CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI PARTE GENERALE
Anas SpA Società con Socio Unico
Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 – Iscr. R.E.A. 1024951 – P.IVA 02133681003 – C.F. 80208450587
Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx – Tel. 00 00000
Fax 00 0000000 – 00 0000000 – 00 0000000 – 00 00000000
Pec xxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DI SERVIZI PARTE GENERALE
Edizione del 31 luglio 2016
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Sommario
1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI 5
1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A. 5
1.1.4 Responsabile del Contratto 5
1.1.5 Documenti contrattuali 5
1.2 Difformità tra documenti contrattuali 7
1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme 7
1.4 Assicurazioni e Garanzie 7
1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva 8
1.6 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e copyright 9
1.6.2 Proprietà industriale e commerciale 9
1.8.1 Variazioni richieste da Anas 14
1.8.2 Variazioni richieste dall’Appaltatore 15
1.8.3 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto 15
1.9.2 Responsabilità dell’Appaltatore per i subappalti 19
1.9.3 Pagamento dei subappaltatori 20
1.10 Codice etico e Modello organizzativo 21
1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell’Appaltatore 22
1.12 Tutela dei dati personali 22
2.1 Obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio 25
2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio 26
2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi 27
2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT 28
2.6 Imballo e trasporto delle Forniture 29
2.7 Ricevimento delle Forniture 29
2.7.2 Verifica di conformità e accettazione della Fornitura 30
2.7.3 Non conformità – difetti 30
2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione 31
2.8 Verifica di conformità e presa in carico del Servizio 32
2.9 Archiviazione elaborati – Uso del sistema “Project Document Management” 32
2.11 Compiti della rappresentanza di Anas 33
2.12 Rappresentanza dell’Appaltatore 34
2.13 Svolgimento delle attività 34
2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 34
2.14.2 Regole comportamentali per l’accesso e l’utilizzo dei sistemi informativi di Anas 37
2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole 38
2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas 38
2.15 Personale addetto al Servizio 39
2.15.3 Trattamento economico del personale 41
2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze 41
2.15.5 Prova degli adempimenti 41
2.15.6 Personale dei Subappaltatori 42
2.16 Soggezioni particolari 42
2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Anas 43
2.18 Sospensione del servizio 43
3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali 44
4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI 46
4.3 Modalità di fatturazione e pagamento 48
4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari 50
5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 53
5.1 Risoluzione del Contratto 53
5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto 53
5.3.2 Recesso per fallimento dell’Appaltatore 55
5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dell’Appaltatore 55
1 DEFINIZIONI E NORME GENERALI
1.1 Definizioni
Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrat- tuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:
ANAS S.p.A. (nel seguito denominata “Anas” o Stazione Appaltante).
1.1.2 Rappresentanza di ANAS S.p.A.
Per “Rappresentanza di ANAS S.p.A.” si intendono il Responsabile Unico del Proce- dimento (nel seguito denominato anche “RUP”) ed il Direttore dell’esecuzione del Contratto (di seguito anche “DEC”), cui competono le funzioni di cui all’art. 2.11.
Per “Appaltatore” si intende la persona fisica o giuridica o altro soggetto, anche nella forma del Raggruppamento temporaneo tra imprese, o consorzio o altra forma di cui all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che, con la firma del Contratto di appalto/Accordo quadro, si impegna ad eseguire il servizio.
1.1.4 Responsabile del Contratto
Il Responsabile del Contratto è il rappresentante dell’Appaltatore, designato all'atto della accettazione del Contratto/Accordo quadro, cui competono tutte le responsa- bilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
Il complesso degli atti da cui risulta l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei servizi appaltati, comprendente, di norma, i seguenti documenti:
a) Contratto / Accordo Quadro di appalto di servizi: Il documento in cui sono pre- cisati l'oggetto del Contratto di appalto e le specifiche clausole che lo discipli- nano sul piano economico ed amministrativo.
a) Elenco dei prezzi: documento che contiene i prezzi unitari delle componenti og- getto del servizio, le descrizioni, i codici di posizione e i prezzi delle singole pre- stazioni.
b) Programma Cronologico (PC) nel quale sono riportati la data di inizio e il termine finale delle attività, nonché le varie scadenze cui è soggetto l’Appaltatore nel corso del rapporto contrattuale, per tutta la durata del Contratto;
c) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Generale: Il presente docu- mento contenente le condizioni generali che regolano il Contratto di appalto di servizi o l’Accordo Quadro.
d) Capitolato Speciale di Appalto (CSA) di Servizi – Parte Tecnica, Capitolati Tecnici per singolo contratto applicativo (in caso di Accordo Quadro), contenenti le ca- ratteristiche tecniche e funzionali, le eventuali norme di costruzione e di accet- tazione dei servizi forniti.
e) Polizza fidejussoria: Il documento che garantisce Anas, in qualità di Stazione Ap- paltante, circa la buona esecuzione del servizio appaltato.
f) Polizza assicurativa: Il documento che garantisce Anas, in qualità di Stazione Ap- paltante, circa il pagamento dei danni - diretti o indiretti - eventualmente da corrispondere nei confronti dei terzi e/o di Anas stessa, derivanti dall’esecu- zione del servizio.
Il DUVRI è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
Il PSC è il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal RUP ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Con il termine “Servizio”, si intende il complesso di attività, articolate ed organizzate, svolte dall’Appaltatore con proprio personale e, in generale, con mezzi e strumenti, il cui scopo può essere, anche contemporaneamente, fornire prodotti materiali (ad esempio documenti) o immateriali (ad esempio supporto ad attività di Anas), se- condo requisiti, caratteristiche e tempistiche specifiche del Contratto.
1.2 Difformità tra documenti contrattuali
Con riferimento ai documenti contrattuali si precisa che, in caso di difformità o incom- patibilità tra le pattuizioni del Contratto e i termini e/o la condizioni di alcuno dei do- cumenti allegati e/o richiamati, prevarranno le pattuizioni presenti nel Contratto. In caso di difformità tra taluni dei documenti contrattuali menzionati nell’art. 1.1.5, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi vi si trovano elencati.
1.3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme
L'Appaltatore, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle com- petenti Autorità in materia di servizi, di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto di servizi.
A nessun effetto saranno considerati come dipendenti di Anas coloro della cui opera si avvarrà l'Appaltatore ai fini dell'espletamento del servizio ad esso affidato, inten- dendosi Anas del tutto estranea rispetto ad ogni e qualsiasi rapporto intercorrente fra l'Appaltatore medesimo e le persone anzidette.
Il Contratto / Accordo quadro deve essere espletato nel completo rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso.
Per tutta la durata del Contratto / Accordo quadro, inoltre, l’Appaltatore deve garantire il permanere dei requisiti di idoneità/qualificazione richiesti in sede di affidamento del Contratto.
Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti e delle obbligazioni poste a carico dello stesso ai sensi del presente articolo, legittima Anas alla risoluzione del Contratto / Accordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
1.4 Assicurazioni e Garanzie
Prima di dare inizio a qualsiasi attività inerente il Contratto, l’Appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità contrattuali, a costituire una garanzia, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a copertura di ogni tipologia di danno derivante, direttamente o indirettamente, dall’espletamento delle proprie attività.
Inoltre, qualora le prestazioni oggetto del Contratto / Accordo quadro vengano svolte presso sedi Anas, l’Appaltatore deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa a copertura degli infortuni professionali, attraverso apposita dichiarazione rilasciata su carta intestata dalla compagnia stessa.
A tal fine, l’Appaltatore si impegna a produrre l’originale dell’appendice di dichiara- zione della garanzia dove sia riportata esplicita attestazione dell’avvenuto pagamento dei premi, la rinuncia al diritto di rivalsa da parte della stessa Compagnia di assicura- zione/Istituto di credito nei confronti di Anas e dei terzi coinvolti a diverso titolo nell’esecuzione delle attività.
Resta comunque inteso che qualora l’Appaltatore non costituisca una garanzia in con- formità alle disposizioni di cui sopra, sarà sua cura e onere provvedere quanto prima a stipularla. In mancanza, sarà facoltà di ANAS risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Ogni indennizzo a terzi a titolo di risarcimento deve essere liquidato senza deduzione di alcuna franchigia che si intende a totale carico dell’Appaltatore.
Durante l’esecuzione dell’appalto e allo scadere del termine di validità della garanzia, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas di cui all’art. 1.1.2 la prova del rinnovo della stessa, mediante dichiarazione emessa dalla Compagnia di assicurazione/Istituto di credito, pena, in difetto, la risoluzione del contratto.
Resta inteso che lo stesso Appaltatore dovrà comunicare alla suddetta Rappresen- tanza di Anas, con congruo anticipo, ogni evento che modifichi i termini e/o le condi- zioni afferenti la garanzia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, me- diante l’emissione di una nuova appendice di dichiarazione della polizza.
1.5 Pretese di terzi e clausola di manleva
L’Appaltatore tiene indenne Anas da responsabilità per danni a persone e a cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori e/o subappaltatori e contraenti ed eventuali materiali o strumenti di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione dell’affidamento e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato.
1.6 Uso di licenze, proprietà industriale, commerciale, brevetti e copyright
Qualora il Servizio sia espletato sulla base di una licenza, l’Appaltatore si impegna a comunicare alla Rappresentanza di Anas, per iscritto, le modalità del relativo utilizzo e ad utilizzarla secondo modalità tali da consentire l’esecuzione del Servizio in forma equivalente a quella che eventualmente potrebbe essere messa in atto dalla Licenziante.
L’Appaltatore, a sue spese, è altresì obbligato ad ottenere le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni necessarie all’esecuzione del Contratto e a darne com- prova alla Rappresentanza di Anas.
L’Appaltatore garantisce in ogni tempo Anas, in nome proprio e dei propri Subap- paltatori, e si impegna a tenere quest’ultima manlevata ed indenne, contro ogni ri- vendicazione e/o pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, di- segni, modelli, marchi di fabbrica ed altro, adottati per l’espletamento del servizio nonché i materiali, i procedimenti ed i mezzi utilizzati nell'esecuzione del Contratto stesso.
L’Appaltatore si impegna altresì ad intervenire in ogni eventuale giudizio che ve- nisse promosso nei confronti di Anas, salvo sempre il diritto di quest’ultima ad es- sere indennizzata dall’Appaltatore dei danni e delle spese che fosse stata costretta per tali motivi a sostenere.
1.6.2 Proprietà industriale e commerciale
L’Appaltatore dichiara e garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di selezione e realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro è originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi, ed all’uopo sin d’ora assume in proprio tutti gli oneri e le spese derivanti dalla eventuale violazione dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo indenne ANAS da ogni conseguente respon- sabilità e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.
Gli eventuali elaborati forniti dall’Appaltatore e/o i documenti forniti in esecuzione del Contratto e non coperti da brevetto o altro titolo di privativa intellettuale regi- strato si intendono trasferiti in proprietà a Anas, la quale potrà utilizzarli e disporne per qualsiasi scopo, senza che l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso, a
qualsivoglia titolo e, in particolare, rivendicare diritti di autore, proprietà industriale ed artistica, etc.
Tutti gli elaborati e la documentazione di progetto relativi al Servizio, non potranno essere né riprodotti né riutilizzati dall’Appaltatore, in tutto o in parte, per altre com- messe anche se con caratteristiche analoghe, senza specifica autorizzazione scritta di Anas.
In ragione delle dichiarazioni e garanzie rese, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, da ogni e qualsivoglia pretesa, diritto o azione che terzi dichiarino di vantare su quanto realizzato in esecuzione del Con- tratto / Accordo quadro e, a tal fine assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d’uso, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante, assumendo a pro- prio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Anas.
