Convenzione doganale
Traduzione 1
Convenzione doganale
concernente l’importazione temporanea di veicoli stradali commerciali
Conchiusa a Ginevra il 18 maggio 1956
Approvata dall’Assemblea federale il 10 marzo 19602
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 luglio 1960 Entrata in vigore per la Svizzera il 5 ottobre 1960
(Stato 8 ottobre 2013)
0.631.252.52
Le Parti contraenti,
Desiderose di facilitare i trasporti stradali internazionali;
Considerate le disposizioni della Convenzione doganale conchiusa a Nuova York il 4 giugno 19543 concernente l’importazione temporanea dei veicoli stradali privati;
Desiderose d’applicare all’importazione temporanea di veicoli stradali commerciali delle disposizioni quanto più analoghe, e segnatamente di permettere per tali veicoli l’impiego dei documenti doganali previsti per i veicoli stradali privati,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Capo I Definizioni
Art. 1
Secondo la presente Convenzione, sono considerati:
a.4 «diritti e tasse d’importazione»: i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e imposte diverse esigibili in occasione o a cagione dell’importazione delle merci di cui nella presente Convenzione, escluse però le tasse e le imposte il cui ammontare è limitato al costo approssimativo dei servizi prestati;
b. «veicoli»: tutti i veicoli stradali a motore e tutti i rimorchi attaccabili agli stessi e importati con o senza il veicolo rimorchiatore, come anche i loro pezzi di ricambio, i loro accessori e attrezzature ordinari, importati con tali veicoli;
RU 1960 1083; FF 1960 I 705 ediz. ted. 1960 I 725 ediz. franc.
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1960 1081
3 RS 0.631.251.4
4 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore dal 30 ott. 1992
c. «impiego commerciale»: l’impiego nel trasporto di persone, a prezzo, a pre- mio, o per altro vantaggio materiale, oppure nel trasporto industriale o com- merciale di merci, retribuito oppure gratuito;
d. «documento d’importazione temporanea»: il documento doganale che per- mette di riconoscere il veicolo e d’accertare la prestazione della garanzia o il deposito dei diritti e tasse d’importazione;
e. «imprese»: le imprese commerciali o industriali, qualunque ne sia la forma giuridica, comprese le persone fisiche che esercitano un commercio o un’in- dustria;
f.5 «Persone»: le persone, sia fisiche sia giuridiche;
g)6 «associazione emittente», un’associazione autorizzata a emettere documenti d’importazione temporanea;
h)7 «associazione garante», un’associazione autorizzata dalle autorità doganali di una Parte contraente a fungere da fideiussore per le persone che utilizzano documenti d’importazione temporanea;
i)8 «organizzazione internazionale», un’organizzazione alla quale sono affiliate associazioni nazionali abilitate a emettere e a garantire documenti d’importa- zione temporanea;
j)9 «Parte contraente», uno Stato o un’organizzazione regionale d’integrazione economica che ha aderito alla presente Convenzione;
k)10 «Organizzazione regionale d’integrazione economica», un’organizzazione istituita e composta da Stati in cui all’articolo 33 capoverso 1 della presente Convenzione, abilitata ad adottare la propria legislazione, vincolante per gli Stati membri nei campi disciplinati dalla presente Convenzione, e a deci- dere, secondo gli ordinamenti di procedura interni, se aderire o meno alla presente Convenzione.
5 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
6 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
7 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
(RU 1993 1183).
8 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
9 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
10 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
(RU 1993 1183).
Capo II
Importazione temporanea in franchigia di diritti e tasse d’importazione e senza divieti nè restrizioni d’importazione
Art. 2
1 Ciascuna Parte contraente ammette temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti nè restrizioni d’importazione, con l’onere della rie- sportazione e le altre condizioni previste nella presente Convenzione, i veicoli immatricolati sul territorio di una delle altre Parti contraenti, importati e adoperati per un impiego commerciale nel traffico stradale internazionale da imprese che operano muovendo da quel territorio.
2 Alle condizioni previste dalla presente Convenzione, le Parti contraenti possono disporre che tali veicoli siano trattati con un documento d’importazione temporanea che assicuri il pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione o di una somma equivalente, fatte salve le disposizioni speciali dell’articolo 27 capoverso 4, nel caso in cui i veicoli importati con detto documento non vengano riesportati nei termini stabiliti.11
3 I veicoli importati per essere noleggiati dopo l’importazione non godono delle agevolezze stabilite nella presente Convenzione.
Art. 3
1 Il conducente e gli altri addetti hanno la facoltà d’importare temporaneamente, in conformità delle condizioni stabilite dalle autorità doganali, una quantità ragione- vole di effetti personali, secondo la durata del soggiorno nel Paese d’importazione.
2 Le provviste di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e sigarette, per il consumo personale, sono ammesse in franchigia di diritti e tasse d’importazione.
Art. 4
I combustibili e i carburanti contenuti nei serbatoi usuali dei veicoli importati tem- poraneamente sono ammessi in franchigia di diritti e tasse di importazione e senza divieti nè restrizioni d’importazione. Ogni Parte contraente può nondimeno deter- minare la quantità massima di combustibile e carburante, ammissibile sul suo territo- rio nel serbatoio d’un veicolo importato temporaneamente.
Art. 5
1 I pezzi di ricambio importati per la riparazione di un veicolo determinato, già importato temporaneamente, sono ammessi temporaneamente in franchigia di diritti e tasse d’importazione e senza divieti nè restrizioni d’importazione. Le Parti con- traenti possono esigere che tali pezzi siano trattati con un documento d’importazione temporanea.
11 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
2 I pezzi cambiati, che non venissero riesportati, sono soggetti ai diritti e alle tasse d’importazione, eccetto che non siano abbandonati al fisco, franchi da ogni spesa, oppure non siano distrutti sotto la vigilanza ufficiale, a spese degli interessati, secondo l’ordinamento del Paese del quale si tratta.
Art. 6
Sono ammessi in franchigia di diritti e tasse d’importazione, senza divieti nè restri- zioni d’importazione, i moduli di documenti d’importazione temporanea e di circo- lazione internazionale, inviati alle associazioni autorizzate di concederli dalle asso- ciazioni straniere corrispondenti, dalle organizzazioni internazionali o dalle autorità doganali delle Parti contraenti.
