Contract
C O M U N E D I S C I L L A
(Provincia di Reggio Calabria)
U F F I C I O T E C N I C O
MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI SCILLA CAPOLUOGO E FRAZIONI
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sul territorio del Comune di Scilla e precisamente: Scilla capoluogo e frazioni (Favazzina, Melia e Xxxxxx Superiore).
La consistenza attuale degli impianti è la seguente:
Corpi illuminanti n. 2.114 circa, di vario wattaggio, tipo e qualità.
Sono alimentati da linee aeree o interrate, sorretti da pali candelabri, paline ornamentali, pastorali, bracci a parete, sospensioni e proiettori per illuminazioni ornamentali.
Gli impianti sono stati realizzati in varie epoche e con tecnologie diverse. Essi sono protetti da dispositivi magnetotermici, differenziali, contenuti in armadi in PVC a doppio scomparto nei quali sono alloggiati anche i misuratori ENEL.
Oltre alla manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione esistenti sono compresi anche gli organi illuminanti ornamentali posti all’interno ed all’esterno del Castello, all’interno della Villa Comunale e quelli esterni dell’anfiteatro.
Art. 2 - DESCRIZIONE
Le prestazioni richieste si descrivono di seguito distinte per tipologia:
A) ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI: comprende l’insieme delle sotto elencate prestazioni, con materiali a carico dell’appaltatore:
a) taratura degli interruttori crepuscolari e pulizia mensile delle relative cellule fotoelettriche;
b) regolazione e periodica lubrificazione degli apparecchi ad orologeria installati nelle cabine di alimentazione degli impianti funzionanti in maniera differenziata dopo la mezzanotte; ricarica e/o sostituzione di valvole fuse e chiusura di interruttori eventualmente scattati nei quadri di comando e protezione;
c) verifica periodica dei quadri suddetti e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;
d) verifica periodica, minimo una volta ogni due mesi, delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l’isolamento delle apparecchiature elettriche, l’isolamento dei cavi e l’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
e) assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, all’ENEL ed a questa Amministrazione nel caso di interventi per nuovi allacciamenti e/o modifiche degli impianti esistenti;
f) perlustrazione diurna e notturna degli impianti per l’accertamento della funzionalità ed individuazione di eventuali anomalie con proprio personale;
g) i coperchi d’ispezione dell’impianto elettrico dei pali, qualora dovessero mancare, devono essere immediatamente sostituiti o ripristinati allo stato naturale, al fine di non costituire situazioni di pericolo verso terzi;
h) i collegamenti di terra dovranno essere mantenuti in efficienza provvedendo al ripristino od alla sostituzione delle parti deteriorate.
B) MANUTENZIONE ORDINARIA: comprende l’insieme delle sotto elencate prestazioni e forniture, con materiali a carico dell’appaltatore:
a) sostituzione delle lampade che evidenziano scarsa illuminazione, poiché in fase di esaurimento o rotte e dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore);
b) sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada e precisamente: cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 100;
c) sostituzione delle plafoniere esistenti con altre fornite dal Comune;
d) pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, dei corpi illuminanti sia interna che esterna;
e) pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, della base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.;
f) pitturazione, entro un anno dalla stipula del contratto, di tutti i pali e bracci di sostegno e dei candelabri con l’adozione di ogni accorgimento e cautela per assicurarne la conservazione e la staticità, con riguardo particolare alle opere di consolidamento delle basi soggette a forme di marciscenze con placcaggi metallici, pitturazioni protettive, isolamenti con asfalto e quanto altro segnalato e ritenuto opportuno dalla D.L.;
g) manutenzione in turno continuo di reperibilità, a mezzo telefono, di un incaricato dell’appaltatore finalizzata all’accertamento di efficienza dell’impianto con consequenziali urgenti interventi atti ad assicurarne la funzionalità in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo;
h) ogni onere e spesa per la gestione e/o conferimento in discarica delle parti dismesse, conformemente alle disposizioni della legislazione ambientale vigente e quanto espressamente adottato dal Comune di Scilla nel proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) strutturato secondo i dettami della norma UNI EN ISO 14001/2004 e del Regolamento EMAS (CE) N° 761/2001.
