ORIONMEDIC
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Assicurazione giuridica per imprese, privata e di circolazione per professioni mediche
Informazioni per la clientela
ai sensi della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) e Condizioni generali dell’assicurazione (CGA) Edizione 04/2021
4299-04/2021
IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI
In caso di dubbio, i testi della versione originale tedesca sono determinanti. Qualora nel seguente testo venisse utilizzata solo la forma maschile per la denominazione delle persone – al fine di facilitare la lettura – sono ovviamente sottintese anche le rispettive denominazioni femminili.
Queste Condizioni tengono in considerazione le modifiche previste dalla revisione LCA che entreranno in vigore in data 01.01.2022.
Informazioni per la clientela ai sensi della LCA
Le seguenti informazioni per la clientela forniscono una panoramica sull’impresa di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione. I diritti e i doveri delle parti contrattuali risultano esaustivamente dalla documentazione contrattuale (proposta/offerta, polizza, Condizioni d’assicurazione) e dalle leggi applicabili, in partico- lare dalla Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA).
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è la Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, (di seguito «Orion»), con sede a Basilea, soggetta alla vigilanza da parte dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA (Laupen- strasse 27, 3003 Berna).
Orion opera solo in Svizzera (senza il Principato del Liechtenstein). I contraenti con domicilio/sede al di fuori della Svizzera non possono sti- pulare un’assicurazione presso Orion. Un’assicurazione in essere si es- tingue con il trasferimento o la notifica di partenza dalla Svizzera.
Quali sono i rischi assicurati e a cosa si estende la protezi- one assicurativa?
1 Protezione giuridica per imprese: controversie derivanti dal suo settore di attività in ambiti giuridici come risarcimento danni, diritto penale, diritto di proprietà e diritti reali, diritto assicurativo, diritto del lavoro, diritto contrattuale, diritti d’autore, diritto di locazione, diritto fiscale, legge sull’esecuzione e sul fallimento, protezione giuridica della per- sonalità, di Internet e per la mobilità.
2 Protezione giuridica privata: controversie derivanti dal suo settore pri- vato in ambiti giuridici come risarcimento danni, diritto penale, diritto di proprietà e diritti reali, diritto assicurativo, diritto del lavoro, diritto dei pazienti, diritto contrattuale, diritti d’autore, diritto di locazione, diritto successorio, diritto fiscale e diritto matrimoniale.
3 Protezione giuridica di circolazione: controversie riguardanti la mobi- lità, per esempio in seguito ad infortuni, in caso di procedimenti pe- nali o amministrativi e in caso di controversie contrattuali riguardanti veicoli.
Le informazioni su ulteriori casi assicurativi, validità territoriale e somme di assicurazione massime sono disponibili negli artt. X0, X0, X0, X0, X0 x X0.
Quale premio è dovuto?
L’ammontare del/dei premio/premi dipende dai rischi assicurati e dalla copertura assicurativa desiderata. Tutti i dati relativi al premio e alle possibili tasse (ad es. imposte, pagamento rateale) figurano nella do- cumentazione contrattuale. Deve essere pagato all’inizio del periodo di assicurazione, a meno che non sia prevista una scadenza successiva in base ai documenti contrattuali o al conteggio dei premi. Xxxxx può ade- xxxxx il premio e le Condizioni d’assicurazione con l’inizio di ogni nuovo anno assicurativo. In tal caso, il contraente ha diritto di disdetta secondo quanto indicato nelle Condizioni di assicurazione.
Quali sono gli altri obblighi del contraente?
Gli obblighi risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla LCA. Ob- blighi importanti sono ad es.:
• notifica in caso di modifica di un fatto dichiarato
• notifica scritta immediata dell’evento assicurato
• collaborazione al chiarimento della fattispecie (in caso di sinistro, in caso di cambiamento del rischio ecc.)
Qual’è il termine da rispettare per la presentazione di una dichiarazione di sinistro?
Il caso assicurato va immediatamente notificato per iscritto ad Orion.
Edizione 04/2021
Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
La copertura assicurativa prende avvio il giorno indicato nella polizza. Fino alla consegna della polizza o di una conferma definitiva della copertura, Xxxxx può rifiutare la proposta. Le condizioni contrattuali definiscono i casi in cui sia applicabile un periodo d’attesa. Xxxxx eroga le proprie pres- tazioni non prima del pagamento completo del primo premio.
L’assicurazione vale per i casi assicurativi che si verificano nel corso della durata del contratto e vengono notificati ad Orion.
Di norma il contratto si estingue mediante disdetta ordinaria, che è pos- sibile rispettivamente al più tardi tre mesi prima della scadenza del con- tratto oppure, se così è stato concordato o previsto per legge, dell’anno assicurativo. Se non vi è disdetta, il contratto si rinnova tacitamente di un altro anno.
Le altre possibilità di risoluzione risultano dalle Condizioni d’assicurazione e dalla LCA.
Il contratto può essere revocato?
Entro 14 giorni il contraente può revocare la proposta di stipulare il con- tratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso con una lettera o in un’altra forma che consenta di averne la prova scritta.
Il termine viene rispettato se il contraente comunica ad Xxxxx la sua re- voca l’ultimo giorno del termine oppure consegna alla Posta la sua di- chiarazione di revoca.
Come tratta i dati personali Orion?
Orion tratta i dati personali tra le altre cose nell’ambito della stipulazione e della gestione del contratto. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Orion (sugli scopi, i destinatari dei dati, la conservazione e i diritti delle persone interessate) e sulla protezione dei dati in generale sono consultabili nella Dichiarazione sulla protezione dei dati disponibile all’indirizzo xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxx.Xxxx dichiarazione può anche essere richiesta ad Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Casella postale, CH 4052 Basilea, datenschutz@ xxxxx.xx.
Il broker riceve una retribuzione?
Se un terzo, ad es. un intermediario non vincolato (broker), si incarica di tutelare gli interessi del contraente relativamente alla conclusione o all’amministrazione di questo contratto d’assicurazione, è possibile che Xxxxx corrisponda a questo terzo una retribuzione per la sua attività sulla base di una convenzione. Qualora il contraente desiderasse maggiori in- formazioni a questo riguardo, può rivolgersi al terzo.
Contenuto del contratto di assicurazione
La polizza fornisce informazioni su:
• la persona assicurata
• la variante di prodotto scelta (protezione giuridica per imprese, privata o di circolazione, prodotto Standard o Premium)
• le somme d’assicurazione
• la data di inizio dell’assicurazione e la durata del contratto
• la scadenza del premio
• le condizioni particolari
Inoltre il contenuto del contratto si basa su:
• le seguenti Condizioni generali di assicurazione
• la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA)
• la Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA)
• l’Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza, OS)
3
IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI
ORIONMEDIC
Assicurazione giuridica per imprese, privata e di circolazione per professioni mediche
Condizioni generali d’assicurazione
A
Indice
Estensione dell’assicurazione 6
Disposizioni comuni 23
F
A1 Validità territoriale e definizione dei termini A2 Quali sono le somme assicurate
A3 Quali sono le caratteristiche assicurate delle persone assicurate
B
Protezione giuridica per imprese 7
B1 Chi è assicurato
B2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati
C
Protezione giuridica privata 14
C1 Chi è assicurato
C2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati
D
Protezione giuridica di
circolazione Standard 21
D1 Chi è assicurato
D2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati
E
Protezione giuridica di
circolazione Premium 23
E1 Chi è assicurato
E2 Quali sono gli ambiti giuridici assicurati E3 Quando si considera realizzato un caso E4 Esclusioni
F1 Quali sono le prestazioni fornite
F2 Quali casi sono esclusi dall’assicurazione F3 Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni F4 Quando vale l’assicurazione
F5 Come si gestisce un caso assicurativo F6 Divergenze d’opinione
F7 Come viene disdetto il contratto in caso di sinistro F8 Diritto di revoca e i suoi effetti
F9 Cosa avviene con i premi
F10 Obbligo di notifica in caso di superamento del fatturato annuo massimo consentito
F11 Violazione di obblighi F12 Comunicazione
F13 Cambiamento d’indirizzo dello studio
F14 Cosa accade in caso di cambiamento di domicilio F15 Retribuzione Broker
F16 Protezione dei dati F17 Quale è il foro
F18 Quali sono le disposizioni legali applicabili F19 Sanzioni
Edizione 04/2021
Condizioni generali d’assicurazione Edizione 04/2021
A
Estensione dell’assicurazione
A1
Validità territoriale
1 L’assicurazione è valida, salvo poche eccezioni, in tutto il mondo. Le eccezioni sono riportate rispettivamente nella prima colonna (ambito giu- ridico) delle tabelle «Quali sono gli ambiti giuridici assicurati» (art. B2, C2, D2). La dicitura «Svizzera» comprende tutto il territorio svizzero senza il Principato del Liechtenstein e alla dicitura «Europa» appartengono l’area fino agli Urali e gli Stati rivieraschi del Mediterraneo.
2 Sono assicurati indipendentemente dal luogo dell’evento quei casi giuridici in cui, cumulativamente
a. il foro giudiziario si trova all’interno dell’area geografica indicata;
b. è applicabile il diritto nazionale corrispondente;
c. il foro giudiziario per l’esecuzione si trova nel territorio assicurato al momento dell’annuncio del caso di sinistro.
3 Le procedure arbitrali sono assicurate solo se il foro giuridico (anche per l’esecuzione) si trova in Svizzera ed è applicabile il diritto svizzero. Non sono assicurati i procedimenti di fronte ad istanze giudiziarie internazionali o sovranazionali.
A2
Quali sono le somme assicurate
1 Qualora della tabella «Quali ambiti giuridici sono assicurati» non sia indicato nient’altro, è valida la somma di assicurazione per caso giuri- dico nei prodotti:
– Standard CHF 600’000, per casi con foro giuridico fuori dall’Europa CHF 150’000
– Premium CHF 1‘000’000, per casi con foro giuridico fuori dall’Europa CHF 300’000.
2 Indipendentemente dal numero di casi, per tutti i casi avvenuti nello stesso anno assicurativo sono disponibili nel complesso un’unica volta le somme massime di CHF 600’000 per il prodotto Standard e CHF 1’000’000 per il prodotto Premium.
3 Tutte le liti aventi la stessa origine o che sono direttamente o indirettamente connesse tra di loro sono considerate come un unico caso assi- curato. La somma assicurata viene accordata una sola volta per caso, anche se questo concerne diversi ambiti giuridici. Le cauzioni e gli ac- conti sono da rimborsare integralmente ad Orion.
