Informazioni per il cliente e Condizioni generali d’assicurazione (CGA) BonusCard
Informazioni per il cliente e Condizioni generali d’assicurazione (CGA) BonusCard
Informazioni per il cliente conformi alla LCA
Le seguenti informazioni per la clientela forniscono, in forma comprensibile e concisa, una panoramica sull’identità della società di assicurazione e sul contenuto essenziale del contratto d’assicurazione (art. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione, LCA). Per il contenuto e l’entità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione, fanno fede esclusivamente la polizza assicurativa e le Condizioni generali d’assicurazione (CGA).
Chi à l‘assicuratore?
L’assicuratore è AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), di seguito Allianz Assistance, con sede in Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx.
Per quanto riguarda la protezione giuridica l’assicuratore è Dextra Rechtsschutz AG, con sede in Xxxxxxxxxxx 000, 0000 Xxxxxx.
Chi è il contraente dell‘assicurazione?
Contraente dell'assicurazione è la Cornèr Banca SA, Succursale BonusCard (Zurigo) (di seguito denominata BonusCard) con sede in Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx.
Quali sono i rischi assicurati e cosa comprende la protezione assicurativa?
I rischi assicurati nell'ambito del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, come pure la portata e le limitazioni della copertura assicurativa, si evincono dal contratto d'assicurazione collettivo e dalle condizioni generali d'assicurazione (CGA). Per orientarsi in merito ai diversi componenti assicurativi, si richiama l'attenzione alla panoramica delle prestazioni assicurative definite qui di seguito.
Chi sono gli assicurati?
Sulla base del contratto d'assicurazione collettivo stipulato con la BonusCard, Allianz Assistance concede ai titolari di una carta di copertura assicurativa LibertyCard o LibertyCard Plus (di seguito denominata Card) valida, non revocata e rilasciata da BonusCard una copertura assicurativa e un diritto proprio del beneficiario in diretta relazione con le prestazioni assicurative.
Nel contesto dei componenti assicurativi A) Annullamento prima del viaggio, B) Spese di ricerca e di recupero, D) Protezione giuridica viaggi,
F) Annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), G) Assistenza, H) Comfort viaggi (ritardo del viaggio) nonché I Private Medical (costi di sanità), la copertura si estende, oltre che ai titolari della Card autorizzati, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare della Card e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo famigliare (copertura famiglia).
Quali sono le esclusioni essenziali?
Il presente elenco contiene unicamente le esclusioni più usuali della copertura assicurativa. Altre esclusioni sono riportate dalle disposizioni sulle esclusioni ("Eventi e prestazioni non assicurati") di cui alle Condizioni generali d’assicurazione e alla LCA:
– In linea di principio, per tutti i componenti assicurativi non sussiste alcuna copertura assicurativa per eventi già insorti al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all’inizio della prestazione prenotata; lo stesso vale per gli eventi il cui insorgere era riconoscibile al momento della stipulazione del contratto o della prenotazione del viaggio oppure all’inizio della prestazione prenotata
– Non sussiste inoltre alcuna copertura assicurativa per eventi, quali abuso di alcool, droghe o medicinali, suicidio o tentato suicidio, partecipazione a scioperi o disordini, a competizioni o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni, partecipazione ad azioni rischiose durante le quali ci si espone consapevolmente a un pericolo o per colpa grave o premeditazione o omissione
– Non sono inoltre assicurati eventi bellici, atti terroristici, disordini di qualsiasi tipo, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche e relative conseguenze; non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto, divieto d’espatrio o chiusura dello spazio aereo
– Nell’ambito della copertura Spese d’annullamento prima della partenza non sussiste in particolare alcuna copertura assicurativa in caso di “difficile processo di guarigione”, tra l’altro per malattia o conseguenze di un infortunio, di un’operazione o di un intervento medico già presenti al momento della prenotazione del viaggio o della stipulazione dell’assicurazione, con guarigione non ancora avvenuta entro la data del viaggio; lo stesso vale per disdetta da parte dell’agenzia di viaggio, disposizioni di autorità, malattie/infortuni riconosciuti da un medico non direttamente al momento dell’insorgere o reazioni psichiche riconducibili a pericoli potenziali, quali timori di disordini, atti terroristici, catastrofi naturali o aerofobia (paura di volare)
– Nell’ambito della copertura Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio) e Assistenza non vengono erogate prestazioni, in particolare se la centrale d’emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni; lo stesso vale ad es. se l’agenzia di viaggio responsabile non eroga in parte o interamente le prestazioni contrattuali
– Nell’ambito della copertura Private Medical non sussiste fra l’altro alcuna copertura assicurativa per infortuni e malattie già presenti alla stipulazione dell'assicurazione nonché per le rispettive conseguenze, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare anche per malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell'assicurazione
– Nell’ambito della copertura Franchigia per auto a noleggio (CDW) non sussiste alcun diritto a prestazioni per sinistri dovuti a colpa grave del conducente, per sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell’autonoleggio oppure per sinistri per cui l’assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.
A quanto ammonta il premio?
Tali coperture assicurative fanno parte del pacchetto di prestazioni della LibertyCard o della LibertyCard Plus; i premi vengono applicati tramite la BonusCard.
Quali sono gli obblighi per le persone assicurate?
Il seguente elenco contiene solo gli obblighi più usuali. Altri obblighi risultano dalle Condizioni generali d’assicurazione e dalla LCA:
– Devono soddisfare completamente i loro obblighi contrattuali e i loro obblighi legali di comunicazione, informazione e comportamento (ad es. l’immediata comunicazione di un caso di danno ad Allianz Assistance)
– La persona assicurata deve fare il possibile per contribuire alla riduzione del danno e per facilitarne il chiarimento (ad esempio, tramite l'immediata cancellazione di un viaggio in caso di malattia, o il rilascio di una delega a terzi per fornire ad Allianz Assistance le rispettive documentazioni e informazioni per chiarire il caso assicurativo, ecc.)
Se l'assicurato o la persona avente diritto non rispetta i propri obblighi Allianz Assistance ha la facoltà di rifiutare o ridurre le sue prestazioni.
Quando inizia e quando termina l’assicurazione?
La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della LibertyCard o della LibertyCard Plus: Per i componenti dell’assicurazione viaggi la copertura assicurativa vale indipendentemente dal momento in cui è stato prenotato il viaggio o dal fatto che il titolare di carta si trovi già in viaggio. La copertura assicurativa cessa con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di XxxxxXxxx o del titolare di carta) oppure con la disdetta del contratto di assicurazione collettiva alla base della presente assicurazione intercorrente fra BonusCard e Allianz Assistance.
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx), Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxxxx, Pagina 1 di 17 tel. x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00, xxxx.xx@xxxxxxx.xxx, xxx.xxxxxxx-xxxxxx.xx Edizione 09.2020
Come tratta i dati Allianz Assistance?
L’elaborazione dei dati personali rappresenta una base fondamentale dell'attività assicurativa. Nell’elaborazione di dati personali, Allianz Assistance opera nel rispetto della Legge federale sulla tutela dei dati (LPD). Ove necessario, Allianz Assistance richiede alla persona assicurata il necessario assenso all’elaborazione dei dati con il modulo per la segnalazione dei sinistri .
I dati personali elaborati da Allianz Assistance includono dati rilevanti per la stipulazione del contratto, la gestione del contratto e dei sinistri. In primo luogo vengono elaborati i dati del contraente dell’assicurazione ovvero delle persone assicurate contenute nella domanda di assicurazione e nella denuncia di sinistro. Nell’interesse di tutti i contraenti dell'assicurazione, in determinate circostanze viene effettuato anche uno scambio dati con gli assicuratori precedenti e i riassicuratori all’estero e in patria. Allianz Assistance elabora inoltre i dati personali anche in relazione alle ottimizzazioni dei prodotti nonché per scopi di marketing propri.
Per poter offrire una copertura assicurativa completa a condizioni convenienti, le prestazioni di Allianz Assistance vengono erogate in parte da società giuridicamente indipendenti all’estero e in patria. Al riguardo si può trattare di società del Gruppo Allianz o di partner di cooperazione. Nell’ambito dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, Allianz Assistance ricorre alla trasmissione di dati a livello sia interno che esterno al Gruppo.
Allianz Assistance conserva i dati in forma elettronica o fisica ai sensi delle disposizioni di legge.
Le persone, i cui dati personali vengono elaborati da Allianz Assistance, hanno diritto ai sensi della LPD a richiedere informazioni in merito a quali loro dati vengono eventualmente elaborati da Allianz Assistance; hanno inoltre diritto a richiedere la correzione di dati errati.
Panoramica delle prestazioni assicurative
Assicurazione Prestazione assicurativa Somma assicurata (maximale)
LibertyCard
A Spese d’annullamento prima della partenza
Assunzione delle spese in caso d’annullamento prima della partenza
per evento CHF 10‘000.-
B Spese di ricerca e recupero C Bagagli
D Protezione giuridica viaggi
E Assicurazione velo casco
Assunzione delle spese di ricerca e recupero
Assunzione delle spese in caso di perdita, danneggiamento o distruzione risp. consegna ritardata
Per determinate prestazioni il massimale è limitato.
