C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e )
C o p i a
C O M U N E D I C O L L E F E R R O
( C i t t à M e t r o p o l i t a n a d i R o m a C a p i t a l e )
Deliberazione della Giunta Comunale n. 29
Oggetto: Approvazione “Protocollo d'lntesa per la realizzazione di una stazione di ricarica ad alta potenza (HlGH POWER CHERGER – HPC)” per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici sul suolo comunale.
L’anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di febbraio alle ore 12,00 e seguenti, nella Sede e con le modalità di cui alla Delibera GC n. 56 del 10.03.2020, in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’Ordine del Giorno.
Componenti | Presente | Presente in | Assente |
videoconf. | |||
♦ XXXXX Xxxxxxxxx – Sindaco Presidente | Assente | ||
♦ XXXXXxXX Xxxxxx – Vice- Sindaco | Presente | ||
♦ XXXXxXXXx Xxxxx - Assessore | Presente | ||
♦ XXXXXXXX Xxxxxxxxx - Xxxxxxxxx | Presente | ||
♦ STANZANl Xxxxx - Assessore | Presente | ||
♦ XXXXXxXXx Xxxx - Assessore | Presente |
Ai fini della validità della Deliberazione si attesta che:
- Il Vice Sindaco, il Vice Segretario e gli Assessori sono presenti nello stesso luogo della riunione, ovvero sono contemporaneamente collegati in videoconferenza come sopra riportato;
- Tutti i presenti sono stati identificati con certezza dal sottoscritto Vice Segretario;
- Lo svolgimento della riunione è stato regolare, pertanto, è stato possibile costatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Presiede l’adunanza il sig. Xxxxxx XXXXXXXX Vice Sindaco che, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
Partecipa il Dr. Xxxxxxx XXXXXXX Xxxx Xxxxxxxxxx, incaricato della redazione del Verbale.
LA GIUNTA
PREMESSO
CHE Io sviIuppo deII'interesse intorno aIIe tematiche ambientaIi ed economiche, rappresentata uno degIi obiettivi primari di ogni poIitica voIta aIIa tuteIa deIIa saIute pubbIica e deII'ambiente;
CHE I'Amministrazione comunaIe pone tra i suoi obiettivi queIIo di garantire sempre maggiori servizi aI cittadino vaIorizzando I'aspetto ambientaIe e di vivibiIità degIi spazi pubbIici, sfruttando Ie tecnoIogie innovative in ambito di mobiIità sostenibiIe;
CHE I'Unione Europea soIIecita interventi di riduzione deIIe emissioni nocive neII'atmosfera attraverso Ia reaIizzazione di reti infrastrutturaIi per Ia ricarica dei veicoIi eIettrici, quaIe obiettivo prioritario ed urgente aI fine di tuteIare Ia saIute e I'ambiente;
CONSIDERATO CHE Ia mobiIità urbana rappresenta, per I'Unione Europea, un fattore di crescita, occupazione e un presupposto indispensabiIe per una poIitica di sviIuppo sostenibiIe;
CHE Ia Commissione Europea ha adottato neI 2011 iI “Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile” per promuovere iI dibattito sui grandi temi e criticità deIIa mobiIità e ricercare, in coIIaborazione con tutte Ie parti interessate, soIuzioni efficaci e percorribiIi per Io sviIuppo di sistemi di mobiIità sostenibiIe;
CHE in tutta Europa iI trasporto continua a contribuire aII'inquinamento atmosferico, aII'aumento deIIe emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientaIi, come è evidenziato neI rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) “Transport indicators tracking progress towards environmentaI targets in Europe” pubbIicato daII'Agenzia Europea per I'Ambiente EEA;
CHE Ia Commissione Europea in data 28 apriIe 2010 con comunicazione COM(2010)186 agIi Stati Membri ha soIIecitato interventi di riduzione deIIe emissioni nocive neII'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradaIi urbani ed extra-urbani ed indicando Ia reaIizzazione di reti infrastrutturaIi per Ia ricarica di veicoIi eIettrici sui territori nazionaIi come obiettivo prioritario e urgente neII'ottica di tuteIare Ia saIute e I'ambiente;
