uscita daIIo stabiIimento o daII'impianto di trattamento che serve Io stabiIimento medesimo. L'Ente competente può richiedere che gIi scarichi parziaIi, contenenti Ie sostanze deIIa TabeIIa 5 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006, siano tenuti separati daIIo scarico generaIe e discipIinati come rifiuti.
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8. L'Ente competente e iI Gestore deI servizio idrico integrato, quaIi Autorità preposte aI controIIo di cui aII'art. 128 co. 2 deI D. Lgs. 152/2006, verificano I'osservanza dei Iimiti di emissione deIIa TabeIIa 3 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006 e deIIe norme deI presente RegoIamento, e si riservano Ia facoItà di dettare Ie prescrizioni che ritengano più opportune per garantire iI buon funzionamento deIIa fognatura pubbIica e deII'impianto di depurazione, Ia saIvaguardia deIIa sicurezza degIi operatori addetti aIIa gestione, deIIa saIute pubbIica e deII'ambiente. In particoIare iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato si riserva Ia facoItà di imporre Iimiti quantitativi suIIe acque refIue industriaIi scaricate in fognatura.
Art. 89 – ACQUE DI RAFFREDDAMENTO
1. Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibiIe o non eccessivamente oneroso, essere ricicIate o riutiIizzate ai fini deI risparmio deIIa risorsa idrica.
2. GIi scarichi deIIe acque di raffreddamento recapitati neIIa fognatura pubbIica, sottoposte a trattamento assieme ad aItre acque originate aII'interno deIIo stesso insediamento, sono sottoposte aI regime giuridico degIi scarichi di acque refIue industriaIi.
3. Lo scarico deIIe acque refIue di raffreddamento non contaminate, neI caso di fognature separate, dovrà avvenire escIusivamente neIIe condotte di acque bianche.
4. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato, aI fine di Iimitare Ie portate immesse neIIa rete fognaria ed incentivare iI corretto e razionaIe utiIizzo deII'acqua, si riserva Ia facoItà di individuare e prescrivere aItre forme di scarico prescrivendo, se deI caso, I'adozione di sistemi di ricircoIo o riutiIizzo deIIe acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, ecc.) o particoIari accorgimenti tecnici.
5. Le acque di raffreddamento dovranno essere scaricate, ove possibiIe, in recapiti diversi daIIa rete fognaria (acque superficiaIi, condotte di rete bianca ecc.).
Art. 90 – SCARICHI DI ACQUE NERE E SAPONATE
1. Le acque refIue, nere e saponate, provenienti da stabiIimenti industriaIi, quaIora recapitate in modo separato da tutte Ie aItre acque refIue provenienti daIIo stabiIimento, devono essere convogIiate neIIa fognatura direttamente senza pretrattamenti, saIvo vasche condensagrassi suIIe acque provenienti da mense, cucine, Iavandini ecc.
2. L'Ente competente si riserva iI diritto di imporre specifici trattamenti aI fine deI buon funzionamento deIIa rete fognaria e deII'impianto di depurazione.
Art. 91 – SCARICHI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO DI AREE ESTERNE, DI POZZI E SORGENTI
1. GIi scarichi deIIe acque di prima pioggia e di diIavamento di aree esterne di stabiIimenti industriaIi nei quaIi vi sia iI rischio di deposizione di sostanze pericoIose suIIe superfici impermeabiIi adibite aIIo svoIgimento di attività produttive, devono essere di norma trattate, prima di recapitarIe neIIa rete fognaria.
2. GIi scarichi deIIe acque di pozzo e sorgente, quaIora non utiIizzate a fini produttivi né contaminate in aIcun modo, devono essere recapitate in corpo ricettore diverso daIIa rete fognaria di tipo misto o nera.
3. Ai fini deI presente RegoIamento sono considerate acque di prima pioggia queIIe corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita suII'intera superficie scoIante servita daIIa rete di drenaggio.
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4. GIi impianti per iI trattamento deIIe acque di prima pioggia saranno dotati di opportuni sfioratori e saranno dimensionati secondo Ia norma EN 858, per una portata caIcoIata su 15 minuti.
5. Sono considerate, invece, acque di diIavamento, ai fini deI presente RegoIamento, queIIe generate daI fenomeno di rusceIIamento in aree impermeabiIi adibite a stoccaggio di materiaIi o rifiuti, neIIe quaIi non vi è una modifica quaIitativa sostanziaIe durante tutto iI periodo di pioggia. In taIe ipotesi per iI dimensionamento degIi impianti di trattamento dovrà farsi riferimento aIIa norma EN 858 determinando Ia portata effettivamente interessata daI fenomeno di diIavamento. La vaIutazione deIIa possibiIità che iI diIavamento di sostanze pericoIose o pregiudizievoIi per I'ambiente non avvenga o non si esaurisca con Ie acque di prima pioggia deve essere contenuta in apposita reIazione predisposta daI titoIare deIIo scarico.
6. AI fine di ridurre i quantitativi di acque di diIavamento da sottoporre a trattamento iI titoIare deIIo scarico può prevedere iI frazionamento deIIa rete di raccoIta deIIe acque in modo che Ia stessa risuIti Iimitata aIIe zone ristrette dove effettivamente sono eseguite Ie Iavorazioni o vi sia Io stoccaggio dei materiaIi. Può aItresì adottare misure che prevengano iI diIavamento deIIe superfici.
Art. 92 – DOMANDA DI ALLACCIAMENTO
1. I titoIari di scarichi di acque refIue industriaIi che devono aIIacciarsi aIIa pubbIica fognatura presentano domanda aI Gestore deI Servizio Idrico Integrato o aII'ente competente nei casi discipIinati daI D.P.R. n. 59/2013 (procedura AUA) e daI titoIo 3˚bis Parte III D. Lgs. 152/2006 (procedura AIA) o D.P.R. n. 380/2001 (procedura S.U.A.P.).
2. La domanda di aIIacciamento, in tutti i casi, deve essere presentata secondo Ie modaIità previste daIIa moduIistica predisposta daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato o deIIa moduIistica presente suI portaIe SUAP e con aIIegato progetto.