La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Appalta- tore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa con- giunta, la Stazione Appaltante riconosce all’Appaltatore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla Stazione Appaltante.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la riso- luzione di diritto del Contratto / Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il cor- rispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso.
Anas si riserva, in ogni caso, il diritto, in pendenza delle azioni di cui sopra, di richie- dere all’Appaltatore di realizzare a propria cura e spese un prodotto che abbia ca- ratteristiche analoghe a quello fornito o di acquisire, sempre a propria cura e spese, il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi, il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Con l’accettazione del Contratto / Accordo quadro, l’Appaltatore riconosce ed ac- cetta che i prodotti software e/o informatici in genere ed altri elaborati analoghi, prodotti dall’esecutore e/o dai suoi ausiliari per Anas in esecuzione del Contratto/
Accordo quadro e gli eventuali sviluppi degli stessi sono di esclusiva proprietà di Anas, senza bisogno di ulteriori formalità, e quest’ultima ne potrà disporre libera- mente e senza alcun vincolo fermo restando il diritto dell’Appaltatore ad esserne riconosciuto autore.
Il diritto di proprietà di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere si in- tende esteso ai relativi manuali operativi, alle specifiche funzionali e a qualunque documento o informazione, su qualunque supporto riportati, predisposti e conse- gnati dall’Appaltatore a Anas nell’ambito dell’esecuzione del servizio.
E’ fatto quindi divieto all’Appaltatore di utilizzare, concedere l’uso a terzi, vendere o concedere in licenza, a titolo oneroso o gratuito, quanto realizzato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro.
In particolare, al di fuori dell’utilizzo dei summenzionati prodotti software e/o infor- matici in genere nell’ambito dell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore si impegna a non utilizzare né a disporre, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, dei prodotti soft- ware, degli eventuali sviluppi e dei relativi supporti, quali che essi siano, senza il preventivo consenso scritto di Anas. Gli stessi non potranno quindi essere commer- cializzati né utilizzati da parte di Terzi senza il previo consenso scritto di Anas, alla quale spetterebbero in tal caso le relative royalties, il cui importo dovrebbe essere determinato d’accordo con Anas stessa.
In ogni caso l’Appaltatore, laddove venisse a conoscenza di eventuali violazioni da parte di Terzi dei diritti di Anas sui prodotti software e/o informatici in genere, si impegna a darne tempestiva comunicazione a Anas stessa e a collaborare con quest’ultima a tutela dei suoi diritti.
Nel caso in cui, ai fini dell’esecuzione del servizio, l’Appaltatore utilizzi prodotti soft- ware allo stesso ceduti o concessi in sublicenza d’uso da parte di Terzi, l’Appaltatore garantisce che gli stessi siano stati a loro volta ricevuti dall’Appaltatore con espressa autorizzazione del titolare alla cessione ovvero alla sublicenza, senza che ciò com- porti oneri aggiuntivi per Anas e si impegna a fornire adeguata informativa a quest’ultima in merito alle garanzie previste nei relativi contratti.
L’Appaltatore si impegna in ogni caso a tenere Anas manlevata e indenne rispetto a qualsiasi pretesa e/o azione che dovesse essere avanzata da terzi in relazione ai prodotti software e/o informatici in genere oggetto del Contratto/Accordo quadro. A tal fine Anas comunicherà per iscritto all’Appaltatore ogni eventuale azione pro- mossa o pretesa avanzata nei confronti della stessa Anas.
Ferma restando la paternità dell’opera in capo all’Appaltatore, la Stazione Appal- tante acquisisce il diritto di proprietà e di utilizzazione e sfruttamento economico di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore in esecuzione del Contratto /Accordo qua- dro (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno), dei relativi materiali e della documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Appaltatore o dai suoi dipendenti nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del Contratto/ Accordo Qua- dro.
La Stazione Appaltante potrà, pertanto, utilizzare quanto realizzato in esecuzione del Contratto / Accordo quadro non solo per le finalità specificate nel Bando di Gara, nel Contratto / Accordo quadro e nel presente Capitolato o nelle Specifiche Tecni- che, ma anche e senza alcuna limitazione, per finalità diverse, ivi incluso il diritto di concederne il diritto a terzi, a titolo gratuito o oneroso, il diritto di modifica e inte- grazione anche con altri prodotti e sistemi, senza alcuna limitazione temporale e/o territoriale, a prescindere dalla durata del Contratto /Accordo quadro che inerisce i termini entro i quali il Contraente deve adempiere alle proprie obbligazioni, ma in nessun modo incide sul diritto di utilizzo di quanto realizzato da parte della Stazione Appaltante.
I menzionati diritti devono, pertanto, intendersi acquisiti dalla Stazione Appaltante in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutti i co- dici sorgenti del software sviluppato in esecuzione del Contratto /Accordo quadro, indicando esplicitamente quali software di proprietà di Xxxxx sono stati eventual- mente utilizzati. Tale consegna, che dovrà avvenire in occasione di tutte le emissioni di nuove versioni del software e, comunque, a seguito di esplicita richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere corredata dalla documentazione atta a rendere agevole la verifica e la gestione della configurazione e dovrà essere completata con un lettera nella quale il Contraente dichiara di aver consegnato tutti i codici sorgenti del software sviluppato alla data.
L’Appaltatore si obbliga espressamente a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione ed il materiale necessario all’effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all’even- tuale trascrizione di detti diritti a favore della Stazione Appaltante in eventuali regi- stri od elenchi pubblici.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di moni- toraggio del Contratto /Accordo Quadro, anche fornita e/o predisposta e/o realiz- zata dall’Appaltatore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del Contratto / Accordo Quadro, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione Appaltante che potrà, quindi, disporne senza alcuna limita- zione.
Qualora, nel corso dell’esecuzione del Servizio, l’Appaltatore sviluppi programmi e/o progetti che possano essere considerati invenzioni brevettabili, Anas potrà richie- dere all’Appaltatore, in alternativa:
i. che l’Appaltatore ceda a Anas, a titolo gratuito, ogni e qualsiasi documenta- zione e informazione necessaria affinché Anas possa ottenere il relativo bre- vetto;
ii. che l’Appaltatore ottenga, in nome e per conto di Anas e a spese della stessa, il relativo brevetto.
1.7 Dovere di riservatezza
L’Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti di qualsiasi tipo (tecnico, amministrativo, gestionale, di presenta- zione, report, ecc), forma di rappresentazione (testo, grafica, audio, multimediale) e supporto (cartaceo, digitale) connessi all’appalto e/o prodotti in esecuzione dello stesso e ad astenersi, salvo esplicito benestare di Anas, dal pubblicare o comunque diffondere fotografie ed articoli su quanto fosse venuto a sua conoscenza in relazione all'espletamento dell'appalto medesimo. Egli deve inoltre astenersi dall'effettuare fo- tografie e/o filmati delle opere eseguite da terzi per conto di Anas, salvo esplicito be- nestare di Anas stessa.
La violazione di tale obbligo legittima Anas alla risoluzione del Contratto di appalto/Ac- cordo quadro ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
Tutte le notizie relative alle attività comunicate da Anas o, comunque, apprese dall’Ap- paltatore e dal suo personale in relazione all'esecuzione del Contratto e tutte le infor- mazioni che transiteranno per i sistemi di elaborazione dei dati non debbono essere in alcun modo ed in qualsiasi forma comunicate o divulgate a terzi, né debbono essere utilizzate sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di chiunque altro collabori al suo lavoro per fini diversi da quelli contemplati dal presente appalto.
L’Appaltatore si impegna, inoltre, in attuazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 22 della legge 30.12.1991 n. 413, ad adottare le opportune misure volte a ga- rantire la massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'e- spletamento del servizio.
L’Appaltatore si impegna a diffidare tutti i propri dipendenti e chiunque collabori all'e- secuzione delle prestazioni, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio in con- formità alle vigenti norme, richiamando l'attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale, così come modificato dalla legge 26.4.1990 n.86, che punisce la violazione, l'uso illegittimo e lo sfruttamento delle notizie riser- vate.
1.8 Variazioni
1.8.1 Variazioni richieste da Anas
Con l’accettazione del Contratto, l’Appaltatore s’impegna ad eseguire, previa sotto- scrizione di un atto di sottomissione, tutte le aggiunte e/o variazioni, fino a concor- renza del quinto dell’importo del Contratto che verranno eventualmente richieste da Anas in corso d’esecuzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Con- tratto medesimo, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione.
Qualora dette modifiche comportino aumenti o diminuzioni di costo e/o modifiche nelle caratteristiche del servizio eccedenti il quinto dell’importo contrattuale, le eventuali differenze di prezzo e le relative modalità di pagamento, i nuovi termini contrattuali, le nuove caratteristiche e le eventuali nuove garanzie dovranno essere concordate tra le Parti e formalizzate tramite appositi atti aggiuntivi al Contratto. A tal fine, Anas procede alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto, che il RUP, tramite la Direzione Appalti e Acquisti, provvederà a comunicare all’Appaltatore.
Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello schema di atto aggiuntivo, l’Appal- tatore deve dichiarare, per iscritto, se intende accettare la prosecuzione del con- tratto e a quali condizioni. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento di tale comuni- cazione, Anas comunica all’Appaltatore le proprie determinazioni.
Qualora l’Appaltatore non risponda alla comunicazione di ANAS, si intende manife- stata la volontà di accettare la modifica agli stessi prezzi, patti e condizioni del con- tratto originario. Eventuali diminuzioni del Contratto che incidano sulla consistenza economica del servizio entro il limite del - 20% comunicate all’Appaltatore prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale non potranno, in ogni caso, giustificare una richiesta di indennizzo da parte dell’Appaltatore.
In ogni caso, la Rappresentanza di Anas può disporre modifiche di dettaglio che non comportano aumento o diminuzione dell’importo contrattuale.
1.8.2 Variazioni richieste dall’Appaltatore
L’Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di Anas, apportare alcuna variazione, di qualsiasi natura o entità, all’oggetto del Contratto / Accordo quadro, sia con riguardo alle prescrizioni tecniche e/o contrattuali sia con riguardo ai documenti approvati da Anas in relazione al servizio. Le variazioni non previa- mente autorizzate da Anas non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e com- portano comunque l’obbligo di eseguire la prestazione secondo quanto previsto dalle prescrizioni tecniche e/ contrattuali e di rimettere in pristino la situazione ori- ginaria preesistente, con spese a carico dell’Appaltatore.
Qualora l’Appaltatore individuasse modifiche e/o soluzioni realizzative diverse da quelle previamente stabilite, utilizzando altre tipologie di componenti ovvero mo- dalità realizzative alternative, dovrà produrre una nuova documentazione da sotto- porre all'approvazione di Anas che quindi potrà decidere di autorizzare o non auto- rizzare. Nel caso in cui Anas autorizzi quanto proposto dall’Appaltatore Anas potrà stabilire o richiedere nuove prove, verifiche e/o controlli da eseguire a completa cura e spesa dell’Appaltatore.
1.8.3 Modifica soggettiva dell’Appaltatore e divieto di cessione del Contratto
In conformità a quanto previsto dall’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs.. 50/2016, non sono considerate varianti, ai sensi dei precedenti articol1 1.8.1. e 1.8.2 e non rientrano nel divieto di cessione del Contratto i casi in cui all’Appaltatore ini-
ziale subentra altro operatore economico, per causa di morte o per contratto, an- che a seguito di ristrutturazione societarie (cessione, affitto o trasformazione di azienda ovvero del ramo d’azienda ovvero trasformazione, fusione e scissione so- cietaria), purché quest’ultimo soddisfi i criteri di selezione sulla cui base è stato ag- giudicato il Contratto e il subentro non comporti altre modifiche sostanziali del Con- tratto.
