ART. 1
delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI
per i beni culturali ecclesiastici
ART. 1
Destinazione dei contributi
1. I contributi finanziari per interventi a favore dei beni culturali ecclesiastici sono erogati dalla CEI agli Ordinari diocesani soltanto con riferimento agli edifici di proprietà dei seguenti enti: diocesi, ab- bazia e prelatura territoriale, chiesa cattedrale, capitolo, parrocchia, seminario, ente chiesa, santuario e altri enti, dei quali sia provata la stabile funzione sostitutiva o sussidiaria della diocesi o della parroc- chia.
2. Agli istituti di vita consacrata e alle società di vita apostolica che siano civilmente riconosciuti possono essere erogati contributi per le iniziative di cui all’art. 1, n. 3, lett. c), limitatamente agli archivi gene- ralizi e provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza, che siano aperti al pubblico.
3. Per quanto riguarda le opere di restauro e consolidamento stati- co di edifici di culto, fermo restando che per ogni edificio o complesso monumentale può essere concesso un unico contributo, sono ammessi a contributo anche interventi non ancora iniziati su parti ben definite di progetti generali di cui già sia avviata la realizzazione.
ART. 2
Spesa massima ammessa a contributo
1. Per le iniziative di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Di- sposizioni non sono prefissati limiti di spesa.
2. La spesa minima e la spesa massima ammesse a contributo per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, di cui all’art. 1, comma 3, lett. d) delle Disposizioni, sono stabilite rispettivamente in € 105.000,00 e in € 600.000,00.
3. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro e il con- solidamento statico di edifici di culto, di cui all’art. 1, comma 3, lett. e) delle Disposizioni, è stabilita in € 600.000,00; non sono ammesse a con- tributo opere il cui costo totale è inferiore a € 36.000,00.
4. La spesa massima ammessa a contributo per il restauro di orga- ni a canne, di cui all’art. 1, comma 3, lett. f) delle Disposizioni, è stabi- lita in € 250.000,00.
ART. 3
Ammontare dei contributi
1. I contributi della CEI per i beni culturali sono concessi negli im- porti seguenti:
a) per l’inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici:
€ 1.291,00 per ogni ente; per l’acquisto di apparecchiature informa- tiche: € 7.747,00 per ogni diocesi; per il censimento informatizzato dei beni architettonici limitatamente agli edifici di culto: € 40,00 per edificio censito;
b) per l’installazione di impianti di sicurezza - antifurto: nella misura non superiore a € 19.000,00 per ciascuna diocesi ogni anno;
c) per la conservazione e la consultazione di archivi e biblioteche dio- cesani e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, nonché di archivi e biblioteche appartenenti a istituti di vita consacrata e a società di vita apostolica: € 13.000,00 per ente ogni anno;
d) per l’acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia: un contri- buto non superiore al 30% della spesa ammissibile;
e) per edifici di culto che hanno interesse storico-artistico, esclusi gli edi- fici di autori viventi o la cui realizzazione non risalga a oltre cin- quant’anni e gli edifici di autori deceduti costruiti da oltre cin- quant’anni, per i quali le competenti Soprintendenze hanno esplicita- mente escluso ogni interesse storico-artistico: per interventi di re- stauro e di consolidamento statico un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per interventi di adeguamento e di ri- strutturazione delle pertinenze un contributo non superiore al 50% della spesa ammissibile; per la messa a norma dell’impianto elettrico e di riscaldamento un contributo non superiore al 50% della spesa am- missibile;
f) per il restauro di organi a canne: un contributo non superiore al 30% della spesa ammissibile, fino a un massimo di tre interventi per diocesi;
g) i contributi a favore di iniziative aventi come scopo la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Epi- scopale regionale mediante volontari associati: nella misura non superiore a € 15.500,00 per ciascuna diocesi;
h) i contributi a favore delle iniziative di livello nazionale promosse dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI: nella misura non superiore a € 520.000,00.
2. In ogni caso il contributo non potrà superare l’importo netto del- la somma non coperta dall’ammontare complessivo dei contributi pub- blici.
ART. 4
Formulazione dei progetti in sede diocesana
1. I progetti per la conservazione dei beni culturali nascono in se- de diocesana dalla convergenza e dal dialogo tra l’ente interessato, l’in- caricato diocesano per i beni culturali ecclesiastici, i progettisti scelti di comune accordo e gli esperti.
