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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI MONOGRAFIE SCIENTIFICHE E/O DIDATTICHE EDITE DA CASE EDITRICI ITALIANE, FRANCESI, SPAGNOLE, PORTOGHESI, E GRECHE, ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO, IDENTIFICATE ATTRAVERSO I PRIMI DUE GRUPPI DEL CODICE ISBN: 978-88, 978-2, 978-972, 978-989, 978-84, 978-960, E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA. CIG 736359894B
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Fornitura di monografie scientifiche e/o didattiche anche in continuazione (ossia collane e opere in più volumi a carattere monografico, edite su più anni, di cui l’Università intenda ricevere tutto il pubblicato) edite da case editrici italiane e francesi, spagnole, portoghesi e greche, identificate attraverso i primi due gruppi del codice ISBN: 978-88, 978-2, 978-972, 978-989, 978-84, 978-960, anche su supporto non cartaceo, inclusi e-book, e servizi gestionali connessi. Nella fornitura rientrano, in misura residuale (stimata nell’1%, dell’ammontare totale), anche altre tipologie di materiale a carattere monografico quali CD, DVD, film, carte geografiche, microfilm, spartiti musicali.
Art. 2 Ammontare della Fornitura
L’ammontare complessivo per l’intera durata del contratto, comprensivo anche dell’eventuale proroga, stimato presunto e non garantito, posto a base di gara, al netto di IVA, è previsto fino ad un massimo di:
euro 192.000 annui per la componente italiana (576.000 per 3 anni, 384.000 per 2 anni di proroga,
960.000 per 5 anni)
euro 20.800 annui per le componenti francese, spagnola, portoghese e greca (62.400 per 3 anni, 41.600 per 2 anni di proroga, 104.000 per 5 anni)
quindi euro 1.064.000 complessivi per 5 anni.
Detto importo, stimato sulla base dell’ordinato rilevato dall’Università nell’ultimo esercizio, ha carattere presuntivo. Si precisa che l’importo è inteso come ammontare del costo dell’intero ordinato da parte dell’Università, mentre l’ammontare del fatturato dipenderà dalla percentuale di ordini effettivamente evasa dal Fornitore. Il valore del contratto sarà di conseguenza determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e effettivamente fornite nel corso dell’esecuzione del rapporto contrattuale. L’impresa, pertanto, non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo.
A norma della disciplina vigente (decreti legislativi nn. 50/2016 e 81/08) l’Università reputa che non vi siano rischi interferenziali per la sicurezza dei lavoratori dell’aggiudicatario e pertanto non reputa opportuno scomputare dalla base di gara alcun costo sulla sicurezza.
Art. 3 Variazioni contrattuali
È prevista la possibilità di variare l’importo della fornitura, in corso d’esecuzione delle prestazioni di servizi in appalto, nel limite del 25% in diminuzione a causa dell’eventuale modifica dei budget disponibili per le biblioteche, senza alcun cambiamento delle condizioni economiche offerte in sede di procedura di gara.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine, siano esauriti gli importi sopra indicati, l’Ateneo potrà richiedere al Fornitore, che sarà obbligato ad accettare, un incremento dei predetti importi fino a concorrenza del 20% in aumento.
Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, può essere richiesto dal Fornitore all’Università per imballaggio, spedizione, cambio o altro, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, nonché di messa a disposizione delle apparecchiature idonee per l’invio delle richieste di approvvigionamento via Internet offerte in sede di offerta tecnica.
Art. 4 Durata dell’appalto
La durata del presente appalto di fornitura è di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di stipula del contratto, con facoltà per le parti di stipulare la prosecuzione del servizio, una sola volta, per altri 24 (ventiquattro) mesi ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale.
È inoltre prevista, fin dalla prima scadenza, la facoltà di proroga tecnica del contratto, alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova fornitura, per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
Il Fornitore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto, fornendo i materiali non consegnati ma ordinati in corso di esecuzione del contratto.
Art. 5 Modalità di esecuzione della fornitura
La fornitura consiste nella consegna del materiale presso gli indirizzi di consegna definiti nell’allegato al presente capitolato “Condizioni generali di fornitura” fatta in base a ordini inviati nel corso di validità della fornitura dall’Università, per il tramite delle sue Unità Ordinanti secondo quanto descritto nel medesimo allegato, nonché del contestuale espletamento dei servizi e prestazioni previsti al successivo art. 6.
Le Unità Ordinanti e gli indirizzi di consegna potranno subire delle variazioni. Qualsiasi modifica concernente le modalità e le condizioni tecniche di svolgimento del servizio sarà concordata con il Fornitore.
Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente capitolato non sono affidate al Fornitore in via esclusiva e pertanto l’Università potrà affidare le stesse forniture e servizi connessi anche a soggetti terzi, diversi dal Fornitore, in rapporto al soddisfacimento di particolari bisogni ed esigenze che si verificassero nel corso dell’esecuzione del contratto.
