AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI, IN FAVORE DI START UP NELLA FASE PRE-SEED E SEED, VOLTE A SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO (DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 18 SETTEMBRE 2020, ATTUATIVO DELL’ARTICOLO 38, COMMA 2, DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, RECANTE “MISURE URGENTI IN MATERIA DI SALUTE, SOSTEGNO AL LAVORO E ALL’ECONOMIA, NONCHÉ DI POLITICHE SOCIALI CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID- 19”, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77
1 - Premessa
Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 settembre 2020 - di seguito “DM” - viene data attuazione alla misura prevista dall’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che prevede agevolazioni alle start-up innovative per facilitare l’incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l’innovazione, mediante la concessione di contributi per l’acquisizione di servizi prestati dagli attori dell’ecosistema operanti per lo sviluppo di imprese innovative ed incentivando, altresì, investimenti nel capitale da parte di uno o più attori di detto ecosistema.
Il presente avviso - di seguito “Avviso Pubblico” -, emanato ai sensi dell’articolo 13.2 del DM, dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. INVITALIA - di seguito “Soggetto gestore” - è finalizzato a definire modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione e specificazioni relative ai criteri e all’iter di valutazione, alle condizioni ed ai limiti di ammissibilità dei progetti di sviluppo e delle relative spese, alle modalità e alle condizioni per l’erogazione delle agevolazioni, nonché a fornire specificazioni relative ai requisiti dei piani di attività e delle spese ammissibili.
2 - Articolazione della misura
Il DM prevede due tipologie di intervento:
- Capo II: possono accedere le start-up innovative ovvero le persone fisiche che posseggono i requisiti
previsti all’art. 5 del DM e che presentano un progetto di sviluppo - di seguito “Progetto di Sviluppo”
- di una soluzione innovativa, in fase pre-seed o seed, con le caratteristiche indicate agli artt. 6 e 12 del DM. I progetti di sviluppo possono essere localizzati sull’intero territorio nazionale, devono contenere un piano di attività - di seguito “Piano di Attività” -con le caratteristiche indicate all’art. 12 del DM, predisposto ed attuato da un unico attore dell’ecosistema dell’innovazione, rientrante tra quelli indicati all’art. 8.1 del DM. Non sono ammessi alle agevolazioni di cui al DM, i piani di sviluppo riconducibili ai settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.
- Capo III: possono accedere le sole start-up innovative che abbiano ultimato il Piano di Attività ammesso alle agevolazioni di cui al Capo II. La start-up innovativa può presentare domanda di agevolazione, avente ad oggetto uno o più investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o più attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitato rientranti tra quelli indicati agli artt. 8.1 e 8.2 del DM.
Ciascuna start-up può presentare una sola domanda di accesso per ciascuno dei due Capi.
3 - Attori dell’ecosistema dell’innovazione
Sono abilitati ad operare nell’ambito degli interventi di cui al Capo II e al Capo III i seguenti attori dell’ecosistema dell’innovazione, come indicati all’art. 8 del DM:
a) incubatori certificati, iscritti nella sezione speciale del registro delle Imprese, di cui all’articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 179/2012, come definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2017, n. 16;
b) acceleratori start-up, società che guidano e supportano lo sviluppo di altre società, tipicamente start- up, attraverso programmi che includono servizi professionali e opportunità di finanziamento, al fine di rafforzarle in un mercato altamente competitivo; in sede di valutazione il Soggetto gestore potrà verificare il profilo dell’acceleratore tramite idonea documentazione atta a dimostrare i servizi erogati, l’elenco delle start-up innovative alle quali sono stati forniti tali servizi, nonché la struttura tecnico-manageriale, di riconosciuta competenza, con la quale l’acceleratore svolge la propria attività;
c) innovation hub, rete di soggetti con il compito di stimolare e promuovere la domanda di innovazione, rafforzare il livello di conoscenze e di awareness rispetto alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie digitali, aiutare le start-up a crescere attraverso la condivisione di nuovi progetti e la digital trasformation e/o offrire servizi avvalendosi di un network di attori dell’innovazione appartenenti al mondo della ricerca e dell’impresa; in sede di valutazione il Soggetto gestore verifica il profilo dell’innovation hub tramite idonea documentazione atta a dimostrare i servizi specialistici erogati, l’elenco delle start-up innovative supportate, nonché la struttura tecnico-manageriale, di riconosciuta competenza, con la quale l’Innovation hub svolge la propria attività;
d) organismi di ricerca, soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro status giuridico o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.