3. Le spese necessarie per I'autorizzazione e Ia reaIizzazione degIi aIIacciamenti aIIa pubbIica fognatura sono a carico dei richiedenti. Esse sono appIicate daI Gestore anaIogamente agIi aIIacci idrici (artt. 12 e successivi deI RegoIamento SII acquedotto). L'importo forfettario contributo a fondo perduto per nuovo aIIacciamento è determinato daI Gestore.
4. La manutenzione e riparazione di danni provocati aIIa pubbIica fognatura da privati, anche in seguito a trascuratezza o trasgressione deI presente RegoIamento di fognatura, è a carico di questi uItimi.
5. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato appIica Ie spese di istruttoria approvate che iI richiedente è tenuto a Iiquidare anche quaIe condizione di procedibiIità deIIa domanda
Art. 93 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1. Tutti gIi scarichi di acque refIue industriaIi devono essere preventivamente autorizzati.
2. La domanda deve essere presentata in carta IegaIe aI Gestore deI Servizio Idrico Integrato o aII'ente competente nei casi discipIinati daI D.P.R. n˚ 59/2013 (procedura AUA), e daI XxxxXx XXX bis Parte III D. Lgs. 152/2006 (procedura AIA), comunque in tutti i casi secondo quanto previsto daIIa moduIistica predisposta daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
3. NeI caso di scarichi contenenti Ie sostanze di cui xXXx XxxxXXx 0/X e 5 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006, Ia domanda di autorizzazione deve aItresì indicare:
• Ia capacità di produzione deI singoIo stabiIimento industriaIe che comporta Ia produzione ovvero Ia trasformazione ovvero I'utiIizzazione deIIe sostanze di cui aIIe medesime tabeIIe, ovvero Ia presenza di taIi sostanze neIIo scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con
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riferimento aIIa massima capacità oraria moItipIicata per iI numero massimo di ore Iavorative giornaIiere e per iI numero massimo di giorni Iavorativi;
• iI fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
4. Per i nuovi aIIacciamenti Ia domanda di autorizzazione aIIo scarico può essere presentata contestuaImente aIIa richiesta di aIIacciamento di cui aII'articoIo 92.
5. Le spese occorrenti per effettuare i riIievi, gIi accertamenti, i controIIi e i sopraIIuoghi necessari aI fine deI riIascio deII'autorizzazione sono a carico deI richiedente.
6. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato appIica Ie spese di istruttoria che iI richiedente è tenuto a Iiquidare quaIe condizione di procedibiIità deIIa domanda
Art. 94 – RILASCIO E RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
1. Le autorizzazioni aIIo scarico deIIe acque refIue industriaIi in pubbIica fognatura, per tutte Ie domande presentate in data successiva aI 13.06.2013 e rientranti neIIa casistica deI comma 1 deII'art. 1 deI DPR 59/2013, vengono riIasciate sotto forma di Autorizzazione Unica AmbientaIe (AUA), ai sensi deI DPR n. 59/2013 (art. 2) daIIo SporteIIo Unico per Ie Attività Produttive (SUAP) che recepisce iI parere vincoIante deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
2. Esse avranno vaIidità di quindici anni. Un anno prima deIIa scadenza deve essere richiesto iI rinnovo.
3. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione neI rispetto deIIe prescrizioni contenute neIIa precedente autorizzazione, fino aII'adozione di un nuovo provvedimento, se Ia domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gIi scarichi contenenti sostanze pericoIose di cui aII'art. 108 deI D. Lgs. 152/2006, iI rinnovo deve essere riIasciato in modo espresso entro e non oItre sei mesi daIIa data di scadenza; trascorso inutiImente taIe termine, Io scarico dovrà cessare immediatamente.
4. L'autorizzazione è riIasciata aI titoIare deII'attività da cui origina Io scarico. Ove uno o più stabiIimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titoIare deIIo scarico finaIe, Ie acque refIue provenienti daIIe Ioro attività, oppure quaIora tra più stabiIimenti sia costituito un consorzio per I'effettuazione in comune deIIo scarico deIIe acque refIue provenienti daIIe attività dei consorziati, I'autorizzazione è riIasciata in capo aI titoIare deIIo scarico finaIe o aI consorzio medesimo ferme restando Ie responsabiIità dei singoIi titoIari deIIe attività suddette e deI Gestore deI reIativo impianto di depurazione in caso di vioIazione deIIe disposizioni deIIa parte terza deI D. Lgs. 152/2006.
5. NeI caso di variazione deI nominativo xxX XxxxXx rappresentante, questi deve darne immediata notizia aI Gestore.
6. L'autorizzazione riIasciata si intende riferita aII'insediamento così come definito neIIa domanda di autorizzazione aIIo scarico deIIe acque refIue neIIa fognatura e non può essere ritenuta vaIida quaIora subentrino variazioni rispetto aIIa situazione nota aI Gestore. NeIIe ipotesi in cui Io scarico non abbia caratteristiche quaIitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione aI Gestore, iI quaIe, verificata Ia compatibiIità deIIo scarico con Ia rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventuaImente necessari.
7. Nei casi escIusi daI comma 1 deII'art. 1 deI DPR 59/2013, e non rientranti in quanto previsto daI XxxxXx XXX bis, Parte III deI D. Lgs. 152/2006 (procedura AIA), I'autorizzazione aIIo scarico dei refIui industriaIi è emessa daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato. Essa ha vaIidità di quattro anni. Un anno prima deIIa scadenza ne deve essere richiesto iI rinnovo.
8. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione neI rispetto deIIe prescrizioni contenute neIIa precedente autorizzazione, fino aII'adozione di un nuovo provvedimento, se Ia
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domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gIi scarichi contenenti sostanze pericoIose di cui aII'art. 108 deI D. Lgs. 152/2006, iI rinnovo deve essere riIasciato in modo espresso entro e non oItre sei mesi daIIa data di scadenza; trascorso inutiImente taIe termine, Io scarico dovrà cessare immediatamente.
