Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
Unione Province d’Italia
la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, C.F. 80188230587, avente sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 51, di seguito “Dipartimento”, rappresentato dal Capo del Dipartimento
E
l’Unione delle Province d’Italia - UPI (C.F. 80228090587), avente sede in Roma, in xxxxxx Xxxxxxxx, x. 0, rappresentata dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nella sua qualità di Direttore Generale,
di seguito anche indicate collettivamente “le Parti”
PREMESSO CHE
− l’art. 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per le politiche giovanili, al fine di promuovere il diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e all’inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la realizzazione del diritto dei giovani all’abitazione, nonché a facilitare l’accesso al credito per l’acquisto e l’utilizzo di beni e servizi;
− l’art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 in data 11 dicembre 2012, attribuisce al Dipartimento funzioni di promozione e raccordo delle azioni di Governo per l’attuazione delle politiche in favore dei giovani;
− l’Intesa rep. n. 12/CU, sancita in data 29 gennaio 2020 in sede di Conferenza Unificata individua, all’art. 3, comma 1, lett. b), la quota parte del Fondo per le politiche giovanili
determinata nella misura del 3%, destinata alla realizzazione di progetti ed azioni rivolti alle Province;
− l’art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 4 febbraio 2020, recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2020”, registrato dalla Corte dei conti in data 20 marzo 2020 al n. 488, che destina, alle azioni e ai progetti rivolti alle Province, rappresentate dall’UPI, una quota del Fondo pari al 3%, quantificata in euro 1.006.746,00;
− ai sensi dell’art. 3, comma 2, della citata Intesa, “… le modalità di programmazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative in favore del sistema delle Autonomie locali sono oggetto di specifici Accordi per l’anno 2020, da stipularsi … tra il Dipartimento e l’UPI, …, successivamente alla registrazione del decreto ministeriale recante “Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2020”;
− l’UPI è l’Associazione che rappresenta tutte le Province italiane, svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali;
− l’UPI è parte della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali ai sensi del D. Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 e rappresenta le Province presso il Parlamento, il Governo, gli organismi comunitari e, d’intesa con le Unioni regionali interessate, nei confronti delle Regioni, curando le attività di collegamento con altri organismi rappresentativi degli enti locali;
− è necessario dare attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, dell’Intesa rep.
12/CU/2020;
− UPI è ricompresa nell’Elenco dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), recante l’indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009;
− con nota n. 477 in data 24 settembre 2020, UPI ha trasmesso una proposta per l’utilizzo delle risorse del Fondo per il 2020;
TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Valore delle premesse
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo stesso.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo
1. Il presente Accordo disciplina le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle azioni e dei progetti delle Province finanziate con la quota parte del “Fondo per le politiche giovanili 2020”, pari ad euro 1.006.746,00 (unmilioneseimilasettecentoquarantasei/00).
2. L’iniziativa di cui al comma 1 è la seguente: “Azione ProvincEgiovani 2020”.
3. Il materiale prodotto da UPI, ai fini della realizzazione della iniziativa di cui al presente Accordo, deve riportare il logo del Dipartimento e l’indicazione che la stessa è realizzata anche grazie al cofinanziamento concesso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili – Anno 2020”. A tal fine, UPI è autorizzata all’uso ed alla riproduzione del logo esclusivamente e limitatamente per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Accordo.
Art. 3 - Efficacia. Durata. Proroga
1. Il presente Accordo è efficace a decorrere dalla data di comunicazione, a cura del Dipartimento, dell’avvenuta registrazione del relativo decreto di approvazione da parte dei competenti organi di controllo.
2. UPI si impegna a trasmettere al Dipartimento, entro 15 (quindici) giorni dalla suddetta data, ai fini della successiva approvazione, il programma di attuazione della iniziativa, comunicando la data di effettivo avvio delle attività che, comunque, non può essere antecedente alla data di registrazione del decreto di approvazione di cui al precedente comma 1.