Inoltre l’Università nel corso dell’esecuzione del contratto potrà acquisire da terzi e-book singoli e collezioni di e-book a seguito di trattative consortili e/o nazionali o di particolari offerte da parte di singoli editori.
Si precisa anche che l’Università avrà facoltà di chiedere preventivi e/o di emettere ordini di acquisto rivolgendosi a soggetti terzi:
a) qualora il Fornitore comunichi l’impossibilità di evadere l’ordine e ne comunichi la cancellazione; il Fornitore ha l’obbligo di comunicare l’eventuale impossibilità di evadere l’ordine entro il termine di 7 giorni naturali e consecutivi dall’invio dell’ordine da parte dell’Università (2 giorni lavorativi nel caso di ordini urgenti);
b) qualora il Fornitore comunichi di non essere in grado di fornire quanto ordinato secondo i tempi di consegna previsti all’art.6.8; il Fornitore ha l’obbligo di inviare tale comunicazione entro il termine di 15 giorni naturali e consecutivi dall’invio dell’ordine da parte dell’Università (2 giorni lavorativi nel caso di ordini urgenti). L’Università ha facoltà di cancellare l’ordine dandone comunicazione scritta al Fornitore;
c) qualora gli ordini non risultino evasi entro i tempi di consegna previsti all’art. 6.8 l’Università, in assenza di una tempestiva ed esaustiva risposta al sollecito, ha facoltà di cancellare l’ordine dandone comunicazione scritta al Fornitore.
Art. 6 Servizi minimi richiesti per la fornitura
I servizi sotto elencati sono parte integrante della fornitura e pertanto il Fornitore è obbligato a garantirli:
1. Servizio di assistenza cliente; le comunicazioni con le Unità Ordinanti potranno essere a mezzo posta elettronica, telefono e sistemi di messaggistica istantanea (es. skype, etc.) nonché, esclusivamente per le comunicazioni formali, a mezzo PEC o altri sistemi analoghi, tramite un Responsabile della fornitura nominato dal Fornitore, in grado di parlare e scrivere in lingua italiana, a conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, e munito dei necessari poteri per l’esecuzione della fornitura e dei servizi collegati. Il Responsabile nominato dal Fornitore deve garantire la reperibilità almeno dalle ore
9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi; il Fornitore deve altresì nominare un sostituto del Responsabile per i casi di impedimento o assenza.
2. Accesso ad un database bibliografico commerciale amministrativo, eventualmente personalizzabile, contenente informazioni bibliografiche ed editoriali, aggiornato rispetto alle novità editoriali e agli effettivi disponibilità e prezzo delle pubblicazioni, che consenta l’accesso in tempo reale alle informazioni sullo stato degli ordini e alla situazione contabile.
3. Ricezione di ordini e solleciti in formato elettronico (di norma a seguito di trasmissione via EDI oppure, in misura residuale, di inserimento on line sul gestionale del Fornitore o per email da parte delle Unità Ordinanti per gli ordini di monografie, a seguito di trasmissione via email per gli ordini di continuazione, a seguito di trasmissione via email e/o di inserimento on line sul gestionale del Fornitore da parte delle Unità Ordinanti per i solleciti) e loro gestione tramite assegnazione di un proprio codice cliente per ciascuna Unità Ordinante.
4. Interazione tra il sistema gestionale dell’aggiudicatario e il sistema di automazione delle Unità Ordinanti tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR) almeno per il messaggio ORDER ed INVOIC ed eventualmente anche ORDRSP (risposta a ordini e reclami), ed eventualmente per i messaggi, ORDCHG (per cancellazione), OSTENQ (per reclami) e QUOTES (offerta) e una possibile evoluzione a EDItX XML.
5. Ordini in continuazione: il Fornitore garantirà la fornitura di tutte le pubblicazioni che saranno poste in commercio nel corso della vigenza del contratto come parti di collane o opere in più parti per le quali le Unità Ordinanti abbiano sottoscritto o decidano di sottoscrivere un ordine in continuazione.
6. Preventivi di spesa: necessari a comunicare all’Unità Ordinante il prezzo di vendita fissato dall’editore, devono essere inviati entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta da parte dell’Università soltanto nel caso, residuale, in cui il prezzo non sia presente sul sistema gestionale del fornitore o vi si indicato un prezzo errato (2 giorni lavorativi nel caso di ordini urgenti). Per gli ordini delle opere in continuazione (collane e opere in più volumi) il preventivo dovrà riguardare i prezzi dei titoli di cui è prevista la pubblicazione per l’anno in corso e dovrà pervenire entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta.
7. Trattamento di ordini espressamente indicati come urgenti (ordini di cui l’Unità Ordinante richiede la fornitura entro il termine di 6 giorni lavorativi dall’invio dell’ordine) con spese di spedizione a carico delle Unità Ordinanti: i costi di spedizione aggiuntivi dovranno essere comunicati preventivamente all’Unità Ordinante, che potrà a sua discrezione accettarli e farsene carico contestualmente all’emissione dell’ordine.