Protezione giuridica e assunzione delle spese per controversie in relazione con il viaggio
Compensazione per costi di riparazione o di sostituitone della bicicletta assicurata, in seguito ad infortunio
per evento
per evento franchigia
per sinistro e anno Europa
Mondo
per evento franchigia
CHF 50‘000.-
CHF 2‘000.-
CHF 200.-
CHF 250'000.-
CHF 50‘000.-
CHF 2‘000.-
10 % delle spese d’acquisto, al minimo CHF 200.-
Prestazioni di servizi senza assunzione delle spese
L Servizio blocco carte clienti Servizio di blocco carte di pagamento personali e carte SIM in caso di furto, rapina o smarrimento
LibertyCard Plus
A Spese d’annullamento prima della partenza
Assunzione delle spese in caso d’annullamento prima della partenza
per evento CHF 20'000.-
B Spese di ricerca e recupero Assunzione delle spese di ricerca e recupero per evento CHF 50'000.-
C Bagagli Assunzione delle spese in caso di perdita, danneggiamento o per evento CHF 5'000.-
distruzione resp. consegna ritardata
Per determinate prestazioni il massimale è limitato.
franchigia CHF 200.-
D Protezione giuridica viaggi Protezione giuridica e assunzione delle spese per controverei in relazione con il viaggio
per sinistro e anno in Europa
Mondo
CHF 250'000.-
CHF 50'000.-
E Assicurazione velo casco Compensazione per costi di riparazione o di sostituitone della Bicicletta assicurata, in seguito ad infortunio
per evento CHF 3’000
F Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)
Organizzazione e assunzione delle spese Interruzione del viaggio, sospensione del viaggio. Per determinate prestazioni il massimale è limitato
per evento CHF 20‘000.-
G Assistance Organizzazione e assunzione delle spese
Rimpatrio con assistenza medica al luogo di residenza, rientro fuori programma.
Per determinate prestazioni il massimale è limitato.
per evento illimitato
H Xxxxxxx viaggi (ritardo del viaggio) Spese per albergo, cambio di prenotazione e telefono in caso di perdita/
annullamento del volo / treno> 3h
per evento CHF 1'000.-
I Private Medical Assunzione dei costi sanitari sostenuti in Svizzera a seguito di un infortunio o di una malattia
per evento CHF 200‘000.-
J Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli “Mobility”)
Franchigia applicata in caso di danno al veicolo noleggiato durante il noleggio
per evento CHF 2‘000.-
K Assicurazione velo volo Compensazione per costi rapina e furto della bicicletta per evento franchigia
Prestazioni di servizi senza assunzione delle spese
L Servizio blocco carte clienti Servizio di blocco carte di pagamento personali e carte SIM in caso di furto, rapina o smarrimento
M Servizio di concierge Diversi servizi di concierge come la preparazione di informazioni sul traffico, prenotazione di ristoranti, renotazione di un veicolo noleggio, o ordinazione di fiori
CHF 3‘000.-
10 % delle spese
d’acquisto, al minimo CHF 200.-
Qualora, per esigenze di maggiore leggibilità, sia utilizzata solo la forma di designazione maschile, s'intendono incluse in tale forma le corrispondenti designazioni femminili. Si prega di conservare le presenti CGA in un luogo sicuro, insieme alle altre documentazioni assicurative.
AWP X&X X.X., Xxxxx-Xxxx (Xxxxxx), xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxx 0, XX-0000 Xxxxxxxxxxx
Tel. x00 00 000 00 00, Fax. x00 00 000 00 00
Condizioni Generali d‘Assicurazione (CGA) LibertyCard & LibertyCard Plus
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi) , succursale di Wallisellen (Svizzera), qui di seguito denominata Allianz Assistance, garantisce le prestazioni concordate con Cornèr Banca SA, Succursale BonusCard (Zurigo) (di seguito Bonuscard) ai sensi del contratto d'assicurazione collettivo e descritte nel presente documento assicurativo. Le prestazioni sono definite nelle Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA) nonché in via aggiuntiva nelle disposizioni della Legge svizzera sui contratti di assicurazione.
I Destinazioni comuni per tutti i componenti assicurativi
Disposizioni generali per tutti i componenti assicurativi e le prestazioni assicurative sono valide se non altrimenti ed espressamente previsto in proposito nelle Disposizioni Particolari per le singole componenti dell'assicurazione o per le prestazioni di servizi.
1 Persone assicurate
1.1 La copertura assicurativa si estende al titolare (di seguito denominato persona assicurata o assicurato) di una LibertyCard o di una LibertyCard Plus (di seguito denominata Card) valida e non revocata, rilasciata da BonusCard, il quale è associato al contratto di assicurazione collettivo.
1.2 I titolari di una LibertyCard beneficiano di una copertura assicurativa, oppure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito dei servizi e delle componenti assicurative seguenti:
– A Spese d’annullamento prima della partenza
– B Spese di ricerca e recupero
– C Bagagli
– D Protezione giuridica
– E Assicurazione velo casco
– L Servizio di blocco carte clienti
1.3 I titolari di una LibertyCard Plus beneficiano di una copertura assicurativa, oppure hanno diritto alle prestazioni nell'ambito dei servizi e delle componenti assicurative seguenti:
– A Spese d’annullamento prima della partenza
– B Spese di ricerca e recupero
– C Bagagli
– D Protezione giuridica viaggi
– E Assicurazione velo casco
– F Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)
– G Assistance
– X Xxxxxxx viaggi (ritardo del viaggio)
– I Private Medical
– J Franchigia per auto a noleggio CDW (incl. veicoli “Mobility”)
– K Assicurazione velo volo
– L Servizio di blocco carte clienti
– M Servizio di concierge.
1.4 Nel contesto delle componenti assicurative A Spese d’annullamento prima della partenza, B Spese di ricerca e di recupero, D Protezione giuridica viaggi, F Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio), G Assistenza, H Comfort viaggi (ritardo del viaggio) nonché I Private Medical (costi di sanità) la copertura si estende, oltre che ai titolari della Card autorizzati, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare della Card e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo famigliare (copertura famiglia).
1.5 Nel contesto della componente assicurativa C Assicurazione bagagli la copertura si estende, oltre che al titolare di una LibertyCard Plus, anche a tutte le persone che vivono nello stesso nucleo famigliare del titolare della Card e a tutti i figli minorenni, anche qualora non vivano nello stesso nucleo famigliare (copertura famiglia), a condizione che il titolare della Card partecipi al viaggio in questione.
2 Validità geografica
La copertura assicurativa vale a livello mondiale, nella misura in cui non siano previsti altri ambiti di validità nelle Disposizioni Particolari alle singole componenti assicurative o prestazioni di servizi.
3 Inizio, durata e portata della protezione assicurativa
3.1 La copertura assicurativa vale dal momento del rilascio della Card e termina alla scadenza della Card o, rispettivamente, con lo scioglimento del contratto di carta di credito (disdetta da parte di BonusCard o del titolare della Card) oppure con la rescissione del contratto di assicurazione collettivo, sottostante alla presente assicurazione, tra BonusCard e Allianz Assistance. Se la Card è stata rilasciata prima del 1.1.2015 la copertura assicurativa parte non prima di tale data.
3.2 La copertura assicurativa si applica solo ai viaggi personali o effettuati a solo scopo privato che rientrano nell'ambito delle questioni assicurative di cui alla presente, non si applica ai viaggi commerciali né professionali.
3.3 Affinché la persona assicurata abbia diritto a una prestazione assicurativa al momento del verificarsi dell'evento assicurato, in aggiunta agli eventuali ulteriori obblighi ai sensi del paragrafo I 4 e in conformità alle "Disposizioni particolari delle singole componenti assicurative" (si confronti il paragrafo II), deve essere in grado di fornire le seguenti prove cumulative al momento del verificarsi dell'evento:
– Attestazione di un contratto di carta di credito valido per la LibertyCard o la LibertyCard Plus (numero della carta di credito)
– Su richiesta, prova del carattere personale del viaggio oppure dell'utilizzo dello stesso nell'ambito delle questioni assicurative contemplate nella presente copertura assicurativa.
3.4 Le attuali CGA sono rese disponibili al titolare della carta per via elettronica. Firmando o utilizzando la Card il titolare della stessa conferma la validità di queste CGA e dichiara di essere a conoscenza del loro contenuto.
4 Obblighi in caso di sinistro
4.1 La persona assicurata è tenuta a fare tutto il possibile per contribuire a limitare il danno e a chiarire il caso.
4.2 La persona assicurata è tenuta ad assolvere interamente i propri obblighi contrattuali o legali di denuncia, informazione o comportamento (tra cui la denuncia immediata dell'evento assicurato all'indirizzo di contatto indicato).
4.3 Se il sinistro si è verificato in seguito a malattia o infortunio, la persona assicurata deve provvedere ad esonerare i medici curanti dal loro segreto professionale nei confronti di Allianz Assistance.
4.4 Se la persona assicurata può fare valere anche nei confronti di terzi le prestazioni già riconosciute da Allianz Assistance, essa è tenuta a salvaguardare tali diritti e a cederli a Allianz Assistance.
5 Violazione degli obblighi
Qualora la persona avente diritto violasse i propri obblighi, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
6 Eventi non assicurati
6.1 Se un evento si era già verificato al momento della stipulazione del contratto, della prenotazione del viaggio, oppure se la persona assicurata al momento della stipula del contratto, della prenotazione del viaggio oppure poteva già prevederne il verificarsi, non sussiste alcun diritto alla prestazione.
6.2 Non sono assicurati quegli eventi che la persona assicurata ha provocato come segue:
– Abuso di alcool, droghe o medicinali
– Suicidio o tentato suicidio
– Partecipazione a scioperi o disordini
– Partecipazione a competizioni o allenamenti a bordo di veicoli a motore o imbarcazioni;
– Partecipazione consapevole a imprese rischiose
– Colpa grave o premeditazione od omissione
– Crimini, reati perpetrati o tentati.
6.3 Non sono assicurati gli oneri collaterali in relazione ad un evento assicurato, ad es. costi per il ripristino degli oggetti assicurati o per scopi polizieschi.
6.4 Non sono assicurati i seguenti eventi e le relative conseguenze: eventi bellici, attentati terroristici, disordini di ogni genere, epidemie, pandemie, catastrofi naturali e incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche.
