CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano Segreteria Generale
N. 68/2020 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, DI GARE DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DEI COMUNI (O LORO FORME ASSOCIATIVE) RIENTRANTI NEL TERRITORIO METROPOLITANO
L’anno 2020, nel giorno di apposizione della sottoscrizione digitale in calce
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente provvedimento.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
- Visto in particolare l’articolo 22 dello Statuto suddetto, che stabilisce la possibilità di attivare da parte della Città Metropolitana forme di collaborazione con i Comuni dell’area metropolitana tramite la stipula di accordi e/o convenzioni;
- Visto il Bilancio di previsione triennale 2020/2022, approvato definitivamente dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 1 in data 15/01/2020 a seguito di positivo parere da parte della Conferenza Metropolitana, come previsto dallo Statuto in vigore;
- Vista la determinazione del Sindaco metropolitano n.4 in data del 29/01/2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2020/2022;
- Visto l’“Accordo Quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana, i Comuni e le Unioni dei Comuni dell’area metropolitana”, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53 del 02/12/2015, e rinnovato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 8 del 10/04/2019, che prevede, tra l’altro, la definizione e la formalizzazione di Protocolli operativi (art.2 c.1), nonché l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per l’attività di collaborazione (art. 6);
- Visto l’art. 1, comma 44, lett. c), della L. n.56 del 07/04/2014, il quale prevede che “D'intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- Visti inoltre:
- l’art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che promuove l'istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose;
- il D.P.C.M. 30 giugno 2011, di attuazione del suddetta legge n. 136/2010, finalizzato a promuovere l’istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti, che disciplina l’adesione e il
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funzionamento delle SUA;
- gli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di centralizzazione e qualificazione delle committenze e delle stazioni appaltanti.
Richiamata la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante”, approvata con Determinazione del Sindaco metropolitano n.115 del 10 ottobre 2018, e sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova;
- Considerato che, alla luce delle competenze della Città metropolitana sopra citate, e altresì in attuazione della Convenzione da ultimo richiamata, si rende necessario disciplinare, nella materia degli appalti pubblici, le attività che la Città Metropolitana di Genova, come Stazione Unica Appaltante o Soggetto Aggregatore, può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, con gare specifiche su richiesta di singoli Comuni interessati, o attraverso procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze prospettate da più Comuni rispetto ad una data categoria merceologica;
- Considerato che tale iniziativa rientra nella mission della Città metropolitana di assistere i Comuni del territorio, di promuovere il rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali locali, assicurando il rispetto delle condizioni di libera concorrenza del mercato in condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità, e garantendo altresì la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse impiegate;
- Ritenuto, quindi, di approvare l’allegato schema di Protocollo Operativo, che diviene parte sostanziale ed integrante della presente Determinazione, destinato a regolamentare i rapporti tra Città metropolitana e Comuni (o loro forme associative) interessati all’iniziativa, definendone i rispettivi impegni e le modalità operative della collaborazione;
- precisato che l’allegato protocollo operativo ha la funzione di convenzione di servizio prevista dall’articolo 9 della Convenzione stipulata con le Prefetture regionali e con la Regione Liguria, nei limiti degli importi ivi previsti, mentre per gli importi inferiori costituisce un accordo tra Città Metropolitana e Comuni nell’ambito delle norme sopra citate, con particolare riguardo al comma 44 lett. C) dell’articolo 1 della legge n. 56/14.
Atteso che l’istruttoria del presente atto è stata svolta da Xxxxxxxx Xxxxxxx, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di competenza ai sensi dell’articolo 000 xxx xxx xxxxxxx legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;
Dato atto che la proposta del presente atto è stata esaminata nel Coordinamento dei Consiglieri delegati del 28 ottobre 2020;
DISPONE
Per quanto sopra espresso e considerato
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1) di approvare lo schema, parte sostanziale ed integrante della presente Determinazione, del “Protocollo Operativo per lo svolgimento, da parte della Stazione Appaltante della Città metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei Comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio metropolitano”;
2) di autorizzare la sottoscrizione dei Protocolli operativi con i singoli Comuni o loro forme associative che ne faranno richiesta, adempiendo attraverso gli uffici di competenza a tutti gli atti amministrativi, operativi e di gestione propedeutici e conseguenti;
3) di dare atto che nessuna spesa deriva a carico del Bilancio della Città Metropolitana dall’approvazione del presente atto.
