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LINEA METROPOLITANA DI NAPOLI RINNOVO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DELLA TRATTA VANVITELLI-PISCINOLA (ASCENSORI E SCALE MOBILI) PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, DUE LOTTI | |||||
CUP: B60F21000000005 | CIG: 9314308A1C - 9314325824 | CODICE: LM1-15-02.00 | |||
TITOLO: CAPITOLATO SPECIALE – PARTE GENERALE | |||||
00 | 07/22 | Prima Emissione | |||
Rev. | Data | Descrizione revisione documento | Redatto | Controllato | Approvato |
Sommario
1. Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili 5
1.2 Criteri di interpretazione 5
2. Oggetto e contenuto dell’Accordo Quadro 5
6. Stipula dell’Accordo Quadro 8
7.1 Garanzia sull’Accordo Quadro 8
8. Responsabilità dell’Appaltatore. Assicurazioni 10
9. Proprietà industriale e commerciale. Brevetti 11
10. Requisiti, qualità e provenienza dei materiali da fornire 12
11. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia. 13
12. Norme generali e particolari da osservare nell’esecuzione dell’appalto 13
12.1 Esecuzione opere e sorveglianza del cantiere. 13
12.1 Protocollo di legalità. 13
12.2 Patto d’integrità e codice di comportamento 14
12.3 Trattamento dei dati personali 14
13. Cronoprogramma delle attività 14
16.3 Certificato di ultimazione 19
16.4 Verifica di conformità 19
19. Oneri e obblighi della Stazione Appaltante. 21
20. Oneri e obblighi dell’Appaltatore. 21
20.2 Documentazione relativa al personale 22
20.3 Documentazione amministrativa 23
20.4 Documentazione tecnica degli impianti 23
20.5 Lavoro contemporaneo con altre imprese / interferenze 23
20.6 Esperienze, prove, analisi e verifiche 23
20.7 Xxxxxxxx, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori 24
20.9 Modalità delle lavorazioni 24
20.10 Accesso ai siti del personale dell’Ente Gestore 25
21. Condizioni per l’utilizzo di personale 25
22. Disposizioni particolari per i ricambi 26
23. Rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore 26
25. Subappalto e Subfornitura 27
26. Pagamenti, contabilità e fatturazione. Revisione dei prezzi. Tracciabilità dei flussi finanziari. 27
26.1 Pagamenti, contabilità e fatturazione. 27
26.3 Tracciabilità dei flussi finanziari. 29
30. Danni di forza maggiore 31
33. Risoluzione del contratto 33
36. Stipula del contratto ed oneri contrattuali 35
37. Forma e domicilio delle comunicazioni 36
1. Definizioni, criteri di interpretazione e norme applicabili
Comune di Napoli: “Stazione Appaltante”;
Offerente: operatore economico partecipante alla gara, Appaltatore;
Le parti: “Comune di Napoli” e “Appaltatore”;
ANM: “Azienda Napoletana Mobilità S.p.A.”, azienda di trasporto pubblico partecipata al 100% dal Comune
di Napoli;
AQ: “Accordo Quadro”;
RUP: “Responsabile Unico del Procedimento”;
Professionista Preposto: secondo quanto disposto dall’art. 5 comma 3 del D.P.R. 11/07/1980, n. 753;
DEC: “Direttore dell’Esecuzione del Contratto”;
Assistente del DEC: “persona che svolge attività di competenza del DEC o lo coadiuva”;
RGC: “Responsabile Generale del Contratto dell’Appaltatore”, che sovraintende alla gestione e rappresenta
il referente per RUP e DEC.
NOT: “Nulla Osta Tecnico”.
1.2 Criteri di interpretazione
In caso di contrasto tra norme contenute nel presente Capitolato e gli allegati, prevale l’interpretazione più aderente alle finalità del progetto ed al migliore raggiungimento del risultato, secondo i criteri di buona fede e ragionevolezza.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, come integrato dall’offerta proposta dall’Appaltatore e dagli allegati, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e da esso richiamate, nel codice civile, nonché nelle leggi riferibili al settore.
2. Oggetto e contenuto dell’Accordo Quadro
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di n. 2 lotti e dei relativi Accordi Quadro, ciascuno a un singolo operatore economico, per il rinnovo degli impianti di sollevamento della tratta Vanvitelli-Piscinola (ascensori e scale mobili).
Le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro comprendono:
- Fornitura di scale mobili e ascensori da adibire a servizio pubblico, comprensiva di posa in opera e opere civili;
- Smantellamento e smaltimento dei vecchi impianti, compreso di trasporto a rifiuto;
- Redazione della documentazione tecnica relativa alla fornitura, comprensiva di relazioni e schede tecniche, idonee ad acquisire le necessarie autorizzazioni da parte delle Autorità competenti (ANSFISA, ecc.). Costituiscono, inoltre, parte integrante della fornitura:
- le prove e le verifiche previste per la messa in funzione degli impianti;
- software e hardware;
- le certificazioni, la documentazione tecnica e l’eventuale aggiornamento della stessa.
La prestazione si articolerà mediante la conclusione di n. 2 Accordi Quadro relativi, ciascuno a n. 1 lotto funzionale, da affidare a due distinti operatori economici, e dei successivi contratti applicativi, nel rispetto delle esigenze, delle priorità connesse al pubblico interesse e delle disponibilità finanziarie del Comune di Napoli, che verranno sottoscritti entro e non oltre il periodo di validità dei suddetti ai patti, prezzi e condizioni indicati negli stessi.
Ciascun contratto applicativo ed il presente Capitolato disciplinano le condizioni contrattuali di esecuzione. I requisiti prestazionali richiesti e gli elementi di dettaglio della fornitura sono riportati nel Capitolato Speciale
- Parte Tecnica, nel Contratto Applicativo e nel Disciplinare che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Ciascun contratto potrà comprendere interventi su gruppi di stazioni, dunque su più siti. I contratti applicativi successivi al primo potranno essere stipulati anche in costanza di esecuzione delle attività inerenti al primo contratto applicativo, rispettando il numero massimo di impianti e stazioni da eseguire contemporaneamente secondo le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
Categorie di lavori: OS4 – Impianti elettromeccanici trasportatori.
In conformità a quanto disciplinato dall’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la durata dell’Accordo Quadro è fissata in massimo 4 (quattro) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ovvero dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del Codice, entro i quali possono essere perfezionati contratti applicativi ed eventuali atti aggiuntivi ai contratti applicativi, e comunque fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto dall’Accordo Quadro, ove sia intervenuto prima della scadenza del termine sopra indicato.
L’Accordo Quadro si esaurirà in ogni caso decorsi 4 (quattro) anni dalla sua sottoscrizione, ancorché non siano state impiegate integralmente le somme previste.
La durata dei singoli contratti applicativi decorre dalla data di consegna dell’appalto, che coincide con la loro sottoscrizione.
In relazione all’intervento di cui al presente Capitolato Speciale – Parte Generale, in data 11/02/2022 è stata prodotta specifica istanza di finanziamento alla Banca Europea per gli Investimenti per un importo complessivo di euro 17.000.000 ed è in fase di istruttoria.
L’importo posto a base di gara per l’Accordo Quadro relativo al lotto funzionale n. 1 è pari a euro 6.628.250,13, (seimilioniseicentoventottomiladuecentocinquanta/13), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 140.607,50 (centoquarantamilaseicentosette/50), oltre IVA e altre somme a disposizione della Stazione Appaltante.
L’importo posto a base di gara per l’Accordo Quadro relativo al lotto funzionale n. 2 è pari a euro 6.336.515,84 (seimilionitrecentotrentaseimilacinquecentoquindici/84), oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 134.392,50 (centotrentaquattromilatrecentonovantadue/50), oltre IVA e altre somme a disposizione della Stazione Appaltante.
Il valore economico delle singole forniture sarà riportato in ciascun Contratto Applicativo.
La stima dei costi relativi agli oneri della sicurezza è stata condotta considerando le attività contrattualmente
previste per l’intera durata dell’Accordo Quadro.