A3
Quali sono le caratteristiche assicurate delle persone assicurate
Gli assicurati vengono assicurati in base ai prodotti assicurati nelle loro seguenti caratteristiche:
Caratteristiche assicurate: | Protezione giuridica per imprese Standard / Premium | Protezione giuridica privata Standard / Premium | Protezione giuridica di circolazione Standard / Premium |
1 Gli assicurati nell’ambito medico specialistico indicato nella polizza; | ✔ | ||
2 Gli assicurati come persone private, dipendenti salariati, membri dell’esercito svizzero, della protezione civile o dei vigili del fuoco; | ✔ | ✔ | |
3 Gli assicurati come ciclisti (incl. e-bike), conducenti di un motociclo e conducenti di un veicolo a motore privo di obbligo d’immatricolazione; | ✔ | ✔ | ✔ |
4a Protezione giuridica di circolazione per imprese: il contraente come proprietario o detentore di veicoli a motore; | ✔ | ||
4b Protezione giuridica di circolazione privata: gli assicurati – come proprietari, detentori, locatori o conducenti di: • veicoli a motore incl. rimorchi e roulotte non installate permanentemente o imbarcazioni • aeromobili con un peso al decollo fino a 5,7 tonnellate (solo Premium); – come conducenti di veicoli su rotaia o di mezzi di trasporto pubblici; | ✔ ✔ | ||
5 Gli assicurati come pedoni, cavalieri e utenti di apparecchi o mezzi ausiliari assimilati a veicoli, che servono alla mobilità o allo spostamento come ad es. skateboard, pattini in linea, monopattini, sci: – non in relazione a una collisione con un veicolo; – in relazione a una collisione con un veicolo; | ✔ ✔ | ✔ ✔ | ✔ ✔ |
Caratteristiche assicurate: | Protezione giuridica per imprese Standard / Premium | Protezione giuridica privata Standard / Premium | Protezione giuridica di circolazione Standard / Premium |
6 Gli assicurati come proprietari, detentori o utenti degli apparecchi seguenti, qualora la legge non prescriva per gli stessi un’assicurazione di responsabilità civile oppure pesino al massimo 30 kg: navi, tavole da surf, aeromobili, apparecchi per il volo (modellini, droni, multicotteri ecc.) e corpi volanti; | ✔ | ✔ | ✔ |
7 Gli assicurati come passeggeri di un veicolo a motore, di un’imbarcazione, di un aeromobile, di veicoli su rotaia o di mezzi di trasporto pubblico; | ✔ | ✔ | ✔ |
8 Nella protezione giuridica per la mobilità: gli assicurati come proprietari, detentori e conducenti di un qualsiasi veicolo a motore non appartenente a uno studio assicurato, un partner dello studio assicurato o un contraente; | ✔ | ||
9 Gli assicurati come conducenti di un qualsiasi veicolo a motore fino a 3’500 kg di peso, appartenente ad una persona non assicurata; | ✔ | ✔ | |
10 Gli assicurati come locatori, a patto che per l’oggetto del noleggio sia stata stipulata una copertura complementare «protezione giuridica del locatore»; | ✔ | ✔ | |
11 Se il contraente avvia un’attività indipendente in qualità di personale sanitario con un tasso d’occupazione superiore al 30%, a partire da questo momento sarà assicurato provvisoriamente senza periodo di carenza in base alle disposi- zioni della protezione giuridica per aziende. Questo a patto che dimostri ad Xxxxx l’avvio dell’attività lavorativa indipendente entro 6 mesi, che il proprietario dello studio sia una persona fisica e che la differenza di premio venga versata. | ✔ |
B
Protezione giuridica per imprese
B1
Chi è assicurato
Sono assicurati durante l’esercizio delle loro attività al servizio degli studi indicati nella polizza, in relazione ai casi giuridici riguardanti la facoltà di medicina riportato nella polizza in:
a Protezione giuridica per imprese per persone giuridiche e società di persone:
• il contraente, i soci indicati nella polizza come fornitori di prestazioni mediche nonché i membri del Consiglio di amministrazione e i dipendenti;
• tutte le persone messe a disposizione dello studio assicurato da parte di un’agenzia di collocamento;
b Protezione giuridica per imprese per fornitori di prestazioni indipendenti:
• il contraente come titolare dello studio e come fornitore di prestazioni mediche indipendente come ad es. in qualità di medico consulente esterno, i suoi partner dello studio indicati nella polizza e i suoi dipendenti;
• il suo coniuge o partner di vita indicato nella polizza come fornitore di prestazioni indipendente;
• tutte le persone messe a disposizione dello studio assicurato da parte di un’agenzia di collocamento;
Qualora il contraente smetta di svolgere la sua attività professionale indipendente o riduca il suo tasso di occupazione ad un massimo del 30%, rimane assicurato per eventuali controversie derivanti dalla sua attività professionale indipendente, a condizione che passi alla variante di prodotto Orion MEDIC per impiegati.
B2
Quali sono gli ambiti giuridici assicurati?
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste co- pertura assicurativa: |
1 Diritto del lavoro Controversie di diritto del lavoro – con dipendenti; – con personale a prestito; – di fronte a commissioni professionali paritetiche (CCL); | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
Validità territoriale: Svizzera. |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
2 protezione giuridica contrattuale controversie relative ad altri contratti del codice delle obbligazioni non riportati separatamente, come ad es. contratto di acquisto, mandato semplice, contratto d’appalto, contratti innominati; i contratti summenzionati, stipulati via internet, sono anche assicurati; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rendersi conto prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – in caso di controversie in rela- zione all’acquisto o alla vendita di un bene immobile così come in qualità di committente per nuove costruzioni, trasforma- zioni o ristrutturazioni nonché per i relativi atti preparatori (per la copertura esistente si rimanda al cpv. 16 qui di seguito); – in materia di diritto societario; – per le liti derivanti dalla parteci- pazione finanziaria a imprese, dalla gestione patrimoniale e da operazioni di borsa, da opera- zioni speculative o a termine, da altre operazioni finanziarie o d’investimento, così come dalle relative liti con eventuali inter- mediari o mandatari; – per le liti dell’assicurato in qua- lità di franchisor; |
Restrizioni particolari della copertura: – Le controversie con pazienti/clienti per errori di diagnosi e trattamento (incl. la violazione dell’obbligo di informazione) vanno a carico dell’assicurazione responsabilità civile professio- nale. Esse sono assicurate unicamente se l’assicurazione respon- sabilità civile professionale non è obbligatoria per legge. In questi casi la copertura assicurativa sussiste solo in via sussidia- ria, ossia solo nel caso in cui le condizioni d’assicurazione di un’assicurazione responsabilità civile professionale in essere non prevedano alcuna copertura per la difesa contro tali pretese; – validità territoriale: Europa; – la somma di assicurazione è pari a CHF 150’000, nel prodotto Premium è invece pari a CHF 300’000. | |||
3 Verifica dell’economicità (polipragmasia) Diverbi con la cassa malati in base agli artt. 32, 33, 56 segg. della Legge sull’assicurazione malattia (LAMal); | 3 mesi | Al momento della prestazione medica. | |
Restrizioni particolari della copertura: – L’esigenza di protezione giuridica si manifesta quando all’assicurato viene richiesta per iscritto la giustificazione della prestazione fornita; – In ogni caso giuridico assicurato è inoltre dovuta una franchigia di CHF 1’000. La franchigia non viene riscossa in caso di mandato all’avvocato proposto da Xxxxx; – Validità territoriale: Svizzera. | |||
4 TARMED Controversie derivanti da convenzioni tariffali riguardo alla classificazione tariffaria (TARMED) in base agli art. 43 – 46 LAMal; | 3 mesi | Al momento della prestazione medica. | |
Validità territoriale: Svizzera. | |||
5 Diritto d’assicurazione Controversie dell’assicurato con – le sue assicurazioni private; – istituti svizzeri di diritto pubblico (come ad es. AI), les sue casse pensioni, le sue casse malati; – les sue assicurazioni immobiliari; | Nel diritto delle assi- curazioni sociali: 3 mesi in tutti gli altri casi: nessuno | – in caso di danni a persone: alla prima manifestazione di un danno alla saluta, al quale fa seguito un’inabilità lavorativa o invalidità; – in caso di altri danni: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione; – in caso di controversia per pre- sunta falsa dichiarazione nella proposta: nel momento della di- chiarazione della proposta; – in tutti gli altri casi: Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle diffe- renze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | |
Restrizioni particolari della copertura: – Validità territoriale nel diritto degli assucurazioni sociali: Svizzera; – Relativamente al diritto fondiario solo nel quadro dell’art. B2 cpv. 7. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicura- tiva: |
6 Protezione giuridica locatario e affittuario La protezione giuridica accordata da Orion ai locatari o affittuari si limita alle controversie in relazione ad immobili presi in locazione dagli studi assicurati ubicati in Svizzera e usati per finalità aziendali come pure alle controversie nei seguenti ambiti giuridici (elenco esaustivo): a vertenze di diritto di locazione o di affitto come locatario o affittuario in merito allo studio assicurato; b liti di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti in merito a – restrizioni alla vista, – manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine, – immissioni (come ad es. rumore, fumo, odori, ombra, elettrosmog); | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o pre- sunta delle prescrizioni le- gali o degli obblighi con- trattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è deter- minante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – in caso di controversie in relazione al superamento dei valori limite d’esposizione conformemente all’Ordinanza contro l’inquinamento fonico; |
7 Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani La protezione giuridica accordata da Orion in relazione alla proprietà fondiaria ed alla proprietà per piani si limita alle controversie relative agli immobili degli studi assicurati, ubicati in Svizzera e usati a scopi commerciali nonché ai seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva): a controversie di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti in merito a – restrizioni alla vista, – manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine, – immissioni (come ad es. rumore, fumo, odori, ombra, elettrosmog); b controversie di diritto pubblico concernenti un permesso edilizio: – relative a progetti di costruzione dei diretti confinanti – relative a propri progetti di costruzione per un immobile a uso esclusivo dello studio assicurato, a partire dal momento della notifica della prima decisione in materia di costruzione; c controversie derivanti da servitù attive e passive, oneri fondiari, controversie relative ai confini; d controversie legate a un’espropriazione formale; e pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali riguardanti un immobile assicurato; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali o degli ob- blighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rico- noscere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determi- nante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – in caso di controversie in relazione all’acquisto o alla vendita di un immobile; – in caso di controversie in relazione al superamento dei valori limite d’esposizione ai sensi dell’Ordi- nanza contro l’inquinamento fo- nico; – in caso di controversie in relazione all’espropriazione dei diritti di vici- nato; – in caso di controversie non indi- cate come assicurate, come per esempio concernenti i costi comuni della proprietà per piani, il fondo di rinnovamento, le misure di cos- truzione o altre misure relative a parti comuni dell’immobile, la comproprietà, l’amministrazione, ecc.; |
e: al momento in cui il danno viene provocato. | |||
Restrizioni particolari della copertura: Se una controversia con terzi concerne le parti comuni di un bene immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in proporzione alla quota di proprietà dell’immobile a uso aziendale appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga. | |||