6.5 Non sono assicurate le conseguenze derivanti da eventi provocati da provvedimenti delle autorità, ad es. confisca dei beni, arresto o divieto d’espatrio, chiusura dello spazio aereo.
6.6 Se lo scopo del viaggio è un trattamento medico.
6.7 Se il perito (esperto, medico ecc.) è direttamente favorito o se è parente o affine della persona assicurata.
6.8 Non sono assicurati i costi in relazione a rapimenti.
6.9 Se le sanzioni economiche, commerciali o finanziarie oppure gli embargo della Svizzera, applicabili direttamente alle parti contrattuali, sono in conflitto con la copertura assicurativa, quest’ultima decade. Ciò vale anche per le sanzioni economiche o commerciali ovvero gli embargo adottati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o dagli Stati Uniti d‘America, se questi non sono in contrasto con le disposizioni di legge svizzere.
7 Definizioni
7.1 Persone vicine Persone vicine sono:
– I parenti (coniuge, genitori, figli, suoceri, nonni, sorelle e fratelli)
– I conviventi con relativi genitori e figli
– Le persone che accudiscono familiari minorenni o bisognosi di assistenza non partecipanti al viaggio
– Amici molto stretti con cui s'intrattengono contatti frequenti.
7.2 Europa
Nell'ambito di validità Europa rientrano tutti i Paesi che fanno parte del continente europeo, nonché i Paesi del Mediterraneo e le Isole Canarie, Madeira ed i Paesi mediterranei extraeuropei. Gli Stati dell'Azerbaigian, dell'Armenia e della Georgia, nonché la catena montuosa degli Urali costituiscono la frontiera orientale a nord della Turchia.
7.3 Svizzera
Nell'ambito di validità della copertura assicurativa rientrano la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.
7.4 Danni da eventi naturali
Per danni da eventi naturali si intendono i danni verificatisi a causa di fenomeni naturali come piene, inondazioni, tempeste (vento di almeno 75 km/h), grandi-ne, slavine, pressione della neve, caduta di massi/sassi, frane. Danni verificatisi a causa di terremoti o eruzioni vulcaniche non sono considerati danni da eventi naturali.
7.5 Denaro
Si considerano denaro: contanti, carte di credito, titoli, libretti di risparmio, metalli preziosi (come riserve, lingotti o articoli commerciali), monete, medaglie, pietre preziose e perle sciolte.
7.6 Viaggio
È considerato un viaggio la permanenza della durata di oltre un giorno fuori dal domicilio abituale o la permanenza di breve durata in un luogo distante almeno 30 km dal domicilio abituale, con esclusione del tragitto per/dal lavoro. La durata complessiva di un viaggio ai sensi di queste CGA è limitata ad un massimo di 365 giorni.
7.7 Agenzia di viaggi
Per agenzia di viaggi (organizzatore del viaggio, operatore turistico, compagnie aeree, autonoleggi, alberghi, organizzatori di corsi ecc.) s'intendono tutte le im-prese che sulla base di un contratto con la persona assicurata forniscono servizi di viaggio per la stessa.
7.8 Mezzi di trasporto pubblici
Sono considerati mezzi di trasporto pubblici tutti quei mezzi di spostamento che circolano regolarmente in base a un orario e per il cui utilizzo è necessario comprare un titolo di viaggio. Taxi e auto a noleggio non rientrano nei mezzi di trasporto pubblici.
7.9 Guasto
Si considera guasto qualsiasi malfunzionamento improvviso e imprevisto del veicolo assicurato dovuto ad un difetto elettrico o meccanico, che rende impossibile la prosecuzione del viaggio o a causa del quale non è più consentito per legge proseguire il viaggio. Sono equiparati a guasto: difetto dei pneumatici, mancanza di benzina, chiave del veicolo rimasta chiusa a bordo dello stesso o batteria scarica. La perdita o il danneggiamento della chiave del veicolo, o la benzina sbagliata non sono considerati guasto e non sono assicurati.
7.10 Sinistro alle persone
Per sinistro s'intende l'effetto dannoso improvviso e non intenzionale sul corpo umano di un fattore esterno straordinario.
7.11 Sinistro al veicolo a motore
Per sinistro al veicolo a motore s'intende un danno al veicolo assicurato causato da un evento improvviso e violento agente dall'esterno, a causa del quale la prosecuzione del viaggio diventa impossibile o non è più consentita per legge. Comprende specialmente eventi causati da urto, collisione, ribaltamento, caduta, impantanamento, affondamento.
7.12 Malattia grave / conseguenze gravi di un infortunio
Le malattie o le conseguenze di un infortunio sono considerate gravi, quando ne deriva un’inabilità al lavoro illimitata o limitata nel tempo o un‘impossibilità di fatto a intraprendere o proseguire il viaggio.
8 Clausola di complementare
8.1 In caso di assicurazione cumulativa Allianz Assistance eroga le proprie prestazioni in via sussidiaria. Il diritto di regresso passa quindi ad Allianz Assistance fino a concorrenza dell’indennità da lui pagata. Le spese sono risarcite in toto e una tantum.
8.2 Se tuttavia Allianz Assistance ha fornito prestazioni per lo stesso danno, esse valgono come acconto, e la persona assicurata cede ad Allianz Assistance, in eguale misura, le proprie rivendicazioni nei confronti di terzi (assicurazione di responsabilità civile, facoltativa oppure obbligatoria.
9 Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione cadono in prescrizione 2 anni dopo il verificarsi dell'evento che giustifica l'obbligo di prestazione.
10 Gerarchia normativa
Le Disposizioni particolari sulle singole componenti dell'assicurazione hanno la precedenza sulle disposizioni generali per tutte le componenti dell'assicurazione.
11 Foro competente e diritto applicabile
11.1 Allianz Assistance può essere citata in giudizio presso il tribunale avente sede nel domicilio della società o nel domicilio svizzero della persona assicurata o avente diritto.
11.2 Ad integrazione delle presenti disposizioni, vige la Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
12 Indirizzo per contatti
AWP P&C S.A., Saint-Xxxx (Parigi), succursale di Wallisellen (Schweiz) Xxxxxxxxxxx 0, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxxxxxxx.
II Disposizioni particolari sulle singole componenti dell‘assicurazione
LibertyCard e LibertyCard Plus Carte
A Spese d’annullamento prima della partenza
1 Ambito di validità
La copertura assicurativa inizia con la prenotazione del viaggio assicurato e termina con l'inizio del viaggio assicurato. Il viaggio inizia nel momento in cui si sale sul mezzo di trasporto prenotato oppure al momento della sistemazione presso l'hotel riservato nel caso in cui non sia stato prenotato alcun mezzo di trasporto.
2 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
3 Prestazioni assicurative
3.1 Spese d‘annullamento
Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata annulla il contratto con l'agenzia di viaggio, Allianz Assistance si assume le spese d'annullamento dovute come da contratto, sino a concorrenza della somma assicurata convenuta. Se i biglietti per un evento non sono parte integrante di un pacchetto forfetario, viene de-tratta una franchigia di CHF 50.- per ogni biglietto. Le spese conteggiate alla persona assicurata per i cambi di prestazione effettuati prima dell’annullamento vengono assunte solo se il relativo cambio è riconducibile a un evento assicurato ai sensi del punto II A 4. Non viene erogato alcun indennizzo per spese, tasse o riduzioni di avere in relazione alla perdita o cancellazione di miglia aeree, vincite di premi o altri diritti d’utilizzazione (Time Sharing ecc.).
3.2 Inizio ritardato del viaggio
Se in seguito ad un evento assicurato la persona assicurata è in grado di dare inizio al viaggio soltanto in ritardo, Allianz Assistance si assume, invece delle spese d'annul-lamento (al massimo sino a concorrenza delle spese in caso d'annullamento):
– Le spese di viaggio supplementari causate dalla partenza ritardata.
– Le spese per la parte di soggiorno non goduto, in modo proporzionale rispetto all’importo del soggiorno assicurato (senza costi di trasporto). Il giorno di arrivo conta come giorno utilizzato.
3.3 Le spese sostenute per diritti fissi eccessivi o ripetuti, nonché per premi assicurativi non vengono rimborsate.
4 Eventi assicurati
4.1 Malattia, infortunio, decesso, gravidanza
– Malattia grave, incidente grave, complicazioni nella gravidanza o decesso di una delle seguenti persone, qualora l'evento in questione sia subentrato dopo il momento della prenotazione o conclusione dell'assicurazione:
– Della persona assicurata
– Di una persona accompagnatrice, che ha prenotato il medesimo viaggio e lo annulla
– Di una persona vicina all'assicurato, che non partecipa al viaggio
– Del sostituto al posto di lavoro, che rende indispensabile la presenza della persona assicurata
Se più persone assicurate hanno prenotato lo stesso viaggio, questo può essere annullato da 6 persone al massimo, se un accompagnatore assicurato annulla il viaggio a causa di uno degli eventi summenzionati.
– In caso di malattie psichiche la copertura assicurativa sussiste soltanto se:
– Uno psichiatra documenta l'inabilità al viaggio e al lavoro e
– L'inabilità al lavoro è documentata anche presentando una conferma dell'assenza rilasciata dal datore di lavoro
– In caso di malattia cronica, la copertura assicurativa sussiste soltanto se il viaggio deve essere annullato a causa di un inatteso e acuto peggioramento documentato da certificato medico. La premessa è che, al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione, lo stato di salute fosse dimostrabilmente stabile e la persona in grado di viaggiare
– In caso di gravidanza, la protezione assicurativa sussiste soltanto se questa è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la data di conclusione dell'assicurazione e se la data del viaggio di ritorno è oltre la 24esima settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio o la conclusione dell'assicurazione e per il luogo del viaggio è prescritta una vaccinazione che rappresenta un rischio per il nascituro.