Gli importi offerti dall’operatore economico in sede di gara sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata dell’A.Q., salvo quanto disposto in materia di revisione prezzi di cui all’art. 26.2 del presente Capitolato Speciale – Parte Generale.
Qualora dovessero manifestarsi particolari esigenze tecniche assolutamente imprevedibili o dovessero intervenire delle modifiche normative che richiedano un adeguamento dei beni acquistati, la Stazione Appaltante, ove richiederà tali adeguamenti, provvederà a indennizzare l’Appaltatore con l’equo compenso che discenderà da specifica perizia di variante.
Il ribasso che l’operatore economico offrirà in sede di gara sarà da considerarsi unico sia per le forniture che
per tutte le prestazioni accessorie contrattualmente previste. Si pone in evidenza che:
1) l’importo massimo indicato per l’Accordo Quadro non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; pertanto, la stessa null’altro dovrà all’Appaltatore in caso di sottoscrizione di contratti applicativi e di relativi atti aggiuntivi che risultino complessivamente inferiori a detto importo nel periodo di validità dell’Accordo Quadro, se non le somme per le prestazioni effettivamente rese e conformi alle obbligazioni assunte;
2) le quantità effettive da fornire saranno, pertanto, determinate fino a concorrenza del già menzionato importo massimo, in base ai contratti applicativi e ai relativi atti aggiuntivi. È fatta salva la facoltà del Comune di Napoli di esercitare l’opzione del quinto d’obbligo come previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.
6. Stipula dell’Accordo Quadro
La stipula dell’Accordo Quadro avverrà secondo i tempi e le modalità di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante sottoscrizione di atto pubblico amministrativo.
Ai fini della stipula dell’Accordo Quadro, in forma pubblica amministrativa, l’Amministrazione inviterà, con comunicazione scritta, l’Appaltatore a produrre la documentazione necessaria tra cui, in particolare:
• Documentazione occorrente per lo svolgimento delle verifiche antimafia, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;
• Atto costitutivo/statuto/contratto di rete, in originale o in copia autentica, con indicazione
dell’operatore economico designato quale mandatario/capofila di un RTI;
• Procura notarile in originale o copia autentica se il soggetto firmatario è persona diversa dal rappresentante legale dell’Appaltatore ovvero dell’operatore economico designato quale mandatario/capofila, in caso di aggiudicazione a RTI;
• Estremi del conto corrente dedicato all’appalto nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto medesimo;
• “Clausola anti pantouflage”, di cui all’art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
• Attestazione di pagamento degli oneri contrattuali (diritti di segreteria, bolli su contratto e allegati, tassa di registro fissa pari a € 200,00);
• garanzia di cui all’art. 7.1 (1,5%).
Qualora l’Appaltatore non ottemperi a quanto richiesto oppure non si presenti, senza giustificato e grave motivo, alla stipula dell’Accordo Quadro all’ora e nel giorno a tale scopo stabiliti, la Stazione Appaltante potrà dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell’aggiudicazione, salvo richiesta di risarcimento di ulteriori danni e ferme restando le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa in vigore nei confronti dell’Appaltatore inadempiente. In tal caso, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria definitiva della gara.
In caso di mancato possesso di uno o più dei requisiti dichiarati, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare l’appalto mediante lo scorrimento della graduatoria.
Né l’approvazione della graduatoria né l’aggiudicazione costituiranno per la Stazione Appaltante obbligo a stipulare l’Accordo Quadro, pertanto il soggetto appaltatore non potrà far valere, in tal caso, alcuna forma di responsabilità, neanche di natura precontrattuale.
7.1 Garanzia sull’Accordo Quadro
A garanzia degli obblighi derivanti da ciascun Accordo Quadro l’Appaltatore dovrà costituire, all’atto della stipula dei singoli Accordi Quadro, una cauzione pari al 1,5% (unovirgolacinquepercento) del valore del
corrispondente Accordo. Tale cauzione garantisce la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, in
conformità all’art. 12 dell’Accordo Quadro.
L’Appaltatore, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà, prima della stipula di ciascun contratto applicativo, costituire ed inviare al Comune di Napoli idonee garanzie, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per un valore pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto del singolo contratto applicativo, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dello stesso, xxx comprese anche quelle per le quali è prevista l’applicazione di penali, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c, e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20% (venti per cento).
Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
Inoltre, la Stazione Appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto in danno dell'esecutore, alle condizioni e secondo le modalità di cui all’art.103, comma 2 del Codice. Nel caso di aggiudicazione ad un RTI, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia verrà presentata, su mandato irrevocabile, dall’operatore economico mandatario/capofila in nome e per conto di tutti gli operatori economici riuniti, ferma restando la responsabilità solidale tra i medesimi. In caso di consorzi, la garanzia deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
Qualora l’Appaltatore dovesse propendere per la garanzia sotto forma di cauzione, ai sensi dell’art. 93 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – la garanzia fideiussoria ex art. 93, comma 3 è redatta sulla base dello schema tipo di cui al Decreto del M.I.S.E., n. 31/2018. Operano le rinunce e le condizioni di cui all’art.103, comma 4 del D.Lgs 50/2016.
La garanzia si intende per la tutta la durata del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 5 del Codice.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato di ultimazione, previa costituzione della polizza indennitaria triennale.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale essa stessa sarà
tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’Appaltatore di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di
scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui lo stesso Appaltatore consegni una dichiarazione
liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di trattenute e/o penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione Appaltante.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo resta fermo quanto previsto dall’art.
103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Per tutti gli impianti oggetto del presente affidamento l’Appaltatore dovrà fornire garanzia, ossia dovrà provvedere, entro i successivi n. 24 mesi, a decorrere dalla messa in esercizio del singolo impianto, alla riparazione di guasti e alla rimozione di difetti e/o vizi di progettazione e di produzione.
La Stazione Appaltante o il Gestore notificherà all’Appaltatore la presenza di eventuali difetti riscontrati, entro i termini di cui all’art. 1495 c.c.; dalla data della notifica l’Appaltatore è tenuto ad effettuare l’accertamento del difetto segnalato entro n. 1 giorno solare ed avviare le attività lavorative conseguenti in condizioni di somma urgenza.
8. Responsabilità dell’Appaltatore. Assicurazioni
L’Appaltatore assume ogni e qualsiasi responsabilità a tutti gli effetti civili e penali verso terzi e/o cose di terzi, per tutti i fatti e i danni dipendenti direttamente e/o indirettamente dalle forniture oggetto del contratto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa e obbligandosi a intervenire direttamente nei ricorsi o giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni, estromettendo la Stazione Appaltante in qualsiasi sede.
L’Appaltatore sarà pertanto totalmente ed unicamente responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante o di terzi, sia della progettazione, anche se già verificata e modificata, sia delle prestazioni intese a realizzare i veicoli, senza poter invocare, a sollievo delle sue responsabilità, né le modifiche apportate ai progetti a richiesta della Stazione Appaltante , né l’intervenuta approvazione dei progetti medesimi, né la vigilanza effettuata sull’attività dell’appaltatore da parte della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore è obbligato a stipulare, all’atto della sottoscrizione di ogni singolo contratto applicativo, con una compagnia di gradimento della Stazione Appaltante, una polizza di responsabilità civile ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per i danni subiti dai terzi e/o dalla Stazione Appaltante durante l’esecuzione dei lavori, nonché per i danni derivanti da forza maggiore.
La copertura assicurativa di cui al presente articolo deve essere operante a favore dell’Appaltatore, di
eventuali Subappaltatori e della Stazione Appaltante.
La cifra assicurata dovrà essere di entità tale da garantire il danno singolo e il disastro.
La suddetta polizza dovrà garantire i danni arrecati a terzi, alla Stazione Appaltante e all’ente Gestore, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali, nonché per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di servizio o professionali (RCT). La garanzia assicurativa RCT dovrà comprendere anche i danni da incendio, corto circuito, esplosione, scoppio.