Assicurabili mediante convenzione particolare: f ulteriori terreni e immobili: Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani (dalla lettera a alla e) per altri terreni e immobili appartenenti allo studio assicurato; g Protezione giuridica per locatori: controversie con inquilini / affittuari derivanti dal contratto di loca- zione o affitto. Per questi immobili la protezione giuridica fondiaria ai sensi della lettera f è coassicurata; |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicura- tiva: |
8 Risarcimento danni Le pretese civili di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano. Implicazione dell’assicurato in un procedimento penale come parte civile, qualora tale intervento sia necessario, per far valere una pretesa. Anche la rivendicazione dei diritti nel quadro delle disposizioni di legge sull’aiuto alle vittime di reati è coassicurata; | nessuno | Al momento in cui il danno è stato provocato. | – in relazione ai reati contro l’onore; |
Restrizioni particolari della copertura: – per le pretese di risarcimento a seguito di un evento, nel quale l’assicurato era conducente o detentore di un veicolo a motore, la copertura è limitata solamente alla protezione giuridica per la mobilità di cui al cpv. 12 lett. a dell’art. B2; – per quanto concerne la proprietà immobiliare, solamente nel quadro dell’art. B2 cpv. 7; – in relazione ai danni causati dagli attacchi ai sistemi informatici o dalla perdita di dati, solo nel quadro dell’art. B2 cpv. 15 e 20. | |||
9 Difesa penale a Tutela degli interessi giuridici dell’assicurato in caso di una procedura penale o penale-amministrativa avviata a suo carico con l’imputa- zione di violazione per negligenza di norme legali; b Tutela degli interessi giuridici dell’assicurato in caso di una procedura penale rivolta contro l’assicurato per l’accusa di omissione dolosa di soccorso; | nessuno | Al momento in cui una prima infrazione alle norme giuridiche è stata effettivamente o presu- mibilmente commessa. | a: in caso d’imputazione per viola- zione intenzionale delle disposi- zioni penali: le spese saranno rim- borsate, malgrado l’imputazione di violazione intenzionale, in caso di decisione di non luogo a proce- dere, come pure di decisione di as- soluzione completa dell’assicurato, cresciute entrambe in giudicato, e concernenti la totalità delle infra- zioni imputate all’assicurato. Non sarà accordato alcun rimborso se la decisione di non luogo a proce- dere avviene in relazione a un’in- dennità alla parte lesa dal presunto reato o in seguito alla prescrizione nonché in caso di azioni penal- mente perseguibili contro il patrimonio, legate a reati contro l’onore e in caso di ritiro delle que- rele reciproche; – per i casi derivanti dal diritto degli stranieri ed in merito alle prescri- zioni di polizia concernenti l’eserci- zio del commercio e dell’industria; |
Restrizioni particolari della copertura: – in procedure conseguenti ad un evento, nel quale l’assicurato era conducente o detentore di un veicolo a motore, la copertura è limitata solamente alla protezione giuridica per la mobilità di cui al cpv. 12 lett. a dell’art. B2; – per i casi di diritto fiscale, di proprietà intellettuale, di concorrenza sleale nonché di protezione dei dati la copertura vale solo nel quadro dell’art. B2 capoversi 17 – 20. | |||
10 Permessi Procedura concernente la revoca, la limitazione o il mancato rinnovamento di – autorizzazioni all’esercizio dello studio (dell’attività) e della professione; – permessi di soggiorno e permessi di lavoro; – autorizzazioni di lavoro ridotto (incl. rifiuto di una richiesta); | 3 mesi | Al momento in cui una prima infrazione alle norme giuridiche è stata effettivamente o presu- mibilmente commessa. | – nel caso d’imputazione per viola- zione intenzionale delle norme le- gale; |
Restrizioni particolari della copertura: – la copertura assicurativa viene accordata solamente nel quadro di una procedura di autorizzazione se la revoca, la limitazione o il mancato rinnovo dell’attuale autorizzazione mette a repentaglio la prosecuzione dell’attività dell’impresa. In particolare non sussiste alcuna copertura assicurativa relativamente ad altre autorizzazioni; – Validità territoriale: Svizzera. |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicura- tiva: |
11 Diritto di proprietà e diritti reali Controversie derivanti dal diritto di proprietà e dai diritti reali, dal possesso o altri diritti reali legati a beni mobili o animali; | nessuno | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assi- curato. | |
12 Protezione giuridica per la mobilità a Gli assicurati sono assicurati durante i viaggi d’affari negli ambiti giuridici riportati nell’art. D2 in qualità di proprietari, detentori, con- ducenti e passeggeri di qualsiasi veicolo a motore non appartenente a uno studio assicurato, ad un partner dello studio assicurato o ad un contraente d’assicurazione; b Al di fuori della circolazione stradale, gli assicurati sono coperti durante i viaggi d’affari nei seguenti ambiti giuridici: – contratti d’albergo e di viaggio controversie dell’assicurato in relazione all’alloggio derivante da un contratto d’alloggio in ostello, da un contratto di ristorazione, da un contratto d’albergo e da un contratto di viaggio «tutto com- preso»; Sono considerati viaggi d’affari: – i viaggi e i soggiorni degli assicurati effettuati nel quadro dell’attività lavorativa abituale ed esclusivamente per l’esercizio della propria attività professionale; – altri viaggi e soggiorni dell’assicurato da indennizzare da parte del contraente d’assicurazione in virtù del contratto di lavoro; | nessuno | a a seconda dell’ambito giuridico interessato conformemente all’art. D2; b nel diritto contrat- tuale: al momento della prima infrazione, presunta o effettiva di norme legali o di ob- blighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di ri- conoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuri- diche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | – per controversie in merito ad atti temerari, al cui pericolo l’assicu- rato di espone consapevolmente. In particolare non sussiste coper- tura per i Paesi nei quali il Diparti- mento federale degli affari esteri (DFAE) consiglia di non recarsi nonché per le attività sconsigliate dal DFAE in un determinato Paese; – in relazione a sequestro di persone e rapimento; |
I seguenti ambiti giuridici sono assicurati con una somma assicurata di CHF 20’000, nel prodotto Premium di CHF 50’000: | |||
13 Protezione giuridica in materia di riscossione È assicurata anche in assenza di una controversia la riscossione di un credito che spetta all’assicurato per un trattamento medico effettuato nei confronti del suo paziente con sede o domicilio in Svizzera, qualora il credito sia scaduto, sia stato sollecitato la prima volta e non sia prescritto; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assi- curato. | |
Restrizioni particolari della copertura: Fino ad un valore di causa di CHF 500, l’assicurato ha diritto unicamente ad una consulenza giuridica da parte di Orion. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicura- tiva: |
14 Legge sull’esecuzione e sul fallimento È assicurata la presentazione di una domanda di cancellazione dal registro delle esecuzioni visibile a terzi oppure un’azione d’accertamento per respingere un’esecuzione ingiustificata; | 3 mesi | Al momento dell’esecuzione. | |
Validità territoriale: Svizzera. | |||
15 Protezione giuridica della personalità e Internet Sono assicurati (enumerazione esaustiva): a violazione della personalità della persona assicurata mediante offesa, diffamazione e calunnia commesse tramite mezzi elettronici o prodotti della stampa e riconoscibili agli occhi di terzi. Vengono erogate le prestazioni seguenti: – ingiunzione a non commettere attacchi lesivi della personalità sotto comminatoria di conseguenze giuridiche; – presentazione di denuncia penale; – richieste di cessazione, pretese inibitorie e di risarcimento danni nei confronti della persona che viola i diritti e del gestore del sito web risp. l’editore dei prodotti della stampa; – computandoli alla somma assicurata, i costi per un fornitore di prestazione specializzato per la cancellazione di contenuti internet lesivi della personalità fino a CHF 5’000 (nel prodotto Premium fino a CHF 10’000). Questa somma viene corrisposta al massimo una volta per anno d’assicurazione; b presentazione di una denuncia penale e richiesta di risarcimento in caso di abuso di autenticazioni di identità personali a scopo di truffa; c presentazione di una denuncia penale e richiesta di risarcimento in caso di abuso dei dati di carte di credito per l’acquisto di beni e servizi su Internet; d controversie in merito a domini registrati in Svizzera dagli assicurati; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assi- curato. | – per casi in cui la persona assicu- rata ha dato motivo di provoca- zione. Questa esclusione è valida anche nel caso in cui la persona assicurata abbia reagito a una pre- cedente provocazione dell’aggres- sore; |
Restrizioni particolari della copertura: – in presenza di una copertura per questi rischi da una cyber assicura- zione speciale, le prestazioni vengono fornite solo sussidiariamente rispetto a tale assicurazione; – validità territoriale: Europa. | |||
16 Protezione giuridica per committente Per gli immobili utilizzati dagli studi assicurati sussiste copertura per le controversie derivanti dal contratto d’appalto in relazione a lavori di ristrutturazione, rinnovo o manutenzione; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali o degli ob- blighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di rico- noscere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determi- nante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – in caso di controversie legate all’amianto; – in relazione a nuove costruzioni; |
Restrizioni particolari della copertura: Se una controversia con terzi concerne le parti comuni di un immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in pro- porzione alla quota appartenente all’assicurato in rapporto al valore dell’intera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicura- tiva: |
17 Diritto fiscale Le procedure di ricorso riguardanti decisioni di tassazione svizzere relative agli studi assicurati o derivanti da attività indipendente in qualità di personale sanitario; | 1 anno | Al momento della prima notifica di tassazione dell’amministrazione delle contribuzioni. | – in caso di procedure inerenti al recupero d’imposta e sanzione fiscale; – per la procedura di opposizione presso l’amministrazione delle contribuzioni; – casi relativi ad una stima ufficiale da parte delle autorità fiscali. |
Restrizioni particolari della copertura: Questa copertura è limitata ai seguenti ambiti fiscali (enumerazione esaustiva): – tassazione/revisione dell’imposta sul valore aggiunto; – tassazione comunale, cantonale o federale; – imposta preventiva; – imposta fondiaria. | |||
18 Diritto della proprietà intellettuale difesa e rivendicazione di pretese derivanti dal diritto dei brevetti, dei marchi di fabbrica, di progettazione o diritti d’autore nonché difesa in procedimenti penali; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assi- curato. | |
Validità territoriale: Europa. | |||
19 Concorrenza sleale difesa e rivendicazione di pretese derivanti da concorrenza sleale nonché difesa in procedimenti penali; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assi- curato. | |
Validità territoriale: Europa. | |||
20 Protezione dei dati – controversie di diritto privato ai sensi della legge sulla protezione dei dati riguardanti il diritto di informazione e la protezione della personalità; – Difesa in procedure amministrative concernenti indagini dell’Incaricato federale risp. nazionale della protezione dei dati e della trasparenza; – difesa in procedimenti penali a seguito di violazioni della legge sullap- rotezione dei dati. | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconosci- bilità da parte dell’assi- curato. | |
Validità territoriale: Europa. | |||
C
Protezione giuridica privata
C1
Chi è assicurato
– il contraente d’assicurazione e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che fanno regolarmente ritorno alla sua economia domestica durante la settimana o il fine settimana e sono registrate presso il suo indirizzo;
– i figli minorenni di una persona assicurata per la durata della loro visita presso il genitore assicurato.
C2
Quali sono gli ambiti giuridici assicurati?