4.2 Pregiudizio dei propri beni a domicilio
Se a domicilio i beni della persona assicurata vengono seriamente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio o fenomeni naturali e la sua presenza a domicilio risulta pertanto indispensabile.
4.3 Ritardo e soppressione del mezzo di trasporto durante il viaggio d'andata
Quando l'inizio del viaggio prenotato è reso impossibile a causa del ritardo o della soppressione del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per raggiungere il luogo di partenza previsto nel programma di viaggio.
4.4 Avaria del veicolo durante il viaggio d'andata
Se durante il viaggio diretto di andata al luogo di partenza previsto nel programma di viaggio il veicolo privato utilizzato o il taxi non possono circolare a causa di un incidente o di un guasto. Guasti dovuti alla chiave o alla benzina non sono assicurati.
4.5 Scioperi
Se lo svolgimento del viaggio è impedito da scioperi (esclusi gli scioperi dell’agenzia di viaggio o da chi eroga per essa la prestazione).
4.6 Pericoli presso il luogo di destinazione
Se eventi bellici, attentati terroristici o disordini di qualsiasi tipo minacciano la vita della persona assicurata presso il luogo di destinazione e se fonti svizzere ufficiali (Dipartimento federale degli affari esteri) sconsigliano di effettuare il viaggio in seguito a catastrofi naturali presso il luogo di destinazione che rappresentano una minaccia per la vita della persona assicurata.
4.7 Disoccupazione / entrata in servizio inaspettata
Se la persona assicurata nei 30 giorni precedenti la partenza entra inaspettatamente in servizio o se l’entrata in servizio imprevista avviene durante il periodo di viaggio ovvero se, senza alcuna colpa a lei imputabile, la persona assicurata viene licenziata prima dell’inizio del viaggio..
4.8 Citazione dell'Autorità
Se la persona assicurata riceve all'improvviso da un tribunale una citazione a presentarsi come testimone o come giurato. La data dell'udienza deve cadere nel periodo del viaggio.
4.9 Furto del passaporto o della carta d'identità
Se alla persona assicurata viene rubato il passaporto o la carta d'identità immediatamente prima della partenza e quindi non è più possibile iniziare il viaggio.
Nota: in diversi aeroporti si trovano uffici per il passaporto provvisorio.
5 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)
5.1 Difficile processo di guarigione
Quando una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sono già presenti al momento di prenotare il viaggio o di concludere l'assicurazione e la guarigione non è avvenuta entro la data del viaggio. Quando le conseguenze di un'operazione/intervento medico già programmata/o alla prenotazione del viaggio, ma eseguita/o soltanto successivamente, non risultano risolte al momento di prenotare il viaggio o per la data del viaggio.
5.2 Evento assicurato non accertato e dimostrato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica.
Quando un evento elencato al punto II A 4.1 non viene constatato da un medico immediatamente al momento in cui si verifica e comprovato mediante un certificato medico con diagnosi.
5.3 Disdetta da parte dell'agenzia di viaggio
Quando l’agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali
circostanze concrete che prevedono la disdetta del viaggio si verificano tra l’altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
5.4 Disposizioni dell'Autorità
In presenza di disposizioni dell'Autorità che non consentano la regolare esecuzione del viaggio prenotato.
5.5 Non sono assicurate le spese d’annullamento se l’annullamento è riconducibile, secondo le circostanze, a una reazione fisica a un pericolo per la salute, un atto terroristico, incidente aereo o una catastrofe naturale o è avvenuto sulla base di timori di disordini interni, eventi bellici, atti terroristici o a seguito di aerofobia (paura di volare.
6 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato, la persona assicurata o avente diritto è tenuta ad annullare tempestivamente il viaggio prenotato presso l'agenzia di viaggio o il locatore e quindi a notificare il sinistro ad Allianz Assistance per iscritto (cfr. punto I 12). Devono essere presentati i seguenti documenti:
– Modulo per la segnalazione die sinistri Allianz Assistance
– Fattura delle spese d‘annullamento
– Conferma di prenotazione
– Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del danno (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi, certificato del datore di lavoro, rapporto della polizia ecc.).
B Spese di ricerca e di recupero
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
2 Evento e prestazione assicurati
2.1 Quando la persona assicurata, durante il viaggio all’estero è considerata dispersa o deve essere recuperata in seguito a una situazione d’emergenza fisica, Allianz Assistance si assume le necessarie spese di ricerca e di recupero.
2.2 La centrale d’emergenza Allianz Assistance può essere contattata 24 ore su 24 per ottenere assistenza:
Tel. x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
3 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
In caso di sinistro è necessario presentare successivamente ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti:
– Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi)
– Fattura dell’impresa di recupero in originale
C Bagagli
1 Oggetti assicurati
È assicurato il bagaglio della persona assicurata inclusi i souvenir acquistati durante il viaggio, vale a dire tutti gli oggetti di uso personale portati con sé per il viaggio o consegnati ad un'impresa di trasporti e appartenenti alla persona assicurata.
2 Ambito di validità
L'assicurazione ha validità in tutto il mondo. Rimane escluso il luogo abituale di domicilio della persona assicurata.
3 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
4 Eventi e prestazioni assicurati
4.1 In caso di:
– Danneggiamento e distruzione
– Smarrimento e danneggiamento durante il trasporto da parte di un’impresa di trasporti pubblici o
– Consegna ritardata da parte di un’impresa di trasporti pubblici
– Per ogni sinistro, tenendo conto della somma assicurata concordata, si forniscono le seguenti prestazioni:
– In caso di danno o perdita totale si indennizza il valore corrente dell'oggetto assicurato
– In caso di danno parziale il costo della riparazione degli oggetti danneggiati è limitato al valore corrente
– È considerato valore corrente il valore d'acquisto originario meno una riduzione del valore del 10 % durante il primo anno a partire dalla data d'acquisto e del 20 % per ogni anno susseguente, per un totale massimo del 50 %
– Per pellicole, supporti dati, immagini e audio, viene risarcito il valore del materiale
– In caso di consegna ritardata da parte di un'impresa di trasporti pubblici, il risarcimento per gli acquisti e le spese di noleggio assolutamente necessari ammonta ad un massimo del 10 % della somma assicurata convenuta
– Per i documenti personali, le licenze di circolazione e le chiavi, i costi sono limitati alla rispettiva sostituzione
– Il risarcimento di graffi ed abrasioni a biciclette ammonta ad un massimo di CHF 200.–
– Per i souvenir vengono rimborsati al massimo CHF 300.–.
4.2 Strumenti musicali, attrezzi sportivi, biciclette, carrozzine, canotti e gommoni sono assicurati soltanto durante il trasporto a cura di un'impresa di trasporti pubblici.
4.3 Per oggetti di valore come pellicce, gioielli, orologi con o in metalli preziosi oppure di orologi dal valore superiore alla media, nonché per equipaggiamenti fotografici, cinematografici e di registrazione dei suoni, completi di accessori, si indennizza un massimo del 50 % della cifra assicurativa convenuta.
4.4 La persona assicurata deve sostenere una franchigia di CHF 200.– per ogni sinistro dovuto a furto.
5 Oggetti non assicurati
– Veicoli a motore, imbarcazioni, tavole da surf, velivoli e i rispettivi accessori
– Valori coperti da un'assicurazione speciale
– Titoli, certificati, documenti commerciali, biglietti e buoni di viaggio, denaro contante, carte di credito e carte clienti e Hardware per computer (desktop, laptop, beamer, accessori, palmari ecc.), telefoni cellulari, apparecchi di navigazione e software di ogni tipo
– Oggetti di valore lasciati su un veicolo (chiuso o aperto)
– Xxxxxxx lasciati su un veicolo o che durante la notte (dalle 22.00 alle 6.00) rimangono all'interno di un veicolo o su un veicolo in cui il contraente dell'assicurazione non pernotta
– Metalli preziosi, pietre preziose e perle non incastonate, francobolli, merci, campionari, oggetti di valore artistico o da collezione e attrezzi professionali
– Attrezzature cinematografiche, fotografiche, video, gioielli e pellicce, purché, durante il trasporto su mezzi pubblici, rientrino nell'ambito di responsabilità dell'impresa di trasporti pubblici
– Occhiali, apparecchi acustici o accessori per apparecchi acustici
– Xxxxx, perdita e distruzione di denaro.
6 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)
Non sono assicurati i danni imputabili a:
– Inosservanza del normale obbligo di cura da parte della persona assicurata
– Smarrimento, perdita e dimenticanza
– Effetti lasciati o appoggiati senza sorveglianza, anche per breve tempo, in un luogo accessibile a chiunque al di fuori del raggio d'intervento diretto personale della persona assicurata
– Modalità di conservazione degli oggetti di valore non adeguata al loro valore (cfr. Obblighi di comportamento durante il viaggio)
– Fuoriuscita di perle e pietre preziose dall'incastonatura
– Influenze atmosferiche e della temperatura e logoramento dovuto all'uso
– Disordini, saccheggi, disposizioni delle autorità e scioperi, o danni causati direttamente o indirettamente da essi.
7 Obblighi di comportamento durante il viaggio
Oggetti di valore quali pellicce, gioielli e orologi con o in metallo prezioso, pietre preziose o perle, laptop, apparecchiature fotografiche, cinematografiche e video ed attrezzature audio, inclusi gli accessori, devono, se non vengono portati o utilizzati, essere custoditi in un luogo chiuso non accessibile a chiunque, dotato di chiusura separata (valigia, armadio, cassaforte). La modalità di custodia deve in ogni caso essere appropriata al valore degli oggetti.
8 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
8.1 La persona assicurata deve far confermare immediatamente e dettagliatamente le cause, le circostanze e l'entità dell'evento:
– In caso di xxxxx, dall'impresa di trasporti, da terzi responsabili o dal responsabile del viaggio e/o dalla direzione dell'albergo
– In caso di perdita o di ritardata consegna da parte dell'azienda di trasporti pubblici responsabile.
