GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DELL’IMPATTO SOCIALE GENERATO DALLE INIZIATIVE FINANZIATE DAL FONDO DI SOCIAL IMPACT INVESTING
GARA EUROPEA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE INDIPENDENTE DELL’IMPATTO SOCIALE GENERATO DALLE INIZIATIVE FINANZIATE DAL FONDO DI SOCIAL IMPACT INVESTING
CUP E77E16000070009
CIG 7544827C31
SCHEMA DI CONTRATTO
Tra
L’anno _, il giorno _ del mese di , in Cagliari, Via , n._
presso gli uffici _ il dott_ , nato a (prov.
) il (C.F. _), domiciliato per la funzione presso gli uffici
_ in Cagliari Via n. , il quale interviene nella sua qualità di
…………………………………………..
E
__, nato a _ _ , il , C.F.
_ , residente in _, Via _ n. , il quale interviene nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell’Impresa/RTI , con sede legale in
_, via _ n. , CF – PI _ - REA _ giusta procura autenticata nelle firme dal notaio _, rep. _ , raccolta n. _, conferita dall’amministratore delegato e/o legale rappresentante dell’Impresa/RTI _ , già prodotta in copia autenticata in sede di offerta e allegata al presente contratto
Premesso che
prot. n. XXXX, rep. n. XXX del XXXX de.. _,
- con determinazione è stata
indetta una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di valutazione indipendente dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal Fondo Social Impact Investing (di seguito Fondo SII). L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
- con deliberazione n. _ del _ _ il _ ha aggiudicato l’appalto all’Impresa/RTI ;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dall’offerta tecnica, dall’offerta economica e dagli allegati tutti, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che la Stazione Appaltante ha individuato il Fornitore nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente e che nei confronti dello stesso sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;
- che il Fornitore ha prestato la prevista garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice come stabilito nel Disciplinare di gara. Tale documento, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Contratto si rimanda alla documentazione di gara tutta, che anche se non materialmente allegata ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto
si conviene e si stipula quanto segue Articolo 1 – Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 – Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali
1. Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione dei servizi oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, oltre che nel presente atto, sono contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nell’offerta tecnica, nell’offerta economica, nonché negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata dall’Impresa/RTI
_ nell’ambito della procedura di gara.
2. Tutti i documenti citati, pur non allegati materialmente al presente contratto, si intendono integralmente richiamati ai fini della regolamentazione delle condizioni inerenti l’appalto e di ogni adempimento relativo all’esecuzione del medesimo.
3. Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.
4. Tutti i documenti sopra citati, mantenuti in originale sottoscritto agli atti amministrativi, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto.
5. Sono allegati materialmente al contratto i seguenti documenti:
6. _ _ _
7. _ _ _
Articolo 3 – Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto è regolata nell’ordine:
a. dal presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;
b. dal Regolamento (CE) n. 821/2014 della Commissione CE, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
c. dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;
d. dal Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento(UE) n. 1303/2013;
e. dal Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
f. dal Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
g. dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
h. dal D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 aggiornato dal Decreto Legislativo n.56 del 19/04/2017 e dalla legge 205/2017 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
i. dalla DGR n. 6/13 del 02/02/2016 per la costituzione del Fondo di Social Impact Investing (SII);
j. dalla DGR n. 28/12 del 17/05/2016 con cui è stato approvato l’Accordo di Finanziamento tra Regione e SFIRS S.p.A. (ente in house ex D.G.R. n. 51/39 del 17/11/2009);
k. dal POR SARDEGNA FSE 2014-2020 (CCI2014IT05SFOP021) approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014;
l. dal POR SARDEGNA FESR 2014-2020 (CCI2014IT16RFOP015) approvato con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015;
m. dai Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE 2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 9/06/2015 e ss.mm.ii.;
n. dai Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FESR 2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza in data 28/01/2016 e ss.mm.ii;
o. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e quanto dichiarato nell’offerta, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, fatto comunque salvo il caso in cui l’offerta contenga, a giudizio dell’Amministrazione, condizioni migliorative.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, il fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 4 – Oggetto
1. Il presente Xxxxxxxxx definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l’affidamento del Servizio di valutazione indipendente dell’impatto sociale generato dalle singole iniziative finanziate nell’ambito del Fondo SII.
