La redazione del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato professionalizzante
La redazione del Piano Formativo Individuale nell’apprendistato professionalizzante
Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxx 0 e 2
Xxxxxx: Teoria e metodi per l’apprendistato, i tirocini e gli stage formativi
1. Il piano formativo individuale
Il Testo Unico dell’apprendistato (decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167) demanda alla contrattazione collettiva la regolazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, prevedendo (articolo 2, comma 1, lettera a) che essi siano definiti nel piano formativo individuale dell’apprendista, secondo moduli e formulari eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali.
Il piano formativo individuale costituisce parte integrante del contratto di apprendistato: sempre alla lettera a) del succitato comma il Legislatore include tra i principi generali della regolazione dell’apprendistato la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale, specificando che esso deve essere definito entro 30 giorni dalla stipula del contratto. La violazione del principio relativo alla forma del contratto e del piano formativo individuale può comportare il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a
1.500 euro.
La maggior parte degli accordi di recepimento della disciplina del contratto di apprendistato include, in allegato, un modello di piano formativo individuale concordato tra le parti in virtù della specificità del settore di riferimento, che può essere utilizzato come traccia per la stesura del piano formativo da allegare al contratto.
Per quanto riguarda i contenuti da inserire nel piano formativo individuale, l’articolo 4, comma 2 assegna agli accordi interconfederali ed ai contratti collettivi il compito di stabilire, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il comma 3 dello stesso articolo prevede, inoltre, che la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, sia integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, da un’offerta formativa pubblica, riguardante interventi realizzati all’interno o all’esterno dell’ azienda, finalizzati alla acquisizione di competenze di base e trasversali, per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. Questa offerta è disciplinata dalle Regioni, sentite le parti sociali, e modulata tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.
Competenze trasversali: sono le competenze che entrano in gioco nelle diverse situazioni lavorative e che consentono al soggetto di trasformare i saperi in un comportamento lavorativo
efficace in un contesto specifico (comunicative, relazionali, di problem solving, ecc.)
Competenze di base: l'insieme delle conoscenze (e della loro capacità d'uso) che costituiscono sia il requisito per l'accesso a qualsiasi percorso di formazione ulteriore, sia la base minima per l'accesso al lavoro e per l’esercizio dei diritti di cittadinanza (es. lingue, informatica di base,
economia, legislazione e contrattualistica del lavoro)
Box 1. Competenze di base e trasversali vs competenze tecnico-professionali e specialistiche
Competenze tecnico-professionali e specialistiche: sono costituite dai saperi e dalle tecniche connesse all'esercizio delle attività operative richieste dai processi di lavoro a cui ci si riferisce nei diversi ambiti professionali.
La disciplina dell’apprendistato dettata dal testo Unico differenzia i soggetti responsabili dell’acquisizione, da parte dell’apprendista, delle competenze di base e trasversali da quelli responsabili per lo sviluppo delle competenze tecnico-professionali. Secondo Xxxxxxxx (1), la separazione delle competenze trasversali e di base da quelle tecnico-professionali specialistiche è artificiosa e ripropone vecchi schemi separatisti, quando, al contrario, applicandosi ai processi lavorativi gli apprendisti sviluppano nella maggior parte dei casi contemporaneamente competenze di base e competenze specialistiche.
In virtù di questa separazione, molti Accordi di recepimento della disciplina dell’apprendistato non fanno riferimento alle competenze di base e trasversali, ma solo a quelle tecnico-professionali o specialistiche. Negli Accordi che fanno riferimento alle competenze di base e trasversali, le aree di competenza individuate sono tipicamente quelle relative a: competenze relazionali, competenze in materia di organizzazione ed economia, competenze sulla disciplina del rapporto di lavoro, competenze in materia di sicurezza sul lavoro.
L’individuazione delle competenze di base e trasversali e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche che andranno a comporre il piano formativo individuale dell’apprendista è, dunque, un’operazione abbastanza complessa, poiché i riferimenti normativi per l’individuazione delle due tipologie di competenze sono diversi.