2. L’istruttoria preliminare è compiuta in sede diocesana (Ufficio per i beni culturali, Commissione diocesana per l’arte sacra e i beni culturali, Ufficio amministrativo), con l’eventuale consulenza dell’in- caricato regionale in conformità alle Norme CEI promulgate il 14 giu- gno 1974 e agli Orientamenti CEI pubblicati il 9 dicembre 1992.
3. L’incarico formale di progettazione, in termini e limiti preci- si, deve essere dato per iscritto a persona o, nel caso del restauro di organi a canne, a impresa di provata competenza, dopo una pruden- te verifica del comune accordo sugli elementi essenziali dell’inter- vento.
4. Questo iter progettuale deve risultare chiaramente dalla rela- zione dell’Ordinario diocesano, che viene inviata alla CEI come pre- messa indispensabile per l’esame del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici.
ART. 5
Domande di contributo – Documentazione
1. L’Ordinario diocesano, che intende avvalersi del contributo CEI per le iniziative di cui all’art. 1, comma 3 delle Disposizioni, deve pre- sentare la richiesta esclusivamente mediante gli appositi moduli predi- sposti dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici, compilati in tutte le loro parti. La domanda e gli allegati – con la relazione vista- ta dall’incaricato regionale - sono inviati alla CEI, in unica copia, che non sarà restituita; una seconda copia viene trasmessa all’incaricato re- gionale.
2. Per quanto riguarda l’inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici, deve essere allegata all’istanza la seguente documen- tazione:
a) nel caso che l’inventario non sia ancora iniziato o sia stato iniziato ma non completato, una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:
– la proprietà dei beni da inventariare;
– il programma temporale, locale e finanziario;
– il nominativo del responsabile diocesano e del responsabile scien- tifico con le rispettive qualifiche;
– l’elenco degli operatori, compresi i fotografi, con le rispettive qua- lifiche.
b) Nel caso che l’inventario sia già stato ultimato,
– una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti la proprietà dei beni inventariati e la data di fine lavori;
– una copia del verbale di consegna alla competente Soprintenden- za, vistata dal funzionario competente della Soprintendenza stes- sa;
– una copia dell’inventario informatico per l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI.
c) Per quanto riguarda la richiesta del contributo destinato all’acqui- sto di apparecchiature informatiche, deve essere allegato all’istanza il preventivo di spesa che specifichi tipo, marca, modello e costo di ciascun componente; tale preventivo dovrà essere approvato dal Servizio Informatico della CEI, che certificherà la rispondenza ai requisiti richiesti.
In alternativa, la diocesi può acquistare le apparecchiature tramite accordi quadro in essere o da stipulare tra il Servizio Informatico
della CEI e primari produttori; in tale caso il Servizio Informatico della CEI invierà le apparecchiature medesime già configurate, in- stallate, pronte per essere utilizzate e ne garantirà la rispondenza ai requisiti richiesti.
d) Per quanto riguarda il censimento informatizzato dei beni architet- tonici, limitatamente agli edifici di culto, deve essere allegata all’i- stanza una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti:
– lo stato di avanzamento dell’inventario per i beni artistici e stori- ci;
– l’elenco degli edifici da censire, con l’indicazione dell’ente pro- prietario;
– il programma temporale del censimento, comprendente la data di consegna prevista;
– il nominativo del responsabile diocesano e del direttore scientifi- co con le rispettive qualifiche;
– l’elenco degli operatori, compresi i fotografi, il revisore e il re- sponsabile informatico con le rispettive qualifiche.
3. Per quanto riguarda la dotazione di impianti di sicurezza - anti- furto, deve essere allegata all’istanza:
– una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l’elenco degli edifici interessati, l’indicazione della proprietà e la specifica motivazione dell’intervento;
– il preventivo di spesa comprendente tipo, marca, modello, prezzi unitari e quantità dei materiali da impiegare;
– lo schema grafico dell’impianto da realizzare;
– il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell’anno finanziario precedente.
