CONTRATTO DEFINITIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS VAL PADANA E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE, AI SENSI DELLA DGR 7600/2017 PER L'ANNO 2018
CONTRATTO DEFINITIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS VAL PADANA E SOGGETTO GESTORE DI UNITÀ D'OFFERTA SOCIOSANITARIE ACCREDITATE, AI SENSI DELLA DGR 7600/2017 PER L'ANNO 2018
Tra
L'Agenzia di Tutela della Salute Val Padana (di seguito ATS), con sede legale nel comune di Mantova, in xxx xxx Xxxxxxx x. 0, codice fiscale e partita IVA 02481970206, nella persona del Direttore del Dipartimento per la Programmazione Accreditamento, Acquisto delle Prestazioni Sanitarie e Sociosanitarie (PAAPSS) dott.ssa XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX nata a Borgofranco sul Po (MN) il 12/08/1957, domiciliata per la carica presso la sede della ATS, delegato alla firma del Direttore Generale, giusto Decreto n. 1 del 12.1.2018
e
il soggetto gestore FONDAZIONE EXODUS ONLUS (di seguito soggetto gestore), con sede legale nel Comune di MILANO in VIALE XXXXXXX n°18/20, codice fiscale 97181590155, partita IVA 12066380150, nella persona del sig. XXXXXXX XXXXX, nato a VERONA il 30/11/1929, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di legale rappresentante , per le unità d'offerta sociosanitarie sotto elencate;
Tipologia: Struttura residenziale/semiresidenziale per le Dipendenze
Cod.unità d'offerta: 001847
Denominazione: CASA DI BENIAMINO
Indirizzo: XXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX xx 0
Comune: CAVRIANA
Posti/Trattamenti autorizzati: 26
Posti/Trattamenti accreditati: 26
Posti/Trattamenti a contratto: 26
Accreditamento: DELIBERA REGIONALE n. 15562 del 12/12/2003
Premesso che:
· la ATS, ai sensi della programmazione regionale, si avvale del soggetto gestore per le unità d'offerta sociosanitarie sopra elencate;
· il soggetto gestore mette a disposizione ed a contratto della ATS i suddetti posti o prestazioni accreditati che verranno remunerati secondo le tariffe regionali vigenti e le modalità stabilite dal presente contratto;
Si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1. Oggetto del contratto
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto che definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte del soggetto gestore in relazione all'esercizio della unità d'offerta di cui in premessa, con oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale, secondo le tariffe stabilite da Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell'utente, ai sensi della vigente normativa.
Le parti danno atto che per quanto concernente la/le specifica/che tipologia/e d'unità d'offerta oggetto del presente contratto, ed alle prestazioni ivi erogate, si applicano, per quanto di specifica attinenza alla/e relativa/e tipologia/e, le ulteriori indicazioni e determinazioni contenute nella D.G.R. n. X/DGR 7600 del 20/12/2017.
Come previsto dal comma 6 art. 15 l.r. 33/09 così come modificato dalla l.r. 23/15 all'art. 1, comma1, lettera u, la conclusione degli accordi contrattuali, regolata dal sistema regionale di valutazione delle performances, è subordinata all'accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e all'osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione, sia per le strutture pubbliche sia per quelle private convenzionate.
ARTICOLO 2. Obblighi del soggetto gestore
Il soggetto gestore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di conoscere e si impegna ad applicare le norme generali statali e regionali e quelle specifiche della/delle unità d'offerta oggetto del presente contratto.