CHE Ia Iegge n. 134 deI 7 Agosto 2012 - Capo IV bis, ha previsto deIIe disposizioni in favore deIIo sviIuppo deIIa mobiIità sostenibiIe mediante misure voIte a reaIizzare reti infrastrutturaIi per Ia ricarica dei veicoIi aIimentati ad energia eIettrica e Ia sperimentazione e Ia diffusione di fIotte pubbIiche e private di veicoIi a basse emissioni compIessive;
CHE iI Piano NazionaIe InfrastrutturaIe per Ia ricarica dei veicoIi aIimentati ad energia eIettrica (approvato iI 9 IugIio 2013 ai sensi deII'art. 17 septies deIIa succitata Legge n. 134/2012) definisce Ie Iinee guida per garantire Io sviIuppo unitario deI servizio di ricarica dei veicoIi aIimentati ad energia eIettrica neI territorio nazionaIe, suIIa base di criteri oggettivi che tengono conto deII'effettivo fabbisogno presente neIIe diverse reaItà territoriaIi, vaIutato suIIa base dei concorrenti profiIi deIIa congestione di traffico veicoIare privato, deIIa criticità deII'inquinamento atmosferico e deIIo sviIuppo deIIa rete stradaIe urbana, extraurbana e di queIIa autostradaIe;
CHE Ia “Direttiva 2014/94/UE deI ParIamento Europeo e deI ConsigIio deI 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) suIIa reaIizzazione di un'infrastruttura per i combustibiIi aIternativi” stabiIisce un quadro di misure per Ia reaIizzazione di un'infrastruttura per i combustibiIi aIternativi neII'Unione per ridurre Ia dipendenza daI petroIio e attenuare I'impatto ambientaIe neI settore dei trasporti;
CHE Ia Direttiva stabiIisce, aItresì, i requisiti minimi per Ia costruzione deII'infrastruttura per i combustibiIi aIternativi, incIusi i punti di ricarica per veicoIi eIettrici e i punti di rifornimento di gas naturaIe (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionaIi degIi Stati membri, nonché Ie specifiche tecniche comuni per taIi punti di ricarica e di rifornimento;
RITENUTO CHE I'eIettricità è un combustibiIe puIito, idoneo in particoIare a favorire Ia diffusione dei veicoIi ad aIimentazione eIettrica, compresi queIIi a due ruote, negIi aggIomerati urbani con vantaggi in termini di migIioramento deIIa quaIità deII'aria e riduzione deII'inquinamento acustico;
CHE iI Comune di CoIIeferro, in conformità con Xx Xxxxx guida NazionaIi ed Europee, intende dotarsi nei prossimi anni di una capiIIare rete di ricarica per veicoIi eIettrici e pIug-in, per iI potenziamento e Io sviIuppo deIIa mobiIità sostenibiIe;
CHE questa Amministrazione considera Ia mobiIità eIettrica una significativa opportunità per Io sviIuppo di una mobiIità urbana evoIuta e sostenibiIe e che, pertanto, si dice favorevoIe
aII'ampIiamento deIIa rete di infrastrutture di ricarica pubbIiche già presente suI territorio comunaIe;
VISTO iI Testo deI decreto-Iegge 16 IugIio 2020, n. 76, coordinato con Ia Iegge di conversione
11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per Ia sempIificazione e I'innovazione digitaIe, e in particoIare I'art. 57 “SempIificazione deIIe norme per Ia reaIizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoIi eIettrici”;
VISTA Ia richiesta di ENEL X MOBILITY, Società deI Gruppo EneI, di iIIustrare aI Comune di CoIIeferro Ie caratteristiche deIIe nuove infrastrutture di ricarica di veicoIi eIettrici, mediante instaIIazione di coIonnine di ricarica ad aIta veIocità HCP (High power charger), acquisita aII'Ufficio ProtocoIIo in data 11/02/2022 con n. 4787, neII'ambito deIIa quaIe iI territorio comunaIe è considerato idoneo per I'instaIIazione di una stazione di ricarica HPC a totaIe investimento EneI X;
