Accordo
Accordo
0.142.113.672
tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito
al recesso del Regno Unito dall’Unione europea e dall’Accordo sulla libera circolazione delle persone
Concluso il 25 febbraio 2019
Applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2021 Approvato dall’Assemblea federale il 25 settembre 20201
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 20212
La Confederazione Svizzera e
il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno convenuto di concludere il seguente Accordo:
Parte prima:
Disposizioni di base
Art. 1 Scopo
L’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone3 (ALC) cessa di essere applicabile fra la Confederazione Svizzera («Svizzera») e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») alla data stabilita in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione europea («Unione»).
Riconoscendo gli impegni assunti in virtù dell’articolo 23 ALC, il Regno Unito e la Svizzera garantiscono, con il presente Accordo, i diritti acquisiti ai sensi dell’ALC (inclusi i tre allegati).
Il presente Accordo tutela i diritti dei cittadini svizzeri, del Regno Unito e, per le questioni relative all’allegato II, dell’Unione acquisiti in virtù dell’ALC.
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente Accordo per:
a) «ALC» s’intende l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circola- zione delle persone;
RU 2020 6451
1 RU 2021 85
2 RU 2021 86
3 RS 0.142.112.681
b) «data stabilita»:
i) in assenza di una disposizione transitoria, s’intende la data in cui il Re- gno Unito cessa di essere uno Stato membro dell’Unione,
ii) in presenza di una disposizione transitoria, s’intende la data in cui que- sta disposizione transitoria cessa di essere applicabile;
c) «disposizione transitoria» s’intende un regime per la durata del quale l’ALC continua a essere applicabile al Regno Unito;
d) «cittadini del Regno Unito» s’intendono i cittadini del Regno Unito come definiti nella Nuova dichiarazione del Regno Unito, del 31 dicembre 19824, relativa alla definizione del termine «cittadini» e nella Dichiarazione n. 63 allegata all’Atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona5.
Art. 3 Campo di applicazione territoriale
Le disposizioni del presente Accordo si applicano, da una parte, al Regno Unito e a Gibilterra e, dall’altra, alla Svizzera.
Art. 4 Metodi e principi relativi agli effetti giuridici, all’attuazione e all’applicazione del presente Accordo
1. A partire dalla data stabilita le Parti si impegnano ad applicare o attuare le dispo- sizioni del presente Accordo e, in particolare, a garantire i diritti dei cittadini svizzeri e del Regno Unito nonché dei loro familiari conformemente al presente Accordo.
2. I beneficiari del presente Accordo godono dei diritti da esso previsti per tutta la vita, a meno che non soddisfino più le condizioni definite a tal fine.
3. Il presente Accordo non pregiudica eventuali disposizioni nazionali più favorevo- li tanto per i cittadini svizzeri e del Regno Unito quanto per i loro familiari.
4. Nell’interpretare e nell’applicare la legislazione nazionale che attua il presente Accordo e i diritti in esso contenuti, le autorità giudiziarie e amministrative di ogni Parte tengono debitamente conto del presente Accordo.
5. Le disposizioni del presente Accordo che fanno riferimento all’ALC e a nozioni del diritto dell’Unione in esso contenuti sono interpretate conformemente all’articolo 16 paragrafo 2 ALC.
Art. 4a Buona fede
Nel pieno rispetto reciproco e in totale buona fede le Parti si assistono reciprocamen- te nell’adempimento dei compiti derivanti dal presente Accordo.
Esse adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo. Si astengono da
4 GU C 23 del 28.1.1983, pag. 1
5 GU C 306 del 17.12.2007, pag. 270
qualsiasi misura che possa mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.
Art. 5 Riferimenti all’ALC
1. Salvo disposizioni contrarie del presente Accordo, tutti i riferimenti all’ALC ivi contenuti si intendono come riferimenti all’ALC come applicabile immediatamente prima della data stabilita.
2. Xxxxx disposizioni contrarie del presente Accordo, tutti i riferimenti ad atti dell’Unione o a loro disposizioni contenuti nel presente Accordo si intendono come riferimenti ad atti o disposizioni integrati nell’ALC e resi applicabili alle Parti con- traenti dell’ALC come applicabile immediatamente prima della data stabilita.
Art. 5a Riferimenti agli Stati membri
Ai fini del presente Accordo, tutti i riferimenti agli Stati membri e alle autorità competenti contenuti nelle disposizioni dell’ALC rese applicabili dal presente Ac- cordo si intendono fatti anche al Regno Unito e alle sue autorità competenti.
Art. 6 Comitato misto
1. È istituito un Comitato misto composto da rappresentanti delle Parti. Il Comitato misto è responsabile della gestione, della corretta applicazione e del monitoraggio del presente Accordo. Tiene conto in particolare della parte terza del presente Ac- cordo e esamina regolarmente il funzionamento di questa parte. A tal fine, formula eventualmente raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Il Comitato misto prende le sue decisioni di comune accordo.
2. Ai fini della corretta esecuzione del presente Accordo, le Parti procedono rego- larmente a scambi di informazioni e, su richiesta di una delle Parti, si consultano in seno al Comitato misto.
3. Il Comitato misto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato misto si riunisce secondo necessità.
5. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro o di esperti che lo assistano nell’espletamento dei suoi compiti.
6. Le Parti possono rivolgersi al Comitato misto per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
7. Il Comitato misto può comporre la controversia. Ad esso sono fornite tutte le informazioni utili per un esame approfondito della situazione ai fini di una soluzione accettabile. A tal fine, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentono di garantire il corretto funzionamento del presente Accordo.
Art. 7 Non discriminazione
I cittadini di una Parte che soggiornano legalmente sul territorio dell’altra Parte non sono oggetto, in applicazione e in conformità con le disposizioni del presente Accordo, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Art. 8 Diritto di ricorso
L’articolo 11 ALC si applica a ogni decisione delle autorità competenti della Svizze- ra o del Regno Unito riguardante l’applicazione e l’esecuzione del presente Accor- do.
Parte seconda:
Diritti connessi all’allegato I
Titolo I: Disposizioni generali
Art. 9 Definizioni
Ai fini della presente parte per:
a) «familiari» s’intendono i familiari di cittadini svizzeri o del Regno Unito ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 2 ALC, qualunque sia la loro citta- dinanza;
b) «lavoratori frontalieri» s’intendono i cittadini svizzeri o del Regno Unito che soggiornano sul territorio di uno Stato che era parte contraente dell’ALC prima della data stabilita ed esercitano un’attività economica rispettivamente nel Regno Unito o in Svizzera, facendo ritorno al proprio domicilio di regola ogni giorno o almeno una volta alla settimana;
c) «Stato ospitante»:
i) s’intende il Regno Unito per i cittadini svizzeri che vi abbiano esercita- to il diritto di soggiorno conformemente all’ALC prima della data stabi- lita e continuino a soggiornarvi dopo tale data,
ii) s’intende la Svizzera per i cittadini del Regno Unito che vi abbiano esercitato il diritto di soggiorno conformemente all’ALC prima della data stabilita e continuino a soggiornarvi dopo tale data;
d) «prestatori di servizi»:
i) s’intendono i cittadini svizzeri o del Regno Unito che soggiornano sul territorio rispettivamente della Svizzera o del Regno unito e che presta- no un servizio sul territorio dell’altra Parte,
ii) s’intendono i lavoratori dipendenti, a prescindere dalla nazionalità, in- tegrati nel mercato regolare del lavoro della Svizzera o del Regno Unito e distaccati sul territorio dell’altra Parte da un datore di lavoro con sede in Svizzera o nel Regno Unito conformemente all’allegato I articolo 18 ALC, alfine di prestarvi un servizio;
e) «Stato sede di lavoro»:
i) per i cittadini svizzeri s’intende il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della data stabilita e continuino a farlo dopo tale data,
ii) per i cittadini del Regno Unito s’intende la Svizzera, qualora vi abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della data stabilita e continuino a farlo dopo tale data.
Art. 10 Campo d’applicazione ratione personae
1. Fatte salve le parti terza e quarta, la presente parte si applica:
a) ai cittadini svizzeri che hanno esercitato il diritto di soggiorno nel Regno Unito conformemente all’ALC prima della data stabilita e che continuano a soggiornarvi dopo tale data;
b) ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in Svizzera conformemente all’ALC prima della data stabilita e che continuano a soggiornarvi dopo tale data;
c) ai cittadini svizzeri che hanno esercitato i diritti di lavoratori frontalieri nel Regno Unito conformemente all’ALC prima della data stabilita e che conti- nuano a farlo dopo tale data;
d) ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato i diritti di lavoratori fronta- lieri in Svizzera conformemente all’ALC prima della data stabilita e che continuano a farlo dopo tale data;
e) ai familiari delle persone di cui alle lettere a e b, purché soddisfino una delle condizioni seguenti:
i) soggiornavano nello Stato ospitante conformemente all’ALC prima del- la data stabilita e continuano a soggiornarvi dopo tale data,
ii) avevano un vincolo di parentela diretto con una persona di cui alle let- tere a e b e non soggiornavano nello Stato ospitante prima della data stabilita, purché, al momento della domanda di permesso di soggiorno a norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle let- tere a e b, soddisfino le condizioni di cui all’allegato I articolo 3 para- grafo 2 lettere a-c ALC,
iii) sono nati da una persona di cui alle lettere a e b o sono di essa diventati figli nella data stabilita o dopo di essa, nello Stato ospitante o in un altro Stato, e al momento della domanda di permesso di soggiorno a norma della presente parte per raggiungere la persona di cui alle lette- re a e b soddisfano le condizioni di cui all’allegato I articolo 3 paragra- fo 2 lettera a o c ALC,
iv) diventano il coniuge di una persona di cui alle lettere a e b entro un pe- riodo di cinque anni a partire dalla data stabilita, a condizione che intendano ottenere la residenza a norma della presente parte per ricon- giungersi con la persona di cui alle lettere a e b prima della fine di questo periodo;
f) prestatori di servizi, secondo quanto stabilito negli articoli 23 e 24.