Infine, l’Appaltatore dovrà essere assicurato per i danni arrecati ai prestatori di lavoro (RCO). I massimali assicurativi minimi richiesti sono i seguenti:
• RCT: € 20.000.000;
• RCO: € 5.000.000
Resta inteso che sia l’indicazione dei massimali, sia la proposizione di garanzie assicurative, non esonerano
l’Appaltatore dalle Sue responsabilità comunque configurabili.
In nessun caso i massimali assicurativi previsti si possono configurare come limite di responsabilità per
l’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà adottare tutte le predisposizioni e i provvedimenti necessari o anche solo opportuni per evitare il verificarsi di infortuni o danni alle persone o alle cose, durante l’esecuzione del servizio.
Qualunque danno a persone e/o cose, guasto o sottrazione di materiali e oggetti di proprietà della Stazione Appaltante, dell’ente Gestore o di terzi, causati dal personale dell’Appaltatore, sarà a carico dello stesso, il quale dovrà di conseguenza provvedere al risarcimento e/o al ripristino.
La copertura assicurativa non dovrà contenere franchigie e/o scoperti. In caso di franchigie e/o scoperti, questi non dovranno essere opponibili alla Stazione Appaltante e ad altri terzi.
9. Proprietà industriale e commerciale. Brevetti
L’Appaltatore garantisce, in ogni tempo, la Stazione Appaltante contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno utilizzati ai fini dell’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore è tenuto ad indicare nell’offerta anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.
L’Appaltatore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con la Stazione Appaltante.
Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all’ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno, sono a carico dell’Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.
La Stazione Appaltante resta estraneo ai rapporti tra l’Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali
controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.
Salva diversa disposizione contrattuale, l’Appaltatore si impegna a realizzare tutto quanto necessario affinché la Stazione Appaltante possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.
L’Appaltatore si assume tutte le responsabilità conseguenti all’impiego di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l’altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell’ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, l’Appaltatore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l’idoneità dell’impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.
10. Requisiti, qualità e provenienza dei materiali da fornire
I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti etc.
Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 16, 17 e 18 del D.M. n. 145/2000 (Capitolato Generale dei LL.PP.) e quanto previsto dal D.M. n. 49/2018. Tutti i materiali impiegati dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEI di prova e di accettazione nonché alle norme emanate dai vari organi, enti ed associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell’aggiudicazione dei lavori o che vengano emanate prima dell’ultimazione dei lavori stessi. Ogni approvazione rilasciata dalla Direzione dell’Esecuzione non costituisce implicita autorizzazione in deroga alle specifiche tecniche facenti parte degli elaborati contrattuali, a meno che tale eventualità non venga espressamente citata e motivata negli atti approvati.
11. Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia.
Le modifiche, nonché le varianti, della presente fornitura devono essere autorizzate per iscritto dal RUP, sentito il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, esclusivamente nei casi e nei limiti indicati dall’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le procedure indicate nell’articolo 22 del Decreto n. 49/2018.
Pertanto, le varianti adottate arbitrariamente dall’Appaltatore non saranno ricompensate da parte della stazione appaltante. L’Appaltatore ha comunque l'obbligo di eseguire eventuali varianti e variazioni che si rendessero necessarie ai sensi del predetto articolo, senza che possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o indennizzi di sorta, oltre ai normali compensi desumibili dalle opere che si andranno a realizzare. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa anche senza l'opposizione del Direttore dell’Esecuzione, impiegasse materiali, componenti, apparati etc., di dimensioni eccedenti quelle prescritte, o di lavorazione più accurata, o di maggior pregio rispetto a quanto previsto, e sempre che la Direzione dell’Esecuzione accetti le opere così come eseguite, l'Appaltatore medesimo non avrà diritto ad aver aumento dei prezzi contrattuali.
Tali varianti non possono comportare modifiche alla durata delle prestazioni.
Sono ammesse per il Committente modifiche quantitative, sia in aumento che in diminuzione, nei limiti del
quinto dell’importo del contratto e alle condizioni di cui all’art. 106, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016. Per gli ulteriori aspetti si rinvia all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii.
12. Norme generali e particolari da osservare nell’esecuzione dell’appalto.
12.1 Esecuzione opere e sorveglianza del cantiere.
La sorveglianza del personale del Gestore non esonera l’Appaltatore dalla responsabilità circa l’esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle regole dell’arte e l’ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell’esecuzione.
L’Appaltatore è obbligato a condurre l’appalto in modo da consentire l’eventuale svolgimento dei lavori da parte di altre ditte, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 20.5 del presente Capitolato Speciale – Parte Generale.
L’Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a sua cura e spese, a svolgere una completa ed efficace
sorveglianza di tutte le zone in cui si svolgono le attività.
Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del “Protocollo di Legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, nonché sul sito web del Comune di Napoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx unitamente alla deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007. Gli articoli 2 e 8 del
“Protocollo di legalità”, che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione Appaltante e l’Appaltatore sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all’art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall’Appaltatore.
12.2 Patto d’integrità e codice di comportamento
L’Appaltatore, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità adottato con deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo servizio.
L’Appaltatore prende atto dell’esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con
D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del Codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2004, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all’art. 2, comma 3, e all’art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall’Ente. In caso di gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento interverrà la risoluzione contrattuale.
12.3 Trattamento dei dati personali
Le parti sono tenute all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia del trattamento dei dati personali
(GDPR – Regolamento UE n. 679/2016 e D.lgs. n. 196/2003).
Per l’approvazione del progetto esecutivo, secondo prospetto nr. 1 dell’Art. A.9.3 del Capitolato Speciale - Parte Tecnica, l’Appaltatore dovrà descrivere in apposita relazione tecnica quali dati personali (immagini, voce, identificativi utente, comportamenti/azioni utente, log, ecc.) vengono raccolti dai sistemi oggetto della fornitura (es. telecamere, RSE, ecc.), le modalità con cui vengono trattati, i rischi individuati e le relative misure di protezione, secondo quanto richiesto dalla normativa sopra citata (con particolare riferimento ai principi di “privacy-by-design” e “privacy-by-default”).
L’Appaltatore assume ogni onere e garantisce e tiene indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi azione o pretesa di terzi per brevetti di invenzione, privative industriali o analoghi diritti in relazione a complessivi, apparecchiature, materiali, procedimenti adottati nell’esecuzione delle prestazioni.
13. Cronoprogramma delle attività
L’avvio delle attività decorre dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività a seguito della stipulazione del contratto applicativo, o dall’avvio di urgenza da parte del RUP.
L’Appaltatore sarà responsabile della progettazione, della realizzazione e della posa in opera degli impianti di sollevamento secondo le modalità e i tempi indicati nel cronoprogramma allegato al contratto e desunto da quello posto a base di gara eventualmente migliorato in sede di offerta.
L’Appaltatore sarà tenuto a presentare 15 giorni prima dalla sottoscrizione del contratto applicativo un cronoprogramma relativo alla fornitura affidata con il medesimo contratto, che sarà sottoposto ad approvazione da parte della Stazione Appaltante.
Il cronoprogramma potrà prevedere ulteriori miglioramenti sui tempi offerti che non potranno essere oggetto di valutazione, essendosi esaurita la fase di presentazione e valutazione delle offerte e non daranno luogo a ulteriori compensi o rimborsi.
Qualora la Stazione Appaltante elaborasse osservazioni o correzioni e richiedesse un’ulteriore trasmissione del cronoprogramma, l’Appaltatore assume l’obbligo di recepirle e dovrà presentare una nuova versione di tale elaborato nel termine di 7 giorni consecutivi dalla formale comunicazione della Stazione Appaltante, in piena conformità alle osservazioni. La Stazione Appaltante dovrà riesaminare, correggere e dare formale approvazione del cronoprogramma entro i successivi 5 giorni consecutivi dalla consegna della nuova versione.
Qualora l’Appaltatore non consegni il cronoprogramma nei tempi stabiliti nonché in conformità con le prescrizioni contrattuali oppure in caso di mancato rispetto delle osservazioni della Stazione Appaltante, si procederà con i tempi definiti nel cronoprogramma posto a base di gara così come eventualmente migliorato dal ribasso offerto dall’Appaltatore.