Capo III
Concessione dei documenti d’importazione temporanea
Art. 7
1 Ogni Parte contraente può dare facoltà ad associazioni, segnatamente a quelle affi- liate a un’organizzazione internazionale, di concedere, sia direttamente sia per il tramite di associazioni corrispondenti, e con le cautele e condizioni che avesse a sta- bilire, i documenti d’importazione temporanea previsti nella presente Convenzione.
2 I documenti d’importazione temporanea possono essere validi per un solo Paese o territorio doganale, o per parecchi Paesi o territori doganali.
3 La validità di questi documenti non deve eccedere lo spazio di un anno a contare dal giorno dell’emissione.
Art. 8
1 I documenti d’importazione temporanea valevoli per i territori di tutte le Parti contraenti, oppure di alcune, sono denominati libretti di passaggi in dogana (carnets de passages en douane) e devono essere conformi al modulo riprodotto nell’alle- gato 1 della presente Convenzione.
2 Se il libretto di passaggi in dogana è valido soltanto per uno o parecchi territori, l’associazione che lo concede ne fa menzione su la copertina e i tagliandi d’entrata del medesimo.
3 I documenti d’importazione temporanea validi soltanto per il territorio di una delle Parti contraenti possono essere conformi al modulo riprodotto nell’allegato 2...12 della presente Convenzione. Le Parti contraenti hanno facoltà di far uso anche d’altri documenti, secondo la legislazione o l’ordinamento loro.
4 La durata della validità dei documenti d’importazione temporanea diversi da quelli concessi, conformemente all’articolo 7, dalle associazioni autorizzate è determinata da ciascuna Parte contraente, secondo la legislazione o l’ordinamento di quella.
12 Termine soppresso dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993 (RU 1993 1183).
5 Ogni Parte contraente trasmette alle altre Parti, che ne facciano domanda, i moduli dei documenti d’importazione temporanea, validi sul suo territorio, diversi da quelli riprodotti negli allegati della presente Convenzione.
Capo IV
Indicazioni da menzionarsi nei documenti d’importazione temporanea
Art. 9
I documenti d’importazione temporanea concessi dalle associazioni autorizzate sono intestati al nome dell’impresa che si vale del veicolo e lo importa temporaneamente.
Art. 10
1 Il peso da dichiararsi nel documento d’importazione temporanea è quello del vei- colo senza carico. Esso è menzionato secondo le unità del sistema metrico decimale. Se il documento è valevole soltanto per un Paese, le autorità doganali di questo pos- sono prescrivere l’uso di un altro sistema metrico.
2 Il valore da dichiararsi nel documento d’importazione temporanea valevole per un solo Paese è menzionato nella moneta di questo. Il valore da dichiararsi in un libretto di passaggi in dogana è menzionato nella moneta del Paese che l’ha emesso.
3 Gli oggetti e gli attrezzi d’equipaggiamento usuale del veicolo non devono essere specificati nei documenti d’importazione temporanea.
4 Se le autorità doganali ne esigono la dichiarazione, i pezzi di ricambio (come ruote, copertoni e camere d’aria) e gli accessori, che non siano considerati equi- paggiamento usuale del veicolo (come gli apparecchi radiofonici e i portabagagli), sono menzionati, nei documenti d’importazione temporanea, con le indicazioni necessarie (p. e. peso e valore) e sono ripresentati all’uscita dal Paese.
5 Per i rimorchi sono compilati dei documenti particolari.
Art. 11
Ogni modificazione recata nel documento d’importazione temporanea dall’asso- ciazione emittente dev’essere approvata da questa o dall’associazione garante. Il documento che sia stato accettato dalle autorità doganali del Paese d’importazione non può essere modificato senza il consenso delle medesime.
Capo V
Condizioni per l’importazione temporanea
Art. 12
I veicoli trattati con documento d’importazione temporanea possono essere condotti dalle persone debitamente autorizzate dal titolare del medesimo, salva l’applicazione
delle norme della legislazione nazionale che diano facoltà alle autorità doganali delle Parti contraenti di vietare che tali veicoli siano condotti da persone colpevoli di gravi infrazioni di leggi o regolamenti doganali o fiscali del Paese d’importazione tempo- ranea. Queste autorità hanno il diritto di esigere la prova, che le dette persone siano debitamente autorizzate dal titolare del documento e, qualora non giudichino baste- voli le giustificazioni fornite, possono vietare, nel loro Paese l’impiego di tali veico- li.
Art. 13
1 Il veicolo trattato con documento d’importazione temporanea deve essere riespor- tato nello stato in cui era all’importazione, tenuto conto dell’usura ordinaria, e nel termine di validità del documento.
2 La riesportazione dev’essere comprovata mediante un visto d’uscita, apposto regolarmente sul documento d’importazione temporanea dalle autorità doganali del Paese nel quale il veicolo è stato importato temporaneamente.
3 Ogni Parte contraente può negare o revocare il permesso d’importazione tempora- nea in franchigia di diritti e tasse d’importazione, e senza divieti nè restrizioni d’importazione, ai veicoli i quali caricassero, ancora che casualmente, dei viaggia- tori o delle merci, e li scaricassero nell’interno delle frontiere del Paese nel quale il veicolo è importato.
4 Un veicolo noleggiato, che sia stato importato temporaneamente secondo la pre- sente Convenzione, non può essere ceduto nuovamente in locazione, nel Paese d’importazione temporanea, a persona diversa dal conduttore iniziale, nè sublocato; le autorità doganali delle Parti contraenti hanno il diritto d’esigere la riesportazione d’un tale veicolo, quando le operazioni di trasporto, per le quali era stato importato temporaneamente, siano compiute.
Art. 14
Nonostante l’obbligo della riesportazione previsto nell’articolo 13, questa non sarà richiesta, se il veicolo abbia subito danno per un sinistro debitamente accertato, pur- chè, conformemente alle disposizioni date dalle autorità doganali:
a. sia assoggettato ai diritti e tasse d’importazione pertinenti;
b.13 sia abbandonato, xxxxxx da ogni spesa, al fisco del Paese d’importazione temporanea; in tal caso il titolare del documento d’importazione temporanea sarà esonerato dal pagamento dei diritti e delle tasse d’importazione; oppure
c. sia distrutto sotto vigilanza ufficiale, a spese dell’interessato, con condizione che i residui e i pezzi ricuperati vengano assoggettati ai diritti e tasse d’im- portazione pertinenti.
