Contract
DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA – ED. 3 - AI SENSI DELL’ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL’ART. 58 LEGGE N. 388/2000
ID 2099
1. PREMESSE 4
1.1 Il Sistema 4
1.2 Gestore del sistema 5
1.3 Registrazione 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 6
2.1 Documenti di gara 6
2.2 Chiarimenti 7
2.3 Comunicazioni 7
3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 8
Verifiche ispettive 11
Partecipazione a più lotti 12
4. DURATA DELLA CONVENZIONE, OPZIONI 12
4.1 Durata 12
4.2 Opzioni 12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
6. REQUISITI GENERALI 14
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 14
7.1 Requisiti di idoneità 14
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 15
7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 17
7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 17
8. AVVALIMENTO 17
9. SUBAPPALTO 18
10. GARANZIA PROVVISORIA 18
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 21
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 21
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO 24
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 25
14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 25
14.2 Documento di gara unico europeo 27
14.3 Dichiarazioni Integrative e documentazione a corredo 28
14.3.1 Dichiarazioni integrative 28
14.3.2 Documentazione a corredo 30
14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 30
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA 32
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 33
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE 33
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA 33
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE 34
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 35
20 bis. VERIFICA della DoCUMENTAZIONE A COMPROVA dei requisiti tecnici 35
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 36
22. DOCUMENTI PER LA STIPULA 37
22.1 GARANZIA DEFINITIVA 39
22.2 Garanzia per le verifiche ispettive 41
22.3 POLIZZA ASSICURATIVA 42
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 43
24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 43
25. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 45
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA 46
DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA
A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI VEICOLI PER LE FORZE DI SICUREZZA E PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI AD ESSA CONNESSI ED OPZIONALI SUDDIVISA IN LOTTI MERCEOLOGICI
1. PREMESSE
Con determina a contrarre del 02/08/2019, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito, per brevità, anche “Consip”) per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 26 della l. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, ha deliberato di bandire una gara per l’affidamento di una Convenzione avente ad oggetto la fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza per le Pubbliche Amministrazioni definite ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità, “Amministrazioni”).
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità, “Codice”). Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il luogo di consegna della fornitura e della prestazione dei servizi inclusi e opzionali è l’intero territorio nazionale; codice NUTS IT.
Lotto 1 - CIG 80021753B6 Lotto 2 - CIG 800217755C Lotto 3 - CIG 80021818A8 Lotto 4 - CIG 8002184B21 Lotto 5 - CIG 8002185BF4 Lotto 6 - CIG 8002190018
Lotto 7 - CIG 8002193291
Lotto 8 - CIG 8002195437 Lotto 9 - CIG 800219650A
Il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Pascal Dell’Anno.
Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del responsabile del procedimento e del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 e 101 del Codice relativamente al singolo contratto di fornitura.
1.1 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito, per brevità, anche solo “Sistema”), conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 58 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara. Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 10 o superiore, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 10 o superiore, Google Chrome 41.0.2272 o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta.
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A.e il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l’Amministrazione o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.
Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell’offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l’invio di file di dimensioni maggiori, si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l’area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l’invio di più comunicazioni.
È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire a Consip tempestivamente tutti i documenti e le
informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalla procedura. Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:
1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di Sistema.
Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi).
Le registrazioni di Sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell’ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le registrazioni di Sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.
Tutti gli utenti, con l’utilizzazione del Sistema esonerano Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l’accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l’effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell’offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.
1.2 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, la stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice è Consip S.p.A., la stessa si avvale, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di
funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
L’offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
1.3 REGISTRAZIONE
Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (il “Codice dell’Amministrazione Digitale”). Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito anche “Regole”). L’account creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di eProcurement, Allegato 16, e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: allegato 6 - Capitolato Tecnico e relativi allegati, allegato 4 - Schema di Convenzione (e Condizioni Generali e relativo allegato di cui all’Allegato 5);
2) Bando di gara;
3) Disciplinare di gara;
4) All.1 - Documento di Gara Unico (DGUE)
5) All.2 - Istanza di partecipazione;
6) All.3 - Basi d’Asta;
7) All.7 - Facsimile di garanzie definitive per la stipula della Convenzione;
8) All.8 - Tabella con le riduzioni delle garanzie provvisorie;
9) All.9 – Condizioni di assicurazione;
10) All.10 - Dichiarazioni integrative;
11) All.11 - Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D. Lgs.9 aprile 2008 n. 81, Consip ha redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DVRI standard - Allegato 11). Prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura l’Amministrazione contraente dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.
12) All.12 - Patto di integrità;
13) All.13 - Facsimile dichiarazione avvalimento;
14) All.14 - Facsimile dichiarazioni familiari conviventi;
15) All.15 - Facsimile Dichiarazioni di cui al DPCM 187/1991;
16) All.16 - Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
17) All.17 - Modulo di richiesta documentazione;
***
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, sui siti www.consip.it, www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it.
Il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: servizi.mobilita@acquistinretepa.it, previa compilazione del relativo modulo (Allegato 17 al presente Disciplinare di Gara).
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D. Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente.
La Deliberazione AVCP n. 111 del 20.12.2012, così come modificata dal comunicato del Presidente del 12.6.2013 e aggiornata con Delibera dell’ANAC del 17.2.2016 n. 157, all’art. 9 comma 1 bis, per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici stabilisce che il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità. Visto che alla data di pubblicazione del Bando di gara non risulta essere stata pubblicata la suindicata deliberazione, la Consip effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico professionali inerenti la presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Disciplinare.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 22 giorni (ossia il 24/10/2019) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del Codice, mediante la sottoscrizione dell’Istanza di partecipazione l’operatore economico elegge obbligatoriamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e
l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’OFFERTA.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui Consip lo riterrà opportuno, Consip medesima invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti, ogni impresa facente parte del RTI o del consorzio con la presentazione dell’Istanza di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
***
Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11.2012.
Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,0% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni deleganti.