2. Sono, altresì, abilitati ad attuare gli interventi nel capitale di rischio di cui al Capo III i seguenti ulteriori attori, come indicati all’art. 8.2 del DM:
e) investitori qualificati, ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e
ss.mm.ii.;
f) business angel, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1.1 lett. a) del DM e dei requisiti di competenza e affidabilità da attestare nel curriculum vitae in allegato alla domanda.
4 - Obblighi a carico dei soggetti beneficiari
Xxxxx restando gli obblighi a carico delle start-up innovative beneficiarie delle agevolazioni, di seguito “Soggetto beneficiario”, disposti all’art. 9 del DM, il Soggetto beneficiario è tenuto, pena la revoca delle agevolazioni, a:
- non modificare il Piano di Attività ammesso alle agevolazioni di cui all’art. 12 e l’attore dell’ecosistema dell’innovazione di cui all’art. 8 del DM coinvolto nella domanda di agevolazione fino all’adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni; le variazioni che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni del Piano di Attività e/o dell’attore dell’ecosistema dell’innovazione, dovranno essere preventivamente comunicate e opportunamente motivate al Soggetto gestore, al fine delle necessarie autorizzazioni;
- comunicare preventivamente al Soggetto gestore, al fine delle necessarie autorizzazioni, qualunque
variazione della sede, dell’atto costitutivo, dello statuto e della compagine sociale;
- non modificare, salvo motivi di forza maggiore, la compagine sociale indicata in domanda sino
all’adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni di cui agli artt. 14.4 e 21.3;
- comunicare ogni variazione attinente alle spese del Piano di Attività ritenute ammissibili.
5 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation, nel prosieguo "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali forniti dai soggetti proponenti di un piano di sviluppo innovativo previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 Settembre 2020 G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, cui sono tenuti il Ministero dello Sviluppo economico in qualità di soggetto Titolare della misura e Invitalia in qualità di Soggetto Gestore della Misura e Contitolare del Trattamento.
6 - Capo II - SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO
6.1. Destinatari
Possono presentare domanda le start-up innovative regolarmente costituite da meno di 24 (ventiquattro) mesi e iscritte nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese di cui all’art. 25, comma 8, del decreto-legge n.179/2012 o le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 5 del DM.
Xxxxxxx presentare domanda di agevolazione anche i cittadini stranieri di Paesi extra UE in possesso del “visto start-up”: il visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo, rilasciato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che intendono costituire un’impresa start-up innovativa ai sensi del decreto-legge n. 179/2012, in presenza dei requisiti previsti dallo stesso decreto e in favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
6.2. Presentazione della domanda
Le domande per accedere alle agevolazioni previste dal Capo II del DM possono essere presentate al Soggetto gestore a partire dalle ore 12,00 del 24/06/2021.
Le domande presentate prima di tale termine non saranno prese in considerazione.
Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle stesse.
Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx secondo le modalità e gli schemi resi disponibili dal Soggetto gestore nell’apposita sezione.
Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) dal legale rappresentante della società o, nel caso previsto all’art. 5.3 del DM, dalla persona fisica proponente per conto della società costituenda e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima.
La domanda, da compilare esclusivamente utilizzando la procedura informatica secondo le modalità e gli schemi sopra indicati, deve contenere, oltre alle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ivi previste:
- dati anagrafici del soggetto proponente;
- sezione Progetto di Sviluppo (dati principali e descrizione del Progetto di Sviluppo);
- sezione Piano di Attività (descrizione e coinvolgimento dell’attore dell’ecosistema dell’innovazione);
- prospetto delle tempistiche di realizzazione (mediante diagramma Gantt);
- voci di spesa per le quali sono richieste le agevolazioni;
- risultati attesi;
- presentazione libera del Progetto di Sviluppo (pitch);
- accordo stipulato o pre-accordo con un attore dell’ecosistema dell’innovazione di cui all’art. 8.1 del
DM corredato dalla documentazione indicata al punto 3 del presente Avviso Pubblico.
