Contract
A) Disposizioni generali
Condizioni Generali di Contratto
Articolo 1 Area di validità, forma
(1) Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) valgono per tutte le nostre relazioni commerciali con nostri clienti (“Acquirenti“). Per contratti stipulati nell'ambito del nostro online-shop valgono anche le corrispondenti disposizioni delle presenti CGC per l'online-shop. Le CGC della presente sezione A) valgono solamente se l'acquirente è imprenditore (articolo 14 BGB). Le disposizioni specifiche della sezione B) valgono anche se l'acquirente è consumatore.
(2) Le nostre CGC valgono in modo esclusivo. Condizioni Generali di Contratto diverse, opposte o integrative del cliente diventano parte del contratto solamente se e per quanto noi abbiamo esplicitamente acconsentito alla loro validità. Tale requisito del consenso vale in ogni caso, ad esempio anche quando noi, essendo a conoscenza delle CGC dell’acquirente, eseguiamo senza riserve la fornitura all’acquirente.
(3) Accordi presi individualmente in singoli casi con l’acquirente (compresi accordi paralleli, integrazioni e modifiche) in ogni caso hanno priorità rispetto alle disposizioni delle presenti CGC. Con la riserva della prova contraria, per il contenuto di tali accordi fa fede un contratto scritto ovvero la nostra conferma scritta.
(4) Dichiarazioni e segnalazioni dell’acquirente (per esempio: imposizione di termini, segnalazione di vizi, recesso o riduzione) che abbiano rilevanza giuridica riguardo il contratto devono essere fatte per iscritto, vale a dire in forma scritta o testuale (per esempio lettera, email, telefax). Le forme richieste dalla legge e ulteriori evidenze, in particolare in presenza di dubbi sulla legittimazione del dichiarante non sono pregiudicate.
Articolo 2 Stipula generale del contratto
(1) Le nostre offerte sono libere e non vincolanti. Ciò vale anche se abbiamo trasmesso all’acquirente cataloghi, documentazione tecnica (p. es.: disegni, piani, calcoli, calcoli preventivi, riferimenti a norme DIN), altre descrizioni di prodotti o documentazione, anche in forma elettronica, di cui ci riserviamo il diritto di proprietà e di autore.
(2) L’ordinazione della merce da parte dell’acquirente costituisce offerta di contratto vincolante. Per quanto dall’ordine non si evinca diversamente, siamo autorizzati ad accettare tale offerta di contratto entro due settimane dalla sua ricezione presso di noi.
(3) L’accettazione dell'ordine può essere dichiarata per iscritto (p. es.: tramite dichiarazione di conferma ordine) oppure tramite consegna della merce all’acquirente.
Articolo 3 Stipula del contratto nell'online-shop
(1) La presentazione e pubblicizzazione di articoli nel nostro online-shop non costituisce offerta vincolante di stipula di un contratto di acquisto.
(2) Le ordinazioni nell'ambito dell'online-Shop si effettuano cliccando sul pulsante "Ordinare con obbligo di pagamento". Con ciò l'acquirente emette un ordine giuridicamente valido. L'acquirente è legato alla sua ordinazione per il periodo di due settimane dall'emissione dell'ordine.
(3) Confermeremo la ricezione dell'ordine nell'online-shop senza indugio tramite email. Tale email non costituisce accettazione vincolante dell'ordine, a meno che in essa, oltre alla conferma della ricezione, non venga confermata anche l'accettazione.
(4) Il contratto si realizza solo se accettiamo l'ordine online tramite dichiarazione di accettazione oppure tramite fornitura della merce ordinata.
(5) Qualora la fornitura della merce da voi ordinata non dovesse essere possibile, ad esempio perché la corrispondente merce non è a magazzino, non emetteremo alcuna dichiarazione di accettazione. In tal caso il contratto non si perfeziona. Informeremo immediatamente di tale circostanza e rimborseremo immediatamente un corrispettivo già ricevuto.
(6) Siamo titolari dei diritti d'autore su tutte le immagini, filmati e testi pubblicati nel nostro online-shop. L'utilizzo delle immagini, dei filmati e dei testi non è permesso senza il nostro esplicito consenso.
Articolo 4 Termine e ritardo della fornitura, fornitura e passaggio del rischio
(1) Il termine di fornitura viene concordato individualmente, ovvero da noi comunicato nell'accettazione dell'ordine.