Il cronoprogramma approvato costituirà allegato necessario del contratto applicativo e sarà vincolante per l’Appaltatore che sarà obbligato ad attuarlo senza modifiche. Tale documento sarà impiegato per le verifiche del rispetto delle fasi intermedie e della durata complessiva, anche per l’eventuale applicazione delle penali contrattualmente previste.
Inoltre l’Appaltatore mensilmente dovrà predisporre ed inviare al DEC un dettagliato aggiornamento programma di lavori che dimostri tutte le attività che sono in avanzamento o quelle che stanno per iniziare. Le attività descritte nel menzionato programma consistono in un’estensione di quelle incluse nel cronoprogramma approvato, con le quali devono essere in perfetta conformità.
Qualora nel corso di esecuzione dell’appalto, vengano osservati ritardi in relazione al cronoprogramma approvato per motivi addebitabili a inadempienze dell’Appaltatore, questi dovrà prendere tutte le necessarie misure per accelerare i lavori, a suo giudizio o in accordo con le indicazioni del DEC e della Stazione Appaltante. Le misure di accelerazione previste in questo paragrafo saranno a totale cura e spese dell’Appaltatore.
In caso di mancata adozione di dette misure o nel caso in cui le stesse non consentano un allineamento dei tempi a quelli contrattualmente previsti, verranno applicate le penali di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Si specifica che, in caso di attività aggiuntive assegnate all’Appaltatore, il cronoprogramma sarà conseguentemente aggiornato e, se le stesse influenzino l’esecuzione, le rispettive scadenze saranno prorogate.
Resta inteso, infine, che il cronoprogramma delle attività di cui al presente articolo, redatto dall’Appaltatore in conformità alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante, tiene conto di tutte le esigenze connesse al mantenimento delle normali condizioni dell’esercizio della Stazione Appaltante in vigore che l’Appaltatore è tenuto ad osservare.
Il trasporto dei beni oggetto della presente fornitura, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo dell’Appaltatore, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato della Stazione Appaltante.
All’arrivo del materiale e/o delle attrezzature in cantiere presso le singole stazioni, il DEC redigerà un apposito verbale di accettazione.
L’accettazione senza riserve non preclude azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna e ciò anche in deroga ai termini di decadenza di cui all’art. 1698 c.c.
L’Appaltatore comunicherà per iscritto al DEC, con opportuno anticipo, le date di approntamento alla spedizione nonché le modalità di esecuzione del trasporto ed il programma delle spedizioni.
Le spedizioni potranno essere effettuate soltanto in seguito a benestare della Stazione Appaltante.
I relativi oneri sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, in quanto compresi e compensati nel prezzo
contrattuale.
L’Appaltatore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nei documenti di gara nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato della Stazione Appaltante, per l’adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche della fornitura.
La consegna dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio attività, in contraddittorio da parte del DEC e dell’Appaltatore. Da tale momento L’Appaltatore dovrà iniziare a stilare un progetto da consegnare alle Autorità competenti e alla Stazione Appaltante per l’approvazione.
All’approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante seguirà la fase di approvvigionamento dei materiali.
L’appaltatore dovrà, in ogni caso, consegnare alla Stazione Appaltante i documenti di cui all’art. 4 del Capitolato Speciale – Parte Tecnica.
Le aree oggetto di intervento di ciascuna singola stazione saranno consegnate all’Appaltatore con la sottoscrizione di un verbale di consegna, ottenute le opportune autorizzazioni, nel rispetto delle priorità e delle esigenze di pubblico interesse stabilite dall’Amministrazione nonché della scadenza della vita utile degli impianti.
Dal verbale di consegna decorrerà il termine per l’ultimazione dei lavori e per l’applicazione delle eventuali penali di cui all’art. 29 del presente Capitolato.
In caso di esecuzione delle opere in regime di interruzione del pubblico esercizio, la Stazione Appaltante
consegnerà all’Appaltatore l’intera area oggetto di intervento.
Viceversa, in caso di svolgimento dei lavori senza interruzione del pubblico esercizio, la Stazione Appaltante provvederà alla consegna per fasi sequenziali dell’area in conformità alla programmazione dei singoli interventi come da cronoprogramma approvato nelle modalità indicate al paragrafo n. 13.
Di seguito le stazioni e le modalità di esecuzione dei lavori in relazione alla apertura o chiusura:
Lotto 1 | |
Vanvitelli | Chiusa |
Montedonzelli | Chiusa |
Rione Alto | Chiusa |
Colli Aminei | Aperta |
Frullone | Aperta |
Chiaiano | Aperta |
Lotto2 | |
Funicolare Montesanto | Aperta |
X.xx Ventaglieri | Chiusa |
Medaglie D’oro | Chiusa |
Policlinico | Chiusa |
Piscinola | Aperta |
Tutta la documentazione tecnica richiamata ai precedenti punti, compresi i disegni, dovrà essere redatta in lingua italiana e consegnata in n. 2 copie cartacee debitamente sottoscritte, in n. 2 copie digitali in formato.pdf/A sottoscritte con firma elettronica e in n. 2 copie digitali nei formati originari modificabili (.dwg,
.doc, .xls, .xpwe, etc.).
Resta a carico dell’Appaltatore la consegna delle eventuali ulteriori copie cartacee del progetto necessarie per l’acquisizione dei pareri prescritti.
Le verifiche dovranno eseguite sia sui documenti progettuali sia sugli impianti posati in opera, ai fini della messa in servizio, in conformità alla normativa vigente.
In particolare, per le scale mobili occorrerà procedere a:
1. Verifica da parte di un V.I.S. delle strutture di sostegno delle scale, con emissione del relativo
certificato di idoneità statica ai sensi dell’art. 3.6 del DM n. 23/85;
2. Verifica del traliccio ad opera di un V.I.S., ai sensi della norma UNI EN 115 versione cogente all’aggiudicazione della gara, esecuzione di eventuali prove di carico ritenute necessarie dal V.I.S., e successiva progettazione e realizzazione degli eventuali interventi di adeguamento con emissione di un certificato di idoneità statica;
3. Prove non distruttive relative al traliccio con emissione dei relativi test di prova redatti da un CIC PND di II° livello, dovranno essere sottoposte prove MT tutte le saldature del traliccio e prove UT di tutti bulloni di tutte le giunzioni bullonate dello stesso;
4. Progettazione, da parte di un tecnico abilitato, di tutto l’impianto ad eccezione del traliccio (sia della parte elettrica sia di quella meccanica) da sottoporre all’Organo Competente per l’emissione del necessario N.O.T. alla progettazione di competenza;
5. Prove di carico e di sforzo eseguite dall’Appaltatore finalizzate alla verifica dell’installazione a regola d’arte dell’impianto da sottoporre all’Organo Competente per l’emissione del necessario N.O.T. per la messa in servizio;
6. Piano dei controlli non distruttivi per i nuovi impianti, redatto da un CIC PND di III° livello.
In particolare, per gli ascensori occorrerà procedere a:
1. Verifica da parte di un V.I.S. delle strutture dei vani ascensore e delle relative sale macchine, comprese tutte le prove che dovessero essere ritenute necessarie dal V.I.S., con emissione del certificato di idoneità statica ai sensi dell’art.3.6 del DM n. 23/85;
2. Progettazione, da parte di un tecnico abilitato, di tutto l’impianto da sottoporre alla stazione appaltante per l’approvazione formale;
3. Controlli non distruttivi relativi a tutti i nuovi impianti;
4. Emissione e consegna dei Certificati di conformità e certificato CE relativi a tutti gli ascensori realizzati;
5. Parere da parte di ANSFISA in merito all’esito delle prove di cui ai punti 4, 5, 6 propedeutico alla messa in servizio;
6. Piano dei controlli non distruttivi per i nuovi impianti, redatto da un CIC PND di III° livello.
L’Appaltatore è tenuto a cooperare ed a consentire l’accesso del RUP e dell’Autorità competente alle proprie strutture per le verifiche di cui al presente articolo, nonché in conformità alle prescrizioni di cui al D.M. n. 49/2018.