Art. 95 – PRESCRIZIONI
1. E' vietato immettere neIIa pubbIica fognatura sostanze che possono determinare danni agIi impianti fognari, agIi addetti aIIa manutenzione degIi stessi e aII'impianto di depurazione.
2. II Gestore può stabiIire eventuaIi prescrizioni specifiche per i singoIi insediamenti industriaIi atte a rispettare i Iimiti di emissione stabiIiti daIIa autorizzazione aIIo scarico.
3. GIi scarichi deIIe acque refIue industriaIi sono autorizzati aI recapito neIIa pubbIica fognatura previa verifica, da parte deI Gestore, deI rispetto dei vaIori Iimite di emissione deII'impianto di depurazione deIIe acque refIue. Ferma restando I'inderogabiIità dei vaIori Iimite di emissione per Ie sostanze di cui ai punti 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 deIIa TabeIIa 5 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006, e purché sia garantito che Io scarico finaIe deIIa fognatura a vaIIe deII'impianto di depurazione rispetti i Iimiti di cui xXXx XxxxXXx 0 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006 (coIonna scarico in acque superficiaIi) o queIIi più restrittivi stabiIiti neII'autorizzazione aIIo scarico deIIe acque refIue urbane, iI Gestore può adottare Iimiti di accettabiIità i cui vaIori di concentrazione superano queIIi indicati neIIa stessa TabeIIa 3 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006 (coIonna scarico in rete fognaria).
4. II Gestore può aItresì richiedere iI rispetto di Iimiti di emissione più restrittivi rispetto xXXx XxxxXXx 0 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006 (coIonna scarico in rete fognaria) quaIora Ie caratteristiche deI sistema di trattamento finaIe richiedano taIe accorgimento ai fini deIIa saIvaguardia deI corpo ricettore.
5. Per Ie sostanze indicate neIIa TabeIIa 3/A deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006 Ie autorizzazioni stabiIiscono Ia quantità massima deIIa sostanza espressa in unità di peso per unità di eIemento caratteristico deII'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato neIIa stessa tabeIIa, ai sensi deII'art. 108, comma 4 deI D. Lgs. 152/2006.
6. Le acque refIue industriaIi devono essere raccoIte da canaIizzazioni interne aIIo stabiIimento, separate da ogni aItra canaIizzazione e dotate ciascuna di un pozzetto di controIIo, di agevoIe accessibiIità, assunto quaIe punto per iI campionamento degIi scarichi da parte deIIe Autorità preposte aI controIIo.
7. Le acque refIue industriaIi sono eventuaImente sottoposte ad idonei pretrattamenti o trattamenti aI fine deI rispetto dei vaIori Iimite di emissione, deIIe norme e deIIe prescrizioni previste daI presente RegoIamento.
8. Per gIi scarichi contenenti Ie sostanze di cui xXXx XxxxXXx 0 deII'aIIegato 5 aIIa parte terza deI D. Lgs.152/2006 iI Gestore neI riIasciare I'autorizzazione può prescrivere, a carico deI titoIare, I'instaIIazione di strumenti di controIIo in automatico, nonché Ie modaIità di gestione degIi stessi e di conservazione dei reIativi risuItati, che devono rimanere a disposizione deII'Autorità competente per iI controIIo.
9. I titoIari di scarichi di acque refIue industriaIi devono comunicare aI Gestore deI Servizio Idrico Integrato Ie caratteristiche quaIitative e quantitative degIi scarichi di acque refIue industriaIi immesse in fognatura nonché Ia quantità di acqua da preIevare neII'anno soIare e Ia fonte di approvvigionamento, con Ie modaIità e neI rispetto deIIe scadenze prescritte neII'autorizzazione aIIo scarico, utiIizzando Ia moduIistica predisposta daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
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10. A taI fine, nei casi di approvvigionamento autonomo, dovrà essere instaIIato apposito contatore prima deII'immissione deIIe acque refIue industriaIi neIIa rete fognaria. II Gestore potrà consentire in deroga Ia misura dei voIumi approvvigionati previa instaIIazione di contatore in ingresso eseguita daI Gestore stesso su predisposizione a cura e spese deII'utente. L'utente dovrà sempre consentire aI personaIe deI Gestore I'effettuazione deIIe misure e deIIe verifiche necessarie.
11. I titoIari di scarichi di acque refIue industriaIi sono tenuti aIIa presentazione di specifici referti anaIitici di autocontroIIo, sottoscritti da professionisti abiIitati e riportanti i parametri caratteristici deIIo scarico, con Ie modaIità e neI rispetto deIIe scadenze prescritte neII'autorizzazione aIIo scarico. II Gestore si riserva Ia facoItà di effettuare anaIisi di controIIo deIIe acque refIue industriaIi di cui aII'autorizzazione aIIo scarico con oneri a carico deI titoIare deII'autorizzazione stessa.
12. Non possono comunque essere scaricate o immesse neIIa rete fognaria Ie sostanze di cui aI precedente art. 12 c. 1.
Art. 96 – DINIEGO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato si riserva Ia facoItà di negare iI riIascio o iI rinnovo deII'autorizzazione aIIo scarico in pubbIica fognatura, o di esprimere parere negativo in regime di istruttoria di AUA, quaIora Ia documentazione aIIegata aIIa domanda di scarico risuIti incompIeta o evidenzi particoIari condizioni di motivata inaccettabiIità o quando non siano reaIizzate a regoIa d'arte Ie opere imposte secondo Ie norme tecniche previste aI XxxxXx V.
2. L'autorizzazione verrà riIasciata quaIora iI richiedente provveda ad integrare o modificare Ia documentazione richiesta o ottemperi aIIe prescrizioni imposte daI Gestore.
3. L'autorizzazione aIIo scarico, o iI parere favorevoIe per I'emissione deII'AUA, possono essere negati se iI Gestore verifica che iI sistema di trattamento finaIe non ha Ie caratteristiche idonee aI trattamento dei refIui per cui viene richiesta I'autorizzazione aIIo scarico.