Il soggetto gestore si impegna inoltre a:
a. concorrere al rispetto ed all'attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. n. 33/2009 e s.m.i. a carico degli enti gestori accreditati ed a contratto;
b. verificare che all'atto dell'accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d'offerta gestito;
c. (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il comune di residenza degli assistiti dell'accesso all'unità d'offerta o, nei casi in cui l'accesso sia disposto d'urgenza, dell'accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest'ultima;
d. informare l'assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l'intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità; informare inoltre della possibilità di accedere all'Ufficio relazioni con il pubblico e all'Ufficio di pubblica tutela della ATS;
e. partecipare a iniziative promosse dalla ATS, dalla Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) o dagli ambiti di programmazione sociale locale, rivolte, tra l'altro, a garantire processi e percorsi per la continuità della presa in carico della persona e ad attuare l'integrazione tra la rete d'offerta sociale e quella sociosanitaria;
f. non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell'utente;
g. assistere gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale su posti accreditati e messi a contratto;
h. accettare espressamente il sistema di finanziamento, vigilanza e controllo, sanzioni, osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione Lombardia;
i. accettare espressamente il sistema di rimodulazione così come previsto nel quadro del finanziamento di FSR 2018 di cui alla DGR 7600/2017, con la possibilità di mettere a disposizione della ATS l'eventuale quota di budget, rapportata ad anno, non completamente utilizzata;
j. erogare le prestazioni in coerenza a quanto previsto in termini di appropriatezza dalle disposizioni nazionali e regionali;
k. rispettare la normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali e salute e sicurezza sul lavoro;
l. erogare le prestazioni in osservanza anche delle ulteriori indicazioni/adempimenti contenuti
nella d.g.r. n. X/DGR 7600 del 20/12/2017 e nella specifica normativa regionale pertinente, e per quanto di specifica attinenza, alla/alle relativa/e tipologia/e di unità d'offerta oggetto del presente contratto;
m. rendersi disponibile affinché le persone ospitate possano rimanere collegate con il proprio contesto familiare e sociale di riferimento, favorendo, compatibilmente con lo stato di salute degli ospiti e con l'organizzazione della Struttura, iniziative al riguardo;
n. garantire la piena applicazione della legge 4 agosto 2006 n. 248 in materia di pubblicità nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario e sociosanitario regionale;
o. per le unità d'offerta residenziali e semiresidenziali, al superamento del budget annuale di produzione, gli eventuali posti a contratto non occupati possono essere utilizzati in regime di solvenza oppure per accogliere cittadini di altre regioni, con quota sanitaria a carico delle regioni di residenza dell'assistito, dandone preventiva comunicazione alla ATS.
p. gli enti erogatori che soddisfano i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. n. 33/2013 sono tenuti agli obblighi di pubblicazione e di accesso generalizzato, limitatamente alle attività di pubblico interesse.
ARTICOLO 3. Sistema tariffario e pagamenti
La ATS è tenuta a erogare al soggetto gestore, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, le tariffe previste da Regione Lombardia, secondo le modalità fissate nel presente contratto.
La ATS anticipa mensilmente acconti pari all'85% di un dodicesimo del budget, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, oppure, in caso di nuova unità d'offerta, del budget coerente con il piano di inserimento degli ospiti. Garantisce inoltre l'erogazione del saldo trimestrale entro i successivi 60 giorni dall'avvenuto ricevimento della fattura e previo assolvimento del debito informativo di rendicontazione delle prestazioni erogate. L'avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d'offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte.
Il soggetto gestore si impegna a emettere mensilmente le fatture degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, derivanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Per il pagamento delle fatture oggetto del presente contratto si applica quanto previsto dall'art.31 c.4 e 7 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.
Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dalla ATS al termine di accertamenti condotti sulla unità d'offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ATS di sospendere l'erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l'accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l'esercizio e per l'accreditamento, delle clausole del presente contratto.
ARTICOLO 4. Utenti fuori regione
Le presenti disposizioni si applicano alle prestazioni erogate per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia. Le prestazioni erogate nei confronti di cittadini residenti in altre Regioni vengono remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ATS sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia.
Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative Regioni di residenza, che provvedono a regolamentare l'accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del Fondo Sanitario Regionale.
ARTICOLO 5. Budget
Alla unità d'offerta è assegnato il budget di risorse indicato nella/nelle allegata/e scheda/e di budget, parte integrante del presente contratto.