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
1 Diritto del lavoro a controversie in qualità di lavoratore derivanti da un rapporto di lavoro pubblico o privato contro il datore di lavoro in Svizzera e paesi limitrofi ad essa; b controversie con il datore di lavoro in relazione a pretese di regresso per procedure riguardanti l’economicità in base alla legge sull’assicurazione malattia (polipragmasia ai sensi della LAMal); c controversie in qualità di datore di lavoro con una persona addetta alle pulizie o alla cura dei figli, impiegata nella propria economia domestica; | 3 mesi | a + c: al momento di una prima violazione pre- sunta o effettiva delle prescrizioni legali o degli obblighi contrat- tuali, a meno che il contraente non sia in gradi di riconoscere che potrebbero sorgere delle differenze legali. Nel secondo caso è de- terminante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. b: Al momento della prestazione medica. | Nel prodotto Standard: – per membri della direzione dotati di influenza autorevole sulle decisioni operative del datore di lavoro o con uno stipendio annuale netto (incl. bonus e gratificazioni) di oltre CHF 200’000; – per i membri del consiglio di amministrazione; |
2 Altri contratti controversie derivanti da altri contratti del Codice delle Obbligazioni non indicati separatamente come ad es. contratto d’acquisto, mandato semplice, contratto d’appalto per beni mobili, contratti innominati; i contratti summenzionati, stipulati via internet, sono anche assicurati; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione effet- tiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrat- tuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | – in caso di controversie in rela- zione all’acquisto o alla ven- dita di un immobile nonché in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni e costruzioni aggiuntive; – in caso di controversie derivanti da contratti di time- sharing; – in caso di controversie in relazione al finanziamento/ alla costituzione di pegno immobiliare e terreni; – in caso di controversie sui ri- sultati d’esame e le decisioni in merito a promozioni; – per controversie legate al commercio di opere d’arte; – per controversie con avvocati, notai, consulenti fiscali e fiduciari; |
Restrizioni particolari della copertura: – fino a un valore di causa pari a CHF 500 sussiste unicamente il diritto ad un’informazione giuridica da parte di Orion; – controversie dovute a prestiti sono assicurate a condizione, che siano stati concordati per iscritto e tra persone private; – Validità territoriale: Europa. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
3 Attività lavorativa indipendente fino ad un tasso d’occupa- | In base all’am- | In base all’ambito giuridico | |
zione del 30% | bito giuridico | interessato, assicurato ai sensi | |
Fino ad un tasso d’occupazione del 30% (tre mezze giornate | interessato, assi- | dell’art. B2. | |
alla settimana), il contraente è assicurato inoltre come perso- | curato ai sensi | ||
nale sanitario indipendente in deroga parziale all’art. F2 cpv. | dell’art. B2. | ||
17 delle disposizioni sulla protezione giuridica per imprese; | |||
Restrizioni particolari della copertura: | |||
– copertura assicurativa sussiste solo se il reddito ottenuto | |||
con l’attività lavorativa indipendente non supera CHF | |||
80’000; | |||
– validità territoriale: conformemente all’ambito giuridico in- | |||
teressato ai sensi dell’art. B2; | |||
– somma assicurata: conformemente all’ambito giuridico in- | |||
teressato ai sensi dell’art. B2 e della variante scelta (Stan- | |||
dard o Premium). | |||
4 Diritto d’assicurazione Controversie – con assicurazioni private; – con istituti svizzeri di diritto pubblico (come ad es. IV), casse pensioni e casse malati; – in relazione a prestazioni complementari; – con assicurazioni immobiliari; | Nel diritto delle assicurazioni sociali: 3 mesi | – in caso di danni a persone: alla prima manifestazione di un danno alla saluta, al quale fa seguito un’inabilità lavorativa o invalidità; – in caso di altri danni: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione; – in caso di controversia per presunta falsa dichiarazione nella proposta: nel momento della dichiarazione della proposta; – in tutti gli altri casi: Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato. | – in casi in relazione agli aiuti sociali; |
in tutti gli altri casi: nessuno | |||
Restrizioni particolari della copertura: – Validità territoriale nel diritto degli assucurazioni sociali: Svizzera; – Relativamente al diritto fondiario solo nel quadro dell’art. B2 cpv. 6. | |||
5 Protezione giuridica locatario e affittuario a Orion accorda protezione giuridica in caso di controversie derivanti da un contratto di locazione o di affitto in rela- zione ad un immobile, a locali o fondi ad uso personale e non utilizzati a titolo professionale e situati in Svizzera; b Al domicilio svizzero Orion accorda protezione giuridica per le liti di diritto civile in materia di vicinato nei con- fronti dei diretti confinanti in merito a – restrizioni alla vista, – manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine, – immissioni (come ad es. rumore, fumo, odori, ombra, elettrosmog); c Al domicilio svizzero del contraente, Orion accorda prote- zione giuridica per controversie derivanti da contratti d’appalto con artigiani concernenti vizi di costruzione del suo bene immobile non adibito ad uso commerciale; | a e b: 3 mesi c: 1 anno | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescri- zioni legali o degli obblighi contrat- tuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle diffe- renze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | Nel prodotto Standard: – in caso di controversie legate al superamento dei valori limite d’esposizione ai sensi dell’ordinanza contro l’inqui- namento fonico; – c: – in caso di controversie in relazione a progetti di costruzione, i cui costi complessivi superano i CHF 100’000 (prodotto Premium CHF 150’000); – in caso di controversie legate all’amianto; |
Restrizioni particolari della copertura: La somma d’assicurazione nel prodotto Standard per le let- tere b e c è pari a CHF 10’000. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
6 Protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani nonché per usufruttuari La protezione giuridica accordata da Orion in relazione alla proprietà fondiaria ed alla proprietà per piani nonché all’usufrutto si limita alle controversie relative all’immobile abitato dall’assicurato stesso e non utilizzato a scopo commerciale, situato al suo domicilio svizzero nei seguenti ambiti giuridici (enumerazione esaustiva): a controversie di diritto civile in materia di vicinato nei confronti dei diretti confinanti in merito a – restrizioni alla vista, – manutenzione e distanza legale di alberi e siepi dal confine, – immissioni (come ad es. rumore, fumo, odori, ombra, elettrosmog); b controversie di diritto pubblico relative a progetti di costruzione dei diretti confinanti necessitanti un permesso edilizio; c controversie legate a un’espropriazione formale; d liti con assicurazioni; e controversie derivanti da servitù attive e passive, oneri fondiari, controversie in materia di confini e la rivendicazione di pretese di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e danni patrimoniali da essi direttamente risultanti, che riguardano l’immobile assicurato; f controversie derivanti da contratti d’appalto con artigiani concernenti vizi di costruzione; | b, c e f: 1 anno altri: 3 mesi | Al momento di una prima violazione ef- fettiva o presunta delle prescrizioni le- gali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di ricono- scere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | Nel prodotto Standard: – in caso di controversie in relazione all’acquisto o alla vendita di un immobile; – in caso di controversie in relazione al superamento dei valori limite d’esposizione conformemente all’Ordinanza contro l’inquinamento fonico; – in caso di controversie in rela- zione all’espropriazione dei diritti di vicinato; – in caso di controversie non indi- cate come assicurate, come per esempio concernenti i costi comuni della proprietà per piani, il fondo di rinnovamento, le misure di costruzione o altre misure relative a parti comuni dell’immobile, la comproprietà, l’amministrazione, ecc.; – f: – in caso di controversie in relazione a progetti di costruzione, i cui costi complessivi superano i CHF 100’000 (prodotto Premium CHF 150’000); – in caso di controversie legate all’amianto; |
Assicurabili mediante convenzione particolare: g ulteriori terreni e immobili protezione giuridica per proprietari d’immobili e per piani (dalla lettera a alla e) per altri terreni e immobili appartenenti ad un assicurato; h Protezione giuridica per locatori: controversie con inquilini / affittuari derivanti dal contratto di locazione o affitto. Per questi immobili la protezione giuridica fondiaria ai sensi della lettera g è coassicurata; Qualora sia stata stipulata un’assicurazione complementare ai sensi della lettera g o h sono assicurate anche le controversie di un assicurato con il personale incaricato alla cura e alla manutenzione degli immobili supplementari assicurati. | |||
Nota: Le parcelle limitrofe ad un fondo assicurato e non costruito, utilizzato dal contraente d’assicurazione come giardino o per il suo autoapprovi- gionamento e di sua proprietà sono anche assicurate. | |||
Restrizioni particolari della copertura: – la somma d’assicurazione nel prodotto Standard è pari a CHF 10’000; – b: la somma assicurata è disponibile solo una volta per lo stesso pro- getto edilizio, anche in caso di modifica della domanda di costruzione; – se una lite con terzi concerne le parti comuni di un bene immobile costituito in proprietà per piani, i costi saranno presi a carico in pro- porzione alla quota di proprietà dell’immobile abitato dall’assicurato stesso e non usato a scopo commerciale, in rapporto al valore dell’in- tera proprietà. In caso di proprietà comune, i costi sono ripartiti in maniera analoga. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
7 Risarcimento danni Le pretese civili di risarcimento danni extracontrattuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano. Implicazione dell’assicurato in un procedimento penale come parte civile, qualora tale intervento sia necessario, per far valere una pretesa. Anche la rivendicazione dei diritti nell’ambito delle disposizioni di legge sull’aiuto alle vittime di reati è coassicurata; | nessuno | Nel momento in cui il danno è stato provocato. | – in relazione a reati contro l’onore; – per le pretese di risarcimento quali conseguenza di un evento, nel quale l’assicurato era condu- cente di un veicolo a motore; – in relazione ai danni causati da attacchi ai sistemi IT o dalla perdita di dati; |
Restrizioni particolari della copertura: Per quanto concerne la proprietà fondiaria solamente nel quadro dell’art. C2 cpv. 6. | |||
8 Difesa penale a Tutela degli interessi giuridici dell’assicurato in caso di una procedura penale o penale-amministrativa avviata a suo carico con l’imputazione di violazione per negligenza di norme legali; b Tutela degli interessi giuridici dell’assicurato in caso di una procedura penale rivolta contro l’assicurato per l’accusa di omissione dolosa di soccorso; | nessuno | Al momento in cui una prima infrazione alle norme penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa. | – in caso d’imputazione per viola- zione intenzionale delle disposi- zioni penali: Le spese saranno rimborsate, malgrado l’imputa- zione di violazione intenzionale, in caso di decisione di non luogo a procedere, come pure di deci- sione di assoluzione completa dell’assicurato, cresciute ent- rambe in giudicato, e concer- nenti la totalità delle infrazioni imputate all’assicurato. Non sarà accordato alcun rimborso nel caso di decisione di non luogo a procedere in seguito a versa- mento di un’indennità alla parte lesa, o se i reati penali sono in seguito a prescrizione come pure in caso di atti punibili contro il capitale; nei casi in relazione ai reati contro l’onore e al ritiro delle querele reciproche; – in procedure a seguito di un evento nel quale l’assicurato è stato conducente o detentore di un veicolo a motore; – per i casi derivanti dal diritto de- gli stranieri; – per i casi riguardanti la legge sulla protezione dei dati; – per i casi derivanti dal diritto della proprietà intellettuale (come diritto dei brevetti, di progetta- zione e dei marchi di fabbrica); |
Restrizioni particolari della copertura: Per quanto concerne i diritti d’autore solamente nel quadro dell’art. C2 cpv. 11. | |||