Qualora in sede di verifiche in corso d’opera e/o finali siano riscontrati vizi o difformità rispetto a quanto contrattualmente previsto, il RUP/DEC inoltra contestazione scritta all’Appaltatore, con invito alla regolarizzazione entro il termine assegnato, ferma la facoltà per l’Appaltatore di presentare osservazioni scritte.
L’onere di regolarizzazione entro il termine assegnato non è sospeso dalla presentazione delle osservazioni. Il RUP/DEC comunica all’Appaltatore l’esito dell’esame delle osservazioni eventualmente presentate, disponendo il relativo accoglimento ovvero confermando la violazione anche per gli effetti di cui al successivo articolo relativo alle “penali”.
16.3 Certificato di ultimazione
In occasione dell’ultimazione delle opere relative alla singola stazione il DEC procederà all’emissione di un Certificato di ultimazione “parziale” redatto in contraddittorio con l’Appaltatore, previa verifica della consegna della totalità della documentazione tecnica ed amministrativa di cui all’art.4 del Capitolato Speciale
– Parte Tecnica.
Il Certificato di ultimazione “definitivo” sarà emesso dal DEC al completamento delle opere previste in tutte le stazioni ricomprese nel singolo contratto applicativo.
Il certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 sarà emesso all’esito positivo di tutte le verifiche e prove, nonché dell’ottenimento dei provvedimenti necessari per la messa in pubblico esercizio di tutti gli impianti e, in particolare, a seguito di N.O.T. per le scale mobili e parere per gli ascensori. All’emissione del certificato di verifica di conformità la Stazione Appaltante provvederà al pagamento dell’ultima rata di saldo ed allo svincolo del residuale 20% (ventipercento) della garanzia definitiva.
I termini fissati per l’esecuzione delle prestazioni sono improrogabili.
In caso di sospensione delle attività per caso fortuito o per forza maggiore o, comunque, per fatti non imputabili all’Appaltatore, tali termini potranno essere prorogati, a richiesta dell’Appaltatore ed a giudizio della Stazione Appaltante, nella misura che quest’ultima riterrà giustificata.
La proroga potrà essere concessa per un periodo massimo corrispondente alla durata dei suddetti eventi,
con l’osservanza delle seguenti condizioni:
• dare immediato avviso per iscritto degli eventi verificatisi al fine di ottenere la concessione di una proroga;
• far pervenire alla Stazione Appaltante, prima della scadenza del termine contrattuale, domanda di proroga allegando la documentazione probatoria dei fatti determinanti il ritardo o, riservandosi, se tale documentazione non possa essere momentaneamente prodotta, di trasmetterla tempestivamente.
In tutti i casi in cui circostanze speciali, non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano in via temporanea il regolare svolgimento dell’appalto, il DEC o, nei casi previsti dal Codice, il RUP potrà ordinarne la sospensione, compilando, se possibile con l'intervento del RGC, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione, dello stato di avanzamento dell’appalto e delle eventuali cautele adottate affinché alla ripresa esso possa continuare senza eccessivi oneri, della consistenza di mezzi e/o attrezzature esistenti sul luogo delle prestazioni al momento della sospensione. Il RUP può altresì disporre la sospensione per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, xxxxxx per un tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per il contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.
Ove successivamente alla consegna dell’appalto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il suo regolare svolgimento, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di appalto eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di
sospensione e di ripresa. L’iscrizione, a pena di decadenza, deve contenere:
• formulazione ed indicazione documentata delle ragioni su cui le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
• precisazione delle conseguenze che ne derivano sul piano economico con indicazione esatta dei criteri di calcolo, del conteggio e della somma di cui si richiede il pagamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia all’art. 107 del D.lgs. n. 50/20016 e al DM n. 49/2018.
19. Oneri e obblighi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante è tenuta all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell’appalto, e ad assumere ogni iniziativa utile a consentire l’adempimento dell’Appaltatore.
La Stazione Appaltante si impegna ad assolvere tutti gli obblighi assunti all’atto della sottoscrizione
dell’Accordo Quadro, dei Contratti Applicativi e di tutti i documenti di gara.
È, inoltre, a carico della Stazione Appaltante, nel rispetto delle norme inderogabili di legge l’imposta sul valore aggiunto (IVA) sui corrispettivi d'appalto.
20. Oneri e obblighi dell’Appaltatore.
La sottoscrizione del contratto comporta attestazione da parte dell’Appaltatore della piena conformità alle normative vigenti e della piena conoscenza e accettazione delle condizioni dell’affidamento espresse dall’Accordo Quadro, dal Contratto applicativo, dal presente Capitolato Speciale e da tutti gli allegati.
L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione del contratto secondo i principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione, tempestiva e chiara informazione di ogni circostanza imprevista influente sul buon esito dell’appalto.
L’Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dell’esatta e puntuale realizzazione dell’oggetto del contratto nonché della buona riuscita dell’appalto.
L’Appaltatore è obbligato a osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza delle persone e delle cose in generale e la prevenzione degli infortuni.
Le opere e i relativi costi richiesti da eventuali rilievi e/o prescrizioni dettate dalle autorità competenti sono
da intendersi interamente a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le manutenzioni preventive e correttive, nonché a fornire tutti i materiali che si rendessero necessari nell’esecuzione delle medesime, fino a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla conclusione dei singoli contratti applicativi.
L’Appaltatore dovrà richiedere alla Stazione Appaltante e/o al Gestore, in tempo utile, quelle eventuali informazioni non contenute nell’Accordo Quadro o nel Contratto e necessarie per il corretto espletamento della prestazione.
L’Appaltatore è tenuto a fornire in qualunque momento ogni informazione richiesta dalla Stazione Appaltante, dal Gestore o dal Direttore dell’Esecuzione e relativa alla esecuzione del contratto.
L’Appaltatore dovrà prendere ogni provvedimento necessario per mantenere gli obblighi contrattuali malgrado rallentamenti e sospensioni dei lavori necessari per la presenza in cantiere di altri Fornitori e/o per motivi di sicurezza, in particolare quando i lavori siano eseguiti in vicinanza di aree o impianti in fase di costruzione e/o in esercizio e/o simultaneamente ai lavori eseguiti da terzi.
L’Appaltatore sarà tenuto all’applicazione, oltre che di quanto previsto dall’eventuale Piano di Sicurezza, di tutte le disposizioni in materia che il Responsabile della Stazione Appaltante competente impartirà in materia di sicurezza e protezione ambientale.
L’Appaltatore dovrà provvedere a tutte le misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza per l’incolumità degli operai, la protezione cantieri e igiene sui luoghi di lavoro secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
In tutte le fasi del Contratto l’Appaltatore si obbliga ad impiegare personale dall’idonea qualificazione ed esperienza in relazione all’attività espletata, esperienza in relazione alle attività da espletare e a dotarlo dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., nonché munito di apposito tesserino di riconoscimento.
È obbligo espresso, altresì, dell’Appaltatore:
• la formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialità necessari per assicurare una perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali occorrenti per l'installazione degli impianti suddetti;
• La recinzione dell'area di lavoro che dovrà essere eseguita secondo le indicazioni e le modalità che
indicherà la Direzione dell’Esecuzione;
• La fornitura, l'installazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro;
• L'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sarà necessaria per i lavori notturni ed anche diurni;
• La pulizia del cantiere e la manutenzione di ogni approntamento provvisionale.
• La partecipazione a sopralluoghi.
Durante i sopralluoghi necessari alle fasi di cantiere, l’Appaltatore si obbliga a:
• non ostacolare in alcun modo le ordinarie operazioni che hanno luogo nelle aree in cui saranno svolte le attività;
• sospendere temporaneamente le proprie attività qualora queste interferissero con attività del personale del gestore.
20.2 Documentazione relativa al personale
L’Appaltatore è obbligato a consegnare al DEC al momento della sottoscrizione del contratto applicativo la documentazione attestante la posizione del personale dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori in ordine agli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e assicurativi compresi i modelli DM10.