8. Tempi di consegna della fornitura all’Università, a cura e spese del Fornitore, nei seguenti termini: il materiale dovrà essere consegnato presso l’indirizzo della struttura indicato nell’allegato “Condizioni generali di fornitura”, in pacchi accompagnati da bolla (DDT) relativa al materiale contenuto, entro e non oltre:
- per le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico della componente italiana: 35 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine (o dalla data della conferma inviata dall’Unità Ordinante in caso di ordini sospesi perché in attesa di chiarimenti salvo diversa specifica indicazione);
- per le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico delle componenti francese, spagnola, portoghese e greca: 45 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine (o dalla data della conferma inviata dall’Unità Ordinante in caso di ordini sospesi perché in attesa di chiarimenti salvo diversa specifica indicazione).
Gli stessi tempi si applicano ai volumi appartenenti a opere e a collane in continuazione, per i quali il termine di consegna è inteso come numero di giorni naturali e consecutivi da computarsi dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione. Nel caso in cui l’ordine in continuazione venga fatto quando una o più monografie delle serie sono già state pubblicate, il computo dei giorni partirà invece dalla data di ricevimento dell’ordine e non dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione.
Per quanto riguarda ordini espressamente indicati come urgenti il termine di consegna è inteso entro e non oltre 6 giorni lavorativi dalla data di invio dell’ordine.
Per quanto riguarda le pubblicazioni di difficile reperibilità (opere non in normale commercio, ad es. le pubblicazioni di Enti/Associazioni e le opere acquistabili solo direttamente dall’editore) i tempi di consegna potranno variare da quelli standard e saranno stabiliti in accordo fra le parti.
Per quanto riguarda la fornitura di libri esauriti (escluso l’antiquariato) o libri usati i tempi di consegna potranno variare da quelli standard e saranno stabiliti in accordo fra le parti.
9. Sostituzione di materiali pervenuti difettosi, danneggiati, inesatti e non corrispondenti all’ordine entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi per la componente italiana e 40 giorni naturali e consecutivi per le componenti francese, spagnola, portoghese e greca computati dal ricevimento della comunicazione del difetto o danno riscontrato o di non conformità dall’Unità Ordinante, a carico e rischio del Fornitore e senza che sia dovuto alcun compenso. Il materiale dovrà essere consegnato presso l’indirizzo della struttura indicato nell’allegato “Condizioni generali di fornitura”, in pacchi accompagnati da bolla (DDT) relativa al materiale contenuto.
10. In caso di consegna erronea presso un indirizzo diverso da quello a cui è destinata la fornitura, il materiale dovrà essere ritirato a cura e spese del Fornitore e sempre a sua cura e spese dovrà essere consegnato presso la sede indicata nell’ordine, entro e non oltre 7 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dall’Unità Ordinante.
11. Invio di informazioni sull’impossibilità di evadere la singola fornitura o sul ritardo nella consegna, secondo quanto previsto al precedente art. 5.
12. Xxxxxxx nella consegna o mancata fornitura nei termini suddetti vengono trattati secondo quanto previsto dal successivo art. 14.
13. Gestione diretta del servizio di sollecito presso l’Editore, nei tempi previsti dall’Editore adoperandosi in tal modo per il rispetto dei tempi di consegna previsti all’art. 6.8 (e 6.7 per gli urgenti); il Fornitore si impegna comunque ad inoltrare tempestivamente anche i solleciti pervenuti dall’Unità Ordinante e a fornire, in risposta al sollecito, informazioni all’Unità Ordinante sullo stato della fornitura e sulla data di consegna prevista.
14. Consegna del materiale ordinato esclusivamente a mezzo corriere o a mano presso gli indirizzi indicati per l’Unità Ordinante con consegna al piano, a carico e rischio del Fornitore. Il materiale sarà consegnato in pacchi corredati da bolla di accompagnamento relativa al materiale contenuto, nei termini temporali previsti al precedente art. 6.8, 6.9, 6.10 (e 6.7 per gli urgenti).
Il numero di pubblicazioni inviate per pacco in consegna dovrà essere quello indicato per Unità Ordinante nell’allegato “Condizioni generali di fornitura”.
Le bolle di accompagnamento dovranno essere emesse separatamente per Unità Ordinante, e separatamente per prodotti che comportino pagamento di IVA; potrà essere richiesta l’emissione separata anche per fondo.
Le bolle dovranno essere intestate alle singole Unità Ordinanti secondo quanto specificato nell’allegato “Condizioni generali di fornitura”.