(2) Qualora, per ragioni di cui non dobbiamo rispondere, non fossimo in grado di adempiere a termini di consegna vincolanti (mancata disponibilità della prestazione), informeremo immediatamente l’acquirente di ciò comunicando al contempo il nuovo termine di consegna previsto. Qualora l'adempimento non fosse disponibile nemmeno al nuovo termine di fornitura, siamo autorizzati a recedere interamente o parzialmente dal contratto. Renderemo immediatamente un corrispettivo già erogato dall’acquirente. In particolare la non tempestava fornitura da parte dei nostri fornitori in tale senso vale come caso di mancata disponibilità della prestazione, se né noi né il nostro fornitore abbiamo colpa oppure se nel singolo caso non siamo tenuti all’approvvigionamento.
(3) Qualora non rispettassimo termini di fornitura concordati in modo vincolante e fossimo tenuti a rispondere di ciò, rispondiamo per il risarcimento di un danno dimostrato dall'acquirente, a meno che il ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore.
(4) I diritti dell’acquirente secondo l’articolo 8 delle presenti CGC e i nostri diritti per legge, in particolare in presenza di esclusione dall’obbligo di adempimento (p. es.: a causa dell’impossibilità o dell'onerosità della fornitura e/o dell’adempimento successivo) non sono pregiudicati.
(5) Merci da noi fornite sono, per principio, escluse dalla resa. Ciò non vale se la merce è difettosa. Qualora, in via eccezionale, venga ammessa una restituzione, ciò è possibile solamente entro 4 settimane dall'emissione della fattura e nello stato originale, ovvero nell'imballaggio originale. Viene rimborsato il prezzo corrente nel giorno della resa. Si addebitano i diritti correnti. Se il prezzo di fornitura è inferiore al prezzo quotidiano, si rimborsa il prezzo di fornitura. I pneumatici forniti possono avere un età di fino a 3 anni. Entro tale periodo non accettiamo reclami dovuti alla marcatura DOT.
(6) La fornitura avviene da magazzino, ove si trova anche il luogo di adempimento per la fornitura e l’eventuale fornitura successiva. Su richiesta e a spese dell’acquirente la merce viene spedita in un altro luogo di destinazione (acquisto per spedizione). Per quanto non sia stabilito diversamente, siamo autorizzati a stabilire da noi stessi il tipo di spedizione (in particolare l’impresa di trasporto, la via di spedizione, l’imballaggio).
(7) I rischi di distruzione accidentale e di deterioramento accidentale passano capo all’acquirente al più tardi con la consegna. Nel caso dell’acquisto per spedizione i rischi di distruzione accidentale e di deterioramento accidentale della merce, come anche il rischio del ritardo, passano in capo all’acquirente al momento della consegna della merce allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona o ente incaricato dell’esecuzione della spedizione. Per quanto sia concordata l’esecuzione di un collaudo di accettazione, esso è decisivo per il passaggio del rischio.
Articolo 5 Prezzi e condizioni di pagamento
(1) Qualora nel caso singolo non sia concordato diversamente, valgono i prezzi attuali al momento della stipula del contratto, nominatamente xxxxxx xxxxxxxxx più IVA di legge. Nel caso della vendita per spedizione (articolo 4 capoverso 7) l’acquirente sopporta le spese di spedizione a partire dal magazzino e le spese di un’assicurazione di trasporto eventualmente desiderata dall’acquirente.
(2) Tutti i prezzi indicati nel nostro online-shop sono prezzi netti di acquisto (quindi IVA di legge esclusa) e sono da intendere non comprensivi di eventuali spese di spedizione. Le spese di spedizione sono riportate nelle indicazioni di prezzo nel nostro online-shop. Inoltre il prezzo comprensivo di XXX e spese di spedizione viene indicato nella maschera di conferma, prima dell'invio dell'ordine.
(3) Le nostre richieste scadono al pagamento senza sconti immediatamente alla ricezione della nostra fattura da parte del cliente.
