SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
approvato con determinazione n. 2015/87/0154 CIG 6417122897 e CUP H99J15002370004
Rep. n.
CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO DI FORNITURA OGGETTO: NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DI N. 14 DISPOSITIVI OMOLOGATI PER LA RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI AI LIMITI MASSIMI DI VELOCITÀ ED ALLE INFRAZIONI COMMESSE ALLE INTERSEZIONI REGOLATE DA SEMAFORO - ART. 146 - ART. 142 C.D.S. E SERVIZI CONNESSI.
L’anno il giorno del mese di nella residenza comunale di Padova oppure presso gli Uffici del Settore Polizia Locale e Protezione Civile di Xxx Xxxxx, 00.
Avanti a me dott. , Direttore Segretario Generale del Comune di Padova oppure Vice Segretario Generale in sostituzione del Segretario Generale del Comune di Padova, temporaneamente impedito, e, come tale, Ufficiale Rogante del Comune stesso, si sono personalmente costituiti i signori:
- Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a il , domiciliato per la carica presso la Sede Municipale, il quale interviene nel presente atto nella qualifica di Dirigente del Settore Polizia Locale e Protezione Civile del Comune di Padova, con sede a Padova in Via Del Municipio n. 1, e, quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, (c.f. del Comune: 00644060287).
- , nato a il , residente a in Via/Piazza
n. , il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di
dell’impresa , con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero
e, quindi, in nome e per conto della stessa (c.f. dell'impresa: ), in appresso denominata Appaltatore.
oppure (alternativa per il caso di R.T.I. di cui all'art. 34, c. 1, lett. d)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di della
, con sede a in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese con la ( mandante), avente sede a , in Via/Piazza n. , iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da mandato speciale conferito mediante scrittura privata autenticata in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, e procura conferita mediante atto pubblico in data rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure in alternativa
come da mandato speciale con procura conferiti mediante atto pubblico/scrittura privata autenticata in data rep. Notaio dott. di , in atti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e, quindi, in nome e per conto della mandataria e della mandante del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (c.f. della
mandataria: ; c.f. della mandante: ).
oppure (per il caso di Consorzi di cui all'art. 34, c. 1, lett. e, f)
il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di legale
rappresentante del Consorzio , con sede a in
Via/Piazza n. , iscritto nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al numero , come da atto costitutivo in data
rep. racc. Notaio dott. in , in atti, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.f. del consorzio: ).
I comparenti, della cui identità personale e qualifica sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto:
si premette
- che con determinazione n. , si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Appaltatore e all’impegno della spesa di € , IVA compresa;
- che, a seguito di determinazione n. , con cui si è proceduto alla chiusura del procedimento di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'Impresa, è divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva;
- che sono trascorsi trentacinque giorni dall’avvenuta comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione (art. 11, c. 10, D.lgs. 163/2006);
- che è stata acquisita la comunicazione antimafia di cui all’art. 84, c. 2 del D.lgs. n. 159/2011.
OPZIONE nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 + eventualmente 45 giorni ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).
Il Comune di Padova, considerato che è decorso il termine di cui all’art. 92,
c. 2, D.lgs. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell’informazione antimafia come consentito all’art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011.
L’Amministrazione recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell’Appaltatore successivamente alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 92, c. 3 e 4, del citato X.Xxx. n. 159/2011.
- (solo in caso di aggiudicazione a S.p.A., s.a.p.a., S.r.l., coop a r.l., società consortili per azioni e a r.l.) che l’Appaltatore ha effettuato/che le Imprese facenti parte del Raggruppamento hanno effettuato la comunicazione prevista dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991;
- che si è provveduto alla pubblicazione dell'esito della gara;
(EVENTUALE) – che l’Appaltatore ha dichiarato di voler procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006;
- che con determinazione n. del Dirigente del Settore
, si è attestato in materia di convenzioni CONSIP ai sensi dell’art. 26, c. 3-bis, legge n. 488/1999, il rispetto delle disposizioni contenute nel c. 3 del succitato articolo;
tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue:
- ARTICOLO 1 - Documenti che costituiscono parte integrante del contratto.