DATI CONTABILI
S/E | Codice | Cap. | Azione | Importo | Prenotazione | Impegno | Accertamento | CUP | CIG | ||||
€ | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | |||||||
TOTALE ENTRATE: | + | ||||||||||||
TOTALE SPESE: | - |
Visto
dal Dirigente (XXXXXXX XXXXXXXX)
Proposta Sottoscritta dal Direttore (XXXXXXX XXXXXXXX)
Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO XXXXX XXXXX
con firma digitale
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RICHIAMATI
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13;
- l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”;
- il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”;
- l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda;
- l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative;
- l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;
- l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i
quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso;
- l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;
- l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39;
- la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;
CONSIDERATO
- che le procedure che la Città Metropolitana bandirà nella sua veste di Soggetto Aggregatore per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle categorie merceologiche individuate dal citato
d.p.c.m. previsto dall’art. 9, comma 3, del decreto legge 66/2014 saranno finalizzate all’attivazione di speciali accordi quadro aperti (cd. convenzioni) del tutto analoghi a quelli fino ad ora messi a disposizione da Xxxxxx s.p.a., e pertanto avranno come potenziali beneficiari non solo i Comuni del territorio ma, come si è visto, una pluralità di amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;
- che, conseguentemente, l’utilizzo da parte dei Comuni del territorio metropolitano degli strumenti di cui al punto precedente che saranno attivati dalla Città Metropolitana non può essere disciplinato da una convenzione ex art. 30 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000) tra quest’ultima ed i Comuni medesimi, ma dovrà invece necessariamente trovare la propria regolamentazione nella normativa sopra richiamata e negli atti amministrativi che il soggetto aggregatore di volta in volta adotterà in occasione dell’avvio di ciascuna specifica procedura selettiva;
- che lo strumento del protocollo operativo, in attuazione dell’accordo quadro di cui alla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 8 del 10 aprile 2019 avente ad oggetto “Rinnovo dell'accordo quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città Metropolitana di Genova, i Comuni e le Unioni di Comuni dell'area metropolitana per il triennio 2019-2021” risulta invece necessario per disciplinare tutte le altre attività che la Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore della Città Metropolitana di Genova può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, vale a dire sia gare specifiche su richiesta dei singoli Comuni aderenti, sia procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze prospettate da più Comuni rispetto ad una data categoria merceologica;
- che, inoltre, anche alla luce del quadro normativo medio tempore profondamente mutato, la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova (SUA) può comunque associare al nuovo ruolo di soggetto aggregatore recentemente riconosciutole le funzioni previste dall'art. 37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, promuovendo ed attuando interventi idonei a creare
condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
- che ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 – “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia omonima alla quale succede in tutti i rapporti attivi e passivi”;
VISTA
- la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 dell’Autorità nazionale Anticorruzione, recante “Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.”, con la quale sono stati dettati nuovi indirizzi sulla corretta organizzazione delle centrali di committenza, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al riparto di competenze tra Comuni e Stazioni Uniche Appaltanti rispetto alle procedure di gara a queste ultime conferite;
CONSIDERATO
- che l’ANAC ha risposto con nota in data 21/1/2016, ad un quesito, nella quale tra l’altro si precisa che, alla luce del quadro normativo vigente, si deve ritenere che i due sub-procedimenti della verifica delle offerte anomale e della nomina della commissione, rientrino a pieno titolo tra le attività da rimettere alle centrali di committenza/SUA;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto protocollo operativo
1. La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova (di seguito denominata SUA)
– ai sensi dell’art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 - svolge procedure di gara di appalto di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori del presente Protocollo operativo, ricadenti territorialmente nella Città Metropolitana di Genova.
2. La SUA riveste anche la qualifica di soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. In forza di tale qualifica, ai fini del presente protocollo operativo, la SUA opera prioritariamente, anche se non esclusivamente, attraverso procedure di gara che aggreghino le esigenze di più Comuni aderenti rispetto ad una medesima categoria merceologica.
3. Il presente protocollo operativo è aperto all’adesione dei Comuni del territorio metropolitano e delle loro forme associative (di seguito anche Enti convenzionati).
Art.2
Attività degli Enti sottoscrittori
1. Gli Enti sottoscrittori del protocollo operativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti
tecnici minimi dei medesimi;
a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi;
b) trasmettono il programma triennale dei lavori pubblici ed i relativi aggiornamenti annuali;
c) trasmettono il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed i relativi aggiornamenti annuali;
d) comunicano alla SUA, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma delle procedure di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture che intendono devolvere alla stessa;
e) nominano il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
f) adottano la determinazione a contrarre. Tale determinazione dovrà riportare, oltre agli elementi di cui al comma 2 del presente articolo, il CIG (che sarà stato acquisito dalla SUA e dalla stessa comunicato all’Ente) e, se del caso, il CUP (codice unico di progetto, che dovrà invece essere richiesto dall’Ente Partecipante) nonché prevedere l’impegno delle spese vive indicate dal successivo art. 4, comma 7;
g) trasmettono la determinazione a contrarre alla SUA;
h) curano la redazione e l’approvazione dei progetti tecnici;
i) provvedono, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta:
- a rimborsare alla SUA gli importi dalla stessa anticipati per coprire le spese di cui al successivo art. 10, comma 2;
- a liquidare le somme di cui all’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, di cui al successivo art. 10, comma 1;
j) definiscono di concerto con la SUA, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica ed i relativi pesi; in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minimo prezzo, le formule idonee per l’attribuzione dei punteggi tra quelle ammesse dalla normativa in vigore;
k) collaborano con la SUA alla definizione degli aspetti prettamente tecnici degli atti di gara (elaborati secondo gli schemi predisposti dalla SUA medesima) con particolare riferimento ai requisiti speciali, alle norme di garanzia della qualità ed alle specifiche tecniche;
l) collaborano con la SUA nella gestione dei quesiti proposti dagli operatori economici, nella fase di pubblicazione del Bando, e nella conseguente predisposizione dei chiarimenti, con particolare riguardo a quelli di contenuto tecnico;
m) stipulano il contratto;
n) comunicano alla SUA tutti i dati successivi all’aggiudicazione, ossia:
1) la data di stipula contratto;
2) la data consegna lavori o la data/il periodo di realizzazione del servizio o della consegna della fornitura;
3) gli stati di avanzamento ed eventuali sospensioni dei lavori, servizi o forniture;
4) l’avvenuta pubblicazione dei dati sul proprio sito per l’adempimento degli obblighi previsti dalla
L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
6) ogni altra informazione richiesta dalla SUA.
