CONTRATTO DI ORMEGGIO DI UNITA’ DA DIPORTO
CONTRATTO DI ORMEGGIO DI UNITA’ DA DIPORTO
N.
Tra
la società MARINA CHIAVARI s.r.l., P.IVA 00174040998, sede legale in Corso Colombo – Porto Turistico “AMM. X. XXXXX”, 16043, CHIAVARI (GE), tel. e fax 0000.000000, e-mail: xxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, sig. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, c.f. MNGGLB61D01E488Q, nato/a a Lavagna (GE), residente in Chiavari (GE) – Xxxxxx Xxx Xxxxxx 00 00000 (di seguito: la “Società”)
e
il sig./la sig.ra/i sigg.ri , c.f. , nato/a/i a , residente/i in , xxx , x. xxx. ( ) tel. e-mail patente nautica n. luogo e data di rilascio del documento con validità fino al
(di seguito: l’”Utente” o “Diportista”/gli “Utenti” o “Diportisti”),
[oppure
la società , p.iva. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore
, con xxxx xxxxxx xx xxx x. ( ) xxx. x-xxxx
]
xxxxxxxx, di seguito, congiuntamente denominate anche come le “Parti”.
***
L’anno , il giorno del mese di
premesso che:
A. il Comune di Chiavari (di seguito: “il Concessionario”) è titolare di concessione demaniale marittima per il mantenimento e la gestione del Porto turistico di Chiavari “AMM. X. XXXXX”, rilasciata dal competente Compartimento Marittimo con atto formale n. 1675 del 16.5.1973, stipulato presso la Capitaneria di Porto di Genova, ed approvato con D.M. 28.6.1973, registrato alla Corte dei Conti il 23.9.1973, reg. n. 6 Xxxxxx Xxxxxxxxxx, fg. n. 144, e successivamente modificata con atti suppletivi in data 22.6.2000 n. 1699, in data 11.2.2003 n. 1, in data 18.3.2008 n. 1 ed in data 29.6.2011, n. 1;
B. ai fini gestionali, l’area portuale è suddivisa nella parte storica del Porto, denominata “Marina di Chiavari”, e nella parte nuova, oggetto dell’ampliamento del Porto, denominata “Calata Ovest”;
C. la porzione dell’area portuale denominata “Calata Ovest” è assentita in gestione in favore di TIGULLIO SHIPPING, soggetto obbligato alla realizzazione delle opere di ampliamento del Porto di Chiavari con diritto di gestione degli spazi ed attività in forza di apposita Convenzione rep. n. 3400 datata 7.6.2011, mentre la porzione di area portuale denominata “Marina di Chiavari” è attualmente affidata in gestione, in virtù di apposito contratto di servizio Rep. n. 3572 del 10.04.2015, alla “MARINA DI CHIAVARI S.R.L.”, società interamente partecipata dall’Ente comunale (di seguito: la “Società” o “Gestore”);
D. all’interno del Porto di Chiavari, ed in particolare dell’area “Marina di Chiavari”, la società MARINA CHIAVARI gestisce, tra l’altro, le attività di gestione delle Aree lavori di imbarcazioni da diporto;
E. il signor/la signora/i signori è/sono proprietario/i e/o utilizzatore/i dell’imbarcazione da diporto a , denominata modello matricola bandiera
lunghezza f.t in metri larghezza pescaggio stazza lorda colore scafo
colore sovrastruttura numero alberi motore tipo
potenza Ufficio di iscrizione Compagnia di Assicurazione , nome del Comandante (se diverso dal proprietario e/o utilizzatore) c.f. indirizzo di residenza
patente nautica n. luogo e data di rilascio del documento
con validità fino al tel. e-mail ed ha/hanno richiesto l’assegnazione di un posto barca per il predetto natante nell’area “Marina di Chiavari”;
F. il Comune di Chiavari, titolare della concessione demaniale marittima, esercita la concessione e la gestione dell’area portuale “Marina di Chiavari” per il tramite della società comunale in house MARINA CHIAVARI S.r.l., provvedendo all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con la concessione medesima, nonché alla gestione di ogni attività relativa alla porzione del Porto non affidata alla gestione di TIGULLIO SHIPPING, oltre alla fornitura dei servizi portuali in tutto l’ambito portuale;
G. la Società, per l’area di sua pertinenza, intende stipulare il presente contratto in nome e per conto del Comune, quale Concessionario dell’area demaniale su cui insiste il predetto posto barca;
H. il rapporto contrattuale trova fondamento e presupposto nell’atto amministrativo di concessione, per cui al venir meno dello stesso il contratto si intenderà risolto, senza alcun diritto ad alcun rimborso in favore dell’Utente/degli Utenti,
tutto quanto sopra premesso, le parti stipulano quanto segue:
ART. 1 PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante del presente Contratto e sono vincolanti per le Parti.
