Convenzione
Traduzione1
Convenzione
fra l’Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato e l’Amministrazione delle Ferrovie federali svizzere
per l’esercizio del tronco di strada ferrata
0.742.140.24
dalla stazione internazionale di Domodossola allo scambio di entrata, lato nord, della stazione di Iselle
Conchiusa il 19 febbraio 1906
Approvata dall’Assemblea federale il 29 marzo 19062 Entrata in vigore il 1° giugno 1906
Giusta il disposto dell’art. 4 della Convenzione fra l’Italia e la Svizzera per la con- giunzione della rete ferroviaria italiana con la rete svizzera attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale per l’esercizio del tronco Iselle– Domodossola stipulata in Berna il 2 dicembre 18993;
l’Amministrazione delle Ferrovie italiane dello Stato rappresentata dal:
(Segue il nome del delegato italiano)
e l’Amministrazione delle Strade ferrate federali svizzere, rappresentata dal:
(Segue il nome del delegato svizzero)
hanno convenuto, come in appresso, le condizioni e le prescrizioni da osservarsi nell’esercizio del tronco Domodossola–Iselle.
Art. 1 Punto di giunzione delle due linee svizzera e italiana
Il tronco di strada ferrata Iselle–Domodossola incomincia allo scambio di entrata lato nord della stazione di Iselle e termina allo scambio di entrata verso la Svizzera della stazione internazionale di Domodossola.
Nei riguardi del servizio e dell’applicazione delle tariffe, il punto di giunzione fra la linea italiana e quella svizzera corrisponde allo scambio d’entrata lato nord della stazione di Iselle.
Il detto punto sarà determinato in contradditorio dalle due Amministrazioni con- traenti e non potrà essere modificato anche se avvenisse l’impianto del secondo bi- nario fra Briga ed Iselle.
CS 13 186; FF 1906 II 199 ediz. ted. 32 ediz. franc.
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 22 222
3 RS 0.742.140.22
Art. 2 Servizio del tronco Iselle–Domodossola
Le Ferrovie federali svizzere assumono il servizio dei treni (trazione e condotta) sul tronco Domodossola–Iselle nei due sensi per conto delle Ferrovie italiane dello Stato e alle condizioni più sotto indicate.
Le Ferrovie italiane dello Stato provvederanno invece direttamente all’intero servi- zio di stazione, di sorveglianza e di manutenzione del suddetto tronco.
Art. 3 Servizio dei treni. – Fornitura del materiale
Il servizio dei treni da farsi dall’Amministrazione delle Ferrovie federali svizzere comprende:
a) per la trazione: la somministrazione e manutenzione delle locomotive, il per- sonale relativo, l’illuminazione, pulitura ed untura delle medesime;
b) per la condotta dei treni: il personale dei treni, il servizio di manovra con lo- comotiva nelle stazioni di Preglia, Varzo e Iselle, la somministrazione degli attrezzi necessari per il segnalamento, il riscaldamento, l’illuminazione, la pulizia e l’untura delle carrozze, dei bagagliai e dei carri, la somministrazio- ne degli stampati, ecc., e tutto ciò che ha relazione col servizio dei treni.
L’acqua necessaria per l’alimentazione delle locomotive a Domodossola, a Varzo e ad Iselle sarà fornita dall’Amministrazione ferroviaria italiana gratuitamente all’Amministrazione ferroviaria svizzera.
Le ferrovie federali svizzere forniranno le carrozze e i bagagliai necessari per il traf- fico in destinazione o in provenienza di Domodossola.
I percorsi effettuati da questo materiale sul tronco italiano sono bonificati dalle Fer- rovie italiane dello Stato mediante compensazione in natura.
Per il materiale rotabile sul tronco Iselle–Domodossola si prenderà a base del cal- colo per il nolo di percorso il punto di giunzione fissato all’art. 1, e per quanto ri- sguarda il calcolo del nolo di tempo: per i carri carichi, l’ora in cui ha luogo la con- segna del trasporto alla stazione di Domodossola; per i vagoni vuoti in transito, il nolo di tempo comincia o finisce all’ora d’arrivo a Domodossola. Invece per i carri arrivati carichi a Domodossola e scaricati in questa stazione, il nolo di tempo al ri- torno, decorre dalla partenza dalla stazione di Domodossola.