13 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
2 L’obbligo di riesportazione nel termine di validità del documento d’importazione temporanea è sospeso durante lo spazio di tempo in cui un veicolo non possa essere riesportato perchè staggito, sempre che il sequestro non sia stato operato a domanda di privati.
3 Le autorità doganali comunicheranno possibilmente all’associazione garante i sequestri operati da loro o a loro proposta, sui veicoli trattati con documento d’importazione temporanea e garantiti dalla detta associazione, come anche l’avviseranno delle misure che siano per prendere.
4 Se il veicolo o l’oggetto menzionato nel documento viene smarrito o rubato in occasione di un sequestro che non è stato ordinato su richiesta di un privato, al titolare del documento d’importazione temporanea che deve presentare alle autorità doganali la prova del sequestro non potranno venir richiesti diritti o tasse d’importa- zione.14
Art. 15
Le persone cui spettano le agevolezze dell’importazione temporanea hanno, durante la validità del documento d’importazione temporanea, il diritto d’importare quante volte occorra il veicolo menzionato nel documento, sempre che, a richiesta delle autorità doganali, facciano accertare, con un visto degli agenti doganali interessati, ciascun passaggio (entrata e uscita). Potranno nondimeno essere emessi dei docu- menti valevoli per un solo viaggio.
Art. 16
La validità dei visti apposti dagli agenti doganali, tra la prima entrata e l’ultima uscita, su un documento d’importazione temporanea che non contenga dei tagliandi per ogni passaggio, è temporanea. Nondimeno, l’ultimo visto d’uscita temporanea è ammesso come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio impor- tati temporaneamente.
Art. 17
Se il documento d’importazione temporanea contiene dei tagliandi per ogni passag- gio, ciascun accertamento d’entrata implica accettazione del titolo e ciascun accer- tamento d’uscita ulteriore implica discarico del medesimo, salvo le disposizioni del- l’articolo 18.
Art. 18
Quando il documento d’importazione temporanea sia stato scaricato definitivamente, e senza riserva, dalle autorità doganali, queste non possono più esigere, dall’asso- ciazione garante, il pagamento di diritti e tasse d’importazione, eccetto che il certifi- cato di scarico non sia stato ottenuto per abuso oppure con frode.
14 Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
Art. 19
I visti dei documenti d’importazione temporanea impiegati secondo le condizioni stabilite nella presente Convenzione non danno luogo al pagamento d’una rimunera- zione per il servizio di dogana, quando siano apposti negli uffici doganali, nel tempo in cui questi siano aperti.
Capo VI
Proroga della validità e rinnuovo dei documenti d’importazione temporanea
Art. 20 15
La mancanza dell’accertamento della riesportazione, nel termine prefisso, dei veicoli importati temporaneamente non è rilevante, qualora questi siano presentati, per la riesportazione, alle autorità doganali entro i quattordici giorni successivi alla sca- denza del termine concesso per l’importazione temporanea, e venga giustificato il ritardo.
Art. 21
Ogni Parte contraente riconosce valide le proroghe di libretti di passaggi in dogana accordate da un’altra Parte contraente in conformità della procedura determinata nell’allegato 316 della presente Convenzione.
Art. 22
1 Le domande di proroga della validità dei documenti d’importazione temporanea devono essere presentate alle competenti autorità doganali prima della scadenza, salvo impedimento cagionato da forza maggiore. Se il documento fu emesso da un’associazione autorizzata, la domanda di proroga dev’essere presentata dall’asso- ciazione garante.
2 Le proroghe di termine necessarie per la riesportazione dei veicoli o dei pezzi di ricambio importati contemporaneamente sono concesse, quando gli interessati pos- sano bastevolmente provare alle autorità doganali d’essere stati impediti, per forza maggiore, di riesportarli nel termine prefisso.
3 La validità dei documenti d’importazione temporanea può venir prorogata una sola volta per un periodo non superiore a un anno. Scaduto detto termine deve venir rila- sciato un nuovo libretto in sostituzione del precedente.17
15 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
16 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
17 Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
Art. 23
Ogni Parte contraente autorizza, con riserva delle misure di vigilanza che stimerà di stabilire, il rinnuovo dei documenti d’importazione temporanea concessi dalle asso- ciazioni autorizzate e attenenti a veicoli, o a pezzi di ricambio, importati tempora- neamente nel suo territorio, sempre che sussistano le condizioni per l’importazione temporanea. La domanda di rinnuovo è presentata dall’associazione garante.
Capo VII
Sanazione di documenti d’importazione temporanea
Art. 24
1 Se il documento d’importazione temporanea non sia stato scaricato regolarmente, le autorità doganali del Paese d’importazione accettano (prima o dopo il decorso del documento), come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio, un certificato conforme al modulo riprodotto nell’allegato 42) della presente Conven- zione e concesso da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.), nel quale attesti che il veicolo o i pezzi di ricambio dei quali si tratta le sono stati presentati e si trovano fuori del Paese d’importazione. Al posto di detto certifi- cato esse possono accettare anche ogni altro documento scritto comprovante che il veicolo o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d’importazione temporanea. Qualora non si tratti di un libretto di passaggi in dogana e non sia ancora scaduto, il documento dovrà essere presentato contemporaneamente a detto documento scritto. Qualora si tratti di un libretto di passaggi in dogana, le autorità doganali tengono conto, come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio, dei visti di passaggio, apposti dalle autorità doganali dei Paesi visitati successivamente.18
2 Se il documento d’importazione temporanea non scaricato regolarmente, ma atte- nente a un veicolo, o a pezzi di ricambio, riesportati, sia andato distrutto, smarrito o rubato, le autorità doganali del Paese d’importazione accettano, come prova della riesportazione del veicolo o dei pezzi di ricambio, un certificato conforme al modulo riprodotto nell’allegato 419 della presente Convenzione e concesso da un’autorità ufficiale (console, dogana, polizia, sindaco, usciere, ecc.), nel quale attesti che il veicolo e i pezzi di ricambio, dei quali si tratta, le sono stati presentati e si trova- vano, prima della scadenza del documento, fuori del Paese d’importazione. Al posto di detto certificato esse possono accettare anche ogni altro documento scritto com- provante che il veicolo o i pezzi di ricambio si trovano fuori del Paese d’impor- tazione temporanea.20
3 Se sia andato distrutto, smarrito o rubato un libretto di passaggi in dogana quando il veicolo o i pezzi di ricambio in esso considerati si trovano sul territorio di una
18 Nuovo testo degli ultimi 3 per. giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
19 Nuovo termine giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
20 Nuovo testo dell’ultimo per. giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993,
in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
Parte contraente, le autorità doganali di questa, a domanda dell’associazione interes- sata, accettano un documento succedaneo, la cui validità cessa con quella del libretto al quale è sostituito. Questa accettazione annulla quella anteriore fondata sul libretto distrutto, smarrito o rubato. In caso di uso abusivo di un libretto annullato dalle autorità doganali e dall’associazione emittente, quest’ultima non può essere ritenuta responsabile per il pagamento dei diritti e tasse d’importazione21. Se per la riespor- tazione del veicolo o dei pezzi di ricambio sia stata concessa, in luogo d’un docu- mento succedaneo, una licenza d’esportazione oppure un documento analogo, il visto d’uscita appostovi è accettato come prova della riesportazione.