(4) Sono disponibili le seguenti modalità di pagamento:
Addebito diretto
L'acquirente ci deve conferire un mandato base SEPA / mandato SEPA tra aziende. La presentazione della richiesta di incasso avviene 10 giorni dalla data della fattura. Il termine di preavviso per l’annuncio (preavviso della richiesta di incasso) viene ridotto a 5 giorni. L'acquirente assicura di provvedere alla copertura sul conto. Spese dovute a una mancata riscossione o al riaddebito della richiesta di incasso sono a carico dell'acquirente, a condizione che il riaddebito della richiesta di incasso non sia stato causato da noi.
Qualora sia concordato l'addebito diretto, con esso il nostro cliente rinuncia, nei nostri confronti e nei confronti delle sue banche, per la durata del rapporto commerciale e durante il periodo di validità del nostro accordo sull'addebito diretto, al diritto di revoca dei pagamenti a lui spettante nei confronti delle sue banche. Il cliente comunicherà tale rinuncia alle sue banche e, su richiesta, ce ne darà informazione.
Carta di credito
Il cliente può pagare tramite carta di credito. Accettiamo le carte VISA, Mastercard/Eurocard.
PayPal/paydirekt
Il cliente può pagare in modo semplice e sicuro tramite PayPal e paydirekt.
(5) Senza doverne dare ragione, noi, come venditore, possiamo pretendere il pagamento anticipato per singoli clienti e singoli contratti. Non siamo obbligati ad accettare assegni o cambiali. Se li prendiamo, ciò avviene solo a scopo di adempimento.
Per negozi con imprese siamo autorizzati a pretendere interessi di mora, in caso di ritardo dei pagamenti, in ragione di 8 punti percentuali oltre in rispettivo tasso di interesse base in vigore. Il diritto di far valere pretese maggiori per danni dovuti al ritardo non è escluso. Ai nostri clienti spetta esplicitamente il diritto di dimostrare che non è sorto danno, ovvero che il danno sorto è sensibilmente minore a quello da noi fatto valere. Possiamo addebitare costi aggiuntivi di sollecito per l'importo di 7,50 euro per ogni sollecito.
Al cliente spetta un diritto di ritenzione solo per quanto si tratti dello stesso rapporto contrattuale. Il cliente non è autorizzato a conguagliare le sue richieste contro le nostre, a meno che le contropretese non siano constate in modo giuridicamente valido e indiscusse.
Articolo 6 Riserva di proprietà
(1) Ci riserviamo la proprietà alle merci vendute fino al completo pagamento di tutte le nostre pretese attuali e future derivanti dal contratto di acquisto e da un rapporto commerciale in corso (richieste accertate).
(2) Le merci sottoposte a riserva di proprietà non possono essere cedute a terzi oppure costituite in pegno prima del completo pagamento delle richieste accertate. L’acquirente è tenuto a informarci immediatamente per iscritto se viene presentata richiesta di procedura concorsuale ovvero se vi sono pretese di terzi (per esempio: pignoramenti) sulle merci di nostra proprietà.
(3) In caso di condotta dell'acquirente contraria al contratto, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo d'acquisto scaduto, siamo autorizzati a riprendere possesso, in qualsiasi momento, della merce da noi fornita, montata o non montata. L'acquirente ci riserva espressamente il diritto di prendere possesso della merce soggetta a riserva di proprietà in qualsiasi luogo. Siamo anche autorizzati allo smontaggio. Il rispettivo possessore della merce è irrevocabilmente autorizzato dall'acquirente a consegnarci la merce. Il reimpossessamento della merce oggetto dell’acquisto costituisce anche recesso dal contratto. Dopo il reimpossessamento della merce oggetto dell’acquisto siamo autorizzati alla sua valorizzazione, il ricavato della rivalorizzazione viene accreditato sul debito del cliente, previa decurtazione di un congruo importo per le spese di valorizzazione. Qualora l’acquirente non paghi il prezzo di acquisto, possiamo far valere tali diritti solo se prima abbiamo concesso, senza successo, un termine congruo per il pagamento oppure se una tale concessione di termine può essere omessa secondo le prescrizioni di legge.
(4) Fino alla revoca secondo il punto sottostante (c) l’acquirente è autorizzato a rivendere e/o a elaborare le merci sottoposte a riserva di proprietà nell’ambito dell’ordinaria attività commerciale. In tal caso valgono le seguenti disposizioni integrative.
