PRIAMO
PRIAMO
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 139
Nota informativa per i potenziali aderenti
(depositata presso la Covip il 29/03/2016)
La presente Nota informativa si compone delle seguenti sette sezioni:
▪ Scheda sintetica
▪ Caratteristiche della forma pensionistica complementare
▪ Informazioni sull’andamento della gestione
▪ Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
▪ Documento sul regime fiscale
▪ Regolamento sulle anticipazioni
▪ Documento sulle rendite
La presente Nota informativa, redatta da XXXXXX in conformità allo schema predisposto dalla Covip, non è soggetta ad approvazione da parte della Covip medesima.
XXXXXX si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
PRIAMO
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI
Indice
A) SCHEDA SINTETICA
a.1 Elementi di identificazione di Priamo ......... pag. 1
a.2 Destinatari ......................................... pag. 1
a.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale pag. 1
a.4 La partecipazione alla forma pensionistica complementare pag. 1
a.5 Documentazione a disposizione dell’iscritto . pag. 1
a.6 Recapiti utili....................................... pag. 1
a.7 Contribuzione ..................................... pag. 2
a.8 Opzioni di investimento ......................... pag. 5
a.9 Rendimenti storici ................................ pag. 6
a.10 Costi nella fase di accumulo .................. pag. 6
a.11 Indicatore sintetico dei costi pag. 7
B) CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
b.1 Informazioni generali........................... pag. 1
Perché una pensione complementare.......... pag. 1
Lo scopo di PRIAMO ............................... pag. 1
Come si costruisce la pensione complementare pag. 1
La struttura di governo del fondo .............. pag. 1
b.2 Xxxxxx e come si versa ........................ pag. 2
Il TFR ................................................ pag. 2
Il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro pag. 2
b.3 L’investimento ed i rischi connessi.......... pag. 3
Dove si investe..................................... pag. 3
Attenzione ai rischi ............................... pag. 3
Le proposte di investimento..................... pag. 3
La tua scelta di investimento ................... pag. 5
a) come stabilire il proprio profilo di rischio pag. 5
b) le conseguenze sui rendimenti attesi ... pag. 5
c) come modificare la scelta nel tempo ... pag. 6
b.4 Le prestazioni pensionistiche................. pag. 6 Cosa determina l’importo della prestazione individuale pag. 6 Prestazione erogata in forma di rendita – pensione complementare pag. 6 Prestazione erogata in forma di capitale – liquidazione del capitale pag. 8 Cosa succede in caso di decesso ................. pag. 8
b.5 Le prestazioni in fase di accumulo .......... pag. 8 In quali casi puoi disporre del capitale prima del pensionamento pag. 8 Le anticipazioni.................................. pag. 8
Il riscatto della posizione maturata .......... pag. 8
Il trasferimento ad altra forma................ pag. 9
b.6 I costi connessi alla partecipazione ......... pag. 9
I costi nella fase di accumulo ................. pag. 9
L’indicatore sintetico dei costi................ pag. 9
I costi della fase di erogazione della rendita pag. 10
b.7 Il regime fiscale .................................. pag. 10
I contributi ....................................... pag. 10
I rendimenti ...................................... pag. 10
Le prestazioni .................................... pag. 11
b.8 Altre informazioni............................... pag. 11
Per aderire… ..................................... pag. 11
La valorizzazione dell’investimento.......... pag. 11 La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti pag. 11 Il ‘Progetto esemplificativo’................... pag. 11
Reclami e modalità di risoluzione delle controversie pag. 12
C) INFORMAZIONI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE
c.1 Comparto Garantito Protezione ................ pag. 1
Comparto Bilanciato Prudenza ................. pag. 5
Comparto Bilanciato Sviluppo .................. pag. 9
c.2 Glossario pag. 14
D) SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITA’ DELLA FORMA PENSIONISTICA
d.1 Gli organi del Fondo pag. 1
d.2 La gestione amministrativa pag. 2
d.3 La banca depositaria pag. 2
d.4 I gestori delle risorse pag. 2
d.5 L’erogazione delle rendite pag. 2
d.6 La revisione legale ed il controllo contabile pag. 7
d.7 La revisione del bilancio pag. 7
d.8 la raccolta delle adesioni pag. 7
E) DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
F) DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI
G) DOCUMENTO SULLE RENDITE
PRIAMO - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini
A) SCHEDA SINTETICA
(dati aggiornati al 13/09/2016)
La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di XXXXXX rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all’adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prenda dunque visione dell’intera Nota informativa e dello Statuto.
a.1 Elementi di identificazione di Priamo
Presentazione di XXXXXX
XXXXXX – Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini, è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
XXXXXX è iscritto all’albo tenuto dalla COVIP con il n. 139 ed è stato istituito sulla base di un accordo sottoscritto in data 23 aprile 1998 da ASSTRA (già FEDERTRASPORTI, FENIT) ed ANAV (già ANAC) e FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni.
a.2 Destinatari
• Lavoratori dipendenti del settore del servizio di trasporto pubblico il cui rapporto di lavoro è disciplinato
dal CCNL del trasporto pubblico locale (di seguito denominato TPL-mobilità) e dei settori affini elencati nella tabella in allegato allo Statuto.
• Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune.
• Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL di aziende esercenti noleggio di autobus con conducente.
• Lavoratori dipendenti delle organizzazioni firmatarie del CCNL TPL–mobilità a seguito di appositi accordi.
• Lavoratori dipendenti cui si applicano i CCNL del personale marittimo e del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA secondo le norme dei rispettivi accordi, sottoscritte dalle XX.XX. dei lavoratori e dalle Organizzazioni imprenditoriali del settore.
• Lavoratori dipendenti di imprese del settore del Trasporto pubblico locale affidatarie di servizi di attività complementari e/o ausiliarie del ciclo produttivo per i quali sussistano appositi accordi in sede aziendale.
• Soggetti fiscalmente a carico dei destinatari del Fondo, precedentemente elencati. Tali soggetti, possono avere posizione autonoma, così come determinato dallo Statuto Art. 5, comma 6 bis.
a.3 Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
XXXXXX è un fondo pensione negoziale, costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).
a.4 La partecipazione alla forma pensionistica complementare
L’adesione a Priamo è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, consente all’iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
a.5 Documentazione a disposizione dell’iscritto
La Nota informativa, lo Statuto ed il progetto esemplificativo standardizzato sono resi disponibili
gratuitamente sul sito internet del fondo, presso la sede del fondo e presso i datori di lavoro. Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all’iscritto. Può essere richiesta al fondo la spedizione dei suddetti documenti tramite servizio postale; in tal caso verranno addebitate al richiedente le relative spese.
N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del fondo e il rapporto tra il fondo e l’iscritto sono contenute nello Statuto, del quale le raccomandiamo pertanto la lettura.
a.6 Recapiti utili
Sito internet del fondo: xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx
Telefono: 06/000.000.00
Fax: 06/000.000.00
Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00192 –Roma (RM)
TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PRIAMO
a.7 Contribuzione
(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR).
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
(3) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR), indennità di mensa.
Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all’intero flusso di TFR.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
Per i lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL del trasporto pubblico locale.
Quota TFR Contributo1 Decorrenza e periodicità Lavoratore2 Datore di lavoro | |
Lavoratori occupati dopo il 100% 2% 2% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione |
Lavoratori già occupati al 2% 2% 28.04.1993 - (3) - Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 - Inferiore a 18 anni 33% - Superiore a 18 anni 29% |
(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all’intero flusso di TFR.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per gli addetti per gli impianti di trasporto a fune.
Quota TFR Contributo1 Decorrenza e periodicità Lavoratore2 Datore di lavoro | |
Lavoratori occupati dopo il 100% 1,5% 1,5% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione |
Lavoratori già occupati al 1,5% 1,5% 28.04.1993 - (3) - Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 - Inferiore a 18 anni 33% - Superiore a 18 anni 25% |
Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL dipendenti da imprese attività esercenti attività di noleggio autobus con conducente.
Quota TFR Contributo1 Decorrenza e periodicità Lavoratore2 Datore di lavoro | |
Lavoratori occupati dopo il 100% 1% 1% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione |
Lavoratori già occupati al 29% 1% 1% 28.04.1993 - (3) |
(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, E.D.R, sia per quanto attiene al contributo del lavoratore e del datore sia per il TFR
(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.
(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all’intero flusso di TFR.
La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.
Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ANAV (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 23/04/2007.
Quota TFR Contributo1 Decorrenza e periodicità Lavoratore2 Datore di lavoro | ||
Lavoratori occupati dopo il 100% 2% 2% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione | |
Lavoratori già occupati al 2% 2% 28.04.1993 - Anzianità inferiore a 18 anni Al 31.12.1995 33% Anzianità superiore a 18 anni Al 31.12.1995 29% | ||
(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento, superminimo (2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione. La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. |
Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ASSTRA (v.a. 2) Associazione Trasporti, per effetto di apposito accordo stipulato in data 05/03/2010.
Quota TFR Contributo1 Decorrenza e periodicità Lavoratore2 Datore di lavoro | ||
Lavoratori occupati dopo il 100% 2% 2% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione | |
Lavoratori già occupati al 5% 2% 2% 28.04.19933 | ||
(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità. 2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione. (3) E’ data facoltà al dipendente di conferire l’intero importo del TFR. La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione può essere successivamente variata. |
Per i lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL del personale marittimo e amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA per effetto dell’accordo nazionale del 30.05.2007 e successiva modificazione 03.02.2009
Quota TFR Contributo1 Decorrenza e periodicità Lavoratore2 Datore di lavoro | |
Lavoratori occupati dopo il 100% 1% 1,5% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione |
Lavoratori già occupati al 33% 1% 1,5% 28.04.1993 (3) | |
(1) TFR: le percentuali vanno applicate sugli elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del TFR. Il 100% corrisponde alla integrale posta del TFR annuo (6,91% della retribuzione annua di riferimento), il 33% corrisponde al 2,28% della retribuzione annua di riferimento. (2) CONTRIBUTO: la percentuale è calcolata sulla retribuzione annua riferita al minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità. (3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all’intero flusso di TFR La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. |
Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria UILTRASPORTI (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 06/06/2007.
1 Contributo2 Decorrenza e periodicità Quota TFR Datore di Lavoratore lavoro | |
Lavoratori occupati dopo il 100% 2% 2% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 100% 2% 2% | |
(1) TFR: è ammessa l’adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo 50% del TFR. (2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata alla intera retribuzione individuale per 14 mensilità. La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. |
Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CISL (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 14/12/2006.
1 Contributo2 Decorrenza e periodicità Quota TFR Datore di Lavoratore lavoro | |
Lavoratori occupati dopo il 100% 2% 2% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 2% 2% - Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 33% - Inferiore a 18 anni - Superiore a 18 anni 29% | |
(1) TFR: è ammessa l’adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore. (2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata sulla retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza. La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata. |
Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FILT CGIL per effetto di apposito accordo stipulato in data 26/07/2016
1 Contributo2 Decorrenza e periodicità Quota TFR Datore di Lavoratore lavoro | ||
Lavoratori occupati dopo il 100% 2% 2% 28.04.1993 | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione | |
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 2% 2% - Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995 33% - Inferiore a 18 anni - Superiore a 18 anni 29% | ||
(1) TFR: è ammessa l’adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore. (2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata sulla retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza. La misura di contribuzione individuale è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata a.8 Opzioni di investimento | ||
Comparto Descrizione Garanzia | ||
Finalità: la gestione è volta a realizzare in un orizzonte pluriennale predeterminato e con buona probabilità, un rendimento in linea con la rivalutazione del TFR. Fino al 30 giugno 2012 la garanzia minima di rendimento è rappresentata dal TFR. Dal 1 luglio 2012, data di avvio del nuovo mandato di gestione, la garanzia opera nel caso di risultato della gestione finanziaria inferiore all’inflazione europea ex-tabacco. Il benchmark della gestione è invece il TFR. Il comparto consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio nonché dei soggetti prossimi al pensionamento. Orizzonte temporale : breve periodo (inferiore a 5 anni) Grado di rischio: basso Garantito Caratteristiche della garanzia: È prevista la garanzia per un importo “Protezione” almeno pari alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti al gestore, SI al netto di eventuali anticipazioni o smobilizzi, relativi alle posizioni individuali in essere nel Comparto Garantito, rivalutato pro rata temporis di un rendimento minimo pari al tasso di rivalutazione dell’inflazione europea ex-tabacco (codice Bloomberg CPTFEMU Index), esclusivamente qualora si realizzi in capo agli aderenti al suddetto Comparto uno dei seguenti eventi: • esercizio del diritto alla prestazione pensionistica; • riscatto per decesso; • riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo; • riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi; La garanzia opera inoltre, con riferimento all’intero patrimonio in gestione, alla scadenza della Convenzione. Finalità: la gestione è volta a realizzare con buone probabilità e in un Bilanciato orizzonte temporale inferiore a 10 anni rendimenti più elevati rispetto al “Prudenza” rendimento del TFR. NO Gli aderenti al comparto Bilanciato Xxxxxxxx privilegiano la continuità dei risultati accettando una moderata esposizione al rischio. Orizzonte temporale: medio periodo (inferiore a 10 anni) Grado di rischio: medio-basso |
ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto Garantito.
In caso di adesione esplicita, se il lavoratore non sceglie alcun comparto di investimento, i contributi sono destinati al comparto “Bilanciato Prudenza”.
L’aderente ha la facoltà di ripartire la propria contribuzione anche tra più comparti secondo quanto previsto dal modulo di adesione. In questo caso il profilo di rischio rendimento complessivo per l’aderente è funzione del profilo di rischio e di rendimento di ciascuno dei comparti oltre che della quantità di contributi versati a ciascun comparto. Nella scelta di investimento vanno considerati i diversi livelli di costo dei comparti e la loro incidenza sul rendimento netto riconosciuto all’aderente. E’ data facoltà all’aderente di trasferire la posizione individuale modificando la scelta originaria trascorsi non meno di 12 mesi di permanenza.
“Sviluppo” Gli aderenti al comparto Bilanciato Xxxxxxxx accettano una discreta esposizione al rischio ed una certa discontinuità dei risultati di gestione.
Orizzonte temporale: lungo periodo (non inferiore a 10 anni)
Grado di rischio: medio
NO
Finalità: la gestione è volta a realizzare con buone probabilità e in un orizzonte non inferiore a 10 anni rendimenti significativamente superiori alla rivalutazione del TFR.
Bilanciato
a.9 Rendimenti storici | ||||||
Rendimenti storici (%) Rendimento medio annuo composto (%) 2011 2012 2013 2014 2015 Ultimi 5 anni Garantito Protezione 1,32% 7,88% 1,68% 2,38% 1,64% 2,95% Bilanciato Prudenza 1,81% 10,25% 3,44% 9,63% 1,95% 5,35% Bilanciato Sviluppo 0,08% 9,49% 6,90% 9,89% 3,80% 5,97% ATTENZIONE: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri | ||||||
a.10 Costi nella fase di accumulo | ||||||
Tipologia di costo | Importo e caratteristiche | |||||
Spese di adesione “una tantum” | 5,16 € a carico soluzione all’atto dell’azienda. | dell’aderente dell’adesione | da e | versare 5,16 € | in a | unica carico |
Spese da sostenere durante la fase di accumulo: | ||||||
Direttamente a carico dell’aderente | 21,00 € quota annuale associativa1 , prelevate annualmente dalla posizione individuale con imputazione mensile di 1,75 € per dodici mensilità2. | |||||
Indirettamente a carico dell’aderente: | ||||||
- Garantito Protezione | 0,49%, calcolato su base annua sul patrimonio del | |||||
comparto. | ||||||
- Bilanciato Prudenza | 0,1444%,calcolato su base annua sul patrimonio del | |||||
comparto, incrementabile da premio di overperformance | ||||||
al gestore | ||||||
- Bilanciato Sviluppo | 0,1322%, calcolato su base annua sul patrimonio del | |||||
comparto, incrementabile da premio di overperformance | ||||||
al gestore | ||||||
Banca Depositaria: | ||||||
Per tutti i comparti | 0,024% del patrimonio annuo calcolato sul patrimonio di | |||||
ogni comparto |
1 Nel caso di accertati mancati versamenti, per un periodo superiore a 6 mesi nell’arco di un esercizio finanziario, la quota associativa verrà recuperata dal montante della relativa posizione individuale dell’aderente.
2 La quota associativa verrà incrementata, entro il 30.04.2015, fino ad un massimo di 24,00 € annui, con un prelievo di 2,00€ mese per 12 mensilità. Gli ulteriori incrementi mensili saranno effettuati solo dopo i controlli sull’andamento delle spese del Fondo, trimestralmente eseguiti dal C.d.A..
Spese per l’esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione) | ||
Anticipazione | Attualmente non previste | |
Trasferimento in uscita | Contributo “una tantum” di 50,00 € | |
Riscatto/Prestazione previdenziale | Contributo “una tantum” di 20,00 € | |
Riallocazione della posizione individuale | Attualmente non previste | |
Riallocazione del flusso contributivo | Attualmente non previste | |
Nota bene: il Fondo non ha scopo di lucro. Gli oneri che gravano sull’associato durante la fase di accumulo riguardano esclusivamente le sole spese effettivamente sostenute dal Fondo. I costi indicati nella tabella sono quelli effettivamente sostenuti dall’associato. Attualmente il Fondo concorre alla copertura di una parte delle spese amministrative attraverso l’utilizzo residuale della contribuzione speciale, versata una tantum dalle aziende, in forza dell’accordo istitutivo del 1998. Per maggiori informazioni si veda “caratteristiche della forma pensionistica complementare”. Ogni onere relativo alla gestione delle risorse finanziarie è addebitato sul comparto di pertinenza in funzione delle specifiche tipologie di costo. Le spese amministrative sono ripartite proporzionalmente su ogni comparto in funzione del numero degli aderenti. Ogni aderente sostiene le medesime spese amministrative a prescindere dal comparto/i prescelto/i. a.11 Indicatore sintetico dei costi | ||
2 anni | 5 anni 10 anni | 35 anni |
Garantito Protezione 1,84% | 0,96% 0,72% | 0,58% |
Bilanciato Prudenza 1,48% | 0,60% 0,36% | 0,22% |
Bilanciato Sviluppo
1,47%
0,58%
0,35%
0,20%
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% (v. Nota Informativa, sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’).
ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.
PRIAMO - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini
B) Caratteristiche della forma pensionistica complementare
(aggiornata allo 07/11/2016)
Perché una pensione complementare
b.1 Informazioni generali
Dotandosi di un piano di previdenza complementare l’aderente ha l’opportunità di incrementare il livello della sua futura pensione. In Italia, come in molti altri Paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l’età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirsi una ‘pensione complementare’, si potrà integrare la propria pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell’età lavorativa.
Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, agli iscritti a una forma pensionistica complementare, di godere di particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo ‘Il regime fiscale’).
Lo scopo di XXXXXX
XXXXXX ha lo scopo di consentire all’aderente di percepire una pensione complementare (‘rendita’) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. A tal fine, il fondo raccoglie le somme versate (contributi) e le investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori professionali, nell’interesse esclusivo dell’aderente e secondo le indicazioni di investimento che lo stesso fornirà scegliendo tra le proposte che il fondo offre all’aderente. PRIAMO non persegue fini di lucro.
Come si costruisce prestazione complementare
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la posizione individuale (cioè, il capitale personale), che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti.
Durante tutta la c.d. ‘fase di accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento a quando si andrà in pensione, la ‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma accumulata per tempo dall’aderente.
Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della vita dell’aderente e del beneficiario ove si scelga la rendita reversibile.
La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l’aderente ha diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo ‘In quali casi disporre del capitale prima del pensionamento’).
🗐
Le modalità di determinazione della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello
Statuto.
La struttura di governo del fondo
Ogni aderente a XXXXXX partecipa direttamente alla vita del fondo. In particolare, tutti gli iscritti (lavoratori e aziende), eleggono i componenti della assemblea dei delegati, la quale, a sua volta, procede alla nomina dei componenti degli altri organi di XXXXXX.
E’ importante sapere che gli organi di amministrazione e di controllo del fondo (consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci) sono caratterizzati da una composizione “paritetica”, vale a dire a uno stesso numero di rappresentanti dei lavoratori e di rappresentanti dei datori di lavoro.
🗐 Le regole di composizione, nomina e funzionamento degli organi e le competenze loro attribuite sono contenute nella Parte IV dello Statuto. Per informazioni sulla attuale composizione consultare la sezione ‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare’.
b.2 Quanto e come si versa
Aderendo a PRIAMO l’iscritto forma la sua posizione individuale mediante il conferimento del TFR (trattamento di fine rapporto), del suo contributo individuale e della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Si può aderire a PRIAMO anche con il conferimento del solo TFR (sia tacito che esplicito).
L’adesione a PRIAMO con il solo conferimento del TFR non comporta il contributo a carico del datore di lavoro, che è dovuto solo nel caso di versamento del contributo minimo a carico del lavoratore.
🗗 Le misure della contribuzione minima sono indicate nella Scheda sintetica, Tabella ‘Contribuzione’.
Il TFR
Il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell’anno sarà: 2% x 75% + 1,5% = 3%).
L’adesione a PRIAMO, e quindi il versamento del TFR per costruire la pensione complementare, comporta per l’aderente che il TFR maturando sarà versato direttamente a PRIAMO e non più trattenuto in azienda. La rivalutazione del TFR versato a XXXXXX, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata per legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti effettuati da XXXXXX.
E’ allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che ogni aderente andrà a fare (v. paragrafo ‘La scelta di investimento’).
Si ricorda che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; una volta deciso non è possibile ritornare a versare il TFR maturando in azienda3.
E’ importante sapere che nel caso di conferimento alla previdenza complementare non viene meno la possibilità di utilizzare il TFR per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto della prima casa di abitazione) (v. paragrafo ‘In quali casi disporre del capitale prima del pensionamento’).
Il contributo del lavoratore e il contributo del datore di lavoro
L’adesione a XXXXXX dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del proprio datore di lavoro. Tale diritto è, però, subordinato al versamento del contributo individuale a carico del lavoratore.
Oltre al TFR il lavoratore aderente può versare un importo periodico determinato da egli stesso, nel rispetto della misura minima indicata nella scheda sintetica.
Nell’esercizio di tale libertà di scelta, occorrerà tener conto che l’entità dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Ogni aderente deve fissare il contributo in considerazione del reddito pensionistico che desidera assicurarsi al pensionamento, avendo cura di controllare nel tempo l’andamento del proprio piano previdenziale, per apportare – se lo riterrà opportuno – modifiche al livello di contribuzione prescelto.
Nell’adottare questa decisione, potrà essere utile esaminare il ‘Progetto esemplificativo’, che è uno strumento pensato per dare modo di avere un’idea di come il proprio piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo (v. paragrafo ‘Altre informazioni’).
Nella scelta della misura del contributo a carico del lavoratore da versare a PRIAMO occorre quindi avere ben presente quanto segue:
✓ il versamento non è obbligatorio. Si può decidere di versare esclusivamente il TFR. In tal caso però non si beneficerà del contributo dell’azienda;
✓ se si decide di contribuire, in ogni caso la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata;
✓ se si ritiene utile incrementare l’importo della propria pensione, è possibile versare un contributo maggiore.
🗐
Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III dello Statuto.
3 In deroga a quanto sopra rappresentato si veda quanto previsto dalla Legge 190/2014 per il triennio 2015 – 2018
Attenzione: Gli strumenti che PRIAMO utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. PRIAMO non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E’, quindi, importante verificare periodicamente, anche attraverso l’accesso protetto da password personale del sito web di Priamo, che i contributi versati siano stati effettivamente accreditati sulla propria posizione individuale, segnalando con tempestività a PRIAMO eventuali errori od omissioni riscontrate. A tal fine, si faccia riferimento agli strumenti indicati nel paragrafo “Comunicazioni agli iscritti”.
Dove si investe
b.3 L’investimento e i rischi connessi
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione.
Le risorse del fondo sono depositate presso una ‘banca depositaria’, che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.
PRIAMO a far data dall’8 novembre 2016, investirà l’1.5% dei capitali del comparto Bilanciato Sviluppo, in investimenti diretti tramite un Fondo di Fondi di Private Debt con sottostante investimenti in economia reale italiana. Per la totalità delle restanti risorse non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall’organo di amministrazione del fondo.
Per l’indicazione dei gestori e per le caratteristiche dei mandati conferiti, si veda la sezione “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare”.
Attenzione ai rischi
L’investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine ‘rischio’ esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende a essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.
Ogni aderente deve essere consapevole che il rischio connesso all’investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a suo carico. Ciò significa che il valore del proprio investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, l’ammontare della propria pensione complementare non è predefinito.
In presenza di una garanzia, il rischio è limitato; il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa. XXXXXX propone una garanzia di risultato nel Comparto “Garantito”, con le caratteristiche descritte più avanti.
Le proposte di investimento
PRIAMO è strutturato secondo una gestione “Multicomparto” basata su tre comparti differenziati di investimento, ciascuno dei quali caratterizzato da una propria combinazione di rischio/rendimento.
I tre comparti che consentono all’aderente una adeguata e chiara possibilità di scelta sono:
- il Comparto Garantito “Protezione”
- il Comparto Bilanciato “Prudenza”
- il Comparto Bilanciato “Sviluppo”.
Il comparto “Bilanciato Sviluppo” è attivo dal mese di Gennaio 2005, il comparto “Garantito Protezione” è attivo da luglio 2007, il comparto “Bilanciato Prudenza” è attivo dal 01/11/2009.
Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascun comparto, un parametro di comparazione
c.d. “benchmark”. Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l’andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.
COMPARTO GARANTITO PROTEZIONE
Finalità della gestione: la gestione ha come obiettivo la realizzazione, con elevata probabilità, di un rendimento in linea con il TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
N.B.: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati a questo comparto.
Garanzia: La garanzia prevede che al momento dell’esercizio del diritto al pensionamento, la posizione individuale non potrà essere inferiore alla somma dei valori e delle disponibilità conferiti (al netto di eventuali anticipazioni e riscatti parziali), rivalutati pro-rata temporis di un rendimento minimo pari al tasso di rivalutazione dell’inflazione europea ex-tabacco. La medesima garanzia opera anche, prima del pensionamento, nei seguenti casi di riscatto della posizione individuale:
- decesso;
- invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Le condizioni di cui sopra riflettono quanto previsto nella nuova convenzione stipulata in data 30 giugno 2012 (con scadenza in data 30 giugno 2017). Precedentemente vigevano condizioni diverse dalle attuali che prevedevano una rivalutazione pro-rata temporis di un rendimento minimo pari al tasso di rivalutazione del TFR.
N.B.: Qualora alla scadenza della convenzione in corso venga stipulata una nuova convenzione che, fermo restando il livello minimo di garanzia richiesto dalla normativa vigente, contenga condizioni diverse dalle attuali, PRIAMO comunicherà agli iscritti interessati gli effetti conseguenti, in particolare con riferimento alla posizione individuale maturata e ai futuri conferimenti contributivi.
Orizzonte temporale: breve periodo ( inferiore a 5 anni)
Grado di rischio: basso
Politica di investimento:
Politica di gestione: gestione prudente orientata verso titoli di debito a breve-media scadenza.
Strumenti finanziari: titoli di debito e titoli di capitale quotati su mercati regolamentati, OICR (in via residuale); strumenti derivati per finalità di copertura.
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating elevato (tendenzialmente Investment Grade). E’ data facoltà al gestore di detenere in portafoglio una porzione residuale di titoli non Investment Grade, fino ad un massimo del 5% del portafoglio medesimo, che in ogni caso non potrà contenere titoli con merito creditizio inferiore ai limiti BB- di S&P e di Fitch e Ba3 di Moody’s.
Area geografica di investimento: prevalentemente Area Euro
Rischio di cambio: se presenti valute diverse dall’Euro, tendenzialmente coperto
• Benchmark di riferimento:
- Tasso di rivalutazione del TFR (dal 01/07/2012)
COMPARTO BILANCIATO PRUDENZA
Finalità della gestione: la gestione ha come obiettivo di privilegiare la continuità dei risultati accettando una moderata esposizione al rischio.
Orizzonte temporale: medio periodo (inferiore a 10 anni).
Grado di rischio: medio.
Politica di investimento:
Politica di gestione: prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari. La componente azionaria non può superare il 17.5%.
Strumenti finanziari: titoli di debito e titoli di capitale quotati su mercati regolamentati*; OICR (in via residuale); strumenti derivati per finalità di copertura o di efficiente gestione.
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto (tendenzialmente Investment Grade). E’ data facoltà ai gestori di detenere in portafoglio una porzione residuale di titoli non Investment Grade, fino ad un massimo del 20% del portafoglio gestito.
Area geografica di investimento: globale, area OCSE.
Rischio di cambio: il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 15%.
• Benchmark di riferimento:
• 88% Euribor 1anno (con reset Trimestrale) + 100 Bps;
• 6% Stoxx Europe 600 (STXE 600);
• 4% Standard&Poor’s 500 (in valuta locale);
• 1% MSCI Asia-Pacifico ex- Giappone (in dollari statunitensi);
• 1% Nikkei Dow (in valuta locale).
* Dove per mercati regolamentati si intendono i mercati indicati negli elenchi tenuti dai seguenti soggetti: Consob – Elenco dei mercati regolamentati italiani autorizzati dalla Consob;
Consob – Elenco dei mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. N. 58/98;
ESMA – Elenco dei mercati regolamentati relativa ai mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario ai sensi dell'art. 67, comma 1 del d.lgs. n. 58/98;
Assogestioni – Lista “Altri mercati regolamentati”.
COMPARTO BILANCIATO SVILUPPO
Finalità della gestione: ricerca di rendimenti più elevati nel lungo periodo a fronte di una maggiore esposizione al rischio, con una possibile discontinuità di risultati nei singoli esercizi.
Orizzonte temporale: lungo periodo (non inferiore a 10 anni).
Grado di rischio: medio
Politica di investimento:
Politica di gestione: prevede una composizione bilanciata tra titoli di debito e titoli di capitale. La componente azionaria non può superare il 35%.
Strumenti finanziari: titoli di debito e titoli di capitale quotati su mercati regolamentati*; OICR (in xxx xxxxxxxxx); xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx o di efficiente gestione.
Categorie di emittenti e settori industriali: obbligazioni di emittenti pubblici e privati con rating medio-alto (tendenzialmente Investment Grade). E’ data facoltà ai gestori di detenere in portafoglio una porzione residuale di titoli non Investment Grade, fino ad un massimo del 12% del portafoglio medesimo.
Area geografica di investimento: globale, area OCSE.
Rischio di cambio: il patrimonio investito in valute diverse dall’Euro non può superare il 25%.
• Benchmark di riferimento:
• 75% Euribor 1anno (con reset Trimestrale) + 50 Bps;
• 12% Stoxx Europe 600 (STXE 600);
• 10% Standard&Poor’s 500 (in valuta locale);
• 2% MSCI Asia-Pacifico ex- Giappone (in dollari statunitensi);
• 1% Nikkei Dow (in valuta locale).
*Dove per mercati regolamentati si intendono i mercati indicati negli elenchi tenuti dai seguenti soggetti: Consob – Elenco dei mercati regolamentati italiani autorizzati dalla Consob;
Consob – Elenco dei mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'art. 67, comma 2, del d.lgs. N. 58/98;
ESMA – Elenco dei mercati regolamentati relativa ai mercati esteri riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario ai sensi dell'art. 67, comma 1 del d.lgs. n. 58/98;
Assogestioni – Lista “Altri mercati regolamentati”.
🗐
Per informazioni sull’andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consulta la sezione ‘Informazioni sull’andamento della gestione’.
Per ulteriori informazioni sulla banca depositaria, sugli intermediari incaricati della gestione e sulle caratteristiche dei mandati conferiti consulta la sezione ‘Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare’.
La tua scelta di investimento
L’impiego dei contributi versati avviene sulla base della scelta di investimento dell’aderente tra le opzioni che XXXXXX propone (v. paragrafo ‘Le proposte di investimento’). Ove si ritenga che le caratteristiche dei singoli comparti non siano adeguate rispetto alle personali esigenze di investimento, PRIAMO consente di ripartire tra più comparti il flusso contributivo o la posizione individuale eventualmente già maturata. In tal caso, si deve, però, porre particolare attenzione alle scelte che si andranno ad effettuare ed avere ben presente che il profilo rischio/rendimento che si sceglierà non sarà più corrispondente a quello qui rappresentato, anche se – ovviamente – dipenderà da quello dei comparti in cui si investirà. In caso di mancata scelta si intende attivata l’opzione verso il comparto bilanciato “Prudenza”. XXXXXX consente all’aderente la facoltà di aderire contemporaneamente a più comparti (v. Statuto “Art. 6 Scelte di investimento”). In questo caso il profilo di rischio/rendimento sarà la risultante delle due diverse caratteristiche dei comparti nei quali viene allocata la propria contribuzione.
a) come stabilire il proprio profilo di rischio
Prima di effettuare la propria scelta di investimento, è importante che ogni aderente stabilisca il proprio livello di rischio che è disposto a sopportare, considerando, oltre alla personale propensione al rischio, anche altri fattori quali:
✓ L’età (quindi l’orizzonte temporale al pensionamento)
✓ Il reddito individuale
✓ Il bilancio familiare
✓ I flussi di reddito che prevedibili per il futuro e la loro variabilità
✓ Eventuali altre forme di risparmio
✓ Gli obiettivi previdenziali attesi.
b) le conseguenze sui rendimenti attesi Il rendimento atteso dall’investimento è strettamente legato al livello di rischio che si decide di assumere. In via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.
Va considerato inoltre che linee di investimento più rischiose non sono, in genere, consigliate a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.
🗗 Nella Scheda sintetica, Tabella ‘Rendimenti storici, sono riportati i risultati conseguiti da XXXXXX negli
anni passati. Questa informazione può aiutare l’aderente ad avere un’idea dell’andamento della gestione, ricordando che i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri, vale a dire che non c’è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.
c) come modificare la scelta nel tempo
Nel corso del rapporto di partecipazione è possibile modificare la scelta di investimento espressa al momento dell’adesione (“riallocazione”). Invitiamo, anzi, a valutare con attenzione tale possibilità laddove si verifichino variazioni nelle situazioni indicate al punto A).
La riallocazione può riguardare sia la posizione individuale maturata sia i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.
Nel decidere circa la riallocazione della posizione individuale maturata, è importante tener conto dell’orizzonte temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto di provenienza.
Si dovrà porre particolare attenzione alle scelte che si andranno a fare di propria iniziativa, avendo presente che queste modificheranno il profilo di rischio/rendimento dell’investimento precedente.
Nella scelta dell’investimento occorrerà anche tener conto dei differenti livelli di costo delle opzioni offerte dal Fondo.
b.4 Le prestazioni pensionistiche
Il lavoratore aderente, al verificarsi delle condizioni previste dallo Statuto di XXXXXX, ha diritto a richiedere l’erogazione delle prestazioni complementari e mantiene la condizione di associato a PRIAMO laddove percepisca una prestazione in rendita.
Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l’aderente maturi i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che egli abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni. E’ possibile percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
L’aderente può differire il momento in cui percepire la prestazione pensionistica e può continuare a contribuire a XXXXXX con soli versamenti a suo carico.
Nel valutare il momento di accesso alla prestazione pensionistica, è importante stimare la propria aspettativa di vita.