2. In particolare, la valutazione degli impatti sociali generati dalle iniziative/progetti pilota finanziati attraverso il Fondo SII, dovrà soddisfare le esigenze conoscitive dell’Amministrazione:
• ex-ante rispetto agli impatti attesi dalle singole iniziative finanziate dal Fondo SII, valutando così la potenziale capacità dei singoli interventi di “rispondere” alle questioni sociali individuate e definendo in relazione a questo i potenziali criteri di remunerazione degli investimenti da parte del Fondo in caso di raggiungimento degli impatti attesi;
• in itinere, rispetto ai progressi compiuti nella attuazione degli interventi finanziati e degli impatti previsti, verificando così la effettiva valutabilità degli impatti previsti in fase ex ante e la eventuale necessità di riorientamento dei target o dei criteri di attuazione degli stessi;
• ex-post rispetto agli impatti generati dalle singole iniziative finanziate dal Fondo SII e, attraverso il monitoraggio degli stessi, rispetto ad eventuali revisioni dei target, degli indicatori di impatto e dei livelli di remunerazione identificati.
3. Il luogo principale di esecuzione del contratto è il territorio della Regione Sardegna.
4. I contenuti specifici e le modalità di organizzazione e di attuazione dei servizi che il fornitore si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l’Amministrazione.
5. La natura dei servizi richiesti presuppone un raccordo periodico e sistematico con l’Amministrazione, sia in fase di programmazione che di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
6. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione, per tutta la durata del contratto, un gruppo di lavoro composto dalle figure ed in possesso dei requisiti minimi previsti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale o secondo quanto indicato nella propria offerta tecnica se migliorativa per l’Amministrazione.
7. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione contraente a prestare tutti i servizi espressamente previsti, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nei documenti di gara tutti, nei limiti dell’importo di aggiudicazione pari a Euro _,00, IVA esclusa.
Articolo 5 – Durata e decorrenza
1. La durata del contratto è stimata in 30 mesi a decorrere dalla data della stipula o, nelle sue more, dall’avvio di esecuzione delle attività.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
Articolo 6 – Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto, a:
a. prestare i servizi oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell’offerta tecnica, ove migliorativa;
b. tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell’esecuzione dell’appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c. predisporre tutte le metodologie, atte a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal contratto;
d. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
e. ripetere i servizi oggetto del contratto che secondo l’Amministrazione non risultassero eseguiti a regola d’arte;
f. segnalare per iscritto immediatamente all’Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto;
x. xxxxxxxsi alle disposizioni in materia di informazione e pubblicità previste dal Reg. (CE) 821/2014
e s.m.i., per quanto applicabili;
h. attenersi strettamente al Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 recante “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;
i. consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari della Regione o dei funzionari delle autorità statali e comunitarie.
2. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, il fornitore può sospendere la prestazione dei servizi e comunque, delle attività previste nel contratto; qualora il fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto può risolversi di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ai sensi del successivo art. 14.
Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Xxxxxxxxx collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Articolo 8 – Importo contrattuale
1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto l’importo complessivo è fissato in euro __ ( /00), IVA esclusa, come risultante in maniera dettagliata dall’offerta economica presentata dall’aggiudicataria ed allegata in copia al presente contratto.
2. Il corrispettivo indicato nell’offerta s’intende stabilito dall’Impresa/RTI aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio. Esso non potrà subire alcuna variazione, derivante da qualsiasi causa, prevedibile o imprevedibile, ivi compreso l’aumento della manodopera.
3. L’importo predetto deve intendersi comprensivo della prestazione dei servizi, come descritti nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e di quanto offerto dal fornitore nell’offerta tecnica, prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. L’importo predetto è dovuto unicamente al fornitore e pertanto, qualsiasi terzo non può vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione contraente.
4. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi tutti gli obblighi ed oneri a carico del fornitore secondo quanto previsto nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
5. Nel corrispettivo contrattuale, di cui sopra, sono compresi altresì nonché tutti gli oneri e obblighi derivanti dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità
6. L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario dell’appalto la ripetizione, totale o parziale, di servizi analoghi a quelli già aggiudicati, per un importo complessivo massimo stimato pari all’importo già aggiudicato, a condizione che gli stessi siano conformi al Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e all’offerta di gara se migliorativa, del primo contratto aggiudicato. In ogni caso, il ricorso a tale procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell’appalto iniziale.
Articolo 9 – Verifiche di conformità
1. Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione effettuerà tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo di controllare il rispetto di quanto stabilito nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell’offerta presentata.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall’Amministrazione.