2. La determinazione a contrarre, adottata dagli Enti sottoscrittori, individua, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, di concerto con la SUA, la procedura (aperta, ristretta o negoziata) e il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo) da utilizzare per l’individuazione dell’aggiudicatario e ove trattasi di lavori, indica se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura. La stessa, impegna le somme da liquidare alla Città Metropolitana ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli altri importi dovuti alla Città Metropolitana medesima ai sensi dell’art. 10 del protocollo operativo.
Per le gare che interessino congiuntamente più Enti convenzionati la scelta delle procedure per l’individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta è effettuata dalla SUA, sentiti gli Enti medesimi;
3. Gli Enti convenzionati, con oneri a proprio carico, possono delegare alla SUA, previo accordo con i competenti uffici della medesima, l’attività di validazione dei progetti e tutta l’attività dalla progettazione definitiva al collaudo dell’opera.
Art. 3
Attività della SUA
1. La SUA:
a) favorisce la stipula delle Convenzioni con i Comuni richiedenti, curando le attività informative e propedeutiche generali, la predisposizione del protocollo operativo e l’acquisizione delle firme digitali;
b) provvede, all’occorrenza, agli adeguamenti del protocollo operativo allo ius superveniens, curandone il recepimento da parte degli enti aderenti;
c) gestisce i rapporti con gli Enti aderenti, tra cui le attività di assistenza tecnico amministrativa e di coordinamento generale tramite circolari, atti amministrativi trasversali generali, atti istruttori circa questioni giuridico-amministrative di interesse trasversale, l’organizzazione di riunioni;
d) redige la programmazione delle proprie attività;
e) gestisce ed aggiorna, con il supporto dei sistemi informativi della Città Metropolitana, il proprio sito ufficiale;
f) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara (c.d. manifestazione d’interesse);
g) predispone ed aggiorna i modelli di Disciplinare di gara e di Capitolato Speciale d’Appalto- schemi tipo- che devono essere utilizzati dall’Ente aderente. Copia della versione più aggiornata di tali modelli è trasmessa dalla SUA allo stesso in occasione dell’avvio di ciascuna procedura di gara;
h) riceve dagli Enti aderenti gli atti di gara (Disciplinare di gara e di Capitolato Speciale
d’Appalto), conformi ai modelli inviati, adattati dall’Ente stesso alle proprie specifiche esigenze, unitamente ai documenti necessari per l’elaborazione della documentazione di gara (determinazione a contrarre, documenti tecnico–progettuali, etc.);
i) definisce di concerto con l’Ente aderente, in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri ed i sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica ed i relativi pesi; in caso di procedura di gara da aggiudicare con il criterio del minimo prezzo, le formule idonee per l’attribuzione dei punteggi tra quelle ammesse dalla normativa in vigore;
j) dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara presso il proprio protocollo;
k) cura le varie fasi della procedura di gara fino alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;
l) verifica la completezza dei documenti trasmessi dagli Enti, procedendo, entro 15 gg. dalla ricezione (tempo eventualmente interrotto dalla richiesta di eventuali chiarimenti agli Enti aderenti), dopo aver acquisito il CIG (codice identificativo gara), alla pubblicazione degli atti di gara, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, coerentemente alla programmazione degli interventi di cui al precedente articolo;
m) procede al versamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi della normativa vigente;
n) cura la pubblicità legale della gara (GURI, GUUE, quotidiani) effettuando le relative spese, che dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario, ove la normativa lo preveda, ovvero dall’Ente Partecipante;
o) individua, di concerto con l’Ente, il termine di scadenza per la ricezione delle offerte e la data di celebrazione della gara;
p) nomina il Presidente e i componenti del Seggio di gara;
q) nomina il Presidente, i membri esperti della Commissione Giudicatrice e i verbalizzanti, in conformità al disposto dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. Nelle more della piena operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari, nomina la Commissione Giudicatrice, facendo ricorso, ove esistente al proprio Albo dei Commissari;
r) attiva l’eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 97 del D.Lgs.;
s) effettua l'aggiudicazione con apposita determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata dalla Commissione Giudicatrice la proposta di aggiudicazione;
t) cura le comunicazioni ai concorrenti ex art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
u) effettua la verifica dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità economico e finanziaria, tecniche e professionali, tramite controlli presso gli uffici di competenza;
v) provvede alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione, se necessaria;
w) cura la fase della post-informazione dell’esito della gara secondo la normativa vigente;
x) trasmette i dati ai Comuni, per la pubblicazione sul loro sito istituzionale, ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dalla L. 6/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
y) relaziona al Sindaco Metropolitano sulle attività svolte con cadenza annuale;
z) cura l’eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa tramite l’Avvocatura metropolitana.