9 Diritto di proprietà e diritti reali Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali relativi a beni mobili e ad animali; | nessuno | Al momento di una prima violazione ef- fettiva o presunta delle prescrizioni le- gali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di ricono- scere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il mo- mento della riconosci- bilità da parte dell’as- sicurato. |
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
10 Diritto dei pazienti Le liti in qualità di paziente nei confronti di medici, ospedali o altre istituzioni mediche: a in Svizzera; b all’estero, soltanto in caso di trattamenti medici che devono essere effettuati d’urgenza. Il caso d’urgenza è dato, quando l’assicurato che soggiorna temporaneamente all’estero, necessita di un trattamento medico ed un rimpatrio anticipato in Svizzera non è ragionevole; | 3 mesi, fatta eccezione dei trattamenti medici d’urgenza | Al momento di una prima violazione ef- fettiva o presunta delle prescrizioni le- gali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di ricono- scere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | – se l’assicurato va all’estero allo scopo di sottoporsi a trattamenti medici; – in caso di controversie legate ad operazioni di chirurgia estetica, a meno che non si tratti di un’operazione necessaria dal profilo medico in seguito a inci- dente o malattia; |
11 Diritti d’autore difesa da pretese derivanti da una presunta violazione dei diritti d’autore commessa dall’assicurato; rivendicazione di pretese di risarcimento in caso di violazione dei diritti d’autore spettanti all’assicurato; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione ef- fettiva o presunta delle prescrizioni le- gali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di ricono- scere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | – nei casi in cui la persona assicurata abbia registrato un nome di dominio corrispondente a marchi commerciali altrui noti identici, allo scopo di impossibi- litare al titolare dei marchi com- merciali di presentare il suo sito web con questo indirizzo Inter- net (Domain Grabbing); |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma assicurata nel prodotto Standard è pari a CHF 5’000, nel prodotto Premium è invece pari a CHF 20’000; – questa copertura sussiste in via sussidiaria, ovvero nel caso in cui le disposizioni di un’assicurazione responsabilità civile privata esistente o una speciale assicurazione Internet non prevedano alcuna copertura per la difesa contro tali pretese; – validità territoriale: Europa. | |||
12 Protezione giuridica in materia di Internet Protezione giuridica come vittima in relazione a: 1. Phishing / hacking; 2. Abuso di carte di credito. Qualora l’assistenza legale non dovesse avere successo entro 60 giorni dalla notifica del caso, Xxxxx, invece di accordare prestazioni ai sensi dell’art. F1, può farsi carico del danno comprovato fino ad un massimo di CHF 1’000 (prodotto Premium CHF 3’000) provocato dall’uso non autor- izzato da parte di terzi della carta di credito sul conto dell’assicurato, sotto forma di riduzione del saldo o dall’abuso della carta di credito; | 3 mesi | Al momento di una prima violazione ef- fettiva o presunta delle prescrizioni le- gali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di ricono- scere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma assicurata è pari a CHF 5’000, nel prodotto Premium CHF 20’000; – la copertura sussiste a condizione che l’abuso delle carte di credito sia avvenuto tramite internet; – la somma per il risarcimento del danno patrimoniale viene corrisposta al massimo una volta per anno assicurativo. Le indennità da altre assi- curazioni (ad. assicurazione di mobilia domestica) hanno la precedenza su tale assunzione dei costi. Xxxxx si riserva il diritto di richiedere una copia della polizza di assicurazione. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
13 Protezione giuridica contro il mobbing Protezione giuridica come vittima in relazione a violazione dei diritti della personalità (ad esempio cyber mobbing, minacce, coazione, ricatto) perpetrate da terzi in modo esplicito mediante mezzi elettronici. Sono assicurati (enumerazione esaustiva): – la richiesta di cessazione delle azioni illecite sotto comminatoria di conseguenze giuridiche; – l’inoltro di una denuncia penale; – la tutela degli interessi di diritto civile a protezione della personalità; – la rivendicazione di pretese di cessazione e risarcimento danni sia nei confronti della persona che viola il diritto che dei gestori delle pagine web; – computandoli alla somma assicurata i costi per un fornitore di presta- zione specializzato per la cancellazione dei contenuti Internet che rappresentano una violazione dei diritti della personalità fino a CHF 1’000 (nel prodotto Premium fino a CHF 3’000). Questa somma viene corrisposta al massimo una volta per anno assicurativo; | 6 mesi | al momento della prima infrazione, pre- sunta o effettiva, delle prescrizioni legali o degli obblighi contrat- tuali, a meno che l’as- sicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere differenze giu- ridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della ricono- scibilità da parte dell’assicurato. | – per casi in cui la persona assicurata ha dato motivo di provocazione. Questa esclusione è valida anche nel caso in cui la persona assicurata abbia reagito a una precedente provocazione dell’aggressore; – per casi contro persone che negli ultimi due anni precedenti alla stipula dell’assicurazione hanno provocato una persona assicurata; – per le azioni illecite in reazione ad un reato dell’assicurato per il quale esiste una sentenza cresciuta in giudicato; – per le violazioni dei diritti della personalità nella stampa, in televisione, alla radio o in altri mezzi elettronici; |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma assicurata è pari a CHF 5’000, nel prodotto Premium CHF 20’000; – la copertura sussiste unicamente se il foro giudiziario e il domicilio/la sede della persona che commette la violazione si trovano in Svizzera o in un Paese direttamente confinante. | |||
14 Diritto successorio Liti relative al diritto successorio; nota: In assenza di controversie, sussiste copertura per una consulenza giuridica nel quadro dell’art. C2 cpv. 20. Per la stessa successione le prestazioni del presente paragrafo e la consulenza giuridica non possono essere cumulate. | 1 anno | Al momento del de- cesso del testatore. | |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma assicurata è pari a CHF 1’000 nel prodotto Standard, nel prodotto Premium CHF 3’000; – la somma assicurata viene accordata una volta per successione; – validità territoriale: Svizzera. | |||
15 Diritto matrimoniale/unione registrata Orion accorda protezione giuridica in caso di problemi di diritto matrimoniale / di unioni registrate, a scelta sotto forma di supporto nel redigere una convenzione di divorzio o di separazione; | 1 anno | Al momento in cui uno o entrambi i co- niugi hanno richiesto la separazione, il di- vorzio o misure di protezione dell’uni- one coniugale o hanno sospeso la comunione domes- tica. Il primo evento è determinante. | |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma assicurata nel prodotto Standard è pari a CHF 500 per partner assicurato, nel prodotto Premium CHF 2’000; – in caso die diverse controversie tra gli stessi partner la somma assicurata sarà accordata solo una volta; – validità territoriale: Svizzera. | |||
16 Diritto fiscale Orion accorda protezione giuridica per procedure di ricorso a seguito della notifica di una decisione su oposizione in controversie avanti alle autorità fiscali svizzere in materia d’imposta sul reddito, sulla sostanza, sugli utili da sostanza immobiliare, di tassa di mutazione e imposta sugli immobili; | 1 anno | Al momento della prima notifica di tas- sazione dell’amminis- trazione delle contri- buzioni. | – in caso di procedure inerenti al recupero d’imposta e a sanzioni fiscali; – per la procedura di opposizione nei confronti dell’amministra- zione delle contribuzioni; |
Restrizioni pa rticolari della copertura: La somma assicurata nel prodotto Standard è pari a CHF 500, nel prodotto Premium CHF 3’000. | |||
Ambito giuridico: | Periodo di carenza (ved. art. F4 cpv. 2): | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
17 Protezione giuridica del conducente Le controversie insorte in qualità di conducente di un veicolo non appartenente a una persona assicurata sino a un peso complessivo di 3’500 kg e indipendentemente dalla variante di prodotto scelta (Standard/Premium) nel quadro dell’art. D2, cpv. 1– 3 e 5 – 6; | nessuno | In base all’ambito giuridico interessato, assicurato ai sensi dell’art. D2. | |
Restrizioni particolari della copertura: Queste prestazioni sono erogate solo sussidiariamente rispetto ad altre assicurazioni. | |||
18 Protezione giuridica per viaggi all’estero Orion accorda protezione giuridica ad integrazione parziale dell’art. C2 cpv. 2 per controversie derivanti da eventi accaduti durante viaggi all’estero riguardanti le seguenti materie (enumerazione esaustiva): a affitto, comodato e deposito di un bene mobile all’estero; b contratto di trasporto per il trasporto di pacchi e/o di un veicolo all’estero o verso l’estero; c riparazione di un veicolo durante un viaggio all’estero; d contratti per pacchetti viaggio all’estero «tutto compreso» (compresi contratti con scuole di lingua estere), noleggio di un veicolo all’estero o affitto temporaneo di un appartamento risp. casa di vacanza all’estero fino a un massimo di sei mesi (indipendentemente dal luogo di prenotazione – anche se il foro è in Svizzera); | nessuno | Al momento di una prima violazione effet- tiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrat- tuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della rico- noscibilità da parte dell’assicurato. | – controversie relative al trasporto di un veicolo acquistato all’estero a scopo di importazione in Svizzera; |
Restrizioni particolari della copertura: Queste prestazioni sono erogate solo sussidiariamente rispetto ad altre assicurazioni. | |||
19 Consulenza giuridica particolare per assicurati 60 PLUS Orion assiste gli assicurati di età superiore ai 60 anni nella verifica di un testamento come pure nella redazione di disposizioni del paziente o di un mandato precauzionale; | 1 anno | Al verificarsi della necessità di protezione giuridica. | |
Restrizioni particolari della copertura: – la somma assicurata è pari a CHF 5’000, nel prodotto Premium CHF 20’000. Indipendentemente dal numero dei casi la somma assicurata viene versata una sola volta ogni tre anni, a partire dall’entrata in vigore dell’assicurazione; – validità territoriale: Svizzera. | |||
20 Consulenza giuridica Orion accorda una consulenza giuridica unica per ogni caso e ogni anno in una delle seguenti materie (enumerazione esaustiva): a nei casi relativi al diritto delle persone; b nei casi relativi al diritto di famiglia; c protezione dei dati; d diritto d’associazione, in relazione alle tasse sociali; e diritto successorio; f controversie di diritto pubblico con autorità scolastiche relative all’assegnazione a un asilo, all’inserimento nella scuola primaria e all’assegnazione di posti di studio; g opposizione contro progetti edilizi di un assicurato ad uso personale. | a – f: 3 mesi g: 1 anno | Al verificarsi della necessità di protezione giuridica. | – a: in materia di diritto delle fondazioni; – b: nel diritto di protezione dell’unione coniugale e del divorzio (eccezione: diritto matrimoniale nonché controversie derivanti dalle unioni registrate conformemente all’art. C2 cpv. 15). |
Restrizioni particolari della copertura: – al posto di una consulenza propria, Xxxxx può prendere a carico i costi di una mediazione o di una consulenza da parte di un avvocato o di un notaio; – la somma assicurata è pari a CHF 1’000 risp. CHF 2’000 nel prodotto Premium; – ldiritto successorio: per la stessa successione, le prestazioni in base a questo paragrafo e quelle in base a C2 No. 14 non possono essere cumulate; – la copertura sussiste solo per le consulenze riguardanti il diritto svizzero. |
D
Protezione giuridica di circolazione Standard
D1
Chi è assicurato
1 Protezione giuridica di circolazione per imprese
a Il contraente;
b ogni conducente autorizzato ad utilizzare un veicolo a motore immatricolato a nome del contraente, quando effettua viaggi con quest’ul- timo;
c ogni passeggero trasportato in un veicolo a motore assicurato, il cui conducente é assicurato;
d ogni persona impiegata nello studio assicurato mediante contratto di lavoro o messo a disposizione da parte di un’agenzia di colloca- mento, nell’ambito della loro attività usuale per lo studio assicurato, in qualità di pedone, ciclista o ciclomotorista, oppure quale passeg- gero di qualsiasi veicolo o mezzo di trasporto pubblico.