RITENUTO CHE a questo Comune è richiesta Ia concessione deI suoIo pubbIico a titoIo non oneroso per anni 15, ai sensi deIIa Iegge n. 120 deI 11 settembre 2020 di conversione deI Decreto-Iegge n. 76 deI 16/07/2020;
CHE taIe investimento garantirebbe visibiIità a IiveIIo nazionaIe ed europeo e rappresenterebbe un importante servizio per iI nostro territorio e Ia cittadinanza, poiché si tratta di una stazione di ricarica uItra veIoce da instaIIare in un sito strategico deI Comune entro 2 km daII'uscita deI caseIIo autostradaIe;
CHE, pertanto, è stato individuato come sito strategico iI parcheggio deIIa COOP di proprietà deI Comune di CoIIeferro;
VISTO pertanto Io schema di “Protocollo d´Intesa per la realizzazione di una stazione di ricarica ad alta potenza (HIGH POWER CHERGER – HPC)” aIIegato aIIa presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziaIe, da approvare e sottoscrivere tra questo Comune e Ia Società EWIVA S.r.I., joint venture paritetica tra ENEL X business Iine deI Gruppo EneI dedicata aIIe soIuzioni energetiche avanzate e VOLKSWAGEN GROUP;
CHE Ia suddetta Società EWIVA SrI coordina iI progetto CEUC, Action “Central European Ultra Charging”, iniziativa promossa e coofinaziata daIIa Commissione Europea che prevede I'instaIIazione di stazioni di ricarica per vetture eIettriche uItra veIoce HPC;
CHE Ia presente deIiberazione non comporta impegno di spesa;
VISTO I'art. 107 deI T.U. approvato con X.Xxx. n. 267/2000 in base aI quaIe sono attribuiti ai Dirigenti tutti gIi atti d'impegno;
ATTESA Ia propria competenza ai sensi deII'art. 48 deI T.U. approvato con X.Xxx n. 267, deI 18/08/2000;
VISTI i pareri espressi in caIce riportati, ai sensi deII' art. 49 comma 1 deI T.U. approvato con X.Xxx. n. 267, deI 18/08/2000;
CON votazione unanime;
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e ne costituisce motivazione giuridica, ai sensi dell´art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii.
1. Di approvare Io schema di “Protocollo d´Intesa per la realizzazione di una stazione di ricarica ad alta potenza (HIGH POWER CHERGER – HPC)” aIIegato aIIa presente e di cui costituisce parte integrante e sostanziaIe, da sottoscrivere tra questo Comune e Ia Società EWIVA S.r.I., business Iine deI Gruppo EneI dedicata aIIe soIuzioni energetiche avanzate;
2. Di dare atto che Ia suddetta Società ha sede IegaIe in XxXxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00/0 Cap 20151, C.F./P.IVA 16223171006;
3. Di dare atto che iI presente provvedimento sarà pubbIicato neIIa Sezione Trasparenza deI sito istituzionaIe deI Comune di CoIIeferro, ai sensi deII'art. 26, comma 2 e deII'art. 27, comma 1, deI D.Lgs. n. 33/2013;
4. Di demandare aII'Ing. XXxxxxxxxx Priori, ResponsabiIe deI Settore Ambiente, EdiIizia e SporteIIi, I'eventuaIe adozione di tutti gIi atti conseguenti;
5. Di dichiarare Ia presente, con separata unanime votazione, ed avente carattere d'urgenza, immediatamente eseguibiIe, ai sensi e per gIi effetti deII'art. 134 comma 4 deI T.U. approvato con X.Xxx. n. 267 deI 18/08/2000.
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Di dare atto che, richiesti i dovuti pareri ai sensi dell' art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267, del 18/08/2000, sulla proposta avente ad oggetto: Approvazione “Protocollo d'lntesa per la realizzazione di una stazione di ricarica ad alta potenza (HlGH POWER CHERGER – HPC)” per l'installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici sul suolo comunale.” sono stati espressi come in allegato.