3. L’Accordo ha durata di mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione.
4. La durata può essere prorogata per un massimo di dodici mesi, previa formale e motivata richiesta da parte di UPI, purché inviata almeno trenta giorni prima della data di scadenza del presente Accordo. La concessione della proroga, che è subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del cofinanziamento.
Art. 4 – Cofinanziamento
1. La quota del “Fondo per le politiche giovanili 2020”, destinata a cofinanziare azioni e progetti proposti dalle Province, è complessivamente pari ad euro 1.006.746,00.
2. Il cofinanziamento, di cui al precedente comma, è così ripartito:
a) euro 900.000,00 (novecentomila/00) a titolo di cofinanziamento per l’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2020”;
b) euro 46.746,00 (quarantaseimilasettecentoquarantasei/00) per le attività di comunicazione e disseminazione, nonché per la valorizzazione e diffusione dei risultati raggiunti connessi all’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2020”;
c) euro 60.000,00 (sessantamila/00) in favore di UPI, a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione.
3. UPI prende atto ed accetta che il Dipartimento non assume altri oneri oltre l’importo stabilito nel comma 1 del presente articolo.
Art. 5 – Modalità, termini di erogazione del cofinanziamento e monitoraggio
1. L’erogazione del cofinanziamento, pari a complessivi euro 900.000,00, per le iniziative di cui all’art. 4, comma 2, lett. a) è disposta in favore di UPI secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30% del cofinanziamento, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) la seconda quota, pari ad un ulteriore 30%, fino al 60% del cofinanziamento, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del cofinanziamento;
− relazione sullo stato di esecuzione delle attività;
c) la terza quota del cofinanziamento, pari ad un ulteriore 30%, fino al 90% del cofinanziamento, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 60% del cofinanziamento;
− relazione sullo stato di esecuzione delle attività;
d) la quarta quota a saldo, comunque non eccedente il restante 10% del cofinanziamento, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al restante 40% del cofinanziamento assegnato;
− relazione finale sulle attività svolte;
− dichiarazione nella quale si esprima una positiva valutazione circa le attività realizzate.
2. Con riferimento alle iniziative di cui all’art. 4, comma 2, lett. a), fermo restando il limite del cofinanziamento riconosciuto, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un cofinanziamento non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro
60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal
3. UPI verifica l’effettivo pagamento delle somme rendicontate da parte degli enti beneficiari e, nel caso in cui l’ammontare delle somme rendicontate risulti inferiore al cofinanziamento già erogato agli enti beneficiari, chiede la restituzione della quota di cofinanziamento corrisposta in eccedenza e provvede a riversarla nella contabilità speciale n. 350 - 22330 intestata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale 80188230587 - IBAN: XX00X0000000000000000000000 - indicando nella disposizione del bonifico il codice fiscale del versante e la seguente causale: “Restituzione economie di spesa risultanti dall’accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, da far confluire nella quota nazionale del capitolo 853 - Fondo per le politiche giovanili”.
4. L’erogazione della somma, pari ad euro 46.746,00, per le attività di comunicazione e disseminazione, nonché per la valorizzazione e diffussione dei risultati raggiunti connessi all’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2020”, di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), è disposta secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30%, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) una seconda quota, pari ad un ulteriore 40%, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte nel primo semestre di attività;
c) una terza quota a saldo, pari ad un ulteriore 30%, fino al 100%, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 70% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte che illustri le attività di comunicazione e disseminazione realizzate, nonché quelle relative alla valorizzazione e alla diffussione dei risultati raggiunti connessi all’iniziativa “Azione ProvincEgiovani 2020”.