2. I familiari di cui all’allegato I articolo 3 paragrafo 2 ALC diversi dalle persone di cui alle lettere a–c della medesima disposizione cui la Svizzera o il Regno Unito hanno agevolato l’ammissione conformemente alla disposizione dell’ALC prima della data stabilita, conservano il diritto di soggiorno nello Stato ospitante nella data stabilita o dopo di essa conformemente alla rispettiva legislazione nazionale delle Parti, fatto salvo l’articolo 14.
3. Il paragrafo 2 si applica anche alle persone di cui all’allegato I articolo 3 paragra- fo 2 ALC diverse dalle persone di cui alle lettere a–c della medesima disposizione, che hanno richiesto un’agevolazione per l’ingresso e il soggiorno prima della data stabilita e cui la Svizzera o il Regno Unito agevolano l’ammissione conformemente alla rispettiva legislazione nazionale nella data stabilita o dopo di essa.
Art. 11 Continuità del soggiorno
Le assenze di cui all’allegato I articoli 4 (si veda il riferimento al regolamento [CEE]
n. 1251/70), 6 paragrafo 5, 12 paragrafo 5 e 24 paragrafo 6 ALC non pregiudicano la continuità del soggiorno ai fini degli articoli 9 e 10.
Titolo II: Diritti e obblighi
Capo 1: Diritti di soggiorno, documenti di soggiorno
Art. 12 Diritti di soggiorno
1. I cittadini svizzeri e del Regno Unito hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante fatte salve le limitazioni e le condizioni di cui nell’allegato I articoli 2, 4, 6, 10, 12, 16 e 24 ALC.
2. A prescindere dalla loro nazionalità, i familiari hanno il diritto di soggiornare nello Stato ospitante conformemente all’allegato I articoli 3 e 4 ALC, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste da tali disposizioni.
3. Lo Stato ospitante non può imporre alle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 limita- zioni o condizioni per l’ottenimento, il mantenimento o la perdita dei diritti di sog- giorno diverse da quelle previste nel presente titolo. Nell’applicare limitazioni e condizioni non è ammessa discrezionalità, se non a favore dell’interessato.
Art. 13 Diritto di uscita e di ingresso
1. Fatto salvo il paragrafo 3, i cittadini svizzeri e del Regno Unito nonché i loro familiari che soggiornano sul territorio dello Stato ospitante alle condizioni previste nel presente titolo hanno il diritto di lasciare lo Stato ospitante e di entrarvi confor- memente all’allegato I articolo 1 ALC dietro presentazione di un passaporto o di una carta d’identità nazionale validi e di un passaporto valido nel caso di familiari che non sono cittadini svizzeri o del Regno Unito.
Cinque anni dopo la data stabilita, il Regno Unito può decidere di non accettare più, per l’ingresso o l’uscita dal suo territorio, le carte d’identità nazionali sprovviste di chip conforme alle norme dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale applicabili in materia d’identificazione biometrica.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, nessun visto di ingresso o di uscita né alcuna formalità equivalente può essere imposta al titolare di un documento valido rilasciato confor- memente ai seguenti articoli del presente Accordo:
a) articolo 16;
b) articolo 21;
c) articolo 24, nella misura in cui è applicabile ai cittadini svizzeri e del Regno Unito.
3. In Svizzera l’ingresso e l’uscita di cittadini del Regno Unito e dei loro familiari sono disciplinati conformemente all’associazione della Svizzera a Schengen. Soltan- to se la Svizzera dovesse essere obbligata a richiedere documenti diversi da quelli indicati nell’allegato I articolo 1 ALC a causa della sua associazione a Schengen, il Regno Unito potrebbe richiedere a sua volta questi stessi documenti per l’ingresso e l’uscita dal Regno Unito di cittadini svizzeri.
4. Lo Stato ospitante che impone il visto d’ingresso (i) ai prestatori di servizi di cui all’articolo 23 del presente Accordo che non sono cittadini svizzeri o del Regno Unito o (ii) ai familiari che raggiungono il cittadino svizzero o del Regno Unito interessato dal presente Accordo nella data stabilita o dopo di essa concede a dette persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari.
Art. 14 Status di soggiorno permanente
1. Per determinare il diritto al soggiorno permanente secondo la legislazione nazio- nale, le Parti non possono richiedere ai cittadini svizzeri o del Regno Unito di cui all’articolo 10 paragrafi 1 lettere a, b o e, 2 e 3 del presente Accordo di aver sog- giornato legalmente e ininterrottamente nel loro territorio per un periodo superiore a cinque anni.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, le assenze dal territorio della Svizzera o del Regno Unito per un periodo inferiore a quattro anni consecutivi non incidono sul soggiorno permanente.
3. In deroga al paragrafo 2 lo Stato ospitante può prevedere un sistema di notifiche per le partenze all’estero delle persone con uno status di soggiorno permanente e pretendere che la persona con uno status di soggiorno permanente chieda che questo status venga mantenuto durante quattro anni. Queste richieste sono da prevedere conformemente alla legislazione nazionale. Se la richiesta è accolta, le assenze dal territorio della Svizzera o del Regno Unito per un periodo inferiore a quattro anni consecutivi non incidono sul soggiorno permanente.
Art. 15 Status e cambiamenti di status
Il diritto dei cittadini svizzeri e del Regno Unito nonché dei loro familiari di avvaler- si direttamente della presente parte resta impregiudicato anche in caso di cambia- mento di status, per esempio da studente a lavoratore dipendente o indipendente, a persona senza attività lucrativa o a familiare. Le persone che prima della data stabi- lita beneficiavano del diritto di soggiorno in quanto familiari di cittadini svizzeri o del Regno Unito non sono assimilabili alle persone di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettere a e b del presente Accordo. Di conseguenza non possono far valere alcun diritto al ricongiungimento familiare secondo l’articolo 10 paragrafo 1 lettera e del presente Accordo.
Art. 16 Rilascio dei documenti di soggiorno
1. Lo Stato ospitante può prescrivere ai cittadini svizzeri o del Regno Unito nonché ai loro familiari che soggiornano sul proprio territorio alle condizioni previste dal presente titolo di richiedere un nuovo status di soggiorno che conferisca loro i diritti di cui al presente titolo. Lo Stato ospitante può anche richiedere un documento attestante tale status, eventualmente in formato digitale. La domanda di tale status è soggetta alle condizioni seguenti:
a) la procedura di domanda mira a verificare se il richiedente può godere dei diritti di soggiorno di cui al presente titolo. In tal caso, il richiedente ha il diritto di ottenere lo status di soggiorno e il documento attestante tale status;
b) il termine per la presentazione della domanda non può essere inferiore a sei mesi dalla data stabilita per le persone che soggiornavano nello Stato ospitante prima di tale data. Per coloro che conformemente al presente titolo hanno il diritto di iniziare il soggiorno nello Stato ospitante dopo la data sta- bilita, il termine è di tre mesi dal loro arrivo o dallo scadere del termine di cui al primo periodo della presente lettera, se successivo. Uno scritto atte- stante la presentazione della domanda di status di soggiorno è rilasciato im- mediatamente;
c) il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b è prorogato automaticamente di un anno nel caso in cui:
i) la Svizzera o il Regno Unito abbia notificato all’altra Parte che proble- mi tecnici impediscono allo Stato ospitante di registrare la domanda o di rilasciare lo scritto di cui alla lettera b, o
ii) il Comitato misto decida che esistono motivi fondati per una proroga.
