Articolo 1
REGOLAMENTO
PER L’EDUCAZIONE CONTINUA IN PSICOLOGIA
Delibera n. 2 del 27 gennaio 2018 Trasmesso per la validazione al Ministero della Salute
Articolo 1
Formazione ed aggiornamento professionale
1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità della formazione continua in attuazione del:
Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, art. 3, comma 5, convertito dalla legge 14
settembre 2011, n. 148
Art. 3 b) Previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.”
a. D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 recante riforma degli ordinamenti professionali, ex art. 7, comma 3
Art. 7 - 1 Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.” Omissis
Resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM)
b. Codice Deontologico degli psicologi italiani, Capo 1 Principi generali, Art. 5
“Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale. Riconosce i limiti della propria competenza e usa, pertanto solo strumenti teorico – pratici per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione. Omissis”
2. Tutti gli Iscritti all’Albo sono obbligati a seguire percorsi di formazione continua professionale. Gli Iscritti che non sono tenuti alla formazione ECM sono soggetti all’obbligo ECP, nel rispetto del presente Regolamento.
3. Con l’espressione Educazione Continua in Psicologia si intende ogni attività qualificata di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione a significative iniziative culturali nel campo della Psicologia.
4. Si definiscono Provider i soggetti autorizzati ad erogare formazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento e accreditati dal CNOP, per il periodo in cui mantengono i requisiti richiesti.
Articolo 2
Durata e contenuto dell’obbligo
1. Il Programma di Educazione Continua in Psicologia (ECP) entrerà in vigore entro 30 giorni dall’approvazione del presente regolamento da parte del Ministero competente.
2. Il periodo di riferimento, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua in Psicologia, ha durata triennale.
3. L’unità di misura della formazione continua è il credito formativo professionale ed equivale mediamente ad un’ora di attività formativa.
4. Il mancato soddisfacimento dell’obbligo formativo individuale quantitativo nel rispetto dei vincoli definiti nel regolamento darà luogo a violazione degli obblighi deontologici
5. Il periodo di valutazione è triennale ed è uniformato alla cadenza dei trienni formativi ECM, a partire dal 1 gennaio 2020.
6. Relativamente all’acquisizione dei crediti, non sono previsti vincoli nel conseguimento annuale degli stessi; l’iscritto può acquisire i crediti nel corso del periodo di valutazione mantenendo invariato l’obbligo formativo eventualmente ridotto sulla base di esoneri, esenzioni (art. 7) o riduzioni.
7. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, il periodo di valutazione del Programma di ECP potrebbe essere più breve del triennio formativo e limitato al periodo che intercorre dall’anno solare successivo alla data di approvazione del presente Regolamento da parte del Ministero competente ed il termine del corrispondente triennio formativo ECM.
8. Nei trienni l’obbligo formativo professionale standard è pari a 150 (centocinquanta) crediti ECP al netto di esoneri, esenzioni (art. 7) o riduzioni. In fase di prima applicazione, nel rispetto di quanto indicato nel comma che precede, l’obbligo formativo sarà ricalcolato sulla base della decorrenza dell’obbligo stesso, ulteriormente ridotto se presenti esoneri, esenzioni (art. 7).
9. L'obbligo formativo standard può essere ridotto, non solo in presenza di esoneri ed esenzioni, ma anche in relazione al numero dei crediti ECP acquisiti nel triennio precedente (al netto di esoneri ed esenzioni). Le riduzioni verranno stabilite con apposita delibera del CNOP da emettere entro l’ultimo anno del triennio formativo.
10. L’obbligo di formazione professionale decorre dal 1 gennaio dell’anno solare successivo alla prima iscrizione all’albo. In caso di iscrizioni nel corso del triennio, compresa la fase di pima applicazione, come delineato nel comma 7 del presente articolo, l’obbligo formativo viene ricalcolato in proporzione agli anni di iscrizione, sempre al netto di esoneri o esenzioni (art. 7) o altre riduzioni.
11. L’iscritto, tramite formazione erogata da soggetti accreditati (Provider) dovrà acquisire, in qualità di discente, almeno il 40% del proprio fabbisogno
formativo triennale (o relativo alla fase di prima applicazione) al netto di esoneri, esenzioni o riduzioni.