2. Il Dirigente della SUA non appena ricevuta dall’Ente aderente richiesta formale di avvio di una specifica gara, procede ad individuare un gruppo di lavoro, tra dipendenti in servizio presso la
SUA, presso il Soggetto Aggregatore, presso l’Ufficio Contratti o altro Settore o Servizio dell’Ente, nonché a nominare un Responsabile del procedimento di gara, che provvede alla gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la SUA e l’Ente aderente. Il nominativo ed i recapiti del Responsabile sono comunicati tempestivamente dalla SUA/SA all’Ente aderente che ha richiesto l’avvio della procedura di gara.
3. Alla SUA è conferito, da parte degli Enti firmatari del presente protocollo operativo, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rispetto alle procedure di affidamento:
A. aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000,00;
B. aventi ad oggetto concessioni e appalti per l’acquisto di beni e servizi:
- il cui importo a base di gara al netto degli oneri fiscali sia uguale o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 salvo che i Comuni non abbiano autonomamente aderito alle Convenzioni Consip, ove presenti;
- il cui importo a base di gara, al netto degli oneri fiscali, sia superiore alla soglia prevista per gli affidamenti diretti e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.
c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’acquisto di beni e servizi che non siano presenti sul MEPA, ovvero siano ivi in astratto reperibili, ma in versioni inidonee a far fronte alle concrete esigenze dell’Ente convenzionato. Tale soglia può essere soggetta a variazioni in ragione di eventuali modifiche normative.
4. In ogni caso le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che si intendono sempre demandate all’Ente aderente le procedure che lo stesso può svolgere autonomamente, alla stregua dell’ordinamento vigente, salvo diverso accordo con la SUA.
5. Restano escluse tutte le forme di affidamento diretto comunque denominate, con particolare riferimento ai lavori da ordinarsi in casi di somma urgenza ex art. 148, comma 7, D.Lgs.
6. E’ comunque facoltà dell’Ente aderente, svolgere procedure di gara senza ricorrere alla SUA nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.
Art. 4
Programmazione dell’attività della SUA
1. Gli Enti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione del presente Protocollo operativo, a fornire alla SUA le informazioni ed i dati necessari per consentire alla stessa una adeguata programmazione delle proprie attività, anche ai fini di cui all’art. 1, comma 2, del presente protocollo operativo. A tale scopo, gli enti aderenti provvedono tra l’altro alla trasmissione del Piano annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché degli atti di programmazione in materia di acquisizioni di beni e servizi previsti dalla vigente normativa, subito dopo l’approvazione dei bilanci preventivi degli Enti medesimi;
2. Oltre agli atti di cui al comma precedente, al fine di assicurare un pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie esigenze, l’Ente convenzionato trasmette alla SUA, entro il 30 settembre di ogni anno, l’elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture che intende affidare nel corso del triennio successivo, mediante ricorso alla SUA;
3. Sulla base degli elenchi trasmessi, ai sensi del punto precedente, la SUA redige la propria programmazione. Tale programmazione potrà essere modificata e aggiornata alla luce di sopravvenute urgenze, non prevedibili al momento dell’invio dell’elenco di cui al punto 2.
4. Le procedure di gara non inserite dall’Ente aderente nell’elenco di cui al precedente comma 2 e segnalate alla SUA nel corso dell’anno, saranno prese in carico dalla SUA, esclusivamente se connotate da urgenza dovuta ad eventi imprevedibili, e comunque calendarizzate in modo da non pregiudicare lo svolgimento nei tempi prefissati delle procedure già debitamente programmate.
5. La programmazione di cui al comma 3 verrà redatta assegnando un ordine di priorità alle richieste di assistenza, secondo i seguenti criteri, a titolo esemplificativo: la previsione in bilancio della copertura finanziaria, affidamenti che abbiano ad oggetto i lavori di ricostruzione, riparazione e ripristino conseguenti a calamità naturali, e, in subordine, i lavori di completamento di opere pubbliche incompiute, affidamenti a rischio perdita di finanziamento.