^^^^^^^^^
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI RICARICA AD ALTA POTENZA (HIGH POWER CHARGER - HPC)
Tra
EWIVA S.R.L., società con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00/0 XXX 00000, capitale sociale Euro 1.000.000,00, codice fiscale, partita IVA e iscrizione nel Registro delle imprese di Milano Monza Xxxxxxx Xxxx n. 16223171006, di seguito più brevemente denominata “EW” o “Comodatario”
– da una parte –
E
Comune di Colleferro con sede legale in via Piazza Italia, 1 P.IVA 01125531002 - rappresentato dal Sindaco, domiciliato per le proprie funzioni presso la sopraindicata sede comunale (di seguito, il “Comune”) – dall’altra parte –
di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.
PREMESSO CHE
• Le Parti considerano obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente.
• Le Parti riconoscono che lo sviluppo della mobilità elettrica costituisce uno strumento essenziale per la riduzione dell’inquinamento sia atmosferico che acustico e presenta, altresì, elevate potenzialità di applicazione, tra l’altro, nell’ambito del trasporto privato e pubblico, nonché della logistica.
• EWIVA è una joint venture paritetica tra Enel X, la business line del Gruppo Enel dedicata alle soluzioni energetiche avanzate, e Volkswagen Group, produttore di auto leader di mercato, che opera nel settore della mobilità elettrica, tramite l’installazione, messa in esercizio e gestione, in qualità di operatore di punti di ricarica (“Charging Point Operator” o “CPO”), di punti di ricarica ad alta potenza (“High Power Charging” o “HPC”).
• EW considera la mobilità elettrica una significativa opportunità per lo sviluppo sostenibile nel settore dei trasporti e ha avviato un ampio programma di ricerca e di investimenti al fine di favorirne la crescita nel medio termine.
• EW coordina il progetto CEUC, Action “Central European Ultra Charging”, action No.2017- EU-TM-0065-W, un’iniziativa promossa e cofinanziata dalla Commissione Europea, che prevede l’installazione di stazioni di ricarica per vetture elettriche ultraveloce HPC – High Power Charging (di seguito HPC), con una potenza variabile tra 150kW e 350kW in Austria, Bulgaria, Italia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.
• Le Parti concordano che l’area ubicata nel Comune in via Romana, distinta al catasto Foglio no. 10 mappale no. 225 oppure no. 293 mappale no. 225 adibito a Area di Parcheggio (di seguito, l’“Area”) risulta tecnicamente e funzionalmente idonea per la realizzazione di no.1 (una) stazione di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici a 2 colonnine di ricarica, come raffigurato nella planimetria di progetto allegata al presente protocollo d'intesa. Resta inteso che in caso di impossibilità tecnica le Parti concorderanno congiuntamente la condivisione di un nuovo sito installativo da comunicarsi tramite mail/Pec.
Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:
1. PREMESSE
Le premesse e gli allegati al presente Protocollo di Intesa (di seguito, il “Protocollo”) ne costituiscono parte integrante e sostanziale, avendone il medesimo valore. Per allegati si intendono:
- Allegato 1 Planimetrie di massima del Sito HPC;
- Allegato 2: Scheda Tecnica degli elementi hardware della Stazione HPC.
2. OGGETTO
Con il presente Protocollo d’Intesa (di seguito, il “Protocollo”), le Parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di n. 1 (una) stazione di ricarica per veicoli elettrici (la
“Stazione HPC"), in via Romana, nel sito indicato nella planimetria di cui all’Allegato 1 (il “Sito HPC”) secondo le caratteristiche tecniche indicate nella Scheda Tecnica di cui all’Allegato 2, fermo restando che in caso di impossibilità tecnica le Parti concorderanno congiuntamente la condivisione di un nuovo sito installativo.