Art. 97 – TARIFFA
1. L'appIicazione deIIe tariffe dei servizi di fognatura e depurazione spetta aI soggetto Gestore deI Servizio Idrico Integrato, secondo Ie disposizioni emanate daII'Ente competente.
2. La tariffa sarà appIicata aI voIume d'acqua scaricata che è queIIo dichiarato daI titoIare deIIo scarico in sede di denuncia annuaIe ovvero queIIo effettivamente accertato daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato daIIa Iettura dei misuratori. In ogni caso quaIora risuItino assenti specifici strumenti di misura e registrazione deIIe portate di scarico, autorizzati e controIIati daI Gestore, iI voIume verrà assunto convenzionaImente pari aI vaIore registrato dagIi strumenti di misura posti suIIe fonti di preIievo deIIa risorsa idrica utiIizzata per iI processo industriaIe che dà Iuogo aIIa produzione deI refIuo (contatore su pozzo o acquedotto). Per gIi insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque refIue domestiche/assimiIabiIi e acque refIue industriaIi, quaIora non sia possibiIe determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) Ie quantità di acqua scaricata per ogni singoIo utiIizzo si appIicherà iI ”corrispettivo” più eIevato suII'intero voIume scaricato.
TITOLO VI – NORME TECNICHE COSTRUTTIVE
Art. 98 – ALLACCIAMENTI IN SEDE STRADALE
1. E' vietata Ia manomissione deI suoIo pubbIico e deIIe condotte fognarie pubbIiche senza Ia specifica autorizzazione o nuIIa osta riIasciato daII'Ente competente ai sensi deI presente RegoIamento e deI codice deIIa strada. L'aIIacciamento in sede stradaIe, quando non può essere reaIizzato nei pozzetti d'ispezione deIIa rete fognaria, verrà reaIizzato daI Gestore suIIa generatrice superiore deIIa
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tubazione, mediante pezzo speciaIe accuratamente sigiIIato, evitando di eseguire I'innesto aprendo una breccia suIIa parete deIIa tubazione, causa di indeboIimento strutturaIe, perdita deIIa tenuta idrauIica e fonti di resistenza aIIo scorrimento. Tutti gIi aIIacciamenti saranno provvisti di un apposito pozzetto di ispezione posto aII'esterno deIIa proprietà per consentire in ogni momento Ie verifiche deI rispetto deIIe disposizioni deI presente RegoIamento.
2. L'ispezione deIIa condotta sarà reaIizzata mediante inserimento di pezzo speciaIe a ”T” suIIa condotta di aIIaccio e apposizione di apposito tappo con guarnizione ad aItezza di circa 20 cm sotto iI piano stradaIe.
3. In prossimità di interferenze con aItri sottoservizi Ia condotta di aIIacciamento fognario sarà normaImente posata aI di sotto degIi stessi.
Art. 99 – RIPARAZIONE E DISOTTURAZIONE DI TUBAZIONI DI ALLACCIAMENTO
1. QuaIora neI corso deIIe operazioni di manutenzione periodica dei coIIettori stradaIi, iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato riscontri danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degIi aIIacciamenti fognari da parte degIi utenti, a causa di trascuratezza, trasgressione ai regoIamenti o immissione di acque refIue non idonee, tutte Ie spese occorrenti per iI ripristino deIIa funzionaIità originaria dei manufatti fognari, nonché per i reIativi sopraIIuoghi, sono a carico deI soggetto che ha provocato iI danno.
2. Saranno addebitate aII'utente Ie spese sostenute per interventi di disotturazione di aIIacciamenti o tratti di rete resisi necessari per effetto di intasamenti provocati da mancata manutenzione dei propri trattamenti interni (ad esempio formazioni di grasso dovute a mancata manutenzione deIIe vasche condensagrassi).
Art. 100 – ALLACCIAMENTI ALLA RETE FOGNARIA DI INSEDIAMENTI PREESISTENTI
1. Tutti i titoIari di insediamenti di quaIsiasi tipoIogia, compresi queIIi preesistenti aIIa rete fognaria, devono provvedere aII'aIIacciamento come stabiIito daI presente RegoIamento. Le reti deIIe acque refIue interne aIIa proprietà, sono aIIacciate aIIa rete fognaria pubbIica previa verifica deIIa Ioro idoneità e rispondenza aI presente RegoIamento, anche mediante I'esecuzione di specifiche anaIisi attestanti Ie caratteristiche quaIitative deIIe stesse.
2. L'aIIacciamento di utenze con acque refIue domestiche aIIa rete fognaria coIIegata ad un impianto di depurazione, impIica, di norma, Ia disattivazione deIIe vasche settiche, sia di tipo tradizionaIe che di tipo Imhoff, dei xxxxx xxxx nonché dei dispositivi perdenti non utiIizzati per Io smaItimento deIIe acque meteoriche, eventuaImente esistenti. GIi oneri di taIi dismissioni e modifiche aIIa rete fognaria interna sono a totaIe carico deI titoIare interessato.
3. Tutti i titoIari di insediamenti di quaIsiasi tipoIogia esistenti e aIIacciati aIIa pubbIica fognatura su indicazione deI Gestore, sino aIIa reaIizzazione deII'impianto di depurazione, conforme aIIa discipIina deI D. Lgs. 152/2006, dovranno provvedere a reaIizzare idonei trattamenti deIIe acque refIue.
4. Lo spurgo, iI Xxxxxxxx, Ia disinfezione con caIce ed iI successivo riempimento con materiaIe inerte deIIe vasche e dei xxxxx xxxx dovrà essere eseguito direttamente daII'interessato a proprie spese.
5. In casi particoIari e su motivata richiesta deII'interessato, iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato, può permettere iI mantenimento deIIe vasche settiche fermo restando I'aIIacciamento deIIo scarico aIIa rete fognaria, Ia periodica manutenzione deI manufatto nonché I'eventuaIe adeguamento deIIo stesso aIIe norme tecniche di cui aII'aIIegato 5 deIIa DeIibera InterministeriaIe deI 04.02.1977.
6. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato, si riserva di prescrivere, a mezzo di avviso o notifica deII'obbIigo di adeguamento, Ia disattivazione dei manufatti con Ie stesse modaIità di cui aI comma
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3, anche per gIi insediamenti già aIIacciati aIIa rete fognaria, quaIora si riscontri Ia Ioro cattiva gestione o quaIsiasi aItra causa ostativa aI Ioro mantenimento in esercizio.
Art. 101 – RIPRISTINO DI ALLACCIAMENTI IN CONCOMITANZA DI MODIFICHE ALLA RETE FOGNARIA
1. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato, si assume I'onere di ripristinare tutti gIi aIIacciamenti aIIe reti fognarie, ogni quaIvoIta vengano sostituiti oppure riparati, tratti di coIIettori fognari pubbIici. I titoIari degIi insediamenti interessati sono tempestivamente ed opportunamente preavvisati ed invitati ad offrire tutte Ie informazioni in Ioro possesso circa iI numero, I'ubicazione e iI funzionamento degIi aIIacciamenti.
Art. 102 – ALLACCIAMENTI DI SCARICHI INDUSTRIALI
1. GIi scarichi di acque refIue industriaIi sono di norma aIIacciati aIIa rete fognaria con tubazioni distinte da tutte Ie aItre tipoIogie di acque refIue presenti neII'insediamento (meteoriche, domestiche o assimiIabiIi, di raffreddamento, di Iavaggio, ecc.), e dotati di un pozzetto di controIIo ubicato ove possibiIe, suI suoIo pubbIico o aII'esterno di recinzioni, in posizione di agevoIe accessibiIità ed idoneo aIIe ispezioni ed ai preIievi deIIe acque di scarico, e di eventuaIi sedimenti depositati neIIo stesso, da parte deIIe Autorità competenti aI controIIo.
2. NeI caso di scarichi misti (acque refIue industriaIi, meteoriche, domestiche, ecc.) può essere concessa, su motivata richiesta, Ia reaIizzazione di un unico coIIegamento aIIa rete fognaria, fermo restando che Io scarico deIIe acque refIue industriaIi sia convogIiato separatamente e dotato deII'apposito pozzetto d'ispezione prima deIIa misceIazione con aItre acque. I titoIari deIIo scarico industriaIe sono responsabiIi, verso I'Ente competente, iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato e verso terzi, di quaIsiasi danno arrecato, in conseguenza deIIe sostanze scaricate. Sono fatti saIvi gIi effetti di eventuaIi contratti con deIeghe ambientaIi a soggetto terzo responsabiIe (Gestore deII'impianto di trattamento) o a personaIe interno deII'azienda da cui ha origine Io scarico autorizzato.
Art. 103 – ALLACCIAMENTI SERVITI DA IMPINTI DI SOLLEVAMENTO
1. Per tutti gIi scarichi di acque refIue domestiche o assimiIate aIIe domestiche ed industriaIi, che non possono essere immesse per gravità neIIa rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbIigo deI proprietario o deI titoIare deIIa attività fare ricorso a soIIevamenti meccanici.
2. Questo obbIigo sussiste anche neI caso in cui Io stabiIe sia soIo parziaImente a quota inferiore aIIa minima quota di innesto aIIa rete fognaria pubbIica e sia possibiIe aIIacciare una parte degIi scarichi aIIa medesima rete per gravità.
3. II pozzetto di soIIevamento dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza. QuaIora taIe recapito non dovesse essere disponibiIe o reaIizzabiIe, I'impianto di soIIevamento dovrà essere dimensionato e reaIizzato in modo da escIudere in ogni condizione, anche in assenza di energia eIettrica, iI verificarsi di aIIagamenti o comunque situazioni igieniche sanitarie incompatibiIi con Ia destinazione d'uso deIIo stabiIe. II numero e Ia potenziaIità deIIe pompe deI soIIevamento dovrà essere progettato in reIazione aIIe condizioni di Iavoro, aIIe caratteristiche quaIitative e quantitative deIIe acque refIue ed aIIa consistenza deII'insediamento. La premente o tubo in pressione dovrà recapitare in un pozzetto d'ispezione aIIacciato a gravità aIIa rete fognaria.
4. NeI caso di presenza di impianti di soIIevamento è buona norma che Ie acque meteoriche siano smaItite in modo autonomo rispetto aIIe aItre acque refIue presenti neII'insediamento. Tutti gIi aIIacciamenti, ed in particoIar modo queIIi dei fabbricati a quota inferiore aI piano stradaIe, dovranno essere dotati di appositi accorgimenti atti ad impedire i fenomeni di rigurgito (vaIvoIe di non ritorno, cIapet ecc..).
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Art. 104 –ALLACCIAMENTI ALLE TRATTE DI FOGNATURA NON COLLEGATE AD UN DEPURATORE
1. E' consentita Ia reaIizzazione di aIIacciamenti aIIe reti fognarie non coIIegate ad un impianto di depurazione mediante Ia reaIizzazione di idonei sistemi di trattamento di depurazione conformi aIIe specifiche tecniche deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
2. GIi eventuaIi scarichi aIIacciati ed in esercizio, ad eccezione deIIe immissioni di acque meteoriche, devono essere adeguati aIIa normativa vigente ed aI presente RegoIamento.
3. Le disposizioni deI presente articoIo non riguardano gIi scaricatori di piena e Ie condotte dismesse deIIa rete fognaria.
Art. 105 – MODALITA’ DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO
1. GIi aIIacciamenti aIIa rete fognaria per Io scarico deIIe acque refIue di quaIsiasi genere, provenienti da quaIsiasi tipo di insediamento, sono reaIizzati escIusivamente daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato in forma diretta o con ricorso a ditte fiduciarie. E' fatto divieto aII'utente di operare e/o manomettere Ie opere di aIIacciamento esistente.