ART. 2 REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI CHIAVARI
1. L’Utente/Gli Utenti dichiara/dichiarano di aver preso completa visione del “Regolamento comunale per l’esercizio e l’uso del Porto Turistico di Chiavari AMM. XXXXX XXXXX” (di seguito: il “Regolamento comunale”), nella sua versione aggiornata ed approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 9.5.2014, allegato al presente Contratto, di conoscerlo e di accettarlo in ogni sua parte, senza nessuna esclusione e senza alcuna condizione e/o riserva.
2. Il Regolamento costituisce parte integrante del presente Contratto e potrà essere modificato, integrato e/o aggiornato, a cura del Concessionario, in ogni momento qualora sia necessario per il miglioramento della sicurezza, efficienza e funzionalità del Porto turistico, nei termini previsti dall’art. 3 del Regolamento comunale, con conseguente modifica delle pattuizioni contrattuali.
3. Nell’esecuzione del rapporto contrattuale, l’Utente/gli Utenti si impegna/impegnano ad osservare ed a fare osservare ai terzi, nonché agli aventi causa, le norme stabilite nel Regolamento. Si applica l’art. 2 del Regolamento comunale.
4. In caso di inosservanza grave e/o reiterata, si applica l’art. 22, comma 1, lett. e, del presente Contratto.
5. L’Utente/Gli Utenti dichiara/dichiarano di aver preso completa visione anche del “Regolamento per l’esercizio e l’uso del Porto Turistico di Chiavari” (di seguito: il “Regolamento della Capitaneria”) approvato dalla Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure, nella sua versione aggiornata ed approvata con Ordinanza n. 011/2007 e s.m., allegato al presente Contratto, di conoscerlo e di accettarlo in ogni sua parte, senza nessuna esclusione e senza alcuna condizione e/o riserva.
ART. 3 OGGETTO
1. Il Contratto viene stipulato tra il Gestore del Porto turistico di Chiavari (XXXXXX XXXXXXXX), in nome e per conto del Concessionario (Comune di Chiavari), ed il Diportista/i Diportisti, ed assicura a quest’ultimo/questi ultimi, che accetta/accettano, il diritto esclusivo di ormeggiare l’imbarcazione di sua/loro proprietà e/o utilizzo nel posto barca assegnato, a fronte del pagamento del corrispettivo nei modi e nei termini previsti dagli artt. 11 e 12 del Contratto.
2. A tal fine, la Società, in nome e per conto della Concessionaria, concede in godimento all’Utente/agli Utenti, negli spazi appositamente predisposti, il posto barca n. cat. situato sul pontile
3. L’Utente/Gli Utenti dichiara/dichiarano di aver preso visione del posto barca assegnato, oggetto del Contratto, e di accettarlo in ogni sua caratteristica, senza riserva o condizione alcuna.
4. L’Utente/Gli Utenti non possono fruire che del posto assegnato.
5. L’Utente/Gli Utenti, in fede, dichiara/dichiarano che le dimensioni del natante di sua/loro proprietà o in suo/loro utilizzo rispettano i parametri indicati dall’art. 16, comma 1, TAVOLA 1, dell’allegato Regolamento comunale.
6. La Società si riserva il diritto di spostare, a suo insindacabile giudizio, anche senza il preventivo consenso del Diportista/dei Diportisti, previa comunque comunicazione all’Utente/agli Utenti, l’unità da diporto per sopravvenute esigenze portuali. Resta inteso che, se esistente, l’equipaggio dovrà essere rendersi sempre reperibile per gli spostamenti necessari.
7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lett. c., nel caso in cui le dimensioni dell’unità da diporto dovessero risultare maggiori di quelle dichiarate, il natante dovrà essere spostato provvisoriamente presso un ormeggio idoneo, se disponibile, per le proprie caratteristiche. In tal caso, rimarranno a carico dell’Utente/degli Utenti tutti i maggiori oneri di trasporto ed ormeggio.
8. Il Contratto garantisce, altresì, all’Utente/agli Utenti il diritto di usufruire, per tutta la durata del periodo contrattuale, dei servizi portuali connessi all’utilizzo del posto barca, come meglio specificati all’art. 14, fatti salvi sopravvenuti provvedimenti della Autorità Amministrativa inibitori di tali servizi in danno del Comune di Chiavari.
ART. 4 DURATA
1. Il Contratto ha durata annuale, con decorrenza dal 01.01.2016 fino al 31.12.2016, rinnovabile su espressa richiesta scritta dell’Utente/degli Utenti, da comunicarsi alla Società entro il termine perentorio del 30 novembre 2016.
