Contract
Schema di Convenzione relativa all’attuazione del Piano Attuativo di iniziativa privata per la realizzazione di un insediamento residenziale in attuazione dell’area di trasformazione AT3_11 Milano a Montemurlo.
L'anno duemila , addì del mese di
( / /200 ), davanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor , notaio in , senza l’assistenza dei testimoni, avendovi i comparenti rinunciato di comune accordo e con il mio consenso, si sono costituiti:
Il sig. , nato a , il , CF , residente in via ;
Il sig. , nato a , il , CF , residente in via ;
Il sig. , nato a , il , CF , residente in via ;
Il sig. , nato a , il , CF , residente in via ;
In qualità di PROPRIETARI, (ovvero quali legali rappresentanti della società XXXXXXX, partita IVA , che risulta proprietaria) dei terreni interessati dal piano di Lottizzazione in epigrafe, nel seguito del presente atto denominati “Soggetti Attuatori”, da una parte;
e il sig. , nato a il in qualità
di Responsabile dell’Area Programmazione e Assetto del territorio del Comune di Montemurlo, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune;
Detti comparenti, della cui identità personale, poteri e qualifica io Notaio sono certo, premettono:
i sopraindicati intervenuti proprietari Soggetti Attuatori risultano proprietari dei seguenti appezzamenti di terreno nel Comune di Montemurlo, distinti al N.C.T. di detto comune come segue:
foglio di mappa 24 , particella 282, della superficie catastale di mq XXXX foglio di mappa 24 , particella 283, della superficie catastale di mq XXXX foglio di mappa 24, particella 365, della superficie catastale di mq XXXX foglio di mappa 24 , particella 1024, della superficie catastale di mq XXXX
)
Premesso che
- Il piano di lottizzazione qui denominato “Area AT3_11 Milano” disciplina la realizzazione degli interventi all’interno dell’area di trasformazione a destinazione residenziale, della scheda AT3_11 dell’allegato “B” delle NTA del Piano Operativo comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 09.04.2019.
- In tale zona è prevista la realizzazione di un nuovo insediamento residenziale finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
▪ realizzazione di un edificio per edilizia sociale;
▪ la realizzazione di spazi pubblici e attrezzature a servizio di Oste.
- Il Comune di Montemurlo è proprietario degli appezzamenti di terreno distinti al
N.C.T. di questo comune al foglio di mappa 24, particelle 1395 e 1396, rispettivamente della superficie catastale di mq 458 e 273, posti all’interno del perimetro del P.d.L, in cui è prevista la realizzazione dei parcheggi pubblici così come indicati nella scheda normativa AT3_11.
- il Piano Attuativo, adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del
, ha concluso il proprio iter con la sua approvazione definitiva intervenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. del , pubblicata sul BURT n. del ed è costituito dai seguenti elaborati:
Documenti:
- EZ01 Inquadramento generale: Xxxxxxxx e mappe
- RZ01 Relazione tecnica generale
- Documentazione fotografica
- Dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000
- Dichiarazioni sulla proprietà
- Valutazione clima acustico redatta da xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
- Sovrapposto PRG – Progetto
- Inquadramento urbanistico
- Richieste Enti erogatori
- Relazione illustrativa opere di urbanizzazione
- Relazione geologica di Fattibilità redatta dal dott. Geologo Xxxx Xxxxxxxxxx
- Relazione idraulica redatta dall’Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx
- schema invarianza idraulica
Tavole:
- Planimetria generale stato attuale in scala 1:500
- Planimetria generale di progetto scala 1:500
- Planimetria generale Sovrapposto scala 1:500
- Planimetria generale verifica distanze scala 1:500
- Piante stato di progetto scala 1:200
- Sezioni e Prospetti stato di progetto scala 1:200
- Sezioni stradali – stato attuale,progetto e sovrapposto – scala 1:200
- Schema smaltimento liquami
- Verifiche parametri scala 1:200
- Verifiche Legge 13/89 scala 1:200
- Verifiche rapporto aereo illuminanti
- Grafico relativo agli standard scala 1:500
- Planimetria Opere di urbanizzazione scala 1:500
- Rendering
- Norme Tecniche di Attuazione
- Schema di convenzione
che lo Schema della presente Convenzione è stata approvato con DCC n. -
del
TUTTO CIO' PREMESSO
e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti costituenti convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - PATTI E CONDIZIONI PER L’EDIFICAZIONE DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE PRIVATO.