8.2 Qualora la perdita o il danno, occorsa /o durante il trasporto mediante un'impresa di trasporti pubblici, sia constatata/o solo dopo la consegna, il sinistro dovrà essere denunciato per iscritto, entro due giorni lavorativi, all'impresa di trasporti responsabile e confermato da quest'ultima.
8.3 L'entità del danno va attestata mediante ricevute originali. In mancanza, Allianz Assistance potrà ridurre o rifiutare le proprie prestazioni.
8.4 L'evento assicurato deve essere immediatamente comunicato per iscritto ad Allianz Assistance. Il diritto di credito deve essere motivato e dimostrato.
8.5 Gli oggetti danneggiati devono essere tenuti a disposizione di Allianz Assistance fino alla definizione del sinistro e, su richiesta, devono esserle inviati a proprie spese per essere periziati.
8.6 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance per iscritto al verificarsi dell’evento o sinistro assicurato. Devono essere presentati i seguenti documenti:
– Modulo per la segnalazione die sinistri Allianz Assistance
– Conferma di prenotazione originale (biglietto aereo/ferroviario)
– Conferma di sinistro da parte dell’impresa di trasporti (ad es. PIR)
– Conferma da parte dell’impresa di trasporti in merito allo smarrimento definitivo del bagaglio e lettera di risarcimento
– Ricevuta d’acquisto originale, in sua assenza il certificato di garanzia; in caso di danneggiamento, la fattura di riparazione o il preventivo spese.
D Protezione giuridica
1 Persone assicurate
La protezione assicurativa si estende a tutti i titolari di una LibertyCard valida o di una LibertyCard Plus. Sono ugualmente assicurate le persone che vivono in modo permanente nello stesso nucleo famigliare.
2 Caratteristiche assicurate
Le persone assicurate sono coperte in relazione a un viaggio personale (almeno 1 pernottamento, durata massima del viaggio 90 giorni).
3 Domande giuridiche / controversie / procedimenti assicurate
3.1 Diritto penale e amministrativo: Assistenza legale in caso di procedimento penale o amministrativo per negligenza colposa. In presenza di accusa di delitti intenzionali: rimborso retroattivo delle spese in caso di sentenza di stato di necessità, legittima difesa, abbandono del procedimento e assoluzione.
3.2 Risarcimento del danno e rivalsa: rivendicazioni che esulano dagli obblighi contrattuali come denuncia di xxxxx, denuncia penale e aiuto alle vittime in quest'ambito.
3.3 Controversie con assicurazioni private o pubbliche che coprono la persona assicurata.
3.4 Controversie contrattuali derivanti dai seguenti contratti stipulati per il viaggio o durante il viaggio:
– Noleggio o prestito di un veicolo fino a 3,5 t omologato per la circolazione stradale
– Riparazione o trasporto di un siffatto veicolo
– Contratto per viaggio e albergo
– Locazione temporanea di una casa di vacanza
– Trasporto di persone o bagagli.
4 Prestazioni assicurative
4.1 Prestazioni giuridici dalle giuristi e avvocati della Dextra Rechtsschutz-AG.
4.2 Prestazioni in denaro fino alle coperture indicate nella panoramica delle prestazioni per:
– Onorari degli avvocati secondo le tariffe locali ed esclusione degli onorari conseguenti
– Costi necessari di perizie e analisi
– Spese giudiziarie, di arbitrato e di mediazione
– Spese di viaggio necessarie in caso di citazioni di comparizione al di fuori del cantone di domicilio
– Perdita di guadagno dimostrata in caso di citazione di comparizione
– Indennizzo delle parti
– Cauzioni penali (solo a titolo di anticipo al fine di evitare la carcerazione preventiva).
Da queste sono dedotte le spese di intervento attribuite all'assicurato per via giudiziaria o per conciliazione.
4.3 Per conflitti e procedure con giurisdizione o legge applicabile al di fuori dell'Europa (copertura mondiale) la somma di copertura è limitata a un importo equivalente a CHF 50‘000.-
4.4 Per più casi giuridici inerenti il medesimo evento e per tutti i sinistri relativi a una stessa polizza in un anno assicurativo la somma di copertura massima è disponibile una sola volta.
4.5 Liquidazione dei danni: Dextra Rechtsschutz-AG può liberarsi dall'obbligo di prestare i propri servizi tramite la compensazione del profitto materiale.
5 Prestazioni e casi non assicurati (Sono fatte salve le consulenze giuridiche, i chiarimenti e il supporto legale)
5.1 Casi di conducente / pilota / utilizzatore non autorizzato di un veicolo, di un velivolo o di un'imbarcazione.
5.2 Esazione dei crediti che sono stati assegnati agli assicurati.
5.3 Controversie in seguito a eventi bellici o terroristici, scioperi, fissione o scissione nucleare.
5.4 Controversie tra persone assicurate tramite la stessa polizza. In questi casi solo il titolare della Card è assicurato.
5.5 Controversie tra - e i propri dipendenti o i loro rappresentanti.
6 Ambito di validità temporale e geografica – durata del contratto, adattamento del contratto und decadimento premio
6.1 L'assicurazione vale in tutto il mondo, con le seguenti limitazioni:
– Le procedure dinanzi a tribunali e autorità giudiziarie sono assicurate soltanto nei paesi in cui, al momento della segnalazione dei sinistri, l'indice per l'indipendenza di tipo giuridico, aggiornato in base alla trasparenza internazionale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxx raggiunge un minimo di 3.0 su 7
– Le procedure dinanzi ai tribunali arbitrali al di fuori della Svizzera o dinanzi a tribunali arbitrali internazionali non sono assicurate
– La mediazione è assicurata esclusivamente in Svizzera.
6.2 La Dextra Rechtsschutz-AG non concede alcuna protezione giuridica qualora la necessità di un'assistenza legale sia nata prima dell'utilizzo della Card o fosse già prevedibile in quel momento.
7 Gestione di un sinistro – libera scelta di un avvocato – divergenza d’opinione
7.1 La comunicazione della necessità di assistenza legale viene effettuata prima possibile online, via e-mail, posta o telefono a Dextra Rechtsschutz- AG. Tutti i documenti che riguardano il caso giuridico devono essere inoltrati da Dextra Rechtsschutz-AG, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx Contatto:
Tel. x00 00 000 00 00, xxxx@xxxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx.
7.2 Se non sussiste il rischio d'incorrere in un ritardo, la persona assicurata non può decidere autonomamente di delegare alcun rappresentante legale, avviare alcuna procedura, concludere alcun accomodamento e ricorrere ad alcun rimedio giuridico, in caso contrario dovrà assumersi i costi aggiuntivi conseguenti.
7.3 Dextra Rechtsschutz-AG assiste la persona assicurata e si accorda con quest'ultima per avviare le misure adeguate. Nella misura in cui ciò non comporti costi aggiuntivi la persona assicurata può proporre in qualsiasi momento a Dextra Rechtsschutz-AG la propria rappresentanza. Il rappresentante legale deve essere legato al segreto professionale.
7.4 Per ogni procedura giudiziaria o amministrativa o in caso di conflitto d'interessi la persona assicurata ha diritto a scegliere liberamente il proprio rappresentante legale. Se Xxxxxx Rechtsschutz-AG rifiuta il rappresentante scelto la persona assicurata può suggerire altri tre nomi per la rappresentanza, uno dei quali deve essere accettato da Dextra Rechtsschutz-AG. L'assicurato può anche scegliere un rappresentante consigliato da Dextra Rechtsschutz-AG.
7.5 Se Dextra Rechtsschutz-AG supporta e assiste l'assicurato in modo incondizionato, ciò non va inteso come attestazione di copertura.
7.6 Dextra Rechtsschutz-AG non si assume alcuna responsabilità per consulenze per le quali non sussiste alcun obbligo giuridico, nella misura consentita dalla legge.
7.7 In caso di divergenze d'opinioni tra la persona assicurata e Dextra Rechtsschutz-AG in merito alle misure da adottare, in particolare quando Xxxxxx Rechtsschutz-AG reputa vano l'intervento, la persona assicurata può richiedere, entro il termine di 14 giorni dalla ricezione di una motivazione scritta da parte di Dextra Rechtsschutz-AG, una valutazione della questione tramite un arbitro giudiziario, designato di comune accordo e che non possa trovarsi in rapporto di fiducia con una delle parti.
E Assicurazione velo volo
1 Somma assicurata e ambito di validità
1.1 Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
1.2 In caso di danno viene detratta una franchigia ammontante al 10% del danno, minimo però CHF 200.-.
1.3 L'assicurazione è valida in tutti i paesi europei fino agli Urali nonché nei paesi del Mediterraneo e sulle isole del Mediterraneo.
2 Bicicletta assicurata, evento assicurato e prestazioni assicurative
2.1 Assicurato è la bicicletta proprietà e utilizzato della persona assicurata
2.2 In caso di infortunio o di una caduta durante l'uso della bicicletta assicurata conformemente alla cifra E 2.1, Allianz Assistance si assume i costi di riparazione o di sostituzione della bicicletta fino al valore corrente della bicicletta. È considerato valore corrente il valore al momento dell'acquisto meno un'ammortizzazione annua del 10%.
2.3 Nell'ambito delle spese di riparazione di cui alla cifra II E 2.1, Allianz Assistance si assume i costi degli interventi di riparazione fino a un massimo di CHF 200.-
.
2.4 È esclusa un'indennità finanziaria in sostituzione dei costi di riparazione o di sostituzione.
3 Eventi e prestazioni non assicurate (ad integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)
Non sono assicurati gli eventi causati nel modo seguente:
– In seguito allo stato della bicicletta non idoneo alla circolazione.