3. IMPEGNI DI EW
EW si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso altre società, alle seguenti attività:
a) progettare la Stazione HPC, ivi inclusi gli stalli riservati allo stazionamento dei veicoli elettrici durante l’erogazione del servizio di ricarica;
b) richiedere le autorizzazioni necessarie ai fini dell’installazione della Stazione HPC;
c) provvedere, a propria cura e spese, all’ installazione della Stazione HPC, che resta di proprietà di EW;
d) provvedere al collegamento della Stazione HPC con la rete elettrica in media tensione;
e) provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento del Sito HPC;
f) manutenere la Stazione HPC al fine di garantirne il perfetto funzionamento per l’intera durata del Protocollo;
g) provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale;
h) provvedere a tutte le attività di collaudo della Stazione HPC;
i) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla realizzazione della Stazione HPC;
j) rimuovere la Stazione HPC, le cabine di consegna e trasformazione (ove previste) e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune adeguatamente giustificata da imposizione di legge o per disposizioni della Pubblica Autorità;
4. IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune si impegna a:
a) nel rispetto della normativa applicabile, mettere a disposizione a titolo gratuito e, pertanto, senza pagamento di corrispettivo alcuno (o di altri eventuali oneri, preliminari e successivi), le porzioni di suolo necessarie per la realizzazione, la gestione e la manutenzione della Stazione HPC, per la durata del presente Protocollo, e mantenerne l’idoneità all’utilizzo della Stazione HPC.
b) assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’installazione e gestione della Stazione HPC a cura, spese e responsabilità di EW medesima, con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le Parti;
c) garantire che il Sito HPC sia accessibile al pubblico 24 ore su 24, per tutti i giorni dell’anno;
d) fare quanto in suo potere affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici in ricarica, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 (“Codice della strada”).
5. IMPEGNI DELLE PARTI
Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all’art. 2.
6. DURATA
Il Protocollo è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di anni 15 fatto salvo quanto previsto all’art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.
EW si impegna a riconsegnare il Sito HPC nello stato in cui è stato consegnato dal Comune, salvo il normale deperimento d’uso dovuto alla vetustà. A tal fine EW si impegna a rimuovere a propria cura e spese la Stazione HPC, le cabine di consegna e trasformazione (ove previste) e a ripristinare lo stato originario del Sito HPC entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del Contratto.
Le Parti si riservano sin d’ora la facoltà, con comunicazione da inviare entro 6 (sei) mesi a far data dalla scadenza del Contratto, di rinnovare il Contratto per un periodo di tempo che verrà concordato tra le parti.
7. COSTI
Ciascuna parte si farà carico dei costi relativi alle attività che si impegna a svolgere in esecuzione del presente Protocollo.
8. ESCLUSIVITÀ
Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente Protocollo con terze parti o altri enti pubblici.
9. COMUNICAZIONE
Entrambe le Parti non faranno alcuna comunicazione, annuncio pubblico, conferenza o comunicato stampa riguardo all’esistenza, contenuto, esecuzione del presente Protocollo né userà marchi o loghi dell’altra Parte o qualsiasi altro elemento identificativo di una Parte o relativo al presente Protocollo, senza aver prima ottenuto il consenso dell’altra Parte.
10. PUBBLICITÀ
Le Parti concordano che i segni distintivi apponibili sulla Stazione HPC, e comunque all’interno del Sito HPC, saranno decisi esclusivamente da EW. Il Comune prende atto ed accetta che non potrà apporre nessun marchio, logo, segno distintivo o qualsiasi altra forma di comunicazione analoga che riguardi il Comune o comunque diversa da quanto deciso da EW.
Rimangono comunque a carico di EW il pagamento di tasse, diritti o oneri eventualmente imposti dallo Stato e dagli Enti Locali per l’apposizione, sulla Stazione HPC, di segni distintivi e di pubblicità specificamente autorizzata.
11. DIRITTI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Il Comune prende atto e accetta che EW è il titolare e/o licenziatario del know-how relativo alla tecnologia e ai sistemi, brevettati o meno, riguardanti (i) la ricarica dei veicoli elettrici, compresi le IdR e (ii) la piattaforma proprietaria di gestione da remoto, inclusi tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche, il software, il know-how, i brevetti, gli eventuali modelli di utilità, oltre a qualsiasi documento tecnico che faccia riferimento a quanto detto, che
saranno rispettivamente sviluppati e fatti evolvere anche in relazione al presente Protocollo. Allo stesso modo, il Comune è e resterà l’esclusivo titolare dei dati, delle informazioni, commerciali e logistiche, riguardanti le aree di installazione delle IdR di cui al presente Protocollo.
Pertanto ogni dato o informazione scambiato tra le Parti ai fini dell’esecuzione del Protocollo resterà di esclusiva titolarità della Parte che lo ha fornito o divulgato all’altra.