Per l’individuazione delle prime, infatti, occorrerà guardare alla regolamentazione regionale. Ogni Regione, a seguito dell’entrata in vigore del Testo Unico, è tenuta a regolamentare gli aspetti formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e dell’apprendistato di alta formazione, ma anche a regolamentare la formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante. Ciò si è tradotto nell’emanazione di delibere ed atti di
1 X. Xxxxxxxx, Apprendistato e formazione in impresa, in X.Xxxxxxxxxx (a cura di), Il Testo unico dell’apprendistato e le nuove regole sui tirocini, Xxxxxxx, 2011.
indirizzo che definiscono la durata della formazione, il profilo delle competenze che dovranno essere sviluppate dagli apprendisti, distinguendo talvolta tra le competenze di base (uguali per gli apprendisti di tutti i settori) e quelle trasversali (organizzate per blocchi comuni all’interno di un settore o per profili professionali simili). Le Regioni hanno altresì il compito di definire l’articolazione della formazione di base nel corso della durata del contratto di apprendistato, prevedendo una suddivisione del monte ore totale (120 ore nel triennio) per anno e per tipologie. Le Regioni sono tenute ad attivare un’offerta pubblica di formazione di base e trasversale per gli apprendisti, attraverso la creazione di cataloghi in cui confluiscano tutte le opportunità formative offerte dal sistema regionale della formazione professionale (il che comporta l’accreditamento degli enti titolati ad erogare questo tipo di formazione presso la Regione). L’offerta pubblica regionale è gratuita ed accessibile a tutte le imprese che ospitano apprendisti, che posso scegliere tra i moduli formativi resi disponibili dalle strutture formative accreditate sul territorio regionale e sono obbligate a consentire ai propri apprendisti di frequentare i moduli presso le sedi formative scelte. Occorre però precisare che in alcune Regioni (tra cui ad esempio la Lombardia) alle imprese è consentito erogare anche la formazione di base e trasversale all’interno dell’azienda, rinunciando però ai servizi offerti gratuitamente dalla Regione (nella forma di contributi monetari per l’acquisto dei servizi di formazione presso gli enti accreditati).
Ad oggi, non tutte le Regioni hanno regolamentato la formazione di base e trasversale per l’apprendistato professionalizzante, sicché in alcune di esse non è presente un’offerta pubblica cui gli apprendisti possono accedere. In questi casi, il datore di lavoro non è tenuto ad erogare la formazione di base e trasversale (che è, appunto, di competenza regionale), sicché si verifica una situazione di vuoto normativo che determina, peraltro, una disparità tra gli apprendisti assunti in Regioni “virtuose” (che hanno già messo a disposizione un’offerta pubblica) e
apprendisti che risiedono in Regioni meno virtuose, che non hanno la possibilità di sviluppare queste competenze, a meno che il datore di lavoro non intenda (pur non essendovi tenuto) inserirle comunque nel piano formativo individuale e garantirne la trasmissione a sue spese, all’interno o all’esterno dell’azienda.
Ai fini della stesura del piano formativo, occorre a questo punto una precisazione. Sebbene il datore di lavoro sia tenuto, laddove esiste un’offerta pubblica regionale, a far partecipare l’apprendista alla formazione di base e trasversale conformemente a quanto stabilito dalla regolamentazione regionale (in termini di durata, distribuzione, profilo delle competenze, ecc…), al momento della concreta stesura del piano formativo egli non è tenuto a inserire nel prospetto delle competenze da sviluppare anche quelle di base e trasversali. Ciò a seguito delle modifiche apportate dalla L. n. 99 del 9 agosto 2013, che prevede espressamente che “il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del d. lgs. 167/2011 è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche”, esimendo, dunque, il datore di lavoro dall’indicare anche le competenze di base e trasversale nel piano formativo.
Ciò rappresenta, in realtà, una contraddizione del principio di unitarietà del piano formativo, che dovrebbe contenere al suo interno l’intero percorso formativo e dunque l’indicazione di tutte le competenze da sviluppare per accedere alla qualifica di destinazione, per ragioni di completezza e coerenza complessiva del percorso formativo.
Per quanto concerne le competenze tecnico-professionali e specialistiche da inserire nel piano formativo, per individuarle occorrerà guardare ai profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale dei CCNL. In alcuni casi al CCNL sono allegati i Profili formativi per l’apprendistato, dunque l’individuazione delle competenze tecnico-professionali
relative alla figura professionale di riferimento sarà semplice, poiché queste sono elencate all’interno dei profili stessi.
Esempio 1
CCNL Per i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane del settore Alimentare e delle imprese della Panificazione
Profili Formativi per l’apprendistato nel Settore Alimentazione
Profilo tipo 3:
Figure professionali di riferimento:
Tecnici di programmazione della produzione.
Tecnici di produzione (addetti alla gestione di reparto/unità operativa). Conduttori di processi e sistemi automatizzati.
Operatori di produzione.
Competenze tecnico-professionali generali:
Conoscere il contesto di riferimento dell’impresa, dei prodotti e dei servizi di settore.
Conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità. Conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro.
Conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro).
Conoscere e utilizzare le misure e i dispositivi di prevenzione e di sicurezza individuale e di tutela ambientale.
Conoscere e sapersi adeguare alle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
Conoscere e saper applicare le norme e le disposizioni in materia di prevenzione e protezione dagli incendi.
Saper operare in un contesto aziendale orientato alla soddisfazione del cliente.
Competenze tecnico-professionali di profilo:
Conoscenza delle materie prime, dei prodotti e dei servizi del settore comprese le materie del settore dolciario.
Xxxxxxx e interpretare il disegno tecnico.
Conoscere gli elementi basilari di una lingua straniera.
Conoscere e saper applicare le tecniche, i metodi di lavoro e i sistemi di autocontrollo HCCP (Hazard Analysis Critical Control Points) degli alimenti.
Tracciabilità e sicurezza alimentare.
Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi per le operazioni di calcolo e di videoscrittura.
Saper utilizzare lo strumento informatico e i principali software applicativi
per le operazioni di calcolo e di videoscrittura.
Conoscere e saper applicare le disposizioni in materia di ecologia e di tutela ambientale.
Nel caso in cui non siano stati definiti profili formativi specifici per l’apprendistato, l’individuazione avverrà guardando alle declaratorie dei profili professionali contenute nel CCNL di riferimento alla voce “classificazione del personale”. Può anche succedere che il profilo professionale di riferimento per il contratto di apprendistato non sia presente o non sia sufficientemente dettagliato all’interno del sistema di classificazione: in questi casi occorrerà operare per analogia con profili professionali simili.
Esempio 2
CCNL Chimico-farmaceutico
Art. 4 CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
[…]
CATEGORIA A
Declaratoria
Appartengono a questa categoria di inquadramento i lavoratori quadri che ricoprono posizioni preposte a importanti settori di attività aziendale che richiedono:
- conoscenza specifica e pluriennale esperienza in più discipline da integrare tra loro, maturate anche attraverso il presidio di posizioni appartenenti alle categorie inferiori;
- ampia autonomia direttiva nell'ambito delle politiche aziendali e di obiettivi di carattere generale, i cui risultati sono oggetto di supervisione;
- eventuale guida, controllo e sviluppo di un significativo gruppo di risorse umane;
- responsabilità economiche di impatto rilevante per l'impresa e che comportano l'assunzione di decisioni integrate con più aree funzionali e la gestione di risorse aziendali in misura rilevante.
Posizione organizzativa 1 (QUADRI)
Profilo: Responsabile protezione ambientale e sicurezza stabilimento complesso
- Provvede alla diffusione delle norme legislative ed aziendali in materia di prevenzione
infortuni, sicurezza impianti, protezione dell'ambiente di lavoro e tutela ecologica dell'ambiente esterno.
- Fornisce consulenza specialistica nella progettazione e realizzazione degli impianti affinché vengano adottate soluzioni innovative e di esercizio che ne garantiscano la sicurezza e la rispondenza alle norme relative alla protezione ambientale. Propone azioni di miglioramento.
- Individua e propone soluzioni migliorative dei sistemi di sicurezza e antinfortunistici allo scopo di minimizzare il rischio di infortuni ed incidenti.
- Mantiene i rapporti con gli enti esterni preposti al controllo delle attività dello stabilimento in materia di protezione dell'ambiente di lavoro, di prevenzione infortuni, sicurezza degli impianti e tutela ecologica.
- Assicura la corretta gestione delle attrezzature antincendio e di emergenza e garantisce interventi tempestivi ed efficaci.
- Promuove e sviluppa, in collaborazione con il Servizio sanitario, studi e valutazioni nel campo della protezione ambientale e dell'igiene industriale.
All’interno dei CCNL o degli accordi di recepimento della normativa sull’apprendistato le parti sociali indicano anche il monte ore annuo di formazione per l’acquisizione di competenze tecnico professionali da sviluppare e le modalità attraverso cui queste possono essere sviluppate (metodologie formative).
Ricapitolando, nel piano formativo individuale dovranno, dunque, essere indicati:
- i dati anagrafici dell’apprendista e del datore di lavoro;
- gli aspetti normativi (qualifica da conseguire, durata della formazione, livello di inquadramento iniziale e finale);
- i contenuti della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria affinché l’apprendista possa conseguire la qualificazione contrattuale prevista;
- la durata della formazione (che non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento) ed il monte ore annuo;
- le modalità di erogazione della formazione, riconosciute dalla contrattazione collettiva.