2 Protezione giuridica di circolazione privata
a il contraente d’assicurazione e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che fanno regolarmente ritorno alla sua eco- nomia domestica durante la settimana o il fine settimana e sono registrate presso il suo indirizzo come pure i figli minorenni di una per- sona assicurata per la durata della loro visita presso il genitore assicurato;
b i conducenti di un veicolo a motore immatricolato a nome di un assicurato non utilizzati a scopo professionale come pure i passeggeri du- rante tragitti con questo veicolo.
D2
Quali sono gli ambiti giuridici assicurati (enumerazione esaustiva)
Ambito giuridico: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
1 Risarcimento danni Le pretese civili di risarcimento danni extracontrat- tuali per danni materiali e corporali (lesioni corporali / omicidio) così come i danni patrimoniali diretti che ne derivano; partecipazione dell’assicurato in un procedimento penale come parte civile, qualora tale intervento sia necessario per far valere una pretesa. Anche la rivendicazione dei diritti nel quadro delle disposizioni di legge sull’aiuto alle vittime di reati è coassicurata; | Al momento in cui il danno è stato provocato. | – in relazione ai reati contro l’onore; – durante l’uso di un veicolo di terzi per danni a quest’ultimo; |
2 Difesa penale In caso di procedure penali o amministrative avviate a carico dell’assicurato, a seguito di un incidente della circolazione o in caso di inosservanza delle norme sulla circolazione stradale; | Al momento in cui una violazione delle disposizioni penali è stata effettivamente o presumibilmente commessa. | – in relazione ai reati contro l’onore; – in casi di denuncia per inosservanza delle norme della circolazione applicabili a veicoli nel traffico stazionario (divieto di sosta, parcheggio, etc.); |
3 Revoca della licenza e tassazione dei veicoli In caso di procedure concernenti la revoca della licenza di condurre o di circolazione nonché la tassazione cantonale di veicoli assicurati; | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali. | – per le procedure volte ad ottenere o a convertire una licenza di condurre, come pure al recupero della licenza di condurre revocata in seguito ad una sentenza cresciuta in giudicato; |
Restrizioni particolari della copertura: Validità territoriale: Svizzera. | ||
4 Diritto di proprietà e diritti reali Le liti derivanti dalla proprietà, dal possesso o da altri diritti reali legati ad un veicolo; | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. | – in caso di acquisto o vendita di veicoli, nei casi in cui l’assicurato eserciti questa attività a titolo professionale; |
Ambito giuridico: | Un caso giuridico é da considerarsi realizzato: | In aggiunta alle esclusioni nell’art. F2 non sussiste copertura assicurativa: |
5 Diritto d’assicurazione Le controversie relative al diritto delle assicurazioni sociali con istituti pubblici svizzeri di assicurazione (AI, SUVA ecc.), casse pensioni e casse malattia, come pure le controversie derivanti da contratti d’assicurazione con assicurazioni private; | – in caso di danni a persone: alla prima ma- nifestazione di un danno alla saluta, al quale fa seguito un’inabilità lavorativa o invalidità; – in caso di altri danni: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione; – in caso di controversia per presunta falsa dichiarazione nella proposta: nel momento della dichiarazione della proposta; – in tutti gli altri casi: Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrat- tuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel se- condo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicu- rato. | |
Restrizioni particolari della copertura: Validità territoriale nel diritto degli assucurazioni sociali: Svizzera. | ||
6 Diritto dei pazienti Le controversie con medici, ospedali ed altre istituzioni mediche concernenti il trattamento di lesioni derivanti da un incidente della circolazione assicurato; | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. | |
7 Contratti che concernono un veicolo Le controversie derivanti dai seguenti contratti di diritto delle obbligazioni concernenti il veicolo assicurato (compresi gli accessori, quali i seggiolini per bambini, l’autoradio, ecc.): compravendita, noleggio, comodato, leasing, deposito, ordine di riparazione (enumerazione esaustiva); | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. | – in caso di acquisto o vendita di veicoli come pure dei relativi accessori, nei casi in cui l’assicurato eserciti questa attività a titolo professionale; – in caso di controversie contrattuali relative a vei- coli nautici con un prezzo da catalogo superiore a CHF 150’000. |
8 Locazione di un garage Le liti in qualità di locatario a lungo termine di un garage o di un parcheggio preso in locazione per veicoli assicurati. | Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che po- trebbero sorgere delle differenze giuridiche. |
E
Protezione giuridica di circolazione Premium
E1
Chi è assicurato
1 Protezione giuridica di circolazione per imprese
a Il contraente;
Quali casi sono esclusi dall’assicurazione
Non vi è copertura assicurativa (enumerazione esaustiva):
1 per la difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrattuali formu- late da terzi. Questo compito spetta all’assicurazione di responsabilità civile;
2 per i casi legati ad eventi bellici, disordini, scioperi, radiazioni radioattive, in- cidenti chimici, attacchi di ogni tipo ai sistemi IT;
3 per casi contro un’altra persona assicurata dal presente contratto o contro la sua assicurazione responsabilità civile (questa esclusione non è valida per il contraente stesso);
4 per casi derivanti dalla riscossione di crediti nei confronti di debitori ecces- sivamente indebitati (ad esempio presentazione di un attestato di carenza o esecuzioni incontestabili) o di crediti prescritti;
5 per controversie tra concubini o coinquilini, coniugi e persone legate in uni- one registrata;
6 in caso di acquisto / vendita e noleggio di veicoli o accessori, se rappresen- tano l’attività commerciale dell’assicurato;
7 per casi in qualità di proprietario/detentore di veicoli destinati ad uso com- merciale (ovvero trasporti effettuati di frequente, che generano entrate) come ad esempio taxi, pulmini, veicoli per spedizioni e veicoli pesanti per l’industria dei trasporti, automobili di scuola guida, ecc.;
8 per casi dovuti all’imputazione di un reato di pirata della strada. La legge definisce «pirata della strada» chi supera la velocità massima consentita di quanto segue:
– minimo di 40 km/h su un limite di velocità di massimo 30 km/h;
– minimo di 50 km/h su un limite di velocità di massimo 50 km/h;
– minimo di 60 km/h su un limite di velocità di massimo 80 km/h;
– minimo di 80 km/h su un limite di velocità di più di 80 km/h;
Si considera «pirata della strada» anche chi, infrangendo intenzionalmente le regole elementari del traffico, si assume il rischio elevato di provocare un incidente con vittime o feriti gravi, specialmente effettuando un sorpasso spericolato o partecipando ad una corsa non autorizzata;
9 casi in seguito a guida in stato di ebbrezza;
– con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore a 1,6 per mille;
– con una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,80 mg/l;
10 controversie in relazione ad incidenti causati intenzionalmente da parte dell’assicurato.
E4
b ogni conducente autorizzato ad utilizzare un veicolo a motore immatri- colato a nome del contraente, quando effettua tragitti con quest’ultimo;
c ogni passeggero trasportato in un veicolo a motore assicurato, il cui conducente è assicurato;
d ogni persona impiegata nello studio assicurato mediante contratto di lavoro o messo a disposizione da parte di un’agenzia di collocamento, nel quadro della loro attività usuale per lo studio assicurato, in qua- lità di pedone, ciclista o ciclomotorista, oppure quale passeggero di qualsiasi veicolo o mezzo di trasporto pubblico.
2 Protezione giuridica di circolazione privata
a il contraente d’assicurazione e tutte le persone che vivono con lui in comunione domestica o che fanno regolarmente ritorno alla sua eco- nomia domestica durante la settimana o il fine settimana e sono re- gistrate presso il suo indirizzo come pure i figli minorenni di una per- sona assicurata per la durata della loro visita presso il genitore assicurato;
b i conducenti di un veicolo a motore immatricolato a nome di un assi- curato non utilizzato a scopo professionale come pure i passeggeri durante tragitti con questo veicolo.
E2
Quali sono gli ambiti giuridici assicurati
Sono assicurate le controversie in tutti gli ambiti giuridici, per i quali l’assi- curato sia coinvolto in una delle caratteristiche elencate all’art. A3.
E3
Quando si considera realizzato un caso
Un caso si considera realizzato:
– nel diritto assicurativo:
– in caso di danni a persone: alla prima manifestazione di un danno alla saluta, al quale fa seguito un’inabilità lavorativa o invalidità;
– in caso di altri danni: al momento in cui si realizza il primo evento che dà origine alle pretese nei confronti dell’assicurazione;
– in caso di controversia per presunta falsa dichiarazione nella proposta: nel momento della dichiarazione della proposta;
– in tutti gli altri casi: Al momento di una prima violazione effettiva o presunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado di riconoscere prima che potrebbero sorgere delle differenze giuridiche. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato.
– nel diritto penale: al momento della prima violazione, presunta o effet- tiva, di prescrizioni legali;
– in tutti gli altri casi: al momento di una prima violazione effettiva o pre- sunta delle prescrizioni legali o degli obblighi contrattuali, a meno che l’assicurato non sia in grado riconoscere che avrebbero potuto esserci delle differenze legali. Nel secondo caso è determinante il momento della riconoscibilità da parte dell’assicurato.
F
Disposizioni comuni
F1
Quali sono le prestazioni fornite
1 Nei casi assicurati Orion prende a carico fino a concorrenza degli im- porti massimi elencati negli art. A2, B2 e C2:
a la trattazione di questi casi assicurativi da parte di Xxxxx,
b gli onorari di avvocati, le spese d’assistenza in caso di processo e di un mediatore nonché, in deroga all’articolo F5 cpv. 2, come imputato in un procedimento penale per i primi interrogatori da parte della po- lizia, i costi per un avvocato della prima ora fino a concorrenza di CHF 2’000. Se l’atto d’accusa conferma dolo, l’assicurato dovrà rimbor- sare le spese a Xxxxx,
c le spese per xxxxxxx ordinate in accordo con Xxxxx rispettivamente da un tribunale,
d tasse di giustizia ed altre spese di procedura messe a carico dell’as- sicurato, compresi gli acconti,
e le indennità di procedura accordate alla controparte e messe a carico dell’assicurato, comprese le cauzioni,
f le spese di riscossione di un credito spettante all’assicurato a seguito di un caso assicurato, a condizione che il debitore lo contesti (ad es. ai sensi del diritto svizzero, a partire dall’opposizione su precetto ese- cutivo). Questo fino al rilascio di un attestato di carenza beni, alla do-
manda di moratoria concordataria, di una comminatoria di fallimento o di un attestato di insufficienza del pegno,
g l’anticipo di cauzioni penali dopo un incidente per evitare la custodia cautelare dell’assicurato,
h le spese di traduzione e di viaggio necessarie per un procedimento giudiziario all’estero fino ad un importo di CHF 5’000 (prodotto Pre- mium CHF 10’000).