In casi particolari è inoltre consentito anticipare l’accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale l’aderente appartenga.
🗐
I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella Parte III dello Statuto.
Cosa determina l’importo della prestazione individuale
Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che può attendersi da PRIAMO è importante avere presente fin d’ora che l’importo della prestazione sarà tanto più alto quanto:
a. più alti sono i versamenti dell’aderente durante la fase di contribuzione;
b. maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, in assenza di interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
c. più lungo è il periodo di tempo tra il momento in cui l’aderente aderisce e quello in cui verrà richiesta la prestazione;
d. più bassi sono i costi di partecipazione;
e. più elevati sono i rendimenti della gestione.
In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell’aderente. Egli infatti:
- decide il contributo a suo carico;
- può confrontare i costi che sostiene XXXXXX con quelli delle altre forme pensionistiche cui potrebbe aderire;
- sceglie il comparto e quindi come investire i suoi contributi tra le diverse possibilità che XXXXXX propone;
- determina il numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.
Infine, per la parte percepita in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l’età dell’aderente, più elevato sarà l’importo della pensione.
Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita dell’aderente, gli verrà erogata una pensione complementare (‘rendita’), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla età dell’aderente a quel momento. Difatti la ‘trasformazione’ del capitale in una rendita avviene applicando dei ‘coefficienti di conversione’ che tengono conto dell’andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. In sintesi, quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l’età al pensionamento, tanto maggiore sarà l’importo della propria pensione.
Per l’erogazione della rendita PRIAMO ha stipulato apposite convenzioni assicurative in virtù delle quali, al momento del pensionamento, l’aderente potrà scegliere tra le seguenti modalità di erogazione della pensione complementare (altrimenti detta rendita):
1. Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata rivalutabile semplice (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata al pensionato finché in vita. Il pagamento della rendita termina al momento del decesso del pensionato. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
2. Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata rivalutabile certa per 5 anni e poi vitalizia (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 5 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi cinque anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
3. Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 10 anni e poi vitalizia (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 10 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi dieci anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
4. Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata rivalutabile reversibile: è la rendita che viene pagata al pensionato finché è in vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario da lui designato se ancora in vita. L’erogazione termina con il decesso del beneficiario.
5. Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con contro assicurazione per la restituzione del montante residuale: è la rendita che prevede un pagamento immediato al pensionato finché in vita ma garantisce la restituzione, ai beneficiari indicati dal pensionato, del capitale che rimane dopo il decesso del pensionato.
6. Rendita immediata annua rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza (copertura Long Term Care): è la rendita che prevede il pagamento immediato al pensionato ma garantisce, nel caso in cui nel corso del suo godimento il pensionato diventi non autosufficiente per il compimento degli atti quotidiani di vita (alzarsi da solo, vestirsi da solo, lavarsi da solo, magiare da solo eccetera) il raddoppio della rendita iniziale secondo le condizioni stabilite nel contratto. E’ possibile chiedere, in luogo della rendita vitalizia semplice, la rendita reversibile ovvero la rendita non reversibile ma certa per 5 o 10 anni: anche in questi casi vale la maggiorazione della rendita base per il caso in cui sopraggiunga uno stato di non autosufficienza.
ATTENZIONE:
Le condizioni applicate al caso concreto saranno quelle effettivamente in vigore al momento del pensionamento.
Per maggiori informazioni sulle condizioni delle convenzioni attualmente in vigore e sulle caratteristiche e modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita si rimanda al documento “L’erogazione delle Rendite” nonche’ alla sezione “Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare”.
Prestazione erogata in forma di capitale – liquidazione del capitale
Al momento del pensionamento, l’aderente potrà scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata. Per effetto di tale scelta, potrà godere della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare che gli sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione.
In alcuni casi limitati (soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 29 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.
Anche gli aderenti che abbiano maturato una posizione individuale finale particolarmente contenuta (nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore alla metà dell’assegno sociale), possono percepire la prestazione in forma di capitale per l’intero ammontare.
🗐
Le condizioni e i limiti per l’accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella Parte III
dello Statuto.
Cosa succede in caso di decesso
In caso di decesso prima del pensionamento, la posizione individuale accumulata in PRIAMO dall’aderente sarà versata ai suoi eredi ovvero alle diverse persone che lo stesso avrà indicato. In mancanza, la posizione resterà acquisita al fondo.
Per il caso di decesso dopo il pensionamento, PRIAMO offre la possibilità di assicurare l’erogazione di una pensione ai familiari dell’aderente, sottoscrivendo una rendita ‘reversibile’.
b.5 LE PRESTAZIONI IN FASE DI ACCUMULO
In quali casi disporre del capitale prima del pensionamento
Dal momento in cui si aderisce, è importante fare in modo che la costruzione della propria pensione complementare giunga effettivamente a compimento. La ‘fase di accumulo’ si conclude quindi - di norma - al momento del pensionamento, quando inizierà la ‘fase di erogazione’ (cioè il pagamento della pensione). È data possibilità al lavoratore, comunque, di continuare i versamenti anche dopo il pensionamento, con almeno un anno di iscrizione al Fondo.
In generale, non è possibile chiedere la restituzione della posizione maturata, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.
Le anticipazioni
Prima del pensionamento l’aderente a PRIAMO può richiedere una anticipazione della sua posizione individuale laddove ricorrano alcune situazioni di particolare rilievo per la Sua vita (ad esempio, spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione) o per altre sue personali esigenze.
Si consideri che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere erogate successivamente.
In qualsiasi momento tuttavia è possibile reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al fondo.
Le condizioni e i limiti per l’Acquisizione delle prestazioni di anticipazione e riscatto sono contenute nell’allegato F) “Documento sulle anticipazioni”.
Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore
🗐 rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verificare la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale
Il riscatto della posizione maturata
In presenza di situazioni di particolare delicatezza e rilevanza attinenti alla sua vita lavorativa, l’aderente può riscattare, in tutto o in parte, la posizione maturata, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.
Il lavoratore aderente che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso PRIAMO indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.
Se, trovandosi nelle situazioni che consentono il riscatto totale della posizione, l’aderente intenda effettuare tale scelta, tenga conto che, a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto con XXXXXX. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento non si avrà alcun diritto nei confronti di XXXXXX.
🗐
Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella Parte III dello
Statuto.
Alcune forme di riscatto sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. Verificare la disciplina nell’apposito Documento sul regime fiscale.
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare
L’aderente a XXXXXX può trasferire liberamente la sua posizione individuale in un’altra forma pensionistica complementare alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall’adesione a PRIAMO.
Prima di questo termine, il trasferimento è possibile soltanto in caso di perdita dei requisiti di partecipazione.
E’ importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un’altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l’operazione non è soggetta a tassazione.
🗐
Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale sono indicate nella Parte III dello
Statuto.
b.6 I costi connessi alla partecipazione
I costi nella fase di accumulo
La partecipazione a una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi per remunerare l’attività di amministrazione, l’attività di gestione del patrimonio ecc. Alcuni di questi costi vengono imputati direttamente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito. La presenza di tali costi diminuisce il risultato dell’investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla crescita della posizione individuale dell’aderente.
Al fine di assumere la propria scelta in modo più consapevole, è utile confrontare i costi di XXXXXX con quelli praticati da altri operatori per offerte aventi le medesime caratteristiche.
🗗 Tutti i costi di PRIAMO sono indicati nella Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ della Scheda sintetica.
XXXXXX non si prefigge scopo di lucro. Le spese che gravano sugli iscritti durante la fase di accumulo sono soltanto quelle effettivamente sostenute dal fondo e per tale motivo possono essere individuate solo a consuntivo. Pertanto gli importi indicati in Tabella tra le “Spese sostenute durante la fase di accumulo” sono il risultato di una stima, effettuata sulla base dei dati di consuntivo degli anni passati e delle aspettative di spesa per il futuro.
Le “Spese direttamente a carico dell’aderente” sono fissate dall’organo di amministrazione ogni anno in via preventiva in relazione alle esigenze di copertura delle spese del fondo. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli iscritti.
Le modalità della ripartizione sono indicate nel bilancio, nella comunicazione periodica inviata annualmente agli iscritti e nella sezione ‘Informazioni sull’andamento della gestione’.
L’indicatore sintetico dei costi
Al fine di facilitare il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all’interno di una stessa forma, relativi alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un ‘Indicatore sintetico dei costi’.
In particolare l’indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%. Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da XXXXXX (v. Tabella ‘Costi nella fase di accumulo’ della Scheda sintetica); gran parte dei costi considerati, poiché determinabili solo a consuntivo, sono basati su dati stimati. Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati a eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all’esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell’indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.
L’indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo semplice e immediato, un’idea del ‘peso’ che i costi praticati da PRIAMO hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell’investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che si avrebbe se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo. Proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate
- ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste - l’indicatore ha una valenza meramente orientativa.
🗗 I risultati delle stime sono riportati nella Tabella ‘Indicatore sintetico dei costi’ della Scheda sintetica.
Differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. ad esempio, un valore dell’indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.
Per utilizzare correttamente questa informazione, ricordiamo infine che nel confrontare diverse proposte dovrai avere anche presenti le differenti caratteristiche di ciascuna di esse (politica di investimento, stile gestionale, garanzie…).
I costi nella fase di erogazione della rendita
Dal momento del pensionamento, saranno invece imputati i costi previsti per l’erogazione della pensione complementare.
I costi gravanti nella fase di erogazione dipenderanno dalla convenzione assicurativa che risulterà in vigore nel momento in cui l’aderente accederà al pensionamento.
b.7 Il regime fiscale
Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire agli aderenti di ottenere, al momento del pensionamento, prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a PRIAMO godono di una disciplina fiscale di particolare favore.
I contributi
I contributi versati sono deducibili dal reddito personale fino al valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non si considera il flusso di TFR conferito mentre si include il contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.
Nel caso di iscrizione a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale delle somme versate.
In presenza di particolari condizioni, puoi dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se si è iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.
I rendimenti
I risultati derivanti dall’investimento dei contributi sono tassati con aliquota del 20%4. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.
Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti indicati nei documenti di
XXXXXX sono quindi già al netto di questo onere.
4 La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all’art. 1 comma 621 ha disposto l’incremento della tassazione dall’11% al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in ciascun periodo di imposta.
Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del
debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list”, al fine di garantire
il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.
Le prestazioni
Le prestazioni erogate da PRIAMO godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell’erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo. Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un’aliquota decrescente all’aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.
🗐
Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni consultare il Documento sul regime fiscale.
b.8 Altre informazioni
Per aderire a Priamo
Per aderire a PRIAMO è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il ‘Modulo di adesione’.
XXXXXX, validata la domanda di adesione, invierà una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione, nella quale si potrà verificare, tra l’altro, la data di decorrenza della partecipazione.
In presenza dei requisiti di partecipazione nonché di domanda di adesione regolarmente compilata, l’associazione ha effetto dalla data sottoscrizione del modulo di adesione.
La sottoscrizione del ‘Modulo di adesione’ non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: PRIAMO procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all’iscritto l’esercizio delle scelte di competenza del nuovo aderente.
La valorizzazione dell’investimento
Il patrimonio di ciascun comparto del fondo è suddiviso in quote. Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all’ultimo giorno del mese.
I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
Il valore delle quote di ciascun comparto di XXXXXX è reso disponibile sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del comparto, compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.
La comunicazione periodica e altre comunicazioni agli iscritti
In conformità alle indicazioni della COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno PRIAMO invia una comunicazione contenente un aggiornamento su PRIAMO e sulla posizione personale dell’aderente.
XXXXXX, inoltre mette a disposizione dei propri aderenti, nell’apposita sezione riservata del sito web, le informazioni relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata. Tali informazioni sono ovviamente riservate e accessibili esclusivamente dall’interessato mediante password personale, che viene comunicata dal fondo successivamente all’adesione.
Invitiamo a prestare particolare attenzione a questi strumenti per conoscere l’evoluzione del proprio piano previdenziale e a utilizzarli anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati.
XXXXXX si impegna inoltre a informare l’aderente circa ogni modifica relativa all’assetto del fondo e che sia potenzialmente in grado di incidere sulle sue scelte di partecipazione.
Il Progetto esemplificativo
Il ‘Progetto esemplificativo’ è uno strumento elaborato secondo le istruzioni della COVIP, che fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potrebbero ottenersi al momento del pensionamento.
Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi effettivamente spettanti saranno diversi da quelli indicati qualora non si verifichino le ipotesi assunte. Il Progetto è però utile per avere un’idea immediata del piano pensionistico che l’aderente sta costruendo e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.
Sul sito web del Fondo Pensione (xxx.xxxxxxxxxxx.xx), nella sezione Progetto esemplificativo, è possibile prendere visione e stampare sia il progetto esemplificativo standardizzato o in alternativa, seguendo le apposite istruzioni, redigere e stampare il progetto esemplificativo personalizzato a seconda dei dati inseriti dall’aderente o dal potenziale aderente.
Si richiama l’attenzione dell’iscritto sull’importanza di controllare la possibile evoluzione della propria posizione pensionistica tenendo conto di tutte le scelte (richieste di anticipazioni, riscatti parziali, livello di contribuzione, momento di richiesta delle prestazioni, comparto di investimento) che condizionano l’accumulazione del capitale.
A tal fine può risultare estremamente utile effettuare simulazioni circa la prestazione attesa utilizzando il motore di calcolo finalizzato alla predisposizione del progetto esemplificativo personalizzato sopra richiamato.
Reclami e modalità di risoluzione delle controversie
Eventuali reclami relativi a presunte irregolarità, criticità o anomalie attinenti il funzionamento Fondo Pensione PRIAMO, dovranno essere presentati in forma scritta e potranno essere indirizzati a:
Fondo Pensione Priamo
Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, 0 00000 – Xxxx (XX)
oppure xxx xxx xx x. 00 00000000 o e-mail all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxx.xx;
In tale sede, al fine di agevolare una gestione della lamentela secondo principi di tempestività, trasparenza, correttezza e buona fede, si rende opportuna una chiara e sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni a base del reclamo.
Qualora non dovessi ritenerti soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte del Fondo entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrai rivolgere un esposto alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ai seguenti recapiti:
- Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx (XX) oppure
- Fax 00.00000000 oppure
In questo secondo caso e secondo le indicazioni fornite dalla COVIP medesima, l’esposto dovrà contenere alcune informazioni essenziali, in assenza delle quali non potrà esser preso in considerazione dall’Autorità di Xxxxxxxxx.
In particolare, le informazioni da fornire sono le seguenti:
- la chiara indicazione del Fondo Pensione interessato;
- l’indicazione del soggetto che trasmette l’esposto;
- l’oggetto dell’esposto stesso.
Maggiori dettagli sulle modalità di presentazione e trattazione dei reclami sono reperibili sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
🗐
Le modalità di risoluzione delle controversie derivanti dal rapporto associativo sono indicate nella Parte V dello Statuto.
PRIAMO - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini
C) Informazioni sull’andamento della gestione
(aggiornate al 31/12/2015)
c.1 Comparto Garantito Protezione Data di avvio dell’operatività del comparto: luglio 2007 Patrimonio netto al 31.12.2015 (in euro): 277.685.675,9 Mandato: obbligazionario area Euro
Soggetto gestore: UnipolSai Assicurazioni Spa con delega per le azioni a JPMorgan A.M.
Dal 1 luglio 2012, data di avvio del nuovo mandato di gestione di Unipol, il mandato assume come benchmark di riferimento il tasso di rivalutazione del TFR e come garanzia l’inflazione europea.
Informazioni sulla gestione delle risorse
Il gestore attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario. Lo stile di gestione adottato individua i titoli privilegiando gli aspetti di solidità dell’emittente ed il rendimento a scadenza.
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del fondo, che prevede che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo. Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio.
Il Fondo si è dotato di un soggetto che svolge l’attività di Controllo sugli investimenti attraverso appositi indicatori sia di performance che di rischio.
Inoltre viene svolta una attività di controllo sulle scelte tattiche assunte dai gestori attraverso una specifica analisi, che comporta la scomposizione per macro classi del patrimonio, permettendo così di evidenziare con maggiore chiarezza la posizione di ogni gestore rispetto al benchmark e, per ciò che riguarda la componente obbligazionaria del portafoglio, l'esposizione al rischio interesse rispetto al benchmark prefissato. La componente azionaria scompone le esposizioni di rischio per aree geografiche e settori di investimento.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2015.
Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
Valore | Percentuale | |
Depositi | 22.631.935,00 | 8,18% |
PCT | - | 0,00% |
Xxxxxx debito / stato | 248.565.759,00 | 89,89% |
Titoli capitale | - | 0,00% |
OICR | 5.338.287,00 | 1,93% |
Altri strumenti derivati | - | 0,00% |
Chk totale | 276.535.981,00 | 100,00% |
OICR
1,93%
Depositi
8,18%
Xxxxxx debito/ stato 89,89%
Tav. II.2. Investimento per area geografica
PRIAMO GARANTITO PROTEZIONE | Xxxxxx di debito | Titoli di capitale | TOTALE | |||
Tipologia di attività | 100,00% | 248.565.759 | 0,00% | - | 100,00% | 248.565.759 |
Italia | 92,80% | 230.659.783 | 0,00% | - | 92,80% | 230.659.783 |
Altri Paesi dell’area Euro | 3,82% | 9.492.385 | 0,00% | - | 3,82% | 9.492.385 |
Altri Paesi dell’Unione Europea | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
Stati Uniti | 2,58% | 6.412.871 | 0,00% | - | 2,58% | 6.412.871 |
Giappone | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
Altri Paesi aderenti all’OCSE | 0,80% | 2.000.720 | 0,00% | - | 0,80% | 2.000.720 |
Paesi non aderenti all’OCSE | 0,00% | - | 0,00% | - | 0,00% | - |
TOTALE | 100,00% | 248.565.759 | 0,00% | 0 | 100,00% | 248.565.759 |
Altri Paesi dell’area Euro
3,82%
Stati Uniti
2,58%
Altri Paesi aderenti all’OCSE
0,80%
Italia
92,80%
Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti
Tipologia di attivi | Valore |
Liquidità (in % del patrimonio) | 8,150% |
OICR (in % del patrimonio) | 1,920% |
Duration media | 1,800 |
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) | 0,00% |
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio | 0,250 |
Il turnover è un indicatore che misura l'attività di negoziazione di un Fondo durante l'anno precedente. Corrisponde a una percentuale degli attivi complessivi medi del Fondo. Per esempio, un tasso di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.
