Schema contratto di disponibilità
Schema contratto di disponibilità
L’anno , addì , del mese di , in Castenaso (BO), nella Residenza Municipale sita a Castenaso (BO) in Via XXI Ottobre 1944 n. 7, avanti a me, Dott. , nato a ( ) il / / , Segretario Comunale titolare del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica-amministrativa, nell’interesse del Comune di Castenaso, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 267/2000, sono comparsi:
- , nato a ( ), in qualità di del Comune di Castenaso (BO), domiciliato per la funzione presso la Sede Comunale, in Castenaso (BO), C.F.: , il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune di Castenaso, che rappresenta, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, in forza del decreto , di seguito nel presente atto denominato “Utilizzatore”;
- , nato a ( ) il / / , in qualità di legale rappresentante della Società “ ”, con xxxx x ( ), xx Xxx x. , X.X. , xxxxxxxxxxx per la carica presso la sede della predetta Società, in forza dei poteri attribuiti dallo Statuto Sociale/dall’Assemblea dei Soci in data , di seguito nel presente contratto denominato “Concedente”. D’ora innanzi Concedente e Utilizzatore, congiuntamente verranno anche denominati le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”.
I Comparenti, della cui identità personale io Segretario comunale sono personalmente certo, rinunciano di comune accordo tra di loro e con il mio consenso all’assistenza di testimoni e con questo atto convengono quanto segue:
Premesso che:
1. con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 30/7/2015 è stato approvato l’intervento di sostituzione dei corpi illuminanti dell’intera rete di Illuminazione pubblica Comunale;
2. con la medesima deliberazione l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di cedere il diritto di utilizzazione dei pali di sostegno degli apparecchi illuminanti, limitato esclusivamente al fine di permettere al soggetto aggiudicatario della gara di cui ai punti precedenti, la fornitura e l’installazione sugli stessi dei propri apparecchi illuminanti;
3. con la predetta delibera, l’Amministrazione Comunale ha previsto che alla scadenza del contratto,il Comune di Castenaso diverrà proprietario di quanto messo in disponibilità, e ciò per le previsioni di cui all’art. 160-ter, del D. Lgs. 163/2006;
4. con determinazione n. del / /2015 veniva approvata la determina a contrarre per la realizzazione e messa in disponibilità dell’intervento di riqualificazione energetica ed
efficientamento della rete di illuminazione pubblica comunale, veniva altresì approvato il bando di gara “la realizzazione e messa in disponibilità dell’intervento di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica comunale”;
5. è stata bandita la gara con procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la: “REALIZZAZIONE E MESSA IN DISPONIBILITA’ INTERVENTI DI RIQUALIFICAZOINE ENERGETICA ED EFFICIENTAMENTO DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE” ai sensi dell’art. 160-ter del D.Lgs 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.”, attraverso lo strumento del contratto di messa in disponibilità ex art. 160 ter del D.Lgs. 163/2006 e smi come introdotto dall’art. 44 del DL 1/12 convertito in
L.27 del 24 marzo 2012 e secondo le caratteristiche contenute nel capitolato prestazionale;
6. con determinazione n. del / / detta gara veniva aggiudicata definitivamente alla Società con sede a ( ), in Via n. .
TUTTO CIO’ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 Premesse ed allegati.
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 Oggetto del Contratto.
Sono oggetto del contratto:
a. in primo luogo e quale intervento principale
Le prestazioni, a rischio e spesa dell’affidatario, relative alla realizzazione e messa in disponibilità di interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di pubblica illuminazione del Comune di Castenaso finalizzata al risparmio energetico e all’abbattimento dell’inquinamento luminoso, secondo le prescrizioni riportate nel Capitolato Prestazionale allegato al contratto.
Per riqualificazione energetica si intende l’efficientamento della rete, la sostituzione degli apparecchi illuminanti esistenti con installazione di 2827 nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza energetica (LED), installati sui pali di proprietà comunale, nonché l’adeguamento e/o sostituzione dei quadri elettrici. La messa a disposizione dell’Utilizzatore di quanto realizzato dal Concedente è finalizzata all’erogazione, da parte dell’Utilizzatore, del servizio pubblico locale di illuminazione pubblica.
Per riduzione dell’inquinamento luminoso si intende di progettare gli interventi, di norma e dovunque possibile, al fine di:
- impedire agli apparecchi di illuminazione di inviare direttamente luce orizzontalmente o verso l’alto e, anche quando inviata verso il basso, non sprecare la luce direzionandola al di fuori dell’area da illuminare;
- evitare di sovrailluminare, quindi attenersi ai livelli minimi di illuminamento/luminanza, strettamente necessari e poter diminuire fortemente o spegnere le luci quando l’area non è
utilizzata (conformemente alle norme sulla circolazione);
- limitare fortemente la luce ‘blu’, e quindi < 4000° K. Sono comprese nel contratto:
- la progettazione definitiva ed esecutiva (sulla base del progetto preliminare redatto in sede di partecipazione alla gara e rispondente alle prescrizioni tecniche del Capitolato Prestazionale allegato al presente contratto),
- la realizzazione dei lavori, comprensiva di direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, sempre in conformità al Capitolato Prestazionale ed ai documenti correlati;
- l’onere per il Collaudo di quanto realizzato, finalizzato alla verifica della rispondenza alle prescrizioni del Capitolato Prestazionale (la nomina del Collaudatore verrà effettuata dal Comune di Castenaso, a spese del Concedente);
- la messa a disposizione di quanto realizzato ed installato, con garanzia di costante fruibilità, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti nel Capitolato Prestazionale, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e la soluzione di tutti gli eventuali vizi anche sopravvenuti, per tutto il tempo di durata del contratto.