Al termine della procedura di compilazione del Progetto di Sviluppo e del Piano di Attività e dell’invio
telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa è assegnato un protocollo elettronico.
Nel caso di imprese già costituite, congiuntamente alla domanda, devono essere trasmesse elettronicamente tramite la medesima procedura informatica, atto costitutivo e statuto della società, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, attestante il possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del DM.
Nel caso di persone fisiche proponenti per conto di società costituenda, la documentazione di cui al punto precedente deve essere trasmessa elettronicamente tramite la medesima procedura informatica entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione di esito positivo dell’istruttoria di ammissione alle agevolazioni.
Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.
6.3. Tipologia di spese ammissibili e agevolazioni concedibili
Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui all’art. 12 del DM devono essere analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare nella domanda. Sono agevolabili solo i servizi strettamente funzionali al Progetto di Sviluppo.
I servizi afferenti alla messa a disposizione dello spazio fisico e dei relativi servizi accessori di connessione e networking necessari allo svolgimento delle attività del Progetto di Sviluppo, sono ammissibili limitatamente a quanto indicato all’art. 12.1 lett. g) del DM.
Sono ammesse le spese al netto dell’IVA sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda di agevolazione di cui al punto 6.2 del presente Avviso Pubblico ed entro 18 (diciotto) mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni.
Il Piano di Attività deve comprendere spese complessivamente ammissibili per un importo non inferiore a euro 10.000 (diecimila) al netto dell’IVA.
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto in misura pari all’80% (ottanta per cento) delle spese ritenute ammissibili per l’attuazione del Piano di Attività di cui all’art. 12 del DM, nel limite massimo di euro 10.000,00 (diecimila), al netto dell’IVA, per start-up innovativa.
Le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti all’articolo 3 del regolamento de minimis, n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
6.4. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
Le domande di agevolazione sono valutate dal Soggetto gestore secondo l’ordine cronologico di
presentazione.
La delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui all’art. 14.3 del DM è adottata dal Soggetto gestore entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all’articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 241 e xx.xx.xx., ovvero di richieste di integrazioni da parte del Soggetto gestore.
L’iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e xx.xx.xx., comprende:
- la verifica della completezza della domanda di agevolazione di cui al punto 6.2 del presente Avviso Pubblico;
- la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni dei richiedenti di cui all’art. 5 del DM ed al punto 6.2 del presente Avviso Pubblico, relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e del Progetto di Sviluppo e la rispondenza ai requisiti indicati all’art. 12 del DM e al successivo punto
6.5 del presente Avviso Pubblico;
- l’esame di merito consistente nella verifica della coerenza dei dati e delle informazioni del Progetto di Sviluppo distinti nella fase pre-seed e seed, con i requisiti indicati all’art. 6 del DM, basato sui seguenti criteri di valutazione:
(a) Coerenza dell'impegno diretto dei soci e/o team con la realizzazione del Progetto di Sviluppo;
(b) Caratteristiche della soluzione innovativa in riferimento al consolidamento degli aspetti più operativi e alla potenziale scalabilità del progetto;
(c) Individuazione e/o validazione del mercato di riferimento.
Ai fini della valutazione di merito, i suddetti criteri, articolati nei parametri con indicazione dei rispettivi giudizi assegnabili, nonché delle soglie minime per l’accesso, sono riportati nella tabella di cui all’Allegato 1 del presente Avviso Pubblico.
In sede di istruttoria, il Soggetto gestore valuta altresì l’ammissibilità delle spese in termini di funzionalità rispetto al Progetto di Sviluppo proposto, provvedendo, laddove necessario, a ridurne l’ammontare e, conseguentemente, a ricalcolare l’importo dell’agevolazione concedibile.