Art. 4 Servizio di stazione
Il servizio spettante alle Ferrovie italiane dello Stato nelle stazioni di Iselle, Varzo e Preglia, comprende:
Tutte le operazioni relative alla spedizione ed al ricevimento dei viaggiatori, bagagli e cani, dei valori, delle merci, dei veicoli e del bestiame, il servizio telegrafico, la tenuta della corrispondenza col pubblico, il movimento dei treni, la direzione delle manovre, la sorveglianza delle stazioni, l’illuminazione, il riscaldamento e la pulizia degli uffici e dei locali di aspetto, l’illuminazione degli accessi alle stazioni ed ai binari, la somministrazione e la manutenzione dei mobili occorrenti per il servizio medesimo e per le stazioni.
L’esercizio della stazione internazionale di Domodossola sarà regolato da apposita Convenzione4.
Art. 5 Servizio di sorveglianza e di manutenzione
Il servizio di sorveglianza e di manutenzione del tronco, pure da farsi dalle Ferrovie italiane dello Stato, comprende quanto occorre per la sicurezza della circolazione dei treni, il servizio delle barriere, la visita, la manutenzione e i rinnovamenti della sede stradale, delle opere d’arte, dei fabbricati, dell’armamento, della linea telegrafica e telefonica, delle siepi e steccati, degli apparecchi meccanici nelle stazioni, la provvi- sta e la manutenzione degli attrezzi necessari per il servizio di sorveglianza e di ma- nutenzione, e per il segnalamento dei treni lungo la linea e nelle stazioni, lo sgombro della neve e del ghiaccio dalla ferrovia, in quanto questo sgombro non debba aver luogo cogli spartineve, la richiesta dei quali sarà fatta dal capostazione di Domodos- sola al locale delegato delle Ferrovie federali svizzere.
Art. 6 Esclusione dei treni ordinari delle ferrovie italiane
Ferme restando le disposizioni dell’art. 10 della Convenzione 16 maggio 19035 fra i Governi italiano e svizzero per la circolazione dei treni militari sul tronco Domodos- sola–Iselle, le Ferrovie italiane dello Stato non vi faranno circolare treni propri ad eccezione dei treni di materiali, eventualmente occorrenti per la manutenzione della linea, e dei treni di soccorso da mettersi a disposizione delle Ferrovie federali sviz- zere (art. 7 e seguenti).
Art. 7 Treni materiali delle ferrovie italiane dello Stato
Per l’effettuazione dei treni di materiali, dovrà prima intervenire fra le Ferrovie ita- liane dello Stato e le Ferrovie federali svizzere un accordo, per gli orari da osservar- si, per la durata dei trasporti di materiali, ecc.
Tali treni dovranno essere scortati da un agente delle Ferrovie federali svizzere, il quale prenderà posto sulla locomotiva, a spese dell’Amministrazione ferroviaria ita- liana e dirigerà la marcia dei treni.
Le locomotive e i carri occorrenti per treni di materiali, nonché il personale di servi- zio e gli utensili necessari verranno forniti dalle Ferrovie italiane dello Stato.
Art. 8 Treni di soccorso
Quando sul tronco Domodossola–Iselle si verificassero degli accidenti e ne derivas- sero delle interruzioni d’esercizio, e nella stazione di Domodossola, eccezional- mente, non fosse disponibile il materiale di riserva e di soccorso delle Ferrovie fede- rali svizzere, le Ferrovie italiane dello Stato, dietro richiesta che ne venisse fatta dal personale ferroviario svizzero al capostazione di Domodossola, metteranno a dispo- sizione delle Ferrovie federali, locomotive, ed eventualmente anche personale di
4 RS 0.742.140.25
5 RS 0.742.140.23
soccorso, che si trovassero disponibili nella stazione predetta. Le macchine di soc- corso saranno servite dal personale ferroviario italiano, sotto la sorveglianza di una scorta delle Ferrovie federali svizzere e, quando ciò non fosse possibile, sotto la di- rezione di un agente della stazione di Domodossola, che abbia conoscenza dei rego- lamenti svizzeri.