Le Parti si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.
12. RISERVATEZZA
Il presente Contratto, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi solo per quanto strettamente necessario all’esecuzione del presente Contratto o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù del suddetto Contratto, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni disponibili al pubblico.
Gli obblighi di cui al presente accordo non si applicheranno con riferimento alle informazioni o ai documenti: (i) di cui le Parti siano legittimamente in possesso, senza obblighi di riservatezza, già prima della data di sottoscrizione del presente accordo; (ii) il cui contenuto sia o divenga di pubblico dominio; (iii) il cui contenuto siano inderogabilmente obbligati a rivelare ai sensi di norme applicabili alle parti o di provvedimenti applicabili alle parti di competenti autorità giurisdizionali o amministrative.
Ciascuna delle Parti, in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati, si obbliga a:
- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dal presente Contratto;
- continuare ad osservarli anche successivamente alla cessazione del presente Contratto;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine del presente Contratto e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento del presente Contratto;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.
Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all’altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:
- informare di ciò l’altra parte, per iscritto, appena legalmente possibile;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.
Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno le Parti anche nell’anno successivo alla scadenza del presente Contratto.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini del presente Accordo per le definizioni inerenti i dati personali si deve fare espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”), ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione dello stesso.
Fermo restando quanto sopra, si rende noto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di finalizzazione del presente Accordo e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata dell’Accordo e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione del presente Accordo, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
Ai fini dell’esecuzione del presente Accordo le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali, per quanto di competenza di ciascuna.
Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell’esecuzione del presente Accordo, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Accordo; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente Accordo; a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra
disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.
I Dati Personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia e all’estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Accordo per le medesime finalità.
Fermo restando quanto previsto nel presente Accordo, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l’altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdettivi che dovessero essere comminati e/o imposti da Pubbliche Autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall’inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.
Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, relative ai trattamenti effettuati.
14. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, VARIE
Il presente Protocollo sara` disciplinato e interpretato secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti, che non possa essere risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione del presente Protocollo che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, e` devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Qualsiasi modifica o deroga alla al presente Protocollo dovra` essere apportata per iscritto dalle Parti.
15. DIVIETO DI CESSIONE
A ciascuna delle Parti è fatto divieto di cedere in tutto o in parte a terzi il presente Protocollo, in assenza di una preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte. È fatta salvo il diritto di EW, al quale il Comune acconsente sin d’ora, a che il presente Protocollo sia oggetto di cessione da parte di EW
in favore di società appartenenti al Gruppo Enel, anche nell’ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d’azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa EW.
16. RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non previsto dal presente Protocollo, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.
17. REGISTRAZIONE
Il presente Protocollo è assoggettato ad Imposta di registro, ai sensi dell’art. 4 della Tariffa Parte Seconda allegata al Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta del registro approvato con
D.P.R 26 aprile 1986 n. 131, che sarà a carico di EW.
18. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI
Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dal presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta, se consegnata a mano, con rapporto di trasmissione, se inviata tramite trasmissione fax, o con ricevuta di ricevimento, se inviata tramite raccomandata, o tramite PEC agli indirizzi indicati dalle Parti:
Per EW:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx 00/0, Xxxxxx CAP 20151 P.E.C.: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
Per il Comune:
Corso/via – CAP.
P.E.C.:
Le comunicazioni potranno anche essere effettuate con qualsiasi altra modalità consentita dalla legge, con efficacia dal momento dell’effettiva ricezione. Ciascuna Parte potrà modificare
l’indirizzo al quale le comunicazioni, eventuali richieste, eventuali domande dovranno essere consegnate o inviate, dando comunicazione di ciò all’altra Parte per iscritto.
19. RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA, CODICE ETICO E MODELLO 231
In coerenza con le norme ed i principi del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, del codice penale italiano, dell’US Foreign Corrupt Practices Act, dello UK Xxxxxxx Xxx 0000, dei trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione nonché di ogni altra normativa anticorruzione comunque applicabile alle Parti, ciascuna delle Parti si impegna ad astenersi dall’offrire, promettere, elargire o pagare, direttamente o indirettamente, denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o a qualsivoglia altro terzo, con lo scopo, in relazione allo svolgimento delle attività di cui al Protocollo, di conseguirne un vantaggio o beneficio improprio e/o per influenzarne un atto, una decisione o un’omissione.