(a) La riserva di proprietà si estende ai prodotti risultanti dalla lavorazione, miscelazione o abbinamento delle nostre merci per il loro completo valore, ove noi siamo da considerare produttori. Qualora in presenza di una lavorazione, miscelazione o abbinamento con merci di terzi, il loro diritto di proprietà resti in essere, noi acquistiamo comproprietà in ragione del valore di fattura delle merci lavorate, miscelate o abbinate. Peraltro per il prodotto che si forma vale lo stesso delle merci fornite con riserva di proprietà.
(b) L’acquirente cede sin d’ora a noi i diritti che si formano nei confronti di terzi nella rivendita della merce o del prodotto, interamente ovvero per l’importo della nostra eventuale quota di comproprietà, a titolo di garanzia, secondo il capoverso precedente. Noi accettiamo la cessione. Gli obblighi dell’acquirente di cui al capoverso 2 valgono anche riguardo i diritti ceduti.
(c) L’acquirente resta autorizzato, accanto a noi, alla riscossione delle pretese. Fintanto che l’acquirente soddisfa puntualmente i suoi obblighi nei nostri confronti, non sussiste vizio della sua capacità di soddisfare e noi non facciamo valere la riserva di proprietà esercitando uno dei diritti di cui al capoverso 3, ci impegniamo a non riscuotere il diritto. Se ciò, invece, fosse il caso, possiamo pretendere che l’acquirente ci renda noti i diritti ceduti e i loro debitori, ci dia tutti i dati necessari alla riscossione, ci consegni tutta la documentazione correlata e che comunichi ai debitori (terzi) la cessione. Inoltre, in tal caso, siamo autorizzati a revocare l’autorizzazione dell’acquirente di ulteriore rivendita ed elaborazione delle merci sottoposte a riserva di proprietà.
(d) Qualora il valore delle garanzie superi il valore delle nostre pretese di più del 10%, su richiesta dell'acquirente, libereremo garanzie a nostra scelta.
Articolo 7 Diritti dell’acquirente per vizi
(1) Per i diritti dell’acquirente in caso di vizi materiali o legali (compresa fornitura errata o in quantitativo minore e montaggio non a regola d’arte o istruzioni di montaggio errate) valgono le prescrizioni di legge, per quanto non sia stabilito diversamente nel seguito. Le prescrizioni specifiche di legge per forniture finali a un utente restano valide in ogni caso (revoca fornitura secondo articoli 478, 479 BGB).
(2) La nostra responsabilità per vizi è anzitutto quella sull’accordo stipulato sulle caratteristiche della merce. Per quanto le caratteristiche non sono state concordate, la presenza o meno di vizi deve essere valutata in base alle prescrizioni di legge (articolo 434 capoverso 1 frasi 2 e 3 BGB). Non rispondiamo di affermazioni pubbliche del produttore o di altri terzi (per esempio: affermazioni pubblicitarie).
(3) I diritti dovuti a vizi spettanti all’acquirente presuppongono che egli abbia adempiuto ai suoi obblighi di esame e segnalazione (articoli 377, 381 HGB). Qualora al momento della fornitura, dell’esame o in un qualsiasi momento successivo dovesse presentarsi un vizio, l’acquirente deve darcene immediatamente segnalazione scritta. In ogni caso i vizi evidenti devono esserci segnalati entro 8 giorni lavorativi dalla fornitura (ricevimento presso l'acquirente) e vizi non riconoscibili al momento dell'esame entro lo stesso termine a partire dalla loro identificazione. Qualora l’acquirente ometta il regolare controllo e/o la segnalazione di vizio, la nostra responsabilità per il vizio non segnalato, ovvero non tempestivamente oppure non regolarmente segnalato, è esclusa secondo le prescrizioni di legge.
(4) Qualora la cosa fornita presenti vizi, possiamo anzitutto scegliere se vogliamo prestare adempimento successivo tramite eliminazione del vizio (miglioria successiva) oppure tramite fornitura di una cosa priva di vizi (fornitura sostitutiva). Il nostro diritto di rifiutare l’adempimento successivo in presenza dei presupposti di legge non viene pregiudicato.