C) MANUTENZIONE STRAORDINARIA: comprende l’esecuzione delle sotto elencate prestazione e forniture, con materiali a carico della stazione appaltante:
a) sostituzione in caso di deterioramento o danneggiamento, per fatti e circostanze non imputabili alla normale usura ed all’appaltatore atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, movimenti tellurici, frane, inondazioni, furti, etc. – di:
sostegni, blocchi di fondazione, armature e corpi illuminanti, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti costituenti gli impianti a partire dal punto di alimentazione ENEL, ad eccezione delle lampade – compreso ogni onere e spesa per la gestione e/o conferimento in discarica delle parti dismesse, conformemente alle disposizioni della legislazione ambientale vigente e quanto espressamente adottato dal Comune di Scilla nel proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) strutturato secondo i dettami della norma UNI EN ISO 14001/ 2004 e del Regolamento EMAS (CE) N° 761/2001;
b) ampliamento di impianti esistenti – fino ad un massimo di dieci nuovi punti luce;
D) VERIFICA, MANUTENZIONE, MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE. L’appaltatore dovrà provvedere per ogni anno di durata dell’appalto alla verifica, alla manutenzione, al montaggio e smontaggio delle luminarie (di diverse forme, tipologie e dimensioni) fornite dall’Amministrazione Comunale.
Per verifica e manutenzione delle luminarie si intende il controllo prima dell’installazione di ogni singola luminaria sia dal punto di vista della sicurezza che di funzionamento (comprendente anche la sostituzione delle lampadine non funzionanti), oltre al controllo del regolare funzionamento delle luminarie durante tutto il periodo di funzionamento.
Per montaggio delle luminarie si intendono tutte le operazioni necessarie al fine di installare ogni singola luminaria lungo le vie cittadine secondo le indicazioni impartite sul loro posizionamento dal Comune di Scilla, è quindi compresa la manodopera, le attrezzature e i mezzi necessari per tali operazioni.
Per smontaggio delle luminarie si intendono tutte le operazioni necessarie al fine di disinstallare ogni singola luminaria e riconsegnarle al Comune di Scilla, è quindi compresa la manodopera, le attrezzature e i mezzi necessari per tali operazioni.
Art. 3 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) decorrente dalla stipula del relativo contratto. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad eventuale proroga.
La consegna potrà avvenire anche sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto e comunque dopo l’adozione della delibera di aggiudicazione.
Dalla data di consegna degli impianti decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal presente Capitolato d’oneri.
Art. 4 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo del presente appalto per il triennio si stima in € 140.687,55 di cui € 135.060,06 a base d’asta ed € 5.627,49 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Importo annuale: € 46.895,85 di cui € 45.020,02 a base d’asta ed € 1.875,83 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA al 22% comprendente le tipologie di lampade che si evincono dal seguente prospetto:
Tipo | Watt | Quantità | TOTALE | |||
Scilla | Favazzina | Xxxxxx | Xxxxx | |||
Vapore di Mercurio (MBF) | 125 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Vapore di Mercurio (MBF) | 250 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Lampada SAP a bulbo o tubolare chiara | 50 | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 |
Lampada SAP a bulbo o tubolare chiara | 70 | 210 | 80 | 252 | 278 | 820 |
Lampada SAP a bulbo o tubolare chiara | 100 | 152 | 13 | 11 | 105 | 281 |
Lampada SAP a bulbo o tubolare chiara | 150 | 411 | 16 | 0 | 45 | 472 |
Xxxx Xxxxxxxxx (LM) | 160 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ioduri Metallici (HQI) doppio attacco | 70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Ioduri Metallici (HQI)-E - NDL chiara | 100 | 106 | 0 | 0 | 0 | 106 |
Ioduri Metallici (HQI)-E - NDL chiara | 150 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Ioduri Metallici (HQI)-TS-WDL - Doppio Attacco | 250 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Master City White | 100 | 107 | 0 | 0 | 0 | 107 |
Master Color CDM-T-150W/830 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Master Color CDM-TD - 70W/830 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Master Color CDM-TD - 150W/830 | 150 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Risparmio Energetico, Attacco GU, alogene | da 50 e oltre | 122 | 0 | 45 | 0 | 167 |
TOTALE PUNTI LUCE | 1219 | 119 | 328 | 448 | 2114 |
Art. 5 - PAGAMENTI
All’appaltatore sarà corrisposto un canone bimestrale che comprende le prestazioni e le forniture relative all’esercizio degli impianti ed alla manutenzione ordinaria – art. 2 lettere A e B, l’uso di attrezzature, il nolo di mezzi d’opera e la mano d’opera per l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria – art. 2 lettera C.