Box n. 2 Modalità di erogazione della formazione per gli apprendisti nella contrattazione collettiva
Per quanto riguarda le metodologie formative, la quasi totalità dei CCNL e degli Accordi che hanno recepito il Testo Unico prevede che la formazione professionalizzante possa essere realizzata in aula, on the job, in modalità e-learning; alcuni Accordi prevedono anche metodologie quali esercitazioni di gruppo, seminari, visite aziendali, action learning.
La formazione può svolgersi all’interno o all’esterno dell’azienda, presso strutture accreditate dalle Regioni o riconosciute dagli Enti bilaterali (come nel caso degli edili). In alcuni Accordi di recepimento è ancora presente il riferimento alla “capacità formativa dell’impresa”, riconducibile alla legislazione previgente, ed ai suoi requisiti:
- docenti (identificabili anche con i tutor aziendali) in grado di trasmettere conoscenze e competenze;
- la presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate, con un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà al termine del periodo di apprendistato e che svolga un’attività lavorativa coerente con quella dell’apprendista;
- locali aziendali e macchinari idonei per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed in regola con le vigenti norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Poiché il piano formativo è per definizione “individuale”, occorrerà definire i contenuti e modulare la durata della formazione a seconda delle caratteristiche personali dell’apprendista: da ciò deriva la presenza in molti format di piano formativo predisposti dalla contrattazione collettiva, di tabelle riassuntive che riportano informazioni relative a:
- titoli di studio posseduti;
- eventuali percorsi di istruzione, anche non conclusi;
- esperienze lavorative;
- eventuali periodi di apprendistato già svolti;
- eventuale possesso di una qualifica professionale.
In particolare, per quanto riguarda la durata, alcuni CCNL prevedono una riduzione in funzione di precedenti esperienze lavorative o di formazione presso lo stesso datore di lavoro o altri datori di lavoro, o in funzione del titolo di studio posseduto dall’apprendista.
La personalizzazione del piano formativo è possibile solo tenendo in considerazione le caratteristiche personali dell’apprendista e le caratteristiche del profilo professionale di riferimento, oltre che dell’organizzazione in cui sarà inserito. Per questa ragione, da un lato è opportuno effettuare un bilancio delle competenze effettivamente possedute dall’apprendista, in modo da tarare su di esse i contenuti del piano formativo; dall’altro, è necessario che siano analizzati il contesto aziendale ed i processi di lavoro in cui l’apprendista sarà coinvolto, per verificare se ed in che modo sia necessario modulare, nel caso specifico, le competenze previste per l’acquisizione della qualifica di riferimento.
Si segnala a questo proposito una criticità riscontrata in alcuni degli accordi di recepimento della disciplina dell’apprendistato, insita nella standardizzazione dei piani formativi individuali (i cui contenuti sono già predeterminati dalle parti) e nell’assenza di riferimenti alla necessità di personalizzare il piano sulla base delle competenze già possedute dall’apprendista. In questi casi appare consigliabile adottare modelli di piano formativo che, pur non discostandosi eccessivamente dai format predisposti dalle parti sociali, li modifichino rendendoli maggiormente idonei ad una personalizzazione del percorso. Ciò può essere fatto indicando, ad esempio, le competenze che si ritengono importanti caso per caso, o modulando il numero di ore da dedicare a ciascuna delle competenze di cui si prevede
l’acquisizione (come espressamente previsto, ad esempio, dal rinnovo del CCNL per i dipendenti degli studi professionali del 29 novembre 2011); o ancora distribuendo i contenuti formativi tra le varie annualità del periodo di formazione, in modo che siano funzionali ad una accumulazione progressiva delle competenze e coerenti con l’impegno lavorativo dell’apprendista. L’articolazione dettagliata dei contenuti, della modulazione delle ore e della collocazione temporale dei vari momenti formativi, insieme all’indicazione delle modalità attraverso cui è erogata la formazione - anche se non previste dal format predisposto dalle parti sociali - sebbene sembrino in apparenza rendere più complessa la predisposizione del piano, si rivelano cruciali nella fase di gestione ed agevolano l’operazione di registrazione delle competenze acquisite dall’apprendista.