La messa in disponibilità di quanto realizzato avviene con lo strumento di partenariato pubblico- privato (definito dall’art. 3, comma 15 ter, del D. Lgs. 163 del 12/4/2006) ed in particolare attraverso il “contratto di disponibilità” (definito dall’art. 3, comma 15 bis.1, del D. Lgs. 163 del 12/4/2006), disciplinato dall’art. 160 ter, del D. Lgs. 163 del 12/4/2006.
b. In secondo luogo in quanto intervento accessorio
L’esecuzione dei seguenti lavori:
- modifica di una parte dell’impianto di illuminazione pubblica in un tratto della Via Nasica , con rimozione di alcuni punti luce e pali esistenti, realizzazione di un nuovo tratto di linea elettrica, con collegamento all'esistente ed installazione nuovi pali, il tutto come meglio dettagliato nel capitolato prestazionale;
- sostituzione di complessivi 20 (venti) pali sull’intero territorio comunale;
- la messa in efficienza o la sostituzione o l’adeguamento dei quadri elettrici esistenti, come risulterà dal progetto preliminare presentato.
Tali interventi, una volta collaudati, saranno fin da subito di piena proprietà dell’Amministrazione Comunale: la manutenzione dei quadri resterà tuttavia in capo al concedente che potrà comunque accedere agli stessi e utilizzarli per la gestione della rete di pubblica illuminazione.
Il Concedente non potrà vantare alcun credito aggiuntivo per la progettazione e le opere in oggetto non rientreranno nel contratto di messa in disponibilità ma saranno a tutti gli effetti nella piena proprietà dell’Amministrazione, estendendosi tuttavia anche a questi il diritto di utilizzazione a
favore del Concedente, di cui al successivo Art. 3, al fine di consentire allo stesso l’installazione dei nuovi corpi illuminanti ad alta efficienza energetica anche su quanto realizzato in via accessoria, nonché le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, finalizzate a garantirne all’Utilizzatore la costante fruibilità.
Art. 3 Diritto di utilizzazione dei pali di sostegno.
In considerazione del fatto che i corpi illuminanti forniti dovranno essere installati su pali di sostegno di proprietà del Comune di Castenaso, a favore del Concedente, l’Amministrazione Comunale cede, a fronte di un corrispettivo di euro 1,00 (uno/00) e contestualmente alla stipula del presente contratto, il diritto di utilizzazione dei pali medesimi e della rete di illuminazione pubblica, affinché il Concedente provveda alla installazione dei nuovi corpi illuminanti ed alla realizzazione degli altri interventi di cui al presente contratto.
Il concedente potrà pertanto utilizzare detti pali nei limiti di quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del presente contratto.
Con la partecipazione alla gara il Concedente ha preso atto dello stato di fatto di rete e pali di sostegno esistenti ed ha considerato, nel formulare la sua offerta economica e tecnica, gli eventuali adeguamenti, modifiche o sostituzioni che ritenesse necessari per procedere con l’installazione dei nuovi corpi illuminanti, pertanto sarà cura della Concedente ovviare, in fase di installazione dei nuovi componenti, alle eventuali incompatibilità tecniche dei pali di sostegno procedendo, concordemente con l’Utilizzatore, alle necessarie modifiche e sostituzioni.
Il diritto a favore del Concedente avrà una durata di anni 14 (quattordici), pari alla durata del presente contratto e si estinguerà automaticamente in tutte le ipotesi di estinzione per qualsiasi motivo del presente contratto.
La costituzione del diritto di utilizzo è sottoposta alla condizione risolutiva in caso di perimento di quanto messo in disponibilità ed in tutti i casi in cui il contratto di disponibilità si risolva, si sciolga o perda efficacia anticipatamente rispetto alla scadenza contrattualmente stabilita.
Art. 4 Decorrenza e durata del Contratto.
Terminata l’esecuzione degli interventi e dopo il collaudo di cui al successivo art. 9, l’Utilizzatore approverà il certificato di collaudo e regolare esecuzione di quanto previsto dal capitolato prestazionale.
Il contratto di disponibilità, pertanto, avrà decorrenza dalla data di approvazione del Certificato di cui al periodo precedente ed avrà una durata complessiva di anni 14 (quattordici).