Successivamente, i documenti di cui al precedente periodo dovranno essere presentati al DEC con cadenza quadrimestrale rispetto alla data di sottoscrizione del contratto applicativo.
20.3 Documentazione amministrativa
L’Appaltatore è obbligato a consegnare al DEC al momento della sottoscrizione del singolo contratto applicativo la seguente documentazione:
- elenco degli addetti – tecnici, operai e consulenti – che l’Appaltatore intende impiegare nell’appalto, con l’indicazione delle rispettive qualifiche e competenze;
- il nominativo del Direttore tecnico che rappresenta l’Appaltatore nei rapporti con la Stazione
Appaltante;
- polizza assicurativa per danni di esecuzione e polizza di responsabilità civile per danni a terzi (RCT) e polizza per gli operatori (RCO) di cui all’art. 8.2 del presente Capitolato;
- eventuale Piano Operativo di Sicurezza;
20.4 Documentazione tecnica degli impianti
L’Appaltatore è obbligato a consegnare la documentazione tecnica di cui all’art.4 del Capitolato Speciale –
Parte Tecnica.
20.5 Lavoro contemporaneo con altre imprese / interferenze
L’Appaltatore è tenuto ad accettare tutte le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura che possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimità della propria area di lavoro.
L'Appaltatore dovrà permettere che, nel corso dei lavori, operai di altre Ditte o del Gestore possano accedere in cantiere per l'esecuzione di opere non comprese nel presente contratto o riguardanti quelle che la Stazione Appaltante eseguirà direttamente e consentire anche l'uso dei soppalchi e ponti di servizio, senza diritto a compensi o indennizzi suppletivi, essendosi di questo onere tenuto conto nei prezzi unitari dell'appalto, né da ciò potrà trarre motivo per ritardare il compimento dei lavori.
20.6 Esperienze, prove, analisi e verifiche
L’Appaltatore dovrà fornire tutte le tarature e certificazioni di calibratura degli strumenti utilizzati per le prove non distruttive, nonché i relativi certificati di collaudo del produttore con dichiarazione di conformità, e tutte le documentazioni necessarie ad acquisire gli indispensabili Nulla Osta per l’esercizio da parte degli organi competenti.
Sono a carico dell’Appaltatore, l'esecuzione presso gli Istituti, laboratori o enti ufficiali che saranno indicati dalla Direzione dell’Esecuzione, compresa ogni spesa inerente o conseguente, di tutte le prove, i saggi, le analisi e le verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dell’Esecuzione e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.
20.7 Xxxxxxxx, utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori
Sono a carico dell’Appaltatore, l'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di tutti i materiali e gli accessori di consumo necessario.
L’appaltatore a proprie spese dovrà impiegare le attrezzature ed i mezzi anche speciali necessari per l’esecuzione dei montaggi, prove interne e collaudi dell’impianto (inclusi anche mezzi mobili ed apparecchi di misura, controllo, taratura, verifica).
L’Appaltatore dovrà provvedere ad indennizzare tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione all’esecuzione dei lavori assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante e il Gestore da ogni reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.
20.9 Modalità delle lavorazioni
Al fine di consentire la regolarità dell’esercizio degli impianti, l’Appaltatore dovrà eseguire le lavorazioni senza apportare intralcio all’esercizio, impegnandosi a delimitare con accuratezza le aree di cantiere.
- Nelle ipotesi in cui i lavori siano eseguiti in regime di interruzione dell’esercizio della stazione, l’appaltatore dovrà redigere un programma dei lavori che minimizzi il tempo di chiusura della stazione con l’adozione eventualmente di doppi turni di lavori con lavorazioni svolte su più impianti contemporaneamente, tale programma dovrà essere approvato dal DEC che potrà disporre varianti ritenute necessarie;
- Nelle ipotesi in cui i lavori siano eseguiti senza interruzione dell’esercizio della stazione, l’appaltatore dovrà redigere un programma di lavoro che preveda il contemporaneo lavoro su due impianti non della stessa tipologia (1 ascensore e 1 scala mobile), sempre che sia possibile provvedere alla compartimentazione delle relative aree di lavoro senza compromettere l’esercizio della stazione. Il programma dovrà essere approvato dal DEC che potrà apportare tutte le varianti ritenute necessarie.
L’Appaltatore dovrà eseguire tutte le operazioni di carico e scarico all’arrivo in Cantiere e/o nei siti previsti, dei materiali di propria fornitura ed eseguire le operazioni di scarico ed ingresso nei siti predisposti, prevedendo tale attività anche in orario serale/notturno con appositi mezzi di sollevamento.
L’Appaltatore dovrà provvedere alla pulizia della zona in cui verranno svolte le attività, allo sgombero della medesima dagli sfridi e/o materiali eccedenti, al loro allontanamento e al trasporto di eventuali imballi (legno, cartoni, plastica etc.), in discariche autorizzate, comprovando il possesso della relativa certificazione. Alla consegna di ogni stazione dovrà provvedere, inoltre, alla pulizia degli impianti, allo sgombero dell’area da opere provvisionali e al ripristino delle aree date in uso.
In caso di mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante e/o il Gestore faranno eseguire queste operazioni a terzi addebitando i costi maggiorati dalle spese.
Il Fornitore dovrà provvedere al ripristino con adeguati mezzi ed attrezzature di tutte le parti di materiale che risultino danneggiate durante le operazioni di montaggio solo nel caso in cui l’operazione non ne comprometta l’integrità. In caso contrario il materiale danneggiato sarà sostituito integralmente a carico del Fornitore. Quest’ultimo dovrà provvedere al ripristino anche di eventuali danneggiamenti alle opere civili causati da proprie attività di montaggio e/o prove.
20.10 Accesso ai siti del personale dell’Ente Gestore
La Direzione dell’Esecuzione del Contratto ha l’obbligo di comunicare un elenco del personale che, nel
rispetto dei Piani di Sicurezza, dovrà avere accesso alle aree di cantiere durante le fasi di lavoro.
L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare le norme, le circolari e le indicazioni dettate dai Programmi di
finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l’appalto.
L’Appaltatore prende esplicitamente atto di tali obblighi, che saranno esplicitati nei singoli contratti
applicativi, e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento.
Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva si rimanda ai redigendi contenuti del “Manuale di identità visiva e regole di applicazione” o documenti similari.
L’Appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dall’ente finanziatore ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza. La progettazione deve essere corredata dalla verifica di compatibilità - di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - con il principio di “non arrecare danno significativo all’ambiente” (“Do Not Significant Harm”, DNSH), redatta come da Circolare RGS 30.12.2021 n. 32 (con relativa guida operativa) e da tutta la documentazione necessaria per ogni altra verifica del progetto prevista dalla normativa vigente.
L’Appaltatore consente l’esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantiene disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Deve altresì consentire l’accesso a tutta la documentazione ed assicurare l’assistenza necessaria per l’espletamento della suddetta verifica.
L’Appaltatore predispone per la Stazione Appaltante i dati in formato elaborabile di monitoraggio finanziario,
fisico e procedurale nonché di rendicontazione dell’intervento.
21. Condizioni per l’utilizzo di personale
L’Appaltatore è tenuto ad applicare per il suo personale il trattamento economico e normativo stabilito dai CCNL nazionali e territoriali in vigore per settore e zona in cui si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore è tenuto altresì all’osservanza delle disposizioni sulla sicurezza del lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008.
L’Appaltatore risponde direttamente dell’operato di tutti i dipendenti nei confronti sia della Stazione Appaltante, sia del Gestore, sia dei terzi.
L’Appaltatore è obbligato ad applicare ed a fare applicare integralmente per i dipendenti occupati nella realizzazione dei servizi oggetto del presente contratto, nessuno escluso, tutte le disposizioni vigenti e quelle che potranno intervenire nel corso della prestazione in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di collocamento e di assunzione obbligatoria.