12. Gli iscritti possono conseguire interamente l’obbligo triennale ECP (o relativo alla fase di prima applicazione) anche mediante formazione a distanza erogata da soggetti autorizzati ovvero tramite attività svolte con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione.
13. I crediti ECM contribuiscono all’assolvimento degli obblighi formativi ECP, confermando la piena corrispondenza tra il valore numerico dei crediti ECM e crediti ECP (1 credito ECM è pari ad 1 credito ECP).
14. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere nell’ambito del Programma di ECP, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell’ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma xxxxxx x. 00 (xxxxx) crediti ECP nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. Xxxxxx x. 0 (xxx) crediti ECP nel corso della fase di prima applicazione, nel rispetto di quanto indicato nel precedente comma 7, devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l’ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia.
Articolo 3 Eventi formativi
1. Costituisce assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva, adeguatamente documentata, compreso il superamento di prove di valutazione ove previste, agli eventi di seguito indicati:
• Corsi di aggiornamento e corsi di formazione, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione, proposti dai Consigli territoriali dell’Ordine, o soggetti pubblici e privati accreditati o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale, purché autorizzati ai sensi del presente regolamento;
• Commissioni di studio, gruppi di lavoro, commissioni consiliari, proposti dai Consigli territoriali dell’Ordine, o soggetti pubblici e privati accreditati, da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale purché autorizzati ai sensi del presente regolamento, da enti ed istituzioni pubbliche a seguito di atto formale di nomina;
• Altri eventi specificatamente proposti dai Consigli territoriali dell’Ordine, o soggetti pubblici e privati accreditati;
• Attività formative di carattere istituzionale, ordinistico, legislativo, previdenziale e deontologico organizzate anche dal CNOP.
2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito ECP per ogni ora di partecipazione effettiva.
3. Il CNOP, con propria delibera a carattere regolamentare, determina i criteri di attribuzione dei crediti ECP agli eventi formativi per tutti i casi non previsti dal precedente comma e per gli eventi formativi eccezionali.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra il CNOP e le Università, nel rispetto dell’art. 7 comma 4 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti ECP e quelli universitari.
5. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei Ministeri rispettivamente vigilanti, nel rispetto dell’art. 7 comma 4 e 5 del
D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, il CNOP può individuare con altri Consigli nazionali dell’Ordine e Collegi crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
6. Per la partecipazione ad eventi formativi erogati da Provider ECM vengono riconosciuti i crediti attribuiti secondo le procedure previste in materia di Educazione Continua in Medicina.
Articolo 4
Eventi formativi ECP proposti da Provider
1. I Consigli degli Ordini territoriali degli Psicologi e l’Ente Previdenziale degli Psicologi, ai fini dell’erogazione di eventi, non necessitano di domanda di accreditamento. I soggetti che differentemente devono presentare domanda formale di accreditamento, secondo la procedura definita dal CNOP sono:
a. Gli enti di formazione pubblici o privati
b. Società scientifiche
2. Gli enti accreditati possono organizzare formazione, con test di superamento con le seguenti tipologie di formazione:
a. Formazione residenziale
b. Formazione a distanza
c. Formazione sul Campo
d. Formazione Blended secondo le norme definite dal CNOP nel Manuale dei Provider
3. La pubblicazione del calendario degli eventi, avviene nel portale del CNOP, secondo le regole definite dal CNOP, indicando la tipologia dell’evento formativo, nonché gli argomenti trattati.
Articolo 5 Registro dei Provider
1. Appartiene alla competenza esclusiva del CNOP, previo parere vincolante del Ministero competente, il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti che possono legittimamente richiedere l’accreditamento, ai sensi dell’art.4 comma 1 del presente Regolamento, per l’erogazione di eventi formativi ECP. E’ altresì previsto un controllo sui singoli eventi da parte del CNOP e ove possibile, dai Consigli degli Ordini territoriali degli psicologi per conto dello stesso
2. I Provider mantengono l’accreditamento per il periodo stabilito dallo stesso CNOP e in base ai relativi provvedimenti ed accordi.