Nel caso in cui la domanda non soddisfi i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
Le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza devono essere inviate al Soggetto gestore tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
6.5. Piano di Attività
Il Piano di Attività dovrà prevedere i servizi erogati da un unico attore dell’ecosistema dell’innovazione tra quelli indicati al punto 3 del presente Avviso Pubblico. In sede di presentazione della domanda, deve essere presentato un contratto o un pre-accordo (in base allo standard fornito dal Soggetto gestore) con l’attore dell’ecosistema coinvolto nel Piano di Attività ove sono indicati tutti i servizi necessari all’attuazione del Piano di Attività, e più in generale, dovranno essere indicati sia i servizi ammissibili ai sensi dell’art. 12 del DM sia quelli non inquadrabili quali ammissibili, ma necessari alla realizzazione del Piano di Attività predisposto.
La durata del Piano di Attività dovrà essere non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione della domanda e non superiore a 18 (diciotto) mesi dalla data di adozione della delibera di ammissione alle agevolazioni.
Il Piano di Attività, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12.3 lett. b) del DM, deve prevedere servizi ammissibili,
al netto dell’IVA, di importo complessivo non inferiore a euro 10.000,00 (diecimila).
6.6. Concessione delle agevolazioni
All’esito del procedimento istruttorio il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non
ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione all’impresa.
Nel caso di ammissione alle agevolazioni delle società non costituite, il Soggetto gestore provvede a richiedere tramite la Comunicazione di esito, la documentazione propedeutica all’invio del provvedimento di concessione delle agevolazioni. La documentazione richiesta dovrà pervenire entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 5.3 del D.M nel caso di persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa.
Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un provvedimento di concessione delle agevolazioni sottoscritto dal Soggetto Beneficiario, che individua le caratteristiche del progetto finanziato, riporta le spese per i servizi ammessi e l’ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e di erogazione delle agevolazioni, sancisce gli obblighi del Soggetto beneficiario e i motivi di revoca
6.7. Modalità di erogazione
L’erogazione dell’agevolazione è effettuata dal Soggetto gestore in base a quanto stabilito all’art. 15 del DM,
in non più di due stati avanzamento lavori, di cui l’ultimo a saldo.
La richiesta di erogazione del primo stato di avanzamento lavori, anche con la modalità delle fatture non quietanzate, deve essere presentata unitamente ai titoli di spesa di importo complessivo non inferiore al 50 (cinquanta) per cento delle spese ammesse a contribuzione. Nel caso in cui la richiesta venga formulata a fronte di titoli di spesa non quietanzati, ai sensi dell’art. 15.2 del D.M. 18 settembre 2020, la start up beneficiaria è tenuta a trasmettere al Soggetto gestore, pena la revoca totale del contributo concesso, la documentazione attestante l’avvenuto integrale pagamento dei suddetti titoli di spesa entro 3 (tre) mesi dalla data di erogazione e, comunque entro il termine previsto all’art. 15.3 del suddetto D.M.
I pagamenti dovuti per la realizzazione del Piano di Attività ammesso alle agevolazioni potranno avvenire soltanto mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, tutti intestati al Soggetto Beneficiario, utilizzando un conto corrente ad essa intestato e dedicato, ancorché in via non esclusiva, alla realizzazione del Piano di Attività.
Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. L’erogazione è subordinata all’esito della verifica della documentazione di cui al presente punto. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, determina una minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. In caso di esito positivo il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa.
La richiesta di erogazione relativa allo stato avanzamento lavori a saldo deve avere sempre ad oggetto titoli di spesa quietanzati e deve essere presentata entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui all’art. 15.3 del D.M. 18 Settembre 2020, non prorogabili salvo casi di forza maggiore debitamente motivati e comunicati al Soggetto gestore, al fine delle necessarie autorizzazioni.
La documentazione di spesa da presentare deve, pertanto, comprendere le fatture d’acquisto e le quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti entro i termini di cui all’art. 15.3 del
D.M. 18 Settembre 2020
Nel caso in cui la società beneficiaria abbia optato nel precedente stato di avanzamento lavori per la modalità di fatture non quietanzate, l’erogazione del saldo è subordinata al positivo esito della dimostrazione dei pagamenti relativi alla totalità dei titoli di spesa ammessi alle agevolazioni in sede di erogazione dello stato di avanzamento lavori precedente.