5. Con riferimento al contributo di cui all’art. 4, comma 2, lett. b), fermo restando il limite della somma riconosciuta, pari ad euro 46.746,00, il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un contributo non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal
6. L’erogazione della somma, pari ad euro 60.000,00, in favore di UPI, a titolo di contributo a copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività di programmazione, monitoraggio e rendicontazione, di cui al comma 2, lett. c), è disposta secondo le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 30%, successivamente alla registrazione del decreto di approvazione dell’Accordo da parte degli organi di controllo, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− dichiarazione attestante l’avvenuto avvio delle attività;
b) una seconda quota, pari ad un ulteriore 40%, decorso almeno il primo semestre di attività, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 30% del contributo riconosciuto;
− relazione sulle attività svolte nel primo semestre di attività;
c) una terza quota a saldo, pari ad un ulteriore 30%, fino al 100%, previa presentazione, a firma del rappresentante legale di UPI, di:
− formale richiesta di pagamento;
− rendiconto riepilogativo, attestante spese sostenute e quietanzate per un valore pari al 70% del contributo riconosciuto;
− relazione dettagliata sulle attività svolte che, ai fini del monitoraggio, illustri la valutazione dei risultati raggiunti e l’impatto delle iniziative cofinanziate.
7. Con riferimento al contributo di cui all’art. 4, comma 2, lett. c), fermo restando il limite della somma riconosciuta ad UPI, pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00), il Dipartimento erogherà comunque, a titolo di saldo, un contributo non superiore al totale delle spese effettivamente rendicontate, sostenute e quietanzate. La documentazione relativa al saldo dovrà essere trasmessa al Dipartimento entro 60 giorni dalla data di conclusione delle attività; la quota a saldo sarà erogata dal Dipartimento, previa verifica della documentazione pervenuta, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, fatte salve situazioni non prevedibili che giustifichino una sospensione dei termini.
8. Le richieste di pagamento sono da intestare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e il Servizio civile universale - ed inviate all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
9. L’erogazione del cofinanziamento e del contributo è disposta mediante accreditamento sul conto corrente infruttifero IBAN: IT 93M 03069 05020 100000047053 presso Banca Intesa San Paolo, intestato ad UPI.
Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Le Parti danno atto che il presente Accordo, avendo ad oggetto l’erogazione di un mero cofinanziamento di attività progettuali ad Ente senza fine di lucro, non rientra nel campo di applicazione di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della predetta legge, che trova applicazione anche in materia di erogazione e concessioni di provvidenze pubbliche di qualsivoglia natura, i pagamenti a favore di terzi potranno essere effettuati da UPI unicamente avvalendosi dello strumento del bonifico bancario o postale.
2. Il Dipartimento non procederà ai trasferimenti finanziari in favore di UPI, di cui al presente Accordo, in mancanza di esplicita dichiarazione, da riportare in calce alle richieste di pagamento, in ordine all’integrale rispetto della disposizione legislativa di cui al comma 1, anche con riferimento ai pagamenti effettuati da UPI a favore di terzi.
3. La violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo comporterà, per UPI, l’applicazione della sanzione di cui al citato articolo 6, comma 1, della legge 3 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni. Trovano, inoltre, applicazione i commi 5 e 5bis del sopra citato articolo 6.
Art. 7 – Diffida ad adempiere. Risoluzione dell’Accordo
1. In caso di accertamento, in sede di esame delle relazioni di cui all’articolo 5, di grave inadempimento alle attività di cui al presente Accordo, per cause imputabili ad UPI, il Dipartimento richiede per iscritto ad UPI, a mezzo PEC, di adempiere a quanto previsto nel termine all’uopo indicato. Decorso inutilmente detto termine l’Accordo si intende risolto di diritto a decorrere dalla data indicata nell’atto di diffida.
2. Qualora si verifichi quanto disciplinato al precedente comma 1, UPI ha l’obbligo di provvedere, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta, alla restituzione delle somme non utilizzate sino alla data di risoluzione dell’Accordo stesso.
3. In caso di mancata o inesatta realizzazione delle attività garantite dagli enti beneficiari, UPI si impegna a richiedere l’esecuzione delle stesse entro il termine all’uopo indicato. Decorso infruttuosamente lo stesso, UPI è tenuta a richiedere ai predetti soggetti la restituzione delle somme eventualmente già erogate e non utilizzate.
