Contract
CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE E | ||
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE | ||
- premesso che le Università sono centri primari della ricerca scientifica nazionale e che è | ||
compito delle Università elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, | ||
anche promuovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari di ricerca | ||
finanziati, in tutto o in parte, dallo Stato o da Organi preposti al finanziamento pubblico della | ||
ricerca; | ||
- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare | ||
promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, | ||
subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo | ||
tecnologico pertinenti all'attività in tali settori; | ||
- premesso che, in base all'art. 3 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per | ||
assolvere ai propri fini istituzionali si avvale anche di personale universitario associato alle | ||
proprie attività di ricerca; | ||
- considerato che le attività delle Università nel campo della fisica nucleare, subnucleare, | ||
astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico | ||
pertinenti all'attività in tali settori, sono svolte prevalentemente presso i Dipartimenti dove | ||
hanno sede le Sezioni dell'INFN; | ||
- riconosciuto, da parte delle Università e dell'INFN, l'interesse della presenza delle Sezioni | ||
INFN nell'ambito dei Dipartimenti, al fine di assicurare alle attività universitarie l'alto | ||
contributo della ricerca scientifica avanzata svolta dall'INFN, e di favorire il loro | ||
coordinamento con le attività dei Dipartimenti presso cui hanno sede; | ||
- tenuto conto che l'INFN si impegna a mantenere al più elevato livello scientifico e tecnico le | ||
proprie Sezioni, compatibilmente con i mezzi finanziari a propria disposizione, promuovendo | ||
lo sviluppo delle attrezzature e garantendone l'efficienza operativa; | ||
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- ritenuta di interesse per le Università l'attività di ricerca sperimentale e teorica nel campo | ||
della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la | ||
ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, che si svolge nel suo | ||
ambito in gran parte con i mezzi messi a disposizione dall'INFN per l'attuazione di ricerche | ||
presso la Sezione locale, le altre Sezioni, i Gruppi Collegati, i Laboratori Nazionali dell'INFN, | ||
il Centro Nazionale Ricerca e Sviluppo Tecnologie Informatiche e Telematiche (CNAF), il | ||
Trento Institute for Fundamental Physics and Applications (TIFPA), il Centro Nazionale di | ||
Studi Avanzati (GSSI) ed altri laboratori italiani, stranieri ed internazionali; | ||
- tenuto conto che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare intende favorire la promozione e lo | ||
sviluppo delle attività didattiche con azioni di sostegno e rafforzamento, con particolare | ||
riguardo al dottorato di ricerca, e contribuire alla preparazione di figure professionali | ||
altamente qualificate attraverso l'appoggio ai corsi di diploma e di laurea, ai corsi di | ||
perfezionamento, alle scuole di specializzazione e ai master e che tale azione avverrà sia con | ||
l'utilizzo di proprie risorse e laboratori sia con l'acquisizione di risorse su programmi | ||
nazionali, internazionali e comunitari; | ||
- premesso che l’INFN considera uno dei suoi compiti preminenti la diffusione della cultura | ||
scientifica e la formazione professionale nei settori di competenza, cui provvede altresì | ||
mediante la partecipazione di studenti universitari alle proprie attività di ricerca in ambito | ||
nazionale ed internazionale; | ||
- vista la precedente Convenzione già in atto tra l'Università di Trieste e l'Istituto Nazionale di | ||
Fisica Nucleare, che viene sostituita e aggiornata dalla presente Convenzione; | ||
- visto il D.P.R. n. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la Legge n. | ||
240/2010; | ||
TRA | ||
l’Università degli studi di Trieste di seguito denominata Università C.F.80013890324, | ||
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rappresentata dal Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Trieste il 9 ottobre 1955, | ||
domiciliato per la carica presso Trieste, Xxxxxxxx Xxxxxx 0, autorizzato alla sottoscrizione del | ||
presente atto previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24/11/2017 | ||
E | ||
l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con sede legale in Frascati, Via Xxxxxx Xxxxx n. 40, | ||
C.F. 84001850589, nel prosieguo detto anche “INFN”, in persona del Suo Presidente Xxxx. | ||
Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 12 gennaio 1952, domiciliato per la carica presso la sede | ||
legale dell’Istituto e a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 11228 del | ||