L'eventuale modifica dell'importo indicato nella scheda budget può essere concordata tra ATS e soggetto gestore non oltre il 30 novembre dell'anno in corso, compatibilmente con le risorse disponibili e sentita la Direzione Generale competente. A tale riguardo il soggetto gestore può inviare, entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno in corso, l'eventuale segnalazione dell'esigenza di modificare il budget alla ATS.
Al raggiungimento della soglia di budget indicata non sarà riconosciuta alcuna ulteriore remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, fatte salve le prestazioni extra-budget per utenza non tipica.
L'esaurimento del budget non costituisce motivo valido per l'incremento delle rette a carico dell'utenza.
ARTICOLO 6. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni
Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. La ATS non procede alla remunerazione delle prestazioni non correttamente rendicontate.
La ATS, nell'ambito dell'attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l'aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociosanitari, in conformità alle disposizioni vigenti.
ARTICOLO 7. Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Mantova.
ARTICOLO 8. Durata
Il presente contratto ha validità dal 01/05/2018 sino al 31/12/2018.
ARTICOLO 9. Vigilanza della ATS sugli adempimenti contrattuali
Compete alla ATS la vigilanza sull'applicazione dei contenuti del presente contratto e relativi adempimenti. In caso di inosservanza delle clausole, ove ciò non costituisca causa di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il soggetto gestore è sanzionato con una penale di euro tremila.
ARTICOLO 10. Recepimento di normative regionali
Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute normative regionali, il cui contenuto deve essere formalmente reso
noto dalla ATS al soggetto gestore, con la chiara indicazione dei termini relativi alle diverse eventuali obbligazioni.
ARTICOLO 11. Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto
Il soggetto gestore prende atto che tutti i contratti e gli atti tra privati, che hanno ad oggetto trasferimenti di unità d'offerta o, comunque, il subentro di un altro gestore nella titolarità e/o nella gestione dell'unità d'offerta, quali, a titolo esemplificativo, cessione o affitto dell'unità d'offerta, scorporo, scissione o fusione per incorporazione o mediante costituzione di altro soggetto, ad eccezione della sola modificazione della persona del legale rappresentante o dell'amministratore del soggetto gestore e della trasformazione di una società (es. da società di capitali a società di persona o viceversa), non hanno effetto nei confronti della Regione e della ATS sino al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento.
Il soggetto gestore prende atto che in tutti i casi di subentro di un nuovo soggetto nella titolarità o nella gestione dell'unità di offerta, il gestore subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.
Il soggetto gestore si impegna, tramite l'inserimento di apposita clausola negoziale, a subordinare l'efficacia dei contratti e degli atti previsti al comma 1 del presente articolo, al perfezionamento del provvedimento di voltura dell'accreditamento, che avviene con la modifica del registro informatizzato delle unità d'offerta sociosanitarie accreditate, da parte della Regione.
Il provvedimento di accreditamento e il presente contratto resteranno efficaci sino al giorno in cui sarà perfezionata la voltura dell'accreditamento a favore del soggetto subentrante e l'ATS avrà sottoscritto con quest'ultimo un nuovo contratto, anche nei termini di relativo atto di subentro nel contratto in essere.
La stipula dei contratti e degli atti tra privati, indicati al comma 1, in assenza della clausola di cui al comma 3, costituisce grave inadempimento contrattuale che comporta a carico del soggetto gestore il pagamento di una penale di importo pari al 3% del budget negoziato, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto della ATS di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute al soggetto gestore in virtù del contratto.
In presenza dell'inadempimento di cui al comma 5, il contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., e potrà essere disposta la revoca dell'accreditamento.
ARTICOLO 12. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura o da altro organo certificatore, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui al D.lgs. 159/2011 s.m.i.
Il presente contratto è altresì risolto immediatamente e automaticamente a seguito di provvedimento che dispone la revoca o la decadenza dall'accreditamento.
ARTICOLO 13. Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla normativa di settore.
Letto, confermato, datato e sottoscritto digitalmente. Mantova, 31/05/2018
Il Direttore del Dipartimento PAAPSS della ATS Val Padana
XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX
Il Legale Rappresentante
del Soggetto Gestore (o suo delegato)
XXXXXXX XXXXX
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.