Lo Stato ospitante ne dà pubblica e opportuna informazione in tempo utile ai cittadini interessati;
d) qualora gli interessati non rispettino il termine per la presentazione della domanda di cui alla lettera b, le autorità competenti valutano tutte le circo- stanze e i motivi del mancato rispetto. Se i motivi sono fondati, le autorità competenti concedono agli interessati un termine supplementare ragionevole per presentare la domanda;
e) lo Stato ospitante assicura che le procedure amministrative per la presenta- zione della domanda siano snelle, trasparenti e semplici e non causino inutili oneri burocratici;
f) i moduli di domanda devono essere brevi, semplici, di facile uso e adeguati al contesto del presente Accordo. Le domande presentate contestualmente da membri della stessa famiglia sono esaminate congiuntamente;
g) il documento attestante lo status è rilasciato a titolo gratuito o dietro versa- mento di una somma non eccedente quella richiesta ai cittadini dello Stato ospitante per il rilascio di documenti analoghi;
h) le persone che, prima della data stabilita, erano in possesso di un documento di immigrazione valido che riconosceva o conferiva loro un diritto di sog- giorno permanente nel Regno Unito hanno il diritto, su richiesta ed entro il termine di cui alla lettera b del presente paragrafo, di sostituire gratuitamente tale documento con un nuovo documento di soggiorno dopo che ne siano stati verificati l’identità e i precedenti penali e che siano stati effettuati i con- trolli di sicurezza conformemente alla lettera o del presente paragrafo e che sia stato confermato il soggiorno stabile;
i) l’identità dei richiedenti è verificata mediante la presentazione di un passa- porto o di una carta di identità nazionale validi per i cittadini svizzeri e del Regno Unito e di un passaporto valido per i loro familiari che non sono cit- tadini svizzeri o del Regno Unito. L’accettazione di tali documenti di identi- tà è subordinata unicamente al criterio della loro validità. Se il documento di identità è trattenuto presso le autorità competenti dello Stato ospitante duran- te la procedura di domanda, su richiesta lo Stato ospitante lo restituisce tem- pestivamente, prima ancora che sia adottata una decisione sulla domanda;
j) possono essere presentate copie di altri documenti diversi dai documenti di identità, come gli atti dello stato civile. Gli originali di questi documenti possono essere richiesti solo in casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragio- nevole sulla loro autenticità;
k) oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i del presente paragrafo, lo Stato ospitante può esigere dai cittadini svizzeri e del Regno Unito soltanto la presentazione dei seguenti documenti:
i) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante come lavoratori dipen- denti, il documento che ha permesso loro di entrare nello Stato ospitan- te e una dichiarazione di assunzione del datore di lavoro o un attestato di lavoro,
ii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante come lavoratori auto- nomi, il documento che ha permesso loro di entrare nello Stato ospitan- te e la prova dello status di lavoratori autonomi o del loro desiderio di diventarlo,
iii) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante come persone econo- micamente inattive, la prova che dispongono per se stessi e per i loro familiari di risorse economiche sufficienti da non dover richiedere le
prestazioni dell’assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato ospitante,
iv) per coloro che soggiornano nello Stato ospitante come studenti, la pro- va di essere iscritti presso un istituto riconosciuto allo scopo di seguire, come attività principale, un corso di formazione professionale, nonché la prova di disporre per se stessi, per il coniuge e per i figli a carico di risorse economiche sufficienti da non dover richiedere le prestazioni dell’assistenza sociale durante il loro soggiorno e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato ospitante;
l) oltre ai documenti di identità di cui alla lettera i del presente paragrafo, lo Stato ospitante può esigere dai familiari di esibire solamente il documento che ha permesso loro di entrare nel suo territorio, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o provenienza che attesta l’esistenza del vincolo di parentela e, per le persone a carico, un documento rilasciato dall’autorità competente dello Stato di origine o provenienza che attesta che sono a carico del cittadino svizzero o del Regno Unito o che con- vivono con esso in detto Stato;
m) qualora lo Stato ospitante abbia dubbi fondati sul rispetto delle condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del presente titolo, può richiedere prove supplementari. Lo Stato ospitante non esige dai richiedenti di esibire prove che vadano oltre quanto strettamente necessario e ragionevole per di- mostrare che le condizioni relative al diritto di soggiorno ai sensi del presen- te titolo sono soddisfatte;
n) le autorità competenti dello Stato ospitante aiutano i richiedenti a dimostrare che soddisfano i requisiti per l’acquisizione dei diritti e a evitare errori od omissioni nella domanda. Esse danno ai richiedenti la possibilità di presenta- re prove supplementari e di correggere eventuali carenze, errori od omis- sioni;
o) i richiedenti possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei pre- cedenti penali e a controlli di sicurezza al fine esclusivo di accertare l’applicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo. A tal fine, i richiedenti possono essere obbligati a dichiarare le precedenti con- danne iscritte nel casellario giudiziale conformemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda;
p) il nuovo documento di soggiorno contiene una dichiarazione che ne attesta il rilascio in conformità con il presente Accordo.
2. Durante il periodo di cui al paragrafo 1 lettera b, inclusa l’eventuale proroga di un anno ai sensi del paragrafo 1 lettera c, tutti i diritti previsti nella presente parte sono considerati applicabili ai cittadini svizzeri e del Regno Unito nonché ai loro familiari che soggiornano nello Stato ospitante conformemente alle condizioni e fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo.
3. Nelle more di una decisione definitiva delle autorità competenti su una domanda di cui al paragrafo 1 nonché di una pronuncia definitiva in caso di ricorso giurisdi- zionale contro l’eventuale rigetto di tale domanda da parte delle autorità amministra-
tive competenti, tutti i diritti previsti nella presente parte si ritengono applicabili al richiedente, incluso il diritto di ricorso di cui all’articolo 8.
4. Se lo Stato ospitante ha scelto di non esigere dai cittadini svizzeri o del Regno Unito né dai loro familiari che soggiornano sul suo territorio alle condizioni stabilite al presente titolo di domandare un nuovo status di soggiorno di cui al paragrafo 1 quale condizione di soggiorno legale, le persone idonee a beneficiare di un diritto di soggiorno a norma del presente titolo hanno il diritto di ricevere un documento di soggiorno conformemente alle disposizioni dell’ALC e al paragrafo 5 del presente articolo.
5. Le persone che domandano un documento di soggiorno di cui al paragrafo 4 possono essere sottoposti sistematicamente a verifiche dei precedenti penali e a controlli di sicurezza al fine esclusivo di accertare l’applicabilità delle limitazioni di cui all’articolo 17 del presente Accordo. A tal fine, i richiedenti possono essere obbligati a dichiarare le precedenti condanne iscritte nel casellario giudiziale con- formemente alla legge dello Stato di condanna al momento della presentazione della domanda.
Art. 17 Limitazioni del diritto di soggiorno
1. Se messo in atto prima della data stabilita, il comportamento dei cittadini svizzeri o del Regno Unito nonché dei loro familiari che esercitano diritti a norma del pre- sente titolo è valutato conformemente all’allegato I articolo 5 ALC.
2. Se messo in atto alla data stabilita o dopo di essa, il comportamento dei cittadini svizzeri o del Regno Unito nonché dei loro familiari che esercitano diritti a norma del presente titolo può costituire motivo di limitazione del diritto di soggiorno da parte dello Stato ospitante o del diritto di ingresso nello Stato sede di lavoro ai sensi della legislazione nazionale.
3. Lo Stato ospitante può adottare le misure necessarie per rifiutare, annullare o revocare un diritto conferito dal presente titolo in caso di abuso di tale diritto o frode.
Art. 18 Diritti connessi
1. Ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 5 ALC il coniuge, i figli a carico e i figli di età inferiore a 21 anni di un cittadino della Svizzera o del Regno Unito, qualunque sia la loro cittadinanza, che beneficiano del diritto di soggiorno nello Stato ospitante o nello Stato sede di lavoro hanno diritto di avviare un’attività eco- nomica come lavoratori dipendenti o autonomi.
2. Ai sensi dell’allegato I articolo 3 paragrafo 6 ALC i figli di un cittadino svizzero o del Regno Unito sono ammessi a frequentare i corsi di insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante, a condizione che soggiornino nel suo territorio.
Art. 19 Diritti dei lavoratori dipendenti e autonomi che esercitano un diritto di soggiorno e dei loro familiari
1. I lavoratori dipendenti e autonomi (ai sensi dell’all. I art. 6 e 12 ALC) che sog- giornano sul territorio dello Stato ospitante sulla base del presente Accordo:
a) hanno diritto alla mobilità professionale e geografica su tutto il territorio di tale Stato conformemente all’allegato I articoli 8 e 14 ALC; e
b) godono dello stesso trattamento riservato ai cittadini di tale Stato conforme- mente all’allegato I articoli 9 e 15 ALC.
2. I familiari dei lavoratori dipendenti e autonomi godono dei diritti di cui all’allegato I articoli 9 paragrafo 2 e 15 paragrafo 2 ALC.
Capo 2: Frontalieri
Art. 20 Diritti e limitazione dei diritti dei frontalieri
1. I diritti di cui all’allegato I articoli 8, 9, 14 e 15 ALC continuano a essere appli- cabili ai frontalieri nella misura in cui erano applicabili a queste stesse persone prima della data stabilita.
2. I frontalieri godono del diritto di lasciare lo Stato sede di lavoro e di entrarvi ai sensi dell’articolo 13 del presente Accordo.