3. Il Consiglio Nazionale invia la richiesta di autorizzazione con la relativa proposta di delibera al Ministero competente, e, nel rispetto del parere vincolante di quest’ultimo, il Consiglio, con delibera motivata, autorizza o rigetta la richiesta
4. Sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale è pubblicato il registro, periodicamente aggiornato, dei soggetti accreditati (Provider)
Articolo 6
Attività formative integrative
1. Integra l’assolvimento degli obblighi di formazione ECP anche lo svolgimento delle attività di seguito indicate:
a) Relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui all’art. 3, ovvero nelle scuole di specializzazione.
b) Pubblicazioni in materie attinenti alla Psicologia su riviste specializzate a diffusione di rilevanza almeno nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche con opere collettanee, su argomenti psicologici.
c) Contratti di insegnamento e docenze in materie attinenti alla Psicologia stipulati con istituti universitari pubblici o privati;
d) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi, per tutta la durata dell’esame;
e) Il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell’ambito della propria organizzazione professionale
f) Attività di supervisione individuale e/o di gruppo e/o tra pari e/o terapia personale ai fini connessi alla propria formazione.
g) Attività di tutoring per tirocini obbligatori (esame di Stato per iscrizione sezione A e sezione B dell’Albo degli Psicologi, specializzazione in Psicoterapia), per stage, tirocini di formazione/orientamento e tirocini di inserimento e/o reinserimento lavorativo inerenti alla materia psicologica;
h) Partecipazione ad eventi e/o congressi svolti da Provider accreditati all’estero (Unione Europea, Svizzera, Stati Uniti e Canada) che prevedono il riconoscimento di crediti ECP nella misura massima del 50% dei crediti attribuiti al singolo evento e/o congresso.
2. Il Consiglio territoriale dell’Ordine, attribuisce i crediti ECP per le attività sopra indicate, sulla base della documentazione depositata, presso lo stesso, comprovante l’avvenuto espletamento dell’attività. L’attribuzione dei crediti ECP ed eventuali vincoli nell’acquisizione degli stessi saranno indicati nel dettaglio nel Manuale del professionista.
Articolo 7
Esoneri ed Esenzioni
1. La frequenza di attività formative universitarie e di specializzazione, in Italia o all’estero, può dare diritto all’esonero dalla formazione ECP.
Situazioni di impedimento oggettivo allo svolgimento della professione possono costituire fattispecie di esenzione dalla formazione ECP.
Esoneri ed esenzioni saranno effettivamente attribuiti solo successivamente alla valutazione positiva da parte del CNOP delle istanze inoltrate dall’Iscritto.
2. Esoneri ed esenzioni comportano la riduzione dell’obbligo formativo ECP e sono un diritto esercitabile esclusivamente su istanza dell’Iscritto secondo le modalità previste dal Manuale del Professionista.
3. Il CNOP, su domanda dell’interessato, può esentare/esonerare l’iscritto dallo svolgimento dell’attività formativa, a titolo esemplificativo, nei casi di:
- Congedo maternità e congedo parentale
- Grave malattia, infortunio o gravi motivi familiari;
- Interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell’attività professionale o trasferimento di questa all’estero.
- Frequenza, in Italia o all’estero, di corsi di specializzazione universitaria, specializzazione in Psicoterapia, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento. L’esonero è valido per tutto il periodo di frequenza.
L’elenco completo degli esoneri e delle esenzioni, compresa la procedura di inoltro delle istanze ed il calcolo dell’entità delle riduzioni, sarà indicato nel Manuale del professionista.
Articolo 8
Attività del Consiglio territoriale dell’Ordine
1. Ciascun Consiglio territoriale dell’Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti.
2. In particolare, i Consigli territoriali dell’Ordine, in quanto soggetti autorizzati ad erogare formazione ECP predispongono, entro il 30 novembre di ogni anno, anche di concerto tra loro, un piano dell’offerta formativa che intendono proporre nel corso dell’anno successivo, indicando i crediti ECP attribuiti per la partecipazione a ciascun evento e la comunicano al CNOP.
3. Nel programma formativo annuale da essi predisposto devono essere previsti anche gli eventi formativi in materia deontologica, previdenziale e dell’ordinamento professionale.
4. I Consigli territoriali dell’Ordine realizzano il programma formativo, anche di concerto con altri Consigli territoriali, altri enti organizzatori di formazione o con il CNOP.
5. Essi favoriscono la formazione gratuita al fine di agevolare l’assolvimento dell’obbligo formativo ECP, organizzando eventi formativi non onerosi e determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute.