Per siffatte prestazioni le Ferrovie federali svizzere rimborseranno alle Ferrovie ita- liane dello Stato le spese da queste incontrate, con le riserve portate dagli art. 20 e 21 seguenti.
Art. 9 Materiale rotabile
Le locomotive, le carrozze, i bagagliai ed i carri circolanti fra Domodossola e Iselle potranno essere costruiti secondo la sagoma-limite svizzera e in quanto al loro stato dovranno soddisfare alle condizioni prescritte dalle leggi e regolamenti italiani.
Art. 10 Trazione
L’introduzione di un sistema di trazione diverso da quello delle locomotive a vapore dovrà formare oggetto di preventivi speciali accordi per quanto riguarda la costru- zione e l’esercizio degli impianti che venissero riconosciuti necessari.
Art. 11 Circolazione carrelli
Le Ferrovie italiane dello Stato sono autorizzate a far circolare sulla linea i propri carrelli, per i bisogni del servizio in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso alle Ferrovie federali svizzere, sotto l’osservanza delle prescrizioni in uso presso questa Amministrazione per la circolazione dei carrelli.
Art. 12 Regolamenti pel servizio dei treni
I regolamenti delle Ferrovie federali svizzere sulla circolazione, formazione, compo- sizione e condotta dei treni, nonché sul loro peso e frenatura, saranno applicati sul tronco Domodossola–Iselle con riserva delle modificazioni che la competente auto- xxxx italiana domandasse che vi fossero apportate, nell’interesse della sicurezza della circolazione dei treni ed in ottemperanza alla legge sugli infortuni.
Tutti i segnali in uso sulle Ferrovie federali svizzere saranno impiegati solamente sul tronco predetto fino e compreso il segnale di entrata e quello di uscita lato svizzero della stazione di Domodossola.
In ciò che riguarda il movimento dei convogli, le Ferrovie federali svizzere potranno mettersi in diretta relazione coi capi delle stazioni del tronco, i quali saranno tenuti a dare in proposito ogni informazione che venisse richiesta da parte delle ferrovie me- desime e ad osservare le disposizioni che da esse verranno impartite.
Gli ordini, regolamenti, orari di servizio ed altre istruzioni concernenti il servizio dei treni sul tronco saranno trasmessi direttamente agli agenti di stazione e di linea inte- ressati nel tempo stesso che verranno inviati alle Ferrovie italiane dello Stato.
Art. 13 Polizia ferroviaria
La polizia ferroviaria del tronco e delle stazioni da Iselle a Domodossola sarà fatta a cura degli agenti delle Ferrovie italiane dello Stato, quella dei treni sarà esercitata dagli agenti delle Ferrovie federali svizzere, per mezzo degli agenti italiani giurati colle norme in vigore sulle ferrovie italiane.
Art. 14 Tariffe e condizioni dei trasporti
Pei trasporti delle merci provenienti dall’estero e dirette alle stazioni di Iselle, Varzo e Preglia o in partenza dalle dette stazioni e dirette all’estero, le operazioni di tran- sito e di dogana dovendosi effettuare nella stazione internazionale di Domodossola6, ne risulteranno dei maggiori percorsi che saranno regolati quanto alle tariffe ed alle condizioni dalle Ferrovie italiane dello Stato.
Art. 15 Comunicazioni delle prescrizioni di servizio
Le Ferrovie federali svizzere comunicheranno in tempo utile alle Ferrovie italiane dello Stato le prescrizioni emanate, o che fossero per emanarsi, sui segnali e sulla circolazione dei carrelli. Alla loro volta, le Ferrovie italiane dello Stato daranno in tempo utile comunicazione alle Ferrovie federali svizzere delle disposizioni emesse o che fossero per emettersi e che possano interessare il loro personale adibito al ser- vizio del tronco.
Art. 16 Personale del tronco
Il personale delle stazioni e quello addetto alla sorveglianza e manutenzione del tronco apparterrà alle Ferrovie italiane dello Stato e dipenderà da esse; il personale di servizio ai treni (trazione e condotta) sul tronco stesso apparterrà invece alle Fer- rovie federali svizzere e dipenderà dalle medesime.