3. Lo Stato sede di lavoro può limitare i diritti dei frontalieri ai sensi dell’articolo 17 del presente Accordo.
Art. 21 Rilascio di un documento attestante i diritti dei frontalieri
1. La Svizzera e il Regno Unito possono esigere dai frontalieri che richiedano un documento:
a) che attesti la titolarità dei diritti di cui al presente titolo; o
b) che conferisca i diritti di cui al presente titolo.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 è valido in tutto il territorio dello Stato sede di lavoro conformemente all’allegato I articoli 7 paragrafo 3 e 13 paragrafo 3 ALC.
Capo 3: Beni immobili
Art. 22 Acquisto e conservazione di beni immobili
1. I cittadini di una Parte che hanno acquistato beni immobili nell’altra Parte prima della data stabilita conformemente alla legislazione nazionale hanno il diritto di conservarne la proprietà conformemente all’allegato I articolo 25 ALC.
2. I cittadini di una Parte che hanno acquisito un diritto di soggiorno temporaneo o un diritto di soggiorno nell’altra Parte prima della data stabilita hanno il diritto di acquistare beni immobili alla data stabilita o dopo di essa conformemente all’alle-
gato I articolo 25 ALC, a condizione che al momento dell’acquisto il diritto di soggiorno sia ancora valido e che gli interessati abbiano la loro residenza principale nello Stato ospitante.
3. I cittadini di una Parte che erano frontalieri nell’altra Parte prima della data stabilita e che hanno conservato questo status possono acquistare beni immobili nell’altra Parte nella quale sono frontalieri, conformemente all’allegato I articolo 25 paragrafo 3 ALC.
Capo 4: Prestatori di servizi
Art. 23 Diritti dei prestatori di servizi
1. Con riferimento all’articolo 5 e all’allegato I articolo 17 ALC, i prestatori di servizi provenienti dalla Svizzera e dal Regno Unito hanno il diritto di continuare a prestare i loro servizi sul territorio dell’altra Parte alla data stabilita o dopo di essa per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile. A tal fine valgono le seguenti condizioni:
i) tali persone prestano i loro servizi sulla base di un contratto di servizio scrit- to6 la cui conclusione è avvenuta e la cui esecuzione è iniziata prima della data stabilita;
ii) la prestazione dei servizi non può continuare oltre il termine di un periodo di cinque anni a partire dalla data stabilita, a meno che tale periodo non sia pro- rogato conformemente al paragrafo 2.
2. Prima del termine del periodo di cui al paragrafo 1 punto (ii) e di ogni periodo successivo di cinque anni, le Parti riesaminano congiuntamente, in seno al Comitato misto, se prorogare il periodo di cui al paragrafo 1 punto (ii). Qualora ritengano che non ci siano motivi validi che giustifichino una mancata proroga del periodo, le Parti prorogano il periodo di ulteriori cinque anni per decisione del Comitato misto.
3. Il presente articolo decade qualora sia concluso e reso applicabile tra le Parti un accordo relativo alla circolazione delle persone fisiche ai fini della prestazione di servizi conformemente ai diritti e agli obblighi delle Parti ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi dei servizi dell’Organizzazione mondiale del commercio.
4. Gli allegati II e III dell’ALC si applicano per analogia. A tal fine ogni riferimento a uno «Stato membro» nel titolo II della direttiva 2005/36/CE7 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella direttiva 77/249/CEE8 del Consiglio è considerato applicabile soltanto alla Svizzera e al Regno Unito in modo tale che per esercitare la
6 Per maggiore certezza, il termine «scritto» comprende anche la forma elettronica.
7 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).
8 Direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati (GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17).
loro professione i prestatori di servizi debbano essere stabiliti in Svizzera o nel Regno Unito. Ai fini dell’applicazione dell’allegato II, le disposizioni del titolo II del regolamento (CE) n. 883/20049 del Parlamento europeo e del Consiglio sono applicabili durante i periodi di cui al paragrafo 1 ai prestatori di servizi che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’articolo 25.
5. I prestatori di servizi ai sensi del presente articolo godono del diritto di ingresso e di uscita dalla Svizzera e dal Regno Unito conformemente all’articolo 13 del presen- te Accordo.
6. La Svizzera e il Regno Unito possono limitare i diritti dei prestatori di servizi ai sensi del presente articolo conformemente all’articolo 17 del presente Accordo.
Art. 24 Rilascio di un documento attestante i diritti dei prestatori di servizi
La Svizzera e il Regno Unito possono esigere dai prestatori di servizi che richiedano un documento:
a) che attesti la titolarità dei diritti di cui al presente titolo; o
b) che conferisca i diritti di cui al presente titolo.
Parte terza:
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Art. 25 Campo di applicazione ratione personae
1. Fatte salve le parti seconda e quarta, la presente parte si applica:
a) ai cittadini svizzeri soggetti alla legislazione del Regno Unito immediata- mente prima della data stabilita nonché ai loro familiari e superstiti;
b) ai cittadini del Regno Unito soggetti alla legislazione svizzera immediata- mente prima della data stabilita nonché ai loro familiari e superstiti;
c) ai cittadini svizzeri residenti nel Regno Unito e soggetti alla legislazione svizzera immediatamente prima della data stabilita nonché ai loro familiari e superstiti;
d) ai cittadini del Regno Unito residenti in Svizzera e soggetti alla legislazione del Regno Unito immediatamente prima della data stabilita nonché ai loro familiari e superstiti;
e) alle persone che non rientrano nel disposto delle lettere a-d, ma sono:
i) cittadini svizzeri esercitanti un’attività dipendente o autonoma nel Re- gno Unito immediatamente prima della data stabilita e soggetti alla le- gislazione svizzera a norma del titolo II del regolamento (CE)
n. 883/2004, nonché loro familiari e superstiti, o
9 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).
ii) cittadini del Regno Unito esercitanti un’attività dipendente o autonoma in Svizzera immediatamente prima della data stabilita e soggetti alla legislazione del Regno Unito a norma del titolo II del regolamento (CE)
n. 883/2004, nonché loro familiari e superstiti;
f) agli apolidi e ai rifugiati residenti in Svizzera o nel Regno Unito che si tro- vano in una delle situazioni di cui alle lettere a-e nonché ai loro familiari e superstiti.
2. Le persone di cui al paragrafo 1 rientrano nel campo di applicazione fintantoché queste continuano a trovarsi senza interruzione in una delle situazioni di cui al suddetto paragrafo, laddove siano coinvolti nel contempo la Svizzera e il Regno Unito.
3. La presente parte si applica altresì alle persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto del paragrafo 1 lettere a–e ma che rientrano in quello dell’arti- colo 10 del presente Accordo nonché ai loro familiari e superstiti.
4. Le persone di cui al paragrafo 3 rientrano nel campo di applicazione fintantoché mantengono il diritto di soggiornare nello Stato ospitante ai sensi dell’articolo 12 del presente Accordo o il diritto di lavorare nel loro Stato sede di lavoro ai sensi dell’articolo 20 del presente Accordo.
5. Laddove il presente articolo fa riferimento ai familiari e ai superstiti, la presente parte si applica loro soltanto nella misura in cui in questa qualità abbiano diritti e obblighi derivanti dal regolamento (CE) n. 883/2004.
Art. 26 Norme di coordinamento in materia di sicurezza sociale
1. Alle persone che rientrano nel campo di applicazione della presente parte si applicano le norme e gli obiettivi di cui all’articolo 8 ALC, al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/200910.
La Svizzera e il Regno Unito tengono conto delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale («Commissione amministrativa»), istituita con il regolamento (CE)
n. 883/2004 presso la Commissione europea, il cui elenco figura nell’allegato I parte I del presente Accordo.
2. Ai fini della presente parte si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Art. 26a Situazioni particolari
1. Le norme seguenti si applicano alle situazioni elencate di seguito, qualora si riferiscano a persone che non rientrano o non rientrano più nel disposto dell’arti- colo 25:
10 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relati- vo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).
a) ai fini del riconoscimento e della totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza, compresi i di- ritti e gli obblighi derivanti da tali periodi a norma del regolamento (CE)
n. 883/2004, rientrano nel campo di applicazione della presente parte:
i) i cittadini svizzeri nonché gli apolidi e i rifugiati residenti in Svizzera e soggetti alla legislazione del Regno Unito prima della data stabilita nonché i loro familiari e superstiti,
ii) i cittadini del Regno Unito nonché gli apolidi e i rifugiati residenti nel Regno Unito e soggetti alla legislazione svizzera prima della data stabi- lita nonché i loro familiari e superstiti;
ai fini della totalizzazione dei periodi, sono presi in considerazione i periodi maturati prima e dopo la data stabilita, in conformità con il regolamento (CE) n. 883/2004;
b) le norme di cui agli articoli 20 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 conti- nuano ad applicarsi fino al termine delle cure alle persone che, prima della data stabilita, avevano richiesto un’autorizzazione a sottoporsi a cure pro- grammate conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il termine delle cure. Tali persone e quelle che le accompagnano godono del diritto di lasciare lo Stato in cui sono somministrate le cure e di entrarvi, ai sensi dell’articolo 13, mutatis mutandis;
c) le norme di cui agli articoli 19 e 27 del regolamento (CE) n. 883/2004 conti- nuano ad applicarsi fino al termine del rispettivo soggiorno alle persone che rientrano nel campo di applicazione di detto regolamento e che, immediata- mente prima della data stabilita, soggiornavano in Svizzera o nel Regno Uni- to. Le procedure di rimborso corrispondenti si applicano anche dopo il ter- mine del soggiorno o delle cure;
d) le norme di cui agli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004 continuano ad applicarsi, fintantoché le condizioni sono soddisfatte, alle pre- stazioni familiari cui avevano diritto, immediatamente prima della data sta- bilita:
i) i cittadini svizzeri nonché gli apolidi e i rifugiati residenti in Svizzera e soggetti alla legislazione svizzera che avevano familiari residenti nel Regno Unito immediatamente prima della data stabilita,
ii) i cittadini del Regno Unito nonché gli apolidi e i rifugiati residenti nel Regno Unito e soggetti alla legislazione del Regno Unito che avevano familiari residenti in Svizzera immediatamente prima della data stabi- lita;
e) nelle situazioni di cui alla lettera d punti i e ii, alle persone che immediata- mente prima della data stabilita godevano di diritti in quanto familiari con- formemente al regolamento (CE) n. 883/2004, come i diritti derivati per le prestazioni di malattia in natura, detto regolamento e le disposizioni corri- spondenti del regolamento (CE) n. 987/2009, continuano ad applicarsi fin- tantoché sono soddisfatte le condizioni in essi stabilite.