Costituiscono parte integrate della richiesta di erogazione gli schemi e gli allegati resi disponibili dal Soggetto gestore sul portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx.
Il Soggetto gestore potrà, inoltre, richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
6.8. Revoca
Le agevolazioni di cui al presente Capo II possono essere revocate, in tutto o in parte, nei casi previsti all’art.16
del DM nonché nei casi ulteriori previsti dalla delibera di ammissione relativi alle seguenti fattispecie:
- la localizzazione del Progetto di sviluppo sia diversa da quella indicata in domanda e per la quale non sia stata chiesta la preventiva autorizzazione al Soggetto gestore;
- venga trasferita la sede operativa del Soggetto Beneficiario, indicata quale sede di svolgimento del progetto agevolato, al di fuori del territorio nazionale;
- venga meno il coinvolgimento dell’attore dell’ecosistema dell’innovazione indicato in domanda.
7 - Capo III - INVESTIMENTI NEL CAPITALE DI RISCHIO DELLE START-UP INNOVATIVE
7.1. Destinatari
Le start-up innovative che hanno ultimato il Piano di Attività ammesso alle agevolazioni con il Capo II possono presentare domanda di agevolazione, avente ad oggetto uno o più investimenti nel capitale di rischio attuati da uno o più attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitato indicati agli artt. 8.1 e 8.2 del DM.
7.2. Entità del contributo
Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo a fondo perduto in misura pari a 100% (cento) dell’investimento nel capitale di rischio delle start-up innovative indicate al precedente punto 7.1, nel limite complessivo di euro 30.000,00 (trentamila) per start-up innovativa.
Il contributo concesso per start-up innovativa, finalizzato al sostenimento di ulteriori spese relative a servizi e/o attività di sviluppo della stessa, non potrà eccedere il suddetto limite massimo di euro 30.000,00 (trentamila) e l’investimento attuato dal singolo attore dell’ecosistema dell’innovazione abilitato di cui all’art. 8 del DM e al punto 3 del presente Avviso Pubblico non potrà essere inferiore al limite di euro 10.000,00 (diecimila).
Le agevolazioni sono riconosciute nel rispetto dei limiti previsti all’articolo 3 del regolamento de minimis, n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
7.3. Presentazione della domanda
Le domande per accedere alle agevolazioni previste dal Capo III possono essere presentate entro 6 (sei) mesi dall’erogazione del saldo delle agevolazioni relative al Piano di Attività previsto per il Capo II, e comunque non oltre i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data di adozione della delibera di ammissione di cui all’art.
14.3 del DM.
Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, all’istruttoria delle stesse.
Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente attraverso la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx- facciamo/creiamo-nuove-aziende/smart-money. Nel medesimo sito internet verrà pubblicata la data di avvio alla presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dal Capo III del citato DM.
Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale) dal legale rappresentante della società e devono essere corredate dalla documentazione indicata nella domanda medesima.
La domanda, da compilare utilizzando la procedura informatica secondo le modalità e gli schemi indicati al punto precedente, deve contenere:
- dati anagrafici della start-up innovativa;
- dati anagrafici e profilo degli attori dell’ecosistema dell’innovazione abilitati di cui all’art.8 del DM e del punto 3 del presente Avviso Pubblico e attestazione del rilascio del consenso al trattamento dei dati personali delle persone fisiche coinvolte;
- investimento nel capitale di rischio;
- codice IBAN della start-up innovativa, nel caso in cui il versamento delle risorse sia stato già effettuato;
- copia dell’ultimo bilancio depositato o eventuali prospetti equivalenti.
La società può presentare una sola domanda alle agevolazioni relativa a uno o più investimenti nel capitale di rischio. Al termine della procedura di compilazione e dell’invio telematico della richiesta di accesso e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un numero di protocollo.
Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate non saranno prese in esame.