4. Per quanto riguarda la conservazione e la consultazione di ar- chivi e di biblioteche diocesani e la promozione di musei diocesani o di musei di interesse diocesano, devono essere allegati all’istanza:
– una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, da cui risulti l’elenco degli enti interessati, la dichiarazione di proprietà, il nominativo del responsabile di ciascuno di essi;
– una dichiarazione attestante l’attività svolta dall’ente interessato;
– lo statuto o il regolamento di ciascun ente;
– una relazione sulla destinazione specifica del contributo, che deve essere limitata all’attività ordinaria dell’ente;
– il rendiconto analitico relativo alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell’anno finanziario precedente.
Analoga documentazione deve essere prodotta dagli istituti di vi- ta consacrata e dalle società di vita apostolica che presentano istanza.
5. Per quanto riguarda l’acquisto di edifici di culto a scopo di sal- vaguardia, deve essere allegata all’istanza:
– una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la necessità dell’iniziativa, il rilevante interesse artistico e storico del bene, la futura destinazione del bene;
– le schede catastale, tecnica, storica;
– la documentazione fotografica a colori relativa all’edificio interessa- to all’acquisto;
– i preliminari dell’atto di compravendita con il relativo importo e le condizioni dell’acquisto;
– il piano finanziario documentato.
Per ogni esercizio finanziario può essere ammessa a finanziamento una sola domanda di contributo per ciascuna diocesi.
6. Per quanto riguarda iniziative di restauro e consolidamento sta- tico di edifici di culto, deve essere allegata all’istanza:
– una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la proprietà del bene;
– la documentazione grafica e fotografica a colori dell’immobile ogget- to dell’intervento;
– le tavole di rilievo architettonico e materico;
– una relazione storica;
– i disegni di progetto, nel numero e secondo le scale consegnati alla competente Soprintendenza o all’organo di controllo equivalente;
– la relazione tecnico-illustrativa del progetto, firmata dal progettista;
– il computo metrico estimativo delle voci ammesse a contributo con il relativo quadro economico (IVA e spese tecniche incluse) distinguen- do la parte relativa al consolidamento e restauro da quella relativa al- l’adeguamento e ristrutturazione, comprensiva degli impianti;
– il piano finanziario preventivo completo e documentato;
– copia del nulla osta rilasciato dalla competente Soprintendenza o dall’organo di controllo equivalente.
7. In relazione all’art. 1, comma 6 delle Disposizioni, le domande di contributo integrativo riguardanti il restauro e il consolidamento stati- co di edifici di culto, redatte sul modulo predisposto dall’Ufficio Nazio- nale per i beni culturali ecclesiastici, devono essere corredate dalla se- guente documentazione:
– una relazione tecnico-illustrativa, volta a dimostrare la concreta mo- tivazione del contributo integrativo;
– una documentazione grafica e fotografica a colori dell’immobile, che metta in evidenza le modifiche dell’intervento;
– il computo metrico estimativo diretto a documentare la maggior spe- sa occorrente.
8. Per quanto riguarda il restauro di organi a canne, deve essere al- legata all’istanza:
– una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, dalla quale risulti la necessità dell’intervento e la proprietà ecclesiastica dello strumento;
– la documentazione fotografica a colori dello strumento;
– la relazione sullo stato di fatto;
– la descrizione tecnica dello strumento e la relazione storica;
– la relazione tecnico-illustrativa del progetto a firma di qualificata im- presa organaria;
– il preventivo analitico di spesa riguardante gli elementi essenziali per il funzionamento dell’organo;
– il piano finanziario preventivo completo e documentato;
– copia del nulla osta della Soprintendenza o dell’organo di controllo equivalente.
9. Per quanto riguarda i contributi a sostegno di iniziative per la custodia, la tutela e la valorizzazione di edifici di culto promosse da singole diocesi, o unitariamente dalle diocesi della stessa Conferenza Episcopale regionale mediante volontari associati, deve essere allegata all’istanza:
– una relazione dell’Ordinario diocesano o dallo stesso vistata, con la descrizione delle attività che si intendono svolgere;
– l’atto costitutivo e lo statuto delle associazioni;
– l’elenco nominativo dei volontari associati;
– il nominativo e l’indirizzo del responsabile dell’associazione;
– la descrizione dettagliata dell’iniziativa per la quale si chiede il con- tributo, con il relativo preventivo analitico di spesa;
– la convenzione tra l’Ordinario diocesano e le associazioni;
– negli anni successivi al primo, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute con il contributo dell’anno finanziario pre- cedente.