Per gli interventi di manutenzione straordinaria o ad essi equiparati all’appaltatore sarà liquidato solo l’importo dei materiali ridotto del ribasso contrattuale.
Le liquidazioni saranno disposte dall’Ufficio Tecnico che dovrà certificare il regolare svolgimento del servizio nonché la regolare esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno liquidati al momento del pagamento del canone bimestrale successivo alla loro esecuzione.
I pagamenti dei canoni, ordinati con determinazione dirigenziale, saranno subordinati alla presentazione delle relative fatture.
Art. 6 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
A) ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
Gli interventi oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all’appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior compenso. Il numero telefonico di reperibilità dovrà essere comunicato all’atto della consegna degli impianti.
Le anomalie degli impianti e la loro localizzazione, individuate mediante segnalazioni di cittadini o dal personale dell’Ufficio Tecnico, saranno comunicate tramite fax o e-mail.
Nel caso che le anomalie rappresentate rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria, il rapporto dovrà anche contenere l’espressa indicazione della causa dell’anomalia, affinché l’intervento possa identificarsi come manutenzione straordinaria, nonché i tempi necessari per l’esecuzione. Per questi interventi l’Ufficio Tecnico dovrà redigere, se richiesto, un verbale apposito che dovrà contenere l’indicazione sommaria della spesa.
Eseguite le riparazioni necessarie all’eliminazione delle anomalie segnalate, l’appaltatore restituirà una copia del rapporto attestando la regolare esecuzione dei lavori effettuati.
Gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere di volta in volta contabilizzati e liquidati mediante approvazione del consuntivo con determinazione del responsabile dell’Ufficio. Gli interventi oggetto del presente appalto dovranno essere tutti eseguiti con procedura di urgenza, pertanto si fa obbligo all’appaltatore di costituire un punto recapito dotato di telefono e fax presso il quale dovrà essere sempre reperibile, senza per ciò aver diritto a maggior compenso.
Per quanto concerne i termini d’inizio dei lavori si definiscono le seguenti tipologie:
- lavori immediati: vengono segnalati con qualsiasi mezzo e devono essere eseguiti con assoluta urgenza, comunque con inizio non oltre due ore dalla comunicazione, in qualsiasi condizione di tempo e di luogo ed in qualsiasi orario e/o giorno;
- lavori urgenti: sono quelli che vengono segnalati col rapporto giornaliero, devono essere iniziati entro le 24 ore successive alla comunicazione;
- lavori programmati: trattandosi di interventi da eseguire periodicamente con una ciclicità assegnata, l’appaltatore, pur avendo facoltà di organizzarsi come meglio crede, deve trasmettere il proprio programma operativo all’U.T.C. per i dovuti controlli.
Le parti possono convenire che l’avvio dei lavori venga differito oltre i termini anzidetti, nel caso di impedimenti oggettivi e documentati, in qual caso comunque deve essere adottata ogni misura atta a prevenire pericolo per l’incolumità e la salute pubblica.
Qualora l’appaltatore non si presenti o non dia inizio ai lavori nei termini sopra specificati, per ogni inadempienza sarà applicata una penale di € 103,29. Dopo la terza inadempienza il contratto si intende risolto di diritto. In tal caso l’Appaltante procederà all’incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.
Nel caso che l’appaltatore rilevi direttamente, anche a mezzo del proprio personale, una situazione di pericolo per la pubblica incolumità, ha l’obbligo di intervenire con somma urgenza per rimuovere la situazione di pericolo. Per l’esecuzione dell’intervento di riparazione deve, comunque attenersi alle disposizioni che saranno impartite dal tecnico responsabile.
B) AMPLIAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI
Nelle strade non interamente servite dalla pubblica illuminazione, per nuovi insediamenti abitativi l’Amministrazione potrà affidare all’appaltatore l’estensione dell’impianto ivi esistente fino ad un massimo di 10 (dieci) punti luce.
L’affidamento avverrà con determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale alle condizioni tutte degli interventi di manutenzione straordinaria, ai quali viene equiparato.
C) ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELLE LAMPADE
Le lampade dovranno accendersi mezz’ora dopo il tramonto del sole e spegnersi mezz’ora prima dell’alba. Per gli impianti a funzionamento differenziato, le lampade da disattivare dovranno spegnersi alla mezza notte. Sarà occasionalmente ammessa una tolleranza massima di quindici minuti. L’appaltatore dovrà quindi avere particolare cura per garantire l’efficienza e la perfetta regolazione delle apparecchiature di cui all’art. 2, lettera A, comma a) e b).
L’accensione delle lampade al di fuori dei detti orari sarà ammessa solo per l’esecuzione delle operazioni di manutenzione e per il tempo strettamente necessario alle operazioni stesse.
Per ogni inadempienza accertata da personale di questa Amministrazione, sarà applicata una penale di € 103,29.
Per reiterate violazioni della presente disposizione si procederà alla rescissione del contratto nei modi di legge.
D) MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI LUMINARIE.
Il numero di luminarie da installare è stimato in circa 100 pezzi in visione presso il deposito comunale (di varie forme, dimensioni, aspetto), quantità che potrà subire variazioni in aumento entro il numero di 5 senza che il prezzo per il montaggio smontaggio e manutenzione delle luminarie, possa subire delle variazioni.
L’installazione di un numero di luminarie superiore a 5 pezzi, potrà comunque essere richiesto dall’amministrazione comunale, che corrisponderà un compenso aggiuntivo di € 35,00 (prezzo unitario di installazione delle luminarie), da assoggettare al ribasso offerto in sede di gara.
Art. 7 - PREZZI DEI MATERIALI ED EVENTUALI NUOVI PREZZI
I prezzi dei materiali e dei componenti degli impianti sono quelli riportati nel prezziario adottato dalla Regione Calabria.
Qualora sia richiesta la formulazione di prezzi per componenti non presenti nell’elenco, la direzione dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e formale accettazione espressa dall’Appaltatore nelle forme previste.
I prezzi non dovranno prevedere compensi per mano d’opera o per nolo di attrezzature o di mezzi, in quanto sono oneri già remunerati col canone i manutenzione.
Tutti i prezzi dei materiali saranno assoggettati al ribasso d’asta offerto in sede di gara.
Art. 8 - CONDIZIONI DELL’APPALTO
Nell’accettare il servizio oggetto del contratto e le condizioni del presente capitolato, l’Appaltatore dichiara:
- di aver preso visione degli impianti oggetto del servizio e di essere a conoscenza del loro stato d’uso;
- di avere piena conoscenza della tipologia degli interventi da eseguire;
- di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti.
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.
Con l’accettazione del servizio l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dello stesso secondo le migliori norme e sistemi.
Art. 9 - ECCEZIONI DELL’APPALTATORE
Nel caso che l’Appaltatore ritenesse che le disposizioni impartite dalla direzione lavori fossero difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportassero oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente all’atto dell’aggiudicazione dell’appalto.
Art. 10 - CAUZIONI
La ditta partecipante all’appalto, in uno con i documenti che saranno richiesti a corredo dell’offerta, dovrà presentare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo stimato dell’appalto. La cauzione sta in garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione all’incanto e del risarcimento dei danni che possono derivare all’amministrazione dall’inadempimento.
La cauzione prestata dall’aggiudicatario è svincolata automaticamente all’atto della sottoscrizione del contratto, agli altri partecipanti viene restituita non appena avvenuta l’aggiudicazione.
Al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo netto dei lavori ed in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%; la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell’Appaltante.
Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fideiussione bancaria (a norma del DPR 29/07/1948, n. 1309 e del DPR 22/05/1956, n. 635) o mediante polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione.
La suddetta garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
L’Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l’Appaltante potrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio.
L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà dopo che l’Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Enti previdenziali ed assicurativi, nonché Ispettorato del Lavoro.
In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’Appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa, rilasciata da istituto di primaria importanza e di gradimento dell’Amministrazione, per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del servizio con massimali non inferiori a: € 516.456, 90 per danni a persone e per ciascuna persona, € 516.456,90 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, € 51.645,70 per danni ad animali.
La polizza, da prodursi dall’aggiudicatario fra i documenti a corredo del contratto, dovrà valere per l’intera durata del contratto.