27/11/2009 | ||
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: | ||
FINALITA’ | ||
ART. 1 | ||
1.1 - L'Università ospita la Sezione di Trieste dell'INFN (nel seguito detta Sezione) presso il | ||
proprio Dipartimento di Fisica (nel seguito detto Dipartimento), per le finalità e con le | ||
modalità previste dalla presente Convenzione, di cui le premesse che precedono sono parte | ||
integrante. | ||
ESECUZIONE | ||
ART. 2 | ||
2.1 - L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'Università al | ||
Direttore del Dipartimento, per quanto riguarda l'INFN al Direttore della Sezione. | ||
2.2 – I soggetti di cui al precedente comma 1 procederanno d’intesa a verifiche periodiche | ||
sullo stato di attuazione della presente Convenzione, dandone comunicazione ai rispettivi | ||
Organi Direttivi. | ||
RICERCA | ||
ART. 3 | ||
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3.1 - I programmi annuali di ricerca della Sezione sono approvati e finanziati dagli Organi | ||
Direttivi dell'INFN, sentito il Direttore del Dipartimento in ordine alla disponibilità di | ||
personale, di attrezzature e di locali secondo quanto previsto ai successivi artt. 5 e 6. La | ||
responsabilità della loro attuazione è affidata al Direttore della Sezione. | ||
ART. 4 | ||
4.1 - Il Direttore della Sezione comunica annualmente al Direttore del Dipartimento i | ||
programmi di ricerca approvati e finanziati dall’INFN che si svolgeranno nell’ambito del | ||
Dipartimento. | ||
4.2 - Qualora il Dipartimento o l'Università decidano di attuare piani di ricerca e di | ||
organizzare laboratori o centri, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali dell'INFN, | ||
con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne comunicazione alla Sezione, nel | ||
quadro della presente Convenzione, e a consultarsi per eventuali realizzazioni comuni. | ||
4.3 – Qualora l’INFN o la Sezione decidano di attuare piani di ricerca e di organizzare | ||
laboratori o centri nell’area di Trieste, per svolgere attività attinenti ai fini istituzionali | ||
dell’Università di Trieste con personale e finanziamenti propri, si impegnano a darne | ||
comunicazione all’Università nel quadro della presente Convenzione ed a consultarsi per | ||
eventuali realizzazioni comuni. | ||
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE E TECNICHE, SERVIZI E LOCALI | ||
ART. 5 | ||
5.1 - L'INFN, per favorire lo svolgimento dell'attività di ricerca, consente al Dipartimento, | ||
previo accordo col Direttore della Sezione e compatibilmente con le proprie esigenze di | ||
ricerca, l'uso gratuito delle proprie attrezzature scientifiche e tecniche, e dei propri servizi | ||
tecnici locali e nazionali. | ||
5.2 - Il Direttore del Dipartimento, compatibilmente con le esigenze didattiche e di ricerca del | ||
Dipartimento, consente alla Sezione l'uso di attrezzature scientifiche e tecniche, di servizi | ||
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tecnici, di arredi, di impianti e di locali del Dipartimento stesso. | ||
5.3 - L'utilizzo, da parte della Sezione e del Dipartimento, di quanto previsto ai commi | ||
precedenti è regolato dai successivi articoli. | ||
5.4 - Le attrezzature scientifiche e tecniche ed i servizi tecnici dell'INFN messi a disposizione | ||
del Dipartimento sono indicati nell'Allegato n. 1. | ||
5.5 - Le attrezzature scientifiche e tecniche, i servizi tecnici, gli arredi e gli impianti del | ||
Dipartimento messi a disposizione dell'INFN sono indicati nell'Allegato n. 2. | ||
5.6 - Eventuali variazioni agli Allegati n. 1 e n. 2 saranno adottate in conformità alle esigenze | ||
della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori. | ||
5.7 - Ove nello sviluppo dei propri programmi l'INFN ritenesse opportuna la installazione | ||
presso l'Università di nuovi importanti mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo | ||
tecnico-scientifico, le Parti si consulteranno in vista di una eventuale realizzazione comune | ||
delle nuove iniziative. | ||
5.8 - Qualora si ravvisasse l'opportunità di estendere la collaborazione oggetto della presente | ||
Convenzione con altri Dipartimenti dell'Università, le Parti si consulteranno in ordine alla | ||
stipulazione di uno specifico Protocollo Aggiuntivo. | ||
5.9 - L'Università cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, | ||
degli impianti generali, dei servizi ad essi attinenti e degli arredi del Dipartimento messi a | ||
disposizione della Sezione. | ||
5.10 - Gli obblighi relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, | ||
necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza dei locali e degli edifici, | ||
nonché delle infrastrutture e relativi impianti, assegnati in uso all'INFN, restano a carico | ||
dell'Università, in quanto tenuta alla loro manutenzione. | ||
Gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 relativamente ai predetti interventi si ritengono assolti | ||
da parte del Direttore della Sezione con la richiesta del loro adempimento all'Università | ||
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competente (D.Lgs. n. 81/08 art. 18, comma 3 ed eventuali successive modificazioni). | ||
Ferme restando le responsabilità di cui ai punti precedenti, laddove le Parti ravvisino | ||
l'interesse reciproco a procedere nell'assolvimento degli adempimenti di cui al presente | ||
comma attraverso azioni congiunte, potranno stabilire le modalità di intervento mediante | ||
Accordi specifici, anche secondo le indicazioni riportate al punto 11.7. | ||
5.11- L'Università, fatto salvo l'ottenimento delle richieste autorizzazioni di legge, consente | ||
all'INFN, che se ne farà carico finanziariamente, previa autorizzazione del competente ufficio | ||
tecnico e previo accordo tra il Direttore del Dipartimento e il Direttore della Sezione, di | ||
effettuare modifiche, anche a richiesta del Direttore del Dipartimento, di destinazione d’uso | ||
e/o interventi di ristrutturazione dei locali, di realizzazioni e modificazione degli impianti e | ||
degli arredi messi a disposizione della Sezione, per la migliore utilizzazione ai fini | ||
dell’attività di ricerca. | ||
L'INFN è in tal caso responsabile per gli aspetti di sicurezza relativi alla fase di realizzazione | ||
dei suddetti interventi nei luoghi di lavoro e relativi impianti ed è tenuto, alla fine dei lavori, | ||
alla consegna all'Università delle necessarie dichiarazioni e certificazioni di conformità degli | ||
impianti, dei certificati di collaudo e delle ulteriori documentazioni prescritte dalle vigenti | ||
normative. | ||
ART. 6 | ||
6.1 - Il Dipartimento consente alla Sezione, a norma del precedente art. 5, l'uso dei locali | ||
indicati nell'Allegato n. 3. | ||
6.2 - Eventuali variazioni all'Allegato n. 3 saranno adottate in conformità alle esigenze della | ||
Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori. | ||
6.3 - L'Università garantisce la copertura assicurativa per il rischio di incendio per i locali di | ||
cui all'allegato n. 3. L'INFN garantisce la copertura assicurativa per i rischi di incendio o furto | ||
dei propri beni, nonché la copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile e la | ||
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copertura infortuni di tutto il proprio personale nonché di tutto il personale che, a qualunque | ||
titolo, collabora alle attività di ricerca dell’Istituto. | ||
6.4 – Il Direttore della Sezione provvede, sentito il Direttore del Dipartimento, a disciplinare | ||
le modalità di accesso ai locali assegnati in uso all’INFN. | ||
6.5 - Il Direttore della Sezione e il Direttore del Dipartimento determineranno altresì, d’intesa, | ||
le modalità di accesso alle aree, nonché alle officine e ai Laboratori, comuni. | ||
CONTRIBUTI ECONOMICI | ||
ART. 7 | ||
7.1 - Il Dipartimento mette a disposizione dell'INFN i servizi e le utenze di cui agli Allegati n. | ||
5 e n. 6. Eventuali variazioni agli Allegati n. 5 e n. 6 saranno adottate in conformità alle | ||
esigenze della Sezione e del Dipartimento previo accordo tra i Direttori. | ||
7.2 - L'INFN verserà al Dipartimento: | ||
a) il rimborso delle spese telefoniche effettuate nell'interesse e per conto dell'INFN, a | ||
presentazione dei documenti di spesa; | ||
b) il rimborso secondo le tariffe in uso per i gruppi di ricerca universitari della spesa di | ||
utilizzazione dei mezzi di calcolo interamente di proprietà dell'Università; | ||
c) il rimborso delle spese per l'uso di fotocopiatrici dell'Università, in base alle copie | ||
effettuate; | ||
d) il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di sorgenti di radiazioni il cui acquisto sia | ||
stato formalmente e preventivamente autorizzato dal Direttore della Sezione; | ||
e) il rimborso delle eventuali spese, formalmente e preventivamente autorizzate dal | ||
Direttore della Sezione, sostenute per lo smaltimento di rifiuti radioattivi, speciali, non | ||
pericolosi, speciali pericolosi, da effettuarsi secondo le vigenti norme in materia; | ||
f) un contributo annuo di Euro 10.400,00- per la biblioteca; tale contributo sarà destinato | ||
all'acquisto di libri e riviste scientifiche di interesse comune nonché all’accesso del personale | ||
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della Sezione alle banche dati bibliografici, ai periodici elettronici ed ai loro archivi storici le | ||
cui licenze siano acquisite dal Dipartimento o dal Sistema Bibliotecario di Ateneo; | ||
g) un contributo annuo di Euro 5.200,00- per la utilizzazione dei restanti servizi ed utenze | ||
di cui agli Allegati n. 5 e n. 6 e per adempimenti comuni in materia di igiene e sicurezza, così | ||