A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
AVVERTENZA: A partire dall’anno 2011, la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo benchmark(*) e con la rivalutazione del TFR. Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark e degli oneri fiscali;
✓ il benchmark e il tasso di rilevazione del TFR è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.
Tav. II.4 Rendimenti annui
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Portafoglio Benchmark | 1,58% 4,51% | 7,03% 5,97% | 0,13% 1,28% | 1,32% 0,07% | 7,88% 3,35% | 1,68% 1,71% | 2,38% 1,33% | 1,64% 1,24% |
TFR | 2,70% | 1,98% | 2,61% | 3,45% | 2,94% | 1,71% | 1,33% | 1,25% |
0,00%
Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto
3 anni
(2013-2015)
Rendimento 1,90%
TFR 1,43%
Benchmark 1,43%
5 anni
(2011-2015)
Rendimento 2,95%
TFR 2,13%
Benchmark 1,53%
10 anni
(2006-2015)
Rendimento n.d.
TFR n.d.
Benchmark n.d.
Tavola II.6 – Volatilità storica
3 anni
(2013-2015)
Rendimento 1,79%
Benchmark 0,40%
5 anni
(2011-2015)
Rendimento 2,42%
Benchmark 0,48%
10 anni
(2006-2015)
Rendimento n.d. Benchmark n.d.
(*) Si segnalano nel tempo le seguenti variazioni di benchmark: | |
Fino al 30/06/2012: - JPM EMU Government bond index 1-5 anni | 95,00% |
- MSCI EMU | 5,00% |
Dal 1/07/2012: - Tasso di rivalutazione del TFR | 100,00% |
Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.
Tavola II.7 – TER
2013 | 2014 | 2015 | |
Oneri di gestione finanziaria | 0,48% | 0,49% | 0,52% |
- di cui per commissioni di gestione finanziaria | 0,09% | 0,09% | 0,10% |
- di cui per commissioni di garanzia | 0,36% | 0,37% | 0,38% |
- di cui per commissioni di incentivo | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
- di cui per compensi banca depositaria | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
- di cui per compensi consulenze | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
Oneri di gestione amministrativa | 0,11% | 0,09% | 0,11% |
- di cui per spese generali ed amministrative | 0,06% | 0,04% | 0,05% |
- di cui per oneri per servizi xxx.xx acquistati da terzi | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
- di cui per altri oneri xxx.xx | 0,02% | 0,02% | 0,03% |
TOTALE GENERALE | 0,59% | 0,58% | 0,63% |
N.B.: gli oneri di gestione amministrativa sono applicati al numero degli aderenti e l’indice rappresenta il semplice rapporto tra spese e patrimonio.
Gli oneri di gestione finanziaria sono invece applicati sul patrimonio del comparto.
A parità di costi con il crescere del patrimonio, l’indice del costo della gestione amministrativa decresce. In caso di avanzo positivo tra quote associative versate e spese sostenute, si provvederà al ristorno sulla posizione dell’associato.
La contribuzione straordinaria anche nel corso del 2015 provvederà in misura parziale alla copertura dei costi sostenuti per l’attività amministrativa. L’avanzo di tale contribuzione straordinaria a fine esercizio 2015, sarà utilizzato, a copertura dei costi sostenuti per l’attività amministrativa degli esercizi futuri.
Comparto Bilanciato Prudenza
Data di avvio dell’operatività del comparto: dicembre 2009
Patrimonio netto al 31.12.2015(in euro): 28.747.711,91 Soggetti gestori: - State Street Global Advisors Limited
- Groupama Asset Management SGR SpA, (a partire dal 1/2/2016)
Informazioni sulla gestione delle risorse |
Il gestore attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario. La componente azionaria ammonta indicativamente a circa il 15% sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del fondo, che prevede che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo. Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio.
Il Fondo si è dotato di un soggetto che svolge l’attività di Controllo sugli investimenti attraverso appositi indicatori sia di performance che di rischio.
Inoltre viene svolta una attività di controllo sulle scelte tattiche assunte dai gestori attraverso una specifica analisi, che comporta la scomposizione per macro classi del patrimonio, permettendo così di evidenziare con maggiore chiarezza la posizione di ogni gestore rispetto al benchmark e, per ciò che riguarda la componente obbligazionaria del portafoglio, l'esposizione al rischio interesse rispetto al benchmark prefissato. La componente azionaria scompone le esposizioni di rischio per aree geografiche e settori di investimento.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2015
Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
Valore | Percentuale | |
Depositi | 766.441,00 | 2,76% |
PCT | - | 0,00% |
Xxxxxx debito / stato | 11.642.723,00 | 41,98% |
Titoli capitale | 1.991.341,00 | 7,18% |
OICR | 13.335.781,00 | 48,08% |
Altri strumenti derivati | - | 0,00% |
Chk totale | 27.736.286,00 | 100,00% |
OICR 48,08%
Depositi
2,76%
Xxxxxx debito/ stato 41,98%
Titoli capitale 7,18%
Tav. II.2. Investimento per area geografica
PRIAMO BILANCIATO PRUDENZA | Xxxxxx di debito | Titoli di capitale | TOTALE | |||
Tipologia di attività | 100,00% | 22.819.839 | 100,00% | 4.124.798 | 100,00% | 26.944.637 |
Italia | 27,57% | 6.294.086 | 2,46% | 101.457 | 23,74% | 6.395.543 |
Altri Paesi dell’area Euro | 36,27% | 8.275.746 | 21,68% | 894.335 | 34,02% | 9.170.081 |
Altri Paesi dell’Unione Europea | 6,10% | 1.391.137 | 17,99% | 741.846 | 7,92% | 2.132.983 |
Stati Uniti | 21,25% | 4.849.388 | 32,79% | 1.352.491 | 23,02% | 6.201.879 |
Giappone | 4,61% | 1.051.555 | 11,26% | 464.656 | 5,63% | 1.516.211 |
Altri Paesi aderenti all’OCSE | 2,25% | 513.296 | 11,65% | 480.391 | 3,69% | 993.687 |
Paesi non aderenti all’OCSE | 1,95% | 444.631 | 2,17% | 89.622 | 1,98% | 534.253 |
TOTALE | 100,00% | 22.819.839 | 100,00% | 4.124.798 | 100,00% | 26.944.637 |
Giappone
5,63%
Altri Paesi aderenti all’OCSE
3,69%
Paesi non aderenti all’OCSE
1,98%
Italia
Stati Uniti 23,74%
23,02%
Altri Paesi dell’Unione Europea
7,92%
Altri Paesi dell’area Euro
34,02%
Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti
Tipologia di attivi | Valore |
Liquidità (in % del patrimonio) | 2,666% |
OICR (in % del patrimonio) | 46,390% |
Duration media | 7,250 |
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) | 28,36% |
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio | 0,160 |
Il turnover è un indicatore che misura l'attività di negoziazione di un Fondo durante l'anno precedente. Corrisponde a una percentuale degli attivi complessivi medi del Fondo. Per esempio, un tasso di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.
A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
AVVERTENZA: A partire dall’anno 2011, la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo benchmark(*).
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark e degli oneri fiscali;
✓ il benchmark è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.
Tav. II.4 Rendimenti annui
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Portafoglio | 3,62% | 1,81% | 10,25% | 3,44% | 9,63% | 1,95% |
Benchmark | 4,09% | 2,44% | 9,47% | 2,99% | 9,27% | 1,96% |
0,00%
Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto
3 anni
(2013-2015)
Rendimento 4,95%
Benchmark 4,69%
5 anni
(2011-2015)
Rendimento 5,35%
Benchmark 5,17%
10 anni
(2006-2015)
Rendimento n.d. Benchmark n.d.
Tavola II.6 – Volatilità storica
3 anni
(2013-2015)
Rendimento 3,67%
Benchmark 2,68%
5 anni
(2011-2015)
Rendimento 3,59%
Benchmark 2,69%
10 anni
(2006-2015)
Rendimento n.d. Benchmark n.d.
(*) Si segnalano nel tempo le seguenti variazioni di benchmark: | |
Fino al 31/07/2012: - JPM GBI EMU | 38,00% |
- JPM GBI Global ex-EMU euro hedged | 10,00% |
- Barclays Capital Pan European Aggregate Credit Index euro hedged | 18,00% |
- Barclays Capital US Credit Index euro hedged | 13,00% |
- Barclays Capital Euro Inflation linked index | 10,00% |
- MSCI Europe Total Return euro hedged | 5,00% |
- S&P 500 Total Return euro hedged | 4,00% |
- MSCI Pacific Total Return Local Currencies | 2,00% |
Dal 31/07/2012: | |
- JP Morgan GBI EMU All Mats. Inv. Grade | 31,00% |
- JP Morgan GBI ex EMU euro hedged | 14,00% |
- Barclays Euro Govt. Inflation linked All Markets ex Greece | 12,00% |
- Bofa Xxxxxxx Xxxxx Euro Corporate Euroland Issuers | 13,00% |
- BofA Xxxxxxx Xxxxx US Large Cap Corporate Index euro hedged | 15,00% |
- MSCI Daily Net TR Europe Euro | 7,00% |
- MSCI North America Net Return in euro | 6,00% |
- MSCI Pacific Net Return in euro | 2,00% |
Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.
Tavola II.7 – TER
2013 | 2014 | 2015 | |
Oneri di gestione finanziaria | 0,22% | 0,20% | 0,19% |
- di cui per commissioni di gestione finanziaria | 0,11% | 0,11% | 0,11% |
- di cui per commissioni di garanzia | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
- di cui per commissioni di incentivo | 0,08% | 0,06% | 0,04% |
- di cui per compensi banca depositaria | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
- di cui per compensi consulenze | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
Oneri di gestione amministrativa | 0,25% | 0,19% | 0,20% |
- di cui per spese generali ed amministrative | 0,13% | 0,10% | 0,10% |
- di cui per oneri per servizi xxx.xx acquistati da terzi | 0,07% | 0,06% | 0,05% |
- di cui per altri oneri xxx.xx | 0,05% | 0,03% | 0,05% |
TOTALE GENERALE | 0,47% | 0,39% | 0,39% |
N.B.: gli oneri di gestione amministrativa sono applicati al numero degli aderenti e l’indice rappresenta il semplice rapporto tra spese e patrimonio.
Gli oneri di gestione finanziaria sono invece applicati sul patrimonio del comparto.
A parità di costi con il crescere del patrimonio, l’indice del costo della gestione amministrativa decresce. In caso di avanzo positivo tra quote associative versate e spese sostenute, si provvederà al ristorno sulla posizione dell’associato.
La contribuzione straordinaria anche nel corso del 2015 provvederà in misura parziale alla copertura dei costi sostenuti per l’attività amministrativa. L’avanzo di tale contribuzione straordinaria a fine esercizio 2015, sarà utilizzato, a copertura dei costi sostenuti per l’attività amministrativa degli esercizi futuri.
Comparto Bilanciato Sviluppo
Data di avvio dell’operatività del comparto: gennaio 2005
Patrimonio netto al 31.12.2015(in euro): 959.748.369,64 Soggetti gestori:
Mandato Bilanciato Area Europa: BNP Paribas Investment Partners Sgr,
Generali Investments Italy S.p.A., Pioneer Investment Management SGRpA
Mandato Bilanciato Corporate: BlackRock Investment Management (UK) Limited Mandato Bilanciato Area Ex Europa: Groupama Asset Management SGR SpA,
State Street Global Advisors Limited
*Union Bancaire Gestion Institutionnelle (Europe) SA (a far data dal 20 luglio 2016)
*Fondo Italiano d’Investimento (FoF Private Debt) (a far data dal 8 novembre 2016)
Nel Comparto Bilanciato Sviluppo oltre all’introduzione del mandato corporate di BlackRock, il mandato Europa è affidato a tre gestori (BNP PARIBAS, GENERALI e PIONEER); il mandato ex-Europa a due gestori (GROUPAMA e STATE STREET).
Informazioni sulla gestione delle risorse
Il gestore attua una politica di investimento rivolta prevalentemente verso strumenti finanziari di tipo obbligazionario. La componente azionaria ammonta indicativamente a circa il 37% sul totale investito (azioni di società di grandi dimensioni e a larga capitalizzazione, su scala globale).
La gestione del rischio di investimento è effettuata in coerenza con l’assetto organizzativo del fondo, che prevede che la gestione delle risorse sia demandata a intermediari professionali e che il fondo svolga sugli stessi una funzione di controllo. Le scelte di gestione tengono conto delle indicazioni che derivano dall’attività di monitoraggio del rischio.
Il Fondo si è dotato di un soggetto che svolge l’attività di Controllo sugli investimenti attraverso appositi indicatori sia di performance che di rischio.
Inoltre viene svolta una attività di controllo sulle scelte tattiche assunte dai gestori attraverso una specifica analisi, che comporta la scomposizione per macro classi del patrimonio, permettendo così di evidenziare con maggiore chiarezza la posizione di ogni gestore rispetto al benchmark e, per ciò che riguarda la componente obbligazionaria del portafoglio, l'esposizione al rischio interesse rispetto al benchmark prefissato. La componente azionaria scompone le esposizioni di rischio per aree geografiche e settori di investimento.
Le Tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2015
Tav. II.1. Investimento per tipologia di strumento finanziario
Valore | Percentuale | |
Depositi | 29.468.863,00 | 3,06% |
PCT | - | 0,00% |
Xxxxxx debito / stato | 565.439.267,00 | 58,72% |
Titoli capitale | 315.568.172,00 | 32,78% |
OICR | 52.048.058,00 | 5,41% |
Altri strumenti derivati | 292.133,00 | 0,03% |
Chk totale | 962.816.493,00 | 100,00% |
Tav. II.2. Investimento per area geografica
PRIAMO BILANCIATO SVILUPPO | Titoli di xxxxxx | Xxxxxx di capitale | TOTALE | |||
Tipologia di attività | 100,00% | 565.439.267 | 100,00% | 315.568.169 | 100,00% | 881.007.436 |
Italia | 24,32% | 137.496.813 | 2,79% | 8.813.790 | 16,61% | 146.310.603 |
Altri Paesi dell’area Euro | 42,87% | 242.386.951 | 25,94% | 81.865.477 | 36,80% | 324.252.428 |
Altri Paesi dell’Unione Europea | 3,90% | 22.055.423 | 17,37% | 54.818.386 | 8,73% | 76.873.809 |
Stati Uniti | 20,81% | 117.687.945 | 45,02% | 142.081.953 | 29,48% | 259.769.898 |
Giappone | 5,73% | 32.387.630 | 0,00% | - | 3,68% | 32.387.630 |
Altri Paesi aderenti all’OCSE | 2,37% | 13.424.505 | 8,70% | 27.437.201 | 4,64% | 40.861.706 |
Paesi non aderenti all’OCSE | 0,00% | - | 0,18% | 551.362 | 0,06% | 551.362 |
TOTALE | 100,00% | 565.439.267 | 100,00% | 315.568.169 | 100,00% | 881.007.436 |
Altri Paesi aderenti
all’OCSE
Giappone
3,68%
4,64%
Paesi nonaderenti
all’OCSE 0,06%
Italia
16,61%
Stati Uniti
29,48%
Altri Paesi dell’Unione Europea
8,73%
Altri Paesi dell’area Euro
36,80%
Tav. II.3. Altre informazioni rilevanti
Tipologia di attivi | Valore |
Liquidità (in % del patrimonio) | 3,070% |
OICR (in % del patrimonio) | 5,420% |
Duration media | 6,940 |
Esposizione valutaria (in % del patrimonio) | 23,67% |
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio | 0,700 |
Il turnover è un indicatore che misura l'attività di negoziazione di un Fondo durante l'anno precedente. Corrisponde a una percentuale degli attivi complessivi medi del Fondo. Per esempio, un tasso di turnover dello 0,1 significa che il 10% del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari ad 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno, oggetto di disinvestimento e reinvestimento.
A parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
AVVERTENZA: A partire dall’anno 2011, la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle disposizioni emanate dalla COVIP.
Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
Di seguito sono riportati i rendimenti passati del Comparto in confronto con il relativo benchmark(*).
Nell’esaminare i dati sui rendimenti ricorda che:
✓ i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull’aderente;
✓ il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell’andamento del benchmark e degli oneri fiscali;
✓ il benchmark è stato riportato al netto degli oneri fiscali vigenti.
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
-5,00%
-10,00%
-15,00%
Tav. II.4 Rendimenti annui
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Portafoglio | 5,68% | 2,71% | -10,76% | 10,70% | 4,32% | 0,08% | 9,49% | 6,90% | 9,89% | 3,80% |
Benchmark | 5,95% | 3,10% | -11,41% | 13,92% | 5,15% | 0,35% | 9,52% | 6,73% | 10,63% | 3,62% |
Tavola II.5 – Rendimento medio annuo composto
3 anni
(2013-2015)
Rendimento 6,83%
Benchmark 6,95%
5 anni
(2011-2015)
Rendimento 5,97%
Benchmark 6,10%
10 anni
(2006-2015)
Rendimento 4,10%
Benchmark 4,54%
Tavola II.6 – Volatilità storica
3 anni
(2013-2015)
Rendimento 4,98%
Benchmark 4,60%
5 anni
(2011-2015)
Rendimento 4,81%
Benchmark 4,71%
10 anni
(2006-2015)
Rendimento n.d. Benchmark n.d.