Art. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione dei reciproci rapporti ed obblighi fra il Comune di Montemurlo e i “soggetti attuatori” per la realizzazione del Piano Attuativo di cui alla scheda normativa e di indirizzo progettuale AT3_11 Milano, contenuta nell’allegato “B” alle Norme per l’attuazione del Piano Operativo, con specifico riguardo alla determinazione del regime giuridico dei suoli.
2. In particolare, la presente convenzione è volta a definire:
– le procedure per l’istruttoria delle istanze di permessi per costruire e di ogni altro titolo abilitativo comunque attinente all’attuazione degli interventi;
– i tempi di realizzazione;
– gli obblighi dei soggetti attuatori;
– gli obblighi del Comune;
– l’individuazione delle aree da cedere al Comune e le modalità anche temporali di cessione;
– le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo;
– i tempi e le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione;
– le modalità di trasferimento e il collaudo delle opere di urbanizzazione;
– le garanzie finanziarie;
– il rilascio dei titoli abilitativi per la costruzione degli edifici.
ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
4. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai Soggetti Attuatori non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiari espressamente di liberare l’originario obbligato.
ART. 3 - MODALITÀ ATTUATIVE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE
1. La trasformazione urbanistica-edilizia degli immobili descritti in premessa avverrà tramite Permesso di Costruire, da redigersi in conformità al “Piano Attuativo per realizzazione insediamento residenziale in attuazione dell’area di trasformazione AT3_11 Milano” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del
, nonché in conformità alle prescrizioni ed obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione.
ART. 4 - CESSIONE GRATUITA DI AREE AL COMUNE
1. I soggetti attuatori con il presente atto cedono gratuitamente al Comune di Montemurlo, che accetta la proprietà dell’area campita in colore blu nella tavola _ Inquadramento generale del Piano avente un’estensione pari a circa mq. 830 rappresentata al Catasto Terreni del Comune di Montemurlo, foglio di mappa n.24, porzione delle particelle 282 e 283, necessaria per la successiva realizzazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale.
2. Tutte le spese relative al trasferimento di proprietà sono a carico del cedente.
3. Il cedente garantisce la piena, assoluta ed esclusiva proprietà e disponibilità dell'area oggetto di cessione e la libertà della stessa da ipoteche, trascrizioni pregiudizievoli, pesi e diritti di terzi in genere, assumendosi l’onere della rimozione di eventuali consistenze anche incongrue.
ART. 5 – OBBLIGHI DEL CEDENTE
Il cedente si impegna a tempo indeterminato a non rivalersi in alcun modo nei confronti del Comune in merito alle aree cedute con il presente atto indipendentemente dalla futura destinazione delle stesse.
ART. 6 - EDIFICAZIONE E RILASCIABILITÀ DEI PERMESSI
1. La nuova edificazione degli edifici e la realizzazione delle opere di urbanizzazione può avvenire mediante richiesta di permesso di costruire, che dovrà essere completa di tutti gli elaborati previsti dal vigente Regolamento Edilizio comunale e dalla presente convenzione, salvo altre integrazioni che si rendessero di volta in volta necessarie.
2. Il progetto edilizio dovrà conformarsi al Piano Attuativo riguardo ai valori urbanistici, potendo discostarsene solo per necessità tecniche di adeguamento funzionale od esecutivo.
3. L’efficacia della richiesta di permesso di costruire è comunque subordinata all’esistenza o all’impegno alla contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria previste, secondo quanto specificato all’Art. 7.
Le abitabilità relative ai fabbricati edificati potranno essere attestate solo dopo l’ultimazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione e la relativa cessione delle aree di pubblico interesse, così come individuate nella tavola Planimetria di Urbanizzazione .