ART. 6
Esame in sede CEI delle domande di contributo e della documentazione progettuale
1. Il Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici esamina i progetti presentati tenendo conto, in particolare, delle disposizioni di cui ai nn. 14-16 delle Norme CEI del 1974 e al n. 32 degli Orientamenti CEI del 1992, e propone l’en- tità del contributo.
2. I rapporti con le diocesi, sia in fase istruttoria che per eventuali integrazioni della documentazione progettuale, suggerimenti od osser- vazioni del Comitato, vengono tenuti dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici esclusivamente con l’Ordinario diocesano.
3. L’Ufficio Nazionale sottopone periodicamente alla Presidenza della CEI l’elenco dei progetti che il Comitato ha ritenuto ammissibili a contributo.
ART. 7
Decreto di assegnazione dei contributi
1. L’assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 3, lett. a), b), c) delle Disposizioni è adottata con decreto del Presidente della CEI ed è comunicata agli Ordinari diocesani interessati.
2. La proposta di assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, com- ma 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni viene comunicata dalla Segre- teria Generale della CEI agli Ordinari diocesani interessati.
3. Ottenuta la risposta dell’Ordinario con l’accettazione della pro- posta di cui al precedente paragrafo, il Presidente della CEI dispone l’assegnazione del contributo con proprio decreto.
4. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all’art. 1, comma 3, lett. d), e), f), g) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati so- no tenuti a rispondere entro il termine di tre mesi, utilizzando i modu- li di accettazione della proposta CEI predisposti dall’Ufficio Nazionale.
5. Per le pratiche riguardanti i progetti di cui all’art. 1, comma 3, lett. e), f) delle Disposizioni, gli Ordinari diocesani interessati sono te- xxxx, oltre all’accettazione della proposta CEI, all’impegno di dare ini- zio ai lavori entro otto mesi dalla data del decreto e di concluderli nei successivi tre anni.
6. La scadenza del termine senza che siano iniziati i lavori deter- mina la decadenza dell’impegno della CEI.
7. Il mancato invio alla CEI della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per l’interruzione dell’impegno assunto dalla CEI.
8. L’eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta dall’Ordina- rio diocesano almeno due mesi prima della scadenza; essa può essere concessa con decreto del Presidente della CEI.
9. I decreti di cui al presente articolo sono inviati all’Ordinario dio- cesano interessato; copia degli stessi viene inviata anche all’incaricato regionale.
ART. 8
Modalità di erogazione dei contributi
1. I contributi sono erogati dopo il decreto di assegnazione in uni- ca soluzione nei casi previsti dall’art.1, comma 3, lett. b), c), d), g).
2. Per il restauro e il consolidamento statico di edifici di culto e il restauro di organi a canne, i contributi sono erogati a domanda, da inoltrarsi alla CEI dopo il decreto di assegnazione, in due rate uguali, pari al 50% del contributo assegnato, all’inizio effettivo e al collaudo dei lavori.
3. I contributi per l’inventario informatizzato dei beni artistici e storici vengono erogati in quattro rate: all’inizio delle operazioni di in-
ventariazione: € 258,00 per ente; a effettiva consegna di un numero ri- levante di schede e loro convalida formale: € 129,00 per ente; a conse- gna della metà delle schede e loro convalida formale: € 258,00 per en- te; a consegna della seconda metà delle schede e loro convalida forma- le: € 646,00 per ente. Il saldo a consegna del totale delle schede viene integrato, in parziale e temporanea deroga al disposto dell’art. 3, com- ma 1 del presente Regolamento, con una quota forfetaria pari a € 250,00 per ente, se la consegna avviene entro il 31 dicembre 2005. I contributi per il censimento informatizzato dei beni architettonici, li- mitatamente agli edifici di culto, sono erogati in tre rate: una prima ra- ta all’approvazione del progetto, fino a un massimo di € 500,00 in rela- zione al numero di parrocchie; una seconda rata dopo la consegna del 50% delle schede degli edifici censiti e la loro convalida formale, pari a
€ 40,00 per ciascun edificio; il saldo, a conguaglio del contributo de- terminato ai sensi dell’art. 3, comma 1 del presente Regolamento, a consegna del totale delle schede.