Con riguardo all’esecuzione del Protocollo, ciascuna delle Parti si impegna altresì ad astenersi dall’accettare offerte e/o promesse, comunque denominate, di denaro o altra utilità in violazione delle norme e convenzioni citate al precedente comma.
L’inosservanza, anche parziale, delle pattuizioni di cui al presente articolo costituirà grave inadempimento del Protocollo e darà facoltà a ciascuna Parte non inadempiente di risolverlo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del codice civile, mediante lettera raccomandata a/r. In tale evenienza la Parte inadempiente terrà l’altra Parte indenne e manlevata avverso qualsiasi danno, costo onere o spesa, comunque denominato, in cui essa dovesse incorrere, anche per effetto di pretese i terzi, in conseguenza dell’inadempimento.
EW dichiara inoltre che, e in osservanza del decimo principio del Global Compact, intende perseguire il proprio impegno di lotta alla corruzione in ogni sua forma. Pertanto, EW proibisce il ricorso a qualsiasi promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito, in denaro o altra utilità, allo scopo di trarre un vantaggio nelle relazioni con i propri stakeholder e tale divieto è esteso a tutti i suoi dipendenti. La controparte dichiara di prendere atto degli impegni assunti da EW e si obbliga a non ricorrere a nessuna promessa, offerta o richiesta di pagamento illecito nell'esecuzione del presente Protocollo nell'interesse di EW e/o a beneficio dei suoi dipendenti.
20. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Protocollo dovrà essere interpretato nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.
Il Protocollo è rivedibile su richiesta delle parti. Roma, 04/02/2022
EWIVA S.R.L. Comune di Colleferro
Allegato 1 – Inquadramento del Sito HPC*
Inquadramento territoriale Layout di massima ip. 1– maps
Cabina DSO
CABINA HPC
Layout di massima ip. 2– maps
Planimetria catastale
* Inquadramento di massima a titolo esemplificativo che non tiene conto della fattibilità tecnica (verifica potenza DSO locale)
JuicePump Flexi 150 JuicePump Flexi 150 Trio
Scheda tecnica
Ricarica veloce e all'avanguardia
JuicePump Flexi 150 e Flexi 150 Trio sono stazioni di ricarica multistandard in Corrente Continua (DC) per veicoli elettrici che offrono un'esperienza di ricarica pratica, erogando fino a 150 kW di potenza. Disponibile in diverse configurazioni di uscita per soddisfare ogni esigenza, è compatibile con tutti i principali standard di ricarica in DC dei veicoli elettrici sul mercato.
JuicePump Flexi 150 consente la ricarica in parallelo, offrendo agli utenti la possibilità di ricaricare due veicoli contemporaneamente; la configurazione Trio include, inoltre, un connettore Tipo 2 in Corrente Alternata (AC) nella versione con cavo. Alte prestazioni, senza compromessi. JuicePump Flexi 150, compatta, affidabile ed efficiente, offre il controllo attivo da parte dell'utente e il servizio di assistenza da remoto.
CONFIGURAZIONI JUICEPUMP FLEXI 150
CONNETTORI DI USCITA IN DC | CONNETTORI DI USCITA IN AC | |
1 | CCS2 | Non presente |
2 | CCS2 + CCS2 | Non presente |
3 | CCS2 + CHAdeMO | Non presente |
CONFIGURAZIONI JUICEPUMP FLEXI 150 TRIO
CONFIGURAZIONE | CONNETTORI DI USCITA IN DC | CONNETTORI DI USCITA IN AC |
1 | CCS2 + CCS2 | Tipo 2 |
2 | CCS2 + CHAdeMO | Tipo 2 |
USO PREVISTO
PRIVATO PUBBLICO
Stazione di ricarica installata in un'area privata, disponibile per un gruppo di utenti limitato, solo per la ricarica privata.