Però il personale delle Ferrovie federali svizzere, sintantoché si trattiene nelle sta- zioni dei tronco, dovrà osservare le istruzioni e gli ordini di servizio dei capi delle stazioni medesime.
Art. 17 Lingua da usarsi in servizio
Sul tronco Domodossola–Iselle la lingua da adottarsi, sia nei riguardi del servizio che nei rapporti col pubblico, è la lingua italiana.
Di conseguenza il personale dei treni dipendente dalle Ferrovie federali svizzere do- vrà conoscere la lingua italiana, per modo da ben comprendere i regolamenti e le prescrizioni delle Ferrovie italiane dello Stato in quanto lo possano interessare, e gli ordini che dai capi delle stazioni del tronco gli verranno impartiti in italiano. Così pure gli ordini che le Ferrovie federali svizzere impartiranno al personale di stazione e di linea dovranno essere formulati in italiano, ed i regolamenti, orari di servizio,
6 Vedi però i processi verbali del 5 gen. 1907 (RS 0.742.140.241 ) e del 26 ago. 1908 (RS 0.742.140.242 ).
istruzioni, ecc., emanati, o da emanarsi, dalle ferrovie stesse ed in genere tutte le comunicazioni di servizio, dovranno essere trasmesse al personale di linea e di sta- zione interessato ed agli uffici locali dei servizi attivi, in lingua italiana.
Art. 18 Punizioni del personale
Qualora una delle due Amministrazioni contraenti avesse a lamentare trasgressioni o irregolarità di cui si rendessero colpevoli agenti dell’altra, questa prenderà al riguar- do i provvedimenti disciplinari che riterrà più opportuni. Quando una delle Ammini- strazioni, su fondati motivi, abbia a domandare il trasloco d’un agente dell’altra, tale trasloco dovrà essere accordato.
Art. 19 Orari
Gli orari dei treni per la traversata del Sempione dovranno, per quanto è possibile, essere fissati e posti in vigore contemporaneamente a quelli delle altre linee, il cui traffico si colleghi a quello delle due Amministrazioni contraenti.
Gli orari dei treni ordinari e facoltativi fra Iselle e Domodossola verranno, presi ac- cordi con le Ferrovie italiane dello Stato, compilati dalle Ferrovie federali svizzere e da queste pubblicati, dopo che siano stati approvati dalle Ferrovie italiane dello Stato.
Le Ferrovie federali svizzere trasmetteranno in tempo utile alle Ferrovie italiane dello Stato per la distribuzione, una sufficiente quantità di esemplari degli orari da attivarsi, redatti in lingua italiana.
Fra le due Amministrazioni verranno concordati i treni speciali da effettuarsi fra Domodossola ed Iselle per eventuali bisogni straordinari, nonché le corse che occor- rerà di fare fra Domodossola e Briga per accelerare il movimento delle merci, spe- cialmente di quelle soggette alle separate operazioni doganali italiane e svizzere in quelle due stazioni e inoltre per il servizio delle merci a P.V. nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dalla legge svizzera.
Art. 20 Responsabilità in casi d’accidenti e pei trasporti
La responsabilità dei danni causati a terzi o al personale di servizio da accidenti o sinistri che si verificassero nell’esercizio del tronco sarà attribuita, salvo i casi di forza maggiore, a ciascuna delle due Amministrazioni contraenti, secondo la natura delle prestazioni rispettivamente assunte: vale a dire, l’Amministrazione delle ferro- vie italiane dovrà rispondere delle conseguenze di tutte le eventualità derivanti dal servizio di stazione e dalla manutenzione e sorveglianza della linea, e l’Amministra- zione delle Ferrovie federali svizzere dovrà rispondere delle conseguenze di tutte le eventualità derivanti dal servizio della trazione e dei convogli.
Nei casi in cui non fosse possibile stabilire a quale delle due Amministrazioni sia imputabile la responsabilità dell’accidente verificatosi sul tronco comune, le conse- guenze ne saranno sopportate in parti uguali dalle due Amministrazioni.
Le conseguenze derivanti da forza maggiore saranno sopportate dai rispettivi pro- prietari.
Per il servizio oltre Iselle verso la Svizzera, la stazione di Iselle funzionerà, agli ef- fetti della responsabilità, quale stazione delle Ferrovie federali svizzere.