Appare opportuno segnalare che alcune clausole contrattuali collettive prevedono l’obbligatorietà del rilascio di un parere di conformità del piano formativo individuale da parte degli enti bilaterali o di apposite commissioni in esse istituite. Il parere di conformità non è obbligatorio in termini generali, ma quando è espressamente previsto dalla contrattazione collettiva diventa un elemento essenziale ai fini della validità del contratto. Infatti, come ricordato in apertura, il decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167 affida alla contrattazione collettiva, fermi restando alcuni principi generali, la disciplina del contratto di apprendistato, sicché le parti sociali possono prevedere, nell’ambito della regolazione delle modalità di erogazione della formazione, un momento di verifica ex-ante della conformità del piano formativo: ciò, tra l’altro, è coerente con quanto stabilito dall’articolo 6, secondo cui “ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante gli standard formativi sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria”, da cui l’opportunità di una verifica preventiva del percorso formativo e della sua coerenza con tali standard. L’acquisizione del parere di conformità non determina certamente il venire meno di una verifica ex-post della congruità del piano, da parte delle autorità ispettive o
del giudice. A tal proposito si segnala però quanto riportato nella risposta ad interpello n. 16 del 14 giugno 2012, in cui il Ministero raccomanda al personale ispettivo, in linea con l’orientamento legislativo volto a valorizzare il ruolo della bilateralità, di “concentrare prioritariamente l’attenzione proprio nei confronti di quei contratti di apprendistato e di quei piani formativi che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell’ente bilaterale di riferimento”.
Tabella 1
PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Previsioni dei CCNL e degli accordi interconfederali Alcuni Esempi | |
Concessionari autostrade e trafori (24 luglio 2012) | L’Allegato 1 dell’accordo riporta il format di piano formativo individuale, che comprende le seguenti sezioni: dati anagrafici dell’azienda e dell’apprendista; percorso formativo/lavorativo precedente (titoli di studio, esperienze lavorative, eventuali periodi in apprendistato); dati contrattuali; informazioni relative al tutor; contenuti formativi. L’accordo prevede (Art. 25) che la formazione erogata nel primo anno riguardi organizzazione aziendale, sicurezza sul lavoro e normativa relativa al rapporto di lavoro. L’Art. 29 precisa poi che il piano formativo deve essere coerente con la qualifica da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dal lavoratore, che indichi obiettivi, contenuti e modalità di erogazione della formazione e che sia modificabile nel corso del rapporto di apprendistato, previa informativa dell’apprendista. Il piano formativo può prevedere, infine, anche l’acquisizione di specifiche abilitazioni, che dovranno però essere calendarizzate e conseguite in tempi idonei a consentire la prosecuzione del percorso formativo e di lavoro. |
Panificatori Assipan (14 giugno 2012) | È allegato all’Accordo un modello di piano formativo individuale (Allegato n. 2) che potrà essere eventualmente integrato con l’assistenza dell’Ente bilaterale. Le aziende trasmetteranno copia dei piani formativi all’Ente bilaterale e sue articolazioni territoriali di competenza, entro 60 gg. dall’assunzione dell’apprendista. Laddove la singola azienda intenda definire ed avviare percorsi formativi per profili non espressamente previsti dall’Accordo, sottoporrà il profilo professionale definito e il relativo percorso formativo all’autorizzazione all’Ente bilaterale o sue articolazioni territoriali. |
Sett. farmaceutico (14 giugno 2012) | Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire. Al contratto sono allegati piani formativi già compilati per le varie figure, con l’indicazione dei contenuti e della loro modulazione in ore e suddivisione nelle diverse annualità. |
2. La registrazione della formazione ed il riconoscimento della qualifica
L’articolo. 2 lettera f) del decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167 prevede la possibilità che il datore di lavoro riconosca all’apprendista, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna ed interna alla impresa, la qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite, ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti.
La lettera g) dello stesso articolo fa invece riferimento alla registrazione della formazione effettuata e della stessa qualifica professionale, eventualmente acquisita, nel Libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Con la prima previsione, il Legislatore ha voluto valorizzare la dimensione formativa dell’apprendistato, che in quanto contratto a contenuto formativo può condurre, se il percorso ha un esito positivo, all’acquisizione di una qualifica riconosciuta ai fini contrattuali e, precisamente, della qualifica di destinazione indicata nel contratto di apprendistato e nel piano formativo individuale. La possibilità o meno di riconoscere la qualifica è legata ai risultati conseguiti all’interno dell’intero percorso formativo, tanto attraverso i momenti di formazione esterna, quanto attraverso la formazione impartita all’interno dell’impresa. Anche le singole competenze acquisite dall’apprendista nel percorso di formazione possono essere riconosciute, in modo da essere validabili come tasselli del percorso di istruzione e formazione dell’individuo.
