CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
Prot. n.
CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
(ai sensi della DGR 17 gennaio 2018, n. 7763 e del DDG 7 maggio 2018, n. 6286) TRA
LICEO SCIENTIFICO STATALE " XXXXXXX XXXXXXX " - di seguito denominato "soggetto promotore" con sede in VIA XXXXXX XXX 1, codice fiscale/P.IVA 80026450165
rappresentato dalla sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Cagli il 19-08-1958, codice fiscale XXXXXX00X00X000X
in qualità di istituzione scolastica operante per esperienze formative ed orientative finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso, previsto nei relativi piani di studio, realizzati nel'ambito della durata complessiva del percorso.
E
………………………………………………….. - di seguito denominato "soggetto ospitante",
con sede legale in …………………………………………………. codice fiscale/P.IVA ………………………………………………
rappresentata dalla/dal sign. …………………………………………………. nato/a a ……………………………… il ,
codice fiscale ……………………………………………
Premesso che
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l’alternanza scuola-lavoro è soggetta all’applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione dei tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1.
Soggetti della convenzione
, qui di seguito indicata/o anche come il “soggetto ospitante”, si impegna ad accogliere a titolo gratuito in alternanza scuola lavoro presso le sue strutture soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un tirocinio curricolare su proposta di LICEO SCIENTIFICO STATALE " XXXXXXX XXXXXXX ", di seguito indicata/o anche come “istituzione scolastica”.
Art. 2.
Oggetto della Convenzione
1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito dal Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.
Art. 3.
Progetto Formativo Individuale.
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti nel Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'art. 2.3 degli Indirizzi regionale e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art.7
Art. 4.
Le funzioni del tutoraggio
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti individuati dagli indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti individuati dagli indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.
Art. 5.
Indennità di partecipazione
In merito all'eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'art.4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano non è prevista alcuna indennità di partecipazione.
Art. 6.
Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie.
1. Il tirocinante è assicurato:
a. presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali per conto dello Stato (I.N.A.I.L.);
b. presso la compagnia assicurativa AIG, n. polizza 21959 per la responsabilità civile verso terzi, per conto del soggetto promotore.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo individuale.
Art. 7.
Misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art.2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 81 /08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:
a. "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art.37 D.Lgs. n.81/08:
- formazione generale: erogazione a carico del soggetto promotore;
- formazione specifica: erogazione a carico del soggetto ospitante.
b. "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art.41 D.Lgs. 81/08, se dovuta, in base al Documento di Valutazione di Rischi Aziendale a carico del soggetto ospitante;
c. "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 81/08 a carico del soggetto ospitante riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
- rischi intrinseco aziendale.
Art. 8.
Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza fino alla sua conclusione, compreso le eventuali sospensioni e proroghe.
Art. 9.
Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o di malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a trenta giorni solari per singolo evento.
Il tirocinio può inoltre essere sospeso per periodi di chiusura aziendale di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.
Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.
Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.
Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D. P.R. 28/12/2000 n.445 in materi di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n.7763 del 17/01/2018.
Bergamo, …………………………….
Il Dirigente scolastico
Il soggetto promotore Liceo Scientifico F. Lussana Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il legale rappresentante
Il soggetto ospitante ……………………………………….. ……………………………………