In deroga a quanto precede, la responsabilità delle Ferrovie federali svizzere pei tra- sporti dei bagagli e delle merci da e per le stazioni del tronco incomincerà all’atto delle rispettive consegne fra il personale delle stazioni e quello dei convogli, mentre per i trasporti che transitano sul tronco, varranno le disposizioni dei regolamenti pel servizio internazionale.
Art. 21 Responsabilità per i danni causati dal personale o in conseguenza dello stato difettoso della strada o del materiale
Ciascuna Amministrazione contraente assumerà la responsabilità dei danni che po- tessero derivare all’altra, per fatto del proprio personale nell’esercizio delle rispetti- ve funzioni, o per difetti della linea o del materiale, secondo la natura della presta- zione rispettivamente assunta sul tronco Domodossola–Iselle.
Art. 22 Imposte
L’Amministrazione ferroviaria italiana assumerà a proprio carico tutte le imposte che gravassero sull’esercizio del tronco.
Art. 23 Trasporti in servizio
1 trasporti delle materie necessarie alle Ferrovie federali svizzere per l’esercizio del tronco Domodossola–Iselle saranno effettuati gratuitamente su detto tronco.
Le Ferrovie italiane dello Stato non pagheranno nolo per i carri che le Ferrovie fede- rali svizzere utilizzeranno per questi trasporti.
Art. 24 Corrispettivi per il servizio dei treni
Le Ferrovie italiane dello Stato pagheranno alle Ferrovie federali svizzere per l’esecuzione del servizio dei convogli (trazione e condotta) sul tronco Domodosso- la–Iselle, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione, i corrispettivi seguenti:
a) per la trazione dei convogli fr. 1.65 per ogni chilometro percorso da loco- motiva (locomotiva del treno, in doppia trazione, di spinta in coda, inutiliz- zata, di ritorno, ecc.);
b) per la condotta dei treni franchi 0.40 per chilometro, treno effettuato, com- prese le corse spartineve.
Questi corrispettivi comprendono le prestazioni di manovra con locomotiva delle Ferrovie federali svizzere sul tronco e nella stazione di Domodossola se le presta- zioni stesse sono effettuate dalle locomotive dei treni e non sorpassino la durata di 15 minuti per stazione e per treno; se le prestazioni di cui trattasi durano un maggior tempo, le stesse saranno bonificate per intero dalle Ferrovie italiane dello Stato alle Ferrovie federali svizzere al tasso di fr. 6 per ora.
I corrispettivi indicati più sopra non comprendono i noli che le Ferrovie italiane dello Stato devono pagare alle Ferrovie federali svizzere o ad altra amministrazione ferroviaria, a tenore delle Convenzioni speciali in vigore per la circolazione del ma- teriale rotabile del tronco Domodossola–Iselle.
Per il calcolo dei corrispettivi indicati alle lett. a e b si prenderà per base la lunghez- za ettometrica del tronco, a partire dallo scambio di entrata della Stazione di Iselle, lato nord, fino alla mezzaria del fabbricato passeggeri della stazione di Domodosso- la; questa lunghezza è di km 19,069.28 arrotondata in km 19,100.
Le parti dei locali, refettori, dormitori, ecc., del personale di macchina e dei treni, come pure la parte della rimessa locomotive svizzere e degli altri impianti nella sta- zione di Domodossola, in quanto siano riconosciute necessarie per il servizio dei treni sul tronco Domodossola–Iselle, saranno fornite e mantenute gratuitamente dalle Ferrovie italiane dello Stato, non avendo le Ferrovie federali svizzere tenuto conto di ciò nello stabilire i corrispettivi per detto servizio.
Art. 25 Modalità di pagamento
Le Ferrovie federali svizzere presenteranno mensilmente il conto dei corrispettivi da pagarsi in conformità all’art. 24 e le Ferrovie italiane dello Stato ne pagheranno l’importo in oro alle Ferrovie federali svizzere nel mese successivo alla presentazio- ne del conto.
Le differenze che fossero rilevate nella liquidazione non dovranno ritardare il paga- mento del saldo mensile, ma saranno regolate in un successivo conto.