TITOLO II - OPERE DI URBANIZZAZIONE
ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
1. I Soggetti attuatori si obbligano a realizzare e a cedere gratuitamente al Comune, per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, le aree destinate all’urbanizzazione primaria e precisamente :
▪ realizzazione di nuova cabina Enel posizionata su via Rimini;
▪ potenziamento dell'acquedotto esistente nel tratto che va dalla rotonda via Scarpettini - via Milano all’angolo di via Perugia, mediante sostituzione dell’attuale tubazione con una più grande;
▪ realizzazione e cessione di verde pubblico e parcheggi per un estensione di
1560 mq nell’area posta a Nord di via Cremona: viene prevista un’area recintata per la sgambatura cani, idonea piantumazione, la realizzazione di 19 posti macchina , marciapiede e istallazione di pubblica illuminazione;
▪ realizzazione di pista ciclabile di 2,75 ml e n. 16 parcheggi per un estensione complessiva di 363 mq su lato sud di via Cremona;
▪ realizzazione di parcheggi e marciapiede pavimentato (276 mq ) lungo tutto il tratto di via Milano di propria competenza con la realizzazione di n. 8 posti macchina (100 mq);
▪ realizzazione di piazza pavimentata di circa mq 456 mq con relative panchine e fioriere;
▪ realizzazione di area da destinare a verde pubblico di mq 1610, debitamente piantumata e resa accessibile mediante realizzazione di percorsi pavimentati, dotata di panchine e fontanine. Tale area avrà anche funzione di mitigazione di rischio idraulico, come area di compenso dei volumi d’acqua sottratti all’esondazione con la realizzazione dei nuovi edifici;
▪ realizzazione di marciapiede e ulteriori 6 posti macchina pubblici ( 75 mq) su via Rimini.
Le quantità sopra riportate sono indicative e non prescrittive, fermo restando il rispetto delle quantità minime previste dalla scheda AT3_11.
2. Tali opere di urbanizzazione sono ammesse allo scomputo degli oneri di urbanizzazione indipendentemente dalla loro qualificazione.
3. La descrizione puntuale delle opere suddette, nonché il valore delle stesse risulteranno dal computo metrico estimativo e dal capitolato speciale d’appalto da allegare al progetto esecutivo delle stesse, che a sua volta sarà unito alla richiesta di permesso di costruire delle opere di urbanizzazione e che sarà verificato, anche negli importi esposti, dal competente Servizio Comunale.
4. I soggetti attuatori si obbligano inoltre:
a) a rispettare, nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, la normativa vigente in materia di opere pubbliche, attenendosi, per il reperimento delle ditte esecutrici, alle indicazioni procedurali che saranno fornite, a seguito di apposita richiesta, dai competenti uffici comunali in sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio;
b) a cedere al Comune, senza alcun altro corrispettivo se non lo scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, le opere di urbanizzazione realizzate;
c) a sottoporre all’approvazione del Comune il computo metrico estimativo delle opere messe a gara, il cui importo al netto dell’IVA sarà considerato somma da ammettere a scomputo;
d) a presentare, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi delle
opere di urbanizzazione, dichiarazione sostitutiva attestante che la procedura per l’individuazione del soggetto esecutore delle opere di urbanizzazione è avvenuta nel rispetto del Codice dei Contratti;
e) a realizzare tali opere secondo il progetto esecutivo validato dal competente Servizio Comunale, nel rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente o eventualmente intervenuta successivamente al presente atto in materia di opere edili, nonché alle specifiche discipline vigenti ed alle indicazioni che forniranno i Servizi tecnici comunali competenti per materia o gli Enti erogatori di ciascun servizio, opportunamente contattati;
f) osservare e fare osservare norme e regolamenti sulla tutela, la protezione, l’assicurazione e l’assistenza dei lavoratori;
g) ad eseguire a propria cura e spese il collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti ed a versare gli oneri di urbanizzazione a conguaglio nel caso in cui l’importo delle opere di urbanizzazione, collaudate positivamente, sia inferiore all’importo degli oneri corrispondenti.
5. La cessione delle aree, la realizzazione e la cessione delle opere di urbanizzazione e i contributi da versare al Comune, di cui al presente articolo, sono assorbenti di quanto previsto al 1° e 2° punto del 5° comma dell’art. 28 della L. 17.08.1942 n.1150 e dell’art. 115 della L.R. n. 65/2014.
ART. 8 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Le opere dovranno essere eseguite conformemente ai progetti esecutivi, validati dal competente Servizio Comunale, nel rispetto della legislazione e normativa tecnica vigente o eventualmente intervenuta successivamente al presente atto in materia di opere edili, nonché alle specifiche discipline vigenti ed alle indicazioni che forniranno gli Uffici comunali competenti per materia o gli Enti erogatori di ciascun servizio, opportunamente contattati.