Formano parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:
➢ il capitolato speciale d'appalto (d’ora in poi c.s.a),
➢ l'offerta economica
➢ l’offerta tecnica
I sopra menzionati documenti sono firmati dai contraenti con firma digitale. In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel c.s.a. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute.
- ARTICOLO 2 - Affidamento - Corrispettivo dell'appalto e contabilizzazione della fornitura.
Il Comune di Padova affida all’Appaltatore il contratto di cui all’oggetto, per un importo complessivo di € ,
la fornitura sarà contabilizzata a corpo.
In materia di variazioni si applicano le disposizioni dell’art. 311, D.P.R. 207/2010.
La fornitura sarà soggetta a revisione del prezzo secondo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/2006.
- ARTICOLO 3 – Xxxxxx, decorrenza e penali.
L’appalto avrà la durata di 36 mesi con decorrenza dall’attivazione della fornitura, previa emissione del verbale di verifica di perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature installate e del certificato di collaudo.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza di tale periodo, di estendere la durata del contratto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante. L’Amministrazione Comunale avrà in alternativa la facoltà di riscattare le apparecchiature al costo di € 2.000,00 cadauna. In caso contrario la rimozione delle stesse sarà a cura e spese della ditta
aggiudicataria che dovrà rimuoverle entro 30 giorni dalla comunicazione della scelta effettuata in tal senso.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla installazione delle attrezzature entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi, dalla sottoscrizione del contratto, fatti salvi i tempi di rilascio di eventuali atti autorizzativi da parte del Comune di Padova. La ditta dovrà effettuare la fornitura entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla data di avvenuto collaudo positivo.
La penale di ritardo per la consegna della fornitura (art. 298, c. 1, del DPR 207/2010) è fissata nella percentuale dell’1 per mille dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
1. La stazione appaltante a tutela della qualità della fornitura e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di verificata violazione di tali norme. Si applica l’art. 298 del D.P.R. 5 ottobre 201, n. 207.
2. Senza esclusione alcuna di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste nel c.s.a., per le violazioni in appresso indicate verranno applicate alla ditta appaltatrice le seguenti penalità:
a) in caso di interruzione della fornitura, imputabile a carenze organizzative della ditta non riconducibili a gravi ed imprevedibili impedimenti: 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 24 ore di mancato funzionamento delle strumentazioni, a decorrere dalla ricezione del sollecito;
b) in caso di mancata ottemperanza, ovvero di ritardata esecuzione delle
disposizioni operative impartite dall’Ufficio Polizia Locale, in ordine alla esecuzione di eventuali interventi di riparazione o di manutenzione delle attrezzature: 0,3 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni 24 ore di ritardo dell’esecuzione dalla ricezione del sollecito.
3. L’applicazione della penale è subordinata alla formalizzazione alla ditta appaltatrice della contestazione di violazione accertata, da effettuarsi per iscritto anche per via telematica.
4. Trascorso il termine di 10 giorni per le controdeduzioni, da effettuarsi con le medesime modalità della contestazione, con provvedimento motivato del Responsabile del Servizio competente verrà applicata la penale; ove la ditta appaltatrice non provveda, l’Ente si rivarrà sulla somma depositata a garanzia.
5. In caso di applicazione di quanto previsto al precedente comma la ditta aggiudicataria dovrà reintegrare il deposito cauzionale definitivo al valore previsto dall’art.14 del presente capitolato entro 15 giorni dall’avvenuto prelievo da parte della stazione appaltante.
L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura
- ARTICOLO 4 - Oneri a carico dell'Appaltatore.
- Osservare l’art. 2, c. 3, D.P.R. n. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che prevede che le pubbliche amministrazioni estendano, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche nei confronti dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di beni o servizi a loro
favore.
Il Comune di Padova recede dal presente contratto nel caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da parte dei collaboratori dell'Appaltatore.
- Curare la preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti al rilascio dei necessari nulla osta.