come evidenziati nei documenti redatti ai sensi degli articoli 17 e 28 del D. Lgs. 81/08 e loro | ||
successive modifiche ed integrazioni; | ||
h) un contributo aggiuntivo per il cofinanziamento di eventuali programmi di ricerca di | ||
rilevante interesse nazionale, coinvolgenti personale universitario associato, ai sensi del | ||
successivo art. 10, con incarico di ricerca, proposti dall'Università ex legge n. 537/93 e sue | ||
successive modificazioni ed integrazioni; | ||
i) un contributo annuo per il finanziamento o il cofinanziamento di borse di dottorato | ||
aggiuntive, il cui numero sarà determinato in base a quanto disposto dal successivo art. 8.1 e | ||
che sarà regolato nel dettaglio da necessari accordi separati tra il Direttore del Dipartimento e | ||
il Direttore della Sezione, rispondenti alla normativa al momento vigente; | ||
l) un contributo annuo per il cofinanziamento, in misura non superiore al 50%, degli | ||
assegni per la collaborazione ad attività di ricerca ex art. 22, L. n. 240/10 (nel seguito detti | ||
assegni di ricerca) di durata pari a due anni che l’Università deliberi annualmente in settori di | ||
interesse INFN. | ||
7.3 - I rimborsi e i contributi di cui al presente articolo non potranno comunque superare | ||
l'importo annuo iscritto nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio di previsione dell'INFN. | ||
ART. 8 | ||
8.1 – L’importo dei contributi di cui al precedente art. 7.2, lett. i) e l), ivi inclusi eventuali | ||
adeguamenti previsti per legge, è determinato annualmente dagli Organi Direttivi dell’INFN e | ||
comunicato dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento e non comprende | ||
eventuali oneri di attivazione, accesso o frequenza ai corsi di dottorato o degli assegni di | ||
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ricerca di cui, in tal caso, si farà carico il Dipartimento. | ||
8.2 - Gli importi versati e relativi a borse di dottorato o ad assegni di ricerca non attivati o | ||
comunque non erogati in tutto o in parte, saranno restituiti all’INFN o detratti dall’importo da | ||
versare nell’anno successivo, a scelta dell’INFN medesimo. | ||
8.3 – L’INFN assicura, in ogni caso, la copertura delle borse di dottorato e, pro quota, degli | ||
assegni di ricerca attivati ai sensi del presente articolo, anche successivamente alla scadenza | ||
della presente Convenzione. | ||
8.4 – Le Parti procederanno annualmente con accordi in sede locale per tutti gli aspetti relativi | ||
agli assegni di ricerca e alle borse di dottorato attivati con il contributo finanziario dell’INFN, | ||
non espressamente previsti dalla legge o dalla presente Convenzione. | ||
PERSONALE | ||
ART. 9 | ||
9.1 - L'Università prende atto che l'INFN svolge i propri programmi utilizzando personale | ||
proprio o personale dipendente da altri Enti comandato presso la Sezione. | ||
9.2 - La lista del personale di cui al presente articolo, e ogni sua variazione, è trasmessa, ove | ||
previsto, dal Direttore della Sezione al Direttore del Dipartimento. | ||
9.3 - L’Università permette l’accesso alla sede Universitaria del personale INFN con le stesse | ||
regole in vigore per il personale universitario. | ||
ART. 10 | ||
10.1 - Considerato che i programmi di ricerca dell'INFN possono essere di grande interesse | ||
per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca del personale universitario del | ||
Dipartimento e della attività didattica afferente al Dipartimento, l'INFN potrà, col consenso | ||
dell'interessato e previo parere favorevole del Dipartimento, assegnare annualmente al | ||
suddetto personale incarichi gratuiti di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica e | ||
tecnologica alle proprie attività di ricerca secondo le modalità di cui al vigente Regolamento | ||
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INFN, che disciplina altresì il diritto del personale universitario a partecipare alla | ||
programmazione delle attività di ricerca dell’Istituto e a far parte dell’elettorato attivo e | ||
passivo negli Organi dell'INFN. | ||
10.2 - L'espletamento degli incarichi di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica e | ||
tecnologica, deve essere compatibile col pieno adempimento da parte degli interessati dei | ||
propri doveri nei confronti dell'Università, nel rispetto delle vigenti disposizioni, salvo | ||
eventuale esonero dai carichi didattici secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento | ||
universitario. | ||
10.3 – Gli incarichi di cui ai precedenti commi potranno essere assegnati anche a personale | ||
universitario in quiescenza, secondo modalità previste dalla normativa dell’Ateneo e dal | ||
vigente Regolamento dell’INFN che, al riguardo, prende atto che l’Università non assume | ||