2. E’ espressamente escluso il rinnovo tacito del presente Contratto.
3. Se, entro il termine di cui sub 1, il Contratto non sarà espressamente rinnovato mediante comunicazione scritta (via email all’indirizzo xxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx o compilando l’apposito modulo che è disponibile sia sul sito web di Xxxxxx Xxxxxxxx che presso gli uffici della Società) il posto di ormeggio si intenderà libero e, pertanto, la Società potrà impegnarlo diversamente, eventualmente concedendolo anche a terzi.
4. L’Utente non interessato al rinnovo annuale potrà rinunciarvi dandone preventiva disdetta mediante comunicazione scritta (via email all’indirizzo xxxx@xxxxxx-xxxxxxxx.xx o compilando l’apposito modulo che è disponibile sia sul sito web di Xxxxxx Xxxxxxxx che presso gli uffici della Società), da inviarsi alla Società entro il termine perentorio del 30 Novembre di ogni anno.
ART. 5 SCADENZA
1. Entro la data di scadenza del periodo contrattuale, il Cliente si impegna a lasciare libero l’ormeggio nello stato e nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, provvedendo, a sua totale cura e spese, alla rimozione dell’imbarcazione e di ogni altra eventuale attrezzatura entro tale termine.
2. In caso di inottemperanza all’obbligo di cui sub 1, verrà riconosciuta alla Società, per ogni giorno di ritardo, una penale pari alla tariffa giornaliera praticata dal Concessionario per le imbarcazioni in transito alla data di scadenza del periodo contrattuale, per l’intero periodo di effettiva permanenza illegittima e fino al definitivo allontanamento del natante, ferma la facoltà di procedere alla rimozione con spese a carico dell’Utente/degli Utenti.
ART. 6 ACCESSO ALLE BANCHINE
1. L’accesso pedonale alle banchine viene riservato:
i. ai proprietari e/o utilizzatori, all’equipaggio ed ai passeggeri dell’unità;
ii. al personale dipendente della Società;
iii. ai tecnici autorizzati dalla Società e/o dal Concessionario;
iv. ad ogni altro personale competente, al verificarsi di situazioni di pericolo e/o di emergenza.
2. Le visite a bordo del natante da parte del personale della Società e/o del Concessionario sono consentite soltanto previa autorizzazione scritta o via fax dei proprietari e/o utilizzatori delle unità.
3. Le modalità di ingresso e parcheggio dei veicoli autorizzati è disciplinato dall’art. 10 del Regolamento comunale, commi 1, 2, 3, 4 e 6.
4. Fatto salvo quanto previsto sub 3, non è consentito l’ingresso ad altri autoveicoli o mezzi. In caso di inosservanza, la Società provvederà alla rimozione, con spese a carico dell’Utente/degli Utenti.
4. Si applicano gli artt. 13 e 31 del Regolamento comunale.
ART. 7 INDIVIDUAZIONE, USO E CARATTERISTICHE DEGLI ORMEGGI
1. I posti ormeggio sono indicati sulle banchine da apposita lettera e segnaletica numerica.
2. A seguito della sottoscrizione del contratto, a partire dal 01.01.2016 l’Utente/gli Utenti hanno piena disponibilità dell’ormeggio assegnato, che resterà libero fino al rientro dell’unità, fatto salvo quanto previsto all’art. 10.
3. Ciascun Utente usufruisce, in via esclusiva, dell’ormeggio assegnato, con divieto assoluto di ormeggiarsi altrove. In caso di inottemperanza, la Società provvederà a rimuovere il natante ed ormeggiarlo nuovamente nell’unità assegnata, a spese del Diportista/dei Diportisti.
4. Ogni Utente deve assicurare alla catena un proprio cavo di ormeggio e solo quest’ultimo verrà assicurato alle sistemazioni di bordo. Le cime di ormeggio di poppa e di prua devono essere di proprietà dell’Utente.
5. Le imbarcazioni all’ormeggio nel Porto Turistico devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre mantenute in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi. Al riguardo è esclusa ogni responsabilità da parte della Società e dei suoi dipendenti.
6. La Società mantiene ed aggiorna un apposito registro con l’indicazione delle imbarcazioni titolari di posto d’ormeggio e dei nominativi degli aventi diritto agli
ormeggi, ed indicherà su di esso qualunque modifica e/o variazione all’imbarcazione ed al personale, previa debita segnalazione e comunicazione da parte dell’Utente/degli Utenti interessato/interessati.