Tutti i casi di cui sopra che comportino, pertanto, modifiche soggettive dell’Appalta- tore dovranno essere notificate con formale comunicazione ad ANAS da parte dell’Appaltatore stesso unitamente a tutta la documentazione necessaria a compro- vare la variazione soggettiva occorsa, di cui ANAS, previa verifica della regolarità formale, prenderà eventualmente atto con proprio provvedimento.
Tale documentazione, oltre a comprovare il possesso dei requisiti di qualificazione del nuovo soggetto subentrante dovrà essere comprensiva degli elementi di valu- tazione (indicatori di ottemperanza utili a dimostrare la validità economica e tecnica organizzativa della trasformazione societaria in base alle linee guida ANAC in mate- ria (Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di im- porto superiore a 150.000 euro, pubblicato da ANAC il 16/10/2014 e successive in- tegrazioni del 09/03/2016):
- stabilità ed autonomia dell’attività economica organizzata di cui all’art. 2112, comma 4°, c.c.;
- precisa definizione di struttura e dimensione;
- connessione della professionalità del personale addetto alla struttura con le attività del preteso ramo di azienda;
- autonomia organizzativa del ramo aziendale;
- funzione unitaria delle capacità professionali dei lavoratori che vi sono ad- detti, tale da fare assurgere il preteso ramo ad unitaria entità economica;
- che si tratti di un’entità economica organizzata in modo stabile e non desti- nata all’esecuzione di una sola opera, ma finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo;
- che l’attività economica organizzata in ramo d’azienda sia con o senza scopo di lucro;
- che l’attività che costituisce ramo d’azienda preesista alla cessione e non sia, invece, una struttura produttiva creata ad hoc in occasione del trasferi- mento;
- che il trasferimento consenta la conservazione dell’identità del ramo d’azienda ceduto;
- che i rapporti di lavoro continuino con l’acquirente/affittuario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano;
- che l’alienante/affittante e l’acquirente/affittuario siano obbligati in solido per tutti i crediti che i lavoratori avevano al tempo del trasferimento;
- che l’acquirente/affittuario sia tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza;
- l’esatta indicazione dei lavoratori addetti all'azienda ceduta (o al ramo ce- duto), anche mediante allegato, con specificazione delle relative mansioni e del relativo inquadramento;
- che sia espressamente garantito dal cedente/affittante che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle applicabili disposizioni di legge e di contratto e che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai lavoratori subordinati sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in re- lazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle ritenute di legge;
- che si dia atto, nel caso in cui gli occupati presso il complesso aziendale ce- duto siano più di 15, che sono stati adempiuti tutti gli obblighi di informativa alle rappresentanze sindacali ed ai sindacati di categoria con le modalità e nel rispetto dei termini di cui alla vigente normativa in materia;
- che l’atto di affitto/cessione/fusione, comprensivo di perizia giurata, di stima sia regolarmente notificato ai sensi di legge presso la camera di commercio competente, nonché trasmesso alla SOA per i dovuti aggiornamenti delle at- testazioni ed iscrizioni sul casellario ANAC.
Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell’Appaltatore, ANAS, previa va- lutazione della trasformazione societaria sulla base della documentazione elencata, notificherà la propria opposizione al subentro di altro soggetto nella titolarità del contratto con conseguente provvedimento di recesso o risoluzione dello stesso o, al contrario, accettazione della nuova situazione soggettiva. In quest’ultimo caso ANAS procederà a prenderne atto mediante proprio provvedimento.
Salvo quanto previsto nel presente articolo in merito alla modifica soggettiva del Contratto ai sensi dell’articolo 106, co. 1, lett. (d) (2) del D.Lgs. 50/2016, è vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
1.9 Subappalti
Qualora l’Appaltatore intenda affidare in subappalto, alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’esecuzione di alcune attività facenti parte delle prestazioni contrattualmente previste e si sia riservato, in tal senso, in sede di offerta, questi deve depositare presso Anas, da intendersi quale istanza formale di subappalto, il Contratto di subappalto (originale o copia autenticata), corredato dalla documentazione di cui al medesimo articolo 105, commi 7 e 18 del D.Lgs. n. 50/2016, in coerenza con quanto già dichiarato in sede di offerta e successivamente recepito nel Contratto di appalto.
Al momento del deposito del Contratto, l’Appaltatore dovrà inoltre presentare la certificazione attestante l’eventuale possesso, da parte del subappaltatore, dei re- quisiti di micro, piccola o media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il deposito del Contratto deve aver luogo almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto.
Anas provvederà alla verifica che nei contratti di subappalto e/o subcontratti sia inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno dei subappaltatori e/o subcontraenti assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 136/2010. A tal fine, sarà cura dell’Appaltatore inviare alla Rappresentanza di Anas, copia conforme all’originale del Contratto di subappalto e/o subcontratto.
Si applicano all’Appaltatore, ai subappaltatori, ai cottimisti ed ai sub contraenti le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia ed, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., e nella Legge n.° 136/2010 e s.m.i. nonché le prescrizioni conte- nute nel presente Capitolato.
Resta fermo che, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del citato D.Lgs. n. 159/2011, l’affida- mento in subappalto o in cottimo nonché l’attivazione di sub-contratti restano vie- tati, a prescindere dall’importo dei servizi, qualora per l’impresa subappalta- trice/subcontraente/cottimista sia accertata una delle situazioni indicate dall’art. 91 comma 6 dello stesso X.Xxx. n. 159/2011.
Anas si riserva di dare, entro 30 (trenta) giorni dalla data di deposito del Contratto di subappalto, la propria eventuale autorizzazione espressa, che deve essere esibita alla Rappresentanza di Anas, al fine di consentire l’accesso al subappaltatore al sito Anas, per lo svolgimento del servizio. Anas si riserva la facoltà di prorogare tale ter- mine, per una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Anas tuttavia ha sempre la facoltà di rimuovere l’autorizzazione qualora accerti, in qualsiasi momento, l’esi- stenza di cause ostative al subappalto ai sensi della normativa vigente in materia.
Nel caso in cui l’Appaltatore affidi anche solo parte delle attività in subappalto senza la preventiva autorizzazione, oppure nel caso in cui il subappaltatore autorizzato subappalti, a sua volta, le prestazioni affidate, Anas può avvalersi della facoltà di risoluzione del Contratto a norma dell'art. 5, costituendo tale fattispecie grave ina- dempimento agli obblighi contrattuali dell’Appaltatore.
Con riferimento ai servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, ferma restando la responsabilità del progettista, è fatto divieto all’Appaltatore di avvalersi del su- bappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
1.9.2 Responsabilità dell’Appaltatore per i subappalti
L'autorizzazione espressa al subappalto da parte di Anas non apporta nessuna mo- difica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell’Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Anas medesima e dei terzi, delle attività subap- paltate.
L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e nor- mativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Anas acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'Appaltatore e a tutti i subappaltatori, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto.
Ai sensi dell’art. 30, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o del subappal- tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Appal- tatore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata for- malmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro detto termine, Anas provvederà al pagamento diretto, anche in corso d’opera, ai lavoratori delle retri- buzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia pre- visto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 1.8.2 del presente Capitolato.
Ai sensi dell’art. 30, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappal- tatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, Anas provvederà a trattenere dal certificato di pagamento l’importo cor- rispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previ- denziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto pro- gressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 %. Tali ritenute po- tranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Anas del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.
L’Appaltatore deve inoltre praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Con- tratto, e di quanto altro previsto dal comma 14 del citato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
L’Appaltatore deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ri- basso ed è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Qualora, durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento, Anas accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con riferimento alle attività affidate in subap- palto, l’Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve porre in essere quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del relativo subappalto e l'allontanamento dal luogo dell’esecuzione dell’attività del Subappaltatore medesimo.
La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto di subappalto, l’assunzione di- retta delle relative attività, senza alcun onere aggiuntivo per Anas e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni da Anas subiti e non dà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere da Anas indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
L’affidamento delle attività da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e
c) del D.Lgs. n. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del citato X.Xxx. n. 50/2016.
1.9.3 Pagamento dei subappaltatori
Anas provvede, di regola, al pagamento dell'importo dovuto per le prestazioni affi- date in subappalto direttamente nei confronti dell’Appaltatore che, a tal fine, è te- nuto a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appal- tatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista en- tro il predetto termine, Anas si riserva il diritto di sospendere il successivo paga- mento a favore dell’Appaltatore.
In deroga a quanto sopra, Anas procederà a corrispondere direttamente al subap- paltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi ese- guite qualora:
a) in sede di autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore dimostri che il subappal- tatore è una microimpresa o piccola impresa secondo la definizione di cui
all’art. 3, co. 1, lett. aa) del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore solo nel caso in cui la natura del contratto lo consenta.
Nel caso di pagamento diretto, l’Appaltatore comunica alla stazione appaltante le prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con specificazione del re- lativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subcon- traente.
In ogni caso, il pagamento diretto del subappaltatore o del subcontraente non potrà avvenire prima della maturazione del diritto dell’Appaltatore al pagamento della fattura ai sensi dell’art. 4.3, in cui siano ricomprese le prestazioni del subcontratto.
In applicazione della Legge sulla tracciabilità dei Flussi finanziari, l’Appaltatore dovrà indicare a Anas i conti correnti dedicati da parte del subappaltatore ed il nominativo del personale preposto alla gestione dello stesso.
1.10 Codice etico e Modello organizzativo
L’Appaltatore è consapevole che Anas ha adottato un Modello di organizzazione, ge- stione e controllo in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i., consultabile nel sito xxx.xxxxxxxxxx.xx., con l’obiettivo di prevenire i reati, sia in Italia che all’estero, di cui al medesimo decreto, ivi compresi quelli contro la Pubblica Am- ministrazione e i reati societari.
Egli è altresì consapevole che Anas, nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti interni, applica i principi contenuti nel proprio Codice Etico, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione “Corporate governance - Documenti socie- tari” e costituente parte integrante del suddetto Modello.
Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nel medesimo, sono chiamati all’osservanza dei principi e delle linee di condotta ivi indicati, nonché ad adottare, ciascuno in relazione alla funzione esercitata, comportamenti conformi ad ogni altra norma e/o procedura che regoli in qualsiasi modo attività rientranti nell’ambito di ap- plicazione del Decreto e di tutti i principi, norme e regole richiamati nel Codice Etico.
1.11 Variazioni della compagine societaria e/o degli organi societari dell’Ap- paltatore
L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente a Anas eventuali variazioni, che intervengano durante la validità del Contratto / Accordo quadro, nella composizione societaria, negli organi sociali (anche delle eventuali società controllanti), nonché in ogni altro documento o dichiarazione forniti in sede di perfezionamento del Contratto
/ Accordo quadro.
Le variazioni dovranno essere comunicate con lo stesso dettaglio con il quale sono state prodotte in sede di perfezionamento del Contratto /Accordo quadro.
1.12 Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.lgs 196/2003, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito e/o in occasione del procedimento di gara e, successivamente, in relazione alla stipula di eventuali Contratti, sono da Anas raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elet- tronici esclusivamente per le finalità connesse alla stipula e gestione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge.
Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comuni- cazione e diffusione fuori dei casi consentiti dalla legge;
- l’Appaltatore ha la facoltà di esercitare, in merito all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che lo riguardano, i diritti previsti dall’articolo 7 del D.lgs 196/2003.