3. OGGETTO DELLA CONVENZIONE, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’affidamento è suddiviso nei seguenti lotti:
Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti
Numero Lotto | oggetto del lotto | CIG |
Lotto 1 | Berline Piccole | 80021753B6 |
Lotto 2 | Berline Medie | 800217755C |
Lotto 3 | Fuoristrada | 80021818A8 |
Lotto 4 | 4 x 4 Piccole | 8002184B21 |
Lotto 5 | 4 x 4 Medie | 8002185BF4 |
Lotto 6 | 4 x 4 Grandi | 8002190018 |
Lotto 7 | 4 x 4 Pickup | 8002193291 |
Lotto 8 | Motoveicoli Grandi | 8002195437 |
Lotto 9 | Motoveicoli Medi | 800219650A |
Numero Lotto | Oggetto del lotto | Quantitativo massimo stimato (unità) |
Lotto 1 | Berline Piccole | 850 |
Lotto 2 | Berline Medie | 2.400 |
Lotto 3 | Fuoristrada | 200 |
Lotto 4 | 4 x 4 Piccole | 750 |
Lotto 5 | 4 x 4 Medie | 1.100 |
Lotto 6 | 4 x 4 Grandi | 250 |
Lotto 7 | 4 x 4 Pickup | 550 |
Lotto 8 | Motoveicoli Grandi | 400 |
Lotto 9 | Motoveicoli Medi | 200 |
Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:
Lotto n. 1 CIG 80021753B6.
Tabella n. 2 – Berline Piccole
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di Berline Piccole e relativi allestimenti | 34110000-1 34114200-1 | P | € 24.164.125,00 |
2 | Pacchetti di manutenzione | 50110000-9 | S | € 8.455.500,00 |
Importo totale a base d’asta | € 32.619.625,00 |
Lotto n. 2 CIG 800217755C.
Tabella n. 3 – Berline Medie
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di Berline Medie e relativi allestimenti | 34110000-1 34114200-1 | P | € 130.908.500,00 |
2 | Pacchetti di manutenzione | 50110000-9 | S | € 27.880.000,00 |
Importo totale a base d’asta | € 158.788.500,00 |
Lotto n. 3 CIG 80021818A8.
Tabella n. 4 – Fuoristrada
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di Fuoristrada e relativi allestimenti | 34113300-5 34114200-1 | P | € 13.770.425,00 |
2 | Servizi di manutenzione | 50110000-9 | S | € 2.564.000,00 |
Importo totale a base d’asta | € 16.334.425,00 |
Lotto n. 4 CIG 8002184B21.
Tabella n. 5 – 4 x 4 Piccole
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di 4 x 4 Piccole e relativi allestimenti | 34113000-2 34114200-1 | P | € 17.041.375,00 |
2 | Servizi di manutenzione | 50110000-9 | S | € 4.126.500,00 |
Importo totale a base d’asta | € 21.167.875,00 |
Lotto n. 5 CIG 8002185BF4.
Tabella n. 6 – 4 x 4 Medie
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di 4 x 4 Medie e relativi allestimenti | 34113000-2 34114200-1 | P | € 37.600.250,00 |
2 | Servizi di manutenzione | 50110000-9 | S | € 12.462.250,00 |
Importo totale a base d’asta | € 50.062.500,00 |
Lotto n. 6 CIG 8002190018.
Tabella n. 7 – 4 x 4 Grandi
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di 4 x 4 Grandi e relativi allestimenti | 34113000-2 34114200-1 | P | € 10.728.425,00 |
2 | Servizi di manutenzione | 50110000-9 | S | € 3.796.000,00 |
Importo totale a base d’asta | € 14.524.425,00 |
Lotto n. 7 CIG 8002193291.
Tabella n. 8 – 4 x 4 Pickup
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di 4 x 4 Pickup e relativi allestimenti | 34113300-5 34114200-1 | P | € 19.323.500,00 |
2 | Servizi di manutenzione | 50110000-9 | S | € 8.367.000,00 |
Importo totale a base d’asta | € 27.690.500,00 |
Lotto n. 8 CIG 8002195437.
Tabella n. 9 – Motoveicoli Grandi
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di Motoveicoli Grandi e relativi allestimenti | 34410000-4 | P | € 8.023.750,00 |
2 | Servizi di manutenzione | 50115200-6 | S | € 100.000,00 |
Importo totale a base d’asta | € 8.123.750,00 |
Lotto n. 9 CIG 800219650A.
Tabella n. 10 – Motoveicoli Medi
n. | Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Fornitura di Motoveicoli Medi e relativi allestimenti | 34410000-4 | P | € 2.838.750,00 |
2 | Servizi di manutenzione | 50115200-6 | S | € 44.100,00 |
Importo totale a base d’asta | € 2.882.850,00 |
I prezzi unitari a base d’asta e le relative quantità, per ciascun singolo lotto, sono riportati nell’Allegato 3 “Basi d’asta” al presente Disciplinare di gara. L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PP.AA. in sede di contratto attuativo.
L’importo a base di gara è stato calcolato considerando i seguenti elementi: i) analisi dei prezzi di listino al pubblico dei veicoli; ii) esiti delle precedenti edizioni dell’iniziativa; iii) indagine di mercato effettuata.
Si precisa che il quantitativo della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell’arco temporale di durata della Convenzione. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari della Convenzione medesima.
Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito il predetto quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
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VERIFICHE ISPETTIVE
Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 – apposite verifiche ispettive relativamente al rispetto dei livelli di servizio prestati dal Fornitore come meglio descritti nello Schema di Convenzione.
I costi per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore, e non potranno superare lo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, al momento della verifica ispettiva da parte dell’Organismo di Ispezione.
I costi massimi stimati per l’esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a
Lotto 1 € 5.700,00
Lotto 2 € 4.350,00
Lotto 3 € 1.700,00
Lotto 4 € 5.700,00
Lotto 5 € 5.700,00
Lotto 6 € 3.000,00
Lotto 7 € 4.350,00
Lotto 8 € 1.000,00
Lotto 9 € 1.000,00
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PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI
Ciascun concorrente può presentare offerta per tutti i lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Codice.
Nel caso di partecipazione in forma associata (RTI o Consorzi ordinari), il concorrente potrà presentarsi in forma diversa (individuale o associata) per ogni Lotto e potrà mutare la composizione del RTI e del Consorzio. Rimane fermo il rispetto delle regole previste dal presente Disciplinare per la partecipazione a ciascun Lotto.
4. DURATA DELLA CONVENZIONE, OPZIONI
4.1 DURATA
La durata della Convenzione è di 18 mesi, decorrenti dalla data di attivazione.
Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni di cui sopra potranno emettere, in relazione a ciascun Lotto, ordinativi di fornitura nei confronti del Fornitore per l’approvvigionamento dei beni/servizi connessi oggetto della Convenzione stessa.
La durata dei contratti afferenti alle eventuali Opzioni di Servizio di cui al par. 6 del Capitolato Tecnico, è pari per gli autoveicoli a 6 o 7 anni, e per i motocicli a 3 o 4 anni.
4.2 OPZIONI
Nel caso in cui la quantità massima della Convenzione, eventualmente incrementata, non sia stata ancora esaurita, la durata della Convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta di Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
i fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato della Convenzione, comprensivo dell’incremento di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985, è pari a € 465.072.230,00:
Lotto 1: € 45.667.475,00
Lotto 2: € 222.303.900,00
Lotto 3: € 22.868.195,00
Lotto 4: € 29.635.025,00
Lotto 5: € 70.087.500,00
Lotto 6: € 20.334.195,00
Lotto 7: € 38.766.700,00
Lotto 8: € 11.373.250,00
Lotto 9: € 4.035.990,00
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, “aggregazione di imprese in rete”).
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese in rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio
per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/consorzi con altre imprese.
Le aggregazioni di imprese in rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In particolare si precisa che:
- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (richiamati dall’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice , rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;
- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e
s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 135/2018 convertito con legge 12/2019. Si precisa che, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust; la stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal
presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
È richiesta l’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
È richiesto il possesso di un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore al 25% del massimale annualizzato del lotto di partecipazione, IVA esclusa.
Per “fatturato specifico medio annuo” si intende il valore che si ricava dividendo l’importo del fatturato realizzato complessivamente dal concorrente nel settore di attività negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili per il numero dei medesimi esercizi finanziari (Fatturato specifico medio annuo = fatturato specifico complessivo degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili diviso 3).
Il settore di attività è la fornitura di autoveicoli (per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) e motoveicoli (per i lotti 8 e 9).
Tale requisito è richiesto in quanto contribuisce alla selezione di operatori economici dotati di una capacità economico-finanziaria proporzionata al valore annuo della Convenzione tale da assicurare che i concorrenti riescano a far all’impegno prescritto dalla Convenzione medesima, garantendo al tempo stesso un’ampia partecipazione.
Numero Lotto | Oggetto del lotto | Fatturato specifico medio annuo richiesto |
Lotto 1 | Berline Piccole | € 5.436.604,17 |
Lotto 2 | Berline Medie | € 26.464.750,00 |
Lotto 3 | Fuoristrada | € 2.722.404,17 |
Lotto 4 | 4 x 4 Piccole | € 3.527.979,17 |
Lotto 5 | 4 x 4 Medie | € 8.343.750,00 |
Lotto 6 | 4 x 4 Grandi | € 2.420.737,50 |
Lotto 7 | 4 x 4 Pickup | € 4.615.083,33 |
Lotto 8 | Motoveicoli Grandi | € 1.353.958,33 |
Lotto 9 | Motoveicoli Medi | € 480.475,00 |
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, rispettivamente:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA che consentano di evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- mediante dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione; la dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l’attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 del concorrente;
- originale sottoscritto digitalmente o copia conforme sottoscritta digitalmente dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente pubblico contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione oppure originale sottoscritto digitalmente o copia autentica digitale dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
Si precisa che, ai fini di quanto sopra, se il requisito posseduto da ogni singolo concorrente è superiore al requisito minimo richiesto, è sufficiente comprovare il possesso del requisito minimo richiesto.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
***
Requisiti in caso di partecipazione a più lotti
Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al presente punto 7.2 del Disciplinare, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di fatturato specifico medio annuo di cui al presente paragrafo in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto rispetto ai lotti aggiudicabili.
Ad esempio: se un concorrente intende partecipare al Lotto 1, al Lotto 2, al Lotto 3 e al Lotto 4, esso dovrà possedere il requisito del fatturato di cui al presente punto dato dalla somma del valore richiesto per i vari Lotti che sarà quindi pari ad Euro 38.151.737,50.
Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ragione del seguente ordine:
• Lotto 2, Lotto 5, Lotto 1, Lotto 7, Lotto 4, Lotto 3, Lotto 6, Lotto 8, Lotto 9 In caso di partecipazione a più Lotti:
- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE (All.1) ed una sola Istanza di partecipazione (All.2) e una sola
Dichiarazione integrativa (All.10);
- in caso di RTI e consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE ed una sola istanza di partecipazione e una sola Dichiarazione integrativa, in tal caso:
a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;
b) nell’istanza di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa. Restano ferme le regole generali sul possesso dei requisiti di cui la mandataria deve essere titolare e sulla misura delle prestazioni che la stessa deve eseguire.
- in caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare “un’offerta” per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l’esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 12 del presente disciplinare.
7.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
7.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può fare ricorso, oltre ai propri requisiti, anche a quelli delle proprie consorziate, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di Consip e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la Commissione o l’organo/Ufficio competente per detta fase comunica l’esigenza al RDP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta.
Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente e della nuova ausiliaria, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di espressa indicazione in sede di offerta l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto.
Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Consip S.p.A., provvede al rilascio dell’autorizzazione al
subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 1% del valore massimo stimato del singolo lotto e precisamente di importo pari ad:
€ 326.196,25 per il Lotto 1;
€ 1.587.885,00 per il Lotto 2;
€ 163.344,25 per il Lotto 3;
€ 211.678,75 per il Lotto 4;
€ 500.625,00 per il Lotto 5;
€ 145.244,25 per il Lotto 6;
€ 276.905,00 per il Lotto 7;
€ 81.237,50 per il Lotto 8;
€ 28.828,50 per il Lotto 9,
salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
In caso di partecipazione a più lotti dovranno essere prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice Iban IT 38 O 03069 03240 100000005558 Bic BCITITMM intestato alla Consip S.p.A. e specifica indicazione nella causale del versamento (“garanzia provvisoria nella gara di cui all’ID 2099, CIG, per il/i Lotto/i ); dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9, del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19.1.2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 360 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile,
volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa
9) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi, laddove il documento non sia firmato digitalmente dal garante e dal soggetto avente i poteri per impegnare il concorrente, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005);
- duplicato informatico di documento informatico ai sensi dell’art. 23 bis del d.lgs. 82/2005 se prodotta in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto.