4. I contributi sono accreditati tramite bonifico bancario su appo- sito conto corrente della diocesi richiedente, anche se destinati a favo- re di enti non soggetti alla giurisdizione del Vescovo competente per territorio.
ART. 9
Documentazione per la riscossione dei contributi
1. Alle domande di liquidazione, di cui all’articolo precedente, de- ve essere allegata la documentazione sotto elencata:
a) per la riscossione dei contributi destinati all’inventario informatiz- zato dei beni artistici e storici:
– all’inizio delle operazioni di inventariazione, una dichiarazione di inizio lavori vistata dall’incaricato regionale;
– alla seconda rata, un numero significativo di schede;
– alla terza rata, la metà delle schede;
– a conclusione delle operazioni di inventariazione, una dichiara- zione di fine lavori vistata dall’incaricato regionale; una dichiara- zione di avvenuta consegna alla competente Soprintendenza di copia dell’inventario informatico; una copia del medesimo per l’Ufficio Nazionale per i beni culturali della CEI; il rendiconto del- le spese sostenute con il contributo della CEI;
b) per la riscossione del contributo destinato all’acquisto di apparec- chiature informatiche, copia della fattura che dimostri l’avvenuto
acquisto e pagamento in corrispondenza con il preventivo approva- to dal Servizio Informatico della CEI;
c) per la riscossione dei contributi destinati al censimento informatiz- zato dei beni architettonici, limitatamente agli edifici di culto:
– all’inizio delle operazioni di schedatura, una dichiarazione di ini- zio lavori vistata dal delegato regionale;
– alla seconda rata, la metà delle schede;
– a conclusione delle operazioni di schedatura, una dichiarazione di fine lavori vistata dal delegato regionale; una copia integrale delle schede degli edifici di culto censiti per l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici; una dichiarazione della eventua- le consegna alla Soprintendenza di copia del censimento infor- matizzato;
d) per la riscossione dei contributi destinati all'acquisto di edifici di culto a scopo di salvaguardia, una copia dell'atto di acquisto, ove non sia già stata allegata;
e) per la riscossione dei contributi destinati al restauro e al consolida- mento statico di edifici di culto:
– all'inizio effettivo dei lavori, una copia della concessione comu- nale o documento equivalente; una copia del contratto di appalto con l'impresa esecutrice dei lavori; una copia del certificato di ini- zio lavori, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario diocesano e dall’incaricato regionale;
– alla conclusione dei lavori, lo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione, firmato dal direttore dei lavori e vistato dall'Ordinario diocesano e dall’incaricato regionale; il verbale di visita dell’incaricato regionale; la documentazione fotografica a colori dell’intervento eseguito;
f) per la riscossione dei contributi destinati alle iniziative riguardanti gli impianti di sicurezza - antifurto, la custodia, la tutela e la valo- rizzazione di edifici di culto promosse dalla diocesi mediante vo- lontari associati, la conservazione e la consultazione di archivi e bi- blioteche e la promozione di musei diocesani o di musei di interes- se diocesano, è sufficiente la documentazione allegata alla doman- da di contributo;
g) per la riscossione dei contributi destinati al restauro di organi a canne:
– all’inizio effettivo dei lavori, la dichiarazione di inizio lavori fir- mata dall’Ordinario diocesano e vistata dall’incaricato regionale;
– a conclusione dei lavori, la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori firmata dall’Ordinario diocesano e vistata dall’incarica- to regionale; la documentazione fotografica a colori dell’opera eseguita e la documentazione della spesa effettivamente sostenu- ta (copia delle fatture).
ART. 10
Oneri di gestione
1. Gli oneri di gestione del Comitato per la valutazione dei proget- ti, comprese le spese sostenute dagli incaricati regionali, sono a carico della quota di interessi maturati sul fondo annualmente stanziato dalla CEI.
ART. 11
Norma transitoria
Il presente Regolamento non si applica alle pratiche già avviate, al- la data di approvazione del medesimo Regolamento, presso il Servizio Nazionale per l’edilizia di culto.