4 Xxx accada che un veicolo venga rubato dopo la riesportazione e questa non sia regolarmente accertata nel documento, nè sul medesimo siano apposti dei visti d’entrata concessi dalle autorità doganali di Paesi successivamente visitati, il docu- mento può essere sanato, purchè venga presentato dall’associazione garante e siano da questa fornite delle prove bastevoli del furto. Se il documento non è ancora sca- duto, le autorità doganali possono esigerne il deposito.
Art. 25
Nei casi previsti nell’articolo 24, le autorità doganali si riservano il diritto di riscuo- tere una tassa di sanatoria.
Art. 25bis 22
Le autorità doganali competenti rinunceranno al pagamento di diritti e tasse d’en- trata qualora sia stato loro sufficientemente provato che un veicolo importato con documento d’importazione temporanea non potrà più venir riesportato, essendo andato distrutto o irrimediabilmente perduto causa forza maggiore, segnatamente in seguito a fatti bellici, a sommosse o a catastrofi naturali.
Art. 26
Le autorità doganali non hanno il diritto d’esigere dall’associazione garante il paga- mento di diritti e tasse d’importazione per un veicolo, o pezzi di ricambio, importati temporaneamente, se il nondiscarico del documento d’importazione temporanea non le sia stato notificato nel termine di un anno a contare dalla scadenza del medesimo. Esse forniscono alle associazioni garanti informazioni in merito all’ammontare dei diritti e tasse d’importazione entro un anno a decorrere dalla notifica del nondiscari- co. Se le informazioni non vengono fornite entro un anno la responsabilità dell’associazione per dette somme decade.23
21 Per. 3 introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
22 Introdotto dall’acc. del 16 feb. 1983 tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti, in vigore dal 26 feb. 1983 (RU 1983 519).
23 Per. 2 e 3 introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
Art. 27
1 La prova della riesportazione del veicolo, o dei pezzi di ricambio, in conformità delle norme della presente Convenzione dev’essere fornita, dall’associazione garan- te, nel termine di un anno dalla notificazione del nondiscarico del documento d’importazione temporanea. Detto termine decorre però soltanto dalla data di sca- denza dei documenti d’importazione temporanea. Se non riconoscono la validità dei documenti presentati, le autorità doganali devono informare il fideiussore entro un termine non superiore ad un anno.24
2 Se questa prova non è fornita nel termine prescritto, l’associazione garante deve depositare entro un termine massimo di tre mesi, o pagare temporaneamente, i diritti e tasse d’importazione25. Il deposito o il pagamento diverrà definitivo dopo un anno dal giorno in cui è stato operato. Durante il decorso di questo termine, l’associazione garante può ancora godere delle agevolezze previste nel capoverso 1, allo scopo d’ottenere la restituzione delle somme depositate o pagate.
3 Nei Paesi la cui legislazione non preveda l’ordinamento di deposito o di paga- mento temporaneo di diritti e tasse d’importazione, le riscossioni fatte secondo le disposizioni del capoverso 2 sono definitive; le somme riscosse possono nondimeno essere restituite, qualora siano adempiute le condizioni previste nel presente articolo.
4 Quando il documento d’importazione temporanea non sia stato scaricato, l’asso- ciazione garante non è tenuta a pagare una somma maggiore dell’ammontare dei diritti e tasse d’importazione applicabili ai veicoli e pezzi di ricambio non riesporta- ti, accresciuto, se occorra, dell’interesse moratorio.
Art. 28
Le disposizioni della presente Convenzione non toccano il diritto delle Parti contraenti di perseguire, nel caso di frode, abuso o contravvenzione, i possessori di documenti d’importazione temporanea e coloro che si valgano dei medesimi, allo scopo di conseguire il pagamento di diritti e tasse d’importazione oppure d’in- fliggere le pene spettanti a tali persone. In questa parte, le associazioni garanti presteranno aiuto alle autorità doganali.
Capo VIII Disposizioni varie
Art. 29
Le Parti contraenti si studieranno di non prescrivere forme doganali che possano intralciare il progredire dei trasporti commerciali internazionali su strada.
24 Per. 2 e 3 introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
25 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
Art. 30
Allo scopo d’accelerare le operazioni doganali, le Parti contraenti limitrofe si studie- ranno d’accoppiare i loro uffici doganali e d’accomunare le ore d’apertura dei mede- simi.
Art. 31
Ogni infrazione alle disposizioni della presente Convenzione, ogni sostituzione, falsa dichiarazione o maneggio da cui consegua, in maniera indebita, a persona o a cosa un utile fondato sull’ordinamento d’importazione previsto nella presente Con- venzione implica la punibilità del contravventore, nel Paese dove l’infrazione è stata commessa e secondo la legislazione di questo Paese.
Art. 32
Nessuna disposizione della presente Convenzione esclude, per le Parti contraenti costituitesi in unione doganale o economica, il diritto di emanare norme particolari, applicabili alle imprese che esercitano sul territorio della medesima.
Art. 32bis 26
La presente Convenzione non esclude l’applicazione di agevolazioni più ampie che le Parti contraenti accordano o vorranno accordare in futuro sia con disposizioni unilaterali sia in virtù di accordi bilaterali o multilaterali, sempre che le agevolazioni accordate in tal modo non ostacolino l’applicazione della presente Convenzione. Alle Parti contraenti si raccomanda di rinuciare a richiedere documenti d’importa- zione temporanea e garanzie.