Tutte le bolle di accompagnamento dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, i riferimenti interni forniti dall’Università (CIG, riferimento dell’elenco di titoli trasmesso, numero di impegno e numero d’ordine emessi dall’Università, eventuale specifica del fondo), una breve descrizione bibliografica, l’ISBN, il numero di copie per ciascun titolo e inoltre specificare per ogni singolo titolo:
- numero d’ordine dei singoli titoli;
- prezzo di copertina o di catalogo stabilito dall’editore per l’Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il materiale è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo;
- tasso di cambio applicato (cambio di riferimento Euro rilevazione BCE del giorno di emissione del documento di accompagnamento, oppure di effettuazione dell’ordine nel caso di ordini emessi direttamente sul sistema gestionale del Fornitore, oppure di emissione del preventivo secondo quanto specificato all’art. 10);
- controvalore in Euro;
- percentuale e importo dello sconto;
- importo totale per titolo in euro al netto dello sconto;
- percentuale e importo IVA solo se dovuta;
- importo finale per titolo derivante dall’applicazione dello sconto e dell’IVA;
- importo totale della bolla derivante dall’applicazione dello sconto;
- importo totale della bolla derivante dall’applicazione dello sconto e dell’IVA.
15. Fatturazione secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
16. Tracciabilità delle spedizioni e dello stato di avanzamento delle consegne avvenute tramite corriere.
17.1. Report mensile degli ordini evasi e inevasi, dei tempi di ricezione dei testi in ordine e delle comunicazioni giustificative e del volume di spesa, che dovrà contenere i seguenti dati:
- indicazione della componente: italiana/straniera;
- tipologia ordine (monografia, opera in continuazione);
- tipologia materiale (es. monografia, continuazione, e-book, DVD, CD-ROM, Film, ecc.);
- codice cliente dell’Unità Ordinante;
- numero d’ordine attribuito dall’Unità Ordinante;
- autore;
- titolo;
- editore;
- ISBN;
- indicazione se l’ordine è evaso o inevaso (che, secondo la messaggistica concordata e prevista all’art. 9 punto p, corrisponderà a: evaso, inevaso, in corso, sospeso, ecc.);
- stato dell'ordine (che, secondo la messaggistica concordata e prevista all’art. 9 punto p, corrisponderà a: fornito fatturato, fornito non fatturato, non fornito, in attesa merce, ecc.);
- data invio ordine da parte dell’Unità Ordinante;
- data ricezione ordine da parte del Fornitore;
- quantità (numero copie ordinate);
- data di invio ordine al distributore/editore;
- data di pubblicazione (per opere in continuazione o per ordini di materiale non ancora pubblicato);
- eventuali comunicazioni (ad es. in ristampa, cancellato, ecc.) da parte del fornitore;
- data dell’eventuale comunicazione da parte del fornitore;
- eventuali comunicazioni da parte dell’Unità Ordinante;
- data dell’eventuale comunicazione da parte dell’Unità Ordinante. Inoltre per titoli già consegnati:
- data spedizione alla Unità Ordinante;
- numero bolla di accompagnamento;
- data bolla di accompagnamento;
- tempo di consegna (metodologia di calcolo secondo quanto previsto all’art. 9 punto o)
- data di attivazione (per gli e-book). Inoltre per i titoli già fatturati:
- numero fattura;
- data emissione fattura;
- prezzo di copertina nella valuta originale;
- codice valuta originale;
- cambio applicato;
- percentuale di sconto applicata;
- importo corrispondente in fattura;
- IVA (per materiali diversi dalle monografie a stampa);
- indicazione se pagato o non pagato;
- fondo indicato dall’Unità Ordinante;
- data ricevimento del pagamento da parte dell’Università.
17.2. Report annuale del fatturato che dovrà contenere i seguenti dati:
- indicazione della componente: italiana/straniera;
- codice cliente dell’Unità Ordinante;
- tipologia materiale (es. monografia, continuazione, e-book, DVD, CD-ROM, Film, ecc.);
- importo fatturato per tipologia di materiale;
- importo fatturato totale.
La reportistica deve essere fornita o recuperabile dal sito dell’aggiudicatario nel formato csv. I dati sopraelencati potranno essere resi disponibili in tempo reale (in linea) sul sito dell’aggiudicatario dotato delle opportune interfacce atte a consentire l’estrazione in modalità interattiva dei dati richiesti.
18. Inoltre, qualora ricorrano le condizioni di legge, il Fornitore, senza alcun addebito a carico dell’Università, si impegna a:
− assumere a suo completo carico l’onere IVA sui prodotti cartacei qualora non sia assolta dall’editore;
− assolvere le pratiche Intrastat per il materiale a carattere monografico edito nei paesi appartenenti all’Unione Europea;
− assolvere, in nome proprio, ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie in formato cartaceo extra UE.
In caso contrario, il Fornitore, senza alcun addebito a carico dell’Università, si impegna a:
− garantire la fornitura dei dati aggregati richiesti dalla modulistica Intrastat, necessari per la compilazione da parte dell’Università di tali dichiarazioni;
− assolvere in nome dell’Università ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento delle monografie cartacee extra UE e inviare all’Università medesima l’originale della relativa documentazione di avvenuto sdoganamento, in tempi utili all’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte dell’Università medesima.
Si segnala che ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DL n. 90 del 1990 conv. in legge n. 165 del 1990: “non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazione estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.”