2. Le disposizioni del titolo III capitolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 sulle prestazioni di malattia si applicano ai beneficiari di prestazioni di cui al paragrafo 1 lettera a.
Il presente paragrafo si applica per analogia alle prestazioni familiari basate sugli articoli 67, 68 e 69 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Art. 26b Cittadini degli Stati membri dell’Unione
1. Le disposizioni della presente parte applicabili ai cittadini svizzeri si applicano ai cittadini degli Stati membri dell’Unione a condizione che:
a) l’Unione abbia concluso e applichi un accordo corrispondente con il Regno Unito applicabile ai cittadini svizzeri; e
b) l’Unione abbia concluso e applichi un accordo corrispondente con la Sviz- zera applicabile ai cittadini del Regno Unito.
2. Non appena il Regno Unito e la Svizzera notificano la data di entrata in vigore degli accordi di cui al paragrafo 1, il Comitato misto istituito dall’articolo 6 fissa la data a decorrere dalla quale le disposizioni della presente parte si applicano ai citta- dini degli Stati membri dell’Unione11.
Art. 26c Applicazione della presente parte in mancanza di un pertinente accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione
Qualora non sia in vigore alcun accordo tra il Regno Unito e l’Unione che preveda l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 a una determi- nata categoria di persone tra il Regno Unito e l’Unione, le norme di coordinamento dell’Unione di cui all’articolo 26 si applicano tra il Regno Unito e la Svizzera sol- tanto nella misura del possibile e di quanto necessario ai fini del presente Accordo.
Art. 27 Rimborso, recupero e compensazione
Le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 in materia di rimborso, recupero e compensazione continuano ad applicarsi, purché l’evento riguardi persone non che non rientrano nel disposto dell’articolo 25, allorché:
a) l’evento si è verificato prima della data stabilita; o
b) l’evento si verifica alla data stabilita o dopo di essa e riguarda una persona cui, alla data dell’evento, si applicava l’articolo 25 o 26a.
Art. 28 Evoluzione del diritto e adeguamento degli atti dell’Unione
1. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti alla data stabilita o dopo di essa, i riferimenti a tali regolamenti contenuti
11 Con la Dec. n. 1/2021 adottata dal Comitato misto il 4 ago. 2021 le Parti contraenti
all’Acc. hanno deciso, che le disposizioni della parte III si applicano ai cittadini degli Sta- ti membri dell’Unione europea a decorrere dal 1° gen. 2021 (RU 2021 709).
nel presente Accordo si intendono fatti agli stessi nella loro versione modificata o sostituita, conformemente agli atti elencati nell’allegato I parte II del presente Ac- cordo.
Il Comitato misto istituito dall’articolo 6 rivede l’allegato I parte II del presente Accordo e lo adegua a ogni atto che modifica o sostituisce i regolamenti (CE)
n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 ed è integrato nell’ALC e nell’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione, non appena una decisione in tal senso è adottata dal Comitato misto Svizzera-Unione istituito dall’articolo 14 ALC e dal corrispondente Comitato misto istituito dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione. A tal fine, le Parti si informano vicendevolmente in seno al Comitato misto istituito dall’articolo 6 del presente Accordo, quanto prima dopo l’adozione, in merito a ogni atto modificatore o sostitutivo di tali regolamenti.
2. In deroga al paragrafo 1 secondo comma il Comitato misto valuta gli effetti di un atto modificatore o sostitutivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 integrato nell’ALC e nell’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione, se tale atto:
a) modifica o sostituisce i punti di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 883/2004; o
b) rende esportabili o non esportabili prestazioni in denaro che immediatamente prima della data stabilita erano non esportabili o esportabili conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004; o
c) rende esportabili per una durata illimitata prestazioni in denaro che imme- diatamente prima della data stabilita erano esportabili soltanto per una durata limitata conformemente al regolamento (CE) n. 883/2004 o rende esportabili solo per una durata limitata prestazioni in denaro che immediatamente prima della data stabilita erano esportabili per una durata illimitata conformemente al suddetto regolamento.
Nell’effettuare la sua valutazione, il Comitato misto tiene conto in buona fede dell’entità delle modifiche di cui alle lettere a-c nonché dell’importanza di garantire la continuità del buon funzionamento dei regolamenti (CE)
n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 tra la Svizzera e il Regno Unito e tiene pa- rimenti conto della presenza di uno Stato competente in relazione a persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004.
Se così deciso dal Comitato misto entro sei mesi dal ricevimento delle in- formazioni trasmesse a norma del paragrafo 1, l’allegato I parte II del pre- sente Accordo non è adeguato all’atto di cui al primo comma del presente paragrafo.
Ai fini del presente paragrafo per:
d) «prestazione esportabile» s’intende una prestazione dovuta a norma del re- golamento (CE) n. 883/2004 a o in relazione a una persona che risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui l’istituzione debitrice è situata. L’espressione «non esportabile» va interpretata di conseguenza; e
e) «prestazione esportabile per una durata illimitata» s’intende una prestazione esportabile fintantoché sono soddisfatte le condizioni che vi danno diritto.
3. Ai fini del presente Accordo i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I parte III del presente Accordo. Quanto prima dopo l’adozione di ogni modifica di disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell’allegato I parte III del presente Accordo, il Regno Unito ne informa la Svizzera in seno al Comitato misto.
4. Ai fini del presente Accordo le decisioni e le raccomandazioni della Commissio- ne amministrativa si intendono comprensive delle decisioni e delle raccomandazioni elencate nell’allegato I parte I. Il Comitato misto modifica l’allegato I parte I per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione amministrativa. A tal fine e quanto prima dopo l’adozione le Parti si informano in merito in seno al Comitato misto. Le modifiche sono apportate dal Comitato misto su proposta della Svizzera o del Regno Unito.
Art. 28a Evoluzione normativa e adeguamento degli atti dell’Unione in mancanza di un pertinente accordo di recesso
1. Il presente articolo si applica qualora non sia in vigore alcun accordo tra il Regno Unito e l’Unione che preveda l’applicazione dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 a una determinata categoria di persone tra il Regno Unito e l’Unione.
2. Qualora i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 siano modificati o sostituiti alla data stabilita o dopo di essa, i riferimenti a tali regolamenti contenuti nel presente Accordo si intendono fatti agli stessi nella loro versione modificata o sostituita, conformemente agli atti elencati nell’allegato I parte II del presente Ac- cordo.
Qualora un atto modificatore o sostitutivo dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009 sia integrato nell’ALC, il Comitato misto valuta gli effetti dell’atto e se sia o meno appropriato adeguare l’allegato I parte II del presente Accordo a tale atto. A tal fine e quanto prima dopo l’adozione la Svizzera informa il Regno Unito, in seno al Comitato misto istituito dall’articolo 6 del presente Accordo, in merito a ogni atto modificatore o sostitutivo di tali regolamenti.
Se il Comitato misto non decide in merito all’adeguamento dell’allegato I parte II del presente Accordo a tale atto, l’allegato I parte II del presente Accordo non è adeguato all’atto.
3. Ai fini del presente Accordo, i regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 si intendono comprensivi degli adeguamenti elencati nell’allegato I parte III del presente Accordo. Quanto prima dopo l’adozione di ogni modifica di disposizioni nazionali rilevanti ai fini dell’allegato I parte III del presente Accordo, il Regno Unito ne informa la Svizzera in seno al Comitato misto.
4. Ai fini del presente Accordo, le decisioni e le raccomandazioni della Commissio- ne amministrativa si intendono comprensive delle decisioni e delle raccomandazioni elencate nell’allegato I parte I. Il Comitato misto può modificare l’allegato I parte I
per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione adottata dalla Commis- sione amministrativa che considera appropriata. A tal fine e quanto prima dopo l’adozione la Svizzera informa in merito il Regno Unito in seno al Comitato misto. Le modifiche sono apportate dal Comitato misto su proposta della Svizzera o del Regno Unito.