7. Si applicano gli artt. 16 e 17 del Regolamento comunale.
ART. 8 ENTRATA ED USCITA DALLA DARSENA
1. L’entrata e/o l’uscita in darsena è consentita ed autorizzata alle unità da diporto soltanto in condizioni di navigabilità, ossia in condizioni di effettuare la navigazione, tenuto conto della tipologia e delle dimensioni del natante.
2. L’autorizzazione di cui sub 1 viene rilasciata dalla Società, la quale, durante le operazioni di manovra in entrata ed in uscita dal punto di ormeggio nonché di spostamento, sarà tenuta a far osservare il rispetto della precedenza all’ingresso.
3. Tutte le manovre eseguite all’interno dell’approdo devono essere osservate nella piena osservanza delle prescrizioni impartite dalla Società, che potrà disporre il movimento e/o lo spostamento degli ormeggi laddove ciò si renda necessario in caso di emergenza e/o per comprovate esigenze connesse all’operatività dell’approdo.
4. In caso di assenza del proprietario e/o dell’utilizzatore, o in caso di suo rifiuto, la Società potrà provvedervi
terzi, dedotto 10% quota ormeggio verrà rimborsato all’Utente a scadenza mandato dell’anno. Il rischio del mancato utilizzo del posto barca e/o di insolvenza del terzo non grava su Xxxxxx Xxxxxxxx, in considerazione della natura del rapporto.
4. Resta inteso che la Società non si assume alcun obbligo di risultato circa la Gestione temporanea del punto di ormeggio.
5. In caso di prolungata assenza, oltre le 48 ore, Xxxxxx Xxxxxxxx provvederà ad affittare il posto barca, riservandosi ogni diritto sulla scelta del soggetto affittuario. Il rischio del mancato utilizzo del posto barca e/o di insolvenza del terzo non grava su Xxxxxx Xxxxxxxx, in considerazione della natura del rapporto
6. Si applica l’art. 21 del Regolamento comunale.
7. E’ consentita la cessione temporanea di ormeggi a lungo termine a terzi, nelle modalità e nei termini previsti dagli artt. 18, 19 e 20 del Regolamento comunale.
ART. 11 CANONE
1. Il canone pattuito tra le parti per l’annualità è pari ad €
, IVA, servizio idrico ed elettrico e oneri di gestione compresi, da corrispondersi entro e non oltre la data di ricevimento dell’Avviso di Pagamento da parte della Società
2. Il pagamento dovrà essere effettuato versando il
personalmente tramite proprio personale.
corrispettivo di €
alla Società
5. Si applicano gli articoli 14, 15 e 23 del Regolamento comunale.
ART. 9 STAZIONAMENTO IN SICUREZZA
1. Ogni unità che utilizza l’approdo deve rispettare, essere conforme ed in regola con ogni normativa in tema di sicurezza.
2. Qualora la Società rilevi gravi deficienze o abbia motivo di ritenere che esse sussistano, ne darà tempestiva comunicazione all’Utente/agli Utenti affinché essi provvedano alla loro eliminazione.
3. Parimenti, la Società ha l’onere di informare tempestivamente l’Utente/gli Utenti circa l’eventuale stato di abbandono dell’imbarcazione, o del rischio di affondamento del natante, o del pericolo che lo stesso possa arrecare danni a terzi e/o altre imbarcazioni.
4. In caso di estrema urgenza, l’imbarcazione potrà essere tirata a secco a spese e rischio del proprietario e/o utilizzatore, senza pregiudizio alcuno per qualunque azione che la Società reputi necessaria intraprendere nei suoi confronti.
5. In caso di affondamento del natante, l’Utente/gli Utenti è/sono obbligati alla rimozione e/o allo smantellamento del relitto, previa autorizzazione della Società e nulla osta delle competenti Autorità Marittime.
ART. 10 ASSENZA E GESTIONE TEMPORANEA
1. In caso di assenza temporanea e su richiesta dell’Utente, potrà essere affittato il posto barca al fine di renderlo disponibile per altre imbarcazioni, alle condizioni di cui sub. 3 e 4. Il corrispettivo incassato, IVA esclusa, da Xxxxxx Xxxxxxxx per l’utilizzo da parte di
XXXXXX XXXXXXXX, in qualità di soggetto gestore delle aree portuali. Il corrispettivo è costituito da due parti: una parte relativa al canone di ormeggio di competenza del COMUNE DI CHIAVARI, in qualità di soggetto Concessionario, e la restante parte alla Società per oneri di gestione.
3. L’Utente/Gli Utenti si impegna/no al puntuale ed esatto pagamento di tutte le somme dovute in base al presente accordo, osservando le modalità previste dall’art. 12.
4. In nessun caso l’Utente/gli Utenti potrà/potranno richiedere rimborsi sul corrispettivo versato per i periodi di mancato utilizzo dell’ormeggio.