– In seguito all'uso non autorizzato della bicicletta rispettivamente se il ciclista non è lo stipulante.
– Vandalismo o appropriazione indebita (concerne solo il danno alla bicicletta assicurata).
– Danni agli accessori della bicicletta assicurata e danni alla bicicletta assicurata, causato dagli accessori.
– Danni da graffi e abrasioni rispettivamente danni "cosmetici", che non influiscono sull'idoneità alla circolazione della bicicletta.
4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata è tenuta a documentare con fotografie i danni ve-rificatisi e a comunicare tempestivamente per iscritto il sinistro all'Allianz Assistance. Le documentazioni fotografiche dei danni subiti devono essere trasmesse all'A-GA. Inoltre devono essere inviati i seguenti documenti a Allianz Assistance:
– Numero di telaio della bicicletta
– Quietanza / conferma d'acquisto della bicicletta
– Modulo per la denuncia dei danni (online)
– Ricevute / fatture delle spese assicurate, in originale.
Solo LibertyCard Plus Carte
F Spese d’annullamento durante il viaggio (interruzione del viaggio)
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
2 Eventi e prestazioni assicurate
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all’assunzione delle relative spese. La centrale d’emergenza Allianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d’emergenza vengono registrate):
Tel. x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
2.1 Rientro in seguito all'interruzione del viaggio da parte di un accompagnatore o di un familiare
Se un accompagnatore vicino all'assicurato o un suo familiare viene rimpatriato al proprio domicilio o deve interrompere il viaggio in seguito ad un altro motivo assicurato e la persona assicurata dovesse proseguire il viaggio da sola, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della per-sona assicurata e/o del familiare assicurato (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
2.2 Viaggio di ritorno anticipato in seguito a malattia, incidente o decesso di una persona vicina all'assicurato che non partecipa al viaggio o del sostituto sul posto di lavoro
Quando una persona vicina che non partecipa al viaggio o il sostituto sul posto di lavoro si ammala gravemente, subisce ferite gravi o muore, la Allianz Assistance –organizza e paga le spese supplementari del viaggio di ritorno fuori programma (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) della per-sona assicurata fino alla sua residenza permanente.
2.3 Viaggio di ritorno anticipato in seguito ad altri motivi importanti
Se i beni presso il domicilio della persona assicurata vengono gravemente pregiudicati in seguito a furto o danni causati da incendio, acqua o fenomeni naturali, Allianz Assistance organizza il rientro fuori programma della persona assicurata al proprio domicilio e paga i costi supplementari per lo stesso (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica.
2.4 Viaggio di ritorno temporaneo
Allianz Assistance organizza e paga, per i medesimi motivi espressi ai punti ll F 2.2 e ll F 2.3, anche un rientro temporaneo a domicilio (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica) per una persona assicurata (andata e ritorno). Le spese sostenute per la parte di viaggio non utilizzata non vengono rimborsate.
2.5 Viaggio di ritorno in seguito a disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi
Se disordini, attacchi terroristici, catastrofi naturali o scioperi presso il luogo di destinazione del viaggio impediscono in modo provabile il proseguimento del viaggio o mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, Allianz Assistance organizza e paga i costi supplementari per il rientro fuori programma della persona assicurata (biglietto ferroviario di 1ª classe, biglietto aereo in classe economica).
2.6 Viaggio di ritorno per mancanza del mezzo di trasporto
Qualora il mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato per il viaggio venisse a mancare in seguito a guasto o incidente e, di conseguenza, la prosecuzione del viaggio non fosse garantita secondo i programmi, Allianz Assistance organizza e paga il viaggio di ritorno extra o il proseguimento ritardato del viaggio della persona assicurata. Ritardi o deviazioni effettuate dal mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati come mancanza dello stesso. Non sussiste alcuna pretesa in caso di guasto o incidente di veicoli privati guidati dall'assicurato per l'attuazione del viaggio o da lui utilizzati come passeggero.
2.7 Rimborso delle spese di viaggio
2.7.1 Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l’alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se Allianz Assistance si assume le spese per l’alloggio sostitutivo. La prestazione decade se, in seguito ad un'assicurazione complementare, sussiste il diritto al viaggio di ripetizione.
2.7.2 Spese impreviste in caso di xxxxxxxxx, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assicurato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tali spese extra complessivamente sino a CHF 750.– per persona; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 150.– nell’ambito di tale limite.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)
3.1 Mancato consenso da parte della centrale di emergenza Allianz Assistance
Quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio
Quando l’agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l’interruzione del viaggio si verificano tra l’altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
3.3 Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza non sono coperte da Allianz Assistance.
3.4 Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patrimoniali.
4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all’assunzione delle relative spese (cfr. punto II F 2):
Tel. x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
G Assistance
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
2 Eventi e prestazioni assicurate
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all’assunzione delle relative spese. La centrale d’emergenza Allianz Assistance è a disposizione 24 ore su 24 (le conversazioni con la centrale d’emergenza vengono registrate):
Tel. x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
Per le prestazioni sanitarie, solo i medici di Allianz Assistance decidono in merito al tipo e al momento del provvedimento da adottare.
2.1 Prestazioni assistenza
2.1.1 Trasporto all'ospedale idoneo più vicino
Se durante il viaggio la persona assicurata si ammala o si ferisce gravemente, oppure se sopravviene un peggioramento inatteso di una malattia cronica con-fermato da un certificato medico, Allianz Assistance, a fronte della relativa diagnosi medica, organizza e paga il trasporto all'ospedale più vicino e idoneo per le cure necessarie.
2.1.2 Rimpatrio con assistenza medica presso un ospedale del luogo di residenza
Se necessario dal punto di vista medico, Allianz Assistance organizza e paga, in presenza dei medesimi presupposti espressi al punto II G 2.1.1, il rimpatrio con assistenza medica in un ospedale idoneo alle cure presso il luogo di residenza della persona assicurata.
2.1.3 Rimpatrio a domicilio senza assistenza medica
Sulla base di un opportuno referto medico e in presenza dei presupposti espressi al punto II G 2.1.1, Allianz Assistance organizza e paga il rimpatrio al domicilio della persona assicurata senza assistenza da parte di personale medico.
2.1.4 Assistenza a figli minorenni partecipanti al viaggio
Se entrambi i genitori o l'unico genitore partecipante al viaggio devono essere rimpatriati al domicilio, Allianz Assistance organizza e paga anche l'assistenza dei figli minori che dovrebbero proseguire il viaggio o rientrare da soli, nonché le spese per il viaggio di andata e ritorno di una persona che li assiste (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica).
2.1.5 Rimpatrio in caso di decesso
Se una persona assicurata muore, Allianz Assistance si assume i costi della cremazione fuori dallo Stato di residenza o le spese supplementari per l'adempimento del tratta-to internazionale sul trasporto di salme (prescrizioni minime come bara o rivestimento di zinco) come pure il ritorno della bara o dell'urna all'ultimo domicilio del-la persona assicurata. Anche lo smaltimento della bara di zinco è coperto.
2.1.6 In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità, titoli di viaggio e voucher alberghiero), senza i quali il proseguimento del viaggio o del viaggio di ritorno in Svizzera diventa temporaneamente impossibile, Allianz Assistance sostiene i costi aggiuntivi di soggiorno (hotel, spese di trasporto sul posto, spese supplementari per il viaggio di ritorno) fino a un massimo di CHF 2’000.– per evento, previa denuncia immediata all'ufficio di polizia competente.
2.2 Viaggio di visita
Se la persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero per oltre sette giorni, Allianz Assistance organizza e paga un viaggio di visita al malato per al massimo due persone vicine (biglietto ferroviario di 1a classe, biglietto aereo in classe economica, albergo di classe media) fino ad un massimo di CHF 5'000.-.
2.3 Prestazioni di servizi Allianz Assistance Anticipo delle spese ospedaliere
Se la persona assicurata viene ricoverata o sottoposta a un trattamento medico presso un ospedale al di fuori del proprio paese di residenza, se necessario, Allianz Assistance paga un anticipo fino a CHF 5'000 sui costi ospedalieri. La persona assicurata s'impegna a rimborsare a Allianz Assistance l'intero importo anticipato, incluse eventuali spese di trasferimento, entro 30 giorni dalla dimissione dall'ospedale, e comunque non oltre la data della fine del viaggio.
Al fine di ottenere un anticipo, la persona assicurata deve trasmettere il referto medico a Allianz Assistance.
2.4 Rimborso delle spese di viaggio
2.4.1 Se una persona assicurata deve interrompere anticipatamente il viaggio a causa di un evento assicurato, Allianz Assistance rimborsa le spese per la parte di viaggio non utilizzata, in proporzione al prezzo del soggiorno assicurato. Il rimborso è limitato all'importo indicato nella polizza. Se la polizza non contiene una cifra, l'indennizzo è limitato alla cifra delle spese d'annullamento assicurate. Non viene riconosciuto alcun rimborso per le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato nonché per l’alloggio non utilizzato, originariamente prenotato se Allianz Assistance si assume le spese per l’alloggio sostitutivo. La prestazione decade se, in seguito ad un'assicurazione complementare, sussiste il diritto al viaggio di ripetizione.
2.4.2 Spese impreviste in caso di xxxxxxxxx, rientro fuori programma, interruzione del viaggio o rientro ritardato
Se si verificano delle spese impreviste in relazione ad un evento assicurato (taxi, telefono ecc.), Allianz Assistance sostiene tali spese extra complessivamente sino a CHF 750.– per persona; in caso di una ulteriore limitazione del risarcimento per le spese telefoniche sino a un massimo di CHF 150.– nell’ambito di tale limite.
3 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)
3.1 Mancato consenso da parte della centrale di emergenza Allianz Assistance
Quando la centrale di emergenza Allianz Assistance non ha preventivamente dato il proprio consenso alle prestazioni.