(5) L’acquirente è tenuto a concederci il tempo necessario e l’opportunità di eseguire l’adempimento successivo dovuto, in particolare a metterci a disposizione la merce reclamata a scopo di controllo. Nel caso della fornitura sostitutiva l’acquirente è tenuto a renderci la cosa viziata in base alle prescrizioni di legge. Se in origine non eravamo tenuti al montaggio, l’adempimento successivo non comprende lo smontaggio della cosa viziata, né il suo rimontaggio.
(6) Gli oneri necessari al controllo e all'adempimento successivo, in particolare i costi di trasporto, trasferta, lavoro e materiale (non le spese di smontaggio e rimontaggio) sono a carico nostro se è effettivamente presente un vizio.
Altrimenti possiamo pretendere dall’acquirente il rimborso delle spese sorte per richieste di eliminazione vizi ingiustificate (in particolare spese di controllo e trasporto), a meno che l'assenza di vizi non fosse rilevabile da parte dell’acquirente.
(7) Se l’adempimento successivo non ha avuto successo, oppure se un termine imposto dall’acquirente per l’adempimento successivo è trascorso senza esito oppure se può essere omesso in base alle prescrizioni di legge, l’acquirente può recedere dal contratto di acquisto oppure ridurre il prezzo d’acquisto. In caso di vizio irrilevante non sussiste, però, diritto di recesso.
(8) Pretese dell’acquirente di risarcimento danni ovvero di rimborso di oneri inutili sussistono, anche i presenza di vizi, solo in misura dell'articolo 8 e sono peraltro escluse. In particolare sono esclusi diritti di responsabilità derivanti dalla garanzia di assenza vizi se i vizi, pregiudizi o danni sono causalmente riconducibili al fatto che,
a) la merce da noi fornita è stata riparata o manomessa in altro modo da terzi;
b) il numero di fabbrica, il contrassegno di fabbrica o altri contrassegni indelebilmente applicati alla merce non sono più presenti oppure sono manomessi o modificati, in particolare se sono resi irriconoscibili;
c) nel caso di pneumatici, in modo comprovato, non è stata rispettata la pressione di gonfiaggio prescritta;
d) i pneumatici sono stati esposti a una sollecitazione contraria alle prescrizioni, in particolare dovuta al superamento del carico ammesso per la dimensione e il tipo di pneumatico o della velocità di marcia a essi abbinata,
e) i pneumatici sono stati danneggiati dal montaggio o pregiudicati nelle loro prestazioni da una posizione dei pneumatici errata oppure da altri disturbi del rotolamento (come eccentricità dinamica);
f) i pneumatici sono stati montati su cerchioni non adeguati, non a dima, arrugginiti o difettosi in altro modo;
g) i pneumatici sono stati danneggiati da effetti esterni o danni meccanici oppure sono stati esposti a riscaldamento;
h) in seguito a un cambio delle ruote, i dadi o i bulloni di fissaggio delle ruote non sono stati riserrati dopo 50 km di percorrenza, a condizione che abbiamo fatto presente tale necessità al nostro cliente al momento della fornitura;
i) prima del montaggio i pneumatici sono stati conservati all'aperto dal cliente o da persone da lui incaricate;
j) sussiste usura naturale o danni della merce, riconducibili a trattamento non appropriato oppure a incidente;
k) i pneumatici di versione tube-type sono stati montati con camere d'aria usate o nastri tallone usati, e in versione senza camera d'aria senza sostituzione della valvola (pneumatici per autovettura) e senza anello di tenuta nuovo (autocarro/ pneumatici con tallone) da parte del cliente o di terzi.
Articolo 8 Altra responsabilità
(1) Per quanto dalle presenti CGC, comprese le disposizioni seguenti, non risulti diversamente, rispondiamo secondo gli obblighi di legge in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali.
(2) Per il risarcimento danni rispondiamo, indipendentemente dalla ragione, nell’ambito della responsabilità per colpa solo in presenza di premeditazione o di negligenza grave. In caso di negligenza semplice rispondiamo con la riserva di una misura minore della responsabilità secondo le prescrizioni di legge (p. es.: diligenza in fatti propri) solo
a) per danni derivanti da danni alla vita, al corpo oppure alla salute;
b) per danni derivanti da una violazione non irrilevante di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento è presupposto della regolare esecuzione del contratto e del cui adempimento il partner del contratto fa affidamento in modo continuato e può fare affidamento); in tal caso però la nostra responsabilità è limitata al danno prevedibile, che sopraggiunge tipicamente.