Articolo 8 – Domicilio legale
1. Per qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo, le Parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate in epigrafe. Eventuali modifiche dei rispettivi domicili dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto dalla Parte interessata all'altra Parte. Ogni comunicazione dovrà essere indirizzata all'ultimo domicilio conosciuto ovvero
Articolo 9 – Risoluzione controversie
1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo. In caso contrario, la risoluzione delle controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione del presente Accordo sono riservate al Foro di Roma.
Il presente Accordo si compone di 9 articoli ed è sottoscritto con modalità digitale.
Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
Per l’Unione delle Province d’Italia - UPI
Il Capo del Dipartimento Il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxx XXXXXXXXXXX Xxxx. Xxxxx XXXXXXXXX
CONVENZIONE 2020 UPI- Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
PROPOSTA
1. Premessa. L’Iniziativa Azione Province Giovani 2019
Con riferimento al Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla sua ripartizione per l’anno 2020, come sancita con Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 4 febbraio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 19 marzo 2020 al n. 488, il presente documento presenta una proposta sintetica delle attività che l’Unione delle Province d’Italia (UPI) intende implementare per la gestione nell’annualità 2020 della propria quota parte del Fondo per le politiche giovanili.
Per il 2020 è stata, infatti, destinata all’UPI una quota del Fondo pari al 3% pari a euro 1.006.746,00. A tale proposito, e sulla base delle risultanze dell’edizione dell’iniziativa Azione ProvincEgiovani anno 2019 attualmente in corso di implementazione, l’UPI intende valorizzare la capacità progettuale emersa durante la fase di valutazione delle proposte presentate dalle Province e dalle Unioni regionali delle Province.
L’iniziativa Azione ProvincEgiovani del 2019 si è rivolta ai giovani, attraverso un coinvolgimento del mondo associativo, delle scuole e degli enti di formazione e imprese, su tematiche di interesse ed attualità in linea con le priorità nazionali negli ambiti di competenza delle Province:
- Ambiente, territorio e sviluppo sostenibile;
- Promozione dello Sport sul territorio;
- Contrasto alla dispersione scolastica e maggiore occupabilità.
UPI, alla luce dell’esperienza acquisita e coerentemente con le funzioni e il ruolo proprio delle Province, ha pertanto proposto di realizzare progetti territoriali finalizzati a sostenere azioni a favore dei giovani.
Ritenuto strategico assicurare l’organizzazione dell’azione attraverso la selezione di progetti presentati a livello territoriale dalle singole Province o da UPI Regionali, l’UPI ha voluto selezionarli sulla base di criteri e modalità stabiliti in un apposito avviso pubblico, così da favorire la mobilitazione dal basso nella progettazione e implementazione delle iniziative e l’individuazione di obiettivi rispondenti in maniera efficace ai bisogni dei singoli territori.
In risposta all’Avviso pubblico pubblicato dall’UPI in data 4 novembre 2019 sono pervenute 50 candidature per un importo complessivo di circa tre milioni di euro, ma a fronte delle risorse disponibili per il 2019 (euro 1.119.646,00), l’UPI ha potuto finanziare solo 23 proposte progettuali
Tuttavia, tutte le progettualità presentate, incluse quelle non finanziate, sono risultate in fase di valutazione interessanti e meritevoli di essere sviluppate sui territori e allo stesso tempo hanno dimostrato una particolare attenzione alla tematica e una capacità di progettazione ancora molto elevata da parte del sistema delle Province. Sono stati, infatti, sottoposti ad UPI svariati interventi di area vasta in materia di politiche giovanili e tesi a valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani, in grado di coinvolgere i diversi livelli istituzionali, l’associazionismo giovanile e tutti gli attori che, a vario titolo, si occupano di giovani.