Il Concedente si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione quanto oggetto del presente contratto, perfettamente installato, funzionante e conforme al capitolato prestazionale ed a quanto offerto in sede di gara, entro 245 (duecentoquarantacinque) giorni naturali e consecutivi, per il conteggio si considereranno sospesi i termini, per il periodo compreso tra il giorno di
presentazione al protocollo generale dell’ente del progetto esecutivo e la data di comunicazione dell’approvazione dello stesso.
La durata dell’appalto relativamente alle prestazioni di progettazione esecutiva e ai lavori dell’intervento principale e di quelli accessori è definita come segue:
(a) 45 giorni naturali e consecutivi per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, dalla data di firma del contratto;
(b) 200 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori dal giorno di approvazione del progetto esecutivo.
Art. 5 Documenti facenti parte del contratto e norme regolatrici.
Il contratto di disponibilità viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
1. “CAPITOLATO PRESTAZIONALE” (posto a base di gara), con allegati:
a) Censimento Apparecchi Illuminanti;
b) Censimento Quadri Elettrici;
c) Foto Quadri Elettrici;
d) Classificazione Aree;
e) Disposizione planimetrica;
f) Raffronto Censimento Offerta Migliorativa.
2. “PROGETTO PRELIMINARE” offerto in sede di gara dal Concedente;
3. "DICHIARAZIONE RISPARMIO ENERGETICO INTERVENTO", presentata in sede di gara;
4. "OFFERTA ECONOMICA", presentata in sede di gara;
5. Eventuali proposte, relativamente alle “OPERE MIGLIORATIVE FACOLTATIVE”, presentate e valutate in sede di gara.
Il presente rapporto contrattuale ricade nelle previsioni di cui agli artt. 15 e 160 ter, del D. Lgs. 163/06 e dell’art. 44 del D. L. 1/12 convertito senza modificazioni in L. 27 del 24/3/2012.
La gestione del presente contratto è altresì regolamentata dalle disposizioni del Codice Civile.
Art. 6 Obblighi del Concedente.
a. Principali obblighi del Concedente.
Il Concedente assume il rischio dell’installazione, e della gestione tecnica di quanto fornito per tutto il periodo di messa a disposizione a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 160 ter, comma 2, del D. Lgs. 163/06, come introdotto dal comma 2 dell’art. 44 D.L. 1/12.
Sono a carico del Concedente:
(1) La predisposizione del progetto di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di
illuminazione pubblica del Comune di Castenaso, il tutto in conformità al Capitolato Prestazionale ed alle normative vigenti in materia. In capo al Concedente resta unicamente la facoltà di introdurre eventuali variazioni, qualora finalizzate ad una maggiore economicità di realizzazione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale. Il Concedente assume il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti, della progettazione e delle eventuali varianti, ove dovessero risultare necessarie. Il Concedente assume inoltre l’onere di promuovere ed ottenere ogni autorizzazione, permesso e/o nulla osta dalle competenti autorità eventualmente necessari all’assolvimento degli obblighi assunti con il presente contratto.
(2) L’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di Castenaso, nel rispetto del capitolato prestazionale, del progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante e delle norme e disposizioni vigenti in materia. Il Concedente non potrà invocare alcuna maggiorazione al corrispettivo stabilito nel contratto, in conseguenza del superamento degli standard di accettazione dell’opera previsti nel Capitolato Prestazionale.
(3) La messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto con la quale egli assume a proprio rischio l’onere di assicurarne all’Utilizzatore la costante fruibilità, come previsto dal capitolato prestazionale. Tutto il materiale fornito dal Concedente, dovrà possedere idonea certificazione, ai sensi della normativa vigente in materia.
(4) La perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria e l’eliminazione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. In particolare dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria e straordinaria e della gestione tecnica di quanto fornito in tutti i suoi aspetti.
(5) Il finanziamento di tutto quanto occorrente per l’assolvimento degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente contratto.
b. Responsabilità del Concedente.
- Il Concedente rimane responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione del contratto di disponibilità, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
- Il Concedente, rimane responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati all’Utilizzatore e/o ad eventuali aventi causa, in dipendenza delle proprie attività ovvero per l’omissione all’adempimento di obblighi previsti dal presente contratto, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga durante tutto il periodo di gestione del contratto di disponibilità.
c. Ulteriori obbligazioni del Concedente.
Il Concedente s’impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l’Utilizzatore in relazione:
(1) ad ogni evento o circostanza che possa dar luogo a periodi di ridotta o nulla fruibilità di quanto messo in disponibilità dell’Utilizzatore, con indicazione della relativa causa, tra cui indisponibilità per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell’Utilizzatore, e delle misure che intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
(2) l’instaurazione di procedimenti giudiziali o arbitrali da parte o nei confronti del Concedente stesso, laddove ne possa conseguire la propria impossibilità o incapacità ad adempiere correttamente le obbligazioni di cui al presente contratto;
(3) ad ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sulla gestione del contratto di disponibilità, ovvero sulla capacità del Concedente di adempiere correttamente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto.