6. In ogni caso, la programmazione della SUA sarà predisposta prediligendo le iniziative di acquisto in forma aggregata, prevalentemente utilizzando lo strumento dell’Accordo Quadro e relative ad importi superiori alle soglie comunitarie;
7. In caso di procedure dettate da urgenza, la SUA potrà richiedere ai committenti il supporto di personale qualificato al fine di consentire l’avvio della procedura di gara nei tempi richiesti;
CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA E DEL SOGGETTO AGGREGATORE
Art. 5
Regole di organizzazione e funzionamento
1. I rapporti organizzativi tra Enti aderenti e Città Metropolitana devono essere improntati a semplificazione, comunicazione chiara e completa, rispetto dei tempi intermedi, svolgimento in forma congiunta delle attività che devono essere raccordate, evitando le comunicazioni asincrone e i tempi di attesa delle risposte.
2. A tal fine gli enti aderenti si impegnano a comunicare tempestivamente i nominativi e i recapiti dei referenti e dei responsabili di procedimento, per ciascun lavoro, servizio o fornitura nonché per gli atti di programmazione.
3. Gli Enti contraenti, per garantire il miglior collegamento della SUA con le proprie strutture, provvederanno all’adozione delle modifiche regolamentari e organizzative eventualmente necessarie.
4. In attuazione degli interventi programmati, la SUA potrà modificare l’ordine di priorità assegnato e procedere ad una riformulazione della calendarizzazione proposta, qualora gli Enti aderenti non producano documenti di gara perfezionati e/o non conformi ai modelli in uso presso la SUA, o non rispettino i tempi intermedi precedentemente concordati.
5. Spetta al Responsabile Unico del Procedimento nominato dall’Ente contraente apposita richiesta di predisposizione della gara (c.d. manifestazione d’interesse). Il Dirigente della SUA ricevuta dall’Ente aderente richiesta formale di avvio di una specifica gara, procede ad individuare un gruppo di lavoro, tra dipendenti in servizio presso la SUA, presso il Soggetto Aggregatore, presso l’Ufficio Contratti o altro Settore dell’Ente, nonché a nominare un Responsabile del procedimento di gara, che provvede alla gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la SUA e l’Ente aderente. Il nominativo ed i recapiti del Responsabile sono comunicati tempestivamente dalla SUA all’Ente aderente che ha richiesto l’avvio della procedura di gara.
6. Gli Enti contraenti sono tenuti a comunicare alla SUA, su richiesta della medesima, ogni informazione utile in merito all’esecuzione dei contratti affidati in applicazione del presente protocollo operativo. Devono essere in ogni caso portate a conoscenza della SUA tutte le varianti intervenute nel corso dell’esecuzione dei contratti medesimi.
7. La Città Metropolitana di Genova si impegna a mettere a disposizione software gestionali che consentano di gestire le varie fasi del processo di acquisto in modo coordinato, finalizzato al rispetto dei tempi della procedura di gara.
8. La Città Metropolitana di Genova si impegna a organizzare corsi di formazione manageriale e specialistici in materia di appalti aperti agli Enti aderenti, con riparti delle spese individuati di volta in volta in base al numero dei partecipanti.
Art. 6
Schemi tipo e clausole d’obbligo
1. Gli Enti aderenti si impegnano ad adottare gli schemi di atti (disciplinare e capitolato speciale d’appalto) secondo gli schemi tipo definiti dalla SUA.
2. Nel disciplinare di gara, ai fini delle necessarie verifiche antimafia di cui al successivo art. 7, è disciplinato l’impegno dell’ impresa a comunicare all’ente committente i dati relativi agli operatori economici chiamati a svolgere le lavorazioni rientranti tra quelle maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa ai sensi dell’articolo 1, comma 53 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., e per le quali è richiesta all’operatore economico l’iscrizione o l’avvenuta richiesta di iscrizione alla White List della Prefettura compente per territorio.
3. Il disciplinare contiene la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura competente. Nel disciplinare è inserita la clausola che sull’obbligo dell’aggiudicatario a riferire tempestivamente all’Ente procedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo è assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l’obbligo di denuncia all’Autorità Giudiziaria. L’accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l’immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
Art. 7
Monitoraggio e verifiche successive di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa – coordinamento dei piani di prevenzione della corruzione e dell’illegalità
1. L’attività di individuazione del terzo contraente e di esecuzione dei contratti di appalto svolte dalla SUA nonché dagli Enti convenzionati, ai fini della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel settore dei contratti pubblici, è improntata ai principi statuiti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” come integrato e corretto dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218, nel codice degli appalti pubblici e nelle ulteriori normative di regolamentazione ed attuazione nonché alla direttiva del Ministro dell’Interno del 23 giugno 2010,
n. 4610, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”.
Il piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità di Città Metropolitana di Genova, si applica agli Enti aderenti al presente protocollo d’intesa, nella parte riferita al processo di acquisizione di beni, servizi e forniture.