6. I Consigli territoriali dell’Ordine ed il CNOP potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente ad altri soggetti accreditati, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta derivi a favore degli Ordini o dei loro rappresentanti.
Articolo 9
Controlli dei Consigli territoriali dell’Ordine
1. I Consigli territoriali dell’Ordine verificano l’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo alle attività formative espletate e documentate i crediti ECP secondo i criteri indicati nell’art.6.
2. Ai fini della verifica, essi svolgono attività di controllo, anche a campione ed allo scopo possono richiedere agli iscritti ed ai soggetti promotori chiarimenti e documentazione integrativa. In particolare i Consigli territoriali dell’Ordine competenti possono richiedere a ciascun promotore, a fini di verifica e controllo dell’attività da questi svolta e della formazione professionale dei propri iscritti, i registri delle presenze agli eventi formativi tenuti nel corso degli anni precedenti, secondo la normativa vigente.
3. L’eventuale mancata consegna dei registri obbligatori di cui al precedente comma 3 da parte del soggetto promotore comporta l’automatica decadenza della loro autorizzazione presso il CNOP e la segnalazione al Ministero vigilante.
4. Ove i chiarimenti e la documentazione integrativa non siano forniti dall’iscritto o dai promotori il Consiglio può annullare i crediti ECP per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.
5. Per lo svolgimento delle attività di controllo e verifica i Consigli territoriali dell’Ordine possono avvalersi di apposita Commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In tal caso, il parere espresso dalla Commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
Articolo 10
Attribuzioni del Consiglio Nazionale Ordini degli Psicologi
1. Promuove, indirizza e coordina lo svolgimento delle attività di formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo, anche
costituendo apposite commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio
2. Il Consiglio Nazionale, nel rispetto dell’art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, può rilasciare a soggetti, individuati ai sensi dell’art. 4 comma 1 del presente Regolamento, previo parere vincolante del Ministero competente, l’autorizzazione ad organizzare attività di formazione continua e relativi crediti ECP
3. Istituisce una Commissione di valutazione per lo svolgimento delle attività di formazione professionale continua nel rispetto del presente Regolamento
4. L’autorizzazione ai Provider, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. del 7 agosto 2012, n. 137, da parte del CNOP viene concessa attraverso criteri di valutazione della serietà scientifica e della solidità organizzativa e dell’appropriatezza professionale, definiti nel dettaglio da apposita delibera regolamentare adottata dal CNOP entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Ministero.
5. Accoglie le comunicazioni trasmesse dai Consigli territoriali degli Ordini e dall’Ente Previdenziali degli Psicologi, in qualità di organizzatori di formazione, e provvede alla pubblicazione del calendario degli eventi a norma dell’art. 4, comma 3, del presente regolamento.
6. Accoglie le relazioni trasmesse dai soggetti autorizzati ad erogare ECP a norma dell’art. 4 comma 3 del presente regolamento.
7. Il CNOP è l’ente competente a ricevere e valutare istanze di esoneri ed esenzioni, di cui all’art. 7.
Articolo 11 Commissione di valutazione
1. Il Consiglio Nazionale istituisce una Commissione di valutazione per lo svolgimento delle attività di formazione professionale continua, ai sensi del presente regolamento, composta da 5 membri di cui, 3 componenti afferenti al CNOP e due componenti esterni allo stesso.
2. La Commissione collabora ed assiste il Consiglio Nazionale nell’esercizio delle funzioni relative alla formazione continua, esegue le attività e le procedure necessarie volte ad accertare la sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che richiedono di essere autorizzati ad erogare eventi formativi ECP ed essere iscritti nel relativo registro
3. La Commissione ha una durata di 4 anni dalla data di insediamento e resta in carica fino a quando il CNOP nomina la nuova Commissione.
Articolo 12
Norme di attuazione e disciplina transitoria
1. Il CNOP si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendano necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
1. A seguito di approvazione del presente regolamento, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137, i Consigli territoriali sono autorizzati all’organizzazione dei corsi di formazione ai sensi degli artt.3 e 4 del presente regolamento.
2. Quanto non espressamente regolamentato dal presente documento, relativamente ai Provider e ai Professionisti di settore, deve essere demandato ai Manuali del Provider ed al Manuale del Professionista.