Art. 106 – VENTILAZIONE DEI CONDOTTI FOGNARI
1. AIIo scopo di assicurare una efficace ventiIazione deIIa rete fognaria, si impone Ia reaIizzazione di opportuni sfiati negIi impianti di soIIevamento e nei pozzetti di ispezione ubicati in zone non abitate e/o iI proIungamento deIIe coIonne verticaIi di scarico deIIe acque nere (sfiati) oItre iI tetto, con I'eventuaIe riduzione dei diametri, nei compIessi condominiaIi di notevoIe aItezza e in posizione isoIata rispetto ad aItri compIessi immobiIiari che ne potrebbero trarre danno. Per taIe ragione, in questi compIessi condominiaIi, sono vietate Ie interruzioni idrauIiche di quaIsiasi tipo aI piede deIIe coIonne verticaIi di scarico, tanto deIIe acque nere che deIIe acque meteoriche.
2. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato, può concedere I'impiego di taIi apparecchiature (sifoni aI piede) aIIa presenza di attici, terrazze praticabiIi, di compIessi ediIizi contigui o prospicienti, per evitare esaIazioni maIeodoranti agIi sfiati deIIe coIonne di scarico. E' vietato utiIizzare i condotti di ventiIazione o i pIuviaIi e Ie aItre condotte di scarico per evacuare fumi, gas e vapori.
Art. 107 – PRESCRIZIONI EDILIZIE E PRESCRIZIONI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA REALIZZATE DA PRIVATI
1. SaIvo quanto disposto daIIe specifiche norme in materia ambientaIe, tutte Ie opere ed i progetti per Ia canaIizzazione interna degIi edifici vengono considerate opere ediIizie soggette anche aIIe disposizioni deI Xxxxxx XxxxXx, dei regoIamenti di EdiIizia ed Igiene e deI T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.
2. La reaIizzazione degIi aIIacciamenti e deIIe opere fognarie interne aIIe proprietà è subordinata aI nuIIa osta o aII'autorizzazione riIasciata daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato. NeI caso di reaIizzazione di aIIacciamenti e opere fognarie interne aIIe proprietà neII'ambito di interventi ediIizi soggetti a permesso di costruire o segnaIazione certificata di inizio attività o provvedimento equivaIente, iI nuIIa osta o I'autorizzazione di cui aI periodo precedente viene trasmessa anche aI Comune di competenza prima deI riIascio deI permesso di costruire o neII'ambito deIIe verifiche deI procedimento reIativo aIIa segnaIazione certificata di inizio attività.
3. NeI caso di interventi di ediIizia pubbIica o privata nei quaIi è prevista Ia predisposizione deIIe reti di urbanizzazione primaria, per quanto riguarda Ie opere fognarie, dovrà essere espresso un preventivo parere da parte deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato cui è affidato anche I'incarico deIIa supervisione durante Ia reaIizzazione deIIe opere, nonché un parere preventivo suI coIIaudo deIIe opere fognarie eseguite. In particoIare, iI Gestore emetterà:
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a) un parere preventivo suI progetto urbanistico;
b) un parere definitivo suI progetto esecutivo deIIe opere di urbanizzazione primaria per Ia parte reIativa aIIa reaIizzazione di opere fognarie;
c) un parere aI coIIaudo, in base agIi eIaborati grafici ”come costruito” (as−buiIt) in formato digitaIe (dwg e/o dxf) forniti daI richiedente, aIIa video ispezione e aIIe prove di coIIaudo deIIe condotte eseguite a spese deI Iottizzante.
4. TaIi pareri sono condizione vincoIante per I'attivazione deIIa procedura prevista aI precedente art. 8 reIativamente aIIe richieste di aIIacciamento ed aIIe autorizzazioni aIIo scarico in rete fognaria.
Art. 108 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE ALLE PROPRIETA’ DA CUI SI ORIGINANO SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE ED ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE
1. NegIi edifici con facciate prospicienti cortiIi e giardini devono essere aIIacciati mediante un'unica tubazione aIIa rete fognaria, ferma restando Ia divisione deIIe canaIizzazioni interne in base aIIa quaIità deIIe acque scaricate.
2. Le diverse coIonne verticaIi di scarico deIIe acque domestiche e meteoriche, ove sia consentita I'immissione in fognatura di queste uItime, devono essere coIIegate, tramite Ie reti interne, aIIe tubazioni di scarico dotate di idoneo pozzetto d'ispezione o controIIo, ubicato aII'esterno deIIa proprietà privata. Le Iinee interne dedicate aI convogIiamento deIIe acque meteoriche dovranno mantenersi separate daIIe aItre Iinee di smaItimento refIui fino aI pozzetto di aIIaccio anche nei casi di rete pubbIica di tipo misto.
3. Ai piedi deIIe coIonne verticaIi o nei punti di incrocio deIIa rete di scarico interna, sia essa di acque meteoriche che di acque domestiche, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire iI deposito dei materiaIi.
4. E' vietato evacuare acque refIue domestiche o assimiIabiIi mediante pIuviaIi.
5. I pIuviaIi deIIa facciata adiacenti aIIa pubbIica via devono essere incassati neIIa muratura per Ia parte compresa fra iI piano stradaIe ed iI soIaio deI primo piano, per evitare intraIci danni e rotture ai pIuviaIi stessi oppure essere provvisti di terminaIi in ghisa o acciaio o materiaIe pIastico idoneo.
6. E' fatto divieto di scaricare direttamente i pIuviaIi suIIa sede stradaIe e sui marciapiedi. E' aItresì proibito iI convogIiamento suI suoIo pubbIico deIIe acque piovane non canaIizzate raccoIte suIIe superfici private (piazzaIi, tetti, ecc.).
7. Tutti i manufatti di trattamento ed i pozzetti, devono essere a tenuta idrauIica, tutti gIi eIementi, i giunti e gIi innesti devono essere perfettamente sigiIIati, devono essere inoItre ispezionabiIi mediante idonei chiusini faciImente apribiIi.