I responsabili di prevenzione della corruzione degli Enti aderenti si impegnano a monitorare l’applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Triennale della Città Metropolitana di Genova, nella parte riferita al processo di acquisizione di beni, servizi e forniture.
Art. 8
Anomalie nell’esecuzione
Gli Enti aderenti al presente protocollo si impegnano a segnalare alla SUA, attraverso il Rup dell’intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell’esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d’opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati.
CAPO III
RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI
Art. 9
Decorrenza e durata del protocollo operativo
1. Il presente protocollo operativo, decorre dalla data della sua stipula, avrà durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovato se, allo scadere di detto termine, gli Enti aderenti non avranno manifestato formalmente la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.
2. È ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti partecipanti mediante comunicazione scritta indirizzata alla SUA. In tal caso, salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine per quanto di
propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, mentre restituirà all’Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.
Art. 10
Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie
Le risorse dovute alla SUA sono quantificate secondo quanto stabilito nel presente articolo. In particolare, la quota destinata ad incentivare il personale è individuata nell’art. 11, comma 1, del Regolamento per gli incentivi di cui all’Art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 adottato con determinazione del Sindaco metropolitano n. 31 in data 29 aprile 2020, in cui si prevede che per le funzioni tecniche svolte dal personale della centrale unica di committenza nell’espletamento di procedure di acquisizione di opere, lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, gli enti convenzionati sono tenuti a versare, a conclusione delle attività espletate, una somma non superiore a ¼ delle percentuali stabilite.
2. L’Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:
a) il contributo dovuto all’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);
b) le spese di pubblicazione su GURI, GUUE e su quotidiani locali e nazionali, in tutti i casi in cui la normativa vigente al momento del bando imponga dette pubblicazioni (in base alla normativa vigente al momento della stipula del presente protocollo operativo, l’Ente aderente potrà a sua volta recuperare le spese di pubblicazione su quotidiani dall’aggiudicatario all’atto della stipula del contratto);
c) il corrispettivo dovuto ai membri esterni della commissione giudicatrice, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile utilizzare risorse umane interne dell’Ente convenzionato e/o della Città Metropolitana, ovvero la normativa imponga comunque nel caso di specie il ricorso a commissari esterni;
d) quanto eventualmente dovuto ai sensi dell’art. 14 del protocollo operativo, per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso con uno o più operatori economici, nel solo caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, oltre all’eventuale rimborso del contributo unificato in caso di condanna alle spese processuali.
3. In caso di gara che aggreghi le esigenze di più enti aderenti, l’onere del rimborso delle spese di cui al precedente comma 2 è ripartito tra gli enti medesimi. Ciascun ente sarà tenuto al pagamento di una quota di dette spese pari al peso percentuale sul complessivo importo a base di gara della parte di appalto di propria competenza.
4. La SUA redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell’anno successivo, relativamente alle spese anticipate ai sensi del comma 2, e lo invia all’Ente convenzionato.
Art. 11
Beni e strutture
1. La sede della SUA è individuata presso la Città Metropolitana di Genova, che provvede a mettere a
disposizione tutte le risorse necessarie per le attività assegnate.
Art. 12
(Strumenti di comunicazione fra i contraenti)
1. Annualmente è prevista una riunione anche in modalità telematica, della conferenza dei sindaci, per un’analisi delle attività svolte dalla SUA. La riunione può essere sostituita da un report inviato a tutti i comuni del territorio metropolitano.
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13
(Esenzione per bollo e registrazione)
1. Per il presento protocollo operativo, si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642– allegato B – punto 16 – e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 14
Contenzioso di gara
1. La SUA cura l’eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa della gara rappresentando la SUA stessa e, nei casi previsti dal successivo comma, curando anche la posizione dell’Ente convenzionato in giudizio, in ogni stato e grado, tramite l’Avvocatura della Città Metropolitana di Genova.
2. Qualora l’Ente convenzionato decida di non farsi assistere da un legale di sua fiducia, la SUA provvederà a chiedere il rimborso degli oneri professionali degli Avvocati dell’Avvocatura della Città Metropolitana di Genova per il singolo giudizio, nei limiti di cui alla regolamentazione adottata dalla Città Metropolitana con il proprio Regolamento dell’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, art. 205, 3 comma. A tal fine, in caso di contenzioso, l’Ente convenzionato impegna per ciascun grado di giudizio la somma di €.2.500,00 a titolo di presumibile importo per la liquidazione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati della Città Metropolitana in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite. Ove, all’esito del giudizio, l’importo impegnato in linea di massima non risultasse sufficiente, l’Ente convenzionato procede alla sua integrazione.
3. In caso di pronuncia favorevole con condanna della controparte al pagamento delle spese, l’Avvocatura provvederà al loro recupero per la successiva liquidazione in favore dei legali dell’Ente. Nulla è dovuto da parte dell’Ente rappresentato.