2 Generalmente non vengono prese a carico:
a le multe,
b le spese legate ad analisi dell’alcolemia o ad analisi tossicologiche, ad accertamenti medici e psicologici o a lezioni di educazione stra- dale ordinate dalle autorità amministrative in materia di circolazione,
c le pretese di risarcimento,
d costi e tasse del primo decreto nei procedimenti giuridici in merito a reati della circolazione (come ad es. decreto d’accusa, decisione sulla multa ecc.) e procedure amministrative (ad es. in merito ad ammoni- mento, revoca della licenza ecc.). Questi sono a carico dell’assicurato anche in caso di un’eventuale contestazione. Nella protezione giuri- dica Premium di circolazione, Orion si fa carico di questi costi e tasse,
e le spese e gli onorari a carico di un terzo oppure a carico di una per- sona responsabile o di un’assicurazione responsabilità civile o di un’assicurazione D & O; in tal caso Xxxxx versa soltanto degli anticipi,
f le spese e gli onorari relativi a procedure di fallimento e a procedure di concordato, come pure in relazione ad azioni d’opposizione, di con- testazione di graduatoria e di rivendicazione.
3 Se un evento concerne più assicurati coperti dallo stesso contratto o da un contratto differente, Xxxxx ha il diritto di limitare le prestazioni alla tutela degli interessi extragiudiziali fintanto che un processo modello non sia stato condotto da avvocati da essa scelti. Per tutti gli assicurati dallo stesso contratto, le prestazioni vengono inoltre addizionate.
F2
Quali casi sono esclusi dall’assicurazione
Non sono coperte da assicurazione (tutte le seguenti esclusioni hanno la prio- xxxx sulle disposizioni degli art. Art. B2, C2 e D2, ma non sono valide per la protezione giuridica di circolazione Premium. Per questa valgono esclusiva- mente le esclusioni elencate nell’art. E4):
Esclusioni generali:
1 tutte le persone, le qualità assicurate e tutti gli ambiti giuridici, che non vengono espressamente indicati come assicurati;
2 i casi riguardanti pretese ed obblighi che in virtù del diritto successorio o per cessione / assunzione di debito sono state cedute all’assicurato;
3 la difesa contro pretese di risarcimento danni extracontrattuali formu- late da terzi;
4 le controversie dovute ad eventi bellici, sommosse, scioperi o serrate, danni nucleari provocati dall’energia atomica, radiazioni radioattive, in- cidenti chimici, casi concernenti attacchi di qualsiasi tipo a sistemi IT (eccezione: Protezione giuridica per la personalità e per Internet secondo l’art. B2 cpv. 15, protezione giuridica per Internet e mobbing secondo l’art. C2 cpv. 12 e 13) così come prodotti alimentari, piante e animali geneticamente modificati;
5 le liti risultanti dalla partecipazione a zuffe o risse;
6 casi contro un’altra persona assicurata dal presente contratto o contro la sua assicurazione responsabilità civile (eccezione: diritto matrimoni- ale/unione registrata conformemente all’art. C2 cpv. 15);
7 controversie tra concubini o coinquilini, coniugi e persone legate in uni- one registrata (eccezione: diritto matrimoniale/unione registrata confor- memente all’art. C2 cpv. 15);
8 protezione giuridica in relazione alla riscossione di debiti la cui esistenza non è contestata (eccezione: Protezione giuridica per incasso secondo l’art. B2 cpv. 13) o in relazione alla riscossione di crediti nei confronti di debitori eccessivamente indebitati (ad es. in presenza di un attestato di carenza di beni o esecuzioni pertinenti) o di crediti prescritti;
9 se non indicati come assicurati nell’art. B2 cpv. 14, i casi derivanti dalla legge sull’esecuzione e sul fallimento;
10 casi nei confronti di Xxxxx, di suoi organi e collaboratori nonché nei con- fronti di avvocati, notai, rappresentanti legali, mediatori ed esperti scelti da Xxxxx o dall’assicurato;
Esclusioni supplementari nella protezione giuridica privata:
11 casi in rapporto al lavoro in nero (per esempio assenza d’assicurazioni sociali, permesso di lavoro);
12 casi in materia di diritto tributario (eccezione: diritto fiscale come da art.
B2 cpv. 17 e art. C2 cpv. 16) e del diritto pubblico di pianificazione;
13 controversie derivanti da un’attività sportiva o di allenatore retribuita a partire da un valore di causa di CHF 30’000. Il valore di causa determi- nante si basa sull’intera pretesa (inclusa la domanda riconvenzionale) e non su richieste parziali;
14 ad eccezione della protezione giuridica per la mobilità (art. B2 cpv. 12) e protezione giuridica per viaggi all’estero (art. C2 cpv. 18), di e-bike, ciclomotori e veicoli a motore che non devono essere immatricolati: casi in qualità di proprietario, possessore, detentore, conducente, (eccezione: protezione giuridica del conducente come da art. C2 cpv. 17), comoda- tario, locatario, titolare di contratto leasing, acquirente o venditore di veicoli a motore, veicoli su binari come pure di aeromobili o veicoli nau- tici con obbligo di immatricolazione;
15 casi derivanti dal diritto delle società, delle associazioni e delle fonda- zioni (incl. società semplice nonché pretese di responsabilità contro or- gani di una società);
16 controversie legate alle criptovalute, derivanti dall’acquisto e dalla ven- dita di cartevalori così come dalla partecipazione finanziaria a imprese, dalla gestione patrimoniale e da operazioni di borsa, da operazioni spe- culative o a termine, da altre operazioni finanziarie o d’investimento così come dalle relative controversie con eventuali intermediari o mandatari.
Esclusioni supplementari nella protezione giuridica privata:
17 controversie contrattuali o di altro genere derivanti dall’esercizio di una qualsiasi professione o attività indipendente (anche se solo parziale) come pure derivanti dai relativi atti preparatori (eccezione: attività indi- pendente con tasso d’occupazione fino al 30%, in base all’art. C2 cpv. 3 e in caso di protezione assicurativa provvisoria in base all’art. A3 punto 11);
Esclusioni supplementari nel diritto in materia di mobilità, conducenti, viaggi all’estero protezione giuridica per viaggi all’estero Standard:
18 i casi in cui il conducente utilizza un veicolo non autorizzato alla circo- lazione stradale pubblica, non è autorizzato a condurre un veicolo, non è in possesso di una licenza valida o conduceva un veicolo non munito di targhe di controllo valide;
19 liti derivanti dalla partecipazione attiva a competizioni e corse di veicoli a motore (incluse le corse non autorizzate su strade pubbliche), ivi com- presi gli allenamenti;
20 casi in cui l’assicurato è implicato come proprietario / detentore di vei- coli utilizzati a titolo professionale (ovvero trasporti effettuati di fre- quente, che generano entrate), come ad es. taxi, xxxxxxxx, furgoni per consegne, autocarri, vetture di scuola guida ecc.;
21 in caso di imputazione per inosservanza del limite ammesso di velocità a partire da 30 km/h all’interno delle località, da 40 km/h fuori località e sulla semiautostrada, da 50 km/h sull’autostrada;
22 i casi recidivi legati ai seguenti fatti: accusa per inattitudine alla guida dovuta all’influsso d’alcol, di medicamenti o di stupefacenti, come pure il rifiuto di sottoporsi all’analisi del sangue;
23 casi in seguito a guida in stato di ebbrezza
– con una concentrazione di alcol nel sangue pari o superiore a 1,6 per mille;
– con una concentrazione di alcol nell’alito pari o superiore a 0,80 mg/l;
24 liti in qualità di proprietario, detentore o conducente di aeromobili;
25 liti in relazione ad incidenti causati intenzionalmente da parte dell’assi- curato.
F3
Rinuncia ad una riduzione delle prestazioni
Xxxxx rinuncia espressamente al diritto conferitole dalla Legge sul contratto d’assicurazione di ridurre le prestazioni in caso di sinistro causato per colpa grave; salvo nel caso in cui sussista una condanna, cresciuta in giudicato, per inattitudine alla guida, dovuta all’influsso di alcol, di medicamenti o di stupefacenti, o per aver rifiutato di sottoporsi all’analisi del sangue. Questa limitazione non si applica al prodotto protezione giuridica di circolazione Premium.
F4
Quando vale l’assicurazione
1 L’assicurazione inizia e termina alle date indicate nella polizza. Essa si rinnova tacitamente di anno in anno, se non vi è disdetta scritta da parte dell’assicurato o dell’assicuratore al più tardi entro un mese prima della scadenza del contratto. Il contraente d’assicurazione può disdire per iscritto l’assicurazione con effetto per fine del terzo anno assicurativo o di ogni anno assicurativo seguente nel rispetto del termine di tre mesi, anche se la durata concordata era più lunga.
2 La copertura assicurativa vale per tutti i casi assicurativi che si verificano nel corso della durata del contratto risp. dopo la scadenza del periodo di carenza menzionato negli articoli B2 e C2, a condizione che anche il bisogno di protezione giuridica d’occupazione nel corso della durata del contratto. Nel caso in cui esista una copertura precedente per lo stesso rischio, ed il passaggio avvenga senza interruzione, il periodo di carenza non si applica. Ciò non vale quando la copertura viene estesa. La coper- tura non è accordata se un caso viene annunciato dopo l’annullamento della polizza o della rispettiva assicurazione complementare.
F5
Come si gestisce un caso assicurativo
1 Quando un assicurato intende ricorrere ai servizi di Orion per un caso assicurativo, egli deve notificarlo immediatamente per iscritto.
bligo, Xxxxx paga unicamente CHF 300 delle spese di mandato somma-
In caso di violazione di tale ob-
2 Xxxxx agisce nell’interesse dell’assicurato. Essa conduce le trattative nel tentativo di risolvere bonalmente la questione e, laddove si addice, pro- pone una mediazione. Xxxxx decide se occorre un avvocato o un media- tore, o se si deve richiedere una perizia. Xxxxx può limitare la garanzia di copertura per quanto concerne il contenuto e la somma. La persona as- sicurata è tenuta a non impartire mandati, senza prima avere ottenuto l’autorizzazione scritta da parte di Xxxxx.
mento di un premio in caso di successo, quest’ultimo non va a carico di
Se l’assicurato e il suo avvocato concordano il paga-
tesi prima del consenso scritto. Se non disposto altrimenti, Xxxxx regola i conti con l’avvocato (anche in caso di controversia giudiziaria) secondo il carico di lavoro.
Orion.
3 Anziché assumere le spese ai sensi dell’art. F1, Xxxxx ha diritto a sosti- tuire l’interesse economico. Questo risulta dal valore di causa, tenendo debitamente conto del rischio di processo e d’incasso.
tari che ne risultano.
revocare il mandato, egli è obbligato ad assumersi le spese supplemen-
Qualora l’assicurato decidesse di
4 Laddove risulti necessario incaricare un legale, in vista di una procedura giudiziaria o amministrativa, come pure nel caso di un conflitto di inter- essi, Xxxxx assicura all’assicurato la libera scelta dell’avvocato. Xxxxx ha diritto di rifiutare l’avvocato proposto dall’assicurato. In tal caso, l’assi- curato può proporre tre avvocati di studi legali differenti all’interno del foro competente dell’azione legale, fra i quali Xxxxx sceglierà il legale da incaricare per trattare il caso. Ciò vale indipendentemente dal fatto che sussista un obbligo di libera scelta dell’avvocato oppure che Xxxxx per altre ragioni approvi la designazione dell’avvocato. Il rifiuto di un avvocato non dev’essere giustificato.