4. L’Amministrazione farà pervenire all'aggiudicatario del servizio per iscritto le osservazioni e le eventuali contestazioni, nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali l'aggiudicatario del servizio dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. L'aggiudicatario del servizio non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze o fatti influenti sul servizio, se non preventivamente comunicate per iscritto all’Amministrazione.
5. Su richiesta del Committente l'aggiudicatario del servizio sarà, inoltre, tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione a contestazioni e a rilievi avanzati. Sono fatte salve le disposizioni relative all’applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio prestato da parte dei funzionari delle autorità statali e comunitarie.
Articolo 10 – Fatturazione e pagamenti
1. Il corrispettivo per i servizi effettuati sarà erogato sulla base delle prestazioni effettivamente rese e rendicontate.
2. I pagamenti verranno effettuati a cadenza _ _, entro i 60 giorni successivi dal ricevimento di regolare fattura, solo a fronte e nei limiti delle prestazioni effettivamente già eseguite sulla base di apposito report (Stato Avanzamento Lavori – SAL) relativo alle attività svolte, subordinatamente all’esito positivo della verifica da parte dell’Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti con quanto previsto contrattualmente e ai sensi di legge.
3. Ciascuna fattura emessa deve indicare il riferimento al presente contratto, incluso il CIG ed il CUP, e le prestazioni cui si riferisce, e deve essere intestata e trasmessa all’Amministrazione in forma elettronica ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
4. I pagamenti vengono effettuati con una dilazione di 60 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato n. , intestato al Fornitore, presso _ ; e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _ _ .
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Fornitore ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere lo svolgimento delle attività e dei servizi previsti nel contratto e nella documentazione di gara. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si può
risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r ai sensi del successivo art. 14.
8. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dell’0,5 % sull’importo netto dovuto, ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. La ritenuta verrà liquidata dall’Amministrazione solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Si ricorda che la ritenuta dello 0,5 % deve essere calcolata e applicata sull’importo imponibile nel casi di fatturazione di servizi.
Articolo 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 sono .
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010.
4. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 12 – Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
3. L’Amministrazione procederà, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” di cui D.Lgs. n.33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell’esecuzione del presente contratto.
Articolo 13 – Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente contratto è stipulato a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica in conformità all’art.32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Sono a carico dell’Impresa/RTI aggiudicataria le spese per la pubblicazione della procedura di gara secondo le modalità di cui agli artt.72, 73, e 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e di cui al Decreto Ministeriale delle infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017.
3. Sono altresì a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri tributari e fiscali attualmente applicabili, nonché tutte le spese connesse all’esecuzione del contratto e pertanto sono da intendersi comprese nel prezzo dell’appalto indicato nell’offerta del medesimo.
Articolo 14 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste in altri articoli del presente contratto, l’Amministrazione potrà risolvere lo stesso ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In particolare l’Amministrazione regionale potrà risolvere il contratto:
- qualora si verificassero gravi interruzioni del servizio appaltato attribuibili all’aggiudicatario;
- qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per il servizio, nelle penalità previste dal paragrafo 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- in caso di gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
- in caso di esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata;
- in caso di arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, da parte dell’aggiudicatario;
- qualora la società aggiudicataria proceda a sostituire o a variare il Gruppo di lavoro senza l’assenso dell’Amministrazione.
3. L’accertata e grave violazione da parte dell’Amministrazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento approvato con D.G.R. n.3/7 del 31.01.2014 (che si estende ai collaboratori della società aggiudicataria sulla base di quanto previsto nel paragrafo 6 del Capitolato) comporterà la risoluzione del contratto, e la conseguente liquidazione delle somme maturate fino a quel momento senza alcun onere aggiuntivo a carico della stazione appaltante.
4. In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato alla società aggiudicataria solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall’Amministrazione in conseguenza della risoluzione.
5. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del servizio risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. L’Aggiudicatario non potrà per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del contratto, in alcun modo:
a. avere in corso e/o assumere incarichi o affidamenti, a qualunque titolo, per l’esecuzione di servizi a valere sul POR FSE 2014-2020 e sul POR FESR 2014/2020 che possano determinare un conflitto di interessi in relazione alle attività di valutazione dell’impatto sociale generato dalle iniziative finanziate dal Fondo SII;
b. avere in corso, e/o assumere incarichi o affidamenti, a qualsiasi titolo, con l’Autorità di Gestione del POR FSE e del POR FESR né con la SFIRS S.p.A. e/o con organismi direttamente coinvolti nell’attuazione del Fondo SII e/o con i soggetti beneficiari del Fondo stesso.