Si fa inoltre presente che il titolare del trattamento dei dati in questione è Anas.
I dati personali, trattati in modo lecito, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, non sono soggetti a diffusione e saranno trattati solo dal personale incaricato dall’Appaltatore e solo ed esclusivamente ai fini della gestione del rapporto contrattuale.
Si informa altresì che la raccolta, la conservazione ed il trattamento dei dati personali, anche giudiziari, deriva da obblighi normativi, fiscali e previdenziali, quindi di natura obbligatoria e vincolata; pertanto non risulta necessario raccogliere il consenso degli interessati, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), b) c) del “Codice in materia di prote- zione dei dati personali”.
Nel rispetto dell’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” del D. Lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di stru- menti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono es- sere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresen- tante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Inoltre l'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adem- pimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente spro- porzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. c) fatti salvi ed impregiudicati i diritti di cui all'art. 7 del Codice, eventuali opposizioni e/o richieste di limitazioni al trattamento impedi- ranno il proseguire ed il buon fine del rapporto contrattuale tra le parti, pertanto a seguito di opposizione al trattamento dei dati, Anas si vedrà costretta a revocare l’ag- giudicazione definitiva e/o risolvere il contratto.
Nei casi in cui Anas debba trattare dati personali e giudiziari di soggetti terzi all’appal- tatore ma ad esso collegati (vedi subappaltatori, fornitori, collaboratori etc…) ai soli fini dell’adempimento delle prestazioni del presente contratto, l’Appaltatore si impe- gna a garantire che tutti i dati ed informazioni in merito siano fornite nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice. A tal fine lo stesso si impegna ad acquisire, ove neces- sario, la sottoscrizione del consenso informato degli interessati da allegare al relativo contratto di subappalto.
L’Appaltatore si impegna pertanto al rispetto dei principi e degli obblighi di cui al Co- dice della Xxxxxxx e ad adottare ogni misura tecnica ed organizzativa necessaria al fine di garantire la riservatezza dei dati, secondo i principi di liceità, correttezza e perti- nenza.
L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del D. Lgs. 196/2003, assume la qualifica di titolare autonomo del trattamento dei dati personali relativi ad ANAS S.p.A., al personale dipendente della stessa, ai consulenti/collaboratori per essa ope- ranti e ad ogni altro possibile soggetto terzo, di cui l’Appaltatore medesimo sia venuto a conoscenza nell’esecuzione del presente incarico.
Valgano tali clausole come presupposti di risoluzione contrattuale. Pertanto in caso di inadempimento, Anas si avvarrà della facoltà di risolvere in danno il contratto me- diante comunicazione espressa con lettera raccomandata a/r o tramite posta elettro- nica certificata, fatto salvo in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per inadem- pimento.
2 ESECUZIONE DEL SERVIZIO
2.1 Obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio
Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle pre- scrizioni stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti alla data dell’espleta- mento del servizio medesimo.
L’Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, auto- rizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l’otteni- mento dei quali l’Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la neces- saria assistenza e/o documentazione.
Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l’esecuzione del Contratto / Accordo quadro de- vono intendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appal- tatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo.
Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgi- mento del Servizio saranno effettuate dall’Appaltatore, con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le eventuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari all’espletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento.
A tal fine, l’Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumen- tazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale uti- lizzato dall’Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costi- tuire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro.
L’Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276.
2.2 Obblighi di Anas
La Stazione Appaltante si impegna ad adempiere gli obblighi previsti a suo carico dal presente Capitolato e dalle disposizioni normative applicabili al rapporto.
In particolare, Anas provvede alla nomina de soggetti che seguiranno l’esecuzione del contratto. La direzione di tale esecuzione è affidata al RUP, che controlla i livelli di qua- lità delle prestazioni.
Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale, secondo i rispettivi compiti stabiliti al suc- cessivo punto 2.10, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno af- fidate.
2.3 Programma cronologico e termini contrattuali del Servizio
Il Programma cronologico allegato al Contratto stabilisce, per ogni fase del Servizio, le date di espletamento del medesimo.
Il Programma cronologico del Servizio (o dell’insieme dei servizi che costituiscono l’og- getto del Contratto / Accordo quadro) è elaborato sulla base di quanto stabilito nella Specifica Tecnica, considerando che possono essere richiesti servizi con caratteristi- che diverse che non sempre hanno una medesima modalità di svolgimento.
Il Programma cronologico approvato da Anas ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l’Appaltatore al rispetto di tutti i termini e scadenze temporali in esso indi- cati e connessi al raggiungimento di specifici risultati.
Nel concordare termini e scadenze, l’Appaltatore ha tenuto debitamente in conto tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto / Accordo quadro ed in particolare alla eventuale necessità di coordinamento con altri fornitori e/o appaltatori e con le strut- ture di Anas.
In caso di ritardo rispetto ai termini indicati nel Programma cronologico approvati dalla Rappresentanza di Anas, potranno essere applicate le penali secondo quanto previsto nel Contratto.
Ove per effetto delle variazioni di cui all’art. 1.8 si determinino variazioni nell'entità di alcuni servizi, i termini di ultimazione relativi sono, se necessario e previa specifica autorizzazione di Anas, congruamente differiti.
Nel Programma cronologico allegato al Contratto sono esplicitati i seguenti termini contrattuali, il cui significato è di seguito precisato:
- Inizio Programma Cronologico (IPC): coincidente con la data di stipula del Con- tratto o, nei casi ove ricorra, con la Data di consegna anticipata delle attività;
- Presa in Carico del Servizio (PCS), per ogni singolo servizio attivato: coincidente con il momento in cui l’Appaltatore può effettivamente avviare l’erogazione dello
specifico servizio, a valle delle eventuali attività di presa in carico avviate subito dopo l’IPC.
Il Piano cronologico può prevedere scadenze diverse e specifiche in relazione ai singoli servizi oggetto del Contratto.
Tutti i suddetti termini dovranno essere accertati da appositi Verbali debitamente sot- toscritti dalle Parti, con l’esplicita indicazione della conclusione di tutte le attività/fasi previste, della consegna di tutti i prodotti, l’eventuale trasferimento di conoscenze e l’esito finale; inoltre dovranno essere dettagliati gli eventuali ritardi rispetto ai termini contrattualmente previsti, intermedi e finali, nonché le eventuali anomalie relative a non soddisfacimento di requisiti (prestazionali, di qualità, ecc) previsti nella Specifica tecnica ai fini dell’applicazione di quanto previsto nel successivo articolo 4.1.
A tale Programma cronologico deve conformarsi il Piano di Esecuzione del Servizio.
2.4 Spostamento dei termini contrattuali dei singoli servizi
Nel caso di interruzione o ritardo nell’esecuzione di un Servizio, determinati da una o più delle cause non imputabili all’Appaltatore, di seguito elencate, l’Appaltatore ha il diritto di chiedere una proroga dei termini contrattuali del servizio interessato per un periodo da concordare, ma comunque non superiore alla durata dell’evento che ha determinato detta interruzione o ritardo.
In particolare, sono considerate cause legittime di ritardo o interruzione i seguenti eventi:
a) eventi di forza maggiore: scioperi nazionali, calamità naturali, ecc, mentre a que- sta fattispecie non sono assimilabili i ritardi imputabili ai subcontraenti;
b) opere ed attività che, pur non rientrando nell’oggetto del Contratto / Accordo quadro, sono strumentali all’esecuzione del servizio e si trovino in uno stato di avanzamento tale da non consentire all’Appaltatore l'inizio delle attività alla data prevista nel Programma Cronologico;
c) altri eventuali eventi esplicitamente precisati nel Contratto/Accordo quadro.
L’Appaltatore è tenuto, in ogni caso, a presentare alla Rappresentanza di Anas, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, en- tro 10 (dieci) giorni dall'evento impeditivo ovvero, se diversa, dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, e comunque con congruo anticipo rispetto al termine contrat- tuale.
Accertato il diritto dell’Appaltatore alla proroga, la Rappresentanza Anas definirà – en- tro un termine di tempo coerente con il Piano Cronologico delle attività, e comunque non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza di proroga - un nuovo ter- mine contrattuale, che sostituisce a tutti gli effetti quello originario previsto dal Con- tratto, richiedendo in ogni caso all’Appaltatore la ripianificazione e l’emissione del Pro- gramma Cronologico delle attività che sarà verificato dalla Rappresentanza di Anas e se ritenuto congruo, approvato.
In relazione a sopravvenute modifiche dei propri programmi realizzativi, Anas ha la facoltà di modificare le date di scadenza dei termini contrattuali previste nel Pro- gramma Cronologico richiedendone la ripianificazione.
Non sono consentiti anticipi sull’espletamento del Servizio rispetto ai termini contrat- tuali, se non espressamente concordati con Anas o da quest’ultima richiesti per iscritto. In particolare, l’esecuzione anticipata del Servizio potrà avvenire solo su espli- cita autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento.
2.5 Piano di Esecuzione del Servizio ICT
In relazione alle caratteristiche ed esigenze dei Servizi previsti nel CSA di Servizi – Parte Tecnica, l’Appaltatore deve predisporre il Piano di Esecuzione del Servizio che costitui- sce il riferimento per le modalità di esecuzione del Servizio medesimo.
Tale Piano deve contenere una descrizione dettagliata di tutte le attività, con l’indica- zione del corrispondente Programma cronologico di esecuzione, nel rispetto dei Ter- mini Contrattuali stabiliti nel Programma Cronologico di cui al Contratto e, in partico- lare, dei tempi previsti per le eventuali prestazioni in sito. In particolare, il Piano dovrà sviluppare contenuti diversi in base al grado definizione dei servizi, approfondendo maggiormente gli aspetti metodologici per i servizi che hanno un grado di approfon- dimento minore, o sviluppare invece maggiormente gli aspetti operativi qualora il piano sia relativo ad un servizio le cui caratteristiche e requisiti siano già completa- mente individuati e siano riportati in Specifica Tecnica.
Il Piano di Esecuzione del Servizio sarà oggetto di revisione e aggiornamento per tutta la durata di esecuzione del Servizio.
2.6 Imballo e trasporto delle Forniture
Nel caso in cui l’oggetto del Contratto preveda anche la fornitura di prodotti, l’Appal- tatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'appronta- mento al trasporto, il carico, il trasporto dalla fabbrica al luogo di destinazione, lo sca- rico e la movimentazione di quanto fa parte della Fornitura, nonché la conservazione e la custodia della stessa.
Per consentire l'identificazione del materiale oggetto della Fornitura, sarà resa dispo- nibile, all'interno e all'esterno dell'imballaggio, copia del documento con l'elenco di quanto contenuto nell'imballaggio stesso.
Le modalità di assemblaggio dei materiali per il trasporto saranno definite dall’Appal- tatore tenendo conto della situazione logistica dello specifico impianto cui sono desti- nati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.). L’eventuale sub-fornitore commissionato dall’Appaltatore per il trasporto deve essere adeguatamente infor- mato della situazione logistica dello specifico impianto cui sono destinati (accessibilità, viabilità, condizioni atmosferiche ecc.).
Il DUVRI o PSC, laddove allegato al Contratto di appalto, dovrà essere consegnato ma- terialmente dall’Appaltatore al sub contraente trasportatore, assicurandosi che le in- formazioni ivi contenute vengano da quest’ultimo adeguatamente rispettate nella fase di consegna e scarico della Fornitura. Anas si riserva la facoltà di non accettare la For- nitura nel caso in cui rilevi che il sub contraente trasportatore non sia stato informato dei contenuti del DUVRI o PSC.