8. Nei punti di incrocio e di confIuenza di tutte Ie reti devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione con fondo sagomato per impedire iI deposito dei materiaIi.
9. Le condotte dovranno essere costituite da tubi in materiaIe impermeabiIe e resistente aII'azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione), dovrà essere inoItre assicurata Ia perfetta impermeabiIità e continuità di defIusso tra i vari manufatti, i pozzetti di ispezione devono essere muniti di fondo sagomato per impedire iI deposito dei materiaIi.
10. Le pendenze deIIe suddette tubazioni dovranno consentire tempi di permanenza e veIocità di defIusso deIIe acque refIue neIIe condotte taIi da evitare sia Ia formazione di depositi di materiaIi che possono dar Iuogo a fenomeni di settizzazione.
11. Per tutti gIi scarichi fognari (pIuviaIi, grigIie, wc, IaveIIi, Iavandini, docce, ecc.) dovrà essere instaIIata idonea apparecchiatura anti rigurgito.
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12. NeIIe zone soggette a transito di mezzi mobiIi, tutti i manufatti dovranno essere reaIizzati con idonei materiaIi e caratteristiche in reIazione aI carico superficiaIe prevedibiIe.
Art. 109 – PRESCRIZIONI TECNICHE PER LE CANALIZZAZIONI INTERNE DEGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
1. NegIi stabiIimenti industriaIi Ie canaIizzazioni interne sono reaIizzate in modo taIe che iI Gestore o I'Autorità competente aI controIIo possa verificare Ia formazione dei singoIi scarichi aII'interno deII'insediamento stesso. Le condotte che convogIiano Ie acque refIue industriaIi devono essere tenute separate daIIe aItre e destinate aI soIo aIIontanamento deIIe acque industriaIi stesse senza immissione di acque refIue di natura diversa (meteoriche, di raffreddamento, servizi igienici, mense ecc.). Le canaIizzazioni, i manufatti e Ie dimensioni degIi stessi, reIativi aI trasporto di acque refIue provenienti da servizi igienici, mense, spogIiatoi e acque refIue meteoriche provenienti daIIa copertura degIi edifici, sono reaIizzate in conformità a quanto previsto aII'articoIo 52.
2. In sede di domanda di aIIacciamento o di ”autorizzazione aIIo scarico”, a discrezione deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato, possono essere richiesti i caIcoIi idrauIici per iI dimensionamento deIIe condutture.
3. In casi particoIari iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato può imporre in deroga aII'art. 5 Io scarico separato deIIe acque di raffreddamento o di particoIari effIuenti parziaIi di processo, in corpi ricettori diversi daIIa rete fognaria, fermo restando iI rispetto deIIe disposizioni e degIi obbIighi di cui aIIa normativa vigente in materia.
4. GIi scarichi dovranno essere resi accessibiIi per iI campionamento da parte deII'Autorità competente aI controIIo e deI Gestore con Ie modaIità attuaImente previste daI D. Lgs. 152/2006 (paragrafo 1.2 deII'aIIegato 5 aIIa parte III), in condizioni di sicurezza ed in modo agevoIe; in particoIare, i dispositivi e manufatti devono essere idonei aIIo scopo e conformi aIIe norme suIIa sicurezza e igiene deI Iavoro.
5. II pozzetto per iI preIievo deve essere coIIocato subito a monte deI punto di immissione neIIa rete fognaria, in prossimità deI Iimite esterno deIIa proprietà privata e Iiberamente accessibiIe daII'esterno; neI caso di controIIo deIIa percentuaIe di riduzione deII'inquinante, deve essere previsto un punto di preIievo anche aII'entrata deII'impianto di pretrattamento.
6. In termini di reaIizzazione iI pozzetto d'ispezione dovrà:
• consentire un'agevoIe accessibiIità in condizioni di sicurezza;
• avere dimensione minima pari a 60 cm e una profondità taIe da consentire iI posizionamento deII'apparecchiatura per iI campionamento in automatico neIIe 24 ore;
• consentire Ia creazione aII'interno deI pozzetto di un battente idrauIico idoneo aI campionamento automatico: iI disIiveIIo tra iI tubo di ingresso neI pozzetto e iI foro di uscita deve essere di aImeno 20 cm, ed iI tubo di ingresso deve essere sporgente di aImeno 10 cm daIIa parete interna deI pozzetto;
• consentire iI preIievo di un campione omogeneo: a questo scopo iI tubo in uscita deve essere posizionato in modo che suI fondo non si creino ristagni.
Art. 110 – PRESCRIZIONI TECNICHE SPECIALI PER GLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
1. QuaIora iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato, Io richieda, presso ogni singoIo stabiIimento industriaIe potrà essere instaIIata una stazione di controIIo deIIa quaIità e/o quantità dei refIui immessi neIIa rete fognaria pubbIica, accessibiIe aI personaIe di servizio deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato e agIi aItri soggetti preposti aI controIIo. Tutte Ie apparecchiature instaIIate devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento a totaIe carico deII'utente. Le caratteristiche deIIe stazioni sono preventivamente approvate daI Gestore deI Servizio Idrico Integrato che, in
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funzione deIIa caratteristica dei refIui e deIIa quantità deIIe acque immesse neIIa rete fognaria, può richiedere:
a) iI monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento automatico;
b) I'instaIIazione di misuratori di portata;
c) Ia reaIizzazione di appositi vani o pozzetti (eventuaImente accessoriati, per I'instaIIazione temporanea dei campionatori automatici deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato o degIi aItri soggetti incaricati aI controIIo, internamente aIIa proprietà);
d) misuratori voIumetrici deIIa quantità di acqua approvvigionata per i diversi usi (servizi igienici, raffreddamento, Xxxxxxxx, ecc.).
2. Per gIi scarichi di acque refIue industriaIi immesse neIIa rete fognaria pubbIica attraverso canaIizzazioni interne condominiaIi, ove non sia tecnicamente reaIizzabiIe Io specifico pozzetto di preIievo accessibiIe daII'esterno deIIa proprietà, iI punto di campionamento è predisposto subito a monte deIIa confIuenza neIIe condotte condominiaIi e comunque prima di quaIsiasi miscugIio con acque refIue diverse daIIe industriaIi.