(4) all’assoggettamento di quanto messo in disponibilità dell’Utilizzatore a sequestri, pignoramenti, pegni o più in generale a procedure esecutive;
(5) al proprio assoggettamento a procedure concorsuali ovvero all’intenzione di farvi ricorso.
Le comunicazioni di cui ai punti precedenti devono essere effettuate al Responsabile del Procedimento nominato dall’Utilizzatore, durante la fase di messa in disponibilità di quanto oggetto del presente contratto, nel termine di 24 ore dalla venuta a conoscenza e con mezzi idonei a provarne l’avvenuta comunicazione (raccomandata ar, pec, ecc.).
Infine il Concedente s’impegna ad agire in conformità a ogni previsione di legge o regolamento, anche in materia ambientale, di sicurezza, contributiva, previdenziale e fiscale
Art. 7 Oneri a carico del Concedente.
Oltre a tutti gli oneri di cui il Concedente si fa carico, derivanti dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità contrattuali espressamente previsti nel presente contratto, con la partecipazione alla gara il Concedente:
- ha preso coscienza dello stato di fatto dell’Impianto di Illuminazione Pubblica esistente, dello stato dei pali, dei quadri elettrici e delle reti ed ha considerato, nel formulare la propria offerta economica, tutti gli eventuali oneri connessi all’adeguamento della rete esistente. Pertanto tutti gli oneri connessi ad adeguamenti o sostituzioni di parti della rete di I.P. esistente sono da ritenersi ricompresi nell’importo contrattuale e quindi in capo al Concedente;
- ha preso atto ed accettato che l’Utilizzatore possa in ogni momento della fase di esecuzione dei lavori, sempre previo preavviso con le modalità più avanti specificate, sottoporre gli apparecchi illuminanti di nuova installazione a controlli ed analisi (presso laboratorio scelto dall'Utilizzatore) atte ad attestare la rispondenza del prodotto alle prestazioni dichiarate in sede
di gara;
- relativamente ad un numero massimo di 2 (due) verifiche per tipologia di apparecchio illuminante installato, il Concedente è tenuto sostenere le spese delle suddette eventuali analisi di laboratorio, che l’utilizzatore riterrà necessario effettuare al fine di accertare la rispondenza dei prodotti installati a quanto dichiarato in sede di gara.
L’ammontare totale delle spese sopra elencate dovrà essere corrisposto all’Amministrazione Utilizzatrice ovvero ai singoli creditori su indicazione, richiesta, autorizzazione e visto del Responsabile Unico del Procedimento, ogni qualvolta lo stesso ne faccia richiesta e fino al completo esaurimento dei possibili controlli.
Il Concedente è tenuto a:
- rendicontare in tempo reale, tramite gli strumenti definiti dall'Utilizzatore:
a) i consumi dei singoli punti luce, delle singole linee (contatori), raggruppabili per frazioni e complessivi di tutta la rete comunale;
b) le ore di funzionamento ovvero di mancata disponibilità, dei singoli corpi illuminanti e complessive, indipendentemente dalle cause generanti (quali a titolo esemplificativo non esaustivo, black-out, incidenti stradali, eventi atmosferici, ecc…).
- effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché la gestione di quanto realizzato secondo le modalità specificate nel Capitolato Prestazionale.
Art. 8 Obblighi dell’Utilizzatore.
A carico dell’utilizzatore sono posti i seguenti obblighi:
- effettuare puntualmente tutti i versamenti previsti al successivo art. 10 “Pagamenti”, come disciplinato dall’art. 160 ter del Codice dei Contratti;
- effettuare il tempestivo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi nei confronti delle Società fornitrici di energia elettrica al fine di garantire la costante alimentazione di quanto messo in disponibilità e più in generale effettuare tutto quanto necessario a garantirne il corretto funzionamento, che non sia espressamente a carico del Concedente;
- concordare con il Concedente tutte le eventuali riduzioni di orari di funzionamento degli apparecchi illuminanti nonché degli eventuali dimmeraggi da applicare agli apparecchi stessi, nonché eventuali configurazioni particolari da programmare in previsione di eventi straordinari quali feste, manifestazioni, ecc.
L’Utilizzatore è inoltre responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causato dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo dei suoi dipendenti, collaboratori o ausiliari, al Concedente, per l’intera durata del contratto.
Art. 9 Attuazione del Contratto.
a. fase di realizzazione
In capo al Concedente sono la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al presente contratto: il Concedente assume pertanto il rischio di progettazione e di costruzione, impegnandosi a sostenere gli eventuali addizionali oneri connessi alla realizzazione e progettazione dell’opera eventualmente generati da ritardo nei tempi di consegna, mancato rispetto degli standard di progetto, l’aumento dei costi, inconvenienti tecnici dell’opera, mancato completamento dell’opera, le esternalità negative che comportino il pagamento di indennizzo a terzi.
Il Concedente ha la facoltà di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicità di costruzione o gestione, nel rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorità vigenti e/o sopravvenuti; il progetto e le varianti in corso d’opera devono, ad ogni effetto, essere approvati dall’Utilizzatore e, ove prescritto, alle terze autorità competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorità competenti della progettazione e delle eventuali varianti è a carico del Concedente.