Stazione di ricarica installata in un'area pubblica o in un'area privata con accesso pubblico, aperta a ogni tipo di clientela.
PERCHÉ SCEGLIERE JUICEPUMP FLEXI 150?
AFFIDABILE
Sistema di bloccaggio che impedisce a persone non autorizzate di scollegare le spine durante la ricarica
Servizio di assistenza tecnica da remoto disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Struttura completamente impermeabile, perfetta per l'installazione all'aperto
INTUITIVA
Schermo da 15" con 4 pulsanti che guidano l'utente nel processo di ricarica
User experience ideale
CONNESSA
Comunicazione in tempo reale con la piattaforma di ricarica smart di Enel X tramite 4G
Possibilità di gestire le procedure di ricarica tramite app per dispositivi mobili o scheda RFID
Integrazione con le dashboard web di Enel X per un controllo completo dell'esperienza di ricarica, inclusi l'impostazione dei parametri di ricarica e l'accesso ai dettagli della cronologia di ricarica
VERSATILE
Due configurazioni di uscita disponibili
SPECIFICHE DEL PRODOTTO
Valori in ingresso Trifase / 400 V AC (± 10%) / 50 Hz (± 5%)
Fattore di potenza >0,98 con correzione PFC
Rendimento
Corrente THD <13% alla potenza nominale di uscita 95,7% a 000 X (xxxxxxx nominale)
95,8% a 000 X (xxxxxxx nominale)
Disponibile in tre configurazioni:
CCS2 (DC)
Configurazioni di uscita CCS2 (DC) + CCS2 (DC) CCS2 (DC) + CHAdeMO (DC)
Possibilità di aggiungere un'uscita in AC tramite il connettore Tipo 2 (versione Trio)
Tensione in uscita CCS2: 1000 V DC CHAdeMO: 500 V DC
CHAdeMO: 125 A max
Corrente in uscita in DC CCS2: 500 A max
Potenza in uscita in DC
CCS2: 150 kW max CHAdeMO: 50 kW max
Corrente in uscita in AC 32 A max
Potenza in uscita in AC 22 kW max
Ricarica in parallello
Possibilità di ricarica in DC simultanea per due veicoli.
Per la JUICEPUMP FLEXI 150 TRIO è inoltre possibile la ricarica di un terzo veicolo in AC
Lunghezza del cavo di ricarica 5 m
Display Schermo da 15" con 4 pulsanti
Lettore RFID Lettore RFID disponibile
Connettività GPRS/3G/4G
Protocollo OCPP1.6J
Temperatura di esercizio Da -30 °C a +55 °C
Umidità relativa 10% - 90%
Dimensioni 2185 x 420 x 663 (nella parte inferiore)/854 (nella parte superiore) mm (HxLxP)
Protezione della struttura esterna
IP54 IK10
hhh
Contatore in DC con approvazione PTB (in corso) Contatore in AC con certificato MID
Contatore
Installazione Installazione a terra
Certificazione
Certificazione CE
NOTE:
● La potenza massima in corrente continua erogabile dalla stazione di ricarica è sempre di 150 kW, anche in caso di ricarica in parallelo
● Questo prodotto ha un design modulare: scegliendo la configurazione con il case da 300kW, si ha la possibilità di aumentare la sua potenza in uscita in DC semplicemente aggiungendo ulteriori power stacks
Firma all’originale:
L’Assessore anziano | Il Presidente | Il Vice Segretario |
x.xx Xxxxx XXXXXXXX | x.xx Xxxxxx XXXXXXXX | x.xx Dr. Xxxxxxx XXXXXXX |
PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Colleferro: xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx - Sezione Albo Pretorio “on-line” e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall’art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
Colleferro, lì 17 febbraio 2022
Il Vice Segretario
x.xx Dr. Xxxxxxx XXXXXXX
Per copia conforme
Colleferro, lì 17 febbraio 2022
Il funzionario incaricato
Xxxxx XXXXXXX
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Colleferro xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx – Sez. Xxxx Xxxxxxxx “on-line” per quindici giorni consecutivi:
dal. 17 febbraio 2022 al………………………
Il funzionario incaricato
Xxxxx XXXXXXX