Art. 26 Biglietti di libera circolazione
I biglietti di libera circolazione rilasciati dalle Ferrovie federali svizzere e dalle Fer- rovie italiane dello Stato ai funzionari ed agenti, valevoli fino ad Iselle, saranno va- lidi rispettivamente fino a Domodossola ed a Briga.
Inoltre i medici ed i veterinari incaricati del servizio sanitario e veterinario nella sta- zione internazionale di Domodossola riceveranno dei bigletti di libero percorso che diano loro facoltà, per l’esercizio delle loro funzioni, di circolare gratuitamente sul tronco Briga–Domodossola.
Art. 27 Condizioni speciali della stazione d’Iselle
Le costruzioni e gli impianti che costituiscono la stazione di Iselle risultano dal pia- no generale qui allegato7.
Per l’uso in comune della stazione di Iselle le Ferrovie federali svizzere pagheranno alle Ferrovie italiane dello Stato la metà delle spese di esercizio, non compresa la manutenzione degli impianti e degli appositi binari destinati al servizio della trazio- ne.
Resta inteso che la sosta nella stazione di Iselle dei trasporti di transito sul tronco, riguarderà esclusivamente le Ferrovie federali svizzere.
7 Questo piano non è stato pubblicato nella RU.
Art. 28 Contestazioni
Le divergenze che potessero sorgere nella interpretazione o nella esecuzione della presente Convenzione, saranno giudicate da arbitri. Ciascuna parte nominerà il pro- prio, e i due arbitri riuniti ne eleggeranno un terzo. Nel caso in cui non si potesse stabilire l’accordo intorno alla scelta del terzo arbitro, il Presidente della Corte d’Appello italiana competente se l’amministrazione ferroviaria italiana fosse conve- nuta, o il Presidente del Tribunale federale se fosse convenuta l’amministrazione delle Ferrovie federali svizzere, sarà invitato a proporre tre persone, fra cui la parte attrice dovrà scegliere il terzo arbitro. La procedura da seguirsi dagli arbitri sarà quella in vigore nello Stato in cui risiede l’amministrazione convenuta.
Art. 29 Durata della Convenzione. Casi di modificazione e rescissione
La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dal momento in cui sarà aperto all’esercizio il tronco Domodossola–Briga che ne forma oggetto e durerà fino al 31 dicembre 1909.
Dopo questa data essa potrà essere disdetta o modificata a richiesta di una o dell’altra delle parti per mezzo di avviso da darsi per iscritto all’altra parte, almeno 6 mesi prima; ma anche in questo caso resteranno in vigore le prescrizioni del Trattato internazionale 25 novembre 18958 e delle Convenzioni internazionali 2 dicembre 18999 e 16 maggio 190310, stipulate fra i due Governi italiano e svizzero, nonché della Convenzione 22 febbraio 189611 stipulata fra lo Stato italiano e la Società delle ferrovie del Giura–Xxxxxxxx, le quali prescrizioni formano la base della presente Convenzione.
In mancanza d’accordo fra le due amministrazioni, le nuove condizioni saranno sta- bilite dai rispettivi Governi dei due Stati.
Art. 30 Riserva d’approvazione
La presente Convenzione non sarà valida se non avrà riportata l’approvazione dei due Governi italiano e svizzero ai termini dell’art. 4 della Convenzione 2 dicembre 189912.
Berna, 19 febbraio 1906.
8 RS 0.742.140.21
9 RS 0.742.140.22
10 RS 0.742.140.23
11 Questa conv., che è stata conchiusa fra il Governo italiano e la Compagnia del Giura– Sempione, accorda alla Compagnia la concessione per la costruzione e l’esercizio della ferrovia del Sempione sul territorio italiano dal confine italo-svizzero fino ad Iselle. Alla conv. è allegato un capitolato d’oneri. La conv. è pubblicata come Allegato IV e il capitolato d’oneri come Allegato V nella «Raccolta degli atti officiali relativi alle ferrovie svizzere», Vol. 1896/1897 (Nuova serie, Tomo 14).
12 RS 0.742.140.22
Per l’Amministrazione Per la Direzione generale delle Ferrovie italiane dello Stato: delle Ferrovie Federali:
Il Direttore generale Il Presidente,
Bianchi Weissenbach