Rimane pertanto inteso che l’Utilizzatore non ha il diritto di imporre modifiche progettuali e varianti durante l’esecuzione dei lavori se non quelle finalizzate all’accettazione dell’opera, stabilite sulla base del capitolato prestazionale.
La Direzione dei Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione sono in capo al Concedente e dovranno essere svolti da professionisti abilitati, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e DPR 207/2010. Il Direttore dei lavori ed il Coordinatore per la sicurezza sono tenuti a rapportarsi costantemente con Responsabile Unico di Procedimento individuato dall’Utilizzatore.
b. variazioni e modifiche, collaudo e messa in disponibilità
Posta in capo all’Utilizzatore, ma con pagamento delle relative spese tecniche in capo al Concedente e rientrante nell’importo contrattuale, è l’attività di collaudo volta alla verifica del puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti; l’adempimento degli impegni dell’Utilizzatore, resta in ogni caso subordinato al positivo controllo di quanto realizzato ed alla sua messa in disponibilità.
L’attività di collaudo e di verifica delle prestazioni degli apparati dichiarate dal concedente o dal produttore, sarà operata da un tecnico abilitato (Collaudatore), individuato dall’Utilizzatore ed incaricato del monitoraggio dell’esecuzione dei lavori.
Il Concedente è tenuto a rendere edotto il Collaudatore sull’esecuzione dei lavori, ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, date di inizio e fine lavori, cronoprogramma, atti autorizzativi e relative scadenze ed in generale tutte quelle informazioni necessarie alla redazione di un relativo cronoprogramma delle visite, che, in linea di massima, potranno coincidere con la conclusione dell’installazione per stralci funzionali. Alla visita dovranno essere presenti il Collaudatore, in rappresentanza dell’Utilizzatore ed il Concedente, i quali sottoscriveranno un
relativo verbale di visita.
Durante la visita il Collaudatore, anche su richiesta dell’Utilizzatore, potrà richiedere che gli apparecchi illuminanti in fase di installazione vengano sottoposti a verifica ed analisi in apposito laboratorio, al fine di accertare il rispetto delle prestazioni e delle caratteristiche dichiarate in sede di gara. Il Concedente accetta fin d’ora che tutte le analisi richieste vengano effettuate e si impegna a sostenere le spese di laboratorio relativamente al massimo numero di 2 controlli per tipologia di corpo illuminante adottato. Nel caso dalle analisi effettuate emergesse la non corrispondenza di quanto dichiarato in sede di gara a quanto rilevato in laboratorio (con una tolleranza del 5% sui valori riscontrati) il Concedente si obbliga a sostituire, se richiesto dall’Utilizzatore, il/i corpo/i illuminante/i meno performanti.
Al termine di ciascuna visita, entro e non oltre 5 (cinque) giorni, il Collaudatore trasmette al Concedente e per conoscenza all’Utilizzatore, la propria relazione relativamente al rispetto delle prescrizioni del capitolato prestazionale, allegando il relativo verbale di visita. Nella relazione egli può prescrivere, ai soli fini del rispetto puntuale del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti, modificazioni, varianti e rifacimento dei lavori eseguiti, stabilendo un termine congruo per l’esecuzione di detti lavori.
Poiché l’accettazione da parte dell’Utilizzatore, di quanto oggetto del presente contratto, è subordinata al positivo controllo degli standard prestazionali minimi e poiché le prescrizioni saranno unicamente volte ad assicurare le caratteristiche funzionali essenziali dei corpi illuminanti, la successiva visita da parte del Collaudatore verrà stabilita solo qualora il Concedente abbia provveduto alla correzione di vizi evidenti e di mancanze compromettenti il buon esito del presente contratto.
Conseguentemente, qualora il Concedente non intenda adeguarsi alle prescrizioni entro i successivi
15 (quindici) giorni dal termine stabilito dal Collaudatore, quest’ultimo trasmetterà la propria verifica con esito negativo all’Utilizzatore, il quale avrà la facoltà di appellarsi al diritto di risoluzione del presente contratto.
L’ultima visita che precede il collaudo finale sarà stabilita all’effettiva conclusione dei lavori e prima che il Concedente abbia comunicato la completa esecuzione degli stessi.
Nel caso in cui, tutte le verifiche fossero state evase con esito positivo, il Collaudatore, una volta ottenuti tutti i documenti relativi alla fine dei lavori ed attestanti la conformità di quanto installato alle disposizioni normative vigenti, stabilisce entro il termine di 15 (quindici) giorni una visita di collaudo finale, da svolgersi alla presenza del Collaudatore, in rappresentanza dell’Utilizzatore e del Concedente o suo delegato, che ne sottoscriveranno relativo verbale.
Entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla visita finale, il Collaudatore redige l’attestazione di conformità al capitolato prestazionale allegando una relazione di collaudo finale e la trasmette
all’Utilizzatore.