4. In caso di pronuncia sfavorevole con compensazione delle spese legali, nulla è dovuto agli Avvocati della Città Metropolitana di Genova e la SUA provvederà a chiedere all’Ente convenzionato il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente vittorioso, semprechè la soccombenza non sia imputabile unicamente alla Città Metropolitana di Genova.
5. In caso di pronuncia sfavorevole con condanna alle spese legali, nulla è dovuto agli Avvocati della Città Metropolitana di Genova e la SUA/SA provvederà a chiedere all’Ente convenzionato il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente vittorioso unitamente agli onorari liquidati in favore dell’avvocato della controparte, semprechè la soccombenza non sia imputabile unicamente alla Città Metropolitana di Genova.
Art. 15
Contenzioso relativo all’attivazione del protocollo operativo
1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la SUA e l’Ente convenzionato è devoluta – fatta salva l’eventuale applicazione, anche su base volontaria, delle norme sulla mediazione- all’autorità giudiziaria competente.
Art. 16
Clausola di adesione
1. Il presente atto è aperto all’adesione di Enti diversi dai sottoscrittori. L’adesione si perfeziona mediante l’invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Città Metropolitana di Genova.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo operativo, si procederà con intese da definirsi di volta in volta con i singoli enti aderenti.
Art 17 “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018
Il presente protocollo operativo riguarda le procedure di scelta del contraente anche inferiori alla soglia indicata come ambito operativo della Suam dalla convenzione sottoscritta in data in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, per venire incontro alle necessità di supporto dei comuni facenti parte del territorio metropolitano.
Inoltre, il presente protocollo operativo è da intendersi anche come convenzione di servizio attuativa della predetta Convenzione, per gli ambiti di gare previste dall’articolo 4 della medesima.
Art. 18 Adeguamenti
1. Il presente protocollo operativo recepisce automaticamente le eventuali successive modifiche normative ed indicazioni dell’Autorità nazionale anticorruzione.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente Il Sindaco
Metropolitano Il Sindaco del
Comune di ..…………………
Allegati
“Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Direzione Amministrazione
N. 115/2018 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA , LA REGIONE LIGURIA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA
L’anno 2018 addì 10 del mese di ottobre alle ore 14:00 presso la sede della Città metropolitana di Genova
IL SINDACO METROPOLITANO
ha adottato il seguente provvedimento.
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;
Visto l’art. 13 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, che promuove l'istituzione in ambito regionale di
una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose.
Visto il D.P.C.M. 30 giugno 2011, di attuazione del suddetta legge n. 136/2010, finalizzato a promuovere l’istituzione in ambito regionale di una o più Stazioni Uniche Appaltanti, che disciplina l’adesione e il funzionamento delle SUA.
Visti gli articoli 37 e 38 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in tema di centralizzazione e qualificazione delle committenze e delle stazioni appaltanti.
Visto l’articolo 9 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, che istituisce l’elenco dei soggetti aggregatori per l’acquisizione in forma aggregata di beni e servizi per la pubblica amministrazione.
Richiamati il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie) e la Legge 6 novembre 2012, n. 190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (Elenco fornitori c.d. white list).
Premesso che:
▪ con dichiarazione d'intenti sottoscritta il 6 febbraio 2012 il Prefetto di Genova, il Presidente della Regione Liguria, il Presidente della Provincia di Genova ed il Sindaco di Genova hanno esplicitato l'impegno comune a realizzare un modello organizzativo finalizzato a conseguire livelli sempre più elevati di trasparenza e legalità nel delicato settore degli appalti pubblici;
▪ questo impegno si concretizzava nel secondo semestre del 2012 con la sottoscrizione delle
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Direzione Amministrazione
convenzioni per la costituzione di una stazione unica regionale, di una stazione unica provinciale e di una stazione unica del comune capoluogo, con ambiti operativi differenziati nell’intento di non creare sovrapposizioni (la convenzione riguardante l’istituzione della Stazione Unica Appaltante Provinciale è stata sottoscritta in data 18 luglio 2012, con durata triennale, poi prorogata il 30 luglio 2015);
▪ che le tre Stazioni Uniche Appaltanti e le Prefetture hanno sviluppato in questo triennio di operatività un’esperienza positiva, ricercando momenti di confronto sulle problematiche che questo modello organizzativo degli appalti determina;
▪ la centralizzazione degli acquisti e delle gare ha consentito di rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto rispetto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, garantendo, al contempo, la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse ed il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
▪ che l’evoluzione del quadro normativo è sempre più orientata alla riduzione del numero delle stazioni appaltanti sia per il settore dei lavori pubblici sia per l’approvvigionamento di beni e servizi, dove la previsione di un nuovo soggetto giuridico, il soggetto aggregatore, determinerà nuove dinamiche nel mercato dei contratti pubblici sia per quanto concerne l’analisi dei fabbisogni e la formulazione della domanda da parte della pubblica amministrazione sia per gli operatori economici e lo sviluppo della concorrenza;
▪ che la centralizzazione degli acquisti e delle gare consente di sviluppare competenze professionali specifiche e di alto livello in grado di affrontare la complessità della materia, con benefici anche in termini di celerità delle procedure e ottimizzazione delle risorse.