5. Al fine di chiarire il funzionamento dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009 in un contesto bilaterale, entro la fine del quarto anno successivo alla data stabilita il Comitato misto può adottare decisioni modificatorie della parte terza del presente Accordo.
Art. 28b Esame della parte terza in mancanza di un pertinente accordo di recesso
Nelle circostanze di cui all’articolo 28a paragrafo 1 le Parti esaminano congiunta- mente in seno al Comitato misto le disposizioni della parte terza del presente Accor- do entro la fine dell’anno successivo alla data in cui questo è diventato applicabile tra le Parti e, successivamente, con cadenza annuale. In fase di esame, le Parti valu- tano se la parte terza sia ancora il mezzo più adeguato per garantire il coordinamento della sicurezza sociale per le persone interessate o se debba essere modificata o sostituita.
Parte quarta:
Reciproco riconoscimento di qualifiche professionali
Art. 29 Ambito di applicazione ratione personae
Fatte salve le parti seconda e terza, la presente parte si applica ai cittadini svizzeri e del Regno Unito.
Art. 30 Qualifiche professionali riconosciute
1. Il riconoscimento da parte della Svizzera e del Regno Unito prima della data stabilita delle qualifiche professionali ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 lettera b della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio continua a pro- durre effetti nel rispettivo Stato, incluso, se del caso, il diritto di esercitare la profes- sione alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, qualora il riconoscimento sia avvenuto in base a una delle disposizioni seguenti:
a) titolo III della direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel quadro dell’esercizio della libertà di stabilimento, laddove tale riconoscimento rientra nell’ambito del regime generale di riconoscimen- to dei titoli di formazione, del sistema di riconoscimento dell’esperienza pro- fessionale o del sistema di riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione;
b) articolo 10 paragrafi 1 e 3 della direttiva 98/5/CE12 del Parlamento europeo e del Consiglio per agevolare l’esercizio permanente della professione di av- vocato in uno Stato diverso da quello in cui è stata conseguita la qualifica;
c) direttiva 74/556/CEE13 del Consiglio per l’ammissione di prove attestanti le conoscenze e le attitudini necessarie per accedere ad attività indipendenti e attività di intermediari attinenti al commercio e alla distribuzione di prodotti tossici o ad attività che comportano l’utilizzazione professionale dei prodotti tossici, o per esercitarle.
2. Gli avvocati che erano iscritti presso la corrispondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE e che esercitavano in Svizzera l’attività in maniera permanente con il titolo professionale rilasciato nel Regno Unito o esercitavano nel Regno Unito con il titolo professionale rilasciato in Svizzera (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 98/5/CE possono continuare a esercitare l’attività in maniera permanente con il titolo professionale di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, a condizione che l’iscrizione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale di origine non sia più iscritto, si applicano la legislazione nazionale o le condizioni di un eventuale accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui questo richieda nuovamente l’iscrizione.
3. Le Parti continuano ad applicare fra loro la direttiva 86/653/CEE14 del Consiglio sugli agenti commerciali indipendenti alle persone stabilite in Svizzera o nel Regno Unito che, in qualità di agenti commerciali indipendenti, hanno avviato accordi conformemente a tale direttiva prima della data stabilita, fintantoché tali accordi non siano conclusi.
Art. 30a Prestatori di servizi nelle professioni regolamentate
I prestatori di servizi ai sensi dell’articolo 23 del presente Accordo possono conti- nuare a beneficiare del titolo II della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 77/249/CEE alle condizioni di cui all’articolo 23 paragrafo 4.
12 Direttiva 98/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro di- verso da quello in cui è stata acquistata la qualifica (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 36).
13 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle
misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (GU L 307 del 18.11.1974, pag. 1).
14 Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati Membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).
Art. 31 Procedure pendenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali
1. All’esame da parte di un’autorità competente delle domande di riconoscimento delle qualifiche professionali presentate in Svizzera e nel Regno Unito prima della data stabilita e alle decisioni relative a tali domande si applicano l’articolo 4, per quanto concerne le qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, e il titolo III della direttiva 2005/36/CE, gli articoli 2 paragrafo 2 e 10 paragrafi 1, 3 e 4 della direttiva 98/5/CE nonché la direttiva 74/556/CEE.
2. All’esame da parte di un’autorità competente delle domande di iscrizione per l’esercizio dell’attività di avvocato con il titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali dello Stato di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presenta- te in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita e alle decisioni relative a tali domande si applica l’articolo 3 della direttiva 98/5/CE. In caso di accoglimento della domanda di iscrizione ai sensi dell’articolo 3 di tale direttiva, l’avvocato può esercitare l’attività con il titolo professionale di origine in conformità con la diretti- va 98/5/CE, a condizione che l’iscrizione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale di origine non sia più iscritto, si applica- no la legislazione nazionale o le condizioni di un eventuale accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui questo richieda nuovamente l’iscrizione.
Art. 32 Procedure di riconoscimento non ancora avviate
1. Le persone che:
a) hanno conseguito le qualifiche professionali prima della data stabilita; o
b) hanno iniziato a conseguire le qualifiche professionali prima della data stabi- lita senza averle però ancora conseguite
e che non hanno avviato la pertinente procedura di riconoscimento ai sensi del titolo III della direttiva 2005/36/CE prima della data stabilita possono richiedere una decisione sul riconoscimento entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame da parte di un’autorità competente delle domande ai fini del presente paragrafo si applicano l’articolo 4, per quanto concerne le qualifiche professionali ai fini dello stabilimento, e il titolo III della direttiva 2005/36/CE.
2. Le persone che non hanno ancora richiesto un certificato che valga come autoriz- zazione attestante le loro conoscenze professionali e le loro attitudini necessarie per accedere o esercitare attività ai sensi della direttiva 74/556/CEE possono richiederlo entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame da parte di un’autorità competente delle domande ai fini del presente paragrafo si applica la direttiva 74/556/CEE.
3. Entro quattro anni dalla data stabilita:
a) gli avvocati che erano in possesso del pertinente titolo professionale rilascia- to in Svizzera o nel Regno Unito (conformemente all’elenco di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a della direttiva 98/5/CE) immediatamente prima della data stabilita possono iscriversi come avvocati che esercitano l’attività con il titolo professionale di origine (ai sensi dell’articolo 1 para-
grafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presso la corrispondente autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE;
b) le persone che avevano iniziato una formazione ma non ancora conseguito il pertinente titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (con- formemente all’elenco di cui all’articolo 1 paragrafo 2 lettera a della diretti- va 98/5/CE) prima della data stabilita possono, una volta conseguito tale ti- tolo professionale, iscriversi come avvocati che esercitano l’attività con il titolo professionale di origine (ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) presso la corrispondente autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE.
Se s’iscrive presso l’autorità competente dell’altra Parte ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE, un avvocato di cui alle lettere a o b può esercitare l’attività con il titolo professionale di origine in conformità con la direttiva 98/5/CE, a condizione che l’iscrizione sia continuativa. Qualora un avvocato che esercita l’attività con il titolo professionale di origine non sia più iscritto, si applicano la legislazione nazio- nale o le disposizioni di un eventuale accordo posteriore tra la Svizzera e il Regno Unito nel caso in cui egli richieda nuovamente l’iscrizione.
4. Se:
a) un avvocato si era iscritto in Svizzera presso la corrispondente autorità com- petente con il titolo professionale rilasciato nel Regno Unito o nel Regno Unito presso la corrispondente autorità competente con il titolo professionale rilasciato in Svizzera (tali titoli si intendono come titoli professionali di ori- gine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita;
b) un avvocato aveva ottenuto il pertinente titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (tali titoli si intendono come titoli professionali di origine ai sensi dell’articolo 1 paragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita, ma non si era iscritto presso la corri- spondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita; o
c) una persona aveva iniziato una formazione, ma non ancora conseguito il per- tinente titolo professionale rilasciato in Svizzera o nel Regno Unito (tali tito- li si intendono come titoli professionali di origine ai sensi dell’articolo 1 pa- ragrafo 2 lettera d della direttiva 98/5/CE) prima della data stabilita,
e non aveva ancora avviato la procedura di ammissione alla professione di avvocato presso l’altra Parte ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 della direttiva 98/5/CE prima della data stabilita, tale avvocato o persona può, fatta salva l’iscrizione ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 98/5/CE laddove si applicano le lettere b e c del presente paragrafo, richiedere l’amissione ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 della direttiva 98/5/CE entro quattro anni dalla data stabilita. All’esame da parte di un’autorità competente di una domanda ai sensi dell’articolo 10 paragrafi 1 o 3 si applica l’articolo 10 paragrafo 4 della direttiva 98/5/CE.
5. Ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali di uno Stato terzo per le quali non era stata avviata alcuna procedura di riconoscimento prima della data stabilita, si applica quanto segue:
a) le persone per cui è stata adottata una prima decisione di riconoscimento in Svizzera o nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE prima della data stabilita possono richiedere una decisione di ri- conoscimento rispettivamente in Svizzera e nel Regno Unito entro quattro anni dalla data stabilita conformemente alle disposizioni di tale direttiva;
b) le persone che hanno conseguito una qualifica professionale di uno Stato ter- zo e hanno richiesto una prima decisione di riconoscimento presso la corri- spondente autorità competente in Svizzera o nel Regno Unito prima della data stabilita ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 2 della direttiva 2005/36/CE possono richiedere una decisione di riconoscimento rispettivamente in Sviz- zera e nel Regno Unito entro quattro anni dalla data stabilita conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
Art. 33 Cooperazione amministrativa per il riconoscimento delle qualifiche professionali
Per quanto riguarda le domande pendenti di cui all’articolo 31, le domande non ancora presentate di cui all’articolo 32 e gli avvocati che esercitano con il titolo professionale di origine conformemente all’articolo 30 paragrafo 2, le Parti coopera- no e si prestano assistenza reciproca allo scopo di agevolare l’applicazione degli articoli 30 paragrafo 2, 31 e 32. La cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni, comprese quelle concernenti misure disciplinari o sanzioni penali o altre circostanze specifiche gravi che potrebbero avere conseguenze sull’esercizio delle attività previste dalle direttive citate negli articoli 30 paragrafo 2, 31 e 32.
Parte quinta:
Disposizioni finali
Art. 34 Allegato
L’allegato I è parte integrante del presente Accordo.
Art. 35 Testi autentici
Il presente Accordo è redatto in due esemplari originali in lingua inglese e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Art. 36 Entrata in vigore e applicazione
1. Le Parti ratificano o approvano il presente Accordo secondo le rispettive proce- dure interne. Ogni Parte notifica all’altra Parte l’avvenuto espletamento di tali pro- cedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore entro la posteriore delle seguenti date:
a) la data stabilita; o
b) il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell’ultima notifica delle Parti relativa all’avvenuto espletamento delle pro- cedure interne.
3. a) In attesa dell’entrata in vigore del presente Accordo, le Parti lo applicano in via transitoria a partire dalla data stabilita.
b) Una Parte può porre fine all’applicazione transitoria dell’Accordo attraverso notificazione scritta all’altra Parte. Tale cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla notificazione.
Fatto a Berna il 25 febbraio 2019
Per la Confederazione svizzera: Xxxxx Xxxxxxxx | Per il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord: Xxxxx Xxxxxx-Xxxxxx |
Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Parte I:
Applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
Determinazione della legislazione applicabile (serie A)
– Decisione A1, del 12 giugno 2009, relativa all’introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la deter- minazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1);
– Decisione A2, del 12 giugno 2009, riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori auto- nomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5);
– Decisione A3, del 17 dicembre 2009, relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 3).
Scambio elettronico dei dati (serie E):
– Decisione E1, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9);
– Decisione E2, del 3 marzo 2010, relativa all’instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell’elenco elettronico che è parte inte- grante del sistema EESSI (GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5);
– Decisione E3, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6).
Prestazioni familiari (serie F):
– Decisione F1, del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consi- glio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni fami- liari (GU C 106 del 24.4.2010, pag.11).
Questioni orizzontali (serie H):
– Decisione H1, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamen- ti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Par- lamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 non- ché l’applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13);
– Decisione H2, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l’elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei si- stemi di sicurezza sociale (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17);
– Decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in con- siderazione per determinare il tasso di cambio di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56);
– Decisione H4, del 22 dicembre 200, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della Commissione am- ministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3);
– Decisione H5, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2004 e (CE) del Consiglio e del regolamento n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 149 dell’8.6.2010, pag. 5);
– Decisione H6, del 16 dicembre 2010, concernente l’applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell’articolo 6 del regola- mento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5).
Pensioni (serie P):
– Decisione P1 del 12 giugno 2009, relativa all’interpretazione dell’articolo 50, paragrafo 4, dell’articolo 58 e dell’articolo 87, paragrafo 5 del regola- mento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguar- dano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21).
Malattia (serie S):
– Decisione S1, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicu- razione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23);
– Decisione S2, del 12 giugno 2009, riguardante le caratteristiche tecniche della tessera europea di assicurazione malattia (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26);
– Decisione S3, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all’articolo 25, lettera A), paragrafo 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX C 106 del 24.4.2010, pag. 40);
– Decisione S4, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso rela- tive all’applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52);
– Decisione S5, del 2 ottobre 2009, relativa all’interpretazione della nozione di
«prestazioni in natura» definita all’articolo 0, xxxxxxx x xxx), xxx xxxxxxxxxxx (XX) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all’articolo 24, paragrafo 1,
agli articoli 25 e 26, all’articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all’articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consi- glio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54);
– Decisione S6, del 22 dicembre 2009, concernente l’iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE)
n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all’articolo 00, xxxxxxx- xx 0, xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX C 107 del 27.4.2010, pag. 6);
– Decisione S7, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE)
n. 987/2009 e all’applicazione delle procedure di rimborso (GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8);
– Decisione S8, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all’articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6);
– Raccomandazione S1, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3).
Disoccupazione (serie U):
– Decisione U1, del 12 giugno 2009, riguardante l’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio con- cernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42);
– Decisione U2, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d’applicazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio, relativo al diritto all’indennità di disoccupa- zione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori fronta- lieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43);
– Decisione U3, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di «di- soccupazione parziale» applicabile ai disoccupati di cui all’articolo 65, para- grafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45);
– Decisione U4, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all’articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all’articolo 00 xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX C 57 del 25.2.2012, pag. 4);
– Raccomandazione U1, del 12 giugno 2009, riguardante la legislazione appli- cabile a disoccupati che esercitano un’attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49);
– Raccomandazione U2, del 12 giugno 2009, riguardante l’applicazione dell’articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompa- gnano il coniuge o il partner che esercita un’attività professionale o com- merciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente (GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51).
Parte II:
Atti giuridici cui si fa riferimento
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 200415 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da:
– regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009,
– regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010,
15 RS 0.831.109.268.1
– regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012,
– regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012,
– regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio del 13 maggio 2013.
Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 200916, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da:
– regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione del 9 dicembre 2010,
– regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012,
– regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione del 18 dicembre 2012.
Il capitolo II del Protocollo dell’allegato II dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone.
Parte III:
Adeguamenti al regolamento (CE) n. 883/2004 e al regolamento (CE) n. 987/2009
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
a) all’allegato I sezione I è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull’articolo 131 capoverso 2 e sull’articolo 293 capoverso 2 del Codice civile svizzero.»;
b) all’allegato I sezione II è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Gli assegni di nascita e di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell’articolo 3 capoverso 2 della legge federale sugli assegni familiari.»;
c) all’allegato III è aggiunto il testo seguente:
«Regno Unito»;
d) all’allegato IV è aggiunto il testo seguente:
«SVIZZERA»;
e) all’allegato VI è aggiunto il testo seguente:
16 RS 0.831.109.268.11
«Regno Unito
Indennità di integrazione salariale e di sostegno
(a) Gran Bretagna
Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare 2007.
(b) Irlanda del Nord
Parte 1 della legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007.»;
f) All’allegato VIII parte 1 è aggiunto il testo seguente:
«Regno Unito
Tutte le domande di pensione di anzianità, di prestazioni per vedove e per lutto familiare, ad eccezione di quelle per le quali durante un esercizio fiscale con inizio il 6 aprile 1975 o successivo:
(i) l’interessato ha maturato periodi di assicurazione, di occupazione o di resi- denza sotto la legislazione del Regno Unito e di un altro Stato membro, e uno (o più di uno) degli esercizi fiscali non è considerato come un anno di qualifica a norma della legislazione del Regno Unito;
(ii) i periodi di assicurazione maturati sotto la legislazione vigente nel Regno Unito per i periodi anteriori al 5 luglio 1948 sarebbero presi in considerazio- ne a norma dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b del regolamento mediante l’applicazione di periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza sot- to la legislazione di un altro Stato membro.
Tutte le richieste di pensione complementare ai sensi dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits Xxx 0000 e dell’articolo 44 del Social Security Contributions and Benefits (Irlanda del Nord) Xxx 0000.
Svizzera
Tutte le domande di rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di base (legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti17 e legge federale sull’assicurazione contro l’invalidità18) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità19).»;
g) All’allegato VIII parte 2 è aggiunto il testo seguente:
«Regno Unito
Prestazioni proporzionali di vecchiaia versate conformemente agli articoli 36 e 37 del National Insurance Act del 1965 e agli articoli 00 x 00 xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxx (Xxxxxxx del Nord) del 1966.