Il Collaudatore ha la facoltà di rilasciare un’attestazione di conformità al capitolato prestazionale con riserva nei casi in cui, fermo restando le caratteristiche funzionali di quanto fornito ed installato, si rilevino delle prestazioni inferiori a quelle stabilite nel capitolato prestazionale sottoscritto dal Concedente.
In base ad una valutazione qualitativa e quantitativa delle riserve verrà disposto un deprezzamento del canone, di cui all’art. 160 ter comma 6 del D.Lgs 163/2006; il Collaudatore, sentito il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, procede alla quantificazione del deprezzamento da applicare al canone, facendo riferimento ai valori di efficienza energetica dichiarati in sede di gara e quelli effettivamente riscontrati in sede di collaudo.
Tale riduzione del canone di disponibilità non potrà comunque superare il limite del 20%, oltre il quale l’Utilizzatore potrà procedere con la risoluzione del contratto.
È altresì compito del Collaudatore, durante la visita di collaudo finale, accertare gli eventuali vizi sopravvenuti tra l’ultima visita e la visita finale, che possano compromettere la disponibilità di quanto oggetto del presente contratto.
In tal caso egli adopererà le stesse misure descritte per le prescrizioni in corso d’opera.
Tutti gli oneri finanziari derivanti da eventuali ritardi nella consegna dell’opera di cui alla succitata circostanza saranno a carico del Concedente.
Emanato il certificato finale di collaudo, evasi positivamente tutti i controlli, ed approvato il citato Certificato di Xxxxxxxx gli interventi potranno essere considerati in disponibilità dell’Utilizzatore, il quale a partire dal giorno stesso della consegna sarà tenuto agli obblighi di cui all’Art 8.
c. fase di esercizio
La fase di esercizio coincide con l’effettiva messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto. Per messa a disposizione si intende l’onere assunto a proprio rischio dal Concedente di assicurare all’Utilizzatore la costante fruibilità di quanto realizzato, intendendosi per tale l’effettivo funzionamento di quanto oggetto del presente contratto, conformemente agli standard richiesti nel capitolato prestazionale e nel rispetto di tutte le normative vigenti e/o sopravvenute in materia di sicurezza e/o circolazione stradale, il tutto nei tempi e con le modalità previste dal presente contratto.
Rimane in capo al Concedente le gestione tecnica degli interventi per tutto il periodo di messa a disposizione essendo la disponibilità degli stessi subordinata al loro corretto funzionamento in tutte le loro parti.
In particolare è a carico del Concedente la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto messo in disponibilità, come disciplinato dagli articoli 1575 e seguenti del codice civile in considerazione della natura privatistica dell’opera.
Rimangono nelle facoltà dell'Utilizzatore, Il monitoraggio del funzionamento di tutti gli apparecchi illuminanti ed Il monitoraggio e gestione dei dati di funzionamento/consumo effettivi, nonché tutte le attività di regolazione, dimmeraggio, modifica orari di accensione/spegnimento che lo stesso riterrà opportuni nell’ottica di ottenere ulteriori risparmi energetici.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Concedente è consapevole che l'Utilizzatore riterrà l’opera parzialmente o totalmente indisponibile:
- nei periodi di ridotta o nulla disponibilità dell’opera per manutenzione della stessa qualora l’esecuzione della manutenzione sia tale da non garantire la regolare erogazione del servizio di pubblica illuminazione;
- per vizi compromettenti la funzionalità dell’opera o per qualsiasi altro motivo non rientrante tra i rischi a carico dell'Utilizzatore;
- in caso di mancato rispetto dei parametri di risparmio energetico dichiarati in sede di gara, così come meglio esplicitato più avanti;
- In caso di eventi causati da terzi e non prontamente ripristinati.
A garanzia del completo ed esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dei corpi illuminanti da parte del Concedente l’Utilizzatore si riserva la facoltà di ridurre il canone di disponibilità secondo le modalità di cui all’Art. 11.
Durante la fase di esercizio dell’opera l’Utilizzatore provvederà al monitoraggio rispetto al corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Concedente durante la messa a disposizione dell’opera.
In particolare potrà occuparsi:
(a) di verificare costantemente lo stato di funzionamento degli interventi;
(b) verificare il rispetto dei parametri di risparmio energetico dichiarati in sede di gara;
(c) segnalare situazioni di grave rischio e pericolo per gli utenti e dichiarare lo stato di indisponibilità parziale o totale dell’opera.
Per l’esercizio delle sue funzioni l’Utilizzatore si relazionerà solo ed esclusivamente con i tecnici appositamente ed espressamente nominati dal Concedente nel verbale di messa a disposizione di quanto oggetto del presente contratto, o come da successive comunicazioni.
In tutti i casi suesposti il mancato intervento da parte del Concedente per il ripristino delle condizioni di fruibilità e di sicurezza costituisce grave inadempienza contrattuale punibile con la decurtazione del canone di disponibilità da parte dell’Utilizzatore in misura proporzionale alla mancata disponibilità.
Art. 10 Canone di disponibilità.