Art. 7 Servizi opzionali
Il Concorrente dovrà indicare in sede di presentazione di offerta tecnica quali dei seguenti servizi opzionali si impegna a fornire tra i seguenti:
1) Servizio approval plan consistente nella preventiva definizione, fatta congiuntamente tra
biblioteca e fornitore in base a parametri concordati, di uno o più profili bibliografici di interesse sottoposti a periodiche revisioni e aggiustamenti, al fine di consentire per essi la spedizione automatica di nuove pubblicazioni, permettendo l’incremento coerente e tempestivo delle collezioni e contenendo i resi entro una soglia percentuale stabilita tra le parti;
2) Fornitura di libri esauriti (escluso l’antiquariato) o libri usati attraverso la richiesta di specifici preventivi da valutare caso per caso e con riserva di acquisto;
e, limitatamente al servizio elencato al punto 1), dovrà indicare in sede di presentazione di offerta economica la quotazione relativa alle operazioni di definizione e taratura iniziale dell'approval plan. La quotazione non sarà oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte economiche.
Il servizio elencato al punto 2) è da considerarsi offerto a titolo gratuito.
Tutti i servizi opzionali saranno oggetto di attribuzione di punteggio in sede di valutazione delle offerte tecniche. L’attribuzione di punteggio ai servizi opzionali avverrà secondo le modalità descritte nel Disciplinare.
L’Università potrà, al momento dell'avvio della fornitura o in corso d’opera, richiedere o meno, in tutto o in parte, i servizi opzionali offerti tramite comunicazione scritta al fornitore.
Art. 8 Condizioni della fornitura
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), eventuali spese di spedizione tra Editore/Distributore e Fornitore, i rischi e le spese relativi alle forniture e i servizi in oggetto, nonché relativi ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
Il Fornitore dovrà garantire l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel capitolato speciale e nell’offerta tecnica e relativi allegati.
Le prestazioni di fornitura e di esecuzione dei servizi dovranno essere conformi, salva espressa deroga per iscritto, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel capitolato speciale e dichiarate nell’offerta tecnica e relativi allegati.
Il Fornitore è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Università.
Il Fornitore si obbligherà, infine, a dare immediata comunicazione all’Università di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto del contratto.
Art. 9 Obbligazioni a carico del Fornitore
Il Fornitore si impegna a:
a) fornire le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e eseguire i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario secondo quanto stabilito nel capitolato speciale e nell’offerta tecnica e relativi allegati;
b) garantire che le monografie e le altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato fornite siano conformi ai requisiti e alle caratteristiche indicati negli ordini di fornitura;
c) manlevare l’Università, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni previste dal presente nel capitolato speciale e nell’offerta tecnica e relativi allegati, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi;
d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Università di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel capitolato speciale e nell’offerta tecnica e relativi allegati;
e) predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l’organizzazione necessari atti a garantire elevati livelli di qualità della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente fornitura;
f) adempiere le proprie prestazioni ed obbligazioni osservando tutte le indicazioni operative che dovessero essere comunicate dall’Università;
g) non opporre all’Università qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
h) comunicare tempestivamente all’Università le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi Responsabili della fornitura;
i) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
l) eseguire la fornitura delle monografie e delle altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato in tutti i luoghi che verranno indicati nel capitolato speciale e nell’allegato “Condizioni generali di fornitura” e/o nei singoli ordinativi nel rispetto di quanto previsto nel contratto e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi delle Unità Ordinanti;
m) predisporre sul gestionale online o trasmettere alle singole Unità Ordinanti e all’Università, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati secondo quanto previsto all’art. 6.17;
n) predisporre e trasmettere ad ogni semestre ed ad ogni anno in formato elettronico al Direttore dell’esecuzione del contratto la reportistica semestrale ed annuale di cui all’art. 13, redatta secondo quanto specificamente previsto all’art. 6.17;
o) adottare per il report semestrale e annuale da inviare al direttore dell’esecuzione il sistema di calcolo descritto nell’allegato al presente capitolato “Sistema di calcolo dei K.p.i.”;
p) concordare al momento della firma del Contratto l’equivalenza della messaggistica presente nel proprio sistema di gestione con quella EDItX XML indicata nell’allegato al presente Capitolato “Codifica EDItEUR”;
q) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
r) applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
s) applicare, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso
in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Art. 10 Corrispettivi contrattuali
I corrispettivi contrattuali sono determinati:
- per la componente italiana dal prezzo di copertina o, in mancanza, dal prezzo di catalogo editoriale, espresso in Euro, ridotto della percentuale di sconto offerto;
- per le componenti francese, spagnola, portoghese e greca dal prezzo stabilito dall’Editore in euro (o se non stabilito in euro, nella valuta originale del Paese in cui il volume è edito cambiato in euro o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo cambiato in euro) ridotto della percentuale di sconto offerto. Il Fornitore procederà alla conversione in Euro applicando il cambio di riferimento “Euro Rilevazioni BCE” pubblicato sul quotidiano “Il Sole 24 Ore”:
a) del giorno di conferma o emissione dell’ordine, per gli ordini emessi direttamente sul sistema gestionale del Fornitore, esclusivamente per i materiali ivi presenti e quotati;
b) del giorno di emissione della bolla di accompagnamento di cui al precedente art. 6.14;
c) del giorno di emissione del preventivo, di cui al precedente art. 6.6.