17 RS 831.10
18 RS 831.20
19 RS 831.40
Svizzera
Rendite di vecchiaia, per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza profes- sionale (legge federale sulla previdenza professionale per l’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
h) All’allegato IX parte 2 è aggiunto il testo seguente:
«Svizzera
Rendite per i superstiti e d’invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità).»;
i) All’allegato X è aggiunto il testo seguente:
«Regno Unito
(a) Credito di pensione statale [legge del 2002 sul credito di pensione statale e legge del 2002 (Irlanda del Nord) sul credito di pensione statale];
(b) assegni per persone in cerca di impiego basati sul reddito [legge del 1995 sulle persone in cerca di impiego e legge del 1995 (Irlanda del Nord) sulle persone in cerca di impiego];
(c) componente mobilità dell’assegno di sussistenza per disabili [legge del 1992 sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale e legge del 1992 (Irlan- da del Nord) sui contributi e sulle prestazioni di sicurezza sociale]; e
(d) indennità di integrazione salariale e di sostegno collegata al reddito [legge di riforma del sistema di welfare 2007 e legge di riforma del sistema di welfare (Irlanda del Nord) 2007].
Svizzera
(a) Le prestazioni complementari (legge federale del 6 ottobre 2006 sulle pre- stazioni complementari) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.
(b) Le rendite per casi di rigore ai sensi dell’assicurazione per l’invalidità (art. 28 cpv. 1bis della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità, così come modificata il 7 ottobre 1994).
(c) Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, pre- viste dalle legislazioni cantonali.
(d) Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone invalide (art. 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità) che non sono state soggette, prima della loro incapacità al lavo- ro, alla legislazione svizzera sulla base di un’attività come lavoratore dipen- dente o lavoratore autonomo.»
j) All’allegato XI è aggiunto il testo seguente:
«Regno Unito
1. Qualora, in virtù della legislazione del Regno Unito, una persona possa pretende- re il beneficio di una pensione di anzianità, se:
(a) i contributi dell’ex coniuge sono presi in considerazione come contributi personali; o
(b) le condizioni contributive sono soddisfatte dal coniuge o dall’ex coniuge, purché in entrambi i casi il coniuge o l’ex coniuge sia o sia stato soggetto, in quanto lavoratore dipendente o autonomo, alla legislazione di due o più Stati membri, si applicano le disposizioni del titolo III capitolo V del presente re- golamento per determinare i suoi diritti a pensione in virtù della legislazione del Regno Unito; in tal caso ogni riferimento nel suddetto capitolo V a «pe- riodi di assicurazione» è considerato come riferimento ad un periodo di assi- curazione maturato da:
(i) il coniuge o l’ex coniuge se la richiesta è presentata da:
– una donna coniugata o
– una persona il cui matrimonio è cessato per cause diverse dalla morte del coniuge, o
(ii) l’ex coniuge, se la richiesta è presentata da:
– un vedovo che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di genitore vedovo o
– una vedova che, immediatamente prima dell’età pensionabile, non ha diritto ad una prestazione di madre vedova, prestazione di geni- tore vedovo o pensione di vedova o che ha soltanto diritto a una pensione di vedova connessa con l’età, calcolata in applicazione dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b del presente regolamento e per «pensione di vedova connessa con l’età» s’intende una pensio- ne di vedova erogabile a una percentuale ridotta in conformità all’articolo 39 paragrafo 4 del Social Security Contributions and Benefits Xxx 0000 (legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale).
2. Per l’applicazione dell’articolo 6 del presente regolamento alle disposizioni che disciplinano il diritto al sussidio di accompagnamento, al sussidio per assistenti ed al sussidio di sussistenza in caso di disabilità, è preso in considerazione un periodo di attività dipendente, di attività autonoma o di residenza maturato nel territorio di uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora ciò sia necessario per soddisfare le condizioni relative ai periodi richiesti di presenza nel Regno Unito, prima della data in cui scatta il diritto al sussidio in questione.
3. Ai fini dell’articolo 7 del presente regolamento, in caso di prestazioni d’invali- dità, di anzianità o al superstite in contanti, di pensioni per infortuni sul lavoro o malattia professionale e di indennità di morte, qualsiasi beneficiario ai sensi della legislazione del Regno Unito, che soggiorna nel territorio di un altro Stato membro è considerato, durante tale soggiorno, come residente nel territorio di detto altro Stato membro.
4. Nei casi in cui si applica l’articolo 46 del presente regolamento, quando l’interessato è colpito da inabilità al lavoro seguita da invalidità mentre è soggetto alla legislazione di un altro Stato membro, il Regno Unito, ai sensi dell’articolo 30A paragrafo 5 della legge sui contributi e le prestazioni di sicurezza sociale (Social
Security contributions and Benefits Act) del 1992, tiene conto di tutti i periodi durante i quali l’interessato ha percepito per questa inabilità al lavoro:
(i) prestazioni di malattia in contanti, un salario o una retribuzione; o
(ii) prestazioni analoghe a quelle di cui al titolo III capitoli IV e V del presente regolamento, concesse per l’invalidità seguita a detta inabilità al lavoro, ai sensi della legislazione dell’altro Stato membro, come se si trattasse di periodi di prestazioni d’inabilità di breve durata versate a norma dell’articolo 30A paragrafi 1‒4 della legge del 1992 sui contributi e le prestazioni di sicu- rezza sociale (Social Security Contributions and Benefits Act 1992).
Nell’applicare la presente disposizione si tiene conto esclusivamente dei periodi durante i quali l’interessato era inabile al lavoro ai sensi della legislazione del Regno Unito.
5. 1. Ai fini del calcolo del fattore di reddito per determinare il diritto alle presta- zioni previste dalla legislazione del Regno Unito, per ogni settimana d’occupazione in qualità di lavoratore dipendente in base alla legislazione di un altro Stato membro, iniziata nel corso dell’anno fiscale di riferimento ai sensi della legislazione del Regno Unito, si considera che l’interessato abbia versato contributi come lavoratore dipendente o abbia percepito redditi che hanno dato luogo al pagamento di contributi, sulla base di redditi equivalenti a due terzi del limite più elevato dei redditi relativi all’anno fiscale.
2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b punto ii del presente regolamento:
(a) qualora, in un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975, un lavoratore dipendente abbia maturato periodi di assicurazione, occupazione o residenza esclusivamente in uno Stato membro che non sia il Regno Unito e, a norma del precedente punto 5.1, quell’anno risulti conteggia- to ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b punto i del presente regolamento, l’interessato è considerato assicurato per 52 settimane in quell’anno nell’altro Stato membro;
(b) qualora un anno fiscale a decorrere dal 6 aprile 1975 non sia conteggia- to ai sensi della legislazione del Regno Unito per l’applicazione dell’articolo 52 paragrafo 1 lettera b punto i del presente regolamento, non si tiene conto dei periodi di assicurazione, occupazione o residenza maturati in quell’anno.
3. Per la conversione di un fattore di reddito in periodi di assicurazione, il fat- tore di reddito ottenuto durante l’anno fiscale in questione ai sensi della legi- slazione del Regno Unito è diviso per il limite di reddito inferiore fissato per tale anno fiscale. Il risultato è espresso con un numero intero, tralasciando i decimali. La cifra così ottenuta è considerata rappresentare il numero di set- timane di assicurazione maturate sotto la legislazione del Regno Unito durante tale anno, restando inteso che tale cifra non può superare il numero di settimane durante le quali, nel corso di tale anno, l’interessato è stato sog- getto a detta legislazione.
Svizzera
1. L’articolo 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i super- stiti come anche l’articolo 1 della legge federale sull’assicurazione invalidità, che disciplinano l’assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si appli- xxxx alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all’assicura- zione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell’ambito dell’assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l’assicurazione con l’accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione:
(a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l’assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
(i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;
(ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
(iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell’assi- curazione svizzera;
(iv) i familiari delle persone di cui ai punti i e iii o di un lavoratore dipen- dente o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicura- to nell’ambito dell’assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
(v) i familiari delle persone di cui al punto ii o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell’ambito dell’assicurazione malattia sviz- zera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Dani- marca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.
Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.
(b) Le persone di cui alla lettera a possono, su richiesta, essere esentate dall’assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimo- strano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia,
Italia, Austria, e, per le persone di cui alla lettera a punti iv e v, Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a punto ii, Portogallo.
Detta richiesta:
(aa) dev’essere depositata entro i tre mesi successivi all’insorgenza dell’obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richie- sta è depositata dopo tale termine, l’esenzione prende effetto dall’inizio dell’obbligo di assicurazione;
(bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II del regolamento è assoggettata ai fini dell’assicurazione malattia alle dispo- sizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3 lettera b, i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l’assicuratore svizzero contro gli infor- tuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l’istituzione di assicurazione malattia competente dell’altro Stato, quando esiste un diritto a presta- zioni da parte dei due organismi. L’assicuratore svizzero contro gli infortuni profes- sionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l’integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del Paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un’assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3 lettera b, nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell’articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell’applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Sviz- zera, l’assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d’indennità giornaliera compiuti presso l’assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un’eventuale riserva sull’assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizze- ro entro tre mesi dall’uscita dall’assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un’attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull’assi- curazione invalidità, la si considera assicurata da tale assicurazione per la concessio- ne di provvedimenti d’integrazione fino all’erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.».
Ai fini del presente accordo il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:
a) All’allegato 3 è aggiunto il testo seguente:
«Regno Unito».