L’Appaltatore garantisce che i trasportatori dallo stesso scelti osservino tutte le norme di legge e/o regolamentari vigenti ed applicabili e, in particolare, il Codice della Strada, i Regolamenti regionali, provinciali, comunali autostradali e ferroviari.
2.7 Ricevimento delle Forniture
L’Appaltatore è obbligato a consegnare l’intera Fornitura, unitamente agli eventuali accessori, nel luogo e nei termini indicati nel Contratto. Non sono ammesse le con- segne frazionate, senza previa autorizzazione scritta di Anas.
Se non diversamente disposto nel contratto, la Fornitura s’intende resa franco de- stino, con le attività di scarico a cura e spesa dell’Appaltatore, che ne risponde in modo pieno ed esclusivo.
Le consegne dovranno essere eseguite durante il normale orario di lavoro osser- vato dal personale di Anas, dando al destinatario un preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi.
In caso di Fornitura proveniente da un Paese non appartenente all’Unione Europea, l’Appaltatore avrà l’obbligo, prima della spedizione, di trasmettere alla Rappresen- tanza di Anas, le generalità ed il recapito telefonico dello spedizioniere, il quale do- vrà contattare la suddetta Rappresentanza in tempo utile per gli adempimenti di propria competenza.
2.7.2 Verifica di conformità e accettazione della Fornitura
La Fornitura si intende definitivamente accettata solo dopo che abbia superato con esito positivo la verifica di conformità compiuta da Anas sulla quantità e qualità della Fornitura nonché sulla sua rispondenza alle prescrizioni tecniche di Anas e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie del Fornitore.
L’accettazione della Fornitura sarà normalmente effettuata sulla base dei seguenti controlli, fermo restando che nella Specifica Tecnica possono essere specificati altri in sostituzione o integrazione.
- esito favorevole della verifica di conformità, svolta secondo quanto previsto dalla normativa specifica e quanto ulteriormente indicato nella Specifica Tec- nica;
- corrispondenza della Fornitura a quanto indicato nelle bolle di consegna/ac- compagnamento, per ciò che riguarda quantità, codici, documentazione alle- gata (manuali, certificazioni ecc.), e in particolare ai fini della conformità a quanto fissato contrattualmente e dalla vigente orma in materia;
- verifica del possesso, ove presente, della Marcatura CE, con presentazione ed evidenza a cura del fornitore, del relativo Certificato o Dichiarazione di Confor- mità alle specifiche norme europee;
- assenza di eventuali danneggiamenti e/o imperfezioni esteriori, evidenziatisi anche dopo l’apertura degli imballaggi.
Anas si riserva di rifiutare le Forniture i cui imballi siano danneggiati.
2.7.3 Non conformità – difetti
In caso di non conformità della Fornitura alle prescrizioni di Anas o di danneggia- mento della stessa immediatamente rilevabili, Anas potrà rifiutare i prodotti non conformi o danneggiati, e il Contratto s’intenderà in tutto o in parte ineseguito, con l’obbligo dell’Appaltatore di effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione dei prodotti rifiutati. Il Fornitore dovrà effettuare la sostituzione nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine perentorio assegnatogli. La richiesta di so- stituzione sarà effettuata da Anas, con comunicazione scritta, contenente la descri- zione dei difetti, delle difformità e/o dei danni riscontrati.
Si conviene espressamente che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 1495, x.x., xxxxxxxxx xxxx x/x xxxxxxxx di qualità non apparenti, rilevati durante il normale uso, potranno essere denunziati all’Appaltatore mediante comunicazione scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla scoperta. Anas, a propria discrezione, potrà richiedere all’Ap- paltatore di sostituire o riparare il prodotto difettoso. Tutte le spese di riparazione o sostituzione restano a totale carico del Fornitore.
Anas potrà effettuare in qualunque momento tutte le verifiche che riterrà necessa- rie e/o opportune sui prodotti ricevuti ovvero su campioni degli stessi, al fine di accertare che i requisiti e gli standard qualitativi dei medesimi corrispondano a quelli richiesti nel contratto, ovvero che i relativi valori siano compresi nell’intervallo di tolleranza ammesso.
Nel caso in cui, all’esito delle verifiche, risulti che i prodotti forniti siano di qualità inferiore rispetto a quella attesa, ovvero presentino caratteristiche non conformi a quelle pattuite, Anas, a propria esclusiva discrezione, potrà accettare la Fornitura, richiedendo, ai sensi dell’articolo 1492 del c.c., un’equa riduzione di prezzo, commi- surata allo scostamento dei valori accertati rispetto a quelli stabiliti nel contratto, ovvero rifiutarla, salvo il risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 1494 del c.c.
2.7.4 Prove e test per il Servizio di installazione
L’Appaltatore, dopo aver completato l’installazione provvederà, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'approntamento ed esecuzione delle prove test; a tale riguardo si rimanda alla Specifica Tecnica per eventuali maggiori specificazioni.
Con particolare riferimento allo sviluppo del software, Anas intende porre in atto, in forma sempre più ampia e stringente, tecniche di Application Security Testing (AST) durante l’intero ciclo di vita dello sviluppo del software. In questa ottica Anas potrà direttamente utilizzare, o richiedere all’Appaltatore di utilizzare, specifici soft- ware di controllo finalizzati a valutare la rispondenza del software sviluppato
dall’Appaltatore ai requisiti di sicurezza applicativa indicati in Specifica Tecnica o nella documentazione aggiuntiva.
2.8 Verifica di conformità e presa in carico del Servizio
Il Servizio si intende accettato e preso in carico da Anas solo dopo il positivo supera- mento della verifica di conformità, aventi ad oggetto la rispondenza del Servizio alle Specifiche Tecniche, e, più in generale, alle condizioni e termini stabiliti nel Contratto e suoi allegati, ferme restando le garanzie dell’Appaltatore.
2.9 Archiviazione elaborati – Uso del sistema “Project Document Manage- ment”
Anas si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore l’utilizzo del proprio sistema “Pro- ject Document Management” (PDM), in forma gratuita durante il periodo di validità del contratto, ai fini della consegna dei deliverable documentali (documenti nel seguito) prodotti nell'ambito dei servizi previsti nel Contratto.
Anas potrà effettuare la suddetta richiesta in ogni momento del periodo di validità del contratto mediante una “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei documenti”.
A far data dalla suddetta richiesta:
a) per la consegna dei documenti l’uso del sistema PDM diventerà, per l’Appalta- tore, un obbligo contrattuale applicabile a tutti i documenti prodotti da quel momento in poi;
b) l’Appaltatore non dovrà più consegnare i documenti in forma cartacea, pertanto una modalità differente rispetto a quella prescritta al precedente punto (es. l’in- vio del documento mediante email o in forma cartacea, ecc.) non sarà conside- rata una consegna effettuata con le implicazioni che ciò potrà comportare.
Operativamente, l’Appaltatore dovrà alimentare il Sistema PDM di Anas inserendo le informazioni necessarie ad identificare i documenti oggetto di consegna e caricando i relativi documenti; Anas fornirà le indicazioni operative di dettaglio per lo svolgimento di tale attività coerentemente con la “Richiesta di uso del sistema PDM di Anas per la consegna dei documenti”.
2.10 Sorveglianza
Anas ha diritto di controllare e verificare, anche oltre e al di fuori dei tempi indicati nei piani di test e controllo, tramite personale della Rappresentanza di Anas, la perfetta osservanza, da parte dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da Anas stessa nel corso dell’espletamento del Servizio, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.
I controlli e le verifiche, eseguiti dal personale di Anas, anche in assenza di obiezioni da parte dello stesso, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità ine- renti il corretto espletamento del Contratto e la conformità del servizio alle clausole contrattuali, né lo sollevano dagli obblighi derivanti dalle disposizioni di leggi e/o re- golamentari vigenti.
Tali controlli e verifiche non possono, inoltre, essere invocati dall’Appaltatore a giusti- ficazione di eventuali ritardi e/o inadempienze dell’Appaltatore, adducendo gli stessi quali causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
2.11 Compiti della rappresentanza di Anas
La rappresentanza di Anas per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto è esercitata dal Responsabile del Procedimento e dal Direttore dell’esecuzione del Con- tratto.
Il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ha il compito di controllare, in proprio o tramite i componenti della sua struttura a supporto, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto stesso e nel presente Capitolato, nonché di quelle comunque emanate da Anas nel corso dell’esecuzione del Servizio.
Allo stesso Direttore di Esecuzione del Contatto ed al Responsabile del Procedimento di Anas dovranno essere inviate, sempre per iscritto, tutte le comunicazioni inerenti il Servizio.
2.12 Rappresentanza dell’Appaltatore
Al “Responsabile Contratto”, come definito all’art. 1.1.4 del presente Capitolato, com- petono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa del servizio.
Il Responsabile del Contratto ed il suo sostituto devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali.
L’Appaltatore non può preporre il Responsabile del Contratto od il suo sostituto se non previo gradimento di Anas e deve provvedere immediatamente e senza oneri per Anas alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove Anas gli comunichi il venir meno del gradimento. Si conviene, altresì, che il rappresentante dell’Appaltatore, o il suo sostituto, deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata delle attività oggetto del servizio in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto di loro assenza.
2.13 Svolgimento delle attività
Nulla sarà dovuto all’Appaltatore per eventuali interferenze dovute alla contempora- nea esecuzione di attività ad opera di altri appaltatori e/o di Anas stessa.
L’Appaltatore è tenuto ad utilizzare in modo corretto e diligente le aree, i locali e tutti i mezzi e strumenti di proprietà di Anas, comunque interessati dal servizio, e a prov- vedere, in caso di danneggiamento, alle conseguenti riparazioni, ripristini e indennizzi.
In particolare, in caso di danneggiamento, l’Appaltatore dovrà darne immediata co- municazione ad Anas e dovrà prontamente provvedere, a propria cura e spese, alla riparazione ed al ripristino delle parti danneggiate sulla base delle indicazioni di Anas e previo accertamento dei danni e specifico benestare da parte di Anas stessa.
Anas si riserva in ogni caso la facoltà di accettare le riparazioni o ripristini subordina- tamente al buon esito dei controlli, delle prove e degli eventuali test, per l’esecuzione dei quali l’Appaltatore medesimo dovrà fornire tutta la necessaria assistenza.
2.14 Sicurezza
2.14.1 Misure per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Xxxxx restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vi- gente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, Anas, qualora i luo- ghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sem- pre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).
Fatte salve diverse previsioni normative, il DUVRI sarà aggiornato da Anas in caso di subappalti o forniture con posa in opera intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle mo- dalità realizzative del Contratto.
Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo dell’Ap- paltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ove applicabile, l’Appaltatore è obbligato ad osservare quanto previsto dal DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante ed alle- gato al Contratto.
L’Appaltatore, prima di procedere all’esecuzione dell’appalto, sulla base della pro- pria esperienza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, potrà proporre ulteriori modifiche e/o integrazioni al PSC o al DUVRI. Tali proposte di in- tegrazione, una volta valutate da Anas, saranno inserite nel PSC o nel DUVRI defini- tivo che verrà allegato al Contratto d’appalto/Accordo Quadro e considerato alla stregua delle specifiche tecniche.
Il PSC o il DUVRI definitivo e i relativi allegati dovranno essere sottoscritti per accet- tazione ed inviati a Anas dal datore di lavoro dell’Appaltatore, dall’impresa affidata- ria in caso di Consorzio o RTC.