- Fornire, su richiesta del Comune di Padova, l'elenco, non nominativo, dei lavoratori impegnati nel presente appalto con l'indicazione dell'anzianità retributiva, del livello di inquadramento e della qualifica, nel caso in cui nella successiva procedura di appalto sia previsto l'obbligo di assumere gli operatori dell'appaltatore uscente.
- ARTICOLO 5 - Osservanza contratti collettivi di lavoro.
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di
una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se la fornitura è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se la fornitura fosse già ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto)
In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura corrispondente all’inadempienza e qualora la stessa non sia immediatamente definita in attesa dell’accertamento definitivo nella misura massima dell’importo autorizzato per il subappalto.
Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione della fornitura, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
(EVENTUALE, solo nel caso in cui sia previsto il subappalto) L’Appaltatore risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma
di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito della fornitura eseguito, in base all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
- ARTICOLO 6 – Subappalto.
(EVENTUALE, nel caso l’Appaltatore abbia dichiarato di voler subappaltare)
La percentuale subappaltabile è pari al 30% dell’importo complessivo del contratto (art. 118 D.Lgs 163/2006).
L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
Ai sensi dell’art. 15 L. 180/11 l’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento.
Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.
Ai sensi dell'art.13, c. 2, lettera a), Legge n. 180/2011 i pagamenti delle prestazioni eseguite in subappalto a micro, piccole e medie imprese (così come definite all'art. 5 della predetta Legge) saranno corrisposti
direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e il relativo importo.
È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione della fornitura.
- ARTICOLO 7 – Forza maggiore
Trattandosi di pubblica fornitura, la stesso non può essere interrotta. In presenza di cause di forza maggiore che ne impediscano la regolare esecuzione, l’aggiudicatario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comando di Polizia Locale.
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 166, c. 1 e dell'art. 298, c. 4, D.P.R. 207/2010, qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi potranno essere riconosciuti all’Appaltatore solamente nei limiti del 5% dell’importo di contratto e dovranno essere provati in modo adeguato. L’Appaltatore dovrà altresì dimostrare d’aver predisposto ogni mezzo ragionevolmente possibile per prevenire ed evitare il verificarsi di tali danni. Oltre il limite di cui sopra, i danni da forza maggiore resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.
- ARTICOLO 8 - Pagamenti.
Il pagamento dei corrispettivi avverrà su presentazione di fatture trimestrali successivamente all'accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione,
confermato dal R.U.P., della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni contrattuali (art. 307, D.P.R. 207/2010). Detto accertamento deve essere effettuato entro il termine di 15 giorni dall’effettuazione della prestazione.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi è fissato in 30 giorni dalla presentazione della relativa fattura.
In materia di interessi per ritardato pagamento si applica quanto previsto dalla normativa vigente.
Non saranno corrisposte anticipazioni.
Ai sensi dell’art. 1194 del codice civile, l’Appaltatore acconsente comunque espressamente, con la sottoscrizione del presente contratto, che i pagamenti che gli verranno effettuati nel corso del rapporto contrattuale vengano imputati prioritariamente al capitale anziché agli interessi eventualmente maturati.
EVENTUALE IN CASO DI SUBAPPALTO
Qualora sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell’Amministrazione, l’Appaltatore ha l’obbligo di inserire le clausole di cui sopra relative a interessi e mora nel contratto di subappalto. Eventuali danni che derivassero alla stazione appaltante dal mancato inserimento di tali clausole saranno a carico dell’appaltatore.
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. In caso di mancata presentazione delle contestazioni i fatti relativi alla contabilizzazione oggetto del pagamento si intendono definitivamente accertati.
- ARTICOLO 9 - Pagamento delle retribuzioni.
Nel caso in cui vi fosse ritardo nel pagamento delle retribuzioni (compresi gli accantonamenti e le contribuzioni) da parte di qualunque ditta autorizzata a operare nell’ambito della fornitura, l’Amministrazione attuerà la procedura di cui all'art. 5 del D.P.R. 207/2010 che prevede, al verificarsi di determinate condizioni, il pagamento diretto delle retribuzioni ai lavoratori da parte della stazione appaltante con la relativa detrazione dell'importo delle stesse dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
- ARTICOLO 10 - Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.
I pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante bonifico bancario. Le spese per l'accredito dell'importo sono a carico dell'Impresa.
Ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, l’Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche:
presso la banca /la Società Poste Italiane S.p.A..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Signor
, nato a , il codice fiscale
.
L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/10.
L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore, subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo da parte dell'appaltatore nei rapporti con la propria controparte (subappaltatore, subcontraente) del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Il mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato, istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente notificato alla stazione appaltante.
Ai fini dell’applicazione di quanto disposto dall’art. 3, c. 5, L. 136/10, il CIG (codice unico di gara) è .e il CUP (codice unico di progetto) è
Il Codice Univoco Ufficio pubblicato in IPA è
- ARTICOLO 11 – Verifica finale della conformità delle prestazioni eseguite.
La verifica di conformità delle prestazioni sarà conclusa entro 30 (trenta) giorni dall’ultimazione dell’esecuzione della fornitura. Al termine delle operazioni verrà emesso il certificato di verifica della conformità della fornitura eseguita.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’Appaltatore, che dovrà anche mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari a eseguirla. Qualora l’Appaltatore non ottemperi, si provvederà ai sensi dell’art. 320, c. 2, del
D.P.R. 207/2010.
- ARTICOLO 12 - Cauzione definitiva.
L’impresa aggiudicataria ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
163/2006, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale per mezzo di fideiussione bancaria (o assicurativa). (In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%).
L’Aggiudicatario ha l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d’appalto – di produrre (almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio):
a) apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante la predetta fornitura, secondo le specifiche minime che seguono:
1- stipulata presso primaria compagnia di assicurazione;
2- la copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. prevede un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro;
3- il novero degli “assicurati” espressamente comprende, oltre all’appaltatore, il Comune di Padova, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti;
4- inoltre, risulta espressamente estesa, a parziale deroga dell’art. 1900
x.x., xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
0- xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ai seguenti rischi:
- RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- Danni a terzi cagionati da errato funzionamento;
- Danni a terzi da interruzione o sospensioni totali e parziali di attività;
- Danni a terzi da incendio;
- Danni a cose che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori.
b) Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del
D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), secondo le specifiche minime che seguono:
1- stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell’Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto;
2- prevede massimali adeguati all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato;
3- il novero degli “assicurati” espressamente comprende, oltre all’appaltatore, il Comune di Padova, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti;
4- inoltre risulta espressamente estesa:
-a parziale deroga dell’art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
-alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa;
(Qualora l’appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, potrà ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo corredando le medesime di appendice dalla quale risultino i sopra menzionati requisiti, qualora mancanti).
(EVENTUALE, in caso di raggruppamento o consorzio)
ARTICOLO 13 – Quota di partecipazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese. (oppure) Quota di partecipazione al Consorzio di cui all’art. 34 c. 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi del c. 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 vengono indicate le seguenti parti / percentuali di esecuzione della fornitura, per ogni singola impresa, che corrispondono senza alcuna modifica a quelle indicate in sede di offerta:
ARTICOLO 14 -_Clausola risolutiva e cessione del contratto.
Il Comune di Padova si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei modi e termini di cui all'art. 134 del D.Lgs. 163/06.
Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n. 135/2012, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26,
c. 1, della Legge n. 488/1999 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'appaltatore acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.
Inoltre ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le parti convengono che il contratto si risolva qualora si configurino le seguenti condizioni:
a) messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività della ditta aggiudicataria;
b) mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente della ditta aggiudicataria;
c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e
mancata applicazione dei contratti collettivi;
d) protratta interruzione non motivata della fornitura per oltre 10 giorni;
E’ comunque facoltà dell’Amministrazione Comunale dichiarare a suo insindacabile e motivato giudizio risolto il contratto di fornitura senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od altra qualsiasi formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.
Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa, con l’incameramento della cauzione definitiva salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza dell’avvenuta risoluzione del contratto.
La risoluzione del contratto opererà di diritto qualora la Ditta appaltatrice cessi di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero qualora sopravvenga qualsiasi causa che impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero venga cancellata dal Registro delle Imprese.