2. Contesto di riferimento
L’iniziativa Azione Province Giovani 2019 ha visto la luce in tempi rapidissimi: rispettando la tempistica preventivata in Convenzione, è stato chiuso il bando e approvata la graduatoria in tempo utile, sottoscritti i contratti con i beneficiari ed erogati gli anticipi entro la metà del mese di febbraio 2020.
Come è noto, tuttavia, l’esplosione improvvisa della pandemia da Covid-19 nel marzo 2020, e le conseguenti misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Presidenti delle Regioni, hanno generato un blocco pressoché totale delle attività che ha impedito il naturale svolgimento delle iniziative sul territorio.
Tutti i progetti, seppure con modalità differenti, prevedono attività interne alle scuole, sia in orario curricolare che extracurricolare, laboratori negli spazi aggregativi, momenti di comunicazione e informazione, eventi pubblici, percorsi formativi: si tratta di iniziative che nella fase di emergenza nazionale non potevano più essere avviate, in quanto in contrasto con le disposizioni del Consiglio dei Ministri e delle Regioni.
Al riguardo, visto il protrarsi della situazione di emergenza e delle conseguenti misure riguardanti il contrasto e il contenimento del diffondersi del coronavirus è stata concessa una proroga delle attività progettuali al mese di giugno 2021, e allo stesso tempo si è consentito ai beneficiari una rimodulazione delle iniziative in forme alternative e sostenibili, per garantire la realizzazione delle stesse a distanza, nel rispetto delle norme di sicurezza.
Al momento attuale quindi, i Beneficiari, rimodulate le proposte, stanno concretamente avviando le attività progettuali che si dovranno concludere entro giugno 2021, in corrispondenza con la chiusura dell’anno scolastico.
3. La proposta APG 2020
A fronte di quanto riscontrato sinora, la proposta che l’UPI intende sottoporre per il 2020 si pone l’obiettivo di utilizzare la propria quota parte del Fondo per finanziare i progetti che erano stati esclusi nel 2019 per mancanza di risorse.
Questo verrà effettuato procedendo con lo scorrimento della graduatoria finale, che coinvolgerà 26 potenziali beneficiari:
- n. 24 Province
- n. 2 Unioni Regionali (Campania, Liguria).
La proposta UPI vuole in tal modo offrire a tutti i beneficiari dell’iniziativa Azione ProvincEgiovani lo spazio per sperimentare interventi sui territori locali attraverso l’attivazione di reti con soggetti territoriali, in particolare con Enti del terzo settore, scuole e Comuni. Coerentemente a questa impostazione, UPI intende introdurre elementi di evoluzione e di innovazione in grado di assicurare, sia nella individuazione delle tematiche, che nella definizione delle modalità di gestione delle attività, il massimo beneficio in termini di creazione di opportunità e promozione della partecipazione dei giovani.
Lo scorrimento della graduatoria avrebbe quindi, da un lato, il vantaggio di rendere partecipe tutto il sistema province rafforzando maggiormente il rapporto con i Comuni e valorizzando la loro capacità di agganciare i giovani sui territori coinvolti, dall’altro lato, evitando i tempi lunghi che la pubblicazione del bando e la valutazione delle progettualità, inclusa la selezione dei valutatori esterni, hanno richiesto nel 2019, consentendo di recuperare i ritardi che inevitabilmente si sono accumulati a causa della pandemia e quindi la realizzazione delle attività nell’anno di riferimento.