In caso di bonifico dovrà essere presentata a Sistema una copia in formato elettronico del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. Resta inteso che il concorrente dovrà comunque produrre a pena di esclusione l’impegno al rilascio della garanzia definitiva per l’esecuzione del contratto, ove il concorrente risultasse aggiudicatario, sopra menzionata.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93,
comma 7, del Codice, in ragione del/i requisito/i di cui il concorrente sia in possesso come riportato nell’Allegato 8.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo
copia dei certificati posseduti, secondo le modalità di seguito indicate al paragrafo 10.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di
qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a
rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019 e sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo contributo ANAC |
Lotto 1 | 80021753B6 | € 500,00 |
Lotto 2 | 800217755C | € 500,00 |
Lotto 3 | 80021818A8 | € 200,00 |
Lotto 4 | 8002184B21 | € 500,00 |
Lotto 5 | 8002185BF4 | € 500,00 |
Lotto 6 | 8002190018 | € 200,00 |
Lotto 7 | 8002193291 | € 500,00 |
Lotto 8 | 8002195437 | € 200,00 |
Lotto 9 | 800219650A | € 140,00 |
A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’A.N.A.C., il partecipante deve inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema:
a) in caso di versamento on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express,
copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo;
b) in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – originale o copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita;
c) in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente in relazione
“al lotto per il quale non è stato versato il contributo”, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all’aggiudicazione dovranno essere inviati a Consip, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs.n. 82/2005.
L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente a Consip S.p.A., attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del giorno indicato al punto IV.2.2) del Bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.
***
Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Consip adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del d. lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara.
***
L’“OFFERTA” è composta da:
A – Documentazione amministrativa;
B – Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare,. C – Documenti a comprova per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.
Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella:
Documentazione amministrativa | |
Documento | Sezione |
DGUE concorrente | DGUE - Documento di gara unico europeo dell'impresa concorrente |
Istanza di partecipazione e certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria | Istanza di partecipazione alla gara ed eventuali certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria |
Dichiarazioni integrative | Dichiarazioni integrative |
Procure | Eventuali procure |
DGUE dell’ausiliaria | Eventuale DGUE - Documento di gara unico europeo delle imprese ausiliarie |
Dichiarazione integrativa dell’ausiliaria – contratto di avvalimento | Eventuale documentazione relativa all'avvalimento |
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario | Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi |
F23 attestante il pagamento del bollo | Comprova imposta di bollo |
Garanzia provvisoria e impegno | Cauzione provvisoria e documentazione a corredo |
Documento attestante il pagamento del contributo CIG | Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC |
Offerta economica | |
Documento | Sezione |
Offerta economica (generata dal sistema) | Scheda – Componente economica |
Documentazione a comprova | Documentazione a comprova |
Tutta la documentazione amministrativa, e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana, ad eccezione della presentazione di
predetti documenti in lingua inglese, ipotesi per la quale sarà sufficiente presentarne traduzione semplice.
Sul sito www.acquistinretepa.it, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell’OFFERTA dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare i documenti di cui l’OFFERTA si compone (ossia: Documentazione amministrativa, , le singole Offerte economiche, quanti sono i lotti per i quali si partecipa; tanti documenti a comprova quanti sono i lotti ai quali si partecipa).
Si precisa che, prima dell’invio tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere
tutti convertiti in formato .pdf.
La presentazione dell’OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.
Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.
È sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell’offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell’OFFERTA.
L’invio dell’OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “conferma ed invio” della
medesima.
Il Sistema utilizzato da Consip S.p.A. adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell’OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità dell’offerta medesima.
La presentazione dell’OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Inoltre:
- l’OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha presentato un’OFFERTA potrà ritirarla; un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’offerta non presentata;
- il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.
Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell’OFFERTA, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura.
Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell’OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.
Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell’offerta.
Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell’OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell’OFFERTA.
***
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l’Istanza di partecipazione, le Dichiarazioni integrative l’offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o dal suo procuratore.
Le dichiarazioni di cui agli allegati: 1 - DGUE; 2 - Istanza di partecipazione; 10 - Dichiarazioni integrative; 13 - Facsimile dichiarazione avvalimento; devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http://www.acquistinretepa.it e www.consip.it.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.
È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: Certificati ISO, Fascicoli di omologazione.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 360 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell’istanza di partecipazione e delle Dichiarazioni integrative, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la presentazione di garanzie da parte di garanti non legittimati può essere sanata;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per tale fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara.
14. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La Documentazione amministrativa è costituita da: l’Istanza di partecipazione, il DGUE, le Dichiarazioni integrative, nonché la documentazione a corredo, da produrre in relazione alle diverse forme di partecipazione.
14.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L’Istanza di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato n. 2 al presente Documento e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
L’Istanza di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio,
RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i
consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
L’Istanza(se presentata limitatamente alla richiesta di partecipazione alla gara) è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’Istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l’Istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l’Istanza di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’Istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Nel caso in cui il concorrente utilizzi l’“Istanza di partecipazione” integrale messa a disposizione da Consip (allegato 2) essa deve essere predisposta e sottoscritta:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono
/costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al
contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici. In tal caso il bollo è però dovuto:
- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall’organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.
Il concorrente allega una copia conforme dell’originale della procura(corredata di dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DPR 445/2000) oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Modalità di pagamento del bollo
L’Istanza di partecipazione, a prescindere dal numero dei lotti per i quali si presenta offerta, dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/1972 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l’utilizzo del modello F23, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.,
codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Consip S.p.A., Via Isonzo, 19/E – Roma, C.F. 05359681003);
- del codice ufficio o ente (campo 6: RCC);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: “Imposta di bollo – Gara a procedura aperta per la stipula di una convenzione avente ad oggetto la fornitura di veicoli per le Forze di Sicurezza – ed. 3 ID 2099.
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà far pervenire a Consip entro il termine di presentazione
dell’offerta attraverso il Sistema copia informatica dell’F23.
Qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato in modalità online il concorrente dovrà allegare anche una dichiarazione con l’indicazione espressa che l’imposta pagata assolve alle finalità di partecipazione alla presente procedura.