7.4. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione
Le domande di agevolazione sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione; la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui all’art. 21 del DM è adottata dal Soggetto gestore entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e xx.xx.xx. e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all’articolo 10 bis della suddetta legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., ovvero di richieste di integrazioni da parte del Soggetto gestore.
L’investimento può assumere la forma equity o quasi equity, come definite dall’art. 1 del DM.
L’iter di valutazione, svolto nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e xx.xx.xx., comprende:
- verifica della completezza della domanda;
- verifica della sussistenza delle condizioni di accesso previste all’art. 19 del DM;
- verifica della documentazione comprovante l’intervenuta deliberazione dell’investimento nel capitale
di rischio:
a) dichiarazione dell’avvenuto versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di
rischio da parte dell’attore dell’ecosistema dell’innovazione, ovvero
b) dichiarazione d’impegno del versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio entro 6 (sei) mesi dalla data della delibera di ammissione al Capo III, da parte dell’attore dell’ecosistema dell’innovazione;
- per le start-up innovative che non sono ancora in possesso di una deliberazione dell’investimento alla data di presentazione della domanda, verifica della dichiarazione dell’effettiva deliberazione da attuare entro 3 (tre) mesi dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’art. 21 del DM;
- conformità dell’investimento nel capitale di rischio con le condizioni di cui all’art. 19 del DM;
- in presenza di acceleratori e/o innovation hub e/o investitori qualificati e/o business angel, verifica da parte del Soggetto gestore come previsto al punto 3 del presente Avviso Pubblico.
Nel caso in cui la domanda non soddisfi i requisiti di ammissibilità, il Soggetto gestore invia tramite PEC, all’indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di agevolazione, una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
Le controdeduzioni alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza devono essere inviate
tramite PEC entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.
7.5. Concessione delle agevolazioni
All’esito del procedimento istruttorio il Soggetto gestore adotta la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni della domanda e ne dà comunicazione all’impresa.
Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore sulla base di un provvedimento di concessione sottoscritto dal Soggetto Beneficiario, che individua le caratteristiche del progetto finanziato, riporta l’investimento nel capitale di rischio e l’ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l’attuazione dell’iniziativa e di erogazione delle agevolazioni, sancisce gli obblighi del Soggetto beneficiario e i motivi di revoca.
7.6. Termini e Modalità di erogazione
L’agevolazione viene erogata in un’unica soluzione a seguito dell’integrale versamento delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio.
L’erogazione può essere richiesta:
- contestualmente alla presentazione della richiesta di accesso al Capo III, qualora il versamento delle risorse risulti già effettuato;
- successivamente alla delibera di ammissione alle agevolazioni, qualora sia stata presentata soltanto una dichiarazione di impegno o una delibera di investimento in sede di richiesta di accesso al Capo III.
La richiesta di erogazione dovrà contenere la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e xx.xx.xx., attestante il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 5 e 19 del DM;
- delibera di investimento;
- evidenza dei versamenti delle risorse previste dall’investimento nel capitale di rischio oggetto della
richiesta di accesso alle agevolazioni;
- dichiarazione da parte dell’investitore sull’avvenuto versamento delle risorse;
- copia dell’ultimo bilancio depositato o eventuali prospetti equivalenti.
Resta ferma la facoltà del Soggetto gestore di richiedere ulteriore documentazione al fine di effettuare le verifiche istruttorie di competenza. L’erogazione delle agevolazioni è subordinata all’esito della verifica della documentazione ivi richiesta. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, il Soggetto gestore richiede le opportune integrazioni. Il mancato invio delle integrazioni richieste, ovvero l’invio della documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all’erogazione, può determinare l’annullamento della richiesta di erogazione.
In caso di esito positivo della predetta verifica, il Soggetto gestore eroga le somme dovute entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione.
Entro 12 (dodici) mesi dalla data di erogazione del contributo di cui al capo III, la start up innovativa beneficiaria deve trasmettere al Soggetto gestore una relazione, tramite lo schema reso disponibile sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx, contenente le informazioni relative alle finalità di utilizzo dello stesso, anche con riferimento agli obiettivi del piano di sviluppo finanziato con il percorso agevolativo di cui al capo II.