Per quanto riguarda le pubblicazioni di difficile reperibilità (opere non in normale commercio, ad es. le pubblicazioni di Enti/Associazioni e le opere acquistabili solo direttamente dall’editore) i corrispettivi contrattuali sono determinati sulla base di specifici preventivi da valutare caso per caso e con riserva di acquisto.
Per la fornitura di ordini urgenti il costo a carico dell’Università sarà esclusivamente quello relativo alle spese postali/invio concordate all’atto dello specifico ordine; a tali ordini saranno applicate le medesime condizioni di sconto sul prezzo di copertina contenute nell’offerta economica per la specifica tipologia di materiale.
Per la fornitura di opere esaurite o usate si applica quanto previsto al precedente art. 7.
Oltre a quanto previsto all’art. 3 e all’art. 8, si segnala che i predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti al Fornitore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti.
I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall’Università secondo la normativa vigente in materia di Contabilità Generale dell’Università e previo accertamento della regolare e corretta esecuzione della prestazione.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l’Amministrazione Contraente procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.
Rimane inteso che l’Università prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) - attestante la regolarità del Fornitore in ordine al
versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla GURI, maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Università, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Nel caso in cui risulti aggiudicatario un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dell’Università per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Fornitore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto dall’Università. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma del presente articolo, la descrizione di ciascuna delle forniture cui si riferisce.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto, salvo quanto diversamente previsto nel Contratto medesimo.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC o altri sistemi analoghi.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Università di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore.
Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all’Amministrazione Contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge
n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Si conviene che, in ogni caso, l’Università, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.,
nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via PEC o altri sistemi analoghi, il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) n. 8 del 18 novembre 2010.
In ogni caso, si conviene che l’Università, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 12 Fatturazione
Qualora ricorrano i presupposti di legge, ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dalla legge 244/2007 e dal DM 55/2013 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica che l’Università riterrà di adottare.
Fermo l’ambito soggettivo di cui alla Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015, ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione.
Si evidenzia altresì che il CIG dovrà essere inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dall’Università nei rispettivi pagamenti così da ottemperare agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ciascuna fattura dovrà essere intestata e trasmessa all’Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nel contratto.
La fattura di quanto consegnato dovrà essere emessa in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna dei volumi. Le fatture dovranno essere intestate e indirizzate alle Unità Ordinanti secondo quanto specificato nell’Allegato “Condizioni generali di fornitura”.
Le fatture dovranno essere emesse separatamente per Unità Ordinante, e separatamente per prodotti che comportino pagamento di IVA; ogni fattura potrà essere relativa a più bolle di consegna, in ogni caso tutti i volumi elencati in una bolla dovranno essere contenuti nella medesima fattura.
Ogni fattura dovrà contenere, oltre ai dati obbligatori per legge, le medesime informazioni riportate sulle bolle di accompagnamento, sia generali che per singolo titolo, come dettagliato nell’art. 6.14;
l’elenco dei volumi consegnati, ordinato per numero di bolla, dovrà riportare, per ogni linea di fattura, il numero e la data della bolla di accompagnamento. Inoltre la fattura dovrà contenere:
- importo totale fattura da liquidare, al lordo di sconto e IVA, in Euro;
- importo totale dello sconto, in Euro;
- importo totale dell’IVA, in Euro;
- importo totale fattura derivante dall’applicazione dello sconto in Euro;
- importo totale fattura derivante dall’applicazione dello sconto e dell’IVA in Euro.
La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dall’Unità Ordinante. Qualora ricorrano i presupposti di legge la comunicazione verrà effettuata per il tramite del Servizio di Interscambio secondo quanto previsto dalla legge 244/2007 e dal DM 55/2013 e dai successivi decreti attuativi.
L’Università può richiedere al Fornitore, per sue esigenze dovute al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, la modifica della tempistica concordata per l’emissione delle fatture in forma cumulativa posticipata al primo giorno lavorativo del mese successivo a quello della consegna dei volumi. Di norma tale modifica (anticipazione/posticipo) non sarà superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi.
Oltre alle sospensioni dovute ai periodi di chiusura delle biblioteche (indicativamente periodo natalizio e a cavallo di ferragosto: le date verranno comunicate per email dall’Università), l’Università può richiedere al Fornitore, per proprie esigenze dovute al rispetto di normative e tempistiche amministrative e contabili, la sospensione della fornitura delle monografie e dell'emissione delle fatture. Di norma tale sospensione non sarà superiore ai 15 gg. naturali e consecutivi.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà unilateralmente sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nelle singole richieste di fornitura. Qualora il Fornitore sospenda in modo arbitrario una o più obbligazioni poste a suo carico e tale inadempimento si protragga per un periodo di più di 15 giorni naturali e consecutivi a partire da una comunicazione scritta inviata dall’Università, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all’Università le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.
Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un R.T.I., ferma l’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente articolo.
Art. 13 Reportistica relativa ai Key performance Indicator (K.p.i.)
La procedura di seguito descritta è individuata quale metodo di verifica dell'andamento della fornitura. Il Fornitore deve presentare al Direttore dell’esecuzione del contratto la reportistica semestrale e annuale sui Key performance Indicator (K.p.i) sotto dettagliati e conforme a quanto previsto nell’art.
6.17. Il report rappresenta l’andamento della fornitura in ogni semestre ed in ogni anno per gli ordinativi globalmente emessi dall’Università, e per agevolare il controllo dovrà essere diviso in due
parti, una per la componente italiana della fornitura e una per la componente francese spagnola portoghese greca.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto indicherà la data di inizio del monitoraggio finalizzato alla produzione dei report.
Il report andrà chiuso alla data che risulta aggiungendo al termine del semestre e poi dell’anno di riferimento il numero di giorni indicato per la fornitura aumentato di uno (ad es. se il semestre o l’anno terminasse il 10 novembre e il tempo di consegna fosse di 35 giorni per la componente italiana della fornitura e di 45 per la componente francese spagnola portoghese greca, il report andrebbe chiuso con la situazione al 16 dicembre, trentaseiesimo giorno dall’ultimo giorno di ordinazione e conseguente scadenza dei termini di consegna relativi al semestre o all’anno in oggetto per la componente italiana e al 26 dicembre, quarantaseiesimo giorno dall’ultimo giorno di ordinazione e conseguente scadenza dei termini di consegna relativi al semestre o all’anno in oggetto per la componente francese spagnola portoghese greca) e fornito entro due mesi dalla data di chiusura come sopra calcolata.
Ai fini del calcolo dei K.p.i. ciascun semestre e anno di fornitura si intendono come un ciclo concluso.
I Key performance Indicator (K.p.i), hanno come oggetto di misurazione la fornitura di monografie e altre tipologie di materiale a carattere monografico in qualsiasi formato e la fornitura di opere in continuazione.
Si riporta di seguito una tabella in cui per ciascun indicatore vengono riportate le informazioni necessarie al calcolo e alla valutazione dei K.p.i.
INDICATORI DI PERFORMANCE KPI | INFORMAZIONE |
Correttezza dell’esecuzione dell’ordine | Numero totale degli ordini monografici emessi Numero ordini monografici evasi Numero ordini monografici inevasi |
Numero totale degli ordini in continuazione emessi Numero ordini in continuazione evasi Numero ordini in continuazione inevasi | |
Puntualità delle consegne | Numero totale delle consegne di ordini monografici Numero delle consegne di ordini monografici entro il limite Numero delle consegne di ordini monografici oltre il limite |
Numero totale delle consegne di ordini in continuazione Numero delle consegne di ordini in continuazione entro il limite Numero delle consegne di ordini in continuazione oltre il limite |
I K.p.i. così come di seguito descritti costituiscono i parametri di valutazione del servizio; essi sono rilevati ogni semestre e ogni anno a seguito dell’invio da parte del Fornitore della reportistica di cui sopra al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il K.p.i. elaborato su base semestrale potrà essere destinato alla valutazione da parte dell’Università di un’eventuale risoluzione del contratto.
Il K.p.i. elaborato su base annua sarà destinato all’applicazione delle eventuali penali, così come disciplinato all’art. 14.
Nelle tabelle seguenti per ognuna delle 2 tipologie di K.p.i. vengono indicate le modalità di calcolo e i valori soglia che determinano il valore atteso della prestazione per entrambe le tipologie di ordine (ordini monografici e ordini in continuazione).
K.p.i. | CALCOLO del K.p.i. COMPLESSIVO in % | VALORE SOGLIA |
Correttezza di esecuzione dell’ordine per ordini monografici e in continuazione | Ordini evasi –––––––––––––––––––––––– x 100 Numero totale ordini emessi | 75% |
Puntualità delle consegne per ordini monografici e in continuazione | Numero delle consegne entro il limite ––––––––––––––––––––––––– x 100 Numero totale delle consegne | 85% |
Ai fini della determinazione del K.p.i. complessivo, verrà utilizzata la media dei due K.p.i. (correttezza e puntualità) secondo la seguente formula:
K.p.i. = ∑k.p.i.i.
2
Art. 14 Penalità
Le penalità previste per la fornitura sono le seguenti:
Penali calcolate sul K.p.i. complessivo (ordini monografici e ordini in continuazione) nell’anno di riferimento
Per il primo 3% (tre per cento) in meno rispetto al valore di soglia del K.p.i. complessivo annuo (stabilito nella misura dell’80%) il fornitore è tenuto a corrispondere una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) calcolato sul totale del fatturato pagato nell’anno in esame dall’Ateneo, fatto salvo il maggior danno.