3.2 Interruzione da parte dell'agenzia di viaggio
Quando l’agenzia di viaggio non sia in grado di fornire, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdica il viaggio o dovesse disdirlo o interromperlo in seguito a circostanze concrete e sia tenuta a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge. Tali circostanze concrete che prevedono la disdetta o l’interruzione del viaggio si verificano tra l’altro, quando il Dipartimento federale degli affari esteri sconsiglia viaggi nella zona interessata.
3.3 Le spese per le cure ambulatoriali o di degenza non sono coperte da Allianz Assistance.
3.4 Spese per vitto e alloggio, incidente sul lavoro e altri danni patrimoniali.
4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
4.1 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance al verificarsi dell’evento assicurato e ottenere il suo consenso in merito a eventuali misure di assistenza ovvero all’assunzione delle relative spese (cfr. punto II G 2):
Tel. x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
4.2 In caso di sinistro è necessario presentare successivamente ad Allianz Assistance per iscritto i seguenti documenti:
– Modulo per la segnalazione die sinistri Allianz Assistance
– Conferma di prenotazione originale
– Documenti ovvero certificati ufficiali che attestano il verificarsi del sinistro (ad es. certificato medico dettagliato con diagnosi)
– Ricevute per spese impreviste/spese extra in originale.
H Comfort di viaggio (ritardo del viaggio)
1 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
2 Evento e prestazione assicurati
Se un viaggio prenotato dalla persona assicurata viene annullato poco prima della partenza o se si verifica un ritardo della partenza di almeno 3 ore Allianz Assistance si assume le spese aggiuntive (spese d'hotel, costi per la modifica della prenotazione, spese telefoniche) sostenute dalla persona assicurata per la prosecuzione del viaggio.
3 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)
3.1 Quando la persona assicurata è responsabile del ritardo.
3.2 Annullamenti e ritardi del viaggio riconducibili a eventi meteorologici o ad altre cause naturali.
3.3 Quando il vettore trasporto non fornisce, parzialmente o interamente, le prestazioni contrattuali, disdice il viaggio o lo deve disdire o interrompere in seguito a circostanze concrete ed è tenuto a rimborsare le prestazioni non fornite e/o a sostenere le spese di rientro secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge.
4 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto è tenuta, a notificare per iscritto ad Allianz Assistance l’evento o il sinistro assicurato. Devono essere presentati i seguenti documenti:
– Conferma di prenotazione originale
– Certificato comprovante il ritardo del vettore aereo incl. indicazione della durata del ritardo / conferma d’annullamento.
– ricevute per le spese extra in originale.
I Private Medical
1 Persone assicurate
Le persone assicurate secondo il punto I 1, a condizione che non abbiano superato l'80°anno di età.
2 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
3 Ambito di validità
3.1 L'assicurazione vale per i viaggi in tutto il mondo, ad eccezione della Svizzera, del Principato del Liechtenstein e ove diverso dello Stato in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio.
3.2 Le spese sostenute all'estero per cure mediche e ospedaliere saranno rimborsate fino a 90 giorni oltre la durata concordata della polizza assicurativa, sempre che la malattia o l'infortunio siano insorti durante il periodo assicurativo.
4 Prestazioni assicurati
Allianz Assistance eroga prestazioni come assicurazioni integrative alle Assicurazioni sociali di legge della Svizzera (assicurazione malattia, assicurazione contro gli infortuni ecc.) ed eventuali assicurazioni complementari per ricoveri ospedalieri e spese di cura ambulatoriali d'emergenza non coperte integralmente dalle assicurazioni di legge.
4.1 In caso di infortunio o malattia per cui è indicato un intervento sanitario d’emergenza, Allianz Assistance sostiene le spese d'emergenza per le seguenti prestazioni mediche nel rispettivo Paese di soggiorno, purché l'intervento sanitario d'emergenza sia prescritto da un medico o da un dentista abilitato ovvero da una persona munita della relativa autorizzazione:
– Spese di cura, medicinali inclusi
– Ricovero in ospedale
– Trattamento da parte di chiropratici riconosciuti dallo Stato
– Noleggio di apparecchiature medicali
– In caso di infortunio, primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici ecc.
– Riparazione o sostituzione di apparecchiature medicali danneggiate a seguito di un infortunio che richiede un trattamento medico
– Trasporto al più vicino ospedale idoneo alla cura
Cure dentistiche dovute ad infortunio fino a max. CHF 1’000.–
4.2 Premettendo che i medici abbiano rilasciato la loro esplicita approvazione alla centrale di emergenza Allianz Assistance, Allianz Assistance si assume i costi di cura d’emergenza anche in caso di ricovero stazionario nel reparto privato. L’approvazione per la cura nel reparto privato deve essere richiesta in ogni caso alla centrale d’emergenza Allianz Assistance (i colloqui con la centrale d’emergenza vengono registrati):
Tel. x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
4.3 Limitazione delle prestazioni ed esclusione delle prestazioni
4.3.1 In caso di mancanza di un’assicurazione malattia e/o infortunio svizzera, Allianz Assistance indennizza il 50 % della differenza tra i costi totali dimostrati dell’ospedale e della cura in ambulatorio e dell’assunzione delle spese dalla parte obbligatoria di una cassa malattie o assicurazione infortuni svizzera (tuttavia sino a concorrenza della somma assicurata). Le prestazioni vengono erogate solo se le spese sono insorte per malattia e infortunio. In questo caso non si forniscono prestazioni più ampie.
4.3.2 In caso di infortunio o di malattia, Allianz Assistance si assume i costi della cura d’emergenza nel reparto privato esclusivamente fino al momento in cui, secondo l’imprescindibile parere dei medici della centrale d’emergenza Allianz Assistance, diviene possibile il rimpatrio rispettivamente il viaggio di ritorno della persona assicurata.
4.3.3 Senza una previa approvazione esplicita dei medici della centrale d’emergenza Allianz Assistance non sussiste un diritto a prestazioni concernenti l’assunzione rispettiva-mente il rimborso dei costi di cura nel reparto privato.
4.3.4 L’autorizzazione alla cura nel reparto privato conforme alla cifra II I 4.2 è rilasciata rispettivamente negata a proprio discernimento dai medici della centrale d'emergenza Allianz Assistance, in considerazione delle condizioni mediche locali del rispettivo paese di soggiorno o dell’esigibilità della cura alla quale la persona assicurata deve sottoporsi. Se la persona assicurata si fa curare in un reparto privato senza l’approvazione dei medici della centrale d’emergenza Allianz Assistance, rispettivamente con la loro esplicita assegnazione ad un reparto privato, questo avviene sotto responsabilità unica e a spese della persona assicurata.
5 Eventi assicurati
Infortuni e malattie per cui è necessario ricorrere a un intervento medico d'emergenza.
6 Eventi e prestazioni non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)
6.1 Infortuni e malattie già presenti alla stipula dell’assicurazione, nonché rispettivi postumi, complicazioni, peggioramenti o ricadute, in particolare malattie croniche o recidive, a prescindere dal fatto che la persona assicurata ne fosse già a conoscenza alla stipula dell’assicurazione o meno.
6.2 Consulti e trattamenti di malattie dentarie e mascellari.
6.3 Consulti e trattamenti di stati di affaticamento ed esaurimento, nonché malattie nervose e psichiche.
6.4 Consulti e trattamenti di malattie oncologiche, incluse visite di controllo.
6.5 Visite di controllo ginecologiche, pediatriche o generali (check-up).
6.6 Medicinali profilattici, sonniferi, tranquillanti, vitamine, farmaci omeopatici, vaccinazioni, farmacie da viaggio, anfetamine, ormoni e medicinali per l'abbassamento del colesterolo.
6.7 Gravidanza, aborto e parto nonché relative complicanze e conseguenze di misure anticoncezionali e di interruzione della gravidanza.
6.8 Infortuni alla guida di un motoveicolo, per la cui conduzione la persona assicurata non dispone dei documenti di legge necessari.
6.9 Infortuni durante l'esercizio di un'attività professionale artigianale.
6.10 Infortuni occorsi lanciandosi con il paracadute o pilotando aerei e apparecchi volanti.
6.11 Massaggi, trattamenti effettuati nei centri benessere e chirurgia estetica.
6.12 Infortuni durante il servizio militare.
6.13 La franchigia (risp. franchigie) delle Assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc.) e di eventuali assicurazioni integrative.
7 Garanzia di pagamento delle spese
7.1 Allianz Assistance fornisce la garanzia di pagamento delle spese nell'ambito della presente assicurazione e ad integrazione delle Assicurazioni sociali di legge (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni ecc. e assicurazioni analoghe del Paese in cui la persona assicurata ha il proprio domicilio principale o assicurazione malattie principale) ed eventuali assicurazioni complementari per tutti i ricoveri ospedalieri. La persona assicurata rimane debitrice nei confronti di chi eroga le prestazioni (medico, ecc.) per tutti i trattamenti ambulatoriali avuti sul posto.
7.2 In ogni caso la garanzia di pagamento delle spese deve essere richiesta telefonicamente alla centrale di emergenza Allianz Assistance (le conversazioni con la centrale di emergenza vengono registrate):
Tel. x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
8 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
8.1 Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance per iscritto al verificarsi dell’evento o sinistro assicurato. Devono essere presentati i seguenti documenti:
– Conferma di prenotazione
– Conteggio/decisione delle assicurazioni sociali di legge svizzere (assicurazione malattie, assicurazione contro gli infortuni) e di eventuali assicurazioni complementari
– Rapporto del medico/certificato medico dettagliato con diagnosi
Fattura/e in merito a spese mediche e/o ospedaliere (incl. relative ricette) in originale.