(*) Si segnalano nel tempo le seguenti variazioni di benchmark: | |
Fino al 31/07/2012: - JPM GBI EMU | 35,00% |
- JPM GBI Global ex-EMU euro hedged | 10,00% |
- Barclays Capital Pan European Aggregate Credit Index euro hedged | 5,00% |
- Barclays Capital US Credit Index euro hedged | 5,00% |
- Barclays Capital Euro Inflation linked index | 10,00% |
- MSCI Europe Total Return euro hedged | 17,00% |
- S&P 500 Total Return euro hedged | 16,00% |
- MSCI Pacific Total Return Local Currencies | 2,00% |
Dal 31/07/2012: | |
- JP Morgan GBI EMU All Mats. Inv. Grade | 23,00% |
- JP Morgan GBI ex EMU euro hedged | 11,00% |
- Barclays Euro Govt. Inflation linked All Markets ex Greece | 13,00% |
- Bofa Xxxxxxx Xxxxx Euro Corporate Euroland Issuers | 7,00% |
- BofA Xxxxxxx Xxxxx US Large Cap Corporate Index euro hedged | 9,00% |
- MSCI Daily Net TR Europe Euro | 18,00% |
- MSCI North America Net Return in euro | 16,00% |
- MSCI Pacific Net Return in euro | 3,00% |
Total Expenses Ratio (TER): Costi e spese effettivi
Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell’anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.
Tavola II.7 – TER
2013 | 2014 | 2015 | |
Oneri di gestione finanziaria | 0,21% | 0,21% | 0,27% |
- di cui per commissioni di gestione finanziaria | 0,12% | 0,12% | 0,13% |
- di cui per commissioni di garanzia | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
- di cui per commissioni di incentivo | 0,06% | 0,06% | 0,10% |
- di cui per compensi banca depositaria | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
- di cui per compensi consulenze | 0,01% | 0,01% | 0,02% |
Oneri di gestione amministrativa | 0,13% | 0,09% | 0,09% |
- di cui per spese generali ed amministrative | 0,07% | 0,04% | 0,05% |
- di cui per oneri per servizi xxx.xx acquistati da terzi | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
- di cui per altri oneri xxx.xx | 0,03% | 0,02% | 0,02% |
TOTALE GENERALE | 0,34% | 0,30% | 0,36% |
N.B.: gli oneri di gestione amministrativa sono applicati al numero degli aderenti e l’indice rappresenta il semplice rapporto tra spese e patrimonio.
Gli oneri di gestione finanziaria sono invece applicati sul patrimonio del comparto.
A parità di costi con il crescere del patrimonio, l’indice del costo della gestione amministrativa decresce. In caso di avanzo positivo tra quote associative versate e spese sostenute, si provvederà al ristorno sulla posizione dell’associato.
La contribuzione straordinaria anche nel corso del 2015 provvederà in misura parziale alla copertura dei costi sostenuti per l’attività amministrativa. L’avanzo di tale contribuzione straordinaria a fine esercizio 2015, sarà utilizzato, a copertura dei costi sostenuti per l’attività amministrativa degli esercizi futuri.
c.4 Glossario dei termini tecnici utilizzati
Benchmark:
Costituisce il parametro oggettivo di riferimento del fondo; è espresso da un indice, o da una combinazione di indici, relativi ai mercati finanziari nazionali ed internazionali che qualificano la tipologia degli investimenti che sono effettuati dal fondo. Tali indici sono elaborati da terze parti indipendenti rispetto alle società di gestione e di promozione e, sono valutati, sulla basa di criteri oggettivi e controllabili. Ciascuno rappresenta le caratteristiche tipiche del mercato di riferimento, soprattutto in relazione alla sua volatilità. Il benchmark consente quindi di evidenziare in forma sintetica anche le caratteristiche di rischiosità del fondo in ragione di quelle dei mercati in cui investe. Qualora il benchmark sia composto da più indici, combinazioni diverse dei medesimi indici possono presentare differenti gradi di rischiosità.
Il benchmark permette quindi un’identificazione trasparente della natura dei diversi fondi e ne consente la classificazione attraverso parametri oggettivi di volatilità.
Duration:
È espressa in anni e rappresenta la durata finanziaria media di un'obbligazione o di un titolo di Stato, ed è calcolabile con un algoritmo di matematica finanziaria. È determinata in funzione della cedola, della vita residua di un titolo e del tasso di interesse. In sintesi, A parità di vita residua di un titolo obbligazionario, una duration più elevata esprime una volatilità maggiore del prezzo in relazione inversa all’andamento dei tassi di interesse.
NAV:
Netto a Valorizzazione. Valore netto del patrimonio del Fondo.
OICR:
Acronimo di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, vale a dire fondi comuni di investimento oppure Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV).
Rating:
È un indicatore sintetico del grado di solvibilità del soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard & Poor’s. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s).
Total Expenses Ratio (TER)
Indicatore che fornisce la misura dei costi che hanno gravato sul patrimonio del comparto, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del comparto ed il patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali.
Turnover
Indicatore della quota del portafoglio di un Fondo Pensione che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.
Detto indicatore è calcolato come rapporto tra il valore minimo individuato tra quello degli acquisti e quello delle vendite di strumenti finanziari effettuati nell’anno ed il patrimonio medio gestito.
Volatilità:
Misura statistica della variabilità del prezzo di un titolo in un certo arco di tempo che serve per valutarne il grado di rischiosità. Quanto maggiore è la volatilità, tanto più elevata è l'aspettativa di guadagni maggiori ma anche il rischio di perdite.
PRIAMO - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini.
D) Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
(Informazioni aggiornate al 15.09.2016)
d.1 Gli organi del fondo
Il funzionamento del fondo è affidato ai seguenti organi, eletti direttamente dagli associati e dai loro rappresentanti: Assemblea dei delegati, Consiglio di amministrazione e Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci sono a composizione paritetica, cioè composti da uno stesso numero di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro.
Assemblea dei Delegati: è composta da 60 (sessanta) membri. L’elezione dei componenti avviene sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento elettorale
Consiglio di amministrazione: è composto da 12 (dodici) membri, è eletto dall’Assemblea del Delegati nel rispetto del criterio di pariteticità.
L’attuale Consiglio è in carica per il triennio 2016 – 2019 ed è così composto:
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx ( Presidente) | Nato a Trebisacce (CS) il 28.10.1953 eletto dalle aziende |
Xxxxx Xxxxxxxx (Vice Presidente) | Nata a Roma (RM)il 06.05.1977 eletta dai lavoratori |
Xxxxxxx X’Xxxxxxx (Consigliere) | Nato a Roma (RM) il 16.01.1985 eletto dai lavoratori |
Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Consigliere) | Nato a Genova (GE) il 20.12.1962 eletto dai lavoratori |
Xxxxx Xx Xxxxxx (Consigliere) | Nato a Cosenza (CS) il 20.04.1954 eletto dai lavoratori |
Xxxxxxx Xxxxxxx ( Consigliere) | Nato a Cividale del Friuli (UD) il 04.11.1960 eletto dai lavoratori |
Xxxxxxx Xxxxxx ( Consigliere) | Nata a Genova (GE) il 08.11.1968 eletta dai lavoratori |
Xxxxxx Xxxxxxx (Consigliere) | Nato a Napoli (NA) il 22.11.1961 eletto dalle aziende |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Consigliere) | Nata a Caserta (CE) il 23.03.1969 eletta dalle aziende |
Xxxxxx Xxxxxxxxx (Consigliere) | Nato a Bari (BA) il 16/07/1972 eletto dalle aziende |
Xxxxxxxx Xxxxx (Consigliere) | Nato a Reggio Calabria (RC) lo 05/04/1944 eletto dalle aziende |
Xxxxx Xxxxxxx (Consigliere) | Nato a Roma (RM) lo 08/12/1951 eletto dalle aziende |
Collegio dei sindaci: è composto da 4 membri effettivi e da 2 membri supplenti, eletti dall’Assemblea dei Delegati nel rispetto del criterio paritetico. L’attuale collegio è in carica per il triennio 2016-2019 ed è così composto:
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Presidente) | Nato a Cagliari(CA) 13.02.1973 eletto dai lavoratori |
Xxxxxxxx Xxxxxx (sindaco) | Nato a Catanzaro (CZ) il 27.07.1968 eletto dalle aziende |
Xxxxx Xxxxxx (sindaco) | Nato a Acquasparta (TR) il 07.04.1948 eletto dai lavoratori |
Xxxx Xxxxxxx Xxxxxx (sindaco) | Nato a Conversano (BA) il 14.05.1946 eletto dalle aziende |
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (supplente) | Nato a San Severo (FG) il 01.01.1959 eletto dalle aziende |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx (supplente) | Nato a Roma (RM) il 18.12.1973 eletto dai lavoratori |
Direttore Responsabile del fondo: a decorrere dal 01.04.2013 Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, nata a Roma (RM) il 19.04.1967.
Responsabile della funzione di controllo interno: KIEGER a partire dal 01.12.08 con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx 0 (succursale).
Comitato Finanza: è composto da 4 (quattro) membri. La corrente composizione è la seguente:
Xxxxxxx Xxxxxxx (Presidente) | Nato a Cividale del Friuli (UD) il 04.11.1960 eletto dai lavoratori |
Xxxxx Xx Xxxxxx (Consigliere) | Nato a Cosenza (CS) il 20.04.1954 eletto dai lavoratori |
Xxxxxx Xxxxxxxxx (Consigliere) | Nato a Bari (BA) il 16/07/1972 eletto dalle aziende |
Xxxxxxxx Xxxxx (Consigliere) | Nato a Reggio Calabria (RC) lo 05/04/1944 eletto dalle aziende |
d.2 La gestione amministrativa
La gestione amministrativa e contabile del fondo è affidata a Previnet S.p.A., avente sede legale in Preganziol (TV), località Xxxxx Xxxxx, xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, 00.
d.3 La banca depositaria
La banca depositaria di PRIAMO è SSGS S.p.A. Societè Generale Securities Service, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00/X.
d.4 I gestori delle risorse
La gestione delle risorse di PRIAMO è affidata ai seguenti soggetti sulla base di apposite convenzioni di gestione. E’ previsto il conferimento di deleghe.
Comparto Bilanciato Sviluppo:
1. Mandato Europa:
▪ BNP Paribas Investment Partners Sgr con sede legale in Xxxxxx, xxx Xxxxx 00
▪ Pioneer Investment Management SGRpA, con sede in Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxx 0
▪ Generali Investments Italy S.p.A. SGR con sede legale in Trieste, Xxx Xxxxxxxxxxx 0
2. Mandato Ex Europa:
▪ Groupama Asset Management SGR SpA con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxxx 00
▪ State Street Global Advisors Limited con sede legale in Londra, Xxxxxxxxx Place 20
3. Mandato Corporate:
▪ BlackRock Investment Management (UK) Limited con sede legale in 00 Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX
* A far data dal 20 luglio 2016 ha avuto avvio un mandato in Convertible bonds affidato al gestore Union Bancaire Gestion Institutionnelle (Europe) SA con sede legale in Parigi, 000 Xxxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxxx
* A far data dall’ 8 novembre 2016 ha avuto avvio l’investimento diretto in Fondi di Fondi di Private Debt con sottostanti in economia reale italiana, col gestore Fondo Italiano d’Investimento SGR SpA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx X.Xxxxxx 00/00, 00000.
Comparto Bilanciato Prudenza:
1. Mandato Obbligazionario Total Return:
▪ Groupama Asset Management SGR SpA con sede legale in Roma, via Savoia 23
2. Mandato Ex Europa:
▪ State Street Global Advisors Limited con sede in Londra, Xxxxxxxxx Place 20
Comparto Garantito:
UnipolSai Spa, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, 00, con delega per la parte azionaria a JPMorgan A.M. London
d.5 L’erogazione delle rendite
Soggetti incaricati, scadenza della convenzione e tipologia di rendita
Per l’erogazione delle prestazioni in forma di rendita sono state stipulate due apposite convenzioni:
• una con UnipolSai S.p.A., con sede legale in Bologna, xxx Xxxxxxxxxxx, 00;
• una con Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, P.zza Duca degli Abruzzi 2, in rappresentanza del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito tra Assicurazioni Generali
S.p.A. e INA Assitalia S.p.A..
La convenzione con UnipolSai S.p.A. è stata sottoscritta in data 22 settembre 2009, ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata di 10 anni. Pertanto la convenzione scade il 21 settembre 2019.
Essa prevede le seguenti tipologie di rendita:
• Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata rivalutabile semplice (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata al pensionato finché in vita. Il pagamento della rendita termina al momento del decesso del pensionato. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
• Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata rivalutabile certa per 5 anni e poi vitalizia (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 5 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi cinque anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
• Rendita vitalizia immediata rivalutabile certa per 10 anni e poi vitalizia (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata per un periodo minimo di 10 anni anche se nel frattempo sopravviene il decesso
del pensionato. Se il pensionato vive anche dopo i primi dieci anni gli viene comunque pagata la rendita vitalizia. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
• Xxxxxxx xxxxxxxxx immediata rivalutabile reversibile: è la rendita che viene pagata al pensionato finché è in vita e, dopo il suo decesso, al beneficiario da lui designato se ancora in vita. L’erogazione termina con il decesso del beneficiario.
• Rendita vitalizia immediata annua rivalutabile con contro assicurazione per la restituzione del montante residuale: è la rendita che prevede un pagamento immediato al pensionato finché in vita ma garantisce la restituzione, ai beneficiari indicati dal pensionato, del capitale che rimane dopo il decesso del pensionato.
La convenzione con Assicurazioni Generali S.p.A. è stata sottoscritta in data 18 settembre 2009, ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata di 10 anni. Pertanto la convenzione scade il 17 settembre 2019.
Essa prevede la seguente tipologia di rendita:
• Rendita immediata annua rivalutabile con maggiorazione per perdita di autosufficienza (copertura Long Term Care): è la rendita che prevede il pagamento immediato al pensionato ma garantisce, nel caso in cui nel corso del suo godimento il pensionato diventi non autosufficiente per il compimento degli atti quotidiani di vita (alzarsi da solo, vestirsi da solo, lavarsi da solo, magiare da solo eccetera) il raddoppio della rendita iniziale secondo le condizioni stabilite nel contratto. E’ possibile chiedere, in luogo della rendita vitalizia semplice, la rendita reversibile ovvero la rendita non reversibile ma certa per 5 o 10 anni: anche in questi casi vale la maggiorazione della rendita base per il caso in cui sopraggiunga uno stato di non autosufficienza.
Decorrenza e periodicità di erogazione della rendita:
Per entrambe le convenzioni ciascuna rendita ha decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli aderenti che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell’Assicurazione Generale Obbligatoria. La durata del pagamento è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’aderente (o dell’ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).
Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata è pari al periodo che intercorre tra la data di decorrenza e quella del decesso dell’aderente se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.
Infine, nel caso di prestazione maggiorata per perdita di autosufficienza, essa decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza fino al decesso dell’aderente o alla revisione dello stato di non autosufficienza.
Ciascuna rendita è erogata in rate posticipate mensili, trimestrali o annuali, a scelta dell’aderente.
Basi tecniche adottate
Convenzione sottoscritta con UnipolSai S.p.A.:
• tavola RG 48 rielaborata e distinta per sesso;
• tasso tecnico: 0% - 1% - 2% - 2,5%, a scelta dell’aderente.
Convenzione sottoscritta con Assicurazioni Generali S.p.A.:
• tavola IPS 55 per impegni differiti al 110%;
• tasso tecnico: 0% - 1% - 2% - 2,5%, a scelta dell’aderente.
Caricamenti applicati
Per le spese di erogazione della rendita la UnipolSai S.p.A. applica:
• un caricamento di 0,40% del premio unico iniziale;
• un prelievo annuo pari allo 0,50% del rendimento di gestione.
Per le spese di erogazione della rendita Assicurazioni Generali S.p.A. applica:
• un caricamento di 1,48% di ciascuna rata di rendita erogata;
• un prelievo annuo pari allo 0,55% del rendimento di gestione.
Coefficienti di trasformazione nella tipologia di rendita nella quale vengono erogate le prestazioni in assenza di diversa opzione
ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA CON MAGGIORAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA (LTC) A PREMIO UNICO E RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA - TASSO TECNICO 2,5%
Importo lordo della rendita annua vitalizia per Euro di premio.
