Roma, 24 aprile 2012 Alle Aziende associate Prot. n. 024/12/D.11.
Roma, 24 aprile 2012 Alle Aziende associate Prot. n. 024/12/D.11.
L o r o S e d i
OGGETTO: Apprendistato – Sottoscrizione dell’Accordo Interconfederale.
Si informa che, il 18 aprile u.s., Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil (nei prossimi giorni è prevista anche l’adesione da parte dell’Ugl) un Accordo Interconfederale (All.) finalizzato a garantire immediata operatività alla riforma dell’apprendistato attuata dal D. Lgs. n. 167/2011.
L’Accordo Interconfederale delinea una disciplina sussidiaria e cedevole, volta a consentire l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante successivamente alla scadenza del periodo transitorio (25 aprile p.v.).
Si riporta di seguito l’informativa diffusa da Confindustria al sistema confederale, con la quale si segnalano i principali punti dell’Accordo sottoscritto.
• Periodo di prova: la durata è determinata sulla base di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria applicato in azienda, con riferimento all’inquadramento professionale “attribuito” all’apprendista;
• inquadramento: l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto;
• possibilità di recedere al termine del periodo di formazione: dando un preavviso pari a 15 giorni. In caso di mancato esercizio del recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• durata dell’apprendistato: pari a quella già prevista dai contratti collettivi in vigore, fermo restando il limite di durata massima di tre anni previsto dalla legge (l’eventuale durata superiore è ricondotta, dall’Accordo Interconfederale, al limite di durata massima di tre anni);
• predisposizione di format: per la redazione del Piano Formativo Individuale e per la registrazione della formazione effettuata nel corso dell’apprendistato (nelle
Aderente alla Xxxxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxx
CONFINDUSTRIA Tel. 06/0000000
Telefax 06/5903987
C.f. 04276771005
more della piena operatività del libretto formativo del cittadino);
• durata della formazione "professionalizzante": sarà non inferiore ad 80 ore medie annue e potrà essere svolta anche on the job ed in affiancamento. Questa formazione potrà essere integrata dall'offerta formativa regionale, laddove attivata, che non potrà essere superiore a 120 ore per la durata del triennio, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011.
Si comunica inoltre che, data la centralità del tema dell’apprendistato e considerata anche la riforma del mercato del lavoro in discussione al Parlamento, Confindustria organizzerà prossimamente un incontro di studio per approfondire i contenuti dell'Accordo ed esaminare le possibili novità derivanti dalla riforma.
Con riserva di comunicare ulteriori aggiornamenti che dovessero pervenire dal sistema confindustriale, inviamo cordiali saluti.
All.
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