Capo IX Disposizioni finali
Art. 33
1 I Paesi membri della Commissione economica per l’Europa, e quelli che vi sono ammessi a titolo consultivo conformemente al paragrafo 8 del mandato conferito alla medesima, possono divenire Parti contraenti della presente Convenzione:
a. firmandola;
b. ratificandola, dopo averla firmata con riserva di ratificazione;
c. aderendovi.
26 Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
2 I Paesi autorizzati a partecipare a taluni lavori della Commissione economica per l’Europa conformemente al paragrafo Il del mandato conferito alla medesima, pos- sono divenire Parti contraenti della presente Convenzione, aderendovi dopo che sia entrata in vigore.
2bis 27 Qualsiasi Organizzazione regionale d’integrazione economica può, conforme- mente alle disposizioni di cui al capoverso 1, divenire Parte contraente della presente Convenzione. L’Organizzazione che abbia aderito alla presente Convenzione infor- ma il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sulla propria competenza nonché su qualsiasi cambiamento successivo di tale competenza nel- l’ambito delle materie disciplinate dalla presente Convenzione. L’Organizzazione e i suoi Stati membri potranno decidere, senza derogare agli obblighi risultanti dalla presente Convenzione, in merito alle loro rispettive responsabilità per l’attuazione dei loro obblighi definiti dalla presente Convenzione.
3 La Convenzione è aperta alla firma sino al 31 agosto 1956. A contare da tale giorno, essa è aperta all’adesione.
4 La ratificazione o l’adesione si opera mediante il deposito d’uno strumento presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 34
1 La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo che cinque dei Paesi menzionati nel capoverso 1 dell’articolo 33 l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato il loro strumento di ratificazione o d’adesione.
2 Per ciascun Paese o ciascuna Organizzazione regionale d’integrazione economica28 che la ratifichi, o vi aderisca, dopo che cinque Paesi l’abbiano firmata senza riserva di ratificazione, oppure abbiano depositato i loro strumenti di ratificazione o d’ade- sione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno dopo il depo- sito dello strumento di ratificazione o d’adesione.
Art. 35
1 Ogni Parte contraente può disdire la presente Convenzione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
2 La disdetta ha effetto quindici mesi dopo il giorno in cui sia stata notificata al Segretario generale.
3 La disdetta non menoma la validità dei documenti d’importazione temporanea emessi prima del giorno in cui abbia effetto, nè l’obbligo di garanzia delle associa- zioni. Del pari, essa non è operante rispetto alle proroghe accordate secondo l’arti- colo 21.
27 Introdotto dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
28 Termine introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
Art. 36
La presente Convenzione cessa d’avere effetto, se, in qualunque momento succes- sivo alla sua entrata in vigore, il numero delle Parti contraenti sia stato inferiore a cinque per uno spazio continuato di dodici mesi.
Art. 37
1 Ogni Paese, firmando senza riserva la presente Convenzione, depositando lo stru- mento di ratificazione o d’adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, può dichiarare, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Orga- nizzazione delle Nazioni Unite, che la Convenzione è applicabile a tutti o a parti dei territori che rappresenta nelle faccende internazionali. La Convenzione sarà applica- bile al territorio o ai territori menzionati nella notificazione, a contare dal novante- simo giorno in cui questa sia pervenuta al Segretario generale, oppure, se la Con- venzione non fosse ancora entrata in vigore, a contare dalla sua entrata in vigore.
2 Ogni Paese che in conformità del capoverso 1 abbia fatto una dichiarazione intesa a estendere a un territorio che rappresenta nelle faccende internazionali gli effetti della presente Convenzione, potrà disdirla, rispetto a quel territorio, in conformità dell’articolo 35.
Art. 38
1 Ogni controversia, tra due o parecchie Parti contraenti, concernente l’interpreta- zione o l’applicazione della presente Convenzione sarà al possibile composta mediante negoziato tra le Parti in litigio.
2 Ogni controversia che non sia stata accomodata mediante negoziato sarà sottoposta all’arbitrato, se una qualsiasi delle Parti contraenti in litigio ne faccia istanza, e sarà per conseguenza rimessa in uno o più arbitri eletti di comune accordo dalle mede- sime. Qualora queste non s’accordino sulla scelta dell’arbitro, o degli arbitri, nei tre mesi che seguono l’istanza d’arbitrato, una qualsiasi di loro potrà domandare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di designare un arbitro unico, nel quale sarà rimessa la controversia.
3 La sentenza dell’arbitro o degli arbitri designati secondo il capoverso 2 è obbliga- toria per le Parti contraenti in litigio.
Art. 39
1 Ogni Parte contraente può, nel firmare o ratificare la presente Convenzione, oppure nell’aderirvi, dichiarare che non si considera vincolata per l’articolo 38 della mede- sima. Rispetto a tale Parte, non vi saranno vincolate nemmeno le altre Parti contra- enti.
2 Ogni Parte contraente che abbia significato una riserva secondo il capoverso 1 può revocarla, in ogni momento, mediante notificazione indirizzata al Segretario gene- rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.
3 Non è ammessa alcun’altra riserva circa alla presente Convenzione.
Art. 40
1 Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore tre anni, ogni Parte contraente potrà chiedere, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, la convocazione di una conferenza intesa a rivederla. Il Segretario generale comunicherà questa istanza a tutte le Parti contraenti e convocherà una conferenza di revisione, qualora, nell’intervallo di quattro mesi a contare dalla notificazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli significhi che consente all’istanza.
2 Se viene convocata una conferenza secondo il capoverso 1, il Segretario generale ne dà avviso a tutte le Parti contraenti e le invita a presentare, nel termine di tre mesi, le proposte che desiderino siano esaminate nella medesima. Il Segretario gene- rale comunicherà a tutte le Parti contraenti l’ordine provvisorio delle trattande e il testo di tali proposte, tre mesi prima del giorno d’apertura della conferenza.
3 Il Segretario generale invita a ogni conferenza convocata conformemente al pre- sente articolo tutti i Paesi indicati nell’articolo 33 capoverso 1 nonché le Parti con- traenti indicate nell’articolo 33 capoversi 2 e 2bis.29
Art. 41
1 Ogni Parte contraente può proporre uno o parecchi emendamenti alla presente Convenzione. Il testo del disegno d’emendamento è comunicato al Segretario gene- rale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale lo comunicherà a tutte le Parti contraenti e agli altri Paesi indicati nel capoverso 1 dell’articolo 33.