Il Concedente è retribuito con il seguente corrispettivo, soggetto a rivalutazione monetaria secondo le previsioni del contratto e così specificate:
- Il canone annuo di disponibilità è fissato, come offerto in sede di gara, in €. (diconsi euro /00) oltre all'I.V.A., per anni 14, da pagarsi mediante rate semestrali posticipate dell'importo di €. (diconsi euro /00) oltre all'I.V.A., a partire dalla data di approvazione, da parte dell’Amministrazione, del collaudo tecnico- amministrativo. L’Aggiudicatario fatturerà al Comune di Castenaso i canoni periodici che, dal secondo anno di durata del contratto, saranno soggetti ad adeguamento monetario in base al 75% dell’incremento ISTAT FOI, su base annuale, esclusivamente per la parte relativa ai costi di manutenzione, che si considerano influenzati dalla dinamica dell’inflazione, e vengono quantificati nell’importo predeterminato, in misura fissa, di €. 43.500,00 annui.
- In caso di ritardo nel pagamento dei canoni, saranno dovuti all’esecutore esclusivamente gli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs n. 192/2012.
- I pagamenti saranno effettuati sul c/c dedicato indicato dall’esecutore nel rispetto della Legge n. 136/2010.
- Laddove l’Utilizzatore, nel corso del rapporto contrattuale in oggetto, risultasse beneficiario di contributi, finanziamenti etc.. destinabili agli interventi, potrà destinare gli stessi a diminuzione dell’entità del canone ovvero all’eventuale riconoscimento del contributo in corso d’opera di cui all’art. 160 ter, comma 1), lettera b), del D.Lgs. 163/2006 con conseguente rideterminazione dei canoni annui.
L’Utilizzatore dichiara sin da ora il proprio consenso alla cessione dei crediti derivanti dal presente contratto da parte del Concedente, a istituti di credito autorizzati all’esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. 385/93 e smi.
Art. 11 Penali.
a. Modalità per determinare la riduzione del Canone di disponibilità in caso di mancato raggiungimento degli standard prestazionali in fase di esercizio, per mancato risparmio energetico.
Durante la messa in disponibilità degli interventi:
1) In caso di riscontrato maggior consumo, rispetto a quanto offerto in sede di gara, di oltre il 20% (venti per cento), l’Utilizzatore avrà facoltà di risolvere il contratto, ovvero di chiedere la riduzione del canone di disponibilità come previsto nel successivo comma;
2) In caso di riscontrato maggior consumo, rispetto a quanto offerto in sede di gara, oltre al 3%, l’Utilizzatore avrà diritto ad una pari riduzione proporzionale del canone di disponibilità; Il nuovo canone sarà definito confrontando i consumi a consuntivo con quelli reali con il risultato della formula seguente:
Consumi attesi (kWh) = [(Pp *µ)*h], nella quale:
- Pp (Potenza Complessiva di progetto espressa in kW, come dichiarata in sede di gara, (Allegato ”Raffronto censimento/offerta migliorativa”) indica la somma delle potenze di tutti gli apparecchi di progetto intesa come potenza totale assorbita dall’apparecchio comprendente sia le sorgenti luminose, che l’alimentatore e che gli eventuali accessori;
- µ = coefficiente numerico compreso tra 1 e 1,15 indicato dal concorrente in sede di gara (allegato “Dichiarazione risparmio energetico”), che tiene conto delle perdite di rete;
- h indica le ore medie effettive di funzionamento delle lampade di illuminazione pubblica, La riduzione del canone di disponibilità sarà definita in base alla seguente formula:
(kWh annuali effettivi a consuntivo – kWh annuali attesi) * €/kWh dell’anno di riferimento.
b. Modalità per determinare la riduzione del Canone di disponibilità in caso di mancata o ridotta disponibilità in fase di esercizio per mancata gestione e manutenzione. L’Amministrazione si riserva il controllo, nei modi e nelle forme che riterrà più idonei, sul regolare svolgimento del servizio e sulle modalità di esecuzione del medesimo.
In ogni caso, l’applicazione di penalità al Concedente deve essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte dei competenti uffici dell’Utilizzatore (via fax, raccoamndata o posta elettronica certificata).
In caso di riscontrata mancanza per:
- “Gestione dell’impianto di illuminazione pubblica”;
- “Manutenzione Ordinaria”, comprese le verifiche periodiche che saranno previste nel “Piano di Manutenzione”;
- “Pronto Intervento”;
l'Utilizzatore avrà la possibilità di applicare al Concedente una penale di 150,00 €/giorno, o frazione di esso, per ciascun mancato intervento, da applicarsi a riduzione sul canone; la stessa penale si applica anche alle prestazioni migliorative facoltative, qualora queste siano state offerte.
c. Modalità per determinare la riduzione del Canone di disponibilità in caso di mancato rispetto delle prescrizioni o di riduzione della disponibilità di quanto oggetto della gara, in fase di esecuzione.