5 L’assicurato o il suo legale s’impegna a fornire ad Xxxxx le informazioni e le procure necessarie. Tutti i documenti che concernono il caso, come verbali di multa, citazioni a comparire, sentenze, scambi di corrispon- denza, ecc. devono essere trasmessi tempestivamente ad Orion. Quando
un avvocato è stato incaricato, l’assicurato è tenuto ad autorizzarlo ad informare Xxxxx sugli sviluppi del caso, e in particolare a mettere a dis- posizione di Xxxxx la documentazione necessaria per esaminare la co- pertura assicurativa o per pronunciarsi sulla probabilità di successo in caso di processo.
6 L’assicurato non può concludere transazioni che comportino obblighi per Xxxxx senza l’accordo di quest’ultima.
7 Le indennità giudiziarie e le indennità per spese riconosciute all’assicu- rato (in ambito giudiziario e non) spettano ad Orion, nella misura delle prestazioni massime da essa fornite.
8 I premi scoperti già sollecitati da Xxxxx possono essere compensati con i crediti spettanti al contraente d’assicurazione o a un assicurato.
F6
Divergenze d’opinione
1 Se vi sono divergenze d’opinione sul modo di procedere in un caso as- sicurato, oppure per quanto concerne la probabilità di successo, Orion avvisa immediatamente, per iscritto, l’assicurato, motivando la sua po- sizione giuridica e lo informa in merito alla possibilità di ricorrere a una procedura arbitrale entro 20 giorni. Se l’assicurato non richiede l’avvio della procedura arbitrale entro tale termine, significa che vi rinuncia. A partire dal momento della ricezione di tale comunicazione, l’assicurato dovrà prendere personalmente tutte le misure necessarie per tutelare i suoi interessi. Xxxxx non risponde per le misure inadeguate prese dall’assicurato, in particolare per eventuali termini lasciati scadere. I costi della procedura arbitrale devono essere pagati in anticipo e in modo equo dalle parti, e saranno a carico della parte perdente. Se una parte non versa l’anticipo dei costi, quest’ultima riconosce in tal modo la po- sizione giuridica dell’altra parte.
2 Le parti scelgono di comune accordo un arbitro unico. La procedura si limiterà ad un unico scambio di scritti in cui figurano il motivo delle ri- chieste formulate dalle parti, nonché un elenco dei loro mezzi di prova. In base a tali elementi, l’arbitro prenderà la sua decisione. Per il resto sono applicabili le norme relative del codice procedura civile svizzero (CPC).
3 Se, nel caso di un rifiuto di prestazioni, l’assicurato avvia un processo a sue spese, ottenendo un risultato più favorevole rispetto alla valutazione motivata di Xxxxx, o all’esito della procedura arbitrale, Xxxxx si assumerà ai sensi delle condizioni d’assicurazione le spese che ne sono derivate, come se avesse acconsentito alla procedura.
F7
Come viene disdetto il contratto quando si verifica un caso giuridico
1 Se si verifica un caso giuridico assicurato con obbligo di prestazione di Xxxxx, il contratto assicurativo può essere disdetto per iscritto da ent- rambe le parti contrattuali al più tardi con l’ultima prestazione. Se in un caso Xxxxx sostituisce l’interesse economico, il rispettivo pagamento vale come ultima prestazione. La copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo la comunicazione della disdetta all’altra parte.
2 Il premio per il periodo assicurativo in corso rimane dovuto a Orion qua- lora il contratto venga disdetto dal contraente durante l’anno che segue l’anno di stipulazione.
3 Una consulenza telefonica del servizio telefonico Orionline non equivale a un caso giuridico assicurato e non dà diritto alla disdetta del contratto.
F8
Diritto di revoca e i suoi effetti
1 Il contraente d’assicurazione può revocare per iscritto la sua proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione della sua accettazione.
2 Il termine di revoca è pari a 14 giorni e inizia a decorrere non appena il contraente d’assicurazione ha richiesto o accettato il contratto.
3 Il termine è rispettato se il contraente consegna ad Xxxxx la sua revoca l’ultimo giorno del termine di revoca o porta alla Posta la sua dichiara- zione di revoca.
4 La revoca agisce in maniera che la proposta di stipulazione del contratto o la dichiarazione di accettazione del contraente d’assicurazione risul- tino inefficaci dall’inizio.
5 Le parti devono rimborsare le prestazioni già ricevute.
6 Il contraente d’assicurazione non deve altre indennità a Orion.
F9
Cosa avviene con i premi
1 Il primo premio va pagato quando l’assicurato riceve la polizza.
2 I seguenti premi scadono essere pagati il giorno di ogni anno assicura- tivo indicato nella polizza. In caso di pagamenti parziali, Xxxxx può ap- plicare un supplemento su ogni rata.
3 Se il premio non viene pagato entro il termine stabilito, Xxxxx ha il di-
ritto di richiedere una tassa di sollecito di CHF 10.
4 Le parti contrattuali rinunciano a riscuotere gli importi delle fatture in- feriori a CHF 10.
5 L’assicurazione notificherà al contraente con la fatturazione eventuali modifiche della tariffa del premio e nuove condizioni generali di assicura- zione al più tardi 25 giorni prima della scadenza dell’anno assicurativo e queste saranno accettate dal contraente a partire dall’anno assicura- tivo successivo, a meno che quest’ultimo effettui una disdetta prima della scadenza dell’anno assicurativo in corso. Non sussiste un diritto di dis- detta in seguito alla modifica di costi non influenzabili da Orion come ad esempio la tassa di bollo federale o la modifica del premio a causa di circostanze personali del contraente (ad es. nuova sede aggiuntiva o ulteriori partner dello studio ecc.).
F10
Obbligo di notifica in caso di superamento del fatturato annuo massimo consentito
Orion
contratto a nuove condizioni di assicurazione e nuovi premi. Questi vengono
ed ha il diritto di adeguare il
nella polizza. In caso di superamento del fatturato indicato,
mediatamente a Orion per iscritto il superamento del fatturato annuo indicato
sono obbligate a comunicare im-
Le persone giuridiche
e le società di persone
per il periodo suc-
Cambiamento d’indirizzo dello studio
F13
Ove il contraente dell’assicurazione trasferisca il proprio ambulatorio all’es- tero, l’ambulatorio attualmente assicurato in Svizzera continua ad esserlo fino alla fine dell’anno di assicurazione, a meno che il contraente non desi- deri un annullamento immediato dell’assicurazione. Al termine dell’anno assicurativo l’assicurazione si estingue in ogni caso.
F14
Cosa accade in caso di cambiamento di domicilio
I cambiamenti di indirizzo o di domicilio civile devono essere comunicati en- tro 30 giorni ad Orion. Se il contraente d’assicurazione notifica la propria partenza dalla Svizzera o effettua un soggiorno temporaneo all’estero per più di un anno, l’assicurazione decade con effetto dal momento in cui la- scia la Svizzera o dalla data in cui effettua la notifica di partenza presso le autorità svizzere competenti.
F15
Clausola sugli intermediari
Se un terzo (ad es. broker/intermediario) riceve un incarico o una procura, Xxxxx ha il diritto di accettare da e consegnare al terzo incaricato la corri- spondenza (richieste, segnalazioni, dichiarazioni, dichiarazioni di volontà ecc.). Se l’efficacia di una prestazione o dichiarazione di Xxxxx nei confronti dell’assicurato dipende dal rispetto di un termine, questo viene considerato rispettato con la ricezione da parte del terzo incaricato. Le dichiarazioni e comunicazioni dell’assicurato, rappresentato dal terzo incaricato, vengono considerate ricevute solo dal momento in cui pervengono a Xxxxx.
F16
Protezione dei dati
1 Xxxxx rispetta la sfera privata ed elabora i dati personali rispettando se- veramente le direttive e i principi della Legge federale sulla protezione dei dati. Attua le misure tecniche e organizzative necessarie per garan- tire una protezione dei dati adeguata e al passo con i tempi.
2 Orion elabora i dati personali tra le altre cose nel quadro della stipula- zione e gestione del contratto. Maggiori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Xxxxx (sugli scopi, i destinatari dei dati, la custodia e i diritti delle persone interessate) e sulla protezione dei dati in gene- rale sono consultabili nella Dichiarazione sulla protezione dei dati dis- ponibile all’indirizzo xxx.xxxxx.xx//xx/xxxxxxx-xxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxx-
effettui una disdetta per iscritto entro quattro settimane dalla ricezione.
considerati accettati dal contraente d’assicurazione laddove quest’ultimo non
cessivo
non è più vincolata al contratto
dati. Tale dichiarazione può anche essere richiesta a Orion Assicurazione di Protezione Giuridica SA, Protezione dei dati, Casella postale, CH 4002 Basilea, xxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Xxxxx può rifiutare o ridurre le proprie prestazioni in caso di violazione col- pevole dell’obbligo di notifica o di collaborazione (ad es. informazione in- tenzionalmente incompleta o inesatta su un fatto).
F11
Violazione di obblighi
Quale è il foro
F17
Per le controversie derivanti dal presente contratto Orion riconosce come foro giuridico il domicilio svizzero dell’assicurato. Se l’assicurato non ha do- micilio in Svizzera, il foro competente è Basilea.
F12
Comunicazione
1 Le notifiche di sinistro devono essere inviate ad uno degli uffici giuridici in Svizzera, tutte le altre comunicazioni alla sede principale di Orion a Basilea.
2 Tutte le comunicazioni (tra cui la procedura arbitrale) avvengono nella lingua del contratto d’assicurazione.
3 Se la persona od organizzazione assicurata non lo vieta espressamente, Xxxxx è autorizzata a comunicare con questa e con altre parti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici come le e-mail. Xxxxx non si assume alcuna responsabilità per la ricezione, la lettura, l’inoltro, la copia, l’uti- lizzo o la manipolazione non autorizzati di informazioni e dati di ogni genere ad essa trasmessi.
Quali sono le disposizioni legali applicabili
F18
Valgono le disposizioni della legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.
F19
Sanzioni
Nonostante ogni altra disposizione contrattuale, l’obbligo di fornire presta- zioni decade nella misura in cui, e fintanto che sanzioni economiche, com- merciali o finanziarie ostacolino la prestazione derivante dal contratto di as- sicurazione.
Indirizzi per informazioni giuridiche, notifiche di casi giuridici e domande concernenti un caso giuridico:
Orion
Assicurazione di Protezione Giuridica SA Casella postale
0000 Xxxxxxx
Tel. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
Orion
Assurance de Protection Juridique SA Avenue Gratta-Paille 2
1018 Lausanne
Tél. 000 000 00 00
Fax 000 000 00 00
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