2 Ogni disegno d’emendamento, trasmesso in conformità del capoverso 1, è conside- rato accolto, qualora non sia contrastato da alcuna Parte contraente, nel termine di sei mesi a contare dal giorno in cui fu trasmesso. Per le questioni di loro compe- tenza, le Organizzazioni regionali d’integrazione economica che sono Parti con- traenti della presente Convenzione esercitano il loro diritto di formulare obiezioni. In tal caso gli Stati membri di dette Organizzazioni non sono autorizzati ad eserci- tare tale diritto a titolo individuale.30
3 Il Segretario generale, come prima sia possibile, notifica a tutte le Parti contraenti, se al disegno d’emendamento sia stata mossa alcuna obiezione. In quest’ultimo caso, l’emendamento è considerato respinto e non avrà luogo. Qualora non sia stata mossa alcuna obiezione, l’emendamento entra in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo il decorso del termine di sei mesi previsto nel capoverso 2.
4 Indipendentemente dalla procedura d’emendamento prevista nei capoversi 1, 2 e 3, gli allegati della presente Convenzione possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Il Segretario generale determina il giorno dell’entrata in vigore dei testi modificati in tale maniera.
29 Nuovo testo della mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
30 Per. 2 e 3 introdotti dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992
Art. 42
Oltre alle notificazioni considerate negli articoli 40 e 41, il Segretario generale del- l’Organizzazione delle Nazioni Unite notifica ai Paesi indicati nell’articolo 33 capo- verso 1 nonché alle Parti contraenti indicate nell’articolo 33 capoversi 2 e 2bis:31
a. le firme, le ratificazioni e le adesioni, secondo l’articolo 33;
a.bis 32 le informazioni sulla competenza delle Organizzazioni regionali d’integra- zione economica e su eventuali cambiamenti successivi della competenza conformemente all’articolo 34 capoverso 2bis;
b. i giorni in cui la presente Convenzione entra in vigore secondo l’articolo 34;
c. le disdette secondo l’articolo 35;
d. l’abrogazione della presente Convenzione, secondo l’articolo 36;
e. le notificazioni ricevute secondo l’articolo 37;
f. le dichiarazioni e notificazioni ricevute secondo l’articolo 39, capoversi 1 e 2;
g. l’entrata in vigore di ogni emendamento secondo l’articolo 41.
Art. 43
Non appena una Parte contraente dell’accordo concernente l’applicazione provviso- ria dei disegni di Convenzioni internazionali doganali sul turismo, sui veicoli per i trasporti stradali commerciali e sul trasporto delle merci su strada, conchiuso a Ginevra il 16 giugno 1949, sarà divenuta Parte contraente della presente Convenzio- ne, provvederà, secondo l’articolo IV di quell’accordo, a disdirlo in quanto concerne il disegno di Convenzione internazionale doganale per i trasporti stradali commer- ciali.
Art. 44
Il protocollo di firma della presente Convenzione ha forza, valore e durata come la convenzione stessa, della quale è considerato parte integrante.
Art. 45 33
Dopo il 31 agosto 1956, il testo originale della presente Convenzione sarà depositato presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il quale ne trasmetterà copie autenticate a tutti i Paesi e a tutte le Parti contraenti indicati nell’articolo 33 capoversi 1–2bis.
31 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 20 ott. 1992 (RU 1993 1183).
32 Introdotta dalla mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 20 ott. 1992 (RU 1993 1183).
33 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 20 ott. 1992
(RU 1993 1183).
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esem- plare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Libretto di passaggi in dogana
Allegato 1 34
Tutte le menzioni stampate del libretto di passaggi in dogana sono compilate in inglese e in francese.
Le dimensioni del libretto sono di 21 29,7 cm.
L’associazione che emette il libretto deve porre, su ciascun foglio, il suo nome, seguito dalle iniziali dell’Organizzazione internazionale cui è affiliata.
34 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1992 1183). I modelli, pubblicati nella RU 1992 1183, non sono riprodotti nella presente Raccolta.
Trittico
Allegato 2
Tutte le menzioni stampate del trittico sono compilate nella lingua nazionale del Paese d’importazione; esse possono anche essere compilate in un’altra lingua.
Le dimensioni del trittico sono di 13 29,5 cm.
1 Volet d’entrée
Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d’entrée.
Triptyque no
pour (pays de validité) ............................................................
_Valable jusqu’au inclus
Garanti par ..............................................................................
Délivré par ..............................................................................
Titulaire .......................................................) (en
Résidence normale .......................................) lettres
ou siège d’exploitation .................................) majuscules)
Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) )
Immatriculé en .......................... sous le no ............................
Châssis Marque ..............................................................
Numéro ..............................................................
Moteur Marque ..............................................................
Numéro ..............................................................
Nombre de cylindres .........................................
Force en chevaux ..............................................
Carrosserie Type ou forme ...................................................
Couleur ..............................................................
Garniture intérieure ...........................................
Nombre de places ou charge utile .....................
Visas de passage
Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage
Sortie | |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
Entrée | Sortie |
3 Volet à conserver par le titulaire
Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xx (0x) xx xx xxxxxxxxxxxxx dé-
finitive de ................. et doit être retourné à (asso-
ciation qui à délivré le document au titulaire).
Triptyque no
pour (pays de validité) ............................................................
Valable jusqu’au inclus
Garanti par ..............................................................................
Délivré par ..............................................................................
Titulaire ........................................................... ) (en
Résidence normale .......................................... ) lettres
ou siège d’exploitation .................................... ) majuscules)
Pour une automobile à combustion interne, ) électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) )
Immatriculé en .......................... sous le no ............................
Châssis Marque ..............................................................
Numéro ..............................................................
Moteur Marque ..............................................................
Numéro ..............................................................
Nombre de cylindres .........................................
Force en chevaux ..............................................