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
40 | 0,0371736 | 0,0347904 |
41 | 0,0376217 | 0,0351326 |
42 | 0,0380918 | 0,0354898 |
43 | 0,0385866 | 0,0358614 |
44 | 0,0391056 | 0,0362500 |
45 | 0,0396506 | 0,0366560 |
46 | 0,0402245 | 0,0370784 |
47 | 0,0408275 | 0,0375216 |
48 | 0,0414619 | 0,0379840 |
49 | 0,0421317 | 0,0384683 |
50 | 0,0428379 | 0,0389759 |
51 | 0,0435836 | 0,0395091 |
52 | 0,0443717 | 0,0400691 |
53 | 0,0452045 | 0,0406578 |
54 | 0,046085 l | 0,0412769 |
55 | 0,0470170 | 0,0419294 |
56 | 0,0480042 | 0,0426185 |
57 | 0,0490523 | 0,()433471 |
58 | 0,0501671 | 0,0441197 |
59 | 0,0513545 | 0,0449396 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0526202 | 0,0458110 |
61 | 0,0539680 | 0,0467377 |
62 | 0,0554004 | 0,0477218 |
63 | 0,0569246 | 0,0487665 |
64 | 0,058550 l | 0,0498780 |
65 | 0,0602856 | 0,0510647 |
66 | 0,0621388 | 0,0523234 |
67 | 0,0641211 | 0,0536746 |
68 | 0,0662449 | 0,0551247 |
69 | 0,0685237 | 0,0566836 |
70 | 0,0709698 | 0,058361 l |
71 | 0,0735949 | 0,0601674 |
72 | 0,0764257 | 0,0621214 |
73 | 0,0794919 | 0,0642488 |
74 | 0,0828233 | 0,0665792 |
75 | 0,0864551 | 0,0691319 |
76 | 0,0904241 | 0,0719368 |
77 | 0,0947346 | 0,0750227 |
78 | 0,0993868 | 0,0784197 |
00 | X, 0000000 | 0,0821477 |
80 | O, 1097081 | 0,0862537 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Età | Maschi | Femmine |
40 | 0,0366968 | 0,0344033 |
41 | 0,0371347 | 0,0347396 |
42 | 0,0375936 | 0,0350908 |
43 | 0,0380768 | 0,0354560 |
44 | 0,0385832 | 0,0358375 |
45 | 0,0391151 | 0,0362363 |
46 | 0,0396748 | 0,0366515 |
47 | 0,0402628 | 0,0370869 |
48 | 0,0408814 | 0,0375408 |
49 | 0,0415339 | 0,0380163 |
50 | 0,0422222 | 0,0385146 |
51 | 0,0429483 | 0,0390379 |
52 | 0,0437153 | 0,0395877 |
53 | 0,0445256 | 0,0401652 |
54 | 0,0453817 | 0,0407726 |
55 | 0,0462875 | 0,0414125 |
56 | 0,0472467 | 0,0420877 |
57 | 0,0482644 | 0,0428020 |
58 | 0,0493459 | 0,0435589 |
59 | 0,0504974 | 0,0443620 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0517240 | 0,0452151 |
61 | 0,0530296 | 0,0461223 |
62 | 0,0544155 | 0,0470852 |
63 | 0,0558897 | 0,0481068 |
64 | 0,0574600 | 0,0491932 |
65 | 0,0591349 | 0,0503522 |
66 | 0,0609225 | 0,0515812 |
67 | 0,0628314 | 0,0528997 |
68 | 0,0648757 | 0,0543142 |
69 | 0,0670655 | 0,0558332 |
70 | 0,0694131 | 0,0574666 |
71 | 0,0719300 | 0,0592242 |
72 | 0,0746402 | 0,0611232 |
73 | 0,0775705 | 0,0631888 |
74 | 0,0807487 | 0,0654493 |
75 | 0,0842091 | 0,0679228 |
76 | 0,0879809 | 0,0706364 |
77 | 0,0920709 | 0,0736171 |
78 | 0,0964729 | 0,0768935 |
79 | 0,1011839 | 0,0804822 |
80 | 0,1062067 | 0,0844252 |
Tabella dei coefficienti per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Età | Maschi | Femmine |
40 | 0,0365926 | 0,0343184 |
41 | 0,0370281 | 0,0346535 |
42 | 0,0374846 | 0,0350032 |
43 | 0,0379652 | 0,0353671 |
44 | 0,0384689 | 0,0357474 |
45 | 0,0389981 | 0,0361444 |
46 | 0,0395548 | 0,0365580 |
47 | 0,0401395 | 0,0369916 |
48 | 0,0407546 | 0,0374436 |
49 | 0,0414034 | 0,0379173 |
50 | 0,0420877 | 0,0384137 |
51 | 0,0428097 | 0,0389347 |
52 | 0,0435720 | 0,0394822 |
53 | 0,0443774 | 0,0400572 |
54 | 0,0452284 | 0,()40662 l |
55 | 0,0461284 | 0,0412993 |
56 | 0,0470814 | 0,0419717 |
57 | 0,0480926 | 0,0426827 |
58 | 0,0491671 | 0,0434361 |
59 | 0,0503107 | 0,0442358 |
Età | Maschi | Femmine |
60 | 0,0515291 | 0,0450848 |
61 | 0,0528254 | 0,0459876 |
62 | 0,0542014 | 0,0469459 |
63 | 0,0556647 | 0,0479623 |
64 | 0,0572233 | 0,0490434 |
65 | 0,0588852 | 0,0501965 |
66 | 0,0606586 | 0,0514189 |
67 | 0,0625520 | 0,0527307 |
68 | 0,0645786 | 0,0541372 |
69 | 0,0667499 | 0,0556477 |
70 | 0,0690765 | 0,0572715 |
71 | 0,0715702 | 0,0590183 |
72 | 0,0742545 | 0,0609058 |
73 | 0,0771557 | 0,0629580 |
74 | 0,0803019 | 0,0652035 |
75 | 0,0837254 | 0,0676595 |
76 | 0,0874554 | 0,0703542 |
77 | 0,0914988 | 0,0733122 |
78 | 0,0958488 | 0,0765626 |
79 | 0,1005005 | 0,0801211 |
80 | 0,1054585 | 0,0840301 |
L’elenco completo dei coefficienti di trasformazione in ciascuna forma di rendita è reperibile all’interno della documentazione contrattuale relativa alle rendite presente sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Denominazione della gestione degli investimenti:
Convenzione sottoscritta con UnipolSai S.p.A.: il capitale maturato dall’aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla Compagnia assicuratrice, viene investito nella “gestione speciale VITATTIVA”.
Convenzione sottoscritta con Assicurazioni Generali S.p.A.: il capitale maturato dall’aderente e trasformato in rendita, a tal fine conferito come premio unico alla Compagnia assicuratrice, viene investito nella “gestione separata GESAV”.
Modalità di rivalutazione della rendita:
Ad ogni ricorrenza della data di decorrenza del contratto la rendita viene rivalutata sulla base di un tasso di rivalutazione pari al tasso annuo di rendimento finanziario ottenuto dalla Gestione Speciale di riferimento nell’anno di esercizio, diminuito di una parte trattenuta dalla Compagnia Assicuratrice a titolo di commissione di gestione (tale commissione è pari a 0,50% per UnipolSai ed a 0,55% per Assicurazioni Generali).
Per anno di esercizio si intende il periodo dei dodici mesi precedenti il terzo mese (gestione VITATTIVA di UnipolSai), oppure il secondo (gestione GESAV di Assicurazioni Generali) antecedente la ricorrenza annua della data di decorrenza della rendita.
La Compagnia assicuratrice riconosce un rendimento annuo minimo garantito pari al 2,50%.
La percentuale di rivalutazione si ottiene scontando per un anno il tasso di rivalutazione in funzione del tasso di interesse tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita.
Pertanto ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rata di rendita in vigore nel periodo annuale precedente è rivalutata della percentuale di rivalutazione sopra citata.
I rendimenti attribuiti si consolidano anno per anno. Ne consegue che la rendita rivalutata ad ogni ricorrenza costituisce la base di partenza per le rivalutazioni successive, rendendo certi ed acquisiti i risultati raggiunti anno per anno.
d.6 La revisione legale ed il controllo contabile
Con delibera assembleare del 29 maggio 2014, l’incarico di revisione legale del fondo è stata affidato alla società Deloitte & Touche SpA, con sede in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 000/X, per il triennio 2014-2016.
d.7 La revisione del bilancio
La revisione del Bilancio è stata conferita alla società Deloitte & Touche SpA, con sede in Xxxx, Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx 000/X, per il triennio 2014-2016.
d.8 La raccolta delle adesioni
La raccolta delle adesioni avviene secondo le modalità previste nella Parte V dello Statuto.
PRIAMO ‐ Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini.
E) Documento sul regime fiscale
(aggiornato al 14/01/2015)
Premessa
La partecipazione a forme di previdenza complementare può idealmente scindersi, da un punto di vista fiscale, in tre momenti: contribuzione, accumulo ed erogazione della prestazione.
Il regime tributario in vigore in Italia prevede una generale esenzione nella fase contributiva, una tassazione nella fase di accumulo ed una residuale tassazione nella fase di erogazione della prestazione.
Il modello descritto si sintetizza con l’acronimo ETT (= Esenzione, Tassazione, Tassazione) sinteticamente riportato nella tabella seguente:
Modello ETT
Contribuzione | Esenzione |
Accumulo | Tassazione |
Prestazione | Tassazione |
Altro aspetto da affrontare preliminarmente è quello della presenza di tre differenti regimi o periodi fiscali (succedutesi nel tempo) applicabili alla previdenza complementare.
Ciascun regime ha le proprie regole e temporalmente si suddividono nei seguenti modi: 1° periodo fiscale che va fino al 31.12.2000;
2° periodo fiscale che va dall’ 1.1.2001 al 31.12.2006; 3° periodo fiscale che va dall’ 1.1.2007.
I rispettivi montanti maturati nei periodi di cui sopra, sono convenzionalmente indicati come M1, M2 e M3.
A fronte di ciò, la fiscalità applicata alle posizioni individuali i cui montanti avranno coperto più periodi, seguirà il criterio definito “pro rata temporis” ovvero, per ciascuna fattispecie di prestazione – sia essa definitiva (es. pensionamento) o intermedia (es. anticipazione) – la
tassazione sarà il risultato delle disposizioni fiscali pro‐tempore vigenti sui montanti ed esse corrispondenti.
Nei paragrafi seguenti si dettagliano le regole fiscali genericamente applicabili alle diverse fasi di partecipazione e tipologie di prestazioni.
1. Regime fiscale dei contributi.
Le regole esposte in questo paragrafo si riferiscono esclusivamente al 3° periodo fiscale, non rilevando la precedente regolamentazione, non più applicabile alla fase contributiva.
1.1 Regola generale a decorrere dal 1° gennaio 2007
I contributi annualmente versati dal lavoratore e dal datore di lavoro a forme di previdenza complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite di 5.164,57 euro.
Il regime fiscale appena descritto si applica altresì ai contributi versati da soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o di impresa.
Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico, per la parte da questi non dedotta.
1.2 Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007
Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007 è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle predette forme.
La maggior deducibilità annua eccedente il limite di 5.164,57 euro non può comunque superare l’importo di 2.582,29 euro annui.
1.3 Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni.
Il trattamento tributario dei contributi è altresì applicabile alle somme che l’Aderente versa al fondo a titolo di reintegro della propria posizione individuale a seguito dell’erogazione di anticipazioni. Tali somme, pertanto, concorro, assieme ai contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal proprio reddito, nei limiti di cui ai paragrafi precedenti.
Sulle somme relative alle anticipazioni reintegrate eccedenti i limiti annui di deducibilità è riconosciuto all’Aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato. Tale regola è applicabile alle anticipazioni riferibili ai montanti maturati dal 1.1.2007.
1.4 Comunicazioni al Fondo dei contributi non dedotti.
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al fondo pensione ovvero, se antecedente, entro la data in cui sorge il diritto alla prestazione, ciascun Aderente comunica al fondo medesimo l’importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
I suddetti contributi quindi, non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell’imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione.
2. Regime fiscale della posizione in fase di accumulo
I rendimenti realizzati annualmente dall’investimento dei contributi, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%1.
3. Regime fiscale delle prestazioni
Per comprende a pieno il regime fiscale delle prestazioni, un aspetto determinante è individuare quale parte del montante da cui queste si generano sia soggetta a tassazione, ovvero quale sia la “base imponibile” delle prestazione pensionistiche complementari.
Il principio generale che informa l’architettura della tassazione nel sistema di previdenza complementare consiste (principalmente) nel differire il prelievo dalla fase di contribuzione a quella finale dell’erogazione della prestazione (secondo il modello ETT di cui sopra) e comunque nel tassare a scadenza soltanto quanto non assoggettato ad imposizione durante la fase di accumulo.
1 La Legge 190 del 23.12.2014 (c.d. legge di stabilità) all’art. 1 comma 621 ha disposto l’incremento della tassazione dall’11% al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dai Fondi Pensione in ciascun periodo di imposta.
Tali proventi sono computati nella base imponibile nella misura del 62,50% qualora siano riferibili alle obbligazioni e ad altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. “white list”, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,50% su detti proventi.
Ne consegue che la quota parte di prestazione che è generalmente assoggettata a tassazione è limitata all’ammontare della stessa proporzionalmente riferibile ai contributi dedotti nel corso della fase di accumulo. Inoltre, per i lavoratori che hanno utilizzato il trattamento di fine rapporto (TFR) per contribuire alle forme pensionistiche complementari, la base imponibile è determinata tenendo conto anche della quota corrispondente al trattamento di fine rapporto versato.
I medesimi criteri si applicano in via generale anche nell’ipotesi di anticipazioni e riscatti.
Il calcolo della tassazione è effettuato tenendo distinti i montanti maturati nei tre differenti periodi fiscali.
Altro elemento rilevante e discriminante ai fini della tassazione è la distinzione tra vecchi e nuovi iscritti alle forme di previdenza complementare, poiché a parità di periodo fiscale, alcune fattispecie trovano un trattamento fiscale differenziato a seconda che l’Aderente abbia l’una qualifica piuttosto che l’altra.
Il Vecchio iscritto è il soggetto che alla data del 29 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93) risultava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima dell’entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (ovvero prima del 15 novembre 1992) ovvero abbia trasferito la propria posizione al Fondo Priamo.
Il Nuovo iscritto è il soggetto che ha aderito a forme pensionistiche complementari istituite successivamente per cui non si trova nelle condizioni di cui sopra.
3.1 Prestazioni pensionistiche in forma capitale
3.1.1 Quota parte delle prestazioni fino al 31.12.2000 (M1) Vecchi iscritti
Si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull’importo della prestazione in capitale maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.
Nuovi iscritti
Si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota “interna media” del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell’Aderente). Tale aliquota si applica sull’importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata in capitale) e delle
riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al fondo).
3.1.2. Quota parte delle prestazioni dall’1.1.2001 al 31.12.2006 (M2).
Si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota “interna media” del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell’Aderente).
Tale aliquota si applica alla parte imponibile della prestazione pensionistica, determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l’imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo.
3.1.3. Quota parte delle prestazioni dall’ 1.1.2007 (M3) Vecchi iscritti
Per i vecchi iscritti che non optino per il nuovo regime di cui all’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005 le prestazioni maturate dal 1.1.2007 sono tassate con le regole esposte nel paragrafo precedente.
Per i vecchi iscritti che optino per l’applicazione del nuovo regime di cui all’art. 23 comma 7 del D.Lgs. 252/2005, sull’importo della prestazione in capitale maturata dall’ 1.1.2007 si applica la ritenuta a titolo d’imposta del 15%, come meglio dettagliato nel punto successivo relativo ai nuovi iscritti.
Nuovi iscritti
Si applica una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un’aliquota del 9% dopo 35 anni). La parte imponibile della prestazione pensionistica è determinata al netto dei rendimenti finanziari che hanno già scontato l’imposta sostitutiva del 20% nonché dei contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Se la data di adesione è anteriore all’ 1.1.2007, gli anni di partecipazione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15.
3.2 Prestazioni pensionistiche in forma di rendita.
3.2.1 Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1)
E’ applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente su un imponibile pari all’ 87,5% dell’importo erogato.
3.2.2. Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006 (M2) E’ applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito a Fondo.
E’ esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l’imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un’imposta sostitutiva del 26%.
3.2.3 Quota parte delle rendite derivante dai montanti maturati dall’1.1.2007 (M3)
E’ applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a
0.30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, con un limite massimo di riduzione del 6% (arrivando così ad un’aliquota del 9% dopo 35 anni). E’ esente da tassazione la componente derivante dai rendimenti finanziari che hanno già scontato l’imposta sostitutiva del 20%, nonché dai contributi che non sono stati dedotti e sono stati comunicati al Fondo. Sulla parte di rendita costituita dal rendimento finanziario è applicata annualmente un’imposta sostitutiva del 26%. Per maggiori dettagli, si rimanda al Documento sulle rendite – Allegato alla Nota informativa.
3.3 Anticipazioni
3.3.1. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1) Vecchi iscritti
Si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota “interna media” del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell’Aderente). Tale aliquota si applica sull’importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.
Nuovi iscritti
Si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota “interna media” del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri della tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell’Aderente). Tale aliquota si applica sull’importo della prestazione in capitale, al netto dei contributi versati del dipendente non eccedenti il 2% annuo della sua retribuzione e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al Fondo).
3.3.2. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)
Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione prevista per le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale. L’imponibile è però determinato al netto dei contributi non dedotti ma al lordo della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva del 20% salvo conguaglio al momento della liquidazione definitiva.
3.3.3. Quota parte delle anticipazioni sui montanti maturati dall’1.1.2007 (M3)
Le anticipazioni delle posizioni individuali maturate sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta, applicata sulla somma erogata al netto dei contributi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta, pari al:
▪ 15%, ridotta di una quota dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%, nel caso di richiesta di anticipazione per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche;
▪ 23% nel caso di richiesta di anticipazione per :
1. Acquisto prima casa di abitazione per sé o per i figli, realizzazione di interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R n. 380/01, relativamente alla prima casa di abitazione;
2. Ulteriori esigenze dell’Aderente.
Per maggiori dettagli si rimanda al Documento sulle anticipazioni, allegato alla Nota Informativa.
3.4 Riscatti
3.4.1. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati fino al 31.12.2000 (M1) Vecchi iscritti
Si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota del TFR (comunicata dal datore di lavoro) sull’importo della prestazione maturata, al netto dei contributi a carico del dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione.
Nuovi iscritti
Si applica la tassazione separata utilizzando l’aliquota “interna media” del Fondo (determinata dal Fondo stesso con i medesimi criteri seguiti per la tassazione del TFR, considerando i parametri contributivi e partecipativi dell’Aderente). Tale aliquota si applica sull’importo della prestazione maturata, al netto dei contributi versati dal dipendente non eccedenti il 4% annuo della sua retribuzione (ridotti in rapporto alla quota di prestazione erogata) e delle riduzioni annuali spettanti sul TFR (riproporzionate in base alla percentuale di TFR versato al Fondo).
3.4.2. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall’1.1.2001 al 31.12.2006 (M2)
Per il trattamento fiscale dei riscatti erogati sui montanti accumulati nel secondo periodo fiscale, è necessario distinguere tra la “volontarietà” o l’ “involontarietà” degli stessi.