2. Nel corso dei lavori il Comune potrà verificare la corrispondenza delle opere ed il rispetto degli obblighi assunti con il presente atto, mediante sopralluoghi periodici da parte di Funzionari dei propri competenti settori.
3. L’efficienza, la manutenzione e la pulizia delle opere realizzate sono a completo carico dei Soggetti attuatori fino a quando le opere stesse non saranno cedute al Comune. Sarà pure a carico dei Soggetti attuatori la responsabilità civile per eventuali danni a terzi.
4. L’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte dovrà avvenire nei tempi fissati dall’atto abilitativo.
ART. 9 - COLLAUDO
1. Al termine dei lavori i Soggetti Attuatori si impegnano a:
- far eseguire a propria cura e spese il collaudo tecnico-amministrativo, nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti, da parte di soggetto avente i necessari requisiti secondo la vigente normativa per i Lavori Pubblici;
- richiedere al competente Servizio comunale, la convalida delle opere ultimate, allegando i frazionamenti catastali necessari per la cessione delle aree al Comune e tutte le altre attestazioni richieste dalla normativa e dai disciplinari vigenti in materia;
- impegnarsi a eliminare difetti e/o difformità rispetto ai progetti eventualmente rilevati in sede di convalida, consapevole che, una volta trascorso il termine prescritto dal competente Servizio Comunale, senza che l’esecutore delle opere vi abbia provveduto, il Comune avrà diritto di fare eseguire i lavori direttamente, avvalendosi della garanzia di cui al successivo art. 12.
ART. 10 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
1. Le eventuali varianti in corso d’opera alle opere di urbanizzazione riguardanti modifiche esecutive di dettaglio e le varianti non incidenti sulle caratteristiche tecnico- economiche delle opere stesse, costituiscono automatico aggiornamento della presente Convenzione.
2. Laddove la variante non comporti sostanziali rettifiche al quadro economico non sarà necessario modificare la presente Convenzione. Nel caso contrario, o in presenza di consistenti variazioni della natura e/o qualità delle opere, saranno invece apportate le dovute modifiche/integrazioni alla presente Convenzione, nell’ambito della necessaria variante edilizia.
3. Durante la realizzazione delle opere di urbanizzazione, dovranno essere apportare quelle modifiche di carattere non sostanziale e quelle integrazioni che i Servizi tecnici comunali o altri Enti reputino necessarie in funzione dell’effettivo stato dei luoghi (anche ipogei), senza che il soggetto attuatore acquisti il diritto a rimborsi o ulteriori scomputi.
ART. 11- CESSIONE DELLE AREE E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
Le aree destinate alle infrastrutture e alle urbanizzazioni e le opere su di esse realizzate e funzionanti a perfetta regola d’arte, descritte all’art. 6, risultanti da idoneo tipo di frazionamento, da redigere preventivamente a cura dei Soggetti attuatori, saranno cedute all’Amministrazione Comunale senza alcun altro corrispettivo se non lo scomputo di cui al successivo art.12.
La cessione avviene mediante atto notarile da stipulare successivamente all’espletamento di tutti gli adempimenti propedeutici, ed entro il termine procedurale di 300 giorni da tale espletamento. Le spese complessive restano interamente a carico dell’obbligato.
3. Resta salva la facoltà del Comune di chiedere in qualsiasi momento, anche prima dell’avvenuta esecuzione e convalida delle opere, la cessione delle aree.
4. Le cessioni saranno fatte ed accettate a misura, ovvero a corpo laddove non è indicata la superficie corrispondente, nello stato di fatto in cui gli appezzamenti si
troveranno a seguito della realizzazione delle opere, ovvero in caso di anticipata richiesta da parte del Comune e per gli appezzamenti destinati ad opere di urbanizzazione secondaria, nello stato di fatto in cui si troveranno al momento della cessione.
5. Al momento della cessione i Xxxxxxxx attuatori dovranno garantire la libertà del beni ceduti da pesi, censi, servitù passive, livelli, ipoteche, diritti colonici, trascrizioni passive, e vincoli pregiudiziali, obbligandosi a rilevare e difendere il Comune in ogni caso di evizione o molestia a norma di legge.
6. Con il definitivo passaggio di proprietà è trasferito al Comune anche l’onere di manutenzione delle opere nonché ogni responsabilità connessa all’uso delle stesse. Resta ferma la garanzia decennale sull’esecuzione di cui all’art. 1669 c.c.