alcun impegno per le risorse ed i locali necessari all’espletamento degli incarichi stessi. | ||
10.4 - L’INFN prevede che il proprio personale, nel rispetto delle specifiche norme dei CCNL | ||
vigenti e su richiesta dell'interessato, possa collaborare all’attività didattica e scientifica | ||
dell’Università, nelle forme richiamate dalla legge n. 240/2010, dal D.Lgs. n. 19/99 e dal | ||
D.Lgs. n. 381/99 e loro successive modificazioni ed integrazioni. | ||
10.5 - Il Dipartimento può utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, personale della | ||
Sezione a supporto della propria attività scientifica e didattica, previa comunicazione al | ||
Direttore della Sezione e con il consenso dell’interessato. | ||
10.6 – Il personale di ricerca dell’INFN, nell’ambito della propria attività istituzionale e nel | ||
rispetto delle disposizioni in materia, può tenere insegnamenti gratuiti o retribuiti presso | ||
l’Università e può far parte delle relative commissioni per gli esami di profitto e laurea, di | ||
specializzazione e di dottorato, nonché far parte dei consigli di dottorato, delle commissioni di | ||
ammissione al dottorato e dei concorsi per assegni di ricerca secondo le norme previste dai | ||
regolamenti di Ateneo. | ||
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L’Università e l’INFN possono convenzionarsi per organizzare corsi di formazione | ||
permanente e/o ricorrente post-universitaria o nell’ambito della formazione integrata | ||
superiore. | ||
10.7 – Le Parti si impegnano reciprocamente a collaborare per consentire ai professori e | ||
ricercatori dell’Università di svolgere la loro attività presso l’INFN e ai ricercatori dell’INFN | ||
di svolgere la loro attività presso l’Università, sulla base di apposite Convenzioni redatte ai | ||
sensi del D.M. 27/11/2012 e successive modifiche e integrazioni. | ||
10.8 – Ciascuna Parte può consentire la partecipazione di personale dell’altra a corsi di | ||
formazione attivati per il proprio personale e da svolgersi presso la propria Struttura, | ||
comunicando all’altra i corsi che si svolgeranno e il numero di posti eventualmente | ||
disponibili. Resta inteso che la Parte ospite sostiene i costi relativi alla partecipazione del | ||
proprio personale. | ||
DATORI DI LAVORO E IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO | ||
ART. 11 | ||
11.1 - L'INFN individua nel Direttore della Sezione il datore di lavoro cui competono gli | ||
obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/08, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla | ||
normativa in tema di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. | ||
Parimenti l'Università individua il datore di lavoro nella persona del Magnifico Rettore. | ||
I datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, anche tramite i rispettivi responsabili dei servizi | ||
di prevenzione e protezione, si scambiano reciproche informazioni sui contenuti riportati nei | ||
rispettivi documenti di sicurezza redatti a conclusione della valutazione dei rischi (D.Lgs. n. | ||
81/08 art. 17, comma 1, lett. a e successive modifiche ed integrazioni), emanando per l’effetto | ||
gli atti di rispettiva competenza. | ||
11.2 - Per le attività di ricerca svolte in comune nell'ambito della presente Convenzione, i due | ||
datori di lavoro, mediante scambio di corrispondenza, provvederanno ad individuare, prima | ||
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dell'inizio delle attività, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e | ||
successive modifiche ed integrazioni. | ||
11.3 - Per Il personale universitario del Dipartimento associato all’attività di ricerca | ||
dell’INFN con incarico di ricerca, di associazione e di collaborazione tecnica e tecnologica, ai | ||
sensi del precedente art. 10, gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti impongono | ||
in materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione e addestramento e sorveglianza | ||
sanitaria al datore di lavoro verranno assicurati dall’Università anche per le attività svolte | ||
presso Strutture dell’INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell’INFN. | ||
Relativamente al predetto personale, l’Università si impegna a trasmettere all’INFN la | ||
documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione, copia dei giudizi di idoneità | ||
espressi dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti | ||
disposizioni. L’INFN, relativamente al predetto personale, si impegna a trasmettere | ||
all’Università tutte le informazioni necessarie per l’applicazione e il rispetto della normativa | ||
in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. | ||
Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del | ||
predetto personale sono a carico dell’Università. | ||