8. Il soggetto Aggiudicatario si impegna, a non includere nel gruppo di lavoro, soggetti portatori delle stesse incompatibilità sopra descritte derivanti da conflitto di interessi.
Articolo 15 – Recesso e Sospensione del servizio
1. L’Amministrazione contraente ha diritto, per giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, da comunicarsi al Fornitore con tramite PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
c. qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L'Amministrazione potrà recedere altresì in qualunque momento dagli impegni assunti con il contratto nei confronti dell'aggiudicatario qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.
4. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
5. In caso di recesso il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice civile.
6. L'Amministrazione ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi, l'efficacia del contratto stipulato con l'aggiudicatario, per periodi non superiori a nove mesi, dandone comunicazione scritta allo stesso. In conseguenza dell'esercizio della facoltà di sospensione, nessuna somma sarà dovuta all'aggiudicatario nel relativo periodo.
Articolo 16 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta documentazione originaria o predisposta in esecuzione della contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.
Articolo 17– Xxxxx e responsabilità
1. L’Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall’aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell’esecuzione del servizio.
2. L’aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nell’esecuzione del servizio e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell’esecuzione della prestazione.
3. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi o norme di legge.
4. Al personale deve essere assicurato un trattamento economico non inferiore a quello previsto da contratti collettivi nazionali di lavoro relativi a servizi analoghi.
5. La ditta aggiudicataria, inoltre, assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi.
6. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.
Articolo 18 - Penali
1. Per quanto riguarda le penali si rinvia al Capitolato descrittivo e prestazionale con particolare riferimento a quanto disposto nel paragrafo 7 - Penali, che L’Impresa/RTI dichiara di conoscere perfettamente.
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati per iscritto al contraente; in tal caso lo stesso comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla contestazione. Qualora le osservazioni non siano accolte dall’Amministrazione, ovvero non sia giunta risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato, le penali sono applicate nella misura indicata al Paragrafo 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
3. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo della fattura o, in mancanza, prelevato dalla cauzione definitiva ove non sia soddisfatto dall'aggiudicatario nel termine di 15 (quindici) giorni dall'avviso che riceverà.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera il contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.
Articolo 19 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione di importo pari al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, può rivalersi sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sarà svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
Articolo 20 – Informativa per il trattamento dei dati personali
1. Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o
servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell’Amministrazione individuati quali incaricati del trattamento.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- soggetti terzi fornitori di servizi per l’Amministrazione, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela dell’Amministrazione in sede giudiziaria.
7 In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla stazione appaltante nel rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”.
8 I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Reg. (UE) 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”. In particolare, l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettifica; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Amministrazione regionale.
Articolo 21 – Elezione di domicilio
Agli effetti del presente contratto L’Impresa/RTI elegge domicilio presso la sede societaria, in _ via _ _ n. .
Articolo 22 – Responsabile del servizio e direttore dell’esecuzione
1. L’Impresa/RTI _ _ nomina come Responsabile del Servizio,
__, nato a , il _.
2. L’Amministrazione comunicherà il nominativo del direttore dell’esecuzione, all’atto della sua designazione.
Articolo 23 – Subappalto
1. È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% dell’importo e comunque nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
2. Resta inteso che, qualora il fornitore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto del presente appalto.
3. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all’articolo 105comma 7 del D.Lgs. 50/2016 in capo ai subappaltatori;
4. L’aggiudicatario deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, l’aggiudicatario deve trasmettere, altresì, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate (dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. 81/2008, dichiarazione sostitutiva di certificato camerale ecc., e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi necessari per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto).
5. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
6. Il fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. Il fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003. Nelle ipotesi previste dall’art. 105, comma 13 lett. a) e c) il fornitore è liberato dalla predetta responsabilità solidale.
7. Il fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E'
altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all’Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l’Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al fornitore medesimo di comunicare all’Amministrazione, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività delle forniture affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate all’Amministrazione eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subcontratto.
9. Si precisa che le seguenti categorie di servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:
a. l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;
b. la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rimanda a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
Articolo. 24- Divieto di cessione del contratto
E’ vietato all’aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il contratto, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 25 - Foro competente
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Impresa/RTI
_ _ e l'Amministrazione appaltante, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.
Articolo 26- Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Articolo 27- Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, appalti di servizi e forniture e, in subordine, alle norme del codice civile.