(3) Le limitazioni della responsabilità risultanti dal capoverso 2 valgono anche in caso di violazione di obblighi da parte, ovvero a vantaggio, di persone della cui colpa rispondiamo in base alle prescrizioni di legge. Esse non valgono qualora nascondiamo con intenzione fraudolenta un vizio oppure abbiamo assunto una garanzia per le caratteristiche della merce e per richieste dell’acquirente secondo la legge sulla responsabilità del prodotto.
(4) Per una violazione di obblighi che non costituisce vizio, l’acquirente può recedere o disdire solo se noi dobbiamo rispondere della violazione di obblighi. Il diritto incondizionato di disdetta del cliente (in particolare secondo articoli 651, 649 BGB) è escluso. Peraltro valgono i presupposti e le conseguenze di legge.
Articolo 9 Prescrizione
(1) In deroga all'articolo 438 capoverso 1 n. 3 BGB il termine generico di prescrizione per richieste dovute a vizi oggettivi o legali è pari a un anno a partire dalla data di consegna. Qualora sia concordato un collaudo di accettazione, la prescrizione inizia con il collaudo.
(2) I predetti termini di prescrizione del diritto di acquisto valgono anche per richieste di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali dell’acquirente che si fondano su un vizio della merce, a meno che l’applicazione del termine di prescrizione di legge ordinario (articoli 195, 199 BGB) non conduca a un termine di prescrizione più breve. Richieste di risarcimento danni dell’acquirente secondo articolo 8 capoverso 2 frasi 1 e 2(a) come anche in base alla legge sulla responsabilità del prodotto prescrivono però esclusivamente secondo i termini di prescrizione di legge.
Articolo 10 Scelta del diritto da applicare e del foro competente
(1) Per le presenti CGC e per il rapporto contrattuale tra noi e l’acquirente vale il diritto della Repubblica federale tedesca con esclusione del diritto di acquisto delle Nazioni Unite (CSIG).
(2) Se l’acquirente è imprenditore, il foro esclusivo, anche internazionale, per tutte le liti derivanti in modo diretto o indiretto dal rapporto contrattuale è la nostra sede a Amtsgericht / Landgericht Hechingen. Siamo però autorizzati a citare l'acquirente anche innanzi il tribunale competente per la sua residenza. Ciò non pregiudica le prescrizioni di rango superiore di legge sulle competenze esclusive.
(3) Qualora singole disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto dovessero essere o divenire non valide, ciò non pregiudica la validità giuridica delle altre.
Articolo 11 Tutela dei dati
Per ulteriori informazioni sulla protezione dei dati vedere la nostra dichiarazione sulla tutela dei dati su ….
Articolo 12 Informazione sull'identità dell'acquirente
Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx 00-00, XX-00000 Xxxxxxxxxxxx Telefono: +49 (0)7574 / 9 31 30
Telefax: +49 (0)7574 / 9 34 40
Email: xxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx Homepage: xxx.xxxxxxx.xxx
Forma giuridica: imprenditore registrato (Xxxxx Xxxxxx) Tribunale di registrazione: Ulm
Numero registro commerciale: XXX 000000 Codice identificazione fiscale: DE 146828808
B) Disposizioni specifiche per montaggio di ruote e pneumatici
Non rispondiamo dell'allentamento di dadi, a meno che ciò non si conseguenza di un vizio. Il riserraggio dei dadi e la ripetizione del riserraggio dopo alcuni chilometri di marcia sono responsabilità del cliente. Nonostante tutte le misure precauzionali e il forte serraggio, è possibile che in diverse circostanze un dado si allenti. Qualora il costruttore dell'autoveicolo prescriva determinate coppie di serraggio, usare una chiave dinamometrica per il serraggio delle ruote. Non possono essere presentate richieste di risarcimento danni, a meno che ciò non si conseguenza di un vizio, qualora in presenza di dadi "inchiodati", che si possono allentare solo con notevole impiego di forza, sorgano danni a questi, alle colonnette e ai tamburi dei freni. Inoltre occorre tenere presente che in caso di riutilizzo di camere d'aria vecchie, nastri e valvole tubeless non rispondiamo, a meno che la nostra prestazione non sia difettosa.
Aggiornamento: gennaio 2021