COMUNE DI CORATO
N. d’ordine 29 /C
ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
OGGETTO: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL 2019.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di febbraio in Corato nella Sala Comunale il Commissario Straordinario con l’assistenza del Segretario Generale Xxxx. Xxxxx X'Xxxxxxx esamina ed assume le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (COI POTERI DEL CONSIGLIO)
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del
D. Lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere:
- il Dirigente del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica: favorevole, x.xx Dott. Xxxx Xx Xxxx;
- il Dirigente del Settore Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile: favorevole, x.xx Dott. Xxxx Xx Xxxx;
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell’IMU e della TARI, anche della TASI, il tributo per i servizi indivisibili, destinato a finanziare i costi dei servizi comunali cosiddetti “indivisibili”;
VISTI gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito dalla Legge 2 maggio 2014, n.
68, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TASI;
TENUTO CONTO che:
– il tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere destinato alla copertura dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo stesso, ai sensi del comma 682, lettera b), punto 2) dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;
– il comma 676 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 fissa nella misura dell’1 per mille l’aliquota di base della TASI e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre tale aliquota fino all’azzeramento;
− il comma 677 (richiamato dal comma 640) dell’art. 1 della legge n. 147/2013, impone ai Comuni il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge
statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
− il citato comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, come modificato dalla Legge n. 190/2014, dispone inoltre che per gli anni 2014 e 2015 l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
− il citato comma 677, ultimo periodo, dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, prevede che i limiti stabiliti dai due precedenti punti possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliare ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011;
− il comma 678 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del suddetto art. 1 della legge n. 147/2013. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I Comuni possono modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;
– il comma 681 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10% ed il 30% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare. Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all’anno 2015;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 09/12/2016 avente ad oggetto. “Contratti di locazione a canone concordato. Accordo territoriale per il Comune di Corato. Approvazione schema”, in virtù della quale, a partire dal 2017, è applicabile la riduzione al 75 per cento dell’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal Comune;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 16/05/2018 avente ad oggetto: “Contratti di locazione a canone concordato. Accordo territoriale per il Comune di Corato. Modifica Allegato 1”;
PRESO atto che, allo stato attuale, non risulta sottoscritto il suddetto Accordo territoriale per il Comune di Corato;
VISTO il regolamento Comunale per l’applicazione della TASI, approvato con propria deliberazione n. 26 del 08/09/2014, ed in particolare l’art. 4, comma 6 che recita: “Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI, calcolata applicando l’aliquota corrispondente; la restante parte deve essere corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare”.
RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura dei servizi indivisibili come individuati nel regolamento TASI, di approvare le aliquote del tributo in oggetto nelle misure e modi di seguito indicati:
a) Abitazioni principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura del 2
‰ (due per mille);
b) Immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l’operatore economico, la cui attività si svolge nell’immobile oggetto di applicazione del tributo, sia lo stesso tenuto al pagamento del tributo, nella misura dell’1,75 ‰ (uno virgola settantacinque per mille);
c) Immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, gli immobili di categoria B e le aree fabbricabili, nella misura del 2 ‰ (due per mille);
d) Fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,5‰ (zero virgola cinque per mille);
a) Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dell’1 ‰ (uno per mille);
Nel caso in cui l’unità immobiliare, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura del 10%, calcolato applicando l’aliquota per tale tipologia di immobili. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare;
Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, l’occupante non versa nulla, mentre il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare versa la TASI nella misura del 90%, calcolato applicando l’aliquota per tale tipologia di immobili;
PRESO ATTO che la determinazione delle aliquote di cui sopra avviene sulla base della necessità di garantire il gettito necessario volto alla copertura dei cosiddetti servizi indivisibili;
CONSIDERATO che applicando le aliquote e le detrazioni della TASI viene garantito un gettito quantificato in via presunta in € 2.200.000,00, destinato a finanziare quota parte dei costi dei servizi indivisibili individuati nel regolamento del tributo e quantificati complessivamente, nel redigendo bilancio di previsione 2019, in € 3.645.265,91;
RICHIAMATO il settimo periodo del comma 688 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito, da ultimo, dall’art. 1 del Decreto legge n. 88/2014, che testualmente recita: “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”;
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
RICHIAMATO in particolare il comma 683 del sopra citato articolo 1, della Legge n. 147/2013, il quale stabilisce che: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2018, il cui articolo unico, comma 1, recita: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019, il cui articolo unico, comma 1, recita: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019”;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanze Personale e Tributi, dott. Xxxx Xx Xxxx, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE per l’anno 2019 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI), di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, come di seguito indicate:
a) abitazioni principali ed altre unità immobiliari ad esse equiparate, così come definite ai fini IMU, classificate catastalmente nelle categorie A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze classificate catastalmente nelle categorie C2, C6 e C7 (una per categoria), nella misura del 2 ‰ (due per mille);
b) immobili classificati catastalmente nelle categorie A10, C1, C3 e D, a condizione che l’operatore economico, la cui attività si svolge nell’immobile oggetto di applicazione del tributo, sia lo stesso tenuto al pagamento del tributo, nella misura dell’1,75 ‰ (uno virgola settantacinque per mille);
c) immobili delle categorie catastali di cui al punto precedente, non rientranti in tali condizioni, gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, gli immobili di categoria B e le aree fabbricabili, nella misura del 2 ‰ (due per mille);
d) fabbricati rurali ad uso strumentale, nella misura dello 0,5% (zero virgola cinque per mille);
e) fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dell’1 ‰ (uno per mille);
e, per l’effetto, di confermare le aliquote vigenti nel 2018;
Nel caso in cui l’unità immobiliare, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI nella misura del 10%, calcolato applicando l’aliquota per tale tipologia di immobili. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Nel caso in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 ed A9, l’occupante non versa nulla, mentre il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare versa la TASI nella misura del 90%, calcolato applicando l’aliquota per tale tipologia di immobili.
3) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
4) DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione alla “S. I. x T. – Servizi Innovativi per il Territorio spa” e al Settore Finanze, Personale e Tributi, per i provvedimenti consequenziali, e la sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente e sul portale del Federalismo Fiscale.
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Leuci
Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene sottoscritto.
IL Commissario Straordinario | IL Segretario Generale |
Dott.ssa Rossana Riflesso | Dott. Xxxxx X'Xxxxxxx |
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal (N. Reg. Pubb.), giusta relazione del messo comunale;
• è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione; |
perché dichiarata immediatamente eseguibile; |
Dalla Sede Comunale, lì
IL Segretario Generale |
Dott. Xxxxx X'Xxxxxxx |