Pneumatiques de rechange ..................................................... | Carrosserie Type ou forme ..................................................... | |
Appareil de radio (indiquer la marque) .................................. | Couleur ................................................................ | |
Divers ..................................................................................... | Garniture intérieure ............................................. | |
................................................................................................. | Nombre de places ou charge utile ....................... | |
................................................................................................. | Pneumatiques de rechange ....................................................... | |
Poids net du véhicule, en kg ................................................... | Appareil de radio (indiquer la marque) .................................... | |
Valeur du véhicule ................................................................. | Divers ....................................................................................... | |
................................................................................................... | ||
Date d’entrée .......................................................................... par le bureau de ...................................................................... ................................................................................................. | ................................................................................................... Poids net du véhicule, en kg ..................................................... Valeur du véhicule ................................................................... | |
Volet pris en charge sous le no ............................................... | Date d’entrée ............................................................................ | |
par le bureau de ........................................................................ | ||
Timbre du bureau Signature de l’agent de la douane: | ................................................................................................... Volet pris en charge sous le no ................................................. | |
de douane | ||
Timbre | ||
du bureau Signature de l’agent de la douane: | ||
de douane | ||
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie | ||
correspondante des volets nos 1 et 2. | ||
Date de réexportation définitive ............................................... | ||
par le bureau de ........................................................................ | ||
Timbre | ||
du bureau Signature de l’agent de la douane: | ||
de douane | ||
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie | Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie | |
correspondante des volets nos 1 et 2. | correspondante du volet no 2. |
Triptyque no | 2 Volet de sortie | |
pour (pays de validité) ............................................................ | Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xx | |
xxxxxxxx xxxxxx. | ||
Ce véhicule est admis à l’importation, à charge pour le titu- | ||
laire de le réexporter au plus tard à la date mentionnée ci- dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane | Triptyque no | |
sur l’importation temporaire des véhicules à moteur dans le | ||
pays visité, sous la garantie de .............................................. (association garante), en vertu d’un engagement que cette | pour (pays de validité) ............................................................ | |
association a pris envers ...........................................................(autorités douanières). | Valable jusqu’au inclus | |
.................................................., le ................... 19............... | Garanti par .............................................................................. | |
Signature du Secrétaire de l’association garante .......................................................... | Délivré par .............................................................................. Titulaire ......................................................) (en Résidence normale ......................................) lettres | |
Signature du titulaire .............................................................. | ou siège d’exploitation ................................) majuscules) | |
Pour une automobile à combustion interne, ) | ||
électrique, à vapeur; une remorque; ) Rayer | ||
Genre (voiture, autobus, camion, camion- ) les mots | ||
nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- ) inutiles | ||
car, cycle avec moteur auxiliaire) ) | ||
Immatriculé en .......................... sous le no ............................ | ||
Châssis Marque ............................................................... | ||
Numéro .............................................................. | ||
Moteur Marque ............................................................... | ||
Numéro .............................................................. | ||
Nombre de cylindres .......................................... | ||
Force en chevaux ............................................... | ||
Carrosserie Type ou forme ................................................... | ||
Couleur .............................................................. | ||
Garniture intérieure ............................................ | ||
Nombre de places ou charge utile ..................... |
Pneumatiques de rechange ......................................................
Appareil de radio (indiquer la marque) ..................................
Divers ......................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................. Poids net du véhicule, en kg ...................................................
Valeur du véhicule ..................................................................
Date d’entrée ...........................................................................
par le bureau de .......................................................................
..................................................................................................
Volet pris en charge sous le no ...............................................
Timbre du bureau de douane
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets nos 1 et 3.
Date de réexportation définitive .............................................
par le bureau de .......................................................................
Timbre du bureau de douane
Signature de l’agent de la douane:
Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante du volet no 3.
Proroga della validità del libretto di passaggi in dogana
Allegato 3 35
1 La formula di proroga della validità dev’essere conforme al modulo contenuto nel presente allegato.
Essa è compilata in inglese o in francese. Le menzioni in essa contenute possono essere ripetute in un’altra lingua36.
2 La persona che chiede la proroga e l’associazione garante che si occupa di questa domanda devono osservare la seguente procedura:
x. Xx titolare d’un libretto di passaggi in dogana, xxxxx che s’accorge di dover domandare una proroga del termine di validità del suo documento, lo conse- gna all’associazione garante, insieme con una domanda di proroga nella qua- le spiega le circostanze che lo costringono a presentare l’istanza. Come giu- stificazione, egli allega, secondo il caso, un certificato medico, un attestato dell’officina di riparazioni o qualsiasi altro documento che comprovi essere il ritardo cagionato da forza maggiore.
b. L’associazione garante, se giudica che la domanda può essere presentata alla dogana, stampa, mediante uno stampino umido, la formula menzionata nel capoverso 1, sulla copertina del libretto di passaggi in dogana, nel luogo riservato a tale scopo.
c. L’associazione garante indica, nella parte sinistra della formula, il giorno (in lettere e cifre) fino al quale è chiesta la proroga. Il presidente dell’associa- zione, o il suo delegato, vi appone la sua firma e il bollo dell’associazione.
d. La durata della proroga non deve oltrepassare il termine ragionevolmente necessario a compire il viaggio, ossia, d’ordinario, uno spazio non maggiore di tre mesi a contare dal giorno della scadenza del libretto di passaggi in dogana.
e. Successivamente, l’associazione garante trasmette il libretto all’autorità doganale competente del suo Paese. Essa vi allega la domanda del titolare, corredata dei documenti giustificativi.
f. L’autorità doganale risolve se la proroga debba essere accordata. Essa può restringere la durata della proroga domandata, oppure negarla assolutamente. Se la proroga è concessa, il funzionario doganale competente completa la formula impressa sulla copertina del libretto dall’associazione garante, le assegna un numero d’ordine o di registrazione, vi menziona il luogo, il giorno e la sua qualità. Indi, firma la formula e vi appone il bollo ufficiale della dogana.
g. Dopo di che, il libretto di passaggi in dogana è ritrasmesso all’associazione garante, che lo restituisce all’interessato.
35 Originario all. 4.
36 Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 20 gen. 1993, in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183).
Firma e qualità del funzionario doganale
Bollo dell’ufficio doganale
N. ..........................................................
Proroga concessa fino al .......................
...............................................................
...............................................................
...............................................................
(in lettere e cifre)
.......................... , il .............. 19 ...........
Bollo ufficiale dell’associazione garante
Firma del presidente o del delegato
dell’associazione garante
Paese .....................................................
Associazione garante ............................
La proroga per tutti i Paesi nei quali il libretto è valido è domandata fino al
...............................................................
...............................................................
(in lettere e cifre)
.......................... , il ............. 19 ............
Allegato 4 37
Modulo di certificato per la sanazione dei documenti d’importazione temporanea non scaricati, distrutti, smarriti o rubati
37 Originario all. 5. Nuovo testo giusta la mod. approvata dal CF il 30 gen. 1993,
in vigore il 30 ott. 1992 (RU 1993 1183). I modelli, pubblicati nella RU 1992 1183, non sono riprodotti nella presente Raccolta.