Come previsto dagli atti di gara, il Concedente si fa carico, a suo rischio e a sue spese, di mettere a disposizione quanto oggetto del presente contratto, perfettamente installato, funzionante e conforme al Capitolato Prestazionale ed a quanto offerto in sede di gara, entro i termini previsti di
45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, per progettazione definitiva ed esecutiva e di 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi, dalla data di approvazione del progetto esecutivo, per esecuzione dei lavori. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini, considerati complessivamente in 245 (duecentoquarantacinque) giorni naturali e consecutivi, sommando i termini previsti per le due fasi
a carico del Concedente, verrà applicata la penale corrispondente al mancato risparmio ottenuto dagli apparecchi non installati, moltiplicato per il coefficiente di 1,5, per tutto il periodo di ritardo nella consegna dei lavori, conformemente a quanto offerto in fase di gara.
Il Concedente, prima dell’approvazione del collaudo, non potrà accampare alcuna pretesa economica in merito ai risparmi, in termini di minori consumi, che l’Amministrazione otterrà, per effetto dell’esecuzione parziale dei lavori.
d. Cumulabilità delle penali.
Le penali sono cumulabili tra loro e verranno detratti dal primo canone utile.
In caso di mancato intervento l’Utilizzatore si riserva, previa comunicazione scritta ed ufficiale al Concedente, di poter far intervenire altra impresa per ripristinare le condizioni di sicurezza ed operatività e successivamente di addebitarne i costi complessivi al Concedente che verranno applicati sul canone.
La penale andrà in ogni caso calcolata a partire dalla data prevista per l’espletamento dell’obbligazione e non dalla data di contestazione.
Il Concedente dovrà portare a compimento le attività previste, secondo le modalità indicate e sottostando alle relative sanzioni in caso di inadempienza. Le sanzioni potranno essere dedotte dal canone.
Art. 12 Garanzie.
a. Cauzione definitiva in fase di esecuzione
Il Concedente, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto ha costituito, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs 163 /2006, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale e pari ad €. . Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concedente, l’Utilizzatore avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.
Il Concedente deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato, qualora l’Utilizzatore abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.
b. Cauzione a seguito della Messa in disponibilità dell’opera.
La cauzione dovuta come previsto dall’art. 160-ter, comma 3, a partire dalla data di inizio della messa a disposizione dell’intervento, sarà di € (diconsi euro /
00) cioè pari a 10% del canone di disponibilità.
c. Polizza danni.
Dalla data di inizio di messa a disposizione da parte del Concedente questo dovrà dimostrare di avere stipulato una polizza RCT di 14 anni anni, a garanzia di qualsiasi danno e responsabilità causati all’Utilizzatore ed a altri terzi da atti vandalici o dolosi, fulmini, eventi atmosferici, incendio, incidente stradale o da qualsiasi evento di forza maggiore che possa incidere negativamente sulla fruibilità totale o parziale di quanto concesso in disponibilità.
Art. 13 Trasferimento di proprietà.
Al termine naturale del Contratto di Disponibilità e col pagamento dell’ultimo canone dovuto, il diritto previsto al precedente Art. 3, si estinguerà e l’Utilizzatore, entrerà nella piena proprietà di quanto oggetto del presente contratto e messo a sua disposizione; il Concedente non potrà vantare alcun credito o diritto su quanto oggetto del presente contratto.
Tutte le eventuali spese relative al trasferimento sono interamente a carico dell’Utilizzatore, così come anche ogni onere di natura fiscale inerente o conseguente al trasferimento stesso (con esclusione delle imposte a carico del Concedente).
Art. 14 Spese, imposte e tasse
Le spese derivanti dal presente contratto sono a carico esclusivo del Concedente, nel rispetto delle normative di volta in volta vigenti.
Art. 15 Tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e del D. L. 12/11/2010 n. 187, il Concedente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto. Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 -bis, della succitata legge. La parte interessata dovrà dichiarare che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante una comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento (raccomandata con ricevuta di ritorno o pec). Gli estremi del conto corrente dedicato utilizzato per ricevere i pagamenti e gli estremi dei soggetti che possono operare su tale conto sono indicati nella comunicazione acquisita agli atti dall’Utilizzatore quale parte integrante anche se non materialmente allegata al presente contratto.
Art. 16 Foro competente in via esclusiva.
Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del presente Contratto o comunque derivante dal Contratto stesso, dovrà essere devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Bologna.
Art. 17 Elezione di domicilio.
Le parti eleggono domicilio come segue:
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Art. 18 Modifiche.
Il presente Contratto costituisce l’unica regolamentazione dei rapporti tra le Parti e sostituisce qualsiasi altra regolamentazione intercorsa tra le stesse.
Ogni modifica o integrazione alle pattuizioni contenute nel presente Contratto dovranno essere convenute per iscritto tra le Parti.
Art. 19 Regime fiscale.
A tutti gli effetti di legge il presente contratto soggetto al regime fiscale di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Art. 20 Registrazione
Il presente Contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986 e s.m.i. trattandosi di prestazioni soggette ad imposta sul valore aggiunto.
Io sottoscritto, Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto che ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina.
Scritto con sistema di videoscrittura in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, si compone di n. pagine intere e sin qui della presente.