Per ogni ulteriore 3% (tre per cento) di scostamento la penale di cui sopra sarà incrementata del 0,5% (zero virgola cinque per cento). Pertanto, a titolo di esempio, laddove si verificasse uno scostamento di sei punti percentuali sul valore soglia del K.p.i. complessivo (quindi 74%) la penale da applicare sarà del 1,00% (uno per cento) calcolato sul totale del fatturato pagato nell’anno in esame dall’Ateneo.
Penali per ritardata comunicazione dell’impossibilità di evadere l’ordine o di rispettare i termini di consegna
In caso di ripetuti ritardi rispetto ai termini stabiliti nel precedente art. 5 (rispettivamente, di 7 e 15 e 2 giorni) nella comunicazione dell’impossibilità di evadere l’ordine o di rispettare i termini di consegna, il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare una penale:
- di € 10,00 (dieci/00) per ogni giorno solare di ritardo nella comunicazione, fatto salvo il maggior danno;
Penali per mancato o ritardato invio della documentazione di avvenuto sdoganamento
Nel caso di cui all’art. 6.18, il Responsabile Unico del Procedimento potrà applicare una penale:
- di € 100 (cento/00) per ogni settimana di ritardo nell’invio della documentazione di avvenuto sdoganamento rispetto ai tempi utili all’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte dell’Università;
Penali per altri inadempimenti
Il Responsabile Unico del Procedimento, al di fuori di quanto sopra previsto in merito alle penalità, nel caso venga riscontrata un’inadempienza nell’erogazione di uno dei servizi obbligatori di cui all’art. 6 (da considerarsi obbligazioni essenziali laddove richiesti in tutto o in parte dall’Università al momento dell'avvio della fornitura), disporrà anche della facoltà di applicare nei confronti dell’appaltatore penalità commisurate al valore delle inadempienze, in ogni caso non inferiori allo 0,03% (zero virgola zero tre per cento) e non superiori allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore contrattuale del contratto, fatti salvi eventuali danni.
Gli inadempimenti contrattuali e l’applicazione delle penali verranno comunicati per iscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Università, ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore, ovvero potrà essere detratto direttamente dalle fatture ancora in pagamento al momento dell’avvenuto inadempimento.
Altresì l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1453 c.c. qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 15 Fidejussione
Il Fornitore dovrà costituire una garanzia fideiussoria di durata pari a quella contrattuale, del valore pari al 10%, che preveda la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c., nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assunti dall’appaltatore.
La garanzia potrà essere rilasciata secondo i modi e le forme previste dagli artt. 103 e 93, co. 7 del d.lgs. 50/2016.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti dell’Università a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 103, comma 5 del D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Università.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Art. 16 Risoluzione e recesso del contratto
L’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Fornitore. Costituiscono grave inadempimento tre contestazioni formali dell’Università relative alle fattispecie di
cui all’art. 14, oppure in caso di tre contestazioni formali per reiterato mancato rispetto del termine di consegna o sostituzione dei beni, oppure qualora il valore del K.p.i. complessivo non superi la soglia del 50% per due semestri consecutivi.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., la risoluzione avverrà di diritto nei seguenti casi:
- perdita dei requisiti per contrarre con la pubblica amministrativa;
- apertura di una procedura fallimentare a carico dell’appaltatore;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- mancata accettazione del pagamento attraverso il bonifico bancario/postale;
- mancata presentazione della fidejussione definitiva;
- cessione del contratto;
- frode o negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi contrattuali.
Il contratto è risolto di diritto e con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università di volersi avvalere della clausola risolutiva, inviata via PEC.
Qualora l’Università si avvalga della clausola risolutiva, il Fornitore sarà tenuto, oltre alle penali eventualmente già corrisposte, al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Fornitore risultato aggiudicatario, l’Università si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria di gara, secondo le disponibilità dei concorrenti interpellati in ordine di classifica.
L’Università ha diritto nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende a titolo esemplificativo ma non esaustivo qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC o altri sistemi analoghi purché tenga indenne l’appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Università.
Art. 17 Spese fiscali e tributarie
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all’imposta di bollo.
Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Art. 18 Subappalto
Il subappalto è consentito in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs 50/2016.
Art. 19 Divieto di Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione stessa.
In tal caso, l’Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Art. 20 Verifiche ispettive e di conformità
L’Università potrà effettuare apposite verifiche ispettive relativamente ai beni e servizi oggetto del presente capitolato e del contratto. Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l’Università in conformità a quanto previsto all’art. 16, si riserva di risolvere il contratto.
Art. 21 Trasparenza
Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dovrà dichiarare:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui sopra rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la fornitura gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell’Università di incamerare la cauzione prestata.
Art. 22 Norme regolatrici e disciplina applicabile
Salvo quanto prescritto nel capitolato, i rapporti tra Università e Fornitore sono regolati in via graduata:
a) dal Contratto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
c) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti;
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato. Le clausole del Contratto, del capitolato speciale e relativi allegati sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Art. 23 Foro competente
Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.
ALLEGATI
Allegato “Condizioni generali di fornitura” Allegato ”Sistema di calcolo dei K.p.i.” Allegato “Codifica EDItEUR”