La possibilità di riconoscimento della qualifica di destinazione si concretizza, nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro oltre il periodo formativo, nell’inquadramento del lavoratore al livello corrispondente. Incertezze potrebbero sorgere, al contrario, nei casi in cui il rapporto di lavoro si interrompa al termine del periodo formativo, in particolare rispetto alle modalità concrete attraverso cui il datore di lavoro può riconoscere la qualifica eventualmente conseguita dal lavoratore: in alcuni casi gli Accordi specificano che il datore di lavoro deve comunicare per iscritto all’apprendista il conseguimento della qualifica. Alcuni accordi (2) prevedono anche un lasso di tempo specifico entro il quale deve avvenire la comunicazione all’apprendista della qualifica ed estendono l’obbligo di comunicazione anche alla specifica commissione paritetica o alla commissione
(2) Vedi “Accordo in materia di apprendistato per i dipendenti delle aziende ortofrutticole ed agrumarie del 4 luglio 2012”; “Accordo per la disciplina contrattuale dell'app. professionalizzante nei settori centri elaborazione dati (CED) ai sensi del d. lgs. n. 167/2011, 24 aprile 2012”; “Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi, 28 marzo 2012”, “Accordo di riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato nel settore terziario, distribuzione, servizi, 24 marzo 2012”. Per la versione integrale dei documenti, vedi xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/, sezione contrattazione collettiva.
paritetica nazionale. In altri casi (3) è previsto che il datore di lavoro effettui la comunicazione al centro per l’impiego, entro cinque giorni dal conseguimento della qualifica da parte dell’apprendista. Altri Accordi, infine, prevedono più genericamente il dovere per il datore di lavoro di tenere l’apprendista informato, con cadenza semestrale, rispetto ai risultati del suo percorso formativo e, nello specifico, l’obbligo di comunicargli per iscritto l’ottenimento della qualifica (4).
L’Art. 2, lett. f), del decreto legislativo 167/2011 condiziona la possibilità che all’apprendista siano riconosciute la qualifica o le competenze acquisite alla valutazione dei risultati riportati nel percorso formativo. Da ciò consegue la necessità che il datore di lavoro valuti questi risultati e quindi che siano previsti appositi momenti di verifica del percorso formativo, relativamente alla formazione interna all’impresa. Gli standard rispetto ai quali orientare la valutazione dei risultati conseguiti, sul versante delle competenze tecnico- professionali, sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale (come specificato dall’Art. 6).
Per quanto riguarda, invece, la registrazione della formazione effettuata, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 maggio 2011, n. 167 e riaffermato nei testi di quasi tutti gli Accordi esaminati (vedi tabella riepilogativa) essa dovrà essere effettuata sul Libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L’importanza della
(3) Vedi “Verbale di accordo per l'aggiornamento dell'Allegato 1 in materia di apprendistato professionalizzante per i dipendenti delle agenzie di assicurazione in gestione libera del 28 giugno 2012”. Per la versione integrale del documento, vedi xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/, sezione contrattazione collettiva.
(4) Vedi “Accordo sulla disciplina dell’apprendistato nel settore della panificazione, 4 maggio
2012”, “Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, 17 aprile 2012”. Per la versione integrale del documento, vedi xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/, sezione contrattazione collettiva.
registrazione della formazione è strettamente connessa alla centralità assegnata dal Legislatore alla formazione erogata in azienda, che deve essere opportunamente registrata, da un lato, ai fini della verifica della conformità del percorso formativo a quanto previsto dal piano formativo individuale; dall’altro, al fine dell’identificazione e dell’accertamento/valutazione delle competenze acquisite dall’apprendista, in vista di un’eventuale attestazione o certificazione delle stesse da parte dei soggetti competenti (5).
Il Libretto formativo del cittadino (Tabella 3), il cui modello è stato approvato attraverso decreto interministeriale del 10 ottobre 2005 (6), è stato oggetto di diverse sperimentazioni ma non è ancora operativo. In attesa che le Regioni lo implementino, molti Accordi prevedono modalità alternative di registrazione della formazione, attraverso fogli firma o supporti informatici, allegando in alcuni casi format per la registrazione, che prevedono l’indicazione della tipologia di formazione, delle competenze/conoscenze acquisite, del numero di ore dedicate a ciascuna di esse, delle modalità di erogazione.