L’Appaltatore si obbliga, ai fini della verifica dell’idoneità Tecnico professionale, a trasmettere ad Anas la documentazione di cui all’allegato XVII del Dlg. 81/08, e a porre in essere tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa in ma- teria di prevenzione dagli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro. L’Appaltatore si impegna ad informare adeguatamente il proprio personale ed il personale ad esso equiparato, quale è quello di eventuali subappaltatori e/o subfornitori, dei rischi specifici e ambientali ai quali potrebbero essere esposti e delle misure di preven- zione e di protezione da adottare, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Prima dell’inizio delle attività l’Appaltatore, e comunque tutte le imprese esecutrici delle prestazioni in caso di RTC o Consorzio, incluse le ausiliarie, devono presentare
una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previ- denza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al Contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Laddove è previsto il PSC, prima dell’inizio delle prestazioni Anas comunica alle ditte incaricate dei lavori il nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di proget- tazione (CSP) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
L’Appaltatore, ove previsto per legge, prima dell’inizio delle prestazioni, deve:
a) consegnare al Coordinatore per l’esecuzione copia del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), sottoscritto per accettazione, unitamente al Piano Operativo di Xxxxxxxxx (POS), predisposto dallo stesso Xxxxxxxxxxx e comple- mentare al PSC; l’ Appaltatore deve inserire all’interno del POS, l’elenco no- minativo dei referenti per la sicurezza, nonché dei preposti, con i rispettivi ruoli.
b) consegnare al Coordinatore per l’esecuzione apposita dichiarazione in cui si evinca il nominativo del soggetto preposto alla funzione di Responsabile della Gestione dell’Emergenza in cantiere e del suo Sostituto e la loro dichiarazione di conoscenza dei compiti che sono chiamati a svolgere. Il responsabile ed il suo sostituto dovranno esibire l’attestato di frequenza ad un adeguato corso di formazione per addetti antincendio come previsto dal D.M. n. 64 del 10/03/98;
c) inviare a Anas la vigente Visura camerale attestante l’iscrizione presso il regi- stro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
Anas si riserva la facoltà di verificare in ogni momento il preciso e puntuale adem- pimento, da parte dell’Appaltatore, di tutte le obbligazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente. Re- sta in ogni caso inteso che in nessun modo tali verifiche sollevano l’Appaltatore dalla piena e completa responsabilità che gli compete.
Il personale dell’Appaltatore sarà tenuto ad osservare la normativa vigente in ma- teria di impianti e, in particolare, le disposizioni sull’accesso e la mobilità all’interno degli immobili di Anas. Lo stesso sarà inoltre dotato, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della Legge 136/2010, di un tessera di riconoscimento, da esibire durante l’esecu-
zione dei lavori, corredata di fotografia, contenente l’indicazione del datore di la- voro, le generalità del lavoratore, il relativo numero di matricola, nonché la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.
Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento dovrà contenere an- che l’indicazione della Stazione Appaltante.
Tutti i rappresentanti delle imprese esecutrici e i singoli lavoratori autonomi che operano eventualmente nell’appalto, dovranno necessariamente partecipare a tutte le riunioni di cooperazione e coordinamento indetta dal CSE. La prima di tali riunioni avrà lo scopo di definire:
- la programmazione delle attività.
- eventuale integrazione dei POS e del PSC proposte dal Appaltatore al fine di migliorare la sicurezza.
- le modalità organizzative e le procedure operative stabilite ai fini del coordi- namento tra le imprese e i lavoratori autonomi.
- l’individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del sito.
In caso di subappalto, il datore di lavoro dell’Appaltatore verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori e dei lavoratori autonomi, e trasmette ad Anas una dichiarazione in cui attesta di aver verificato l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici, ai sensi dell’articolo 90, comma 9, lettera a) e b), del D.lgs.
n. 81/2008. Nel caso di subappalto a Consorzi la verifica sarà limitata alle sole im- prese consorziate esecutrici del subappalto, mentre nel caso di RTC la verifica verrà effettuata su tutte le imprese associate esecutrici del subappalto.
Laddove è previsto il PSC, il subappaltatore dovrà comunicare a Anas, il nominativo del proprio responsabile della sicurezza in cantiere che avrà il compito di tenere i rapporti con il CSE.
In caso di mancato rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela di salute e sicurezza dei lavoratori, Anas ha facoltà di risolvere il Contratto di appalto ai sensi del successivo articolo 5 del presente documento.
2.14.2 Regole comportamentali per l’accesso e l’utilizzo dei sistemi informativi di Anas
L’accesso da parte di personale dell’Appaltatore e subappaltatore alla rete ed ai si- stemi di Anas nonché l’utilizzo delle applicazioni e dei servizi aziendali (computer, reti, software di sistema ed applicativo, servizi di comunicazione, etc), sono ammessi
esclusivamente per lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto e sono sem- pre vincolati al rispetto delle regole di uso “sicuro” stabilite da Anas, tra cui le se- guenti regole comportamentali:
a) l’accesso deve essere attuato nel rispetto dell’ambito assegnato e limitata- mente alle componenti tecnologiche, ai trattamenti ed alle informazioni stru- mentali all’espletamento dell’attività oggetto del Contratto;
b) le credenziali per l’accesso ai sistemi sono strettamente personali, non de- vono essere cedute ad altri e devono essere gestite e protette secondo le prescrizioni di Anas, comunicate al momento della loro consegna;
c) l’eventuale casella di posta elettronica fornita da Anas sul server aziendale, se prevista per l’espletamento delle attività del Contratto, non deve essere utilizzata né nei confronti di interlocutori estranei alle attività oggetto del Contratto, né per attività estranee al Contratto (messaggi personali, etc.);
d) in questi casi in cui sia prevista la classificazione dei documenti, gli eventuali messaggi e-mail contenenti dati che Anas classifica ad uso Ristretto, ammessi se finalizzati all’espletamento delle attività oggetto del Contratto, possono es- sere scambiati solo se protetti per mezzo di adeguati strumenti di crittogra- fia.
A tale scopo si rimanda anche al “Documento programmatico sulla sicurezza (DPS)” che fornisce molte informazioni e prescrizioni che trovano applicazione nei servizi di cui si tratta.
2.14.3 Monitoraggio per la sicurezza e conseguenze di una violazione delle regole
Per garantire la protezione dei propri sistemi, applicazioni e servizi, Anas attua un monitoraggio continuo della sicurezza nel rispetto delle leggi vigenti.
In presenza di violazioni alle regole comportamentali, Anas si riserva il diritto di re- vocare, anche con effetto immediato, l’autorizzazione di accesso ai propri sistemi informativi/informatici per l’Appaltatore ed il suo personale.
Anas inoltre segnalerà alla competente Autorità Giudiziaria, quelle costituenti un’ipotesi di reato.
2.14.4 Accettazione delle clausole sistemi per la sicurezza delle informazioni di Anas
Per poter essere autorizzato al trattamento delle informazioni di Anas e/o all’ac- cesso ai sistemi ed all’utilizzo dei servizi e delle applicazioni di Anas facenti parte dell’ambito delle attività del Contratto, l’Appaltatore deve fornire ad Anas:
a) Ai fini del perfezionamento del Contratto, la dichiarazione “Prescrizioni di In- formation Security per le terze parti”, in conformità all’allegato 1;
b) al momento della destinazione del proprio personale sulle attività, la dichia- razione sottoscritta di avvenuta formazione/informazione, per il proprio per- sonale individuato e destinato ad operare nelle attività del Contratto / Ac- cordo quadro, sulle norme per la sicurezza delle informazioni applicabili al Contratto / Accordo quadro stesso (impegni, regole comportamentali, trac- ciabilità e conseguenze);
c) al momento dell’autorizzazione all’accesso per il personale dell’Appaltatore, la dichiarazione di presa visione ed accettazione delle norme per la sicurezza delle informazioni, sottoscritta dal personale individuato.
2.15 Personale addetto al Servizio
L’Appaltatore deve provvedere alla conduzione delle prestazioni oggetto del Con- tratto con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse alla prestazione in relazione agli oneri ed obblighi derivanti dal Contratto/Accordo quadro.
I lavoratori impiegati nell’espletamento del servizio – assunti a tempo determinato o indeterminato dall’appaltatore in base agli usuali e regolari contratti di lavoro su- bordinato ovvero di prestazione di lavoro autonomo conformi alla vigente disciplina di settore - saranno soggetti, anche laddove la prestazione venga effettuata presso locali Anas, all’esclusivo potere organizzativo, direttivo e disciplinare dell’Appalta- tore che risponderà dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Stazione Appaltante; in relazione a ciò l’Appaltatore si obbliga a contrarre apposita polizza assicurativa e si obbliga espressamente a tenere indenne e a manlevare Anas da ogni e qualsivoglia azione
risarcitoria e/o pretesa retributiva da chiunque proposta nei confronti della pre- detta Stazione Appaltante
A seguito di esplicita richiesta di Anas, l'Appaltatore dovrà comprovare la corre- sponsione, ai dipendenti impiegati nell’appalto, dei trattamenti retributivi loro do- vuti, inoltrando alla stessa copia della documentazione di lavoro ad essa relativa.
L’Appaltatore non ha comunque diritto ad alcun compenso se, per far fronte alle prestazioni contrattuali, risulta necessario modificare, rispetto a quanto inizial- mente previsto, la consistenza del personale da impiegare, in termini qualitativi e/o quantitativi.
L’Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di Anas ed è tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione - nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per Anas - di quel personale per il quale Anas avanzasse apposita richiesta. Tali aspetti sono regolamentati nella Specifica Tecnica.
Nel caso di esercizio di tale facoltà, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro e non oltre 2 (due) giorni dal ricevimento della co- municazione.
L’Appaltatore si impegna altresì alla sostituzione preventiva del personale assente per ferie e tempestiva in caso di malattia, ecc. allo scopo di evitare disservizi nell’espletamento del servizio.
Prima dell'inizio delle prestazioni, l’Appaltatore dovrà consegnare a Anas l'elenco del personale -proprio e di ogni sub-contraente presente sul sito o presso locali Anas- corredato da un estratto del Libro Unico del Lavoro (“LUL”) dei datori di lavoro.
L’Appaltatore garantisce altresì di astenersi dall’utilizzo di lavoro minorile, manodo- pera in nero o forme equivalenti di sfruttamento.
L'Appaltatore è ritenuto responsabile unico dell'operato del proprio personale im- piegato nello svolgimento del servizio.
L'Appaltatore è tenuto a fornire al suddetto personale indumenti di lavoro decorosi, adeguati alle caratteristiche dell'attività da svolgere e muniti di scritta di identifica- zione (da concordare con Anas) che rendano evidente il nome della Ditta di appar- tenenza.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. In par- ticolare è tenuto all’assoluto riserbo in ordine agli atti e ai documenti di cui viene a conoscenza nel corso dello svolgimento della prestazione.
Al personale in parola è fatto divieto assoluto di utilizzare le attrezzature e le appa- recchiature Anas (fotocopiatrici, fax, telefoni, ecc.), che esulano dall’espletamento del servizio.
L’Appaltatore s’impegna a richiamare e, se del caso, sostituire il personale che non osserva una condotta irreprensibile.
Ove espressamente previsto nel Bando di Gara, al fine di garantire i livelli occupa- zionali esistenti, in caso di cambio di gestione, l’Appaltatore ha l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva in ma- teria di riassorbimento del personale.