Per il personale dell’INFN associato all’attività di ricerca del Dipartimento, ai sensi del | ||
precedente art. 10, gli adempimenti che le disposizioni legislative vigenti impongono in | ||
materia di valutazione dei rischi, formazione, informazione, addestramento e sorveglianza | ||
sanitaria al datore di lavoro verranno assicurati dall’INFN anche per le attività svolte presso | ||
Dipartimenti o Strutture dell’Università, o presso sedi diverse con spese di missione a carico | ||
del Dipartimento. | ||
Relativamente al predetto personale, l’INFN si impegna a trasmettere all’Università la | ||
documentazione di legge (certificazione di avvenuta formazione copia dei giudizi di idoneità | ||
espressi dal medico competente, etc.) che verrà richiesta al fine di ottemperare alle vigenti | ||
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disposizioni. L’Università, relativamente al predetto personale, si impegna a trasmettere | ||
all’INFN tutte le informazioni necessarie per l’applicazione e il rispetto della normativa in | ||
tema di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. | ||
Resta comunque inteso che eventuali oneri assicurativi obbligatori per legge a favore del | ||
predetto personale sono a carico dell’INFN. | ||
11.4 - Per quanto riguarda le attività con rischio da radiazioni ionizzanti, l'INFN assicura per | ||
il personale universitario del Dipartimento avente i requisiti di cui all'art. 3 dello Statuto | ||
dell'INFN gli adempimenti che il D.Lgs. n. 230/95 e sue successive modificazioni ed | ||
integrazioni pone a carico del datore di lavoro, limitatamente alle attività svolte presso | ||
Strutture dell'INFN o presso sedi diverse con spese di missione a carico dell'INFN. | ||
Per il personale universitario di cui sopra impegnato in attività proprie dei lavoratori esposti | ||
anche per conto dell'Università, sarà cura dell'Università stessa concordare con l'INFN le | ||
eventuali limitazioni da osservare allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di cui | ||
all'art. 2 lettere a) e b) e dei limiti di dose di cui all'art. 96 del D.Lgs. n. 230/95 e sue | ||
successive modifiche ed integrazioni. | ||
11.5 – I dipendenti dell’INFN, quando operano presso le strutture dell’Università, sono | ||
assimilati ai dipendenti dell’Università per quanto riguarda gli interventi in emergenza | ||
(antincendio, primo soccorso, etc.). Pertanto gli adempimenti in materia di prevenzione | ||
incendi e gestione dell’emergenza sono a carico dell’Università. | ||
I dipendenti dell’Università, quando operano presso le strutture dell’INFN, sono assimilati ai | ||
dipendenti dell’INFN per quanto riguarda gli interventi in emergenza (antincendio, primo | ||
soccorso, etc.). Pertanto gli adempimenti in materia di prevenzione incendi e gestione | ||
dell’emergenza sono a carico dell’INFN. | ||
11.6 - L'INFN è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per le | ||
macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate | ||
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nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale associato che se ne avvale è tenuto al | ||
rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di | ||
igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale. | ||
Parimenti, l'Università è responsabile della conformità alle normative di sicurezza vigenti per | ||
le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed utilizzate | ||
nell'attività di ricerca, di cui è proprietaria. Il personale INFN che se ne avvale è tenuto al | ||
rispetto delle normative e delle disposizioni regolamentari adottate in materia di sicurezza e di | ||
igiene del lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale. | ||
11.7 - Le macchine, le attrezzature, nonché i prototipi o altre strumentazioni realizzate ed | ||
utilizzate nell'attività di ricerca, di proprietà dell'INFN, messi a disposizione del personale | ||
associato in altri Dipartimenti dell'Università o utilizzati, previa autorizzazione del Direttore | ||
della Sezione, in locali non assegnati in uso alla Sezione, sono sotto la completa responsabilità | ||
dell'Università, mentre l'INFN assicura all'atto della consegna la completa conformità alle | ||
norme di sicurezza applicabili. | ||
11.8 - Laddove le Parti riconoscono che l'obiettivo comune di sicurezza possa essere più | ||
efficacemente raggiunto sulla base di azioni congiunte, il Direttore del Dipartimento e il | ||
Direttore della Sezione concordano le modalità intese a dare seguito comune a determinati | ||
adempimenti previsti dalla vigente normativa e/o dai rispettivi documenti di valutazione del | ||
rischio (ad esempio, la gestione delle emergenze e la redazione dei piani di emergenza, la | ||
designazione del personale incaricato delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei | ||