In materia di durata giornaliera delle prestazioni, l’Appaltatore, nel rispetto dei termini di legge, è autonomo
nella scelta organizzativa del cantiere.
L’inosservanza delle disposizioni dettate in materia previdenziale, retributiva ed assicurativa determinerà la risoluzione immediata del contratto senza alcuna formalità, previa segnalazione all’Autorità competente in materia.
L’Appaltatore dovrà provvedere, all’informazione, alla formazione e all’addestramento del personale indicato dal Gestore per il corretto utilizzo, gestione e manutenzione degli impianti. Tutte le spese relative all’attività in esame sono a completo carico dell’Appaltatore, nessuna esclusa.
22. Disposizioni particolari per i ricambi
Il “Listino Prezzi dei Ricambi” sarà consegnato dall’appaltatore in fase di presentazione dell’offerta economica ed avrà validità per l’intero periodo di garanzia contrattuale. A tale listino verrà applicato il ribasso d’asta contrattuale.
L’Appaltatore si impegna a garantire la produzione della ricambistica dell’impianto (anche di componentistica compatibile se quella di prima installazione fosse fuori produzione) in ogni sua parte sino a n. 10 anni dalla messa in servizio pubblico di ciascun impianto, al fine di garantire la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto stesso.
23. Rappresentanti della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore
La Stazione Appaltante, attraverso formale comunicazione, notificherà al Gestore e all’Appaltatore l’affidamento degli incarichi relativi alla Direzione dell’Esecuzione del Contratto e, se del caso, al Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
L’Appaltatore è tenuto a nominare un Responsabile dell’Accordo Quadro, così come dettagliato nello Schema
di Accordo Quadro.
L’Appaltatore è obbligato, altresì, a nominare un proprio Responsabile per la corretta gestione ed esecuzione della prestazione (“RGC”), il quale con l’accettazione dell’incarico assumerà, solidalmente e disgiuntamente con l’Appaltatore, tutte le responsabilità civili e penali che per legge e regolamenti gli sono attribuite.
Le prestazioni contrattuali dovranno essere svolte assicurando la massima attenzione alla salute e alla
sicurezza dei lavoratori impiegati dall’Appaltatore e del personale della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore si impegna a fornire le prestazioni contrattuali con la migliore diligenza professionale e osservando puntualmente tutte le norme di legge, con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e alle disposizioni contenute nel DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), che è parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Inoltre, ai sensi della citata normativa, si osserveranno le seguenti disposizioni:
• Il Gestore redigerà il Documento Valutazione dei Rischi (DVR);
• Prima dell’avvio delle attività oggetto dell’appalto saranno espletate ulteriori attività di coordinamento e cooperazione tra le parti al fine di definire operativamente gli interventi di prevenzione e sicurezza da interferenza da attuare per quanto di competenza;
• Il Documento Unico potrà essere aggiornato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative dell’appalto che dovessero intervenire in corso d’opera.
L’affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs. n. 50/2016.
26.1 Pagamenti, contabilità e fatturazione.
Il corrispettivo è costituito dall’offerta presentata in fase di gara. I prezzi unitari offerti saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del singolo contratto applicativo, salvo quanto previsto per i pezzi di ricambio. Le fatturazioni delle rate di acconto avvengono, a seguito del benestare da parte del RUP, in relazione all’emissione di avanzamenti della produzione da parte del DEC.
Visto l’articolo 25, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni è necessaria l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute.
I pagamenti avverranno secondo quanto previsto e disciplinato dai singoli contratti applicativi.
Le scorte tecniche previste in ciascun contratto applicativo verranno fatturate alla loro completa e positiva accettazione da parte della Stazione Appaltante.
L’emissione del SAL avverrà con cadenza bimestrale, in relazione allo stato di avanzamento dell’esecuzione
le cui fasi sono riportate nella seguente tabella dei pagamenti.
Stazione | ||||
Pos. | Descrizione | Valore in € | Ripartizione % Fornitura | Presupposto per l'ammissione in contabilità |
1 | CND, Progettazione | 5 | Autorizzazione/parere ottenuti dall'Autorità competente. | |
2 | Consegna della totalità dei materiali in cantiere | 30 | Verbale di constatazione | |
3 | Completamento installazione impianti | 30 | Verbale di ultimazione | |
4 | Messa in esercizio | 15 | Esito favorevole verifiche da parte dell'Autorità competente (NOT/parere) | |
5 | Saldo | 20 | Emissione Certificato di verifica di conformità | |
6 | TOTALE punti 1, 2, 3, 4, 5 | 100 |
Il pagamento del corrispettivo di ciascuna fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione del SAL e comunque previa acquisizione della regolarità contributiva. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni SAL e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
Per pagamenti effettuati dopo il termine convenuto per motivi addebitabili alla Stazione Appaltante, potranno esser riconosciuti, dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di interesse in vigore all’inizio del semestre (tasso di interesse previsto dalla Banca Centrale Europea) maggiorato dell’8% (otto per cento) senza che sia necessaria la costituzione in mora.
Si specifica altresì che, sulla base della vigente normativa, prima dell’erogazione degli importi pattuiti sarà verificata l’eventuale inadempienza dell’Appaltatore risultante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di ritardi conseguenti all’esecuzione e/o agli esiti di tali verifiche non saranno riconosciuti gli interessi di mora di cui al comma precedente.
Ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni in legge n. 96 del 21/06/2017, si precisa che, per effetto dell’applicazione dello “split payment allargato”, per le fatture emesse dal 01/07/2017, la Stazione appaltante provvede a trattenere e versare l’IVA direttamente all’Erario.
Sui pagamenti è operata la ritenuta dello 0,50 % ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In occasione di ogni fatturazione, la Stazione appaltante verificherà, al fine della liquidazione dell'importo dovuto, che l’Appaltatore e, nel caso, i subappaltatori e i soggetti titolari di subappalti e cottimi siano in regola con le disposizioni di legge in merito alla regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’Appaltatore ovvero dei subappaltatori e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi si applica l'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
Trattandosi di appalto di forniture bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.
Al temine di ciascun anno decorrente dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, i prezzi saranno rivalutati secondo la seguente formula:
• CR = CRof * [1+ (Iesimo – Xxxxx_xxx)/Xxxxx_xxx] dove:
- CR prezzo rivalutato
- CRof prezzo unitario offerto
- Iesimo indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel mese di sottoscrizione del contratto applicativo;
- Ianno_rif Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati alla data di sottoscrizione
dell’Accordo Quadro e valido per i successivi n. 12 mesi.
26.3 Tracciabilità dei flussi finanziari.
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari le parti convengono espressamente che tutti i pagamenti relativi all’appalto in oggetto saranno effettuati dalla Stazione Appaltante mediante bonifico bancario (fatta salva la possibilità di ricorrere ad altri strumenti di pagamento ugualmente idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni) su conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva.
Per ogni aspetto di dettaglio, si rinvia all’art. 19 dello Schema di Accordo Quadro.
In conformità al disposto normativo di cui all’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% (ventipercento) da corrispondere all’appaltatore entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione, nei limiti e
compatibilmente con le risorse annuali stanziate per l’intervento a disposizione della Stazione Appaltante. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell’art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato dall’art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021, per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell’anticipazione può essere incrementata fino al 30% (trentapercento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per l’intervento a disposizione della Stazione Appaltante.
Eventuali pretese, contestazioni, richieste dell’Appaltatore, dovranno essere iscritte, così come previsto dal
D.M. n. 49/2018, a pena di decadenza nel primo atto dell’appalto idoneo ad accoglierle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio in capo all’Appaltatore ed eventualmente esplicitate nei quindici giorni successivi all’iscrizione. Le stesse domande devono poi essere iscritte sul registro di contabilità all’atto della sottoscrizione di questo, immediatamente successivo al fatto e riconfermate nel Conto finale, altrimenti si riterranno definitivamente abbandonate.
Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del Direttore dell’Esecuzione, non avranno effetto
interruttivo o sospensivo a tutti gli altri effetti contrattuali.