(5) Si segnala, a questo proposito, il decreto interministeriale del 26 settembre 2012, di recepimento dell’accordo del 19 aprile 2012 sancito in sede di conferenza permanente fra Stato, Regioni e P.A. di Trento e Bolzano, per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in Apprendistato a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 167/2011. Secondo quanto stabilito dal decreto, le competenze (comunque acquisite dalle persone in contesti formali, non formali, informali) rappresentano l’elemento minimo certificabile. Ai fini del loro riconoscimento e della loro registrazione e trasferibilità, le competenze vanno identificate, accertate/valutate e infine certificate. Se la certificazione è definita dal decreto interministeriale come un atto pubblico, di competenza dei soggetti che saranno individuati dalle autorità competenti, l’individuazione delle competenze e l’accertamento/valutazione del loro possesso da parte dell’apprendista non possono che spettare al datore di lavoro, che il decreto legislativo 167/2011 ritiene infatti responsabile dell’individuazione (conformemente a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva) e del riconoscimento delle competenze (e della qualifica eventualmente conseguita) all’apprendista.
(6) Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’istruzione, dell’Università e d ella
ricerca, decreto interministeriale del 10 ottobre 2005.
Registrazione della formazione e riconoscimento della qualifica Previsioni dei CCNL e degli accordi interconfederali Alcuni Esempi | |
Ortofrutticoli (4 luglio 2012) | L’attestazione della formazione deve essere effettuata dal datore di lavoro. Entro 30 giorni dalla conclusione del periodo formativo il datore di lavoro deve comunicare all’apprendista l’eventuale acquisizione della qualifica. L’acquisizione della qualifica deve essere comunicata dal datore di lavoro, entro 5 giorni dalla sua attribuzione alla apprendista, anche alla specifica commissione paritetica o alla commissione paritetica nazionale. In assenza del Libretto formativo del cittadino l’attestazione della formazione svolta vale ai fini dell’attestazione del percorso formativo. |
Pulizie Federambiente Assoambiente (20 giungo 2012) | La formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita devono essere registrate nel Libretto formativo del cittadino. In attesa della sua piena operatività le parti del contratto individuale provvedono utilizzando il modulo allegato all’Accordo. |
Panificatori Assipan (14 giugno 2012) | Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori. La formazione dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. I del D.lgs 276/03. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire a cura del datore di lavoro anche attraverso supporti informatici tracciabili e fogli firma. In assenza del Libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell’attestazione sul percorso formativo. Alla scadenza del rapporto di apprendistato, il datore di lavoro certificherà e comunicherà per iscritto all’apprendista l’avvenuta formazione e attribuirà la qualifica professionale all’interessato. Analoga comunicazione deve essere effettuata dal datore di lavoro al Centro per l’impiego competente entro 5 gg dalla attribuzione della qualifica. |
Turismo industria (14 maggio 2012) | Al datore di lavoro spetta l’attestazione della formazione svolta dell’apprendista sul Libretto formativo del cittadino. In assenza del Libretto formativo l’attestazione avviene sul modello allegato all’Accordo. |
Anche in assenza di format predisposti dalle parti sociali, per le finalità sopra richiamante ed in vista dell’implementazione del Libretto formativo, è consigliabile adottare accorgimenti per la registrazione della formazione. Il datore di lavoro, infatti, è comunque tenuto a registrare la formazione, poiché l’onere di registrare è altra cosa rispetto all’obbligo di farlo su un determinato supporto. Come sopra evidenziato, inoltre, la registrazione ha anche la finalità di attestare l’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di erogare la formazione tecnico-professionale. I format predisposti dalla contrattazione collettiva, dunque, costituiscono un valido aiuto, ma anche in loro assenza permane in capo al datore di lavoro l’obbligo di registrare la formazione.
Un accorgimento utile può essere rappresentato, ad esempio, dalla predisposizione di un programma delle attività formative (con l’indicazione dei contenuti, del periodo di svolgimento, della durata e delle modalità di erogazione), collegato al piano formativo individuale e firmato dall’apprendista e dal tutor, in cui registrare periodicamente anche eventuali verifiche. L’adozione di un supporto di questo tipo si riflette anche sull’impostazione dello stesso piano formativo individuale, rafforzando la necessità di esprimere i contenuti della formazione in termini di competenze e di indicare con un ragionevole livello di precisione i tempi, la durata e le modalità di svolgimento della formazione relativa a ciascuna delle competenze acquisite. Ciò si rivelerà, d’altra parte, necessario, allorché entrerà pienamente in vigore l’utilizzo del Libretto formativo. Esso prevede infatti, nella tabella dedicata alle Competenze acquisite in percorsi di apprendimento (Sezione
2 del Libretto formativo del cittadino), che siano indicate: tipologia della competenza; descrizione; contesto di acquisizione (in quale percorso/situazione sono state sviluppate le competenze indicate); periodo di acquisizione (anno/i in cui sono state sviluppate le competenze indicate); tipo di evidenze documentali a supporto dell’avvenuta acquisizione delle competenze descritte (da cui l’opportunità di supporti per la registrazione della formazione aziendale). In
questa direzione vanno le previsioni di alcuni Accordi, che oltre a suggerire l’adozione di adeguati supporti per la registrazione impongono al datore di lavoro l’obbligo di conservare tutta la documentazione, in particolare relativa alle ore di formazione, utile a dimostrare l’avvenuta formazione dell’apprendista (vedi ad esempio l’articolo 26, lettera f), CCNL Studi Professionali del 29 novembre 2011).