L’appaltante è, comunque, responsabile ad ogni fine ed effetto di legge per ogni e qualsiasi danno possa derivare a terzi in relazione al proprio servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritti di compenso o di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione, salvo i recuperi da parte delle società assicuratrici.
Art. 11 - SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare tutto o parte l’oggetto del presente appalto.
Art. 12 - CONSEGNA DEGLI IMPIANTI
L’appaltatore prenderà in consegna gli impianti nello stato di fatto esistente, impegnandosi ad eseguire tutti gli interventi necessari ed indispensabili per eliminare inconvenienti nel funzionamento, ad effettuare tutti gli accertamenti finalizzati alla individuazione di migliorie da apportare agli impianti.
Eventuali interventi migliorativi segnalati dall’appaltatore e riconosciuti validi dall’Amministrazione dovranno essere preventivamente ed espressamente autorizzati, con determinazione del responsabile dell’Ufficio Tecnico. Essi saranno liquidati alle condizioni e con le modalità degli interventi di manutenzione straordinaria.
L’appaltatore si impegna ad assumere alle condizioni tutte del contratto di appalto l’esercizio e la manutenzione di eventuali nuovi impianti o di ampliamenti di impianti esistenti che venissero realizzati dall’Amministrazione nel corso del contratto stesso. Gli impianti potranno essere consegnati solo ad avvenuta certificazione della regolare esecuzione.
Art. 13 - TECNICO RESPONSABILE
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale che espleta le funzioni di direttore dei lavori, prenderà l’iniziativa di ogni disposizione necessaria, affinché il servizio, a cui è preposto, sia eseguito in piena conformità col presente capitolato, con le opportune specifiche tecniche e con il contratto.
La nomina del Tecnico responsabile verrà trasmessa all’Appaltatore entro i termini fissati dalla normativa vigente in materia.
Art. 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.
Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento.
L’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti.
Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto.
Art. 15 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
L’appaltatore, prima dell’inizio del servizio in oggetto deve munirsi di consistenti scorte di materiali da installare con maggior frequenza in modo da poter sollecitamente adempiere agli interventi di riparazione e di tanto dovrà consentire opportune verifiche ed accertamenti da parte dell’U.T.C.
I materiali da installare devono essere di dimensioni unificate secondo le tabelle ENEL e devono riportare il marchio I.M.Q. ed essere prodotti da ditte di primaria importanza nazionale.
Per tutte le sostituzioni di parti o componenti l’appaltatore è obbligato a fornire prodotti in tutto simili a quelli installati. Nel caso che qualche articolo non sia più reperibile sul mercato, avrà cura di procurare quello che per composizione, fattezza, colorazione, meglio risponda dal punto di vista estetico e funzionale alla collocazione; in tal caso il prodotto dovrà essere espressamente approvato dall’Appaltante.
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, norme UNI, CNR, CEI e oltre queste indicazioni specifiche, si rinvia alle norme contenute nelle “ISTRUZIONI ENEL – FEDERELETTRICA 1990” (guida per l’esecuzione degli impianti di pubblica illuminazione) – all. C - e nel decreto del Ministero dei LL.PP. 21/03/1988, nonché delle altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Resta, comunque, contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Tutte le forniture, i materiali e le categorie di lavoro sono soggetti all’approvazione della direzione lavori che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l’Appaltatore dovrà provvedere con immediatezza e a sue spese all’esecuzione di tali richieste eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo.
Art. 16 - VALUTAZIONE DEI LAVORI CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali, che l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione del servizio nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione del servizio dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione dei lavori.
Art. 17 - ONERI DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:
- l’approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione;
- la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente;
- il rispetto del piano di sicurezza redatto dal committente ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008;
- l’installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli;
- la pulizia del cantiere;
- il rispetto e l’applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dal contratto collettivo nazionale del lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi del contratto stesso in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori;
- la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d’opera necessari all’esecuzione dei lavori e all’approntamento del cantiere;
- il rispetto delle disposizioni della legislazione ambientale vigente e quanto espressamente adottato dal Comune di Scilla nel proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) strutturato secondo i dettami della norma UNI EN ISO 14001/2004 e del Regolamento EMAS (CE) N° 761/2001;
- il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- la stipula di una polizza assicurativa, per l’intera durata dell’appalto, a garanzia dei rischi di responsabilità civile per ogni danno che potesse derivare ad utenti ed a terzi dall’esecuzione del servizio, con massimali non inferiori a: € 516.456,90 per danni a persone e per ciascuna persona, € 516.456,90 per danni a cose anche se appartenenti a più persone, € 51.646,70 per danni ad animali.