5. Alla scadenza annuale del contratto, il canone potrà subire modifiche in caso di variazioni percentuali dell’IVA.
ART. 12 MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CANONE
1. Il canone di cui all’art. 11 dovrà essere corrisposto al momento dell’assegnazione dell’ormeggio a seguito di ricezione da parte della Società dell’“Avviso di Pagamento”.
ART. 13 RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO
1. In caso di mero ritardo nel versamento del canone, si applicheranno gli interessi moratori pari al 3 %, senza necessità di preventiva costituzione in mora, a decorrere dal termine previsto per il pagamento del relativo importo, calcolati sui giorni effettivi del ritardo.
2. In caso di omesso pagamento del canone decorsi 15 giorni dalla richiesta formale di pagamento, da effettuarsi con raccomandata A/R da parte della Società, il Contratto
si intenderà risolto automaticamente, fermo il diritto della medesima Società di agire in giudizio per il recupero coattivo del credito, il risarcimento dei danni ed il rilascio del posto barca, qualora ciò non avvenisse spontaneamente.
ART. 14 SERVIZI PORTUALI
1. Il Contratto, oltre all’ormeggio dell’unità da diporto alla banchina, comprende e garantisce all’Utente/agli Utenti l’erogazione di ulteriori servizi che si pongono in rapporto di necessità con la dislocazione della imbarcazione nel posto barca ove si trova ormeggiata.
2. E’ consentito l’accesso ed il parcheggio dei veicoli nell’area portuale nelle modalità previste dall’art. 6 del Contratto.
3. Il Concessionario, direttamente o tramite la Società, si impegna, altresì, a mettere a disposizione dell’Utente/degli Utenti i servizi, sia obbligatori che facoltativi a pagamento, così come meglio specificati ed individuati dall’art. 5, commi 1 e 2, del Regolamento comunale.
4. Rientrano tra i servizi di base obbligatori: (i) la pulizia dello specchio acqueo portuale, dei pontili, delle banchine e delle aree a terra; (ii) i servizi antincendio, antiinquinamento e pronto soccorso; (iii) il primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare nel porto; (iv) i servizi idrici, elettrici, igienici, telefonici e telematici, (v) la pubblica illuminazione dell’area portuale; (vi) i segnalamenti marittimi; (vii) l’attività di sorveglianza e vigilanza diurna e notturna; (viii) l’accettazione ed assistenza alle imbarcazioni in transito;
(ix) l’assistenza radiotelefonica; (x) l’assistenza all’ormeggio ed al disormeggio dei natanti; (xi) ogni altro servizio incidente sulla qualità prestazionale delle strutture portuali.
5. Rientrano tra i servizi facoltativi a pagamento: (i) lo spostamento del natante all’interno dello specchio acqueo portuale per gli utenti, compreso l’eventuale intervento, se richiesto, per la manovra di ormeggio; (ii) il servizio wi-fi; (iii) il servizio di scarico di acque reflue e di sentina.
6. Si applicano gli artt. 5 e 6 del Regolamento comunale.
ART. 15 OBBLIGHI DEL DIPORTISTA
1. Il Diportista dovrà comunicare l’arrivo in darsena del natante nonché ogni eventuale spostamento dello stesso, garantire che il natante sia provvisto di tutta la documentazione necessaria per la circolazione che dovrà essere esibita, se richiesta, al personale della Società.
2. Sui fianchi dell’unità da diporto dovranno essere posti parabordi adeguati alle dimensioni dell’unità ed in numero sufficiente per evitare danni al proprio natante nonché ad altre unità. Ogni Utente è responsabile della messa in sicurezza della propria unità.
3. Restano a carico dell’Utente/degli Utenti, la custodia dell’imbarcazione, il possesso del medesimo ad ormeggio effettuato, la messa in opera, cura e manutenzione di tutti i sistemi di sicurezza relativi all’ormeggio (parabordi, sistemi di sicurezza per l’ormeggio ed altri). L’Utente/Gli Utenti dovrà/dovranno mettere in atto tutte le misure
idonee a proteggere le cose di sua/loro proprietà da xxxxx e/o danneggiamenti.
4. L’Utente/Gli Utenti devono obbligatoriamente assicurare il natante con le modalità e nei termini previsti dall’art. 16.
5. Tutte le unità da diporto che utilizzano il porto devono essere obbligatoriamente assicurate per la responsabilità civile ed i rischi contro gli incendi.
6. L’Utente/Gli Utenti è/sono tenuto/tenuti alla stretta osservanza delle leggi e delle norme del Regolamento, ed è/sono responsabile/responsabili sia civilmente che penalmente delle infrazioni commesse.