Sempre a proposito del Libretto formativo del cittadino, tuttavia, occorre precisare che la sua attuazione potrebbe ancora essere una prospettiva lontana, poiché l’ultimo provvedimento intervenuto in materia (L. n. 99 del 9 agosto 2013, il cosiddetto “Pacchetto Lavoro” Xxxxxxxxxx) ha rinunciato ancora una volta a promuoverne concretamente l’attuazione, prevedendo peraltro che la registrazione della formazione degli apprendisti possa avvenire in altri supporti che abbiano, però, le stesse caratteristiche del Libretto formativo.
Tabella 3
LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO RILASCIATO DA … (soggetto abilitato/autorizzato) NELLA REGIONE/PROVINCIA….. DATA DI PRIMO RILASCIO ……. DATA DI ULTIMO AGGIORNAMENTO ………… |
SEZIONE 1 |
1. INFORMAZIONI PERSONALI |
Nome e Cognome |
Codice Fiscale |
Sesso |
Data di nascita / / |
Comune ( o Stato estero) di nascita |
Provincia |
Nazionalità |
Comune residenza CAP Provincia Indirizzo residenza Comune domicilio CAP Provincia Indirizzo domicilio Numero di telefono cellulare Numero di Telefono Numero di Fax Indirizzo di posta elettronica |
2. ESPERIENZE LAVORATIVE / PROFESSIONALI |
Tipologia contrattuale Data di inizio del rapporto di lavoro / / Data di cessazione del rapporto di lavoro / / Mansione svolta (qualifica SIL) Settore economico (codice ISTAT) Principali attività svolte Nome del datore di lavoro Indirizzo del datore di lavoro 3. TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE |
Titolo di studio (se in apprendistato, indicare se: apprendistato per il diritto dovere apprendistato per l’alta formazione Anno di conseguimento Nome dell’Istituto Scolastico/Ente/Università |
Sede dell’Istituto Scolastico/Ente/Università votazione conseguita (numeratore/denominatore) / cum laude ultimo anno frequentato (se abbandonato) anno di frequenza (se in corso) nr. esami sostenuti (se abbandonato o in corso) tirocinio/stage Durata ente/azienda ospitante |
4. ESPERIENZE FORMATIVE (da ripetersi per ogni esperienza citata) |
Titolo attività formativa - se ottenuto in apprendistato indicare: apprendistato per il diritto dovere apprendistato professionalizzante apprendistato per l’alta formazione - indicare se ottenuto in contratto di inserimento Soggetto che ha erogato l’attività formativa Sede soggetto erogatore (comune o stato estero) concluso nel durata ( specificare se in ore/giorni/mesi) attestazione/ certificazione rilasciata o validata dall’ente pubblico altre attestazioni tirocinio/stage Durata ente/azienda ospitante |
SEZIONE 2 Competenze acquisite in percorsi di apprendimento | ||||
Tipologia (*) | Descrizione | Contesto di | Periodo di | Tipo di evidenze |
acquisizione | acquisizione | documentali a | ||
(in quale | (anno/i in cui | supporto | ||
percorso/situazione | sono state | dell’avvenuta | ||
sono state sviluppate | sviluppate le | acquisizione delle | ||
le competenze | competenze | competenze | ||
indicate) | indicate) | descritte | ||
(*) In caso di competenze acquisite nell’ambito di percorsi di apprendimento formale, specificare l’articolazione in relazione alle tipologie di competenze individuate dall’accordo in Conferenza Unificata del 28.10.2004: competenze di base, competenze tecnico-professionali e trasversali. Per le Competenze di base derivanti da percorsi di istruzione e formazione si farà riferimento alle aree individuate dall’Accordo in Conferenza Unificata del 15.01.04: Area dei linguaggi, Area tecnologica, Area scientifica, Area storico-socio-economica. |
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