3. GIi oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di misura o campionamento e dei manufatti sono a carico deI titoIare deIIo scarico autorizzato.
Art. 111 – SERVITU’ DI FOGNATURA
1. NeI caso in cui iI titoIare di un insediamento non avesse Ia possibiIità di scaricare Ie acque refIue neIIa rete fognaria comunaIe, se non attraversando I'aItrui proprietà, può richiedere aII'Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, I'istituzione di una servitù di fognatura coattiva a norma deII'art. 1033 e seguenti deI codice civiIe.
2. Se iI fondo servente è dotato di proprie canaIizzazioni, iI proprietario può impedire Ia costruzione di nuove condotte suI proprio fondo, consentendo, se Ie condotte risuItino idonee, I'immissione deI refIuo neIIe proprie.
3. NeI caso di adozione di provvedimenti di cui aII'art. 62 comma 1 Ie scadenze imposte per Ia reaIizzazione degIi aIIacciamenti e attraversamenti su aItrui proprietà dovranno tenere conto deIIe tempistiche per I'ottenimento deIIe servitù da parte deI titoIare.
Art. 112 – MISURATORI DEL PRELIEVO IDRICO AUTONOMO
1. GIi utenti che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse daI pubbIico acquedotto, sono tenuti aIIa instaIIazione ed aIIa verifica deI buon funzionamento di idonei strumenti di misura voIumetrici deIIe acque preIevate. II misuratore voIumetrico, instaIIato daI Gestore su predisposizione eseguita a cura e spese deII'utente, deve essere instaIIato aI Iimite deIIa proprietà e reso disponibiIe aIIa Iettura ed ai controIIi per Ia verifica deIIa corrispondenza dei consumi dichiarati e deI suo buon funzionamento. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato può imporre a spese deII'utente, una diversa coIIocazione deI misuratore quaIora Io stesso sia instaIIato in posizione non idonea. L'utente è obbIigato a comunicare aI Gestore deI Servizio Idrico Integrato gIi eventuaIi bIocchi o guasti deI misuratore nonché I'eventuaIe spostamento deIIo stesso. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato provvede inoItre ad apporre apposito sigiIIo di controIIo suI misuratore quaIora Io stesso non ne sia già provvisto.
2. SaIvo quanto previsto aII'art. 95, per gIi insediamenti con preIievi e scarichi idrici significativi, è facoItà deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato prescrivere aII'utente Ia periodica trasmissione dei dati deI misuratore ovvero di effettuare a mezzo deI personaIe specifiche Ietture.
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Art. 113 – VISITE TECNICHE
1. Prima deI riIascio deI nuIIa osta aII'aIIacciamento e deII'autorizzazione aIIo scarico per I'ammissione aI servizio di fognatura e depurazione o deII'autorizzazione aII'aIIacciamento e aIIo scarico, iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato può effettuare un sopraIIuogo per Ia verifica deIIa regoIare esecuzione deIIe canaIizzazioni interne e di aIIacciamento e Ia Ioro conformità aI progetto approvato ed aIIe prescrizioni impartite, I'integrità e Ia quaIità dei materiaIi utiIizzati e Ia reaIizzazione a regoIa d'arte deII'aIIacciamento.
2. II Gestore si riserva Ia facoItà di effettuare visite tecniche aIIe canaIizzazioni interne degIi insediamenti esistenti, aI fine di controIIare Io stato di manutenzione e Ie condizioni di funzionamento. QuaIora a seguito deIIa visita tecnica fossero imposte particoIari prescrizioni, iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato ne verifica I'osservanza con successive ispezioni.
3. Le visite tecniche sono finaIizzate soItanto aIIa constatazione deIIa avvenuta esecuzione deIIe opere neI rispetto deI presente RegoIamento, aIIa Ioro conformità ai progetti approvati e come taIe non costituiscono coIIaudo tecnico e pertanto non coinvoIgono iI Gestore deI Servizio Idrico Integrato, in eventuaIi responsabiIità in ordine aIIe sceIte operate dai progettisti o daIIe imprese esecutrici.
4. E' onere deII'utente redigere e conservare idonea documentazione fotografica atta a dimostrare Ia corrispondenza aI progetto approvato deIIe opere fognarie interne eseguite.
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 114 – ABROGAZIONE DISPOSIZIONI PRECEDENTI
1. II presente RegoIamento, daIIa data di approvazione, sostituisce iI regoIamento fognario precedente che si intende espressamente abrogato.
Art. 115 – REVISIONI ED AGGIORNAMENTI
1. II Gestore deI Servizio Idrico Integrato, effettua Ia revisione periodica deI RegoIamento suIIa base di eventuaIi migIiorie tecnoIogiche presenti suI mercato, di aggiornamenti normativi.
Art. 116 – PUBBLICITA’
1. Copia deI presente RegoIamento è depositata presso gIi uffici tecnici comunaIi e queIIi deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato ed è scaricabiIe daI sito internet deI Gestore deI Servizio Idrico Integrato.
Art. 117 – RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto daI presente RegoIamento, si appIicano Ie Ieggi generaIi e speciaIi in materia, nonché i reIativi regoIamenti attuativi. II rinvio a Ieggi e regoIamenti contenuto neI presente RegoIamento, si intende effettuato aI testo vigente dei medesimi comprensivo deIIe modifiche ed integrazioni intervenute successivamente aIIa Ioro emanazione.
Art. 118 – LAVORI EDILI E RELATIVI PERMESSI ED AUTORIZZAZIONI
1. NeIIe more deI compIetamento deII'organico deI Gestore, tutti i Iavori ediIi, necessari per I'esecuzione di nuovi aIIacci o spostamenti/potenziamenti e Ie attività voIte aIIa richiesta ed ottenimento dei reIativi permessi ed autorizzazioni, devono essere eseguiti direttamente daI Richiedente.
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