Preso atto che, scaduta la convenzione, è stato costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti delle Prefetture liguri, della Regione Liguria, della Città Metropolitana di Genova e del Comune di Genova, al fine di predisporre un nuovo schema, aggiornato al nuovo quadro normativa e adeguato sulla base dell’esperienze maturate;
Visto l’allegato schema di convenzione per la Stazione Unica Appaltante che è stato sottoposto al vaglio degli uffici centrali del Ministero dell’Interno con la consulenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
Ritenuto, quindi, utile e opportuno approvare lo schema di convenzione finalizzato alla condivisione di un modello di gestione degli appalti pubblici unico e omogeneo per tutte le stazioni uniche appaltanti, i soggetti aggregatori e le centrali uniche di committenza, nell’intento di assicurare un maggior controllo sulle procedure di affidamento e rendere più efficace l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento da parte della criminalità mafiosa;
Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del bilancio;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica come da allegato;
Visto il parere iespresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile come da allegato;
DISPONE
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano
Direzione Amministrazione
di autorizzare la sottoscrizione dell'allegato schema di Convenzione per la Stazione Unica Appaltante tra le Prefetture liguri, la Regione Liguria, la Città Metropolitana di Genova e il Comune di Genova, anche con eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie.
DATI CONTABILI
S/E | Codice | Cap. | Azione | Importo | Prenotazione | Impegno | Accertamento | CUP | CIG | ||||
€ | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | |||||||
TOTALE ENTRATE: | + | ||||||||||||
TOTALE SPESE: | + |
Visto
dal Dirigente (XXXXXXX XXXXXXXX)
Proposta Sottoscritta dal Direttore
(TORRE XXXXXXXX)
Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO XXXXX XXXXX
con firma digitale
Determinazione del Sindaco metropolitano N.115/2018
pag. 3 di 3
TRA
Proposta n. 2291/2018
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 000 xxx xxx xxxxxxx legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizio Servizi finanziari
Proponente: Direzione Amministrazione
Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA , LA REGIONE LIGURIA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, IL COMUNE DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.
[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:
[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:
[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E | Codice | Cap. | Azione | Importo | Prenotazione | Impegno | Accertamento | CUP | CIG | ||||
€ | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | |||||||
TOTALE ENTRATE: | + | ||||||||||||
TOTALE SPESE: | - |
Genova li, 09/10/2018
Sottoscritto dal responsabile dei Servizi Finanziari (TORRE XXXXXXXX)
con firma digitale
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Direzione Amministrazione
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2291/2018 ad oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA STAZIONE UNICA APPALTANTE TRA LE PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA , LA REGIONE LIGURIA, LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, IL
COMUNE DI GENOVA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.
Genova li, 08/10/2018
Sottoscritto dal Dirigente (TORRE XXXXXXXX)
con firma digitale
Proposta n. 2132/2020
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'articolo 000 xxx xxx xxxxxxx legislativo 18 agosto 2000, n.267
Servizi finanziari
Proponente: Segreteria Generale
Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, DI GARE DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DEI COMUNI (O LORO FORME ASSOCIATIVE) RIENTRANTI NEL TERRITORIO METROPOLITANO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
[ X ] Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.
[ ] Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:
[ ] Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE
Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:
[ ] VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
S/E | Codice | Cap. | Azione | Importo | Prenotazione | Impegno | Accertamento | CUP | CIG | ||||
€ | N. | Anno | N. | Anno | N. | Anno | |||||||
TOTALE ENTRATE: | + | ||||||||||||
TOTALE SPESE: | - |
Genova li, 21/10/2020
Sottoscritto dal responsabile dei Servizi Finanziari (XXXXXX XXXXXXX)
con firma digitale
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Segreteria Generale
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta n. 2132/2020 ad oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, DI GARE DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DEI COMUNI (O LORO FORME ASSOCIATIVE) RIENTRANTI NEL TERRITORIO METROPOLITANO si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica concomitante.
Genova li, 19/10/2020
Sottoscritto dal Dirigente (XXXXXXX XXXXXXXX)
con firma digitale
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Certificato di avvenuta pubblicazione
Determinazione del Sindaco/Determinazione N. 68 del 29/10/2020
DIREZIONE
Segreteria Generale
Oggetto: PROTOCOLLO OPERATIVO PER LO SVOLGIMENTO, DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA, DI GARE DI APPALTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE A FAVORE DEI COMUNI (O LORO FORME ASSOCIATIVE) RIENTRANTI NEL TERRITORIO METROPOLITANO.
Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 29/10/2020 al 13/11/2020 per 15gg. consecutivi.
Genova li, 20/11/2020
Sottoscritta dall'Incaricato della Pubblicazione
(XXXXXXX XXXXXXXXX)
con firma digitale