ART. 16 POLIZZA ASSICURATIVA
1. L’Utente/Gli Utenti si obbliga/obbligano a stipulare, presso primaria Compagnia, apposita assicurazione per la responsabilità civile per i danni eventualmente cagionati a terzi, ivi compresi danni cagionati ad altre imbarcazioni persone, cose e/o animali, anche trasportate/i a bordo del natante, per fatti verificatisi a bordo dell’imbarcazione e/o all’interno dell’area portuale ove si trova il punto di ormeggio.
2. La polizza assicurativa dovrà comprendere altresì la copertura da danni derivanti da incendio, comunque prodotto, da furti e rapine, da atti dolosi e/o vandalici, da eventi atmosferici e/x xxxxxx e/o dovuti a caso fortuito o forza maggiore.
3. L’Utente, in fede, dichiara e garantisce alla Società che l’imbarcazione di cui al presente Contratto è assicurata con polizza assicurativa contenente espressa rinuncia totale di rivalsa da parte della Compagnia assicuratrice nei confronti di XXXXXX XXXXXXXX e/o suoi incaricati.
4. L’Utente/Gli Utenti si impegna/si impegnano a mantenere operativa e, se del caso, rinnovare la predetta Polizza per tutta la durata del rapporto contrattuale, comunicando ogni variazione alla Società.
5. In mancanza di polizza assicurativa la Società potrà negare l’accesso nell’ambito dell’approdo.
ART. 17 LIMITI DI RESPONSABILITA’
1. Attesa la natura del contratto e gli obblighi ed i diritti delle Parti, la Società ed il Concessionario non potranno essere ritenuti responsabili, neppure solidalmente tra loro, per i danni causati da terzi alle imbarcazioni, all’Utente/agli Utenti, familiari, ospiti, addetti o a coloro che comunque utilizzino il posto di ormeggio.
2. L’Utente/Gli Utenti si impegnano a tenere indenne e manlevare la Società ed il Concessionario da eventuali danni arrecati dal natante a terzi sia durante la sosta all’ormeggio sia durante le manovre di entrata e di uscita dalla darsena, fatto salvo per il caso di colpa della Società e/o del Concessionario e/o di loro ausiliari, o da qualsiasi danno arrecato a terzi da cose e/o animali di proprietà/in possesso dell’Utente/degli Utenti.
3. Attesa la natura del contratto ed i conseguenti diritti ed obblighi, resta espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità da custodia a carico della Società e/o del Concessionario, che rimarrà sempre a carico
dell’Utente/degli Utenti anche durante il periodo di assenza della propria imbarcazione, dandosi reciprocamente atto le Parti che il servizio di vigilanza di cui all’art. 30 del Regolamento comunale per l’esercizio e l’uso del Porto Turistico di Chiavari concerne esclusivamente la vigilanza generica sulle strutture portuali e sul rispetto delle norme previste nel medesimo Regolamento, senza alcun obbligo di vigilanza specifica sulle imbarcazioni e sulle persone che se ne servono.
4. In ogni caso, la Società ed il Concessionario non potranno essere chiamati a rispondere di atti di vandalismo, incendi a bordo, affondamento parziale o totale del natante già ormeggiato in banchina, furti, rapine, sottrazioni, smarrimento e perdite di unità o parti di esse, oggetti, denaro o valori che dovessero verificarsi a terra od a bordo delle unità od anche sui veicoli in sosta, nonché di qualsiasi danno arrecato o infortunio subito dall’Utente/dagli Utenti o persone e/o cose che si trovino nell’ambito dell’approdo.
5. La responsabilità della Società e del Concessionario sono, altresì, escluse in caso di ritardo o inadempimento delle obbligazioni previste per il caso in cui tale ritardo o inadempimento venga causato da eventi al di fuori del ragionevole controllo di XXXXXX XXXXXXXX e del Comune di Chiavari, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, mareggiate, trombe d’aria, traversie, alluvioni, incendi, fulmini, esplosioni, guerre, scioperi, controversie di lavoro o dispute sindacali, richieste, intimazioni, azioni od omissioni di Pubbliche Autorità, civili o militari ed altre cause di forza maggiore o caso fortuito.
6. L’Utente/Gli Utenti si impegna/si impegnano a tenere
indenni ed a manlevare la Società ed il Concessionario per eventuali danni, costi o pretese che possa subire a causa di eventuali violazioni da parte dell’Utente/degli Utenti o commesse dall’imbarcazione.
7. L’Utente è comunque responsabile per tutti i danni causati dall’unità da diporto, comprese le relative attrezzature, pertinenze ed accessori, e del proprio personale nei confronti degli impianti della Società e del personale di quest’ultima.