2.15.3 Trattamento economico del personale
L’Appaltatore deve applicare, nei confronti di tutto il personale utilizzato per l’esple- tamento del Servizio, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risul- tanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. vigenti nel periodo di tempo nonché ai sensi dell’art. 23 comma 14 D.Lgs. n. 50/2016 e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali e di qualsiasi specie, in con- formità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. L’Appaltatore è il solo responsabile dell’assolvimento degli obblighi predetti.
La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto.
2.15.4 Tutela del personale e relative provvidenze
L’Appaltatore è tenuto a provvedere alla tutela materiale e morale del personale dipendente comunque addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Con- tratto. A tale fine egli è tenuto, pertanto, ad osservare ed applicare tutte le norme sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
2.15.5 Prova degli adempimenti
L’Appaltatore, ove Anas lo richieda, deve dimostrare di aver adempiuto alle dispo- sizioni richiamate nel presente documento, restando inteso che la mancata xxxxxx- sta da parte di Anas non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.
2.15.6 Personale dei Subappaltatori
L’Appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente documento, anche da parte degli eventuali Subappaltatori nei confronti del loro personale dipendente.
La violazione degli obblighi ed oneri imposti dal presente articolo costituisce grave inadempimento e legittima Anas alla risoluzione in danno del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 codice civile.
Le attività oggetto del Contratto / Accordo quadro verranno normalmente eseguite nelle 5 (cinque) giornate feriali settimanali durante il normale orario di lavoro gior- naliero del personale Anas, salvo diversa previsione nell’offerta o nel Contratto.
Eventuali attività che, per ragioni di erogazione del servizio, dovessero essere ese- guite in giornate festive, di sabato o comunque al di fuori del suddetto orario di lavoro, verranno preventivamente concordate e non daranno luogo, per l’Appalta- tore, a maggiorazioni o compensi di sorta, fatto salvo quanto diversamente previsto e regolato dal contratto.
Qualora, per proprie particolari esigenze, l’Appaltatore intendesse effettuare le at- tività nelle giornate di sabato, festive o al di fuori del normale orario di lavoro, dovrà farne richiesta con congruo anticipo a Anas.
Anas si riserva - a suo insindacabile giudizio - la facoltà di accordare o meno l’ese- cuzione delle attività nell’orario di lavoro richiesto.
2.16 Soggezioni particolari
L’Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di soggezioni che possano essergli comunque causate, anche all'interno eventualmente dei cantieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazioni e servizi, di Anas o di terzi, nonché da ser- vitù a favore di Anas o di terzi e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti.
2.17 Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività di Anas
L’Appaltatore è tenuto a svolgere la propria prestazione senza arrecare molestia e co- munque in modo da non ostacolare l’attività svolta direttamente da Anas e da altri Fornitori o Appaltatori che si trovassero ad operare negli stessi ambienti di lavoro, per il buon andamento dell'insieme di tutte le prestazioni.
In ogni modo, l’Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti For- nitori e Appaltatori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutti i lavori e senza che tale circostanza possa costituire causa giustificatrice della richiesta di maggiori oneri e/o compensi da parte dell’Appaltatore.
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l’Appaltatore è respon- sabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare.
I luoghi in cui si eseguono le prestazioni oggetto del Contratto, devono essere mante- xxxx adeguatamente puliti ed ordinati dall’Appaltatore durante tutto il periodo di svol- gimento delle prestazioni medesime.
2.18 Sospensione del servizio
Qualora l’esecuzione del Servizio sia temporaneamente impedita da circostanze par- ticolari, ai sensi dell’art. 107, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell’esecuzione, redigendo apposito verbale nel quale sono indicate: 1) le ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime, 2) le prestazioni già effet- tuate, 3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, 4) i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono even- tualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento.
Il verbale deve essere sottoscritto dall’Appaltatore.
La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pub- blico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.
Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risolu- zione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l’Appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen- sione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’Appaltatore negli altri casi.
3 PREZZI CONTRATTUALI
3.1 Condizioni ambientali
Con la firma del Contratto, l’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee nonché condizionamenti e soggezioni ad esse connesse che possano avere in- fluenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di avere preso esatta conoscenza dei luoghi dove deve essere eseguito il servi- zio, nonché, tra l'altro, delle condizioni ambientali e sanitarie della zona, delle condi- zioni meteorologiche, della distanza dei luoghi di lavoro dai centri abitati, della dispo- nibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'o- pera e di ogni altro elemento rilevante ai fini dell’esecuzione delle prestazioni appal- tate.
3.2 Remuneratività dei prezzi contrattuali
Le prestazioni comunque necessarie per l'esecuzione del Contratto sono remunerati in base ai prezzi stabiliti nel Contratto / Accordo quadro e agli eventuali nuovi prezzi, di cui al successivo art. 3.4. I prezzi dei servizi si riferiscono al Servizio reso, intera- mente finito, completo in ogni sua parte anche accessoria, ed eseguito, a perfetta re- gola d'arte, in esatta rispondenza allo scopo a cui è destinato.
Pertanto i prezzi dei servizi coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto / Accordo quadro, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico di Anas, ed inoltre tutti quelli che anche se non categoricamente espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative prestazioni.
Con la firma del Contratto l’Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali e coprono quindi nel loro insieme l'utile dell’Appaltatore, oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alee inerenti il compimento delle prestazioni og- getto del Contratto / Accordo quadro, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini in esso previsti.
Con la firma del Contratto / Accordo quadro l' Appaltatore riconosce inoltre di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque ec- cedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comun- que necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali.
In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.
Pertanto l’Appaltatore dichiara che tutti i prezzi contrattuali relativi alla prestazioni tengono conto degli oneri previsti nel Contratto in relazione alle prestazioni mede- sime, in particolare di:
1. qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d' opera anche in base alle condizioni ambientali, nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo o notturno che fosse comunque necessario per lo svolgimento del servizio nei termini contrattuali;
2. tutta la documentazione richiesta all’Appaltatore nei documenti tecnici;
3. apprestamento delle eventuali attrezzature per l’esecuzione del Servizio;
4. altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca- rico dell’ Appaltatore;
5. tutti gli oneri per lo svolgimento delle pratiche con Enti Pubblici e Privati per i depositi cauzionali previsti dalla normativa applicabile e per l'ottenimento dei per- messi, nulla-osta, licenze e certificati occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni (ad es. permessi di lavoro rilasciati da tutti gli enti interessati, etc.) come meglio precisato nelle Specifiche Tecniche e l' osservanza delle disposizioni eventualmente impartite da tutti gli Enti e/o Autorità competenti per il territorio e l'ambiente;
6. costi generali della sicurezza relativi allo svolgimento delle prestazioni;
7. tutti gli eventuali oneri derivanti dal dover provvedere - ai fini dello smaltimento, quale produttore dei rifiuti prodotti nel corso delle prestazioni - alla gestione dei rifiuti stessi conformemente alle vigenti normative.
Nel caso di prestazione di servizio ICT, i prezzi sono altresì comprensivi di:
a) esecuzione delle eventuali prove/attivazioni e test;
b) altri oneri previsti nel Contratto per eventuali altre prestazioni accessorie a ca- rico dell’Appaltatore;
c) dell’installazione e configurazione del Servizio;
d) ulteriori oneri eventualmente previsti dal Contratto di appalto.
3.3 Revisione prezzi
E’ esclusa ogni forma di revisione dei prezzi contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1664 c.c..
3.4 Nuovi prezzi
Le ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie nel periodo di validità del Con- tratto / Accordo quadro, dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da Anas mediante specifiche varianti al Contratto / Accordo quadro, nelle quali verranno stabiliti i nuovi elementi di costo da inserire ed i relativi nuovi prezzi.
Tali nuovi prezzi sono determinati tenendo conto di tutte le norme contrattuali, per analogia, mediante ragguaglio con i prezzi contrattuali, ovvero, quando ciò non sia possibile, totalmente o parzialmente, mediante nuove analisi effettuate avendo a rife- rimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, in contraddittorio con l’Appalta- tore. Anche in caso di disaccordo sulla valutazione degli stessi, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei nuovi prezzi.
In quest'ultimo caso sono ammessi in contabilità i nuovi prezzi fissati da Anas, salvo il diritto dell'Appaltatore di iscrivere specifiche riserve. Xxxxxxx non vengano iscritte ri- serve, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4 CONTABILITA' DELLE PRESTAZIONI
4.1 Responsabilità e danni
La responsabilità dell’Appaltatore durante lo svolgimento del Servizio, e fino al termine del rapporto contrattuale, deve intendersi riferita ai danni, arrecati a persone e cose
di Anas e/o di terzi, direttamente e/o indirettamente connessi all’appalto. Sono com- presi nelle responsabilità dell’Appaltatore gli eventuali danni che dovessero verificarsi nelle diverse fasi di espletamento del Servizio conformemente a quanto previsto dal Contratto.
L’Appaltatore è altresì responsabile della corretta esecuzione del Servizio, anche se effettuata da terzi collaboratori, subappaltatori e/o subcontraenti.
L'accertamento, la valutazione e la liquidazione dei danni saranno eseguite dall’Appal- tatore in contraddittorio con i danneggiati. L’Appaltatore si impegna in ogni caso a far firmare, all'atto della liquidazione, da persone che hanno giuridicamente la facoltà di impegnare l’Appaltatore stesso, dichiarazioni ampiamente liberatorie per Anas.
L’Appaltatore assume nei confronti di Anas la piena responsabilità per tutte le obbli- gazioni derivanti dal Contratto / Accordo quadro, garantendo anche per l’operato dei suoi collaboratori e/o subcontraenti. L’Appaltatore si impegna, conseguentemente, a tenere Anas indenne e manlevata da ogni responsabilità per incidenti e/o infortuni che, nell’esecuzione del Contratto, possano derivare al personale dell’Appaltatore stesso e/o di Anas, ovvero a loro collaboratori e/o a terzi.
L’Appaltatore si impegna ad agire con la massima diligenza e ad assumere ogni inizia- tiva necessaria e/o opportuna per evitare danni di qualsivoglia genere e natura a per- sone e cose. Ove questi si verifichino, l’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere al completo e sollecito risarcimento degli stessi.
In ogni caso, l’Appaltatore non può pretendere compensi per danni, se non in caso di forza maggiore per gli eventuali danni che dovessero derivare a opere e provviste li- mitatamente ed unicamente in assenza di concorso di colpa da parte dell’Appaltatore ovvero dei soggetti dei quali è tenuto a rispondere. In tale evenienza, l’Appaltatore è tenuto a prendere, tempestivamente ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare ovvero limitare i danni e a darne comunicazione alla Rappresentanza di Anas entro il termine di 5 giorni dalla data dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare l’importo da riconoscere a titolo risarcitorio, il DEC, in presenza dell’Appaltatore, provvede alla redazione di un processo verbale, ac- certando lo stato delle cose dopo il danno (rapportato allo stato precedente), le cause dei danni (precisando l’eventuale causa di forza maggiore), l’eventuale negligenza, con indicazione del responsabile, l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescri- zioni del DEC.
Resta inteso che il risarcimento del danno è limitato alle spese sostenute e documen- tate per il ripristino delle opere e non potranno superare il corrispondente importo
contrattuale, decurtato dell’utile d’impresa e delle spese generali come risultanti dall’offerta.
4.2 Penali
In caso di ritardo nell’completamento del servizio rispetto al termine finale previsto nel Contratto, l’Appaltatore dovrà corrispondere a ANAS una somma a titolo di penale nella misura giornaliera indicata nel Contratto stesso.
Il Contratto potrà altresì prevedere termini intermedi il cui mancato rispetto potrà comportare l’applicazione di penali, nella misura giornaliera indicata nel medesimo Contratto, che potranno essere riaccreditate, senza interessi o indennizzi comunque denominati, laddove l’Appaltatore provveda a recuperare i ritardi intermedi, ulti- mando il servizio nel rispetto del termine finale.