7.7. Revoca delle agevolazioni
Le agevolazioni di cui al presente Capo III possono essere revocate, in tutto o in parte, dal Soggetto gestore nei casi previsti all’art. 23 del DM. Resta salva la facoltà del Soggetto gestore di valutare se il provvedimento di revoca del solo Capo III deve essere esteso alla start-up anche per le agevolazioni concesse con il Capo II.
8 - Modalità di comunicazione
Le comunicazioni tra il Soggetto gestore ed il Soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, fatto salvo quanto diversamente indicato nel presente Avviso Pubblico.
Il presente Avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nei seguenti siti internet:
- xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxx-xxxxxxx/xxxxx-xxxxx/xxxxxxxxx
- xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxx
ALLEGATO 1
FASE PRE SEED | |||
CRITERI | PARAMETRI | GIUDIZI | |
D.M art. 6 (Progetto di sviluppo) | A) Coerenza dell'impegno diretto dei soci e/o team con la realizzazione del progetto di sviluppo | A.1) La start up è nella fase di formazione del team. Avviata la valutazione delle competenze tecniche e gestionali in capo al team (founder e team) necessarie per lo sviluppo del progetto. | SI/NO |
A.2) La start up ha individuato le competenze tecniche o gestionali necessarie per consolidare il team al fine di realizzare il progetto di sviluppo. Avviate le fasi di potenziamento del team (founder e team) e/o iniziate le ricerche delle professionalità necessarie sul mercato. | SI/NO | ||
B) Caratteristiche della soluzione innovativa in riferimento al consolidamento degli aspetti più operativi e alla potenziale scalabilità del progetto | B.1) La soluzione innovativa è in fase sperimentale. La start up è impegnata nella ricerca per convalidare l'idea. | SI/NO | |
B.2) L'idea della start up si basa sull'analisi di soluzioni già presenti sul mercato a cui apportare funzionalità migliorative o trattasi di nuove soluzioni | SI/NO | ||
C) Individuazione e/o validazione del mercato di riferimento | C.1) La strat up è nella fase di studio del Problem Solution Fit in termini di: - persone potenziali che possono formare il target; - problema da risolvere e se realmente le persone hanno la necessità di risolverlo, - persone possono essere interessate alla soluzione innovativa della start up. | SI/NO | |
C.2) La start up ha realizzato e validato la combinazione Problem Solution Fit | SI/NO |
FASE SEED | |||
CRITERI | PARAMETRI | GIUDIZI | |
D.M art.6 (Progetto di Sviluppo) | A) Coerenza dell'impegno diretto dei soci e/o team con la realizzazione del progetto di sviluppo | A.1) Competenze tecniche e gestionali funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo in capo ai founder e/o team. Team completo e consolidato | SI/NO |
A.2) I founder e il team non presentano tutte le competenze tecniche e/o gestionali funzionali alla realizzazione del progetto di sviluppo. Individuate le competenze necessarie e avviate le ricerche delle relative professionalità sul mercato. | SI/NO | ||
B) Caratteristiche della soluzione innovativa in riferimento al consolidamento degli aspetti più operativi e alla potenziale scalabilità del progetto | B.1) Soluzione innovativa in fase di sviluppo. La start up è impegnata nel consolidamento degli aspetti tecnici e operativi dell'idea progettuale. | SI/NO | |
B.2) La start up sta avviando (ha già avviato) la validazione del modello di business e sono state individuate le caratteristiche di scalabilità del progetto | SI/NO | ||
C) Individuazione e/o validazione del mercato di riferimento | C.1) La start up ha avviato le fasi di validazione della soluzione innovativa oggetto del piano. E' stata creata la prima combinazione Product/Market fit | SI/NO | |
C.2) La start up ha realizzato il primo MVP /la prima demo per applicazione industriale, sono presenti i primi feedback dei clienti e/o investitori | SI/NO |
Ai fini dell’ammissibilità la soglia minima è costituita da almeno un “SI” per ogni criterio