lavoratori e primo soccorso, l'attivazione di organismi di controllo e verifica previsti dai | ||
SGSS - Sistemi di Gestione sulla Sicurezza e Salute, la formazione, la gestione dei rifiuti, | ||
redazione di un unico fascicolo informativo sui rischi specifici esistenti presso il Dipartimento | ||
per ospiti e/o ditte esterne etc.) . | ||
11.9 - Per gli appalti di lavori, servizi e forniture i datori di lavoro dell'Università e dell'INFN, | ||
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anche tramite i rispettivi responsabili unici del procedimento, si scambiano reciproche | ||
informazioni anche sui contenuti riportati nel DUVRI - Documento Unico di Valutazione dei | ||
Rischi Interferenziali - emanando, in esito alle suddette valutazioni dei rischi, gli atti di | ||
rispettiva competenza. | ||
L'elaborazione del DUVRI dovrà valutare le eventuali interferenze che potrebbero derivare | ||
dalla possibile compresenza di una o più imprese con il personale di entrambe le parti. | ||
L'Università e l'INFN attiveranno modalità atte ad evitare valutazioni parziali. | ||
In particolare, in applicazione a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., il | ||
Direttore della Sezione INFN si impegna ad informare il Dipartimento in caso di affidamento | ||
di lavori a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno delle sedi universitarie. Il | ||
Dipartimento di Fisica segnalerà entro 3 giorni le eventuali interferenze che potrebbero | ||
derivare dalla possibile compresenza di altre imprese e/o con il personale di entrambe le parti | ||
e fornirà l'eventuale necessaria collaborazione per l'elaborazione del documento di | ||
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi | ||
da interferenze. | ||
L'Università si impegna ad informare il Direttore della Sezione INFN sui possibili rischi a cui | ||
potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in | ||
relazione ai lavori affidati dall'Università nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori | ||
INFN. | ||
Il Direttore della Sezione si impegna ad informare l’Università sui possibili rischi a cui | ||
potrebbero essere esposti i lavoratori e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in | ||
relazione ai lavori affidati dall’INFN nelle sedi in cui prestano servizio anche lavoratori | ||
dell’Università. | ||
ART. 12 | ||
12.1 - L'INFN e l'Università si impegnano reciprocamente a menzionare l'altra Parte in ogni | ||
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opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il | ||
concorso di una delle Parti nel quadro della presente Convenzione. | ||
Sia il personale universitario associato all’INFN che il personale INFN che svolga attività di | ||
ricerca presso l’Università, ai sensi del precedente art. 10, dovranno indicare rispettivamente | ||
sia l’appartenenza all’Università che l’associazione all’INFN e sia l’appartenenza all’INFN | ||
che l’associazione all’Università in tutte le pubblicazioni relative ad attività di ricerca | ||
nell’ambito della presente Convenzione. | ||
ARTICOLI CONCLUSIVI | ||
ART. 13 | ||
13.1 – Le Parti possono concordare, attraverso accordi specifici, la realizzazione di progetti di | ||
ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute | ||
di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati. | ||
ART. 14 | ||
14.1 – Le quote di proprietà degli eventuali risultati dall’attività intellettuale e di ricerca svolta | ||
in comune e aventi rilevanza economica, nonché dei diritti all’utilizzazione economica dei | ||
risultati medesimi, saranno determinate di volta in volta a seconda dell’apporto di ciascun | ||
Ente, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori dei risultati dell’attività inventiva, | ||
nell’ambito delle leggi e dei regolamenti vigenti. | ||
14.2 – Eventuali aspetti non contemplati specificatamente nel presente atto, inclusi quelli | ||
relativi alla proprietà intellettuale, verranno definiti da specifici accordi tra le Parti in | ||
conformità alla normativa vigente, che saranno comunque sottoposti all’approvazione degli | ||
Organi. | ||
ART. 15 | ||
15.1 – Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 le parti dichiarano di essere reciprocamente | ||
informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione alla presente | ||
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convenzione saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il | ||
raggiungimento delle finalità di cui alla convenzione, nonché per quelle previste dalla legge e | ||
dai regolamenti e connesse alla stipula della stessa. Il trattamento potrà essere effettuato sia in | ||
modo cartaceo che elettronico; la eventuale comunicazione dei dati sarà consentita ai soggetti | ||
pubblici o privati nelle sole circostanze previste dallo stesso decreto legislativo. | ||