8. Si applica l’art. 8 del Regolamento comunale.
ART. 18 DIVIETI
1. E’ vietata ogni attività commerciale, professionale o artigianale, sia a terra che a bordo delle unità ormeggiate nell’approdo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 26 del Regolamento comunale. E’ vietato lavare stoviglie o biancheria in banchina o nei locali igienici e docce. E’ vietato lavare autovetture all’interno della darsena. E’ proibito utilizzare i mezzi mobili della Società.
2. E’ vietato ingombrare le banchine, i pontili, i piazzali e le strade di transito con gommoni, passerelle o altri materiali in genere. E’ vietato sporcare per lavorazioni o pitturazioni. Si applicano gli art. 11 e 22 del Regolamento comunale.
3. In caso di inottemperanza dei suddetti divieti, la Società provvederà a rimuovere quanto abusivamente
depositato e/o a ripulire a totale spese dell’Utente/degli Utenti.
4. All’interno dell’approdo, sono ammessi gli animali domestici per il tempo necessario al loro imbarco e sbarco. Dovranno essere tenuti sotto controllo e l’Utente/gli Utenti dovrà/dovranno prendere tutte le necessarie precauzioni per evitare che gli stessi possano sporcare od arrecare disagio e/o danno a terzi. Si applica l’art. 10, comma 5, del Regolamento comunale.
5. E’ vietata, prima delle ore 10.00, dopo le ore 20.00, nonché dalle ore 12.30 alle ore 15.30 del periodo giugno- settembre e nei giorni festivi e prefestivi, l’effettuazione di lavori rumorosi sull’unità e qualunque altra attività o comportamento che disturbi la quiete pubblica. E’ proibito l’uso di qualsiasi faro, proiezione o segnale acustico, se non strettamente necessario.
6. Nelle acque dell’approdo ed all’imboccatura sono vietati: (i) la balneazione, (ii) le immersioni subacquee,
(iii) la pesca di ogni tipo.
7. E’ vietato dare fondo alle ancore a tutte le unità, che dovranno essere assicurate esclusivamente alle bitte e catenarie appositamente predisposte. Ogni Utente è responsabile della sicurezza della propria unità con riguardo al modo in cui essa è stata ormeggiata.
8. Ad integrazione e per ogni altro divieto operante all’interno dell’area portuale si fa rinvio agli artt. 13, 22 e 26 del Regolamento comunale.
ART. 19 TUTELA CONTRO L’INQUINAMENTO E GLI INCENDI
1. Nell’ambito dell’approdo, è vietato lo svuotamento delle acque di sentina, il getto dei rifiuti di qualunque genere, di oggetti, liquidi e/o detriti, sia in acqua che sulle banchine.
2. Per i rifiuti solidi dovranno essere utilizzati gli appositi contenitori di cui l’approdo è dotato, che la Società si impegna a mettere a disposizione dei singoli Utenti. Si applica l’art. 33 del Regolamento comunale.
3. I rifiuti liquidi, in caso di necessità, potranno essere scaricati negli appositi contenitori, secondo le modalità stabilite dalla Società.
4. Per le esigenze personali dovranno essere utilizzati i locali igienici esistenti a terra, con divieto assoluto di utilizzare i servizi delle singole unità.
5. In caso di incendio o di inquinamento, la Società interviene immediatamente adottando le misure del caso, impiegando i propri mezzi ed il personale a disposizione, disponendo, ove occorra, il disormeggio e l’allontanamento delle unità con incendio a bordo e/o di altre imbarcazioni che si trovino nelle vicinanze. In ogni caso, provvede a richiedere direttamente, in caso di necessità e/o di urgenza, l’intervento dei Vigili del Fuoco e/o di ogni altra ditta autorizzata all’espletamento dei servizi antinquinamento.
6. Si applica l’art. 32 del Regolamento comunale.
ART. 20 DISDETTA ED INTERRUZIONE
1. In caso di disdetta alla prosecuzione del presente Contratto durante il periodo annuale pattiziamente
stabilito, l’Utente/gli Utenti dovrà/dovranno darne tempestiva comunicazione scritta alla Società, la quale avrà il diritto di esigere o trattenere l’acconto già versato.
2. La rimozione dell’unità avverrà a cura e spese dell’Utente/degli Utenti.
3. La disdetta comporta l’interruzione di ogni servizio connesso all’ormeggio, sia obbligatorio che facoltativo.
4. In caso di disdetta ed interruzione, non verrà riconosciuto all’Utente/agli Utenti alcun rimborso.
ART. 21 CESSIONE DEL CONTRATTO
1. L’Utente/Gli Utenti non può/possono cedere il presente contratto, neppure in caso di cessione di azienda o ramo di azienda.