8.2 Su richiesta di Allianz Assistance, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento ad una visita medica da parte del medico della Società.
J Franchigia per auto a noleggio (incl. veicoli “Mobility”)
1 Veicolo assicurato
L'assicurazione si estende al veicolo noleggiato dalla persona assicurata durante un viaggio assicurato. I veicoli "Mobility" vengono considerati veicoli a noleggio. I taxi e i veicoli delle scuole guida non sono assicurati.
2 Ambito di validità
La copertura assicurativa decorre dall’inizio del periodo di locazione riportato sul contratto di noleggio e termina alla fine della locazione ivi prevista, al più tardi con la restituzione del veicolo all'autonoleggio. La copertura assicurativa è valida per i sinistri verificatisi nel corso della durata contrattuale.
3 Somma assicurata
Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
4 Prestazioni assicurative
4.1 La presente è un'assicurazione complementare per i veicoli noleggiati. In caso di sinistro, Allianz Assistance rimborsa all'assicurato la franchigia addebitata dal locatore (o da altra assicurazione.
4.2 L'entità della prestazione assicurativa dipende dalla franchigia di volta in volta applicata, e comunque è limitata alla somma assicurata massima.
5 Eventi assicurati
5.1 Viene assicurata la franchigia applicata in caso di danno al veicolo noleggiato o dovuto a furto del veicolo noleggiato durante il noleggio. La condizione preliminare per il risarcimento è data dall'evento coperto da altra assicurazione e dalla relativa franchigia.
5.2 Qualora il danno subito di cui al punto II J 5.1 non superasse l'ammontare della franchigia, Allianz Assistance coprirà il danno nella misura in cui si tratti di un evento assicurato.
6 Eventi non assicurati (ad integrazione del punto I 6: Eventi e prestazioni non assicurati)
6.1 Sinistri per cui l'assicurazione adempiente non prevede alcuna franchigia.
6.2 Sinistri dovuti a colpa grave del conducente.
6.3 Se il conducente del veicolo ha causato il danno in stato di ubriachezza (superamento del valore limite per mille previsto dalla legge del rispettivo Paese), sotto l'effetto di droghe o farmaci.
6.4 Sono esclusi dall'assicurazione i sinistri dovuti a una violazione contrattuale nei confronti dell'autonoleggio.
6.5 Sono esclusi i sinistri verificatisi su strade non pubbliche o non ufficiali.
6.6 Non sono assicurati i danni subiti da caravan e altri tipi di rimorchi.
7 Obblighi in caso di sinistro (ad integrazione del punto I 4: Obblighi in caso di sinistro)
Per potersi avvalere delle prestazioni Allianz Assistance, la persona assicurata o avente diritto deve informare immediatamente la centrale d’emergenza Allianz Assistance per iscritto al verificarsi dell’evento o sinistro assicurat. Devono essere presentati i seguenti documenti:
– Contratto di locazione (con indicazione della franchigia)
– Rapporto danni
– Conteggio del danno
– Conteggio della carta di credito con indicazione del carico dei sinistri
K Assicurazione velo volo
1 Somma assicurata e ambito di validità
1.1 Le somme assicurate si evincono nella panoramica delle prestazioni.
1.2 In caso di danno, viene detratta una franchigia pari al 10% del valore d'acquisto della bicicletta assicurata, non inferiore a CHF 200.-.
1.3 L'assicurazione è valida in tutti i paesi europei fino agli Urali e sulle loro isole del Mediterraneo.
2 Bicicletta assicurativa, prestazione assicurative e eventi assicurati
2.1 Assicurato è la bicicletta proprietà e utilizzato della persona assicurata.
2.2 In caso di:
– Furto
– Xxxxxx (furto sotto minaccia o con uso della forza contro la persona assicurata) della bicicletta (cif. K 2.1) assicurata o di parti di essa, i costi vengono rimborsati o sostenuti da Allianz Assistance nell'ambito della copertura assicurativa calcolo del valore corrente della bicicletta per la sostituzione o l'acquisto di una bicicletta nuova. Per valore corrente s'intende il valore al momento dell'acquisto al netto di una detrazione annua lineare del 10% a partire da un anno dopo l'acqui-sto (ammortamento).
2.3 Escluso un indennizzo in denaro in luogo dei costi di sostituzione o acquisto dell'oggetto rubato assicurato.
3 Eventi e oggetti non assicurati (a integrazione del punto I 6: Eventi non assicurati)
3.1 Se non può essere dimostrato che la bicicletta assicurata, al momento del verificarsi dell'evento, non era protetta nei modi usuali tramite un lucchetto da bicicletta.
3.2 L'assicurazione non copre il furto dei componenti fissi della bicicletta per i quali non è possibile dimostrare che sono stati acquistati con la bicicletta.
3.3 L'assicurazione non copre il furto di parti mobili della bicicletta, del lucchetto, di oggetti o bagagli che siano stati lasciati accanto o sulla bicicletta.
3.4 Non è prevista alcuna copertura assicurativa per le batterie e gli elementi di comando delle biciclette elettriche.
4 Obblighi in caso di sinistro (a integrazione del punto I 4: Obblighi della persona assicurata in caso di sinistro)
4.1 Le cause, le circostanze e la portata dell'evento devono essere prontamente dichiarate dalla persona assicurata in modo dettagliato presso la stazione di polizia più vicina al luogo in cui è avvenuto il fatto.
4.2 Per poter usufruire delle prestazioni di Allianz Assistance, al verificarsi dell'evento assicurato la persona assicurata è tenuta a comunicare tempestivamente per iscritto il caso di sinistro all'Allianz Assistance. seguenti documenti devono essere inviati ad Allianz Assistance:
– Numero di telaio della bicicletta
– Ricevuta / conferma d'acquisto della bicicletta
– Modulo per la denuncia dei danni (online)
– Ricevute / fatture delle spese supplementari assicurate, in originale.
4.3 Se la bicicletta rubata, per la quale Allianz Assistance ha già provveduto alla sostituzione, viene ritrovata, diventa di proprietà di Allianz Assistance. In caso contrario, la prestazione assicurativa erogata deve essere restituita a Allianz Assistance. In ogni caso, Allianz Assistance deve essere informata al riguardo.
III Disposizioni particolari per le singole componenti di servizio
LibertyCard e LIbertyCard Plus
L Servizio blocco carte clienti
1 Prestazione di servizi
In caso di rapina, furto, perdita e smarrimento di carte di pagamento personali e carte SIM permessi in Svizzera a nome della persona assicurata, la persona assicurata può richiedere assistenza. Allianz Assistance cercherà di bloccare tutte le carte indicate presso i relativi istituti (società emittente, banca, posta ecc.). Se il rispettivo istituto non effettua il blocco, Allianz Assistance informerà la persona assicurata comunicandole il numero telefonico dell'istituto in questione.
Per utilizzare le prestazioni del servizio di blocco carte di credito e carte clienti, la persona assicurata può telefonare o inviare un fax 24 ore su 24 ai seguenti numeri:
Tel. x00 00 000 00 00
Fax x00 00 000 00 00
2 Responsabilità
Allianz Assistance non risponde dei danni derivanti dalla mancata reperibilità dei rispettivi istituti, nonché dei danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte pagamento personali e carte SIM.
Solo LibertyCard Plus
M Servizio di concierge
1 Prestazione di servizi
1.1 Sulla base di una chiamata telefonica, Allianz Assistance organizza, nei limiti del possibile, vari servizi di concierge quali per esempio informazioni sul traffico, informazioni su manifestazioni in corso, prenotazione di un ristorante o di un hotel, prenotazione di un veicolo a noleggio, ordinazione di fiori o di biglietti d’ingresso a manifestazioni. Allianz Assistance provvede alla prenotazione o all’ordinazione a nome della per-sona assicurata (committente) e indicando i dati della carta di credito di quest’ultima. Il conteggio avviene tra la persona assicurata e la società fornitrice delle prestazioni. Le prestazioni richieste vengono fornite da una società scelta da Allianz Assistance. Qualora ciò non fosse possibile, Allianz Assistance procura alla persona assicurata il numero di telefono di una relativa istituzione.
1.2 Qualora il trattamento di una richiesta superi le due ore di tempo, Allianz Assistance si riserva il diritto di chiudere la richiesta dopo aver informato la persona assicurata sullo stato del dossier.
1.3 Allianz Assistance non entra nel merito di richieste considerate illecite ai sensi della legislazione svizzera, nonché di richieste di concierge ritenute im-morali o contrarie ai principi etici.
1.4 Allianz Assistance si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi richiesta di concierge ritenuta inappropriata, senza indicarne i motivi.
2 Costi
I costi delle prestazioni utilizzate sono a carico della persona assicurata (cliente) e vengono fatturate ai prezzi applicati dalla società scelta da Allianz Assistance secondo il prezzario vigente. Tutte le prenotazioni fatte da Allianz Assistance sottostanno alle condizioni generali delle società messe in relazione da Allianz Assistance. La persona assicurata (committente) risponde direttamente nei con-fronti della società scelta da Allianz Assistance del pagamento di tutte le prestazioni alle quali ha fatto ricorso. La persona assicurata (committente) risponde di eventuali costi di annullamento o di mancata presentazione in relazione a prenotazioni fatte a suo nome.
3 Responsabilità
Allianz Assistance declina ogni responsabilità per:
– Xxxxx materiali e patrimoniali derivanti da un ritardo o da informazioni errate, nonché per prestazioni non conformi o difetti a ogetti acquistati di qualsiasi tipo
– Danni materiali e patrimoniali derivanti dall‘impossibilità di mettersi in contatto on l’istituzione interessata
– La mancetta esecuzione della prestazione ordinata o per perturbazioni nella fornitura delle prestazioni
– Danni causati da persone coinvolte nella fornitura delle prestazioni.