Protocollo di firma
In procinto di firmare la convenzione che porta la data d’oggi, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, dichiarano quanto segue:
1 Le disposizioni della presente convenzione stabiliscono delle agevolezze minime. Le Parti contraenti non intendono restringere le maggiori agevolezze che talune di loro accordano o abbiano ad accordare in materia di trasporti internazionali su strada.
2 Le disposizioni della presente convenzione non precludono l’applicazione delle altre disposizioni nazionali, o convenzionali, disciplinanti i trasporti stradali.
3 Le Parti contraenti si riservano il diritto d’accordare i medesimi vantaggi ai veicoli importati da imprese che non esercitano sul territorio delle Parti contraenti.
4 Le Parti contraenti riconoscono che una buona applicazione della presente conven- zione ricerca la concessione di agevolezze alle associazioni autorizzate per quanto concerne:
a. il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei diritti e tasse d’importazione richiesto dalle autorità doganali d’una Parte contraente per il nondiscarico dei documenti d’importazione temporanea previsti nella con- venzione;
b. il trasferimento delle divise nel caso di restituzione di diritti e tasse d’importazione secondo l’articolo 27 della convenzione;
c. il trasferimento delle divise necessarie al pagamento dei moduli di importa- zione temporanea, e di circolazione internazionale, inviati alle associazioni autorizzate dalle associazioni o federazioni corrispondenti.
In fede di che, i sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo.
Fatto a Ginevra, il diciotto maggio millenovecentocinquantasei, in un solo esem- plare, nelle lingue inglese e francese, i cui testi fanno ugualmente fede.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione l’8 ottobre 201338
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Afghanistan | 19 dicembre | 1977 A | 19 marzo | 1978 |
Algeria* | 31 ottobre | 1963 A | 29 gennaio | 1964 |
Arabia Saudita | 23 gennaio | 2003 A | 23 aprile | 0000 |
Xxxxxxx | 13 novembre | 1957 | 8 aprile | 1959 |
Azerbaigian | 8 maggio | 2000 A | 6 agosto | 0000 |
Xxxxxx | 18 febbraio | 1963 | 19 maggio | 1963 |
Bosnia e Erzegovina | 12 gennaio | 1994 S | 6 marzo | 0000 |
Xxxxxxxx | 7 ottobre | 1959 A | 5 gennaio | 1960 |
Cambogia | 8 aprile | 1959 A | 7 luglio | 1959 |
Cina Hong Konga | 6 giugno | 1997 | 1° luglio | 1997 |
Cipro | 2 febbraio | 0000 X | 00 xxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 31 agosto | 1994 S | 8 ottobre | 1991 |
Cuba | 16 settembre | 1965 A | 15 dicembre | 1965 |
Danimarca | 8 gennaio | 1959 A | 8 aprile | 1959 |
Finlandia | 23 maggio | 1967 A | 21 agosto | 1967 |
Francia | 20 maggio | 1959 | 18 agosto | 1959 |
Germania | 23 ottobre | 1961 | 21 gennaio | 1962 |
Grecia | 12 settembre | 1961 A | 11 dicembre | 0000 |
Xxxxxxx | 26 luglio | 1967 A | 24 ottobre | 1967 |
Italia | 29 marzo | 1962 | 27 giugno | 1962 |
Kirghizistan | 2 aprile | 1998 A | 1° luglio | 1998 |
Lituania | 3 gennaio | 2003 A | 3 aprile | 0000 |
Xxxxxxxxxxx | 28 gennaio | 1964 | 27 aprile | 1964 |
Macedonia | 20 dicembre | 0000 X | 00 xxxxxxxx | 0000 |
Xxxxxxx | 14 maggio | 2013 A | 12 agosto | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 23 ottobre | 2006 S | 3 giugno | 2006 |
Norvegia | 11 luglio | 1966 A | 9 ottobre | 1966 |
Paesi Bassib | 27 luglio | 1960 | 25 ottobre | 1960 |
Polonia | 6 maggio | 1959 | 4 agosto | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 8 maggio | 1967 A | 6 agosto | 1967 |
Regno Unito | 30 luglio | 1959 | 28 ottobre | 1959 |
Gibilterra | 6 novembre | 1959 | 4 febbraio | 1960 |
Guernesey | 30 luglio | 1959 | 28 ottobre | 1959 |
Isola di Man | 30 luglio | 1959 | 28 ottobre | 1959 |
Jersey | 30 luglio | 1959 | 28 ottobre | 1959 |
Romania* | 7 gennaio | 1966 A | 7 aprile | 1966 |
Serbia | 12 marzo | 2001 S | 27 aprile | 1992 |
38 RU 1960 1083, 1975 472, 1983 519, 2004 3673, 2009 65 e 2013 3529.
Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
Stati partecipanti | Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S) | Entrata in vigore | ||
Sierra Leone | 13 marzo | 1962 S | 27 aprile | 1961 |
Singapore | 15 agosto | 1966 S | 9 agosto | 0000 |
Xxxxxxxx | 3 novembre | 1992 S | 25 giugno | 1991 |
Spagna | 17 novembre | 1958 A | 8 aprile | 1959 |
Svezia | 16 gennaio | 1958 | 8 aprile | 0000 |
Xxxxxxxx* | 7 luglio | 1960 | 5 ottobre | 1960 |
Turchia | 10 maggio | 2005 A | 8 agosto | 2005 |
Ungheria | 23 luglio | 1957 | 8 aprile | 1959 |
Unione Europea | 1° febbraio | 1996 A | 1° maggio | 1996 |
Uzbekistan | 11 gennaio | 1999 A | 11 aprile | 1999 |
* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.
a Dal 20 dic. 1960 al 30 giu. 1997, la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d’estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu., la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997
b Al Regno in Europa.
Riserve e dichiarazioni
Algeria
L’Algeria non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 38 della con- venzione.
Romania
La Repubblica socialista di Romania non si considera vincolata dalle disposizioni dell’articolo 38, capoversi 2 e 3 della convenzione, ritenendo che una controversia relativa all’interpretazione e all’applicazione della convenzione potrà essere sotto- posta all’arbitrato solamente previo consenso di tutte le parti in litigio.
Svizzera
La convenzione s’applica parimenti al Principato del Liechtenstein fintantoché esso sarà vincolato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.39
39 RS 0.632.112.514