ART. 12 – SCOMPUTO
1.Gli oneri di urbanizzazione relativi alla realizzazione degli edifici di nuova costruzione saranno calcolati al momento del rilascio dei permessi di costruire.
2. Lo scomputo sarà operato per un importo massimo corrispondente all’ammontare degli oneri di urbanizzazione, salvo l’obbligo per il Promotore di corrispondere il conguaglio nel caso in cui quest’ultimo ammontare risulti superiore all’importo scomputabile. Qualsiasi altra ulteriore pretesa, per qualsiasi ragione o titolo, ivi comprese variazioni dei prezzi, difficoltà sopravvenute o altre cause, è tassativamente esclusa dallo scomputo, fatto salvo quanto previsto all’art. 10 comma
3. Tra lo scomputo degli oneri e l’obbligazione di realizzare e cedere le opere di urbanizzazione non vi è alcun nesso di corrispettività: il Promotore si impegna infatti a realizzare e cedere tutte le opere previste dal Piano anche nel caso in cui il loro costo di costruzione superi l'importo degli oneri di urbanizzazione scomputabili.
3. A garanzia della completa esecuzione a perfetta regola d’arte e cessione o asservimento all’uso pubblico delle opere di urbanizzazione descritte ai precedenti articoli con i relativi sedimi non di proprietà comunale, nonché del versamento di eventuali conguagli dovuti sugli scomputi effettuati in considerazione delle opere positivamente convalidate, l’attuatore, contestualmente al rilascio del Permesso di Costruire, dovrà produrre in favore del Comune di Montemurlo cauzione finanziaria mediante idonea fidejussione assicurativa o bancaria o idoneo contratto autonomo di garanzia d’ammontare corrispondente alla somma dell’importo della perizia estimativa del costo di costruzione delle opere di urbanizzazione previste dal Piano redatta ai fini dello scomputo, aumentata di un terzo.
4. La garanzia dovrà possedere i seguenti requisiti:
a. essere emessa da uno dei soggetti di cui all’art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
b. essere espressamente prestata a copertura dei costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di acquisizione ed asservimento all’uso pubblico e al pubblico passaggio e transito delle relative aree di sedime, nonché del versamento di eventuali conguagli dovuti sugli scomputi effettuati in considerazione delle opere positivamente convalidate;
c. essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in deroga all’art. 1945 c.c.;
e. essere escutibile entro 15 giorni mediante semplice richiesta scritta del Comune di Prato;
g. constare di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l’azienda che presta la garanzia
ART. 13 – PATTI E CONDIZIONI.
1. Resta stabilito convenzionalmente che il Comune rilascerà ai soggetti attuatori i titoli abilitativi all’edificazione nei termini di cui alla normativa vigente.
2. Il Comune di Montemurlo si obbliga a consentire sulle aree di propria proprietà o disponibilità la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di sistemazione ricadenti sulle stesse ed a carico dei soggetti attuatori.
3. Il Comune si impegna ad adottare e approvare tutti gli atti di propria competenza necessari per l’attuazione dell’intervento o che si rendono necessari ai fini di eventuali varianti sostanziali da apportare alle opere di urbanizzazione.
ART. 14 - TRASCRIZIONE DELL’ATTO
I Soggetti attuatori dichiarano e riconoscono di stipulare la presente Convenzione per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo e, pertanto, mentre si impegnano, a trasferire ai loro eventuali aventi causa gli impegni, servitù, vincoli obbligazioni ed oneri reali da essi portati, ne autorizzano la trascrizione a favore e contro il Comune di Montemurlo ed a favore e contro di essi medesimi, con esonero per il Conservatore dei Registri Immobiliari di Montemurlo da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 15 - SALVAGUARDIA DIRITTI DI TERZI
Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, in confronto dei quali il Comune deve essere rilevato completamente indenne, sia dalla parte Promotrice che dai suoi successori od aventi causa a qualsiasi titolo e con obbligo di riparare e risarcire tutti i danni eventualmente derivanti dalla esecuzione delle opere di cui alla presente Convenzione.
ART. 16 - SPESE
2. Saranno a carico dei Soggetti attuatori o dei suoi aventi causa anche le spese e gli oneri, sia notarili sia tecnici, per la cessione dei terreni e delle opere al Comune e per l’eventuale asservimento delle opere all’uso pubblico.