L’Amministrazione ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In questo caso, essa è tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, nonché al pagamento, a titolo di indennizzo, di una
somma pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.
L’Amministrazione avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, tramite
dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di gravi inadempienze, tra cui:
a) mancata prestazione della fornitura entro il termine stabilito;
b) addebito di tre contestazioni comportanti penalità, ai sensi dell’art. 21 del presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto. In tal vaso l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai senso dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di decesso del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto. Si applica l’art. 116 del
D. Lgs. n. 163/2006 nei casi di cessione d’azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni, mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione Comunale, ove la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione di detti Enti.
La cessione dei crediti derivanti dal contratto potrà avvenire con i limiti e le modalità previste dall’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006.
Le deleghe all’incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.
- ARTICOLO 15 - Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata del 23 luglio 2014. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l’elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella fornitura a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.
Qualora le “informazioni antimafia” di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.
L’appaltatore si impegna ad inserire clausole risolutive espresse, anche nei
contratti di subappalto, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subappaltatori e subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 84, c. 3 del D.lgs 159/2011, rese dalle Prefetture.
L’appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto e negli altri eventuali sub contratti analogo obbligo.
Tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.
L’appaltatore si impegna a non stipulare contratti di subappalto o altri subcontratti con soggetti che hanno partecipato alla procedura di aggiudicazione del presente contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.
La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa subappaltatrice porterà alla revoca immediata dell’autorizzazione al subappalto.
- ARTICOLO 16 - Controversie.
La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l’Appaltatore e l’Amministrazione durante l’esecuzione del servizio, sarà
rimessa alla competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. È quindi esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l’Appaltatore dall’obbligo di proseguire con la fornitura. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l’ipotesi di cui all’art. 1460 c.c..
- ARTICOLO 17 - Spese contrattuali
Ai sensi dell'art. 139 DPR 207/2010 e dell'art. 33, c. 35, DL 179/12 (convertito il L. 221/12), le spese di contratto, di registro e accessorie del presente atto, inerenti e conseguenti, a esclusione dell’I.V.A., nonché le spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di avvenuta aggiudicazione sui quotidiani, sono poste a carico dell'appaltatore che ha già provveduto ai relativi versamenti. Si richiede la registrazione a tassa fissa essendo l’importo della fornitura soggetto a I.V.A.
- ARTICOLO 18 - Informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Il Comune di Padova, come sopra rappresentato, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs.
n. 196/2003, informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Le parti mi dispensano dalla lettura del/gli allegato, dichiarando di approvarlo/li in ogni sua/ loro parte.
Quest’atto, redatto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, si compone di n. facciate scritte per intero e quanto di questa ed è
stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo accettano e lo sottoscrivono con firma digitale.
Io, Ufficiale Rogante del Comune di Padova, attesto che le firme digitali sono state apposte in mia presenza e che il presente atto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico.
Allegato
CLAUSOLE CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA CAUZIONE DEFINITIVA
- La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi e oneri assunti con il contratto.
La stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro.
- Il pagamento delle somme dovute in base al presente atto di fidejussione, sarà effettuato dal garante entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta dal Comune di Padova, senza preventivo consenso da parte della Ditta obbligata che nulla potrà eccepire al garante in merito al pagamento stesso.
- Il garante rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, codice civile e al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c..
- Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere opposto, in nessun caso, all’Ente Garantito.
- La cauzione si estingue nei modi e nei termini previsti dall’art. 113 D.Lgs. 163/06. L’ammontare residuo della garanzia si estingue dopo l’emissione del certificato di conformità della fornitura e comunque di diritto entro 60 giorni dalla conclusione del servizio.
- Il Foro competente è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l’Ente Garantito per qualsiasi controversia che possa sorgere tra l’Ente Garantito e il Garante.
N.B. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese nella garanzia fidejussoria dovrà espressamente risultare che il contraente è:
(Capogruppo) del R.T.I. in nome e per conto proprio e della/e (Mandante/i).