2. Si applica l’art. 17, comma 3, del Regolamento comunale.
ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Fermo restando il diritto della Società al risarcimento dei danni ed ogni altra azione ritenuta necessaria per la tutela dei propri interessi, fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, quest’ultimo si intende risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a. mancato pagamento del canone entro il termine previsto dall’art. 11, comma 1;
b. cessione o subingresso del Contratto, senza il previo consenso della Società e/o del Concessionario;
c. false dichiarazioni dell’Utente/degli Utenti relative alle dimensioni del natante;
d. mancata stipula di idonea copertura assicurativa di cui all’art. 16;
e. mancata osservanza e/o grave violazione del contenuto del Regolamento di cui all’art. 2. Si applica l’art. 35 del Regolamento comunale.
2. Nel caso in cui la Società comunichi all’Utente/agli Utenti l’avvenuta risoluzione del contratto, quest’ultimo/questi ultimi avrà/avranno l’obbligo di liberare immediatamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, il natante dal posto barca.
3. In caso di ritardo, alla Società spetterà: (i) per ogni giorno di ritardo, una somma a titolo di penale pari alla tariffa giornaliera indicata sub art. 5.2; (ii) la facoltà, per la Società, di spostare l’imbarcazione in altro luogo, laddove possibile, con relativi rischi e maggior oneri a carico dell’Utente/degli Utenti; (iii) la facoltà di sospendere immediatamente l’erogazione dei servizi portuali di cui all’art. 14.
ART. 23 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
1. Il presente Contratto viene sottoscritto sul presupposto della esistenza e validità della concessione demaniale per il mantenimento e la gestione del Porto turistico di Chiavari “AMM. X. XXXXX” di cui alla premessa sub. A.
2. Il contratto si intende risolto in caso di revoca, per qualsiasi motivo, della predetta concessione demaniale.
3. In tal caso, all’Utente/agli Utenti non spetterà alcun rimborso.
ART. 24 VARIAZIONI DI INDIRIZZO
L’Utente/Gli Utenti si impegna/si impegnano a comunicare per iscritto alla Società ogni eventuale variazione dei propri dati ed indirizzi, ivi compresi quelli relativi all’imbarcazione ed alla polizza assicurativa stipulata, durante tutta la durata del rapporto contrattuale.
ART. 25 ELEZIONE DI DOMICILIO
1. Per ogni questione e/o controversia inerente il presente Contratto, ivi compresa la notifica di atti giudiziari, la Società elegge domicilio presso la propria sede legale.
2. Per gli Utenti residenti in Italia, qualunque notifica e/o comunicazione si intenderà valida se effettuata presso la residenza o il domicilio dagli stessi indicato all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, ovvero nel luogo successivamente indicato per iscritto tramite lettera raccomandata A.R.
3. Gli Utenti stranieri, o comunque non residenti nel territorio dello Stato italiano, si intenderanno domiciliati presso
ART. 26 DISPOSIZIONI GENERALI
1. Il presente Contratto ed il relativo Regolamento comunale ad esso allegato sono vincolanti per le Parti e rappresentano l’unica forma di accordo tra le stesse.
2. Qualunque modifica al rapporto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti, a pena di nullità.
ART. 27 LEGGE APPLICABILE
1. Il presente contratto è regolato dalla Legislazione italiana vigente.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del Codice Civile.
ART. 28 FORO COMPETENTE
Ogni controversia relativa all’applicazione, interpretazione, esecuzione, inadempimento e/o risoluzione del presente Contratto è devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Genova, anche qualora tale località sia diversa da quella di residenza o domicilio dell’Utente/degli Utenti.
XXXXXX XXXXXXXX X.x.x.
L’Amministratore Unico Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
L’UTENTE/GLI UTENTI
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano di approvare espressamente per iscritto le seguenti clausole del Contratto:
ART. 2: REGOLAMENTO PORTO TURISTICO CHIAVARI
ART. 4: DURATA
ART. 9: STAZIONAMENTO IN SICUREZZA
ART. 11: CANONE
ART. 12: MODALITA’ DI VERSAMENTO DEL CANONE
ART. 13: RITARDATO OD OMESSO PAGAMENTO
ART. 14: SERVIZI PORTUALI
ART. 15: OBBLIGHI DEL DIPORTISTA
ART. 16: POLIZZA ASSICURATIVA
ART. 17: LIMITI DI RESPONSABILITA’
ART. 18: DIVIETI
ART. 20: DISDETTA ED INTERRUZIONE
ART. 22: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 23: REVOCA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE
ART. 28: FORO COMPETENTE
XXXXXX XXXXXXXX X.x.x.
L’Amministratore Unico Xxxx. Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx
L’UTENTE/GLI UTENTI