Le Parti dichiarano inoltre di garantire reciprocamente l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del | ||
D.Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà | ||
comportare l’impossibilità di dare esecuzione alla Convenzione. | ||
Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. | ||
ART. 16 | ||
16.1 – Qualora l’attività derivante dal presente accordo possa, anche potenzialmente, | ||
comportare occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie delle Parti, | ||
l’Università e l’INFN si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata A/R | ||
all’altro contraente, per giusta causa. | ||
ART. 17 | ||
17.1 – La presente Convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione | ||
e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi di pari durata, con scambio di | ||
comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza. | ||
17.2 – I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da | ||
comunicarsi con lettera raccomandata A/R. | ||
ART. 18 | ||
18.1 – Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti | ||
risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste. | ||
ART. 19 | ||
19.1 - La presente Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi | ||
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dell’art. 15, comma 2- bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ed è esente da tasse e imposte | ||
indirette diverse da quelle sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 1 commi 353 e 354 della L. | ||
23.12.2005 n. 266. | ||
FIRMA** FIRMA** | ||
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Università degli Studi di Trieste | ||
Il Presidente Il Rettore | ||
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx | ||
*La data di stipula coincide con la data di apposizione dell’ultima firma digitale. | ||
** Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del | ||
D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. | ||
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ALLEGATI CONVENZIONE | ||
Allegato n. 1 | ||
Attrezzature scientifiche e tecniche, servizi tecnici ed arredi dell'INFN messi a | ||
disposizione del Dipartimento di Fisica: | ||
a) Accesso al servizio di officina e progettazione meccanica | ||
b) Strumentazione elettronica | ||
c) Attrezzature di calcolo e reti | ||
d) Accesso alle reti informatiche gestite dall'INFN | ||
e) Accesso ai centri di ricerca ed ai servizi tecnici nazionali dell'INFN | ||
f) Fotocopiatrice e stampante multifunzione | ||
Allegato n. 2 | ||
Attrezzature scientifiche e tecniche, servizi tecnici, arredi ed impianti del Dipartimento | ||
di Fisica messi a disposizione dell'INFN: | ||
a) Macchine utensili in dotazione all'officina meccanica | ||
b) Strumentazione elettronica | ||
c) Arredi di locali | ||
d) Servizio di teleconferenze | ||
e) Armadio schermato per custodia sorgenti radioattive | ||
Allegato n. 3 | ||
Locali del Dipartimento di Fisica messi a disposizione dell'INFN: | ||
a) Direzione (AF0101A034, st. 106) | ||
b) Segreteria di Direzione (AF0101A036, st. 108; AF0101A032, st.104) | ||
c) Laboratorio Radioprotezione (AF0101A043, st. 111) | ||
d) Laboratori di Ricerca (AF0102A013+AF0102A014, st. 226; AF0102A010+ | ||
AF0102A011; st. 225; AF01SIA008, st. 224) | ||
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e) Sala macchine calcolo (AF01AMA004, st. T32) | ||
f) Laboratorio Progettazione e Officina Meccanica (AF01SIA013, S11; AF01SIA012, S10; | ||
AF01SIA021+AF01SIA011, S07 e S09; AF01SIA009, S08; AF01SIA008, S06) | ||
g) Magazzini (AF01ITA004, S04; AF01ITA012, C07; AF01ITA013, C08) | ||
h) Archivio (AF01ITA019, C14) | ||
i) Studi per ricercatori | ||
Allegato n. 4 | ||
Locali dei Laboratori dell’INFN presso l’Area di Ricerca messi a disposizione del | ||
Dipartimento di Fisica: | ||
a) Accesso ed utilizzo dei Laboratori da parte del personale del Dipartimento | ||
b) Studi per ricercatori, assegnisti e dottorandi | ||
Allegato n. 5 | ||
Servizi del Dipartimento di Fisica messi a disposizione dell'INFN: | ||
a) Biblioteca | ||
b) Pulizia locali | ||
c) Servizio di vigilanza e portineria (nelle ore di funzionamento del Dipartimento) | ||
Servizi del Dipartimento di Fisica c/o la sede di Miramare (Strada Costiera, 11 – 34014 | ||
Trieste) messi a disposizione dell'INFN: | ||
a) Biblioteca | ||
b) Pulizia locali | ||
c) Servizio postale, telefonico e corriere espresso | ||
Allegato n. 6 | ||
Utenze e servizi del Dipartimento di Fisica e del Dipartimento di Fisica c/o la sede di | ||
Miramare (Strada Costiera, 11 – 34014 Trieste) messi a disposizione dell'INFN: | ||
a) Energia elettrica | ||
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b) Riscaldamento e condizionamento | ||
c) Acqua e gas | ||
d) Impianti telefonici | ||
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