Dal punto di vista delle tematiche oggetto di intervento, le proposte progettuali si muoveranno sempre in linea con gli obiettivi tematici di Azione ProvincEgiovani 2019:
a) AMBIENTE, TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
b) PROMOZIONE DELLO SPORT SUL TERRITORIO
c) CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E MAGGIORE OCCUPABILITA’
Alla luce dei contenuti emersi nella precedente edizione e delle dinamiche in corso a causa dell’emergenza COVID, in tutte le proposte dovrà essere data una particolare attenzione alla linea di attività trasversale “I GIOVANI E LE NUOVE TECNOLOGIE”, in quanto necessariamente in questa nuova fase che ci troviamo ad affrontare, sempre più le modalità di interazione, sia nell’ambito della didattica che lavorativo fino alle relazioni interpersonali, richiederanno la conoscenza e l’utilizzo di strumenti informatici. I giovani devono essere da un lato forniti delle conoscenze e delle competenze necessarie per un proficuo impiego di tali mezzi e nello stesso tempo informati e formati per un utilizzo corretto degli stessi, nella consapevolezza dei rischi insiti nella rete.
Infatti, per quanto concerne le attività da promuovere, considerato che tutti i progetti, seppure con modalità differenti, prevedono attività interne alle scuole o prevedono momenti di comunicazione e informazione, eventi pubblici, percorsi formativi, si darà alle Province il tempo e la possibilità per attualizzare le proposte in linea con la fase attuale di emergenza nazionale, con una particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie.
Al fine di orientare i territori guidandoli verso una sempre maggiore progettazione di qualità, l’UPI organizzerà una presentazione dell’iniziativa Azione ProvincEgiovani con un approfondimento anche sugli aspetti tecnici e qualitativi, oltre che di gestione finanziaria.
4. Beneficiari diretti e indiretti
Beneficiari diretti dell’intervento sono i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni che, oltre ad essere coloro a cui si rivolgono le azioni previste, rappresenteranno i veri protagonisti dell’intervento.
Tra gli attori che, sebbene indirettamente, beneficeranno dell’iniziativa vi sono, in primo luogo, le scuole e le associazioni giovanili, i docenti, ma anche gli stakeholders e tutti gli altri soggetti del territorio che verranno coinvolti nella realizzazione delle attività. Saranno inseriti dei vincoli per quanto riguarda il partenariato e, in particolare, sarà richiesta la presenza del mondo associativo, specificatamente delle associazioni giovanili e un maggiore coinvolgimento dei comuni valorizzando la loro capacità di agganciare i giovani sui territori coinvolti.
5. Modalità di gestione dell’iniziativa
L’iniziativa verrà gestita attraverso lo scorrimento della graduatoria complessiva dei progetti della precedente edizione 2019.
In particolare, si ritiene di poter pubblicare tramite il sito istituzionale dell’UPI, una “call” riservata solo alle Province (e Unioni Regionali) che avevano partecipato all’Avviso per l’iniziativa APG 2019, ma che per motivi diversi non erano state finanziate, che in tempi rapidissimi dovranno:
o confermare l’interesse a presentare la proposta;
o rimodulare la proposta iniziale tenendo conto del mutato contesto sociosanitario, attualizzando le attività con una particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie;
o attualizzare il cronoprogramma e il budget di progetto.
Si ritiene di finanziare proposte progettuali di massimo 33.000 euro per ciascuna delle 24 Province e di massimo 54.000 euro per le 2 Unioni regionali.
Capofila delle proposte saranno le Province italiane o UPI regionali che dovranno, nella implementazione della proposta, avvalersi di un partenariato locale composto da comuni, associazioni e altri attori e stakeholders rilevanti per le tematiche oggetto della proposta.
L’UPI svolge le funzioni di gestione delle procedure di ricezione, selezione, monitoraggio e valutazione dello stato di avanzamento dei progetti, rendicontazione finanziaria dei progetti selezionati e di autorità di pagamento dei progetti ammessi a finanziamento.
I progetti devono avere una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 8 mesi.
Le attività devono iniziare entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla firma del contratto tra l’UPI e
il beneficiario.