E’ espressamente fatta salva la risarcibilità dell’ulteriore danno, in aggiunta all’importo delle penali precisate nel contratto di appalto. Il suddetto danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.
I relativi importi saranno trattenuti all’atto del pagamento delle fatture in corrispon- denza alle prestazioni per le quali il termine contrattuale e/o le condizioni contrattuali siano disattese, ovvero all’atto del pagamento di quanto a qualsiasi titolo dovuto all’Appaltatore in relazione al Contratto, ovvero, in mancanza, avvalendosi, in tutto o in parte, della cauzione prestata.
L’importo della penale non potrà in ogni caso eccedere il 10% del valore complessivo del Contratto / Accordo quadro.
In particolare nel caso di appalti basati su un Accordo Quadro i cui singoli servizi sa- ranno avviati mediante Lettere di attivazione, l’importo applicato a titolo di penale non potrà eccedere il 10% rispetto all’importo della singola Lettera di attivazione. In ogni caso gli importi cumulati per penalità non potranno eccedere il 10% dell’importo com- plessivo dell’Accordo Quadro.
Quando l'importo della penale ha raggiunto il limite del 10%, Anas ha la facoltà di ri- solvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ..
L’applicazione delle penali, non esime l’Appaltatore dall’osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e di legge inerenti la corretta esecuzione del Contratto.
4.3 Modalità di fatturazione e pagamento
Il pagamento dei corrispettivi relativi al Servizio sarà regolato con la presentazione di fatture emesse dall’Appaltatore in base agli stati di avanzamento delle prestazioni (SAP mensili o con le diverse cadenze eventualmente stabilite nel Contratto).
Il SAP dovrà essere redatto dall’Appaltatore sul modello predisposto da Anas; il SAP di ciascun mese (o della diversa periodicità stabilita nel Contratto) dovrà essere presen- tato dall’Appaltatore entro il giorno 5 del mese successivo.
Il SAP sarà approvato integralmente o parzialmente dalla Rappresentanza di Anas en- tro 30 (trenta) giorni naturali consecutivi dalla data di presentazione da parte dell’Ap- paltatore. Il SAP approvato costituisce il riferimento per la fatturazione delle attività, in mancanza di approvazione non potranno essere emesse le fatture corrispondenti. L’Appaltatore non potrà emettere fatture per un importo superiore a quello appro- vato, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l’apposita disciplina in materia di riserve.
Le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico, come pre- visto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, all’art. 1, commi da 209 a 214.
Le fatture dovranno essere trasmesse al Codice Univoco Ufficio corrispondente all’uf- ficio di “ANAS S.p.A.” che ha attivato il contratto – come indicato nell’Elenco CUU pre- sente sul sito istituzionale - come previsto dalla normativa di settore sulla fatturazione elettronica.
La trasmissione delle fatture dovrà avvenire tramite il sistema di interscambio (sdi) dell’Agenzia delle Entrate, per le cui istruzioni di utilizzo si rinvia al sito www.fattu- xxxx.xxx.xx.
La fattura elettronica dovrà essere compitala secondo le “Istruzioni operative per la compilazione della FatturaPA” pubblicate sul sito istituzionale di “ANAS S.p.A.”, xxx.xxxxxxxxxx.xx, alla voce “Fatturazione Elettronica”; più specificatamente do- vranno essere indicati obbligatoriamente, il codice CIG relativo al lotto/gara di inte- resse, il numero dell'ordine di acquisto, la specifica causale.
La fatturazione sarà effettuata secondo le modalità generali di seguito descritte che però potranno essere modificate e/o maggiormente dettagliate nel Contratto, in rela- zione alle specificità:
- tutti i servizi task chiavi in mano e tutti i servizi task saranno fatturati mensil- mente sulla base dello stato di avanzamento;
- il servizi a misura saranno fatturati mensilmente sulla base delle effettive gior- xxxx erogate dalle diverse figure professionali.
- le forniture saranno fatturate sulla base dell’effettivo installato, accettato da Anas con opportuno verbale.
4.4 Termini di pagamento, interessi sui pagamenti e tracciabilità dei flussi fi- nanziari
I pagamenti verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di acquisizione della fattura sul sistema di Interscambio, in esito alla positiva conclusione della verifica di conformità.
In caso di contestazione da parte dell'ANAS i pagamenti saranno sospesi sino alla de- finitiva verifica di conformità del Servizio e dell'accertamento della regolarità del Ser- vizio stesso.
In caso di ritardo nei pagamenti oltre il termine suddetto per fatto non imputabile al medesimo vengono riconosciuti all’Appaltatore, a partire dal citato termine, gli inte- ressi legali di mora di cui al D.lgs. 231/2002 e s.m.i..
Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni cri- minali, ai sensi e per gli effetti dell’arti.3 co.1 della Legge n. 136/2010, i movimenti fi- nanziari relativi all’attività oggetto del Contratto, devono essere effettuati esclusiva- mente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri stru- menti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, utiliz- zando uno o più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., pena la riso- luzione del Contratto di appalto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 codice civile.
Qualsiasi movimento finanziario afferente il Contratto, dovrà riportare il relativo co- dice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta di Anas nonché, ove previsto dalla legge, il cor- rispondente codice unico di progetto (CUP).
I pagamenti saranno accreditati utilizzando le coordinate bancarie che l’Appaltatore comunicherà nelle modalità di cui sopra.
4.5 Cauzioni
Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell’aggiudi- cazione definitiva, l’Appaltatore dovrà costituire ed inviare a Anas apposita fidejus- sione nella misura prevista dal Contratto a garanzia, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall’accettazione del Con- tratto e della corretta esecuzione dello stesso e salvo il maggior danno;
- del risarcimento a Anas dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbliga- zioni contrattuali;
- di tutte le obbligazioni che fanno capo all’Appaltatore inerenti il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali dovuti ai propri lavoratori;
- del risarcimento a Anas delle maggiori somme che questa avesse eventualmente pagato in più durante l’espletamento del Contratto, unitamente a quanto altro dovuto, a qualsiasi titolo, dall’Appaltatore a Anas, al momento della chiusura del rapporto contrattuale.
La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecu- zione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emis- sione del certificato di verifica di conformità/ di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appalta- tore, di un documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecu- zione.
In ogni caso l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui Anas si sia av- valsa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del Contratto e, in caso di proroga della durata del contratto di appalto, a produrre una fideiussione con una nuova durata che tenga conto della stessa proroga. A tal fine le parti concordano espressamente che la violazione di quanto sopra disposto dà diritto a Anas di risolvere in danno il rapporto contrattuale, con conseguente diritto di Anas stessa al risarcimento dei danni.
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità/di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
4.6 Cessione crediti
Previa espressa accettazione di Anas, sulla base di quanto previsto dal presente arti- colo, è ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell’art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991.
Ai fini dell’opponibilità ad Anas della cessione dei crediti, l’atto di cessione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante, mediante PEC o Raccomandata A.R. da inoltrarsi presso la Dire- zione Generale ANAS S.p.A. – DAA (Direzione Appalti e Acquisti) e Direzione CFO (Chief Financial Officier) / Amministrazione, via Monzambano n.° 10 – 00000 Xxxx, indi- cando espressamente il codice IBAN completo di numero di conto corrente (banca- rio/postale) sul quale deve essere effettuato il pagamento. Al suddetto conto corrente si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i..
L’atto di cessione dovrà contenere l’indicazione del cedente, del cessionario, dell’im- porto e della natura del debito ceduto.
Il mancato rispetto di ciascuna delle anzidette prescrizioni determina l’inefficacia e l’inopponibilità della cessione nei confronti di ANAS S.p.A..
Resta inteso che l’efficacia dell’atto di cessione è subordinata all’approvazione espressa – da rendersi entro il termine di 45 giorni dalla notifica della cessione – di Anas S.p.A., che si riserva di verificare, di volta in volta, la sussistenza dei presupposti giuridici e contabili per l’opponibilità della cessione medesima nonché l’effettivo paga- mento, da parte del cedente, nei confronti dei subappaltatori e/o subcontraenti.
Resta inteso che, anche in caso di accettazione espressa della cessione, ANAS S.p.A. potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente e derivanti dall’ap- plicazione del presente Contratto.
4.7 Riserve
Insorgendo controversie, l'Appaltatore non deve mai, per nessun motivo, rallentare o sospendere il Servizio.
Tutte le riserve che Appaltatore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere verbalizzate nei documenti contabili e documentate con l'analisi dettagliata delle somme cui l’Appaltatore stesso ritiene di aver diritto.
Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data nella quale si è verificata la causa del maggior onere che l’Appaltatore pone a fondamento della sua pretesa.
Non esplicando l'Appaltatore le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, egli decade dal diritto di far valere le riserve stesse.
4.8 Contestazioni
Il DEC deve dare comunicazione al RUP delle contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto, redigendo, in con- traddittorio con l’Appaltatore o, in difetto di quest’ultima, in presenza di due testimoni, un processo verbale delle circostanze contestate.
Ove il processo verbale sia stato redatto in assenza dell’Appaltatore, copia del mede- simo è comunicata all’Appaltatore per la formulazione di eventuali osservazioni, da rendere al DEC entro il termine di 8 giorni. In mancanza di osservazioni entro il pre- detto termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
Il processo verbale deve essere firmato dall’Appaltatore, in persona del Responsabile del Contratto, ovvero dai testimoni, ed essere trasmesso, unitamente alle eventuali osservazioni, al RUP.
4.9 Imposte e tasse
Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri di qualsivoglia natura gravanti sul servizio sa- ranno a carico del Appaltatore, ad eccezione dell’I.V.A. e di quelle che la legge espres- samente pone a carico della Stazione Appaltante.
5 SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
5.1 Risoluzione del Contratto
Il Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, può essere risolto da Anas, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.
5.2 Procedimento di Risoluzione del Contratto
Nelle ipotesi di risoluzione di cui al precedente punto 5.1 e al Contratto nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte della Rappresentanza di Anas, provve- derà a contestare all’Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all’inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l’inadempimento sia su- scettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l’Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione.
Ove l’Appaltatore non rimedi all’inadempimento nel termine ad esso assegnato ov- vero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio di Anas le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà di- sporre la risoluzione del Contratto.
Anas potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l’inadempimento.
Nell’ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spet- terà all’Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente ese- guite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; Anas avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all’Appaltatore.
In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’esecutore Anas avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal mede- simo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.
5.3 Recesso dal Contratto
E' in facoltà di Anas, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento del servizio oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso, ivi incluso il Contratto Qua- dro, secondo le modalità e criteri di cui all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’Appaltatore ha l’obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di con- segnare ad Anas i servizi eseguiti. All’Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle
prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell’importo dei servizi non ancora ese- guito calcolato ai sensi di quanto previsto dall’art. 109, co. 2 D.Lgs. 50/2016.
Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva del prodotto dei servizi resi e dell’ulteriore documenta- zione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall’esecutore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulte- riori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
5.3.2 Recesso per fallimento dell’Appaltatore
In caso di fallimento dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di con- cordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell’art. 161, co. 6 del
r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Con- tratto di appalto/Accordo quadro può essere proseguito dall’Appaltatore a condi- zione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l’X.X.XX.. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
5.3.3 Recesso per altre procedure concorsuali dell’Appaltatore
Anas si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l’Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto capoverso, del precedente articolo 5.3.1, qualora rilevi che l’Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui all’art. 5.3.2.