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su wwww.consip.it e www.acquistinrete.it secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (conforme all’allegato 13);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’allegato 13);
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D). Fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa successiva alla adozione dello stesso, ciascun soggetto che compila il
DGUE è tenuto a prestare delle dichiarazioni integrative (di cui al relativo allegato) in ordine al possesso dei requisiti così come modificati dalla normativa sopravvenuta (si veda paragrafo 14.3.1 del presente Disciplinare).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione
«α».
a) .
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett.
l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la
società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci che partecipano al 50%), nonché in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.).
14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
14.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. fino all’aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5, lett. c-bis,) c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice. Si fa presente che le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis) e c-ter) sono quelle indicate nelle Linee Guida
n. 6/2016 dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dalla normativa successiva alla loro adozione; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante Consip ogni opportuna valutazione); fino all’aggiornamento del DGUE al decreto legge n. 135/2018, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
3. in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del codice ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari ricorra ai requisiti delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale della consorziata, la tipologia del requisito e la relativa misura;
4. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/la fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/della fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Patto di integrità;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.consip.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, il codice e il Piano, pena la risoluzione della Convenzione;
8. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l’esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario; in particolare il Fornitore è in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara ed in corso di esecuzione contrattuale, potrà essere nominato dalle Amministrazioni contraenti “Responsabile” o del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, il Fornitore si impegna ii) a presentare all’Amministrazione le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali e ii) ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle norme in materia di trattamento dei dati personali applicabili al trattamento dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare del trattamento;
si impegna, ove non residente e privo di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione,
alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indirizzo di posta certificata oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, ed elegge domicilio, per effetto della presentazione dell’offerta nell’apposita area del sistema ad esso riservata ed all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato;
10. Autorizza o meno, i sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo, la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti" a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;
11. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del GDPR di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del GDPR. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L’eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati
personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro dati personali da parte di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni per le finalità descritte nell’informativa;
12. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267: a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente; b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;
A parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 Aprile 2019 convertito con l. n. 55/2019, non si dovrà procedere, all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi.
13. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione:
a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice.
Ai fini della partecipazione Consip ha predisposto un’‘Istanza di partecipazione’, un facsimile di “Dichiarazioni integrative” e una “dichiarazione di avvalimento” da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati 2, 10, 13) che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.
14.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art.
93, comma 8 del Codice;
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice:
15. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell’importo
della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.
14.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs.
82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
15. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e
fare pervenire a Consip attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema, in relazione al/i modello/i di veicolo/i proposto/i per il/i
Lotto/i cui si partecipa:
- della denominazione commerciale del veicolo;
- del relativo codice di omologazione europea;
- del Tipo Variante e Versione;
• inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente;
Ciascun prezzo offerto unitario deve essere offerto e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo della prestazione dei servizi connessi.
L’Offerta economica contiene, a pena di esclusione:
a) i prezzi unitari per ogni voce di offerta, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
Qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al terzo decimale (es. Kg 190,3456 viene troncato in 190,345).
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo 14.1. Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d’asta.
15 bis DOCUMENTI A COMPROVA dei requisiti tecnici
Il Concorrente dovrà inviare, attraverso il Sistema nella sezione denominata “Documentazione a comprova”:
a) copia conforme all’originale dell’Estratto dei dati tecnici di omologazione ovvero della Carta di Circolazione ovvero del Fascicolo di Omologazione Europea ovvero la scheda tecnica ovvero altra documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti minimi previsti al par. 2.1 del Capitolato Tecnico per ciascun veicolo offerto;
b) documentazione (brochure ovvero listini ufficiali, ecc.) idonea ad attestare il possesso degli equipaggiamenti standard minimi obbligatori e aggiuntivi previsti al par. 2.1 del Capitolato Tecnico, tra le quali anche autodichiarazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/2000.
Si precisa che i predetti documenti devono: i) avere data uguale o antecedente alla data di presentazione delle offerte;
ii) contenere l’indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere tali dati.
Al momento di presentazione dell’offerta il veicolo deve: i) essere omologato; ii) essere in possesso dei requisiti minimi di cui al par. 2.1 del Capitolato Tecnico e degli equipaggiamenti di cui al successivo par. 3 del medesimo Capitolato tecnico.
Qualora la documentazione abbia dimensioni superiori a quelle accettate dal Sistema sarà possibile inserire estratti della documentazione completa (es. del Fascicolo di Omologazione Europea) atti a comprovare il possesso dei requisiti
minimi previsti.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Convenzione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, per le seguenti ragioni: i) la domanda delle Amministrazioni rispetto alle caratteristiche dei veicoli, degli allestimenti e dei livelli di servizio è sostanzialmente omogenea e altamente standardizzabile; ii) tali caratteristiche standardizzate corrispondono a quelle offerte dal mercato.
Gli aspetti qualitativi delle prestazioni oggetto dell’appalto sono garantiti dai requisiti minimi di esecuzione fissati e
indicati nella documentazione di gara.
I singoli Lotti oggetto dell’appalto, saranno aggiudicati al concorrente che avrà indicato “l’Importo Complessivo Offerto” più basso calcolato dal Sistema come sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità stimate (vedi All. 3 “Basi d’Asta”.
Si precisa che il Sistema, all’atto della presentazione dell’offerta economica, calcolerà in automatico il “Prezzo Globale Offerto”, espresso in euro, arrotondando alla seconda cifra decimale dopo la virgola (ad es. per valori compresi tra 300,230 e 300,234 il valore considerato sarà pari a 300,23; per valori compresi tra 300,235 e 300,239 il valore considerato sarà pari a 300,24).
17. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri.
I componenti saranno scelti nel rispetto del principio di rotazione come espressamente previsto nella procedura pubblicata sul sito internet www.consip.it, nella sezione “Società Trasparente”.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal
fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione è responsabile della valutazione della documentazione amministrativa e delle offerte economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RDP che di essa potrà avvalersi (cfr. Linee guida n. 3 aggiornate con delibera ANAC n. 1700 del 11 ottobre 2017) nella valutazione della congruità delle medesime.
In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “Società Trasparente” (sotto sezione “Gare e Avvisi”), la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
Si segnala che Consip S.p.A., per la presente gara, si avvale della facoltà prevista all’art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, tutte le offerte economiche saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti di cui ai precedenti paragrafi 14.2, 14.3.1.