Sono previste le seguenti penali non recuperabili:
1. Ritardo per la sottoscrizione del contratto applicativo
Pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell’intero importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di prima convocazione, da parte della Stazione Appaltante, per la sottoscrizione del contratto applicativo.
2. Ritardo nell’avvio delle attività di cantiere (stazione)
Pari allo 0,5‰ (zerovirgolacinquepermille) dell’importo contrattuale di ogni singola stazione, per ogni giorno di ritardo nell’avvio delle attività di cantiere, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
3. Xxxxxxx nella consegna dell’opera completa (stazione)
Pari all’ 1,0‰ (unopermille) dell’importo contrattuale di ogni singola stazione, per ogni giorno di ritardo nella consegna dell’opera completa in ogni suo aspetto, rispetto a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica presentata dall’Appaltatore.
4. Ritardo smaltimento materiali di risulta dal cantiere
Pari allo 0,3‰ (zerovirgolatrepermille) dell’importo contrattuale dell’impianto in lavorazione, per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine indicato dal DEC nell’ordine relativo allo smaltimento dei materiali di risulta dal cantiere.
5. Xxxxxxx nello sgombero finale dai materiali residui, mezzi, macchinari ed attrezzature (per stazione)
Pari ad euro 400,00 (quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo nell’ottemperare a quanto prescritto, in materia di sgombero finale della proprietà e delle pertinenze di proprietà della Stazione Appaltante dai materiali residui, mezzi, macchinari ed attrezzature dell’Appaltatore, rispetto al termine indicato dal DEC decorrente dal verbale di ultimazione parziale della singola stazione.
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.
Trascorso il termine di 10 giorni lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all’applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.
Le fatture emesse dalla Stazione Appaltante per le penali devono essere pagate entro 30 giorni, ferma la possibilità di compensazione con gli importi dovuti all’Appaltatore stessa per prestazioni precedenti o in corso.
In assenza di compensazione o di pagamento da parte dell’Appaltatore entro il termine sopra indicato, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di trattenere gli importi prelevandoli dalla cauzione definitiva.
Le penali non possono comunque superare il 10% dell’importo contrattuale complessivo ai sensi dell’art. 113- bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.
L’applicazione della penale non esclude la responsabilità dell’Appaltatore per eventuali maggiori danni subiti
dalla Stazione Appaltante.
I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'articolo 11 comma 2 del D.M. n. 49/2018. La denuncia del danno dovrà essere sempre fatta per iscritto.
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione Appaltante.
I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Stazione Appaltante entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante PEC.
L’Appaltatore svolgerà le attività secondo quanto previsto dal cronoprogramma contrattuale. Qualora circostanze particolari richiedessero di conferire all’andamento delle prestazioni una diversa gradualità, il DEC ha facoltà di impartire disposizioni diverse, nell’interesse della buona riuscita dell’appalto, mediante formali ordini di servizio, che dovranno risultare da atto scritto, senza che l’Appaltatore possa muovere eccezioni a riguardo e pretendere maggiori indennizzi di sorta. Sono nulli gli ordini di servizio verbali.
Al termine delle lavorazioni, risultante dal verbale di ultimazione parziale, il DEC indicherà all’Appaltatore un congruo termine entro il quale provvedere allo sgombero delle aree di cantiere, del trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e alla rimozione dei materiali residui, mezzi, macchinari e attrezzature da lavoro, ai fini dell’applicazione delle eventuali Penali di cui all’art. 29 del presente Capitolato.
La Stazione Appaltante può recedere da ciascun singolo contratto attuativo e/o dall’Accordo Quadro in qualunque momento, qualora ritenga cessato il suo interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative alle forniture eseguite, oltre al decimo dell’importo delle forniture non eseguite, così come disciplinato ex art. 109 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Il decimo dell’importo delle forniture non eseguite è calcolato, come previsto dal comma 2 dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto delle forniture eseguite.
La Stazione Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente senza preavviso, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.
Si conviene che per “giusta causa” si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori;
• qualora, nel caso di cui sopra, venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
• ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o
ogni singolo Contratto Applicativo.
In tutti gli altri casi, il diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore, con un preavviso non inferiore a 20 giorni, da comunicarsi tramite PEC, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegnale forniture e verifica la regolarità delle stesse.
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Capitolato si rimanda all’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora la Stazione Appaltante receda dall’Accordo Quadro, la stazione appaltante potrà recedere dai singoli Contratti Attuativi già stipulati, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, fatto salvo il risarcimento del danno.
Qualora si verifichino le circostanze di cui all’Art. 108, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al RGC. È, invece, obbligata a provvedere alla risoluzione del contratto nei casi di cui al comma 2 dell’art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
Ai fini dell’art. 108, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono ipotesi di grave inadempimento:
• la sospensione o il rallentamento delle prestazioni tanto gravi da compromettere il buon esito del servizio;
• la violazione di norme codice etico;
• la violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti;
• il superamento del limite del 10% (dieci per cento) delle penali di cui all’art. 29 del presente Capitolato;
• la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui all’Art. 30 commi 4, 5, 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
• la grave o ripetuta violazione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
In ipotesi di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, il RUP contesta all’appaltatore gli addebiti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o in assenza di esse, la Stazione Appaltante può dichiarare risolto il contratto, ferma la facoltà di esecuzione in danno e a carico dell’Appaltatore inadempiente.
In caso di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti contrattuali, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’Accordo Quadro e dei contratti applicativi e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.
La risoluzione fa sorgere in capo alla Stazione Appaltante il diritto di incamerare la cauzione definitiva, comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, di sospendere i pagamenti, nonché il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti, oltre che alla corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi le forniture o la sua parte rimanente in danno dell’Appaltatore inadempiente.
La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Attuativi a partire dalla data
in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro medesimo.
In tal caso l’Appaltatore si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità della
fornitura in favore della Stazione Appaltante.
In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/i Contratto/i Attuativo/i, la Stazione Appaltante avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i Attuativo/i risolto/i.
Nelle ipotesi in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell’Appaltatore, il RUP/DEC, assegna all’Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali essa deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto.
In tale ipotesi, l’Appaltatore ha diritto al pagamento delle sole prestazioni regolarmente eseguite, decurtato
degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto stesso.
In sede di liquidazione finale riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell’Appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Appaltatore le prestazioni ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facoltà di interpellare gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara così come stabilito dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.
Resta fermo in ogni caso il diritto della Stazione Appaltante al pagamento delle penali e al risarcimento del danno.
Nei casi di risoluzione del contratto, l’Appaltatore deve provvedere allo sgombero delle aree di esercizio nel termine a tale fine assegnato; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese.
La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 D.Lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto.
In ipotesi di risoluzione del contratto e di cessazione anticipata previsti dall’art. 110, co. 1, D.lgs. n. 50/2016 fermo restando quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà del Comune di Napoli interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara
risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Appaltatore in sede di offerta.
L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente dichiara e si obbliga:
a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione dell’Accordo Quadro;
b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo stesso;
c) a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione dell’Accordo Quadro rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse per tutta la durata dell’Accordo gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell’Accordo, con facoltà per l’Appaltatore di incamerare la cauzione prestata.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Decreto Legislativo n. 33/2013.
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’oggetto del presente Capitolato, il Foro
competente è Napoli.
36. Stipula del contratto ed oneri contrattuali
La stipula del contratto avrà luogo nei termini previsti dalle norme vigenti. Il contratto sarà formalizzato e gestito dal Comune di Napoli. Tutte le spese inerenti al contratto saranno a carico dell’Appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.
37. Forma e domicilio delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni o notifiche dalle quali decorrono termini ovvero riguardino l’esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal presente contratto, sono effettuate da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC all’indirizzo comunicato all’atto della partecipazione alla procedura di gara.
L’avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna fanno piena fede ad ogni effetto contrattuale. L’Appaltatore elegge domicilio, ai fini dell’esecuzione del presente contratto, presso la sede.
L’Appaltatore dell’incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale e nel Disciplinare di gara, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal codice civile.