Riscatto c.d. “volontario” (es. licenziamento, dimissioni…)
E’ applicata la tassazione ordinaria IRPEF quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente sulla parte imponibile derivante dai contributi dedotti e dal TFR conferito al Fondo. E’ esente da tassazione la componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva del 20%, nonché quella derivante dai contributi che non sono stati dedotti e comunicati al Fondo.
Riscatto c.d. “involontario” (es. mobilità, cassa integrazione, invalidità…)
▪ Se riscatto totale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d’imposta già descritto nel paragrafo 3.1.2 concernente la prestazione pensionistica in forma capitale;
▪ Se riscatto parziale: la tassazione avviene applicando il regime fiscale proprio del periodo d’imposta già descritto nel paragrafo 3.3.2 concernente le anticipazioni.
3.4.3. Quota parte dei riscatti sui montanti maturati dall’1.1.2007 (M3)
Le somme erogate a titolo di riscatto della posizione individuale (al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva del 20%, nonché dei contributi non dedotti, sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione del 6%, nei seguenti casi:
▪ cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (riscatto parziale);
▪ invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, ovvero a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (riscatto totale);
▪ morte dell’Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.
▪ Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta dl 23%.
4. Trasferimenti delle posizioni pensionistiche
Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche verso forme pensionistiche disciplinate da X.Xxx. 252/2005 sono esenti da ogni onere fiscale.
PRIAMO ‐ Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini.
F) Documento sulle anticipazioni
(aggiornato al 25.03.215)
Articolo 1 ‐ Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, le modalità di erogazione delle anticipazioni a valere sulla posizione individuale degli associati al fondo pensione Priamo.
Articolo 2 ‐ Casistica
1. L’anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi:
a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge, ai figli o agli altri familiari fiscalmente a carico per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. In questo caso, qualora ricorra una particolare gravità, la cui sussistenza è rimessa alla prudente valutazione del Direttore, l’anticipazione può essere corrisposta anche prima che sia stata effettivamente sostenuta la relativa spesa;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. Si intende prima casa per sé anche la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni all’atto dell’acquisto. L’anticipazione è commisurata all’onere complessivamente sostenuto per l’acquisizione dell’immobile quale risulta dal rogito notarile nonché da altra idonea documentazione di spesa. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate. Agli effetti della presente norma si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto;
c) spese per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione.
Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell’aderente o dei figli. Si intende prima casa dell’aderente anche la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni all’atto dell’acquisto. Per prima casa di abitazione si intende quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto, incluso l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
L’anticipazione è concessa per i seguenti interventi:
1. di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
2. di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico‐
sanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
3. di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
4. di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
a) progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
b) acquisto dei materiali;
c) oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
d) relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
e) altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
d) ulteriori e non documentate esigenze dell’aderente. Rientrano in tale ambito anche le anticipazioni fruibili durante i periodi di godimento dei congedi per la formazione e per la formazione continua (art. 7, comma 2, legge n. 53/2000) e quelle connesse alla fruizione dei congedi parentali (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 151/2001).
Articolo 3 ‐ Anzianità richiesta
1. L’anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a) può essere richiesta dall’aderente in qualsiasi momento.
2. L’anticipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) può essere chiesta se l’anzianità di iscrizione dell’associato è pari ad almeno otto anni.
3. Ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l’interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.
Articolo 4 ‐ Importo dell’anticipazione
1. L’importo massimo erogabile a titolo di anticipazione è pari al:
a) 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 2;
b) 30% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, nel caso di cui alla lettera d) del comma 1 del precedente articolo 2.
2. Il Fondo non eroga anticipazioni di importo inferiore a 2.000,00 (duemila) euro al lordo delle imposte di legge.
3. Xxxxx restando i limiti previsti al precedente comma 1, l’anticipazione può essere concessa anche più volte per la stessa causale.
4. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono in ogni caso eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
5. L’importo massimo erogabile a titolo di anticipazione è riferito alla posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, decurtata delle somme gia percepite per il medesimo titolo. L’importo massimo erogabile a titolo di anticipazione non può comunque superare, al netto delle imposte, l’onere effettivamente sostenuto e documentato con riferimento alla singola richiesta.
6. L’erogazione dell’anticipazione è effettuata al netto degli oneri fiscali. Si rammenta al riguardo che la normativa prevede che le richieste di anticipazione vengano soddisfatte prioritariamente utilizzando il capitale maturato alla data del 31.12.2006 e solo in caso di sua incapienza anche il capitale maturato a partire dal 01.01.2007. Le anticipazioni effettuate attingendo al capitale maturato alla data del 31.12.2006 sono assoggettate a tassazione separata salvo conguaglio. Le anticipazioni effettuate attingendo al capitale maturato a partire dal 01.01.2007 sono tassate a titolo definitivo con aliquota massima del 15% (anticipazioni per spese sanitarie) oppure con aliquota del 23% (anticipazioni per acquisto prima casa ovvero per ulteriori esigenze)
7. A tutela dell’equilibrio e della sana e prudente gestione il Fondo, in situazioni di particolare straordinarietà, si riserva, previa determinazione congiunta del Presidente e del Direttore che deve essere ratificata con delibera assunta dal primo Consiglio di Amministrazione successivo, di non erogare tutte le anticipazioni di cui sia stata fatta richiesta qualora l’importo complessivo oggetto di anticipazione superi il 30% del flusso mensile destinato agli investimenti. In tal caso le richieste saranno soddisfatte secondo la data di ricezione. Le richieste non soddisfatte in un mese sono antergate a quelle di competenza del mese successivo.
Articolo 5 ‐ Anticipazione su posizione a garanzia di cessione del quinto
1. Per tutte le richieste di anticipazioni di aderenti con in atto una cessione del quinto è necessario avere la liberatoria della Finanziaria.
2. Se la Finanziaria non autorizza l’anticipazione, Xxxxxx non può erogare l’anticipazione. Solo nel caso di richiesta anticipazione per spese sanitarie, vengono erogati all’aderente i 4/5 dell’importo richiesto in quanto le anticipazioni per spese sanitarie straordinarie derivanti da gravissime situazioni, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità previsti per le prestazioni previdenziali obbligatorie.
3. Il Fondo non è responsabile per la erogazione dell’anticipazione in presenza di un contratto di finanziamento assistito dalla garanzia della retribuzione se non è stata comunicata l’apposizione del vincolo sulla posizione previdenziale.
4. L’associato con la presentazione della richiesta di anticipazione esplicitamente consente ed autorizza il Fondo a comunicare alla Società Finanziaria i dati relativi all’ammontare della propria posizione previdenziale.
Articolo 6 ‐ Modalità della richiesta
1. L’anticipazione deve essere richiesta utilizzando l’apposito modulo prelevabile dal sito del fondo (xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
2. Il modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e corredato di tutta la documentazione da presentare in relazione alla causale della anticipazione, deve essere inviato al Fondo esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Articolo 7 ‐ Documentazione probatoria per spese sanitarie
1. La richiesta di anticipazione per spese sanitarie in dipendenza di gravissime situazioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi attinenti gravissime situazioni, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del Decreto Legislativo 252/05;
b) fatture emesse non oltre 120 giorni prima della richiesta e ricevute fiscali attestanti le spese effettivamente sostenute comprese le spese accessorie strettamente connesse alla terapia e/o all’intervento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: viaggio e soggiorno del soggetto per la cui cura si chiede l’anticipazione e dell’eventuale accompagnatore);
c) fotocopia della carta d’identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l’anticipazione.
d) Nel caso si richieda l’anticipazione per spese sanitarie per il coniuge, ai figli o agli altri familiari fiscalmente a carico, deve essere trasmesso certificato di stato di famiglia con l’indicazione del rapporto di parentela.
e) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all’associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.
2. Nei casi in cui, ricorrendo una particolare gravità, si proceda alla erogazione della anticipazione prima che sia stata effettivamente sostenuta la relativa spesa la richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione recante data non anteriore ai 180 giorni precedenti la richiesta, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi attinenti gravissime situazioni, ai sensi dell’art. 11 comma 7 del Decreto Legislativo 252/05. Tale attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento;
b) autocertificazione attestante la richiesta nonché l’impegno a fornire successivamente le fatture e le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
c) preventivo, firmato per accettazione da parte dell’iscritto, recante data non anteriore ai 180 giorni precedenti la richiesta. Resta inteso che l’associato si impegna a consegnare le fatture e le ricevute fiscali attestanti gli oneri effettivamente sostenuti entro 30 giorni dalle emissione delle stesse;
d) fotocopia della carta d’identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l’anticipazione.
e) Nel caso si richieda l’anticipazione per spese sanitarie per il coniuge, ai figli o agli altri familiari fiscalmente a carico, deve essere trasmesso certificato di stato di famiglia con l’indicazione del rapporto di parentela.
f) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all’associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.
Articolo 8 ‐ Documentazione probatoria acquisto prima casa di abitazione
1. La richiesta di anticipazione per acquisto prima casa deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata in relazione alle diverse situazioni.
2. In caso di acquisto di prima casa di abitazione da terzi deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile in oggetto;
b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione, di alcun diritto reale di proprietà relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile;
c) copia dell’atto notarile di compravendita ovvero, in caso di acquisto in itinere, copia del contratto preliminare di compravendita registrato presso l’Agenzia delle Entrate, nonché copia delle quietanze o dei bonifici degli acconti pagati. Tali atti devono avere data non antecedente a 540 giorni alla richiesta di anticipazione. In caso di acquisto in itinere il rogito notarile deve essere trasmesso non appena disponibile;
d) certificato di stato di famiglia con l’indicazione del rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile da parte di soggetto diverso dall’associato; in caso di acquisto a favore del coniuge del/la figlio/a dell’associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell’associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
e) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
f) fotocopia della carta d’identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l’anticipazione.
g) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all’associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.
3. In caso di acquisto prima casa di abitazione in cooperativa deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile in oggetto;
b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione, di alcun diritto reale di proprietà relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile;
c) copia dell’estratto della delibera del consiglio di amministrazione della cooperativa attestante la assegnazione in proprietà dell’alloggio e la documentazione dei pagamenti già sostenuti e, non appena possibile, copia dell’atto notarile di conferma della compravendita dell’alloggio;
d) copia del documento attestante l’acquisto della proprietà del terreno da parte della cooperativa;
e) copia della dichiarazione di inizio lavori;
f) certificato di stato di famiglia con l’indicazione del rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile da parte di soggetto diverso dall’associato; in caso di acquisto a favore del coniuge del/la figlio/a dell’associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell’associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
g) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
h) fotocopia della carta d’identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l’anticipazione.
i) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all’associato ogni altra documentazione per la validazione della richiesta di anticipazione.
4. In caso di costruzione in proprio deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) autocertificazione da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18 mesi) dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile in oggetto;
b) autocertificazione da cui risulti la non titolarità, anche in comunione, di alcun diritto reale di proprietà relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile;
c) copia della concessione edilizia;
d) copia del titolo di proprietà del terreno;
e) copia del contratto di appalto o dei preventivi di spesa aventi data non anteriore ai 180 giorni precedenti la richiesta;
f) copia della dichiarazione di inizio lavori ovvero dichiarazione di fine lavori;
g) copia delle fatture che attestino lo stato di avanzamento dei lavori effettuati: progettazione, acquisto di materiali, esecuzione dei lavori aventi data non anteriore ai 180 giorni dalla richiesta;
h) relazione di conformità dei lavori alle vigenti disposizioni di legge;
i) copia di attestazione di pagamento degli oneri di urbanizzazione;
j) imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni e le autorizzazioni;
k) certificato di stato di famiglia con l’indicazione del rapporto di parentela, in caso di acquisto di immobile da parte di soggetto diverso dall’associato; in caso di acquisto a favore del coniuge del/la figlio/a dell’associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell’associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
l) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
m) fotocopia della carta d’identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l’anticipazione.
n) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all’associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.
5. In caso di ristrutturazione della prima casa deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) copia dell’atto notarile di compravendita attestante la proprietà dell’immobile da ristrutturare come prima casa di abitazione. Si intende prima casa dell’aderente anche la casa acquistata dal coniuge a condizione che i coniugi abbiano adottato il regime legale di comunione dei beni. Per prima casa di abitazione si intende quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore
aggiunto, incluso l’immobile acquistato a titolo di successione ereditaria, di donazione o permuta.
b) se gli interventi riguardano parti comuni dell’immobile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
c) copia delle fatture o ricevute fiscali (aventi data non anteriore a 120 giorni antecedenti la richiesta) intestate all’interessato o al condominio attestanti le spese sostenute ovvero i preventivi di spesa firmati per accettazione (recanti data non anteriore ai 180 giorni antecedenti la richiesta) nonché copia dei bonifici bancari o delle quietanze a comprova dell’avvenuto pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento ed il beneficiario. Nel caso di richiesta di anticipazione su presentazione del preventivo resta inteso che l’associato si impegna a presentare copia delle fatture o delle ricevute fiscali nei 30 giorni successivi alla loro emissione.
d) Nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori superi i € 50.000 deve essere prodotta, inoltre, la dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria).
e) In caso di anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, un certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela; in caso di ristrutturazione a favore del coniuge del/la figlio/a dell’associato, occorre presentare una autocertificazione del/la figlio/a dell’associato dalla quale risulti il regime legale della comunione dei beni tra coniugi;
f) copia della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
g) dichiarazione di veridicità della documentazione trasmessa;
h) comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri;
i) fotocopia della carta d’identità del richiedente e del soggetto in relazione al quale si chiede l’anticipazione.
l) Il Fondo si riserva la possibilità di richiedere all’associato ulteriore documentazione a supporto della validazione della domanda di anticipazione.
L’Anticipazione è erogabile in relazione a fatture e documenti fiscali emessi nei 120 giorni antecedenti la data della richiesta.
Articolo 9 ‐ Documentazione richiesta per il caso di ulteriori esigenze
1. Nel caso di richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze unitamente al modulo di richiesta deve essere allegato unicamente il documento di identità del richiedente.
Articolo 10 ‐ Modalità di inoltro della documentazione
1. La documentazione dovrà essere prodotta dall’aderente in copia dichiarata conforme all’originale dallo stesso con apposizione della propria firma e non sarà restituita dal Fondo.
Articolo 11 ‐ Richiesta di integrazione documentale
1. Il Fondo, nei 30 giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta di anticipazione, ove verifichi la incompletezza ovvero la incongruità della documentazione probatoria trasmessa laddove richiesta, chiede all’associato di provvedere alla integrazione documentale necessaria.
2. In caso di richiesta di integrazione documentale il decorso del termine di cui al successivo articolo 12, comma 1, decorre per nuovamente dalla data di ricezione della integrazione documentale.
Articolo 12 ‐ Accoglimento o rigetto della richiesta di anticipazione
1. Il Fondo, verificata laddove richiesta la completezza e la congruità della documentazione probatoria trasmessa, provvede alla erogazione della anticipazione entro 120 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. In caso di posizione gravata da vincolo relativo alla cessione del quinto ai sensi del precedente articolo 5, il decorso del suddetto termine è sospeso nelle more del ricevimento da parte della Società Finanziaria della liberatoria ovvero del conteggio estintivo.
3. Il Fondo, in caso di evidente infondatezza della richiesta di anticipazione ovvero nel caso di impossibilità per qualsiasi causa di procedere alla erogazione della anticipazione, informa , l’associato, tramite comunicazione scritta, il rigetto della richiesta entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
4. Il Fondo verifica le domande di anticipazione e i documenti trasmessi a supporto ed in caso di incompletezza, informa l’associato, tramite comunicazione scritta, della richiesta di integrazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
5. In presenza di vincolo sulla posizione previdenziale dipendente da prestito assistito dalla garanzia della retribuzione, la richiesta di anticipazione per acquisto prima casa, ristrutturazione prima casa e ulteriori esigenze , deve essere comunque rigettata in caso di mancanza della liberatoria quando la Società Finanziaria che ha erogato il prestito.
6. La richiesta di anticipazione deve essere rigettata se ha per oggetto un importo inferiore a
2.000,00 (duemila) euro al lordo delle imposte di legge.
7. Per tutte le anticipazioni per le quali si prevede la possibilità di erogazione sulla base di un preventivo, l’aderente si assume la responsabilità per le conseguenze nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria e del Fondo stesso, derivanti da dichiarazioni mendaci o dalla mancata trasmissione della documentazione comprovante l’avvenuta assunzione delle spese sostenute.
8. Qualora la richiesta di anticipazione sia corredata da documentazione preliminare (preventivi di spesa), la documentazione a chiusura della richiesta erogata, comprovante l’avvenuta assunzione delle spese sostenute (fatture), deve essere inviata al Fondo tempestivamente, successivamente dalla data di erogazione dell’anticipazione.
9. In caso di mancata trasmissione della documentazione di cui al precedente punto 7, non saranno accolte le richieste di anticipazione avanzate da aderenti che non abbiano debitamente documentato le precedenti erogazioni ottenute.
Articolo 13 ‐ Modalità di pagamento
1. L’erogazione della prestazione è effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall’aderente.
Articolo 14 ‐ Reintegro delle anticipazioni
1. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate dall’aderente, ai sensi dell’art. 11, comma 8 del D. Lgs. 252/2005, in qualsiasi momento, anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di deducibilità di euro 5.164,57.
2. Il versamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario con causale “Reintegro anticipazioni” seguito dal codice fiscale dell’aderente secondo modalità da definire con il Fondo.
AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Decreto Legge n. 174, G.U. 10 ottobre 2012 (convertito dalla legge 07 dicembre 2012 n. 213, G.U. 7 dicembre 2012), per le richieste di anticipazione di cui all’articolo 11, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs. 252/05 avanzate da parte degli aderenti residenti nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Xxxxxx e Rovigo, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a) del citato D.Lgs. 252/05. Tale disciplina transitoria ha durata triennale e si applica alle domande inviate al Fondo nel periodo intercorrente fra il 22 maggio 2012 e il 22 maggio 2015.
PRIAMO ‐ Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini.
G) Documento sulle rendite
(aggiornato al 25.03.2015)
XXXXXX (di seguito definito FONDO PENSIONE) ha stipulato:
- in data 22.09.09 con UnipolSai S.p.A, con sede legale in Bologna, via Stalingrado 45 (di seguito definita UnipolSai) ed
- in data 18.09.09 con Assicurazioni Generali S.p.A., con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2 (di seguito definita GENERALI) in rappresentanza del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito RTI) costituito tra Assicurazioni Generali S.p.A. e INA Assitalia S.p.A.,
apposite convenzioni per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione).
Di seguito sono riportate le principali clausole.
Art. 1. Oggetto della Convenzione. Prestazioni assicurate
Convenzione con UnipolSai
1. La Convenzione ha per oggetto l’assicurazione di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile ed erogabile in via posticipata sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
2. Il FONDO PENSIONE può richiedere, in relazione al singolo Assicurato, che in luogo della rendita di cui al precedente comma 1, sia erogata una delle altre rendite di cui all’art. 2 della Convenzione.
Pertanto, il FONDO PENSIONE potrà richiedere alternativamente in relazione a ciascun Assicurato, l’erogazione di una delle seguenti tipologie di rendite:
1. rendita vitalizia immediata rivalutabile semplice (senza reversibilità): è la rendita che viene pagata al pensionato finché in vita. Il pagamento della rendita termina al momento del decesso del pensionato. Non è prevista alcuna reversibilità a favore di soggetti diversi dal pensionato.
2. rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico con uno o più reversionari, con facoltà dell’aderente di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50 ed il 100%;
3. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a premio unico certa per 5 o 10 anni e
successivamente vitalizia;
4. rendita vitalizia immediata annua rivalutabile a premio unico controassicurata in caso di decesso dell’assicurato con restituzione del montante residuale al beneficiario.
3. L’importo annuo di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato ad UnipolSai, al netto delle imposte, per i coefficienti indicati nelle Tabelle di cui all’allegato fascicolo informativo, con i criteri ivi previsti, in funzione dell’opzione di rendita scelta.
4. La rata di rendita in pagamento, come quantificata al precedente comma 3, viene periodicamente rivalutata secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata nel fascicolo informativo allegato al presente documento; in particolare, per la rivalutazione di ciascuna singola rendita sarà utilizzata la clausola di rivalutazione relativa al tasso tecnico stabilito dall’Assicurato all’atto di richiesta della prestazione.
5. A scelta dell’aderente, da esercitarsi per il tramite del FONDO PENSIONE, le rendite di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, potranno essere erogate in rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali, semestrali o annuali.
Convenzione con GENERALI
1. Il contratto ha per oggetto l’assicurazione di una rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico con maggiorazione per perdita di autosufficienza sulla testa degli aderenti al FONDO PENSIONE (di seguito indicati come “Assicurati”) che, avendo maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dallo Statuto del FONDO PENSIONE, siano inseriti in assicurazione su indicazione del FONDO PENSIONE stesso.
Il contratto prevede il versamento di premi unici a fronte dei quali GENERALI si obbliga a corrispondere ai Beneficiari designati le seguenti prestazioni:
A) PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
GENERALI corrisponde una rendita vitalizia immediata annua posticipata rivalutabile sulla testa dell’Assicurato (Assicurato principale) fino a che questo è in vita.
L’Assicurato principale può richiedere, che, in luogo della rendita di cui al comma precedente sia erogata:
1. una rendita reversibile: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo reversibile totalmente o parzialmente a favore di un secondo Assicurato (Reversionario) fino a che questo è in vita;
2. una rendita certa: rendita vitalizia immediata annua rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per i primi 5 o 10 anni.
B) PRESTAZIONE IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA DELL’ASSICURATO PRINCIPALE
Nel caso in cui per l’Assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, GENERALI corrisponde, in aggiunta alla prestazione in caso di vita, una rendita vitalizia immediata annua anticipata di importo pari all’importo della rendita assicurata in caso di vita. L’erogazione della prestazione termina al decesso dell’Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell’Assicurato principale, per periodi definiti.
Questa prestazione opera esclusivamente in caso di non autosufficienza dell’Assicurato principale.
2. L’importo annuo iniziale della rendita erogabile in caso di vita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Compagnia, al netto delle eventuali imposte, per il coefficiente di conversione in rendita riportato nell’allegato fascicolo informativo, corrispondente all'età ed al sesso
dell'Assicurato principale e alla tipologia di rendita prescelta.
In caso di rendita reversibile, il suddetto coefficiente viene determinato anche con riferimento all’età e al sesso del Reversionario e alla percentuale di reversibilità della rendita stessa, con facoltà dell’Assicurato principale di optare per una percentuale di reversibilità complessivamente compresa tra il 50% ed il 100%. Le percentuali intermedie dovranno essere intere e multiple di 10.
3. La rendita iniziale sarà rivalutata a ciascuna ricorrenza annuale di rivalutazione secondo quanto previsto nella clausola di rivalutazione riportata nell’allegato fascicolo informativo.
4. La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall’Assicurato principale a scelta tra quelle previste: mensile, bimestrale, trimestrale, quadrimestrale, semestrale, annuale.
La rateazione scelta per la rendita derivante dalla prestazione in caso di vita sarà utilizzata anche per il pagamento della rendita anticipata derivante dalla prestazione in caso di non autosufficienza.
Art. 2 ‐ Premio di assicurazione
Convenzione con UnipolSai
1. UnipolSai si impegna a corrispondere all’Assicurato o se del caso al diverso Beneficiario le rendite oggetto della Convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati con le seguenti modalità e termini.
Il FONDO PENSIONE esegue il pagamento del premio unico relativo alla posizione individuale accumulata dall’aderente all’atto dell’inserimento in convenzione e del trasferimento dei dati di cui all’articolo 4 della Convenzione. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario, su conto corrente intestato ad UnipolSai.
3. UnipolSai, previo ricevimento di quanto indicato al comma precedente, rilascerà una quietanza al FONDO PENSIONE e all’Assicurato a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l’indicazione degli estremi identificativi dell’Assicurato e, se del caso, del Beneficiario e l’importo della prestazione assicurata.
Convenzione con GENERALI
1. GENERALI si impegna a corrispondere le rendite oggetto di questo contratto di assicurazione a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. Il versamento del premio può essere effettuato presso l’Agenzia cui è assegnato il contratto, oppure presso la Direzione per l’Italia della Compagnia in Mogliano Veneto – Treviso e può avvenire con le seguenti modalità:
‐ tramite bancomat, dove disponibile;
‐ per mezzo di bollettino di conto corrente postale;
‐ con assegno circolare non trasferibile intestato alla Compagnia ;
‐ per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo bancomat, di assegno circolare o di bonifico bancario, la data di versamento coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato a GENERALI .
3. GENERALI rilascerà una quietanza a fronte del pagamento del premio comprensivo di imposte e tasse.
Art. 3 ‐ Basi demografiche e coefficienti di trasformazione
Convenzione con UnipolSai
1. Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia all'allegato fascicolo informativo.
Convenzione con GENERALI
1. Per l’elaborazione dei coefficienti di conversione in rendita, GENERALI ha adottato le seguenti tavole di mortalità:
‐ Base demografica per la sopravvivenza dei percettori di rendita vitalizia immediata: Tavola IPS55DIFF ‐ qx al 110% ‐ differenziata per sesso, senza Age‐shifting;
‐ Base demografica per la perdita di autosufficienza: Tavola LTC "Generali", per la perdita di autosufficienza, differenziata per sesso (senza Age‐shifting);
‐ Base demografica per la sopravvivenza dei non autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata dalla tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age‐shifting, differenziata per sesso, corretta "Generali" per la mortalità dei non autosufficienti;
‐ Base demografica per la sopravvivenza degli autosufficienti: Legge di sopravvivenza individuata come differenza tra la sopravvivenza della tavola demografica RG48 non selezionata, senza Age‐shifting, differenziata per sesso, e la sopravvivenza dei non autosufficienti.
2. Per una pronta evidenza delle basi tecniche e dei coefficienti di trasformazione adottati si rinvia all'allegato fascicolo informativo.
Art. 4 ‐ Pagamento della rendita
Convenzione con UnipolSai
1. Xxxxxxxx rendita avrà decorrenza il 1° giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte degli Assicurati che abbiano maturato i requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nell’Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 4, del D.Lgs. n. 252/2005, e sarà erogata secondo la rateazione richiesta.
2. In caso di versamento del premio da parte del contraente oltre il termine di 180 giorni, decorrente dalla data di decorrenza di cui al precedente comma 1, la rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.
3. L’erogazione della rendita vitalizia cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato, fatte salve eventuali opzioni da quest’ultimo attivate. Nel caso di rendita di cui all’articolo 1, comma 2, n. 2 del presente Documento, l’erogazione della rendita cesserà con l’ultima scadenza di rata precedente il decesso dell’Assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario, cesserà con l’ultima scadenza di rata coincidente con la quinta o decima ricorrenza annuale.
Convenzione con GENERALI
1. Ciascun Assicurato principale nell’ambito del contratto avrà :
a) una posizione individuale relativa alla prestazione erogabile in caso di vita, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla richiesta di prestazione da parte dell’Assicurato principale. La durata di tale posizione è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale (o del Reversionario sopravvivente in caso di rendita reversibile). Qualora l’Assicurato principale avesse optato per la rendita certa, in caso di decesso dell’Assicurato principale durante il periodo di pagamento certo, la durata è pari al periodo di pagamento certo.
b) una eventuale posizione individuale relativa alla prestazione in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale, con decorrenza dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell’Assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.
La rendita posticipata derivante dalla prestazione in caso di vita sarà erogata con la rateazione indicata dall’Assicurato principale a scelta tra quelle previste.
2. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre la data di decorrenza di cui al precedente comma 1, lettera a) e comunque non oltre 180 giorni dalla stessa, ai fini della determinazione della prestazione erogabile in caso di vita dell’Assicurato principale, il premio sarà decurtato degli interessi calcolati pro‐rata temporis per i giorni di ritardato pagamento, utilizzando il metodo della capitalizzazione composta e prendendo a riferimento il tasso annuo di rendimento della Gestione Separata Gesav utilizzato per le rivalutazioni effettuate nel mese di decorrenza della posizione assicurativa.
Contestualmente la Compagnia provvederà a liquidare le rate di rendita non corrisposte aventi scadenza compresa tra la data di decorrenza della posizione assicurativa e quella di pagamento del premio.
3. In caso di versamento del premio da parte del Fondo Pensione oltre il termine di 180 giorni di cui al precedente comma 2, la prestazione in caso di vita dell’Assicurato principale avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo al versamento del premio.
4. Il pagamento della rendita erogabile in caso di vita termina:
‐ con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale, oppure
‐ in caso di rendita reversibile, con l’ultima scadenza di rata precedente la morte del Reversionario, se successiva alla morte dell’Assicurato principale, oppure
‐ in caso di rendita certa, con l’ultima scadenza di rata precedente la conclusione del periodo di pagamento certo.
Il pagamento della rendita erogabile in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato principale termina con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato principale o la revisione del suo stato di non autosufficienza.
In ogni caso, per tutte le prestazioni sopra indicate, l’erogazione della rendita cesserà dalla prima scadenza di rata successiva al mancato invio del certificato di esistenza in vita dell’Assicurato principale o del Reversionario.
Art. 5 ‐ Valore di riscatto
Convenzione con UnipolSai
1. Le rendite oggetto della Convenzione con UnipolSai non ammettono valore di riscatto.
Convenzione con GENERALI
1. Le rendite oggetto della Convenzione con GENERALI non ammettono valore di riscatto.
Art. 6 – Osservatorio Tecnico
Convenzione con UnipolSai
1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite allegato alla Convenzione, e UnipolSai (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all’applicazione della Convenzione sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.
2. Le Parti si impegnano a riunire l’Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche
complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione della Convenzione dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al Decreto 252/2005 nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.
3. Ad esito di tali verifiche, qualora le condizioni economiche e di accesso previste nella Convenzione risultino, nel complesso, meno vantaggiose rispetto a quelle prese a riferimento ai sensi del precedente comma 2, le Parti si impegnano ad avviare, nei tempi e secondo le modalità che di comune accordo saranno individuate, un confronto tecnico finalizzato ad individuare le modalità di aggiornamento delle predette condizioni.
Convenzione con GENERALI
1. La Commissione Rendite, composta ai sensi dell’articolo 1 del Regolamento Commissione Rendite, e RTI (in breve: le Parti) si impegnano a costituire un Osservatorio Tecnico che si riunirà periodicamente al fine di esaminare, in uno spirito di collaborazione, sia i problemi che eventualmente dovessero sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto sia gli sviluppi della normativa, europea e italiana, con specifico riferimento alla parità tra uomini e donne.
2. Le Parti si impegnano a riunire l’Osservatorio Tecnico con cadenza almeno annuale per verificare congiuntamente le condizioni economiche e di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita risultanti dalle convenzioni stipulate in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto dalle forme pensionistiche complementari a contribuzione definita di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 nonché per approfondire gli eventuali sviluppi della normativa.
Art. 7 ‐ Tasse, bolli ed imposte
Convenzione con UnipolSai
1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell’Assicurato.
Convenzione con GENERALI
1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sul premio unico versato e sulla rendita convenuta, sono a carico, rispettivamente, del FONDO PENSIONE e dell’Assicurato principale o Reversionario.
Art. 8 – Tasso massimo di interesse garantito
Convenzione con UnipolSai
1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ IVASS, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sulla tariffa oggetto della Convenzione, neppure relativamente agli aderenti non ancora inseriti nella presente Convenzione al momento della modifica.
Convenzione con GENERALI
1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall’ IVASS, ai sensi dell’art. 33 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sul presente contratto, fatta eccezione per eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto al tasso minimo garantito. In tale eventualità il cambiamento delle condizioni finanziarie sarà
applicabile al contratto esclusivamente con riferimento agli aderenti non ancora inseriti in assicurazione.
Art. 9 ‐ . Trattamento fiscale
Al trattamento fiscale complessivo della rendita, ad eccezione delle prestazioni LTC, concorrono i regimi previsti nei diversi periodi di accumulazione dei versamenti e dei risultati finanziari conseguiti;
in via indicativa, è possibile schematizzare come segue:
‐ Periodo 1: fino al il 31.12.2000;
‐ Periodo 2: dal 1.1.2001 al 31.12.2006;
‐ Periodo 3: dal 1.1.2007
‐ Rendimenti finanziari
Periodo 1
L’ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 1 costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è imponibile, a tassazione progressiva IRPEF, per l'87,50% del suo ammontare. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.
Periodo 2
L’ammontare annuale della rendita riferito al Periodo 2, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta (rendimenti e contributi non dedotti), costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ed è soggetta a tassazione progressiva IRPEF. La tassazione applicata sarà oggetto di conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi, laddove l’aderente abbia percepito altri redditi. Se dovute, occorrerà considerare anche le addizionali comunali e regionali.
Periodo 3
La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita, corrispondente contributi versati e dedotti in fase di contribuzione è soggetta ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
Rendimenti finanziari
Con decorrenza 01.07.2014 sul rendimento annuo finanziario prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%; rimane confermata la misura del 12,50% sui rendimenti derivanti da investimenti in titoli di stato italiani e assimilati, come previsto dal DL n.66\2014. La misura dell’imposta sostitutiva sui rendimenti annui maturati fino al 31.12.2011 è del 12,50%, mentre per il periodo dal 01.01.2012 al 30.06.2014 è del 20%.
AVVERTENZA:
PER OGNI ULTERIORE DETTAGLIO O NECESSITA’ DI APPROFONDIMENTI E’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEI FASCICOLI INFORMATIVI REPERIBILI SUL SITO DEL FONDO (xxx.xxxxxxxxxxx.xx)
PRIAMO
FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE
PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI
Iscritto all’Albo tenuto dalla Covip con il n. 139
SUPPLEMENTO DI AGGIORNAMENTO ALLA NOTA INFORMATIVA
(depositata presso la Covip il 29/03/2016)
Il presente documento costituisce un Supplemento di aggiornamento alla Nota Informativa redatto ai sensi dell’art. 4 della Deliberazione Covip del 29.05.2008.
Il Supplemento integra e modifica le informazioni contenute:
✓ nella sezione B) scheda sintetica, sottosezione b.3 L’investimento e i rischi connessi;
✓ nella sezione C) informazioni sull’andamento della gestione, sottosezione c.1 Comparto Bilanciato Sviluppo.
PRIAMO - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini
B) Caratteristiche della forma pensionistica complementare
Aggiornamento della sezione denominata b.3 L’investimento e i rischi connessi.
(informazione aggiornata al 7/11/2016) Fermo il resto
PRIAMO a far data dall’8 novembre 2016, investirà l’1.5% dei capitali del comparto Bilanciato Sviluppo, in investimenti diretti tramite un Fondo di Fondi di Private Debt con sottostante investimenti in economia reale italiana. Per la totalità delle restanti risorse non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati (gestori), selezionati sulla base di una procedura svolta secondo regole dettate dalla COVIP. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dall’organo di amministrazione del fondo.
Fermo il resto
PRIAMO - Fondo pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini
C) Informazioni sull’andamento della gestione
Aggiornamento della sezione denominata c.1 Comparto Bilanciato Sviluppo
(informazione aggiornata al 7/11/2016) Fermo il resto
Fondo Italiano d’Investimento (FoF Private Debt) (a far data dal 8 novembre 2016). Fermo il resto