La procedura di aggiudicazione sarà avviata il giorno 18/11/2019, con inizio alle ore 15:00, dalla Commissione Giudicatrice (d’ora in poi anche solo “Commissione”) che si riunirà presso gli uffici di Consip S.p.A. in Via Isonzo, n. 19/E, in Roma, e procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, e Offerta economica, (salva, in ogni caso,
la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi 12, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;
b) successivamente la Commissione procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né alla Commissione , né a Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa.
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.
La Commissione, quindi, procederà, in seduta riservata, a
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa, limitatamente, all’Istanza di partecipazione e alla Documentazione a corredo di cui ai precedenti paragrafi 14.1, 14.3.2, rispetto a quanto richiesto nel presente Disciplinare; l’accesso, di cui verrà data evidenza secondo le modalità descritte al successivo paragrafo 21, e la verifica della restante documentazione amministrativa avverrà successivamente all’apertura e alla relativa valutazione delle offerte economiche;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
All’esito di tale attività, Consip S.p.A. adotta, nei limiti di quanto risulta dalla documentazione esaminata e fermo restando il successivo controllo di cui al paragrafo 22, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 76, comma 2-bis, del Codice.
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Adottato il provvedimento delle ammissioni ed esclusioni di cui al precedente paragrafo 18, la Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi, procederà relativamente a ciascun singolo lotto allo sblocco e all’apertura delle offerte economiche rendendo visibili i prezzi offerti.
In caso di parità in graduatoria, si procederà in conformità a quanto previsto dall’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 e, pertanto, sarà chiesto ai concorrenti di operare un rilancio sulle voci di offerta economica, da presentare entro un termine perentorio con le modalità saranno successivamente definite da Consip.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Sistema rende visibile la graduatoria.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RDP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 20.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la Commissione provvede, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente a Consip - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la
Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiori a cinque, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice, il RDP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RDP, mediante comunicazione scritta, richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Ove nel termine di scadenza non venga prodotto quanto richiesto, sarà fissato un successivo termine perentorio, a pena di esclusione.
Il RDP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 15, del Codice, Consip esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lettera c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino nel complesso inaffidabili e procede ai sensi del successivo paragrafo 22.
20 BIS. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI TECNICI
All’esito dei lavori, la Commissione procederà in seduta riservata alla formulazione della graduatoria provvisoria di
merito.
Successivamente, la Commissione procederà – nei confronti del concorrente aggiudicatario provvisorio alla apertura dei “documenti a comprova dei requisiti tecnici” caricata a Sistema. In caso di mancato inserimento a Sistema degli stessi da parte del concorrente primo classificato nella graduatoria provvisoria di merito, la Commissione provvederà a richiedere la suddetta documentazione, che in conformità a quanto previsto al par. 15 bis dovrà comunque avere data uguale o antecedente alla data di presentazione delle offerte, al fine di procedere alla verifica di cui al presente paragrafo, con possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari ai fini della valutazione delle informazioni presenti nella documentazione fornita.
La Commissione verificherà, pertanto, in una o più sedute riservate, la completezza della documentazione prodotta e
l’idoneità della stessa a comprovare i dati tecnici dei veicoli offerti dal concorrente.
Si precisa che:
I. nel caso in cui la verifica sul concorrente posizionatosi al primo posto della graduatoria di merito dia esito negativo, la stessa verifica sarà effettuata sul concorrente che segue in graduatoria mediante scorrimento della stessa e previo eventuale esperimento del procedimento di verifica dell’anomalia su tale offerta, se non già espletato;
II. qualora anche la verifica sul secondo in graduatoria dia esito negativo, si procederà con successivi scorrimenti di graduatoria, come da precedente punto I, fino a quando le verifiche documentali non daranno esito positivo su un concorrente;
III. la verifica documentale darà esito positivo se:
• siano stati caricati a Sistema, in sede di presentazione dell’Offerta, ovvero prodotti a seguito di apposita richiesta successiva da parte della Commissione, tutti i documenti tecnici richiesti per la comprova, secondo quanto indicato al par. 15 bis;
• i documenti tecnici prodotti confermino il possesso, nel veicolo offerto, delle caratteristiche tecniche richieste.
IV. Viceversa, la verifica documentale darà esito negativo:
• nel caso in cui anche una sola caratteristica minima tra quelle indicate al par. 15 bis non risulti comprovata dai documenti tecnici prodotti.
L’esito negativo della verifica documentale causa l’esclusione dalla gara/lotto del concorrente sottoposto a verifica, nonché il diritto di Consip S.p.A. di escutere la cauzione provvisoria.
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà per ogni lotto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
La Commissione, quindi, procederà alla verifica dell'idoneità del potenziale aggiudicatario e del secondo in graduatoria rispetto a quanto prescritto ai precedenti paragrafi 14.2, 14.3.1 e 14.3.3, redigendo apposito verbale cui sarà allegata la Relazione del Gestore del Sistema che dimostra che l’accesso alla documentazione oggetto della predetta verifica è avvenuto in un momento successivo alla verifica delle offerte economiche.
Consip si riserva, in ogni caso, di procedere a controlli, anche a campione, al fine di verificare l’idoneità dei rimanenti offerenti.
Qualora per ogni Lotto nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5, Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. A tal fine la stazione appaltante richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica la Convenzione.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui la Convenzione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, essa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipula della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis comma 7, 88 comma 4-bis, e 89 e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario,
automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e
comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
***
22. DOCUMENTI PER LA STIPULA
Con la comunicazione di cui all’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all’aggiudicatario di ciascun singolo lotto di far pervenire a Consip S.p.A.:
nel termine di 5 (cinque) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:
a) dichiarazione, conforme all’Allegato 14 “Facsimile Dichiarazione familiari conviventi”, resa dai soggetti indicati dall’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell’aggiudicatario e dell’eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ausiliaria;
b) dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, in adempimento a quanto previsto dall’art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle surrichiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d’ora, a comunicare i surrichiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all’atto di accettazione dell’Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all’art. 3 delle Condizioni Generali; ii) l’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai surrichiamati dati;
c) le dichiarazioni di cui al D.P.C.M. 1991 n. 187 (secondo il doc. allegato 15);
nel termine di 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):
d) idoneo/i documento/i comprovante/i la prestazione di una garanzia definitiva in favore di Consip S.p.A. e di una garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni Contraenti, di cui al successivo paragrafo 22.1 e secondo le modalità e condizioni ivi indicate;
e) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia in favore di Consip S.p.A. a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive effettuate da Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012, secondo le modalità, importi e condizioni indicate nel paragrafo 0 del presente Disciplinare di gara;
f) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito di seguito;
g) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all’art. 10 dello Schema di Convenzione;
h) dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto, obbligatoriamente superiore allo 0%, che verrà riconosciuto alle Amministrazioni Contraenti che, all’atto di emissione dell'Ordinativo di fornitura, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD).