La polizza dovrà essere depositata presso il Comune e menzionata nel contratto d’appalto.
L’appaltatore si obbliga ad eleggere e comunicare il proprio domicilio legale nel Comune di
, dotato di recapito telefonico e fax, presso il quale l’Amministrazione invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto interessante il rapporto contrattuale.
Art. 18 - PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la direzione lavori.
L’Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- un comportamento dignitoso e rispettoso verso le autorità ed il pubblico.
L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
All’atto della consegna dell’impianto, e comunque prima della fase di esercizio, l’appaltatore dovrà consegnare all’amministrazione una scheda aziendale nella quale dovrà essere tra l’altro precisato:
- il domicilio della ditta completa di numeri di telefono;
- la localizzazione dell’ufficio;
- il domicilio del responsabile della squadra operativa completa di recapito anagrafico e telefonico;
- i nominativi dei dipendenti che saranno utilizzati nella squadra operativa;
- elenco dei mezzi e delle attrezzature di cui dispone per l’esecuzione del servizio.
La suddetta scheda va aggiornata per variazioni dei nominativi dei dipendenti. Le variazioni vanno comunicate tempestivamente all’Amministrazione Comunale ed all’Ufficio Tecnico.
Art. 19 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO
Non sono previsti emolumenti particolari e/o aggiuntivi in favore dell’appaltatore per l’esecuzione di lavori in orari notturni e/o festivi.
Art. 20 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’esecuzione dell’appalto è soggetta, quando non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente capitolato e dal contratto, all’osservanza della normativa vigente in materia incluse le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme CEI ed i testi citati nel presente capitolato.
L’Appaltatore è l’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.
Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l’approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela dell’Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell’Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all’Appaltante in conseguenza della sospensione.
Art. 21 - COLLAUDO
Per ogni intervento eseguito in manutenzione straordinaria entro cinque giorni dall’ultimazione, si dovrà procedere ad accertarne la regolare esecuzione.
Art. 22 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE
Avvenuta l’ultimazione dei lavori l’Appaltante potrà prendere immediatamente in consegna le opere eseguite senza che ciò costituisca rinuncia al collaudo o accettazione delle opere stesse.
In caso di anticipata consegna delle opere l’Appaltante si assume la responsabilità della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere stesse restando comunque a carico dell’Appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.
Art. 23 - GARANZIE
Salvo il disposto dell’art. 1669 del C.c. e le eventuali prescrizioni del presente capitolato per lavori particolari, l’Appaltatore si impegna a garantire l’Appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l’uso e l’efficienza dell’opera e che non si siano precedentemente manifestati.
Per lo stesso periodo l’Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d’opera, viaggi e trasferte del personale).
Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite all’Appaltante.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatari o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.
Art. 24 - CONTROVERSIE
Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve, l’importo economico del servizio dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire la relazione riservata del tecnico responsabile formulando entro 90 giorni una proposta motivata di accordo xxxxxxx sulla quale l’Appaltante dovrà pronunciarsi entro i successivi 60 giorni; l’eventuale verbale di accordo bonario sarà sottoscritto dall’Appaltante e dall’Appaltatore.
Ove ciò non risultasse possibile, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l’esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile.
Art. 25 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
Costituisce parte integrante del contratto l’offerta presentata dall’appaltatore.
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dell’opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.
Le parti si impegnano comunque all’osservanza:
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l’appalto;
- delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché della norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
L’appaltatore è obbligato, altresì, all’osservanza del regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la contabilità dello Stato.
Art. 26 - SPESE
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto atto, specie quelle per diritti di rogito, registrazione, bolli, copie, nessuna esclusa.
Art. 27 - STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO
La stipula del contratto di appalto con la ditta aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l’esecutività della deliberazione di aggiudicazione.
Se l’appaltatore non si presenta alla stipula nel termine fissatogli dall’Amministrazione e non concorrano giusti motivi da essere valutati dall’Amministrazione stessa per una stipula tardiva, questa ha la facoltà di dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione ed incamerare la cauzione provvisoria.