Xxxxxxx considerate ammissibili le spese relative alle attività di progetto sostenute successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Le proposte progettuali devono necessariamente prevedere una combinazione di due o più delle seguenti attività; in ogni caso, attività quali seminari, conferenze, giornate di informazione e di studio e ricerca, devono necessariamente iscriversi in una più estesa proposta progettuale ed essere realizzati in presenza oppure online compatibilmente con il contesto sociosanitario:
• Attività formative sull’utilizzo delle nuove tecnologie
• Attività informative
• Attività di orientamento al lavoro e sostegno dell'autoimprenditorialità
• Attivazione di tirocini e inserimento attivo nel mondo del lavoro
• Scambi di giovani e servizi di volontariato
• Seminari, conferenze, giornate di informazione
• Realizzazione di festival musicali, teatrali, ecc.
• Realizzazione di siti web, newsletter, pubblicazioni, materiale audiovisivo o altro materiale informativo
• Studi, ricerche
• Campagne di sensibilizzazione
La presente lista di attività ammissibili non è esaustiva. Non sono ammesse attività lucrative.
6.Attività trasversali
La proposta UPI prevede l’implementazione di una serie di attività di comunicazione e disseminazione del progetto
L’obiettivo è di migliorare la visibilità dell’iniziativa attraverso una strategia di comunicazione dedicata. L’UPI si occuperà del coordinamento di tutte le azioni di comunicazione al fine di assicurare l’uniformità delle stesse e degli output nei diversi territori coinvolti.
L’attività prevede la realizzazione di pagine web sul sito istituzionale di UPI. Inoltre, la comunicazione verrà localizzata e personalizzata su ogni territorio attraverso la produzione di materiale, sia digitale, sia cartaceo, allo scopo di far conoscere l’iniziativa e informare i potenziali partner territoriali dell’opportunità offerta dal dipartimento.
Verrà utilizzato il brand sviluppato da UPI nelle precedenti edizioni del Programma Azione ProvincEgiovani.
In fase finale del progetto saranno promossi contenuti di comunicazione riguardanti i risultati raggiunti dai progetti attraverso il Forum di Capitalizzazione della precedente edizione, piattaforma con l’obiettivo di valorizzare, diffondere e replicare, sull’intero territorio nazionale, le buone prassi sperimentate nell’ambito dei progetti finanziati.
Il Forum, composto dalle Province che hanno presentato come capofila i progetti finanziati nel 2019, ha lo scopo di creare degli spazi di incontro e confronto sulle esperienze realizzate. A tal fine, verrà creato un apposito spazio virtuale sul sito dell’UPI, dove le Province potranno rendere visibili i risultati raggiunti e divulgare le esperienze più significative.
Inoltre, il Forum offrirà momenti di formazione per gli amministratori provinciali atti ad acquisire competenze sulle diverse modalità di valorizzazione dei risultati raggiunti, partendo dalla valutazione finale ed ex-post dei progetti.
In occasione di una giornata conclusiva di disseminazione dei risultati finali del progetto UPI, verrà assegnato il Premio alle Buone Prassi alle Associazioni giovanili più virtuose. Lo scopo è quello di ampliare il coinvolgimento dei destinatari rispetto a questa seconda edizione, in vista di un appuntamento annuale con le associazioni giovanili.
7. Cronoprogramma delle attività
Attività/Mesi | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
Gestione, monitoraggio e rendicontazione | ||||||||||||
Scorrimento della graduatoria | ||||||||||||
Revisione candidature da parte delle Province | ||||||||||||
Analisi e valutazione delle Candidature | ||||||||||||
Pubblicazione esiti della valutazione | ||||||||||||
Assistenza tecnica alle Province vincitrici e loro partner | ||||||||||||
Realizzazione progetti | ||||||||||||
Comunicazione e Disseminazione | ||||||||||||
Forum di Capitalizzazione |
8. Budget
IMPORTO STANZIATO
N ° | VOCE | IMPORTO | |
1 | Programmazione, monitoraggio e rendicontazione | € | 60.000,00 |
2 | Contributi ai beneficiari per realizzazione progetti | € | 900.000,00 |
3 | Comunicazione, disseminazione e Forum di capitalizzazione | € | 46.746,00 |
TOTALE | € | 1.006.746,00 |