i) (eventuale, a discrezione dell’aggiudicatario) dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni Contraenti che, all’atto dell’invio dell’Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Convenzione;
j) una dichiarazione della Casa Automobilistica stessa attestante l’impegno a rendere disponibili i pezzi di ricambio
per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dall’accettazione del Prodotto, ovvero qualora l’aggiudicatario non sia una Casa Automobilistica, dovrà essere prodotta una dichiarazione della Casa Automobilistica stessa attestante l’impegno a rendere disponibili i pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dall’accettazione del Prodotto;
k) listino prezzi ufficiale della Casa Automobilistica Produttrice relativo agli “Optional Standard del Fornitore” dei
Prodotti offerti, in vigore al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione;
l) tempario ufficiale della Casa Automobilistica Produttrice;
m) riferimenti del Responsabile del Servizio di cui all’art. 16 dello Schema di Convenzione, nonché gli orari di
servizio, i numeri di telefono e di fax del “Servizio di ricezione chiamate” di cui all’art. 5.1 del Capitolato Tecnico;
n) Elenco dei Centri di Assistenza tecnica diretti e/o convenzionati, come meglio specificato al par. 5.5 del Capitolato Tecnico;
o) Schede tecniche dei modelli offerti;
p) (eventuale, in caso di evoluzione tecnologica del/dei veicoli offerto/i, intervenuta successivamente alla presentazione dell’offerta e prima della stipula della Convenzione) idonea documentazione ai sensi dell’art. 17 “Sostituzione Veicoli” dello Schema di Convenzione.
È in facoltà dell’aggiudicatario presentare in luogo della garanzia definitiva in favore della Consip di cui alla precedente
lettera d) e della garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive di cui alla precedente lettera e) un unico documento comprovante la prestazione di una garanzia di importo corrispondente alla somma degli importi stabiliti per le suddette garanzie.
In caso di RTI e di consorzi:
▪ la documentazione di cui ai precedenti punti a) e c) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del consorzio;
- in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal consorzio stesso e dalle consorziate esecutrici.
▪ la documentazione di cui al precedente punto b) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all’incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
- in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio stesso;
▪ la documentazione di cui ai precedenti punti d), e) ed f) dovrà essere presentata:
- in caso di RTI o di Consorzi ordinari di tipo orizzontale, dall’Impresa mandataria in nome e per conto di tutte
le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell’art. 48 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dal Consorzio
stesso;
- le dichiarazioni di cui ai precedenti punti g), h), i (eventuale) e j) dovrà essere presentata: (i) in caso di RTI,
dall’Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;
▪ dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà ovvero dell’atto costitutivo del Consorzio, con l’impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate.
Scaduto il termine sopra menzionato, Consip S.p.A. verificherà se la documentazione prodotta sia completa nonché formalmente e sostanzialmente regolare.
Entro il termine fissato per l’attivazione della Convenzione il fornitore è tenuto a:
1) compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Convenzione;
2) inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l’apposita funzione disponibile sul Sistema;
3) previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall’aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato “pdf” riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l’apposita funzione presente sul Sistema”;
4) nominare il/i Responsabile/i della Convenzione.
22.1 GARANZIA DEFINITIVA
Ai fini della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare:
1) Una garanzia in favore di Consip
una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 1% dell’importo offerto in favore di Consip S.p.A., predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 7
– Facsimile di garanzie (Mod. 1).
La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità; essa opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti. Tale garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei Contratti di fornitura di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell’Ordinativo di fornitura per fatto del Fornitore. In caso di mancata accettazione dell’ordinativo per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione della Convenzione e con la conseguente segnalazione del fatto all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
2) Una garanzia in favore delle Amministrazioni contraenti
una garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 1% dell’importo complessivo offerto, in favore delle Amministrazioni contraenti.
La garanzia deve essere consegnata a Consip che la deterrà a beneficio delle suddette Amministrazioni. L’importo della suddetta garanzia come sopra determinato, sarà aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. Si riporta di seguito un esempio di calcolo del valore della garanzia:
Importo complessivo offerto = 1.000.000,00 | Valore della garanzia | ||
Ribasso | 24% | ||
Cauzione base | 5% | 5% | 50.000,00 |
dal 10% al 20% del ribasso | 10% x 1 | 10% | 100.000,00 |
dal 20% al 24% del ribasso | 4% x 2 | 8% | 80.000,00 |
IMPORTO FINALE GARANZIA | 230.000,00 |
Tale garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni dei Contratti di fornitura e del risarcimento dei
danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse alla luce di quanto stabilito nella Convenzione e nei suoi allegati, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei Contratti di fornitura disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
La garanzia definitiva deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati “A” e “B” al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del 19 gennaio 2018, n. 31, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 “Garanzia fideiussoria definitiva” e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini sopra indicati, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:
nella scheda tecnica 1.2
• per stazione appaltante si intende Consip S.p.A.
• per “beneficiari” si intendono le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione”
• per “luogo di esecuzione” si intende “l’intero territorio nazionale”;
nello schema tipo 1.2
all’art. 1
• per “Stazione appaltante” si intendono tutti i soggetti che aderiscono alla Convenzione e risultano titolari di contratti attuativi (d’ora in poi “Amministrazioni”);
• per “contratto” si intendono tutti i Contratti di fornitura, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), la Convenzione (ivi inclusi tutti gli allegati comprese le condizioni generali);
• per “appalto” si intendono tutti i Contratti di fornitura, gli ordinativi aggiuntivi (ove previsti), le cui prestazioni sono disciplinate dalla Convenzione e dalle condizioni generali (e tutti i suoi allegati);
• il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: “ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalle Amministrazioni per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto attuativo disposta in danno dell’Affidatario”;
all’art. 2 si intende sostituito come segue: “L'efficacia della garanzia:
a) decorre dalla data di stipula della Convenzione;
b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo contratto attuativo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato dell’ultimo Contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell’ultimo comma dell’art. 1. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte di Consip dell’originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta di Consip al Garante.
Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alle Amministrazioni.”
• l’art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole
del Disciplinare che dovranno essere ivi riportate come segue:
• a) 1 % del prezzo di aggiudicazione, nel caso di aggiudicazione con ribassi d’asta minori o
uguali al 10%;
• b) 1 % del prezzo di aggiudicazione, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di
ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
inoltre lo svincolo progressivo sarà eseguito sulla base di quanto stabilito all’art. 13 della Convenzione;
• all’art. 4 la stazione appaltante è l’Amministrazione; inoltre il primo capoverso si intende così sostituito: “Il Garante corrisponderà l’importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della/e Amministrazione/ii – inviata per conoscenza anche al Contraente e alla Consip S.p.A.- recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice”;
• all’art. 5 la stazione appaltante è l’Amministrazione;
• all’art. 7 la stazione appaltante è Consip o l’Amministrazione ed in caso di controversia che intercorra con Consip il foro competente è quello di ROMA;
La garanzia, costituita dai due schemi di cui agli allegati A e B di cui al citato decreto e dall’Appendice, dovrà
inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
Consip ha predisposto un modello che integra le precisazioni sopra descritte nello schema tipo e nella scheda tecnica allegati al D.M. 31/2018 (Allegato 7) da utilizzare ai fini della stipula della Convenzione.
Le due garanzie sopra elencate:
- potranno essere prestate mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nel
nuovo “albo” di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Vale quanto previsto al precedente paragrafo 10;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni;
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016 e nello schema di Convenzione (art. 12);
- dovranno inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio, con certificazione in ordine all’identità, ai poteri e
alla qualifica del soggetto che sottoscrive, ed essere irrevocabili;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;l’aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.
La mancata costituzione anche solo di una delle suddette garanzie determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della garanzia provvisoria e Consip S.p.A. potrà aggiudicare la Convenzione al concorrente che segue nella graduatoria.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa,
l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Convenzione.
22.2 GARANZIA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE
Il Fornitore, al momento della stipula della Convenzione, è inoltre tenuto a costituire in favore della Consip S.p.A. una
fideiussione a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip
S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
L’importo della predetta garanzia pari a: Euro 5.700,00 per il Lotto 1;
Euro 4.350,00 per il Lotto 2;
Euro 5.700,00 per il Lotto 3;
Euro 1.700,00 per il Lotto 4;
Euro 5.700,00 per il Lotto 5;
Euro 5.700,00 per il Lotto 6;
Euro 3.000,00 per il Lotto 7;
Euro 1.000,00 per il Lotto 8;
Euro 1.000,00 per il Lotto 9, è a carico del Fornitore.
Tale garanzia può essere costituita a scelta dell’aggiudicatario con bonifico o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Consip S.p.A.. In caso di bonifico, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice IBAN IT 38 O 03069 03240 100000005558 e Bic BCITITMM intestato a Consip S.p.A..
La garanzia può altresì essere prestata nelle forme e dai soggetti sopra indicati rispetto alla garanzia definitiva.
La predetta garanzia dovrà essere rilasciata nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 7 – Modello 2 del Disciplinare. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile.
Si procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore a Consip
S.p.A. delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle dette verifiche ispettive.
***
22.3 POLIZZA ASSICURATIVA
L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula della Convenzione, a presentare, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell’Allegato 9 al presente Disciplinare di gara, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura.
In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:
- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto conformi alle “condizioni generali” e alle “garanzie assicurative – limiti di indennizzo” previste nell’Allegato al presente Disciplinare di gara;
ovvero (in via alternativa)
- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e
alle condizioni dell’allegato 9 al presente Disciplinare di gara.
La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/dovranno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai
sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
Potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell’Allegato 9 del Disciplinare. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza.
Posto che per tutta la durata della Convenzione (comprese le eventuali proroghe) e dei Contratti di fornitura il Fornitore ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell’allegato 9, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula della Convenzione, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.
Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall’allegato 9 con particolare riguardo all’impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell’Allegato 9, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.
Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.
Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori
danni eccedenti i massimali assicurati.
Inoltre, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni contraenti e di Consip S.p.A. delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori. In caso di aggiudicazione di più lotti, il Fornitore potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un’unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell’Allegato 9.
***
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
La Convenzione, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulata prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
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Nei casi di cui all’art. 110, comma 1, del Codice, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
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Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4000,00 (quattromila/00). La stazione appaltante
comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
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Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di ROMA, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento
- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell’aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della
Convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione
economica ed amministrativa della Convenzione stessa;
- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione ed all’esecuzione dei singoli contratti di fornitura e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.
Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta..
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l’esecuzione della Convenzione
e dal personale che svolge attività inerenti. Inoltre, i dati potranno essere:
− comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione della Convenzione, anche per l’eventuale tutela in giudizio;
− comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
− comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
− comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
− comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1
del 10/01/2008;
− comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti
d’acquisto per conto di Consip S.p.A..
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e
comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione “Società Trasparente”; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, saranno diffusi tramite i siti internet www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione dell’ultimo ordinativo di fornitura relativo alla Convenzione, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili nei limiti della prescrizione ordinaria. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110bis del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Processo decisionale automatizzato
Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.
Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito ricorso, reclamo o segnalazione.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
Titolare del trattamento è il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef), con sede in Roma, Via XX Settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell’ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l’interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: esercizio.diritti.privacy@consip.it o dpo@postacert.consip.it
Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione della Convenzione, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano; si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.
25. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai
principi e doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato da Consip
S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.
A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.
26. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.
In caso di inosservanza di quanto sopra, Consip S.p.A. segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip
S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip
S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
Consip S.p.A.
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
Firmato digitalmente da CANNARSA CRISTIANO C=IT
O=CONSIP SPA